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Procedura : 2020/2505(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B9-0031/2020

Testi presentati :

B9-0031/2020

Discussioni :

PV 14/01/2020 - 3
CRE 14/01/2020 - 3
PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Votazioni :

PV 15/01/2020 - 10.6
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Testi approvati :

P9_TA(2020)0006

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Mercoledì 15 gennaio 2020 - Strasburgo
Attuazione e monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso del Regno Unito
P9_TA(2020)0006B9-0031/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (2020/2505(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

–  viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea(1), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(2), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(3), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(4), e del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea(5),

–  visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica inviata dal Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'allegato alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 contenente le direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

–  visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 15 dicembre 2017 e l'allegato alla decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018 che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017, la quale autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

–  vista la relazione congiunta, dell'8 dicembre 2017, dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito sui progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea,

–  visto il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, approvato dal Consiglio europeo del 25 novembre 2018 e le dichiarazioni iscritte a verbale della riunione del Consiglio europeo di tale data,

–  visto il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, approvato dal Consiglio europeo del 17 ottobre 2019 ("l'accordo di recesso")(6),

–  visto il disegno di legge sull'accordo di recesso presentato dinanzi al parlamento del Regno Unito il 19 dicembre 2019,

–  vista la Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(7),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione europea (UE) e agirà, sia prima che dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, in modo da proteggere i loro interessi;

B.  considerando che, al momento, nel Regno Unito risiedono circa 3,2 milioni di cittadini provenienti dai rimanenti 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), mentre 1,2 milioni di cittadini del Regno Unito risiedono nell'UE-27; che i cittadini dell'Unione che si sono stabiliti in un altro Stato membro lo hanno fatto in virtù dei diritti di cui godono in forza della legislazione dell'UE e in base al presupposto di poter godere di tali diritti per tutta la vita;

C.  considerando che vi sono inoltre 1,8 milioni di cittadini nati in Irlanda del Nord i quali, in virtù dell'accordo del Venerdì santo, hanno diritto alla cittadinanza irlandese e, quindi, alla cittadinanza dell'UE e ai diritti che essa comporta nel luogo in cui risiedono;

D.  considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella Parte due dell'accordo di recesso, un approccio globale e reciproco alla tutela dei diritti dei cittadini dell'UE-27 che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE-27;

E.  considerando che il Regno Unito ha anticipato l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di recesso sul rilascio di documenti di soggiorno tramite il suo regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE;

F.  considerando che alcuni Stati membri dell'UE-27 devono ancora legiferare sulle modalità di attuazione dell'articolo 18 dell'accordo di recesso sul rilascio di documenti di soggiorno;

G.  considerando che, al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito non godranno più dei diritti di cui hanno beneficiato a norma dell'articolo 20 TFUE, in particolare del diritto alla libera circolazione, a meno che l'UE e il Regno Unito non decidano diversamente in un accordo sulle future relazioni reciproche;

H.  considerando che, ai sensi dell'articolo 132 dell'accordo di recesso, il periodo di transizione può essere prorogato solo mediante un'unica decisione del comitato misto entro il 1º luglio 2020;

Parte due dell'accordo di recesso

1.  ritiene che la Parte due dell'accordo di recesso sia equa ed equilibrata;

2.  osserva che la Parte due dell'accordo di recesso prevede:

   che tutti i cittadini dell'UE-27 legalmente residenti nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito legalmente residenti in uno degli Stati membri dell'UE-27, comprese i membri delle rispettive famiglie al momento del recesso, godano di tutti i diritti sanciti dall'accordo di recesso quali stabiliti dal diritto dell'UE e interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);
   che i familiari in senso stretto dei cittadini e le persone che hanno con essi una relazione stabile e che sono attualmente residenti al di fuori del paese ospitante, siano tutelati dall'accordo di recesso e che ciò si applichi anche ai loro figli nati successivamente e al di fuori del paese ospitante;
   che saranno mantenuti tutti i diritti in materia di previdenza sociale previsti dal diritto dell'UE, compresa l'esportazione di tutte le prestazioni esportabili;
   che il mantenimento dei diritti dei cittadini sarà garantito per l'intera durata della vita dei cittadini;
   che le procedure amministrative che danno attuazione alla Parte due dell'accordo di recesso saranno trasparenti, agevoli e snelle e che i moduli saranno brevi, semplici e di facile utilizzo;
   che le disposizioni in materia di diritti dei cittadini presenti nell'accordo di recesso saranno inserite nel diritto del Regno Unito e che tali diritti avranno un effetto diretto;

Diritti dei cittadini durante il periodo di transizione

3.  osserva che, durante il periodo transitorio che dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020, spetterà alla Commissione, in virtù dell'articolo 131 dell'accordo di recesso, monitorare l'attuazione della Parte due dell'accordo di recesso, comprese le procedure di domanda di residenza istituite ai sensi del suo articolo 19, sia nel Regno Unito che negli Stati membri dell'UE-27;

4.  osserva che, durante il periodo di transizione, i cittadini dell'UE-27 continueranno a godere dei diritti alla libera circolazione derivanti dall'articolo 20 TFUE e dal pertinente diritto dell'UE, nei confronti del Regno Unito, così come i cittadini del Regno Unito nei confronti dell'UE-27;

5.  ricorda che, durante il periodo di transizione, la Commissione sarà responsabile di garantire il rispetto dei diritti alla libera circolazione nel Regno Unito e nell'UE-27 e chiede alla Commissione di stanziare risorse sufficienti per indagare e risolvere eventuali casi di mancato rispetto di tali diritti, in particolare i casi di discriminazione nei confronti di cittadini dell'UE-27 o di cittadini del Regno Unito;

6.  sottolinea che il periodo di transizione è più breve di quanto previsto; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a rendere operativi in via prioritaria gli aspetti della Parte due dell'accordo di recesso riguardanti i cittadini e i loro diritti;

Attuazione della Parte due dell'accordo di recesso

7.  sottolinea che la sua decisione sull'approvazione dell'accordo di recesso terrà conto dell'esperienza acquisita e delle garanzie fornite in relazione all'attuazione delle disposizioni fondamentali dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda il regime del Regno Unito per la residenza permanente dei cittadini dell'UE;

8.  prende atto dell'elevata percentuale di cittadini dell'UE che hanno fatto richiesta a titolo del regime di residenza permanente nel Regno Unito ai quali è stato concesso solo lo status di residente provvisorio; ricorda che ciò potrebbe essere evitato se il Regno Unito optasse per una procedura amministrativa di tipo dichiarativo, come consentito dall'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo di recesso; esorta pertanto il Regno Unito a rivedere il suo approccio ed esorta altresì gli Stati membri dell'UE-27 a optare anch'essi per una procedura di tipo dichiarativo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4;

9.  esprime profonda preoccupazione per i recenti e contraddittori annunci relativi ai cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito che non rispetteranno il termine del 30 giugno 2021 per fare richiesta nell'ambito del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE; osserva che tali annunci hanno generato incertezza e ansie tutt'altro che costruttive per i cittadini interessati; esorta il governo del Regno Unito a chiarire come intende applicare l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda quelli che considera "motivi ragionevoli per il mancato rispetto del termine";

10.  sottolinea che i cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito beneficerebbero di maggiore certezza e di un maggiore senso di sicurezza se fosse loro rilasciato un documento fisico a prova del loro diritto di risiedere nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione; ribadisce che l'assenza di una tale prova fisica aumenterà ulteriormente il rischio di discriminazione nei confronti dei cittadini dell'UE-27 da parte di potenziali datori di lavoro o di proprietari di immobili che potrebbero voler evitare gli oneri amministrativi supplementari comportati dalla verifica online, o temono erroneamente di mettersi in una situazione di illegalità;

11.  continua a essere preoccupato per il numero limitato di servizi di scansione dei documenti d'identità nel quadro del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, per la limitata copertura geografica dell'assistenza fornita nel territorio del Regno Unito e per il livello di assistenza fornita ai cittadini più anziani e vulnerabili, segnatamente quanti potrebbero avere difficoltà a utilizzare applicazioni digitali;

12.  esprime la propria preoccupazione per la proposta di istituire un'autorità indipendente del Regno Unito, di cui all'articolo 159 dell'accordo di recesso; si attende che il Regno Unito garantisca che tale autorità sia realmente indipendente; ricorda, a tale proposito, che l'autorità dovrebbe essere operativa a decorrere dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione;

13.  si aspetta chiarezza dal governo del Regno Unito sulla questione dell'applicabilità del regime del Regno Unito per la residenza permanente dei cittadini dell'UE ai cittadini dell'UE-27 in Irlanda del Nord che non hanno richiesto la cittadinanza del Regno Unito ai sensi dell'accordo del Venerdì santo;

14.  ribadisce il proprio impegno a monitorare attentamente il modo in cui gli Stati membri dell'UE-27 metteranno in atto la Parte due dell'accordo di recesso, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 4, per quanto riguarda i diritti dei cittadini del Regno Unito che vivono nel loro territorio;

15.  incoraggia l'UE-27 ad adottare misure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27; ricorda la sua posizione secondo cui l'UE-27 dovrebbe perseguire un approccio coerente e generoso, tutelando i diritti dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27;

16.  invita il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE-27 a intensificare gli sforzi per sensibilizzare i cittadini sugli effetti del recesso del Regno Unito dall'UE e ad avviare o intensificare campagne di informazione mirate per informare tutti i cittadini cui si applica l'accordo di recesso in merito ai loro diritti e ad eventuali modifiche del loro status;

I diritti dei cittadini nel quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

17.  accoglie con favore l'impegno espresso nella dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, che "tali relazioni dovrebbero operare nell'interesse dei cittadini dell'Unione e del Regno Unito, oggi e in futuro";

18.  deplora, in tale contesto, che il Regno Unito abbia annunciato che non sarà più applicato il principio della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito; reputa che qualsiasi accordo sulle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito debba prevedere ambiziose disposizioni in materia di circolazione delle persone; ribadisce che tali diritti dovrebbero essere commisurati al grado di cooperazione futura in altri settori; ricorda che i diritti alla libera circolazione sono direttamente collegati anche alle tre altre libertà fondamentali del mercato interno e sono particolarmente rilevanti per i servizi e le qualifiche professionali;

19.  chiede che siano garantiti i diritti futuri alla libera circolazione in tutta l'UE per i cittadini del Regno Unito cui si applica l'accordo di recesso, nonché il diritto a vita, per tali cittadini, di fare ritorno nel Regno Unito o nell'UE; invita gli Stati membri dell'UE-27 a garantire che i diritti di voto alle elezioni locali del paese di residenza siano garantiti a tutti i cittadini cui si applica l'accordo di recesso;

20.  rammenta che molti cittadini del Regno Unito, sia residenti nel Regno Unito che residenti nell'UE-27, hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 TFUE; propone che l'UE-27 esamini il modo per attenuare tale perdita di diritti entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

21.  ricorda che il comitato misto di cui all'articolo 164 sarà responsabile dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo di recesso;

22.  ritiene che sarebbe utile un controllo congiunto da parte del Parlamento europeo e del parlamento del Regno Unito sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, e accoglierebbe favorevolmente la creazione di strutture comuni a tal fine;

o
o   o

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al governo del Regno Unito.

(1) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.
(4) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.
(5) Testi approvati, P9_TA(2019)0016.
(6) GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.
(7) GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 178.

Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy