Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: modifiche al principio contabile internazionale 39 e ai principi internazionali d'informativa finanziaria 7 e 9
Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale 39 e i principi internazionali d'informativa finanziaria 7 e 9 (D064618/01 – 2019/2912(RPS))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione (D064618/01),
– visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
– vista la lettera in data 7 novembre 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,
– vista la lettera in data 3 dicembre 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– visti l'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
A. considerando che il 26 settembre 2019 l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) ha pubblicato modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 9 - Strumenti finanziari e al principio contabile internazionale (IAS) 39 - strumenti finanziari; che tali modifiche mirano a fornire sgravi di ordine generale in vista della "prima fase" della sostituzione del tasso interbancario offerto (IBOR); che esse forniscono chiarezza alle società segnalanti secondo gli IFRS, così come ai loro revisori contabili, quanto al fatto che la sostituzione regolamentare, in tutto il mercato, dei tassi di riferimento con tassi di interesse migliorati (quasi) privi di rischio non altererà le relazioni di copertura a causa delle incertezze legate alla sostituzione; che tali modifiche garantiscono la certezza del diritto all'interno del quadro normativo degli IFRS e degli IAS in materia di informativa finanziaria ed evitano inutili tensioni nel sistema finanziario; che la Commissione ha esortato l'IASB ad accelerare la pubblicazione di tali modifiche affinché l'Unione possa omologarle tempestivamente;
B. considerando che il 16 ottobre 2019 il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo sull'omologazione;
C. considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che l'interpretazione soddisfa i criteri tecnici per l'adozione previsti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e afferma che le modifiche proposte eviteranno una possibile interruzione delle relazioni di copertura conseguente alle incertezze connesse alla transizione all'IBOR, di modo che i bilanci redatti conformemente agli IFRS potranno rappresentare correttamente l'impatto della gestione del rischio ed evitare un'indebita volatilità dei profitti e delle perdite;
D. considerando che il 5 novembre 2019 il comitato di regolamentazione contabile ha espresso parere favorevole su tali modifiche;
E. considerando che l'IASB ha fissato al 1° gennaio 2020 la data di entrata in vigore di tali modifiche dell'IFRS 9 e dell'IAS 39, con la possibilità di un'applicazione anticipata; che gli istituti finanziari soggetti alle norme contabili IFRS e IAS non possono utilizzare per i propri bilanci 2019 il trattamento di cui alle modifiche proposte prima che esse siano state omologate e pubblicate; che le società dell'Unione si troverebbero in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti in altre giurisdizioni qualora non potessero avvalersi degli sgravi previsti da tali modifiche; che le modifiche dovrebbero pertanto essere omologate e pubblicate entro la fine di dicembre del 2019 affinché siano applicabili agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 o anteriormente o successivamente a tale data;
1. dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.