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Procedura : 2020/2051(INL)
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A9-0099/2020

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PV 13/05/2020 - 20

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P9_TA(2020)0065

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Mercoledì 13 maggio 2020 - Bruxelles
Una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE: elaborazione di un piano di emergenza del QFP
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione: elaborazione di un piano di emergenza del QFP (2020/2051(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti l'articolo 311 e l'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(1),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020(3),

–  vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo(4),

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini(5),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021(6),

–  visto il punto 16 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(7),

–  visto il punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea(8),

–  visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0099/2020),

A.  considerando che la Commissione avrebbe dovuto presentare la sua proposta di un nuovo QFP prima del 1º gennaio 2018, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, ma ha invece deciso di rinviarla di diversi mesi;

B.  considerando che, il 14 marzo 2018, il Parlamento è stato la prima istituzione dell'Unione ad adottare la sua posizione e a fissare le sue priorità in merito al QFP per il periodo successivo al 2020;

C.  considerando che, il 2 maggio 2018, la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie dell'Unione, che sono state seguite da proposte legislative riguardanti l'istituzione di nuovi programmi e strumenti dell'Unione; che tale proposta prevedeva un massimale globale del QFP pari a 1 134,6 miliardi di EUR a prezzi 2018, ossia l'1,11 % dell'RNL dell'UE-27 pre-crisi(9) (compreso lo 0,03 % a titolo del Fondo europeo di sviluppo), che comportava una significativa riduzione rispetto all'1,16 % stimato del QFP 2014-2020 in relazione all'RNL dell'UE-27, con l'obiettivo dichiarato di fornire una base per una conclusione dei negoziati in tempi rapidi prima delle elezioni del Parlamento nel 2019;

D.  considerando che, il 14 novembre 2018, il Parlamento ha approvato la sua relazione intermedia con cifre dettagliate, che prevedeva un massimale globale del QFP pari a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018 (1,3 % dell'RNL dell'UE-27) ed emendamenti, che costituisce il suo mandato negoziale, ed era pronto, da allora, ad avviare i negoziati con il Consiglio in vista di giungere tempestivamente a un accordo; che tale mandato negoziale è stato riconfermato il 10 ottobre 2019;

E.  considerando che, tra novembre 2018 e aprile 2019, il Parlamento ha approvato in tempi record mandati negoziali o posizioni in prima lettura su quasi tutti i programmi settoriali, ed ha accettato di negoziare diversi accordi parziali e intese comuni con il Consiglio, al fine di non ritardare il processo di istituzione dei nuovi programmi; che la metodologia del Consiglio relativa alla preparazione di schemi negoziali riguardanti il QFP, che comprende un numero significativo di disposizioni settoriali che rientrano nel quadro della procedura legislativa ordinaria, ha impedito al Consiglio di negoziare con il Parlamento su aspetti fondamentali degli atti legislativi settoriali nonché sulla proposta relativa allo Stato di diritto;

F.  considerando che il Consiglio europeo ha già prorogato diverse volte il calendario per il conseguimento di un accordo politico sul QFP, riducendo di fatto la possibilità di garantire una transizione agevole dal QFP 2014-2020 al QFP 2021-2027;

G.  considerando che i primi dati sono stati presentati dalla Presidenza finlandese del Consiglio al Consiglio "Affari generali" e al Consiglio europeo appena nel dicembre 2019, ossia oltre 18 mesi dopo le proposte della Commissione; che la proposta della Presidenza finlandese ha completamente ignorato la posizione del Parlamento;

H.  considerando che la riunione del Consiglio europeo sul QFP del 20-21 febbraio 2020, convocata dal Presidente del Consiglio europeo, non è giunta a delle conclusioni;

I.  considerando che, in seguito al fallimento della riunione straordinaria, il Consiglio europeo è ora in forte ritardo rispetto al calendario del 2013 per i negoziati sul QFP 2014-2020, quando il Consiglio europeo aveva raggiunto un accordo politico l'8 febbraio 2013; che, in seguito ai successivi negoziati tra Il Parlamento e il Consiglio, il QFP e gli atti legislativi settoriali sono stati adottati in una fase molto tardiva, provocando gravi battute d'arresto nel passaggio al QFP 2014-2020 e nell'avvio dei programmi dell'Unione a scapito dei beneficiari e dei cittadini, in particolare nei programmi in gestione concorrente;

J.  considerando che, alla luce dei ripetuti ritardi e a prescindere da quando il Consiglio europeo approverà infine delle conclusioni, esiste ora un rischio concreto che il prossimo QFP non sia approvato in tempo utile per poter entrare in vigore il 1º gennaio 2021 e che non vi sia una transizione agevole dal QFP 2014-2020 al QFP 2021-2027, tenuto conto altresì del rischio di posizioni ampiamente divergenti tra il Parlamento e il Consiglio e della necessità di negoziati interistituzionali intensi nel quadro sia della procedura di approvazione sia della procedura legislativa ordinaria;

K.  considerando che la pandemia di Covid-19, pur avendo sottolineato l'importanza e il potenziale di un solido bilancio dell'UE per garantire una risposta esaustiva e immediata dell'Unione, ha ulteriormente ritardato i negoziati e l'accordo sul prossimo QFP in seno al Consiglio europeo e si ripercuote sulle condizioni di svolgimento dei negoziati interistituzionali;

L.  considerando che, qualora un nuovo QFP non fosse adottato in tempo, l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE prevede una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione sotto forma di una proroga automatica e temporanea dei massimali e altre disposizioni dell'ultimo anno del quadro attuale, il che si tradurrebbe, nel 2021, in un massimale globale di 162 243 milioni di EUR a prezzi 2018 o 172 173 milioni di EUR a prezzi correnti, il che equivarrebbe all'1,15 % dell'RNL dell'UE-27;

M.  considerando che gli atti di base di un numero considerevole degli attuali programmi di spesa prevedono tuttavia date di scadenza che, unite ad una scarsa preparazione operativa, potrebbero minare la rete di sicurezza prevista dal TFUE; che tali date di scadenza dovrebbero essere prorogate o revocate per essere rese coerenti con i principi alla base dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE nonché per evitare la chiusura dei programmi interessati, che andrebbe a scapito dei beneficiari e dell'Unione nel suo complesso, specie in periodi di crisi;

N.  considerando che, nella sua risoluzione del 10 ottobre 2019, il Parlamento ha pertanto esortato la Commissione ad iniziare a elaborare un piano di emergenza del QFP, allo scopo di proteggere i beneficiari e garantire la continuità dei finanziamenti, da presentare all'inizio del 2020 per facilitarne la rapida adozione da parte del Parlamento e del Consiglio;

O.  considerando che la Commissione ha già riconosciuto i rischi rappresentati dall'eventuale scadenza o mancata adozione di taluni atti legislativi per il prossimo QFP, in particolare proponendo un regolamento transitorio che mira a fornire certezza e continuità ai beneficiari finali;

P.  considerando che il Parlamento si è preparato con largo anticipo ed ha ripetutamente messo in guardia dalla chiusura dei programmi dell'Unione, dichiarando nel contempo che non intende essere costretto ad accettare un cattivo accordo sul QFP a causa della pressione per le scadenze;

Q.  considerando che la crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze socioeconomiche senza precedenti sulla vita dei cittadini rendono ancora più pressante l'esigenza di eliminare qualsiasi rischio di discontinuità o di un'estensione disordinata dell'attuale QFP e dei programmi; che è diventato ancora più importante garantire che l'Unione sia in grado di svolgere le sue operazioni e fornire una strategia ambiziosa di risposta e ripresa dalla crisi, nonostante la data incerta dell'entrata in vigore del nuovo QFP; che la Commissione dovrebbe trasmettere ai soggetti interessati un messaggio inequivocabile al riguardo;

R.  considerando che il bilancio dell'Unione per il 2021 dovrebbe continuare ad affrontare le conseguenze sociali ed economiche immediate dell'emergenza Covid-19; che un piano di emergenza del QFP ambizioso, responsabile e solidale potrebbe rappresentare una base migliore rispetto a un QFP tardivo e inadeguato, per fornire la risposta dell'Unione alla crisi, una strategia di ripresa e delle priorità politiche, basandosi sui programmi esistenti con gli adeguati aggiustamenti, riorientamenti e flessibilità nonché sulle misure positive già adottate nel quadro del bilancio 2020; che i negoziati sul prossimo QFP rimarranno urgenti, anche in considerazione del tempo necessario in seguito per il lancio dei nuovi programmi, per modificare e ratificare la nuova decisione sulle risorse proprie;

S.  considerando che è ormai indispensabile che la Commissione presenti le pertinenti proposte legislative e le disposizioni operative necessarie, nella sua veste di guardiana dei trattati e titolare del diritto di iniziativa, e in linea con l'impegno verbale e scritto assunto il 16 luglio 2019 dalla Presidente eletta della Commissione, per rispondere con un atto legislativo quando il Parlamento, deliberando a maggioranza dei suoi membri, approva risoluzioni con le quali chiede alla Commissione di presentare proposte legislative;

1.  chiede alla Commissione di presentare, sulla base delle pertinenti basi giuridiche per ciascun programma di spesa(10) e alla luce dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, ed entro il 15 giugno 2020, una proposta relativa a un piano di emergenza del QFP, allo scopo di fornire una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

2.  chiede che il piano di emergenza del QFP:

   revochi o proroghi i termini stabiliti negli atti di base di tutti i programmi di spesa pertinenti del QFP;
   ove giuridicamente necessario, in particolare nell'ambito di programmi in gestione concorrente, aggiorni gli importi finanziari pertinenti sulla base di una proroga tecnica dei livelli del 2020;
   riveda le norme e gli obiettivi che disciplinano i pertinenti programmi di spesa, in modo che possano essere temporaneamente riorientati per affrontare e attenuare le conseguenze economiche e sociali immediate della pandemia di Covid-19 e contribuire alla ripresa;
   consenta rafforzamenti mirati a tal fine, basati sulle misure positive già adottate nel quadro del bilancio 2020, e metta a punto nuovi strumenti e iniziative più urgenti nell'ambito del pacchetto di ricostruzione e ripresa per il dopo Covid-19;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0075.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
(5) Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(9) Reddito nazionale lordo quale previsto al momento della presentazione della proposta relativa al QFP del 2 maggio 2018, senza tenere conto degli sviluppi successivi, segnatamente a seguito della crisi della Covid-19.
(10) Art. 19, par. 2, art. 21, par. 2, art. 33, art. 42, art. 43, par. 2, art. 46, lett. d), art. 77, par. 2, art. 78, par. 2, art. 79, par. 2, art. 79, par. 4, art. 81, par. 1, art. 81, par. 2, art. 82, par. 1, art. 84, art. 87, par. 2, art. 91, par.1, art. 100, par. 2, art. 113, art. 114, art. 149, art. 153, par. 2, lett. a), art. 164, art. 165, par.4, art. 166, par. 4, art. 167, par. 5, art. 168, par. 4, lett. b), art. 168, par. 5, art. 169, art. 172, art. 173, par. 3, art. 175, art. 177, art. 178, art. 182, par. 1, art. 182, par. 4, art. 183, art. 188, art. 189, par. 2, art. 192, par. 1, art. 194, par. 2, art. 195, par. 2, art. 196, art. 197, art. 203, art. 207, par. 2, art. 209, par. 1, art. 212, par. 2, art. 214, par. 5, art. 325, art. 338, par. 1, art. 349, art. 352 TFUE e art. 7, par. 1) e art. 203 trattato Euratom.


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.  PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1.  Il piano di emergenza del QFP mira a fornire una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione qualora il QFP 2021-2027 non possa essere approvato in tempo utile per entrare in vigore il 1º gennaio 2021. Il piano di emergenza del QFP dovrebbe garantire un livello soddisfacente di prevedibilità e continuità nell'esecuzione del bilancio dell'Unione. Dovrebbe inoltre permettere all'Unione di fornire una risposta alle conseguenze sociali ed economiche immediate della pandemia di Covid-19 e di lavorare sulla ripresa;

2.  il piano di emergenza del QFP dovrebbe includere una o più proposte legislative per revocare o prorogare i termini stabiliti negli atti di base di tutti i programmi di spesa interessati e, ove giuridicamente necessario in particolare nell'ambito di programmi in gestione concorrente, aggiornare gli importi finanziari pertinenti sulla base di una proroga tecnica dei livelli del 2020. La proposta o le proposte legislative dovrebbero inoltre includere anche un temporaneo riorientamento degli obiettivi di tutti i pertinenti programmi di spesa, al fine di affrontare meglio affrontare le conseguenze immediate della pandemia di Covid-19. Per lo stesso scopo, ove opportuno, la proposta o le proposte dovrebbero includere un adeguamento delle norme onde consentire la massima flessibilità nell'attuazione in particolare dei programmi in gestione concorrente, inclusa la proroga e il seguito di tutte le misure legislative introdotte nel 2020 per sostenere gli Stati membri e i beneficiari nell'attenuazione dell'impatto della pandemia di Covid-19;

3.  il piano di emergenza del QFP dovrebbe consentire rafforzamenti mirati dei pertinenti programmi di spesa nel bilancio 2021 e l'istituzione dei nuovi strumenti legislativi, misure e programmi più urgenti, nel quadro del pacchetto di ricostruzione e ripresa necessario dopo la pandemia di Covid-19;

4.  il piano di emergenza del QFP dovrebbe essere presentato entro il 15 giugno 2020, a meno che i negoziati sul QFP tra il Parlamento e il Consiglio non conducano a un accordo politico prima di tale data. Tale calendario per la presentazione del piano di emergenza risponde a una duplice necessità: a) garantire che la procedura di bilancio per l'esercizio 2021 cominci con tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la pianificazione di emergenza; b) garantire che le pertinenti proposte legislative possano essere adottate dai colegislatori prima della conciliazione sul bilancio 2021. In tale occasione l'autorità di bilancio dovrà adottare una decisione finale sul bilancio per il prossimo anno, sulla base di un nuovo QFP 2021-2027 oppure sulla base di una proroga dei massimali del 2020;

5.  le misure necessarie per l'attuazione del piano di emergenza dovrebbero essere finanziate mediante il bilancio annuale, entro i limiti dei massimali del QFP per il 2020 e delle disposizioni di flessibilità del QFP 2014-2020, prorogato conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, sulla base di una proroga tecnica degli importi già approvati dall'autorità di bilancio nel 2020, maggiorati del deflatore del 2 % e degli importi aggiuntivi necessari per l'attuazione del pacchetto di ricostruzione e ripresa per il dopo Covid-19. Tale proroga tecnica dovrebbe inoltre determinare le dotazioni nazionali nell'ambito dei programmi di gestione concorrente.

B.  AZIONE DA PROPORRE

1.  Una o più proposte legislative volte a:

–  revocare o prorogare i termini stabiliti negli atti di base di tutti i programmi di spesa pertinenti del QFP e,

–  ove giuridicamente necessario, in particolare nell'ambito di programmi in gestione concorrente, aggiornare gli importi finanziari pertinenti sulla base di una proroga tecnica dei livelli del 2020, e

–  rivedere le norme e gli obiettivi che disciplinano i pertinenti programmi di spesa, in modo che possano essere temporaneamente riorientati per affrontare e attenuare le conseguenze economiche e sociali immediate della pandemia di Covid-19 e contribuire alla ripresa, compresa la proroga e il seguito di tutte le misure legislative introdotte nel 2020 a tal fine.

Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2020Note legali - Informativa sulla privacy