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Procedura : 2017/0123(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0204/2018

Testi presentati :

A8-0204/2018

Discussioni :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Votazioni :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Dichiarazioni di voto
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
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Testi approvati :

P8_TA(2019)0341

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Giovedì 4 aprile 2019 - Bruxelles
Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti ***I
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0169/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0204/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 38.
(2) GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
P8_TC1-COD(2017)0123

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Dall'esperienza maturata con l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1071/2009(4) e (CE) n. 1072/2009(5) è emersa l'opportunità di migliorare le norme ivi contenute su una serie di punti.

(2)  Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di dette imprese attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di evitare possibili lacune e di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate per il trasporto internazionale e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, tale disposizione andrebbe soppressa, mentre i requisiti in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero diventare obbligatori essere applicati allo stesso modo, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati. Dal momento che il presente regolamento si applica esclusivamente alle imprese che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi, le imprese che effettuano operazioni di trasporto per conto proprio non sono contemplate dalla presente disposizione. [Em. 110]

(2 bis)  Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima che i risparmi per le imprese saranno compresi tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035. [Em. 111]

(3)  Attualmente gli Stati membri possono legittimamente subordinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada al rispetto di requisiti supplementari oltre a quelli specificati nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Questa possibilità, che non si è rivelata necessaria per rispondere ad esigenze imperative e ha alimentato divergenze riguardo a tale accesso, andrebbe pertanto abolita.

(4)  Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "società di comodo" e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno, occorre assicurare che definire in modo più preciso i criteri di stabilimento, intensificare il monitoraggio e l'esecuzione e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. I trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano dovrebbero essere presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano svolgere realmente la loro attività di trasporto ed esercitare attività sostanziali. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire e rafforzare le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile, evitando nel contempo un onere amministrativo sproporzionato. [Em. 112]

(5)  Nella misura in cui l'accesso alla professione dipende dall'onorabilità dell'impresa interessata, sono necessari chiarimenti per quanto riguarda le persone il cui comportamento deve essere preso in considerazione, le procedure amministrative da espletare e i periodi necessari per la riabilitazione dopo che un gestore dei trasporti ha perso l'onorabilità.

(6)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente le condizioni di concorrenza leale nel mercato del trasporto di merci su strada, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali.

(7)  In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. [Em. 113]

(8)  Data l'importanza della concorrenza leale nel mercato, è opportuno prendere in considerazione le infrazioni della normativa dell'Unione pertinenti in materia nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle imprese di trasporto. Il potere conferito alla Commissione di definire il livello di gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe essere conseguentemente precisato.

(9)  Le autorità nazionali competenti hanno avuto difficoltà a individuare i documenti che le imprese di trasporto possono produrre per dimostrare la propria idoneità finanziaria, in particolare in assenza di conti annuali certificati. Le norme riguardanti le prove necessarie a dimostrare l'idoneità finanziaria andrebbero pertanto chiarite.

(10)  Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le , inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate dovrebbero godere di un livello minimo di un'idoneità finanziaria minima al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questione effettuate con tali veicoli hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite. [Em. 114]

(11)  Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere quanto più possibile complete e aggiornate per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 nonché di altre normative pertinenti dell'Unione. Inoltre, al fine di fornire al personale delle autorità di contrasto, ivi compresi i funzionari che svolgono i controlli su strada, un quadro chiaro e completo dei trasportatori sottoposti a controllo, dovrebbe essere garantito loro un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere realmente interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere accessibili direttamente e in tempo reale a tutti i funzionari delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. [Em. 115]

(12)  La definizione dell'infrazione più grave, ossia quella riguardante il superamento del tempo di guida giornaliero, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, non corrisponde alle vigenti disposizioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Questa incoerenza genera incertezza e pratiche divergenti tra le autorità nazionali e, di conseguenza, complica l'esecuzione delle norme in questione. È quindi opportuno chiarire tale definizione per garantire la coerenza tra i due regolamenti.

(13)  Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora. [Em. 116]

(14)  Al fine di evitare le corse a vuoto, i trasporti di cabotaggio dovrebbero essere consentiti, con specifiche restrizioni, nello Stato membro ospitante. A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti. [Em. 117]

(14 bis)  Al fine di impedire che i trasporti di cabotaggio siano effettuati sistematicamente, il che potrebbe costituire un'attività permanente o continuativa che provoca distorsioni del mercato nazionale, il periodo disponibile per i trasporti di cabotaggio in uno Stato membro ospitante andrebbe ridotto. Inoltre, i trasportatori non dovrebbero essere autorizzati a effettuare nuovi trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante in un determinato periodo di tempo e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale proveniente dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Tale disposizione non pregiudica l'esecuzione di operazioni di trasporto internazionale. [Em. 118]

(15)  L'effettiva ed efficace applicazione delle norme costituisce una condizione necessaria per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Al fine di dematerializzare i documenti di trasporto, l'utilizzo dei documenti elettronici dovrebbe in futuro diventare la norma, in particolare la lettera di vettura elettronica conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative. [Em. 119]

(15 bis)  La rapida introduzione del tachigrafo intelligente è di importanza fondamentale, in quanto consentirà alle autorità di contrasto che effettuano controlli su strada di rilevare infrazioni e anomalie in maniera più rapida ed efficace, il che comporterebbe una migliore esecuzione del presente regolamento. [Em. 120]

(16)  Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri, i contraenti e i subcontraenti, nel caso in cui questi commissionino intenzionalmente siano a conoscenza che servizi di trasporto che comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009. Quando le imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto commissionano tali servizi a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, la loro responsabilità dovrebbe essere ridotta. [Em. 121]

(16 bis)   La proposta Autorità europea del lavoro [...] mira a sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa dell'Unione. Sostenendo e agevolando l'applicazione del presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo importante nell'agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nel sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità attraverso gli scambi e la formazione del personale e nell'aiutare gli Stati membri nell'organizzazione di controlli concertati. Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorare l'effettiva cooperazione tra le autorità competenti e contribuire a contrastare le frodi e gli abusi delle norme. [Em. 122]

(16 ter)   La legislazione in materia di trasporto stradale dovrebbe essere rafforzata al fine di garantire un'applicazione e un'esecuzione corrette del regolamento Roma I di modo che i contratti di lavoro rispecchino il luogo di lavoro abituale dei dipendenti. Le norme fondamentali del regolamento (CE) n. 1071/2009 intese a contrastare le "società di comodo" e a garantire criteri di stabilimento adeguati per le società, completano il regolamento Roma I e sono direttamente legate ad esso. Tali norme dovrebbero essere rafforzate per garantire i diritti dei dipendenti quando lavorano temporaneamente al di fuori del paese in cui lavorano abitualmente e per garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto. [Em. 123]

(17)  Nella misura in cui il presente regolamento introduce un certo grado di armonizzazione in alcuni ambiti finora non armonizzati dal diritto dell'Unione e riguardanti in particolare il trasporto con veicoli commerciali leggeri e le pratiche di esecuzione, gli obiettivi del presente regolamento, ossia il ravvicinamento delle condizioni di concorrenza e il miglioramento dell'esecuzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura degli obiettivi perseguiti e della dimensione transfrontaliera del trasporto stradale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(18)  Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1071/2009, per integrare il regolamento con un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità e per modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1072/2009. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(19)  È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è così modificato:

1)  l'articolo 1 è così modificato:

a)  il paragrafo 4 è così modificato:

i)  la lettera a) è soppressa; sostituita dalla seguente:"

"a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia inferiore alle 2,4 tonnellate;

   a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore alle 3,5 tonnellate e che effettuano unicamente trasporti nazionali;"; [Em. 124]

"

ii)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale.

Qualsiasi trasporto su strada per il quale non sia percepita alcuna retribuzione e che non generi alcun reddito, come il trasporto di persone il cui obiettivo non è generare reddito per il conducente o altri, come nei casi in cui il servizio è fornito a fini di beneficenza o ad uso strettamente privato filantropici, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;"; [Em. 125]

"

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 6:"

"6. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e gli articoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 e 21 non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate.

Gli Stati membri possono tuttavia:

   a) imporre a dette imprese l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui al primo comma;
   b) ridurre il limite di cui al primo comma per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada."; [Em. 126]

"

2)  all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;

3)  l'articolo 5 è così modificato:

a)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) dispone di locali adeguati, proporzionati alle attività dell'impresa, in cui conserva i può accedere agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in altro formato, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, al distacco e ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;"; [Em. 127]

"

a bis)  è inserita la seguente lettera:"

"a bis) i veicoli di cui alla lettera b) effettuano, nel quadro di un contratto di trasporto, almeno un'operazione di carico o scarico di merci ogni quattro settimane nello Stato membro di stabilimento;"; [Em. 128]

"

b)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture amministrative appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro;"; [Em. 129]

"

c)  è aggiunta la seguente lettera d):"

"d) gestisce in maniera effettiva e continuativa le operazioni di trasporto effettuate con utilizzando i veicoli di cui alla lettera b) con l'ausilio delle attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;"; [Em. 130]

"

d)  è aggiunta la seguente lettera e):"

"e) detiene attivi e si avvale di personale in proporzione all'attività della sede.";

"

d bis)  è aggiunta la seguente lettera f):"

"f) presenta un legame chiaro tra le operazioni di trasporto effettuate e lo Stato membro di stabilimento e dispone di un centro operativo e di un accesso a un numero di parcheggi sufficiente per l'utilizzo regolare da parte dei veicoli di cui alla lettera b);"; [Em. 131]

"

d ter)  è aggiunta la seguente lettera g):"

"g) assume e impiega conducenti a norma della legge applicabile ai contratti di lavoro di tale Stato membro;"; [Em. 132]

"

d quater)  è aggiunta la seguente lettera h):"

"h) garantisce che la sede è il luogo in cui o a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività in conformità del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio* e/o della Convenzione di Roma.

_____________________

* Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6)."; [Em. 133]

"

4)  l'articolo 6 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Nel determinare se un'impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita, di altri rappresentanti legali e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell'impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita, degli altri rappresentanti legali e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.";

"

ii)  al terzo comma, lettera a), è aggiunto il seguente punto vii):"

"vii) diritto fiscale.";

"

iii)  al terzo comma, lettera b), sono aggiunti i seguenti punti xi) e xii):"

"xi) il distacco dei lavoratori;

   xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.;
   xiii) il cabotaggio."; [Em. 134]

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti, in uno o più Stati membri, una condanna per un reato penale grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa dell'Unione stabilite all'allegato IV, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa che include, se del caso, un'ispezione in loco nei locali dell'impresa in questione.

Nel corso della procedura amministrativa il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell'impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.

Nel corso della procedura amministrativa, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell'Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonché del numero delle infrazioni più gravi della normativa dell'Unione stabilite all'allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che l'impresa in questione continua ad essere onorabile. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità;";

"

c)  è inserito il seguente paragrafo 2 bis:"

"2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24, con cui stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), che, oltre a quelle di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.

A tal fine la Commissione:

   a) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
   b) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti; [Em. 135]
   c) indica la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.";

"

5)  l'articolo 7 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le , inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato."; [Em. 136]

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante comprovante che l'impresa dispone degli fornisca una fideiussione in solido dell'impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma."; [Em. 137]

"

5 bis)  all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dei cambiamenti che intervengono nel settore."; [Em. 138]

"

6)  all'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 al fine di modificare gli allegati I, II e III per adeguarli all'evoluzione del mercato e al progresso tecnico.";

"

7)  all'articolo 11, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso;

8)  all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni tre anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3."; [Em. 139]

"

9)  all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito è nuovamente soddisfatto in via permanente.";

"

10)  all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:"

"L'autorità competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità.";

"

10 bis)  all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro. La Commissione redige un elenco di misure di riabilitazione per ripristinare l'onorabilità."; [Em. 140]

"

11)  l'articolo 16 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è così modificato:

-i bis)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 3 inerenti all'onorabilità e all'idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;"; [Em. 141]

"

i)  sono aggiunte le seguenti lettere da g) a j):"

"g) numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, a norma dell'articolo 5, lettera b);

   h) numero di dipendenti persone assunte nell'impresa nel corso dell'ultimo anno civile; [Em. 142]
   i) totale delle attività, delle passività, del capitale proprio e del fatturato degli ultimi due anni;
   j) fattore di rischio dell'impresa a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE.";

"

i bis)  è aggiunta la seguente lettera j bis):"

