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 Testo integrale 
Procedura : 2018/0322(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0181/2019

Testi presentati :

A8-0181/2019

Discussioni :

Votazioni :

PV 04/04/2019 - 6.23

Testi approvati :

P8_TA(2019)0355

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Giovedì 4 aprile 2019 - Bruxelles
Adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 ***I
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0614),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0396/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 gennaio 2019(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0181/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 159 del 10.5.2019, pag. 45.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
P8_TC1-COD(2018)0322

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) stabilisce le disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.

(2)  I dati suggeriscono che il prefinanziamento annuale è fissato a un livello particolarmente alto rispetto alle esigenze di gestione finanziaria derivanti dall'attuazione dei programmi operativi; ciò vale in particolare per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023.

(3)  Per alleviare la pressione esercitata sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023 e per migliorare la prevedibilità delle esigenze di pagamento, contribuendo così a una pianificazione finanziaria più trasparente e un profilo dei pagamenti più razionale, è opportuno ridurre il tasso del prefinanziamento annuale per gli anni in questione.

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

a)  il quinto trattino è sostituito dal seguente:"

"– nel 2020: il 3 %;";

"

b)  è aggiunto il seguente trattino:"

"– dal 2021 al 2023: l'1 il 2 %.". [Em. 1]

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 159 del 10.5.2019, pag. 45.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019.
(3)Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy