Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0390),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349 dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0270/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0176/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [Em. 1 La modifica si applica all'intero testo]
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e l’acquacoltura (FEAMP)(FEAMPA) per il periodo 2021-2027. [Em. 1 La modifica si applica all'intero testo] Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell’Unione per sostenere l'attuazione dellala politica comune della pesca (PCP) e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la politica marittima dell’Unione e gli impegni internazionali dell’Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili compresa la conservazione delle risorse biologiche marine e degli habitat, l'acquacoltura sostenibile, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile, la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità della pesca e dell'acquacoltura e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe contribuire a rispondere alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori. [Emm. 1 e 276]
(1 bis) Il Parlamento europeo sottolinea che,a seguito dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %. [Em. 4]
(1 ter) Il 14 marzo 2018 e il 30 maggio 2018, il Parlamento europeo ha evidenziato, nelle risoluzioni sul QFP 2021-2027, l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. In tale contesto, Il Parlamento europeo ha ribadito la propria posizione secondo cui l'Unione deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP. il Parlamento europeo ha chiesto pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP. Esso ha ribadito inoltre che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie; Il Parlamento europeo chiedeva, pertanto, di continuare a sostenere le politiche esistenti, in particolare quelle dell'Unione consolidate da tempo e sancite dai trattati, vale a dire la politica agricola comune e la PCP e la politica di coesione, poiché queste apportano ai cittadini dell'Unione vantaggi tangibili. [Em. 5]
(1 quater) Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha posto l'accento sull'importanza socioeconomica ed ecologica del settore della pesca, dell'ambiente marino e dell'"economia blu" e sul loro contributo all'autonomia alimentare sostenibile dell'Unione in termini di garanzia della sostenibilità dell'acquacoltura e della pesca europee e di riduzione dell'impatto ambientale. Il Parlamento ha inoltre chiesto che gli importi specifici destinati al settore della pesca nell'attuale QFP siano mantenuti e che, nella misura in cui siano previsti nuovi obiettivi di intervento nell'ambito dell'economia blu, le dotazioni finanziarie destinate agli affari marittimi siano aumentate. [Em. 6]
(1 quinquies) Nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027, il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che la lotta contro la discriminazione è essenziale ai fini del rispetto degli impegni assunti dall'Unione a favore di un'Europa fondata sull'inclusione, e che pertanto occorre adottare, nell'ambito del prossimo QFP, misure finanziarie specifiche in materia di parità tra uomini e donne e di integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le iniziative nell'Unione. [Em. 7]
(1 sexies) Il FEAMPA dovrebbe sostenere prioritariamente la pesca artigianale al fine di dare una risposta ai problemi specifici di quel segmento nonché favorire una gestione sostenibile e di prossimità delle attività di pesca in questione così come lo sviluppo delle comunità costiere. [Em. 8]
(2) In qualità di attore globale degli oceani con lo spazio marittimo più grande del mondo, se si includono le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, l'Unione è diventata il quinto produttore mondiale di prodotti ittici l’Unionee ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile che si sviluppa entro limiti ecologici stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza. [Em. 277]
(2 bis) Le attività di pesca e di acquacoltura d'acqua dolce e in mare contribuiscono in modo significativo alla sicurezza alimentare dell'Unione, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro nelle zone rurali nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e, in particolare, della biodiversità. Il sostegno e lo sviluppo dei settori della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere il fulcro della futura politica della pesca dell'Unione. [Em. 10]
(3) Il regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che istituisce disposizioni comuni] (in appresso, “regolamento recante disposizioni comuni)(4) è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente (“i Fondi”), al fine precipuo di semplificare l’attuazione delle politiche in modo coerente. Tali disposizioni comuni si applicano alla parte del FEAMPAFEAMP in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l’orientamento alla performance nell’ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, l’uso di InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], l’accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMPAFEAMP, e altri programmi dell’Unione.
(4) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] (“regolamento finanziario”)(5) e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e l’esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del trattato riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi dell’Unione.
(5) Nell'ambito della gestione diretta, il FEAMPAFEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti nonché sinergie tra Stati membri e regioni. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU](6). [Em. 11]
(6) Il sostegno nell’ambito del FEAMPAFEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e non dovrebbe contribuire a migliorare il rendimento dell'attività di pesca, a favorire l'occupazione con diritti nel settore, a garantire prezzi equi per la produzione, ad aumentare il duplicare né spiazzare gli investimenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Il sostegno dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo del pesce e a sostenere il potenziamento delle attività connesse, a monte e a valle della pesca. [Em. 12]
(7) Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. [Em. 13]
(8) Il quadro finanziario pluriennale QFP stabilito nel regolamento (UE) xx/xx(7) prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMPFEAMPA dovrebbe essere aumentato almeno del 10% rispetto al FEAMP per il periodo 2014-2020 Le sue risorse ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato l’87% un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta il 13% un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme e alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, alla tutela e al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità marini e costieri e alla conoscenza marina, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l’arresto temporaneo delle attività di pesca e per gli investimenti in imbarcazioni dovrebbe essere applicato un massimale. [Em. 14]
(8 bis) Per quanto riguarda l'importanza del settore dell'acquacoltura, i fondi dell'Unione per il settore e, in particolare, per l'acquacoltura d'acqua dolce, dovrebbero essere mantenuti al livello stabilito per l'attuale periodo di bilancio. [Em. 15]
(9) Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all’anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1,3 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi in termini di per le emissioni di CO2, richiede l'impiego di almeno il 30 % del bilancio dell’Unione per azioni volte a combattere il cambiamento climatico. È altresì necessario aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu che si sviluppa entro limiti ecologici e che ha dato, e deve continuare a dare, notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devonodovrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU. [Em. 16]
(9 bis) Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile devono essere fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo da evitare effetti negativi sull'ambiente che mettano in pericolo la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate per valutare l'impatto degli investimenti sull'ambiente, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi. [Em. 17]
(10) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe basarsi su quattrocinque priorità: promuovere la pesca sostenibile, compresae la conservazione delle risorse biologiche marine; promuovere l'acquacoltura sostenibile; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante mercati e settori della trasformazione nell'ambito della pesca dell'acquacolturaun’acquacolturae mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un’economia blu sostenibile, tenendo conto della capacità di carico ecologico, e promuovere la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità costiere e interne; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta. [Em. 18]
(10 bis) Si potrebbero indicare priorità con obiettivi specifici dell'Unione, per fare maggiore chiarezza sull'uso che si può fare del Fondo e sull'aumento dell'efficienza di quest'ultimo. [Em. 19]
(11) Il FEAMPAFEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nelle priorità identificate nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale disugli investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca con determinate deroghe debitamente giustificate). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP. [Em. 20]
(12) L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici che sia coerente con un approccio basato sugli ecosistemi che riguardi, in particolare, la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie e degli habitat alle attività umane in mare, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l’Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità della flotta e alla pesca eccessiva. I settori sostenibili della pesca e dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare nell'Unione contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 21]
(12 bis) Il FEAMPA contribuisce inoltre agli ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In particolare, il presente regolamento prende in considerazione i seguenti obiettivi:
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OSS 1 – Sconfiggere la povertà: il FEAMPA contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare di quelle che dipendono da un'unica risorsa della pesca minacciata dalla pesca eccessiva, dai cambiamenti globali e dai problemi ambientali.
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OSS 3 – Salute e benessere: il FEAMPA contribuisce a lottare contro l'inquinamento dei corpi idrici costieri, che causa malattie endemiche, e a garantire una buona qualità degli alimenti pescati o allevati in acquacoltura.
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OSS 7 – Energia pulita e accessibile: attraverso il finanziamento dell'economia blu, il FEAMPA, congiuntamente ai fondi destinati a Orizzonte Europa, favorisce lo sviluppo delle energie marine rinnovabili e garantisce che tale sviluppo sia compatibile con la protezione dell'ambiente marino e con la conservazione delle risorse della pesca.
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OSS 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMPA, congiuntamente al FSE, contribuisce allo sviluppo dell'economia blu, fattore di crescita economica. Inoltre, garantisce che tale crescita economica comporti la creazione di occupazione dignitosa per le comunità costiere. In aggiunta, il FEAMPA contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.
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OSS 12 – Consumo e produzione responsabili: il FEAMPA contribuisce a promuovere un uso razionale delle risorse naturali e a limitare lo spreco di risorse naturali ed energetiche.
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OSS 13 – Lotta contro il cambiamento climatico: il FEAMPA destina parte del suo bilancio alla lotta contro il cambiamento [Em. 22]
(13) Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 3025% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell’ambito del presente regolamento dovrebbero permettere al FEAMPA di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici, senza pregiudicare il finanziamento della PCP che richiede una rivalutazione in positivo del finanziamento. Le azioni pertinenti, compresi i progetti finalizzati alla tutela e al ripristino delle praterie marine e delle zone umide costiere che sono importanti pozzi di assorbimento del carbonio, saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMPAFEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione. di destinare il 30% della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici.. [Em. 23]
(14) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Unione tenendo debitamente conto della coesione sociale, nel quadro della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ed essere coordinato con la politica ambientale europea, compresa la normativa sulla qualità delle acque che garantisce la qualità dell'ambiente marino ai fini del miglioramento della realtà della pesca. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance. [Em. 24]
(15) A norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“il regolamento sulla PCP”)(8), l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMPAFEAMP dovrebbe essere subordinato al pieno rispetto delle norme della PCP e della pertinente normativa ambientale dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe essere concessa solo agli operatori e agli Stati membri che rispettano appieno gli obblighi giuridici pertinenti ad essi incombenti. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili. [Em. 25]
(16) Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al pieno rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che dimostrino lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro. [Em. 26]
(17) Molto è stato fatto Negli ultimi anni sono state adottate misurenell’ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell’industria alieutica dell’Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, compreso l'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere tutte le popolazioni di stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti, in particolare nelle aree più isolate come le regioni ultraperiferiche. [Em. 27]
(17 bis) L'articolo 13 del TFUE stabilisce che, nel formulare e attuare, tra l'altro, la politica della pesca dell'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, nel rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle usanze degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. [Em. 2]
(18) La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere e insulari dell’Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante, come quelle ultraperiferiche. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività del settore della pesca continuano a rappresentare una sfida importante. È pertanto essenziale che il FEAMPA sostenga l'attrattiva del settore della pesca, garantendo la formazione professionale nonché l'accesso dei giovani ai mestieri della pesca. [Em. 28]
(18 bis) L'attuazione di meccanismi di cogestione nel quadro delle attività di pesca professionale e ricreativa e dell'acquacoltura, con la partecipazione diretta dei portatori di interessi, quali le amministrazioni, il settore della pesca e dell'acquacoltura, la comunità scientifica e la società civile, la cui funzionalità si fonda su una distribuzione equa delle responsabilità nel processo decisionale e su una gestione adattativa basata sulla conoscenza, sull'informazione e sull'immediatezza, favorisce il conseguimento degli obiettivi della PCP. Il FEAMPA dovrebbe promuovere l'attuazione di tali meccanismi a livello locale. [Em. 29]
(19) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il che contribuirà a conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare sano, garantendo nel contempo condizioni di lavoro eque. A tale proposito, le attività di pesca che dipendono da piccole isole al largo devono esser riconosciute e sostenute in modo specifico per consentire loro di sopravvivere e prosperare. [Em. 30]
(20) Il sostegno del FEAMPAFEAMP dovrebbe mirarecontribuire al tempestivo adempimento dell'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere le popolazioni di tutti gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre ila raggiungere una pesca sostenibile basata sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al minimo, e ove possibile a eliminare, gli impatti negativi delle attività di pesca non sostenibili e dannose sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell’innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, nonché di tecniche finalizzate alla pesca selettiva. [Em. 31]
(21) L’obbligo di sbarco costituisce un obbligo giuridico e una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti la fine della pratica inaccettabile dal punto di vista ambientale dei rigetti in mare nonché cambiamenti importanti e significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l’innovazione e gli investimenti che contribuiscono all’alla piena e tempestiva attuazione dell’obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi e l'applicazione di misure di selettività temporale e spaziale, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero quindi utilizzare il FEAMPAFEAMPperdovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco. [Em. 279]
(21 bis) L'obbligo di sbarco dovrebbe essere monitorato allo stesso modo nell'intero spettro, dai piccoli ai grandi pescherecci in ogni Stato membro. [Em. 33]
(22) Dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere l’innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l’efficienzala tutela ambientale, l'efficienza energetica, il benessere degli animali e la qualità delle catture nonché far fronte a specifici problemi in materia di assistenza sanitaria. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare il rischio di un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Nell’ambito dell’architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti e sostegno. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. [Em. 34]
(23) Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l’attuazione della PCP. Nell’ambito della gestione concorrente il FEAMPAFEAMP dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (“regolamento sul controllo”)(9). Determinati obblighi previsti dalla revisione del regolamento sul controllo, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica nel caso di piccoli pescherecci costieri e i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell’ambito del FEAMPAFEAMP. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera.
(24) Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l’acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere,e trattare e scambiare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento sul quadro per la raccolta dei dati”)(10) e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta, il trattamento e lo scambio di altre tipologie di dati marini, compresi i dati sulla pesca ricreativa. [Em. 35]
(25) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe sostenere, nell’ambito della gestione diretta e indiretta, un’attuazione basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali nonché un maggiore impegno dell'Unione nell'ambito della governance internazionale degli oceani. [Em. 36]
(26) Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP. [Em. 37]
(26 bis) Per attuare una pesca sostenibile, rispettosa dell'ambiente e che consenta di ridurre la pressione della pesca sulle risorse alieutiche, il FEAMP dovrebbe sostenere l'ammodernamento dei pescherecci, perché siano disponibili unità con consumi energetici inferiori, anche in caso di segmento squilibrato, attraverso sovvenzioni o strumenti finanziari. Il FEAMP, inoltre, dovrebbe consentire di aiutare i giovani pescatori ad acquisire il loro strumento di lavoro, anche quando si tratta di pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, tranne nel caso di segmenti squilibrati. [Em. 38]
(26 ter) Dato che i porti, i luoghi di sbarco, i ripari di pesca e i mercati ittici sono essenziali per garantire la qualità dei prodotti sbarcati, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP dovrebbe sostenere in via prioritaria l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, in particolare nell'ambito della commercializzazione dei prodotti della pesca, per ottimizzare il valore aggiunto dei prodotti sbarcati. [Em. 39]
(27) L’elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze eccezionali possanol'arresto temporaneo possa causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP contribuire a indennizzare l’arresto straordinario dell’attività di pesca dovuto all’attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all’attuazione di misure di emergenza, all’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione o del mancato rinnovo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale, compresi episodi di chiusure sanitarie o di mortalità anormale delle risorse della pesca, incidenti in mare durante le attività di pesca e eventi climatici avversi. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90120 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell’impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di temponel corso degli ultimi due anni. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell’anguilla. [Em. 40]
(27 bis) Dovrebbe essere possibile per i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare ricevere il sostegno del FEAMPA in caso di crisi dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, di calamità naturali o di incidenti ambientali. [Em. 41]
(27 ter) Al fine di contribuire a un'evoluzione positiva delle risorse e al mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo, il FEAMPA deve poter sostenere l'istituzione di periodi di fermo biologico, purché questi ultimi, quando sono applicati in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, risultino necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. [Em. 306]
(27 quater) Il Parlamento europeo sostiene l’urgente necessità di sostenere l'istituzione di un fondo di compensazione salariale inteso a coprire i periodi di blocco della pesca, nonché garantire che questi ultimi siano conteggiati come tempo effettivo nel calcolo della pensione e degli altri diritti in materia di sicurezza sociale. E inoltre, il Parlamento europeo, auspica la creazione di un salario minimo, stabilito in linea con le prassi locali e sulla base di negoziazioni e contrattazioni collettive. [Em. 307]
(28) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili in linea con gli obiettivi della PCP. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto, il rinnovamento e la riqualificazione di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore e per i giovani pescatori dovrebbero essere riservati alla piccola pesca mantenendo un nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali. [Emm. 42 e 308]
(29) Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE”(11), leLe regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell’Unione, nel 1992 quest’ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure applicabili per il periodo 2014-2020 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all’allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni. Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi. Gli Stati membri dovrebbero fissare l’importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. [Em. 43]
(29 bis) Al fine di permettere la sopravvivenza del settore della pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche e nel rispetto dei principi del trattamento differenziato per le piccole isole e i territori di cui all'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 14, il FEAMP dovrebbe poter sostenere, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, l'acquisizione e il rinnovamento dei piccoli pescherecci costieri delle regioni ultraperiferiche che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche e contribuire allo sviluppo sostenibile a livello locale, in modo da aumentare la sicurezza umana, rispettare le norme di igiene dell'Unione, contrastare la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. Tale rinnovamento della flotta da pesca dovrebbe rimanere entro i limiti dei massimali di capacità autorizzati e rispettare gli obiettivi di RMD. Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere le misure associate, come la costruzione o l'ammodernamento di piccoli cantieri navali dedicati a pescherecci per la pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche, l'acquisizione o la ristrutturazione delle infrastrutture e delle attrezzature o gli studi. [Em. 44]
(29 ter) tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP) e del parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Problemi specifici delle isole" (1229/2011), l'agricoltura, l'allevamento e la pesca costituiscono un elemento importante delle economie insulari locali. Le regioni insulari europee soffrono a causa della mancanza di accessibilità, in particolare per le PMI, di un livello ridotto di differenziazione dei prodotti e necessitano di una strategia che consenta di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i Fondi strutturali e i fondi di investimento europei con altri strumenti europei, al fine di compensare gli svantaggi delle isole e promuoverne la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. Mentre l'articolo 174 TFUE riconosce gli svantaggi naturali o geografici permanenti specifici delle regioni insulari, la Commissione deve istituire un "Quadro strategico dell'UE per le isole" al fine di collegare gli strumenti che possono avere un importante impatto territoriale. [Em. 45]
(30) Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, in particolare la plastica, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare e immagazzinare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")(13), per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")(14), per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "Uccelli")(15) e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16), nonché la normativa europea in materia di acque reflue urbane e anche per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento e la preparazione e valutazione scientifiche di strutture fisse o mobili destinate a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine nelle regioni ultraperiferiche. Nell’ambito della gestione diretta il FEAMPAFEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2016(17), in linea con l’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino. [Em. 46]
(31) L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha identificato nel porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 2). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto, la pesca e l’acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di prodotti della pesca prodotti nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili, fornendo prodotti della piccola pesca locali a centri pubblici quali ospedali e scuole e attuando programmi di formazione e sensibilizzazione sull'importanza del consumo della pesca locale nei centri di formazione, costituisce una sfida importante. proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante. [Em. 47]
(32) Dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttiviIl sostegno dovrebbe essere preferibilmente erogato tramiteerogato unicamente attraverso strumenti finanziari, attraversoeInvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto allee attraverso sovvenzioni. [Em. 48]
(33) La sicurezza alimentare dipende dalla tutela dell'ambiente marino, dalla gestione sostenibile degli stock ittici e dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”)(18). In particolare, dovrebbe essere predisposto, tra le altre cose, un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori comprese cooperative di pesca, produttori su piccola scala, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, campagne promozionali e di comunicazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato, la realizzazione di studi sui mercati, la conservazione e il rafforzamento dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato. [Emm. 49 e 280]
(33 bis) La qualità e la diversità dei prodotti marittimi dell'Unione europea offrono un vantaggio competitivo per i produttori, che contribuisce in modo importante al patrimonio culturale e gastronomico, combinando il rispetto delle tradizioni culturali con l'evoluzione nell'applicazione di nuove conoscenze scientifiche. I cittadini e i consumatori chiedono sempre più spesso prodotti di qualità con caratteristiche differenziali specifiche legate alla loro provenienza geografica. A tal fine, il FEAMPA può sostenere i prodotti marittimi compresi nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(19). In particolare, può sostenere il riconoscimento e la registrazione di indicazioni geografiche di qualità ai sensi del presente regolamento. Inoltre, può sostenere gli organismi di gestione della denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione geografica protetta (IGP), nonché i programmi di miglioramento della qualità che elaborano. Ugualmente può sostenere la ricerca realizzata da tali organismi di gestione per conoscere meglio il mezzo di produzione specifico, i processi e i prodotti. [Em. 50]
(33 ter) Alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" e della risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, il FEAMPA dovrebbe sostenere la ricerca scientifica e la raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e sui pertinenti stock ittici dell'Unione. [Em. 51]
(33 quater) Alla luce dell'esigenza di crescita del settore dell'acquacoltura e delle importanti perdite a livello di stock ittici dovute agli uccelli migratori, il FEAMP dovrebbe includere specifici indennizzi per dette perdite finché non sarà attuato un piano di gestione europeo. [Em. 52]
(34) L’industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’OCM. Tale sostegno dovrebbepuò essere esclusivamente erogato tramite sovvenzioni, strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni. [Em. 53]
(34 bis) Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compreso il sostegno per la caccia protettiva o la gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livello sostenibili di stock ittici, in particolare foche e cormorani. [Em. 54]
(34 ter) Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compresa la compensazione per i danni alle catture provocati da mammiferi e uccelli protetti dalla normativa dell'Unione, in particolare foche e cormorani. [Em. 55]
(35) La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia e della biotecnologia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti marini basati sulla biologia. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMPA dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile che cresca entro limiti ecologici e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta. [Em. 56]
(35 bis) Ai sensi del considerando 3 del regolamento PCP, la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche e gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP. La pesca ricreativa, tuttavia, non può essere gestita idoneamente senza dati affidabili e serie temporali relativi a tale tipo di pesca, come sottolineato dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120(INI)). [Em. 57]
(35 ter) Un'economia blu sostenibile ha come obiettivo di garantire un consumo e una produzione sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, insieme con la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza, delle funzioni principali e dei valori intrinseci degli ecosistemi marini. Si basa sulla valutazione delle necessità a lungo termine delle generazioni attuali e future. Ciò implica, inoltre, la fissazione di prezzi corretti per beni e servizi. [Em. 58]
(35 quater) Vi è la necessità di disporre di misure di sostegno che agevolino il dialogo sociale e di avvalersi del FEAMPA per contribuire alla formazione di professionisti qualificati per il settore marittimo e della pesca. L'importanza dell'ammodernamento del settore marittimo e della pesca e il ruolo dell'innovazione a tale riguardo richiedono una rivalutazione delle dotazioni finanziarie per la formazione professionale nel quadro del FEAMPA. [Em. 59]
(35 quinquies) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbe stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale. [Em. 60]
(36) Lo sviluppo di un’economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall’esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità e sostenibilità delle popolazioni delle comunità e delle economie delle regioni costiere, isolane e interne. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell’ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un’economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l’asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un’adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell’economia blu locale sostenibile. [Em. 61]
(37) Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMPFEAMPA promuovere lun’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici attraverso la raccolta, la gestione e l’uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino e di acqua dolce e delle risorse. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino. [Em. 62]
(38) Nell’ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMPAFEAMP dovrebbe concentrarsi sullesulla creazione delle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e che favorisca un ambiente marino sano promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile, promuovendo un’economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 174 TFUE dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti. [Em. 63]
(39) Il 60% degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di, prospezioni petrolifere o attività estrattive in acque profonde, che provocano la riduzione della biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l’Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio(20), sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l’ambiente marino e le attività marittime dell’uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani e i mari. [Em. 64]
(40) In qualità di attore globale, l’Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani”(21). La politica dell’Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L’Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante e guida per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentataINN e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale. [Em. 65]
(41) Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell’ambito del FEAMPAFEAMP intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe finanziare gli accordi internazionali conclusi dall’Unione nelle zone non coperte dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) stipulati con vari paesi terzi nonché il contributo dell’Unione per l’adesione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell’ambito di diverse linee del bilancio dell’Unione.
(42) Una migliore protezione delle frontiere e una maggiore sicurezza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell’ambito della strategia per la sicurezza marittima dell’Unione europea adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d’azione adottato il 16 dicembre 2014, la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe pertanto sostenere la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera nell’ambito sia della gestione concorrente che della gestione diretta, anche mediante l’acquisto di attrezzature per operazioni marittime multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre consentire alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.
(43) Nell’ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma, in collaborazione con tutte le regioni, che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un’analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione e la raccolta dei rifiuti marini, la lotta ai cambiamenti climatici,la mitigazione dei la loro mitigazione e l'adattamento agli stessi. [Em. 66]
(43 bis) Al fine di conseguire un'attuazione efficace delle misure di gestione a livello regionale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di cogestione che coinvolga i consigli consultivi, le organizzazioni di pescatori nonché le istituzioni o le autorità competenti in modo da intensificare il dialogo e l'impegno delle parti. [Em. 67]
(44) La performance del sostegno del FEAMPAFEAMP negli Stati membri dovrebbe essere valutata sulla base di indicatori di risultato. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti e la Commissione dovrebbe effettuare ogni anno una verifica della performance sulla base delle relazioni annuali in materia di performance redatte dagli Stati membri, in modo da individuare tempestivamente eventuali problemi di attuazione e opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un quadro di sorveglianza e valutazione.
(44 bis) Stando a quanto riportato, la procedura di pagamento applicata nel quadro dell'attuale FEAMPA è inadeguata, dal momento che dopo quattro anni di applicazione è stato utilizzato solo l'11 % del fondo. Tale procedura dovrebbe essere migliorata per velocizzare i pagamenti destinati ai beneficiari, in particolare ai singoli individui e alle famiglie. [Em. 68]
(45) A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016(22), è necessario che il FEAMPAFEAMP sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEAMPAFEAMP sul terreno.
(46) La Commissione dovrebbe realizzare azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPAFEAMP, sulle azioni da questo promosse e sui risultati conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMPAFEAMP dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità del FEAMPAFEAMP.
(46 bis) La Commissione dovrebbe inoltre offrire gli strumenti adeguati per informare la società in merito alle attività della pesca e dell'acquacoltura e ai benefici della diversificazione del consumo di prodotti ittici. [Em. 69]
(47) In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(24), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio(25) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(26), gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbedovrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) potrebbedovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(27). In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMPAFEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 70]
(48) Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l’uso dei fondi dell’Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinatele informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell’ambito del FEAMPAFEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell’ambito del FEAMPAFEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(28). [Em. 71]
(49) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, la definizione delle condizioni connesse all’attuazione delle misure di conservazione per i finanziamenti non collegati ai costi con riguardo all’arresto definitivo delle attività di pesca, la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, la definizione dei casi di inadempienza, da parte degli Stati membri, che possono far scattare l’interruzione dei termini di pagamento, la definizione dei casi di inadempienza grave, da parte degli Stati membri, che possono far scattare la sospensione dei pagamenti, la definizione dei criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e dei criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate, la modifica dell’allegato I e l’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. Al fine di facilitare un’agevole transizione dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 a quello istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione di condizioni transitorie.
(50) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l’approvazione e la modifica dei programmi operativi, l’approvazione e la modifica dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati, la sospensione dei pagamenti e le rettifiche finanziarie.
(51) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati e la presentazione delle relazioni annuali in materia di performance,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I:
QUADRO GENERALE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPAFEAMP). Esso stabilisce le priorità del FEAMPAFEAMP, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPAFEAMP a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
Articolo 2
Ambito di applicazione geografico
Il presente regolamento si applica alle operazioni realizzate nel territorio dell’Unione, salvo altrimenti disposto dal regolamento stesso.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) “operazione di finanziamento misto”: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(2) “ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)”: un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività condotte in mare; [Em. 72]
(3) “guardia costiera”: le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l’applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell’ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca, l’ispezione e altre attività connesse a tali funzioni; [Em. 73]
(4) “rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet)”: un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;
(5) “pesca sperimentale”: la pesca di stock che non sono stati oggetto di pesca, o che non sono stati oggetto di pesca con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
(6) “pescatore”: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
(6 bis) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; [Em. 74]
(6 ter) "settore della pesca ricreativa": tutti i segmenti della pesca ricreativa, nonché le imprese e i posti di lavoro che dipendono o sono generati da tale tipo di pesca. [Em. 75]
(7) “pesca nelle acque interne” : le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
(7 bis) "pescatore a piedi": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca a piedi commerciale quali riconosciute dallo Stato membro interessato; [Em. 76]
(8) “governance internazionale degli oceani”: un’iniziativa dell’Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di garantire oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
(9) “politica marittima”: una politica dell’Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell’Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell’economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;
(10) “sicurezza e sorveglianza marittima”: le attività volte a comprendere, a prevenire ove possibile e a gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell’applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell’ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell’Unione;
(11) “pianificazione dello spazio marittimo”: un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
(12) “investimenti produttivi nell’acquacoltura”: gli investimenti per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento o l’equipaggiamento di impianti di acquacoltura; [Em. 77]
(13) “strategia per un bacino marino”: un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi terzi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi; [Em. 78]
(14) “piccola pesca costiera”: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(29), la pesca a piedi e la raccolta di molluschi; [Em. 79]
(14 bis) "flotta su piccola scala proveniente da regioni ultraperiferiche": una flotta su piccola scala operante nelle regioni ultraperiferiche quale definita in ciascun programma operativo nazionale; [Em. 80]
(15) “economia blu sostenibile”: tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell’insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi allail cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico per le generazioni presenti e future, conservando e ripristinando al contempo gli ecosistemi marini sani e tutelando le risorse naturali vulnerabili, in conformità della legislazione ambientale dell'Unione; [Em. 81]
(15 bis) "cogestione": un accordo di partenariato in cui il governo, la comunità degli utilizzatori delle risorse locali (pescatori), gli agenti esterni (organizzazioni non governative, istituti di ricerca) e talvolta altri portatori di interessi nel settore della pesca e delle risorse costiere (proprietari di navi, commercianti di pesce, agenzie di credito o erogatori di fondi, settore del turismo ecc.) condividono la responsabilità e l'autorità nel processo decisionale sulla gestione di determinate attività di pesca. [Em. 82]
(15 ter) "incidente ambientale": fenomeno accidentale di origine naturale o umana che comporta un degrado dell'ambiente. [Em. 83]
Articolo 4
Priorità
Il FEAMPAFEAMP contribuisce all’attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:
1) promuovere la pesca sostenibile e la tutela, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche marine; [Em. 291/rev]
2) contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un'acquacoltura, una pesca e mercati competitivi sostenibili esocialmente responsabili; [Em. 291/rev]
3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile, tenendo conto della capacità di carico ecologico, e promuovere la prosperità dellee la coesione economica e sociale nelle comunità costiere, insulari e interne; [Em. 87]
4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
Il sostegno nell’ambito del FEAMPAFEAMP contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all’allegato IV. [Em. 88]
Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca. [Em. 281]
Articolo 4 bis
Regioni ultraperiferiche
Tutte le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto dei vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Em. 89]
CAPO II
Quadro finanziario
Articolo 5
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’esecuzione del FEAMPAFEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000è aumentata a 6 867 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (vale a dire 7 739 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 90]
2. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPAFEAMP a norma del titolo II è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e dell’articolo 63 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].
3. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPAFEAMP a norma del titolo III è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] o in regime di gestione indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.
Articolo 6
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000all'87 % della dotazione finanziaria del FEAMPA [xxx EUR] a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell’allegato V. [Em. 91]
2. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell’ambito del sostegno finanziario dell’Unione stabilito nell’allegato V, almeno:
(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;
(b) 82 000 000 EUR per le Isole Canarie;
(c) 131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin. [Em. 92]
3. L’indennizzo di cui all’articolo 21 non supera il 50% di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). [Em. 93]
4. Almeno il 15% del sostegno finanziario dell’Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell’Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati. Qualora non vengano utilizzati gli stanziamenti per il controllo e la raccolta dei dati di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, lo Stato membro interessato può trasferire gli importi corrispondenti perché siano utilizzati nell'ambito della gestione diretta ai fini dello sviluppo e dell'attuazione, da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, di un regime unionale di controllo della pesca ai sensi dell'articolo 40, lettera b), del presente regolamento. [Em. 94]
4 bis. Almeno il 25 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri e alle conoscenze oceanografiche (articoli 22 e 27). [Emm. 283 e 315]
4 ter. Almeno il 10% del sostegno finanziario dell'Unione stanziato per Stato membro è destinato a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di vita dell'equipaggio, la formazione, il dialogo sociale, le competenze e l'occupazione. Tuttavia, il sostegno finanziario dell'Unione a carico del FEAMPA assegnato per Stato membro per tutti gli investimenti a bordo non supera il 60% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro. [Em. 96]
5. Il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMPAFEAMP assegnato per Stato membro ai settori di sostegno di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 18 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti:
a) 6 000 000 EUR; o
b) il 1015% del sostegno finanziario dell’Unione assegnato per Stato membro. [Em. 97]
6. Conformemente agli articoli da 30 a 32 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il FEAMPAFEAMP, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l’assistenza tecnica ai fini di un’amministrazione e un uso efficaci del presente Fondo.
Articolo 7
Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente
Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nella tabella che figura nell’allegato V.
Articolo 8
Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta
1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 829 000 000 EURal 13% della dotazione finanziaria del FEAMPA [xxx EUR] a prezzi correnti. [Em. 98]
2. L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del FEAMPAFEAMP, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell’1,7% della dotazione finanziaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il FEAMPAFEAMP può sostenere le seguenti misure:
a) l’assistenza tecnica per l’attuazione del presente regolamento di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni];
b) la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;
c) la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.
3. Il FEAMPAFEAMP sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all’attuazione del presente regolamento.
CAPO III
Programmazione
Articolo 9
Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente
1. In conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma nazionale o programmi operativi regionali per attuare le priorità di cui all’articolo 4. [Em. 99]
2. Il sostegno di cui al titolo II è organizzato in base ai settori di sostegno indicati nell’allegato II.
3. Oltre agli elementi indicati all’articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il programma contiene:
a) un’analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;
b) il piano d’azione per la piccola pesca costiera di cui all’articolo 15;
c) se del caso, i piani d’azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4 all'articolo 29 quater. [Em. 100]
c bis) se del caso, i piani d'azione per bacini marini destinati alle autorità subnazionali o regionali competenti in materia di pesca, molluschicoltura e affari marittimi. [Em. 101]
4. Nell’ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, un piano d’azione che stabilisce:
(a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell’economia blu sostenibile;
(b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:
i. il sostegno strutturale al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo II;
ii. l’indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all’articolo 21;
iii. qualsiasi altro investimento a favore dell’economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile. [Em. 102]
5. La Commissione, una volta ottenuto il parere dei Consigli consultivi pertinenti, elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al conseguimento di un buono stato ecologico, di cui alla direttiva 2008/56/CE. L'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino. [Em. 103]
6. La Commissione valuta il programma in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:
a) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all’articolo 4;
(b) dell’equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b bis) se del caso, dell'esigenza di modernizzare o rinnovare le flotte; [Em. 104]
c) se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all’Unione;
d) dell’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d bis) della lotta alle specie invasive aliene che danneggiano considerevolmente la produttività della pesca; [Em. 105]
d ter) del sostegno a favore della ricerca e dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi innovativi in tutta l'Unione a norma, tra l'altro, dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 106]
e) dei dati più recenti relativi allaall'equilibrio tra le priorità ambientali e la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura; [Em. 107]
f) se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;
g) del contributo del programma alla realizzazione di un equilibrio tra le considerazioni economiche e sociali e la conservazione e il ripristino degli degli ecosistemi marini ediacqua dolcementre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; [Em. 108]
h) del contributo del programma allaraccolta e alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente](30); [Em. 109]
i) del contributo del programma alla mitigazione deilotta ai cambiamenti climatici, alla loro mitigazione e all'adattamento agli stessi, compresa la riduzione delle emissioni di CO2mediante il risparmio di carburante; [Em. 110]
i bis) del contributo del programma alla lotta contro la pesca INN. [Em. 111]
7. Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione intesi ad approvare il programma. La Commissione approva il programma proposto a condizione che siano state trasmesse le informazioni necessarie.
8. Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano le modifiche del programma.
Articolo 10
Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta
Il titolo III è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all’articolo 47.
TITOLO II:
SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Principi generali del sostegno
Articolo 11
Aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri a imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 del trattato.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.
Articolo 12
Ammissibilità delle domande
1. Una domanda presentata da un beneficiariorichiedente non è ammissibile al sostegno del FEAMPAFEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiariorichiedente in questione: [Em. 112]
(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio(31) o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP e della normativa ambientale dell'Unione; [Em. 317]
(b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; o
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(32), se la domanda riguarda il sostegno di cui all’articolo 23. [Em. 114]
2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell’operazione e per un periodo di cinquedue anni successivo all’esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario. [Em. 115]
3. Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell’accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda presentata da un beneficiario è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiario ha commesso una frode quale definita all’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(33).
