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Procedura : 2018/0191(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0111/2019

Testi presentati :

A8-0111/2019

Discussioni :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Votazioni :

PV 28/03/2019 - 8.6
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Testi approvati :

P8_TA(2019)0324

Testi approvati
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Giovedì 28 marzo 2019 - Strasburgo
"Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***I
P8_TA(2019)0324A8-0111/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0233/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0111/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.
(2) GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus" "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 [Em. 1. Tale modifica si applica all'intero testo]
P8_TC1-COD(2018)0191

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, Investire nella mobilità per tutti, a prescindere dal contesto sociale o culturale e indipendentemente dai mezzi, nonché nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, democratiche, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea, dei principi e dei valori europei e a un'Unione più democratica. [Em. 2]

(2)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura", del 14 novembre 2017, la Commissione ha espresso l'intenzione di adoperarsi per creare entro il 2025 uno spazio europeo dell'istruzione in cui l'apprendimento non sia limitato da confini; un'Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre; un'Unione in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di promuovere l'ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le categorie di discenti cui già si rivolge e raggiungere quelli che beneficiano di minori opportunità.

(3)  L'importanza dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell'Unione è ribadita nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"(4), che pone l'accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale di Göteborg, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali(5) e del suo primo principio, relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. La comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

(4)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali chiarisce inoltre l'importanza di un'istruzione di qualità nella prima infanzia e di garantire pari opportunità per tutti. [Em. 3]

(5)  Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale; un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà. [Em. 4]

(6)  La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo, più semplice e più gestibile per i beneficiari più piccoli e i progetti di minori dimensioni. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. La valutazione d'impatto della Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport. [Em. 5]

(7)  La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato queste conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(7 bis)  La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 22/2018 del 3 luglio 2018 su Erasmus+(6), ha sottolineato che il programma ha prodotto un valore aggiunto europeo dimostrabile, ma che non tutte le dimensioni di tale valore aggiunto, tra cui un maggiore senso di identità europea o un multilinguismo rafforzato, sono state adeguatamente prese in considerazione o misurate. La Corte ha ritenuto che il prossimo programma dovrebbe garantire che gli indicatori siano meglio allineati agli obiettivi del programma, al fine di garantire un'adeguata valutazione della performance. Nella relazione, la Corte ha altresì osservato che, nonostante gli sforzi di semplificazione del programma 2014-2020, gli oneri amministrativi restano troppo elevati ed ha pertanto raccomandato alla Commissione di semplificare ulteriormente le procedure del programma, in particolare le procedure di domanda e gli obblighi di comunicazione, nonché di migliorare gli strumenti informatici. [Em. 6]

(8)  Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"(7), adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del, e ha riconosciuto che il programma Erasmus+ 2014-2020, è stato uno dei successi più visibili dell'Unione. Nonostante il successo generale, il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero 2014-2020 non è stato in grado di soddisfare l'elevata domanda di finanziamenti e ha accusato bassi tassi di successo dei progetti. Per ovviare a tali carenze è necessario aumentare il bilancio pluriennale per il programma che succederà al programma 2014-2020. Il programma successivo mira inoltre ad essere più elevato inclusivo, raggiungendo un maggior numero di giovani persone che beneficiano di minori opportunità, e comprende una serie di iniziative nuove e ambiziose. Pertanto, come sottolineato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale, è necessario triplicare la dotazione di bilancio, a prezzi costanti, per il programma successivo rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. [Em. 7]

(9)  In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per rafforzata, al fine di garantire un approccio di apprendimento permanente e promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare acquisire e migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per svilupparsi come individui e affrontare le sfide e sfruttare al massimo le opportunità del ventunesimo secolo. Tale approccio dovrebbe inoltre riconoscere il valore delle attività di istruzione non formale e informale e i legami tra di esse. [Em. 8]

(10)  Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita, in particolare per le persone anziane che devono acquisire nuove competenze per la vita o competenze per un mercato del lavoro in evoluzione. Tale approccio dovrebbe essere incoraggiato mediante una cooperazione intersettoriale efficace e una maggiore interazione tra diverse forme di istruzione. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione. [Em. 9]

(10 bis)  Le organizzazioni che operano in un contesto transfrontaliero forniscono un contributo importante alla dimensione transnazionale e internazionale del programma. Pertanto, se del caso, il programma dovrebbe fornire sostegno alle reti pertinenti a livello dell'Unione e alle organizzazioni europee e internazionali le cui attività sono inerenti e contribuiscono agli obiettivi del programma. [Em. 10]

(11)  Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione e dello sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(9) entro il 2025. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa(10) con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze, delle abilità e delle abilità conoscenze per sostenere l'occupazione e creare occupazione, crescita, la crescita competitività, innovazione e la competitività coesione sociale. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione(11). [Em. 11]

(12)  Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù(12), il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù", anche rispetto all'obiettivo della strategia di sostenere l'occupazione giovanile di alta qualità e l'apprendimento non formale(13). [Em. 12]

(13)  Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...](14). Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità soltanto nel contesto di sport di base, sia per i giovani che praticano uno sport organizzato su base regolare sia per il personale sportivo. Occorre inoltre riconoscere che il personale sportivo può essere costituito da professionisti, ossia da persone che si guadagnano da vivere attraverso lo sport, ed essere comunque impegnato in sport di base. Le azioni di mobilità dovrebbero pertanto essere aperte a questo gruppo. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport, la sostenibilità e le buone pratiche ambientali nello sport, nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport. Tutti i soggetti interessati, inclusi gli istituti di istruzione e formazione, dovrebbero poter partecipare a partenariati, alla cooperazione e al dialogo politico nel settore dello sport. [Em. 13]

(14)  Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di abilità e competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'arte, l'ingegneria e la matematica (STEAM), i cambiamenti climatici, l'ambiente la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati, il design e le arti l'architettura e il design, l'alfabetismo digitale e mediatico per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro. [Em. 14]

(14 bis)  In linea con la sua missione di stimolare l'innovazione nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma dovrebbe rafforzare lo sviluppo di strategie di istruzione e apprendimento rivolte a bambini dotati e talentuosi, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro condizione socioeconomica o dal loro genere. [Em. 15]

(14 ter)  Il programma dovrebbe contribuire al seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale sostenendo attività concepite per sviluppare le competenze necessarie per proteggere e preservare il patrimonio culturale europeo e sfruttare appieno le opportunità didattiche che il settore culturale e creativo offre. [Em. 16]

(15)  Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa(15) siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa alle iniziative che dimostrano una dimensione della ricerca, come l'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca, in particolare negli istituti di istruzione superiore. [Em. 17]

(16)  Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità il tasso di raggiungere partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base diÈ importante riconoscere che bassi livelli di partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità potrebbero derivare da cause diverse e dipendere da diversi contesti nazionali. Pertanto, entro un quadro a livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo dell'Unione, le agenzie nazionali dovrebbero sviluppare strategie di inclusione con misure per migliorare la divulgazione, semplificare le procedure, offrire formazione e supporto e monitorare l'efficacia. Andrebbero inoltre utilizzati altri meccanismi per migliorare l'inclusione, anche offrendo formati più flessibili di mobilità, in linea con le esigenze delle persone che beneficiano di minori opportunità, ai fini dell'apprendimento e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. [Em. 18]

(16 bis)  Qualora le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o a causa dei costi più elevati di partecipazione al programma dovuti alla loro situazione specifica, come spesso è il caso delle persone con disabilità, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituite misure adeguate di sostegno finanziario. Tali misure possono includere altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus, programmi nazionali o adeguamenti delle sovvenzioni o integrazioni del sostegno attraverso il programma. Nel valutare se le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari e stabilire il livello di sostegno di cui necessitano, si dovrebbero utilizzare criteri oggettivi. I costi supplementari delle misure volte a facilitare l'inclusione non dovrebbero mai costituire le basi per il rifiuto di una candidatura. [Em. 19]

(16 ter)  Il programma dovrebbe continuare a focalizzare il suo sostengo sulla mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e dovrebbe offrire maggiori opportunità per le persone con minori possibilità di beneficiare di azioni di mobilità fisica ai fini dell'apprendimento. Nel contempo, si dovrebbe riconoscere che formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista possono completare in modo efficace la mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e massimizzarne l'efficacia. In casi eccezionali, qualora le persone non siano in grado di partecipare ad azioni e attività di mobilità, i formati virtuali possono consentire loro di beneficiare di molti vantaggi del programma in modo innovativo ed efficace sul piano dei costi. Il programma dovrebbe pertanto fornire sostegno anche per tali formati e strumenti virtuali. Tali formati e strumenti, in particolare quelli utilizzati per l'apprendimento delle lingue, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico nel modo più ampio possibile. [Em. 20]

(16 quater)  In linea con gli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 9 sull'accessibilità e l'articolo 24 sull'istruzione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le persone con disabilità beneficino di un accesso non discriminatorio e libero da ostacoli al programma. A tal fine si dovrebbe fornire un sostegno aggiuntivo incluso, ove necessario, un sostegno finanziario. [Em. 21]

(16 quinquies)  Gli ostacoli giuridici e amministrativi, come le difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e all'accesso a servizi di sostegno, in particolare i servizi sanitari, possono ostacolare l'accesso al programma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per rimuovere tali ostacoli, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, e per facilitare gli scambi transfrontalieri, ad esempio tramite il rilascio della tessera di assicurazione sanitaria europea. [Em. 22]

(17)  Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e, i valori comuni e un senso di solidarietà tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva, la coesione sociale e il pensiero critico tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. [Em. 23]

(17 bis)  È importante che il programma produca un valore aggiunto europeo. Pertanto, le azioni e le attività dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma solo se possono dimostrare un potenziale valore aggiunto europeo. Dovrebbe essere possibile dimostrare il valore aggiunto europeo in vari modi, per esempio attraverso il carattere transnazionale delle azioni, la loro complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione, il loro contributo all'uso efficace degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità a livello di Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione, la loro promozione del multilinguismo e del dialogo interculturale e interreligioso, la loro promozione di un senso di appartenenza a livello europeo e il loro rafforzamento della cittadinanza europea. [Em. 24]

(18)  Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire offrendo sia alle persone sia alle organizzazioni un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma, segnatamente i paesi in via di sviluppo. La dimensione internazionale dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, in modo particolare per i cittadini dei paesi in via di sviluppo, dovrebbe sostenere il trasferimento di conoscenze nei loro paesi di origine al termine del loro periodo di studi. Dovrebbe inoltre rafforzare la costruzione di capacità dei sistemi di istruzione nei paesi in via di sviluppo. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale e allo sport. [Em. 25]

(18 bis)  Al fine di potenziare l'impatto delle attività nei paesi in via di sviluppo, è importante rafforzare le sinergie tra il programma Erasmus+ e gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, quali lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione. [Em. 26]

(19)  L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre capitoli (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma.

(20)  Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti e il personale dell'istruzione superiore, gli alunni e il personale delle scuole, inclusi gli insegnanti delle scuole materne e il personale di assistenza nelle scuole della prima infanzia e i discenti e il personale dell'istruzione e della formazione professionale. La, prevedendo azioni mirate che tengano conto delle specifiche esigenze educative delle persone a cui sono rivolte. Le opportunità di mobilità per i docenti dell'istruzione e della formazione professionale nelle regioni di frontiera dovrebbero essere ulteriormente promosse per prepararli allo specifico contesto del mercato del lavoro transfrontaliero. Il programma dovrebbe inoltre offrire opportunità di mobilità dei per i discenti e il personale dell'istruzione degli adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per. Gli obiettivi principali dell'istruzione degli adulti sono il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità e la cooperazione promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva, dello sviluppo personale e del benessere. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto, in particolare i nuovi arrivati, le persone che beneficiano di minori opportunità e i gruppi di popolazione difficili da raggiungere. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, concentrandosi in particolare sulla riqualificazione e sul perfezionamento professionale e la promozione dello sviluppo di competenze per il mercato del lavoro. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche, culturali e culturali sostenendo sportive attraverso la digitalizzazione dei processi, per agevolare le procedure di presentazione delle domande e la partecipazione al programma, sviluppando sistemi online di facile utilizzo basati sulle migliori pratiche e creando nuovi strumenti come ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero. [Em. 27]

(20 bis)  Il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: la Carta europea di qualità per la mobilità(16), che chiarisce che la qualità dell'informazione, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché piani di apprendimento chiari e risultati dell'apprendimento elaborati in anticipo hanno un impatto dimostrabile sui benefici della mobilità. Le attività di mobilità dovrebbero essere adeguatamente preparate in anticipo. Tale preparazione può essere fatta frequentemente e in modo efficiente mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se del caso, il programma dovrebbe altresì fornire un sostegno alle visite preparatorie per le attività di mobilità. [Em. 28]

(20 ter)  Il programma dovrebbe sostenere e incoraggiare la mobilità degli insegnanti e del personale educativo a tutti i livelli, al fine di migliorare le pratiche di lavoro e contribuire allo sviluppo professionale. Dato il ruolo essenziale che l'educazione prescolastica e della prima infanzia svolge nel prevenire le diseguaglianze sociali ed economiche, è importante che gli insegnanti e il personale a questo livello possano partecipare alla mobilità di apprendimento nel quadro del programma. Per quanto concerne l'insegnamento, il programma dovrebbe inoltre incoraggiare la sperimentazione di innovazioni delle politiche per affrontare alcune delle sfide comuni con cui si confrontano i sistemi d'istruzione nell'UE, come attrarre nuovi talenti nel settore dell'insegnamento rivolto ai bambini più marginalizzati e sviluppare formazioni per aiutare i docenti nell'insegnamento a favore dei discenti svantaggiati. Al fine di sfruttare al massimo i benefici della partecipazione al programma per i docenti e il personale didattico, ci si dovrebbe adoperare in ogni modo per garantire che essi beneficino di un contesto favorevole alla mobilità, nel cui quadro beneficino di un programma di lavoro e di un carico di lavoro regolare, abbiano accesso a possibilità di formazione adeguate e beneficino di un sostegno finanziario adeguato in funzione del paese e, se del caso, della regione in cui si deve svolgere l'attività di mobilità a fini di apprendimento. [Em. 29]

(20 quater)  Nel riconoscere il ruolo fondamentale che l'istruzione e la formazione professionale svolgono nel migliorare le prospettive di lavoro e nel promuovere l'inclusione sociale, il programma dovrebbe contribuire a rafforzare l'inclusività, la qualità e la pertinenza dell'istruzione e della formazione professionale, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 su "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività"(17). Il programma dovrebbe promuovere legami più stretti tra coloro che dispensano istruzione e formazione professionale e i datori di lavoro, sia pubblici sia privati. Il programma dovrebbe inoltre affrontare questioni specifiche al settore dell'istruzione e della formazione professionale, come la formazione linguistica, la promozione di partenariati di alta qualità e il riconoscimento e la certificazione delle competenze, e incoraggiare coloro che dispensano istruzione e formazione professionale a richiedere la carta di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale quale attestato di qualità. [Em. 30]

(21)  Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, la storia europea, la cultura e la cittadinanza, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. Il programma dovrebbe sensibilizzare in merito agli strumenti di democrazia elettronica, compresa l'iniziativa dei cittadini europei. Dovrebbe inoltre promuovere gli scambi intergenerazionali tra giovani e anziani. Alla luce del ruolo chiave delle organizzazioni giovanili e dell'animazione giovanile per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del settore della gioventù nell'Unione. [Em. 31]

(22)  Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero nel quadro della nuova iniziativa denominata DiscoverEU. Ai diciottenni giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione formale o informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità linguistica e culturale. L'iniziativa dovrebbe contenere una componente di apprendimento valida e verificabile e dovrebbe garantire un'adeguata diffusione delle esperienze e condivisione delle lezioni apprese, al fine di valutare e migliorare l'iniziativa su base costante. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti, prestando la dovuta attenzione all'equilibrio geografico, e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. Tali organismi dovrebbero altresì essere coinvolti, se del caso, nella fornitura di formazione e sostegno pre e postmobilità, anche per quanto concerne le competenze linguistiche e interculturali. L'iniziativa DiscoverEU dovrebbe inoltre costruire legami con le iniziative "Capitali europee della cultura", "Capitali europee della gioventù", "Capitali europee del volontariato" e "Capitali verdi europee". [Em. 32]

(23)  L'apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione. Nel contempo, le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto, il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, tramite corsi di lingua in particolare tramite loco e un maggior ricorso agli a strumenti online accessibili, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning che l'e-learning può offrire per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Il sostegno all'apprendimento delle lingue offerto attraverso il programma dovrebbe prestare attenzione alle esigenze degli utenti, con una particolare attenzione alle lingue utilizzate nel paese ricevente e, nelle regioni di frontiera, alle lingue dei paesi confinanti. Il sostegno all'apprendimento delle lingue dovrebbe altresì fornire le lingue dei segni nazionali. Lo strumento per il sostegno linguistico online offerto da Erasmus+ dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dei partecipanti al programma ed essere aperto a tutti. [Em. 33]

(23 bis)  Il programma dovrebbe fare uso di tecnologie linguistiche, come le tecnologie della traduzione automatica, allo scopo di facilitare gli scambi tra autorità e migliorare il dialogo interculturale. [Em. 34]

(24)  Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. A tal fine è opportuno garantire una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli di attuazione del programma. [Em. 35]

(25)  Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee, che dovrebbero essere università d'eccellenza e mirare a rafforzare l'attività degli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e a migliorare la cooperazione tra ricerca, innovazione e istruzione. La nozione di eccellenza va intesa in senso ampio, anche in relazione all'abilità di rafforzare l'inclusione. Il programma di sostegno dovrebbe mirare ad una maggiore copertura geografica delle "Università europee". [Em. 36]

(26)  Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione, la competitività, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione. [Em. 37]

(27)  Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online esistenti quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore. Il programma dovrebbe inoltre incoraggiare, se del caso, la creazione di nuove piattaforme online per rafforzare e modernizzare la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, sport e gioventù a livello europeo. Tali piattaforme dovrebbero essere di facile utilizzo e accessibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio(18). [Em. 38]

(28)  Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento automatico e reciproco delle competenze e, delle abilità, delle qualifiche e dei diplomi, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di altri elementi di prova dei risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano atti a fornire informazioni e assistenza ai potenziali partecipanti, facilitando così gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. [Em. 39]

(29)  Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato a Erasmus+ e sostenere, in particolare, le attività delle reti di ex partecipanti, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a fungere da moltiplicatori per il programma.

(29 bis)  Il programma dovrebbe porre l'accento in particolare sulla convalida e sul riconoscimento dei periodi di istruzione e formazione all'estero, tra cui l'istruzione secondaria. A tale proposito, la concessione di sovvenzioni dovrebbe essere collegata alle procedure di valutazione della qualità, alla descrizione dei risultati dell'apprendimento e alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità(19), della raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale(20) e agli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono un apprendimento di qualità, come il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET). [Em. 40]

(30)  Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato, l'agricoltura e le imprese, affinché possano disporre di una formazione, un tirocinio o maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, e dal punto di vista professionale, in particolare acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus Erasmus+ dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus Erasmus+ a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, mezzi di comunicazione e cultura, nonché del corpo europeo di solidarietà. [Em. 41]

(31)  È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e le future sfide e opportunità dell'Unione, e promuovere dibattiti il dibattito su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri in tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso europeo di impegno e identità europea appartenenza è particolarmente importante in un momento in cui i alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità di un'identità europea comune, sono messi alla prova e in cui il e tenendo conto del fatto che i cittadini stanno dimostrando un livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea e migliorare, al tempo stesso, l'impegno della comunità di apprendimento in generale e del grande pubblico nei confronti dell'integrazione europea. [Em. 42]

(32)  Alla luce dell'importanza della lotta Il programma dovrebbe essere in linea con l'obiettivo principale dell'accordo di Parigi, ossia rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici,. In linea con gli impegni dell'Unione ad assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale a raggiungere un obiettivo complessivo di destinare almeno il 25 % delle spese di del bilancio dell'UE al a sostegno degli obiettivi in materia di clima climatici nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % che sarà introdotto non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni. [Em. 43]

(32 bis)  Dato il ruolo dell'Unione quale attore globale e in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli impegni assunti dagli Stati membri alla conferenza Rio+20, il programma dovrebbe integrare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e l'apprendimento permanente, anche tenendo conto del ruolo essenziale che l'istruzione svolge nella lotta contro la povertà. Il programma dovrebbe inoltre contribuire all'agenda per lo sviluppo sostenibile, sostenendo gli sforzi intesi a sviluppare le competenze necessarie per lo sviluppo sostenibile ed educare le persone in materia di sostenibilità, protezione dell'ambiente e cambiamento climatico attraverso l'istruzione formale, non formale e informale. [Em. 44]

(33)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(21)]. È opportuno assicurare, a partire dal 2021, un aumento significativo del bilancio annuale del programma rispetto all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, seguito da un incremento lineare e graduale degli stanziamenti annuali. Questo profilo di bilancio contribuirebbe a garantire un accesso più ampio fin dall'inizio del periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed eviterebbe aumenti sproporzionati negli ultimi anni, che potrebbero essere difficili da assorbire. [Em. 45]

(34)  Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori. La ripartizione esatta del bilancio per azione e per iniziativa dovrebbe essere stabilita nel programma di lavoro. [Em. 46]

(35)  Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario")(22). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e alla gestione indiretta.

(36)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. Nell'attuazione del programma dovrebbero essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario. [Em. 47]

(37)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei. [Em. 48]

(38)  In linea con l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"(23), (la "comunicazione sul partenariato strategico"), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. [Em. 49]

(38 bis)  Nella comunicazione sul partenariato strategico, la Commissione ha riconosciuto che una maggiore mobilità dei discenti e del personale impegnato nell'istruzione e nella formazione, in particolare nell'ambito del programma Erasmus+, sarebbe molto proficua per le regioni ultraperiferiche e si è impegnata ad adeguare ulteriormente il sostegno finanziario a favore dei partecipanti che viaggiano da e verso le regioni ultraperiferiche, mantenendo regole specifiche di finanziamento per tali regioni nell'ambito del programma Erasmus+, a esplorare le possibilità di estendere la cooperazione regionale del programma Erasmus+ al fine di incoraggiare ulteriormente la mobilità tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini, e a utilizzare il Fondo sociale europeo+ a integrazione del programma Erasmus+. [Em. 50]

(39)  A norma dell'[reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio(24)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori e la loro partecipazione al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(40)  Il programma dovrebbe mantenere la continuità riguardo ai suoi obiettivi e alle sue priorità. Tuttavia, dato che esso sarà attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un certo grado di flessibilità affinché possa adeguarsi alle realtà e alle priorità politiche in mutamento nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio in che modo le iniziative specifiche dovranno essere concepite e non pregiudica tutte le priorità politiche e le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Le scelte e le priorità strategiche secondarie, compresi i dettagli di nuove iniziative specifiche, dovrebbero invece essere determinate mediante programmi di lavoro in conformità al regolamento finanziario,. La Commissione concezione delle nuove iniziative dovrebbe adottare programmi di lavoro trarre insegnamenti dalle iniziative pilota passate e attuali in tale settore e informarne il Parlamento dovrebbe tenere debitamente conto del valore aggiunto europeo e il Consiglio sia nella sostanza che nella struttura dell'iniziativa. I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti delegati. È di esecuzione particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di concerto con le agenzie nazionali e i portatori di interessi, e che tali consultazioni siano condotte in conformità alla procedura d'esame dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 51]

(40 bis)  La Commissione, di concerto con le agenzie nazionali, dovrebbe monitorare l'attuazione del programma e riferire in merito, sia nel corso del programma sia dopo il suo completamento. La valutazione finale del programma dovrebbe essere eseguita tempestivamente in modo tale che possa confluire nella revisione intermedia del programma successivo, se del caso. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione intermedia del programma, corredandola, ove appropriato, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. [Em. 52]

(41)  Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(25), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri dei beneficiari. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. [Em. 53]

(42)  A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri pertinenti portatori di interessi chiave. [Em. 54]

(43)  Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento. [Em. 55]

(44)  Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali, che dovrebbero assicurare un'applicazione coerente e agevole delle norme del programma in tutta l'Unione e nel corso del tempo. A tal fine, e per assicurare l'attuazione efficace del programma, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare, in consultazione con i portatori di interessi, per sviluppare procedure coerenti, semplici e di elevata qualità e facilitare lo scambio di buone prassi che possano migliorare la qualità dei progetti nel quadro del programma. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione. [Em. 56]

(44 bis)  Al fine di incoraggiare gli organizzatori di progetti che non hanno esperienza di programmi di finanziamento dell'Unione a richiedere finanziamenti, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero fornire consulenza e sostegno e garantire che le procedure di presentazione delle domande siano quanto più possibile chiare e semplici. La guida del programma dovrebbe essere ulteriormente migliorata per renderla chiara e di facile utilizzo e i moduli di domanda dovrebbero essere semplici e dovrebbero essere messi a disposizione tempestivamente. Per modernizzare e armonizzare ulteriormente la procedura di presentazione delle domande, è opportuno sviluppare uno strumento unico, comune e multilingue per i beneficiari del programma e per coloro che sono coinvolti nella sua gestione. [Em. 57]

(44 ter)  Come regola generale, le domande di sovvenzione e le candidature dei progetti dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede il richiedente e gestite dalla stessa. Tuttavia, a titolo di deroga, le richieste di sovvenzione e le candidature dei progetti riguardanti attività organizzate da reti a livello dell'Unione e da organizzazioni europee e internazionali dovrebbero essere presentate alla Commissione e gestite direttamente dalla stessa. [Em. 58]

(45)  Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente dovrebbe essere lo stesso organismo designato per le azioni di cui al programma precedente.

(46)  Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del che possano impedire l'accesso al programma o il suo corretto funzionamento. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio(26), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. [Em. 59]

(47)  Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.

(48)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(27). [Em. 60]

(49)  Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al fine di semplificare l'amministrazione del programma, si dovrebbe fare ricorso a pagamenti forfettari basati sul progetto in questione per le attività di mobilità in tutti i settori. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei essere periodicamente riviste e adeguate ai costi della vita e di sostentamento nel paese e nella regione ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati. [Em. 61]

(50)  In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(28) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96(29) e (UE) 2017/1939(30) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(31). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(51)  È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(52)  Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, in particolare garantendo che una domanda di elevata qualità che non può essere finanziata nel quadro del programma, a causa di fondi insufficienti, possa essere presa in considerazione per il finanziamento, mediante una procedura semplificata, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di semplificare la procedura per tali azioni, dovrebbe essere possibile attribuire loro un "marchio di eccellenza" che ne riconosca l'elevata qualità. Tale complementarità tra i vari programmi dovrebbe consentire un aumento complessivo dei tassi di riuscita dei progetti. [Em. 62]

(52 bis)  Al fine di massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione e del sostegno alle politiche, è importante favorire le sinergie e la complementarità tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente. Dette sinergie e complementarità non dovrebbero comportare che la gestione dei fondi assegnati al programma Erasmus+ avvenga all'esterno della struttura del programma, né che tali fondi siano utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli di cui al presente regolamento. Qualsiasi sinergia e complementarità dovrebbe tradursi a livello attuativo in procedure di domanda semplificate. [Em. 63]

(53)  Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(54)  È opportuno garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il 31 dicembre 2020.

(55)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attivamente iniziative volte a sensibilizzare e a promuovere percezioni positive riguardo ai gruppi che possono essere oggetto di discriminazione e a promuovere la parità di genere. Dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi intesi ad affrontare il divario educativo e le difficoltà specifiche che i rom incontrano, agevolandone la piena e attiva partecipazione al programma. Il rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dovrebbe essere integrato nell'intero processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma. [Em. 64]

(56)  Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

(57)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della sua dimensione internazionale rafforzata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)  Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

(59)  Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus Erasmus+, il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport ("programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)  "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento o aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; [Em. 65]

2)  "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione, compresi la riqualificazione o il perfezionamento professionale, o apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, attività didattica oppure di partecipazione ad attività di sviluppo professionale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico, ivi comprese le lingue dei segni nazionali, e/o essere integrata da apprendimento online accessibile e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione; [Em. 66]

2 bis)  "apprendimento virtuale": l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante l'uso di strumenti accessibili di informazione e comunicazione; [Em. 67]

2 ter)  "apprendimento misto": l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante una combinazione di strumenti di istruzione e formazione virtuali e metodi di istruzione e formazione tradizionali; [Em. 68]

3)  "apprendimento non formale": apprendimento volontario che ha luogo al di fuori dell'istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi, metodi e tempi), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento;

4)  "apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

5)  "giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

6)  "sport di base": attività sportiva organizzata praticata a livello locale regolarmente da sportivi dilettanti, e sport per tutti di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali; [Em. 69]

7)  "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. Sono compresi i neolaureati, o qualsiasi persona che abbia ottenuto un diploma in un istituto di questo tipo nell'arco dei 24 mesi precedenti; [Em. 70]

8)  "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione a tutti i livelli, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, ricercatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, allenatori, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento; [Em. 71]

8 bis)  "personale sportivo": gli individui che partecipano alla gestione, all'istruzione o all'allenamento di una squadra sportiva o di diversi singoli sportivi, su base remunerata o volontaria; [Em. 72]

9)  "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone, o una persona che hanno recentemente abbia ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi tale programma nell'arco dei 24 mesi precedenti; [Em. 73]

10)  "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado, o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale e che le autorità nazionali competenti considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio; [Em. 74]

11)  "istruzione degli adulti": ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all'istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;

12)  "paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione; [Em. 75]

13)  "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro;

14)  "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;

15)  "master o dottorato congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati; [Em. 76]

16)  "internazionale": riferito a un'azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;

17)  "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

18)  "istituto di istruzione superiore": qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore entità che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore altra entità comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio; [Em. 77]

19)  "transnazionale": riferito a un'azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;

20)  "attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all'apprendimento e dal sostegno all'accessibilità e all'inclusione; [Em. 78]

21)  "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale o informale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo, ivi compresi il loro sviluppo socioeducativo e professionale e lo sviluppo delle loro competenze; [Em. 79]

22)  "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo con tra responsabili delle politiche, decisori politici, esperti, ricercatori o portatori di interessi della società civile, a seconda dei casi, e i giovani e le organizzazioni giovanili che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù tutti i settori rilevanti per i giovani; [Em. 80]

23)  "paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri; [Em. 81]

24)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;

25)  "persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano sono svantaggiati nell'accesso al programma a causa di vari ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la derivano, ad esempio, da disabilità e le problemi di salute, difficoltà di apprendimento, provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica personale, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; [Em. 82]

26)  "autorità nazionale": l'autorità responsabile, a livello nazionale, del monitoraggio e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;

27)  "agenzia nazionale": uno o più organismi in un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma responsabili della gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale. In un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma può esservi più di un'agenzia nazionale;

27 bis)  "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati al programma ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio; esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi. [Em. 83]

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.  L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù delle attività giovanili e dello sport attraverso l'apprendimento permanente, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità e, alla coesione sociale e all'inclusione sociali, alla promozione della cittadinanza attiva come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, stimolare l'innovazione nell'istruzione e nella formazione e sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport. [Em. 84]

2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)  promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione; [Em. 85]

b)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale, l'apprendimento multiculturale, il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la qualità, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù; [Em. 86]

c)  promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive; [Em. 87]

c bis)  promuovere l'apprendimento permanente mediante un approccio intersettoriale tra i contesti formali, non formali e informali e sostenendo percorsi di apprendimento flessibili. [Em. 88]

2 bis.  Il programma prevede una dimensione internazionale rafforzata volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione e i suoi obiettivi di sviluppo mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi. [Em. 89]

3.  Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave:

a)  mobilità ai fini dell'apprendimento ("azione chiave 1");

b)  cooperazione tra organizzazioni e istituti ("azione chiave 2"); e

c)  sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ("azione chiave 3").

Gli obiettivi sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7.

Tutte le azioni del programma prevedono una solida componente di apprendimento che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui al presente articolo. La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport). Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche per ciascuna azione sono precisati nel dettaglio nel programma di lavoro di cui all'articolo 19. [Em. 90]

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

1.  Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.  Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso i seguenti elementi:

a)  il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)  la complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

c)  il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

d)  il contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità, comprese carte, a livello di Unione;

e)  il contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione;

f)  la promozione del dialogo interculturale e interreligioso all'interno dell'Unione;

g)  la promozione del multilinguismo all'interno dell'Unione; o

h)  la promozione di un senso di appartenenza europeo e il rafforzamento di una cittadinanza europea comune. [Em. 91]

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 4

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

a)  la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore;

b)  la mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione e della formazione professionale;

c)  la mobilità degli alunni e del personale delle scuole, compresi gli insegnanti delle scuole materne e il personale addetto all'educazione e alla cura della prima infanzia; [Em. 92]

d)  la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti e dei discenti adulti; [Em. 93]

e)  le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle a sostegno delle attività di mobilità.

Il programma sostiene l'apprendimento virtuale e misure di apprendimento misto intese ad accompagnare le attività di mobilità di cui al paragrafo 1. Sostiene tali misure anche per le persone impossibilitate a partecipare a tali attività di mobilità.

La Commissione assicura, ove opportuno, che gli strumenti di apprendimento virtuale e misto sviluppati nel quadro del programma siano messi a disposizione del pubblico. [Em. 94]

Può essere concesso sostegno per la preparazione delle attività di mobilità di cui al presente articolo, comprese, se necessario, le visite preparatorie. [Em. 95]

Articolo 5

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)  i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma; [Em. 96]

b)  i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master o dottorati congiunti di Erasmus Mundus. Le Università europee e i centri di eccellenza professionale coinvolgono almeno un'entità stabilita in uno Stato membro; [Em. 97]

c)  i partenariati per l'innovazione, quali le alleanze nell'ambito dell'istruzione degli adulti, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa; [Em. 98]

d)  le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, gli strumenti per promuovere l'uso dei metodi di progettazione universale dell'apprendimento nonché gli strumenti per facilitare la mobilità, come la carta europea dello studente di cui all'articolo 25, paragrafo 7 quater; [Em. 99]

d bis)  la creazione mirata di capacità nel settore dell'istruzione superiore in paesi terzi non associati al programma. [Em. 100]

Articolo 6

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)  la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti;

b)  il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza, il riconoscimento e l'aggiornamento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche(32); [Em. 101]

c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave e il sostegno degli stessi, comprese le reti a livello di Unione, e le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione; [Em. 102]

d)  le misure mirate che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 103]

e)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

f)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 7

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea e di sfide e opportunità future dell'Unione tramite le seguenti azioni: [Em. 104]

a)  l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore; [Em. 105]

b)  l'azione Jean Monnet in altri tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione; [Em. 106]

c)  il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l'Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin); l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l'Accademia di diritto europeo di Treviri; l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 8

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

a)  la mobilità dei giovani;

b)  le attività di partecipazione dei giovani;

c)  le attività DiscoverEU;

d)  la mobilità degli animatori giovanili.

Articolo 9

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)  i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma; [Em. 107]

b)  i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

c)  le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale. [Em. 108]

Articolo 10

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki, se pertinente; [Em. 109]

b)  gli strumenti e le misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;

c)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave e il sostegno delle stesse, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù; [Em. 110]

d)  le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 111]

e)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

f)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 11

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori dei giovani che praticano sport di base e del relativo personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1. [Em. 112]

Articolo 12

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)  i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)  gli eventi sportivi di base senza scopo di lucro, compresi gli eventi su scala ridotta, che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport. [Em. 113]

Articolo 13

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)  la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica;

b)  il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport; [Em. 114]

b bis)  le misure che contribuiscono a un'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 115]

b ter)  la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione; [Em. 116]

c)  le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma, compresi premi e riconoscimenti sportivi.

CAPO IV bis

INCLUSIONE [Em. 117]

Articolo 13 bis

Strategia di inclusione

1.  Entro il 31 marzo 2021 la Commissione elabora un quadro di misure di inclusione, insieme ad orientamenti per la loro attuazione. Sulla base di tale quadro e prestando particolare attenzione alle sfide specifiche legate all'accesso al programma nel contesto nazionale, le agenzie nazionali elaborano una strategia nazionale pluriennale di inclusione. Tale strategia è resa pubblica entro il 30 giugno 2021 e la sua attuazione è monitorata periodicamente.

2.  Il quadro e la strategia di cui al paragrafo 1 prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

a)  la cooperazione con le parti sociali, le autorità nazionali e locali e la società civile;

b)  il sostegno alle organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i gruppi destinatari;

c)  la capacità di raggiungere e di comunicare con i gruppi destinatari, anche attraverso la diffusione di informazioni di facile consultazione;

d)  la semplificazione delle procedure di domanda;

e)  la prestazione di servizi specifici di consulenza, formazione e sostegno per i gruppi destinatari, sia prima della presentazione della domanda sia in preparazione all'effettiva partecipazione al programma;

f)  le migliori pratiche in materia di accessibilità e servizi di supporto per le persone con disabilità;

g)  la raccolta di dati qualitativi e quantitativi adeguati per valutare l'efficacia della strategia;

h)  l'applicazione di misure di sostegno finanziario conformemente all'articolo 13 ter. [Em. 118]

Articolo 13 ter

Misure di sostegno finanziario per l'inclusione

1.  La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire che siano predisposte misure adeguate di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, se del caso, a favore delle persone con minori opportunità la cui partecipazione al programma è ostacolata da motivi finanziari, in quanto si trovano in una situazione di svantaggio economico o perché i costi supplementari di partecipazione al programma in ragione della loro situazione specifica rappresentano un ostacolo significativo. La valutazione dei motivi finanziari e del livello di sostegno si basa su criteri oggettivi.

2.  Le misure di sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)  sostegno disponibile a titolo di altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo+;

b)  sostegno disponibile a titolo dei programmi nazionali;

c)  adeguamento e integrazione del sostegno per le azioni di mobilità disponibili nell'ambito del programma.

3.  Al fine di rispettare il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, la Commissione, ove necessario, adegua le sovvenzioni a sostegno delle azioni di mobilità nell'ambito del programma o autorizza le agenzie nazionali ad adeguarle. La Commissione stabilisce inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, un bilancio specifico per finanziare misure di sostegno finanziario supplementari nell'ambito del programma.

4.  I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l'inclusione non giustificano in alcun caso il rigetto di una domanda nell'ambito del programma. [Em. 119]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 14

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di 41 097 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (46 758 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 120]

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. [Em. 121]

2.  Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione indicativa:

a)  24 940 000 000 di EUR l'83 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui: [Em. 122]

1)  almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 34,66 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 123]

2)  almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 23 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 124]

3)  almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 15,63 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione scolastica, compresa l'educazione prescolastica e della prima infanzia, di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 125]

4)  almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 6 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 126]

5)  450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati l'1,8 % è assegnato alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7; [Em. 127]

5 bis)  il 13,91 % dell'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è assegnato ad azioni che sono principalmente gestite in modo diretto, comprese quelle di cui all'articolo 4, lettera e), all'articolo 5, lettere da b) a d) e all'articolo 6, lettere da a) a f); [Em. 128]

5 ter)  il restante 5 % può essere utilizzato per finanziare qualsiasi azione di cui al capo II; [Em. 129]

b)  3 100 000 000 di EUR il 10,3 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10; [Em. 130]

c)  550 000 000 di EUR il 2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e [Em. 131]

d)  almeno 960 000 000 di EUR il 3,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali. [Em. 132]

Il restante 1,5 % che non è assegnato a titolo della ripartizione indicativa di cui al primo comma può essere utilizzato per il sostegno al programma. [Em. 133]

3.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal il regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale](33) e dal il regolamento .../... [IPA III](34) a sostegno delle apportano contributi finanziari a favore delle azioni attuate di sostegno stabilite e gestite in conformità al attuate nell'ambito del presente regolamento. Tale contributo è finanziato in Il presente regolamento si applica all'uso di tali fondi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che istituiscono tali strumenti disciplinano rispettivamente l'NDICI e l'IPA III. [Em. 134]

4.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali nonché la consulenza e la formazione in relazione all'accessibilità. [Em. 135]

5.  Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.

6.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla [lettera c)] del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

6 bis.  Le priorità per l'assegnazione del bilancio a ogni singola azione di cui al paragrafo 2 sono stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 19. [Em. 136]

Articolo 15

Forme di finanziamento UE e metodi di attuazione

1.  Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.  I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento X [successor of the Regulation on the Guarantee Fund].

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 16

Paesi terzi associati al programma

1.  Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)  altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

–  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

–  stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;

–  non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

–  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2.  I paesi di cui al paragrafo 1 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 17

Paesi terzi non associati al programma

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 10, 12 e 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi soggetti giuridici di qualsiasi paese terzo in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione:.

a)  i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

b)  qualsiasi altro paese terzo. [Em. 137]

Articolo 18

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1.  Il programma è aperto ai soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

2.  Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità. [Em. 138]

3.  Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione di cui all'articolo [145, paragrafo 3, terzo trattino,] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

4.  Gli enti pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

4 bis.  I livelli del sostegno finanziario come le sovvenzioni, le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari, sono periodicamente riesaminati e adeguati ai costi della vita e ai costi di sussistenza nel paese o nella regione ospitante, sulla base dei dati Eurostat. L'adeguamento ai costi della vita e di sussistenza tiene debitamente conto delle spese di viaggio da e verso il paese o la regione ospitante. [Em. 139]

5.  Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma. [Em. 140]

6.  La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 19

Programma di lavoro

Il programma è attuato Le strategie e le priorità secondarie, compresi i dettagli delle iniziative specifiche di cui agli articoli da 4 a 13, sono definite mediante i programmi il programma di lavoro di cui all'articolo [108] 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce altresì le modalità di attuazione del programma. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Alla Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31 è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento adottando il programma di lavoro. [Em. 141]

Articolo 20

Monitoraggio e relazioni

1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.  Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione Valutazioni, riesame intermedio e revisione [Em. 142]

1.  Tutte le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. [Em. 143]

2.  La valutazione intermedia Il riesame intermedio del programma va effettuata effettuato non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024. Essa Esso è inoltre accompagnata accompagnato da una valutazione finale del programma precedente, che è tenuta in considerazione ai fini del riesame intermedio. Il riesame intermedio, oltre a valutare l'efficacia e la performance globale del programma, analizza in particolare i risultati delle misure di inclusione di cui al capo IV bis, gli sforzi compiuti per semplificare il programma per i beneficiari e l'attuazione delle nuove iniziative di cui all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 8, lettera c). In tal contesto valuta la ripartizione dei partecipanti al programma, in particolare per quanto concerne le persone con minori opportunità. [Em. 144]

3.  Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. Il SEAE presenta una relazione analoga sull'attuazione e l'impatto del programma nei paesi in via di sviluppo partecipanti. [Em. 145]

3 bis.  La Commissione, se necessario e sulla base del riesame intermedio, presenta proposte legislative adeguate per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e all'organo competente del Consiglio in merito al riesame intermedio e alla propria decisione sull'eventuale necessità di una modifica del presente regolamento. [Em. 146]

4.  Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 147]

5.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni trasmette le valutazioni e il riesame intermedio, corredate corredati delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 148]

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 22

Informazione, comunicazione e diffusione

1.  In collaborazione con la Commissione e sulla base di un quadro a livello dell'Unione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese, nell'ottica di migliorare la cooperazione tra i portatori di interessi e di sostenere un approccio intersettoriale all'attuazione del programma. Nel condurre attività di comunicazione e sensibilizzazione e nel divulgare informazioni, la Commissione e le agenzie nazionali, in conformità del capo IV bis, prestano particolare attenzione alle persone con minori opportunità, nell'ottica di incrementare la loro partecipazione al programma. [Em. 149]

1 bis.  Tutti i documenti del programma fondamentali per i beneficiari, tra cui i moduli di domanda, le istruzioni e le informazioni essenziali, sono resi disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. [Em. 150]

2.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

3.  I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.

4.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati, in forma accessibile. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 151]

4 bis.  Le agenzie nazionali divulgano inoltre informazioni sul programma ai servizi di orientamento professionale presso gli istituti di istruzione e formazione e ai servizi per l'impiego. [Em. 152]

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 23

Autorità nazionale

1.  Entro [...] gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese all'esenzione delle borse di studio dalle imposte, alla garanzia della portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione e alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti o dei permessi di soggiorno. [Em. 153]

3.  Entro [...] l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

L'autorità nazionale fornisce alla Commissione un'adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo [58, paragrafo 1,] lettera c), punti v) e vi), e all'articolo [60, paragrafi 1, 2 e 3,] del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4.  L'autorità nazionale designa l'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26.

5.  L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati, e/o sui controlli e sugli audit effettuati dall'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26. Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma precedente, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma.

6.  Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l'agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

7.  L'autorità nazionale monitora e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

8.  L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

9.  Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. Ove possibile, tali informazioni sono rese disponibili al pubblico. [Em. 154]

10.  L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale nell'ambito del programma.

11.  Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all'agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.

12.  Nei casi di cui al paragrafo 11, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

13.  In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

14.  Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 24

Agenzia nazionale

1.  L'agenzia nazionale:

a)  è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

b)  dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti per adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

b bis)  dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma; [Em. 155]

c)  dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;

d)  offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che è chiamata a gestire;

e)  viene designata per l'intera durata del programma.

2.  L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario.

3.  L'agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

4.  L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale in conformità all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo.

5.  L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito di attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L'agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.

6.  In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

7.  L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma precedente che siano ancora in corso all'inizio del programma.

