Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 marzo 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)02530),
– vista la lettera in data 28 marzo 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 1 aprile 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 82, paragrafo 6,
– visto il regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale(2),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 aprile 2019,
A. considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, il regolamento si applica a decorrere dalla data successiva a quella in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e all'interno dello stesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), salvo laddove entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o laddove il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE sia stato prorogato;
B. considerando che il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/476(3) che proroga il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE e che, di conseguenza, la seconda condizione per l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/397, ovvero che il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE non sia stato prorogato, non sarà soddisfatta;
C. considerando che le ragioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/397 continueranno a permanere, indipendentemente da qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e che il Parlamento ha dichiarato, il 13 febbraio 2019, di non avere obiezioni al regolamento delegato (UE) 2019/397;
D. considerando che il Parlamento concorda ancora sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa a essere una controparte all'interno dell'UE-27, e che, in tale contesto, accoglie con favore il regolamento delegato del 28 marzo 2019 che affronta il nuovo sviluppo della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE mediante decisione (UE) 2019/476 del Consiglio;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 marzo 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)02533),
– vista la lettera in data 28 marzo 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 1 aprile 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 6,
– visto il regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti(2),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 aprile 2019,
A. considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, il regolamento si applica a decorrere dalla data successiva a quella in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e all'interno dello stesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), salvo laddove entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o laddove il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE sia stato prorogato;
B. considerando che il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/476(3) che proroga il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE e che, di conseguenza, la seconda condizione per l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/396, ovvero che il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE non sia stato prorogato, non sarà soddisfatta;
C. considerando che le ragioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396 continueranno a permanere, indipendentemente da qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e che il Parlamento ha dichiarato, il 13 febbraio 2019, di non avere obiezioni al regolamento delegato (UE) 2019/396;
D. considerando che il Parlamento concorda ancora sull'importanza per le autorità competenti e i mercati finanziari di esentare determinate operazioni derivanti da novazione, per un periodo limitato di 12 mesi, se la controparte stabilita nel Regno Unito passa a essere una controparte all'interno dell'UE-27, e che, in tale contesto, accoglie con favore il regolamento delegato del 28 marzo 2019 che affronta il nuovo sviluppo della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE mediante decisione (UE) 2019/476 del Consiglio;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).
Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Epitideios
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Decisione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Epitideios (2018/2268(IMM))
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Epitideios, trasmessa il 12 ottobre 2018 dal procuratore aggiunto della Corte suprema greca, nel quadro del procedimento n. AVM: 2017/10839, e comunicata in Aula il 13 novembre 2018,
– avendo ascoltato Georgios Epitideios, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 62 della Costituzione greca,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0185/2019),
A. considerando che il procuratore aggiunto della Corte suprema greca ha chiesto la revoca dell'immunità di Georgios Epitideios, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un presunto reato;
B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
C. considerando che l'articolo 62 della Costituzione greca prevede che, durante la legislatura, nessun deputato possa essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del parlamento;
D. considerando che la richiesta del procuratore aggiunto della Corte suprema greca si iscrive in un procedimento per presunta violazione degli articoli 45 e 232 bis del Codice penale greco, che trattano di violazione congiunta di una decisione giudiziaria;
E. considerando che Georgios Epitideios è accusato di mancata ottemperanza alla sentenza interlocutoria n. 3603/2015 del tribunale di prima istanza di Atene in composizione monocratica, che ingiunge la rimozione di tutte le telecamere installate al piano terra e all'ingresso dell'edificio ubicato all'indirizzo 73 Odos Grammou, ad Amarousio (Attica), e il pagamento di un'ammenda di 600 EUR (seicento euro) per ogni violazione futura della sentenza del 25 maggio 2015;
F. considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, in nessun caso la commissione giuridica si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;
G. considerando che al Parlamento europeo non spetta nemmeno prendere posizione in merito alla colpevolezza o meno del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustifichino l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;
H. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;
I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
J. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
K. considerando che, sulla scorta delle informazioni e delle spiegazioni fornite in relazione al caso in esame, non vi è motivo di sospettare che l'intenzione alla base del procedimento penale sia quello di danneggiare l'attività politica o la reputazione di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis);
1. decide di revocare l'immunità di Georgios Epitideios;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche e a Georgios Epitideios.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis
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Decisione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM))
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis, trasmessa il 12 ottobre 2018 dal procuratore aggiunto della Corte suprema greca, nel quadro del procedimento n. ABM: 2017/10839, e comunicata in Aula il 13 novembre 2018,
– avendo ascoltato Lampros Fountoulis, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 62 della Costituzione greca,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0183/2019),
A. considerando che il procuratore aggiunto della Corte suprema greca ha chiesto la revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un presunto reato;
B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
C. considerando che l'articolo 62 della Costituzione greca prevede che, durante la legislatura, nessun deputato possa essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del parlamento;
D. considerando che la richiesta del procuratore aggiunto della Corte suprema greca si iscrive in un procedimento per presunta violazione degli articoli 45 e 232 bis del Codice penale greco, che trattano di violazione congiunta di una decisione giudiziaria;
E. considerando che Lampros Fountoulis è accusato di mancata ottemperanza alla sentenza interlocutoria n. 3603/2015 del tribunale di prima istanza di Atene in composizione monocratica, che ingiunge la rimozione di tutte le telecamere installate al piano terra e all'ingresso dell'edificio ubicato all'indirizzo 73 Odos Grammou, ad Amarousio (Attica), e il pagamento di un'ammenda di 600 EUR (seicento euro) per ogni violazione futura della sentenza del 25 maggio 2015;
F. considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, in nessun caso la commissione giuridica si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;
G. considerando che al Parlamento europeo non spetta nemmeno prendere posizione in merito alla colpevolezza o meno del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustifichino l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;
H. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;
I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
J. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
K. considerando che, sulla scorta delle informazioni e delle spiegazioni fornite in relazione al caso in esame, non vi è motivo di sospettare che l'intenzione alla base del procedimento penale sia quello di danneggiare l'attività politica o la reputazione di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis);
1. decide di revocare l'immunità di Lampros Fountoulis;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche e a Lampros Fountoulis.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Richiesta di revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos
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Decisione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM))
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos, trasmessa il 12 ottobre 2018 dal procuratore aggiunto della Corte suprema greca, nel quadro del procedimento n. AVM: 2017/10839, e comunicata in Aula il 13 novembre 2018,
– avendo ascoltato Eleftherios Synadinos, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visto l'articolo 62 della Costituzione greca,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0184/2019),
A. considerando che il procuratore aggiunto della Corte suprema greca ha chiesto la revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un presunto reato;
B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
C. considerando che l'articolo 62 della Costituzione greca prevede che, durante la legislatura, nessun deputato possa essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del parlamento;
D. considerando che la richiesta del procuratore aggiunto della Corte suprema greca si iscrive in un procedimento per presunta violazione degli articoli 45 e 232 bis del Codice penale greco, che trattano di violazione congiunta di una decisione giudiziaria;
E. considerando che Eleftherios Synadinos è accusato di mancata ottemperanza alla sentenza interlocutoria n. 3603/2015 del tribunale di prima istanza di Atene in composizione monocratica, che ingiunge la rimozione di tutte le telecamere installate al piano terra e all'ingresso dell'edificio ubicato all'indirizzo 73 Odos Grammou, ad Amarousio (Attica), e il pagamento di un'ammenda di 600 EUR (seicento euro) per ogni violazione futura della sentenza del 25 maggio 2015;
F. considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, in nessun caso la commissione giuridica si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;
G. considerando che al Parlamento europeo non spetta nemmeno prendere posizione in merito alla colpevolezza o meno del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustifichino l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;
H. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;
I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
J. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
K. considerando che, sulla scorta delle informazioni e delle spiegazioni fornite in relazione al caso in esame, non vi è motivo di sospettare che l'intenzione alla base del procedimento penale sia quello di danneggiare l'attività politica o la reputazione di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis);
1. decide di revocare l'immunità di Eleftherios Synadinos;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche e a Eleftherios Synadinos.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0745),
– visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0483/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 aprile 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0047/2019),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/592.)
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2019)0151),
– visto l'articolo 148, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8‑0131/2019),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0177/2019),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Gestione dei rifiuti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla gestione dei rifiuti (2019/2557(RSP))
– visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti(1) (direttiva quadro sui rifiuti),
– vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti(2),
– vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(3),
– vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(4),
– visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (regolamento sull'azione per il clima)(5),
– visti la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(6) nonché i regolamenti di esecuzione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva,
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare(7),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente(8),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sull'azione dell'UE a favore della sostenibilità(9),
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese(10),
– vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE)(11),
– visto l'accordo politico provvisorio raggiunto dai colegislatori il 19 dicembre 2018 sulla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente,
– vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017)0034),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2018)0020),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
– viste le oltre 60 petizioni sulla gestione dei rifiuti ricevute da Belgio, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito dal Parlamento europeo negli ultimi anni,
– viste le missioni d'informazione svolte dalla commissione per le petizioni in Bulgaria, Grecia e Italia negli ultimi anni in materia di gestione dei rifiuti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni specifiche delle relazioni che vi hanno fatto seguito,
– vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulle questioni sollevate dai firmatari in relazione all'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti e delle direttive correlate negli Stati membri dell'Unione europea(12),
– visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che in tutta l'Unione sono stati compiuti progressi nel ridurre l'impatto della produzione di rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana, ma che numerose sfide sono ancora d'attualità ed occorre adottare misure urgenti per garantire una gestione sostenibile delle risorse, in particolare per quanto riguarda i quantitativi relativamente elevati di rifiuti non trattati che sono ancora smaltiti in discarica in molti Stati membri;
B. considerando che due delle sfide principali per il futuro consistono nel ridurre i livelli di produzione di rifiuti e nell'allineare gli obiettivi di gestione dei rifiuti con quelli dell'economia circolare, in particolare promuovendo i tassi di riutilizzo e riciclaggio;
C. considerando che la prevenzione è stata definita quale la principale priorità della gerarchia dei rifiuti mediante la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE;
D. considerando che le prassi inadeguate di gestione dei rifiuti hanno un grave impatto ambientale in termini di inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera; che i firmatari delle petizioni hanno sottolineato che discariche e inceneritori sono stati autorizzati e resi operativi nelle immediate vicinanze di siti residenziali e agricoli e in aree in cui le condizioni geologiche e idrogeologiche non sono state debitamente prese in considerazione dalle autorità competenti degli Stati membri, e che rappresentano una minaccia diretta per la salute pubblica;
E. considerando che oltre l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, che svolge pertanto un ruolo importante nel promuovere la prevenzione dei rifiuti e tutti gli aspetti dell'economia circolare, come la durabilità, la possibilità di rivalorizzazione, la riparabilità, il riutilizzo e il riciclaggio di un prodotto;
F. considerando che, oltre a realizzare prodotti più sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, i principi dell'economia della condivisione e dell'economia dei servizi possono anche contribuire a ridurre la produzione di rifiuti in Europa;
G. considerando che la Commissione ha trattato numerose procedure di infrazione relative alla violazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti in diversi Stati membri; che diversi di questi casi sono stati deferiti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alcuni dei quali recentemente;
H. considerando che la più recente relazione della Commissione sull'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, compresa la segnalazione preventiva per gli Stati membri che rischiano di non raggiungere l'obiettivo di riutilizzo/riciclaggio del 2020 per i rifiuti urbani, ha evidenziato gravi lacune che devono essere affrontate rapidamente se l'Europa vuole beneficiare dei vantaggi ambientali ed economici dell'economia circolare;
I. considerando che recenti informazioni che accompagnano numerose petizioni hanno sottolineato che la situazione della gestione dei rifiuti in diversi Stati membri e in varie regioni è ancora gravemente problematica, fornendo una solida prova della necessità di migliorare significativamente l'attuazione della direttiva quadro sui rifiuti e della rimanente legislazione dell'Unione in materia di misure di prevenzione e trattamento dei rifiuti;
J. considerando che un'economia che dia la priorità alla riparazione, al riutilizzo, alla rigenerazione e al riciclaggio dei materiali richiede una più alta intensità di manodopera rispetto a un'economia basata su una filosofia di eliminazione, e crea così maggiori opportunità di lavoro; che la corretta attuazione della legislazione vigente in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti potrebbe liberare il potenziale di creazione di posti di lavoro dei settori del riutilizzo e del riciclaggio;
K. considerando che una corretta gestione dei rifiuti e la loro prevenzione sono essenziali per migliorare la qualità della vita in Europa e conseguire un ambiente non tossico;
1. sottolinea che numerose petizioni presentate in merito alla mancata attuazione, da parte degli Stati membri, della legislazione sui rifiuti evidenziano vari problemi sanitari e ambientali collegati a prassi inadeguate di gestione dei rifiuti, come la qualità scadente dell'aria nelle aree urbane, l'inquinamento delle risorse idriche sotterranee, l'eccesso di rumore e le emissioni di odori;
2. sottolinea che, al fine di sostenere la transizione verso un'economia più circolare, il finanziamento pubblico della gestione dei rifiuti, a livello nazionale o dell'Unione, dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di spostare verso l'alto l'attuazione della gerarchia dei rifiuti; ritiene pertanto che i fondi dovrebbero essere destinati a piani e progetti in materia di prevenzione, riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio;
3. invita gli Stati membri a compiere maggiori progressi nella definizione di piani e progetti efficaci in materia di prevenzione, riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio, in quanto essi sono fattori essenziali per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, traendo benefici economici dall'economia circolare e migliorando l'efficienza delle risorse; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione, anche attraverso l'assistenza tecnica e i fondi dell'Unione; suggerisce di adottare strumenti economici adeguati, come stabilito nella direttiva quadro sui rifiuti, e di attuare regimi di responsabilità estesa del produttore efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per favorire la transizione verso l'economia circolare;
4. invita gli Stati membri ad adottare misure per depurare i rifiuti e migliorare la gestione dei rifiuti (raccolta, cernita e riciclaggio) e ad adottare strumenti economici e campagne di sensibilizzazione per prevenire la dispersione dei rifiuti;
5. accoglie con favore la volontà della Commissione di intraprendere visite ad alto livello incentrate sull'economia circolare e sui rifiuti negli Stati membri che rischiano di non raggiungere gli obiettivi dei 2020 per i rifiuti urbani e di avviare un dialogo con le parti interessate pertinenti, comprese le associazioni di attori locali e regionali e le organizzazioni europee che promuovono realmente una cultura a zero rifiuti e le politiche associate;
6. sottolinea che gli Stati membri devono mitigare gli impatti ambientali della produzione di rifiuti, in particolare riducendo la quantità di rifiuti urbani; invita gli Stati membri, a tal fine, ad adottare misure di prevenzione dei rifiuti, come stabilito nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti;
7. sottolinea che gli attori nazionali, regionali e locali svolgono un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti e nella definizione e attuazione delle politiche in materia; ricorda che una politica coerente, unitamente al progresso delle infrastrutture adeguate in linea con la gerarchia dei rifiuti, può essere messa in atto solo con il coordinamento e la cooperazione a tutti i livelli nell'Unione; invita la Commissione a premiare le migliori prassi a tutti i livelli e a facilitarne gli scambi, nonché a sostenere in modo concreto e adeguato i progetti all'avanguardia;
8. invita gli Stati membri e le industrie, in quanto partner fondamentali nel settore della gestione dei rifiuti, a migliorare il loro impegno nella promozione delle catene di approvvigionamento circolari, al fine di ottenere accesso a materie prime secondarie di elevata qualità, spesso a prezzi competitivi, che dovrebbero essere recuperate per un ulteriore uso e produzione;
9. chiede di mettere in atto misure di formazione e di promuovere diversi tipi di occupazione, anche fornendo sostegno finanziario per la formazione di competenze ad alto livello e per l'occupazione sociale, in particolare nei settori della riparazione e della preparazione per il riutilizzo;
10. ritiene fermamente che i nuovi modelli imprenditoriali incentrati sulla prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti debbano essere adeguatamente promossi e sostenuti al fine di stimolare in modo più efficace la transizione verso un'economia circolare;
11. sottolinea che la corretta attuazione del pacchetto sull'economia circolare offre opportunità in tutta l'Unione, compresi gli investimenti, che contribuiranno a razionalizzare l'uso delle risorse naturali;
12. sottolinea che l'aumento della produttività delle risorse attraverso una maggiore efficienza e la riduzione dello spreco di risorse tramite misure come il riutilizzo, il riciclaggio e la rigenerazione possono ridurre notevolmente sia il consumo di risorse sia le emissioni di gas a effetto serra, un obiettivo che è al centro dell'economia circolare; sottolinea che in un'economia circolare le risorse sono trattenute all'interno dell'economia e continuano a essere utilizzate in modo produttivo quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, il che riduce il consumo di risorse; ritiene che, nel contesto della legislazione sui rifiuti, il miglioramento della progettazione dei prodotti circolari contribuirà a chiudere i cicli di produzione e a modificare i modelli di produzione e di consumo, riducendo in tal modo i livelli delle sostanze tossiche e la quantità totale di rifiuti;
13. invita gli Stati membri a garantire la piena trasparenza sul volume e la destinazione finale dei residui provenienti da diverse opzioni di trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda le comunità potenzialmente interessate dai siti e dai nuovi progetti, e a consultare queste ultime nel processo decisionale; esorta inoltre gli Stati membri ad attuare pienamente e integralmente le disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale)(13) e altre normative pertinenti dell'UE volte a proteggere l'ambiente e la salute pubblica;
14. ritiene che la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti sia un modo efficace di sensibilizzare la popolazione in merito all'importanza strategica di un'economia circolare e di conseguire più efficacemente un impegno collettivo in tal senso; sottolinea che tali sistemi consentono una migliore contabilizzazione dei tipi e dei quantitativi di rifiuti domestici prodotti e delle relative esigenze di trattamento, al fine di massimizzare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché di consentire l'introduzione di misure economiche di incentivazione/disincentivazione più eque;
15. ricorda che l'incenerimento continua ad essere al penultimo posto della gerarchia dei rifiuti, secondo solo alla messa in discarica;
16. ricorda che i rifiuti pericolosi pongono sfide specifiche di trattamento che non possono essere trascurate e che dovrebbero essere affrontate in modo specifico; invita gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;
17. sostiene la Commissione nell'ambito delle procedure di infrazione in corso nei confronti degli Stati membri che non rispettano la legislazione in materia di rifiuti; invita la Commissione a sfruttare appieno il potenziale del sistema di segnalazione preventiva, come stabilito nelle direttive rivedute sui rifiuti; suggerisce che le sanzioni comminate dalla Commissione siano reinvestite in progetti coerenti con i più alti livelli della gerarchia dei rifiuti;
18. si rammarica del fatto che, secondo i firmatari delle petizioni, siano state autorizzate discariche situate nelle immediate vicinanze di siti residenziali e agricoli; invita le autorità competenti degli Stati membri a garantire la piena protezione della salute umana e ad adottare misure strutturali volte a trovare una soluzione all'inquinamento delle acque sotterranee;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0278),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0170/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0206/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") [Em. 764]
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(-1) Tenendo conto dell'elevata mobilità della forza lavoro del settore dei trasporti su strada, sono necessarie norme settoriali per garantire l'equilibrio tra la libertà dei trasportatori di fornire servizi transfrontalieri, la libera circolazione delle merci e la protezione sociale dei conducenti. Pertanto, la presente direttiva mira a garantire certezza e chiarezza giuridiche, a contribuire all'armonizzazione e alla promozione dell'applicazione e alla lotta contro le pratiche illegali nonché a ridurre gli oneri amministrativi. [Em. 765]
(1) Al fine di creare un settore del trasporto su strada sicuro, efficiente e socialmente responsabile è necessario, da un lato, assicurare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, condizioni di lavoro adeguate e la protezione sociale dei conducenti e, dall'altro condizioni commerciali e concorrenziali equenonché fornire un contesto commerciale e concorrenziale adeguato per i trasportatori, nel rispetto delle libertà fondamentali, in particolare della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi, garantite dai trattati. [Em. 766]
(1 bis) Qualsiasi normativa nazionale applicata al trasporto su strada deve essere proporzionata e giustificata e non deve ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato, come la libera prestazione dei servizi, al fine di mantenere o anche aumentare la competitività dell'Unione, al contempo rispettando le condizioni di lavoro e la protezione sociale dei conducenti. [Em. 767]
(2) L'elevata mobilità intrinseca ai servizi di trasporto su strada richiede particolare attenzione per garantire che i conducenti possano esercitare i propri diritti e che i trasportatori, prevalentemente (90%) PMI con meno di 10 lavoratori, non debbano affrontare ostacoli amministrativi sproporzionati o controlli a abusivi e discriminatori, che limitano indebitamente la libertà di fornire servizi transfrontalieri. [Em. 768]
(2 bis) Qualsiasi normativa nazionale applicata al trasporto su strada deve essere proporzionata e giustificata e non deve ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato, come la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, al fine di mantenere o addirittura accrescere la competitività dell'Unione, compresi i costi di prodotti e servizi, rispettando le condizioni di lavoro e la protezione sociale dei conducenti nonché le specificità del settore, in quanto i conducenti sono lavoratori a elevata mobilità e non lavoratori distaccati. [Em. 769]
(3) Per il corretto funzionamento del mercato interno è fondamentale l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni sociali e lavorative dei conducenti e la semplificazione dell'esercizio della libertà di prestazione di servizi di trasporto su strada basato sulla concorrenza leale, proporzionata e non discriminatoria tra trasportatori nazionali ed esteri. Pertanto, qualsiasi normativa o politica nazionale applicata a livello nazionale al settore del trasporto dovrebbe favorire lo sviluppo e il rafforzamento dello spazio unico europeo dei trasporti e non dovrebbe contribuire in alcun modo alla frammentazione del mercato interno. [Em. 770]
(4) In seguito alla valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attuale legislazione sociale dell'UE nel settore dei trasporti su strada sono stati individuate alcune lacune nelle disposizioni esistenti e carenze nella loro applicazione nonché pratiche illegali, come il ricorso a società di comodo. È opportuno porre maggiore enfasi sulla lotta contro il lavoro sommerso nel settore dei trasporti. Inoltre esiste un certo numero di discrepanze tra gli Stati membri nell'interpretazione, applicazione ed attuazione delle norme, che è fonte di ingenti oneri amministrativi per i conducenti e i trasportatori. Ciò comporta incertezza giuridica e di disparità di trattamento di conducenti e operatori, il che va a scapito delle condizioni lavorative, sociali e della concorrenza in questo settore. [Em. 771]
(4 bis) Al fine di garantire che le direttive 96/71/CE(6) e 2014/67/UE(7) del Parlamento europeo e del Consiglio siano correttamente applicate, i controlli e la cooperazione a livello dell'Unione per combattere le frodi in materia di distacco dei conducenti dovrebbero essere rafforzati, e dovrebbero essere effettuati controlli più rigorosi per garantire che i contributi sociali relativi ai conducenti distaccati siano effettivamente versati. [Em. 772]
(5) Un'applicazione adeguata, effettiva e sistematica delle disposizioni in materia di orario di lavoro e di tempi di riposo è fondamentale per migliorare la sicurezza stradale, tutelare le condizioni di lavoro dei conducenti e prevenire distorsioni della concorrenza derivanti dalla non conformità alle norme. È pertanto opportuno estendere le attuali prescrizioni di applicazione stabilite dalla direttiva 2006/22/CE al controllo della conformità alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE. Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità di combinare i controlli sui tempi di guida e l'orario di lavoro con i controlli sulle disposizioni relative al distacco dei conducenti, senza che ciò comporti oneri amministrativi supplementari. I controlli della conformità con l'orario di lavoro dovrebbero essere limitati ai controlli eseguiti nei locali dei trasportatori finché non sia disponibile una tecnologia che consenta di eseguire efficacemente i controlli dell'orario di lavoro su strada. [Em. 773]
(5 bis) In considerazione della specificità dei servizi di trasporto e dell'impatto diretto sulla libera circolazione delle merci, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, è opportuno limitare al minimo i controlli su strada. I conducenti non dovrebbero essere responsabili di ulteriori obblighi amministrativi delle rispettive imprese. Le norme in materia di orario di lavoro dovrebbero essere controllate esclusivamente presso i locali del trasportatore. [Em. 774]
(5 ter) Per aumentare l'efficienza, la rapidità e la frequenza dei controlli su strada, riducendo al contempo gli oneri normativi a carico dei conducenti, è opportuno che il rispetto della direttiva 2002/15/CE sia verificato nel quadro dei controlli nei locali delle imprese e non nell'ambito dei controlli su strada. [Em. 775]
(6) La cooperazione amministrativa tra Stati membri nell'ambito dell'attuazione delle norme sociali nel settore dei trasporti su strada si è rivelata insufficiente, rendendo più difficile, inefficace e incoerente l'applicazione transfrontaliera delle norme. È pertanto necessario stabilire un quadro per una comunicazione efficace e un'assistenza reciproca, compreso lo scambio di dati sulle infrazioni e informazioni sulle buone pratiche in materia di applicazione.
(6 bis) Al fine di promuovere una cooperazione amministrativa e uno scambio di informazioni efficaci, gli Stati membri dovrebbero creare un'interconnessione tra i rispettivi registri elettronici nazionali mediante il sistema del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) fondato sull'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi affinché le autorità competenti degli Stati membri, ivi compresi gli ispettori su strada, abbiano accesso diretto e in tempo reale ai dati e alle informazioni contenuti nell'ERRU. [Em. 776]
(6 ter) Onde facilitare un'applicazione migliore e più uniforme delle condizioni minime per l'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE, e per agevolare il rispetto degli obblighi amministrativi da parte dei trasportatori su strada al momento del distacco dei conducenti, la Commissione dovrebbe sviluppare uno o più moduli IMI per la presentazione di dichiarazioni di distacco e una domanda elettronica che consenta agli ispettori di avere un accesso diretto e in tempo reale all'ERRU e all'IMI durante i controlli su strada. [Em. 777]
(7) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dell'applicazione, è opportuno definire le caratteristiche e l'utilizzo degli attuali sistemi nazionali di classificazione del rischio. L'accesso ai dati contenuti nei sistemi di classificazione del rischio consentirebbe controlli più mirati presso i trasportatori inadempienti e una formula uniforme per la valutazione del rischio di un'impresa di trasporto dovrebbe contribuire a un più equo trattamento dei trasportatori in occasione dei controlli.
(7 bis) Al fine di garantire una concorrenza equa e la parità di condizioni per i lavoratori e le imprese è necessario compiere progressi verso un'applicazione intelligente e fornire tutto il sostegno possibile per l'introduzione e l'utilizzo completi dei sistemi di classificazione del rischio. A tal fine, le autorità di controllo devono ottenere l'accesso in tempo reale ai registri elettronici nazionali utilizzando quanto più possibile il registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU). [Em. 778]
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/22/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011(9).
(8 bis) Le norme sul distacco dei lavoratori applicabili alle operazioni di trasporto su strada dovrebbero essere equilibrate e semplici e comportare oneri amministrativi ridotti per gli Stati membri e le imprese di trasporto. Esse non dovrebbero mirare a scoraggiare le operazioni al di fuori del paese di stabilimento di un'impresa. [Em. 779]
(9) Determinate disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) relative al distacco dei lavoratori e le della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) sulle prescrizioni amministrative si sono dimostrate difficile da applicare al settore ad elevata mobilità del trasporto su strada. La mancanza di coordinamento delle misure nazionali per l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti su strada ha generato incertezza giuridica, distorsioni della concorrenza nel settore dei trasporti ed elevati oneri amministrativi per i trasportatori non residenti nell'Unione. Ciò ha prodotto indebite restrizioni alla libertà di fornire servizi di trasporto stradale transfrontalieri con conseguenti effetti negativi sull'occupazione e sulla competitività delle imprese di trasporto. È necessaria l'armonizzazione degli obblighi amministrativi e delle misure di controllo per evitare che i trasportatori subiscano ritardi inutili o arbitrari. [Em. 780]
(9 bis) Lo scambio di dati e informazioni, nonché la cooperazione amministrativa e la mutua assistenza tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme dovrebbero essere effettuati per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI), la cui base giuridica è fornita dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Allo stesso tempo, l'IMI dovrebbe essere utilizzato per la presentazione e l'aggiornamento delle dichiarazioni di distacco tra i trasportatori e le autorità competenti degli Stati membri di destinazione. Al fine di conseguire quest'ultimo obiettivo, sarebbe necessario sviluppare un'interfaccia parallela pubblica nel quadro del sistema IMI cui abbiano accesso i trasportatori. [Em. 781]
(9 ter) Tutti i soggetti della catena di consegna delle merci dovrebbero assumersi la propria giusta parte di responsabilità per le violazioni delle norme previste dalla presente direttiva. Tale dovrebbe essere il caso in cui i soggetti siano stati effettivamente a conoscenza di violazioni o il caso in cui, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, dovrebbero esserne a conoscenza. [Em. 782]
(9 quater) Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di controllo per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada a norma delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, dovrebbero essere rafforzati i controlli e la cooperazione a livello dell'Unione per combattere le frodi relative al distacco dei conducenti. [Em. 783]
(9 quinquies) I contraenti dovrebbero essere incoraggiati ad agire in modo socialmente responsabile facendo ricorso a trasportatori che rispettino le norme stabilite dalla presente direttiva. Per facilitare la ricerca di tali trasportatori da parte dei contraenti, la Commissione dovrebbe valutare gli strumenti esistenti e le migliori prassi che promuovono un comportamento socialmente responsabile da parte di tutti i soggetti nella catena di consegna delle merci, al fine di istituire una piattaforma europea di società dei trasporti fidate, se del caso. [Em. 784]
(9 sexies) Il mancato rispetto delle norme che disciplinano la costituzione delle società di trasporti internazionali su strada crea differenze nel mercato interno e contribuisce a rendere sleale la concorrenza tra imprese. Pertanto, le condizioni per la costituzione di società di trasporti internazionali su strada dovrebbero essere rese più severe e più facili da controllare, in particolare per combattere la creazione di società di comodo. [Em. 785]
(10) Nella sua proposta dell'8 marzo 2016(12) per la revisione della direttiva 96/71/CE, la Commissione ha riconosciuto che l'attuazione della direttiva solleva particolari problemi e difficoltà di natura giuridica nel settore ad elevata mobilità dei trasporti su strada e ha indicato che tali questioni dovrebbero essere affrontate mediante normative settoriali specifiche per il settore dei trasporti su strada.
(10 bis) Alla luce della carenza di conducenti in Europa, le condizioni lavorative dovrebbero essere migliorate in modo significativo per aumentare l'attrattiva di tale professione. [Em. 786]
(11) Al fine di garantire l'efficace attuazione della direttiva 96/71/CE nel settore dei trasporti su strada, è necessario stabilire norme settoriali che rispecchino la particolarità della forza lavoro ad elevata mobilità del settore dei trasporti su strada, garantendo l'equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libera prestazione di servizi transfrontalieri per i trasportatori. Le disposizioni sul distacco dei conducenti, di cui alla direttiva 96/71/CE, e sull'applicazione di tali disposizioni a norma della direttiva 2014/67/UE dovrebbero applicarsi al settore del trasporto su strada nei termini stabiliti dalla presente direttiva. [Em. 787]
(12) Tali criteri equilibrati dovrebbero basarsi sul concetto di un legame sufficiente del conducente con il territorio dello Stato membro ospitante. Di conseguenza nel caso di operazioni di trasporto internazionale è opportuno stabilire una soglia temporale oltre la quale si applicano la tariffa salariale minima e le ferie annuali retribuite minime dello Stato membro ospitante. Tale soglia non si applica aiTale legame sufficiente esiste nel caso dei trasporti di cabotaggio, come stabilito dai regolamenti (CE) n. 1072/2009(13) e (CE) n. 1073/2009(14) del Parlamento europeo e del Consiglio, dal momento che l'intera operazione di trasporto ha luogo in uno Stato membro ospitante. Di conseguenza la tariffa minima salariale e le ferie annuali retribuite minime dello Stato membro ospitantedirettiva 96/71/CEela direttiva 2014/67/UE dovrebbero applicarsi al cabotaggio a prescindere dalla frequenza e dalla durata delle operazioni effettuate dal conducente. [Em. 788]
(12 bis) Nel caso del trasporto internazionale, il legame prevalente di un conducente nell'ambito del trasporto internazionale bilaterale sarebbe con lo Stato membro di stabilimento dell'impresa di trasporto, dal momento che il conducente ritorna con regolarità in tale Stato membro. Un conducente può intraprendere varie operazioni di trasporto bilaterale durante un unico viaggio. D'altro canto, vi è un legame sufficiente con il territorio di uno Stato membro ospitante quando il conducente effettua altri tipi di operazioni, segnatamente operazioni di trasporto internazionale non bilaterale, in tale Stato membro. [Em. 789]
(12 ter) Al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse di trasporto, tenere conto delle realtà operative e ridurre il numero di percorsi a vuoto, il che è un fattore importante per conseguire gli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi in materia di riduzione delle emissioni di CO2, dovrebbe essere possibile realizzare un numero limitato di attività di trasporto supplementari senza attivare le norme sul distacco. Tali attività consistono in operazioni realizzate durante o dopo l'operazione di trasporto internazionale bilaterale dallo Stato membro di stabilimento e prima del ritorno allo Stato membro di stabilimento. [Em. 790]
(12 quater) Nel caso in cui il conducente effettui un'operazione di trasporto combinato, la natura del servizio prestato durante il tragitto stradale iniziale o terminale è strettamente legata allo Stato membro di stabilimento, purché il tragitto stradale costituisca di per sé un'operazione di trasporto bilaterale. D'altro canto, vi è un legame sufficiente con il territorio di uno Stato membro ospitante quando l'operazione di trasporto durante il tragitto stradale è effettuata all'interno dello Stato membro ospitante o come operazione di trasporto internazionale non bilaterale e quindi, in tal caso, si dovrebbero applicare le norme sul distacco. [Em. 791]
(12 quinquies) Dal momento che non esiste un legame sufficiente dei conducenti con il territorio di uno Stato membro di transito, le operazioni di transito non dovrebbero essere considerate situazioni di distacco. Occorre altresì precisare che il fatto che i passeggeri, durante una fermata, scendano dall'autobus per motivi igienici lascia invariata la qualificazione dell'operazione di trasporto. [Em. 792]
(12 sexies) Il trasporto stradale, che è un settore ad alta mobilità, richiede un approccio comune a taluni aspetti riguardanti le retribuzioni. Le imprese di trasporto hanno bisogno di certezza giuridica in merito alle norme e ai requisiti cui devono conformarsi. Tali norme e requisiti dovrebbero essere chiari, comprensibili e facilmente accessibili alle imprese di trasporto e dovrebbero consentire controlli efficaci. È importante che le nuove disposizioni non introducano oneri amministrativi inutili e tengano in debito conto gli interessi delle PMI. [Em. 793]
(12 septies) Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti collettivi, come previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che, conformemente alla direttiva 2014/67/UE, tali condizioni siano messe a disposizione delle imprese di trasporti di altri Stati membri e dei conducenti distaccati in modo accessibile e trasparente, e dovrebbero adoperarsi per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse retribuzioni e i loro elementi costitutivi, compresi gli elementi delle retribuzioni previsti negli accordi collettivi applicabili a livello locale o regionale, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali. In conformità della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) recante modifica della direttiva 96/71/CE, le imprese di trasporto non dovrebbero essere oggetto di sanzioni in caso di inadempienza di elementi delle retribuzioni, del metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, dei criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali che non siano disponibili al pubblico. [Em. 794]
(13) Al fine di garantire un'applicazione effettiva ed efficace della normativa settoriale sul distacco dei lavoratori ed evitare oneri amministrativi sproporzionati per i trasportatori non residenti è opportuno istituire specifiche prescrizioni amministrative e di controllo per il settore dei trasporti su strada, sfruttando appieno gli strumenti di controllo come il tachigrafo digitale. Al fine di ridurre al minimo la complessità degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e dalla direttiva 96/71/CE, gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai trasportatori su strada esclusivamente gli obblighi amministrativi specificati nella presente direttiva, che sono stati adattati al settore del trasporto su strada. [Em. 795]
(13 bis) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di gestione dei documenti per il conducente, i trasportatori dovrebbero mettere a disposizione, su richiesta delle autorità competenti del rispettivo Stato membro di stabilimento, tutti i documenti necessari, come stabilito al capo III della direttiva 2014/67/UE sulla mutua assistenza e cooperazione tra gli Stati membri. [Em. 796]
(13 ter) Al fine di agevolare l'attuazione, l'applicazione e l'esecuzione della presente direttiva, il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16) dovrebbe essere utilizzato negli Stati membri per migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità regionali e locali a livello transfrontaliero. Potrebbe essere altresì vantaggioso ampliare le caratteristiche dell'IMI in modo da comprendere la presentazione e la trasmissione di dichiarazioni semplici. [Em. 797]
(13 quater) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei trasportatori, che sono spesso piccole e medie imprese, sarebbe opportuno semplificare la procedura di invio delle dichiarazioni di distacco da parte dei trasportatori mediante moduli standardizzati con alcuni elementi predefiniti tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. [Em. 798]
(13 quinquies) Un'attuazione e applicazione generali delle norme sul distacco dei lavoratori al settore del trasporto su strada potrebbero incidere sulla struttura del settore del trasporto di merci su strada dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero monitorare attentamente l'impatto di tale procedura. [Em. 799]
(13 sexies) L'applicazione dovrebbe concentrarsi sulle ispezioni nei locali delle imprese. I controlli su strada non dovrebbero essere esclusi ma dovrebbero essere effettuati in maniera non discriminatoria solo per le lettere di vettura o le loro versioni elettroniche, le conferme della pre-registrazione e l'attestato di rientro al paese di stabilimento del trasportatore o di residenza del conducente. I controlli su strada dovrebbero verificare in primo luogo i dati dei tachigrafi, il che è importante per determinare l'attività di un conducente e di un veicolo in un periodo continuo di quattro settimane e la copertura geografica di tale attività. Può essere utile la registrazione del codice paese. [Em. 800]
(13 septies) L'impatto dell'applicazione e dell'esecuzione delle norme in materia di distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada dovrebbe essere ripetutamente valutato dalla Commissione e riferito al Parlamento e al Consiglio, e dovrebbero essere formulate proposte per semplificare ulteriormente dette norme e ridurre gli oneri amministrativi. [Em. 801]
(13 octies) Onde riconoscere l'esigenza di un trattamento specifico del settore dei trasporti, nel quale gli spostamenti rappresentano l'essenza stessa del lavoro dei conducenti, l'applicazione della direttiva 96/71/CE al settore del trasporto su strada dovrebbe coincidere con la data di entrata in vigore della modifica della direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda i requisiti di applicazione e le norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada. [Em. 802]
(13 nonies) Al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva all'evoluzione delle migliori prassi, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato dalla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare a tali allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 803]
(-14 bis) Lo scambio di informazioni nel quadro di un'efficace cooperazione amministrativa e mutua assistenza tra gli Stati membri dovrebbe rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679. [Em. 804]
(-14 ter) Le norme intese a salvaguardare le buone condizioni sociali in tutto il mercato europeo del trasporto di merci su strada dovrebbero essere rispettate da tutte le parti della catena di approvvigionamento. Al fine di creare un mercato interno europeo sostenibile dal punto di vista economico e sociale, è opportuno istituire e attuare una catena di responsabilità che interessi tutti gli attori della catena logistica. L'applicazione della trasparenza e della responsabilità e l'aumento dell'uguaglianza sociale ed economica accresceranno l'attrattiva della professione di conducente e promuoveranno una sana concorrenza. [Em. 805]
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/22/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/22/CE è così modificata:
1) il titolo è sostituito dal seguente:"
"Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio";
"
2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
"La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014* e della direttiva 2002/15/CE**.
______________________
* Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
** Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).";
"
3) l'articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e, nel caso di controlli presso i locali delle imprese, dei conducenti e lavoratori mobili che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE. Gli Stati membri organizzano su strada controlli dell'applicazione della direttiva 2002/15/CE solo dopo l'introduzione di una tecnologia che consenta un'esecuzione efficace di tali controlli. Fino ad allora tali controlli sono eseguiti esclusivamente nei locali delle imprese di trasporto."; [Em. 806]
"
b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che sia controllato almeno il 3 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE. Qualora a seguito dei controlli su strada il conducente non sia in grado di presentare uno o più documenti richiesti, lo stesso è lasciato libero di continuare il trasporto e il trasportatore nello Stato membro di stabilimento è tenuto a presentare i documenti richiesti tramite le autorità competenti."; [Em. 807]
"
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, indicano il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati nei locali nonché il numero e la tipologia delle infrazioni verbalizzate, precisando se siano attinenti al trasporto di passeggeri o merci."; [Em. 808]
"
3 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 5
Controlli concertati
Gli Stati membri organizzano, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada e nei locali i conducenti e i veicoli oggetto del regolamento (CE) n. 561/2006 o del regolamento (UE) n. 165/2014. Queste operazioni sono svolte contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio. Il riepilogo dei risultati dei controlli concertati è reso pubblico in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati."; [Em. 809]
"
4) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamentoai regolamenti (CE) n. 561/2006 o al regolamentoe (UE) n. 165/2014 o alla direttiva 2002/15/CE."; [Em. 810]
"
4 bis) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:"
"b) trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;"; [Em. 811]
"
5) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):"
"d) garantire lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e della direttiva 2002/15/CE.";
"
6) l'articolo 8 è così modificato:
-a) all'articolo 8, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"
"1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 165/2014 sono scambiate tra gli organismi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7:"; [Em. 812]
"
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) su richiesta motivataspecifica di uno Stato membro, in relazione a singoli casi, a condizione che le informazioni richieste non siano disponibili mediante la consultazione diretta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009."; [Em. 813]
"
b) è inserito il paragrafo seguente:"
"1 bis. Lo Stato membro presenta le informazioni richieste dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro 2510 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, nei. In casi debitamente giustificati che richiedono un esame approfondito o riguardanti i controlli nei locali delle imprese interessate, il termine è di 20 giorni lavorativi. Un termine più breve può essere concordato tra gli Stati membri. In casi urgenti o che richiedono la consultazione semplice di registri, come nel caso di un sistema di classificazione del rischio, le informazioni richieste sono fornite entro tre giorni lavorativi. [Em. 814]
Se lo Stato membro che riceve la richiesta ritiene che la domanda sia insufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro 10cinque giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente è tenuto a comprovare la richiesta. Qualora ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro. [Em. 815]
Qualora sia difficile o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questioneche riceve la richiesta lo comunica allo Stato membro richiedente insieme alla relativa motivazione entro 10cinque giorni lavorativi e fornisce le ragioni per giustificare debitamente la difficoltà o l'impossibilità di fornire le informazioni pertinenti. Gli Stati membri interessati cooperano al fine di trovare una soluzione alle difficoltà emerse. [Em. 816]
Qualora venga a conoscenza di un problema persistente nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente di fornire informazioni, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione, tra cui, ove necessario, aprire un'indagine e, se del caso, applicare sanzioni allo Stato membro."; [Em. 817]
"
b bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2.In deroga all'articolo 21 della direttiva 2014/67/UE, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo è condotto per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso diretto in tempo reale ai dati dei registri elettronici nazionali mediante il sistema del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009."; [Em. 818]
"
b ter) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:"
"2 bis.La Commissione sviluppa una domanda elettronica comune a tutti gli Stati membri dell'UE, che consenta agli ispettori di avere un accesso diretto e in tempo reale all'ERRU e all'IMI durante i controlli su strada e nei locali entro il 2020. Tale domanda è sviluppata attraverso un progetto pilota."; [Em. 819]
"
7) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE.
LaAlla Commissione adotta, medianteè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis al fine di esecuzione,stabilire una formula per calcolare il fattore di rischio delle imprese, che prende in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni nonché i risultati dei controlli in cui non sono stati rilevate violazioni e se l'impresa di trasporto su strada utilizza il tachigrafo intelligente su tutti isui suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della presente direttiva."; [Em. 820]
"
b) al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
b bis) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"3. Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 è riportato nell'allegato III."; [Em. 821]
"
b ter) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"Allo scopo di definire linee direttrici sulla valutazione delle infrazioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, al fine di adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie in funzione della loro gravità."; [Em. 822]
"
b quater) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
"La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone."; [Em. 823]
"
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:"
"4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio e i registri nazionali delle imprese e delle attività di trasporto sono accessibili al momento del controllo a tutte le autorità di controllo competenti dello Stato membro interessato, almeno attraverso un'applicazione elettronica comune a tutti gli Stati membri, mediante la quale hanno accesso diretto e in tempo reale all'ERRU. [Em. 824]
5. Gli Stati membri forniscono, su richiesta o in modo direttamente accessibile, a tutte le autorità competenti degli altri Stati membri, le informazioni disponibili contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio in conformità dei limiti di tempomediante i registri elettronici nazionali interoperabili di cui all'articolo 816 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A tale riguardo, lo scambio di informazioni e di dati sulle infrazioni dei trasportatori e sulla classificazione del rischio si concentra ed è realizzato attraverso l'interconnessione stabilita dall'ERRU tra i diversi registri nazionali degli Stati membri."; [Em. 825]
"
8) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. LaAlla Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione,è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, al fine di stabilire un approccio comune per la registrazione e il controllo dei periodi di altre mansioni di cui alla lettera e) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 e i, compresi la forma della registrazione e i casi specifici in cui deve essere effettuata, nonché per la registrazione e il controllo dei periodi di almeno una settimana, in cui il conducente non è sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2."; [Em. 826]
"
8 bis) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."; [Em. 827]
"
8 ter) all'articolo 13, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CE) n. 561/2006 tra le autorità di controllo;"; [Em. 828]
"
8 quater) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 14
Negoziati con paesi terzi
Al fine dell'applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, l'Unione avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore.
In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui controlli effettuati sui veicoli dei paesi terzi come indicato all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006."; [Em. 829]
"
8 quinquies) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 15
Aggiornamento degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, al fine di modificare gli allegati I e II per introdurre i necessari adeguamenti all'evoluzione delle migliori prassi."; [Em. 830]
"
8 sexies) è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 15 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; [Em. 831]
"
9) l'allegato I è così modificato:
-a) alla parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:"
"(1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati;"; [Em. 832]
"
-a bis) alla parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:"
"(2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 [per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite nella direttiva 2007/46/CE*; [Em. 833]
________________________________
* Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro).";
"
-a ter) alla parte A, il punto 4 è sostituito dal seguente:"
"4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006."; [Em. 834]
"
a) alla parte A, è aggiunto il seguente punto 6:"
"6) l'orario lavorativo settimanale di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, purché la tecnologia consenta di eseguire controlli efficaci.; [Em. 835]
"
b) alla parte B, è aggiunto il seguente punto 4:"
"4) la durata della settimana lavorativa, le interruzioni e le prescrizioni riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE.";
"
b bis) alla parte B, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.". [Em. 836]
"
Articolo 2
1. Il presente articolo stabilisce norme specifiche per quanto concerne taluni aspetti della direttiva 96/71/CE relative al distacco di conducenti nel settore dei trasporti su strada e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli obblighi amministrativi e alle misure di controllo per il distacco dei conducenti.
1 bis. Tali norme specifiche si applicano ai conducenti che lavorano per imprese stabilite in uno Stato membro le quali adottano una delle misure transnazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE.
2. Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE ai conducenti nel settore dei trasporti su strada alle dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, quando effettuano operazioni di trasporto internazionale di cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 se il periodo di distacco nel loro territorio per effettuare tali operazioni è di una durata inferiore o pari a 3 giorni in un mese di calendario.Un conducente non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE quando effettua operazioni di trasporto bilaterale.
Ai fini della presente direttiva, per operazione di trasporto bilaterale con riguardo alle merci si intende la movimentazione di merci, basata su un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento come definito all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009 a un altro Stato membro o a un paese terzo o da un altro Stato membro o paese terzo allo Stato membro di stabilimento.
2 bis. A partire dalla data in cui i conducenti registrano manualmente i dati relativi all'attraversamento della frontiera, come stabilito dall'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, con riguardo al trasporto di merci, gli Stati membri applicano l'esenzione di cui al paragrafo 2, anche quando:
– il conducente che effettua un'operazione di trasporto bilaterale effettua, oltre a tale operazione, un'attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che non carichi merci e le scarichi nel medesimo Stato membro.
Se un'operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento durante la quale non è stata effettuata alcuna attività aggiuntiva è seguita da un'operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento, l'eccezione si applica fino a due attività aggiuntive di carico e/o scarico, alle condizioni sopra stabilite.
Tale esenzione si applica solo fino alla data in cui il tachigrafo intelligente conforme con la registrazione degli attraversamenti di frontiera e delle attività aggiuntive di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, è installato per la prima volta sui veicoli immatricolati in uno Stato membro, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. A decorrere da tale data l'esenzione di cui al primo comma si applica esclusivamente ai conducenti che utilizzano veicoli dotati di tachigrafo intelligente, come previsto dagli articoli 8, 9 e 10 di tale regolamento.
2 ter. Un conducente che effettua trasporti internazionali occasionali o regolari di passeggeri, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1073/2009, non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE quando:
– fa salire passeggeri nello Stato membro di stabilimento e li fa scendere in un altro Stato membro o in un paese terzo; o
– fa salire passeggeri in uno Stato membro o in un paese terzo e li fa scendere in un altro Stato membro di stabilimento; o
– fa salire e fa scendere passeggeri nello Stato membro di stabilimento al fine di effettuare escursioni locali, quali definite dal regolamento (CE) n. 1073/2009.
2 quater. Un conducente che effettua i trasporti di cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 è considerato distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE.
2 quinquies. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, un conducente non è considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro in cui transita senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri.
2 sexies. Qualora effettui il tragitto stradale iniziale o terminale di un'operazione di trasporto combinato quale definita nella direttiva 92/106/CEE, il conducente non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE se il tragitto stradale consiste di per sé di operazioni di trasporto bilaterale ai sensi del paragrafo 2.
2 septies. Lo Stato membro garantisce che, in conformità della direttiva 2014/67/UE, le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, stabilite dai contratti collettivi in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 8 di tale direttiva, siano messe a disposizione delle imprese di trasporto di altri Stati membri e dei conducenti distaccati in modo accessibile e trasparente. Le pertinenti informazioni riguardano in particolare le diverse retribuzioni e i loro elementi costitutivi, compresi gli elementi delle retribuzioni previsti negli accordi collettivi applicabili a livello locale o regionale, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali. In conformità della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE, le imprese di trasporto non sono oggetto di sanzioni in caso di inadempienza di elementi delle retribuzioni, del metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, dei criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali che non siano disponibili al pubblico.
2 octies. Le imprese di trasporto stabilite in uno Stato non membro non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro.
Nel concedere l'accesso al mercato dell'UE alle imprese di trasporto su strada stabilite in paesi terzi, gli Stati membri attuano misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva [XX/XX] (lex specialis) nell'ambito dei loro accordi bilaterali con detti paesi. Gli Stati membri si adoperano inoltre per attuare tali misure equivalenti nel quadro degli accordi multilaterali con i paesi terzi. Gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni dei loro accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi.
Al fine di garantire un controllo adeguato di dette misure equivalenti sul distacco da parte degli operatori di paesi terzi, gli Stati membri garantiscono che le norme riviste del regolamento (UE) XXX/XXX per quanto riguarda il posizionamento mediante tachigrafo [regolamento che modifica il regolamento n. 165/2014] siano attuate nel quadro dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). [Em. 837]
Se il periodo di distacco è superiore a 3 giorni, gli Stati membri applicano l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE per l'intero periodo di distacco nel loro territorio nel mese di calendario di cui al primo comma. [Em. 838]
3. Ai fini del calcolo dei periodi di distacco di cui al paragrafo 2: [Em. 839]
a) un periodo di lavoro giornaliero inferiore a sei ore, trascorso nel territorio di uno Stato membro ospitante, è considerato come una mezza giornata; [Em. 840]
b) un periodo di lavoro giornaliero pari o superiore a sei ore, trascorso nel territorio di uno Stato membro ospitante, è considerato come una giornata intera; [Em. 841]
c) le interruzioni e i periodi di riposo, nonché i periodi di disponibilità trascorsi nel territorio di uno Stato membro ospitante sono considerati come periodo di lavoro. [Em. 842]
4. In deroga all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti: [Em. 843]
a) l'obbligo per il trasportatore su strada con sede in un altro Stato membro di inviarepresentare una dichiarazione di distaccoe i relativi eventuali aggiornamenti alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui il conducente è distaccato al più tardi all'inizio del distacco, in forma elettronica, tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in inglesedell'Unione europea, contenente le seguenti informazioni: [Em. 844]
i) l'identità del trasportatore su strada per mezzo del suo codice fiscale intracomunitario o del numero della licenza comunitaria; [Em. 845]
ii) i recapiti di un gestore dei trasporti o di altre persone di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
iii) il numero previsto einformazioni sul conducente distaccato comprendenti: l'identità, il paese di residenza, il paese di versamento dei lavoratori distaccaticontributi sociali, il numero di previdenza sociale e il numero della patente di guida; [Em. 846]
iv) la data di inizio distacco prevista e la durata stimata, la data di iniziofine distacco e di fine distacco previsteil diritto applicabile al contratto di lavoro; [Em. 847]
iv bis) per i trasportatori di merci su strada: l'identità e i recapiti dei destinatari, purché il trasportatore non utilizzi il sistema e-CMR; [Em. 848]
v) il numero di targa dei veicoli usati durante il periodo di distacco;
vi) il tipo di servizi di trasporto, vale a dire il trasporto di merci, il trasporto di passeggeri, il trasporto internazionale, il trasporto di cabotaggio;
vi bis) per i trasportatori di merci su strada: gli indirizzi delle operazioni di carico e di scarico, purché il trasportatore non utilizzi il sistema e-CMR; [Em. 849]
b) l'obbligo per il trasportatore su strada diassicurare che il conducente di conservare e mettereabbia a sua disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, su carta o in formato elettronico, una copia della dichiarazione di distacco e la prova dell'operazione di trasporto che si svolge nello Stato membro ospitante, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 850]
c) l'obbligo per il trasportatore su strada di assicurare che il conducente conservare e mettereabbia a sua disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, le registrazioni del tachigrafo, in particolare i codici paese degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio; [Em. 851]
c bis) nel corso dei controlli su strada di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire i documenti richiesti; [Em. 852]
d) l'obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, su carta o in formato elettronico, una copia del contratto di lavoro o di un documento equivalente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/533/CEE(18) del Consiglio, tradotta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in inglese; [Em. 854]
e) l'obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, su carta o in formato elettronico, una copia delle buste paga degli ultimi due mesi; nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire tali copie; [Em. 855]
f) l'obbligo per il trasportatore su strada di fornireinviare tramite l'interfaccia pubblica dell'IMI, dopo il periodo di distacco, su carta o in formato elettronico,[...] copie dei documenti di cui alle lettere b),e c) ed e), su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole;in cui il conducente è distaccato, nonché della documentazione relativa alla retribuzione percepita dai conducenti distaccati nel periodo di distacco e del loro contratto di lavoro o diundocumento equivalente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/533/CEE del Consiglio(19), dei cartellini orari riguardanti le attività dei conducenti e delle prove del pagamento.
Il trasportatore su strada fornisce la documentazione richiesta utilizzando l'interfaccia pubblica dell'IMI entro due mesi dalla data della richiesta.
Qualora il trasportatore su strada non fornisca tutta la documentazione richiesta attraverso l'interfaccia pubblica dell'IMI entro il termine stabilito, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono, a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE, chiedere l'assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore. Allorché tale richiesta è presentata tramite l'IMI, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore hanno accesso alla dichiarazione di distacco e ad altre informazioni pertinenti presentate dal trasportatore tramite l'interfaccia pubblica dell'IMI.
Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore garantiscono che i documenti richiesti dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco siano forniti tramite l'IMI entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta. [Em. 853]
5. Ai fini della lettera a) del paragrafo 4, il trasportatore su strada può fornire una dichiarazione di distacco che copre un periodo di un massimo di sei mesi. [Em. 856]
5 bis. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni sono salvate nel repertorio dell'IMI ai fini dei controlli per un periodo di 18 mesi e sono direttamente accessibili, in tempo reale, a tutte le autorità competenti degli altri Stati membri designate conformemente all'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
L'autorità nazionale competente può consentire alle parti sociali, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, l'accesso alle informazioni a condizione che dette informazioni:
– si riferiscano al distacco nel territorio dello Stato membro interessato;
– siano utilizzate ai fini dell'applicazione delle norme sul distacco; e che
– il trattamento dei dati avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. [Em. 857]
5 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione con cui appronta un modulo standardizzato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione da utilizzare per la trasmissione delle dichiarazioni tramite l'interfaccia pubblica dell'IMI, precisa le funzionalità della dichiarazione nell'IMI e le modalità di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi bis) nella dichiarazione e garantisce che tali informazioni contenute nelle dichiarazioni siano automaticamente tradotte in una lingua di uno Stato membro ospitante. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2. [Em. 858]
5 quater. Gli Stati membri evitano inutili ritardi nell'attuazione delle misure di controllo, che possano incidere sulla durata e sulle date del distacco. [Em. 859]
5 quinquies. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente, si prestano assistenza reciproca e si scambiano tutte le informazioni pertinenti nel rispetto delle condizioni stabilite nella direttiva 2014/67/UE e nel regolamento (CE) n. 1071/2009. [Em. 860]
Articolo 2 bis
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 861]
Articolo 2 ter
Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dell'articolo 2 della presente direttiva, qualora sappiano o, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, debbano sapere che i servizi di trasporto che commissionano violano la presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. [Em. 862]
Articolo 2 quater
La Commissione valuta gli strumenti esistenti e le migliori prassi per la promozione di comportamenti socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione dei beni ed elabora una proposta legislativa per istituire una piattaforma europea di fiducia, se opportuno, entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 863]
Articolo 2 quinquies
Applicazione intelligente
1. Fatta salva la direttiva 2014/67/UE e al fine di progredire nell'applicazione degli obblighi previsti all'articolo 2 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia posta in essere una coerente strategia nazionale di applicazione delle norme. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Gli Stati membri assicurano che i controlli previsti all'articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano, ove opportuno, un controllo sul distacco e che tali controlli siano effettuati senza discriminazioni, in particolare senza discriminazioni basate sulla targa dei veicoli usati durante il periodo di distacco.
3. Gli Stati membri procedono a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio di violare le disposizioni dell'articolo 2 della presente direttiva ad esse applicabili. A tal fine gli Stati membri trattano il rischio di tali infrazioni come un rischio a sé stante nell'ambito del sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed esteso in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri hanno accesso alle informazioni e ai dati pertinenti registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo intelligente di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, alle dichiarazioni di distacco di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della presente direttiva e ai documenti di trasporto elettronici, quali le lettere di vettura elettroniche nel quadro della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR).
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati con cui stabilisce le caratteristiche dei dati ai quali hanno accesso gli Stati membri, le condizioni per il loro utilizzo e le specifiche tecniche per la loro trasmissione o consultazione, indicando in particolare:
a) un elenco dettagliato di informazioni e dati cui hanno accesso le autorità nazionali competenti, che includono almeno l'ora e il luogo degli attraversamenti di frontiera e delle operazioni di carico e scarico, il numero di targa del veicolo e i dati del conducente;
b) i diritti di accesso delle autorità competenti, differenziati se del caso in base al tipo di autorità competenti, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati vengono usati;
c) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) o per l'accesso agli stessi, tra cui, ove opportuno, il periodo massimo di conservazione dei dati, differenziate se del caso in base alla tipologia di dati.
6. I dati personali di cui al presente articolo sono consultati o conservati solo per l'arco di tempo strettamente necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati. Quando non sono più necessari a tali finalità, i dati sono distrutti.
7. Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli concertati su strada riguardanti il distacco, che possono coincidere con i controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme in materia di distacco di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. Gli Stati membri si scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.
Il riepilogo dei risultati dei controlli concertati è reso pubblico in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. [Em. 864]
Articolo 2 sexies
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 sono aggiunti i punti seguenti:"
"12 bis.Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio: Articolo 8
12 ter. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada: articolo 2, paragrafo 5."; [Em. 865]
"
Articolo 3
Relazioni e riesame
1. La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva, in particolare gli effetti dell'articolo 2, entro [3 anni dalla data di recepimento della presente direttiva] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
1. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione circa l'attuazione della presente direttiva, in particolare riguardo all'attuazione dell'applicazione intelligente di cui all'articolo 2 quinquies e alle potenziali difficoltà a essa correlate.
Per poter valutare l'efficacia delle informazioni relative all'applicazione delle norme, la relazione reca informazioni sull'efficacia:
– del tachigrafo intelligente di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014;
– dell'uso degli IMI di cui all'articolo 2, paragrafi 5 bis e 5 ter, della presente direttiva;
– dell'impiego di documenti di trasporto elettronici, quali le lettere di vettura elettroniche conformemente alla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR);
– dello scambio di informazioni tra le autorità competenti attraverso l'ERRU e l'IMI, nonché delle informazioni sull'efficacia dell'accesso diretto e in tempo reale da parte delle autorità competenti sia all'ERRU che all'IMI attraverso l'applicazione dell'UE durante i controlli su strada, di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 2006/22/CE; e
– dell'attuazione del programma di formazione volto ad aiutare i conducenti e tutti gli altri soggetti coinvolti nella procedura, tra cui le imprese, le amministrazioni e gli ispettori, ad adeguarsi alle nuove norme e ai requisiti che li riguardano.
2. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta periodicamente la presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione ha facoltà di adottare atti di esecuzione che specificano il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1 e definiscono orientamenti al riguardo.
Tali atti di esecuzione possono comprendere norme che impongono agli Stati membri di fornire alla Commissione i dati sui flussi di traffico e i dati sugli Stati membri di immatricolazione dei veicoli raccolti dai sistemi di pedaggio degli Stati membri, laddove tali dati esistano, al fine di valutare l'efficacia dell'applicazione della presente direttiva.
3. Ove opportuno, le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate dalle relative proposte.
3. La Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 2025, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dell'applicazione, comprensiva di un'analisi costi-benefici dell'uso dei sensori di pesatura ai fini della registrazione automatica dei punti di carico/scarico. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione è resa pubblica. [Em. 866]
Articolo 3 bis
Formazione
Per garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, sia la Commissione che gli Stati membri stabiliscono un programma globale e integrato di formazione e adeguamento alle nuove norme e prescrizioni imposte sia ai conducenti sia a tutti i soggetti che partecipano alla procedura, tra cui le imprese, le amministrazioni e gli ispettori. [Em. 867]
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...] [Il termine ultimo di recepimento è quanto più breve possibile e non supera, di regola, i due anni]30 luglio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. [Em. 868]
In considerazione dell'elevato grado di mobilità che lo caratterizza, il settore dei trasporti è esente dalle misure derivanti dall'atto legislativo che modifica la direttiva 96/71/CE fino a quando la presente direttiva non diventi applicabile. [Em. 869]
Il settore dei trasporti è esente dalle misure derivanti dall'atto legislativo che modifica la direttiva 96/71/CE fino all'entrata in vigore delle prescrizioni di applicazione che fissano norme specifiche relative ai trasporti previste dalla presente direttiva. [Em. 870]
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).)
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI" )(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).
Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).
Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0277),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0167/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0205/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) Buone condizioni di lavoro per i conducenti e condizioni commerciali eque per le imprese di trasporti su strada sono di fondamentale importanza per rendere il settore dei trasporti su strada sicuro, efficiente e, socialmente responsabile e non discriminatorio, in grado di attrarre lavoratori qualificati. Per facilitare tale processo è essenziale che le norme in materia sociale dell'Unione in tale settore siano chiare, proporzionate e adeguate allo scopo, semplici da applicare e rispettare e che siano attuate in modo effettivo e sistematico in tutta l'Unione. [Em. 346]
(2) La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attuazione delle norme dell'Unione in materia sociale vigenti nel settore dei trasporti stradali, in particolare del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), ha portato alla luce alcune carenze nell'attuazione del quadro giuridico vigente. L'inadeguatezza e La poca chiarezza delle norme in materia di riposo settimanale, di strutture per il riposo, di interruzioni in situazione di multipresenza e l'assenza di norme relative al ritorno dei conducenti al loro domicilio o a un altro luogo di loro scelta sono fonte di interpretazioni e pratiche di applicazione divergenti da uno Stato membro all'altro. Diversi Stati membri di recente hanno adottato misure unilaterali che hanno ulteriormente aggravato l'incertezza giuridica e la disparità di trattamento dei conducenti e dei trasportatori. I periodi di guida massimi giornalieri e settimanali di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 contribuiscono invece con efficacia a migliorare le condizioni sociali dei conducenti di veicoli su strada e la sicurezza stradale in generale, ragion per cui è opportuno adottare misure per garantirne il rispetto. [Em. 347]
(2 bis) Ai fini della sicurezza stradale e dell'applicazione delle norme, tutti i conducenti dovrebbero essere pienamente a conoscenza sia delle norme sui tempi di guida e sui periodi di riposo sia della disponibilità di strutture per il riposo. È pertanto opportuno che gli Stati membri si adoperino per elaborare orientamenti volti a esporre il presente regolamento in maniera chiara e semplice, a fornire informazioni utili sulle aree di parcheggio e sulle strutture per il riposo e a sottolineare l'importanza di contrastare l'affaticamento. [Em. 348]
(2 ter) È nell'interesse della sicurezza stradale incoraggiare le imprese di trasporto ad adottare una cultura della sicurezza che includa strategie e procedure di sicurezza messe a punto dall'alta dirigenza, l'impegno della gerarchia ad attuare le politiche di sicurezza e la volontà del personale di rispettare le norme di sicurezza. Al centro dell'attenzione dovrebbero essere le questioni relative alla sicurezza del trasporto su strada, in particolare l'affaticamento, la responsabilità, la pianificazione degli itinerari, i turni di lavoro, la retribuzione basata sui risultati e la gestione "just in time". [Em. 349]
(3) La valutazione ex-post del regolamento (CE) n. 561/2006 ha confermato che l'applicazione inefficace e incoerente delle norme in materia sociale dell'Unione è dovuta principalmente alla scarsa chiarezza delle norme, a un uso inefficiente e difforme degli strumenti di controllo e all'insufficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, con un conseguente aumento della frammentazione del mercato interno europeo. [Em. 350]
(4) Norme chiare, adeguate e applicate in modo uniforme sono anche essenziali per conseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e, in particolare, una concorrenza non distorta e leale tra i trasportatori, obiettivi strategici questi che contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti. [Em. 351]
(4 bis) Le norme nazionali applicate al trasporto su strada devono essere proporzionate e giustificate e non devono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato, come la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, al fine di preservare, se non addirittura rafforzare, la competitività dell'Unione europea. [Em. 352]
(4 ter) Ai fini della parità delle condizioni a livello europeo nel settore dei trasporti su strada, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i veicoli adibiti al trasporto internazionale superiori a 2,4 tonnellate. [Em. 353/rev]
(5) La disposizione vigente in materia di interruzione si è rivelata inadeguata e poco pratica per i conducenti in condizione di multipresenza. È pertanto opportuno adattare la prescrizione relativa alla registrazione delle interruzioni alle specificità dei trasporti che vengono effettuati da conducenti in multipresenza.
(5 bis) Il trasporto di merci è sostanzialmente diverso dal trasporto di passeggeri. I conducenti di autobus da turismo sono in stretto contatto con i loro passeggeri e dovrebbero essere in grado di effettuare pause con maggiore flessibilità, senza che ciò allunghi i tempi di guida o riduca i periodi di riposo e le pause. [Em. 354]
(6) I conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionale a lunga distanza trascorrono lunghi periodi lontano da casa. Le attutali prescrizioni in materia di riposo settimanale regolare prolungano inutilmente tali periodi. È pertanto opportuno adattare la disposizione relativa al riposo settimanale regolare in modo che risulti più facile per i conducenti effettuare le operazioni di trasporto rispettando le norme, raggiungere il proprio domicilio o una destinazione di loro scelta per un periodo di riposo settimanale regolare e compensare completamente tutti i periodi di riposo settimanale ridotti. È inoltre necessario prevedere che i trasportatori organizzino il lavoro dei conducenti in modo tale che i periodi di assenza da casa non siano eccessivamente lunghi. Se il conducente sceglie di trascorrere il periodo di riposo presso il proprio domicilio, l'impresa di trasporto dovrebbe mettere a sua disposizione i mezzi per farvi ritorno. [Em. 355]
(6 bis) Quando il lavoro di un conducente include prevedibilmente lo svolgimento di attività per il datore di lavoro diverse dalle mansioni di guida professionale, quali il carico/scarico, la ricerca di parcheggio, la manutenzione del veicolo, la pianificazione dell'itinerario, ecc., il tempo necessario per svolgere tali mansioni dovrebbe essere preso in considerazione al momento di determinare sia l'orario di lavoro che la possibilità di un riposo adeguato e la retribuzione. [Em. 356]
(6 ter) Per salvaguardare le condizioni di lavoro dei conducenti nei luoghi di carico e di scarico, i proprietari e gli operatori di tali strutture dovrebbero garantire ai conducenti l'accesso ai servizi igienici. [Em. 357]
(6 quater) I rapidi progressi tecnologici stanno portando allo sviluppo di sistemi di guida autonoma sempre più sofisticati. In futuro tali sistemi potrebbero consentire un uso differenziato dei veicoli la cui movimentazione non richiede la presenza di un conducente. Tutto ciò potrebbe tradursi in nuove possibilità operative, come la guida in convoglio di autocarri (platooning). Di conseguenza, la legislazione esistente, comprese le norme sui tempi di guida e di riposo, dovrà essere adattata, ed è quindi essenziale compiere progressi a livello di gruppo di lavoro UNECE. È opportuno che la Commissione presenti una relazione di valutazione sull'uso dei sistemi di guida autonomi negli Stati membri, corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di tener conto dei vantaggi delle tecnologie di guida autonoma. L'obiettivo di tale atto legislativo è garantire la sicurezza stradale, condizioni di parità e condizioni di lavoro adeguate, consentendo nel contempo all'Unione di svolgere un ruolo pionieristico in materia di tecnologie e pratiche innovative. [Em. 358]
(7) Esistono differenze tra gli Stati membri nell'interpretazione e nell'attuazione delle prescrizioni in materia di riposo settimanale per quanto riguarda il luogo in cui esso è effettuato. Al fine di assicurare buone condizioni di lavoro e di sicurezza per i conducenti, è pertanto opportuno chiarire l'obbligo di garantire che i conducentiquesti dispongano di una sistemazione adeguatadi qualità che tenga conto delle specificità di genere, o di un altro luogo da essi scelto e a carico del datore di lavoro, per i loro periodi di riposo settimanale regolari se sono effettuati lontano da casa. Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di sufficienti aree di parcheggio sicure, adeguate alle esigenze dei conducenti. [Em. 359]
(7 bis) Le aree di parcheggio dedicate dovrebbero essere tutte dotate delle strutture necessarie per garantire buone condizioni di riposo, vale a dire impianti di sicurezza e sanitari, strutture di ristoro e di altro tipo. [Em. 360]
(7 ter) Per migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti nel settore e garantire la sicurezza stradale sono fondamentali strutture per il riposo adeguate. Poiché il riposo in cabina è una caratteristica del settore dei trasporti ed è in alcuni casi auspicabile dal punto di vista del comfort e dell'idoneità, i conducenti dovrebbero potersi riposare nel loro veicolo, se quest'ultimo è dotato di strutture adeguate per il riposo. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto ostacolare o impedire in modo spropositato la creazione di apposite aree di parcheggio. [Em. 361]
(7 quater) Gli orientamenti TEN-T rivisti prevedono la realizzazione di aree di parcheggio sulle autostrade ogni 100 km circa, al fine di predisporre per gli utenti commerciali della strada spazi di parcheggio che offrano un adeguato livello di protezione e sicurezza; è pertanto opportuno incoraggiare gli Stati membri ad attuare gli orientamenti TEN-T e a investire in misura sufficiente in aree di parcheggio sicure e opportunamente adattate. [Em. 362]
(7 quinquies) Al fine di offrire strutture per il riposo di buona qualità e a prezzi accessibili, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di imprese sociali, commerciali, pubbliche e di altro tipo per la gestione di aree di parcheggio dedicate. [Em. 363]
(8) I conducenti devono spesso far fronte a circostanze impreviste che impediscono di raggiungere una destinazione desiderata per effettuare un riposo settimanale senza violare le norme dell'Unione. È opportuno permettere ai conducenti di affrontare tali circostanze più facilmente consentendo loro di raggiungere la destinazione per il riposo settimanale senza violare le prescrizioni in materia di tempo massimo di guida.
(8 bis) In molti casi le operazioni di trasporto su strada all'interno dell'Unione comportano una tratta in traghetto o per ferrovia. Per tali operazioni è pertanto opportuno stabilire disposizioni chiare e precise in materia di periodi di riposo e di interruzioni. [Em. 364]
(9) Per ridurre e prevenire le pratiche di applicazione divergenti e per migliorare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dell'applicazione transfrontaliera della normativa è di fondamentale importanza stabilire norme chiare relative a una cooperazione amministrativa regolare tra gli Stati membri.
(9 bis) Al fine di garantire un'applicazione efficace, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli stradali, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 56 giorni precedenti. [Em. 365]
(9 ter) Affinché le norme risultino chiare, facilmente comprensibili e applicabili, è necessario che i conducenti possano accedere alle informazioni. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso il coordinamento della Commissione. I conducenti dovrebbero altresì ricevere informazioni sulle aree di sosta e sui parcheggi protetti per poter pianificare meglio i viaggi. È inoltre opportuno installare, attraverso il coordinamento della Commissione, una linea telefonica gratuita di pronto intervento per allertare i servizi di controllo in caso di indebita pressione sui conducenti, frode o comportamenti illegali. [Em. 366]
(9 quater) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 fa obbligo agli Stati membri di applicare la classificazione comune delle infrazioni nel valutare l'onorabilità. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che le norme nazionali in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (UE) n. 165/2014 siano applicate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo. Sono necessarie ulteriori misure al fine di garantire che tutte le sanzioni applicate dagli Stati membri siano non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. [Em. 367]
(10) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di chiarire le disposizioni di detto regolamento e stabilire approcci comuni relative alla loro attuazione e applicazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011(7).
(11) Al fine di migliorare l'efficacia in termini di costi dell'applicazione delle norme in materia sociale si dovrebbero sfruttare appieno le potenzialità dei, nel trasporto internazionale dovrebbero essere obbligatori gli attuali sistemi tachigrafici attuali e futuriintelligenti. Pertanto si dovrebbero migliorare le funzionalità del tachigrafo affinché si possa ottenere un posizionamento più preciso, in particolare durante le operazioni di trasporto internazionale. [Em. 368]
(11 bis) La rapida evoluzione delle nuove tecnologie e della digitalizzazione in tutta l'economia dell'Unione e la necessità di condizioni di parità tra le imprese di trasporti internazionali su strada rendono necessario abbreviare il periodo transitorio per l'installazione del tachigrafo intelligente nei veicoli immatricolati. Il tachigrafo intelligente contribuirà a semplificare i controlli, facilitando così il lavoro delle autorità nazionali. [Em. 369]
(11 ter) Tenuto conto dell'ampio uso degli smartphone e del continuo sviluppo delle loro funzionalità, e in vista della realizzazione di Galileo, che offre crescenti opportunità di localizzazione in tempo reale, già utilizzate da molti telefoni cellulari, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di sviluppare e certificare un'applicazione mobile che offra gli stessi vantaggi del tachigrafo intelligente, a parità di costi connessi. [Em. 370]
(11 quater) Al fine di garantire norme adeguate in materia di salute e di sicurezza dei conducenti, è necessario creare aree di parcheggio sicure, strutture igienico-sanitarie idonee e alloggi di qualità, o migliorare tali strutture. Nell'Unione dovrebbe esistere una rete di aree di parcheggio sufficientemente sviluppata. [Em. 371]
(12) Il regolamento (CE) n. 561/2006 e il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(12 bis) Il trasporto di merci è diverso dal trasporto di persone. I conducenti di autobus sono in stretto contatto con i loro passeggeri e dovrebbero ottenere condizioni più idonee nel quadro del presente regolamento senza estendere i tempi di guida o ridurre i periodi di riposo e le pause. Pertanto, la Commissione valuta se possono essere adottate norme specifiche per questo settore, in particolare per i servizi occasionali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, [Em. 372]
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato:
-1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:"
"-a bis) di merci, in operazioni di trasporto internazionale effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,4 tonnellate; oppure"; [Em. 373]
"
-1 bis) all'articolo 3, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:"
"a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione o per la consegna di merci che sono state prodotte artigianalmente nell'azienda dalla quale dipende il conducente e che sono utilizzati solamente entro un raggio di centocinquanta km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;"; [Em. 374]
"
1) all'articolo 3, il punto h) è sostituito dal seguente:"
"h) veicoli o combinazioni di veicoli adibiti al trasporto non commerciale di merci;";
"
1 bis) all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:"
"h bis) veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non venga effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;"; [Em. 375]
"
2) all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera r):"
"r) 'trasporto non commerciale': qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione e che non generi alcun reddito o fatturato."; [Em. 376]
"
2 bis) all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera:"
"r bis) "domicilio": la residenza registrata del conducente in uno Stato membro."; [Em. 377]
"
2 ter) [Emendamento non concernente la versione italiana]
3) all'articolo 6, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
"Il conducente registra fra le "altre mansioni" i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché "i tempi di disponibilità", di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 165/2014. Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.";
"
4) all'articolo 7, è aggiunto il terzo comma seguente:"
"Il conducente in situazione di multipresenza può decidere di osservare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo condotto da un altro conducente, a condizione che non debba assistere quest'ultimo nella guida del veicolo.";
"
5) l'articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"6. Nel corso di quattro settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
a)
quattro periodi di riposo settimanale regolari, oppure
b)
due periodi di riposo settimanale regolari di almeno 45 ore e due periodi di riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore.
Ai fini della lettera b), i periodi di riposo settimanale ridotti sono compensati da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.[Em. 379]
"
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
"7. Qualsiasi periodo di riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto precede o segue immediatamenteè contiguo a un periodo di riposo regolare di almeno 45 ore."; [Em. 381]
"
c) sono inseriti i seguenti paragrafi:"
"8 bis. I periodi di riposo settimanale regolari e i riposi settimanali superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non devono essere effettuati a bordo del veicolo. Essi devono essere effettuati in un alloggio adeguatodi qualità e rispettoso del genere, fuori dalla cabina, con appropriati servizi igienici e adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienicidel conducente. Tale alloggio deve essere: [Em. 382]
a)
fornito o pagato dal datore di lavoro, oppure [Emendamento non concernente la versione italiana]
b)
presso il domicilio del conducente o in altro luogo privato scelto dal conducente. [Em. 384]
8 ter. L'impresa di trasporto organizza l'attività dei conducenti in modo tale che, nell'arco di treprima della finediciascun periodo di quattro settimane consecutive, questi ultimi possano effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare, o un periodo di riposo settimanale di più di 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto, presso il proprio domicilio o in altro luogo scelto dal conducente. Se il luogo scelto è diverso dal proprio domicilio, il conducente informa per iscritto l'impresa di trasporto almeno due settimane prima di tale periodo di riposo.Se il conducente decide di trascorrere il periodo di riposo presso il proprio domicilio, l'impresa di trasporto provvede ai mezzi necessari per il rientro del conducente presso il proprio domicilio. L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo. [Em. 385]
Il conducente dichiara che i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanali di più di 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti sono stati effettuati in un luogo di sua scelta. La dichiarazione è conservata nei locali dell'impresa."; [Em. 386]
"
c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:"
"9 bis. Entro... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione valuta e riferisce al Parlamento e al Consiglio se possono essere adottate norme più adeguate per i conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto di passeggeri, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus." [Em. 380]
"
5 bis) è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 8 bis
1. Entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione l'ubicazione delle aree di parcheggio dedicate disponibili sul loro rispettivo territorio e notificano successivamente le eventuali modifiche di tali informazioni. La Commissione elenca in un unico sito web ufficiale, che viene regolarmente aggiornato, tutte le aree di parcheggio dedicate pubblicamente accessibili.
2. Tutte le aree di parcheggio dotate almeno delle strutture e delle caratteristiche di cui all'allegato I e rese pubbliche dalla Commissione in conformità del paragrafo 2 possono indicare al loro ingresso di essere aree di parcheggio dedicate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano periodicamente effettuati controlli a campione per verificare che le caratteristiche dei parcheggi siano conformi ai criteri per le aree di parcheggio dedicate enunciati nell'allegato I.
4. Gli Stati membri esaminano i reclami relativi alle aree di parcheggio dedicate certificate che non sono conformi ai criteri enunciati nell'allegato I.
5. Gli Stati membri incoraggiano la creazione di aree di parcheggio dedicate in linea con le disposizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1315/2013.
Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa la disponibilità di adeguate strutture per il riposo dei conducenti e di aree di parcheggio sicure. Detta relazione è corredata di un progetto di regolamento che stabilisce norme e procedure per la certificazione delle aree di parcheggio dedicate di cui al paragrafo 4. La relazione è aggiornata ogni anno sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione a norma del paragrafo 5 e contiene un elenco delle misure proposte per aumentare il numero e la qualità di strutture adeguate per il riposo dei conducenti nonché degli spazi di parcheggio sicuri."; [Em. 387]
"
6) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o periodo di riposo settimanale ridotto al conducente è messa a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta."; [Em. 388]
"
6 bis) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:"
"1 bis. La deroga di cui al paragrafo 1 può essere estesa al riposo settimanale regolare quando i viaggi in nave traghetto hanno una durata di 12 ore o più. Nel corso di tale periodo di riposo settimanale il conducente ha accesso a una cabina letto." [Em. 389]
"
6 ter) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario extra in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni incoraggiano l'infrazione del presente regolamento."; [Em. 390]
"
7) all'articolo 12 è aggiunto il comma seguente:"
"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, il conducente può in via eccezionale derogare alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 66, paragrafi 1 e 2, dopo un riposo di 30 minuti, per raggiungere l'alloggio adeguato di cui all'articolo 8, paragrafo 8 bis ed effettuarvi il riposo giornaliero o settimanale. Tale deroga non pregiudica il rispetto dei periodi di guida giornalieri o settimanali né riduce i periodi di riposo giornalieri o settimanalientro due ore la sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende e dove inizia il riposo settimanale regolare del conducente. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge l'alloggio adeguatoTale periodo pari al massimo a due ore è compensato da un periodo di riposo equivalente, effettuato in un'unica soluzione congiuntamente a qualsiasi periodo di riposo, entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione."; [Em. 391]
"
7 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
"d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito degli invii postali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 97/67/CE."; [Em. 392]
"
7 ter) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
"e) veicoli operanti esclusivamente in isole o regioni isolate dal resto del territorio nazionale di superficie non superiore a 2 300 km2, che non siano unite al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore e che non confinino con un altro Stato membro;"; [Em. 393]
"
7 quater) all'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"
"p bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 44 tonnellate, impiegati da un'impresa edile entro un raggio di 100 km al massimo dal luogo ove ha sede l'impresa e a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente;"; [Em. 394]
"
8) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. In casi urgenti, nel contesto circostanze eccezionali, gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione, corredata delle debite giustificazioni.
Queste informazioni sono pubblicate in un sito web pubblico dedicato, gestito dalla Commissione e disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea."; [Em. 395]
"
9) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 15
Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri provvedono all'adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela. Nell'interesse delle condizioni di lavoro dei conducenti nonché della sicurezza stradale e dell'applicazione delle disposizioni in materia, gli Stati membri informano la Commissionepredispongono aree di parcheggio e di riposo, libere dalla neve e dal ghiaccio in merito alle pertinenti regole nazionali applicabili a tali conducentiinverno, in particolare nelle regioni ultraperiferiche e/o periferiche dell'Unione europea."; [Em. 396]
"
9 bis) all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:"
"3 bis. La relazione comprende una valutazione dell'utilizzo dei sistemi di guida autonomi negli Stati membri e della possibilità per il conducente di registrare il periodo durante il quale è attivato un sistema di guida autonomo; essa è altresì corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento, comprese le prescrizioni necessarie affinché il conducente registri tali dati nel tachigrafo intelligente."; [Em. 397]
"
10) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 165/2014 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci,e proporzionate ai livelli di gravità stabiliti all'allegatoalla gravità delle violazioni, come indicato nell'allegato III, della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 165/2014 è soggetta a più d'una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione i suddetti provvedimenti, entro la data di cui all'articolo 29, secondo comma, tali norme e le norme in materia di sanzioni entro la data di cui all'articolo 29, secondo comma. Essiprovvedimenti, nonché il metodo e i criteri scelti a livello nazionale per valutarne la proporzionalità. Gli Stati membri notificano senza indugio le eventuali successive modifiche delle norme e dei provvedimenti in questione. La Commissione ne informa gli Stati membri di tali norme e provvedimenti, nonché delle eventuali modifiche loro apportate.
Le suddette informazioni sono pubblicate in un sito web pubblico dedicato, gestito dalla Commissione e disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea, contenente informazioni dettagliate sulle sanzioni applicabili negli Stati membri dell'Unione europea."; [Em. 398]
"
11) l'articolo 22 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione e si prestano reciproca assistenza senza indebito ritardo per facilitare l'applicazione sistematica del presente regolamento e la sua effettiva applicazione, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 8, della direttiva 2006/22/CE.";
"
b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):"
"c) altre informazioni specifiche, tra cui il fattore di rischio dell'impresa di trasporti, che possono avere conseguenze sul rispetto delle norme del presente regolamento.";
"
c) sono inseriti i paragrafi seguenti:"
"3 bis. Ai fini dello scambio di informazioni nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri ricorrono agli organismi di collegamento intracomunitario, designati a norma dell'articolo 7, della direttiva 2006/22/CE.
3ter. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito.";
"
12) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un approccio raccomandatoapprocci comuni per l'attuazione del presente regolamento, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2."; [Em. 399]
"
12 bis) è aggiunto l'allegato seguente:"
"Requisiti minimi per le aree di parcheggio
Parte A: Strutture di servizio
1)
Servizi igienici dotati di rubinetti, puliti, funzionanti e verificati periodicamente:
–
fino a 10 posti, almeno un blocco con quattro servizi igienici;
–
da 10 a 25 posti, almeno un blocco con otto servizi igienici;
–
da 25 a 50 posti, almeno due blocchi, ciascuno con 10 servizi igienici;
–
da 50 a 75 posti, almeno due blocchi, ciascuno con 15 servizi igienici;
–
da 75 a 125 posti, almeno quattro blocchi, ciascuno con 15 servizi igienici;
–
oltre 125 posti, almeno sei blocchi, ciascuno con 15 servizi igienici.
2)
Docce pulite, funzionanti e verificate periodicamente:
–
fino a 10 posti, almeno un blocco con due docce;
–
da 25 a 50 posti, almeno due blocchi, ciascuno con cinque docce;
–
da 50 a 75 posti, almeno due blocchi, ciascuno con 10 docce;
–
da 75 a 125 posti, almeno quattro blocchi, ciascuno con 12 docce;
–
oltre 125 posti, almeno sei blocchi, ciascuno con 15 docce.
3)
Accesso adeguato all'acqua potabile.
4)
Adeguate strutture di cottura, snack bar o ristorante.
5)
Presenza di un negozio con una varietà di prodotti alimentari, bevande, ecc., in loco o in prossimità.
6)
Disponibilità di contenitori per rifiuti, in quantità e di capacità adeguate.
7)
Riparo per la pioggia o il sole in prossimità dell'area di parcheggio.
8)
Piano per le emergenze/ possibilità di contattare i responsabili/ contatti di emergenza noti al personale.
9)
Disponibilità di un ragionevole numero di tavoli da picnic con panche o alternative.
10)
Servizio Wi-Fi dedicato.
11)
Sistema di prenotazione, pagamento e fatturazione senza ricorso a contanti.
12)
Sistema di indicazione degli slot disponibili, in loco e online.
13)
Strutture che tengono conto delle specificità di genere.
Parte B: Caratteristiche di sicurezza
1)
Separazione continua dell'area di parcheggio e dei suoi dintorni, ad esempio tramite recinzioni o altro tipo di barriere, che impedisca l'ingresso casuale e l'ingresso intenzionale non autorizzato o lo ritardi.
2)
Accesso all'area di parcheggio per automezzi pesanti riservato soltanto agli utenti e al personale dello stesso.
3)
Sistema di registrazione digitale (almeno 25 fotogrammi al secondo). Il sistema funziona sia in registrazione continua sia in modalità a rilevazione di movimento.
4)
Presenza di un sistema di CCTV in grado di riprendere l'intero perimetro e di garantire che tutte le attività lungo la recinzione o in prossimità possano essere registrate chiaramente (videoregistrazione con CCTV).
5)
Sorveglianza del sito effettuata da pattuglie o in altro modo.
6)
Segnalazione di ogni atto criminale al personale dell'area di parcheggio per automezzi pesanti e alla polizia. Se possibile, il veicolo deve essere trattenuto sul posto, in attesa di istruzioni della polizia.
7)
Passaggi costantemente illuminati per veicoli e per pedoni.
8)
Sicurezza dei pedoni nelle aree di parcheggio dedicate.
9)
Sorveglianza delle aree di parcheggio mediante controlli di sicurezza adeguati e proporzionati.
10)
Chiara indicazione del numero o dei numeri di telefono dei servizi di emergenza." [Em. 400]
"
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 165/2014 è così modificato:
-1) l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio(11), al regolamento (CE) n. 1072/2009, alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio(12) alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, nonché alla direttiva che fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada."; [Em. 401]
"
-1 bis) all'articolo 2, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:"
"h bis) "tachigrafo intelligente", un tachigrafo digitale che utilizza un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare che ne determina automaticamente la posizione in conformità del presente regolamento;"; [Em. 402]
"
-1 ter) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Entro il(13) ... [3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], sui seguenti veicoli è installato un tachigrafo intelligente:
a)
i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione che sono muniti di un tachigrafo analogico;
b)
i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione che sono muniti di un tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio applicabile fino al 30 settembre 2011; oppure
c)
i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione che sono muniti di un tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio applicabile dal 1° ottobre 2011."; [Em. 403]
"
-1 quater) all'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:"
"4 bis. Entro il ... [GU: 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], sui veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione che sono muniti di un tachigrafo digitale conforme all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio applicabile dal 1° ottobre 2012 è installato un tachigrafo intelligente."; [Em. 404]
"
-1 quinquies) all'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:"
"4 ter. Entro il ... [GU: 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], sui veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione che sono muniti di un tachigrafo intelligente conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/799(14) è installato un tachigrafo intelligente."; [Em. 405]
"
-1 sexies) all'articolo 4, paragrafo 2, dopo il terzo trattino, è inserito il trattino seguente:"
"– hanno abbastanza memoria per archiviare tutti i dati richiesti dal presente regolamento,"; [Em. 406]
"
-1 septies) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento sia eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE, alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1072/2009, alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per quanto concerne il distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti su strada, nonché alla direttiva che fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE e sotto la supervisione dell'autorità di controllo dello Stato membro di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679."; [Em. 407]
"
-1 octies) all'articolo 7, la parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:"
"2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei dati personali, in particolare nei confronti di usi diversi da quelli strettamente connessi al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE, alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1072/2009, alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per quanto concerne il distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti su strada, nonché alla direttiva che fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, in conformità con il paragrafo 1, per quanto riguarda:"; [Em. 408]
"
1) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:"
"– ogni tre ore di periodo complessivo di guida e ogni volta che il veicolo attraversa unala frontiera di uno Stato membro; [Em. 409]
–
ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o scarico;"; [Em. 410]
"
1 bis) all'articolo 8, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:"
"Per facilitare la verifica della conformità da parte delle autorità di controllo, il tachigrafo intelligente registra inoltre se il veicolo è stato utilizzato per il trasporto di merci o di passeggeri, come richiesto dal regolamento (CE) n. 561/2006."; [Em. 411]
"
1 ter) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"
"I veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal... [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] sono dotati di un tachigrafo conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, e all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento."; [Em. 412]
"
1 quater) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell’apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota."; [Em. 413/rev]
"
(1 quinquies) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. La comunicazione con il tachigrafo di cui al paragrafo 1 è stabilita soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l'integrità dei dati e l'autenticazione dell'apparecchio di registrazione e controllo. L'accesso ai dati comunicati è limitato alle autorità di controllo competenti autorizzate ad accertare le violazioni degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e del presente regolamento e alle officine nella misura necessaria alla verifica del corretto funzionamento del tachigrafo."; [Em. 414]
"
1 sexies) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"Al fine di assicurare che i tachigrafi intelligenti rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate necessarie all'uniforme applicazione degli articoli 8, 9 e 10, ad esclusione di eventuali norme che prevedano la registrazione di dati supplementari da parte del tachigrafo.
Entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per la registrazione di qualsiasi attraversamento di frontiera di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, e all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, da parte del veicolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3."; [Em. 415]
"
1 septies) all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b, il punto iv) è sostituito dal seguente:"
"iv) sotto il simbolo : le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia; sotto il simbolo "traghetto/treno": oltre al simbolo : il periodo di riposo trascorso su una nave traghetto o un convoglio ferroviario, come richiesto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 561/2006."; [Em. 416]
"
2) all'articolo 34, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"7. IlSe il tachigrafo non è in grado di registrare automaticamente l'attraversamento di frontiera, il conducente introduce nel tachigrafo digitale, al primo punto di sosta possibile e disponibile, il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina; il conducente inoltre dopo aver raggiunto un punto di sosta appropriato introduce, nonché il luogo e l'ora in cui ha attraversato una frontiera con il veicolo. Dopo l'attraversamento di una frontiera e l'ingressoinun nuovo paese il codice del paese è inserito alla voce BEGIN del tachigrafo. Gli Stati membri possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno sul proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998."; [Em. 417]
"
2 bis) all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:"
"7 bis. I conducenti ricevono una formazione riguardo all'uso corretto del tachigrafo, per poter utilizzare appieno l'apparecchiatura. Il conducente non deve assumersi il costo della formazione, che deve essere fornita dal suo datore di lavoro."; [Em. 418]
"
2 ter) all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:"
"7 ter. È opportuno che quante più autorità di controllo possibile ricevano una formazione su come leggere e controllare correttamente il tachigrafo."; [Em. 419]
"
2 quater) all'articolo 36, paragrafo 1, il punto i) è sostituito dal seguente:"
"i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei cinquantasei giorni precedenti;"; [Em. 420]
"
2 quinquies) all'articolo 36, paragrafo 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:"
"iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006."; [Em. 421]
"
2 sexies) all'articolo 36, paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:"
"ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;" [Em. 422]
"
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1)
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
Presupponendo l'entrata in vigore del pacchetto stradale nel 2019 e della seconda versione dell'atto di esecuzione della Commissione per il tachigrafo intelligente entro il 2019/2020 (cfr. il successivo articolo 11), e applicando successivamente un approccio scaglionato per l'installazione a posteriori.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).
Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0169/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0204/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) Dall'esperienza maturata con l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1071/2009(6) e (CE) n. 1072/2009(7) è emersa l'opportunità di migliorare le norme ivi contenute su una serie di punti.
(2) Sino ad oggi, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, inclusa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate. Il numero di dette imprese attive in operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale è in aumento. Diversi Stati membri hanno pertanto deciso di applicare a tali imprese le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada previste nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di evitare possibili lacune e di garantire mediante norme comuni un livello minimo di professionalizzazione del settore che utilizza veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate per il trasporto internazionale e ravvicinare in tal modo le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori, tale disposizione andrebbe soppressa, mentre i requisiti in materia di sede effettiva e stabile e di adeguata idoneità finanziariaper l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero diventare obbligatoriessere applicati allo stesso modo, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati. Dal momento che il presente regolamento si applica esclusivamente alle imprese che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi, le imprese che effettuano operazioni di trasporto per conto proprio non sono contemplate dalla presente disposizione. [Em. 110]
(2 bis) Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione stima che i risparmi per le imprese saranno compresi tra i 2,7 e i 5,2 miliardi di EUR nel periodo 2020-2035. [Em. 111]
(3) Attualmente gli Stati membri possono legittimamente subordinare l'accesso alla professione di trasportatore su strada al rispetto di requisiti supplementari oltre a quelli specificati nel regolamento (CE) n. 1071/2009. Questa possibilità, che non si è rivelata necessaria per rispondere ad esigenze imperative e ha alimentato divergenze riguardo a tale accesso, andrebbe pertanto abolita.
(4) Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette "società di comodo" e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno, occorre assicurare chedefinire in modo più preciso i criteri di stabilimento, intensificare il monitoraggio e l'esecuzione e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. I trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro sianodovrebbero essere presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolganosvolgere realmente la loro attività di trasporto ed esercitare attività sostanziali. Di conseguenza e alla luce dell'esperienza maturata, è necessario chiarire e rafforzare le disposizioni relative all'esistenza di una sede effettiva e stabile, evitando nel contempo un onere amministrativo sproporzionato. [Em. 112]
(5) Nella misura in cui l'accesso alla professione dipende dall'onorabilità dell'impresa interessata, sono necessari chiarimenti per quanto riguarda le persone il cui comportamento deve essere preso in considerazione, le procedure amministrative da espletare e i periodi necessari per la riabilitazione dopo che un gestore dei trasporti ha perso l'onorabilità.
(6) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente le condizioni di concorrenza leale nel mercato del trasporto di merci su strada, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali.
(7) In considerazione della potenziale capacità di influenzare significativamente il mercato del trasporto di merci su strada nonché la protezione sociale dei lavoratori, agli elementi pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità è opportuno aggiungere le infrazioni gravi della normativa dell'Unione sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. [Em. 113]
(8) Data l'importanza della concorrenza leale nel mercato, è opportuno prendere in considerazione le infrazioni della normativa dell'Unione pertinenti in materia nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e delle imprese di trasporto. Il potere conferito alla Commissione di definire il livello di gravità delle infrazioni pertinenti dovrebbe essere conseguentemente precisato.
(9) Le autorità nazionali competenti hanno avuto difficoltà a individuare i documenti che le imprese di trasporto possono produrre per dimostrare la propria idoneità finanziaria, in particolare in assenza di conti annuali certificati. Le norme riguardanti le prove necessarie a dimostrare l'idoneità finanziaria andrebbero pertanto chiarite.
(10) Le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate dovrebbero godere di un livello minimo diun'idoneità finanziaria minima al fine di garantire che dispongano dei mezzi sufficienti per effettuare operazioni in modo stabile e nel lungo periodo. Tuttavia, dal momento che le operazioni in questioneeffettuate con tali veicoli hanno generalmente una portata limitata, i corrispondenti requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli applicabili agli operatori che impiegano veicoli singoli o accoppiati che superano il suddetto limite. [Em. 114]
(11) Le informazioni relative ai trasportatori contenute nei registri elettronici nazionali dovrebbero essere quanto più possibile complete e aggiornate per consentire alle autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme pertinenti di avere un quadro generale sufficiente degli operatori sottoposti ad inchiesta. Le informazioni concernenti il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione degli operatori, il numero di dipendenti di questi ultimi, il fattore di rischio che essi presentano e le informazioni finanziarie di base che li riguardano dovrebbero consentire una migliore esecuzione a livello nazionale e transfrontaliero delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 nonché di altre normative pertinenti dell'Unione. Inoltre, al fine di fornire al personale delle autorità di contrasto, ivi compresi i funzionari che svolgono i controlli su strada, un quadro chiaro e completo dei trasportatori sottoposti a controllo, dovrebbe essere garantito loro un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, i registri elettronici nazionali dovrebbero essere realmente interoperabili e i dati ivi contenuti dovrebbero essere accessibili direttamente e in tempo reale a tutti i funzionari delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri. Le norme relative al registro elettronico nazionale dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. [Em. 115]
(12) La definizione dell'infrazione più grave, ossia quella riguardante il superamento del tempo di guida giornaliero, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, non corrisponde alle vigenti disposizioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Questa incoerenza genera incertezza e pratiche divergenti tra le autorità nazionali e, di conseguenza, complica l'esecuzione delle norme in questione. È quindi opportuno chiarire tale definizione per garantire la coerenza tra i due regolamenti.
(13) Le norme sui trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo da trasportatori non residenti in uno Stato membro ospitante ("cabotaggio") dovrebbero essere chiare, semplici e di facile applicazione, mantenendo sostanzialmente il livello di liberalizzazione raggiunto finora. [Em. 116]
(14) Al fine di evitare le corse a vuoto, i trasporti di cabotaggio dovrebbero essere consentiti, con specifiche restrizioni, nello Stato membro ospitante. A tal fine e per agevolare i controlli ed eliminare l'incertezza, è opportuno abolire la limitazione del numero di trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale, mentre andrebbe ridotto il numero di giorni disponibili per tali trasporti. [Em. 117]
(14 bis) Al fine di impedire che i trasporti di cabotaggio siano effettuati sistematicamente, il che potrebbe costituire un'attività permanente o continuativa che provoca distorsioni del mercato nazionale, il periodo disponibile per i trasporti di cabotaggio in uno Stato membro ospitante andrebbe ridotto. Inoltre, i trasportatori non dovrebbero essere autorizzati a effettuare nuovi trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante in un determinato periodo di tempo e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale proveniente dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa. Tale disposizione non pregiudica l'esecuzione di operazioni di trasporto internazionale. [Em. 118]
(15) L'effettiva ed efficace applicazione delle norme costituisce una condizione necessaria per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di esecuzione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di esecuzione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Al fine di dematerializzare i documenti di trasporto, l'utilizzo dei documenti elettronici dovrebbe in futuro diventare la norma, in particolare la lettera di vettura elettronica conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). È opportuno precisare con quali mezzi i trasportatori su strada possono dimostrare di rispettare le norme riguardanti le operazioni di cabotaggio. Andrebbero riconosciuti quali mezzi idonei l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche sui trasporti, che dovrebbero semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti. Il formato utilizzato a tal fine dovrebbe garantire affidabilità e autenticità. Considerando il crescente ricorso a metodi elettronici efficienti di scambio di informazioni nel settore dei trasporti e della logistica, è importante garantire la coerenza dei quadri normativi e delle disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative. [Em. 119]
(15 bis) La rapida introduzione del tachigrafo intelligente è di importanza fondamentale, in quanto consentirà alle autorità di contrasto che effettuano controlli su strada di rilevare infrazioni e anomalie in maniera più rapida ed efficace, il che comporterebbe una migliore esecuzione del presente regolamento. [Em. 120]
(16) Le imprese di trasporto sono destinatarie delle norme relative al trasporto internazionale e, in quanto tali, sono soggette alle conseguenze di eventuali infrazioni da loro commesse. Tuttavia, al fine di evitare abusi da parte di imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto da trasportatori di merci su strada, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere sanzioni per gli speditori e gli spedizionieri, i contraenti e i subcontraenti, nel caso in cui questi commissionino intenzionalmentesiano a conoscenza che servizi di trasporto che comportano infrazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009. Quando le imprese che ottengono appalti di servizi di trasporto commissionano tali servizi a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, la loro responsabilità dovrebbe essere ridotta. [Em. 121]
(16 bis) La proposta Autorità europea del lavoro [...] mira a sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa dell'Unione. Sostenendo e agevolando l'applicazione del presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo importante nell'agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nel sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità attraverso gli scambi e la formazione del personale e nell'aiutare gli Stati membri nell'organizzazione di controlli concertati. Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorare l'effettiva cooperazione tra le autorità competenti e contribuire a contrastare le frodi e gli abusi delle norme. [Em. 122]
(16 ter) La legislazione in materia di trasporto stradale dovrebbe essere rafforzata al fine di garantire un'applicazione e un'esecuzione corrette del regolamento Roma I di modo che i contratti di lavoro rispecchino il luogo di lavoro abituale dei dipendenti. Le norme fondamentali del regolamento (CE) n. 1071/2009 intese a contrastare le "società di comodo" e a garantire criteri di stabilimento adeguati per le società, completano il regolamento Roma I e sono direttamente legate ad esso. Tali norme dovrebbero essere rafforzate per garantire i diritti dei dipendenti quando lavorano temporaneamente al di fuori del paese in cui lavorano abitualmente e per garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto. [Em. 123]
(17) Nella misura in cui il presente regolamento introduce un certo grado di armonizzazione in alcuni ambiti finora non armonizzati dal diritto dell'Unione e riguardanti in particolare il trasporto con veicoli commerciali leggeri e le pratiche di esecuzione, gli obiettivi del presente regolamento, ossia il ravvicinamento delle condizioni di concorrenza e il miglioramento dell'esecuzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura degli obiettivi perseguiti e della dimensione transfrontaliera del trasporto stradale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(18) Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1071/2009, per integrare il regolamento con un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità e per modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1072/2009. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(19) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è così modificato:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è così modificato:
i) la lettera a) è soppressa;sostituita dalla seguente:"
"a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia inferiore alle 2,4 tonnellate;
a bis)
alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore alle 3,5 tonnellate e che effettuano unicamente trasporti nazionali;"; [Em. 124]
"
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale.
Qualsiasi trasporto su strada per il quale non sia percepita alcuna retribuzione e che non generi alcun reddito, come il trasporto di personeil cui obiettivo non è generare reddito per il conducente o altri, come nei casi in cui il servizio è fornito a fini di beneficenza o ad uso strettamente privatofilantropici, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;"; [Em. 125]
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:"
"6. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e gli articoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 e 21 non si applicano alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate.
Gli Stati membri possono tuttavia:
a)
imporre a dette imprese l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui al primo comma;
b)
ridurre il limite di cui al primo comma per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada."; [Em. 126]
"
2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;
3) l'articolo 5 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) dispone di locali adeguati, proporzionati alle attività dell'impresa, in cui conserva ipuò accedere agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in altro formato, in particolare i contratti commerciali, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, al distacco e ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento;"; [Em. 127]
"
a bis) è inserita la seguente lettera:"
"a bis) i veicoli di cui alla lettera b) effettuano, nel quadro di un contratto di trasporto, almeno un'operazione di carico o scarico di merci ogni quattro settimane nello Stato membro di stabilimento;"; [Em. 128]
"
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture amministrative appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro;"; [Em. 129]
"
c) è aggiunta la seguente lettera d):"
"d) gestisce in maniera effettiva e continuativa le operazioni di trasporto effettuate conutilizzando i veicoli di cui alla lettera b) con l'ausilio delle attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;"; [Em. 130]
"
d) è aggiunta la seguente lettera e):"
"e) detiene attivi e si avvale di personale in proporzione all'attività della sede.";
"
d bis) è aggiunta la seguente lettera f):"
"f) presenta un legame chiaro tra le operazioni di trasporto effettuate e lo Stato membro di stabilimento e dispone di un centro operativo e di un accesso a un numero di parcheggi sufficiente per l'utilizzo regolare da parte dei veicoli di cui alla lettera b);"; [Em. 131]
"
d ter) è aggiunta la seguente lettera g):"
"g) assume e impiega conducenti a norma della legge applicabile ai contratti di lavoro di tale Stato membro;"; [Em. 132]
"
d quater) è aggiunta la seguente lettera h):"
"h) garantisce che la sede è il luogo in cui o a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività in conformità del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio* e/o della Convenzione di Roma.
_____________________
* Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6)."; [Em. 133]
"
4) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"Nel determinare se un'impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita, di altri rappresentanti legali e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell'impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita, degli altri rappresentanti legali e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.";
"
ii) al terzo comma, lettera a), è aggiunto il seguente punto vii):"
"vii) diritto fiscale.";
"
iii) al terzo comma, lettera b), sono aggiunti i seguenti punti xi) e xii):"
"xi) il distacco dei lavoratori;
xii)
la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.;
xiii)
il cabotaggio."; [Em. 134]
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti, in uno o più Stati membri, una condanna per un reato penale grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa dell'Unione stabilite all'allegato IV, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa che include, se del caso, un'ispezione in loco nei locali dell'impresa in questione.
Nel corso della procedura amministrativa il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell'impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.
Nel corso della procedura amministrativa, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell'Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonché del numero delle infrazioni più gravi della normativa dell'Unione stabilite all'allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che l'impresa in questione continua ad essere onorabile. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità;";
"
c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:"
"2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24, con cui stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), che, oltre a quelle di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.
A tal fine la Commissione:
a)
stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
b)
definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l'altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti; [Em. 135]
c)
indica la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.";
"
5) l'articolo 7 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa è in grado in via permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate dimostrano di disporre ogni anno di un capitale proprio per un valore di almeno 1 800 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato."; [Em. 136]
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresao un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante comprovante che l'impresa dispone deglifornisca una fideiussione in solido dell'impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma."; [Em. 137]
"
5 bis) all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
"Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell'allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dei cambiamenti che intervengono nel settore."; [Em. 138]
"
6) all'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"
"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 al fine di modificare gli allegati I, II e III per adeguarli all'evoluzione del mercato e al progresso tecnico.";
"
7) all'articolo 11, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso;
8) all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;sostituito dal seguente:"
"Gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni tre anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3."; [Em. 139]
"
9) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito è nuovamente soddisfatto in via permanente.";
"
10) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:"
"L'autorità competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità.";
"
10 bis) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro. La Commissione redige un elenco di misure di riabilitazione per ripristinare l'onorabilità."; [Em. 140]
"
11) l'articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
-i bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 3 inerenti all'onorabilità e all'idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;"; [Em. 141]
"
i) sono aggiunte le seguenti lettere da g) a j):"
"g) numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, a norma dell'articolo 5, lettera b);
h)
numero di dipendentipersone assunte nell'impresa nel corso dell'ultimo anno civile; [Em. 142]
i)
totale delle attività, delle passività, del capitale proprio e del fatturato degli ultimi due anni;
j)
fattore di rischio dell'impresa a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE.";
"
i bis) è aggiunta la seguente lettera j bis):"
"j bis)contratti di lavoro dei conducenti internazionali degli ultimi sei mesi;"; [Em. 143]
"
ii) il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:"
"Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali. [Em. 144]
In ogni caso, I dati di cui al primo comma, lettere da e) a j), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza."; [Em. 145]
Ai fini dell'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 1072/2009, i dati di cui alla lettera j) sono disponibili, su richiesta, a speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti."; [Em. 146]
"
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.";
"
b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
"5.Al fine di migliorare l'efficacia dell'esecuzione transfrontaliera, gli Stati membri garantiscono che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e interoperabili in tutta l'Unione tramite il sistema del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) di cui nel regolamento (UE) 2016/480, affinché i dati di cui al paragrafo 2 siano direttamente accessibili a tutte le autorità di esecuzione e a tutti gli organi di controllo competenti di tutti gli Stati membri in tempo reale."; [Em. 147]
"
b ter) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla definizione e all'aggiornamento di norme comuni volte a garantire che i registri elettronici nazionali siano pienamente interconnessi e interoperabili, in modo che un'autorità competente o un organismo di controllo di qualunque Stato membro possa accedere direttamente e in tempo reale al registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro come stabilito al paragrafo 5. Tali norme comuni comprendono norme concernenti il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e l'interoperabilità di detti registri, nonché norme specifiche relative all'accesso ai dati e alla registrazione e al controllo degli stessi.;"; [Em. 148]
"
c) il paragrafo 7 è soppresso;
12) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 18
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
1. GliLe autorità competenti degli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazionecooperano strettamente e si forniscono prontamente assistenza reciproca nonché qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 31 dicembre 2018. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri, i quali comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative ai punti di contatto. [Em. 149]
1 bis. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione amministrativa prevista al presente articolo è attuata per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*, che consente a tutti gli operatori di fornire i dati nella loro lingua. [Em. 150]
2. Lo Stato membro che riceve la notifica di un'infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro nel corso degli ultimi due anni inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.
3. Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono debitamente giustificate e motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili violazioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). [Em. 151]
4. Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro diecicinque giorni lavorativi. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Ove ciò non sia possibile, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che l'ha ricevuta. [Em. 152]
5. Laddove sia difficoltoso o impossibile dar seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa lo Stato membro richiedente entro diecicinque giorni lavorativi, spiegando i motivi dimotivando debitamente tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati intavolano discussionicooperano per risolvere di concerto eventuali difficoltà. In caso di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente e non debitamente giustificato di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata e dopo aver consultato gli Stati membri interessati, può adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. [Em. 153]
6. In risposta alle richieste di cui al paragrafo 3, gli Stati membri forniscono le informazioni richieste ed effettuano i controlli, le ispezioni e le indagini necessari entro venticinque15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta, a meno che gli Stati membri interessati non stabiliscano di comune accordo un altro termine o non abbiano informato lo Stato membro richiedente che la richiesta non è sufficientemente motivata o che sia impossibile o difficoltoso darvi seguito, conformemente ai paragrafi 4 e 5, e non sia stata trovata una soluzione a tali difficoltà. [Em. 154]
7. Gli Stati membri assicurano che le informazioni loro comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste.
8. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito.
9. Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure in linea con le pertinenti normative nazionali e dell'Unione, per indagare e prevenire possibili violazioni del presente regolamento.
_________________
* Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).";
"
12 bis) è inserito il seguente articolo 18 bis:"
"Articolo 18 bis
Misure di accompagnamento
1. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi tra il personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra Stati membri, come pure il personale incaricato della vigilanza sul rispetto e sull'esecuzione delle norme applicabili del presente regolamento.
2. La Commissione fornisce sostegno tecnico e di altro tipo al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa e accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, anche attraverso la promozione di scambi di personale e programmi di formazione congiunta nonché lo sviluppo, l'agevolazione e la promozione di iniziative in materia di migliori prassi. La Commissione, senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio, può utilizzare gli strumenti finanziari disponibili al fine di rafforzare ulteriormente la creazione di capacità e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.
3. Gli Stati membri istituiscono un programma di valutazioni inter pares cui sono tenute a partecipare tutte le autorità preposte all'applicazione della legge, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità competenti preposte all'applicazione della legge valutatrici e valutate. Gli Stati membri comunicano tali programmi alla Commissione ogni due anni come parte della relazione sulle attività delle autorità competenti di cui all'articolo 26."; [Em. 155]
"
13) l'articolo 24 è soppresso;
14) è inserito il seguente articolo 24 bis:"
"Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)].
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
___________________
* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";
"
15) all'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso;
16) all'articolo 26 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:"
"3. Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione sull'utilizzo, nel proprio territorio, di veicoli a motore singoli o di insiemi di veicoli accoppiati, impiegati in trasporti internazionali e stabiliti nel loro territorio, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Tale relazione comprende: [Em. 156]
a)
il numero delle autorizzazioni rilasciate agli operatori che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi lesia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate; [Em. 157]
b)
il numero di veicoli a motore, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro per ciascun anno civile; [Em. 158]
c)
il numero complessivo di veicoli a motore, impiegati in trasporti internazionali, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate, immatricolati nello Stato membro al 31 dicembre di ogni anno; [Em. 159]
d)
la quota stimata dei veicoli a motore singoli o degli insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa fra 2,4 e 3,5 tonnellate, nonché di quelli con massa a carico inferiore a 2,4 tonnellate, nell'insieme delle attività di trasporto su strada di tutti i veicoli immatricolati nello Stato membro, suddivisa per operazioni nazionali, internazionali e di cabotaggio. [Em. 160]
4. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione del numero totale di veicoli a motore singoli o di insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le, inclusa quella dei rimorchi, sia compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate adibiti ai trasporti nazionali ed internazionalisu strada. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta nuovamente se sia necessario proporre misure supplementari. [Em. 161]
5. Ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite."; [Em. 162]
"
16 bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:"
"5 bis. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 e a ulteriori elementi concreti, la Commissione presenta, al più tardi entro il 31 dicembre 2020, una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalità per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari."; [Em. 163]
"
17) nell'allegato IV, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50% o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.".
"
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:"
"Il trasporto di container vuoti o di pallet è considerato un trasporto per conto terzi ogniqualvolta è oggetto di un contratto di trasporto.";
"
1 bis) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:"
"I termini di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 2 bis, del presente regolamento si applicano anche al trasporto di merci su strada in entrata o in uscita, nel quadro della parte iniziale e/o terminale nazionale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE."; [Em. 164]
"
1 ter) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Tuttavia, tale attraversamento in transito è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato."; [Em. 165]
"
1 quater) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, sia inferiore a 2,4 tonnellate;"; [Em. 166]
"
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 6 è sostituito dal seguente:"
"6. 'trasporto di cabotaggio': trasporto nazionale di merci effettuato per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, comprendente il trasporto dal ritiro delle merci presso uno o più punti di carico fino alla loro consegna in uno o più punti di consegna, come precisato nella lettera di vettura;";
"
a bis) è aggiunto il punto seguente: "
"7 bis. "transito": spostamenti dei veicoli a carico attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi in cui il punto di partenza e il punto di arrivo non sono situati in tali Stati membri o paesi terzi."; [Em. 167]
"
3) l'articolo 4 è così modificato:
-a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"
"b bis) effettui trasporti internazionali con veicoli dotati di un tachigrafo intelligente di cui all'articolo 3 e al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_________________
* Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).";[Em. 168]
"
a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter al fine di modificare il presente regolamento per adeguare il periodo massimo di validità della licenza comunitaria all'evoluzione del mercato.";
"
b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis al fine di modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.";
"
4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis al fine di modificare l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.";
"
5) l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante, i trasportatori di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello Stato membro ospitante o negli Stati membri limitrofi. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio avviene entro 5 giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata, nell'ambito del contratto di trasporto applicabile."; [Em. 169]
"
a bis) è inserito il seguente paragrafo:"
"2 bis. Dopo la fine del periodo di 3 giorni di cui al paragrafo 2, ai trasportatori non è consentito effettuare con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore di tale veicolo combinato, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro ospitante nelle 60 ore successive al ritorno nello Stato membro di stabilimento del trasportatore e finché non viene eseguito un nuovo trasporto internazionale avente origine nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa."; [Em. 170]
"
b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale.";
"
c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:"
"4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti preposti al controllo dello Stato membro ospitante su richiesta e durante un controllo su strada. Esse possono essereGli Stati membri accettano prove esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, quale l'eCMR*come la lettera di vettura elettronica ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di fornire le prove di cui al paragrafo 3."; [Em. 171]
_________________
* Lettera di vettura elettronica conformemente alla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada;";
"
5 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:"
"e bis) la retribuzione e le ferie annuali retribuite, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.
___________________
* Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1)."; [Em. 172]
"
6) all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"Sulla scorta, in particolare, dei dati pertinenti la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.
________________
** Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).";
"
7) è inserito il seguente articolo 10 bis:"
"Articolo 10 bis
ControlliApplicazione intelligente [Em. 173]
1. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, in ogni anno civile sia sottoposto a controlli almeno il 2% di tutti i trasporti di cabotaggio effettuati Al fine di far meglio rispettare gli obblighi sanciti dal presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel proprioloro territorio. Tale percentuale è aumentata ad almeno il 3% a decorrere dal 1º gennaio 2022. La base per il calcolo di tale percentuale è rappresentata dal totale delle attività di cabotaggio nello Stato membro, espresso in tonnellate/chilometro per l'anno t-2, quale risulta dai dati Eurostatia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un fattore di rischio elevato di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 174]
1 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano, ove opportuno, un controllo sui trasporti di cabotaggio. [Em. 175]
2. Gli Stati membri procedono a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio di violare le disposizioni del presente capo ad esse applicabili. A tal fine gli Stati membri trattano il rischio di tali infrazioni come un rischio a sé stante nell'ambito del sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva n. 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* ed esteso in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
2 bis. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri hanno accesso alle informazioni e ai dati pertinenti registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo intelligente di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 e ai documenti di trasporto elettronici, quali le lettere di vettura elettroniche ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR). [Em. 176]
2 ter. Gli Stati membri concedono l'accesso a tali dati solamente alle autorità competenti autorizzate ad accertare le violazioni degli atti giuridici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione i recapiti di tutte le autorità competenti nel loro territorio cui hanno conferito l'accesso a tali dati. Entro il ... [XXX] la Commissione redige l'elenco di tutte le autorità nazionali competenti e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri notificano senza indugio ogni loro successiva modifica. [Em. 177]
2 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in cui stabilisce le caratteristiche dei dati ai quali gli Stati membri hanno accesso, le condizioni per il loro utilizzo e le specifiche tecniche per la loro trasmissione o consultazione, indicando in particolare:
a)
un elenco dettagliato di informazioni e dati cui hanno accesso le autorità nazionali competenti, che includono almeno l'ora e il luogo degli attraversamenti di frontiera e delle operazioni di carico e scarico, il numero di targa del veicolo e i dati del conducente;
b)
i diritti di accesso delle autorità competenti, differenziati se del caso in base al tipo di autorità competenti, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati vengono usati;
c)
le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) o per l'accesso agli stessi, tra cui, ove opportuno, il periodo massimo di conservazione dei dati, differenziate se del caso in base alla tipologia di dati. [Em. 178]
2 quinquies. I dati personali di cui al presente articolo sono consultati o conservati solo per l'arco di tempo strettamente necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati. Quando non sono più necessari a tali finalità, i dati sono distrutti. [Em. 179]
3. Gli Stati membri effettuano, almeno tre volte l'anno, controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio, che possono coincidere con i controlli effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna operante sul proprio territorio. I punti di contatto nazionali designati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****Gli Stati membri si scambiano informazioni sul numero e tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati. [Em. 180]
______________________
* Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
** Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).";
"
8) sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:"
"Articolo 14 bis
Responsabilità
Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III qualora essi commissionino intenzionalmentesiano a conoscenza del fatto, o dovrebbero ragionevolmente esserlo, che i servizi di trasporto che commissionano comportano infrazioni del presente regolamento.
Qualora gli speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti commissionino servizi di trasporto a imprese di trasporto con un basso fattore di rischio, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, non sono passibili di sanzioni per infrazioni, a meno che non sia dimostrato che erano effettivamente a conoscenza di tali infrazioni. [Em. 181]
Articolo 14 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
___________________
* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";
"
9) l'articolo 15 è soppresso;
10) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 17
Relazioni
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell'anno civile precedente, nonché il numero di attestati di conducente al 31 dicembre dell'anno civile precedente.
3. Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell'articolo 10 bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numerole operazioni di controlli sul cabotaggio effettuatiesecuzione effettuate nel corso dell'anno civile precedente a norma dell'articolo 10 bis, compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo e il numero di tonnellate/chilometro verificato. [Em. 182]
3 bis. Entro la fine del 2022, la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato unionale del trasporto su strada. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.". [Em. 183]
"
Articolo 3
Riesame
1. La Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento, in particolare l'impatto dell'articolo 2 che modifica l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009, entro [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente Regolamento. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
2. A seguito della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate, se del caso, da proposte pertinenti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [xx].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0660),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0143/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0390),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349 dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0270/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0176/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [Em. 1 La modifica si applica all'intero testo]
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) È necessario istituire un Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e l’acquacoltura (FEAMP)(FEAMPA) per il periodo 2021-2027. [Em. 1 La modifica si applica all'intero testo] Il Fondo dovrebbe mirare a dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell’Unione per sostenere l'attuazione dellala politica comune della pesca (PCP) e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la politica marittima dell’Unione e gli impegni internazionali dell’Unione in materia di governance degli oceani. Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili compresa la conservazione delle risorse biologiche marine e degli habitat, l'acquacoltura sostenibile, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile, la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità della pesca e dell'acquacoltura e mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA dovrebbe contribuire a rispondere alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori. [Emm. 1 e 276]
(1 bis) Il Parlamento europeo sottolinea che,a seguito dell'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %. [Em. 4]
(1 ter) Il 14 marzo 2018 e il 30 maggio 2018, il Parlamento europeo ha evidenziato, nelle risoluzioni sul QFP 2021-2027, l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. In tale contesto, Il Parlamento europeo ha ribadito la propria posizione secondo cui l'Unione deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP. il Parlamento europeo ha chiesto pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP. Esso ha ribadito inoltre che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie; Il Parlamento europeo chiedeva, pertanto, di continuare a sostenere le politiche esistenti, in particolare quelle dell'Unione consolidate da tempo e sancite dai trattati, vale a dire la politica agricola comune e la PCP e la politica di coesione, poiché queste apportano ai cittadini dell'Unione vantaggi tangibili. [Em. 5]
(1 quater) Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha posto l'accento sull'importanza socioeconomica ed ecologica del settore della pesca, dell'ambiente marino e dell'"economia blu" e sul loro contributo all'autonomia alimentare sostenibile dell'Unione in termini di garanzia della sostenibilità dell'acquacoltura e della pesca europee e di riduzione dell'impatto ambientale. Il Parlamento ha inoltre chiesto che gli importi specifici destinati al settore della pesca nell'attuale QFP siano mantenuti e che, nella misura in cui siano previsti nuovi obiettivi di intervento nell'ambito dell'economia blu, le dotazioni finanziarie destinate agli affari marittimi siano aumentate. [Em. 6]
(1 quinquies) Nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027, il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che la lotta contro la discriminazione è essenziale ai fini del rispetto degli impegni assunti dall'Unione a favore di un'Europa fondata sull'inclusione, e che pertanto occorre adottare, nell'ambito del prossimo QFP, misure finanziarie specifiche in materia di parità tra uomini e donne e di integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le iniziative nell'Unione. [Em. 7]
(1 sexies) Il FEAMPA dovrebbe sostenere prioritariamente la pesca artigianale al fine di dare una risposta ai problemi specifici di quel segmento nonché favorire una gestione sostenibile e di prossimità delle attività di pesca in questione così come lo sviluppo delle comunità costiere. [Em. 8]
(2) In qualità di attore globale degli oceani con lo spazio marittimo più grande del mondo, se si includono le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, l'Unione è diventata il quinto produttore mondiale di prodotti ittici l’Unionee ha una grande responsabilità per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano. Preservare i mari e gli oceani è infatti di vitale importanza per una popolazione mondiale in rapida crescita. Riveste inoltre un interesse socioeconomico per l'Unione: un'economia blu sostenibile che si sviluppa entro limiti ecologici stimola gli investimenti, l'occupazione e la crescita, promuove la ricerca e l'innovazione e contribuisce alla sicurezza energetica grazie all'energia oceanica. Inoltre, mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza. [Em. 277]
(2 bis) Le attività di pesca e di acquacoltura d'acqua dolce e in mare contribuiscono in modo significativo alla sicurezza alimentare dell'Unione, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro nelle zone rurali nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e, in particolare, della biodiversità. Il sostegno e lo sviluppo dei settori della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere il fulcro della futura politica della pesca dell'Unione. [Em. 10]
(3) Il regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che istituisce disposizioni comuni] (in appresso, “regolamento recante disposizioni comuni)(6) è stato adottato per migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito dei Fondi in regime di gestione concorrente (“i Fondi”), al fine precipuo di semplificare l’attuazione delle politiche in modo coerente. Tali disposizioni comuni si applicano alla parte del FEAMPAFEAMP in regime di gestione concorrente. I Fondi perseguono obiettivi complementari e condividono le stesse modalità di gestione. Pertanto, il regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni quali il partenariato e la governance a più livelli. Contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune per quanto riguarda l’orientamento alla performance nell’ambito dei Fondi. Esso comprende quindi condizioni abilitanti, una verifica della performance e disposizioni in materia di sorveglianza, stesura di relazioni e valutazione. Vengono altresì stabilite disposizioni comuni con riguardo alle norme di ammissibilità e disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari, l’uso di InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcune modalità di gestione e di controllo sono peraltro comuni a tutti i Fondi. In conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], l’accordo di partenariato dovrebbe descrivere le complementarità tra i Fondi, compreso il FEAMPAFEAMP, e altri programmi dell’Unione.
(4) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] (“regolamento finanziario”)(7) e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e l’esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del trattato riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi dell’Unione.
(5) Nell'ambito della gestione diretta, il FEAMPAFEAMP dovrebbe sviluppare sinergie e complementarità con altri Fondi e programmi dell'Unione pertinenti nonché sinergie tra Stati membri e regioni. Dovrebbe inoltre consentire finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto attuate in conformità del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento relativo a InvestEU](8). [Em. 11]
(6) Il sostegno nell’ambito del FEAMPAFEAMP dovrebbe essere usato per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e non dovrebbe contribuire a migliorare il rendimento dell'attività di pesca, a favorire l'occupazione con diritti nel settore, a garantire prezzi equi per la produzione, ad aumentare il duplicare né spiazzare gli investimenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Il sostegno dovrebbe avere un chiaro valore aggiunto europeo del pesce e a sostenere il potenziamento delle attività connesse, a monte e a valle della pesca. [Em. 12]
(7) Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle rispettive capacità di realizzare le priorità stabilite per le azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. [Em. 13]
(8) Il quadro finanziario pluriennale QFP stabilito nel regolamento (UE) xx/xx(9) prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMPFEAMPA dovrebbe essere aumentato almeno del 10% rispetto al FEAMP per il periodo 2014-2020 Le sue risorse ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato l’87% un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta il 13% un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme e alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, alla tutela e al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità marini e costieri e alla conoscenza marina, mentre agli importi per l'arresto definitivo e l’arresto temporaneo delle attività di pesca e per gli investimenti in imbarcazioni dovrebbe essere applicato un massimale. [Em. 14]
(8 bis) Per quanto riguarda l'importanza del settore dell'acquacoltura, i fondi dell'Unione per il settore e, in particolare, per l'acquacoltura d'acqua dolce, dovrebbero essere mantenuti al livello stabilito per l'attuale periodo di bilancio. [Em. 15]
(9) Il settore marittimo europeo rappresenta oltre 5 milioni di posti di lavoro che generano quasi 500 miliardi di EUR all’anno, e ha le potenzialità per creare molti nuovi posti di lavoro. La produzione dell’economia oceanica globale è attualmente stimata attorno a 1,3 miliardi di EUR, cifra che potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. La necessità di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi in termini di per le emissioni di CO2, richiede l'impiego di almeno il 30 % del bilancio dell’Unione per azioni volte a combattere il cambiamento climatico. È altresì necessario aumentare l'efficienza delle risorse e limitare l'impronta ecologica dell'economia blu che si sviluppa entro limiti ecologici e che ha dato, e deve continuare a dare, notevole impulso all'innovazione in altri settori, quali le attrezzature marine, la cantieristica navale, l'osservazione degli oceani, il dragaggio, la protezione del litorale e la costruzione marina. I Fondi strutturali dell’Unione, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il FEAMP, hanno finanziato investimenti a favore dell’economia marittima. Per sfruttare il potenziale di crescita del settore devonodovrebbero essere utilizzati nuovi strumenti di investimento, come InvestEU. [Em. 16]
(9 bis) Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile devono essere fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo da evitare effetti negativi sull'ambiente che mettano in pericolo la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate per valutare l'impatto degli investimenti sull'ambiente, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi. [Em. 17]
(10) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe basarsi su quattrocinque priorità: promuovere la pesca sostenibile, compresae la conservazione delle risorse biologiche marine; promuovere l'acquacoltura sostenibile; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante mercati e settori della trasformazione nell'ambito della pesca dell'acquacolturaun’acquacolturae mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un’economia blu sostenibile, tenendo conto della capacità di carico ecologico, e promuovere la prosperità e la coesione economica e sociale nelle comunità costiere e interne; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta. [Em. 18]
(10 bis) Si potrebbero indicare priorità con obiettivi specifici dell'Unione, per fare maggiore chiarezza sull'uso che si può fare del Fondo e sull'aumento dell'efficienza di quest'ultimo. [Em. 19]
(11) Il FEAMPAFEAMP post-2020 dovrebbe essere basato su un’architettura semplificata, senza definire preliminarmente misure e norme di ammissibilità dettagliate a livello di Unione in modo eccessivamente prescrittivo. Dovrebbero piuttosto essere descritti settori di sostegno generali nell’ambito di ciascuna priorità. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare i rispettivi programmi specificando i mezzi più idonei a conseguire le priorità. Un’ampia gamma di misure identificate dagli Stati membri nei suddetti programmi potrebbe essere finanziata nel quadro delle norme stabilite nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], purché tali misure rientrino nelle priorità identificate nei settori di sostegno identificati nel presente regolamento. Occorre tuttavia stabilire un elenco di operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca (ad esempio un divieto generale disugli investimenti intesi a incrementare la capacità di pesca con determinate deroghe debitamente giustificate). Inoltre, gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta dovrebbero essere rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP. [Em. 20]
(12) L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile identifica nella conservazione e nell’uso sostenibile degli oceani uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto la Commissione si è impegnata a promuovere un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici che sia coerente con un approccio basato sugli ecosistemi che riguardi, in particolare, la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie e degli habitat alle attività umane in mare, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico, a vietare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a non introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo. Questo risultato dovrebbe scaturire dai negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni al settore della pesca. Nel corso dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio+ 20), l’Unione si è altresì impegnata a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità della flotta e alla pesca eccessiva. I settori sostenibili della pesca e dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare nell'Unione contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 21]
(12 bis) Il FEAMPA contribuisce inoltre agli ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In particolare, il presente regolamento prende in considerazione i seguenti obiettivi:
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OSS 1 – Sconfiggere la povertà: il FEAMPA contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare di quelle che dipendono da un'unica risorsa della pesca minacciata dalla pesca eccessiva, dai cambiamenti globali e dai problemi ambientali.
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OSS 3 – Salute e benessere: il FEAMPA contribuisce a lottare contro l'inquinamento dei corpi idrici costieri, che causa malattie endemiche, e a garantire una buona qualità degli alimenti pescati o allevati in acquacoltura.
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OSS 7 – Energia pulita e accessibile: attraverso il finanziamento dell'economia blu, il FEAMPA, congiuntamente ai fondi destinati a Orizzonte Europa, favorisce lo sviluppo delle energie marine rinnovabili e garantisce che tale sviluppo sia compatibile con la protezione dell'ambiente marino e con la conservazione delle risorse della pesca.
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OSS 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMPA, congiuntamente al FSE, contribuisce allo sviluppo dell'economia blu, fattore di crescita economica. Inoltre, garantisce che tale crescita economica comporti la creazione di occupazione dignitosa per le comunità costiere. In aggiunta, il FEAMPA contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.
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OSS 12 – Consumo e produzione responsabili: il FEAMPA contribuisce a promuovere un uso razionale delle risorse naturali e a limitare lo spreco di risorse naturali ed energetiche.
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OSS 13 – Lotta contro il cambiamento climatico: il FEAMPA destina parte del suo bilancio alla lotta contro il cambiamento [Em. 22]
(13) Tenuto conto dell’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l’impegno assunto dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare le azioni per il clima e a raggiungere un obiettivo complessivo del 3025% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni intraprese nell’ambito del presente regolamento dovrebbero permettere al FEAMPA di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici, senza pregiudicare il finanziamento della PCP che richiede una rivalutazione in positivo del finanziamento. Le azioni pertinenti, compresi i progetti finalizzati alla tutela e al ripristino delle praterie marine e delle zone umide costiere che sono importanti pozzi di assorbimento del carbonio, saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del FEAMPAFEAMP e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione. di destinare il 30% della dotazione finanziaria complessiva del FEAMP agli obiettivi climatici.. [Em. 23]
(14) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Unione tenendo debitamente conto della coesione sociale, nel quadro della PCP e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ed essere coordinato con la politica ambientale europea, compresa la normativa sulla qualità delle acque che garantisce la qualità dell'ambiente marino ai fini del miglioramento della realtà della pesca. Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l’applicazione di marcatori dell’Unione in materia di ambiente e formare oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e delle relazioni annuali sulla performance. [Em. 24]
(15) A norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“il regolamento sulla PCP”)(10), l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMPAFEAMP dovrebbe essere subordinato al pieno rispetto delle norme della PCP e della pertinente normativa ambientale dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe essere concessa solo agli operatori e agli Stati membri che rispettano appieno gli obblighi giuridici pertinenti ad essi incombenti. Le domande presentate da beneficiari che non rispettano le norme applicabili della PCP non dovrebbero essere ammissibili. [Em. 25]
(16) Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al pieno rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme in materia di interruzione, sospensione e rettifiche finanziarie stabilite nel regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. Nel caso in cui uno Stato membro o un beneficiario sia venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che dimostrino lascino supporre tale inadempienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento. In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamento e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti e a imporre rettifiche finanziarie in caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro. [Em. 26]
(17) Molto è stato fatto Negli ultimi anni sono state adottate misurenell’ambito della PCP per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili, aumentare la redditività dell’industria alieutica dell’Unione e garantire la conservazione degli ecosistemi marini. Restano tuttavia da affrontare notevoli sfide per raggiungere pienamente gli obiettivi socioeconomici e ambientali della PCP, compreso l'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere tutte le popolazioni di stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. È pertanto necessario continuare a fornire un sostegno dopo il 2020, specialmente nei bacini marini in cui si sono registrati progressi più lenti, in particolare nelle aree più isolate come le regioni ultraperiferiche. [Em. 27]
(17 bis) L'articolo 13 del TFUE stabilisce che, nel formulare e attuare, tra l'altro, la politica della pesca dell'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, nel rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle usanze degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. [Em. 2]
(18) La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere e insulari dell’Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante, come quelle ultraperiferiche. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività del settore della pesca continuano a rappresentare una sfida importante. È pertanto essenziale che il FEAMPA sostenga l'attrattiva del settore della pesca, garantendo la formazione professionale nonché l'accesso dei giovani ai mestieri della pesca. [Em. 28]
(18 bis) L'attuazione di meccanismi di cogestione nel quadro delle attività di pesca professionale e ricreativa e dell'acquacoltura, con la partecipazione diretta dei portatori di interessi, quali le amministrazioni, il settore della pesca e dell'acquacoltura, la comunità scientifica e la società civile, la cui funzionalità si fonda su una distribuzione equa delle responsabilità nel processo decisionale e su una gestione adattativa basata sulla conoscenza, sull'informazione e sull'immediatezza, favorisce il conseguimento degli obiettivi della PCP. Il FEAMPA dovrebbe promuovere l'attuazione di tali meccanismi a livello locale. [Em. 29]
(19) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il che contribuirà a conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare sano, garantendo nel contempo condizioni di lavoro eque. A tale proposito, le attività di pesca che dipendono da piccole isole al largo devono esser riconosciute e sostenute in modo specifico per consentire loro di sopravvivere e prosperare. [Em. 30]
(20) Il sostegno del FEAMPAFEAMP dovrebbe mirarecontribuire al tempestivo adempimento dell'obbligo giuridico di ripristinare e mantenere le popolazioni di tutti gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre ila raggiungere una pesca sostenibile basata sul rendimento massimo sostenibile (MSY) e a ridurre al minimo, e ove possibile a eliminare, gli impatti negativi delle attività di pesca non sostenibili e dannose sull'ecosistema marino. Tale sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell’innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, nonché di tecniche finalizzate alla pesca selettiva. [Em. 31]
(21) L’obbligo di sbarco costituisce un obbligo giuridico e una delle sfide principali della PCP. Ne sono conseguiti la fine della pratica inaccettabile dal punto di vista ambientale dei rigetti in mare nonché cambiamenti importanti e significativi nelle pratiche di pesca per il settore, talvolta associati a costi finanziari significativi. Per l’innovazione e gli investimenti che contribuiscono all’alla piena e tempestiva attuazione dell’obbligo di sbarco, quali investimenti a favore di attrezzi da pesca selettivi e l'applicazione di misure di selettività temporale e spaziale, del miglioramento delle infrastrutture portuali e della commercializzazione delle catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero quindi utilizzare il FEAMPAFEAMPperdovrebbe quindi poter erogare un aiuto di intensità superiore a quella applicabile ad altre operazioni. Il Fondo dovrebbe altresì concedere un’intensità massima di aiuto del 100% per la progettazione, lo sviluppo, la sorveglianza, la valutazione e la gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri (“scambio di contingenti”), al fine di mitigare il cosiddetto fenomeno delle “choke species” (specie a effetto limitante) causato dall’obbligo di sbarco. [Em. 279]
(21 bis) L'obbligo di sbarco dovrebbe essere monitorato allo stesso modo nell'intero spettro, dai piccoli ai grandi pescherecci in ogni Stato membro. [Em. 33]
(22) Dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere l’innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci intesi a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l’efficienzala tutela ambientale, l'efficienza energetica, il benessere degli animali e la qualità delle catture nonché far fronte a specifici problemi in materia di assistenza sanitaria. Tale sostegno non dovrebbe tuttavia comportare il rischio di un aumento della capacità di pesca o della capacità di ricerca del pesce e non dovrebbe essere concesso semplicemente per consentire agli operatori di conformarsi a prescrizioni obbligatorie nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale. Nell’ambito dell’architettura che non prevede misure prescrittive, spetta agli Stati membri definire norme precise di ammissibilità per tali investimenti e sostegno. Per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci dovrebbe essere autorizzata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. [Em. 34]
(23) Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l’attuazione della PCP. Nell’ambito della gestione concorrente il FEAMPAFEAMP dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (“regolamento sul controllo”)(11). Determinati obblighi previsti dalla revisione del regolamento sul controllo, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica nel caso di piccoli pescherecci costieri e i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell’ambito del FEAMPAFEAMP. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera.
(24) Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l’acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere,e trattare e scambiare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento sul quadro per la raccolta dei dati”)(12) e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta, il trattamento e lo scambio di altre tipologie di dati marini, compresi i dati sulla pesca ricreativa. [Em. 35]
(25) Il FEAMPAFEAMP dovrebbe sostenere, nell’ambito della gestione diretta e indiretta, un’attuazione basata sulla conoscenza e una governance efficace della PCP attraverso la formulazione di pareri scientifici, lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca, il funzionamento dei consigli consultivi e contributi volontari a organizzazioni internazionali nonché un maggiore impegno dell'Unione nell'ambito della governance internazionale degli oceani. [Em. 36]
(26) Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP. [Em. 37]
(26 bis) Per attuare una pesca sostenibile, rispettosa dell'ambiente e che consenta di ridurre la pressione della pesca sulle risorse alieutiche, il FEAMP dovrebbe sostenere l'ammodernamento dei pescherecci, perché siano disponibili unità con consumi energetici inferiori, anche in caso di segmento squilibrato, attraverso sovvenzioni o strumenti finanziari. Il FEAMP, inoltre, dovrebbe consentire di aiutare i giovani pescatori ad acquisire il loro strumento di lavoro, anche quando si tratta di pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, tranne nel caso di segmenti squilibrati. [Em. 38]
(26 ter) Dato che i porti, i luoghi di sbarco, i ripari di pesca e i mercati ittici sono essenziali per garantire la qualità dei prodotti sbarcati, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP dovrebbe sostenere in via prioritaria l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, in particolare nell'ambito della commercializzazione dei prodotti della pesca, per ottimizzare il valore aggiunto dei prodotti sbarcati. [Em. 39]
(27) L’elevato grado di imprevedibilità delle attività di pesca fa sì che circostanze eccezionali possanol'arresto temporaneo possa causare notevoli perdite economiche per i pescatori. Per mitigare tali conseguenze dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP contribuire a indennizzare l’arresto straordinario dell’attività di pesca dovuto all’attuazione di determinate misure di conservazione (piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), all’attuazione di misure di emergenza, all’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione o del mancato rinnovo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale, compresi episodi di chiusure sanitarie o di mortalità anormale delle risorse della pesca, incidenti in mare durante le attività di pesca e eventi climatici avversi. Il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se tali circostanze hanno ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90120 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato medio annuo dell’impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di temponel corso degli ultimi due anni. Le condizioni per la concessione di tale sostegno dovrebbero tenere conto delle specificità della pesca dell’anguilla. [Em. 40]
(27 bis) Dovrebbe essere possibile per i pescatori e i produttori del settore dell'acquacoltura d'acqua dolce e in mare ricevere il sostegno del FEAMPA in caso di crisi dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, di calamità naturali o di incidenti ambientali. [Em. 41]
(27 ter) Al fine di contribuire a un'evoluzione positiva delle risorse e al mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo, il FEAMPA deve poter sostenere l'istituzione di periodi di fermo biologico, purché questi ultimi, quando sono applicati in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, risultino necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. [Em. 306]
(27 quater) Il Parlamento europeo sostiene l’urgente necessità di sostenere l'istituzione di un fondo di compensazione salariale inteso a coprire i periodi di blocco della pesca, nonché garantire che questi ultimi siano conteggiati come tempo effettivo nel calcolo della pensione e degli altri diritti in materia di sicurezza sociale. E inoltre, il Parlamento europeo, auspica la creazione di un salario minimo, stabilito in linea con le prassi locali e sulla base di negoziazioni e contrattazioni collettive. [Em. 307]
(28) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75% di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un'intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all'esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili in linea con gli obiettivi della PCP. Inoltre, settori di sostegno quali l'aiuto per l'acquisto, il rinnovamento e la riqualificazione di un'imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l'ammodernamento del motore e per i giovani pescatori dovrebbero essere riservati alla piccola pesca mantenendo un nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali. [Emm. 42 e 308]
(29) Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE”(13), leLe regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all'articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell’Unione, nel 1992 quest’ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure applicabili per il periodo 2014-2020 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(14). È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all’allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni. Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi. Gli Stati membri dovrebbero fissare l’importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni. [Em. 43]
(29 bis) Al fine di permettere la sopravvivenza del settore della pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche e nel rispetto dei principi del trattamento differenziato per le piccole isole e i territori di cui all'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 14, il FEAMP dovrebbe poter sostenere, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, l'acquisizione e il rinnovamento dei piccoli pescherecci costieri delle regioni ultraperiferiche che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche e contribuire allo sviluppo sostenibile a livello locale, in modo da aumentare la sicurezza umana, rispettare le norme di igiene dell'Unione, contrastare la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. Tale rinnovamento della flotta da pesca dovrebbe rimanere entro i limiti dei massimali di capacità autorizzati e rispettare gli obiettivi di RMD. Il FEAMPA dovrebbe poter sostenere le misure associate, come la costruzione o l'ammodernamento di piccoli cantieri navali dedicati a pescherecci per la pesca costiera su piccola scala nelle regioni ultraperiferiche, l'acquisizione o la ristrutturazione delle infrastrutture e delle attrezzature o gli studi. [Em. 44]
(29 ter) tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP) e del parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Problemi specifici delle isole" (1229/2011), l'agricoltura, l'allevamento e la pesca costituiscono un elemento importante delle economie insulari locali. Le regioni insulari europee soffrono a causa della mancanza di accessibilità, in particolare per le PMI, di un livello ridotto di differenziazione dei prodotti e necessitano di una strategia che consenta di sfruttare tutte le possibili sinergie tra i Fondi strutturali e i fondi di investimento europei con altri strumenti europei, al fine di compensare gli svantaggi delle isole e promuoverne la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. Mentre l'articolo 174 TFUE riconosce gli svantaggi naturali o geografici permanenti specifici delle regioni insulari, la Commissione deve istituire un "Quadro strategico dell'UE per le isole" al fine di collegare gli strumenti che possono avere un importante impatto territoriale. [Em. 45]
(30) Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri. A tal fine dovrebbe essere predisposto un sostegno per indennizzare i pescatori che raccolgono attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, in particolare la plastica, e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare e immagazzinare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbe essere inoltre predisposto un sostegno per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")(15), per l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma di tale direttiva e, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")(16), per la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone NATURA 2000 nonché per la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "Uccelli")(17) e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18), nonché la normativa europea in materia di acque reflue urbane e anche per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento e la preparazione e valutazione scientifiche di strutture fisse o mobili destinate a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine nelle regioni ultraperiferiche. Nell’ambito della gestione diretta il FEAMPAFEAMP dovrebbe contribuire alla promozione di mari sani e puliti e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2016(19), in linea con l’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino. [Em. 46]
(31) L'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha identificato nel porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 2). L’Unione è pienamente impegnata a perseguire tale obiettivo e la sua attuazione. In tale contesto, la pesca e l’acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia l’Unione importa attualmente oltre il 60% del suo approvvigionamento di prodotti della pesca e dipende quindi fortemente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di prodotti della pesca prodotti nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili, fornendo prodotti della piccola pesca locali a centri pubblici quali ospedali e scuole e attuando programmi di formazione e sensibilizzazione sull'importanza del consumo della pesca locale nei centri di formazione, costituisce una sfida importante. proteine di pesce prodotte nell’Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante. [Em. 47]
(32) Dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttiviIl sostegno dovrebbe essere preferibilmente erogato tramiteerogato unicamente attraverso strumenti finanziari, attraversoeInvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto allee attraverso sovvenzioni. [Em. 48]
(33) La sicurezza alimentare dipende dalla tutela dell'ambiente marino, dalla gestione sostenibile degli stock ittici e dalla presenza di mercati efficienti e ben organizzati, che migliorino la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento nonché le informazioni fornite ai consumatori. A tale scopo dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento OCM”)(20). In particolare, dovrebbe essere predisposto, tra le altre cose, un sostegno per la creazione di organizzazioni di produttori comprese cooperative di pesca, produttori su piccola scala, l’attuazione di piani di produzione e commercializzazione, campagne promozionali e di comunicazione, la promozione di nuovi sbocchi di mercato, la realizzazione di studi sui mercati, la conservazione e il rafforzamento dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) e lo sviluppo e la diffusione di informazioni sul mercato. [Emm. 49 e 280]
(33 bis) La qualità e la diversità dei prodotti marittimi dell'Unione europea offrono un vantaggio competitivo per i produttori, che contribuisce in modo importante al patrimonio culturale e gastronomico, combinando il rispetto delle tradizioni culturali con l'evoluzione nell'applicazione di nuove conoscenze scientifiche. I cittadini e i consumatori chiedono sempre più spesso prodotti di qualità con caratteristiche differenziali specifiche legate alla loro provenienza geografica. A tal fine, il FEAMPA può sostenere i prodotti marittimi compresi nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(21). In particolare, può sostenere il riconoscimento e la registrazione di indicazioni geografiche di qualità ai sensi del presente regolamento. Inoltre, può sostenere gli organismi di gestione della denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione geografica protetta (IGP), nonché i programmi di miglioramento della qualità che elaborano. Ugualmente può sostenere la ricerca realizzata da tali organismi di gestione per conoscere meglio il mezzo di produzione specifico, i processi e i prodotti. [Em. 50]
(33 ter) Alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" e della risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, il FEAMPA dovrebbe sostenere la ricerca scientifica e la raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e sui pertinenti stock ittici dell'Unione. [Em. 51]
(33 quater) Alla luce dell'esigenza di crescita del settore dell'acquacoltura e delle importanti perdite a livello di stock ittici dovute agli uccelli migratori, il FEAMP dovrebbe includere specifici indennizzi per dette perdite finché non sarà attuato un piano di gestione europeo. [Em. 52]
(34) L’industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMPAFEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’OCM. Tale sostegno dovrebbepuò essere esclusivamente erogato tramite sovvenzioni, strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni. [Em. 53]
(34 bis) Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compreso il sostegno per la caccia protettiva o la gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livello sostenibili di stock ittici, in particolare foche e cormorani. [Em. 54]
(34 ter) Oltre alle misure ammissibili già menzionate, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere altri settori collegati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero, compresa la compensazione per i danni alle catture provocati da mammiferi e uccelli protetti dalla normativa dell'Unione, in particolare foche e cormorani. [Em. 55]
(35) La creazione di posti di lavoro nelle regioni costiere si basa sullo sviluppo a livello locale di un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e che conferisca nuova vitalità al tessuto sociale di tali regioni, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. Entro il 2030 la crescita delle industrie e dei servizi oceanici potrebbe superare quella dell’economia mondiale e contribuire in misura significativa all’occupazione e alla crescita. La sostenibilità della crescita blu dipende dall’innovazione e dagli investimenti a favore di nuove attività marittime e della bioeconomia e della biotecnologia, tra cui modelli di turismo sostenibile, l’energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale innovativa di alta gamma e nuovi servizi portuali e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura, che possano creare posti di lavoro e rafforzare nel contempo lo sviluppo locale, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti marini basati sulla biologia. Mentre gli investimenti pubblici a favore dell’economia blu sostenibile dovrebbero essere integrati nel bilancio complessivo dell’Unione, il FEAMPA dovrebbe concentrarsi in modo specifico sulle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile che cresca entro limiti ecologici e sull’eliminazione delle strozzature, al fine di agevolare gli investimenti e lo sviluppo di nuovi mercati e tecnologie o servizi. Il sostegno allo sviluppo dell’economia blu sostenibile dovrebbe essere erogato in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta. [Em. 56]
(35 bis) Ai sensi del considerando 3 del regolamento PCP, la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche e gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP. La pesca ricreativa, tuttavia, non può essere gestita idoneamente senza dati affidabili e serie temporali relativi a tale tipo di pesca, come sottolineato dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120(INI)). [Em. 57]
(35 ter) Un'economia blu sostenibile ha come obiettivo di garantire un consumo e una produzione sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, insieme con la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza, delle funzioni principali e dei valori intrinseci degli ecosistemi marini. Si basa sulla valutazione delle necessità a lungo termine delle generazioni attuali e future. Ciò implica, inoltre, la fissazione di prezzi corretti per beni e servizi. [Em. 58]
(35 quater) Vi è la necessità di disporre di misure di sostegno che agevolino il dialogo sociale e di avvalersi del FEAMPA per contribuire alla formazione di professionisti qualificati per il settore marittimo e della pesca. L'importanza dell'ammodernamento del settore marittimo e della pesca e il ruolo dell'innovazione a tale riguardo richiedono una rivalutazione delle dotazioni finanziarie per la formazione professionale nel quadro del FEAMPA. [Em. 59]
(35 quinquies) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbe stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale. [Em. 60]
(36) Lo sviluppo di un’economia blu sostenibile dipende in ampia misura dall’esistenza di partenariati tra attori locali che contribuiscano alla vitalità e sostenibilità delle popolazioni delle comunità e delle economie delle regioni costiere, isolane e interne. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe offrire strumenti per promuovere questo tipo di partenariati. A tal fine dovrebbe essere disponibile nell’ambito della gestione concorrente un sostegno a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Tale approccio stimola la diversificazione economica in un contesto locale grazie allo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura costiere e interne e di un’economia blu sostenibile. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero aiutare le comunità locali a sfruttare più efficacemente e a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Ogni partenariato locale dovrebbe pertanto rispecchiare l’asse principale della sua strategia garantendo una partecipazione equilibrata e un’adeguata rappresentanza di tutti i pertinenti portatori di interessi dell’economia blu locale sostenibile. [Em. 61]
(37) Nell’ambito della gestione concorrente dovrebbe essere possibile per il FEAMPFEAMPA promuovere lun’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici attraverso la raccolta, la gestione e l’uso dei dati al fine di migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino e di acqua dolce e delle risorse. Tale sostegno dovrebbe mirare a soddisfare i requisiti di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo e a migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino. [Em. 62]
(38) Nell’ambito della gestione diretta e indiretta il FEAMPAFEAMP dovrebbe concentrarsi sullesulla creazione delle condizioni abilitanti per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e che favorisca un ambiente marino sano promuovendo una governance e una gestione integrate della politica marittima, migliorando il trasferimento e l’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, migliorando le competenze in campo marittimo, la conoscenza degli oceani e la condivisione di dati socioeconomici sull’economia blu sostenibile, promuovendo un’economia blu sostenibile a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e creando pipeline di progetti e strumenti di finanziamento innovativi. La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 174 TFUE dovrebbe essere presa in debita considerazione in relazione agli ambiti suddetti. [Em. 63]
(39) Il 60% degli oceani esula dalla giurisdizione nazionale. Questo comporta una responsabilità internazionale condivisa. La maggior parte dei problemi che interessano gli oceani - sovrasfruttamento, cambiamenti climatici, acidificazione, inquinamento e perdita di, prospezioni petrolifere o attività estrattive in acque profonde, che provocano la riduzione della biodiversità - ha natura transfrontaliera e richiede pertanto una risposta comune. Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l’Unione è parte in forza della decisione 98/392/CE del Consiglio(22), sono stati istituiti numerosi diritti giurisdizionali, istituzioni e quadri normativi specifici per regolamentare e gestire le attività umane negli oceani. Negli ultimi anni si è andato affermando un consenso globale circa la necessità di gestire in modo più efficace l’ambiente marino e le attività marittime dell’uomo per far fronte alle crescenti pressioni cui sono soggetti gli oceani e i mari. [Em. 64]
(40) In qualità di attore globale, l’Unione è fermamente impegnata a promuovere la governance internazionale degli oceani, in linea con la comunicazione congiunta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 novembre 2016 dal titolo “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani”(23). La politica dell’Unione sulla governance degli oceani è una politica nuova che considera gli oceani secondo un approccio integrato. La governance internazionale degli oceani non solo è fondamentale per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ma anche per garantire alle generazioni future mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. L’Unione deve onorare tali impegni internazionali e fungere da forza trainante e guida per una migliore governance internazionale degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentataINN e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani, ridurre la pressione su mari e oceani, creare le condizioni per un’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale. [Em. 65]
(41) Le azioni volte a promuovere la governance internazionale degli oceani nell’ambito del FEAMPAFEAMP intendono migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali che disciplinano e gestiscono le attività umane negli oceani. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe finanziare gli accordi internazionali conclusi dall’Unione nelle zone non coperte dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) stipulati con vari paesi terzi nonché il contributo dell’Unione per l’adesione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Gli APPS e le ORGP continueranno a essere finanziati nell’ambito di diverse linee del bilancio dell’Unione.
(42) Una migliore protezione delle frontiere e una maggiore sicurezza marittima sono essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell’ambito della strategia per la sicurezza marittima dell’Unione europea adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 24 giugno 2014 e del relativo piano d’azione adottato il 16 dicembre 2014, la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono essenziali per realizzare tali obiettivi. Il FEAMPAFEAMP dovrebbe pertanto sostenere la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera nell’ambito sia della gestione concorrente che della gestione diretta, anche mediante l’acquisto di attrezzature per operazioni marittime multifunzionali. Esso dovrebbe inoltre consentire alle agenzie competenti di attuare il sostegno nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima in regime di gestione indiretta.
(43) Nell’ambito della gestione concorrente, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma, in collaborazione con tutte le regioni, che dovrebbe essere approvato dalla Commissione. Nel contesto della regionalizzazione, e per incoraggiare gli Stati membri ad attuare un approccio più strategico nella stesura dei programmi, la Commissione dovrebbe elaborare per ciascun bacino marino un’analisi che individui i punti di forza e le carenze comuni per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale analisi dovrebbe orientare gli Stati membri e la Commissione nella negoziazione di ciascun programma, tenendo conto delle sfide e delle esigenze regionali. Nel valutare i programmi la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali le sfide socioeconomiche ed ambientali della PCP, la performance socioeconomica dell’economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera, le problematiche a livello dei bacini marini, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione e la raccolta dei rifiuti marini, la lotta ai cambiamenti climatici,la mitigazione dei la loro mitigazione e l'adattamento agli stessi. [Em. 66]
(43 bis) Al fine di conseguire un'attuazione efficace delle misure di gestione a livello regionale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di cogestione che coinvolga i consigli consultivi, le organizzazioni di pescatori nonché le istituzioni o le autorità competenti in modo da intensificare il dialogo e l'impegno delle parti. [Em. 67]
(44) La performance del sostegno del FEAMPAFEAMP negli Stati membri dovrebbe essere valutata sulla base di indicatori di risultato. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti e la Commissione dovrebbe effettuare ogni anno una verifica della performance sulla base delle relazioni annuali in materia di performance redatte dagli Stati membri, in modo da individuare tempestivamente eventuali problemi di attuazione e opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un quadro di sorveglianza e valutazione.
(44 bis) Stando a quanto riportato, la procedura di pagamento applicata nel quadro dell'attuale FEAMPA è inadeguata, dal momento che dopo quattro anni di applicazione è stato utilizzato solo l'11 % del fondo. Tale procedura dovrebbe essere migliorata per velocizzare i pagamenti destinati ai beneficiari, in particolare ai singoli individui e alle famiglie. [Em. 68]
(45) A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016(24), è necessario che il FEAMPAFEAMP sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEAMPAFEAMP sul terreno.
(46) La Commissione dovrebbe realizzare azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPAFEAMP, sulle azioni da questo promosse e sui risultati conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMPAFEAMP dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità del FEAMPAFEAMP.
(46 bis) La Commissione dovrebbe inoltre offrire gli strumenti adeguati per informare la società in merito alle attività della pesca e dell'acquacoltura e ai benefici della diversificazione del consumo di prodotti ittici. [Em. 69]
(47) In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(26), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio(27) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(28), gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’investigazione di irregolarità, comprese le frodi, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbedovrebbe svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea (EPPO) potrebbedovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(29). In conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e attuazione del FEAMPAFEAMP siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] e del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 70]
(48) Al fine di migliorare la trasparenza per quanto riguarda l’uso dei fondi dell’Unione e la loro sana gestione finanziaria, in particolare potenziando il controllo pubblico del denaro investito, è opportuno che determinatele informazioni riguardanti le operazioni finanziate nell’ambito del FEAMPAFEAMP siano pubblicate su un sito web dello Stato membro a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. In caso di pubblicazione, da parte di uno Stato membro, di informazioni sulle operazioni finanziate nell’ambito del FEAMPAFEAMP, devono essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(30). [Em. 71]
(49) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, la definizione delle condizioni connesse all’attuazione delle misure di conservazione per i finanziamenti non collegati ai costi con riguardo all’arresto definitivo delle attività di pesca, la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, la definizione dei casi di inadempienza, da parte degli Stati membri, che possono far scattare l’interruzione dei termini di pagamento, la definizione dei casi di inadempienza grave, da parte degli Stati membri, che possono far scattare la sospensione dei pagamenti, la definizione dei criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e dei criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate, la modifica dell’allegato I e l’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. Al fine di facilitare un’agevole transizione dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 a quello istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione di condizioni transitorie.
(50) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l’approvazione e la modifica dei programmi operativi, l’approvazione e la modifica dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati, la sospensione dei pagamenti e le rettifiche finanziarie.
(51) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati e la presentazione delle relazioni annuali in materia di performance,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I:
QUADRO GENERALE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPAFEAMP). Esso stabilisce le priorità del FEAMPAFEAMP, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPAFEAMP a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
Articolo 2
Ambito di applicazione geografico
Il presente regolamento si applica alle operazioni realizzate nel territorio dell’Unione, salvo altrimenti disposto dal regolamento stesso.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) “operazione di finanziamento misto”: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(2) “ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)”: un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività condotte in mare; [Em. 72]
(3) “guardia costiera”: le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l’applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell’ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca, l’ispezione e altre attività connesse a tali funzioni; [Em. 73]
(4) “rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet)”: un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;
(5) “pesca sperimentale”: la pesca di stock che non sono stati oggetto di pesca, o che non sono stati oggetto di pesca con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
(6) “pescatore”: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
(6 bis) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; [Em. 74]
(6 ter) "settore della pesca ricreativa": tutti i segmenti della pesca ricreativa, nonché le imprese e i posti di lavoro che dipendono o sono generati da tale tipo di pesca. [Em. 75]
(7) “pesca nelle acque interne” : le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
(7 bis) "pescatore a piedi": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca a piedi commerciale quali riconosciute dallo Stato membro interessato; [Em. 76]
(8) “governance internazionale degli oceani”: un’iniziativa dell’Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di garantire oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
(9) “politica marittima”: una politica dell’Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell’Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell’economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;
(10) “sicurezza e sorveglianza marittima”: le attività volte a comprendere, a prevenire ove possibile e a gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell’applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell’ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell’Unione;
(11) “pianificazione dello spazio marittimo”: un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
(12) “investimenti produttivi nell’acquacoltura”: gli investimenti per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento o l’equipaggiamento di impianti di acquacoltura; [Em. 77]
(13) “strategia per un bacino marino”: un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi terzi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi; [Em. 78]
(14) “piccola pesca costiera”: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(31), la pesca a piedi e la raccolta di molluschi; [Em. 79]
(14 bis) "flotta su piccola scala proveniente da regioni ultraperiferiche": una flotta su piccola scala operante nelle regioni ultraperiferiche quale definita in ciascun programma operativo nazionale; [Em. 80]
(15) “economia blu sostenibile”: tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell’insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi allail cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico per le generazioni presenti e future, conservando e ripristinando al contempo gli ecosistemi marini sani e tutelando le risorse naturali vulnerabili, in conformità della legislazione ambientale dell'Unione; [Em. 81]
(15 bis) "cogestione": un accordo di partenariato in cui il governo, la comunità degli utilizzatori delle risorse locali (pescatori), gli agenti esterni (organizzazioni non governative, istituti di ricerca) e talvolta altri portatori di interessi nel settore della pesca e delle risorse costiere (proprietari di navi, commercianti di pesce, agenzie di credito o erogatori di fondi, settore del turismo ecc.) condividono la responsabilità e l'autorità nel processo decisionale sulla gestione di determinate attività di pesca. [Em. 82]
(15 ter) "incidente ambientale": fenomeno accidentale di origine naturale o umana che comporta un degrado dell'ambiente. [Em. 83]
Articolo 4
Priorità
Il FEAMPAFEAMP contribuisce all’attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:
1) promuovere la pesca sostenibile e la tutela, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche marine; [Em. 291/rev]
2) contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un'acquacoltura, una pesca e mercati competitivi sostenibili esocialmente responsabili; [Em. 291/rev]
3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile, tenendo conto della capacità di carico ecologico, e promuovere la prosperità dellee la coesione economica e sociale nelle comunità costiere, insulari e interne; [Em. 87]
4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
Il sostegno nell’ambito del FEAMPAFEAMP contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all’allegato IV. [Em. 88]
Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca. [Em. 281]
Articolo 4 bis
Regioni ultraperiferiche
Tutte le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto dei vincoli specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Em. 89]
CAPO II
Quadro finanziario
Articolo 5
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’esecuzione del FEAMPAFEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6 140 000 000è aumentata a 6 867 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (vale a dire 7 739 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 90]
2. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPAFEAMP a norma del titolo II è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e dell’articolo 63 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].
3. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPAFEAMP a norma del titolo III è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] o in regime di gestione indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.
Articolo 6
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000all'87 % della dotazione finanziaria del FEAMPA [xxx EUR] a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell’allegato V. [Em. 91]
2. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell’ambito del sostegno finanziario dell’Unione stabilito nell’allegato V, almeno:
(a) 102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;
(b) 82 000 000 EUR per le Isole Canarie;
(c) 131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin. [Em. 92]
3. L’indennizzo di cui all’articolo 21 non supera il 50% di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). [Em. 93]
4. Almeno il 15% del sostegno finanziario dell’Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato ai settori di sostegno di cui agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell’Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati. Qualora non vengano utilizzati gli stanziamenti per il controllo e la raccolta dei dati di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, lo Stato membro interessato può trasferire gli importi corrispondenti perché siano utilizzati nell'ambito della gestione diretta ai fini dello sviluppo e dell'attuazione, da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, di un regime unionale di controllo della pesca ai sensi dell'articolo 40, lettera b), del presente regolamento. [Em. 94]
4 bis. Almeno il 25 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri e alle conoscenze oceanografiche (articoli 22 e 27). [Emm. 283 e 315]
4 ter. Almeno il 10% del sostegno finanziario dell'Unione stanziato per Stato membro è destinato a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di vita dell'equipaggio, la formazione, il dialogo sociale, le competenze e l'occupazione. Tuttavia, il sostegno finanziario dell'Unione a carico del FEAMPA assegnato per Stato membro per tutti gli investimenti a bordo non supera il 60% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro. [Em. 96]
5. Il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMPAFEAMP assegnato per Stato membro ai settori di sostegno di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 18 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti:
a) 6 000 000 EUR; o
b) il 1015% del sostegno finanziario dell’Unione assegnato per Stato membro. [Em. 97]
6. Conformemente agli articoli da 30 a 32 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il FEAMPAFEAMP, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l’assistenza tecnica ai fini di un’amministrazione e un uso efficaci del presente Fondo.
Articolo 7
Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente
Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nella tabella che figura nell’allegato V.
Articolo 8
Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta
1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a 829 000 000 EURal 13% della dotazione finanziaria del FEAMPA [xxx EUR] a prezzi correnti. [Em. 98]
2. L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del FEAMPAFEAMP, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell’1,7% della dotazione finanziaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il FEAMPAFEAMP può sostenere le seguenti misure:
a) l’assistenza tecnica per l’attuazione del presente regolamento di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni];
b) la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;
c) la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.
3. Il FEAMPAFEAMP sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all’attuazione del presente regolamento.
CAPO III
Programmazione
Articolo 9
Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente
1. In conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma nazionale o programmi operativi regionali per attuare le priorità di cui all’articolo 4. [Em. 99]
2. Il sostegno di cui al titolo II è organizzato in base ai settori di sostegno indicati nell’allegato II.
3. Oltre agli elementi indicati all’articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il programma contiene:
a) un’analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;
b) il piano d’azione per la piccola pesca costiera di cui all’articolo 15;
c) se del caso, i piani d’azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4 all'articolo 29 quater. [Em. 100]
c bis) se del caso, i piani d'azione per bacini marini destinati alle autorità subnazionali o regionali competenti in materia di pesca, molluschicoltura e affari marittimi. [Em. 101]
4. Nell’ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, un piano d’azione che stabilisce:
(a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell’economia blu sostenibile;
(b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:
i. il sostegno strutturale al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo II;
ii. l’indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all’articolo 21;
iii. qualsiasi altro investimento a favore dell’economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile. [Em. 102]
5. La Commissione, una volta ottenuto il parere dei Consigli consultivi pertinenti, elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al conseguimento di un buono stato ecologico, di cui alla direttiva 2008/56/CE. L'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino. [Em. 103]
6. La Commissione valuta il programma in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:
a) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all’articolo 4;
(b) dell’equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b bis) se del caso, dell'esigenza di modernizzare o rinnovare le flotte; [Em. 104]
c) se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all’Unione;
d) dell’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d bis) della lotta alle specie invasive aliene che danneggiano considerevolmente la produttività della pesca; [Em. 105]
d ter) del sostegno a favore della ricerca e dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi innovativi in tutta l'Unione a norma, tra l'altro, dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 106]
e) dei dati più recenti relativi allaall'equilibrio tra le priorità ambientali e la performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura; [Em. 107]
f) se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;
g) del contributo del programma alla realizzazione di un equilibrio tra le considerazioni economiche e sociali e la conservazione e il ripristino degli degli ecosistemi marini ediacqua dolcementre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; [Em. 108]
h) del contributo del programma allaraccolta e alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente](32); [Em. 109]
i) del contributo del programma alla mitigazione deilotta ai cambiamenti climatici, alla loro mitigazione e all'adattamento agli stessi, compresa la riduzione delle emissioni di CO2mediante il risparmio di carburante; [Em. 110]
i bis) del contributo del programma alla lotta contro la pesca INN. [Em. 111]
7. Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione intesi ad approvare il programma. La Commissione approva il programma proposto a condizione che siano state trasmesse le informazioni necessarie.
8. Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano le modifiche del programma.
Articolo 10
Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta
Il titolo III è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all’articolo 47.
TITOLO II:
SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Principi generali del sostegno
Articolo 11
Aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri a imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 del trattato.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.
Articolo 12
Ammissibilità delle domande
1. Una domanda presentata da un beneficiariorichiedente non è ammissibile al sostegno del FEAMPAFEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiariorichiedente in questione: [Em. 112]
(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio(33) o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP e della normativa ambientale dell'Unione; [Em. 317]
(b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; o
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(34), se la domanda riguarda il sostegno di cui all’articolo 23. [Em. 114]
2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell’operazione e per un periodo di cinquedue anni successivo all’esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario. [Em. 115]
3. Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell’accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda presentata da un beneficiario è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiario ha commesso una frode quale definita all’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(35).
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 52 per quanto riguarda:
a) la definizione della soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell’infrazione grave, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;
a bis) eventuali condizioni per le quali la durata del periodo di inammissibilità viene ridotta; [Em. 116]
a ter) la definizione delle condizioni che devono essere rispettate dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e delle modalità di recupero dei contributi concessi in caso di inottemperanza, da graduarsi in funzione della gravità dell'infrazione commessa; [Em. 117]
b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Gli Stati membri dispongono che i beneficiari che presentano una domanda nell’ambito del FEAMPAFEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante la loro conformità ai criteri elencati ai paragrafi 1 e 3. Prima di approvare l’operazione, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.
Ai fini dell’accertamento di cui al primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5 bis. Gli Stati membri possono applicare il periodo di inammissibilità anche alle domande presentate dai pescatori dediti alla pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali. [Em. 118]
Articolo 12 bis
Operazioni ammissibili
Il FEAMPA può sostenere una serie di operazioni individuate dagli Stati membri nei loro programmi, purché rientrino in una o più delle priorità definite nel presente regolamento. [Em. 119]
Articolo 13
Operazioni non ammissibili
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPAFEAMP le seguenti operazioni:
a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l’acquisto di attrezzature che accrescono l’abilità di un peschereccio di individuare i pesci, ad eccezione di quelle mirate a migliorare la sicurezza o le condizioni di lavoro o di vita dell'equipaggio, che comprendono correzioni alla stabilità del peschereccio o la qualità del prodotto, a condizione che l'aumento rientri nei limiti assegnati allo Stato membro interessato, senza compromettere l'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili e senza aumentare la capacità di cattura del peschereccio interessato; [Em. 120]
b) la costruzione e l’acquisto di pescherecci o l’importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
c) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;
d) l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
e) la pesca sperimentale;
f) il trasferimento di proprietà di un’impresa, ad eccezione del trasferimento di un'impresa per giovani pescatori o giovani produttori acquicoli; [Em. 121]
g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel casonei casi di ripopolamento sperimentale o associato a processi di miglioramento delle condizioni ambientali e produttive dell'ambiente naturale; [Em. 122]
h) la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta, ad eccezione di piccoli porti e siti di sbarco in zone remote, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, in isole remote e in zone costiere periferiche e non urbane; [Em. 123]
i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell’acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l’offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l’aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti; [Em. 124]
j) salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca, a meno che tali investimenti comportino costi sproporzionati per gli operatori; [Em. 125]
(k) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. [Em. 126]
k bis) la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario del peschereccio se ne consegue un aumento della capacità in kW; [Em. 127]
k ter) la produzione di organismi geneticamente modificati qualora possa incidere negativamente sull'ambiente naturale. [Em. 128]
Articolo 13 bis
Sostegno per operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.
Il FEAMPA può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce in conformità del piano di entrata/uscita di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II di detto regolamento. In particolare, gli Stati membri si adoperano per ottimizzare la ripartizione delle loro capacità di pesca disponibili, tenendo conto delle esigenze della flotta, senza aumentare la loro capacità di pesca globale. [Em. 323]
CAPO II
Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine e la sostenibilità socioeconomica[Em. 129]
Sezione 1
Condizioni generali
Articolo 14
Ambito generale del sostegno
1. Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e favorisce il dialogo sociale tra le parti. [Em. 130]
2. Se il sostegno di cui al presente capo è concesso per una nave, questa non può essere trasferita o reimmatricolata al di fuori dell’Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l’operazione sovvenzionata.
3. Il sostegno di cui al presente capo si applica anche alla pesca nelle acque interne, ad eccezione degli articoli 15 e 17.
Sezione 2
Piccola pesca costiera
Articolo 15
Piano d’azione per la piccola pesca costiera
1. Gli Stati membri elaborano, nell’ambito del loro programma, e in debita collaborazione con i settori pertinenti, un piano d’azione specifico per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile. Tale strategia si articola, se del caso, negli ambiti seguenti: [Em. 131]
a) adeguamento e gestione della capacità di pesca;
b) promozione di pratiche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che consentano di ridurre al minimo i danni per l’ambiente marino;
c) rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing, promuovendo meccanismi volti a migliorare il prezzo di prima vendita, in modo da favorire i pescatori aumentando la retribuzione per il loro lavoro, e a promuovere una distribuzione equa e adeguata del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, riducendo i margini di intermediazione, valorizzando i prezzi pagati alla produzione ed esercitando un controllo dei prezzi applicati al consumatore finale; [Em. 311]
d) promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità, in particolare per i pescatori giovani; [Em. 132]
e) miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, nella pesca a piedi e nella raccolta di molluschi, nonché a terra nelle attività inerenti alla pesca diretta; [Em. 133]
f) maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
g) coinvolgimento nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, anche per quanto riguarda le zone marine protette e le zone Natura 2000;
h) diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell’economia blu sostenibile;
i) organizzazione collettiva dei processi decisionali e consultivi e partecipazione agli stessi.
2. Il piano d’azione tiene conto degli orientamenti volontari della FAO volti a garantire una pesca su piccola scala sostenibile e, se del caso, del piano d’azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
3. Per consentire la sorveglianza dell’attuazione della strategia di cui al paragrafo 1, il piano d’azione stabilisce specifici target intermedi e finali collegati ai pertinenti indicatori definiti nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione di cui all’articolo 37.
3 bis. Al fine di alleviare l'onere amministrativo a carico degli operatori che presentano domanda di aiuto, gli Stati membri si adoperano per introdurre un modulo di domanda unico dell'Unione semplificato per le misure del FEAMPA. [Em. 134]
Articolo 16
Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l’ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:
a) il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un’adeguata formazione professionale;
a bis) la riqualificazione, il ridimensionamento e il rinnovamento delle imbarcazioni, nei casi di evidente obsolescenza, in modo da consentire di migliorare le condizioni di pesca e aumentare il tempo di permanenza in mare; [Em. 312]
b) la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario.
b bis) agevolazione dell'accesso al credito, alle assicurazioni e agli strumenti finanziari. [Em. 136]
2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età. [Em. 137]
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:
a) la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;
b) l’eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all’ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione;
c) lo Stato membro ha provveduto a effettuare un’ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.
4. Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.
Sezione 3
Settori specifici di sostegno
Articolo 17
Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.
2. Se Il sostegno di cui al paragrafo 1 èpuò essere concesso nella forma di un indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca, a patto che siano devono essere rispettate le seguenti condizioni: [Em. 139]
a) l’arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
a bis) l'arresto porta a una riduzione permanente della capacità di pesca dato che il sostegno ricevuto non è reinvestito nella flotta; [Em. 140]
b) l’arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;
c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 12090 giorni all’anno nel corso degli ultimi tredue anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; [Em. 141]
(d) una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell’articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
(e) al beneficiario è fatto divieto di registrare un nuovo peschereccio nei cinque anni successivi alla concessione del sostegno.
Possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1 anche i pescatori, compresi i proprietari di pescherecci e i membri dell'equipaggio, che hanno lavorato in mare per almeno 90 giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo. I pescatori interessati cessano completamente tutte le attività di pesca. Il beneficiario fornisce all'autorità competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. Qualora riprenda l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, il pescatore rimborsa l'indennizzo pro rata temporis. [Em. 143]
3. Il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca di cui al paragrafo 2 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell’articolo 46, lettera a), e dell’articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 144]
(a) sul rispetto di condizioni, in conformità dell’articolo 46, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]; e [Em. 145]
(b) sul conseguimento di risultati, in conformità dell’articolo 46, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 146]
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 intesi a stabilire le condizioni di cui alla lettera a) con riguardo all’attuazione delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013. [Em. 147]
4. Il sostegno di cui al paragrafo 2 non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.
Articolo 18
Arresto straordinario temporaneo delle attività di pesca [Em. 148]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l’arresto straordinario temporaneo delle attività di pesca causato: [Em. 149]
(a) da misure di conservazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i periodi di riposo biologico ed esclusi il totale ammissibile di catture e i contingenti, o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all’Unione; [Em. 150]
(b) da misure di emergenza adottate dalla Commissione o dagli Stati membri in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi rispettivamente dell’articolodegli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 151]
(c) dall’interruzione dell'applicazione o dal mancato rinnovo, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o [Em. 152]
(d) da calamità naturali o incidenti ambientali, compresi episodi di chiusura per motivi sanitari o mortalità anomala delle risorse alieutiche, incidenti in mare durante le attività di pesca ed eventi climatici avversi, comprese prolungate condizioni meteorologiche non sicure in mare che incidono su un determinato tipo di pesca, ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. [Em. 153]
I blocchi stagionali ricorrenti delle attività di pesca non sono presi in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo. [Em. 154]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:
a) le attività commercialidi pesca della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 90 giorni consecutivi; e. [Em. 155]
b) le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni civili precedenti.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:
a) ai proprietari di pescherecci o ai pescatori a piedi che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tredue anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o [Em. 157]
(b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo straordinario per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tredue anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. [Em. 158]
Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell’anguilla.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027. [Votazione distinta]
5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L’autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall’arresto straordinariotemporaneo e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni. [Em. 159]
Articolo 19
Controllo ed esecuzione
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
2. In deroga all’articolo 13, lettera j), il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:
a) unicamente nel caso di piccoli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, costieri, l’acquisto, l’installazione ela gestione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo eispezione; [Em. 160]
b) l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 161]
c) l’acquisto e l’installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuativeobbligatorie della potenza di propulsione del motore. [Em. 162]
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire alla sorveglianza marittima di cui all’articolo 28 e alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all’articolo 29.
4. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 20
Raccolta, trattamento ediffusione di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura [Em. 163]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere la raccolta, la gestione, il trattamento, l'uso e la diffusione di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura, compresi i dati sulla pesca ricreativa, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004. [Em. 164]
2. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
Articolo 22
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri ed'acqua dolce [Em. 166]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, e costieri, ivi compreso nelle acque interne., costieri e d'acqua dolce, ivi compreso nelle acque interne. A tale scopo occorre promuovere la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea e con i programmi satellitari europei al fine di raccogliere una maggiore quantità di dati sulla situazione dell'inquinamento marino, in particolare dei rifiuti di plastica nelle acque. [Em. 167]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare:
a) indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e la raccolta passiva di rifiuti marini, compresa la raccolta di alghe sargasso nelle regioni ultraperiferiche interessate; [Em. 168]
b) investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare, immagazzinare e riciclare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini, nonchéle catture accidentali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, raccolti dal mare; [Em. 169]
b bis) gli attrezzi di protezione e le catture di mammiferi e uccelli tutelati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca; [Em. 170]
b ter) l'indennizzo per l'uso di attrezzatura sostenibile per la pesca e per l'allevamento di molluschi; [Em. 171]
c) azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino, come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;
c bis) misure per ottenere e mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente d'acqua dolce; [Em. 172]
c ter) azioni di disinquinamento, segnatamente di rimozione della plastica, nelle zone portuali, costiere e di pesca dell'Unione; [Em. 173]
d) l’attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza di zone Natura 2000, in conformità dei quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;
f) la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e la tutela di tutte le specie incluse nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), e/o che figurano sulla lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN); [Em. 174]
f bis) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di dispositivi fissi o mobili destinati a proteggere e valorizzare la fauna e la flora marine, compresa la loro preparazione e valutazione scientifiche e, nel caso delle regioni ultraperiferiche, di dispositivi ancorati di concentrazione del pesce che contribuiscono alla pesca sostenibile e selettiva; [Em. 175]
f ter) regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; [Em. 176]
f quater) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; [Em. 177]
f quinquies) il sostegno alla caccia protettiva o alla gestione della fauna selvatica nociva costituita da specie che mettono a repentaglio livelli sostenibili di stock ittici; [Em. 178]
f sexies) il ripopolamento diretto previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione; [Em. 179]
f septies) il sostegno alla raccolta e alla gestione dei dati sulla presenza di specie esotiche che possono avere effetti catastrofici sulla biodiversità; [Em. 180]
f octies) la formazione dei pescatori a fini di sensibilizzazione e per ridurre gli effetti della pesca sull'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature da pesca più selettivi. [Em. 181]
2 bis. Il FEAMPA può fornire finanziamenti al 100% per danni e investimenti con riferimento all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b). [Em. 182]
2 ter. Il paragrafo 2, lettere e) e f), include le misure corrispondenti relative alle aziende di allevamento ittico ai piscicoltori. [Em. 183]
Articolo 22 bis
Ricerca scientifica e raccolta dei dati sull'impatto degli uccelli migratori
1. Il FEAMPA può sostenere, sulla base di piani strategici pluriennali nazionali, l'istituzione di progetti di ricerca scientifica e raccolta dei dati a livello nazionale o transfrontaliero, allo scopo di meglio comprendere l'impatto degli uccelli migratori sul settore dell'acquacoltura e su altri stock ittici dell'Unione pertinenti. Tali progetti dovrebbero pubblicare i risultati annualmente e formulare raccomandazioni per una migliore gestione.
2. Per essere ammissibile, un progetto nazionale di ricerca scientifica e di raccolta dei dati deve includere almeno un'istituzione nazionale o dell'Unione riconosciuta.
3. Per essere ammissibile, un progetto transfrontaliero di ricerca scientifica e di raccolta include almeno un istituto di almeno due Stati membri diversi. [Em. 184]
Articolo 22 ter
Innovazioni
1. Per stimolare l'innovazione nella pesca, il FEAMPA può sostenere progetti tesi allo sviluppo o all'introduzione di prodotti e attrezzature nuovi o migliorati in modo sostanziale, progetti e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzazione nuovi o migliorati, anche a livello di trasformazione e commercializzazione, la graduale eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie, l'introduzione di nuove conoscenze tecniche o organizzative, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di pesca, compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli attrezzi da pesca, o un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti.
2. Le operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono avviate da singoli imprenditori o organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni.
3. I risultati delle operazioni finanziate ai sensi del presente articolo sono resi pubblici dallo Stato membro. [Em. 185]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile - d’acqua di mare e d’acqua dolce, compresa l’acquacoltura con sistemi chiusi di contenimento e di ricircolo dell’acqua - come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e l’aumento della produzione di acquacoltura, tenendo conto della capacità portante ecologica. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio(36) e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(37). [Em. 187]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato attraverso sovvenzioni, a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e, preferibilmente,unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento. [Em. 188]
Articolo 23 bis
Rete di informazione statistica sull'acquacoltura
1. Il FEAMPA può sostenere la raccolta, la gestione e l'uso dei dati per la gestione dell'acquacoltura come previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) ed e), all'articolo 34, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'istituzione della rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA) e dei piani di lavoro nazionali per la sua attuazione.
2. In deroga all'articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell'Unione.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la creazione della rete ASIN-RISA di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che approvano o modificano i piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno a partire dal quale deve essere applicato il piano di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2. [Em. 189]
CAPO III
Priorità 2: contribuirepromuovere mercati per la pesca e l’acquacolturamediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili e settori della trasformazione che contribuiscono alla sicurezza alimentare nell’Unione [Em. 190]
Articolo 24
Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. Può inoltre sostenere investimenti materiali e azioni volte a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibile. [Em. 191]
1 bis. Per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013. [Em. 192]
1 ter. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori all'anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti o della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione durante lo stesso periodo. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri di tale organizzazione nel corso dei tre anni civili precedenti. [Em. 193]
1 quater. Il sostegno di cui al paragrafo 1bis è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. [Em. 194]
Articolo 25
Trasformazione e stoccaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura [Em. 195]
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione e nello stoccaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013. [Em. 196]
1 bis. Il FEAMPA può altresì sostenere gli investimenti per l'innovazione nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e per la promozione di partenariati tra OP e organismi scientifici. [Em. 197]
2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamentemediante sovvenzioni e mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento. [Em. 198]
2 bis. Lo sviluppo degli impianti di trasformazione per il settore della pesca e dell'acquacoltura può essere sostenuto dagli Stati membri con il contributo delle risorse di altri Fondi strutturali. [Em. 199]
Articolo 25 bis
Aiuti all'ammasso
1. Il FEAMPA può sostenere la compensazione versata a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento e in base alle seguenti condizioni:
a) l'importo degli aiuti all'ammasso non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari delle azioni necessarie per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;
b) i quantitativi ammissibili per gli aiuti all'ammasso non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
c) il sostegno finanziario concesso all'anno non supera il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2016-2018. Ai fini della presente lettera, qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2016 al 2018, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.
3. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e l'ammasso dei prodotti in questione;
b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.
4. Gli Stati membri svolgono controlli per garantire che i prodotti che beneficiano degli aiuti all'ammasso soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari degli aiuti all'ammasso tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano. [Em. 200]
CAPO IV
Priorità 3: consentire la crescita di un’economia blu sostenibile entro limiti ecologici e promuovere la prosperità delle comunità costiere,insulari e litorali[Em. 201]
Articolo 26
Sviluppo locale di tipo partecipativo
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere lo sviluppole condizioni favorevoli necessarie a un’economia blu sostenibile di economiee al benessere delle comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 202]
2. Ai fini del sostegno del FEAMPAFEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall’economiada un’economia blu sostenibile entro limiti ecologici, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. [Em. 203]
2 bis. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 4. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali. [Em. 204]
2 ter. Per consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e la valorizzazione dei territori costieri, le azioni condotte in quest'ambito dovrebbero essere coerenti con le strategie di sviluppo regionale. [Em. 205]
2 quater. Gli Stati membri attuano il regime di cogestione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, tenendo conto delle realtà di pesca locali. [Em. 206]
Articolo 27
Conoscenze oceanografiche e relative all'ambiente d'acqua dolce [Em. 207]
Il FEAMPFEAMPA può anche sostenere la raccolta, la gestione, l’analisi, il trattamento e l’uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino e d’acqua dolce, della pesca ricreativa e del settore della pesca ricreativa al fine di: [Em. 208]
a) garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio e di designazione e gestione di siti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
a bis) soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento (CE) n. 665/2008(38) della Commissione, dalla decisione 2010/93/UE della Commissione(39), dalla decisione di esecuzione 2016/1251/UE(40) della Commissione e dal regolamento quadro relativo alla raccolta dei dati; [Em. 209]
b) sostenere la pianificazione dello spazio marittimo di cui alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(41);
b bis) soddisfare i requisiti in materia di raccolta dei dati previsti dal regolamento PCP; [Em. 210]
c) migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet) nonché in altre reti di dati relative all’ambiente d’acqua dolce; [Em. 211]
c bis) aumentare i dati affidabili disponibili sulle catture della pesca ricreativa; [Em. 212]
c ter) investimenti nell'analisi e nell'osservazione dell'inquinamento marino, in particolare della plastica, per aumentare la quantità dei dati sulla situazione; [Em. 213]
c quater) incrementare la conoscenza in merito ai rifiuti in plastica presenti in mare e alla relativa concentrazione. [Em. 214]
CAPO V
Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Articolo 28
Sorveglianza marittima
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere azioni volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni.
2. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
2 bis. In conformità con l'obiettivo di garantire mari e oceani protetti, sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile, il FEAMPA contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. [Em. 215]
Articolo 29
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
1. Il FEAMPAFEAMP può sostenere le azioni svolte dalle autorità nazionali per contribuire alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio(42), all’articolo 2 ter del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio(43) e all’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio(44).
2. Il sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1 può altresì contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un regime unionale di controllo e ispezione della pesca alle condizioni di cui all’articolo 19. [Em. 216]
3. In deroga all’articolo 2, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso anche a operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 29 bis
Protezione della natura e delle specie
Il FEAMPA sostiene l'attuazione di azioni intese a proteggere la natura che rientrano nell'ambito della Carta mondiale della natura dell'ONU, segnatamente i suoi articoli 21, 22, 23 e 24.
Il FEAMPA sostiene inoltre azioni volte alla cooperazione e al coordinamento volontari con e tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali per la condivisione degli strumenti di lotta alla pesca INN, al bracconaggio delle specie marine e all'abbattimento delle specie considerate predatrici degli stock ittici. [Em. 217 e 301]
Capo V bis
Regioni ultraperiferiche [Em. 218]
Articolo 29 ter
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno(45):
a) 114 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (128 566 000 EUR a prezzi correnti) per le Azzorre e Madera;
b) 91 700 000 EUR a prezzi costanti 2018 (103 357 000 EUR a prezzi correnti) per le Isole Canarie;
c) 146 500 000 EUR a prezzi costanti 2018 (165 119 000 EUR a prezzi correnti) per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.
2. Ciascuno Stato membro determina la parte delle dotazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 destinata alla compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, entro il limite del 50 % di ciascuna dotazione di cui al paragrafo 1.
3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante disposizioni comuni], e per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni, gli Stati membri possono adeguare annualmente l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili e il livello della compensazione di cui all'articolo 29 quinquies, purché siano rispettati gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali adeguamenti sono possibili solo nella misura in cui venga effettuato un incremento o una riduzione corrispondente nei piani di compensazione di un'altra regione dello stesso Stato membro. Lo Stato membro informa preventivamente la Commissione in merito agli adeguamenti. [Em. 321]
Articolo 29 quater
Piano d'azione
Nell’ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, un piano d’azione che stabilisce:
a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell’economia blu sostenibile;
b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:
i. il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;
ii. la compensazione dei costi supplementari di cui all'articolo 29 quinquies, compresi l'elenco e le quantità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il livello di compensazione;
iii. qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile. [Em. 220]
Articolo 29 quinquies
Rinnovamento delle flotte per la piccola pesca costiera e misure connesse
Fatto salvo l'articolo 13, lettere a) e b), e l'articolo 16, nelle regioni ultraperiferiche il FEAMPA può sostenere:
a) il rinnovo delle piccole flotte di pesca costiera, compresa la costruzione e l'acquisto di nuove navi, per i richiedenti che, cinque anni prima della data di presentazione della domanda di aiuto, hanno il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui sarà registrata la nuova nave, che sbarcano tutte le loro catture nei porti delle regioni ultraperiferiche, in modo da migliorare la sicurezza umana, rispettare le norme dell'Unione e nazionali in materia di igiene, salute e condizioni di lavoro a bordo, combattere la pesca INN e conseguire una maggiore efficienza ambientale. La nave acquisita con gli aiuti rimane registrata nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione degli aiuti. Se tale condizione non è rispettata, l'aiuto è rimborsato con importo proporzionale, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza. Tale rinnovamento della flotta di pesca rimane entro i limiti di capacità autorizzati e rispetta gli obiettivi in materia di PCP;
b) la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario. La potenza di un motore nuovo o ammodernato può superare quella del motore attuale in caso di necessità debitamente giustificata di aumentare la potenza per motivi di sicurezza in mare, senza aumentare la capacità di pesca del peschereccio interessato;
c) il rinnovo parziale del ponte strutturale in legno di un peschereccio di oltre 40 anni, quando ciò sia necessario per ragioni di miglioramento della sicurezza marittima, secondo criteri tecnici oggettivi dell'architettura navale;
d) la costruzione e l'ammodernamento dei porti, delle infrastrutture portuali, dei siti di sbarco, delle sale per la vendita all'asta, dei cantieri navali e dei laboratori di costruzione e riparazione navale, quando l'infrastruttura contribuisce alla pesca sostenibile[Em. 287]
Articolo 29 sexies
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
1. Il FEAMPFEAMPA può sostenere l’indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 6 29 ter, paragrafo 21.
1 bis. L'indennizzo è proporzionale ai costi aggiuntivi che intende compensare. Il livello di indennizzo per i costi aggiuntivi è debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, l'indennizzo non può in ogni caso superare il 100 % delle spese sostenute.
2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell’indennizzo.
3. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l’indennizzo sia conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare dell’indennizzo i prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio(46);
(b) catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;
b bis) catturati da pescherecci dell'Unione registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1, ma che non operano in tale regione o nell'ambito della relativa associazione;
(c) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.
6. Al fine di evitare sovracompensazioni, l’indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni, in cui esercitano la propria attività, tiene conto:
(a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
(b) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi aggiuntivi.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate e ad approvare il quadro metodologico per il pagamento dell'aiuto compensativo. [Em. 165]
Articolo 29 septies
Aiuti di Stato
1. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I al TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 29 quinquies. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE. [Em. 222]
Articolo 29 octies
Revisione - POSEI
La Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 2023 e, se necessario, adotta proposte adeguate. La Commissione valuta la possibilità di istituire un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) per le questioni marittime e della pesca. [Em. 223]
CAPO VI
Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente
Sezione 1
Sostegno del FEAMPA FEAMP
Articolo 30
Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno
Il sostegno concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno è erogato in una delle forme di cui all’articolo 46, lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
Articolo 31
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPAFEAMP per settore di sostegno è stabilito nell’allegato II.
Articolo 32
Intensità dell’aiuto pubblico
1. Gli Stati membri applicano un’aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, specifiche aliquote massime di intensità di aiuto per taluni settori di sostegno e tipologie di operazione sono stabilite nell’allegato III.
3. Se un’operazione rientra nell’ambito di più righe da 2 a 16 dell’allegato III si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto.
4. Se un’operazione rientra nell’ambito di una o più righe da 2 a 16 dell’allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.
Articolo 32 bis
Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile
Il FEAMPA sostiene l'attuazione della politica marittima integrata e la crescita dell'economia blu mediante lo sviluppo di piattaforme regionali per il finanziamento di progetti innovativi. [Em. 224]
Sezione 2
gestione finanziaria
Articolo 33
Interruzione dei termini di pagamento
1. In conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione, se l’inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. [Em. 225]
2. Prima dell’interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all’accertata inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. L’interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 52 intesi a definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1.
Articolo 34
Sospensione dei pagamenti
1. In conformità dell’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell’ambito della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. [Em. 226]
2. Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza delle norme applicabili nell’ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 52 intesi a definire i casi di grave inadempienza di cui al paragrafo 1.
Articolo 35
Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri
1. In conformità dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono l’ammontare della rettifica, che è proporzionata tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell’infrazione o del reato da parte del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMPFEAMPA all’attività economica del beneficiario.
Articolo 36
Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione
1. In conformità dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell’Unione a un programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:
(a) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
(b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili. [Em. 227]
2. La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMPFEAMPA all’attività economica del beneficiario stesso. [Em. 228]
3. Se non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP o della pertinente normativa ambientale dell’Unione da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4. [Em. 229]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata.
Sezione 3
Sorveglianza e relazioni
Articolo 37
Quadro di sorveglianza e valutazione
1. Gli indicatori per riferire sui progressi del FEAMPAFEAMP nel conseguire le priorità di cui all’articolo 4 figurano nell’allegato I.
2. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal FEAMPAFEAMP nel conseguire le proprie priorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 per modificare l’allegato I allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 38
Relazione annuale sulla performance
1. In conformità dell’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sulla performance al più tardi un mese prima della riunione annuale di riesame. La prima relazione è presentata nel 2023 e l’ultima nel 2029.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La relazione descrive inoltre le eventuali problematiche che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per affrontarle.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 è esaminata nel corso della riunione annuale di riesame, in conformità dell’articolo 36 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
3 bis. Ogni Stato membro pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sia nella lingua originale sia in una delle lingue di lavoro della Commissione europea. [Em. 230]
3 ter. La relazione indicata al paragrafo 1 è pubblicata regolarmente sul sito web della Commissione europea. [Em. 231]
3 quater. Ogni Stato membro e la Commissione pubblicano le relazioni relative alle migliori pratiche nei rispettivi siti web. [Em. 232]
4. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
4 bis. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti relativi all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. [Em. 233]
TITOLO III:
SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA
Articolo 39
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente titolo può applicarsi anche alle operazioni realizzate fuori dal territorio dell’Unione, ad eccezione dell’assistenza tecnica.
CAPO I
Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine
Articolo 40
Attuazione della PCP
Il FEAMPAFEAMP sostiene l’attuazione della PCP tramite:
a) la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell’ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;
a bis) la partecipazione, nella massima misura possibile, dei finanziamenti del programma di Orizzonte Europa per la ricerca e lo sviluppo, al fine di sostenere e incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura; [Em. 234]
b) lo sviluppo e l’attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
c) il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;
d) contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente all’articolo 29 e all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 41
Promozione di mari sani e puliti
1. Il FEAMPAFEAMP sostiene la promozione di mari sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l’attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con il conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme alla normativa ambientale dell’Unione, in particolare all’obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
CAPO II
Priorità 2: contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante una pesca, un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili [Em. 235]
Articolo 42
Informazioni sul mercato
Il FEAMPAFEAMP sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013, segnatamente mediante la creazione di una rete di informazione statistica sull'acquacoltura (ASIN-RISA). [Em. 236]
CAPO III
Priorità 3: consentire la crescitacondizioni adeguateadi un’economia blu sostenibile e promuovere un ambiente marino sano per la prosperità delle comunità costiere [Em. 237]
Articolo 43
Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile che si sviluppa entro limiti ecologici in mare e acqua dolce [Em. 238]
Il FEAMPFEAMPA sostiene l’attuazione della politica marittima e lo sviluppo di un’economia blu sostenibile tramite: [Em. 239]
a) la promozione di un’economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, che assicuri il benessere umano e ambientale e che si sviluppi entro limiti ecologici in mare e in acqua dolce; [Em. 240]
a bis) il recupero, la protezione e il mantenimento della diversità, della produttività, della resilienza e del valore intrinseco dei sistemi marini; [Em. 241]
b) la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale, le strategie macroregionali dell'Unione e la cooperazione transfrontaliera; [Em. 242]
b bis) la promozione di un consumo e di una produzione responsabili, di tecnologie pulite, di energie rinnovabili e di flussi di ricircolo dei materiali; [Em. 243]
c) il rafforzamento del trasferimento e dell’uso dei risultati della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia nell’economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell’ambiente marino (EMODnet) e altre reti di dati in materia di acqua dolce, al fine di garantire che i miglioramenti in termini di tecnologia ed efficienza non siano superati dalla crescita, che ci si concentri su attività economiche sostenibili conformi alle necessità delle generazioni attuali e future, e che si sviluppino le capacità e gli strumenti necessari alla transizione verso un'economia circolare in linea con la strategia dell’Unione sulla plastica in un'economia circolare; [Em. 244]
d) il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e del settore dell’acqua dolce e della condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull’economia blu sostenibile; [Em. 245]
e) lo sviluppo di pipeline di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi;
e bis) il sostegno ad azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri che prevedono indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini. [Em. 246]
Articolo 43 bis
Decisioni di investimento sull'economia blu
Le decisioni di investimento nel quadro dell'economia blu sostenibile sono fondate sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo tale da evitare effetti negativi sull'ambiente che potrebbero compromettere la sostenibilità a lungo termine. Qualora non esistano informazioni o conoscenze adeguate, occorre adottare un approccio basato sulla precauzione, nel settore sia pubblico che privato, dal momento che è possibile realizzare azioni con potenziali effetti dannosi. [Em. 247]
CAPO IV
Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Articolo 44
Sicurezza e sorveglianza marittima
Il FEAMPAFEAMP sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione delle agenzie e dei servizi di guardia costiera e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.
Articolo 45
Governance internazionale degli oceani
Il FEAMPAFEAMP sostiene l’attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:
a) contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;
b) la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;
c) l’attuazione di partenariati per gli oceani tra l’Unione ed altri attori pertinenti;
d) l’attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
e) l’attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentataINN nonché di misure e strumenti per ridurre al minimo l’impatto sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di uccelli marini, mammiferi marini e tartarughe marine; [Em. 248]
f) la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.
Articolo 45 bis
Disinquinamento degli oceani
Il FEAMPA sostiene l'attuazione di misure che consentono la rimozione dai mari e dagli oceani di tutti i tipi di rifiuti, e prioritariamente della plastica, dei "continenti di plastica" e dei rifiuti pericolosi o radioattivi. [Emm. 249 e 300]
CAPO V
Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta
Articolo 46
Forme di finanziamento dell’Unione
1. Il FEAMPAFEAMP può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione], in particolare appalti a norma del titolo VII di detto regolamento e sovvenzioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all’articolo 47.
2. La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.
2 bis. Le procedure di pagamento relative al presente regolamento sono velocizzate per ridurre l'onere economico a carico dei pescatori. La Commissione valuta i risultati attuali per migliorare e velocizzare il processo di pagamento. [Em. 250]
Articolo 47
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del FEAMPAFEAMP sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione]. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione presenta agli Stati membri un insieme di orientamenti dettagliati per l'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nei programmi operativi nazionali nell'ambito del FEAMPA, rivolgendo un'attenzione particolare alle operazioni di finanziamento misto da parte di soggetti locali nel quadro dello sviluppo locale. [Em. 251]
Articolo 48
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione, e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del sostegno. Tale valutazione assume la forma di una relazione della Commissione e fornisce un'analisi dettagliata di tutti gli aspetti specifici dell'attuazione. [Em. 252]
3. Al termine del periodo di attuazione, e comunque entro quattro anni, la Commissione elabora una relazione finale di valutazione sul sostegno di cui al titolo III.
4. La Commissione comunica le relazioni dellei risultati di tali valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 253]
4 bis. Ove opportuno, la Commissione può proporre emendamenti al presente regolamento sulla base della relazione di cui al paragrafo 2. [Em. 254]
Articolo 49
Audit
Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].
Articolo 50
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPAFEAMP, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMPAFEAMP contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità di cui all’articolo 4.
Articolo 51
Soggetti idonei
1. Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione] si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, in un paese o territorio d'oltremare o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4; [Em. 255]
b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione, tra cui in particolare le organizzazioni professionali, o le organizzazioni internazionali. [Em. 256]
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.
TITOLO IV:
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 52
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 e 55 è conferito fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui agli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 e 55 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 o 55 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 53
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca e l’acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(47).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 54 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 257]
TITOLO V:
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 54
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 508/2014 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 55
Disposizioni transitorie
1. Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
3. Le domande presentate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 restano valide.
Articolo 56
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI
PRIORITÀ
INDICATORE
Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine
Evoluzione del volume degli sbarchi provenienti da stock valutati a livello di MSY
Evoluzione della redditività della flotta peschereccia dell’Unione e dell’occupazione in tale settore [Em. 260]
Grado di conformità con gli obiettivi ambientali stabiliti nel quadro del piano d'azione per l'ambiente marino, a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino o, in mancanza di questo, superficie superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino [Em. 261]
Percentuale di pescherecci dotati di dispositivi elettronici di segnalazione della posizione e comunicazione delle catture
Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante una pesca un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili [Em. 258]
Evoluzione del valore e del volume della produzione acquicola nell’Unione
Evoluzione della redditività delle flotte pescherecce dell'Unione e dell'occupazione in tale settore [Em. 262]
Evoluzione del valore e del volume degli sbarchi
Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere e insulari [Em. 259]
Evoluzione del PIL nelle regioni marittime NUTS 3
Evoluzione del numero di posti di lavoro (in ETP) nell’economia blu sostenibile
Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile
Numero di operazioni comuni che contribuiscono alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera
ALLEGATO II
SETTORI DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
PRIORITÀ
SETTORE DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA DI SETTORE DI SOSTEGNO (nomenclatura da utilizzare nel piano di finanziamento)
Tasso massimo di cofinanziamento
(% della spesa pubblica ammissibile)
1
Articolo 14, paragrafo 1
Conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della PCP
1.1
75%
1
Articolo 16
Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri
1.1
7585% [Em. 263]
1
Articolo 17, paragrafo 1
Gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce
1.1
75%
1
Articolo 17, paragrafo 2
Arresto definitivo delle attività di pesca
1.2
50%
1
Articolo 18
Arresto straordinario delle attività di pesca
1.2
50%
1
Articolo 19
Controllo ed esecuzione
1.3
85%
1
Articolo 20
Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca
1.3
85%
1
Articolo 21
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
1.4
100%
1
Articolo 22
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini
1.5
85%
2
Articolo 23
Acquacoltura
2.1
8575%
2
Pesca
2.1
75% [Em. 264]
2
Articolo 23 bis
Rete di informazione statistica dell'acquacoltura
X
75% [Em. 265]
32
Articolo 24
Commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
3.12.1
75% [Em. 266]
32
Articolo 25
Trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
2.13.1
75% [Em. 267]
3
Articolo 26
Sviluppo locale di tipo partecipativo
3.1
75%
3
Articolo 27
Conoscenze oceanografiche
3.1
75%
4
Articolo 28
Sorveglianza marittima
4.1
75%
4
Articolo 29
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
4.1
75%
Assistenza tecnica
5.1
75%
ALLEGATO III
ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
NUMERO DI RIGA
SETTORE DI SOSTEGNO O TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO
1
Articolo 16
Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri
5530% [Em. 268]
2
Operazioni intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013
— operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie
— operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate
— operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013
75%
3
Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci
75%
4
Operazioni nelle regioni ultraperiferiche
85%
5
Operazioni nelle isole irlandesi periferiche, nelle isole greche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo [Em. 269]
85%
6
Articolo 19
Controllo ed esecuzione
85%
7
Operazioni connesse alla piccola pesca costiera (anche in materia di controllo ed esecuzione)
100%
8
Quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi
100%
9
Articolo 17, paragrafo 2
Arresto definitivo delle attività di pesca
100%
10
Articolo 18
Arresto straordinario delle attività di pesca
100%
11
Articolo 20
Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca
100%
12
Articolo 21
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
100%
13
Articolo 27
Conoscenze oceanografiche
100%
14
Articolo 28
Sorveglianza marittima
100%
15
Articolo 29
Cooperazione dei servizi di guardia costiera
100%
16
Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013
100%
16 bis
Operazioni effettuate dai beneficiari di progetti collettivi
60% [Em. 270]
16 ter.
Operazioni realizzate da un'organizzazione interprofessionale, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori
75% [Em. 271]
ALLEGATO IV
COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DEL SOSTEGNO PER GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTE
* Uno Stato membro può proporre nel proprio programma che a un settore di sostegno contrassegnato con un * nella tabella sia assegnato un coefficiente del 40%, purché possa dimostrare la pertinenza di tale settore di sostegno per la mitigazione dei cambiamenti climatici o l’adattamento agli stessi o per gli obiettivi ambientali, a seconda dei casi.
ALLEGATO V
RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO NELL’AMBITO DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA PER IL PERIODO 2021-2027
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.07.2017, pag. 29).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).
Decisione 2010/93/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 (notificata con il numero C(2009)10121) (GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).
Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).
Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).
Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Istituzione di un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0115),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0104/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0005/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) unitamente all'atto legislativo finale;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1022.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento del potere di adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 13 del presente regolamento allorché adotteranno un nuovo regolamento su misure tecniche che includa un conferimento di poteri contemplante le stesse misure.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0212),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0153/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 luglio 2018(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0436/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0274),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0196/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0008/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0343),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0219/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0278/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0253),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0137/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dalla Prima Camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda Camera dei Paesi Bassi, dalla Dieta polacca e dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 6 dicembre 2017(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 30 novembre 2017(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione giuridica (A8-0270/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0324),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0178/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti del 17 agosto 2018(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0469/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),
considerando quanto segue:
(1) Lo Stato di diritto è uno dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Come sancisce l'articoloL'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europeaTUE e nei criteri di adesione all'Unione. Come sancisce l'articolo 2 TUE, questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. [Em. 1]
(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero rispettare i propri obblighi e dare l'esempio ottemperandovi veramente e progredire verso una cultura condivisa dello Stato di diritto, quale valore universale che tutti gli interessati devono applicare in modo uniforme. Il pieno rispetto e la promozione di tali principi sono presupposti essenziali della legittimità del progetto europeo nel suo complesso e una condizione fondamentale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione e garantire l'efficace attuazione delle sue politiche. [Em. 2]
(1 ter) Conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione può agire per tutelare i suoi fondamenti costituzionali e i valori comuni su cui si basa, inclusi i suoi principi di bilancio. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, così come i paesi candidati, sono tenuti a rispettare, tutelare e promuovere tali principi e valori e hanno un obbligo di leale cooperazione. [Em. 3]
(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e il rispetto per i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità(5), compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di applicazione delle leggi, certezza del diritto(6), divieto di arbitrarietà del potere esecutivo(7), separazione dei poteri(8), accesso alla giustizia e tutela giurisdizionale effettiva da parte didinanzi ad organi giurisdizionali indipendenti e imparziali(9),(10). Tali principi trovano riscontro, tra l'altro, a livello della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e sono inoltre alla base della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo(11). [Em. 4]
(2 bis) I criteri di adesione, o criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, rappresentano le condizioni fondamentali che tutti i paesi candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea. Tali criteri comprendono l'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato; la capacità di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione. [Em. 5]
(2 ter) In caso di mancato rispetto, da parte di un paese candidato, delle norme, dei valori e dei principi democratici richiesti, l'adesione di tale paese all'Unione è ritardata fino a quando esso non soddisfi pienamente dette norme. Gli obblighi che incombono ai paesi candidati in base ai criteri di Copenaghen continuano ad applicarsi agli Stati membri dopo l'adesione all'Unione, in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4 TUE. È dunque opportuno sottoporre gli Stati membri a valutazioni periodiche per verificare che le loro leggi e prassi continuino a rispettare tali criteri nonché i valori comuni su cui si fonda l'Unione, predisponendo così un solido quadro giuridico e amministrativo per l'attuazione delle politiche dell'Unione. [Em. 6]
(3) LoAnche se non esiste una gerarchia tra i valori dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto è una condizione sine qua nonessenziale per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa. La coerenza e corrispondenza della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali è essenziale per la credibilità dell'Unione. [Em. 7]
(4) Nell'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri, indipendentemente dal metodo che utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto è una condizione essenziale per soddisfare i principi di una sana gestione finanziaria, sanciti all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(5) Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, se le violazioni sono effettivamente perseguite dai servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale e se le decisioni delle autorità pubbliche sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(6) Gli organi giurisdizionali dovrebbero agire in modo indipendente e imparzialeL'indipendenza e l'imparzialità della magistratura andrebbero sempre garantite e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano intaccare questi principi fondamentali e ledere gli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 8]
(7) L'indipendenza della magistratura presuppone, in particolare, che l'organo possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che sia quindi al riparo da interventi o pressioni dall'esterno tali da compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e da influenzare le loro decisioni. Le garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l'esistenza di disposizioni, in particolare relative alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.
(7 bis) L'indipendenza delle procure e della magistratura include l'indipendenza formale (de jure) ed effettiva (de facto) delle autorità inquirenti e giudiziarie e dei singoli pubblici ministeri e magistrati. [Em. 9]
(8) Il rispetto dello Stato di diritto non è solo importanteessenziale per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti, la coesione economica, sociale e territoriale e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimoin modo sostenibile solo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido. [Em. 10]
(8 bis) L'integrazione dei meccanismi di monitoraggio esistenti dell'Unione, quali il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione UE della giustizia e le relazioni sulla lotta alla corruzione, in un quadro più ampio di monitoraggio dello Stato di diritto potrebbe fornire meccanismi di controllo più efficienti ed efficaci per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 11]
(8 ter) Mancanza di trasparenza, discriminazione arbitraria, distorsione della concorrenza e condizioni di disparità nel mercato interno e al di fuori di esso, incidenza sull'integrità del mercato interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla legittimità del sistema fiscale, maggiori disparità economiche, concorrenza sleale tra Stati, malcontento sociale, sfiducia e deficit democratico sono alcuni degli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose. [Em. 12]
(9) L'articolo 19 del TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 del TUE, impone agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, compresi quelli relativi all'esecuzione del bilancio dell'Unione. L'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto e presuppone l'esistenza di organi giurisdizionali indipendenti(12). Preservare l'indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(13). Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell'ambito di procedure di appalto pubblico, di cui detti organi possono parimenti essere aditi.
(10) Vi è quindi una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria.
(10 bis) L'Unione dispone di un ampio ventaglio di strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e valori sanciti nel trattato sull'Unione europea, ma al momento manca una reazione rapida ed efficace da parte delle sue istituzioni, in particolare per garantire una sana gestione finanziaria. Affinché risultino adeguati ed efficaci, gli strumenti esistenti dovrebbero essere applicati nonché valutati e integrati in un meccanismo relativo allo Stato di diritto. [Em. 13]
(11) Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire non solo gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'efficace riscossione delle entrate, ma anche la fiducia dell'opinione pubblica nell'Unione e nelle sue istituzioni, sono necessarie indagini efficienti su tali carenze, unite all'applicazione di misure efficaci e proporzionate qualora sia riscontrata una carenza generalizzata.In ultima analisi, solo un sistema giudiziario indipendente che protegga lo Stato di diritto e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri è in grado di garantire che i fondi provenienti dal bilancio dell'Unione siano sufficientemente protetti. [Em. 14]
(11 bis) L'entità dell'evasione e dell'elusione fiscale è stimata dalla Commissione in 1 000 miliardi di EUR all'anno. Le ricadute negative di tali pratiche sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sui cittadini sono evidenti e potrebbero compromettere la fiducia nella democrazia. [Em. 15]
(11 ter) L'elusione fiscale aziendale incide direttamente sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sulla ripartizione degli oneri fiscali tra le categorie di contribuenti e tra i fattori economici. [Em. 16]
(11 quater) Gli Stati membri dovrebbero applicare pienamente il principio di leale cooperazione in materia di concorrenza fiscale. [Em. 17]
(11 quinquies) La Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, dovrebbe assicurare la conformità al diritto dell'Unione e al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri. [Em. 18]
(11 sexies) La valutazione e il monitoraggio delle politiche fiscali degli Stati membri a livello di Unione assicurerebbe che non siano attuate nuove misure fiscali dannose negli Stati membri. Il controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, delle loro giurisdizioni, regioni o altre strutture amministrative, dell'elenco comune dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative tutelerebbe il mercato unico e ne garantirebbe il corretto e coerente funzionamento. [Em. 19]
(12) L'individuazione di una carenza generalizzata richiede unaun'accurata valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione potrebbedovrebbe essere obiettiva, imparziale e trasparente e fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti disponibilipertinenti, tenendo conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli dell'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione nonché delle linee guida utilizzate nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica per seguire i progressi realizzati da uno Stato membro, e sulle informazioni provenienti da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea per i diritti dell'uomo, le risoluzioni del Parlamento europeo, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni e reti internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa, incluso segnatamente l'elenco dei criteri dello Stato di diritto adottato dalla commissione di Venezia, e delle reti internazionali pertinenti, quali le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia. [Em. 20]
(12 bis) Dovrebbe essere istituito un gruppo consultivo di esperti indipendenti in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio con l'obiettivo di assistere la Commissione nella valutazione delle carenze generalizzate. Tale gruppo dovrebbe effettuare una valutazione annuale indipendente delle questioni relative allo Stato di diritto in tutti gli Stati membri che incidono o rischiano di incidere sulla sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto delle informazioni provenienti da tutte le fonti pertinenti e dagli enti riconosciuti. Nell'adottare una decisione in merito all'adozione o alla revoca di eventuali misure, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i pertinenti pareri espressi da tale gruppo di esperti. [Em. 21]
(13) È opportuno stabilire le eventuali misure che verrebbero adottateda adottare in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari. [Em. 22]
(14) Nel determinare le misure da adottare è opportuno applicare il principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione e del grado di collaborazione dello Stato membro nel porre fine alla carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto e degli effetti di tale carenza sui rispettivi fondi dell'Unione.
(14 bis) Qualora vengano adottate misure in caso di carenze generalizzate, è fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari e beneficiari finali siano adeguatamente tutelati. Nel valutare l'adozione di misure, la Commissione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari e beneficiari finali. Per rafforzare la tutela dei destinatari o beneficiari finali, la Commissione dovrebbe fornire informazioni e orientamenti attraverso un sito web o un portale Internet, assieme a strumenti adeguati per informare la Commissione delle eventuali violazioni dell'obbligo giuridico delle entità governative e degli Stati membri di continuare a effettuare pagamenti dopo l'adozione di misure sulla base del presente regolamento. Ove necessario, per garantire che qualsiasi importo dovuto da entità governative o da Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, la Commissione dovrebbe essere in grado di recuperare i pagamenti effettuati a favore di tali entità o, se del caso, di effettuare una rettifica finanziaria riducendo il sostegno a un programma e di trasferire un importo equivalente alla riserva dell'Unione da utilizzare a favore dei destinatari o dei beneficiari finali. [Em. 23]
(15) Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione al Consiglio, il quale dovrebbe deliberare su proposta dellaalla Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa. [Em. 24]
(15 bis) In considerazione del loro impatto sul bilancio dell'Unione, le misure imposte a norma del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore solo dopo che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato lo storno, verso una riserva di bilancio, di un importo pari al valore della misura adottata. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tali storni dovrebbero essere considerati approvati a meno che, entro un periodo stabilito, il Parlamento europeo o il Consiglio, quest'ultimo deliberando a maggioranza qualificata, non li modifichino o non li respingano. [Em. 25]
(16) Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. La Commissione dovrebbe informare senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi notifica di questo tipo e ai contenuti della stessa. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione e il Consiglio dovrebberodovrebbe tenere conto delle osservazioni presentate. [Em. 26]
(17) Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che il Consiglio, su proposta dellala Commissione, le revochi con effetto sospensivo e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare in tutto o in parte la riserva di bilancio relativa alla misura in questione, [Em. 27]
(18) La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato di tutte le misure proposte e adottate a norma del presente regolamento, [Em. 28]
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "Stato di diritto": il valoreda intendersi tenendo conto dei valori dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, cheTUEe dai criteri di adesione all'Unione di cui all'articolo 49 TUE; esso comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; accesso alla giustizia e tutela giurisdizionale effettiva da parte didavanti a giudici indipendenti e imparziali, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai trattati internazionali in materia di diritti umani; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza davantidi fronte alla legge; [Em. 29]
b) "carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto": prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto, qualora incida o rischi di incidere sui principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto può anche essere la conseguenza di una minaccia sistemica ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE che incida o rischi di incidere sui principi di una sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; [Em. 30]
c) "soggetto pubblico": lequalsiasi autorità pubblichepubblica a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell'articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) [...]2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) (il "regolamento finanziario"). [Em. 31]
Article 2 bis
Carenze generalizzate
In particolare, sono considerati carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto in uno Stato membro, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti:
a) le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario o influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentati legali;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge;
d) la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le norme, i criteri e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione;
e) le misure che ledono la tutela della confidenzialità fra avvocato e cliente. [Em. 32]
Articolo 3
MisureRischi per gli interessi finanziari dell'Unione [Em. 33]
1. Sono adottate opportune misure qualoraPuò essere constatata una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro compromettaqualora uno o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziariapiù delle seguenti, in particolare, sia compromessa o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolarerischi di essere compromessa: [Em. 34]
a) il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni, nonché nell'esercizio del monitoraggio e del controllo; [Em. 35]
a bis) il corretto funzionamento dell'economia di mercato, rispettando al riguardo la concorrenza e le forze di mercato dell'Unione, nonché attuando efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione, compreso il rispetto della finalità dell'unione politica, economica e monetaria; [Em. 36]
a ter) la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, al monitoraggio e agli audit interni ed esterni, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione finanziaria e di rendicontazione; [Em. 37]
b) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione; [Em. 38]
c) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), a ter) e b); [Em. 39]
d) la prevenzione e la repressione delle frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative; [Em. 40]
e) il recupero dei fondi indebitamente versati;
e bis) la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale e la corretta operatività delle autorità che partecipano alla cooperazione amministrativa in materia fiscale; [Em. 41]
f) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione; [Em. 42]
f bis) la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione a seguito di una violazione sistematica dei diritti fondamentali. [Em. 43]
2. Possono, in particolare, essere considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto:
a) le minacce all'indipendenza della magistratura;
b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;
c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge. [Em. 44]
Articolo 3 bis
Gruppo di esperti indipendenti
1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti indipendenti (in appresso "il gruppo").
Detto gruppo è composto da esperti indipendenti specializzati in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio. I parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro nominano un esperto, mentre il Parlamento europeo ne nomina cinque. Il gruppo è composto in modo tale da garantire l'equilibrio di genere.
Laddove opportuno, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 6, possono essere invitati a partecipare al gruppo, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle organizzazioni e delle reti interessate, quali la Federazione europea delle accademie delle scienze umane e umanistiche, la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi del Consiglio d'Europa, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia, il Consiglio degli ordini forensi europei, la Rete per la giustizia fiscale, le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
2. Nell'espletare la propria mansione consultiva, il del gruppo si pone l'obiettivo di sostenere la Commissione nell'identificazione delle carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro, che compromettono, o rischiano di compromettere, i principi della sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Il gruppo esamina annualmente la situazione in tutti gli Stati membri sulla base di criteri quantitativi e qualitativi e di informazioni, tenendo debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Ogni anno il gruppo pubblica un riepilogo dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito del suo compito consultivo e tenendo conto dell'esito delle considerazioni di cui al paragrafo 2, il gruppo può esprimere un parere su una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro.
Nell'esprimere un parere, il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non risulti possibile raggiungere un consenso, il parere del gruppo è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri.
5. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere pertinente espresso dal gruppo a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il gruppo elegge il proprio presidente tra i suoi membri e stabilisce il proprio regolamento interno. [Em. 45]
Articolo 4
Contenuto delle Misure per la tutela del bilancio dell'Unione [Em. 46]
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure: [Em. 47]
a) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il beneficiario è un soggetto pubblico:
1) sospensione dei pagamenti o dell'esecuzione dell'impegno giuridico o risoluzione dell'impegno giuridico a norma dell'articolo [131, paragrafo 3,] del regolamento finanziario;
2) divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici;
b) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente ai sensi [dell'articolo 62, lettera b),] del regolamento finanziario:
1) sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica;
2) sospensione degli impegni;
3) riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;
4) riduzione dei prefinanziamenti;
5) interruzione dei termini di pagamento;
6) sospensione dei pagamenti.
2. Salvo se altrimenti disposto nella decisione che adotta le misure, l'imposizione di opportune misure non pregiudica l'obbligo per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera b), di attuare il programma o il fondo interessati dalla misura e, in particolare, l'obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali.
3. Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza. [Em. 48]
3 bis. La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari finali circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale Internet.
La Commissione mette altresì a disposizione su detto sito web o portale gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari finali di informare la Commissione in merito a qualsivoglia violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari o beneficiari finali, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva XXX (direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali ai sensi del presente paragrafo possono essere prese in considerazione dalla Commissione solo se accompagnate da una prova che il destinatario finale o beneficiario finale interessato ha sporto una denuncia formale all'autorità competente. [Em. 49]
3 ter. In base alle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali a norma del paragrafo 3 bis, la Commissione garantisce che qualsivoglia importo dovuto da enti governativi o dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2 sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali.
Ove necessario:
(a) con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione:
(i) recupera il pagamento effettuato a favore di uno degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), del regolamento finanziario, per un importo equivalente all'importo non versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali in violazione del paragrafo 2 del presente articolo;
(ii) trasferisce un importo equivalente all'importo di cui al punto precedente alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
(b) con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:
(i) l'obbligo delle autorità governative o degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo è considerato un obbligo incombente agli Stati membri ai sensi dell'[articolo 63] del regolamento XXX (regolamento RDC). Qualsivoglia violazione di tale obbligo è trattata in conformità dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC);
(ii) l'importo risultante dalla riduzione del sostegno a un programma derivante dai fondi, in applicazione dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC), è trasferito dalla Commissione alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 50]
Articolo 5
Procedura
1. Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione, tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo, trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della medesima. [Em. 51]
2. Nel valutare se le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione può tenertiene conto di tutte le informazioni pertinenti, compresecompresi i pareri del gruppo, le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le risoluzioni del Parlamento europeo, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali competenti. La Commissione tiene altresì conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli sull'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione, nonché degli orientamenti utilizzati nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica al fine di monitorare i progressi compiuti da uno Stato membro. [Em. 52]
3. La Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per la sua valutazione, sia prima che dopo essere giunta alla conclusione di cui al paragrafo 1.
4. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a 1un mese o superiore a tre mesi dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive. [Em. 53]
5. Al momento di decidere se presentareadottare o meno una proposta di decisione sulle opportune misuredecisione su qualsivoglia misura di cui all'articolo 4, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione decide in merito al seguito da dare alle informazioni ricevute entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data in cui ha ricevuto dette informazioni. [Em. 54]
5 bis. Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre la Commissione tiene debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al paragrafo 2. [Em. 55]
6. Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportuneadotta una decisione sulle misure di cui all'articolo 4 mediante un atto di esecuzione. [Em. 56]
6 bis. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso una riserva di bilancio di un importo equivalente al valore delle misure adottate. [Em. 57]
6 ter. In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla proposta di storno entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. La proposta di storno è considerata approvata a meno che, entro tale periodo di quattro settimane, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, la modifichino o la respingano. Se il Parlamento europeo o il Consiglio modifica la proposta di storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento finanziario. [Em. 58]
6 quater. La decisione di cui al paragrafo 6 entra in vigore se, entro il periodo di cui al paragrafo 6 ter, né il Consiglio né il Parlamento europeo respinge la proposta di storno. [Em. 59]
7. La decisione si considera adottata dal Consiglio a men o che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta entro un mese dalla sua adozione da parte della Commissione. [Em. 60]
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio. [Em. 61]
Articolo 6
Revoca delle misure
1. Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione una notifica formale contenente elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere. [Em. 62]
2. Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione, tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo, valuta la situazione nello Stato membro interessato entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data di ricezione della notifica formale. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le opportune misure di cui all'articolo 4, la Commissione presenta al Consiglioadotta senza indugio una proposta di decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 6 bis. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6, 6 ter e 76 quater. [Em. 63]
3. Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2. A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento QFP). [Em. 64]
Articolo 7
Informazioni al Parlamento europeo
La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo delle eventuali misure proposte o adottate a norma degli articoli 4 e 5. [Em. 65]
Articolo 7 bis
Comunicazione
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, in particolare sull'efficacia delle misure adottate, se presenti, al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate. [Em. 66]
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. [Em. 67]
Articolo 8 bis
Inclusione nel regolamento finanziario
Il contenuto del presente regolamento è inserito nel regolamento finanziario in occasione della prossima revisione dello stesso. [Em. 68]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.
Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0382),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0232/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0461/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(-1) A norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), nell'instaurare un mercato interno l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, mirante alla piena occupazione e al progresso sociale, promuove la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, nonché combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni. In conformità dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tiene conto delle esigenze connesse, tra l'altro, con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. [Em. 1]
(1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dei servizi pubblici, della salute, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articoloagli articoli 174 e 175del TFUE. Tutte le azioni nell'ambito del FSE+ dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché tener conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti. [Em. 2]
(2) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. TaliDette strategie dovrebbero essere elaborate in partenariato dalle autorità nazionali, regionali e locali, comprendere una prospettiva di genere ed essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare daitramite i programmi finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dadi InvestEU, ove pertinente. [Em. 3]
(3) Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri in materia di occupazione, adottati dal Consiglio in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE – vale a dire rilanciare la domanda di manodopera, potenziare l'offerta di manodopera, garantire l'accesso ad occupazione, abilità e competenze, migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale e promuovere pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà, incluso il miglioramento dei servizi pubblici nel settore sanitario e in altri settori – fanno parte, unitamente agli indirizzi di massima per le politiche economiche, adottati in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, degli orientamenti integrati alla base della strategia Europa 2020. Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testoallinearle ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorareincentivare la creazione di posti di lavoro e di promuovere la coesione sociale, migliorando quindi la competitività dell'Europa e renderlarendendo l'Unione un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di talidegli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'per le politiche in materia di occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri dovrebbero programmare il sostegno a titolo del FSE+ ad essi relativo tenendo conto dei pertinentidi detti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, nonché, ove appropriato, a livello nazionale, degli aspetti occupazionali e sociali dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, la garanzia per i giovani nonché lealtre raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la garanzia per i giovani,la raccomandazione "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", i percorsi di miglioramento del livello delle competenze e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo, un quadro di qualità per i tirocini e gli apprendistati e il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi. [Em. 4]
(4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe", del 22 novembre 2016, come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente eliminando le forme estreme di povertà (obiettivo 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (obiettivo 4), promuovendo la parità di genere (obiettivo 5); promuovendo una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (obiettivo 8) e riducendo le disuguaglianze (obiettivo 10). [Em. 5]
(4 bis) L'Unione e gli Stati membri, tenuto conto della Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, dovrebbero porsi come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro al fine di consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione, conformemente all'articolo 151 TFUE. [Em. 6]
(4 ter) In seno alla società europea permangono numerose sfide sociali. Più di 100 milioni di persone sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, il tasso di disoccupazione giovanile è ancora il doppio del tasso di disoccupazione generale ed è necessaria una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi. Tali sfide non solo mettono a repentaglio il benessere dei cittadini direttamente interessati, ma esercitano anche una pressione economica e sociale sulla società europea nel suo complesso. [Em. 7]
(5) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezzale relative problematiche in materia di integrazione, la transizione equa all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione in generale e la disoccupazione giovanile,il sempre maggiorel'invecchiamento della società e della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le competenze e conoscenze e le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale dei cittadini dell'Unione, nonché affrontando le crescenti disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri così come all'interno dei medesimi. [Em. 8]
(6) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e il suo coordinamento con gli altri fondi e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+. [Em. 9]
(7) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) (il "regolamento finanziario") stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, nonché alle sinergie tra strumenti finanziari. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+. Il presente regolamento dovrebbe specificare gli obiettivi operativi e stabilire le disposizioni specifiche riguardanti le azioni ammissibili che possono essere finanziate dal FSE+ in gestione diretta e indiretta. [Em. 10]
(8) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione inclusione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità [all'articolo 88] del regolamento sulle disposizioni comuni (il "nuovo regolamento sulle disposizioni comuni"), la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie. [Em. 11]
(9) Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base. [Em. 12]
(10) L'Unione dovrebbe contribuire alle politiche occupazionali degli Stati membri incoraggiando la cooperazione e integrando le loro azioni. Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia deidi mercati del lavoro inclusivi, aperti ed equi per tutti i generi, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e promuovere l'apprendimento permanente, nonché promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurreed eliminare la povertà non siano, continueranno a essere attuati soloprincipalmente in regime di gestione concorrente, ma anchecon integrazioni, se del caso, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione. [Em. 13]
(11) Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, l'accessibilità, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+. [Em. 14]
(12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. Una parte di tale dotazione finanziaria dovrebbe essere utilizzataÈ opportuno che esso specifichi le risorse per le attività da realizzare in gestione concorrente e le risorse per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta nel quadro delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute. [Em. 15]
(13) Il FSE+, in stretta collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano la (re)integrazionel'integrazione e la reintegrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, idei disoccupati di lungo periodo, e le personedei prestatori di assistenza, delle categorie economicamente inattive e svantaggiate, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo, dell'imprenditorialità e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare le politiche a favore dell'occupazione e il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati e personalizzati, ove opportuno, durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, con un'attenzione particolare per le categorie svantaggiate, e miglioraredi favorire la mobilità dei lavoratori, nonché di far sì che tali servizi siano forniti in modo non discriminatorio. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e un agevolel'accesso a servizi di qualità, abbordabili o gratuiti, in materia diall' assistenza all'infanzia e agli anziani, così come ad altri servizi di assistenza o sostegno di qualità. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati al lavoro e all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento. Il FSE+ dovrebbe, inoltre, sostenere misure volte ad agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro. [Em. 16]
(13 bis) Al fine di sostenere e sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro esistente nell'economia sociale, il FSE+ dovrebbe contribuire a migliorare l'integrazione delle imprese dell'economia sociale nei piani nazionali per l'occupazione e l'innovazione sociale, nonché nei programmi nazionali di riforma. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nelle leggi in materia di economia sociale degli Stati membri, nonché nelle conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa. [Em. 17]
(14) Dal momento che il FSE+ è il principale strumento dell'Unione dedicato all'occupazione, alle competenze e all'inclusione sociale, è fondamentale che esso possa contribuire in tutta l'Unione alla coesione sociale, economica e territoriale. A tal fine, il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, la natura non discriminatoria, l'accessibilità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore linguistico, imprenditoriale e del digitale, incluse competenze in materia di protezione dei dati e governance delle informazioni, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. È opportuno prestare particolare attenzione a rendere autonomi i disoccupati di lungo periodo e le persone provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione, al passaggio al mondo del lavoro e alla reintegrazione nel mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità di tutti lungo tutto l'arco della vita e contribuire all'inclusione, alla competitività, alla riduzione della segregazione orizzontale e verticale e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso investimenti nell'istruzione professionale,nell'apprendimento basato sul lavoro e nell'apprendistato, con un'attenzione particolare per il collaudato modello della formazione duale, che combina insegnamento ed esperienza lavorativa, per l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industriale parti sociali, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, il sostegno all'apprendimento informale e non formale, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche. Il FSE+ dovrebbe altresì promuovere l'accesso delle minoranze all'insegnamento, mirando a una migliore integrazione delle comunità emarginate come i rom, le minoranze e i migranti. [Em. 18]
(14 bis) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno alle misure incluse nei piani nazionali degli Stati membri miranti all'eliminazione della povertà energetica e alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici per quanto riguarda le famiglie vulnerabili, incluse quelle in condizioni di povertà energetica, e, ove opportuno, negli alloggi popolari, in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale", nonché in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) e della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(9). [Em. 19]
(14 ter) In futuro l'assegnazione di finanziamenti a titolo del FSE+ agli Stati membri dovrebbe essere subordinata alla dimostrazione di un'effettiva partecipazione a progetti volti a introdurre o rafforzare la formazione duale nell'ambito della garanzia per i giovani. [Em. 20]
(15) Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraversoprestando particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti sociali svantaggiati, come i bambini affidati a istituti e i bambini senza fissa dimora, passando per l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e al reinserimento nel sistema di istruzione, nonché all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, evitando in tal modo che la povertà si trasmetta da una generazione all'altra, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e l'esclusione sociale, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. Tali forme di apprendimento informale non dovrebbero sostituirsi all'accesso all'istruzione regolare, in particolare nel caso dell'istruzione prescolare e primaria. In questo contesto dovrebbero essere sostenute lerealizzate sinergie con il programma Erasmus, in particolare per agevolare la partecipazione diraggiungere e preparare in modo adeguato e attivo a esperienze di mobilità all'estero i discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento. [Em. 21]
(15 bis) Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" contribuisce agli obiettivi definiti nel presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dal FSE+ dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locali sia in termini di contenuto delle strategie. Il FSE dovrebbe poter sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone urbane e rurali, nonché gli investimenti territoriali integrati. [Em. 22]
(15 ter) Il valore aggiunto della politica di coesione dell'Unione consiste in particolare in un approccio territoriale di tipo locale, nella governance multilivello, nella pianificazione pluriennale e in obiettivi condivisi e misurabili, nonché in un approccio di sviluppo integrato e nella convergenza verso norme europee in materia di capacità amministrative. [Em. 23]
(15 quater) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che la parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano un principio vincolante in tutte le fasi della programmazione, dalla definizione delle priorità dei programmi operativi all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione, e che le azioni fondamentali per l'integrazione della dimensione di genere ricevano sostegno. [Em. 24]
(15 quinquies) Il FSE+ dovrebbe sostenere programmi d'istruzione che offrano agli adulti con un basso grado di competenze la possibilità di acquisire un livello minimo di competenze alfabetiche, matematiche e digitali, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti(10). [Em. 25]
(16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle difficoltà dei vari gruppi sociali svantaggiati, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone e alle comunità locali abilità, competenze e conoscenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, ad esempio i cambiamenti indotti dalla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio, facilitando il riorientamentopassaggio dall'istruzione all'occupazione e la mobilità professionale e supportando in particolare le persone con competenze limitate, le persone con disabilità e/o gli adulti scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e in coordinamento e complementarità con il programma Europa digitale. [Em. 26]
(17) Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il loro sviluppo personale e professionale e per il lavoro del futuro e far fronte alle sfide sociali attuali e future. La Commissione dovrebbe garantire sinergie tra la componente Salute e il programma Orizzonte Europa al fine di rafforzare i risultati conseguiti nel settore della protezione della salute e della prevenzione delle malattie. [Em. 27]
(17 bis) Le sinergie con il programma "Diritti e valori" dovrebbero garantire che il FSE+ possa integrare e ampliare le azioni volte a impedire e combattere discriminazione, razzismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia e altre forme di intolleranza, nonché dedicare azioni specifiche alla prevenzione dell'odio, della segregazione e della stigmatizzazione, compresi il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. [Em. 28]
(17 ter) Le sinergie create grazie alla cooperazione territoriale europea a livello regionale e transfrontaliero si sono tradotte anche in progetti di cooperazione concernenti il miglioramento dell'occupazione, l'inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione, le sfide demografiche, la salute e l'istruzione, non solo nell'Unione, ma anche con i paesi in fase di preadesione e i paesi vicini, dove la cooperazione con l'Unione offre un valore aggiunto.Il FSE+ dovrebbe migliorare il finanziamento di questo tipo di progetti e assicurare il trasferimento di conoscenze tra i progetti medesimi e il processo legislativo, al fine di migliorare il quadro normativo europeo e di promuovere la condivisione delle buone pratiche tra i territori dell'Unione. [Em. 29]
(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri a tutti i livelli di governo, compreso il livello regionale e locale, volti a combattereeliminare la povertà inclusa la povertà energetica, come previsto nel Regolamento (UE) 2018/1999, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastandoriducendo le barriere, combattendo la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sociali e sanitarie. Per questo è necessario anche, ma non solo, mobilitare una serie di politiche e strategie proattive e reattive rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, i cittadini di paesi terzi, inclusi i migranti, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica, anche mediante il sostegno mirato all'economia sociale. Gli Stati membri dovrebbero promuovere le azioni FSE+ che integrano le misure nazionali, in linea con la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(11), comprese misure di adeguato sostegno al reddito. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari incentrati sulla persona, l'assistenza connessa e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo e i servizi per l'accesso ad alloggi sociali dignitosi e ad abitazioni a prezzi accessibili. Vi rientrano i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità, l'inclusività e l'efficacia nel rispondere alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. Il FSE dovrebbe inoltre affrontare la povertà rurale derivante dagli svantaggi specifici delle zone rurali, quali una situazione demografica sfavorevole, un debole mercato del lavoro, un accesso limitato ai servizi di istruzione e formazione o all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali. [Em. 30]
(19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzioneall'eradicazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone in situazione o a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, Gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 %3 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestioneal contrasto delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e in età avanzata e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme quanto più semplici possibile al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti. [Em. 31]
(19 bis) Il FSE+ dovrebbe puntare ad affrontare il problema della povertà tra le donne anziane in tutta l'Unione, tenendo conto che il divario pensionistico di genere, pari al 40 %, costituisce un rischio acuto di peggioramento dei livelli di povertà tra le donne anziane, in particolare le donne sole, dando seguito in tal modo agli impegni assunti nel 2015 nelle conclusioni del Consiglio "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere"(12). La povertà tra le donne anziane è altresì aggravata dall'aumento dei costi sostenuti direttamente dai pazienti anziani per l'assistenza sanitaria e i farmaci, in particolare dalle donne, che rispetto agli uomini trascorrono una parte maggiore della propria vita in cattive condizioni di salute, soprattutto per effetto della loro maggiore speranza di vita. [Em. 32]
(19 ter) Per eliminare la povertà e garantire una migliore inclusione sociale, il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione attiva delle ONG specializzate e delle organizzazioni di persone che vivono in condizioni di povertà alla messa a punto e all'attuazione dei programmi specifici. [Em. 33]
(20) Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di equa condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, ivi compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo europeo di sviluppo regionale e dei fondi che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi. [Em. 34]
(20 bis) Le autorità degli Stati membri responsabili della pianificazione e dell'attuazione del FSE+ dovrebbero coordinarsi con le autorità designate dagli Stati membri per la gestione degli interventi del Fondo Asilo e migrazione, al fine di promuovere nel miglior modo possibile l'integrazione dei cittadini di paesi terzi a tutti i livelli, attraverso strategie realizzate principalmente dalle autorità locali e regionali e da organizzazioni non governative e ricorrendo alle misure più adatte alla situazione specifica dei cittadini di paesi terzi. Le misure di integrazione dovrebbero incentrarsi sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro, ivi compresi i beneficiari di protezione internazionale. [Em. 35]
(21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, eradicazione della povertà, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali per garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica, tenendo conto dei principi e dei diritti enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo, dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione a norma dell'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. [Em. 36]
(21 bis) In considerazione del diverso livello di sviluppo delle regioni e delle varie realtà sociali all'interno dell'Unione, il grado di flessibilità del FSE+ dovrebbe essere tale da permettere di tener conto delle specificità regionali e territoriali. [Em. 37]
(22) Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 %27 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale e all'eliminazione della povertà. Tale percentuale dovrebbe essere complementare alle risorse nazionali destinate a contrastare la povertà estrema. [Em. 38]
(22 bis) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), che costituisce lo standard nella promozione e nella tutela dei diritti del minore. La promozione dei diritti dell'infanzia costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell'Unione (articolo 3 del trattato di Lisbona) e la Carta impone che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le azioni dell'Unione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero utilizzare in maniera adeguata il FSE+ per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio per i minori che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale, quali definite nella raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia". Il FSE+ dovrebbe sostenere azioni intese a promuovere interventi efficaci che contribuiscano alla realizzazione dei diritti dei minori. [Em. 39]
(22 ter) Alla luce del persistere di un livello elevato di povertà e di esclusione sociale infantili nell'UE (26,4 % nel 2017) e del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i minori provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a migliorare le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sistema di garanzia europea per l'infanzia per contribuire a garantire ai minori parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata, al fine di eliminare la povertà infantile e l'esclusione sociale. Investire precocemente nell'infanzia apporta vantaggi significativi per i minori e la società nel complesso ed è fondamentale per spezzare sin dalla prima infanzia il circolo vizioso dello svantaggio. Il sostegno ai minori affinché acquisiscano competenze e capacità consente loro di sviluppare appieno le loro potenzialità, garantisce loro i migliori risultati in termini di istruzione e salute e li aiuta a divenire membri attivi della società e ad aumentare le loro opportunità nel mercato del lavoro in età giovanile. [Em. 40]
(23) In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), livelli che sono ancora più elevati nel caso dei giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, è necessario che taligli Stati membri continuino ad investire risorse sufficientiadeguate della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, anchein particolare attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione di qualitàe leed efficaci misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, ai giovani più difficili da raggiungere e a quelli in situazioni vulnerabili, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani e prestare i loro servizi in modo assolutamente non discriminatorio. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 %3 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di politiche nel settore dell'occupabilità dei giovani, della formazione permanente, del lavoro di qualità, degli apprendistati e dei tirocini. Gli Stati membri con un livello di NEET superiore alla media dell'Unione o superiore al 15 % dovrebbero assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse nazionali FSE+ per sostenere politiche in tale ambito, agendo al livello territoriale appropriato. [Em. 41]
(23 bis) All'interno delle regioni le disparità stanno aumentando, anche nelle regioni più prospere, che contengono sacche di povertà. [Em. 42]
(23 ter) Data l'estensione dell'ambito di applicazione dell'FSE+, i compiti supplementari dovrebbero andare di pari passo con una maggiore dotazione di bilancio al fine di conseguire gli obiettivi del programma.Sono necessari ulteriori finanziamenti per combattere la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, e la povertà e per sostenere lo sviluppo e la formazione professionali, in particolare sul posto di lavoro digitale, in linea con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali. [Em. 43]
(23 quater) È opportuno potenziare EURES a lungo termine, in particolare sviluppando in modo significativo la piattaforma online e prevedendo la partecipazione attiva degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare in modo più efficiente il modello esistente e pubblicare nel sistema EURES informazioni dettagliate su tutti i posti vacanti. [Em. 44]
(24) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano il coordinamento e la complementarità e sfruttino le sinergie tra le azioni sostenute da questi finanziamenti dal FSE+ e dagli altri programmi e strumenti dell'Unione quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il programma Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione, il programma Orizzonte Europa, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma Europa digitale, InvestEU, il programma Europa creativa o il Corpo europeo di solidarietà. [Em. 45]
(25) In conformità all'articoloagli articoli 349 e 174 del TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche e, le regioni nordiche scarsamente popolate e le isole hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. A causa di vincoli permanenti Essendo soggette a gravi e permanenti svantaggi naturali, tali regioni necessitano di un sostegno specifico. [Em. 46]
(25 bis) Conformemente all'articolo 174 TFUE, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla definizione e all'attuazione di politiche specifiche per tener conto dei vincoli e delle difficoltà delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni spopolate o quelle con bassa densità demografica. [Em. 47]
(26) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinentile istituzioni dell'Unione e le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, incoragginogarantiscano la partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, degli enti per la parità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione eall'attuazionealla realizzazione del FSE+ in regime di gestione concorrente, dalla definizione delle priorità dei programmi operativi all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei risultati e dell'impatto, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione(13). Inoltre, al fine di garantire la non discriminazione e le pari opportunità, è auspicabile che in ogni fase siano coinvolti altresì gli enti per la parità e le istituzioni nazionali per i diritti umani. [Em. 48]
(26 bis) La buona governance e il partenariato tra le autorità di gestione e le parti richiedono l'utilizzo efficace ed efficiente del rafforzamento delle capacità per i portatori di interessi, cui gli Stati membri dovrebbero destinare una quota adeguata di risorse del FSE+. Dal momento che gli investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance non sono più inclusi come obiettivo operativo del FSE+ in regime di gestione concorrente, ma figurano ormai nel programma di sostegno alle riforme strutturali, è necessario che la Commissione e gli Stati membri garantiscano un efficace coordinamento tra i due strumenti. [Em. 49]
(27) Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, anche a livello locale, è essenziale sostenere l'innovazione sociale e l'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+. [Em. 50]
(27 bis) Per sfruttare appieno il potenziale della cooperazione intersettoriale e migliorare le sinergie e la coerenza con altri ambiti strategici onde conseguire i suoi obiettivi generali, il FSE+ dovrebbe sostenere azioni innovative che si avvalgano dello sport, dell'attività fisica e della cultura per incentivare l'inclusione sociale, combattere la disoccupazione giovanile, in particolare dei gruppi svantaggiati, migliorare l'inclusione sociale dei gruppi emarginati e promuovere la salute e la prevenzione delle malattie. [Em. 51]
(28) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire cheSi dovrebbe tener conto degli aspetti di genere in tutti i programmi attuati, nel corso dell'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione. Inoltre, il FSE+ dovrebbe in particolare rispettare l'articolo 21 della Carta che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. Dovrebbe essere proibita altresì qualsiasi discriminazione fondata sulle caratteristiche sessuali o sull'identità di genere e sulla nazionalità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all'articolo 10 del TFUE, e che promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità universale. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple e intersettoriali. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano conformi con la Carta e siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. [Em. 52]
(28 bis) È opportuno prendere in considerazione l'utilizzo di indicatori regionali al fine di tenere meglio conto delle disparità subregionali. [Em. 53]
(28 ter) Il FSE+ dovrebbe sostenere lo studio delle lingue, onde promuovere la comprensione reciproca e costruire una società inclusiva, anche mediante una più vasta adozione da parte degli Stati membri del kit di supporto linguistico per i rifugiati, sviluppato dal Consiglio d'Europa. [Em. 54]
(29) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, possibilmente disaggregati per genere, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri nel rispetto della protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(14). È consigliabile incentivare la prosecuzione della trasmissione elettronica dei dati, in quanto contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi. [Em. 55]
(30) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
(31) La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le testare a livello locale idee – e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata – e applicare quelle fattibili su scala più ampia, se del caso, o intrasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ e dio in combinazione con altre fonti. [Em. 56]
(32) Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centralipubblici per l'impiego degli Stati membri, con la Commissione e con la Commissione le parti sociali. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere, con il coinvolgimento delle parti sociali, un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Il FSE+ copre i partenariati transfrontalieri tra i servizi pubblici per l'impiego regionali e le parti sociali nonché le loro attività a favore della mobilità, come pure la trasparenza e l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri mediante informazioni, consulenza e servizi di collocamento. In molte regioni di frontiera svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un autentico mercato del lavoro europeo. [Em. 57]
(33) La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese socialidell'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi, nonché i servizi di supporto a favore delle imprese socialidell'economia sociale, anche nei settori culturali e creativi, per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabilii gruppi svantaggiati che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU. [Em. 58]
(33 bis) È opportuno che la Commissione introduca a livello di Unione una "etichetta dell'economia sociale europea" da assegnare alle imprese sociali e solidali, basata su chiari criteri concepiti per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di tali imprese e il loro impatto sociale, accrescerne la visibilità, incoraggiare gli investimenti, facilitare l'accesso ai finanziamenti e al mercato unico per i soggetti che intendano espandersi a livello nazionale o in altri Stati membri, rispettando al contempo le diverse forme e i diversi quadri giuridici del settore e degli Stati membri. [Em. 59]
(34) Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno e a condizione che tali fondazioni e donatori non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione, nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali. [Em. 60]
(34 bis) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati, tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative. [Em. 61]
(35) A norma dell'articolo 168 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'Unione deve completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione delle loro politiche sanitarie e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.
(35 bis) La Commissione dovrebbe accrescere la partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni sottorappresentate, riducendo il più possibile gli ostacoli alla partecipazione, tra cui l'onere amministrativo di chiedere e ricevere finanziamenti. [Em. 62]
(35 ter) Uno dei principali obiettivi dell'Unione consiste nel rafforzare i sistemi sanitari attraverso il sostegno alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza ai pazienti, sviluppando un sistema di informazione sanitaria sostenibile, nonché il sostegno ai processi nazionali di riforma per rendere i sistemi sanitari più efficaci, accessibili e resilienti. [Em. 63]
(36) Occorre un impegno costante per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 168 TFUE. Il mantenimento di tutte le delle persone in buona salute e attive più a lungoin maniera non discriminatoria e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. Il sostegno all'innovazione, compresa l'innovazione sociale che ha un impatto sulla salute, e il suo riconoscimento contribuiscono ad affrontare la sfida della sostenibilità del settore sanitario nel contesto della risposta alle sfide del cambiamento demografico.Inoltre, l'azione intesa a ridurre le disuguaglianze nella sanità è importante ai fini del conseguimento di una "crescita inclusiva". La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"(15). [Em. 64]
(36 bis) Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), "la salute è uno stato di totale benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità". Al fine di migliorare la salute della popolazione nell'Unione, è essenziale non concentrarsi unicamente sulla salute fisica e sul benessere sociale. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale sono la causa di quasi il 40 % degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuiscono in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio. [Em. 65]
(37) Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità incentrata sulla persona e all'assistenza connessa e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche. Sono compresi i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari. [Em. 66]
(37 bis) I precedenti programmi d'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in materia di salute (2008-2013 e 2014-2020), istituiti rispettivamente con le decisioni n. 1786/2002/CE(16) e n. 1350/2007/CE(17) del Parlamento europeo e del Consiglio e con il regolamento (UE) n. 282/2014(18) (in appresso i "precedenti programmi nel campo della sanità") sono stati valutati positivamente e hanno comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. La componente Salute del FSE+ dovrebbe basarsi sui precedenti programmi nel campo della sanità. [Em. 67]
(37 ter) La componente Salute del FSE+ dovrebbe essere uno strumento per promuovere iniziative nei settori in cui è possibile dimostrare un valore aggiunto dell'Unione sulla base di quanto segue:lo scambio delle buone prassi tra gli Stati membri e tra le regioni;il sostegno alle reti per la condivisione delle conoscenze o l'apprendimento reciproco;il sostegno alla qualificazione dei professionisti sanitari;il contrasto alle minacce transfrontaliere per ridurne i rischi e attenuarne le conseguenze;la considerazione di determinate questioni relative al mercato interno qualora l'Unione sia sostanzialmente legittimata a garantire soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati membri;la possibilità di liberare il potenziale d'innovazione in materia di salute;le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa per consentire un processo decisionale informato a livello di Unione;il miglioramento dell'efficienza evitando gli sprechi di risorse dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie. [Em. 68]
(38) La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie e alla diagnosi precoce per l'intero ciclo di vita dei cittadini dell'Unionedelle persone che vivono nell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio – come il tabagismo, il fumo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, i fattori di rischio ambientali, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, l'obesità, le cattive abitudini alimentari, anche legate alla povertà, e l'inattività fisica – e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani, una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai fattori di rischio, interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili, anche attraverso le vaccinazioni, nella sanità generale per l'intero ciclo di vita, per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. In tale contesto, è opportuno prestare particolare attenzione all'educazione sanitaria dal momento che essa aiuta i singoli e le comunità a migliorare la loro salute, ad accrescere la loro conoscenza e a influenzare i loro atteggiamenti.Le attuali sfide sanitarie possono essere affrontate efficacemente solo attraverso una collaborazione a livello di Unione e un'azione costante dell'Unione in materia di salute. La componente Salute del FSE+ dovrebbe sostenere l'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, diffondere efficaci modelli di prevenzione e sensibilizzazione che coinvolgano tutti, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari accessibili, innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europeile persone che vivono nell'Unione sia nelle zone urbane che in quelle rurali. [Em. 69]
(38 bis) Al fine di attuare le azioni nell'ambito della componente Salute, la Commissione dovrebbe sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità.Inoltre, dovrebbe proporre le modalità e la metodologia per allineare le attività connesse alla salute al processo del Semestre europeo, cui è ora conferito il potere di raccomandare riforme dei sistemi sanitari (e, di fatto, di altri determinanti sociali della salute) a favore di una maggiore accessibilità e sostenibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e protezione sociale negli Stati membri. [Em. 70]
(39) Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici azioni intersettoriali e dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le emissioni e l'inquinamento ambientali improvvisi e cumulativi, le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta. [Em. 71]
(39 bis) Continui investimenti in approcci innovativi di tipo partecipativo per affrontare malattie transfrontaliere quali le epidemie di HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite virale sono fondamentali poiché la dimensione sociale delle malattie rappresenta un fattore importante che incide sulla capacità di farvi fronte, come epidemie nell'Unione e nei paesi vicini.Una leadership politica più ambiziosa e mezzi tecnici e finanziari adeguati intesi a fornire una risposta regionale sostenibile alla lotta all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite in Europa contribuiranno a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in merito a tali malattie. [Em. 72]
(40) Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci, riducendone però, al contempo, l'utilizzo al fine di contribuire ad affrontare il problema della resistenza antimicrobica, è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini. [Em. 73]
(41) La Commissione ha di recente presentato una proposta(19) relativa alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) al fine di sostenere la cooperazione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Unione, per migliorare la disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti in tutta l'Unione, utilizzare meglio le risorse disponibili e accrescere la prevedibilità del contesto imprenditoriale.
(42) Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate con il sostegno attivo della società civile. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, e, in via sussidiaria, se del caso, le organizzazioni della società civile dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte. [Em. 74]
(42 bis) Al fine di migliorare le prestazioni del programma monitorando le inefficienze e le inadeguatezze, la Commissione dovrebbe attuare e utilizzare indicatori di sorveglianza programmatici e specifici per azione onde garantire il conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 75]
(42 ter) Il programma FSE+ dovrebbe affrontare gli ostacoli esistenti alla partecipazione della società civile, ad esempio attraverso la semplificazione delle procedure di domanda, l'attenuazione dei criteri finanziari revocando, in alcuni casi, la percentuale di cofinanziamento, ma anche attraverso il rafforzamento della capacità dei pazienti, delle loro organizzazioni e di altri portatori di interessi mediante la formazione e l'istruzione.Il programma dovrebbe altresì mirare a consentire il funzionamento delle reti della società civile e delle organizzazioni a livello di Unione che contribuiscono al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi comprese le organizzazioni a livello di Unione. [Em. 76]
(42 quater) L'attuazione della componente Salute del FSE+ dovrebbe avvenire in modo tale da rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della rispettiva politica sanitaria, come pure per l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e di assistenza medica.Pur rispettando gli obblighi derivanti dai trattati e il ruolo degli Stati membri quali interlocutori primari nel processo decisionale dell'Unione, le autorità competenti a livello subnazionale dovrebbero impegnarsi a garantire un impatto efficace e duraturo della politica sanitaria dell'Unione attraverso la loro integrazione con le politiche sociali sul campo. [Em. 77]
(43) Le reti di riferimento europee (ERN) sono reti che coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria di tutta Europa per la gestione delle malattie rare, a bassa prevalenza o complesse e di condizioni che richiedono cure altamente specializzate e una concentrazione di conoscenze e risorse. Le ERN sono approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione(20). Tali reti dovrebbero pertanto essere considerate beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [regolamento finanziario] e le sovvenzioni alle ERN accordate senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
(44) La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Il regolamento, la sua attuazione e la sua applicazione devono tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con i cambiamenti sociali in questo settore nel conseguire gli obiettivi sanitari. È quindi necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico. Inoltre, molti altri atti giuridici dell'Unione incidono in maniera significativa sulla salute, ad esempio quelli relativi ai prodotti alimentari e alla relativa etichettatura, all'inquinamento atmosferico, agli interferenti endocrini e ai pesticidi.In alcuni casi, gli impatti cumulativi dei fattori di rischio ambientali non sono chiaramente compresi, con conseguenti rischi potenziali inaccettabili per la salute dei cittadini. [Em. 78]
(44 bis) La regolamentazione con incidenze sulla salute, come pure la sua attuazione e la sua applicazione, dovrebbe tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con il cambiamento sociale in questo settore, pur continuando a poggiarsi sul principio di precauzione, sancito nei trattati.È pertanto auspicabile continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico e per garantire la possibilità di un controllo indipendente, ripristinando in tal modo la fiducia del pubblico nei processi dell'Unione e perché, per sua stessa natura, la condivisione di tali conoscenze è nell'interesse pubblico, occorre garantire il più elevato livello di trasparenza. [Em. 79]
(44 ter) Il settore sanitario non può affrontare da solo le sfide sanitarie, poiché la salute è determinata da molteplici fattori esogeni.Pertanto, come affermato nel trattato di Maastricht e nel trattato di Amsterdam, la salute in tutte le politiche è importante per la capacità dell'Unione di affrontare le sfide future.Tuttavia, sensibilizzare altri settori in merito agli impatti sanitari delle loro decisioni e integrare la salute nelle loro politiche rappresenta una delle maggiori sfide cui si confronta attualmente il settore sanitario europeo.Finora si sono registrati importanti progressi nel campo della salute mediante politiche in settori come l'istruzione, il traffico, l'alimentazione, l'agricoltura, il lavoro o la pianificazione.Ad esempio, la salute del cuore ha registrato miglioramenti significativi attraverso cambiamenti in termini di politiche e regolamentazioni concernenti la qualità degli alimenti, l'aumento dell'attività fisica e la riduzione del fumo. [Em. 80]
(45) Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
(46) Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027, e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia. [Em. 81]
(47) A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE(21) del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Il programma dovrà prendere in considerazione le particolari difficoltà che devono affrontare le persone fisiche e giuridiche stabilite in questi territori, onde permettere loro un accesso effettivo alle suddette componenti. [Em. 82]
(48) Nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti pertinenti, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze. [Em. 83]
(49) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(22), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(23), (Euratom, CE) n. 2185/96(24) e (UE) 2017/1939(25) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate in conformità al regolamento finanziario e ad altre norme applicabili, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altro reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(26). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti
(50) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
(50 bis) È importante garantire una sana e corretta gestione finanziaria del fondo per assicurarne l'attuazione nel modo più chiaro, efficiente e agevole possibile, garantendo nel contempo la certezza del diritto e la sua accessibilità per tutti i partecipanti.Dato che le attività del FSE+ sono realizzate in gestione concorrente, gli Stati membri non dovrebbero aggiungere regole supplementari o modificare le regole esistenti strada facendo, poiché ciò complicherebbe l'utilizzo dei fondi per i beneficiari e potrebbe comportare un ritardo nel pagamento delle fatture. [Em. 84]
(51) Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ossia aumentare l'efficacia e l'equità dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e all'assistenza e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e la salute e ridurredebellare la povertà – come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 85]
(52) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(27). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(53) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione riguardanti il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali dovrebbero essere esercitate in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(28), tenuto conto della natura di questo modello,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parte I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Il FSE+ consta di 3 moduli: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute.
Esso Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, che integrano le disposizioni generali applicabili al FSE+ nel quadro del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni]. [Em. 86]
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "misure di accompagnamento": le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e debellare la povertà, come reindirizzare a servizi sociali o fornire tali servizie sostegno psicologico e dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare o fornire tali servizi sociali o consulenza;
2) "paese associato": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;
3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
4) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
5) "indicatori comuni di risultato immediato": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);
6) "indicatori comuni di risultato a lungo termine": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei e dodici mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;
7) "costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
7 bis) "partenariati transfrontalieri": nella componente Occupazione e innovazione sociale, strutture permanenti di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, società civile o parti sociali situate in almeno due Stati membri;
8) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;
9) "crisi sanitaria": qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;
10) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
11) "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;
12) "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
13) "persone indigenti": le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
14) "valore di riferimento": un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;
15) "impresa sociale": un'impresa dell'economia sociale, qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:
a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale, anche ambientale, positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
b) utilizza ireinveste la maggior parte dei profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
c) è gestita in modo imprenditoriale, democratico, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;
15 bis) "impresa dell'economia sociale": tipologie diverse di imprese e soggetti giuridici che vengono inglobati nell'economia sociale come le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni, le imprese sociali e altre forme di imprese disciplinate dalle leggi dei diversi Stati membri e che si fondano sulla centralità della persona e dell'obiettivo sociale rispetto al capitale, sulla governance democratica, sulla solidarietà e sul reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze;
16) "innovazioni sociali": le attività, tra cui quelle a carattere collettivo, che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi, prassi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, anche tra organizzazioni pubbliche e del terzo settore come le organizzazioni del volontariato e quelle socialmente utili, nonché le imprese dell'economia sociale, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
17) "sperimentazioni sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;
18) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione, il multilinguismo, la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria, il digitale, i media, le competenze personali e sociali e imparare a imparare, le competenze civiche, l'imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione (inter)culturale e il pensiero critico.
19) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
19 bis) "gruppi svantaggiati": gruppi mirati con un elevato numero di individui in situazione o a rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, tra cui, ma non solo, minoranze etniche quali i rom, i cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, gli anziani, i minori, i genitori soli, le persone con disabilità o le persone con malattie croniche;
19 ter) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, tra cui educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, abilità, competenze e possibilità di partecipazione alla società.
2. Le definizioni di cui all'articolo [2] del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
2 bis. Le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1046 si applicano anche alla componente Occupazione e innovazione sociale e alla componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta. [Em. 87]
Articolo 3
Obiettivi generali e metodi di attuazione
Il FSE+ mira a sosteneresostiene gli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, e l'Unione nel realizzare l'obiettivo di una società inclusiva, livelli elevati di occupazione di qualità, creazione di posti di lavoro, istruzione e formazione di qualità e inclusive, pari opportunità, eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, inclusione e integrazione sociale, coesione sociale,una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro coerentemente con.
Il FSE + deve essere conforme ai trattati dell'Unione europea e alla Carta, facendo valere i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale a norma dell'articolo 174 TFUE e l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e a tener fede agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, apprendimento permanente, condizioni di lavoro equedi elevata qualità, protezione, integrazione e inclusione sociale, eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, investimenti a favore dei minori e dei giovani, non discriminazione, uguaglianza di genere, accesso ai servizi di base e un livello elevato di protezione della salute umana protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana. [Em. 88]
È attuato:
a) in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"), e
b) in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la "componente Occupazione e innovazione sociale") e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la "componente Salute").
Articolo 4
Obiettivi specifici
1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, della mobilità, dell'inclusione sociale, dell'eliminazione della povertà e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di "Un'Europa più sociale - Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni]:
i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro a un'occupazione di qualità e alle misure di attivazione, in particolare a misure specifiche per i giovani e, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo, e dellele persone economicamente inattive ei gruppi svantaggiati, prestando particolare attenzione alle persone più lontane dal mercato del lavoro e promuovendo l'occupazione, il lavoro autonomo, l'imprenditorialità e l'economia sociale;
ii) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'avanzamento di carriera, promuovere il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, prestando particolare attenzione ai genitori soli, compreso l'accesso all' a un'assistenza all'infanzia, un'educazione della prima infanzia e un'assistenza agli anziani di qualità, a prezzi accessibili e inclusive nonché ad altri servizi di assistenza e sostegno, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute e di malattie, il riorientamento professionale, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;
iv) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, riconoscere l'apprendimento non formale e informale e promuovere l'inclusione digitale e agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro, al fine di tenere conto dei requisiti economici e sociali;
v) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, a prezzi accessibili e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati e i prestatori di assistenza, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolandocontrastare l'abbandono scolastico, promuovere l'introduzione di sistemi di formazione duale, gli apprendistati, la mobilità a fini di apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale e la piena partecipazione alla società;
vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;
viii) promuovere l'integrazione socioeconomica a lungo termine di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom, compresi i migranti;
viii bis) combattere le discriminazioni nei confronti delle comunità emarginate, come i rom, e promuovere la loro integrazione socioeconomica;
ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili, accessibili e a prezzi accessibili abbordabili, compresi i servizi di accesso agli alloggi e all'assistenza sanitaria incentrata sulla persona e all'assistenza connessa; modernizzare gli istituti di sicurezza sociale, i servizi pubblici per l'impiego, i sistemi di protezione sociale e di inclusione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale equa, prestando particolare attenzione ai bambini, ai gruppi svantaggi e alle persone indigenti; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
ix bis) migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescerne l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione;
x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischioin condizione di povertà e/o di esclusione sociale, o che ne sono a rischio, compresi gli indigenti e i bambini;
xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento, e puntare ad assicurare l'inclusione sociale di tali persone, ponendo l'accento sui bambini in situazioni vulnerabili.
2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ contribuisce anchemira a contribuire agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del regolamento [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:
1. un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia, strutture mediche e sanitarie e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale, tenendo conto delle leggi e dei quadri normativi in materia di economia sociale stabiliti negli Stati membri;
2. un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, la sensibilizzazione della popolazione in merito allo sviluppo e a stili di vita sostenibili, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia, l'economia circolare e la bioeconomia.
2 bis. un'Unione più vicina ai cittadini grazie all'adozione di misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere, al fine di affrontare le disparità socioeconomiche di città e regioni;
2 ter. nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale, il FSE+ sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione nonché del pertinente diritto dell'Unione e promuove l'elaborazione di politiche, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su elementi concreti, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati (obiettivo specifico 1); esso promuove la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accresce le possibilità di impiego (obiettivo specifico 2); esso promuove l'occupazione e l'inclusione sociale migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le microimprese e le imprese dell'economia sociale, in particolare per le persone vulnerabili (obiettivo specifico 3);
3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ sostiene la promozionecontribuisce a un elevato livello di protezione della salute umana e della prevenzione delle malattie, anche attraverso la promozione dell'attività fisica e dell'educazione sanitaria, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, aumenta l'aspettativa di vita alla nascita, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere, promuove la prevenzione delle malattie e la diagnosi precoce, nonché la promozione della salute per l'intero ciclo di vita, rafforza e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute, anche nel settore della salute ambientale, e promuove la salute in tutte le politiche dell'Unione.La politica sanitaria dell'Unione è orientata dagli OSS al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'OSS 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età". [Em. 89]
Articolo 5
Bilancio
1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 101 174 000 000106 781 000 000 EURa prezzi 2018 (120 457 000 000 EUR a prezzi correnti).
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o105 686 000 000 EUR a prezzi 2018 (119222000000 EUR a prezzi correnti), 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), 5 900 000 000 EUR sono stanziati per misure rientranti nella garanzia europea per l'infanzia di cui all'articolo 10 bis, e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 EUR1 095 000 000 EUR a prezzi 2018 (1 234 000 000 EUR a prezzi correnti).
4. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
a) 675 000 000 EUR a prezzi 2018 (761 000 000 EUR a prezzi correnti) per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;
b) 413 000 000420 000 000 EUR a prezzi 2018 (473 000 000 EUR a prezzi correnti, o 0,36 % del QFP 2021-2027) per l'attuazione della componente Salute.
5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. [Em. 90]
Articolo 6
Uguaglianza tra uomini e donne di genere, pari opportunità e non discriminazione
1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donnedi genere per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi sostengono inoltre azioni specifiche volte a rafforzare la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e il loro sviluppo professionale, nonché la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o le condizioni di salute, l'età o l'orientamento sessuale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità anche in termini di TIC, per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione, rafforzando in tal modo l'inclusione sociale e riducendo le disuguaglianze.
2. Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compresocompresi il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità e il miglioramento dell'accessibilità universale per le persone con disabilità. [Em. 91]
Parte II
Attuazione nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Capo I
Disposizioni comuni sulla programmazione
Articolo 7
Coerenza e concentrazione tematica
1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali, del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, che sono pienamente in linea con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, InvestEU, Europa creativa, lo strumento per i diritti e i valori, Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione, il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom post-2020 e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con ile autorità di gestione responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare approcci integrati e azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4 del presente regolamento.
3. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 %27 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.
3 bis. Nel quadro degli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alle azioni mirate volte all'attuazione della garanzia europea per l'infanzia, nell'ottica di contribuire a garantire ai bambini parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata.
4. GliOltre all'assegnazione minima di almeno il 27 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 2 %3 %delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a promuovere l'inclusione sociale degli indigenti e/o a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, puntopunti x) e xi).
In casi debitamente giustificati le risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e destinate agli indigenti possono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto dell'assegnazione minima di almeno il 2 % di cui al primo comma del presente paragrafo.
5. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 %3 %delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.
Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) supera la media dell'Unione per il 2019, oppure dove il tasso di NEET è superiore al 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 alle suddette azioni e misure di riforme strutturali, prestando particolare attenzione alle regioni più colpite e tenendo conto delle divergenze tra tali regioni.
Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024, o dove il tasso di NEET supera il 15 % sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 %15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni o misure di riforme strutturali.
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primosecondo e al secondoterzo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. Tale assegnazione non sostituisce i fondi necessari per le infrastrutture e lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche.
Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.
6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica. [Em. 92]
Articolo 7 bis
Rispetto dei diritti fondamentali
Nell'attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta.
Eventuali costi sostenuti per azioni non in linea con la Carta non sono ammissibili a norma dell'[articolo 58, paragrafo 2], del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014. [Em. 93]
Articolo 8
Partenariato
1. CiascunoIn conformità dell'[articolo 6] del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014, ciascuno Stato membro garantisce un'adeguata, in collaborazione con le autorità locali e regionali, una partecipazione significativa delle parti sociali e , delle organizzazioni della società civile, degli enti per le pari opportunità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione e alla realizzazione di politiche e iniziative per l'occupazione, l'istruzione, la non discriminazione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione significativa è inclusiva e accessibile alle persone con disabilità.
2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità dialmeno il 2 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile a livello nazionale e dell'Unione sotto forma di formazioni, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. [Em. 94]
Articolo 9
Contrasto alla deprivazione materiale
Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, concernente l'inclusione sociale delle persone indigenti e/o a la deprivazione materiale sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è fissato, almeno, all'85 %. [Em. 95]
Articolo 10
Sostegno all'occupazione giovanile
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i). [Em. 96]
Articolo 10 bis
Sostegno alla garanzia europea per l'infanzia
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, comma 3 bis, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma che rispecchia la raccomandazione della Commissione europea del 2013 sugli investimenti nell'infanzia. Tale sostegno è volto a contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, punti da vii) a x). [Em. 97]
Articolo 11
Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicateuno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano la complementarità, la coerenza, il coordinamento nonché sinergie con il pilastro europeo dei diritti sociali.
È garantita un'adeguata flessibilità a livello delle autorità di gestione in modo tale da individuare le priorità e i settori degli investimenti a titolo del FSE+ in linea con le specifiche sfide locali o regionali. [Em. 98]
Articolo 11 bis
Sviluppo territoriale integrato
1. Il FSE+ può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'[articolo 4, paragrafo 2], del regolamento (UE) [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento.
2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FSE+ può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni]. [Em. 99]
Articolo 11 ter
Cooperazione transnazionale
1. Gli Stati membri possono sostenere le azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di una priorità dedicata.
2. Le azioni di cooperazione transnazionale possono essere programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).
3. Il tasso massimo di cofinanziamento per tale priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. [Em. 100]
Capo II
Sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 12
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il "sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"). Inoltre, l'articolo 13 si applica anche al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi). [Em. 101]
Articolo 13
Azioni innovative
1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e/o sperimentazioni sociali o consolidano, anche quelle con una componente socio-culturale, ricorrendo ad approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese dell'economia sociale, il settore privato e la società civile come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
1 bis. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e le sperimentazioni sociali che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (innovazione sociale e sperimentazioni sociali, comprese quelle con una componente socio-culturale) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.
3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).
4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. [Em. 102]
Articolo 14
Ammissibilità
1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del regolamento .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
a) l'acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitural'acquisto di infrastrutture, e
b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia assolutamente necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.
2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.
3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a condizione che.Se si applica un contratto collettivo, detti costi sono determinati in base al contratto. Qualora non si applichi alcun contratto collettivo, il loro livello non siaè superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione o la competenza specifica in questione nello Stato membro o nella regione, come dimostrato dai pertinenti documenti giustificativi forniti dalla rispettiva autorità di gestione e/o dai dati di Eurostat. [Em. 103]
Articolo 15
Indicatori e relazioni
1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I o all'allegato II bis per le azioni riguardanti l'inclusione sociale degli indigenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma e indicatori specifici per azione.
2. Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
3. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.
4. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1 a), relativi a tale partecipante.
4 bis. I dati di cui al paragrafo 3 comprendono una valutazione di impatto di genere al fine di monitorare l'attuazione dei programmi del FSE+ in relazione all'uguaglianza di genere, e sono disaggregati per sesso.
5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettonopossono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I e dell'allegato II bis, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. [Em. 104]
Capo III
sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
Articolo 16
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).
Articolo 17
Principi
1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3, e non sostituiscano una qualsivoglia prestazione sociale esistente.
I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(29), purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.
Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.
4. La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale può essereè integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti. [Em. 105]
Articolo 18
Contenuto della priorità
Una priorità relativa al sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), definisce:
a) il tipo di sostegno;
b) i principali gruppi di destinatari;
c) la descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.
Nel caso di programmi limitati a questo tipo di sostegno e alla relativa assistenza tecnica la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.
Articolo 19
Ammissibilità delle operazioni
1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.
2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.
Articolo 20
Ammissibilità delle spese
1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
a) i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
c) i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
e) i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a).
2. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) interessi passivi;
b) fornituraacquisto di infrastrutture;
c) costi di beni di seconda mano di qualità inferiore. [Em. 106]
Articolo 21
Indicatori e relazioni
1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2. Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma. I requisiti di rendicontazione sono mantenuti quanto più semplici possibile.
3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine anonima strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. [Em. 107]
Articolo 22
Audit
L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi. L'audit delle operazioni include maggiori controlli nelle prime fasi di attuazione, in modo che, in caso di rischio di frode, i fondi possano essere reindirizzati verso altri progetti. [Em. 108]
Parte III
Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta
Capo I
Norme specifiche per la componente Occupazione e innovazione sociale
Sezione I
disposizioni generali
Articolo 23
Obiettivi operativi
Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:
a) sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;
b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;
c) sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi addi preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale;con un'attenzione particolare alla promozione dell'ampliamento della scala dei progetti locali sviluppati da città, autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni della società civile e attori socio-economici nel settore dell'accoglienza, dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
d) sviluppare e fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone in situazioni vulnerabili);
d bis) sostenere partenariati transfrontalieri tra servizi pubblici per l'impiego, società civile e parti sociali al fine di promuovere un mercato del lavoro transfrontaliero e la mobilità transfrontaliera a condizioni appropriate;
d ter) sostenere la fornitura di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro, anche attraverso partenariati transfrontalieri;
d quater) agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori a condizioni sociali adeguate e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione;
e) sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza, nonché la sua disponibilità e accessibilità per le microimprese, le imprese dell'economia sociale e le persone vulnerabili nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone vulnerabiliin situazioni di vulnerabilità, ivi compresi i gruppi svantaggiati;
f) sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale di talidei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese socialidell'economia sociale e all'economia sociale;
g) sostenere lo sviluppo di imprese socialidell'economia sociale e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
h) fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, educazione e cura della prima infanzia, assistenza agli anziani, requisiti di accessibilità e transizione da servizi di assistenza istituzionale a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, compresi i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
i) sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori della lotta alla povertà, dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;
j) sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4. [Em. 109]
Articolo 23 bis
Concentrazione tematica e finanziamento
La parte della dotazione finanziaria del FSE+ per la componente Occupazione e innovazione sociale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), è assegnata per l'intero periodo agli obiettivi specifici illustrati all'articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) in funzione delle seguenti percentuali indicative:
a) 55 % all'obiettivo specifico 1;
b) 18 % all'obiettivo specifico 2;
c) 18 % all'obiettivo specifico 3. [Em. 110]
Sezione II
Ammissibilità
Articolo 24
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:
a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:
i) indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
ii) sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;
iii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
b) attuazione delle politiche, in particolare:
i) partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
ii) un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;
iii) sostegno alla microfinanza e alle imprese socialidell'economia sociale, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
iv) sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
c) sviluppo delle capacità, in particolare:
i) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
ii) dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;
iii) delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese socialidell'economia sociale o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;
iv) delle parti sociali e dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
ii) guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
iv) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglioassistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione del programma di lavoro, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici. [Em. 111]
Articolo 25
Soggetti idonei
1. Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario sono ammessi soggetti in base ai seguenti criteri di ammissibilità:
a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
ii) un paese associato;
iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3;
b) i pertinenti soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le pertinenti organizzazioni internazionali. [Em. 112]
2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della loro partecipazione.
Articolo 25 bis
Governance
1. La Commissione consulta i portatori di interessi nell'Unione, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, per quanto concerne i programmi di lavoro in materia di occupazione e innovazione sociale, le loro priorità, il loro orientamento strategico e la loro attuazione.
2. La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con la componente Occupazione e innovazione sociale. [Em. 113]
Capo II
Disposizioni specifiche per la componente Salute
Sezione I
disposizioni generali
Articolo 26
Obiettivi operativi
1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. Gli obiettivi operativi della componente Salute sono i seguenti:
-a) promuovere una strategia dell'Unione in materia di sanità pubblica volta a:
i) sostenere gli Stati membri nei loro sforzi intesi a proteggere e migliorare la sanità pubblica nonché
ii) portare avanti la missione dell'Unione in materia sanitaria in conformità dell'articolo 168 TFUE, che stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. [Em. 114]
a) rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per proteggere i cittadini daaffrontare le minacce sanitarie transfrontaliere [Em. 115]
i) misure di sviluppo delle capacità per la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi
ii) rispondere alle minacce sanitarie transfrontaliere durante le crisi
iii) sostenere le capacità dei laboratori
iv) contrastare la resistenza antimicrobica
iv bis) realizzare interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili [Em. 116]
iv ter) sostenere lo sviluppo delle competenze e degli strumenti per un'efficace comunicazione del rischio [Em. 117]
b) potenziare i sistemi sanitari
i) investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, anche mediante programmi di alfabetizzazione ed educazione sanitaria e la promozione dell'attività fisica [Em. 118]
i bis) investire nella diagnosi precoce e nello screening [Em. 119]
ii) sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza che rispondono alle esigenze e alle preoccupazioni dei pazienti e dei cittadini, in particolare stabilendo collegamenti a programmi che sostengono l'alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali [Em. 120]
ii bis) sostenere lo sviluppo di servizi pubblici digitali in ambiti come quello sanitario [Em. 121]
ii ter) rafforzare la sicurezza e la qualità dell'informazione sanitaria [Em. 122]
iii) sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile, trasparente e accessibile di informazione sanitaria dell'Unione, garantendo al contempo la protezione dei dati privati [Em. 123]
iv) sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze e sostegno all'attuazione utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, resilienti, non discriminatori, inclusivi ed equi, che affrontino le disuguaglianze sociali, e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo.Ciò comprende anche il sostegno ai registri nazionali di elevata qualità che possano fornire dati comparabili. [Em. 124]
v) sviluppare e attuare approcci rispondenti alle future sfide del sistema sanitario
v bis) sostenere la transizione verso servizi sociali, sanitari di prossimità e di assistenza incentrati sulla persona, nonché l'assistenza integrata in comunità, in particolare promuovendo modelli organizzativi basati sul lavoro di squadra interprofessionale e sulla creazione di reti a partecipazione multipla [Em. 125]
v ter) garantire il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori di interessi nelle suddette azioni, a livello dell'Unione e/o nazionale, come opportuno [Em. 126]
v quater) sviluppare e attuare strumenti e strategie per prevenire e affrontare le disuguaglianze sanitarie, nonché promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini e la partecipazione della comunità [Em. 127]
c) sostenere la legislazione dell'Unione in materia di salute
i) sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali, sull'accesso a tali prodotti in tutta l'Unione e sui dispositivi medici [Em. 128]
ii) sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)(30)
iii) monitorare e sostenere gli Stati membri nell'attuazione della legislazione in materia di sostanze di origine umana (SOHO)
iv) sostenere l'attuazione della legislazione sul tabacco
v) sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
vi) sostenere i comitati scientifici della "sicurezza dei consumatori" e dei "rischi sanitari, ambientali ed emergenti" della Commissionelo sviluppo della salute in tutte le politiche e istituire processi mediante i quali sia possibile considerare le conseguenze per la salute e tenerne conto in tutte le politiche [Em. 129]
c bis) sostenere il monitoraggio, l'attuazione e il rafforzamento di altre normative e politiche dell'Unione con conseguenze per la salute, in modo da contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, comprese, tra l'altro, quelle concernenti:
i) l'inquinamento atmosferico
ii) gli interferenti endocrini e altre sostanze chimiche con proprietà nocive
iii) i residui di antiparassitari negli alimenti, nell'acqua e nell'aria
iv) i prodotti alimentari e la relativa etichettatura, anche sugli acidi grassi trans, l'etichettatura delle bevande alcoliche, gli additivi e i materiali destinati al contatto con gli alimenti [Em. 130]
d) sostenere il lavoro integrato (ERN, HTA e attuazione delle migliori pratiche per la promozione della salute, della prevenzione e della gestione delle malattie)
i) continuare a sostenere le reti di riferimento europee (ERN)
ii) sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e il rafforzamento delle capacità al riguardo in preparazione di nuove norme armonizzate [Em. 131]
iii) sostenere l'attuazione delle migliori pratiche per l'innovazione nella sanità pubblica
iii bis) sostenere l'attuazione di programmi e migliori pratiche sull'educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e campagne per i giovani [Em. 132]
iii ter) sostenere le organizzazioni della società civile a livello dell'Unione che si occupano degli aspetti della sanità e ad essa attinenti [Em. 133]
iii quater) sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute [Em. 134]
Sezione II
Ammissibilità
Articolo 27
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni correlate alla salute, intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, 4 e 26 sono ammissibili al finanziamento. [Em. 135]
2. La componente Salute può sostenere le seguenti azioni:
a) attività di analisi, in particolare:
i) indagini, studi, raccolta di dati, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e valutazioni comparative;
i bis) attività intese a monitorare gli impatti sanitari cumulativi dei fattori di rischio ambientali, ivi compresi quelli derivanti dai contaminanti presenti negli alimenti, nell'acqua, nell'aria e in altre fonti; [Em. 136]
i ter) attività intese a monitorare gli impatti sanitari del diritto dell'Unione, per esempio la farmacovigilanza e attività analoghe; [Em. 137]
ii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione.
i risultati delle attività analitiche, una volta terminate, sono messi a disposizione del pubblico. [Em. 138]
b) attuazione delle politiche, in particolare:
i) collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere e in relazione all'inquinamento atmosferico e ad altra contaminazione ambientale transfrontaliera [Em. 139];
ii) sostegno alla cooperazione e ai partenariati transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
iii) esercizi di preparazione alle crisi sanitarie;
c) sviluppo delle capacità, in particolare:
i) mediante lo scambio, il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri; [Em. 140]
ii) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26, in maniera costante e sostenibile, garantendo la presenza di una società civile attiva a livello dell'Unione; [Em. 141]
iii) mediante un sostegno per la diffusione, il funzionamento e la manutenzione di un'infrastruttura informatica per lo scambio di dati;
iv) dei punti di contatto regionali, subnazionali e nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma; [Em. 142]
v) dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
vi) mediante l'assistenza in cooperazione con i paesi terzi;
vii) mediante appalti di beni e servizi in caso di crisi sanitarie;
d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
ii) guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 26;
iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 26;
iv) eventi e relative azioni preparatorie, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.
3. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili solo nella misura in cui supportano la creazione di economie di scala, il miglioramento della preparazione alle crisi, la diffusione di migliori pratiche ben individuate e a elevato valore aggiunto, o mirano a garantire l'attuazione, il rispetto, la valutazione e la revisione, ove necessario, delle norme dell'Unione nei settori di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
Articolo 28
Soggetti e costi ammissibili
1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammessi soggetti in base ai seguenti criteri di ammissibilità:
a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
ii) un paese associato;
iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
b) tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.
2. Non sono ammesse le persone fisiche.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della loro partecipazione.
5. In casi eccezionali, durante una crisi causata da una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(31), i costi sostenuti in paesi non associati possono essere considerati ammissibili in via eccezionale qualora siano debitamente giustificati per motivi di lotta contro la diffusione del rischio per la tutela della salute dei cittadini dell'UE.
Articolo 29
Governance
La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi quali le organizzazioni professionali del settore sanitario in merito ai piani di lavoro annuali per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto Una forte leadership politica e un'adeguata struttura di governance dedicata alla salute garantiranno la protezione e la promozione della salute in tutti i portafogli della Commissione, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 1, del TFUE. [Em. 143]
Articolo 29 bis
Comitato direttivo per la sanità
1. La Commissione istituisce un Comitato direttivo per la sanità (in appresso 'il Comitato direttivo') per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute.
2. Il Comitato direttivo si concentra sulla creazione di sinergie tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute, attraverso il coordinamento e la cooperazione, promuovendo il coinvolgimento dei pazienti e della società, nonché fornendo consulenza scientifica e formulando raccomandazioni. Queste azioni prevedono interventi in campo sanitario orientati al valore, sostenibilità e migliori soluzioni sanitarie, promuovono l'accesso e riducono le disuguaglianze sanitarie.
3. Il Comitato direttivo fornisce una strategia e un orientamento globali per lo sviluppo di piani di lavoro nell'ambito della componente Salute.
4. Il Comitato direttivo è costituito da un gruppo di soggetti interessati indipendenti, composto da attori dei settori pertinenti nel campo della sanità pubblica, del benessere e della protezione sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e autorità sanitarie locali, di rappresentanti dei pazienti e di cittadini.
5. Il Comitato direttivo è composto da 15-20 persone di alto livello provenienti dalle diverse discipline e attività di cui al paragrafo 4. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o di entrambi.
6. Il presidente del Comitato direttivo è nominato dalla Commissione tra i suoi membri.
7. Il Comitato direttivo:
a) dà un contributo ai piani di lavoro annuali per la componente Salute, sulla base di una proposta della Commissione;
b) elabora un progetto per orientare il coordinamento e la cooperazione tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute.
Il progetto facilita la garanzia della visibilità e del coordinamento tra tutti i meccanismi finanziari esistenti relativi alla salute e contribuisce a orientare il coordinamento e la cooperazione. [Em. 144]
Articolo 29 ter
Cooperazione internazionale
Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute, la Commissione sviluppa la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). [Em. 145]
Capo III
Norme comuni applicabili alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute
Articolo 30
Partecipazione di paesi terzi associati alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute
1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono aperte ai seguenti paesi associati:
a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
c) i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la loro partecipazione alla componente, purché tale accordo
i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi e i rispettivi costi amministrativi; detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;
iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo alla componente;
iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2. La componente Salute è inoltre aperta ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.
Articolo 31
Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione
1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti, contributi e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
2. Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.
Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.
3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
4. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.
5. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti. [Em. 146]
Articolo 32
Programma di lavoro e coordinazione
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine di integrare le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate mediante i, stabilendo programmi di lavoro di cuiquali previsti all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. [Em. 147]
Articolo 33
Sorveglianza e relazioni
1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articoli 23 e 26.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori dell'allegatodegli allegati II ter e III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.
3 bis. Al fine di monitorare regolarmente le componenti e di adattare secondo le necessità le loro priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni includono i risultati delle componenti e la misura in cui nelle loro attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere e si è tenuto conto delle considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza delle componenti. [Em. 148]
Articolo 34
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Se un paese terzo partecipa al programma in virtù di una decisione nel quadro di un accordo internazionale, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 35
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia delle componenti può essere effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla loro attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della loro attuazione.Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione procede ad una valutazione intermedia delle componenti al fine di:
a) misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi delle componenti;
b) rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione dell'Unione;
c) stabilire se le risorse delle componenti siano state utilizzate in modo efficiente e stabilire il loro valore aggiunto per l'Unione.
I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 149]
Articolo 36
Audit
Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 37
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26. [Em. 150]
Parte IV
Disposizioni finali
Articolo 38
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 151]
Articolo 39
Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo [109, paragrafo 1] del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 40
Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il "comitato FSE+").
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, un rappresentante della società civile, un rappresentante degli enti per la parità o di altre istituzioni indipendenti per i diritti umani ai sensi dell'[articolo 6, paragrafo 1], lettera c), del regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni della società civile a livello di Unione.
3 bis. Il comitato del FSE+ può invitare i rappresentanti della Banca europea e del Fondo europeo per gli investimenti.
3 ter. In seno al comitato FSE+ sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.
4. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.
5. Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
a) questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);
b) questioni relative al regolamento (UE) .../... [il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;
c) questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.
I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
6. Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+. [Em. 152]
Articolo 41
Disposizioni transitorie per il FSE+ in regime di gestione concorrente
Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(32), il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(33) o qualsiasi altro atto adottato a norma degli stessi continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020.
Articolo 42
Disposizioni transitorie per la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute
1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(34) e il regolamento (UE) n. 282/2014 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La dotazione finanziaria della componente Occupazione e innovazione sociale e della componente Salute può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori: il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e il programma dell'Unione per la salute.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 6, [assistenza tecnica e amministrativa], al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) sono investiti negli strumenti finanziari della "finestra sociale" del fondo InvestEU costituiti a titolo del regolamento (UE) xxx/xxx.
Articolo 43
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, "non binario"). Se alcuni risultati non sono possibilidisponibili, i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati. I dati personali sensibili possono essere rilevati in forma anonima.
1) Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone
1 a) Indicatori comuni di output per i partecipanti
– Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
– disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo*,
– disoccupati di lungo periodo*,
– inattivi*,
– lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
– non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET),
– personeminori di età inferiore a 3018 anni*,
– giovani di età compresa tra 18 e 29 anni*,
– persone di età superiore a 54 anni*,
– titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*,
– titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,
– titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*.
Il numero totale dei partecipanti deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa.
1 b) Altri indicatori comuni di output
Se i dati per questi indicatori non sono ricavati da registri di dati, i valori per questi indicatori possono essere determinati sulla base di stime informate ottenute dal beneficiario. I partecipanti forniscono i dati sempre su base volontaria.
– partecipanti con disabilità**,
– partecipanti di età inferiore a 18 anni*,
– cittadini di paesi terzi*,
– partecipanti di origine straniera*,
– minoranze (comprese le comunità emarginate come idiverse dalla comunità rom)**,
– partecipanti della comunità rom**,
– senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa*,
– partecipanti provenienti da zone rurali*.
– partecipanti di aree geografiche con livelli elevati di povertà ed esclusione sociale*,
– partecipanti che stanno effettuando la transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza in famiglia o in comunità**,
2) Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:
– numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,
– numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).
3) Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:
— partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
— partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
— partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,
— partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento*.
4) Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:
– partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei e dodici mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*,
– partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei e dodici mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.
Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico. [Em. 153]
ALLEGATO II
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
1) Indicatori di output
a) Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti
i) valore totale del sostegno alimentare;
ia) valore monetario totale dei prodotti alimentari per i bambini;
ib) valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;
ic) valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari.
ii) valore totale dei beni distribuiti
iia) valore monetario totale dei beni per i bambini;
iib) valore monetario totale dei beni per i senzatetto;
iic) valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.
b) Quantità totale di sostegno alimentare distribuito (tonnellate).
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare
– Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
– Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
– Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
– Numero di destinatari finali con disabilità
– Numero di cittadini di paesi terzi
– Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come idiverse dalla comunità rom)
– partecipanti della comunità rom,
– Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale
– Numero di bambini di età inferiore a 18 anni
– Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
– Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni
– Numero di destinatari finali con disabilità
– Numero di cittadini di paesi terzi
– Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come idiverse dalla comunità rom)
– partecipanti della comunità rom,
– Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa. [Em. 154]
ALLEGATO II bis
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a promuovere l'inclusione sociale delle persone maggiormente svantaggiate
Indicatori di output
1) Numero totale di persone che ricevono aiuti a favore dell'inclusione sociale.
Di cui:
a) numero di bambini di età inferiore a 15 anni
b) numero di persone di età pari o superiore a 65 anni
c) numero di donne
d) numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (diverse dalla comunità rom)
e) partecipanti della comunità rom
f) numero di senzatetto [Em. 155]
ALLEGATO II ter
Indicatori per la componente Occupazione e innovazione sociale
1. Livello di beneficio dichiarato in termini di miglioramento della comprensione delle politiche e delle normative dell'Unione
1) Numero di attività analitiche
2) Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
3) Sostegno ai principali operatori
2. Livello di collaborazione attiva e partenariato tra le istituzioni governative dell'Unione, gli Stati membri e i paesi associati
1) Numero di attività analitiche
2) Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
3) Sostegno ai principali operatori
3. Uso dichiarato dell'innovazione delle politiche sociali nell'attuazione delle raccomandazioni sociali specifiche per paese e dei risultati della sperimentazione nell'ambito delle politiche sociali ai fini del processo decisionale
1) Numero di attività analitiche
2) Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione
3) Sostegno ai principali operatori
4. Numero di visite della piattaforma EURES
5. Numero dei collocamenti professionali conseguiti o sostenuti nel quadro dell'azione preparatoria "Your First EURES Job" (YfEJ) e dei programmi mirati di mobilità
6. Numero di contatti personali individuali dei consulenti EURES con persone in cerca di lavoro, persone che stanno cambiando lavoro e datori di lavoro
7. Numero di imprese create o consolidate che hanno beneficiato del sostegno dell'Unione
8. Quota di beneficiari che hanno creato o sviluppato ulteriormente un'impresa attraverso il microfinanziamento dell'Unione e che sono disoccupati o appartengono a gruppi di indigenti [Em. 156]
ALLEGATO III
Indicatori per la componente Salute
Livello di lavoro integrato nel settore sanitario e di utilizzo dei risultati del programma nelle politiche nazionali in materia di sanità pubblica
1. Numero di pazienti sostenuti dalle reti europee di riferimento
2. Numero di valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitariebeneficiari (professionisti, cittadini, pazienti) interessati dai risultati del programma [Em. 157]
3. Numero di migliori pratiche trasferitevalutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie [Em. 158]
4. Grado di utilizzo dei risultati del programma nella politica sanitaria nazionale come misurato da un questionario "prima e dopo"Numero di migliori pratiche trasferite [Em. 159]
4 bis. Grado di utilizzo dei risultati del programma nelle politiche o negli strumenti sanitari nazionali e regionali come misurato da metodi convalidati [Em. 160]
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).
Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).
Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/287/UE, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).
Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regol