Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),
— visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
— visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
— vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(4),
— vista la sua prima lettura della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)(5)
— vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0001/2019),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel loro necessario e tempestivo reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR a prezzi 2011, ossia 175 748 000 EUR a prezzi 2019, e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo sino allo 0,5 % di tale importo può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento FEG;
E. considerando che l'importo proposto di 610 000 EUR corrisponde a circa lo 0,35 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2019;
1. concorda sul fatto che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;
2. riconosce l'importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati; rammenta l'importanza di rendere facilmente accessibili e comprensibili delle serie statistiche rigorose adeguatamente compilate;
3. ricorda che è importante che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a uno specifico sito web del FEG;
4. accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure di omologazione delle domande e la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014), che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;
5. prende atto che la Commissione intende investire 190 000 EUR della dotazione disponibile a titolo del sostegno amministrativo e tecnico per tenere due riunioni del gruppo di esperti di persone di contatto del FEG (un membro per ciascuno Stato membro) e due seminari con la partecipazione degli organismi di attuazione del FEG e delle parti sociali;
6. chiede alla Commissione di continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;
7. sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente il collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle applicazioni FEG tra cui, in particolare, le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; sottolinea che l'interazione tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner regionali o locali fornitori dovrebbe essere rafforzata e la comunicazione, l'organizzazione del sostegno e i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità) dovrebbero essere esplicitati e concordati tra tutti i partner interessati;
8. accoglie con favore il tempestivo avvio della valutazione ex post per la quale la Commissione intende investire 300 000 EUR del bilancio disponibile
9. ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il grande pubblico;
10. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
11. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2019/1938).