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Procedura : 2018/2002(INI)
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Ciclo del documento : A8-0481/2018

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A8-0481/2018

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PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

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P8_TA(2019)0358

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Giovedì 4 aprile 2019 - Bruxelles
Trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (2018/2002(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017)0343), presentata dalla Commissione,

–  vista la raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (C(2017)4393),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0481/2018),

A.  considerando che il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali rimane notevolmente frammentato, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali;

B.  considerando che lo studio sulla fattibilità di un quadro pensionistico individuale europeo del giugno 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) dimostra che gli incentivi fiscali sono di fondamentale importanza per la diffusione del PEPP;

C.  considerando che gli Stati membri hanno competenza esclusiva nel settore della tassazione diretta;

D.  considerando che nel mercato interno tutti i fornitori e i prodotti devono ricevere un trattamento paritario, indipendentemente dalla nazionalità o dallo Stato membro di origine;

1.  invita il Consiglio, al fine di migliorare la diffusione del PEPP, a elaborare proposte relative a incentivi per i risparmiatori in PEPP;

2.  propone di prendere in considerazione i seguenti approcci:

   analizzare gli incentivi fiscali attuali per i prodotti pensionistici individuali e valutarne i costi, l'efficacia e gli effetti ridistributivi, nonché, se del caso, affrontare le carenze e gli effetti regressivi;
   accordare al PEPP le stesse agevolazioni fiscali di cui beneficiano i prodotti pensionistici individuali nazionali, anche nei casi in cui le caratteristiche del PEPP non corrispondano pienamente a tutti i criteri nazionali;
   concedere un'agevolazione fiscale specifica al PEPP, armonizzata a livello di Unione, che sarà definita in un accordo fiscale multilaterale tra Stati membri;

3.  sottolinea che le questioni fiscali sono di competenza degli Stati membri e che qualsiasi decisione di concedere una speciale agevolazione fiscale al PEPP spetta, pertanto, a ciascuno Stato membro;

4.  ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare a una cooperazione rafforzata;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy