Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (2018/2002(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017)0343), presentata dalla Commissione,
– vista la raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (C(2017)4393),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0481/2018),
A. considerando che il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali rimane notevolmente frammentato, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali;
B. considerando che lo studio sulla fattibilità di un quadro pensionistico individuale europeo del giugno 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) dimostra che gli incentivi fiscali sono di fondamentale importanza per la diffusione del PEPP;
C. considerando che gli Stati membri hanno competenza esclusiva nel settore della tassazione diretta;
D. considerando che nel mercato interno tutti i fornitori e i prodotti devono ricevere un trattamento paritario, indipendentemente dalla nazionalità o dallo Stato membro di origine;
1. invita il Consiglio, al fine di migliorare la diffusione del PEPP, a elaborare proposte relative a incentivi per i risparmiatori in PEPP;
2. propone di prendere in considerazione i seguenti approcci:
–
analizzare gli incentivi fiscali attuali per i prodotti pensionistici individuali e valutarne i costi, l'efficacia e gli effetti ridistributivi, nonché, se del caso, affrontare le carenze e gli effetti regressivi;
–
accordare al PEPP le stesse agevolazioni fiscali di cui beneficiano i prodotti pensionistici individuali nazionali, anche nei casi in cui le caratteristiche del PEPP non corrispondano pienamente a tutti i criteri nazionali;
–
concedere un'agevolazione fiscale specifica al PEPP, armonizzata a livello di Unione, che sarà definita in un accordo fiscale multilaterale tra Stati membri;
3. sottolinea che le questioni fiscali sono di competenza degli Stati membri e che qualsiasi decisione di concedere una speciale agevolazione fiscale al PEPP spetta, pertanto, a ciascuno Stato membro;
4. ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare a una cooperazione rafforzata;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.