Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0324),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0178/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti del 17 agosto 2018(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0469/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 17 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0038).
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Lo Stato di diritto è uno dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Come sancisce l'articoloL'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europeaTUE e nei criteri di adesione all'Unione. Come sancisce l'articolo 2 TUE, questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. [Em. 1]
(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero rispettare i propri obblighi e dare l'esempio ottemperandovi veramente e progredire verso una cultura condivisa dello Stato di diritto, quale valore universale che tutti gli interessati devono applicare in modo uniforme. Il pieno rispetto e la promozione di tali principi sono presupposti essenziali della legittimità del progetto europeo nel suo complesso e una condizione fondamentale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione e garantire l'efficace attuazione delle sue politiche. [Em. 2]
(1 ter) Conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione può agire per tutelare i suoi fondamenti costituzionali e i valori comuni su cui si basa, inclusi i suoi principi di bilancio. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, così come i paesi candidati, sono tenuti a rispettare, tutelare e promuovere tali principi e valori e hanno un obbligo di leale cooperazione. [Em. 3]
(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e il rispetto per i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità(3), compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di applicazione delle leggi, certezza del diritto(4), divieto di arbitrarietà del potere esecutivo(5), separazione dei poteri(6), accesso alla giustizia e tutela giurisdizionale effettiva da parte didinanzi ad organi giurisdizionali indipendenti e imparziali(7),(8). Tali principi trovano riscontro, tra l'altro, a livello della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e sono inoltre alla base della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo(9). [Em. 4]
(2 bis) I criteri di adesione, o criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, rappresentano le condizioni fondamentali che tutti i paesi candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea. Tali criteri comprendono l'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato; la capacità di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione. [Em. 5]
(2 ter) In caso di mancato rispetto, da parte di un paese candidato, delle norme, dei valori e dei principi democratici richiesti, l'adesione di tale paese all'Unione è ritardata fino a quando esso non soddisfi pienamente dette norme. Gli obblighi che incombono ai paesi candidati in base ai criteri di Copenaghen continuano ad applicarsi agli Stati membri dopo l'adesione all'Unione, in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4 TUE. È dunque opportuno sottoporre gli Stati membri a valutazioni periodiche per verificare che le loro leggi e prassi continuino a rispettare tali criteri nonché i valori comuni su cui si fonda l'Unione, predisponendo così un solido quadro giuridico e amministrativo per l'attuazione delle politiche dell'Unione. [Em. 6]
(3) LoAnche se non esiste una gerarchia tra i valori dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto è una condizione sine qua nonessenziale per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa. La coerenza e corrispondenza della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali è essenziale per la credibilità dell'Unione. [Em. 7]
(4) Nell'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri, indipendentemente dal metodo che utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto è una condizione essenziale per soddisfare i principi di una sana gestione finanziaria, sanciti all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(5) Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, se le violazioni sono effettivamente perseguite dai servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale e se le decisioni delle autorità pubbliche sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(6) Gli organi giurisdizionali dovrebbero agire in modo indipendente e imparzialeL'indipendenza e l'imparzialità della magistratura andrebbero sempre garantite e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano intaccare questi principi fondamentali e ledere gli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 8]
(7) L'indipendenza della magistratura presuppone, in particolare, che l'organo possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che sia quindi al riparo da interventi o pressioni dall'esterno tali da compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e da influenzare le loro decisioni. Le garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l'esistenza di disposizioni, in particolare relative alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.
(7 bis) L'indipendenza delle procure e della magistratura include l'indipendenza formale (de jure) ed effettiva (de facto) delle autorità inquirenti e giudiziarie e dei singoli pubblici ministeri e magistrati. [Em. 9]
(8) Il rispetto dello Stato di diritto non è solo importanteessenziale per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti, la coesione economica, sociale e territoriale e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimoin modo sostenibile solo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido. [Em. 10]
(8 bis) L'integrazione dei meccanismi di monitoraggio esistenti dell'Unione, quali il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione UE della giustizia e le relazioni sulla lotta alla corruzione, in un quadro più ampio di monitoraggio dello Stato di diritto potrebbe fornire meccanismi di controllo più efficienti ed efficaci per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 11]
(8 ter) Mancanza di trasparenza, discriminazione arbitraria, distorsione della concorrenza e condizioni di disparità nel mercato interno e al di fuori di esso, incidenza sull'integrità del mercato interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla legittimità del sistema fiscale, maggiori disparità economiche, concorrenza sleale tra Stati, malcontento sociale, sfiducia e deficit democratico sono alcuni degli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose. [Em. 12]
(9) L'articolo 19 del TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 del TUE, impone agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, compresi quelli relativi all'esecuzione del bilancio dell'Unione. L'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto e presuppone l'esistenza di organi giurisdizionali indipendenti(10). Preservare l'indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(11). Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell'ambito di procedure di appalto pubblico, di cui detti organi possono parimenti essere aditi.
(10) Vi è quindi una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria.
(10 bis) L'Unione dispone di un ampio ventaglio di strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e valori sanciti nel trattato sull'Unione europea, ma al momento manca una reazione rapida ed efficace da parte delle sue istituzioni, in particolare per garantire una sana gestione finanziaria. Affinché risultino adeguati ed efficaci, gli strumenti esistenti dovrebbero essere applicati nonché valutati e integrati in un meccanismo relativo allo Stato di diritto. [Em. 13]
(11) Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire non solo gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'efficace riscossione delle entrate, ma anche la fiducia dell'opinione pubblica nell'Unione e nelle sue istituzioni, sono necessarie indagini efficienti su tali carenze, unite all'applicazione di misure efficaci e proporzionate qualora sia riscontrata una carenza generalizzata.In ultima analisi, solo un sistema giudiziario indipendente che protegga lo Stato di diritto e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri è in grado di garantire che i fondi provenienti dal bilancio dell'Unione siano sufficientemente protetti. [Em. 14]
(11 bis) L'entità dell'evasione e dell'elusione fiscale è stimata dalla Commissione in 1 000 miliardi di EUR all'anno. Le ricadute negative di tali pratiche sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sui cittadini sono evidenti e potrebbero compromettere la fiducia nella democrazia. [Em. 15]
(11 ter) L'elusione fiscale aziendale incide direttamente sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sulla ripartizione degli oneri fiscali tra le categorie di contribuenti e tra i fattori economici. [Em. 16]
(11 quater) Gli Stati membri dovrebbero applicare pienamente il principio di leale cooperazione in materia di concorrenza fiscale. [Em. 17]
(11 quinquies) La Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, dovrebbe assicurare la conformità al diritto dell'Unione e al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri. [Em. 18]
(11 sexies) La valutazione e il monitoraggio delle politiche fiscali degli Stati membri a livello di Unione assicurerebbe che non siano attuate nuove misure fiscali dannose negli Stati membri. Il controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, delle loro giurisdizioni, regioni o altre strutture amministrative, dell'elenco comune dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative tutelerebbe il mercato unico e ne garantirebbe il corretto e coerente funzionamento. [Em. 19]
(12) L'individuazione di una carenza generalizzata richiede unaun'accurata valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione potrebbedovrebbe essere obiettiva, imparziale e trasparente e fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti disponibilipertinenti, tenendo conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli dell'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione nonché delle linee guida utilizzate nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica per seguire i progressi realizzati da uno Stato membro, e sulle informazioni provenienti da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea per i diritti dell'uomo, le risoluzioni del Parlamento europeo, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni e reti internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa, incluso segnatamente l'elenco dei criteri dello Stato di diritto adottato dalla commissione di Venezia, e delle reti internazionali pertinenti, quali le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia. [Em. 20]
(12 bis) Dovrebbe essere istituito un gruppo consultivo di esperti indipendenti in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio con l'obiettivo di assistere la Commissione nella valutazione delle carenze generalizzate. Tale gruppo dovrebbe effettuare una valutazione annuale indipendente delle questioni relative allo Stato di diritto in tutti gli Stati membri che incidono o rischiano di incidere sulla sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto delle informazioni provenienti da tutte le fonti pertinenti e dagli enti riconosciuti. Nell'adottare una decisione in merito all'adozione o alla revoca di eventuali misure, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i pertinenti pareri espressi da tale gruppo di esperti. [Em. 21]
(13) È opportuno stabilire le eventuali misure che verrebbero adottateda adottare in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari. [Em. 22]
(14) Nel determinare le misure da adottare è opportuno applicare il principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione e del grado di collaborazione dello Stato membro nel porre fine alla carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto e degli effetti di tale carenza sui rispettivi fondi dell'Unione.
(14 bis) Qualora vengano adottate misure in caso di carenze generalizzate, è fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari e beneficiari finali siano adeguatamente tutelati. Nel valutare l'adozione di misure, la Commissione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari e beneficiari finali. Per rafforzare la tutela dei destinatari o beneficiari finali, la Commissione dovrebbe fornire informazioni e orientamenti attraverso un sito web o un portale Internet, assieme a strumenti adeguati per informare la Commissione delle eventuali violazioni dell'obbligo giuridico delle entità governative e degli Stati membri di continuare a effettuare pagamenti dopo l'adozione di misure sulla base del presente regolamento. Ove necessario, per garantire che qualsiasi importo dovuto da entità governative o da Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, la Commissione dovrebbe essere in grado di recuperare i pagamenti effettuati a favore di tali entità o, se del caso, di effettuare una rettifica finanziaria riducendo il sostegno a un programma e di trasferire un importo equivalente alla riserva dell'Unione da utilizzare a favore dei destinatari o dei beneficiari finali. [Em. 23]
(15) Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione al Consiglio, il quale dovrebbe deliberare su proposta dellaalla Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa. [Em. 24]
(15 bis) In considerazione del loro impatto sul bilancio dell'Unione, le misure imposte a norma del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore solo dopo che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato lo storno, verso una riserva di bilancio, di un importo pari al valore della misura adottata. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tali storni dovrebbero essere considerati approvati a meno che, entro un periodo stabilito, il Parlamento europeo o il Consiglio, quest'ultimo deliberando a maggioranza qualificata, non li modifichino o non li respingano. [Em. 25]
(16) Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. La Commissione dovrebbe informare senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi notifica di questo tipo e ai contenuti della stessa. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione e il Consiglio dovrebberodovrebbe tenere conto delle osservazioni presentate. [Em. 26]
(17) Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che il Consiglio, su proposta dellala Commissione, le revochi con effetto sospensivo e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare in tutto o in parte la riserva di bilancio relativa alla misura in questione, [Em. 27]
(18) La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato di tutte le misure proposte e adottate a norma del presente regolamento, [Em. 28]
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "Stato di diritto": il valoreda intendersi tenendo conto dei valori dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, cheTUEe dai criteri di adesione all'Unione di cui all'articolo 49 TUE; esso comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; accesso alla giustizia e tutela giurisdizionale effettiva da parte didavanti a giudici indipendenti e imparziali, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai trattati internazionali in materia di diritti umani; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza davantidi fronte alla legge; [Em. 29]
b) "carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto": prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto, qualora incida o rischi di incidere sui principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto può anche essere la conseguenza di una minaccia sistemica ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE che incida o rischi di incidere sui principi di una sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; [Em. 30]
c) "soggetto pubblico": lequalsiasi autorità pubblichepubblica a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell'articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) [...]2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) (il "regolamento finanziario"). [Em. 31]
Article 2 bis
Carenze generalizzate
In particolare, sono considerati carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto in uno Stato membro, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti:
a) le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario o influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentati legali;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge;
d) la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le norme, i criteri e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione;
e) le misure che ledono la tutela della confidenzialità fra avvocato e cliente. [Em. 32]
Articolo 3
MisureRischi per gli interessi finanziari dell'Unione [Em. 33]
1. Sono adottate opportune misure qualoraPuò essere constatata una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro compromettaqualora uno o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziariapiù delle seguenti, in particolare, sia compromessa o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolarerischi di essere compromessa: [Em. 34]
a) il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni, nonché nell'esercizio del monitoraggio e del controllo; [Em. 35]
a bis) il corretto funzionamento dell'economia di mercato, rispettando al riguardo la concorrenza e le forze di mercato dell'Unione, nonché attuando efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione, compreso il rispetto della finalità dell'unione politica, economica e monetaria; [Em. 36]
a ter) la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, al monitoraggio e agli audit interni ed esterni, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione finanziaria e di rendicontazione; [Em. 37]
b) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione; [Em. 38]
c) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), a ter) e b); [Em. 39]
d) la prevenzione e la repressione delle frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative; [Em. 40]
e) il recupero dei fondi indebitamente versati;
e bis) la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale e la corretta operatività delle autorità che partecipano alla cooperazione amministrativa in materia fiscale; [Em. 41]
f) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione; [Em. 42]
f bis) la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione a seguito di una violazione sistematica dei diritti fondamentali. [Em. 43]
2. Possono, in particolare, essere considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto:
a) le minacce all'indipendenza della magistratura;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge. [Em. 44]
Articolo 3 bis
Gruppo di esperti indipendenti
1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti indipendenti (in appresso "il gruppo").
Detto gruppo è composto da esperti indipendenti specializzati in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio. I parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro nominano un esperto, mentre il Parlamento europeo ne nomina cinque. Il gruppo è composto in modo tale da garantire l'equilibrio di genere.
Laddove opportuno, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 6, possono essere invitati a partecipare al gruppo, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle organizzazioni e delle reti interessate, quali la Federazione europea delle accademie delle scienze umane e umanistiche, la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi del Consiglio d'Europa, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia, il Consiglio degli ordini forensi europei, la Rete per la giustizia fiscale, le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
2. Nell'espletare la propria mansione consultiva, il del gruppo si pone l'obiettivo di sostenere la Commissione nell'identificazione delle carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro, che compromettono, o rischiano di compromettere, i principi della sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Il gruppo esamina annualmente la situazione in tutti gli Stati membri sulla base di criteri quantitativi e qualitativi e di informazioni, tenendo debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Ogni anno il gruppo pubblica un riepilogo dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito del suo compito consultivo e tenendo conto dell'esito delle considerazioni di cui al paragrafo 2, il gruppo può esprimere un parere su una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro.
Nell'esprimere un parere, il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non risulti possibile raggiungere un consenso, il parere del gruppo è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri.
5. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere pertinente espresso dal gruppo a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il gruppo elegge il proprio presidente tra i suoi membri e stabilisce il proprio regolamento interno. [Em. 45]
Articolo 4
Contenuto delle Misure per la tutela del bilancio dell'Unione [Em. 46]
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure: [Em. 47]
a) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il beneficiario è un soggetto pubblico:
1) sospensione dei pagamenti o dell'esecuzione dell'impegno giuridico o risoluzione dell'impegno giuridico a norma dell'articolo [131, paragrafo 3,] del regolamento finanziario;
2) divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici;
b) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente ai sensi [dell'articolo 62, lettera b),] del regolamento finanziario:
1) sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica;
2) sospensione degli impegni;
3) riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;
4) riduzione dei prefinanziamenti;
5) interruzione dei termini di pagamento;
6) sospensione dei pagamenti.
2. Salvo se altrimenti disposto nella decisione che adotta le misure, l'imposizione di opportune misure non pregiudica l'obbligo per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera b), di attuare il programma o il fondo interessati dalla misura e, in particolare, l'obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali.
3. Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza. [Em. 48]
3 bis. La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari finali circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale Internet.
La Commissione mette altresì a disposizione su detto sito web o portale gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari finali di informare la Commissione in merito a qualsivoglia violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari o beneficiari finali, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva XXX (direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali ai sensi del presente paragrafo possono essere prese in considerazione dalla Commissione solo se accompagnate da una prova che il destinatario finale o beneficiario finale interessato ha sporto una denuncia formale all'autorità competente. [Em. 49]
3 ter. In base alle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali a norma del paragrafo 3 bis, la Commissione garantisce che qualsivoglia importo dovuto da enti governativi o dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2 sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali.
Ove necessario:
(a) con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione:
(i) recupera il pagamento effettuato a favore di uno degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), del regolamento finanziario, per un importo equivalente all'importo non versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali in violazione del paragrafo 2 del presente articolo;
(ii) trasferisce un importo equivalente all'importo di cui al punto precedente alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
(b) con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:
(i) l'obbligo delle autorità governative o degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo è considerato un obbligo incombente agli Stati membri ai sensi dell'[articolo 63] del regolamento XXX (regolamento RDC). Qualsivoglia violazione di tale obbligo è trattata in conformità dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC);
(ii) l'importo risultante dalla riduzione del sostegno a un programma derivante dai fondi, in applicazione dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC), è trasferito dalla Commissione alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 50]
Articolo 5
Procedura
1. Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione, tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo, trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della medesima. [Em. 51]
2. Nel valutare se le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione può tenertiene conto di tutte le informazioni pertinenti, compresecompresi i pareri del gruppo, le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le risoluzioni del Parlamento europeo, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali competenti. La Commissione tiene altresì conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli sull'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione, nonché degli orientamenti utilizzati nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica al fine di monitorare i progressi compiuti da uno Stato membro. [Em. 52]
3. La Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per la sua valutazione, sia prima che dopo essere giunta alla conclusione di cui al paragrafo 1.
4. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a 1un mese o superiore a tre mesi dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive. [Em. 53]
5. Al momento di decidere se presentareadottare o meno una proposta di decisione sulle opportune misuredecisione su qualsivoglia misura di cui all'articolo 4, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione decide in merito al seguito da dare alle informazioni ricevute entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data in cui ha ricevuto dette informazioni. [Em. 54]
5 bis. Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre la Commissione tiene debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al paragrafo 2. [Em. 55]
6. Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportuneadotta una decisione sulle misure di cui all'articolo 4 mediante un atto di esecuzione. [Em. 56]
6 bis. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso una riserva di bilancio di un importo equivalente al valore delle misure adottate. [Em. 57]
6 ter. In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla proposta di storno entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. La proposta di storno è considerata approvata a meno che, entro tale periodo di quattro settimane, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, la modifichino o la respingano. Se il Parlamento europeo o il Consiglio modifica la proposta di storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento finanziario. [Em. 58]
6 quater. La decisione di cui al paragrafo 6 entra in vigore se, entro il periodo di cui al paragrafo 6 ter, né il Consiglio né il Parlamento europeo respinge la proposta di storno. [Em. 59]
7. La decisione si considera adottata dal Consiglio a men o che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta entro un mese dalla sua adozione da parte della Commissione. [Em. 60]
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio. [Em. 61]
Articolo 6
Revoca delle misure
1. Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione una notifica formale contenente elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere. [Em. 62]
2. Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione, tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo, valuta la situazione nello Stato membro interessato entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data di ricezione della notifica formale. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le opportune misure di cui all'articolo 4, la Commissione presenta al Consiglioadotta senza indugio una proposta di decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 6 bis. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6, 6 ter e 76 quater. [Em. 63]
3. Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2. A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento QFP). [Em. 64]
Articolo 7
Informazioni al Parlamento europeo
La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo delle eventuali misure proposte o adottate a norma degli articoli 4 e 5. [Em. 65]
Articolo 7 bis
Comunicazione
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, in particolare sull'efficacia delle misure adottate, se presenti, al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate. [Em. 66]
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. [Em. 67]
Articolo 8 bis
Inclusione nel regolamento finanziario
Il contenuto del presente regolamento è inserito nel regolamento finanziario in occasione della prossima revisione dello stesso. [Em. 68]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.
Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).