Accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia *
104k
47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0041/2019),
– vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(1), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2,
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0009/2019),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno aggiornato sul fronte delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2019: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno di spesa aggiornato e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (11733/2019 – C9-0114/2019 – 2019/2037(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, definitivamente adottato il 12 dicembre 2018(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3),
– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),
– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(5),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 adottato dalla Commissione il 2 luglio 2019 (COM(2019)0610),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 adottata dal Consiglio il 3 settembre 2019 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (11733/2019 – C9-0114/2019),
– visto l'articolo 94 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0012/2019),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 è finalizzato ad aggiornare il bilancio sul fronte sia delle spese che delle entrate per tenere conto degli ultimi sviluppi;
B. considerando che, sul fronte delle spese, il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 riduce gli stanziamenti di impegno e di pagamento delle linee di bilancio rispettivamente di 112 milioni di EUR e di 67,5 milioni di EUR nella rubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione", nella rubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale" e nella rubrica 2 "Crescita sostenibile: risorse naturali"; considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 è altresì finalizzato ad aumentare gli stanziamenti di impegno e di pagamento nella rubrica 5 di 11,9 milioni di EUR, per adeguare il bilancio 2019 di alcune istituzioni a seguito del rinvio del recesso del Regno Unito dall'Unione europea al 31 ottobre 2019;
C. considerando che, sul fronte delle entrate, il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 riguarda una revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) e alle basi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL) e la contabilizzazione delle pertinenti correzioni britanniche e del relativo finanziamento, tutti elementi che incidono sulla ripartizione dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione a titolo delle risorse proprie;
1. prende atto della proposta della Commissione; ribadisce la propria posizione secondo cui il bilancio dell'Unione è troppo limitato per poter rispondere alle esigenze impellenti e alle sfide a cui sono confrontati l'Unione e i suoi cittadini;
2. prende atto del riequilibrio delle risorse proprie reso necessario dalla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie e all'IVA e dagli aggiornamenti della correzione britannica;
3. prende atto della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019;
4. ritiene che un progetto di bilancio rettificativo dovrebbe perseguire un unico scopo; rileva che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 ha due finalità, segnatamente sbloccare stanziamenti d'impegno e di pagamento relativi alle linee di bilancio delle rubriche 1a Competitività per la crescita e l'occupazione, 1b - Coesione economica, sociale e territoriale, 3 - Sicurezza e cittadinanza, 4 - Europa globale e Fondo di solidarietà dell'Unione europea e aumentare il bilancio 2019 di alcune istituzioni a seguito del rinvio del recesso del Regno Unito dall'Unione europea al 31 ottobre 2019; rileva che la finalità più urgente del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 è di adeguare il bilancio 2019 di alcune istituzioni a seguito del rinvio del recesso del Regno Unito dall'Unione europea al 31 ottobre 2019; approva pertanto tali adeguamenti ma respinge la proposta di sbloccare gli stanziamenti d'impegno;
5. decide di modificare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 come indicato in appresso;
6. chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta, che sia finalizzata a riassegnare sia i potenziali risparmi individuati nella sua proposta relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019, sia altri eventuali stanziamenti che non sarebbero utilizzati, per finanziare i programmi fondamentali dell'Unione in mancanza di finanziamenti;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, corredata degli emendamenti del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Articolo 12 02 05 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
12 02 05
1.1.DAG
12 374 234
12 374 234
10 014 234
10 014 234
2 360 000
2 360 000
12 374 234
12 374 234
Riserva
Totale
12 374 234
12 374 234
10 014 234
10 014 234
2 360 000
2 360 000
12 374 234
12 374 234
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Articolo 12 02 06 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
12 02 06
1.1.DAG
27 235 160
27 235 160
13 565 160
13 565 160
13 670 000
13 670 000
27 235 160
27 235 160
Riserva
Totale
27 235 160
27 235 160
13 565 160
13 565 160
13 670 000
13 670 000
27 235 160
27 235 160
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Articolo 13 06 01 — Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
13 06 01
9.0.3
343 551 794
343 551 794
313 803 159
343 551 794
29 748 635
343 551 794
343 551 794
Riserva
Totale
343 551 794
343 551 794
313 803 159
343 551 794
29 748 635
343 551 794
343 551 794
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Voce 18 01 04 05 — Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
18 01 04 05
3.0.12
250 000
250 000
130 000
130 000
120 000
120 000
250 000
250 000
Riserva
Totale
250 000
250 000
130 000
130 000
120 000
120 000
250 000
250 000
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Articolo 18 02 03 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
18 02 03
3.0.DAG
293 185 279
293 185 279
293 185 279
293 185 279
293 185 279
293 185 279
Riserva
19 321 000
19 321 000
7 200 000
7 200 000
12 121 000
12 121 000
19 321 000
19 321 000
Totale
312 506 279
312 506 279
300 385 279
300 385 279
12 121 000
12 121 000
312 506 279
312 506 279
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Voce 18 03 01 01 — Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
18 03 01 01
3.0.1
377 106 629
527 969 782
377 106 629
527 969 782
377 106 629
527 969 782
Riserva
460 000 000
94 500 000
452 800 000
87 300 000
7 200 000
7 200 000
460 000 000
94 500 000
Totale
837 106 629
622 469 782
829 906 629
615 269 782
7 200 000
7 200 000
837 106 629
622 469 782
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Voce 23 03 01 01 — Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
23 03 01 01
3.0.6
28 256 000
23 200 000
28 256 000
23 200 000
28 256 000
23 200 000
Riserva
105 900 000
46 560 000
70 900 000
20 170 000
35 000 000
26 390 000
105 900 000
46 560 000
Totale
134 156 000
69 760 000
99 156 000
43 370 000
35 000 000
26 390 000
134 156 000
69 760 000
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Voce 23 03 02 01 — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
23 03 02 01
3.0.6
4 100 000
3 700 000
4 100 000
3 700 000
4 100 000
3 700 000
Riserva
9 300 000
6 200 000
9 300 000
6 029 486
170 514
9 300 000
6 200 000
Totale
13 400 000
9 900 000
13 400 000
9 729 486
170 514
13 400 000
9 900 000
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Voce 23 03 02 02 — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi
Modificare gli importi come segue:
QFP
Progetto di bilancio 2019
Posizione del Consiglio
= PBR 4/2019
Differenza
Nuovo importo
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
23 03 02 02
3.0.6
15 700 000
12 846 000
15 700 000
12 846 000
15 700 000
12 846 000
Riserva
2 000 000
2 000 000
2 000 000
p.m.
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Totale
17 700 000
14 846 000
17 700 000
12 846 000
2 000 000
17 700 000
14 846 000
Motivazione:
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso uno storno globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Ripristino dei precedenti importi del bilancio 2019 nel contesto di un esercizio finanziario in corso, in vista di eventuali adeguamenti attraverso un progetto di bilancio rettificativo globale verso la fine dell'anno, quando possono essere presi in considerazione altri fattori che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza
109k
49k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/276 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla sicurezza (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0600 – C9-0029/2019),
– vista la decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza(1),
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, definitivamente adottato il 12 dicembre 2018(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3),
– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),
– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(5),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 adottato dalla Commissione il 2 luglio 2019 (COM(2019)0610),
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0013/2019),
A. considerando che nel 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 1 164 milioni di EUR: 179 milioni di EUR per la rubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività, nello specifico Orizzonte 2020 e Erasmus +, e 985,6 milioni di EUR per la rubrica 3, come proposto dalla Commissione;
B. considerando che la Commissione ha presentato il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 che prevede riduzioni degli stanziamenti di impegno per le rubriche 1a e 3 e riduce pertanto la necessità di ricorrere allo strumento di flessibilità nel 2019;
C. considerando che la Commissione ha pertanto proposto una riduzione degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità di 1 090 milioni di EUR, di cui 160 milioni per la rubrica 1a e 930 milioni di EUR per la rubrica 3;
D. considerando che la proposta di decisione relativa alla mobilizzazione modifica la decisione (UE) 2019/276 del 12 dicembre 2018(6);
E. considerando che a seguito della posizione del Parlamento sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 gli adeguamenti proposti sono divenuti inefficaci;
1. respinge la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (GU L 54 del 22.2.2019, pag. 3).
Sostanze attive, inclusa la flumiossazina
142k
54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (2019/2825(RSP))
– visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(2), in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,
– visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione(3),
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(5),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che la sostanza flumiossazina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(6) il 1° gennaio 2003 in forza della direttiva 2002/81/CE della Commissione(7) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
B. considerando che una procedura per il rinnovo dell'approvazione della flumiossazina nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione(8) è in corso sin dal 2010(9) e che la relativa domanda è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione(10);
C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flumiossazina è già stato prorogato di cinque anni dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione(11) e successivamente di un anno ogni anno, a partire dal 2015, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1885(12), (UE) 2016/549(13), (UE) 2017/841(14) e (UE) 2018/917(15) della Commissione, e ora è stato prorogato ancora una volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 30 giugno 2020;
D. considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che "dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo";
E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;
F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede che abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che tale proporzionalità è ovviamente carente;
H. considerando che, nei 16 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, la flumiossazina è stata identificata e classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B e come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata né riesaminata, né ritirata;
I. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
J. considerando che, più in particolare, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;
Sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e interferente endocrino
K. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), la flumiossazina è caratterizzata da una classificazione armonizzata di sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B, altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
L. considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha identificato la presenza di aspetti critici già nel 2014 e, successivamente, nel 2017 e nel 2018, poiché la flumiossazina è classificata quale sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e il potenziale effetto di perturbazione del sistema endocrino di tale sostanza non ha potuto essere chiarito in via definitiva ed è stato individuato come un aspetto critico;
M. considerando che nel 2015 la flumiossazina è stata inserita nell'elenco di "sostanze candidate alla sostituzione" dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B;
N. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate quando rientrano tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, salvo nei casi in cui, sulla base di prove documentate incluse nella domanda, una sostanza attiva sia necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente;
O. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante interessati in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(17);
P. considerando che la flumiossazina ha un elevato rischio di bioconcentrazione, è altamente tossica per le alghe e le piante acquatiche e presenta una tossicità moderata per i lombrichi, le api mellifere, i pesci e gli invertebrati acquatici;
Q. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è noto che risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza endocrina, criteri che sono volti a proteggere la salute umana e ambientale, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;
R. considerando che i richiedenti possono approfittare dell'automatismo insito nei metodi di lavoro della Commissione per ottenere una proroga immediata dei periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, e prolungano deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;
S. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a "garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina";
T. considerando che il parlamento dei Paesi Bassi ha espresso preoccupazione in merito a tali proroghe e chiede che sia posto termine alle proroghe dell'approvazione di sostanze di cui è noto che costituiscono una minaccia significativa per la biodiversità (in particolare per le api e i calabroni) o che siano cancerogene, mutagene, interferenti con il sistema endocrino e/o tossiche per la riproduzione(18);
1. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
2. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione non sia conforme al principio di precauzione;
3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione della flumiossazina non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva flumiossazina per la produzione alimentare nell'Unione;
4. chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare della flumiossazina;
5. invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione di sostanze solo nei casi in cui si ritiene che lo stato attuale della scienza non indurrebbe la Commissione a proporre di non prorogare l'approvazione della sostanza attiva in questione;
6. invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze in caso di dubbio o ragionevole dubbio circa il fatto che esse non soddisfino i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
7. invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle autorizzazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron ((D062951/02 – 2019/2826(RSP))
– visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron (D062951/02),
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,
– visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione(2),
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(4),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che la sostanza clorotoluron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE(5) del Consiglio il 1° marzo 2006 in forza della direttiva 2005/53/CE della Commissione(6) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
B. considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del clorotoluron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione(7);
C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva clorotoluron è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione(8), di un altro anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione(9), di un ulteriore anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1262 della Commissione(10) e adesso ancora di un anno dal progetto di regolamento di esecuzione della Commissione in oggetto, che prorogherebbe il periodo di approvazione fino al 31 ottobre 2020;
D. considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che "dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo";
E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;
F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede che abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che in questo caso tale proporzionalità è ovviamente inesistente;
H. considerando che, nei 13 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, il clorotoluron è stato identificato come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata riesaminata né revocata;
I. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
J. considerando che, più in particolare, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4; che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;
Proprietà di interferenza endocrina
K. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), il clorotoluron è caratterizzato da una classificazione armonizzata di sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, sospettato di causare il cancro (Carc. 2) e sospettato di nuocere al feto (Repr. 2);
L. considerando che nel 2015 il clorotoluron è stato classificato nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto si ritiene che abbia proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi negli esseri umani e che soddisfi i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica;
M. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante interessati in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(12);
N. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è noto che risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza endocrina, criteri che sono stabiliti per proteggere la salute umana e ambientale, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;
O. considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;
P. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(13), il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a "garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina";
Q. considerando che il parlamento dei Paesi Bassi ha espresso preoccupazione in merito a tali proroghe e chiesto che sia posto termine alle proroghe dell'approvazione di sostanze di cui è noto che costituiscono una minaccia significativa per la biodiversità, in particolare per le api e i calabroni, o che siano cancerogene, mutagene, interferenti con il sistema endocrino o tossiche per la riproduzione(14);
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
2. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non rispetti il principio di precauzione;
3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione del clorotoluron non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva clorotoluron per la produzione alimentare nell'Unione;
4. chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare del clorotoluron;
5. invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione di sostanze solo nei casi in cui si ritiene che lo stato attuale della scienza non indurrebbe la Commissione a proporre di non prorogare l'approvazione della sostanza attiva in questione;
6. invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze in caso di dubbio o ragionevole dubbio circa il fatto che esse non soddisfino i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
7. invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle autorizzazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061869/04 – 2019/2830(RSP))
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061869/04),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
– viste la votazione tenutasi il 30 aprile 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 5 giugno 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 17 ottobre 2018 e pubblicato il 14 novembre 2018(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)(4),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il 1 settembre 2016 la Syngenta Crop Protection NV/SA ha presentato all'autorità nazionale competente della Germania, per conto di Syngenta Crop Protection AG, una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (in appresso "la domanda") a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che tale domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (in appresso "granturco MZHG0JG"), per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;
B. considerando che il 17 ottobre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 14 novembre 2018(5);
C. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;
D. considerando che il granturco MZHG0JG è stato reso tollerante sia agli erbicidi a base di glifosato che agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio(6);
E. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi(7); che le osservazioni più critiche riguardano la valutazione tossicologica, l'analisi comparativa e la valutazione del rischio ambientale; che diversi Stati membri hanno ritenuto che i dati relativi alla tossicologia fossero insufficienti e inaffidabili, segnatamente a riguardo dei livelli di residui di glifosato e glufosinato; che una delle osservazioni formulate sottolinea il fatto che l'analisi comparativa ha messo in luce l'assenza di equivalenza per l'acido ferulico (un importante composto delle pareti delle cellule vegetali) tra il granturco MZHG0JG e le varietà di riferimento, che potrebbe condurre a un incremento dell'accumulo di erbicidi;
F. considerando che, secondo uno studio indipendente(8), la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale in quanto non misura in maniera adeguata la tossicità, in particolar modo a riguardo dei possibili effetti cumulativi dei due transgeni e degli erbicidi complementari e dei loro metaboliti; che lo studio mette in dubbio l'affidabilità dei dati ottenuti dallo studio di alimentazione di 90 giorni e giunge altresì alla conclusione che la valutazione del rischio ambientale condotta dall'EFSA non sia accettabile in quanto non prende in considerazione il rischio che i transgeni possano diffondersi attraverso il trasferimento genetico tra il granturco MZHG0JG e il teosinite, una sua pianta selvatica antenata, qualora sia immesso nell'ambiente il materiale vegetale vitale di detto granturco;
Erbicidi complementari
G. considerando che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi(9); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di granturco MZHG0JG saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nei raccolti;
H. considerando che, nel quadro del più recente programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato o glufosinato presenti nel granturco importato(10); che non si può escludere che il granturco MZHG0JG o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) dell'Unione, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;
I. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione (1B) e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(11); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(12);
J. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo";
K. considerando che, secondo l'EFSA, mancano i dati tossicologici necessari per effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di degradazione del glifosato rilevanti per le colture GM resistenti al glifosato(13);
L. considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono degradati dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti"); che, secondo l'EFSA, è quanto accade nei casi in cui l'erbicida complementare è il glifosato(14);
M. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'EFSA;
Processo non democratico
N. considerando che il 30 aprile 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 5 giugno 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;
O. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica(15);
P. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (3 risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
5. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di OGM fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
6. invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;
7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei loro metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;
8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
"Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)" (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MZHG0JG ai fini del suo impiego per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)), EFSA Journal, 14 novembre 2018;16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469.
Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.
"Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)" (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MZHG0JG ai fini del suo impiego per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)), EFSA Journal, 14 novembre 2018;16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469.
Osservazioni di Testbiotech sul documento "Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2016-133) (Valutazione del granturco geneticamente modificato MZHG0JG ai fini del suo impiego per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133))" della società Syngenta, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf
Cfr., ad esempio, Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal, 12 novembre 2015, 13(11):4302, pag.3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302.
Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, 17 maggio 2018, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263.
Cfr., ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04 – 2019/2828(RSP))
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062417/04),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
– viste la votazione tenutasi l'11 giugno 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 12 luglio 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 29 novembre 2018 e pubblicato il 14 gennaio 2019(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)(4),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
A. considerando che la decisione della Commissione 2008/730/CE(5) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata della linea A2704-12 ("soia A2704-12"); che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti soia geneticamente modificata della linea A2704-12 o da essa costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione;
B. considerando che il 29 agosto 2017 Bayer CropScience AG, titolare dell'autorizzazione, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione (in appresso "la domanda di rinnovo");
C. considerando che il 29 novembre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione alla domanda di rinnovo, pubblicato il 14 gennaio 2019(6);
D. considerando che la soia A2704-12 è stata sviluppata per conferire tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio; che la tolleranza a tali erbicidi viene conseguita per espressione della proteina PAT (fosfinotricina acetiltransferasi)(7);
Erbicidi complementari
E. considerando che, in base a diversi studi, la coltivazione di colture GM resistenti agli erbicidi comporta un maggiore utilizzo di tali erbicidi(8); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia A2704-12 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;
F. considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022(9), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato sulle importazioni di soia; che non si può escludere che la soia A2704-12 o i prodotti da essa derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) dell'Unione, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;
G. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione (categoria 1B dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche) e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(10); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(11);
H. considerando che nelle piante GM potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")(12);
I. che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati;
Osservazioni degli Stati membri
J. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi(13); che le osservazioni più critiche riguardano l'impossibilità di valutare adeguatamente i rischi connessi all'uso della soia A2704-12 negli alimenti e nei mangimi, a fronte di un numero insufficiente e della diversità degli studi sul campo, di una generale mancanza di dati sui residui di glufosinato e dell'assenza di studi di tossicità cronica o subcronica; che vari Stati membri osservano che il piano di monitoraggio ambientale non è in linea con la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14), e le rispettive linee guida, né con il documento orientativo dell'EFSA sul monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (2011); che diversi Stati membri esprimono preoccupazione per l'impatto della coltivazione della soia A2704-12 sulla biodiversità e la salute pubblica nei paesi produttori ed esportatori;
K. considerando che, secondo uno studio indipendente, la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale(15) in quanto non riconosce le lacune in termini di informazioni e le incertezze e non effettua un'adeguata valutazione della sicurezza complessiva e della potenziale tossicità della soia A2704-12; che, secondo tale studio, l'EFSA non ha saputo riconoscere i cambiamenti che sono intervenuti nei dieci anni trascorsi dall'autorizzazione iniziale della soia A2704-12, segnatamente le condizioni agronomiche alle quali viene coltivata la soia resistente agli erbicidi, ad esempio il crescente numero di problemi legati alle piante infestanti resistenti agli erbicidi che ne richiedono quantità sempre più elevate;
Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione
L. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);
M. considerando che una recente relazione sul diritto al cibo della relatrice speciale delle Nazioni Unite ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute e possono portare a violazioni dei diritti umani nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, delle comunità che vivono in prossimità di terreni agricoli, delle comunità indigene nonché delle donne in stato di gravidanza e dei bambini(16); che l'OSS n. 3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(17);
N. considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'utilizzo e dai cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili(18); che l'accordo di Parigi e il piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020, che comprende gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, adottati nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, promuovono la gestione sostenibile delle foreste, la protezione e le attività di ripristino forestale(19);
O. considerando che l'OSS n. 15 comprende l'obiettivo di arrestare la deforestazione entro il 2020(20); che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS(21);
P. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia, nonché delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia GM(22); che la soia A2704-12 è autorizzata ai fini della coltivazione, tra l'altro, in Brasile e in Argentina(23);
Q. considerando che l'Unione europea è il secondo maggiore importatore di soia e che la maggior parte della soia importata nell'Unione viene impiegata come mangime; che un'analisi della Commissione ha rilevato che il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione(24);
R. considerando che nove varietà di soia GM, la cui coltivazione è autorizzata in Brasile, hanno già ottenuto l'autorizzazione all'importazione nell'Unione come alimenti e mangimi; che, oltre a ciò, è pendente l'autorizzazione all'importazione nell'Unione di tre varietà di soia GM, tra cui la soia A2704-12, utilizzate come alimenti e mangimi e la cui coltivazione è autorizzata in Brasile(25);
S. considerando che, secondo una recente indagine paneuropea, quasi il 90 % degli intervistati ritiene che siano necessarie nuove leggi al fine di garantire che i prodotti venduti nell'Unione europea non contribuiscano alla deforestazione mondiale(26);
Processo non democratico
T. considerando che la votazione, dell'11 giugno 2019, del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e la votazione, del 12 luglio 2019, del comitato di appello hanno avuto come esito una mancanza di parere, il che significa che l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;
U. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha lamentato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica(27);
V. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, malgrado il riconoscimento delle carenze in termini democratici, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni espresse dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(28), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
5. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
6. invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;
7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;
8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;
10. ricorda che gli OSS possono essere conseguiti solo se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche(29);
11. ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che l'elevata dipendenza dell'Unione dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi(30);
12. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata, a meno che non si possa dimostrare che la sua coltivazione non contribuisce alla deforestazione;
13. esorta la Commissione a riesaminare tutte le attuali autorizzazioni per la soia geneticamente modificata alla luce degli obblighi internazionali dell'Unione, compresi l'accordo di Parigi, la Convenzione sulla diversità biologica e gli OSS;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
"Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean A2704-12 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-009) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata A2704-12 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-009)), EFSA Journal 2019;17(1):5523, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523
Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.
Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 50).
Opinion of the Scientific Panel on genetically modified organisms (GMO) on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-18) for the placing on the market of the glufosinate tolerant soybean A2704-12, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2005-18) relativa all'immissione in commercio della soia geneticamente modificata resistente al glufosinato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 dalla società Bayer CropScience), EFSA Journal (2007)524, pag. 1. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524
Cfr., ad esempio, Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, gennaio 2016;57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Charles M Benbrook, "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe; volume 24, articolo n. 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
L'EFSA afferma che ciò avviene, ad esempio, quando l'erbicida complementare è il glifosato: Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, 2018, pag. 12, http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
Commenti di Testbiotech al parere scientifico dell'EFSA sulla soia geneticamente modificata A2704-12 ai fini del rinnovo https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal
Comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2019, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352, pag. 1.
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) "Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017", pubblicazione ISAAA n. 53, pag. 16 e pag. 21. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
Relazione tecnica della Commissione europea 2013 - 063 dal titolo "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), pagg. 23-24, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90 000 km2 di deforestazione. Ai prodotti vegetali corrispondono 74 000 km2 (82 %) e la quota maggiore è rappresentata dalle colture oleaginose (52 000 km2). La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82 % (42 600 km2), vale a dire il 47 % delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.
Tali dati sono ottenuti incrociando la banca dati delle approvazioni degli organismi geneticamente modificati dell'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/approvedeventsin/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil) con il registro dell'UE degli alimenti e dei mangimi GM (https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en) – entrambi consultati nel settembre 2019.
Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste (testi approvati, P8_TA(2018)0333), paragrafo 67.
Granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9
164k
58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062827/02 – 2019/2829(RSP))
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062827/02),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
– viste le votazioni tenutesi il 12 luglio 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e il 16 settembre 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 novembre 2018 e pubblicato il 14 gennaio 2019(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)(4),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
A. considerando che il 6 febbraio 2013 Dow AgroSciences Europe ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, per conto di Dow AgroSciences LLC, una domanda (in appresso "la domanda") relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ("granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
B. considerando che la domanda concerneva l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti da 25 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli; che 11 di tali sottocombinazioni sono già state autorizzate(5); che le restanti 14 sono coperte, insieme al granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione;
C. considerando che il 28 novembre 2018 l'EFSA ha espresso parere favorevole, in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 14 gennaio 2019(6);
D. considerando che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di cinque eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato, glifosato e 2,4-D e dà luogo alla produzione di sei proteine insetticide (proteine "Bt" o "Cry"), tra cui Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F e CryBb1, che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri, e Cry34Ab1 e Cry25Ab1, tossiche per alcune larve di coleotteri(7);
Osservazioni degli Stati membri
E. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione(8), esprimendo le seguenti posizioni: non è possibile trarre alcuna conclusione definitiva (in particolare per quanto concerne i prodotti alimentari) in riferimento agli effetti a lungo termine degli alimenti e/o dei mangimi in questione sulla riproduzione o lo sviluppo; sono necessarie maggiori informazioni per poter finalizzare la valutazione dei rischi; l'analisi compositiva indica una mancanza di equivalenza tra il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e la sua versione tradizionale e, pertanto, non può essere garantita la sicurezza; il piano per il monitoraggio ambientale in seguito all'immissione in commercio è inadeguato; occorre realizzare ulteriori ricerche sul ruolo e le attività biologici delle proteine Cry in relazione ai mammiferi prima di poterle considerare sicure;
F. considerando che il richiedente non ha fornito dati sperimentali sulle 14 sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli attualmente non autorizzate(9); che gli eventi combinati non dovrebbero essere autorizzati senza un'approfondita valutazione dei dati sperimentali per ciascuna sottocombinazione;
Erbicidi complementari
G. considerando che, in base a diversi studi, le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore utilizzo di tali erbicidi(10); che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, glifosato e 2,4-D e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
H. considerando che, nel quadro del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato, glufosinato o 2,4-D presenti nel granturco importato(11); che non è da escludere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana o animale possano eccedere i livelli massimi di residui dell'Unione, che sono stati fissati per tutelare la salute dei consumatori;
I. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo";
J. considerando che, secondo l'EFSA, mancano i dati tossicologici necessari per effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di degradazione del glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato(12);
K. considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono degradati dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti"); che, secondo l'EFSA, è quanto accade nei casi in cui l'erbicida complementare è il glifosato(13);
L. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(14); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(15);
M. considerando che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni per i rischi dell'ingrediente attivo del 2,4-D riguardanti lo sviluppo dell'embrione, i difetti congeniti e l'interferenza endocrina;
N. considerando che un recente articolo di un esperto di sviluppo di piante geneticamente modificate pone in dubbio la sicurezza delle colture geneticamente modificate resistenti al 2,4-D in ragione della degradazione di quest'ultimo nel prodotto di degradazione citotossico 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)(16);
Proteine Bt
O. considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti(17), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;
P. considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti dell'EFSA in fase di valutazione di un granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, che presentava caratteristiche simili ma non identiche, e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo"(18);
Q. considerando che da un recente studio è emerso che il rapido incremento nell'uso dei neonicotinoidi per la concia delle sementi negli Stati Uniti coincide con un aumento della coltivazione di granturco Bt geneticamente modificato(19); che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api e su altri impollinatori(20);
R. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante geneticamente modificate, nonché della loro potenziale interazione con le proteine Bt, esuli dall'ambito di competenza del gruppo di lavoro dell'EFSA sugli OGM;
Processo non democratico
S. considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e il comitato di appello non hanno espresso alcun parere nelle rispettive votazioni del 12 luglio 2019 e del 16 settembre 2019 e, pertanto, l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;
T. considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha lamentato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione in quanto non democratica(21);
U. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM pur non avendo l'obbligo giuridico di agire in tal modo;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(22), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
5. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di OGM fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
6. invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;
7. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei loro metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;
8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;
10. invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;
11. ritiene, più in particolare, che l'approvazione di sottocombinazioni per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza e che ancora non siano neppure state sottoposte a test o create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;
12. invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
"Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113)" (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2013-113)), EFSA Journal 2019;17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521.
Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.
"Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113)" (Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2013-113)), EFSA Journal 2019;17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521.
Cfr., ad esempio, Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, 2016, 57(1): 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – The first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 2012, 24(24), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).
Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag.3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302.
Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, 17 maggio 2018, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263.
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals", Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (granturco Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, maggio 2018, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, pag. 34.
Douglas, M.R. & Tooker, J.F., "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops", Environmental Science & Technology, 2015, 49(8): 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Interferenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei
129k
52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei (2019/2810(RSP))
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 3,
– visto il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), del 16 dicembre 1966, in particolare gli articoli 2, 17, 19, 20 e 25,
– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 dal titolo "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo" (COM(2018)0236),
– visti il piano d'azione congiunto della Commissione e della VP/AR, del 5 dicembre 2018, contro la disinformazione (JOIN (2018) 0036) e la relazione congiunta della Commissione e della VP/AR, del 14 giugno 2019, sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione (JOIN(2019)0012),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018,
– visto lo studio dal titolo "Automated tackling of disinformation" (Lotta automatizzata alla disinformazione), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo il 15 marzo 2019(1),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce(2),
– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi(3),
– vista la sua raccomandazione al Consiglio e alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 13 marzo 2019, sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi(4),
– viste la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(5) e la sua riforma attualmente in corso,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati(6),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune(7),
– vista la comunicazione della Commissione, del 24 luglio 2019, intitolata "Diciannovesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM(2019)0353),
– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(8),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 6 giugno 2018 (COM(2018)0434),
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i tentativi da parte di attori statali e non statali di paesi terzi di influire sui processi decisionali nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze intenzionali, fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo;
B. considerando che le ingerenze straniere possono assumere le forme più disparate, tra cui campagne di disinformazione sui media sociali finalizzate a plasmare l'opinione pubblica, attacchi informatici contro infrastrutture elettorali critiche nonché sostegno finanziario diretto e indiretto ad attori politici;
C. considerando che le ingerenze elettorali straniere costituiscono una sfida importante poiché comportano gravi rischi per le società e le istituzioni democratiche europee, i diritti e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la sicurezza, il benessere economico e, in ultima analisi, la sovranità dell'Europa;
D. considerando che l'interconnessione globale delle persone e delle economie creata dai mezzi digitali e dalle nuove tecnologie è stata altresì utilizzata, anche impropriamente, dagli Stati che operano ingerenze all'estero; che i media, in particolare le piattaforme sociali, possono essere facilmente sfruttati per diffondere false informazioni;
E. considerando che è necessario rendere note le campagne di disinformazione condotte dalla Russia, in quanto costituiscono la fonte principale di disinformazione in Europa;
F. considerando che, al di là della Russia, attori statali e non statali di altri paesi terzi sono coinvolti in ingerenze intenzionali nei dibattiti pubblici europei;
G. considerando che da un'analisi preliminare condotta dalla Commissione nel giugno 2019 è emerso che le misure poste in atto per proteggere l'integrità delle elezioni europee hanno contribuito a limitare le ingerenze di attori stranieri, statali e non, nelle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019;
H. considerando che l'UE ha attuato efficacemente una serie di misure per mitigare le influenze estere sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 e per preservarne l'integrità, in particolare un codice di buone pratiche contro la disinformazione, un sistema di allarme rapido e una rete europea di cooperazione in materia elettorale; che la Commissione ha dichiarato l'intenzione di adottare ulteriori provvedimenti in tal senso;
I. considerando che l'UE dipende fortemente da tecnologie, software e infrastrutture straniere, il che può renderla più vulnerabile alle ingerenze elettorali straniere;
J. considerando che, data l'entità degli atti di ingerenza intenzionale, è necessaria una risposta coordinata a livello europeo, che comprenda diversi elementi complementari;
K. considerando che la responsabilità di contrastare la disinformazione e le ingerenze elettorali straniere non spetta esclusivamente alle autorità pubbliche, ma anche alle società di Internet e dei media sociali, che dovrebbero pertanto cooperare per conseguire tale obiettivo, senza però compromettere la libertà di espressione né divenire organi di censura privatizzati;
L. considerando che diverse indagini hanno attestato che sono state violate o eluse norme elettorali fondamentali, in particolare le disposizioni vigenti in materia di trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, con presunte spese politiche effettuate da organizzazioni senza scopo di lucro di paesi terzi, segnatamente la Russia;
M. considerando che tutti i casi noti di ingerenze elettorali straniere denotano una tendenza che si è ripresentata in maniera sistematica negli ultimi anni;
N. considerando che entro la fine del 2020 sono previste oltre 50 elezioni presidenziali, nazionali, amministrative o regionali negli Stati membri;
1. sottolinea che la libertà di parola e di espressione, la tutela della vita privata e dei dati personali e il pluralismo dei media rivestono un'importanza fondamentale in società democratiche resilienti e offrono le migliori difese contro le campagne di disinformazione e la propaganda ostile;
2. sottolinea che, nonostante la natura multiforme delle interferenze ostili e della disinformazione provenienti dall'estero, l'ingerenza nelle elezioni fa parte di una strategia più ampia di guerra ibrida e che rispondervi continua quindi a essere una questione fondamentale di sicurezza e di politica estera;
3. ribadisce che le ingerenze straniere nelle elezioni compromettono il diritto dei cittadini di prender parte alla governance del proprio paese, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, come sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani, e che tali ingerenze da parte di altri Stati costituiscono una violazione del diritto internazionale anche nei casi in cui non vi è ricorso alla forza militare e non sussistono minacce all'integrità territoriale o all'indipendenza politica;
4. ritiene che lo svolgimento di elezioni libere ed eque sia fondamentale nel processo democratico e invita quindi le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad agire con risolutezza in questo ambito, anche nel contesto del prossimo processo di riflessione sul futuro dell'UE;
5. esprime profonda preoccupazione di fronte al continuo emergere di prove di ingerenze, spesso con indizi di influenza straniera, nel periodo precedente a tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ingerenze che in gran parte dei casi favoriscono candidati anti-UE ed estremisti e populisti di estrema destra e sono destinate a specifici gruppi vulnerabili e minoranze, tra cui i migranti, le persone LGBTI e i gruppi religiosi, persone di origine rom, musulmani o persone ritenute musulmane, con l'obiettivo più ampio di minare l'attrattiva delle società democratiche ed eque;
6. constata la preoccupante tendenza dei gruppi di estrema destra a livello globale, che si servono della disinformazione diffusa su larga scala mediante le piattaforme dei media sociali; esprime preoccupazione in merito alla possibilità che detta disinformazione abbia contribuito al regresso in materia di parità di genere e diritti della comunità LGBTI;
7. riconosce che la stragrande maggioranza degli Stati membri ha vietato, in tutto o in parte, le donazioni estere ai partiti politici e ai candidati; rammenta con preoccupazione che, anche in presenza di leggi che impongono restrizioni alle fonti di finanziamento politico, esse sono state eluse da attori stranieri che hanno trovato il modo di offrire sostegno ai propri alleati contraendo prestiti presso banche estere , come nel caso del Front National nel 2016, sottoscrivendo contratti commerciali e di acquisto, come denotano le accuse pubblicate da Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung il 17 maggio 2019 nei confronti del Partito della libertà austriaco e da Buzzfeed e L'Espresso il 10 luglio 2019 nei confronti della Lega per Salvini Premier, nonché facilitando attività finanziarie, come denunciato dalla stampa britannica a proposito della campagna Leave.EU;
8. esprime profonda preoccupazione per il carattere altamente pericoloso della propaganda russa in particolare, e invita la Commissione e il Consiglio a porre in atto una strategia efficace e dettagliata per contrastare le strategie di disinformazione russe in maniera rapida e determinata;
9. osserva con preoccupazione che il numero di casi di disinformazione attribuiti a fonti russe e documentati dalla task force di comunicazione strategica per l'Est (East StratCom) dal gennaio 2019 (998 casi) è più che raddoppiato rispetto allo stesso arco di tempo nel 2018 (434 casi);
10. condanna altresì fermamente le azioni sempre più aggressive compiute da attori statali e non statali di paesi terzi che cercano di compromettere o sospendere i fondamenti e i principi normativi delle democrazie europee e la sovranità di tutti i paesi candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale, nonché volte a influenzare le elezioni e sostenere i movimenti estremisti, considerando che la portata degli attacchi informatici è in costante crescita;
11. riconosce gli effetti positivi delle azioni volontarie intraprese dai fornitori di servizi e dalle piattaforme per contrastare la disinformazione, tra cui figurano le nuove norme del codice di condotta volte a incrementare la trasparenza della propaganda elettorale sui media sociali, nonché delle misure attuate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ultimo anno e ricorda a questi ultimi la loro responsabilità condivisa in materia di lotta alla disinformazione;
12. ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2018, in cui ha esortato Facebook, a seguito dello scandalo Cambridge Analytica, ad attuare diverse misure per impedire che la piattaforma sociale sia impiegata per esercitare ingerenze elettorali; osserva che Facebook non ha dato seguito alla maggior parte di tali richieste;
13. ritiene che le ingerenze elettorali che si verificano in uno Stato membro incidano sull'UE nel suo complesso nella misura in cui esse comportano effetti sulla composizione delle istituzioni dell'Unione; è dell'avviso che tali minacce non possano essere affrontate né esclusivamente da autorità nazionali che operano in modo isolato né mediante una pura autoregolamentazione del settore privato, ma necessitano di un approccio coordinato multipartecipativo e su più livelli; ritiene opportuno che sia elaborato un quadro giuridico per far fronte alle minacce ibride, tra cui gli attacchi informatici e la disinformazione, al fine di consentire all'UE di rispondere in maniera incisiva;
14. ribadisce, tuttavia, la necessità di elaborare una forte politica comune europea onde affrontare in modo efficace sia le ingerenze estere che le campagne di disinformazione attraverso una solida comunicazione tra l'UE e le piattaforme online e i fornitori di servizi;
15. invita tutti gli attori coinvolti a proseguire i loro sforzi per garantire che il processo democratico, così come le elezioni, siano protetti da ingerenze e manipolazioni da parte di attori statali e non statali; sottolinea, in particolare, la necessità di potenziare l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione civica fin dalla più giovane età attraverso la cultura e l'istruzione scolastica, al fine di consentire a coloro che sono bersaglio di campagne di disinformazione di individuare le informazioni distorte che ricevono; incoraggia pertanto gli Stati membri a includere nei programmi didattici corsi di alfabetizzazione mediatica, nonché a sviluppare campagne di informazione mirate ai segmenti della popolazione maggiormente esposti alla disinformazione;
16. è preoccupato per la dipendenza dell'UE da tecnologie e materiale informatico provenienti dall'estero; sottolinea che l'UE deve cercare di aumentare le proprie capacità, in quanto ciò può limitare le possibilità di ingerenze elettorali intenzionali da parte di attori esteri;
17. ribadisce il suo invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri a creare un ambiente favorevole all'innovazione, basato sui principi dell'economia di mercato e sulla tutela dei diritti fondamentali, al fine di consentire alle imprese europee di realizzare appieno il loro potenziale e impiegare la tutela di detti diritti come un vantaggio competitivo;
18. chiede finanziamenti nazionali ed europei al fine di consolidare le capacità di contrasto della comunicazione strategica di terze parti ostili e rafforzare lo scambio di informazioni e di migliori prassi in questo settore, sia nell'attuale quadro finanziario pluriennale che in quello post 2020, attraverso programmi quali, tra gli altri, Orizzonte Europa ed Europa digitale; sottolinea che tali programmi dovrebbero prevedere garanzie adeguate per assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, in particolar modo nel finanziare paesi terzi;
19. sottolinea la necessità di continuare a sostenere e promuovere il giornalismo responsabile e la responsabilità editoriale nei media sia tradizionali che nuovi, dinanzi alle sfide delle informazioni tendenziose non verificate o di parte che minano la fiducia dei cittadini nei confronti dei media indipendenti;
20. pone l'accento sulla cruciale necessità di sostenere i media di servizio pubblico che non dipendono economicamente da fonti di finanziamento private e possono pertanto fornire al grande pubblico informazioni imparziali e di elevata qualità garantendo e mantenendo al contempo la loro indipendenza rispetto alle ingerenze politiche;
21. ribadisce il suo appoggio al prezioso lavoro svolto dal Fondo europeo per la democrazia nel sostenere le organizzazioni che lottano contro la disinformazione e le notizie false;
22. ritiene opportuno che l'UE si adoperi per trovare soluzioni pratiche per sostenere e rafforzare i media democratici, indipendenti e diversificati nei paesi del vicinato dell'UE e nei paesi dei Balcani occidentali candidati all'adesione all'Unione;
23. chiede che la task force East StratCom sia potenziata, divenga una struttura permanente nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna, riceva una maggiore dotazione finanziaria e sia dotata di un numero di effettivi più elevato rispetto al passato;
24. sottolinea che, vista la complessità dei rischi posti dalle ingerenze elettorali e dalle campagne di disinformazione online, l'individuazione e la gestione di tali rischi necessita di una cooperazione intersettoriale che coinvolga le autorità competenti e le parti interessate;
25. invita la Commissione a classificare le attrezzature elettorali come infrastrutture critiche di modo da garantire che, in caso di violazioni, si possano applicare le risposte previste dalla direttiva NIS(9);
26. ricorda che una quota significativa di tali atti intenzionali di ingerenza costituisce una violazione delle norme europee in materia di privacy e protezione dei dati; invita le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati ad avvalersi appieno dei loro poteri per indagare sulle violazioni in materia di protezione dei dati e imporre penali e sanzioni dissuasive;
27. ribadisce il suo invito rivolto agli Stati membri a indagare, con il sostegno di Eurojust, sul presunto uso illecito dello spazio politico online da parte di forze straniere;
28. invita la Commissione a continuare a monitorare l'impatto delle ingerenze estere in tutta Europa e a rispettare l'impegno solennemente assunto dalla sua Presidente neoeletta Ursula von der Leyen di "far fronte alle minacce di intervento esterno nelle nostre elezioni europee"(10);
29. invita il prossimo vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a rendere la lotta alla disinformazione un obiettivo prioritario della politica estera;
30. invita la Commissione a valutare le possibili misure legislative e non legislative che possano condurre le piattaforme dei social media a intervenire al fine di contrassegnare in maniera sistematica i contenuti condivisi da sistemi automatici (bot), rivedere gli algoritmi per renderli il più imparziali possibile e chiudere i profili di coloro che intraprendono attività illecite per destabilizzare i processi democratici o incitare alla retorica dell'odio, senza compromettere la libertà di espressione;
31. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le istituzioni pubbliche, i gruppi di riflessione, le ONG e i cyberattivisti di base che si occupano di questioni legate alla propaganda e alla disinformazione, nonché a mettere a disposizione finanziamenti e sostegno per campagne di sensibilizzazione volte ad accrescere la resilienza dei cittadini dell'UE alla disinformazione;
32. ricorda che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nel salvaguardare la democrazia e la governance quando divulgano informazioni nell'interesse pubblico; invita le autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa a definire e diffondere una politica relativa agli informatori, basata sui 20 principi fissati dalla raccomandazione CM/Rec(2014)6; ricorda la recente adozione della direttiva sulla protezione degli informatori;
33. rammenta che l'UE ha stanziato 4 175 milioni di EUR a favore delle azioni volte a sostenere la libertà dei media e il giornalismo investigativo, tra cui un meccanismo di risposta alle violazioni della libertà di stampa e dei media e la protezione concreta dei giornalisti;
34. ritiene che solo una riflessione d'insieme sulle ingerenze estere e autoritarie e una ricerca delle soluzioni alle vulnerabilità di tutti gli aspetti della governance e delle istituzioni democratiche, compresi i partiti politici europei, possano consentire all'UE di tutelare i propri processi democratici;
35. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare discussioni con le parti interessate e con i partner internazionali, anche nei consessi internazionali pertinenti, al fine di intensificare le loro azioni per contrastare le minacce ibride;
36. sottolinea che la NATO e i suoi centri di eccellenza costituiscono uno strumento essenziale per consentire all'Europa di consolidare il legame transatlantico e accrescere la resistenza dell'Europa e dell'America settentrionale alla disinformazione;
37. invita la Commissione ad affrontare la questione dei finanziamenti esteri alle fondazioni politiche e ai partiti politici europei, senza ostacolare la creazione di uno spazio pubblico che vada oltre l'Unione europea, nonché ad avviare una discussione con gli Stati membri al fine di affrontare tali questioni in relazione ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello nazionale;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
"Un'Unione più ambiziosa: il mio programma per l'Europa", di Ursula von der Leyen – Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 (2019), https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf - pag. 21.
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini
136k
53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (2019/2833(RSP))
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– viste le proposte della Commissione del 2 maggio 2018 relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020(1), e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie(3),
– vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo(4),
– viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
1. dichiara che è giunto il momento di rispondere alle attese dei cittadini dell'UE e di allineare gli impegni politici e le ambizioni dell'UE ai mezzi finanziari necessari; è determinato a garantire un QFP solido e credibile che consenta all'UE di rispondere efficacemente alle sfide importanti e di conseguire i suoi obiettivi politici nel prossimo periodo di sette anni; ritiene che le elezioni europee del 2019 abbiano conferito una rinnovata legittimità alla posizione e al ruolo del Parlamento in tale processo; dichiara di essere pronto a respingere qualsiasi posizione del Consiglio che non rispetti le prerogative del Parlamento o tenga debitamente conto delle sue posizioni;
2. adotta la presente risoluzione per confermare e aggiornare il suo mandato negoziale sia sul versante delle spese che su quello delle entrate del prossimo QFP; chiede l'avvio, senza ulteriore indugio, dei negoziati con il Consiglio al fine di conseguire tempestivamente un solido accordo, e sottolinea che il Parlamento è pronto in tal senso dal novembre 2018; chiede alla Commissione di presentare un piano di emergenza del QFP, quale rete di sicurezza intesa a proteggere i beneficiari dei programmi di finanziamento dell'UE, il che consentirebbe di prorogare l'attuale QFP qualora il prossimo QFP non sia concordato per tempo;
Conferma della posizione decisa del Parlamento
3. conferma il suo mandato negoziale, quale previsto nella sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul QFP, riguardo alle cifre del QFP (per programma, rubrica e a livello globale), alle risorse proprie dell'UE, alle disposizioni in materia di flessibilità, alla revisione intermedia e ai principi orizzontali, come l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, del clima e dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche e le iniziative nel prossimo QFP, nonché per quanto concerne le modifiche specifiche al regolamento sul QFP e all'accordo interistituzionale proposti;
4. ribadisce che il prossimo QFP dovrebbe essere fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi del 2018, il che rappresenta l'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27; sottolinea che tale cifra globale è il risultato di una valutazione dal basso verso l'alto del livello richiesto di finanziamento per ogni programma e politica dell'UE; ricorda, in tale contesto, l'intenzione del Parlamento di promuovere i programmi faro (ad esempio nei settori della gioventù, della ricerca e dell'innovazione, dell'ambiente e della transizione climatica, delle infrastrutture, delle PMI, della digitalizzazione e dei diritti sociali), di mantenere il finanziamento delle attuali politiche dell'UE in termini reali (in particolare la coesione, l'agricoltura e la pesca) e di soddisfare le responsabilità supplementari (ad esempio nei settori della migrazione, dell'azione esterna e della difesa) con mezzi finanziari aggiuntivi; ritiene fermamente che il valore aggiunto europeo venga realizzato mettendo in comune le risorse a livello UE per ragioni di efficienza, solidarietà e impatto globale; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incentrare maggiormente la spesa futura sui risultati;
5. sottolinea che il Parlamento non darà la sua approvazione al QFP senza un accordo sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, compresa l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie che siano maggiormente in linea, incentivandoli, con i progressi nell'ambito delle importanti priorità politiche dell'UE; ricorda a tale proposito che l'introduzione di nuove risorse proprie mira non solo ad attenuare la predominanza dei contributi basati sull'RNL, ma anche a garantire un adeguato livello di finanziamento della spesa dell'UE nel prossimo QFP; ribadisce la propria posizione stabilita nella relazione interlocutoria sul QFP per quanto concerne l'elenco delle potenziali voci in materia di nuove risorse proprie (una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, la tassazione dei servizi digitali, un'imposta sulle transazioni finanziarie, il reddito derivante dal sistema di scambio delle quote di emissione, un contributo per la plastica e un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera), l'abolizione di tutti gli sconti e di tutte le correzioni, la semplificazione della risorsa propria basata sull'IVA, la riduzione delle "spese di riscossione" nazionali trattenute sui dazi doganali e l'inclusione di altre entrate sotto forma di ammende e canoni nel bilancio dell'UE;
6. ribadisce la necessità di porre in essere un nuovo meccanismo per proteggere il bilancio dell'UE laddove lo Stato di diritto non sia rispettato o esista una minaccia sistemica nei confronti dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), e ove ciò incida o rischi di incidere sui principi di una sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che siffatte misure non pregiudicano l'obbligo degli enti pubblici o degli Stati membri di effettuare pagamenti a favore dei beneficiari o dei destinatari finali;
Rispondere alle nuove iniziative a seguito delle elezioni europee
7. accoglie con favore gli impegni politici relativi alle ulteriori iniziative adottate dalla presidente eletta della Commissione dopo la sua approvazione nel luglio 2019 e si attende che il loro impatto di bilancio sia chiarito senza indugio; sottolinea che qualsiasi nuova iniziativa, alcune delle quali erano state già ampiamente previste nella relazione interlocutoria del Parlamento, dovrebbe essere calcolata in aggiunta alle proposte iniziali della Commissione per il prossimo periodo, il che si traduce in massimali più elevati del QFP rispetto a quanto inizialmente proposto; si attende pertanto che la Commissione rispecchi formalmente l'impatto di bilancio di tali iniziative nella sua proposta iniziale relativa al QFP e difenda, insieme al Parlamento, il livello di finanziamento necessario nei prossimi negoziati sul QFP con il Consiglio;
8. chiede ulteriori proposte legislative per l'elaborazione di nuovi strumenti da presentare immediatamente a cura della nuova Commissione, affinché il loro finanziamento sia incluso nell'accordo sul prossimo QFP; auspica che le eventuali nuove iniziative proposte dopo l'adozione del QFP 2021-2027 siano finanziate mediante nuovi stanziamenti;
9. accoglie con favore, sul versante delle entrate, gli impegni assunti dalla presidente eletta e volti a rilanciare o a prorogare una serie di iniziative che dovrebbero far parte del futuro paniere di nuove risorse proprie; invita gli Stati membri, in particolare, a cogliere l'opportunità di introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, che rappresenterebbe un modo equo per rispondere alle richieste popolari di una leadership decisiva nella lotta ai cambiamenti climatici, garantendo al contempo condizioni di parità nel commercio internazionale;
Un ulteriore salto di qualità verso la transizione climatica
10. ribadisce il proprio sostegno inequivocabile al principio dell'integrazione delle questioni climatiche; invita la Commissione a garantire che il prossimo QFP sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e sottolinea l'urgente necessità di un ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari per raggiungere i suoi obiettivi, nonché di una transizione equa verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio basata sui più alti criteri in materia di giustizia sociale, in modo che nessuno e nessun luogo siano lasciati indietro; attende con interesse una proposta concreta sul patto verde europeo, come stabilito negli orientamenti politici della presidente entrante della Commissione; si aspetta che le risorse di bilancio per il prossimo periodo di programmazione finanziaria siano commisurate a tale ambizione, sottolineando nel contempo che un QFP ridotto rappresenterebbe ovviamente un passo indietro;
11. sottolinea il fatto che l'azione comune per il clima a livello dell'UE fornisce un valore aggiunto sostanziale e dovrebbe pertanto essere al centro della modernizzazione del bilancio dell'UE e dei suoi programmi di spesa; sottolinea, pertanto, che l'integrazione delle questioni climatiche e della biodiversità nel prossimo QFP deve andare oltre i livelli delle quote di spesa mirate, come indicato nella sua relazione interlocutoria, ma anche in termini di integrazione della dimensione climatica e sociale nel processo decisionale di tutti i principali programmi e lungo l'intero ciclo politico; chiede inoltre, in tale contesto, una metodologia più trasparente, rigorosa e globale, compresi indicatori di performance riformati per la definizione e il monitoraggio delle spese relative al clima e alla biodiversità, la prevenzione del sostegno finanziario per le misure dannose e il monitoraggio dell'impatto a medio e lungo termine dell'integrazione delle questioni climatiche per quanto concerne la mitigazione e l'adattamento; chiede che il Parlamento sia strettamente associato alla concezione di tale metodologia;
Avviare immediatamente i negoziati interistituzionali
12. ricorda che l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE stabilisce che, nel corso della procedura di adozione del QFP, le tre istituzioni dell'UE "adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa"; sottolinea il fatto che il Parlamento è pronto a negoziare da quasi un anno su tutti gli aspetti del QFP e del pacchetto sulle risorse proprie, mentre finora il Consiglio non ha accettato di impegnarsi in colloqui significativi al di là di brevi riunioni informative e di riepilogo formali a margine del Consiglio "Affari generali"; ritiene che tali contatti minimalisti non possano essere considerati una soddisfacente cooperazione interistituzionale e non siano conformi a quanto disposto esplicitamente dal trattato;
13. chiede pertanto l'immediata intensificazione dei colloqui interistituzionali sul QFP e sulle risorse proprie al fine di aprire la strada a negoziati autentici, e invita il Consiglio ad adottare senza indugio il suo mandato negoziale; ritiene che, nell'interesse di garantire l'approvazione del Parlamento, il Consiglio debba già tenere debitamente conto delle posizioni del Parlamento al momento di stabilire la propria posizione; si attende, a tal fine, che la presidenza del Consiglio e la Commissione comunichino e illustrino chiaramente le posizioni del Parlamento al Consiglio "Affari generali", e chiede la presenza della squadra negoziale del Parlamento in tutte le riunioni informali del Consiglio dedicate al QFP; sottolinea la necessità di procedere a riunioni trilaterali dedicate, al fine di approfondire la discussione sui vari aspetti del QFP e sulle proposte in materia di risorse proprie, che dovrebbero integrare le attuali riunioni informative e di riepilogo del Consiglio "Affari generali"; si attende inoltre che le riunioni ad alto livello tra i presidenti delle istituzioni siano convocate conformemente all'articolo 324 TFUE;
Salvaguardia delle prerogative del Parlamento
14. prende atto della metodologia del Consiglio relativa alla preparazione di schemi negoziali riguardanti il QFP; è tuttavia scettico riguardo al fatto che si tratta anche di un tentativo di conferire al Consiglio europeo un ruolo predominante nell'adottare decisioni irrevocabili su vari aspetti del prossimo QFP, come è avvenuto nel processo che ha portato all'adozione dell'attuale QFP; sottolinea che il Parlamento non intende avallare formalmente un fatto compiuto del Consiglio europeo ed è pronto a non dare la sua approvazione fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente;
15. sottolinea che tali schemi negoziali non includono soltanto gli elementi del regolamento relativo al QFP, per i quali il Parlamento deve dare la sua approvazione, ma anche un numero significativo di disposizioni legislative relative alle politiche settoriali dell'UE che devono essere decise nel quadro della procedura legislativa ordinaria; ritiene pertanto che tali schemi negoziali rispecchino soltanto una procedura interna del Consiglio che non devono impedire in alcun modo al Parlamento di condurre veri e propri negoziati su tutti gli elementi del pacchetto QFP e della legislazione settoriale; esorta pertanto il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento su tutti gli aspetti della legislazione settoriale relativi all'istituzione di nuovi programmi dell'UE, nonché per quanto concerne la proposta sullo Stato di diritto;
16. ricorda che le conclusioni del Consiglio europeo sono di natura politica e che l'articolo 15, paragrafo 1, TUE, vieta al Consiglio europeo di esercitare funzioni legislative; invita pertanto il Consiglio europeo ad astenersi dall'adottare conclusioni dettagliate e asseritamente vincolanti sulla base dello schema negoziale relativo al QFP, in quanto ciò costituirebbe un'ingerenza diretta nella sfera legislativa; fa affidamento sulla Commissione, quale intermediario leale e custode dei trattati, affinché sostenga il Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative legislative sia nell'ambito della procedura di approvazione che nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;
Una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE: elaborazione di un piano di emergenza del QFP
17. deplora che il Consiglio europeo abbia già prorogato diverse volte il calendario per il conseguimento di una decisione politica; teme che, qualora il Consiglio e il Consiglio europeo incontrino ulteriori ritardi senza impegnare il Parlamento, vi sia un rischio evidente che tali negoziati complessi non possano essere ultimati con successo entro la fine dell'attuale QFP; ricorda le gravi battute d'arresto per l'avvio dei programmi dell'UE derivanti dall'adozione tardiva dell'attuale QFP, come già avvenuto in passato;
18. ricorda il fatto che in caso di mancata adozione di un nuovo QFP entro il termine previsto, l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE prevede una rete di sicurezza sotto forma di proroga temporanea dei massimali e delle altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno del presente quadro; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che tale rete di sicurezza possa essere compromessa non soltanto da una mancanza di preparazione a livello operativo, ma anche a causa delle date di scadenza in vigore per alcuni dei programmi attuali dell'UE; mette in guardia, in tale contesto, contro la chiusura di programmi dell'UE, e dichiara che non intende essere costretto ad accettare un cattivo accordo a causa di pressioni temporali;
19. esorta pertanto la Commissione a iniziare a elaborare immediatamente un piano di emergenza del QFP allo scopo di proteggere i beneficiari e garantire la continuità dei finanziamenti nel caso in cui sia necessario prorogare l'attuale QFP; chiede che tale piano sia presentato formalmente all'inizio del 2020 affinché sia adottato rapidamente dal Consiglio e dal Parlamento; chiede che tale piano includa una proposta legislativa orizzontale per revocare i termini stabiliti nei programmi pertinenti, garantendo in tal modo la coerenza con l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, e che contenga anche disposizioni operative concrete, in particolare per la prosecuzione delle politiche in regime di gestione concorrente;
o o o
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.
– visti gli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea(1),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, segnatamente gli obiettivi 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,
– visto il Pacchetto investimenti sociali della Commissione del 2013,
– vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015(2) intitolata "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",
– vista la raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2018 sulla politica economica della zona euro(3),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 intitolata "Approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: un bilancio a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti – Contributo della Commissione europea al vertice euro del 21 giugno 2019" (COM(2019)0279),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2019 dal titolo "Semestre europeo 2019: raccomandazioni specifiche per paese" (COM(2019)0500),
– viste la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 febbraio 2019, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2019)0151) e la posizione del Parlamento del 4 aprile 2019 al riguardo(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo "Analisi annuale della crescita 2019: per un'Europa più forte di fronte all'incertezza globale" (COM(2018)0770),
– vista la relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio adottata il 15 marzo 2019,
– vista la raccomandazione della Commissione del 21 novembre 2018 relativa a una raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2018)0759),
– vista la relazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo "Relazione 2019 sul meccanismo di allerta" (COM(2018)0758),
– vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(5),
– vista la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo "Documenti programmatici di bilancio 2019: valutazione globale" (COM(2018)0807),
– viste la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 novembre 2017, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677) e la posizione del Parlamento del 19 aprile 2018 al riguardo(6),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017)0250),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017)0252),
– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, del 13 marzo 2018, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM(2018)0132),
– viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le successive relazioni di attuazione e di valutazione,
– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio(7),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Taking stock of the 2013 Recommendation on 'Investing in children: breaking the cycle of disadvantage'" (Bilancio della raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale") (SWD(2017)0258),
– visti l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere (2016-2019) nonché il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e le conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 su tale patto(8),
– visti gli obiettivi di assistenza all'infanzia di Barcellona del 2002, segnatamente garantire l'assistenza all'infanzia entro il 2010 almeno al 90 % dei bambini tra i 3 anni e l'età d'inizio della scuola dell'obbligo e almeno al 33 % dei bambini di età inferiore a 3 anni,
– vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 dal titolo "La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" (COM(2016)0646),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni" (COM(2016)0581),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),
– visto il pacchetto sull'economia circolare (direttive (UE) 2018/849(9), (UE) 2018/850(10), (UE) 2018/851(11) e (UE) 2018/852(12)),
– vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 dal titolo "L'Europa ricomincia a investire – Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM(2016)0359),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi allegati,
– visto il Libro bianco della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" (COM(2012)0055),
– viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa,
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019(13),
– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione europea(14),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro(15),
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia(16),
– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione(17),
– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà(18),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa(19),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(20),
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere(21),
– vista la sua posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso(22),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020(23),
– viste l'iniziativa dell'OCSE e della Commissione europea sullo stato di salute nell'UE(24) e la relativa relazione "Health at a Glance: Europe 2018"(25) (Uno sguardo alla sanità: Europa 2018),
– vista la relazione 2018 della Commissione sull'adeguatezza delle pensioni: adeguatezza del reddito attuale e futuro nella terza età nell'UE, pubblicata il 26 aprile 2018,
– vista la relazione 2018 della Commissione sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE (2016-2070), pubblicata il 28 maggio 2018,
– visti la Carta sociale europea rivista e il processo di Torino, avviato nel 2014 allo scopo di rafforzare il sistema del trattato della Carta sociale europea in seno al Consiglio d'Europa e nel quadro della sua relazione con il diritto dell'Unione europea(26),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE(27),
– viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del settembre 2015 in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea del giugno 2014 destinata al Comitato,
– visti la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (la direttiva sulla parità di trattamento)(28) e l'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992) sul principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore,
– visti l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019 e il suo obiettivo di ridurre il divario pensionistico di genere quale priorità fondamentale nonché la relazione 2018 della Commissione sull'adeguatezza delle pensioni,
– visti la strategia dell'Unione europea per la gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018, e l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 di ridurre il tasso di abbandono precoce dei sistemi di istruzione e formazione a meno del 10 %,
– vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea dell'aprile 2017 dal titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile",
– viste le relazioni dell'OCSE dal titolo "Employment Outlook" (Prospettive sull'occupazione) per il 2018 e 2019,
– visto l'atto europeo sull'accessibilità,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 9 aprile 2019 sulla politica economica della zona euro (2019/C 136/01),
– vista la revisione annuale della Commissione del 2019 sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa,
– vista la relazione della Commissione del 2019 sulla povertà lavorativa,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 2018 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi,
– vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea(29),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0016/2019),
A. considerando che le condizioni del mercato del lavoro nell'UE continuano a migliorare, principalmente grazie al lungo periodo caratterizzato da una congiuntura economica internazionale positiva; che il tasso di occupazione ha continuato ad aumentare e ha raggiunto il 73,5 % nell'ultimo trimestre del 2018, con 240,7 milioni di persone occupate, un nuovo livello record; che il tasso di occupazione nella zona euro è aumentato dal 66,5 % nel 2017 al 67,4 % nel 2018; che persistono grandi disparità in termini di tassi di occupazione tra Stati membri, regioni e gruppi di popolazione; che il ritmo di crescita del tasso di occupazione ha rallentato e che tale tendenza è destinata a proseguire; che, se le presenti dinamiche continueranno, il tasso di occupazione raggiungerà il 74,3 % nel 2020;
B. considerando che le sfide a lungo termine, quali l'invecchiamento della popolazione, la digitalizzazione e il suo impatto sul mondo del lavoro, i cambiamenti climatici e l'uso insostenibile delle risorse naturali, rimangono questioni da affrontare con urgenza;
C. considerando che il tasso di occupazione è fortemente aumentato tra i lavoratori di età superiore ai 55 anni; che nel 2018 il tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni nella zona euro, pari al 58,8 %, era molto al di sotto della media; che in particolare per le donne che rientrano in questa fascia di età si registra un tasso di occupazione inferiore (52,9 %); che le previsioni demografiche indicano un aumento del numero di lavoratori anziani; che il cambiamento demografico incide sui sistemi pensionistici, sanitari e di assistenza di lunga durata;
D. considerando che sono necessarie politiche efficaci che comprendano le varie forme di occupazione e tutelino adeguatamente i lavoratori dall'abuso, dalla discriminazione e dalla povertà;
E. considerando che i lavoratori poveri rappresentano una quota significativa delle persone attive; che nel 2017 il 9,4 % delle persone occupate era a rischio di povertà e che quasi 20,5 milioni di lavoratori vivevano in nuclei familiari esposti al rischio di povertà; che per talune fasce della popolazione, in particolare i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori autonomi, i lavoratori temporanei, i giovani, le persone meno istruite e le famiglie unipersonali, il rischio di povertà lavorativa è considerevolmente più elevato e in alcuni casi è aumentato in maniera significativa negli ultimi anni;
F. considerando che il divario di genere nei livelli di occupazione si attestava su 11,6 punti percentuale nel 2018 ed è rimasto pressoché invariato dal 2013; che in tutta l'Unione europea le donne guadagnano, in media, il 16 % in meno rispetto agli uomini, seppur con variazioni significative tra gli Stati membri; che il divario pensionistico di genere è pari a circa il 37,2 % per i pensionati di età compresa tra 65 e 79 anni nell'UE-28; che in tutta l'Unione continua a prevalere una ripartizione non equa delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne;
G. considerando che la responsabilità primaria di far fronte alla disoccupazione giovanile spetta agli Stati membri per quanto concerne l'elaborazione e l'attuazione di quadri normativi per il mercato del lavoro, di sistemi di istruzione e formazione e di politiche attive del mercato del lavoro;
H. considerando che il numero totale di ore lavorate ha continuato ad aumentare, costantemente anche se lentamente, dal 2013; che il tasso di occupazione permanente e a tempo pieno continua a crescere, mentre era diminuito il tasso di occupazione a tempo parziale nel 2018; che la percentuale di lavoratori a tempo parziale nell'UE è passata dal 15 % nel 2002 al 19 % nel 2017; che nel 2017 l'occupazione a tempo parziale nell'UE era molto più diffusa tra le donne (31 %) rispetto agli uomini (8 %); che il numero di lavoratori a tempo parziale non volontari è tuttora molto elevato e interessa 1,3 milioni di persone in più rispetto al 2008; che la percentuale di lavoratori temporanei nell'UE è aumentata dall'11 % nel 2002 al 13 % nel 2017;
I. considerando che taluni Stati membri affrontano problemi strutturali nel mercato del lavoro, come la scarsa partecipazione e l'asimmetria tra competenze e qualifiche; che vi è una crescente necessità di misure concrete per l'inserimento o il reinserimento della forza lavoro inattiva al fine di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
J. considerando che il tasso di disoccupazione nel giugno 2019 è diminuito, attestandosi al 6,3 % nell'UE e al 7,5 % nella zona euro; che il suddetto tasso è diminuito per tutti i gruppi di età, sia per gli uomini che per le donne; che, tra gli Stati membri, permangono forti differenze in termini di tassi di disoccupazione e che la dispersione dei tassi di disoccupazione nei territori nazionali e subnazionali ha continuato ad acuirsi dal 2007; che la disoccupazione giovanile rimane inaccettabilmente elevata attestandosi al 14,2 % nell'aprile 2019 (15,2 % in media nell'UE nel 2018 e 16,9 % in media nella zona euro nel 2018), sebbene sia inferiore al livello precedente alla crisi nel 2008; che le differenze tra gli Stati membri sono molto significative; che in media metà dei disoccupati in cerca di lavoro non ha un'occupazione da più di 12 mesi e che la disoccupazione di lunga durata, il cui tasso è pari al 3,8 %, rimane al di sopra del livello precedente alla crisi del 2,9 %; che la disoccupazione resta particolarmente elevata per le persone con disabilità;
K. considerando che, secondo Eurostat, nel 2017 nell'UE-28 erano presenti 8,973 milioni di lavoratori a tempo parziale sottoccupati; che, inoltre, 8,127 milioni di persone erano disponibili a lavorare, ma non cercavano lavoro, e altri 2,289 milioni erano alla ricerca di lavoro, ma senza poter iniziare a lavorare in breve tempo; che ciò significa che, in totale, nel 2017 nell'UE-28, 19,389 milioni di persone sembravano in qualche modo essere disoccupate, seppur non inserite nel calcolo del tasso di disoccupazione, un numero quasi equivalente a quello delle persone considerate disoccupate (18,776 milioni);
L. considerando che persistono la segmentazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro nonché la povertà lavorativa e che tali fenomeni colpiscono, in particolare, le donne, i lavoratori poco qualificati, i giovani e i più anziani, le persone con disabilità, le minoranze nazionali, linguistiche, etniche e sessuali e le persone provenienti da un contesto migratorio; che nel 2016 il tasso di occupazione relativo alle persone con disabilità, pari al 48,1 %, era ben al di sotto del tasso di occupazione medio;
M. considerando che la disoccupazione di lunga durata interessa in maniera sproporzionata i giovani, i genitori soli, i prestatori di assistenza informale, le persone con problemi di salute, disabilità o malattie di lunga durata, i migranti e le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose che continuano a dover far fronte a barriere specifiche che ostacolano l'accesso al lavoro e alla discriminazione in tutte le fasi dei rapporti di lavoro;
N. considerando che l'occupazione di qualità risulta un fattore importante nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; che è necessario raggiungere tutti i membri della società che sono più distanti dal mercato del lavoro e a rischio di povertà e di esclusione sociale;
O. considerando che il tasso di posti di lavoro vacanti continua ad aumentare e che lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro è ancora un'importante causa di disoccupazione in molti Stati membri; che gli squilibri strutturali tra offerta e domanda di competenze e le carenze in termini di competenze riguardano molti settori, ad esempio il turismo, l'artigianato tradizionale o il settore delle TIC, dove, secondo le previsioni, il divario tra domanda e offerta di specialisti nell'UE crescerà fino a circa 500 000 persone entro il 2020; che, nonostante le preoccupazioni di un aumento delle carenze e dei divari in termini di competenze, circa il 39 % degli adulti occupati nell'UE è costretto a svolgere lavori di scarsa qualità per i quali sono eccessivamente qualificati;
P. considerando che, secondo le stime del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la ripartizione delle competenze nella forza lavoro corrispondeva ampiamente ai requisiti delle qualifiche del mercato del lavoro nel 2017 e che l'offerta di lavoro ha superato la domanda per tutti i tipi di qualifiche, la cui differenza è risultata particolarmente elevata per le qualifiche di basso e medio livello; che la domanda di forza lavoro qualificata probabilmente continuerà a crescere, e che le previsioni più recenti del Cedefop indicano che tra il 2017 e il 2025 saranno creati oltre 13 milioni di posti di lavoro che richiedono un livello d'istruzione elevato, mentre diminuirà di quasi 6 milioni il numero di posti di lavori poco qualificati;
Q. considerando che le previsioni del Cedefop indicano un aumento parallelo delle competenze sul versante della domanda e su quello dell'offerta fino al 2025; che, tuttavia, l'offerta di competenze è destinata ad aumentare in modo leggermente più rapido rispetto alla relativa domanda; che, ad esempio, la percentuale della manodopera che possiede solo una formazione primaria o secondaria di primo grado dovrebbe diminuire dal 20,2 % nel 2017 al 16,8 % nel 2025; che si prevede un calo della percentuale di posti di lavoro adatti a persone con qualifiche di basso livello dal 18,4 % al 15,4 %, ma che questo andamento parallelo non impedisce un eventuale squilibrio tra domanda e offerta di competenze, come la sovraqualificazione;
R. considerando che il mercato del lavoro è altamente frammentato e che ogni segmento presenta le proprie peculiarità;
S. considerando che più di un europeo su cinque è a rischio di povertà e di esclusione sociale; che sono stati compiuti alcuni progressi nel conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di lotta alla povertà con una riduzione di 5,6 milioni dal 2008 e che, tuttavia, l'obiettivo di riduzione della povertà di almeno 20 milioni entro il 2020 è ancora ben lontano con 113 milioni di persone tuttora a rischio; che si registrano livelli più elevati di povertà tra i gruppi vulnerabili come i bambini, i genitori soli, le persone con disabilità e coloro che soffrono di condizioni di salute fisica e mentale croniche, i migranti, i Rom, le minoranze etniche, i disoccupati di lunga durata e i senzatetto; che si assiste a un rapido aumento della povertà lavorativa (9,6 %) e a un ampliamento del divario di povertà e disuguaglianza in tutta l'UE; che i trasferimenti sociali hanno un effetto significativo sulla riduzione della povertà in molti Stati membri (in media del 32,4 % nel 2017, senza considerare le pensioni); che tale effetto è diminuito ogni anno dal 2010 (escluso il 2013) e che le differenze tra gli Stati membri sono significative;
T. considerando che l'accesso universale a un alloggio e un'assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili rappresenta un'esigenza sociale di base;
U. considerando che persistono divari per quanto riguarda la copertura dei sistemi di protezione sociale e l'accesso ai servizi; che sono emerse nuove forme di lavoro, tra cui il lavoro su piattaforma digitale e il lavoro autonomo; che è necessario adeguare la protezione sociale tradizionalmente orientata a tutelare i lavoratori a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato; che soprattutto i lavoratori atipici spesso non hanno pieno accesso alla protezione sociale e che molti lavoratori autonomi non hanno alcuna copertura o hanno solo una copertura limitata; che persiste il lavoro autonomo fittizio che provoca incertezza, precarietà e insicurezza e incide, in particolare, sui gruppi vulnerabili; che la mancanza di accesso alla protezione sociale ostacola il benessere della forza lavoro e il funzionamento dei mercati del lavoro;
V. considerando che la garanzia dell'UE per i giovani deve essere ulteriormente migliorata, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea, onde fornire aiuto a tutti i giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);
W. considerando che esistono disparità in termini di aspettativa di vita in relazione alla situazione socioeconomica; che tali divari rispecchiano ampiamente le differenze per quanto riguarda l'esposizione ai fattori di rischio (anche sul luogo di lavoro) e che le famiglie a basso reddito hanno maggiori probabilità di segnalare un fabbisogno insoddisfatto di assistenza sanitaria rispetto alle famiglie a reddito elevato; che è quindi importante promuovere ulteriormente e prendere in considerazione i fattori della salute nell'ambito delle politiche occupazionali e sociali;
X. considerando che livelli intermedi di contrattazione collettiva sembrano produrre una struttura salariale più compressa; che l'erosione della contrattazione collettiva in vari Stati membri ha coinciso con l'aumento delle basse retribuzioni (ovvero lavoratori che guadagnano meno dei due terzi della retribuzione mediana);
Y. considerando che una buona salute mentale costituisce una parte fondamentale del benessere individuale; che nel 2016 più di una persona su sei in tutti gli Stati membri dell'UE era affetta da un problema di salute mentale; che le persone che riferiscono una depressione cronica hanno di gran lunga minori probabilità di inserimento nel mercato del lavoro in tutti gli Stati membri dell'UE;
Z. considerando che secondo le stime i costi totali delle patologie mentali in tutta l'UE sono superiori a 600 miliardi di EUR, pari a oltre il 4 % del PIL;
AA. considerando che nel 2017 il reddito disponibile lordo pro capite delle famiglie ha superato, nella zona euro, il livello precedente alla crisi del 2008, sebbene ciò non sia accaduto in otto Stati membri o in numerose regioni; che i redditi aggregati delle famiglie sono cresciuti più lentamente del PIL, evidenziando il fatto che l'incremento di reddito dovuto alla ripresa ha raggiunto le famiglie solo in misura limitata e suggerendo che la crescita recente non è inclusiva; che le retribuzioni medie in termini reali sono ancora inferiori ai livelli precedenti alla crisi in molti Stati membri e che nel 2017 la loro crescita è rimasta inferiore a quella della produttività; che la disparità di reddito è spesso correlata alla disparità di accesso all'istruzione, alla formazione e alla protezione sociale;
AB. considerando che, secondo l'Eurobarometro 2018, la situazione socioeconomica e le questioni ambientali costituiscono le preoccupazioni personali più importanti dei cittadini dell'UE;
AC. considerando che gli sviluppi globali quali la digitalizzazione e la transizione ambientale sottolineano l'urgente necessità di un approccio comune dell'UE; che tali sfide globali incidono in diversi modi sulle regioni e sui territori; che il ruolo del dialogo sociale, delle parti sociali e della società civile è fondamentale per una transizione inclusiva; che il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche è tuttora scarso in molti Stati membri;
AD. considerando che i settori economici responsabili di quasi il 90 % delle emissioni totali di CO2 impiegano circa il 25 % della manodopera nell'UE; che la riqualificazione di siffatta manodopera è una parte importante della transizione verso un'economia sostenibile;
AE. considerando che ambiziose politiche climatiche generano occupazione e crescita e hanno effetti positivi sul benessere; che, secondo le proiezioni, la piena attuazione dell'accordo di Parigi creerà 1,2 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nell'UE entro il 2030, oltre ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già previsti;
AF. considerando che solo il 9 % delle raccomandazioni specifiche per paese per il periodo 2011-2018 è stato pienamente attuato, mentre il 17 % ha realizzato notevoli progressi, il 44 % ha compiuto alcuni progressi, il 25 % ha registrato solo progressi limitati e il 5 % non ha compiuto alcun progresso;
AG. considerando che nel 2019 la Commissione ha formulato raccomandazioni indirizzate a 15 Stati membri e volte a migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria;
AH. considerando che in media i costi abitativi e il sovraccarico finanziario sono diminuiti nell'UE, sebbene la carenza di alloggi adeguati e a prezzi accessibili costituisca tuttora un problema sempre più serio in molti Stati membri; che nel 2017 un europeo su dieci ha speso il 40 % o più del reddito familiare per i costi abitativi;
AI. considerando che il buon funzionamento del dialogo sociale è un elemento chiave dell'economia sociale di mercato europea, che rafforza la coesione sociale e riduce i conflitti nella società, a beneficio comune dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi; che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di politiche in grado di migliorare le condizioni di lavoro e di occupazione;
AJ. considerando che, attraverso la fornitura di servizi in favore dell'inclusione e la rappresentanza di vari punti di vista, le organizzazioni della società civile apportano un contributo essenziale all'elaborazione delle politiche;
1. osserva che, sebbene le condizioni economiche nell'UE siano attualmente favorevoli e l'occupazione complessiva cresca costantemente, continua a essere fondamentale affrontare rapidamente la disoccupazione giovanile nonché le questioni che si trovano ad affrontare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), inoltre vi è ancora un'urgente necessità di miglioramento in termini di disoccupazione di lunga durata, segmentazione del mercato del lavoro e disuguaglianze, inclusione dei gruppi vulnerabili, povertà lavorativa e produttività, in particolare nel contesto di un rallentamento economico globale o di una recessione potenziali; deplora vivamente che la crescita dei salari reali a livello di Unione rimanga al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere alla luce delle performance positive nell'ambito del mercato del lavoro e dell'economia; invita la Commissione a presentare un sistema europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione per proteggere i cittadini e ridurre la pressione sulle finanze pubbliche durante gli shock esterni;
2. prende atto delle raccomandazioni specifiche per paese 2019 della Commissione e si compiace della maggiore attenzione riservata agli investimenti; osserva che quasi un terzo delle raccomandazioni specifiche per paese pubblicate fino al 2018 non è stato attuato; osserva che i progressi relativi all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese concernenti la legislazione che disciplina i rapporti di lavoro e la tutela dell'occupazione sono stati considerevoli; deplora tuttavia che l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di salute e assistenza a lungo termine sia stata particolarmente lenta e che i progressi relativi alle raccomandazioni specifiche per paese 2018 siano peggiori rispetto ai risultati conseguiti negli anni precedenti, e sollecita la Commissione a esercitare la necessaria pressione nei confronti degli Stati membri, indipendentemente dalla loro appartenenza alla zona euro, affinché essi attuino tali raccomandazioni; ritiene che l'attuazione di riforme orientate al futuro sia cruciale per rafforzare il potenziale di crescita dell'economia dell'UE, promuovere l'inclusione sociale e migliorare i diritti sociali e il benessere di tutti coloro che soggiornano nell'Unione;
3. invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni di spostare la pressione fiscale dalla manodopera ad altri fattori meno pregiudizievoli per una crescita sostenibile;
4. osserva che, in termini di occupazione, permangono notevoli divergenze tra paesi, regioni e gruppi di popolazione, che creano paesi, regioni e gruppi di popolazione il cui vantaggio principale o anche solo competitivo sul mercato del lavoro dell'UE è costituito dal basso reddito e/o da condizioni di lavoro non dignitose; sottolinea che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire l'attuazione di politiche occupazionali specifiche per affrontare i vincoli e le difficoltà delle regioni che presentano svantaggi demografici, come le regioni spopolate o scarsamente popolate, prestando un'attenzione particolare al settore agricolo, al fine di promuoverne la loro capacità di creare occupazione e valore aggiunto nelle zone rurali; ritiene necessario aumentare i tassi di occupazione e il reddito e promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi al fine di conseguire l'obiettivo, fissato dalla strategia Europa 2020, di un tasso di occupazione pari ad almeno il 75 %;
5. deplora il fatto che in molti Stati membri il reddito disponibile lordo pro capite delle famiglie sia ancora inferiore al livello precedente alla crisi del 2008; sollecita gli Stati membri a fare di più per ridurre le disuguaglianze;
6. sottolinea la necessità di politiche del mercato del lavoro ben concepite e di riforme che creino posti di lavoro di qualità mediante l'adozione di misure volte a garantire salari minimi adeguati e un'equa remunerazione, a tutelare e promuovere la salute e il benessere dei lavoratori, a dare priorità al reinserimento dei disoccupati, a promuovere le pari opportunità e la parità di trattamento e i diritti dei lavoratori, anche nel settore pubblico, a favorire la parità di accesso al mercato del lavoro, la protezione sociale per tutti e la mobilità del lavoro, a prendere in considerazione le regioni rurali e isolate e ad affrontare le disuguaglianze e gli squilibri di genere;
7. osserva con grande preoccupazione il livello elevato della disoccupazione giovanile in una serie di Stati membri e la vulnerabilità dei giovani lavoratori neoassunti; invita gli Stati membri e la Commissione a rendere la lotta contro la disoccupazione giovanile una priorità e a utilizzare appieno gli strumenti finanziari come la garanzia per i giovani, i programmi dell'UE come Erasmus+ e le misure ad hoc per far fronte alla disoccupazione giovanile e per promuovere l'occupabilità dei giovani; esprime profondo rammarico per il fatto che molti europei stiano lavorando involontariamente a tempo parziale; osserva che ciò ha conseguenze negative per la loro protezione sociale;
8. osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro continua a crescere, ma rileva con preoccupazione che il divario di genere in termini di occupazione rimane quasi invariato dal 2013 e che permangono notevoli disuguaglianze di genere in termini di occupazione e di retribuzioni; osserva con preoccupazione che le donne sono sovrarappresentate nei settori meno pagati e sono impegnate con maggiore frequenza in attività lavorative per le quali sono sovraqualificate; osserva che pochi Stati membri hanno adottato azione intese ad affrontare il divario retributivo di genere; esorta tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per ridurre il divario retributivo di genere, il divario pensionistico di genere e i disincentivi al lavoro; invita la Commissione a proporre una direttiva sulla trasparenza retributiva al fine di colmare rapidamente il divario retributivo di genere;
9. deplora vivamente che gli obiettivi di Barcellona relativi alla disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia per il 90 % dei bambini dai tre anni all'età dell'obbligo scolastico non saranno rispettati; esorta tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e fornire l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia, alla prima infanzia e di lunga durata a costi accessibili; invita gli Stati membri a migliorare la formazione e le condizioni di lavoro in tali servizi (nonché nei servizi sanitari); invita gli Stati membri ad attuare pienamente e con rapidità la direttiva adottata di recente relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e ad incoraggiare un maggior numero di uomini ad usufruire di congedi familiari retribuiti;
10. prende atto delle raccomandazioni specifiche per paese dedicate alla creazione di un mercato unico aperto, competitivo e dinamico, che è fondamentale per stimolare la produttività, facilitare la crescita e offrire opportunità di occupazione; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un'equa distribuzione dell'aumento della prosperità; invita la Commissione e gli Stati membri a stimolare la produttività attraverso riforme che eliminino la regolamentazione superflua; sottolinea il fatto che gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non solo migliorano la qualità del lavoro e il benessere dei lavoratori, ma hanno anche un effetto positivo sulla produttività e sulla competitività dell'economia europea;
11. rileva la necessità di combattere la discriminazione basata sull'età nei mercati del lavoro, ad esempio colmando il divario tra i giovani e le generazioni più anziane, sensibilizzando in merito alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione(30), anche nel settore pubblico, garantendo l'accesso alle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante corsi e formazioni personalizzati, contrastando il divario pensionistico e promuovendo la mobilità e i programmi di scambio delle competenze tra i cittadini dell'UE in età avanzata; osserva che i lavoratori più anziani e meno qualificati hanno di gran lunga minori probabilità di partecipare a programmi di apprendimento permanente; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a cambiare tale tendenza; è del parere che sia necessario prestare maggiore attenzione ai lavoratori più anziani e alle politiche intese ad aumentare il sostegno e che consentono di realizzare una società attiva lungo tutto l'arco della vita, rivolgendosi in particolare ai lavoratori di età superiore ai 50 anni;
12. sottolinea la necessità di combattere la discriminazione contro i gruppi etnici nel mercato del lavoro e di contrastare il divario retributivo e pensionistico di natura etnica; invita la Commissione a redigere una strategia di pianificazione a lungo termine per l'integrazione delle minoranze etniche nel mercato del lavoro al fine di mitigare il rischio di esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi nei confronti della discriminazione fondata sull'etnicità, sull'appartenenza a una minoranza o su una lingua minoritaria, sensibilizzando, attuando strategie sulla diversità e raccogliendo e analizzando dati disaggregati affidabili sulla discriminazione;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a una maggiore integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi più distanti da esso, come i genitori soli, i prestatori di assistenza a titolo informale, le persone con malattie di lunga durata, disabilità, problemi di salute o malattie croniche complesse, i migranti, i rifugiati e le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, integrandoli maggiormente nella società;
14. accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito della strategia europea sulla disabilità 2010-2020, in particolare della direttiva (UE) 2019/882 sull'accessibilità(31); evidenzia tuttavia che è necessario profondere maggiori sforzi; deplora vivamente che le persone con disabilità si trovino costantemente in una posizione di svantaggio in termini di occupazione, istruzione e inclusione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sviluppare misure specifiche nel quadro delle politiche sociali e in materia di occupazione e istruzione al fine di garantire l'effettiva inclusione delle persone con disabilità, malattie di lunga durata e patologie croniche, ivi comprese le persone con disturbi mentali e disabilità psicosociali; sollecita la Commissione e gli Stati membri a non limitarsi a misure di sostegno, ma a creare maggiori incentivi all'occupazione e a garantire una migliore accessibilità e soluzioni ragionevoli(32), in particolare sfruttando appieno le opportunità di inclusione economica e sociale offerte dalla digitalizzazione;
15. prende atto dell'ascesa di nuove forme di occupazione, in particolare della trasformazione innescata dalla digitalizzazione e dall'automazione; sottolinea che tali tendenze sono accompagnate al tempo stesso da vantaggi e sfide; evidenzia l'importanza delle politiche di apprendimento permanente al fine di consentire ai lavoratori di essere preparati alle transizioni del mercato del lavoro; pone l'accento sull'importanza del dialogo sociale, in particolare in fase di elaborazione di nuove strategie volte ad affrontare tali sfide; osserva che tale trasformazione potrebbe dare luogo a casi di occupazione atipica e precaria; prende atto con preoccupazione dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione sociale per i lavoratori atipici e i lavoratori autonomi, in particolare per quanto riguarda le ferie e i congedi retribuiti, e della mancanza di accesso a tali sistemi da parte delle suddette categorie di lavoratori; evidenzia che il lavoro autonomo fittizio rappresenta un problema persistente che deve essere affrontato; invita gli Stati membri ad attuare misure volte ad affrontare tali questioni, seguendo in particolare la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi concordata il 6 dicembre 2018; accoglie con favore detta raccomandazione quale primo passo, ma sottolinea che occorre adoperarsi maggiormente per garantire l'accesso alla protezione sociale per tutti;
16. osserva che il lavoro su piattaforma online nell'UE è aumentato di oltre il 25 % negli ultimi due anni, raggiungendo i 5 milioni di lavoratori, e che un terzo di tutte le transazioni concluse su piattaforma avviene a livello transfrontaliero; rileva che spesso i lavoratori su piattaforma non sono coperti da sistemi di protezione sociale; sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri raccolgano dati migliori e più armonizzati sul numero di lavoratori su piattaforma nonché sulla loro situazione occupazionale, sul contenuto del loro lavoro e sul loro reddito; chiede l'attuazione di un'iniziativa coordinata dell'UE intesa a garantire che i lavoratori su piattaforma abbiano accesso alla protezione sociale e che tutti i loro diritti sociali e del lavoro siano assicurati, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, e che miri ad ampliare la copertura dei contratti collettivi ai lavoratori su piattaforma;
17. evidenzia che le nuove tecnologie della comunicazione e la flessibilità nell'organizzazione del lavoro possono spesso comportare orari di lavoro prolungati e una sovrapposizione tra lavoro, vita privata e tempo personale; rileva, in particolare, la necessità di istituire un diritto alla disconnessione digitale e di esaminare i concetti di "povertà di tempo" e di "autonomia rispetto all'orario di lavoro";
18. sottolinea che è necessaria una trasformazione dei sistemi di istruzione e formazione per sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dal passaggio all'economia verde e per sviluppare le capacità, incluse quelle trasversali, e le competenze necessarie per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e rispondere alle sfide economiche, sociali ed ecologiche presenti e future; ritiene che la carenza di competenze e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze possano frenare considerevolmente gli investimenti; evidenzia che, al fine di acquisire competenze adeguate, occorre migliorare la qualità, la disponibilità, l'inclusività, l'accessibilità, anche economica, dell'istruzione e della formazione, compresa la formazione professionale, nonché migliorare il riconoscimento reciproco delle qualifiche; sottolinea che è importante fornire incentivi alle imprese affinché investano maggiormente nella formazione; evidenzia che gli investimenti nell'istruzione sono fondamentali ai fini della coesione sociale; sottolinea l'importanza di affrontare la questione dell'abbandono scolastico; invita gli Stati membri a seguire una duplice strategia: rendere inclusiva l'istruzione nel sistema scolastico generale e predisporre programmi mirati a favore delle persone più vulnerabili; invita gli Stati membri a intensificare e incoraggiare gli investimenti nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione nonché in una formazione globale in materia di competenze digitali, professionali e imprenditoriali, tenendo conto della transizione verso un'economia digitale e un'economia più verde e della domanda di professionisti tecnici qualificati in molti paesi e regioni; sottolinea che buone condizioni di lavoro e di occupazione sono un fattore essenziale per attirare lavoratori qualificati;
19. conviene con la Commissione sul fatto che siano necessari sforzi tempestivi per far fronte alla digitalizzazione, che l'UE nel complesso debba accelerare tale processo, che occorra armonizzare meglio le politiche a livello dell'Unione, degli Stati membri e regionale, che sia opportuno mettere in comune risorse pubbliche e private per aumentare gli investimenti e che occorra sviluppare sinergie più forti nell'economia e nella società digitali; pone in evidenza la necessità di garantire un'effettiva ed equa trasformazione digitale dei servizi e che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea che i programmi di alfabetizzazione digitale dovrebbero affrontare la questione del rispetto della vita privata e della protezione dei dati;
20. è dell'avviso che le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla transizione verso un'economia più verde rendano necessario un forte sostegno alla società, ai lavoratori e alle imprese al fine di aiutarli ad adattarsi a tali trasformazioni cruciali, in particolare nelle regioni più colpite, migliorando la formazione e l'istruzione al fine di adattare le competenze e creare nuovi posti di lavoro nei settori ambientale e digitale; chiede di prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nella società, ivi comprese le persone a rischio di povertà e/o deprivazione materiale estrema;
21. evidenzia che l'utilizzo e lo sviluppo crescenti di competenze sono legati alla creazione di valore aggiunto e alla competitività e dovrebbero essere al centro delle politiche dell'UE volte a promuovere la crescita economica attraverso gli investimenti a favore delle competenze; rileva che, sebbene siano una condizione necessaria per la crescita, le competenze, da sole, non sono sufficienti; chiede pertanto di istituire misure complementari, a seguito degli investimenti nell'istruzione e nella formazione iniziali, per creare e progettare posti di lavoro di qualità nel mercato del lavoro che sfruttino al meglio le competenze dei lavoratori;
22. esprime preoccupazione per il numero costantemente elevato di persone in Europa prive di competenze basilari di calcolo e di lettura e scrittura, dal momento che queste costituiscono un requisito fondamentale per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad adottare misure risolute per rafforzare le disposizioni relative alla formazione in materia di competenze di base, in particolare per i gruppi più emarginati della società; sottolinea l'importanza di valide misure per la convalida dell'apprendimento non formale e informale al fine di garantire il massimo riconoscimento delle capacità e delle competenze e promuovere la flessibilità tra diversi percorsi di istruzione e formazione;
23. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire incentivi e a mantenere l'assistenza tecnica al fine di aumentare le opportunità di promuovere il lavoro dignitoso per i giovani mediante programmi occupazionali, sostegno ai giovani imprenditori attraverso EntreComp, programmi di apprendistato di elevata qualità e formazione linguistica e professionale, anche attraverso i programmi scolastici negli Stati membri, in stretta cooperazione con la comunità di imprenditori e ricercatori e altre parti interessate pertinenti;
24. esorta gli Stati membri a potenziare e modernizzare i servizi pubblici per l'impiego a ciascun livello territoriale attraverso una formazione continua degli operatori, l'inclusione di consulenti e tutori altamente specializzati e l'attuazione di politiche mirate per ogni categoria del mercato del lavoro;
25. evidenzia che gli obiettivi economici e sociali dell'Unione dovrebbero avere pari priorità e risorse finanziarie garantite nel prossimo bilancio, e che il semestre europeo dovrebbe essere rafforzato in modo da integrare una dimensione sociale per tutta la sua durata, coinvolgendo gli organismi competenti dell'UE e degli Stati membri che si occupano di politiche sociali; esorta la Commissione a rafforzare le raccomandazioni specifiche per paese rivolte ai membri della zona euro, creando una matrice in cui le politiche sociali connesse al pilastro europeo dei diritti sociali – come quelle in materia di accesso inclusivo all'istruzione, alla salute, all'alimentazione, all'occupazione e all'alloggio, nonché in materia di salvaguardia dei diritti sociali – siano analizzate per segmenti sociali, ad esempio bambini, giovani, anziani, minoranze, migranti e persone con disabilità, creando in tal modo un'immagine molto più accurata della salute economica e sociale degli Stati membri; esorta altresì la Commissione a valutare la possibilità di ampliare questa nuova componente delle raccomandazioni specifiche per paese agli Stati non appartenenti alla zona euro; sottolinea che le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'UE e dovrebbero rafforzarsi a vicenda anziché contraddirsi; invita la Commissione e gli Stati membri a definire una strategia europea di sostenibilità per superare le sfide sociali, economiche e climatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i diritti sociali attraverso proposte legislative, ivi inclusi strumenti finanziari ove opportuno e previo riesame, volte ad attuare il pilastro europeo dei diritti sociali entro i limiti delle rispettive competenze quali sancite dai trattati;
26. considera fondamentale definire e completare la dimensione sociale dell'Unione europea; ritiene, a tal fine, che sia essenziale garantire il diritto a condizioni di vita dignitose, a un alloggio adeguato, a un sistema di assistenza sanitaria efficiente e accessibile e all'assistenza di lunga durata;
27. sottolinea che il buon funzionamento del dialogo sociale è essenziale nella definizione delle condizioni di lavoro, in quanto coinvolge vari soggetti a diversi livelli, e consente di trovare un equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro contribuendo altresì alla competitività economica e alla coesione sociale; invita gli Stati membri a potenziare ulteriormente il dialogo sociale in tutta Europa al fine di equilibrare le relazioni industriali e, ove necessario, rafforzare le possibilità di contrattazione collettiva;
28. deplora il fatto che la povertà continui ad attestarsi a livelli inaccettabilmente elevati; evidenzia che il rischio di povertà è più elevato in situazioni di rallentamento economico; sottolinea che, nonostante nel 2017 il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE abbia continuato a diminuire, in tale anno circa 113 milioni di persone nell'UE e 74 milioni di persone nella zona euro erano a rischio di povertà o di esclusione sociale; si rammarica per il fatto che, molto probabilmente, l'obiettivo Europa 2020 in materia di riduzione della povertà non sarà conseguito; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per ridurre la povertà, comprese la povertà lavorativa e la povertà che colpisce i gruppi vulnerabili; sottolinea la necessità di eliminare la povertà infantile e invita la Commissione a proporre una normativa finalizzata all'attuazione di una garanzia europea per l'infanzia; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere una strategia di lotta alla povertà fondata sui diritti, sulla base di un'inclusione attiva integrata che associ l'attuazione dei diritti sociali fondamentali a servizi di qualità e a posti di lavoro che offrano salari equi; invita gli Stati membri a elaborare azioni e strategie conformi al pilastro europeo dei diritti sociali per rispondere alle esigenze sociali delle persone per le quali il mercato del lavoro è inaccessibile;
29. sottolinea che la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'accesso a una protezione sociale adeguata indipendentemente dal rapporto di lavoro o dal tipo di contratto, la crescita delle retribuzioni e la disponibilità di servizi pubblici di qualità e dotati di risorse adeguate, ivi compresi i sistemi di istruzione e le opportunità accessibili di apprendimento permanente, hanno un considerevole impatto sulla riduzione delle disuguaglianze e del rischio di povertà e di esclusione sociale nonché sul miglioramento della salute e del benessere; si compiace del considerevole impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà; deplora, tuttavia, che ciò non trovi riscontro nelle politiche nazionali di tutti gli Stati membri; pone in evidenza l'importanza di una valutazione trasparente della strategia Europa 2020, in particolare nell'ambito della riduzione della povertà, e dell'elaborazione di una strategia sociale e sostenibile per il periodo successivo al 2020 che dia priorità all'eliminazione della povertà e sostenga l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso processi di dialogo significativi a livello nazionale e dell'UE che coinvolgano la società civile e persone che abbiano sperimentato in prima persona la povertà;
30. osserva che nel 2017 il 9,4 % di tutti gli occupati nell'UE era a rischio di povertà e che la povertà lavorativa è in aumento in molti Stati membri; evidenzia che la povertà lavorativa è un importante indice di ingiustizia sociale e ritiene che sia essenziale aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, rafforzare la contrattazione collettiva e definire un sistema forte e armonizzato di diritti e tutele per tutte le forme di lavoro; esorta gli Stati membri ad adottare un'azione decisiva intesa a garantire che le retribuzioni possano consentire ai lavoratori e alle loro famiglie di vivere una vita dignitosa; invita la Commissione a presentare uno strumento giuridico volto a garantire che ogni lavoratore nell'Unione abbia un salario minimo equo, definibile in base alle prassi nazionali o attraverso contratti collettivi o disposizioni giuridiche;
31. considera che la diffusione di posti di lavoro interinali o precari rischia di produrre effetti pericolosi in termini di adeguatezza delle pensioni, in particolare per le giovani generazioni, che spesso attraversano periodi di discontinuità a livello di percorso professionale e, di conseguenza, di contributi pensionistici, e in termini di stabilità dei sistemi di sicurezza sociale;
32. prende atto dell'andamento preoccupante del mercato immobiliare messo a dura prova in diversi Stati membri e delle conseguenze negative che ne derivano per le persone a basso reddito, in particolare in talune regioni; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi profusi per seguire le raccomandazioni della Commissione (ridurre le strozzature dell'offerta, eliminare le distorsioni e ridurre i pregiudizi creati dal sistema fiscale) e ad agire in linea con la raccomandazione 19 del pilastro europeo dei diritti sociali;
33. invita la Commissione e gli Stati membri a fare un uso migliore del semestre europeo per monitorare e sostenere i progressi relativi all'accessibilità economica degli alloggi e alla situazione delle persone senza fissa dimora; si appella alla Commissione affinché proponga un quadro europeo per un'edilizia popolare e a prezzi accessibili ai fini di un coordinamento efficiente delle politiche degli Stati membri;
34. osserva che i servizi di assistenza sanitaria e sociale sono fondamentali per sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; rileva con preoccupazione che la maggior parte degli Stati membri ha ricevuto raccomandazioni specifiche per paese per migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la sostenibilità dei rispettivi sistemi sanitari pubblici; invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per garantire la disponibilità, l'accessibilità, anche economica, la qualità e l'efficacia in termini di costi dei rispettivi sistemi sanitari; sottolinea l'importanza delle campagne di prevenzione e di promozione della salute, in particolare nei confronti dei giovani provenienti da popolazioni svantaggiate; invita gli Stati membri a investire affinché la prevenzione diventi una priorità delle rispettive politiche sanitarie; chiede che siano portate avanti attivamente campagne di promozione della salute, sia fisica che mentale; ricorda l'importanza di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone convalescenti in età lavorativa; esorta gli Stati membri a investire nei servizi di assistenza durante l'intero ciclo di vita delle persone, a continuare a perseguire gli obiettivi di Barcellona del 2002 in materia di assistenza all'infanzia, al fine di conseguirli, e a definire obiettivi di assistenza per gli anziani e le persone non autosufficienti;
35. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche per dare seguito al quadro d'azione europeo per la salute e il benessere mentale e all'EU Compass per l'azione a favore della salute e del benessere mentale; ritiene che tali azioni debbano comprendere misure di prevenzione e promozione della salute mentale ed essere coerenti con altri strumenti strategici, al fine di ridurre i determinanti sociali sottostanti della salute mentale;
36. sottolinea l'importanza di monitorare attentamente e, ove opportuno, riesaminare i fondi dell'Unione al fine di garantire finanziamenti efficaci in linea con gli obiettivi dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare qualsiasi tipo di uso improprio, frode e corruzione in relazione ai fondi dell'Unione;
37. pone in evidenza l'importanza di conformarsi alle raccomandazioni dei revisori dell'UE;
38. ritiene che, al fine di mantenere e aumentare la competitività globale, il quadro normativo del mercato del lavoro negli Stati membri debba essere chiaro, semplice e flessibile, mantenendo al contempo standard di lavoro elevati;
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) afferma quanto segue: "'Accomodamento ragionevole' indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali" (www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf); ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione: "Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=IT); il sito web della Commissione indica che "Per soluzione ragionevole s'intende qualsiasi adattamento che viene apportato ad una mansione o a un contesto lavorativo per consentire a una persona con disabilità di candidarsi, svolgere le sue funzioni professionali e compiere progressi nel loro esercizio, oppure seguire una formazione" (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=it).