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Procedura : 2017/0245(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0356/2018

Testi presentati :

A8-0356/2018

Discussioni :

Votazioni :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Testi approvati :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Testi approvati
PDF 204kWORD 68k
Giovedì 4 aprile 2019 - Bruxelles
Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ***I
P8_TA(2019)0356A8-0356/2018
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0571),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0326/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Parlamento greco, dal Parlamento spagnolo, dal Senato francese e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0356/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 29 novembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0472).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
P8_TC1-COD(2017)0245

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(-1)  La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. Il normale funzionamento e consolidamento di tale spazio, basato sulla fiducia e la solidarietà, dovrebbe essere un obiettivo comune dell'Unione e degli Stati membri che hanno convenuto di parteciparvi. Nel contempo, è necessario predisporre una risposta comune a situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di quello spazio, o di sue parti, consentendo il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e come soluzione di ultima istanza, rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri interessati. [Em. 1]

(1)  In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne incide sulla libera circolazione delle persone, tale controllo dovrebbe essere deciso ripristinato solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate. Un simile provvedimento dovrebbe essere revocato non appena vengano meno i motivi alla base della sua adozione. [Em. 2]

(1 bis)  La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. [Em. 3]

(2)  Le minacce gravi individuate possono essere affrontate con varie misure, a seconda della loro natura e della loro portata. Sebbene rimanga chiaro che le competenze di polizia differiscono, per natura e finalità, dal controllo di frontiera, come disposto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)(2), gli Stati membri dispongono anche di delle suddette competenze di polizia che, a determinate condizioni, possono essere esercitate nelle in zone di frontiera. La raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen(3) fornisce a tal fine orientamenti agli Stati membri. [Em. 4]

(2 bis)  Prima di ricorrere al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri dovrebbero dare la precedenza a misure alternative. In particolare, lo Stato membro interessato, ove necessario e giustificato, dovrebbe considerare la possibilità di usare in modo più efficace o di intensificare i controlli di polizia nel proprio territorio, comprese le zone di frontiera e le principali vie di trasporto, sulla base di una valutazione dei rischi, garantendo nel contempo che tali controlli di polizia non abbiano come obiettivo il controllo di frontiera. Le tecnologie moderne sono strumenti validi per far fronte alle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Gli Stati membri dovrebbero valutare se sia possibile porre adeguatamente rimedio alla situazione mediante una cooperazione transfrontaliera rafforzata sia dal punto di vista operativo che da quello dello scambio di informazioni tra servizi di polizia e di intelligence. [Em. 5]

(3)  Conformemente alle disposizioni del titolo III, capo II, del codice frontiere Schengen, il controllo alle frontiere interne può essere temporaneamente ripristinato come misura di extrema ratio in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna per un periodo limitato della durata massima di sei mesi per eventi prevedibili (articolo 25) e per un periodo limitato della durata massima di due mesi nei casi che richiedono un'azione immediata (articolo 28). Questi lassi di tempo si sono dimostrati sufficienti per far fronte alle minacce gravi legate agli eventi prevedibili più frequenti, come manifestazioni sportive o eventi politici di alto livello.

(4)  L'esperienza ha mostrato tuttavia che è raro che si renda necessario un ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi di durata superiore a due mesi. Soltanto in circostanze eccezionali alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, come le minacce terroristiche transfrontaliere o casi specifici di movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione, che hanno giustificato il ripristino dei controlli alle frontiere interne, possono perdurare molto oltre i lassi di tempo menzionati potrebbero perdurare oltre i periodi massimi di sei mesi durante i quali è attualmente autorizzato il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. È quindi necessario e giustificato adattare alle esigenze attuali i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza. A tal fine, la scadenza generale applicabile ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen dovrebbe essere estesa a un anno. [Em. 6]

(4 bis)  Una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società. [Em. 7]

(5)  Onde garantire che i controlli alle frontiere interne siano introdotti come misura di extrema ratio e restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa al previsto ripristino alla prevista proroga di tali controlli o alla loro proroga per periodi di durata superiore a due mesi. La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio, in particolare dimostrando che le eventuali misure alternative si sono dimostrate o sono state considerate insufficienti, e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Nel caso in cui il controllo alle frontiere interne duri per più di sei mesi, La valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia e l'efficienza del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi. Gli Stati membri dovrebbero conservare la possibilità di classificare, se necessario, in tutto o in parte le informazioni fornite. [Em. 8]

(5 bis)   Qualora il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia connesso ad eventi specifici previsti, la cui natura e durata hanno un carattere eccezionale (ad esempio manifestazioni sportive), la durata dei controlli dovrebbe essere estremamente precisa, circoscritta e connessa alla durata reale dell'evento. [Em. 9]

(6)  La qualità della valutazione dei rischi presentata dallo Stato membro sarà molto importante ai fini dell'analisi della necessità e della proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbero essere implicati in tale analisi. [Em. 10]

(7)  La facoltà della Commissione di emettere un parere ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificata in modo da tenere conto dei nuovi obblighi degli Stati membri relativi alla valutazione dei rischi, ivi compresa la cooperazione con gli Stati membri interessati. Quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere. Dovrebbe essere modificata anche la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol) dell'Unione e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri, compreso il coordinamento, se del caso, di misure diverse sui due lati della frontiera. [Em. 11]

(8)  Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di un anno sei mesi, in via eccezionale. Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di corrispondente eccezionalità per far fronte alla minaccia, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là dei due anni di un anno. [Em. 12]

(8 bis)   La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere valutate in funzione della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino; occorre altresì considerare in base al medesimo criterio le possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, nonché l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. [Em. 13]

(9)  Il riferimento all'articolo 29 contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificato per chiarire la relazione fra i periodi di tempo applicabili ai sensi di tali due articoli del regolamento. [Em. 14]

(10)  La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di un anno sei mesi dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica che richieda una raccomandazione del Consiglio. [Em. 15]

(11)  A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga e, se del caso, sulla cooperazione con. Il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente informato della proroga proposta. Gli Stati membri vicini interessati dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni alla Commissione al riguardo, prima che essa emetta il suo parere. [Em. 16]

(12)  Considerata la natura di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in relazione a minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, dovrebbero essere eccezionalmente attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni secondo questa specifica procedura.

(13)  Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e se del caso stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di un anno, e dovrebbe quindi essere della stessa natura di quella già prevista all'articolo 29 sei mesi. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere immediatamente trasmessa al Parlamento europeo. [Em. 17]

(13 bis)  Le misure adottate nell'ambito della procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne non dovrebbero essere prorogate in virtù di, o associate a, misure adottate nell'ambito di un'altra procedura per il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399. [Em. 18]

(13 ter)  Laddove reputi che uno Stato membro abbia mancato ai suoi obblighi derivanti dai trattati, la Commissione, in veste di custode dei trattati che vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione, dovrebbe adottare misure opportune a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 19]

(14)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento - ossia consentire la proroga, in casi eccezionali, dei controlli di frontiera ripristinati a una o più sezioni specifiche delle frontiere interne, per il periodo di tempo necessario allo Stato membro per rispondere adeguatamente a una minaccia persistente di carattere transfrontaliero - è quello di completare le attuali norme sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne, esso non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente: si rende necessaria una modifica delle regole comuni stabilite a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(15)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(16)  Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio(4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(17)  Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio(5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(18)  Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio(7).

(19)  Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE(9), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio(10).

(20)  Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio(12).

(21)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(22)  Il regolamento (UE) 2016/399 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1)  l'articolo 25 è sostituito dal seguente:"

"1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni come misura di extrema ratio. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave."; [Em. 20]

2.  Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente. [Em. 21]

3.  Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili corrispondenti alla durata prevedibile della minaccia grave e non superiori a sei mesi. [Emm. 22 e 52]

4.  La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a un anno.

Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 bis, la durata totale può essere ulteriormente prolungata per un massimo di due anni, in conformità di tale articolo.

Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata per un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo."; [Em. 23]

"

1 bis)  L'articolo 26 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 26

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Prima di decidere, come misura di extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o di prorogare tale ripristino temporaneo, uno Stato membro valuta:

   a) se il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possa essere considerato adeguato a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
   b) se misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, quali ad esempio il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia o l'intensificazione dei controlli di polizia, possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
   c) la proporzionalità del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo conto in particolare delle seguenti considerazioni:
   i) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata; e
   ii) l'impatto probabile del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera a) del primo comma, che il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non sia idoneo a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina il controllo alle frontiere interne.

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera b) del primo comma, che misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne e adotta le altre misure di cui trattasi.

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera c) del primo comma, che il ripristino proposto del controllo alle frontiere interne non sia proporzionato alla minaccia, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne."; [Em. 24]

"

2)  l'articolo 27 è così modificato:

-i)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di avvenimenti prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna"; [Em. 25]

"

-i bis)  il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:"

"-1. Laddove, nello spazio senza controllo alle frontiere interne, esista una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, tale Stato membro può, come misura di extrema ratio e in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 26, ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa perdura oltre i trenta giorni, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a due mesi."; [Em. 26]

"

-i ter)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. Ai fini del paragrafo -1, lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:"; [Em. 27]

"

i)  al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera aa):"

"(aa) una valutazione dei rischi, che stimi la prevista durata della minaccia individuata e quali sezioni delle frontiere interne sono interessate, che dimostri che la proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di extrema ratio e spieghi in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Se il controllo di frontiera è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la valutazione dei rischi spiegherà anche come l'avvenuto ripristino abbia contribuito a rispondere alla minaccia individuata.

La valutazione dei rischi conterrà anche una relazione dettagliata del coordinamento svoltosi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne dove è stato effettuato il controllo di frontiera.

La Commissione condividerà la valutazione dei rischi con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol, se del caso."; [Emm. 28 e 57]

"

i bis)  al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera:"

"(a ter) le eventuali misure diverse dal ripristino previsto, adottate o previste dallo Stato membro, per rispondere alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, nonché i motivi, basati su prove concrete, per i quali le misure alternative – come il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia e dei controlli di polizia – sono state giudicate insufficienti;"; [Em. 29]

"

ii)  al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"

"(e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne interessate corrispondenti."; [Em. 30]

"

iii)  al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"

"Qualora Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dal previsto ripristino o dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio."; [Em. 31]

"

iii bis)  è aggiunto il seguente paragrafo:"

"1 bis. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura per oltre due mesi, tale Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 26, per gli stessi motivi indicati al paragrafo -1 del presente articolo e, tenendo conto di eventuali nuovi elementi, per un periodo corrispondente alla durata prevedibile della minaccia grave e, in ogni caso, non superiore a quattro mesi. Lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 1."; [Em. 32]

"

iii ter)  è aggiunto il seguente paragrafo 1 ter:"

"1 ter. Ai fini del paragrafo 1 bis, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato fornisce una valutazione dei rischi, nella quale:

   i) stima la durata prevista della minaccia individuata e valuta quali parti delle frontiere interne siano interessate;
   ii) illustra le azioni o misure alternative precedentemente introdotte per rispondere alla minaccia individuata;
   iii) spiega i motivi per i quali le azioni o misure alternative di cui al punto ii) non abbiano risposto in misura sufficiente alla minaccia individuata;
   iv) dimostra che la proroga del controllo di frontiera è una misura di ultima istanza; e
   v) indica come il controllo di frontiera dovrebbe contribuire a rispondere meglio alla minaccia individuata.

La valutazione dei rischi di cui al primo comma contiene inoltre una relazione dettagliata della cooperazione svoltasi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri sui quali il ripristino del controllo di frontiera ha un impatto diretto, compresi gli Stati membri con i quali lo Stato membro interessato condivide le frontiere interne dove è effettuato il controllo di frontiera.

La Commissione condivide la valutazione dei rischi con l'Agenzia e con Europol e può chiedere, se del caso, le loro opinioni al riguardo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento adottando la metodologia per la valutazione del rischio."; [Em. 33]

"

iii quater)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. L'informazione di cui ai paragrafi 1 e 1 ter è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi dei suddetti paragrafi."; [Em. 34]

"

iii quinquies)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Gli Stati membri che presentano una notifica possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, classificare tutte le informazioni o parti delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter. Tale classificazione non preclude l'accesso alle informazioni, attraverso canali appropriati e sicuri di cooperazione di polizia, degli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, né preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione."; [Em. 35]

"

iv)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo dei paragrafi 1 e 1 bis ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE. [Em. 36]

Qualora, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su certi aspetti un determinato aspetto della notifica, emette senza indugio un parere a tal fine."; [Em. 37]

Se il controllo di frontiera alle frontiere interne è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la Commissione emette un parere." [Em. 38]

"

v)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"Le informazioni di cui al paragrafo ai paragrafi 1 e 1 ter ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione. Se necessario, Le consultazioni includono:

   i) riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e le agenzie competenti. Sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della la Commissione, al fine di organizzare, se del caso, la reciproca cooperazione fra gli Stati membri. Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni quando procede a tali controlli. ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera, comprese eventuali altre misure alternative, e rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
   ii) se del caso, visite in loco senza preavviso da parte della Commissione alle pertinenti frontiere interne e, se del caso, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di altri pertinenti organi, uffici o agenzie dell'Unione, per valutare l'efficacia dei controlli di frontiera alle suddette frontiere interne e il rispetto del presente regolamento; i resoconti di tali visite in loco senza preavviso sono trasmessi al Parlamento europeo."; [Em. 39]

"

3)  è aggiunto un nuovo articolo 27 bis:"

Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di un anno sei mesi [Em. 40]

1.  In casi circostanze eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 25 27, paragrafo 4, prima frase 1 bis, e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo. [Em. 41]

2.  Al più tardi sei tre settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 2527, paragrafo 4, prima frase 1 bis, lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene tutte le informazioni richieste all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e) a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 1 ter. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione. [Em. 42]

3.  La Commissione emette un parere sulla questione se la proroga proposta soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla necessità e proporzionalità della proroga proposta. Prima che la Commissione emetta il parere, gli Stati membri interessati possono formulare osservazioni al riguardo. [Em. 43]

4.  Il Consiglio, tenendo debito Una volta tenuto conto del parere della Commissione, il Consiglio può raccomandare allo Stato membro di decidere interessato, come extrema ratio, di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo paragrafi 1, lettere da a) a e). Se del caso, definisce e 1 ter, e stabilisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.";. [Em. 44]

"

3 bis)  all'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi."; [Emm. 45 e 66]

"

3 ter)  è aggiunto un nuovo articolo:"

"Articolo 28 bis

Calcolo della durata del periodo di ripristino, o di relativa proroga, del controllo di frontiera in ragione di una minaccia prevedibile per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, quando la grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre i sei mesi e nei casi che richiedono un'azione immediata

L'eventuale ripristino o l'eventuale proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne effettuati prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono compresi nel calcolo della durata dei periodi di cui agli articoli 27, 27 bis e 28."; [Em. 46]

"

3 quater)  all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"

"Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare temporaneamente o di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 30."; [Em. 67]

"

3 quinquies)  all'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Il presente articolo fa salve le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 27, 27 bis e 28. Tuttavia, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o delle relative proroghe, a norma del presente articolo non può essere prorogata in virtù di, o in combinazione con, le misure adottate a norma degli articoli 27, 27 bis o 28.". [Em. 47]

"

Articolo 1 bis

Il presente regolamento si applica alle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 27 del codice frontiere Schengen a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Nel calcolo della durata di cui all'articolo 28, paragrafo 4, si tiene conto dei periodi di notifica pendente per il ripristino o il prolungamento del controllo di frontiera alle frontiere interne trascorsi prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 69]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019.
(2)GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(3)C(2017) 3349 final del 12.5.2017.
(4)Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(5)Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6)GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7)Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(8)GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9)Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(10)Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag.1).
(11)GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(12)Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag.19).

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy