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 Testo integrale 
Procedura : 2019/0096(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0034/2019

Testi presentati :

A9-0034/2019

Discussioni :

Votazioni :

PV 26/11/2019 - 8.2

Testi approvati :

P9_TA(2019)0060

Testi approvati
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Martedì 26 novembre 2019 - Strasburgo
Modifica del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2019)0192),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0003/2019),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0034/2019),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.
(4)  Lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni militari, le attività dei gruppi tattici e delle altre formazioni o strutture multinazionali istituite dagli Stati membri che operano nel quadro della PSDC, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO), le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e le attività volte alla definizione progressiva di una politica comune di difesa dell'Unione. Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC. La Commissione dovrebbe mantenere un registro di tutti gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC ai quali si applicano esenzioni.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Analogamente all'esenzione per lo sforzo di difesa della NATO, l'esenzione per lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC dovrebbe avere portata limitata. Dovrebbero essere ammissibili all'esenzione solo le spese sostenute in relazione alle mansioni direttamente collegate a uno sforzo di difesa. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non dovrebbero essere interessate dall'esenzione. L'esenzione non dovrebbe riguardare nemmeno elementi quali i pezzi di ricambio di attrezzature militari o servizi di trasporto che le forze armate di uno Stato membro acquisiscono per l'uso in tale Stato membro né estendersi alla costruzione di infrastrutture di trasporto o di comunicazione e di sistemi di informazione.
(8)  Analogamente all'esenzione dall'IVA e dall'accisa per lo sforzo di difesa della NATO, le esenzioni per lo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC dovrebbero avere portata limitata. Le esenzioni dovrebbero applicarsi esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate svolgono mansioni direttamente collegate a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC. Tali esenzioni non dovrebbero riguardare le missioni civili nell'ambito della PSDC. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione del personale civile potrebbero pertanto beneficiare delle esenzioni solo nella misura in cui il personale civile accompagna forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC al di fuori del proprio Stato membro. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non dovrebbero essere considerate uno sforzo di difesa. Inoltre, le esenzioni non dovrebbero riguardare in nessun caso beni o servizi acquistati dalle forze armate ad uso delle forze o del personale civile che le accompagna all'interno del proprio Stato membro.
Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2020Note legali - Informativa sulla privacy