"j bis) contratti di lavoro dei conducenti internazionali degli ultimi sei mesi;"; [Em. 143]

"

ii)  il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:"

"Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali. [Em. 144]

In ogni caso, I dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza."; [Em. 145]

Ai fini dell'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 1072/2009, i dati di cui alla lettera j) sono disponibili, su richiesta, a speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti."; [Em. 146]

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.";

"

b bis)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Al fine di migliorare l'efficacia dell'esecuzione transfrontaliera, gli Stati membri garantiscono che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e interoperabili in tutta l'Unione tramite il sistema del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) di cui nel regolamento (UE) 2016/480, affinché i dati di cui al paragrafo 2 siano direttamente accessibili a tutte le autorità di esecuzione e a tutti gli organi di controllo competenti di tutti gli Stati membri in tempo reale."; [Em. 147]

"

b ter)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla definizione e all'aggiornamento di norme comuni volte a garantire che i registri elettronici nazionali siano pienamente interconnessi e interoperabili, in modo che un'autorità competente o un organismo di controllo di qualunque Stato membro possa accedere direttamente e in tempo reale al registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro come stabilito al paragrafo 5. Tali norme comuni comprendono norme concernenti il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e l'interoperabilità di detti registri, nonché norme specifiche relative all'accesso ai dati e alla registrazione e al controllo degli stessi.;"; [Em. 148]

"

c)  il paragrafo 7 è soppresso;

12)  l'articolo 18 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 18

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1.  Gli Le autorità competenti degli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione cooperano strettamente e si forniscono prontamente assistenza reciproca nonché qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 31 dicembre 2018. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri, i quali comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative ai punti di contatto. [Em. 149]

1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione amministrativa prevista al presente articolo è attuata per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*, che consente a tutti gli operatori di fornire i dati nella loro lingua. [Em. 150]

2.  Lo Stato membro che riceve la notifica di un'infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro nel corso degli ultimi due anni inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

3.  Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono debitamente giustificate e motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili violazioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). [Em. 151]

4.  Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci cinque giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Ove ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che l'ha ricevuta. [Em. 152]

5.  Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci cinque giorni lavorativi, spiegando i motivi di motivando debitamente tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati intavolano discussioni cooperano per risolvere di concerto eventuali difficoltà. In caso di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente e non debitamente giustificato di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata e dopo aver consultato gli Stati membri interessati, può adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. [Em. 153]

6.  In risposta alle richieste di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste ed effettuano i controlli, le ispezioni e le indagini necessari entro venticinque 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta, a meno che gli Stati membri interessati non stabiliscano di comune accordo un altro termine o non abbiano informato lo Stato membro richiedente che la richiesta non è sufficientemente motivata o che sia impossibile o difficoltoso darvi seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5, e non sia stata trovata una soluzione a tali difficoltà. [Em. 154]

7.  Gli Stati membri assicurano che le informazioni loro comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste.

8.  La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito.

9.  Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure in linea con le pertinenti normative nazionali e dell'Unione, per indagare e prevenire possibili violazioni del presente regolamento.

_________________

* Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).";

"

12 bis)  è inserito il seguente articolo 18 bis:"

"Articolo 18 bis

Misure di accompagnamento

1.  Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi tra il personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra Stati membri, come pure il personale incaricato della vigilanza sul rispetto e sull'esecuzione delle norme applicabili del presente regolamento.

2.  La Commissione fornisce sostegno tecnico e di altro tipo al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa e accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, anche attraverso la promozione di scambi di personale e programmi di formazione congiunta nonché lo sviluppo, l'agevolazione e la promozione di iniziative in materia di migliori prassi. La Commissione, senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio, può utilizzare gli strumenti finanziari disponibili al fine di rafforzare ulteriormente la creazione di capacità e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

3.  Gli Stati membri istituiscono un programma di valutazioni inter pares cui sono tenute a partecipare tutte le autorità preposte all'applicazione della legge, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità competenti preposte all'applicazione della legge valutatrici e valutate. Gli Stati membri comunicano tali programmi alla Commissione ogni due anni come parte della relazione sulle attività delle autorità competenti di cui all'articolo 26."; [Em. 155]

"

13)  l'articolo 24 è soppresso;

14)  è inserito il seguente articolo 24 bis:"

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

___________________

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

"

15)  all'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso;

16)  all'articolo 26 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:"

"3. Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione sull'utilizzo, nel proprio territorio, di veicoli a motore singoli o di insiemi di veicoli accoppiati, impiegati in trasporti internazionali e stabiliti nel loro territorio, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Tale relazione comprende: [Em. 156]

   a) il numero delle autorizzazioni rilasciate agli operatori che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate; [Em. 157]
   b) il numero di veicoli a motore, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro per ciascun anno civile; [Em. 158]
   c) il numero complessivo di veicoli a motore, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro al 31 dicembre di ogni anno; [Em. 159]
   d) la quota stimata dei veicoli a motore singoli o degli insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, nonché di quelli con massa a carico inferiore a 2,4 tonnellate, nell'insieme delle attività di trasporto su strada di tutti i veicoli immatricolati nello Stato membro, suddivisa per operazioni nazionali, internazionali e di cabotaggio. [Em. 160]

4.  In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione del numero totale di veicoli a motore singoli o di insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti nazionali ed internazionali su strada. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta nuovamente se sia necessario proporre misure supplementari. [Em. 161]

5.  Ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite."; [Em. 162]

"

16 bis)  è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:"

"5 bis. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 e a ulteriori elementi concreti, la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2020, una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalità per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari."; [Em. 163]

"

17)  nell'allegato IV, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50% o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.".

"

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:

1)  all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:"

"Il trasporto di container vuoti o di pallet è considerato un trasporto per conto terzi ogniqualvolta è oggetto di un contratto di trasporto.";

"

1 bis)  all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:"

"I termini di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 2 bis, del presente regolamento si applicano anche al trasporto di merci su strada in entrata o in uscita, nel quadro della parte iniziale e/o terminale nazionale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE."; [Em. 164]

"

1 ter)  all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Tuttavia, tale attraversamento in transito è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato."; [Em. 165]

"

1 quater)  al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore a 2,4 tonnellate;"; [Em. 166]

"

2)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  il punto 6 è sostituito dal seguente:"

"6. 'trasporto di cabotaggio': trasporto nazionale di merci effettuato per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, comprendente il trasporto dal ritiro delle merci presso uno o più punti di carico fino alla loro consegna in uno o più punti di consegna, come precisato nella lettera di vettura;";

"

a bis)  è aggiunto il punto seguente: "

"7 bis. "transito": spostamenti dei veicoli a carico attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi in cui il punto di partenza e il punto di arrivo non sono situati in tali Stati membri o paesi terzi."; [Em. 167]

"

3)  l'articolo 4 è così modificato:

-a)  al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"

"b bis) effettui trasporti internazionali con veicoli dotati di un tachigrafo intelligente di cui all'articolo 3 e al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

_________________

* Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).";[Em. 168]

"

a)  al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter al fine di modificare il presente regolamento per adeguare il periodo massimo di validità della licenza comunitaria all'evoluzione del mercato.";

"

b)  al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis al fine di modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.";

"

4)  all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis al fine di modificare l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.";

"

5)  l'articolo 8 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante o negli Stati membri limitrofi. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro 5 giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata, nell'ambito del contratto di trasporto applicabile."; [Em. 169]

"

a bis)  è inserito il seguente paragrafo:"

"2 bis. Dopo la fine del periodo di 3 giorni di cui al paragrafo 2, ai trasportatori non è consentito effettuare con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore di tale veicolo combinato, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante nelle 60 ore successive al ritorno nello Stato membro di stabilimento del trasportatore e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale avente origine nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa."; [Em. 170]

"

b)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale.";

"

c)  è inserito il seguente paragrafo 4 bis:"

"4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. Esse possono essere Gli Stati membri accettano prove esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, quale l'eCMR* come la lettera di vettura elettronica ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3."; [Em. 171]

_________________

* Lettera di vettura elettronica conformemente alla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada;";

"

5 bis)  all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:"

"e bis) la retribuzione e le ferie annuali retribuite, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

___________________

* Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1)."; [Em. 172]

"

6)  all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Sulla scorta, in particolare, dei dati pertinenti la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

________________

** Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).";

"

7)  è inserito il seguente articolo 10 bis:"

"Articolo 10 bis

Controlli Applicazione intelligente [Em. 173]

1.  Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, in ogni anno civile sia sottoposto a controlli almeno il 2% di tutti i trasporti di cabotaggio effettuati Al fine di far meglio rispettare gli obblighi sanciti dal presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel proprio loro territorio. Tale percentuale è aumentata ad almeno il 3% a decorrere dal 1º gennaio 2022. La base per il calcolo di tale percentuale è rappresentata dal totale delle attività di cabotaggio nello Stato membro, espresso in tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale risulta dai dati Eurostat ia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 174]

1 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano, ove opportuno, un controllo sui trasporti di cabotaggio. [Em. 175]

2.  Gli Stati membri procedono a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio di violare le disposizioni del presente capo ad esse applicabili. A tal fine gli Stati membri trattano il rischio di tali infrazioni come un rischio a sé stante nell'ambito del sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva n. 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* ed esteso in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

2 bis.  Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri hanno accesso alle informazioni e ai dati pertinenti registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo intelligente di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 e ai documenti di trasporto elettronici, quali le lettere di vettura elettroniche ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). [Em. 176]

2 ter.  Gli Stati membri concedono l'accesso a tali dati solamente alle autorità competenti autorizzate ad accertare le violazioni degli atti giuridici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione i recapiti di tutte le autorità competenti nel loro territorio cui hanno conferito l'accesso a tali dati. Entro il ... [XXX] la Commissione redige l'elenco di tutte le autorità nazionali competenti e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri notificano senza indugio ogni loro successiva modifica. [Em. 177]

2 quater.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in cui stabilisce le caratteristiche dei dati ai quali gli Stati membri hanno accesso, le condizioni per il loro utilizzo e le specifiche tecniche per la loro trasmissione o consultazione, indicando in particolare:

   a) un elenco dettagliato di informazioni e dati cui hanno accesso le autorità nazionali competenti, che includono almeno l'ora e il luogo degli attraversamenti di frontiera e delle operazioni di carico e scarico, il numero di targa del veicolo e i dati del conducente;
   b) i diritti di accesso delle autorità competenti, differenziati se del caso in base al tipo di autorità competenti, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati vengono usati;
   c) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) o per l'accesso agli stessi, tra cui, ove opportuno, il periodo massimo di conservazione dei dati, differenziate se del caso in base alla tipologia di dati. [Em. 178]

2 quinquies.  I dati personali di cui al presente articolo sono consultati o conservati solo per l'arco di tempo strettamente necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati. Quando non sono più necessari a tali finalità, i dati sono distrutti. [Em. 179]

3.  Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio, che possono coincidere con i controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. I punti di contatto nazionali designati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**** Gli Stati membri si scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati. [Em. 180]

______________________

* Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

** Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).";

"

8)  sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:"

"Articolo 14 bis

Responsabilità

Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi commissionino intenzionalmente siano a conoscenza del fatto, o dovrebbero ragionevolmente esserlo, che i servizi di trasporto che commissionano comportano infrazioni del presente regolamento.

Qualora gli speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti commissionino servizi di trasporto a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, non sono passibili di sanzioni per infrazioni, a meno che non sia dimostrato che erano effettivamente a conoscenza di tali infrazioni. [Em. 181]

Articolo 14 ter

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

___________________

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

"

9)  l'articolo 15 è soppresso;

10)  l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 17

Relazioni

1.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

2.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell'anno civile precedente, nonché il numero di attestati di conducente al 31 dicembre dell'anno civile precedente.

3.  Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell'articolo 10 bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero le operazioni di controlli sul cabotaggio effettuati esecuzione effettuate nel corso dell'anno civile precedente a norma dell'articolo 10 bis, compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo e il numero di tonnellate/chilometro verificato. [Em. 182]

3 bis.  Entro la fine del 2022, la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato unionale del trasporto su strada. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.". [Em. 183]

"

Articolo 3

Riesame

1.  La Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento, in particolare l'impatto dell'articolo 2 che modifica l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009, entro [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente Regolamento. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

2.  A seguito della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate, se del caso, da proposte pertinenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [xx].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 38.
(2)GU C 176 del 23.5.2018, pag. 57.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019.
(4)Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(5)Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(6)Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(7)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2020Note legali - Informativa sulla privacy