7 bis.  In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali garantiscono la coerenza e la semplicità delle procedure predisposte per l'attuazione del regolamento, nonché l'elevata qualità delle informazioni, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni per le domande e la valutazione relative ai progetti. Le agenzie nazionali consultano periodicamente i beneficiari del programma per garantire il rispetto di tale requisito. [Em. 156]

Articolo 25

Commissione europea

1.  Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

2.  Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 23, paragrafo 3, dall'autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

3.  Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:

a)  finanziamenti per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)  un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale;

c)  se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d), e all'articolo 13, lettera b bis). [Em. 157]

3 bis.  La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni che gestisce direttamente. Essa gestisce pertanto tutte le fasi delle domande di sovvenzione e delle candidature di progetti per le azioni del programma elencate ai capi II, III e IV quando queste sono presentate da reti su scala unionale o organizzazioni europee e internazionali. [Em. 158]

4.  La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.

5.  Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.

6.  Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità all'articolo [60, paragrafo 4,] del regolamento finanziario.

7.  Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17 e assicurare lo scambio delle migliori prassi. A tali riunioni sono invitati a partecipare esperti esterni, tra cui rappresentanti della società civile, delle parti sociali e dei paesi terzi associati al programma. Il Parlamento europeo è invitato a tali riunioni in qualità di osservatore. [Em. 159]

7 bis.  Al fine di semplificare e armonizzare la procedura di presentazione delle domande, la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2024, uno strumento comune unico e multilingue per il programma. Tale strumento è messo a disposizione, sia online sia sui dispositivi mobili, di qualsiasi ente che beneficia del programma o che partecipa alla sua gestione. Lo strumento fornisce altresì informazioni sui possibili partner per i potenziali beneficiari. [Em. 160]

7 ter.  La Commissione garantisce che i risultati dei progetti siano pubblicamente disponibili e ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le agenzie nazionali, i portatori di interessi e i beneficiari del programma. [Em. 161]

7 quater.  Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione crea una carta europea dello studente per tutti gli studenti che partecipano al programma. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione mette a disposizione di tutti gli studenti dell'Unione la carta europea dello studente. [Em. 162]

Articolo 26

Organismo di audit indipendente

1.  L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [123] del regolamento finanziario.

2.  L'organismo di audit indipendente:

a)  dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)  garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale;

c)  non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte.

3.  L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 27

Principi del sistema di controllo

1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente, tenendo conto dei sistemi di controllo interno delle finanze pubbliche nazionali. [Em. 163]

3.  L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4.  Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 29

Complementarità con altri programmi, politiche e fondi dell'Unione

1.  Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

2.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. [Em. 164]

3.  Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) XX [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

4.  Le azioni ammissibili nel quadro del programma che, che rispettano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

–  sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e,

–  soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

–  ma non sono finanziate non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

– possono ricevere un marchio di eccellenza che ne riconosce l'elevata qualità, e che quindi aumenta le possibilità che beneficino di finanziamenti provenienti da altre fonti o consente loro di essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) senza che sia necessario presentare una nuova domanda. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie. [Em. 165]

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 19 e 20 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 166]

3.  La delega di potere di cui all'articolo agli articoli 19 e 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 167]

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 168]

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.  La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3.  In deroga all'articolo [130, paragrafo 2,] del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività finanziate e sostenuti durante i primi sei mesi del 2021 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1° gennaio 2021, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4.  Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 14, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il [31 dicembre 2027].

5.  Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni svolte nel contesto del programma Erasmus+ (2014-2020) e quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Indicatori

(1)  Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

(2)  Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

Cosa misurare?

(3)  Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma

(4)  Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(5)  Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(6)  Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(7)  Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(8)  Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma [Em. 169]

ALLEGATO I bis

Tutti gli indicatori quantitativi sono disaggregati almeno per Stato membro e per genere.

Obiettivo da misurare: Azione chiave 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento

Indicatori:

Numero di persone che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Numero di organizzazioni/istituzioni che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Quota di partecipanti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 1;

Quota di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all'Europa con la partecipazione al programma;

Quota di partecipanti che ritengono di aver migliorato la propria conoscenza di una lingua straniera con la partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Indicatori:

Numero di organizzazioni/istituti sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 2;

Quota di organizzazioni/istituti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 2;

Numero di organizzazioni/istituti che fanno uso degli strumenti e delle piattaforme per la cooperazione dell'Unione;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Indicatori:

Numero di persone o organizzazioni/istituti che beneficiano di azioni nell'ambito dell'azione chiave 3;

Obiettivo da misurare: Inclusione

Indicatori:

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad azioni e attività di mobilità;

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 e dell'azione chiave 2;

Quota di persone con minori opportunità che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Semplificazione

Indicatori:

Numero di partenariati su scala ridotta sostenuti nell'ambito dell'azione chiave 2;

Numero di partecipanti che ritengono che le procedure per la domanda, la partecipazione e la valutazione siano proporzionate e semplici;

Tempo medio necessario per completare ciascuna domanda per azione rispetto al programma precedente. [Em. 170]

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura è da intendersi come un pacchetto. Qualora la dotazione finanziaria per il programma 2021-2127 fosse inferiore all'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della posizione del Parlamento, il Parlamento europeo si riserva il diritto di riesaminare il proprio sostegno a qualsiasi azione del programma al fine di assicurare che le attività principali del programma e il relativo sostegno rafforzato a favore delle misure di inclusione possano essere effettivamente realizzati.

Inoltre, il Parlamento europeo specifica che il suo sostegno alle iniziative contenute nella sua posizione, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e DiscoverEU, dipende da: a) la valutazione delle fasi pilota attualmente in corso, e b) l'ulteriore definizione di ciascuna iniziativa. In mancanza di ciò, il Parlamento europeo si avvarrà delle proprie prerogative nell'ambito della procedura annuale di bilancio per iscrivere i fondi in questione in riserva fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.

(1)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.
(2)GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.
(4)COM(2018)0098.
(5)GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
(6) Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea del 3 luglio 2018 dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata".
(7)COM(2018)0321.
(8)Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(9) GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.
(10)COM(2016)0381.
(11)[Riferimento].
(12)[Riferimento – sarà adottato dal Consiglio entro la fine del 2018].
(13)COM(2018)0269.
(14)[Riferimento].
(15)COM(2018) [ ].
(16) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.
(17) COM(2016)0381.
(18) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(19) GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.
(20) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(21)GU L […] del […], pag. […].
(22)GU L […] del […], pag. […].
(23)COM(2017)0623.
(24)Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(25)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(26)Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(27)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(29)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(30)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(31)Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(32)In particolare Europass, il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.
(33)[Riferimento].
(34)[Riferimento].

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy