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Procedura : 2020/2543(DEA)
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Martedì 10 marzo 2020 - Bruxelles
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
P9_TA(2020)0040B9-0124/2020

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)00423),

–  vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, del 19 febbraio 2020,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 53, lettere b) e h), e l'articolo 227, paragrafo 5,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

A.  considerando che i nuovi dazi ad valorem del 25 % applicati dagli Stati Uniti al settore vitivinicolo di qualità compromettono gravemente gli onerosi sforzi di promozione intrapresi dal settore per rafforzare e consolidare il mercato negli Stati Uniti;

B.  considerando che nel mercato vitivinicolo mondiale l'applicazione di detti dazi determinerà considerevoli perdite nonché il rischio di una perturbazione a lungo termine, dal momento che i vini di valore più elevato possono essere soppiantati da prodotti di origine diversa;

C.  considerando che, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019, il Parlamento invita la Commissione a intervenire rapidamente per prestare assistenza ai settori interessati, accoglie favorevolmente le disposizioni dell'atto delegato in questione ma si rammarica che la Commissione non abbia ancora attivato misure nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati per i settori interessati;

D.  considerando che la flessibilità nella gestione dei programmi di promozione, inclusa la possibilità di cambiare i mercati di riferimento nei paesi terzi, offre al settore l'opportunità di reagire alle nuove condizioni del mercato e di adattarvisi;

E.  considerando che l'autorizzazione a prorogare le campagne promozionali oltre il limite di cinque anni faciliterà il consolidamento dei mercati e risponde a una domanda di lunga data del settore vitivinicolo;

F.  considerando che la rapida attuazione di tali flessibilità è essenziale per la loro efficacia nell'alleviare la pressione che pesa sul settore vitivinicolo a seguito delle contromisure statunitensi;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Ultimo aggiornamento: 9 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy