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Procedura : 2019/2950(RSP)
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B9-0047/2020

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PV 16/01/2020 - 3
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Giovedì 16 gennaio 2020 - Strasburgo
Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica
P9_TA(2020)0017B9-0047/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (2019/2950(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità europea dell'Energia Atomica ("lo statuto"), in particolare gli articoli 11 bis, 12, 16 e 17(1),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2011 sul discarico 2009: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE(2),

–  vista la relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti europea dal titolo ""La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE"(3),

–  vista la decisione della Commissione del 29 giugno 2018 sulle attività e gli incarichi esterni e sulle attività professionali dopo la cessazione dal servizio (C(2018)4048);

–  visto il comunicato stampa dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 17 settembre 2019 sull'annuncio delle dimissioni di Adam Farkas dalla carica di direttore esecutivo dell'ABE, che saranno effettive al 31 gennaio 2020(4),

–  viste l'interrogazione alla Commissione sulla nomina del direttore esecutivo dell'ABE, Adam Farkas, ad amministratore delegato dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) (O-000031/2019 – B9-0054/2019) e le risposte fornite dalla Commissione il 24 ottobre 2019(5),

–  viste le risposte fornite dal presidente dell'ABE nel corso dell'audizione organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari il 4 novembre 2019,

–  vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in data 23 agosto 2010 dal titolo "Buone pratiche in materia di prevenzione dei conflitti di interesse dopo una carica pubblica(6),

–  visto il documento di lavoro 6/2010 di Transparency International dal titolo: "Regolamentazione delle porte girevoli"(7),

–  visti i progetti di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine sulla denuncia 775/2010/ANA contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA)(8),

–  vista la lettera del Mediatore al direttore dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in data 13 giugno 2017 sull'applicazione dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari UE(9),

–  vista la lettera del Mediatore al direttore dell'ABE in data 13 giugno 2017 sull'applicazione dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari UE(10),

–  vista la relazione del Mediatore europeo in data 28 febbraio 2019 sulla pubblicazione di informazioni relative agli ex funzionari di inquadramento superiore ai fini del rispetto del divieto annuale sulle attività di lobbying e consulenza: SI/2/2017/NF(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo)(12),

–  visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024(13),

–  vista l'interrogazione alla Commissione dal titolo "Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica" (O-000048/2019 – B9-0001/2020),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

A.  considerando che l'articolo 298, paragrafo 1 TFUE stabilisce: "Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente";

B.  considerando che l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010(14) stabilisce: "Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione";

C.  considerando in particolare che gli articoli 16 e 17 dello statuto dei funzionari dell'UE stabiliscono i principi per il personale che lascia le istituzioni, comprese le disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse;

D.  considerando che il direttore esecutivo dell'ABE ha accettato la nomina ad amministratore delegato dell'AFME a partire dal 1º febbraio 2020 e ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico di direttore esecutivo dell'ABE, che saranno effettive al 31 gennaio 2020;

E.  considerando che il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE hanno deciso di approvare il nuovo incarico del direttore esecutivo dell'ABE in qualità di amministratore delegato dell'AFME; che il consiglio delle autorità di vigilanza ha deciso di imporre restrizioni assai leggere al suo direttore esecutivo le quali, secondo l'ABE, affrontano il conflitto di interessi derivante dalla sua accettazione del nuovo incarico presso l'AFME; che tali restrizioni si applicano alle attività esercitate al servizio dell'ABE e dopo averla lasciata;

F.  considerando che, nel corso di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo, il presidente dell'ABE ha sottolineato la difficoltà di applicare restrizioni a tali attività esercitate dopo aver ricoperto una carica pubblica;

G.  considerando che i quadri superiori che lasciano le autorità di vigilanza non beneficiano attualmente di un'indennità temporanea;

H.  considerando che le situazioni di conflitto di interesse dopo una carica pubblica o i casi di "porte girevoli" sono problemi ricorrenti che sono stati valutati e analizzati da organi internazionali e dell'UE, in particolare dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea;

I.  considerando che tali casi di "porte girevoli" offrono ai gruppi di interesse l'opportunità di ricompensare le autorità di regolamentazione per il comportamento tenuto in passato, aprendo così la porta a incentivi dannosi;

1.  sottolinea l'importanza di un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente per l'UE nel suo insieme, compresi le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione economica e monetaria;

2.  è preoccupato per il conflitto di interessi sorto a seguito della nomina del direttore esecutivo dell'ABE ad amministratore delegato dell'AFME a partire dal 1° febbraio 2020; osserva che tale attività dopo una carica pubblica senza prevedere alcun periodo di restrizione costituisce un rischio non solo per la reputazione e l'indipendenza dell'ABE, ma per tutte le istituzioni dell'UE e per il progetto europeo nel suo complesso;

3.  ricorda che le situazioni irrisolte di conflitto di interessi potrebbero non solo compromettere l'applicazione di elevati standard etici a livello dell'intera amministrazione europea, ma pregiudicare altresì il diritto a una buona amministrazione, minacciando quindi le condizioni di parità necessarie per il corretto funzionamento del mercato unico;

4.  chiede l'applicazione efficace e coerente dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 16, al fine di evitare conflitti di interesse, in particolare – ma non solo – per quanto riguarda i funzionari di inquadramento superiore; sottolinea che l'articolo 16 consente alle istituzioni dell'UE di respingere la richiesta di un ex funzionario di assumere un incarico specifico qualora le restrizioni non siano sufficienti a tutelare gli interessi legittimi delle istituzioni; sottolinea che, nel caso del sig. Farkas, il divieto di spostamento diretto all'AFME avrebbe potuto essere preso in considerazione nel quadro dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2018)4048 della Commissione, in quanto l'AFME può essere considerata "parte avversa";

5.  teme che spesso non sia possibile applicare le condizioni imposte alle attività dopo una carica pubblica; incoraggia pertanto le istituzioni e le agenzie dell'UE a prendere in considerazione l'intera gamma degli strumenti di cui all'articolo 16 dello statuto dei funzionari;

6.  mette in discussione la decisione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e del consiglio di amministrazione dell'ABE di consentire al sig. Farkas di assumere la posizione di amministratore delegato dell'AFME; li invita a rivedere la loro decisione;

7.  osserva che, sebbene l'esperienza nel settore privato possa essere preziosa per lavorare presso le istituzioni, il sistema delle "porte girevoli" può verificarsi anche a seguito di un impiego nel settore privato precedente la carica pubblica, quando esiste un legame diretto tra l'ex datore di lavoro e la nuova posizione presso l'istituzione, e che ciò può compromettere l'integrità delle istituzioni dell'UE e danneggiare la fiducia dei cittadini in esse; sottolinea, pertanto, la necessità emergente di valutare le modalità in cui possono insorgere conflitti di interesse anche da posizioni ricoperte prima di una carica pubblica o prima di una nomina a posti che comportano poteri e responsabilità di regolamentazione o esecutivi e raccomanda di esaminare ulteriormente tale situazione;

8.  sottolinea che le situazioni di conflitto di interessi per le attività esercitate dopo una carica pubblica e il fenomeno delle "porte girevoli" sono un problema comune a tutte le istituzioni, organi e organismi a livello di UE e dei suoi Stati membri; sottolinea pertanto la necessità di un quadro giuridico unificato per affrontare efficacemente tali questioni;

9.  prende atto dell'opera svolta a livello internazionale (OCSE) al fine di garantire un quadro armonizzato per le attività esercitate dopo una carica pubblica; prende atto, a livello dell'UE, dell'opera svolta a tal fine dalla Corte dei conti europea e dal Mediatore europeo; osserva che un'attuazione tempestiva di tali raccomandazioni potrebbe prevenire questioni analoghe in futuro;

10.  evidenzia che, sebbene l'esperienza di lavoro acquisita nel settore privato da parte dai membri del suo personale possa essere preziosa per un organo di regolamentazione o di vigilanza, gli organi e le istituzioni dell'Unione dovrebbero ispirarsi a una rigorosa etica del servizio pubblico, in modo da servire al meglio i cittadini europei;

11.  invita la Corte dei conti europea ad effettuare un'analisi globale dell'approccio degli organi e delle agenzie dell'Unione economica e monetaria per quanto riguarda la gestione delle situazioni che presentano potenziali conflitti di interesse; invita la Corte dei conti europea a individuare le migliori pratiche;

12.  invita la Commissione a valutare la prassi attuale in materia di attività dopo una carica pubblica a livello UE e nazionale, al fine di individuare misure più incisive per la prevenzione dei conflitti di interesse che insorgono quando funzionari di inquadramento superiore degli organi dell'UE lasciano l'incarico per occupare posti di lavoro nel settore privato o quando soggetti provenienti dal settore privato sono nominati a posizioni di alto livello in un organo dell'UE, e a tenere conto dei risultati cui perviene nell'esame di un quadro giuridico armonizzato per la prevenzione dei conflitti di interesse dopo una carica pubblica;

13.  ricorda l'impegno assunto dalla Commissione in occasione della discussione in Aula del 24 ottobre 2019 di riesaminare il quadro giuridico applicabile alla fine di un rapporto di lavoro; invita la Commissione a istituire un quadro giuridico armonizzato per la prevenzione delle situazioni di conflitto d'interesse dopo una carica pubblica, al fine di garantire elevati standard etici; sottolinea la necessità di allineare la prassi dell'UE alle norme internazionali; evidenzia che le stesse norme dovrebbero essere applicate a livello nazionale e dell'UE;

14.  invita la Commissione a definire, nell'ambito della revisione del quadro delle attività dopo una carica pubblica, specifici settori di rischio che potrebbero richiedere un rafforzamento, compresa l'estensione della possibilità di bloccare i cambiamenti di lavoro, e a prendere in considerazione una possibile estensione dei periodi di restrizione dei funzionari di inquadramento superiore, proporzionati al caso specifico, al fine di garantire parità di trattamento in linea con l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che l'obbligo di comunicazione ex ante dei conflitti di interesse di cui all'articolo 11 dello statuto dei funzionari dovrebbe essere attuato in modo da garantire che i potenziali conflitti di interesse di un candidato emergano ben prima di assumere un incarico presso un organo dell'UE; sottolinea inoltre che tutti gli organi dell'UE dovrebbero pubblicare le proprie norme interne in materia di conflitti di interesse sui loro siti web e tener conto delle raccomandazioni del Mediatore europeo del 2017 in merito alla pubblicazione delle informazioni annuali richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari;

15.  invita la Commissione a estendere tale riesame ai conflitti di interesse precedenti una carica pubblica e a valutare l'opportunità di rafforzare le misure esistenti, quali la cessione obbligatoria di partecipazioni in imprese soggette all'autorità dell'istituzione cui appartiene un funzionario di nuova nomina o che intrattengono rapporti con tale istituzione, nonché a prendere in considerazione nuovi tipi di misure preventive, quali la ricusazione obbligatoria per le questioni che interessano un ex datore di lavoro del settore privato;

16.  ritiene che il divieto di cambiamento di lavoro qualora l'interessato occupi attualmente un incarico e qualora il divieto sia sufficientemente mirato e giustificato non costituisca una violazione del diritto al lavoro;

17.  sottolinea che, se si introducessero periodi di restrizione più lunghi per i funzionari di inquadramento superiore che lasciano un'agenzia, potrebbe essere altresì presa in considerazione la possibilità di concedere loro un'adeguata indennità transitoria; sottolinea che tali indennità temporanee dovrebbero cessare qualora il nuovo incarico sia assunto durante il periodo di restrizione;

18.  invita la Commissione a valutare se sia opportuno che le agenzie dell'UE interessate decidano autonomamente in merito all'applicazione delle norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e come sia possibile garantire un'applicazione coerente delle norme; ritiene che l'organo etico indipendente previsto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia l'organo più adatto ad adottare decisioni relative ai conflitti di interesse riguardanti il personale dell'UE in futuro;

19.  suggerisce a tutti i deputati al Parlamento europeo e a tutti i rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea di astenersi per un periodo di due anni da contatti con l'attuale direttore esecutivo se e quando assumerà la sua funzione di amministratore delegato dell'AFME; invita i servizi responsabili del rilascio dei tesserini permanenti di accesso ai locali del Parlamento ("badge marroni") ad esaminare a fondo il caso del sig. Farkas, tenendo conto della possibilità di non concedere tale badge per lo stesso periodo (due anni), al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alla Corte dei Conti e al Mediatore europeo.

(1) GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385.
(2) GU L 250 del 27.9.2011, pag. 268.
(3) https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
(4) https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director
(5) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_EN.html
(6) https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7
(7) https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door
(8) https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697
(10) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699
(11) https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521
(12) Testi approvati, P8_TA(2019)0080.
(13) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
(14) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy