Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0366),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0237/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A8-0156/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale,ed economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo nel dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea. [Em. 1]
(2) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come indicato all'articolo 6 del TUE. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione è sancita dall'articolo 11 della Carta e la libertà delle arti e delle scienze è sancita dall'articolo 13 della stessa. [Em. 2]
(3) L'articolo 3 del TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che, tra l'altro, rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
(4) La comunicazione della Commissione su una nuova agenda europea per la cultura(4) stabilisce inoltre gli obiettivi dell'Unione nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali – promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi, sostenendo la loro capacità di crescita, incoraggiando la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione – e a favore dell'occupazione e della crescita, rafforzando le relazioni culturali internazionali. Europa creativa, insieme ad altri programmi dell'Unione, dovrebbe sostenere l'attuazione di detta nuova agenda europea per la cultura. Il programma, tenendo conto del fatto che il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica dovrebbe essere sempre preservato e promosso e che la creazione artistica è al centro dei progetti di cooperazione. Il sostegno all'attuazione di questa nuova agenda europea per la cultura è in linea anche con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e di cui l'Unione è parte. [Em. 3]
(4 bis) Le politiche dell'Unione completeranno l'azione degli Stati membri nel settore culturale e creativo e vi apporteranno valore aggiunto. L'impatto delle politiche dell'Unione dovrebbe essere valutato periodicamente tenendo conto di indicatori qualitativi e quantitativi, come i vantaggi per i cittadini e la loro partecipazione attiva, i benefici per l'economia dell'Unione in termini di crescita e occupazione e gli effetti di ricaduta in altri settori dell'economia, nonché delle capacità e delle competenze delle persone che lavorano nei settori culturali e creativi. [Em. 4]
(4 ter) La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo sono obiettivi del programma. Tali obiettivi sono stati inoltre riconosciuti come inerenti al diritto alla conoscenza del patrimonio culturale e alla partecipazione alla vita culturale sancito dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro), entrata in vigore il 1° giugno 2011. La convenzione sottolinea il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nonché nel processo di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale. [Em. 5]
(5) La promozione della diversità culturale europea dipende dall'e della consapevolezza delle radici comuni si basa sulla libertà di espressione artistica, sulla capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull'esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti, in gradoin ambito pubblico e privato e sulla loro capacità di creare, innovare e produrre le proprie opere e di distribuirle a un pubblico europeo ampio e diversificato. Ciò amplia così il loro potenziale commerciale, aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. La promozione della creatività e di nuove conoscenze contribuisce inoltre a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. È opportuno adottare un approccio più ampio all'educazione artistica e culturale e alla ricerca artistica, passando da un approccio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) a un approccio STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti, matematica). Nonostante i recenti progressi in materia di assistenza alla traduzione e al sottotitolaggio, il mercato culturale e creativo europeo continua a essere frammentato in base ai confini nazionali e linguistici, cosa che non consente.Pur rispettando la specificità di ciascun mercato, si può fare di più per consentire ai settori culturali e creativi di beneficiare appieno del mercato unico europeo e, in particolare, del mercato unico digitale, anche tenendo conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. [Em. 6]
(5 bis) Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma ed è una delle maggiori sfide per i settori culturali e creativi. L'innovazione digitale ha cambiato abitudini, relazioni e modelli di produzione e consumo a livello sia personale che sociale e dovrebbe stimolare l'espressione e la narrazione culturali e creative, rispettando il valore specifico dei settori culturale e creativo all'interno dell'ambiente digitale. [Em. 7]
(6) Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività e, innovazione, dialogo interculturale, coesione sociale e generazione di conoscenza. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti, negli ambiti sia no-profit che a scopo di lucro, e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, data latenendo conto della sua capacità di raggiungere un pubblico vasto a livello locale, nazionale e ladi Unione e della sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale nonché per lo sviluppo regionale, locale e urbano. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi della perturbazione digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea. [Em. 8]
(6 bis) La cittadinanza europea attiva, i valori condivisi, la creatività e l'innovazione richiedono un terreno solido su cui potersi sviluppare. Il programma dovrebbe sostenere l'educazione al cinema e all'audiovisivo, in particolare tra i minori e i giovani. [Em. 9]
(7) Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle specificitàsfide specifiche dei diversi settori, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo, di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali e di una sezione transettoriale. Il programma dovrebbe fornire pari sostegno a tutti i settori culturali e creativi attraverso iniziative orizzontali mirate alle esigenze comuni. Sulla base di progetti pilota, azioni preparatorie e studi, il programma dovrebbe inoltre realizzare le azioni settoriali elencate nell'allegato al presente regolamento. [Em. 10]
(7 bis) La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente essenziale del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale, integrazione multiculturale e socializzazione giovanile e funge da strumento essenziale per valorizzare la cultura, compreso il turismo culturale. Il settore musicale dovrebbe pertanto costituire un punto focale delle azioni specifiche perseguite nell'ambito della sezione CULTURA nel quadro del presente regolamento in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura dovrebbero contribuire a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano. [Em. 11]
(7 ter) Il sostegno dell'Unione deve essere rafforzato nel settore delle relazioni culturali internazionali. Il programma dovrebbe mirare a contribuire al terzo obiettivo strategico della nuova agenda europea per la cultura, servendosi della cultura e del dialogo interculturale quali motori per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. Nell'Unione e in tutto il mondo le città stanno portando avanti nuove politiche culturali. Numerose comunità creative si raccolgono in piattaforme, incubatori e spazi dedicati in tutto il mondo. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo determinante nel promuovere le attività di rete di tali comunità dell'Unione e dei paesi terzi e stimolare la collaborazione pluridisciplinare tra tutte le competenze artistiche, creative e digitali. [Em. 12]
(8) La sezione transettoriale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra irispondere alle sfide comuni affrontate dai vari settori culturali e creativi e a sfruttare il potenziale di collaborazione tra questi ultimi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa. [Em. 13]
(9) Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore da parte della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e della proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE(UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di creare, finanziare, produrre e diffondere opere che possano essere sufficientemente visibiliin vari formati sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attirare il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee. [Em. 14]
(10) Le azioni speciali nel quadro di Europa creativa, come il marchio del patrimonio europeo, le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo. [Em. 15]
(10 bis) Il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 ha stimolato la creazione di progetti innovativi e di successo che hanno dato origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ciò si è tradotto a sua volta in una maggiore diversità culturale per il pubblico e in vantaggi sociali ed economici derivanti dalle politiche culturali europee. Per guadagnare in efficacia, tali successi dovrebbero essere evidenziati e, ove possibile, ampliati. [Em. 16]
(10 ter) È opportuno che soggetti di tutti i livelli dei settori culturali e creativi partecipino attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma e al suo ulteriore sviluppo. Poiché l'esperienza dell'impegno formale dei portatori di interesse al modello di governance partecipativa dell'Anno europeo del patrimonio culturale, istituito dalla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), si è dimostrata efficace nell'integrazione della cultura, è consigliabile applicare questo modello anche al programma. Questo modello di governance partecipativa dovrebbe includere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione nel campo della cultura e della creatività. [Em. 17]
(10 quater) Tra le azioni speciali previste dal programma andrebbe inserita un'azione faro intersettoriale finalizzata a mostrare la creatività e la diversità culturale europee agli Stati membri e ai paesi terzi. Mediante l'assegnazione di un premio speciale tale azione dovrebbe mettere in evidenza l'eccellenza della creatività europea fondata sulla cultura nello stimolare l'innovazione incrociata nell'economia in generale. [Em. 18]
(11) La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e, coese e riflessive, per rivitalizzare i territori e promuovere l'inclusione sociale delle persone provenienti da ambienti svantaggiati. In un contesto di pressione migratoriacaratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, la cultura hasvolge un ruolo importante da giocarefondamentale nella creazione di spazi inclusivi per il dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospitiospitanti, e sviluppandonello sviluppo di buone relazioni tra i migranti e novele nuove comunità. [Em. 19]
(11 bis) La cultura rende possibile e promuove la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Dovrebbe quindi essere al centro delle strategie politiche di sviluppo. Andrebbe posto in evidenza il contributo della cultura al benessere della società nel suo complesso. La Dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo "Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa", afferma che si dovrebbe promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare lo spazio edificato, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio non dovrebbe porre l'accento solo sulle aree urbane, ma dovrebbe concentrarsi innanzitutto sull'interconnettività delle zone periferiche, remote e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità. [Em. 20]
(11 ter) È prioritario che la cultura, compresi i beni e i servizi culturali e audiovisivi, sia resa più accessibile alle persone con disabilità in quanto strumento per favorire la loro piena realizzazione personale e la loro partecipazione attiva, contribuendo in tal modo a realizzare una società veramente inclusiva basata sulla solidarietà. Il programma dovrebbe pertanto promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati, nonché le persone che risiedono in zone rurali e remote. [Em. 21]
(12) La libertà di espressione artistica èe culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei media sono al centro di industriesettori culturali e creativecreativi vitali, anche nele del settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico e indipendente, in linea con la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(8).Il programma dovrebbe sostenere i nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica, in particolare tra i giovani. [Em. 22]
(12 bis) La mobilità degli artisti e degli operatori culturali per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze, l'apprendimento, la consapevolezza interculturale, la co-creazione, la co-produzione, la circolazione e la diffusione di opere d'arte e la partecipazione a eventi internazionali quali fiere e festival è un prerequisito fondamentale per settori culturali e creativi meglio connessi, più forti e più sostenibili nell'Unione. Tale mobilità è spesso ostacolata dalla mancanza di status giuridico, dalla difficoltà di ottenere visti e dalla durata dei permessi, dal rischio di doppia imposizione fiscale e dalle precarie e instabili condizioni di sicurezza sociale. [Em. 23]
(13) In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere e di diversità. Il programma dovrebbe cercare di garantire che la partecipazione ad esso e ai progetti realizzati nel suo ambito copra e rifletta la diversità della società europea. Le attività svolte nell'ambito del programma dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e relazioni al fine di verificare i risultati del programma a tale riguardo e consentire ai responsabili politici di prendere decisioni più informate sui programmi futuri. [Em. 24]
(13 bis) Nell'Unione le donne sono molto presenti in campo artistico e culturale come autrici, professioniste, insegnanti e come pubblico con accesso crescente all'offerta culturale. Tuttavia, come dimostrato da ricerche e studi come quelli della rete delle professioniste europee dell'audiovisivo (EWA) per le registe cinematografiche e dal progetto We Must nel campo della musica, esistono disparità retributive di genere e meno probabilità per le donne di realizzare opere e occupare posizioni decisionali in istituzioni culturali, artistiche e creative. È pertanto necessario promuovere i talenti femminili e far circolare le loro opere per sostenere le carriere artistiche delle donne. [Em. 25]
(14) In linea con la comunicazione congiunta intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017(9), gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il presente programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite di modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.
(14 bis) In linea con le conclusioni tratte a seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione e la capacità di sostegno al settore promuovendo attività sulla scia dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e facendo un bilancio di quest'ultimo. A tale riguardo, è opportuno richiamare l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio dei ministri della cultura del novembre 2018 e sulle dichiarazioni rese nel corso della cerimonia di chiusura del Consiglio del 7 dicembre 2018. Il programma dovrebbe contribuire alla conservazione sostenibile a lungo termine del patrimonio culturale europeo tramite azioni di sostegno per gli artigiani e le maestranze specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale; [Em. 26]
(15) In linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" del 22 luglio 2014(10), le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale passato, presente, materiale, immateriale e digitale dell'Europa e sviluppare un approccio più integrato alla sua preservazione, conservazione, diffusione ealla sua valorizzazione, al suo riutilizzo adattivo e al suo sostegno ad esso, favorendo una condivisione coordinata e di qualità delle conoscenze professionali e lo sviluppo di norme comuni di qualità per il settore nonché la mobilità degli operatori del settore. Il patrimonio culturale è parte integrante della coesione europea ed è la base di collegamento tra tradizione e innovazione. La tutela del patrimonio culturale e il sostegno agli artisti, ai creatori e all'artigianato dovrebbero essere una priorità del programma. [Em. 27]
(15 bis) Il programma dovrebbe contribuire all'impegno e al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nella cultura e nella società, alla promozione dell'educazione culturale e all'accessibilità al pubblico della conoscenza e del patrimonio culturali. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la qualità e l'innovazione nella creazione e nella conservazione anche attraverso sinergie tra cultura, arte, scienza, ricerca e tecnologia. [Em. 28]
(16) Coerentemente con la comunicazione della Commissione intitolata "Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile – Una nuova strategia di politica industriale dell'UE" del 13 settembre 2017(11), le future azioni dovrebbero contribuire all'integrazione di creatività, design e tecnologie all'avanguardia al fine di generare nuove catene del valore industriali e rivitalizzare la competitività dei settori tradizionali.
(16 bis) In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative, la questione del sostegno ai settori culturali e creativi dovrebbe essere trasversale. I progetti dovrebbero essere integrati nel corso dell'intero programma, al fine di sostenere i nuovi modelli aziendali, le nuove competenze e le conoscenze tradizionali e far sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale. Inoltre, le potenziali sinergie esistenti tra le politiche dell'Unione dovrebbero essere pienamente sfruttate in modo da utilizzare efficacemente i finanziamenti disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione quali Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+, il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e InvestEU. [Em. 29]
(17) Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.
(18) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. I contributi di paesi terzi al programma dovrebbero essere comunicati su base annua all'autorità di bilancio. [Em. 30]
(19) Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra Unione europea e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ("l'Osservatorio"), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la dimensione culturale(12). Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.
(20) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.
(21) Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) (il "regolamento finanziario") e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.
(22) Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha sviluppato una competenza straordinaria e si trova in unacontribuito, grazie alla sua speciale competenza e alla sua posizione unica per formare, a sviluppare una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema che promuova, promuovendo e diffondadiffondendo i film europei al di là delle frontiere nazionali e sviluppifavorendo l'emergere di un pubblico veramente europeointernazionale di tutte le età. Essa dovrebbe pertanto poterin via eccezionale essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione nell'ambito della sua cooperazione con il Parlamento europeo all'organizzazione del premio cinematografico LUX Film Prize. Il sostegno diretto tuttavia deve essere collegato alla negoziazione di un accordo di cooperazione, con missioni e obiettivi specifici, tra le due parti e dovrebbe essere possibile fornire il sostegno diretto solo una volta concluso l'accordo. Ciò non impedisce alla European Film Academy di presentare domanda di finanziamento per altre iniziative e altri progetti nell'ambito delle diverse sezioni del programma. [Em. 31]
(23) Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione delnel promuovere il ricco patrimonio musicale europeo, l'accesso alla musica e al dialogo interculturale, del rispetto reciprocoe il rispetto e dellala comprensione reciproci attraverso la cultura, nonché nel rafforzare la professionalità dei suoi giovani musicisti, offrendo loro le competenze necessarie per una carriera nei settori culturali e creativi. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, compresi i successivi Presidenti della Commissione e del Parlamento europeo, hanno riconosciuto il contributo dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativauna procedura rigorosa e trasparente di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto poterin via eccezionale essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve stabilire e valutare periodicamente. Per ottenere tale sostegno l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea dovrebbe aumentare la sua visibilità, sforzarsi di ottenere al suo interno una rappresentanza più equilibrata di musicisti di tutti gli Stati membri e diversificare le sue entrate ricercando attivamente sostegno da fonti diverse da quelle dell'Unione. [Em. 32]
(24) Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini dell'Unione e che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.
(25) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.
(26) Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo ed essere adatte ai progetti specifici che sostengono. Il programma dovrebbe tener conto non solo del valore economico dei progetti, ma anche della loro dimensione culturale e creativa e della specificità dei settori interessati. [Em. 33]
(26 bis) Il finanziamento dei programmi istituiti dal regolamento .../.... [Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale(14)] e dal regolamento .../.... [IPA III(15)] dovrebbe essere utilizzato anche per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma. Tali azioni dovrebbero essere eseguite in conformità del presente regolamento. [Em. 34]
(27) All'interno dell'economia europea, quelliculturali e creativisono settori innovativi, resilienti e in crescita che generano valore economico e culturale dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la loro frammentazione e la natura immateriale delle loro attività limita il loro accesso ai finanziamenti privati. Una delle sfide principali incontrate dai settori culturali e creativi èconsiste nell'aumentarne l'accesso a finanziamenti, il che consentano diè essenzialeper accrescere le loro attività, di mantenere o accrescereintensificare la loro competitività o di internazionalizzare le loro attività a livello internazionale. Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio, in particolare per le PMI,anche negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU, in linea con le prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 35]
(28) L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione del progetto dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione. Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, è opportuno prevedere che, se del caso, i comitati di valutazione possano essere composti da esperti esterni dotati di esperienza professionale e gestionale in relazione all'ambito della domanda oggetto di valutazione. Ove opportuno, andrebbe tenuto conto della necessità di garantire coerenza globale con gli obiettivi di inclusione e diversità del pubblico. [Em. 36]
(29) Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance quantitativi e qualitativi per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua, tenendo conto del valore intrinseco dei settori artistici, culturali e creativi. Tali indicatori di prestazione dovrebbero essere elaborati con i portatori di interessi. Questo monitoraggio nonché le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma. Le sezioni dovrebbero tenere conto di uno o più indicatori quantitativi e qualitativi. Tali indicatori dovrebbero essere valutati conformemente al presente regolamento. [Em. 37]
(29 bis) Considerata la complessità e la difficoltà di reperire, analizzare e adattare i dati e di misurare l'impatto delle politiche culturali, nonché di definire indicatori, la Commissione dovrebbe rafforzare la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei. La Commissione dovrebbe agire in cooperazione con i centri di eccellenza dell'Unione, gli istituti nazionali di statistica e le organizzazioni che operano nei settori culturali e creativi in Europa e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Unesco. [Em. 38]
(30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa creativa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(16).
(31) A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [...] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(32) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità dell'operatore del progetto di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, delle dimensioni dell'operatore e del progetto, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 39]
(33) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(17), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(18), (Euratom, CE) n. 2185/96(19) e (UE) 2017/1939(20) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(21). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(33 bis) Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi dell'Unione e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza. [Em. 40]
(34) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(22) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. In sede di attuazione del programma, si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla grande distanza di tali paesi o territori e la loro partecipazione effettiva al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente. [Em. 41]
(34 bis) Conformemente all'articolo 349 TFUE, dovrebbero essere adottate misure per aumentare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi degli artisti e delle loro opere e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi e i loro vicini. In questo modo sarà possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. [Em. 42]
(35) Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'articolo 15 e all'allegato II. Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Tali consultazioni dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(36) Al fine di garantire l'agevole attuazionela continuità del sostegno finanziario erogato dal programma e di coprire i crescenti deficit di finanziamento per i beneficiari, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione, in particolare i costi associati ai diritti di proprietà intellettuale, possonodovrebbero essere considerati ammissibili a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni oggetto di sostegno. [Em. 43]
(37) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
(38) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(23). Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di programmi di lavoro. È necessario garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal [1° gennaio 2021], l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il [31 dicembre 2020]. [Em. 44]
(38 bis) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del programma, la Commissione dovrebbe assicurare l'assenza di oneri burocratici inutili per i richiedenti durante la fase di elaborazione delle domande o durante la fase del trattamento delle domande. [Em. 45]
(38 ter) È opportuno prestare una particolare attenzione ai piccoli progetti e al loro valore aggiunto, considerate le specificità dei settori culturali e creativi europei. [Em. 46]
(39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
(40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'elevato volume e dell'ampia portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione oggetto di sostegno, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(41) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal [1° gennaio 2021].
(42) Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal [1° gennaio 2021],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa ("il programma").
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
2) "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni e pratiche creative, individuali o collettive, siano esse orientate al mercato o meno. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di pratiche, beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Molte di esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive, i festival e il design, compreso il design della moda; [Em. 47]
3) "piccole e medie imprese (PMI)": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione(24);
4) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
5) "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati a Europa creativa ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio. Esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1) Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
-a) contribuire al riconoscimento e alla promozione del valore intrinseco della cultura, nonché salvaguardare e promuovere la qualità della cultura e della creatività europee come dimensione distintiva dello sviluppo personale, dell'istruzione, della coesione sociale, della libertà di espressione e di opinione e delle arti, del rafforzamento e del miglioramento della democrazia, del pensiero critico e del senso di appartenenza e di cittadinanza, nonché come dimensione atta a creare un ambiente culturale e mediatico pluralistico; [Em. 48]
a) promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale, artistica e linguistica, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli artisti e degli operatori culturali, della qualità della produzione culturale e artistica europea e delcomunee di patrimonio culturale europeo, sia materiale che immateriale; [Em. 49]
b) rafforzarepromuovere la competitività deidi tutti i settori culturali e creativi e accrescere il loro peso economico, conin particolare quelloriferimento al settore audiovisivo, attraverso la creazione di posti di lavoro e l'aumento dell'innovazione e della creatività in tali settori. [Em. 50]
2) Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) valorizzare la dimensione economica, artistica, culturale, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, irrobustire la competitività e l'innovazione dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali; [Em. 51]
a bis) promuovere i settori culturali e creativi, compreso il settore audiovisivo, sostenendo gli artisti, gli operatori, gli artigiani e il coinvolgimento del pubblico con particolare attenzione alla parità di genere e ai gruppi sottorappresentati; [Em. 52]
b) promuovere la qualità, la competitività e la scalabilità dell'industria audiovisiva europeadel settore audiovisivo europeo, in particolare delle PMI, delle società di produzione indipendenti e delle organizzazioni dei settori culturali e creativi e promuovere la qualità delle attività del settore audiovisivo europeo in modo sostenibile, mirando ad un approccio settoriale e geografico equilibrato; [Em. 53]
c) promuovere la cooperazione programmatica e le azioni innovative, compresi nuovi modelli commerciali e di gestione e soluzioni creative, a sostegno di tutte le sezioni del programma e di tutti i settori culturali e creativi, compresa la salvaguardia della libertà di espressione artistica e la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralisticoambienti culturali e mediatici diversificati, indipendenti e pluralistici, dell'alfabetizzazione mediatica, delle competenze digitali, dell'educazione culturale e artistica, della parità di genere, della cittadinanza attiva, del dialogo interculturale, della resilienza e dell'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità, anche attraverso una più ampia accessibilità a beni e servizi culturali; [Em. 54]
c bis) promuovere la mobilità degli artisti e degli operatori dei settori culturali e creativi e la circolazione delle loro opere; [Em. 55]
c ter) fornire ai settori culturali e creativi dati, analisi e una serie adeguata di indicatori qualitativi e quantitativi e sviluppare un sistema coerente di valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese quelle aventi una dimensione intersettoriale. [Em. 56]
3) Il programma comprende le seguenti sezioni:
a) "CULTURA", che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;
b) "MEDIA", che riguarda il settore audiovisivo;
c) "sezione TRANSETTORIALE", che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi, compreso il settore dei mezzi di informazione. [Em. 57]
Articolo 3 bis
Valore aggiunto europeo
Riconoscere il valore intrinseco ed economico della cultura e della creatività e rispettare la qualità e il pluralismo dei valori e delle politiche dell'Unione europea.
Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, ad esempio, attraverso i seguenti elementi:
a) il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano i programmi e le politiche regionali, nazionali, internazionali e di altro tipo dell'Unione, nonché l'impatto di tali azioni e attività sull'accesso dei cittadini alla cultura, sul coinvolgimento attivo dei cittadini, sull'istruzione, sull'inclusione sociale e sul dialogo interculturale;
b) lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale e internazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti dell'audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e le PMI e gli operatori audiovisivi, al fine di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali, in particolare al passaggio al digitale;
c) le economie di scala e la crescita e l'occupazione che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;
d) la garanzia di una maggiore parità di condizioni nei settori culturali e creativi, tenendo conto delle specificità dei diversi paesi, compresi i paesi o le regioni con una particolare situazione geografica o linguistica, come le regioni ultraperiferiche riconosciute all'articolo 349 TFUE e i paesi o territori d'oltremare che ricadono sotto l'autorità di uno Stato membro di cui all'allegato II TFUE;
e) la promozione di una narrazione sulle radici comuni e la diversità europee. [Em. 58]
Articolo 4
Sezione CULTURA
Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "CULTURA" ha le seguenti priorità:
-a) promuovere l'espressione e la creazione artistica; [Em. 59]
-a bis) coltivare talenti, competenze e abilità e stimolare la collaborazione e l'innovazione attraverso l'intera catena dei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale; [Em. 60]
a) rafforzare la dimensione e , la circolazione e la visibilità transfrontaliere di operedegli operatori culturali e creativi europei e delle relative opere, anche attraverso programmi di residenza, tournée, eventi, seminari, mostre e festival, nonché facilitando lo scambio delle migliori pratiche e rafforzando le capacità professionali; [Em. 61]
b) incrementare l'accesso, la partecipazione culturalee la sensibilizzazione alla cultura e il coinvolgimento del pubblico in Europa, in particolare per le persone con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati; [Em. 62]
c) promuovere la resilienza sociale e migliorare l'inclusione socialisociale, il dialogo interculturale e democratico e lo scambio culturale mediante le arti, la cultura e il patrimonio culturale; [Em. 63]
d) incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di innovare, creare opere d'arte, generare e sviluppare competenze chiave, conoscenze, abilità, nuove pratiche artistiche, nonché un'occupazione e una crescita sostenibili e contribuire allo sviluppo locale e regionale; [Em. 64]
d bis) promuovere la capacità professionale delle persone nei settori culturali e creativi, favorendo la loro autonomia attraverso misure appropriate; [Em. 65]
e) rafforzare l'identità europea, la cittadinanza attiva e iil senso della comunità e dei valori europeidemocratici mediante la sensibilizzazione culturale, il patrimonio culturale, l'espressione, il pensiero critico,l'educazionel'espressione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione nell'apprendimento permanente formale, non formale e informale; [Em. 66]
f) promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei, comprese le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, al fine di renderli attivi sul piano internazionale; [Em. 67]
g) contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni culturali internazionali mirando a garantire l'impatto a lungo termine della strategia mediante un approccio interpersonale che coinvolga le reti culturali, la diplomazia culturale società civile e le organizzazioni di base [Em. 68].
Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.
Nel quadro delle azioni specifiche perseguite nel quadro della sezione CULTURA, il settore musicale è oggetto di un'attenzione particolare in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura contribuiscono a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano. [Em. 69]
Articolo 5
Sezione MEDIA
Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "MEDIA" ha le seguenti priorità:
a) coltivare talenti, abilità e competenze e l'uso delle tecnologie digitali in modo da stimolare la collaborazione, la mobilità e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee, anche oltre i confini nazionali; [Em. 70]
b) migliorare la distribuzione cinematografica e online e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie diffusione transnazionale e internazionale, la distribuzione online e offline, e in particolare la distribuzione cinematografica, delle opere audiovisive europee nel nuovo ambiente digitale; [Em. 71]
b bis) fornire al pubblico internazionale un più ampio accesso alle opere audiovisive dell'Unione, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema; [Em. 72]
b ter) valorizzare il patrimonio audiovisivo e facilitare l'accesso agli archivi audiovisivi e alle biblioteche, sostenendoli e promuovendoli, in quanto fonti di memoria, istruzione, riutilizzo e nuove attività economiche, anche mediante le più moderne tecnologie digitali; [Em. 73]
c) promuovere le opere audiovisive europee e sostenere l'allargamento e la diversificazioneil coinvolgimento del pubblico di tutte le età, in particolare dei giovani e delle persone con disabilità, a favore di un uso proattivo e legale delle opere audiovisive all'interno e al di fuori dell'Europa e della condivisione dei contenuti generati dagli utenti, anche promuovendo l'educazione al cinema e all'audiovisivo. [Em. 74]
Queste priorità saranno perseguite sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee atte a diffondere valori europei e un'identità comune e aventi le potenzialità di raggiungere un vasto pubblico di tutte le età all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. [Em. 75]
Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.
Articolo 6
Sezione TRANSETTORIALE
Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la "sezione TRANSETTORIALE" ha le seguenti priorità:
a) sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche per quanto riguardapromuovendo il ruolo della cultura nell'inclusione sociale, in particolare per le persone con disabilità e per il rafforzamento della democrazia, promuovere la conoscenza del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati al fine di aumentare la visibilità del programma; [Em. 76]
b) promuovere approcci innovativi alla creazione e alla ricerca artistica, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti artistici in tutti i settori culturali e creativi, che riguardino le dimensioni di mercato o meno, tenendo in considerazione la tutela dei diritti d'autore; [Em. 77]
c) promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico, artistico e culturale libero, diversificato e pluralistico, deldell'etica professionale nel giornalismo di qualità, nonché del pensiero critico e dell'alfabetizzazione mediatica, in particolare tra i giovani, per favorire l'adattamento a nuovi strumenti e formati mediatici e contrastare la diffusione della disinformazione; [Em. 78]
d) istituire e sostenere il coinvolgimento attivo di punti di contatto volti a promuovere il programma nei paesi partecipanti, al fine di promuovere il programma nei rispettivi paesi, in modo equo ed equilibrato, anche attraverso attività in rete sul campo, sostenere i richiedenti in relazione al programma e fornire informazioni di base su altre opportunità di sostegno pertinenti disponibili nell'ambito dei programmi finanziati dall'Unione e favorire la cooperazione transfrontaliera e lo scambio delle migliori pratiche all'interno dei settori culturali e creativi. [Em. 79]
Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.
Articolo 7
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 850 000 0002806000 000 EUR a prezzi correnti costanti. [Em. 80]
Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:
– fino a 609 000 000 EURnon meno del 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA); [Em. 81]
– fino a 1 081 000 000 EURnon meno del 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA); [Em. 82]
– fino a 160 000 000 EURal 9% per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE), garantendo per ciascuno dei punti di contatto nazionali Europa creativa una dotazione finanziaria almeno pari a quella prevista dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 83]
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti e sono comunicati ogni anno all'autorità di bilancio, insieme ai contributi dei paesi terzi al programma. [Em. 84]
4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Articolo 8
Paesi terzi associati al programma
1. Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:
a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
d) altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo unico specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione, purché tale accordo:
a) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
b) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
c) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
d) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I paesi terzi possono partecipare alle strutture di governance del programma e ai forum dei soggetti interessati al fine di facilitare lo scambio di informazioni. [Em. 85]
2. La partecipazione alle sezioni MEDIA e TRANSETTORIALE dei paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) da a) a d), è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE. [Em. 151]
3. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.
3 bis. Gli accordi con i paesi terzi associati al programma a norma del presente regolamento sono agevolati da procedure più rapide di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1295/2013. Gli accordi con nuovi paesi sono promossi in modo proattivo. [Em. 86]
Articolo 8 bis
Altri paesi terzi
Il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 8 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se nell'interesse dell'Unione.
Articolo 9
Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo
1. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma, quali ad esempio l'Unesco, il Consiglio d'Europa, mediante una collaborazione più strutturata con Itinerari culturali ed Euroimages, l'Osservatorio dell'EUIPO, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e l'OCSE, sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del programma in conformità del regolamento finanziario. [Em. 87]
2. L'Unione è membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuoveree la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo. [Em. 152]
Articolo 9 bis
Raccolta di dati relativi ai settori culturali e creativi
La Commissione rafforza la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei a misurare e analizzare l'impatto delle politiche culturali. A tale scopo, la Commissione agisce in cooperazione con i centri di eccellenza in Europea e gli istituti nazionali di statistica e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Unesco. Così facendo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sezione Cultura e segue da vicino gli ulteriori sviluppi della politica culturale, anche coinvolgendo sin dalle prime fasi i soggetti interessati nell'analisi e nell'adattamento di indicatori comuni a diversi settori o specifici per ambito di attività. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo in merito a tali attività. [Em. 88]
Articolo 10
Attuazione e forme di finanziamento dell'UE
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del [regolamento InvestEU] e del titolo X del regolamento finanziario e delle procedure stabilite nel [regolamento InvestEU]. Il meccanismo di garanzia dedicato creato nel quadro di Europa creativa prosegue nell'ambito del [regolamento InvestEU] e tiene in considerazione le pratiche attuative sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 89]
4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia], sulla base e in considerazione delle pratiche attuative già sviluppate. [Em. 90]
4 bis. Al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, i programmi istituiti dal regolamento …/… [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale] e dal regolamento …/… [IPAIII] apportano un contributo finanziario alle azioni istituite ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tali programmi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che li disciplinano rispettivamente. [Em. 91]
Articolo 11
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 12
Programma di lavoro
1. Il programma è attuato mediante il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. L'adozione dei programmi di lavoro è preceduta da consultazioni con i vari soggetti interessati per garantire che le azioni previste sostengano nel miglior modo possibile i diversi settori interessati. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto, che non prevalgono sui finanziamenti diretti erogati a titolo di sovvenzione.
Gli obiettivi generali e specifici e le corrispondenti priorità strategiche e azioni del programma, nonché il bilancio assegnato a ciascuna azione, sono precisati dettagliatamente nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale contiene anche un calendario indicativo di attuazione. [Em. 92]
2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi di lavoro annuali. [Em. 93]
Capo II
Sovvenzioni e soggetti idonei
Articolo 13
Sovvenzioni
1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
1 bis. Gli inviti a presentare proposte possono tenere conto della necessità di garantire l'adeguato sostegno ai progetti di dimensioni contenute nell'ambito della sezione CULTURA, mediante misure che possono includere tassi di cofinanziamento più elevati. [Em. 94]
1 ter. Le sovvenzioni sono concesse ai progetti tenendo conto delle seguenti caratteristiche:
a) qualità del progetto;
b) impatto;
c) qualità ed efficienza dell'attuazione; [Em. 95]
2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. Esso si riunisce alla presenza fisica dei suoi membri o a distanza.
Gli esperti hanno un'esperienza professionale attinente all'ambito valutato. Il comitato di valutazione può richiedere il parere di esperti provenienti dal paese in cui è stata presentata la domanda. [Em. 96]
3. In deroga all'articolo [193, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione possono esseresono considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno. [Em. 97]
4. Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere.
Articolo 14
Soggetti idonei
1. Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
1) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
2) un paese terzo associato al programma;
3) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione. I contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, possono coprire i costi della loro partecipazione, se nell'interesse dell'Unione.
5. Ai seguenti soggetti possono essere eccezionalmente concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte, sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve definire e valutare regolarmente, in linea con gli obiettivi del programma: [Em. 98]
a) la European Film Academy, nell'ambito della collaborazione con il Parlamento europeo relativamente al premio LUX per il cinema, a seguito di un accordo di cooperazione negoziato e firmato da entrambe le parti e in collaborazione con Europa Cinemas;finché l'accordo di cooperazione non è concluso, gli stanziamenti pertinenti sono iscritti in riserva; [Em. 99]
b) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea per le sue attività, compresa la selezione regolare e la formazione dei giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri attraverso programmi di residenza che offrono mobilità e la possibilità di esibirsi in festival e tournée all'interno dell'Unione e a livello internazionale e che contribuiscono alla circolazione della cultura europea attraverso i confini e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio geografico tra i partecipanti;l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea diversifica costantemente le sue entrate cercando attivamente sostegno finanziario da nuove fonti, riducendo così la sua dipendenza dai finanziamenti dell'Unione; le attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea sono in linea con gli obiettivi e le priorità del programma e della sezione CULTURA, in particolare il coinvolgimento del pubblico. [Em. 100]
Capo III
Sinergie e complementarietà
Articolo 15
Complementarietà
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, in particolare per i gruppi emarginati e le minoranze, della ricerca e dell'innovazione, compresa l'innovazione sociale, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, del turismo sostenibile, degli aiuti di Stato e, della mobilità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo, anche al fine di promuovere un uso efficiente dei fondi pubblici.
La Commissione provvede a che, in sede di applicazione delle procedure stabilite nel [programma InvestEU] ai fini del programma, esse tengano conto delle prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 101]
Articolo 16
Finanziamenti cumulativi e combinati
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi di cui al regolamento (UE) n. XX/XXXX [CPR], purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale.
2. A una proposta ammissibile nell'ambito del programma può essere assegnato un marchio di eccellenza purché tale proposta soddisfi le seguenti condizioni cumulative:
a) sia stata valutata in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
b) rispetti i requisiti minimi di elevata qualità di detto invito a presentare proposte; [Em. 102]
c) non possa essere finanziata nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
2 bis. Le proposte a cui è stato conferito il marchio di eccellenza possono ricevere finanziamenti direttamente da altri programmi e fondi a norma del regolamento [regolamento RDC COM(2018)0375], conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, del medesimo, a condizione che tali proposte siano coerenti con gli obiettivi del programma. La Commissione provvede affinché i criteri di selezione e di aggiudicazione per i progetti che ricevono il marchio di eccellenza siano coerenti, chiari e trasparenti per i potenziali beneficiari. [Em. 103]
Articolo 16 bis
Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi nel quadro di InvestEU
1. Il sostegno finanziario attraverso il nuovo programma InvestEU si basa sugli obiettivi e sui criteri dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, tenendo conto della specificità del settore.
2. Il programma InvestEU fornisce:
a) accesso ai finanziamenti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;
b) garanzie agli intermediari finanziari partecipanti provenienti dai paesi che partecipano allo strumento di garanzia;
c) ulteriori competenze agli intermediari finanziari partecipanti ai fini della valutazione dei rischi legati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, nonché ai progetti culturali e creativi;
d) il volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;
e) la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di marketing e promozione alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e di tutti i settori;
f) le seguenti forme di prestito: investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali a esclusione delle garanzie personali; trasferimenti di imprese; capitale di esercizio, come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire deficit, flussi di cassa e linee di credito. [Em. 104]
Capo IV
Monitoraggio, valutazione e controllo
Articolo 17
Monitoraggio e relazioni
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
1 bis. Le sezioni dispongono di una serie comune di indicatori qualitativi. Ogni sezione dispone di una serie specifica di indicatori. [Em. 105]
2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario per il monitoraggio e la valutazioneLa Commissione adotta un atto delegato relativo agli indicatori entro il 31 dicembre 2022. [Em. 106]
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
Articolo 18
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1 bis. I dati disponibili sugli importi degli stanziamenti di impegno e di pagamento che sarebbero stati necessari per finanziare i progetti cui è stato attribuito il marchio di eccellenza sono trasmessi ogni anno ai due rami dell'autorità di bilancio, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione delle loro rispettive posizioni sul bilancio dell'Unione per l'esercizio successivo, conformemente al calendario deciso di comune accordo per la procedura annuale di bilancio. [Em. 107]
2. La valutazionerevisione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazioneentro il 30 giugno 2024.
La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2024.
La Commissione presenta, se necessario e sulla base della revisione intermedia, una proposta legislativa finalizzata alla revisione del presente regolamento. [Em. 108]
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettuapresenta una valutazione finale del programma. [Em. 109]
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati e informazioni sono trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
Articolo 19
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 12, paragrafo 2, e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, in particolare il nome del programma e, per le azioni finanziate nel quadro della sezione MEDIA, il logo di tale sezione.La Commissione sviluppa un logo per la sezione CULTURA, il quale è utilizzato per le azioni finanziate a titolo della medesima sezione. [Em. 110]
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati sostenuti mediante le sue sezioni. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
Articolo 21
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
Articolo 22
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Informazioni supplementari sulle attività da finanziare
1. SEZIONE CULTURA
Le priorità della sezione CULTURA del programma di cui all'articolo 4 saranno perseguite mediante le azioni di seguito elencate.
Azioni orizzontali:
a) progetti di cooperazione transnazionali con una distinzione chiara tra progetti di piccole, medie e grandi dimensioni e dedicando particolare attenzione alle micro-organizzazioni e alle piccole organizzazioni culturali; [Em. 111]
b) reti europee di organizzazioni culturali e creative di paesi diversi;
c) piattaforme culturali e creative paneuropee;
d) mobilità degli artisti, degli artigiani e degli operatori culturali e creativi nelle loro attività transnazionali, compresi la copertura dei costi relativi all'attività artistica e la circolazione delle opere artistiche e culturali; [Em. 112]
e) sostegno alle organizzazioni culturali e creative per operare a livello internazionale e ai fini dello sviluppo delle capacità; [Em. 113]
f) sviluppo, cooperazione e attuazione programmatici nel campo della cultura, anche attraverso la fornitura di dati e lo scambio delle migliori pratiche o di progetti pilota.
Azioni settoriali:
a) sostegno al settore della musica: promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, in particolare nel settore della musica dal vivo, anche attraverso la creazione di reti, della distribuzione dele della promozione di un repertorio musicalee di opere musicali eterogenei all'interno e al di fuori dell'Europa, delle azioni di formazionedella formazione, della partecipazione e dell'accesso alla musica, dell'allargamento e della diversificazione del pubblico per il repertorio europeo, della visibilità e del riconoscimento dei creatori, dei promotori e degli artisti, in particolare giovani ed emergenti, nonché sostegno per la raccolta e l'analisi di dati; [Em. 114]
b) sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, in particolare la traduzione, l'adattamento in formati accessibili a persone con disabilità e la promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, anche mediante biblioteche, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore; [Em. 115]
c) sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale e dell'architettura: azioni mirate a favore della mobilità degli operatori, della ricerca, dell'istituzione di standard di elevata qualità, dello sviluppo delle capacità, della condivisione delle conoscenzedell'allargamento e della diversificazionecompetenze professionali per gli artigiani, del coinvolgimento del pubblico,e dell'internazionalizzazione dei settori del patrimonio culturale e dell'architettura, sostegno alla salvaguardia, alla conservazione, alla rigenerazione dello spazio di vita, al riutilizzo adattativo, alla promozione della Baukultur, alla valorizzazionesostenibilità, diffusione, valorizzazione einternazionalizzazione del patrimonio culturale e dei suoi valori mediante campagne di sensibilizzazione, creazione di reti e attività di apprendimento tra pari; [Em. 116]
d) sostegno ad altri settori: azioni di promozione mirate a favore dello sviluppo degli aspetti creativi deidi altri settori, compresi i settori del design, della moda e del turismo culturale sostenibile e loro promozione e rappresentanza al di fuori dell'Unione europea. [Em. 117]
Sostegno a tutti i settori culturali e creativi in ambiti con esigenze comuni, considerando che è possibile sviluppare un'azione settoriale, ove opportuno, nei casi in cui le specificità di un sottosettore giustifichino un approccio mirato. È adottato un approccio orizzontale per i progetti transnazionali finalizzati alla collaborazione, alla mobilità e all'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di soggiorno, tournée, eventi, esibizioni dal vivo, mostre e festival, oltre che per la promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione, della formazione e degli scambi per professionisti del settore, del rafforzamento delle capacità, della creazione di reti, delle competenze, dell'allargamento e diversificazione del pubblico e della raccolta e analisi dei dati. Le azioni settoriali usufruiscono di bilanci che sono proporzionati ai settori identificati come prioritari. Le azioni settoriali dovrebbero contribuire a far fronte alle sfide specifiche affrontate dai diversi settori prioritari indicati nel presente allegato, sulla base di progetti pilota esistenti e azioni preparatorie. [Em. 118]
Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili l'identità europea, la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale: [Em. 119]
a) Capitali europee della cultura, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(25);
b) marchio del patrimonio europeo, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(26), e rete dei siti a cui è stato conferito il marchio del patrimonio europeo; [Em. 120]
c) premi culturali dell'UE, tra cui il Premio europeo per il teatro; [Em. 121]
d) Giornate europee del patrimonio;
d bis) azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori; [Em. 122]
e) sostegno alle istituzioni culturali europee che mirano a offrire ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica.
2. SEZIONE MEDIA
Le priorità della sezione MEDIA del programma di cui all'articolo 5 terranno conto delle prescrizioni della direttiva 2010/13/UE e delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle peculiarità dei rispettivi mercati; tali priorità saranno perseguite mediante, tra l'altro, le seguenti azioni: [Em. 123]
a) sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, cortometraggi, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive come videogiochi e contenuti multimediali narrativi e di qualità, caratterizzati da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera, prodotti da società di produzione europee indipendenti; [Em. 124]
b) produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi e di qualità per tutte le età, sostenendo le società di produzione europee indipendenti; [Em. 125]
b bis) sostegno a iniziative dedicate alla creazione e promozione di opere relative alla storia dell'integrazione europea e a storie europee; [Em. 126]
c) promozione e sviluppo di strumenti pubblicitari e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee; [Em. 127]
d) sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali per piccole e grandi produzioni, su tutte le piattaforme, anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi, così come il sottotitolaggio, il doppiaggio e l'audiodescrizione; [Em. 128]
d bis) azioni finalizzate a sostenere i paesi con scarsa capacità, al fine di colmare le rispettive carenze identificate; [Em. 129]
e) sostegno agli scambi da impresa a impresa e alle attività di rete per facilitare le coproduzioni europee e internazionali e la circolazione delle opere europee; [Em. 130]
e bis) sostegno alle reti europee di creatori audiovisivi di diversi paesi, al fine di coltivare talenti creativi nel settore audiovisivo; [Em. 131]
e ter) misure specifiche per contribuire al trattamento equo del talento creativo nel settore audiovisivo; [Em. 132]
f) promozione delle opere europee in eventi e fiere del settore all'interno e al di fuori dell'Europa;
g) iniziative volte a promuovere l'allargamento e, la diversificazione eil coinvolgimento del pubblico, soprattutto nei cinema, e l'educazione al cinema e alle opere audiovisive, in particolare del pubblico giovane; [Em. 133]
h) attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità degli operatori del settore, compresi artigiani e maestranze, di adattarsi ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali; [Em. 134]
i) una reteo più reti di operatori europei di video on demand che propongapropongano una quota significativa di film europei non nazionali; [Em. 135]
j) festival e reti di festival europei che propongano e promuovano una varietà di opere audiovisive europee, con una quota significativa di film europei non nazionali; [Em. 136]
k) una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, contribuendo a rafforzare il ruolo delle sale cinematografiche nella catena del valore e ponendo l'accento sulle proiezioni pubbliche come evento sociale; [Em. 137]
l) misure specifiche, tra cui attività di affiancamento e creazione di reti, per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo; [Em. 138]
m) sostegno al dialogo programmatico, alle azioni programmatiche innovative e allo scambio delle migliori pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili;
n) scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici.
n bis) sostegno alla diffusione dei contenuti culturali televisivi online e offline, così come all'accesso multilingue a tali contenuti, anche attraverso la sottotitolazione, al fine di promuovere la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo, delle creazioni contemporanee europee e delle lingue europee. [Em. 139]
3. SEZIONE TRANSETTORIALE
Le priorità della sezione TRANSETTORIALE del programma di cui all'articolo 6 saranno perseguite, in particolare, mediante le azioni di seguito elencate.
Cooperazione programmatica e sensibilizzazione:
a) sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari, comprese le attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, sensibilizzazione e creazione di reti, di carattere transettoriale, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici, anche attraverso un dialogo strutturale permanente con i soggetti interessati e un forum dei settori culturali e creativi inteso a rafforzare il dialogo e l'orientamento delle politiche settoriali; [Em. 140]
b) attività di analisi transettoriali;
c) sostegno alle azioni che mirano a promuovere la cooperazione programmatica transnazionale e l'elaborazione di politiche relative al ruolo che gioca l'inclusione sociale attraverso la cultura;
d) miglioramento della conoscenza del programma e dei temi di cui si occupa, promozione della sensibilizzazione dei cittadini e contributo alla trasferibilità oltre i confini del singolo Stato membro risultati tra Stati membri.
Laboratorio per l'innovazione creativa:
a) incoraggiamento di nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi e con operatori di altri settori, ad esempio utilizzando tecnologie innovative, e offrendo attività di affiancamento relative a queste ultime, in seno alle organizzazioni culturali e mediante la collaborazione attraverso poli digitali; [Em. 141]
b) promozione di approcci e strumenti transettoriali innovativi per facilitare l'accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio culturale.
b bis) azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori; [Em. 142]
Punti di contatto del programma:
a) promozione del programma a livello nazionale e fornitura di informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno disponibili a livello dell'Unione, nonché sui criteri e le procedure di valutazione e sui relativi risultati; [Em. 143]
b) sostegno ai potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e incoraggiamento della cooperazione transfrontaliera e dello scambio di migliori prassi tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori interessati dal programma e tra di essi; [Em. 144]
c) sostegno alla Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, dei risultati del programma tra i cittadini e tra gli operatori. [Em. 145]
Attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione:
a) risposta ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei mediamezzi di informazione promuovendo e monitorando un ambiente mediatico pluralistico e diversificato indipendente e sostenendo un monitoraggio indipendente al fine di valutare i rischi e le sfide per il pluralismo e la libertà dei media; [Em. 146]
b) sostegno a standard elevati di produzione mediatica promuovendo la cooperazione, le competenze digitali, il giornalismo collaborativo transfrontaliero e contenuti di qualità, nonché modelli economici sostenibili per i media, al fine di garantire l'etica professionale nel giornalismo; [Em. 147]
c) promozione dell'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini, in particolare i giovani, di sviluppare un'interpretazione critica dei media, sostegno alla creazione di una piattaforma dell'Unione finalizzata a condividere le prassi e le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica fra tutti gli Stati membri, anche attraverso reti universitarie di radio e media che si occupano dell'Europa e offerta di programmi di formazione ai professionisti del settore dei mezzi di informazione allo scopo di riconoscere e contrastare la disinformazione. [Em. 148]
c bis) garanzia e tutela del dialogo politico e della società civile sulle minacce alla libertà e al pluralismo dei media in Europa; [Em. 149]
ALLEGATO II
INDICATORI DI IMPATTO QUALITATIVI E QUANTITATIVI COMUNI DEL PROGRAMMA
(1) Benefici per i cittadini e le comunità;
(2) benefici per il rafforzamento della diversità culturale e del patrimonio culturale europei;
(3) benefici per l'economia e l'occupazione dell'Unione, in particolare per i settori culturali e creativi e le PMI;
(4) integrazione delle politiche dell'Unione, comprese le relazioni culturali internazionali;
(5) valore aggiunto europeo dei progetti;
(6) qualità dei partenariati e dei progetti culturali;
(7) numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee sostenute dal programma;
(8) numero di posti di lavoro collegati ai progetti finanziati;
(9) equilibrio di genere, se del caso, mobilità e responsabilizzazione degli operatori dei settori culturali e creativi. [Em. 150]
Indicatori
SEZIONE CULTURA
Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma.
Numero di artisti e operatori culturali e/o creativi mobili (geograficamente) oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, per paese di origine.
Numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio.
Numero di progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati, segnatamente giovani disoccupati e migranti.
Numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.
SEZIONE MEDIA
Numero di persone che accedono a opere audiovisive europee di paesi diversi dal proprio e sostenute dal programma.
Numero di partecipanti ad attività di apprendimento sostenute dal programma che ritengono di avere migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità.
Numero e dotazione finanziaria delle coproduzioni concepite e realizzate con il sostegno del programma.
Numero di persone raggiunte dalle attività promozionali da impresa a impresa nei principali mercati.
SEZIONE TRANSETTORIALE
Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti (indicatore composito per i laboratori per l'innovazione creativa e le azioni a sostegno dei mezzi di informazione).
Numero di eventi per promuovere il programma organizzati dai punti di contatto.
Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).
COM(2016)0287Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1)
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).
Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).