Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0631),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0406/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 21 marzo 2019 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1° aprile 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0076/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/.... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1896.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sui possibili meccanismi atti a garantire l'attrattiva dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Si prevede che nei prossimi anni l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera avrà difficoltà a soddisfare le eccezionali esigenze di assunzione, formazione e conservazione di personale qualificato proveniente da una base geografica quanto più ampia possibile. Tenuto conto del mandato dell'Agenzia e dell'importante numero dei suoi effettivi, è essenziale esplorare meccanismi che consentano di garantire l'attrattiva dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, adattando la remunerazione del personale dell'Agenzia a Varsavia, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano pertanto la Commissione a valutare la base e le modalità di tale apposito meccanismo, in particolare al momento della presentazione delle proposte di revisione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(1). Tale meccanismo sarà proporzionato all'importanza degli obiettivi perseguiti e non dovrà dare luogo a disparità di trattamento tra il personale delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione qualora tali istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione si trovino ad affrontare situazioni analoghe.