Richiesta di un parere della Corte di giustizia sull'adesione dell'UE alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati delle proposte di adesione dell'Unione europea alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e circa la procedura in vista di detta adesione (2019/2678(RSP))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione (COM(2016)0109),
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (in appresso la "convenzione di Istanbul"),
– vista la decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale(1),
– vista la decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento(2),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(3),
– visto l'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 108, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che la convenzione di Istanbul si basa su un approccio globale, onnicomprensivo e coordinato che pone al centro i diritti della vittima, affrontando il tema della violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, compresa quella domestica, da un'ampia gamma di prospettive e prevedendo misure quali la prevenzione della violenza, la lotta contro la discriminazione, misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori e la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, nonché una migliore raccolta di dati e campagne e programmi di sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia di diritti umani e parità, con la società civile e con le organizzazioni non governative;
B. considerando che, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017, il Parlamento ha chiesto un'adesione ampia e senza restrizione alcuna dell'Unione alla convenzione di Istanbul; che la violenza contro le donne è di ostacolo alla parità tra donne e uomini, che è uno dei valori fondanti e degli obiettivi dell'Unione europea, sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, e che l'Unione ha la competenza generale di tutelare i diritti fondamentali;
C. considerando che la convenzione di Istanbul è stata firmata il 13 giugno 2017 a nome dell'Unione europea sulla base di due decisioni del Consiglio adottate l'11 maggio 2017, una relativa all'asilo e al non-respingimento, basata sull'articolo 78, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, e l'altra relativa alla cooperazione giudiziaria in materia penale, basata sugli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE;
D. considerando che le due commissioni coinvolte nella procedura hanno sollevato riserve giuridiche circa la necessità di una suddivisione in due decisioni e circa la base giuridica scelta dal Consiglio; che su tali questioni specifiche è stato chiesto il parere del Servizio giuridico del Parlamento;
E. considerando che l'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento del Parlamento è inteso a integrare nel regolamento il disposto dell'articolo 2018, paragrafo 11, TFUE;
F. considerando che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'articolo 218, paragrafo 11, TFUE consente alla Corte di pronunciarsi sia sulla compatibilità dell'accordo con i trattati sia sugli aspetti relativi alla competenza e alla procedura per la conclusione dell'accordo da parte dell'Unione;
1. ritiene che vi sia incertezza giuridica quanto alla compatibilità con i trattati dell'adesione alla convenzione di Istanbul quale proposta dal Consiglio, in particolare per quanto riguarda la scelta della base giuridica appropriata per le decisioni relative alla firma e alla conclusione della convenzione da parte dell'Unione europea, e per quanto riguarda la possibile suddivisione in due decisioni relative alla firma e alla conclusione della convenzione, come conseguenza della base giuridica scelta;
2. ritiene che, data la problematica di cui sopra per quanto riguarda la scelta della base giuridica e la suddivisione in due decisioni, vi sia incertezza giuridica anche quanto alla compatibilità con i trattati della pratica del "comune accordo" scelta dal Consiglio nel suo processo decisionale, applicata in aggiunta o in alternativa alla pertinente procedura decisionale prevista dai trattati e, in questo contesto, quanto all'applicazione del principio di leale cooperazione alla luce dell'obiettivo dichiarato dell'Unione di concludere la Convenzione di Istanbul;
3. decide di domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati della proposta adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul e della procedura in vista di detta adesione;
4. incarica il suo Presidente di prendere le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia e di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.