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 52 per quanto riguarda:
a) la definizione della soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell’infrazione grave, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;
a bis) eventuali condizioni per le quali la durata del periodo di inammissibilità viene ridotta; [Em. 116]
a ter) la definizione delle condizioni che devono essere rispettate dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e delle modalità di recupero dei contributi concessi in caso di inottemperanza, da graduarsi in funzione della gravità dell'infrazione commessa; [Em. 117]
b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Gli Stati membri dispongono che i beneficiari che presentano una domanda nell’ambito del FEAMPAFEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante la loro conformità ai criteri elencati ai paragrafi 1 e 3. Prima di approvare l’operazione, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.
Ai fini dell’accertamento di cui al primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5 bis. Gli Stati membri possono applicare il periodo di inammissibilità anche alle domande presentate dai pescatori dediti alla pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali. [Em. 118]
Articolo 12 bis
Operazioni ammissibili
Il FEAMPA può sostenere una serie di operazioni individuate dagli Stati membri nei loro programmi, purché rientrino in una o più delle priorità definite nel presente regolamento. [Em. 119]
Articolo 13
Operazioni non ammissibili
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPAFEAMP le seguenti operazioni:
a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l’acquisto di attrezzature che accrescono l’abilità di un peschereccio di individuare i pesci, ad eccezione di quelle mirate a migliorare la sicurezza o le condizioni di lavoro o di vita dell'equipaggio, che comprendono correzioni alla stabilità del peschereccio o la qualità del prodotto, a condizione che l'aumento rientri nei limiti assegnati allo Stato membro interessato, senza compromettere l'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili e senza aumentare la capacità di cattura del peschereccio interessato; [Em. 120]
b) la costruzione e l’acquisto di pescherecci o l’importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
c) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;
d) l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
e) la pesca sperimentale;
f) il trasferimento di proprietà di un’impresa, ad eccezione del trasferimento di un'impresa per giovani pescatori o giovani produttori acquicoli; [Em. 121]
g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel casonei casi di ripopolamento sperimentale o associato a processi di miglioramento delle condizioni ambientali e produttive dell'ambiente naturale; [Em. 122]
h) la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta, ad eccezione di piccoli porti e siti di sbarco in zone remote, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, in isole remote e in zone costiere periferiche e non urbane; [Em. 123]
i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell’acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l’offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l’aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti; [Em. 124]
j) salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca, a meno che tali investimenti comportino costi sproporzionati per gli operatori; [Em. 125]
(k) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. [Em. 126]
k bis) la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario del peschereccio se ne consegue un aumento della capacità in kW; [Em. 127]
k ter) la produzione di organismi geneticamente modificati qualora possa incidere negativamente sull'ambiente naturale. [Em. 128]
Articolo 13 bis
Sostegno per operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.
Il FEAMPA può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce in conformità del piano di entrata/uscita di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II di detto regolamento. In particolare, gli Stati membri si adoperano per ottimizzare la ripartizione delle loro capacità di pesca disponibili, tenendo conto delle esigenze della flotta, senza aumentare la loro capacità di pesca globale. [Em. 323]
CAPO II
Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine e la sostenibilità socioeconomica[Em. 129]
Sezione 1
Condizioni generali
Articolo 14
Ambito generale del sostegno
1. Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e favorisce il dialogo sociale tra le parti. [Em. 130]
2. Se il sostegno di cui al presente capo è concesso per una nave, questa non può essere trasferita o reimmatricolata al di fuori dell’Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l’operazione sovvenzionata.
3. Il sostegno di cui al presente capo si applica anche alla pesca nelle acque interne, ad eccezione degli articoli 15 e 17.
Sezione 2
Piccola pesca costiera
Articolo 15
Piano d’azione per la piccola pesca costiera
1. Gli Stati membri elaborano, nell’ambito del loro programma, e in debita collaborazione con i settori pertinenti, un piano d’azione specifico per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti: [Em. 131]
a) adeguamento e gestione della capacità di pesca;
b) promozione di pratiche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che consentano di ridurre al minimo i danni per l’ambiente marino;
c) rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing, promuovendo meccanismi volti a migliorare il prezzo di prima vendita, in modo da favorire i pescatori aumentando la retribuzione per il loro lavoro, e a promuovere una distribuzione equa e adeguata del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, riducendo i margini di intermediazione, valorizzando i prezzi pagati alla produzione ed esercitando un controllo dei prezzi applicati al consumatore finale; [Em. 311]
d) promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità, in particolare per i pescatori giovani; [Em. 132]
e) miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, nella pesca a piedi e nella raccolta di molluschi, nonché a terra nelle attività inerenti alla pesca diretta; [Em. 133]
f) maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
g) coinvolgimento nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, anche per quanto riguarda le zone marine protette e le zone Natura 2000;
h) diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell’economia blu sostenibile;
i) organizzazione collettiva dei processi decisionali e consultivi e partecipazione agli stessi.
2. Il piano d’azione tiene conto degli orientamenti volontari della FAO volti a garantire una pesca su piccola scala sostenibile e, se del caso, del piano d’azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
3. Per consentire la sorveglianza dell’attuazione della strategia di cui al paragrafo 1, il piano d’azione stabilisce specifici target intermedi e finali collegati ai pertinenti indicatori definiti nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione di cui all’articolo 37.
3 bis. Al fine di alleviare l'onere amministrativo a carico degli operatori che presentano domanda di aiuto, gli Stati membri si adoperano per introdurre un modulo di domanda unico dell'Unione semplificato per le misure del FEAMPA. [Em. 134]
Articolo 16
Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l’ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:
a) il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un’adeguata formazione professionale;
a bis) la riqualificazione, il ridimensionamento e il rinnovamento delle imbarcazioni, nei casi di evidente obsolescenza, in modo da consentire di migliorare le condizioni di pesca e aumentare il tempo di permanenza in mare; [Em. 312]
b) la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario.
b bis) agevolazione dell'accesso al credito, alle assicurazioni e agli strumenti finanziari. [Em. 136]
2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età. [Em. 137]
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:
a) la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;
b) l’eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all’ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione;
c) lo Stato membro ha provveduto a effettuare un’ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.
4. Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.
Sezione 3
Settori specifici di sostegno
Articolo 17
Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.
2. Se Il sostegno di cui al paragrafo 1 èpuò essere concesso nella forma di un indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca, a patto che siano devono essere rispettate le seguenti condizioni: [Em. 139]
a) l’arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
a bis) l'arresto porta a una riduzione permanente della capacità di pesca dato che il sostegno ricevuto non è reinvestito nella flotta; [Em. 140]
b) l’arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;
c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 12090 giorni all’anno nel corso degli ultimi tredue anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; [Em. 141]
(d) una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell’articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
(e) al beneficiario è fatto divieto di registrare un nuovo peschereccio nei cinque anni successivi alla concessione del sostegno.
Possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1 anche i pescatori, compresi i proprietari di pescherecci e i membri dell'equipaggio, che hanno lavorato in mare per almeno 90 giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo. I pescatori interessati cessano completamente tutte le attività di pesca. Il beneficiario fornisce all'autorità competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. Qualora riprenda l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, il pescatore rimborsa l'indennizzo pro rata temporis. [Em. 143]
3. Il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell’articolo 46, lettera a), e dell’articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 144]
(a) sul rispetto di condizioni, in conformità dell’articolo 46, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]; e [Em. 145]
(b) sul conseguimento di risultati, in conformità dell’articolo 46, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 146]
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 intesi a stabilire le condizioni di cui alla lettera a) con riguardo all’attuazione delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013. [Em. 147]
4. Il sostegno di cui al paragrafo 2 non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.
Articolo 18
Arresto straordinario temporaneo delle attività di pesca [Em. 148]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l’arresto straordinario temporaneo delle attività di pesca causato: [Em. 149]
(a) da misure di conservazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i periodi di riposo biologico ed esclusi il totale ammissibile di catture e i contingenti, o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all’Unione; [Em. 150]
(b) da misure di emergenza adottate dalla Commissione o dagli Stati membri in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi rispettivamente dell’articolodegli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 151]
(c) dall’interruzione dell'applicazione o dal mancato rinnovo, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o [Em. 152]
(d) da calamità naturali o incidenti ambientali, compresi episodi di chiusura per motivi sanitari o mortalità anomala delle risorse alieutiche, incidenti in mare durante le attività di pesca ed eventi climatici avversi, comprese prolungate condizioni meteorologiche non sicure in mare che incidono su un determinato tipo di pesca, ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. [Em. 153]
I blocchi stagionali ricorrenti delle attività di pesca non sono presi in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo. [Em. 154]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:
a) le attività commercialidi pesca della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 90 giorni consecutivi; e. [Em. 155]
b) le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni civili precedenti.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:
a) ai proprietari di pescherecci o ai pescatori a piedi che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tredue anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o [Em. 157]
(b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo straordinario per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tredue anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. [Em. 158]
Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell’anguilla.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027. [Votazione distinta]
5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L’autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall’arresto straordinariotemporaneo e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni. [Em. 159]
Articolo 19
Controllo ed esecuzione
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
2. In deroga all’articolo 13, lettera j), il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:
a) unicamente nel caso di piccoli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, costieri, l’acquisto, l’installazione ela gestione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo eispezione; [Em. 160]
b) l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 161]
c) l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuativeobbligatorie della potenza di propulsione del motore. [Em. 162]
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire alla sorveglianza marittima di cui all’articolo 28 e alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all’articolo 29.
4. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 20
Raccolta, trattamento ediffusione di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura [Em. 163]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere la raccolta, la gestione, il trattamento, l'uso e la diffusione di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura, compresi i dati sulla pesca ricreativa, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004. [Em. 164]
2. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
Articolo 22
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri ed'acqua dolce [Em. 166]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, e costieri, ivi compreso nelle acque interne., costieri e d'acqua dolce, ivi compreso nelle acque interne. A tale scopo occorre promuovere la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea e con i programmi satellitari europei al fine di raccogliere una maggiore quantità di dati sulla situazione dell'inquinamento marino, in particolare dei rifiuti di plastica nelle acque. [Em. 167]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare:
a) indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e la raccolta passiva di rifiuti marini, compresa la raccolta di alghe sargasso nelle regioni ultraperiferiche interessate; [Em. 168]
b) investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare, immagazzinare e riciclare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini, nonchéle catture accidentali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, raccolti dal mare; [Em. 169]
b bis) gli attrezzi di protezione e le catture di mammiferi e uccelli tutelati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca; [Em. 170]
b ter) l'indennizzo per l'uso di attrezzatura sostenibile per la pesca e per l'allevamento di molluschi; [Em. 171]
c) azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino, come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;
c bis) misure per ottenere e mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente d'acqua dolce; [Em. 172]
c ter) azioni di disinquinamento, segnatamente di rimozione della plastica, nelle zone portuali, costiere e di pesca dell'Unione; [Em. 173]
d) l’attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone Natura 2000, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;
f) la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e la tutela di tutte le specie incluse nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), e/o che figurano sulla lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN); [Em. 174]
f bis) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di dispositivi fissi o mobili destinati a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine, compresa la loro preparazione e valutazione scientifiche e, nel caso delle regioni ultraperiferiche, di dispositivi ancorati di concentrazione del pesce che contribuiscono alla pesca sostenibile e selettiva; [Em. 175]
f ter) regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; [Em. 176]
f quater) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; [Em. 177]
f quinquies) il sostegno alla caccia protettiva o alla gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livelli sostenibili di stock ittici; [Em. 178]
f sexies) il ripopolamento diretto previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione; [Em. 179]
f septies) il sostegno alla raccolta e alla gestione dei dati sulla presenza di specie esotiche che possono avere effetti catastrofici sulla biodiversità; [Em. 180]
f octies) la formazione dei pescatori a fini di sensibilizzazione e per ridurre gli effetti della pesca sull'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature da pesca più selettivi. [Em. 181]
2 bis. Il FEAMPA può fornire finanziamenti al 100% per danni e investimenti con riferimento all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b). [Em. 182]
2 ter. Il paragrafo 2, lettere e) e f), include le misure corrispondenti relative alle aziende di allevamento ittico ai piscicoltori. [Em. 183]
Articolo 22 bis
Ricerca scientifica e raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori
1. Il FEAMPA può sostenere, sulla base di piani strategici pluriennali nazionali, l'istituzione di progetti di ricerca scientifica e raccolta dei dati a livello nazionale o transfrontaliero, allo scopo di meglio comprendere l'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e su altri stock ittici dell'Unione pertinenti. Tali progetti dovrebbero pubblicare i risultati annualmente e formulare raccomandazioni per una migliore gestione.
2. Per essere ammissibile, un progetto nazionale di ricerca scientifica e di raccolta dei dati deve includere almeno un'istituzione nazionale o dell'Unione riconosciuta.
3. Per essere ammissibile, un progetto transfrontaliero di ricerca scientifica e di raccolta include almeno un istituto di almeno due Stati membri diversi. [Em. 184]
Articolo 22 ter
Innovazioni
1. Per stimolare l'innovazione nella pesca, il FEAMPA può sostenere progetti tesi allo sviluppo o all'introduzione di prodotti e attrezzature nuovi o migliorati in modo sostanziale, progetti e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzazione nuovi o migliorati, anche a livello di trasformazione e commercializzazione, la graduale eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie, l'introduzione di nuove conoscenze tecniche o organizzative, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di pesca, compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli attrezzi da pesca, o un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti.
2. Le operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono avviate da singoli imprenditori o organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni.
3. I risultati delle operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono resi pubblici dallo Stato membro. [Em. 185]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile - d’acqua di mare e d’acqua dolce, compresa l’acquacoltura con sistemi chiusi di contenimento e di ricircolo dell’acqua - come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e l’aumento della produzione di acquacoltura, tenendo conto della capacità portante ecologica. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio(34) e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(35). [Em. 187]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato attraverso sovvenzioni, a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e, preferibilmente,unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento. [Em. 188]
Articolo 23 bis
Rete di informazione statistica sull'acquacoltura
1. Il FEAMPA può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso dei dati per la gestione dell'acquacoltura come previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) ed e), all'articolo 34, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'istituzione della rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) e dei piani di lavoro nazionali per la sua attuazione.
2. In deroga all'articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell'Unione.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la creazione della rete ASIN-RISA di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno a partire dal quale deve essere applicato il piano di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2. [Em. 189]
CAPO III
Priorità 2: contribuirepromuovere mercati per la pesca e l’acquacolturamediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili e settori della trasformazione che contribuiscono alla sicurezza alimentare nell’Unione [Em. 190]
Articolo 24
Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere investimenti materiali e azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibile. [Em. 191]
1 bis. Per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013. [Em. 192]
1 ter. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori all'anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti o della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione durante lo stesso periodo. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione nel corso dei tre anni civili precedenti. [Em. 193]
1 quater. Il sostegno di cui al paragrafo 1bis è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. [Em. 194]
Articolo 25
Trasformazione e stoccaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura [Em. 195]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione e nello stoccaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. [Em. 196]
1 bis. Il FEAMPA può altresì sostenere gli investimenti per l'innovazione nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e per la promozione di partenariati tra OP e organismi scientifici. [Em. 197]
2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamentemediante sovvenzioni e mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento. [Em. 198]
2 bis. Lo sviluppo degli impianti di trasformazione per il settore della pesca e dell'acquacoltura può essere sostenuto dagli Stati membri con il contributo delle risorse di altri Fondi strutturali. [Em. 199]
Articolo 25 bis
Aiuti all'ammasso
1. Il FEAMPA può sostenere la compensazione versata a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento e in base alle seguenti condizioni:
a) l'importo degli aiuti all'ammasso non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari delle azioni necessarie per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;
b) i quantitativi ammissibili per gli aiuti all'ammasso non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
c) il sostegno finanziario concesso all'anno non supera il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2016-2018. Ai fini della presente lettera, qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2016 al 2018, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.
3. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;
b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.
4. Gli Stati membri svolgono controlli per garantire che i prodotti che beneficiano degli aiuti all'ammasso soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari degli aiuti all'ammasso tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano. [Em. 200]
CAPO IV
Priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile entro limiti ecologici e promuovere la prosperità delle comunità costiere,insulari e litorali[Em. 201]
Articolo 26
Sviluppo locale di tipo partecipativo
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere lo sviluppole condizioni favorevoli necessarie a un’economia blu sostenibile di economiee al benessere delle comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 202]
2. Ai fini del sostegno del FEAMPAFEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall’economiada un’economia blu sostenibile entro limiti ecologici, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. [Em. 203]
2 bis. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 4. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali. [Em. 204]
2 ter. Per consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e la valorizzazione dei territori costieri, le azioni condotte in quest'ambito dovrebbero essere coerenti con le strategie di sviluppo regionale. [Em. 205]
2 quater. Gli Stati membri attuano il regime di cogestione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, tenendo conto delle realtà di pesca locali. [Em. 206]
Articolo 27
Conoscenze oceanografiche e relative all'ambiente d'acqua dolce [Em. 207]
Il FEAMPFEAMPA può anche sostenere la raccolta, la gestione, l’analisi, il trattamento e l’uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino e d’acqua dolce, della pesca ricreativa e del settore della pesca ricreativa al fine di: [Em. 208]
a) garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio e di designazione e gestione di siti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
a bis) soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento (CE) n. 665/2008(36) della Commissione, dalla decisione 2010/93/UE della Commissione(37), dalla decisione di esecuzione 2016/1251/UE(38) della Commissione e dal regolamento quadro relativo alla raccolta dei dati; [Em. 209]
b) sostenere la pianificazione dello spazio marittimo di cui alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(39);
b bis) soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento PCP; [Em. 210]
c) migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet) nonché in altre reti di dati relative all’ambiente d’acqua dolce; [Em. 211]
c bis) aumentare i dati affidabili disponibili sulle catture della pesca ricreativa; [Em. 212]
c ter) investimenti nell'analisi e nell'osservazione dell'inquinamento marino, in particolare della plastica, per aumentare la quantità dei dati sulla situazione; [Em. 213]
c quater) incrementare la conoscenza in merito ai rifiuti in plastica presenti in mare e alla relativa concentrazione. [Em. 214]
CAPO V
Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Articolo 28
Sorveglianza marittima
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni.
2. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
2 bis. In conformità con l'obiettivo di garantire mari e oceani protetti, sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile, il FEAMPA contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. [Em. 215]
Articolo 29
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere le azioni svolte dalle autorità nazionali per contribuire alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio(40), all’articolo 2 ter del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio(41) e all’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio(42).
2. Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un regime unionale di controllo e ispezione della pesca alle condizioni di cui all’articolo 19. [Em. 216]
3. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 29 bis
Protezione della natura e delle specie
Il FEAMPA sostiene l'attuazione di azioni intese a proteggere la natura che rientrano nell'ambito della Carta mondiale della natura dell'ONU, segnatamente i suoi articoli 21, 22, 23 e 24.
Il FEAMPA sostiene inoltre azioni volte alla cooperazione e al coordinamento volontari con e tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali per la condivisione degli strumenti di lotta alla pesca INN, al bracconaggio delle specie marine e all'abbattimento delle specie considerate predatrici degli stock ittici. [Em. 217 e 301]
Capo V bis
Regioni ultraperiferiche [Em. 218]
Articolo 29 ter
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno(43):
a) 114 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (128 566 000 EUR a prezzi correnti) per le Azzorre e Madera;
b) 91 700 000 EUR a prezzi costanti 2018 (103 357 000 EUR a prezzi correnti) per le Isole Canarie;
c) 146 500 000 EUR a prezzi costanti 2018 (165 119 000 EUR a prezzi correnti) per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.
2. Ciascuno Stato membro determina la parte delle dotazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 destinata alla compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, entro il limite del 50 % di ciascuna dotazione di cui al paragrafo 1.
3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante disposizioni comuni], e per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni, gli Stati membri possono adeguare annualmente l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili e il livello della compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, purché siano rispettati gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali adeguamenti sono possibili solo nella misura in cui venga effettuato un incremento o una riduzione corrispondente nei piani di compensazione di un'altra regione dello stesso Stato membro. Lo Stato membro informa preventivamente la Commissione in merito agli adeguamenti. [Em. 321]
Articolo 29 quater
Piano d'azione
Nell’ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, un piano d’azione che stabilisce:
a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell’economia blu sostenibile;
b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:
i. il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;
ii. la compensazione dei costi supplementari di cui all'articolo 29 quinquies, compresi l'elenco e le quantità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il livello di compensazione;
iii. qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile. [Em. 220]
Articolo 29 quinquies
Rinnovamento delle flotte per la piccola pesca costiera e misure connesse
Fatto salvo l'articolo 13, lettere a) e b), e l'articolo 16, nelle regioni ultraperiferiche il FEAMPA può sostenere:
a) il rinnovo delle piccole flotte di pesca costiera, compresa la costruzione e l'acquisto di nuove navi, per i richiedenti che, cinque anni prima della data di presentazione della domanda di aiuto, hanno il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui sarà registrata la nuova nave, che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche, in modo da migliorare la sicurezza umana, rispettare le norme dell'Unione e nazionali in materia di igiene, salute e condizioni di lavoro a bordo, combattere la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. La nave acquisita con gli aiuti rimane registrata nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti. Se tale condizione non è rispettata, l'aiuto è rimborsato con importo proporzionale, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza. Tale rinnovamento della flotta di pesca rimane entro i limiti di capacità autorizzati e rispetta gli obiettivi in materia di PCP;
b) la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario. La potenza di un motore nuovo o ammodernato può superare quella del motore attuale in caso di necessità debitamente giustificata di aumentare la potenza per motivi di sicurezza in mare, senza aumentare la capacità di pesca del peschereccio interessato;
c) il rinnovo parziale del ponte strutturale in legno di un peschereccio di oltre 40 anni, quando ciò sia necessario per ragioni di miglioramento della sicurezza marittima, secondo criteri tecnici oggettivi dell'architettura navale;
d) la costruzione e l'ammodernamento dei porti, delle infrastrutture portuali, dei siti di sbarco, delle sale per la vendita all'asta, dei cantieri navali e dei laboratori di costruzione e riparazione navale, quando l'infrastruttura contribuisce alla pesca sostenibile[Em. 287]
Articolo 29 sexies
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
1. Il FEAMPFEAMPA può sostenere l’indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6 29 ter, paragrafo 21.
1 bis. L'indennizzo è proporzionale ai costi aggiuntivi che intende compensare. Il livello di indennizzo per i costi aggiuntivi è debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, l'indennizzo non può in ogni caso superare il 100 % delle spese sostenute.
2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell’indennizzo.
3. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l’indennizzo sia conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare dell’indennizzo i prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio(44);
(b) catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;
b bis) catturati da pescherecci dell'Unione registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1, ma che non operano in tale regione o nell'ambito della relativa associazione;
(c) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.
6. Al fine di evitare sovracompensazioni, l’indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni, in cui esercitano la propria attività, tiene conto:
(a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
(b) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi aggiuntivi.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate e ad approvare il quadro metodologico per il pagamento dell'aiuto compensativo. [Em. 165]
Articolo 29 septies
Aiuti di Stato
1. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I al TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 29 quinquies. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE. [Em. 222]
Articolo 29 octies
Revisione - POSEI
La Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, adotta proposte adeguate. La Commissione valuta la possibilità di istituire un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) per le questioni marittime e della pesca. [Em. 223]
CAPO VI
Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente
Sezione 1
Sostegno del FEAMPA FEAMP
Articolo 30
Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno
Il sostegno concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno è erogato in una delle forme di cui all’articolo 46, lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
Articolo 31
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPAFEAMP per settore di sostegno è stabilito nell’allegato II.
Articolo 32
Intensità dell’aiuto pubblico
1. Gli Stati membri applicano un’aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, specifiche aliquote massime di intensità di aiuto per taluni settori di sostegno e tipologie di operazione sono stabilite nell’allegato III.
3. Se un’operazione rientra nell’ambito di più righe da 2 a 16 dell’allegato III si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto.
4. Se un’operazione rientra nell’ambito di una o più righe da 2 a 16 dell’allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.
Articolo 32 bis
Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile
Il FEAMPA sostiene l'attuazione della politica marittima integrata e la crescita dell'economia blu mediante lo sviluppo di piattaforme regionali per il finanziamento di progetti innovativi. [Em. 224]
Sezione 2
gestione finanziaria
Articolo 33
Interruzione dei termini di pagamento
1. In conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione, se l’inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. [Em. 225]
2. Prima dell’interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all’accertata inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. L’interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 52 intesi a definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1.
Articolo 34
Sospensione dei pagamenti
1. In conformità dell’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. [Em. 226]
2. Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza delle norme applicabili nell’ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 52 intesi a definire i casi di grave inadempienza di cui al paragrafo 1.
Articolo 35
Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri
1. In conformità dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono l’ammontare della rettifica, che è proporzionata tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’infrazione o del reato da parte del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMPFEAMPA all’attività economica del beneficiario.
Articolo 36
Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione
1. In conformità dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell’Unione a un programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:
(a) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
(b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili. [Em. 227]
2. La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMPFEAMPA all’attività economica del beneficiario stesso. [Em. 228]
3. Se non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4. [Em. 229]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata.
Sezione 3
Sorveglianza e relazioni
Articolo 37
Quadro di sorveglianza e valutazione
1. Gli indicatori per riferire sui progressi del FEAMPAFEAMP nel conseguire le priorità di cui all’articolo 4 figurano nell’allegato I.
2. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal FEAMPAFEAMP nel conseguire le proprie priorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 per modificare l’allegato I allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 38
Relazione annuale sulla performance
1. In conformità dell’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sulla performance al più tardi un mese prima della riunione annuale di riesame. La prima relazione è presentata nel 2023 e l’ultima nel 2029.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La relazione descrive inoltre le eventuali problematiche che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per affrontarle.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 è esaminata nel corso della riunione annuale di riesame, in conformità dell’articolo 36 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
3 bis. Ogni Stato membro pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sia nella lingua originale sia in una delle lingue di lavoro della Commissione europea. [Em. 230]
3 ter. La relazione indicata al paragrafo 1 è pubblicata regolarmente sul sito web della Commissione europea. [Em. 231]
3 quater. Ogni Stato membro e la Commissione pubblicano le relazioni relative alle migliori pratiche nei rispettivi siti web. [Em. 232]
4. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
4 bis. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti relativi all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. [Em. 233]
TITOLO III:
SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA
Articolo 39
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente titolo può applicarsi anche alle operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione, ad eccezione dell’assistenza tecnica.
CAPO I
Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine
Articolo 40
Attuazione della PCP
Il FEAMPAFEAMP sostiene l’attuazione della PCP tramite:
a) la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell’ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;
a bis) la partecipazione, nella massima misura possibile, dei finanziamenti del programma di Orizzonte Europa per la ricerca e lo sviluppo, al fine di sostenere e incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura; [Em. 234]
b) lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
c) il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;
d) contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente all’articolo 29 e all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 41
Promozione di mari sani e puliti
1. Il FEAMPAFEAMP sostiene la promozione di mari sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l’attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con il conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme alla normativa ambientale dell’Unione, in particolare all’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
CAPO II
Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante una pesca, un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili [Em. 235]
Articolo 42
Informazioni sul mercato
Il FEAMPAFEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013, segnatamente mediante la creazione di una rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA). [Em. 236]
CAPO III
Priorità 3: consentire la crescitacondizioni adeguateadi un’economia blu sostenibile e promuovere un ambiente marino sano per la prosperità delle comunità costiere [Em. 237]
Articolo 43
Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile che si sviluppa entro limiti ecologici in mare e acqua dolce [Em. 238]
Il FEAMPFEAMPA sostiene l’attuazione della politica marittima e lo sviluppo di un’economia blu sostenibile tramite: [Em. 239]
a) la promozione di un’economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, che assicuri il benessere umano e ambientale e che si sviluppi entro limiti ecologici in mare e in acqua dolce; [Em. 240]
a bis) il recupero, la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza e del valore intrinseco dei sistemi marini; [Em. 241]
b) la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale, le strategie macroregionali dell'Unione e la cooperazione transfrontaliera; [Em. 242]
b bis) la promozione di un consumo e di una produzione responsabili, di tecnologie pulite, di energie rinnovabili e di flussi di ricircolo dei materiali; [Em. 243]
c) il rafforzamento del trasferimento e dell’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet) e altre reti di dati in materia di acqua dolce, al fine di garantire che i miglioramenti in termini di tecnologia ed efficienza non siano superati dalla crescita, che ci si concentri su attività economiche sostenibili conformi alle necessità delle generazioni attuali e future, e che si sviluppino le capacità e gli strumenti necessari alla transizione verso un'economia circolare in linea con la strategia dell’Unione sulla plastica in un'economia circolare; [Em. 244]
d) il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e del settore dell’acqua dolce e della condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull’economia blu sostenibile; [Em. 245]
e) lo sviluppo di pipeline di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi;
e bis) il sostegno ad azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri che prevedono indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini. [Em. 246]
Articolo 43 bis
Decisioni di investimento sull'economia blu
Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile sono fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo tale da evitare effetti negativi sull'ambiente che potrebbero compromettere la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi. [Em. 247]
CAPO IV
Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Articolo 44
Sicurezza e sorveglianza marittima
Il FEAMPAFEAMP sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione delle agenzie e dei servizi di guardia costiera e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.
Articolo 45
Governance internazionale degli oceani
Il FEAMPAFEAMP sostiene l’attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:
a) contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;
b) la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;
c) l’attuazione di partenariati per gli oceani tra l’Unione ed altri attori pertinenti;
d) l’attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
e) l’attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentataINN nonché di misure e strumenti per ridurre al minimo l’impatto sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di uccelli marini, mammiferi marini e tartarughe marine; [Em. 248]
f) la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.
Articolo 45 bis
Disinquinamento degli oceani
Il FEAMPA sostiene l'attuazione di misure che consentono la rimozione dai mari e dagli oceani di tutti i tipi di rifiuti, e prioritariamente della plastica, dei "continenti di plastica" e dei rifiuti pericolosi o radioattivi. [Emm. 249 e 300]
CAPO V
Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta
Articolo 46
Forme di finanziamento dell’Unione
1. Il FEAMPAFEAMP può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], in particolare appalti a norma del titolo VII di detto regolamento e sovvenzioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all’articolo 47.
2. La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.
2 bis. Le procedure di pagamento relative al presente regolamento sono velocizzate per ridurre l'onere economico a carico dei pescatori. La Commissione valuta i risultati attuali per migliorare e velocizzare il processo di pagamento. [Em. 250]
Articolo 47
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del FEAMPAFEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione presenta agli Stati membri un insieme di orientamenti dettagliati per l'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nei programmi operativi nazionali nell'ambito del FEAMPA, rivolgendo un'attenzione particolare alle operazioni di finanziamento misto da parte di soggetti locali nel quadro dello sviluppo locale. [Em. 251]
Articolo 48
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del sostegno. Tale valutazione assume la forma di una relazione della Commissione e fornisce un'analisi dettagliata di tutti gli aspetti specifici dell'attuazione. [Em. 252]
3. Al termine del periodo di attuazione, e comunque entro quattro anni, la Commissione elabora una relazione finale di valutazione sul sostegno di cui al titolo III.
4. La Commissione comunica le relazioni dellei risultati di tali valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 253]
4 bis. Ove opportuno, la Commissione può proporre emendamenti al presente regolamento sulla base della relazione di cui al paragrafo 2. [Em. 254]
Articolo 49
Audit
Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].
Articolo 50
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPAFEAMP, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMPAFEAMP contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità di cui all’articolo 4.
Articolo 51
Soggetti idonei
1. Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, in un paese o territorio d'oltremare o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4; [Em. 255]
b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione, tra cui in particolare le organizzazioni professionali, o le organizzazioni internazionali. [Em. 256]
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.
TITOLO IV:
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 52
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 e 55 è conferito fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui agli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 e 55 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 o 55 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 53
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca e l’acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(45).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 54 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 257]
TITOLO V:
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 54
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 508/2014 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 55
Disposizioni transitorie
1. Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
3. Le domande presentate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 restano valide.
Articolo 56
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI
PRIORITÀ
INDICATORE
Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine
Evoluzione del volume degli sbarchi provenienti da stock valutati a livello di MSY
Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell’Unione e dell’occupazione in tale settore [Em. 260]
Grado di conformità con gli obiettivi ambientali stabiliti nel quadro del piano d'azione per l'ambiente marino, a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino o, in mancanza di questo, superficie superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino [Em. 261]
Percentuale di pescherecci dotati di dispositivi elettronici di segnalazione della posizione e comunicazione delle catture
Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante una pesca un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili [Em. 258]
Evoluzione del valore e del volume della produzione acquicola nell’Unione
Evoluzione della redditività delle flotte pescherecce dell'Unione e dell'occupazione in tale settore [Em. 262]
Evoluzione del valore e del volume degli sbarchi
Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere e insulari [Em. 259]
Evoluzione del PIL nelle regioni marittime NUTS 3
Evoluzione del numero di posti di lavoro (in ETP) nell’economia blu sostenibile
Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Numero di operazioni comuni che contribuiscono alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera
ALLEGATO II
SETTORI DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
PRIORITÀ
SETTORE DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA DI SETTORE DI SOSTEGNO (nomenclatura da utilizzare nel piano di finanziamento)
Tasso massimo di cofinanziamento
(% della spesa pubblica ammissibile)
1
Articolo 14, paragrafo 1
Conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP
1.1
75%
1
Articolo 16
Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri
1.1
7585% [Em. 263]
1
Articolo 17, paragrafo 1
Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce
1.1
75%
1
Articolo 17, paragrafo 2
Arresto definitivo delle attività di pesca
1.2
50%
1
Articolo 18
Arresto straordinario delle attività di pesca
1.2
50%
1
Articolo 19
Controllo ed esecuzione
1.3
85%
1
Articolo 20
Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca
1.3
85%
1
Articolo 21
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
1.4
100%
1
Articolo 22
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini
1.5
85%
2
Articolo 23
Acquacoltura
2.1
8575%
2
Pesca
2.1
75% [Em. 264]
2
Articolo 23 bis
Rete di informazione statistica dell'acquacoltura
X
75% [Em. 265]
32
Articolo 24
Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
3.12.1
75% [Em. 266]
32
Articolo 25
Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
2.13.1
75% [Em. 267]
3
Articolo 26
Sviluppo locale di tipo partecipativo
3.1
75%
3
Articolo 27
Conoscenze oceanografiche
3.1
75%
4
Articolo 28
Sorveglianza marittima
4.1
75%
4
Articolo 29
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
4.1
75%
Assistenza tecnica
5.1
75%
ALLEGATO III
ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
NUMERO DI RIGA
SETTORE DI SOSTEGNO O TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO
1
Articolo 16
Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri
5530% [Em. 268]
2
Operazioni intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013
— operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie
— operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate
— operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013
75%
3
Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci
75%
4
Operazioni nelle regioni ultraperiferiche
85%
5
Operazioni nelle isole irlandesi periferiche, nelle isole greche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo [Em. 269]
85%
6
Articolo 19
Controllo ed esecuzione
85%
7
Operazioni connesse alla piccola pesca costiera (anche in materia di controllo ed esecuzione)
100%
8
Quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi
100%
9
Articolo 17, paragrafo 2
Arresto definitivo delle attività di pesca
100%
10
Articolo 18
Arresto straordinario delle attività di pesca
100%
11
Articolo 20
Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca
100%
12
Articolo 21
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
100%
13
Articolo 27
Conoscenze oceanografiche
100%
14
Articolo 28
Sorveglianza marittima
100%
15
Articolo 29
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
100%
16
Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013
100%
16 bis
Operazioni effettuate dai beneficiari di progetti collettivi
60% [Em. 270]
16 ter.
Operazioni realizzate da un'organizzazione interprofessionale, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori
75% [Em. 271]
ALLEGATO IV
COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DEL SOSTEGNO PER GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTE
* Uno Stato membro può proporre nel proprio programma che a un settore di sostegno contrassegnato con un * nella tabella sia assegnato un coefficiente del 40%, purché possa dimostrare la pertinenza di tale settore di sostegno per la mitigazione dei cambiamenti climatici o l’adattamento agli stessi o per gli obiettivi ambientali, a seconda dei casi.
ALLEGATO V
RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO NELL’AMBITO DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA PER IL PERIODO 2021-2027
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.07.2017, pag. 29).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).
Decisione 2010/93/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 (notificata con il numero C(2009)10121) (GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).
Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).
Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).
Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).