Indice 
Testi approvati
Giovedì 16 gennaio 2020 - Strasburgo
Burundi, in particolare la libertà di espressione
 Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici
 Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)
 Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria
 Conferenza delle parti (COP15) della Convenzione sulla diversità biologica (Kunming 2020)
 Attività del Mediatore europeo nel 2018
 Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica

Burundi, in particolare la libertà di espressione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sul Burundi, in particolare la libertà di espressione (2020/2502(RSP))
P9_TA(2020)0011RC-B9-0054/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi, in particolare quelle del 9 luglio 2015(1), del 17 dicembre 2015(2), del 19 gennaio 2017(3), del 6 luglio 2017(4) e del 5 luglio 2018(5),

–  vista la decisione della Commissione, del 30 ottobre 2019, sul finanziamento del programma d'azione annuale 2019 per la Repubblica del Burundi,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 29 novembre 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi terzi in relazione alle misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi,

–  viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 febbraio 2017, del 25 gennaio 2018 e del 24 ottobre 2019 sulla situazione in Burundi,

–  vista la relazione della commissione d'inchiesta sul Burundi del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del settembre 2019,

–  vista la lettera, in data 9 dicembre 2019, firmata da 39 deputati al Parlamento europeo dove si chiede il rilascio dei giornalisti del canale di informazioni burundese Iwacu,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 10 dicembre 2019 dal VP/AR, a nome dell'UE, sulla Giornata dei diritti umani,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2248 del 12 novembre 2015 e 2303 del 29 luglio 2016, relative alla situazione in Burundi,

–  vista la relazione della commissione d'inchiesta sul Burundi presentata al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 15 giugno 2017,

–  vista la dichiarazione alla stampa rilasciata il 13 marzo 2017 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Burundi,

–  vista la relazione dell'indagine indipendente delle Nazioni Unite sul Burundi (UNIIB), pubblicata il 20 settembre 2016,

–  visto l'accordo di pace e riconciliazione di Arusha per il Burundi (accordo di Arusha) del 28 agosto 2000,

–  vista la dichiarazione sul Burundi adottata in occasione del vertice dell'Unione africana del 13 giugno 2015,

–  vista la risoluzione 36/19 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 29 settembre 2017, sul rinnovo del mandato della commissione d'inchiesta sul Burundi,

–  visti il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015(6), nonché le decisioni (PESC) 2015/1763, del 1° ottobre 2015(7), (PESC) 2016/1745, del 29 settembre 2016(8), e (PESC) 2019/1788, del 24 ottobre 2019(9), del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi,

–  vista la dichiarazione, dell'8 maggio 2018, del VP/AR a nome dell'Unione europea sulla situazione politica in Burundi in vista del referendum costituzionale,

–  visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico (ACP), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986 e ratificata dal Burundi,

–  vista la decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro(10),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la sezione sul Burundi contenuta nella relazione annuale 2019 (World Report 2019) di Human Rights Watch,

–  visto l'indice mondiale della libertà di stampa del 2019 di Reporter senza frontiere,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le elezioni presidenziali del 2015 in Burundi hanno provocato tensioni civili, sono state caratterizzate, secondo il giudizio della missione di osservazione elettorale delle Nazioni Unite in Burundi, da un deterioramento delle condizioni essenziali per l'esercizio effettivo del diritto di voto, e sono state boicottate dall'opposizione;

B.  considerando che le emittenti radiofoniche indipendenti continuano a essere chiuse, decine di giornalisti non possono ancora fare ritorno dall'esilio autoimposto e coloro che sono rimasti hanno difficoltà a lavorare liberamente, spesso a causa di vessazioni per mano delle forze di sicurezza, fenomeno incoraggiato da un dibattito ufficiale che associa i media non allineati ai nemici della nazione;

C.  considerando che la situazione in Burundi rimane preoccupante, dal momento che vengono denunciate numerose violazioni delle libertà civili e politiche fondamentali, mentre l'aumento dei prezzi si ripercuote negativamente sui diritti economici e socioculturali, come il diritto a un tenore di vita adeguato, il diritto all'istruzione, i diritti a un'alimentazione adeguata e a non soffrire la fame, i diritti delle donne, il diritto al lavoro e i diritti sindacali;

D.  considerando che lo stallo nel raggiungere una soluzione politica attraverso il dialogo interburundese minaccia seriamente l'organizzazione delle elezioni in programma nel maggio 2020; che, in assenza di un dialogo politico significativo, tali elezioni potrebbero consolidare ulteriormente la degenerazione del paese in una forma di autoritarismo; che persiste l'incertezza circa la partecipazione di tutte le parti interessate al processo, alla luce di uno spazio politico sempre più ristretto e della necessità di creare un ambiente favorevole a elezioni pacifiche, trasparenti e credibili;

E.  considerando che la commissione d'inchiesta sul Burundi incaricata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (COIB) ha sottolineato, nella sua relazione del 4 settembre 2019, che a soli pochi mesi dalle elezioni presidenziali e parlamentari del 2020 si è diffuso un sentimento di paura e intimidazione tra coloro che si sono opposti al partito al potere CNDD-FDD, e che, in un clima caratterizzato da un continuo aumento delle tensioni con l'avvicinarsi delle elezioni di maggio 2020, le autorità locali e i membri della nota lega giovanile del partito al potere, gli Imbonerakure, hanno continuato a commettere violenze di matrice politica e gravi violazioni dei diritti umani; che, nonostante le ripetute richieste della COIB, il governo del Burundi ha rifiutato di cooperare con essa;

F.  considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Burundi, che ha collaborato con il governo del paese su questioni come il consolidamento della pace, la riforma del settore della sicurezza e del settore della giustizia e ha contribuito a sviluppare la capacità istituzionale e della società civile in materia di diritti umani, è stato chiuso nel marzo 2019 su insistenza del governo del Burundi, che aveva già sospeso ogni forma di cooperazione con l'Ufficio nell'ottobre 2016;

G.  considerando che la Banca mondiale stima per il 2019 una crescita economica del Burundi dell'1,8 %, contro l'1,7 % del 2018; che il bilancio generale dello Stato per il periodo 2019-2020 mostra un disavanzo di 189,3 miliardi di franchi del Burundi (FBu) (14,26 %), mentre nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019 il dato ammontava 163,5 miliardi di FBu; che, secondo l'UNHCR, al 30 settembre 2019 si trovavano nei paesi confinanti 369 517 rifugiati burundesi; che, dal settembre 2017, un totale di 78 000 rifugiati sono tornati in Burundi su base volontaria; che al 28 febbraio 2019 vi erano 130 562 persone sfollate all'interno del paese;

H.  considerando che il Burundi occupa il 159° posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo stilato da Reporter senza frontiere per il 2019; che la libertà di espressione e di parola sono fondamentali per garantire elezioni libere e informate; che il giornalismo libero, indipendente e non parziale rappresenta un'estensione del diritto umano fondamentale alla libertà di parola; che i mezzi d'informazione tradizionali controllati dallo Stato, quali la radio e i giornali, restano le fonti d'informazione dominanti; che il rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica e dell'accesso a Internet e ai media sociali è necessario per consentire l'accesso alle informazioni, potenziare la stabilità sociale e politica e il dialogo e assicurare così elezioni libere, informate e giuste;

I.  considerando che il Burundi è uno dei paesi più poveri al mondo, poiché il 74,7 % della sua popolazione vive in condizioni di povertà, e che il paese si colloca alla 185a posizione su 189 per quanto concerne l'indice di sviluppo umano; che oltre il 50 % della popolazione burundese vive in condizioni di insicurezza alimentare cronica, che quasi la metà della popolazione ha meno di 15 anni, e che, solo nel 2019, oltre otto milioni di persone hanno contratto la malaria, 3 000 delle quali hanno perso la vita; che la povertà, la scarsa qualità dei servizi sociali, l'elevata disoccupazione giovanile e la mancanza di opportunità continuano ad alimentare violenze nel paese;

J.  considerando che il 27 settembre 2018 il Consiglio di sicurezza nazionale del Burundi ha annunciato una sospensione di tre mesi delle organizzazioni non governative internazionali (ONG), pregiudicando dunque in maniera grave le operazioni di circa 130 ONG internazionali, alcune delle quali stavano fornendo aiuti per la sopravvivenza;

K.  considerando che il 18 luglio 2019 il governo ha adottato due decreti che istituiscono un comitato interministeriale incaricato di monitorare e valutare le ONG operanti in Burundi;

L.  considerando che, dalla chiusura dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) in Burundi il 28 febbraio 2019, il governo si è rifiutato di riconoscere eventuali violazioni dei diritti umani e non ha dato prova di un impegno a mantenere una qualsivoglia forma di cooperazione con l'Ufficio; che la COIB è attualmente l'unico meccanismo internazionale indipendente che indaga sulle violazioni dei diritti umani e sugli abusi commessi in Burundi;

M.  considerando che le autorità del Burundi hanno continuato a respingere in modo totale e sistematico il lavoro della COIB e si sono rifiutate di concederle l'accesso al paese, ritenendola politicamente faziosa, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno delle loro accuse;

N.  considerando che nell'ottobre 2017 il Burundi si è ritirato dallo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale; che, malgrado l'appello della comunità internazionale ad avviare una procedura per aderire nuovamente allo Statuto di Roma, il governo del Burundi non ha intrapreso alcuna azione in tal senso;

O.  considerando che nel 2019 la Tanzania e il Burundi hanno firmato un accordo per riportare nel proprio paese, su base volontaria o meno ed entro il 31 dicembre 2019, i 180 000 rifugiati burundesi che si trovavano Tanzania; che nell'agosto 2019 l'UNHCR ha riferito che le condizioni in Burundi non erano favorevoli a promuovere i rimpatri in quanto rimpatriati risultano tra le principali vittime di violazioni dei diritti umani;

P.  considerando che il 30 dicembre 2019 il procuratore generale del Burundi ha chiesto una condanna a 15 anni per quattro giornalisti di Iwacu Press Group, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence Mpozenzi, Egide Harerimana e il loro autista Adolphe Masabarakiza, che sono stati arrestati il 22 ottobre 2019 nel comune di Musigati, nella provincia di Bubanza, mentre stavano documentando gli scontri tra i ribelli e le forze governative nel Burundi nord-occidentale, con l'accusa di complicità nell'indebolimento della sicurezza interna dello Stato;

Q.  considerando che il reporter del gruppo Iwacu, Jean Bigirimana, è scomparso dal 22 luglio 2016 che e, in base a quanto riferito, sarebbe stato visto per l'ultima volta nelle mani dei membri del servizio segreto nazionale (SNR) a Muramvya, a 45 km ad est della capitale Bujumbura; che le autorità del Burundi non hanno mai riferito nulla in merito alla sua scomparsa;

R.  considerando che il 13 ottobre 2015 il giornalista Christophe Nkezabahizi, sua moglie e i suoi due figli sono stati assassinati nella loro casa a Bujumbura; che le autorità non hanno profuso sforzi reali per indagare su questo crimine violento e consegnare alla giustizia i responsabili;

S.  considerando che l'articolo 31 della costituzione del Burundi garantisce la libertà di espressione, compresa la libertà di stampa; che il Burundi è altresì firmatario della Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, che garantisce a ogni cittadini burundese il diritto a ricevere e diffondere informazioni; che il governo del Burundi ha la responsabilità di promuovere e tutelare i diritti alla libertà di espressione e di associazione sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui il Burundi è parte;

T.  considerando che negli ultimi anni lo spazio per la società civile e i media è diventato molto più limitato e che molti attivisti della società civile e giornalisti indipendenti restano in esilio; che molti di coloro che sono rimasti in Burundi subiscono intimidazioni, incarcerazioni o processi sulla base di accuse infondate;

U.  considerando che il governo e i membri dell'ala giovanile del partito al potere, gli Imbonerakure, hanno orchestrato una campagna nazionale volta a raccogliere contributi "volontari" dalla popolazione per contribuire a finanziare le elezioni del 2020; che la relazione del 6 dicembre 2019 di Human Rights Watch ha rilevato che, a tal fine, i membri degli Imbonerakure e i funzionari pubblici locali hanno spesso fatto ricorso alla violenza e all'intimidazione e hanno limitato la circolazione e l'accesso ai servizi pubblici, picchiando chi si rifiutava di obbedire;

V.  considerando che l'attivista per i diritti umani Germain Rukuki, membro dell'Azione dei cristiani per l'abolizione della tortura (ACAT), è stato condannato a 32 anni di reclusione nell'aprile 2019, con l'accusa di ribellione e minaccia per la sicurezza dello Stato, partecipazione a un movimento insurrezionale e attacchi ai danni del capo dello Stato; che nell'agosto 2018 l'attivista Nestor Nibitanga, osservatore dell'Associazione per la protezione dei diritti umani e dei detenuti (APRODH), è stato condannato a cinque anni di carcere per aver minacciato la sicurezza dello Stato;

W.  considerando che alla BBC e a Voice of America (VOA) è vietato trasmettere in Burundi dal maggio 2019, quando sono state sospese le loro licenze, inizialmente per un periodo di sei mesi, come riferito al tempo dal Comitato per la protezione dei giornalisti; che il 29 marzo 2019 l'organo di regolamentazione dei media, il Consiglio nazionale delle comunicazioni (CNC), ha annunciato di aver ritirato la licenza di esercizio alla BBC e di aver rinnovato la sospensione di VOA; che il CNC ha inoltre proibito a qualsiasi giornalista in Burundi di "fornire direttamente o indirettamente informazioni che possano essere trasmesse" dalla BBC o da VOA;

X.  considerando che il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha prorogato fino al 24 ottobre 2020 le misure restrittive dell'UE nei confronti del Burundi;

Y.  considerando che tali misure consistono nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni nei confronti di quattro persone le cui attività sono state ritenute tali da compromettere la democrazia o ostacolare la ricerca di una soluzione politica alla crisi in Burundi;

Z.  considerando che gli sforzi della Comunità dell'Africa orientale (EAC) intesi a trovare una soluzione mediata alla crisi politica scatenata dalla decisione presa nel 2015 dal Presidente di candidarsi per un terzo mandato sono rimasti in una fase di stallo; che il Presidente Pierre Nkurunziza ha ribadito in varie occasioni che non si candiderà per un nuovo mandato, ma il partito al potere deve ancora designare il proprio candidato per le prossime elezioni presidenziali;

1.  condanna con forza le attuali limitazioni della libertà di espressione in Burundi, compreso l'insieme più ampio delle limitazioni delle libertà pubbliche, nonché le violazioni su vasta scala dei diritti umani, le intimidazioni e gli arresti arbitrari di giornalisti e i divieti di trasmissione che hanno aggravato il clima di paura per i media del Burundi, hanno aumentato i vincoli sull'informazione e hanno impedito la copertura mediatica adeguata, in particolare in vista delle elezioni del 2020;

2.  rimane profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Burundi, che compromette qualunque iniziativa di riconciliazione, pace e giustizia, in particolare per il persistere di arresti arbitrari ed esecuzioni extragiudiziali;

3.  condanna profondamente il costante deteriorarsi della situazione dei diritti umani nel paese, in particolare per i reali sostenitori dell'opposizione e coloro che sono sospettati di esserlo, anche per i burundesi che rientrano dall'estero; ricorda che il Burundi è vincolato dalla clausola relativa ai diritti umani dell'accordo di Cotonou; esorta le autorità burundesi a invertire immediatamente tale tendenza agli abusi e a rispettare gli obblighi del paese in materia di diritti umani, compresi quelli sanciti dalla Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, dall'ICCPR e da altri meccanismi internazionali ratificati dal governo;

4.  ricorda al governo del Burundi che le condizioni per lo svolgimento di elezioni inclusive, credibili, pacifiche e trasparenti implicano il diritto alla libertà di espressione, l'accesso alle informazioni, la libertà di stampa, la libertà dei media e l'esistenza di uno spazio libero in cui i difensori dei diritti umani possano esprimersi senza intimidazioni o paura di ritorsioni; esorta pertanto le autorità burundesi a revocare le misure che limitano o ostacolano il lavoro della società civile e che limitano l'accesso ai media indipendenti tradizionali e moderni e la libertà degli stessi;

5.  invita le autorità burundesi a ritirare le accuse nei confronti dei giornalisti dell'Iwacu recentemente incarcerati e di tutte le altre persone arrestate per aver esercitato i propri diritti fondamentali, e a rilasciarli immediatamente e senza condizioni;

6.  sottolinea il ruolo essenziale svolto dalla società civile e dai giornalisti in una società democratica, in particolare nel contesto delle prossime elezioni, e invita le autorità burundesi a porre fine alle intimidazioni, alle vessazioni e agli arresti arbitrari di giornalisti, attivisti per i diritti umani e membri dell'opposizione; invita inoltre le autorità a consentire agli attivisti per i diritti umani e ai giornalisti di svolgere il loro dovere legittimo di indagare e di informare senza impedimenti in merito alle violazioni dei diritti umani;

7.  rileva con grande preoccupazione l'aumento del numero di sfollati interni dal Burundi e dai paesi limitrofi; invita l'UE ad aumentare i finanziamenti e a potenziare gli altri sforzi umanitari per i burundesi che sono sfollati interni o rifugiati;

8.  invita le autorità burundesi a porre fine alle estorsioni a danno dei cittadini e a garantire che a nessun individuo sia impedito l'accesso a beni e servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria, il cibo, l'acqua e l'istruzione, nonché a consentire agli attori umanitari di operare in modo indipendente e di fornire assistenza sulla base del dovere di rispondere ai bisogni più urgenti;

9.  sottolinea che per consentire elezioni credibili sono necessari notevoli miglioramenti della situazione politica e dei diritti umani, in particolare riguardo a libertà fondamentali quali la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di riunione e di associazione, nonché progressi in merito alla riconciliazione; invita il governo del Burundi ad assicurare che si indaghi in modo imparziale sulle violazioni di tali diritti e che i responsabili siano sottoposti a processi che rispettino le norme internazionali;

10.  esorta le autorità a condurre indagini complete e trasparenti per assicurare alla giustizia, con processi equi e credibili, tutti i presunti autori di omicidi, sparizioni, estorsioni, pestaggi, arresti arbitrari, minacce, vessazioni o altri tipi di abusi; esprime profonda preoccupazione per il perdurare dell'impunità dei responsabili delle violazioni dei diritti umani commesse dagli Imbonerakure; esorta le autorità burundesi ad avviare un'indagine indipendente sui casi dei giornalisti Jean Bigirimana, scomparso dal 22 luglio 2016, e Christophe Nkezabahizi, assassinato insieme a sua moglie e ai suoi due figli il 13 ottobre 2015;

11.  riconosce il ruolo chiave della regione, segnatamente dell'EAC e dell'Unione africana (UA), nel conseguire una soluzione sostenibile della crisi politica in Burundi e sottolinea la necessità di un approccio più attivo e di maggiori sforzi intesi a porre fine alla crisi e a proteggere la popolazione burundese, onde evitare un'ulteriore escalation regionale; invita l'UA a inviare urgentemente i suoi osservatori dei diritti umani in Burundi e a garantire che abbiano libero accesso a tutto il paese per poter svolgere il loro mandato;

12.  esprime rammarico per il fatto che l'attuazione dell'accordo di Arusha si trovi in stallo ed esorta i garanti dell'accordo ad adoperarsi per una riconciliazione; esprime il proprio impegno per il dialogo interburundese; invita il VP/AR a sostenere l'EAC nella facilitazione del dialogo interburundese; esorta tutti i partecipanti a tale dialogo a collaborare in modo costruttivo e a consentire la partecipazione senza impedimenti dell'opposizione, dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile;

13.  esorta il Burundi a fare riferimento agli ordini del giorno delle riunioni della comunità regionale e internazionale al fine di concordare un compromesso per l'attuazione delle decisioni esistenti a livello di ONU e di UA, segnatamente l'attuazione della risoluzione 2303, la firma del memorandum d'intesa con gli osservatori dell'UA e la ripresa della cooperazione con l'OHCHR;

14.  si rammarica che il Burundi abbia continuato a rifiutarsi di cooperare con la commissione d'inchiesta dell'ONU e di consentire la ripresa delle attività dell'ufficio locale dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite;

15.  invita l'ONU a proseguire le indagini imparziali su tutte le presunte violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, comprese quelle commesse da agenti statali e dalla lega giovanile degli Imbonerakure, e a perseguire adeguatamente i responsabili; sottolinea che i criminali e gli assassini devono essere assicurati alla giustizia, a prescindere dal gruppo cui appartengono, e che devono essere forniti risarcimenti adeguati per le vittime e i sopravvissuti a seguito di gravi violazioni dei diritti umani in Burundi;

16.  esorta gli Stati membri dell'UE a fornire un sostegno finanziario flessibile e diretto alle organizzazioni della società civile e dei media, comprese le organizzazioni femminili, che lavorano ancora sul campo, ma anche a quelle in esilio, in particolare quelle che operano per la promozione e la tutela dei diritti politici, civili, economici, sociali e dei media;

17.  invita i diplomatici dell'UE e degli Stati membri dell'UE in Burundi a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche, in particolare, partecipando alle udienze dei processi di tutti i giornalisti, i prigionieri politici e i difensori dei diritti umani in Burundi, soprattutto i giornalisti dell'Iwacu, nonché facendo visita ai difensori dei diritti umani, agli attivisti e ai giornalisti in carcere;

18.  chiede l'estensione delle sanzioni mirate dell'UE ed esorta il Consiglio di sicurezza dell'ONU a imporre anch'esso sanzioni mirate, compresi divieto di viaggio e congelamento dei beni, nei confronti di persone responsabili di gravi e persistenti violazioni dei diritti umani in Burundi; invita il VP/AR a elaborare con urgenza un elenco ampliato di nomi dei responsabili della pianificazione, dell'organizzazione e dell'esecuzione di violazioni dei diritti umani, al fine di aggiungerli all'elenco dei funzionari burundesi già sottoposti alle sanzioni dell'UE;

19.  si rammarica profondamente del fatto che non sia stata intrapresa alcuna azione da parte del Burundi per aderire nuovamente allo Statuto di Roma; esorta il governo burundese ad avviare immediatamente tale procedura; invita l'UE a sostenere tutti gli sforzi compiuti dalla Corte penale internazionale per indagare sui reati commessi in Burundi e per assicurare alla giustizia i responsabili;

20.  si rammarica della persistente penuria di risorse finanziarie per affrontare la crisi dei rifugiati burundesi, che incide pesantemente sulla sicurezza e sul benessere dei rifugiati; invita la comunità internazionale e le agenzie umanitarie a rafforzare la loro assistenza a favore di tutti coloro che sono attualmente rifugiati o sfollati a causa del conflitto; esorta l'UE e gli Stati membri, come raccomandato dalla commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul Burundi, a concedere lo status di rifugiati ai richiedenti asilo del Burundi e a seguire da vicino la situazione in Burundi in relazione alle elezioni del 2020;

21.  esprime profonda preoccupazione in merito alle notizie relative a un aumento delle pressioni esercitate sui rifugiati burundesi affinché facciano ritorno a casa prima delle elezioni del 2020; invita i governi della regione a garantire che il rimpatrio dei rifugiati sia volontario, basato su decisioni informate ed effettuato in condizioni di sicurezza e dignità; rammenta che l'UNHCR ritiene che non siano state soddisfatte le condizioni per rimpatri sicuri, dignitosi e volontari;

22.  invita il governo del Burundi a consentire agli oppositori politici in esilio di rimpatriare e di svolgere la propria campagna elettorale liberamente e senza intimidazioni, arresti e violenze, e a permettere a osservatori esterni di seguire i preparativi delle elezioni, nonché le procedure di voto e di spoglio;

23.  ribadisce che un dialogo politico inclusivo in un quadro di mediazione internazionale e nel rispetto dell'accordo di Arusha e della costituzione del Burundi rimane l'unico modo per assicurare una pace duratura in Burundi; invita dunque l'EAC, in qualità di coordinatore chiave del dialogo interburundese, ad adottare misure appropriate per coinvolgere il governo burundese, con fermezza e senza indugio, in un dialogo inclusivo per una soluzione pacifica e duratura dell'attuale crisi;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica del Burundi, al presidente del parlamento del Burundi, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 137.
(2) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 190.
(3) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 10.
(4) GU C 334 del 19.9.2018, pag. 146.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0305.
(6) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.
(7) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.
(8) GU L 264 del 30.9.2016, pag. 29.
(9) GU L 272 del 25.10.2019, pag. 147.
(10) GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90.


Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici
PDF 140kWORD 49k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla Nigeria, in particolare i recenti attacchi terroristici (2020/2503(RSP))
P9_TA(2020)0012RC-B9-0056/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria, in particolare quella più recente del 18 gennaio 2018(1),

–  vista la dichiarazione del 24 dicembre 2019 (sulla Nigeria), attribuibile al portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,

–  vista la relazione dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea, del 25 novembre 2019,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 2 settembre 2019 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, al termine della sua visita in Nigeria,

–  vista la dichiarazione rilasciata alla stampa il 31 luglio 2019 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli atti di terrorismo nella Nigeria nordorientale,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 29 luglio 2018 dal portavoce della VP/AR sugli attacchi terroristici di Boko Haram a Borno, nella Nigeria nordorientale,

–  vista la sezione sulla Nigeria contenuta nella relazione annuale 2019 (World Report 2019) di Human Rights Watch,

–  viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Nigeria, del 29 agosto 2019, in assenza della sua seconda relazione periodica,

–  vista la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione e sul credo;

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo del 2013,

–  vista l'assegnazione del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero al difensore dei diritti umani, Hauwa Ibrahim, nel 2005,

–  visto l'indice globale sul terrorismo (Global Terrorism Index) del 2019,

–  vista la lettera sulle restrizioni degli interventi umanitari nella Nigeria nordorientale destinata al VP/AR e al Commissario responsabile per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi da parte del presidente della commissione per lo sviluppo,

–  vista la Costituzione della Repubblica federale della Nigeria, in particolare le disposizioni del titolo IV sulla protezione della libertà di religione e del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata dalla Nigeria nel 1991,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,

–  visto l'accordo di Cotonou,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le condizioni di sicurezza in Nigeria sono nettamente peggiorate negli ultimi anni, rappresentando una grave minaccia per la sicurezza regionale e internazionale; che le violazioni dei diritti umani e gli omicidi di massa sono ampiamente diffusi, segnatamente nella regione nordorientale del paese; che dal 2009 sono state uccise oltre 36 000 persone in Nigeria a causa dell'insurrezione di Boko Haram;

B.  considerando che il paese è afflitto da dieci anni da un conflitto armato regionalizzato; che sono in aumento, in particolare, l'estremismo violento e le attività terroristiche, con i gruppi jihadisti come Boko Haram e lo Stato islamico nella provincia dell'Africa occidentale (ISWAP), il cui potere e influenza stanno aumentando; che Boko Haram ha attaccato la polizia, l'esercito, politici, scuole, edifici religiosi, istituzioni pubbliche e civili in Nigeria con crescente regolarità dal 2009; che la grande maggioranza delle vittime è rappresentata da musulmani;

C.  considerando che la Nigeria si colloca al terzo posto su 163 paesi nell'indice globale di terrorismo dopo l'Iraq e l'Afghanistan, il che colloca il paese al terzo posto nell'elenco dei paesi maggiormente colpiti dal terrorismo;

D.  considerando che le condizioni di sicurezza sono peggiorate in ragione dell'escalation della violenza religiosa ed etnica in alcune parti del paese, tra cui il conflitto nella fascia agricola centrale, in cui gli agricoltori e i pastori nomadi si contendono la terra e le risorse idriche;

E.  considerando che l'ISWAP tiene attualmente prigioniere decine di persone, tra cui leader cristiani, forze di sicurezza e operatori umanitari;

F.  considerando che la popolazione nigeriana, che è la più numerosa dell'Africa, è pressoché equamente suddivisa tra musulmani e cristiani; che il paese ospita la più grande comunità cristiana della regione, con quasi 30 milioni di cristiani insediati nel nord della Nigeria; che la rivalità storica tra il nord prevalentemente musulmano e il sud cristiano si è fortemente intensificata con la diffusione dell'Islam radicale;

G.  considerando che l'ISWAP ha rivendicato l'esecuzione di 11 persone in un video divulgato il 26 dicembre 2019; che, secondo le dichiarazioni del gruppo, tutte le vittime sarebbero cristiani e che l'attacco sarebbe stato perpetrato come ritorsione per la morte del leader dello Stato islamico (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria;

H.  considerando che tali uccisioni rientrano in una serie più ampia di atti terroristici, tra cui l'attentato del 24 dicembre 2019 contro un villaggio cristiano vicino a Chibok, che ha provocato la morte di sette abitanti del villaggio e il rapimento di una ragazza, l'uccisione di tre civili al di fuori di Biu il 23 dicembre 2019 e l'uccisione di sette civili a Nganzai il 22 dicembre 2019;

I.  considerando che, secondo l'organizzazione Humanitarian Aid Relief Trust, oltre 6 000 cristiani sarebbero stati assassinati dal 2015 da gruppi jihadisti o avrebbero perso la vita a causa della politica "Your Land or Your Blood" (la vostra terra o il vostro sangue) portata avanti da militanti Fulani; che nei paesi della Sharia i cristiani sono costantemente discriminati e spesso considerati cittadini di seconda classe;

J.  considerando che, sebbene il presidente Muhammadu Buhari abbia condannato le uccisioni e abbia esortato la popolazione a non dividersi su base religiosa, gli attacchi sono stati perpetrati in totale impunità e raramente i responsabili sono chiamati a rispondere delle loro azioni; che una relazione di Amnesty International ha dimostrato negligenza deliberata da parte delle forze di sicurezza nigeriane per quanto riguarda gli attacchi mortali contro le comunità degli agricoltori;

K.  considerando che, secondo quanto riferito da Human Rights Watch, l'esercito nigeriano avrebbe detenuto oltre 3 600 minori, metà dei quali ragazze, sospettate di essere legate a gruppi islamisti e attori armati non statali, spesso sulla base di prove scarse o inesistenti; che molti detenuti hanno subito abusi, tra cui violenze sessuali, e sono morti in detenzione per malattia, fame, disidratazione o ferite da arma da fuoco; che l'esercito ha sistematicamente negato l'accesso ai centri di detenzione per verificare le condizioni di detenzione dei minori;

L.  considerando che la situazione delle ragazze e delle donne in Nigeria rappresenta un particolare problema a causa di pratiche discriminatorie generalizzate, dell'accesso limitato ai servizi sanitari e all'istruzione, nonché dell'ampia diffusione delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni infantili;

M.  considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha dichiarato che sussistono validi motivi per ritenere che in Nigeria Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane si siano macchiate di crimini contro l'umanità di cui all'articolo 7 dello Statuto di Roma, tra cui omicidi e persecuzioni; che, nella sua relazione sugli esami preliminari del 2019, la CPI constata che, nonostante una serie di misure adottate dalle autorità nigeriane per accertare la responsabilità penale dei presunti responsabili, le misure investigative o giudiziarie adottate finora nei confronti dei membri di Boko Haram e delle forze di sicurezza nigeriane sembrano essere state limitate in termini sia di portata che di incisività;

N.  considerando che dal 2015 il governo è stato criticato per il modo inadeguato in cui ha affrontato l'insurrezione islamica in tutto il paese; che l'esercito e la polizia della Nigeria si trovano confrontati a una miriade di minacce alla sicurezza e sembrano trovarsi sotto estrema pressione e incapaci di affrontare contemporaneamente le crisi di sicurezza;

O.  considerando che, sin dalla sua creazione nel 2015, la task force comune multinazionale ha respinto i gruppi terroristici da molte zone che erano sotto il loro controllo, sebbene la regione permanga fortemente instabile; che il recente ritiro di 1 200 soldati del Ciad, in concomitanza con un'ondata di violenze nella regione nordorientale, ha destato preoccupazione tra la popolazione; che centinaia di civili nigeriani residenti nelle vicinanze ha abbandonato la zona temendo nuovi attacchi dei jihadisti dopo il ritiro delle truppe;

P.  considerando che nell'ottobre 2019 l'UE, la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno avviato il progetto "Peace and Security Architecture and Operations" (architettura e operazioni di pace e sicurezza) (EPSAO); che l'obiettivo del progetto consiste nel rafforzare i meccanismi e le capacità dell'ECOWAS di gestire i conflitti e sostenere un clima postbellico nell'Africa occidentale;

Q.  considerando che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), la situazione in Nigeria ha provocato una crisi umanitaria senza precedenti e lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone nel nord-est del paese; che secondo Human Rights Watch la maggior parte degli sfollati interni non può esercitare i propri diritti fondamentali all'alimentazione, a un alloggio, all'istruzione, alla salute, alla tutela dell'integrità fisica, nonché il diritto alla libertà di movimento; che l'UE ha stanziato 28,3 milioni di EUR per sostenere l'assistenza umanitaria nel paese; che le necessità in materia di aiuti umanitari sono lungi dall'essere soddisfatte con i fondi attuali;

R.  considerando che, secondo la sezione del rapporto World Report 2019 di Human Rights Watch sulla Nigeria, oltre 35 000 sfollati interni sono tornati nelle comunità nordorientali nel 2018, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza e la mancanza di beni di prima necessità, tra cui cibo e alloggio;

S.  considerando che quasi la metà della popolazione nigeriana vive in condizioni di estrema povertà; che, secondo le stime, oltre sette milioni di nigeriani hanno urgente bisogno di assistenza di primo soccorso;

T.  considerando che migliaia di nigeriani rischiano la vita sulle rotte migratorie verso l'UE nella speranza di una vita in migliori condizioni economiche, sociali e di sicurezza;

U.  considerando che lo spazio umanitario nel paese si è contratto in ragione del rapimento e dell'uccisione di diversi operatori umanitari; che otto operatori umanitari sono stati uccisi nel 2019, su un totale di 26 persone che hanno perso la vita nel conflitto dal 2011; che i rischi di sicurezza ostacolano spesso la prestazione degli aiuti e hanno spinto alla fuga numerose organizzazioni umanitarie;

V.  considerando, inoltre, che il governo ha sospeso una serie di agenzie e associazioni per gli aiuti internazionali, sostenendo che avevano riciclato denaro per conto di gruppi islamisti; che nel settembre 2019 le forze armate nigeriane hanno chiesto la chiusura delle organizzazioni Action Against Hunger e Mercy Corps senza dare alcun preavviso, impedendo a 400 000 persone di beneficiare degli aiuti;

W.  considerando che, a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, l'Unione europea intrattiene un regolare dialogo politico con la Nigeria sui diritti umani e i principi democratici, nonché su questioni come la discriminazione per motivi etnici, religiosi e razziali;

1.  deplora gli attentati terroristici avvenuti nel paese; ribadisce la propria preoccupazione per il protrarsi della crisi in Nigeria e per la volatilità della situazione della sicurezza nel nord-est del paese, e condanna fermamente le ripetute violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale e umanitario, siano esse per ragioni religiose o etniche;

2.  condanna in particolare la recente recrudescenza della violenza nei confronti delle comunità etniche e religiose, compresi gli attacchi contro istituzioni religiose e fedeli;

3.  esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria solidarietà al popolo nigeriano che da oltre un decennio subisce le conseguenze del terrorismo nella regione;

4.  esorta le autorità nigeriane a garantire il rispetto dei diritti umani nel paese e a proteggere la popolazione civile dal terrorismo e dalla violenza; insiste affinché tali sforzi siano condotti nel pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, in linea con gli obblighi internazionali del paese;

5.  ritiene qualsiasi forma di sterminio di esseri umani o di pulizia etnica una barbarie e un crimine contro l'umanità; esorta il governo nigeriano ad affrontare le cause profonde della violenza garantendo pari diritti a tutti i cittadini e una legislazione antidiscriminazione; insiste, a tale proposito, sulla necessità di promuovere ulteriormente il dialogo interreligioso e la coesistenza pacifica dei cittadini indipendentemente dalla loro religione, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, compreso il Consiglio interreligioso della Nigeria;

6.  ricorda che le donne e i minori sono più vulnerabili agli effetti del conflitto, del terrorismo e della violenza nel paese; deplora il fatto che i minori siano sempre più spesso reclutati dai gruppi terroristici e utilizzati come bambini soldato o attentatori suicidi;

7.  è profondamente preoccupato per le segnalazioni di maltrattamenti di minori detenuti nelle strutture militari; invita le autorità nigeriane a consentire l'accesso delle Nazioni Unite alle sue strutture di detenzione militari, a firmare un protocollo formale di consegna per garantire che i minori detenuti dall'esercito siano consegnati rapidamente ad appropriate autorità di tutela dei minori e a porre fine alla detenzione militare dei minori; insiste sulla necessità di adattare la risposta al terrorismo, nonché il sistema giudiziario e il quadro di contrasto, per proteggere i diritti delle popolazioni più vulnerabili, compresi i bambini;

8.  ricorda alle autorità nigeriane il loro obbligo di proteggere i diritti dei minori, garantire la protezione e prestare assistenza alle persone vittime del terrorismo o di conflitti, garantendone anche l'accesso all'istruzione; ricorda inoltre che l'istruzione e le opportunità economiche sono strumenti efficaci contro la radicalizzazione ed esorta i partner internazionali a sostenere la garanzia di un'istruzione accessibile e di qualità nell'ambito di una strategia antiterrorismo nella regione;

9.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che le donne nigeriane continuino ad essere vittime di discriminazioni, violenze, abusi sessuali e stupri; esorta la Nigeria ad attuare pienamente la CEDAW; sollecita un maggiore sostegno nei confronti delle vittime della diffusa violenza sessuale e di genere, compresa l'assistenza psicologica;

10.  sottolinea che la lotta contro l'impunità è fondamentale per la stabilità del paese e per la costruzione di una pace duratura; invita pertanto le autorità nigeriane a svolgere senza indugio indagini approfondite e trasparenti per assicurare i responsabili alla giustizia e far sì che rispondano delle loro azioni; chiede altresì misure per migliorare la capacità e l'indipendenza del sistema giudiziario nigeriano quale mezzo per promuovere efficacemente la giustizia penale nella lotta contro la violenza, il terrorismo e la corruzione;

11.  deplora lo stallo dei progressi nella lotta contro Boko Haram, l'ISWAP e la maggiore frequenza e gravità degli attacchi suicidi e degli attacchi diretti contro le postazioni militari; ricorda che il presidente della Nigeria, Buhari, è stato rieletto nel 2019 con la promessa di sconfiggere l'estremismo violento promosso da Boko Haram e da altri gruppi terroristici ed esorta il presidente ad attuare le promesse formulate durante la campagna elettorale;

12.  sostiene gli obiettivi del progetto relativo all'architettura e alle operazioni di pace e di sicurezza condotto dall'UE e dall'ECOWAS; incoraggia un forte sostegno degli Stati membri affinché contribuiscano alla creazione di capacità e alla risoluzione dei conflitti nell'Africa occidentale;

13.  ribadisce il proprio sostegno alla task force comune multinazionale regionale e plaude agli sforzi compiuti per combattere efficacemente il terrorismo e ripristinare la stabilità nella regione del lago Ciad; ricorda che il terrorismo non conosce confini e invita i paesi della regione a continuare a coordinare i loro sforzi per rendere sicura l'intera regione;

14.  incoraggia l'ulteriore riforma del settore della sicurezza in Nigeria al fine di rafforzare la capacità degli attori nazionali e regionali di combattere il terrorismo; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a portare avanti l'assistenza tecnica dell'UE in materia;

15.  mette in guardia contro una strumentalizzazione del conflitto tra agricoltori e pastori quale mezzo per diffondere l'odio per ragioni religiose; esorta il governo nigeriano ad attuare il piano nazionale di trasformazione del bestiame, che mira a proteggere gli interessi sia degli agricoltori che dei pastori; ritiene che siano necessarie ulteriori misure come il rafforzamento dei meccanismi di mediazione dei conflitti, risoluzione, riconciliazione e costruzione della pace;

16.  sottolinea l'interdipendenza tra sviluppo, democrazia, diritti umani, buon governo e sicurezza nel paese; ritiene che l'azione militare da sola non sia sufficiente a combattere efficacemente il terrorismo; invita il governo nigeriano a sviluppare una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, concentrandosi su un approccio preventivo teso a eliminare l'attrattiva esercitata dall'ideologia terrorista, a limitare le opportunità di reclutamento e radicalizzazione e a sospenderne gli aiuti finanziari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento a favore di programmi delle organizzazioni della società civile incentrati sulle comunità;

17.  invita l'UE, l'Unione africana e la comunità internazionale a intensificare gli sforzi volti a sostenere la lotta contro il terrorismo in Nigeria e a portare avanti l'assistenza politica e in materia di sicurezza nel paese e nell'intera regione;

18.  è profondamente preoccupato per l'impatto della situazione della sicurezza nel paese sull'efficacia degli aiuti umanitari e allo sviluppo; invita l'UE a portare avanti i suoi sforzi umanitari e in materia di sviluppo non solo in Nigeria, ma anche nell'intera regione; accoglie con favore i 50 milioni di EUR supplementari promessi dall'UE nel 2019 per sostenere la ripresa e la resilienza in Nigeria;

19.  riconosce le pressioni che subiscono la Nigeria e i paesi vicini a causa dello sfollamento regionale; chiede un maggiore sostegno e un maggiore coordinamento dei donatori per gli sfollati in Nigeria, comprese risorse finanziarie supplementari da parte della comunità internazionale; ricorda che i fondi per lo sviluppo non dovrebbero essere deviati dal loro obiettivo originario di eliminare la povertà in tutte le sue forme;

20.  condanna tutti gli attacchi contro il personale o le strutture per gli aiuti umanitari e sollecita l'adozione di misure per garantire la sicurezza degli operatori umanitari e un contesto sicuro, affinché le organizzazioni umanitarie possano svolgere le loro attività essenziali;

21.  è estremamente preoccupato per il rapido intensificarsi del cambiamento climatico e il suo impatto sulla vita e sui mezzi di sussistenza, in particolare nella fascia centrale del paese; ribadisce la necessità di trovare soluzioni a lungo termine per proteggere le risorse naturali e garantire l'accesso alle stesse; ricorda che affrontare l'emergenza climatica è una componente essenziale per garantire la stabilità economica e la pace nella regione;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente e al Parlamento della Nigeria, all'Unione africana, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano.

(1) GU C 458 del 19.12.2018, pag. 43.


Situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale del nuovo presidente e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla situazione in Venezuela in seguito all'elezione illegale della nuova presidenza e del nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe parlamentare) (2020/2507(RSP))
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quella del 31 gennaio 2019(1) che riconosce Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela,

–  viste le dichiarazioni sul Venezuela rilasciate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in particolare la dichiarazione del 9 gennaio 2020 a nome dell'UE sugli ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale e la dichiarazione del suo portavoce, del 5 gennaio 2020, sugli eventi verificatisi nell'Assemblea nazionale in Venezuela,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 9 gennaio 2020 dal Gruppo di contatto internazionale per il Venezuela,

–  vista la decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela(2), che proroga fino al 14 novembre 2020 le misure restrittive mirate attualmente in vigore,

–  viste la dichiarazione del 5 gennaio 2020 del Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sulla situazione in Venezuela e la risoluzione del 10 gennaio 2020 adottata dal Consiglio permanente dell'OAS sui recenti avvenimenti in Venezuela,

–  vista la dichiarazione del gruppo di Lima del 5 gennaio 2020,

–  vista la Costituzione venezuelana,

–  visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'UE, i suoi Stati membri e il Parlamento europeo hanno ribadito che l'Assemblea nazionale è l'unico organo legittimo e democraticamente eletto in Venezuela; che, secondo l'articolo 194 della Costituzione venezuelana, l'Assemblea nazionale elegge tra i suoi membri un presidente e un comitato esecutivo per un mandato di un anno;

B.  considerando che nel gennaio 2019 Juan Guaidó è stato eletto a presidente dell'Assemblea nazionale e ha successivamente prestato giuramento quale presidente ad interim del Venezuela, a norma dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana; che è stato riconosciuto come presidente ad interim del Venezuela da oltre cinquanta paesi, tra cui venticinque Stati membri dell'UE, nonché dall'UE stessa;

C.  considerando che gli eventi verificatisi nel contesto dell'elezione del presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela programmata per il 5 gennaio 2020 hanno costituto un golpe parlamentare orchestrato dal regime illegale di Nicolás Maduro, caratterizzato da gravi irregolarità ed azioni contrari al funzionamento democratico e costituzionale dell'Assemblea nazionale;

D.  considerando che al presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, è stato brutalmente impedito dalle forze armate di presiedere la sessione, che numerosi parlamentari dell'opposizione non hanno potuto accedere all'Assemblea nazionale e che anche l'accesso della stampa all'edificio è stato bloccato;

E.  considerando che il tentativo di nominare Luis Parra alla testa di un nuovo Ufficio di presidenza pro-Maduro era nullo e privo di effetti, in quanto non è mai stato dato formalmente inizio alla sessione, non vi è stata alcuna presidenza della riunione, non è stato effettuato alcun conteggio del quorum e non è stata verificata alcuna votazione formale per appello nominale, come previsto dagli articoli 7, 8 e 11 del regolamento dell'Assemblea nazionale e dall'articolo 221 della Costituzione venezuelana;

F.  considerando che alcune ore dopo, a causa delle circostanze forzose, una stragrande maggioranza dei parlamentari ha tenuto una riunione straordinaria presso la sede del quotidiano El Nacional, in conformità della Costituzione venezuelana e del regolamento dell'Assemblea nazionale, che consentono lo svolgimento di sessioni al di fuori dei locali regolamentari; che 100 dei 167 parlamentari, in ottemperanza dei requisiti che disciplinano la condizione del quorum e la votazione per appello nominale di cui all'articolo 221 della Costituzione venezuelana, hanno votato per rieleggere Juan Guaidó e il suo Ufficio di presidenza a capo dell'Assemblea nazionale per l'ultimo anno della legislatura 2015-2020;

G.  considerando che il 7 gennaio 2020 si è tenuta una seduta ufficiale dell'Assemblea nazionale, conclusasi con il giuramento di Juan Guaidó a presidente, nonostante i tentativi di forze sostenitrici del regime di Maduro di impedire lo svolgimento della sessione, anche ostruendo l'ingresso dell'edificio e staccando l'elettricità al suo interno;

H.  considerando che i membri dell'Assemblea nazionale devono poter esercitare il proprio mandato parlamentare, conferito loro dal popolo venezuelano, senza alcuna forma di intimidazione o rappresaglia;

I.  considerando che le elezioni presidenziali tenutesi il 20 maggio 2018 si sono svolte senza rispettare le norme minime internazionali per un processo credibile; che l'UE, unitamente ad altre organizzazioni regionali e ad altri paesi democratici, non ha riconosciuto né le elezioni, né le autorità insediatesi mediante tale processo illegittimo;

J.  considerando che le azioni in corso contro i membri dell'Assemblea nazionale, comprese le vessazioni e le intimidazioni di 59 parlamentari da parte di gruppi irregolari e di organismi di sicurezza, 29 detenzioni arbitrarie e 27 esili forzati, così come casi di tortura e sparizioni forzate, ostacolano l'attività costituzionale dell'Assemblea nazionale;

K.  considerando che la situazione dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia in Venezuela va significativamente deteriorandosi da diversi anni e, in particolare, da quando Nicolás Maduro è salito al potere a seguito di elezioni oggetto di contestazioni tenutesi nel 2013; che la crisi politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria multidimensionale del paese è notevolmente peggiorata;

1.  riconosce e sostiene Juan Guaidó quale legittimo presidente dell'Assemblea nazionale e legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, in conformità dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana, a seguito del voto trasparente e democratico dell'Assemblea nazionale;

2.  condanna fermamente il tentativo di golpe parlamentare orchestrato dal regime di Maduro e dai suoi alleati, così come condanna i loro sforzi per impedire all'Assemblea nazionale – l'unico organo democratico legittimo del Venezuela – di adempiere correttamente al mandato costituzionale conferitole dal popolo venezuelano;

3.  deplora queste gravi violazioni, che sono incompatibili con il legittimo processo di elezione del presidente dell'Assemblea nazionale e rappresentano un ulteriore aggravarsi della crisi venezuelana; respinge fermamente le violazioni del funzionamento democratico, costituzionale e trasparente dell'Assemblea nazionale, come pure i continui atti di intimidazione, corruzione, estorsione, violenza, tortura e le sparizioni forzate, nonché le decisioni arbitrarie nei confronti dei suoi membri;

4.  ribadisce il suo pieno sostegno all'Assemblea nazionale, che è l'unico organo democratico legittimamente eletto del Venezuela e i cui poteri devono essere rispettati, come vanno rispettate le prerogative e la sicurezza dei suoi membri; insiste sul fatto che una soluzione pacifica e politica può essere raggiunta solo nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali dell'Assemblea nazionale;

5.  ricorda che l'UE è pronta a sostenere un reale processo verso una risoluzione pacifica e democratica della crisi sulla base della tabella di marcia adottata dall'Assemblea nazionale del Venezuela; sottolinea che i precedenti tentativi di risolvere la crisi attraverso un processo di negoziato e di dialogo non hanno prodotto risultati concreti; chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) continui a lavorare attraverso iniziative quali il Gruppo di contatto internazionale;

6.  ricorda che il rispetto delle istituzioni e dei principi democratici e la difesa dello Stato di diritto sono condizioni essenziali per trovare una soluzione pacifica e sostenibile alla crisi del Venezuela che vada a beneficio del suo popolo;

7.  invita il VP/AR a rafforzare la risposta dell'UE al ripristino della democrazia in Venezuela, anche attraverso l'estensione di sanzioni mirate nei confronti di persone responsabili di violazioni dei diritti umani e della repressione, ed estendendo tali sanzioni ai loro familiari; si associa alla dichiarazione dell'UE a tale proposito;

8.  chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di riconoscere il legittimo mandato del presidente Guaidó e si compiace della dichiarazione dell'alto rappresentante, che lo indica quale unica autorità democratica riconosciuta dall'UE; chiede pertanto che siano riconosciuti i rappresentanti politici nominati da Juan Guaidó;

9.  chiede l'invio di una missione conoscitiva nel paese per valutare la situazione;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0061.
(2) GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42.


Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (2020/2513(RSP))
P9_TA(2020)0014B9-0032/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(1),

–  vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia(3),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(4),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017(5),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(6),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri(7),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

–  viste le modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, approvate dal Consiglio il 18 luglio 2019,

–  vista l'adozione da parte della Dieta polacca, in data 20 dicembre 2019, di un progetto di legge che ha introdotto una serie di modifiche alla legge sui tribunali ordinari, alla legge sulla Corte suprema e a talune altre leggi, vista la richiesta del Senato polacco alla Commissione di Venezia affinché esprima un parere d'urgenza sul progetto di legge,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;

B.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio ma ha un impatto anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

C.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;

D.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE è stato attivato dalla Commissione e dal Parlamento nei confronti rispettivamente della Polonia e dell'Ungheria in seguito alla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione;

E.  considerando che il Consiglio ha finora organizzato tre audizioni della Polonia e due audizioni dell'Ungheria nell'ambito del Consiglio "Affari generali";

F.  considerando che l'11 dicembre 2019 la presidenza finlandese ha chiesto una spiegazione scritta in merito a una presunta violazione da parte di un funzionario pubblico della delegazione ungherese dell'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio sulla riservatezza delle riunioni;

1.  prende atto delle audizioni organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia e Ungheria; osserva con preoccupazione che le audizioni non sono organizzate in modo regolare, strutturato e aperto; esorta la presidenza croata e le altre future presidenze a organizzare periodicamente le audizioni; sottolinea che le audizioni devono essere obiettive, basate sui fatti e trasparenti e che gli Stati membri interessati devono cooperare in buona fede durante l'intero processo, conformemente al principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE; raccomanda che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come sancito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale seguito dato alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni; fa notare che la fiducia reciproca tra gli Stati membri può essere ripristinata solo una volta garantito il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE e invita il Consiglio ad agire in tale direzione; invita gli Stati membri a rispettare il primato del diritto dell'Unione;

2.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che le modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE non garantiscano al Parlamento lo stesso trattamento riservato alla Commissione e a un terzo degli Stati membri ai fini della presentazione della proposta motivata; ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, prevede pari diritti e status procedurale per un terzo degli Stati membri, il Parlamento e la Commissione per quanto riguarda l'avvio della procedura; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla presidenza finlandese per avviare un dialogo informale con il Parlamento, ma ritiene che il dialogo informale non possa sostituire la presentazione formale della proposta motivata in sede di Consiglio; ribadisce che l'invito del Parlamento a una riunione formale del Consiglio è ancora dovuto sulla base del diritto di iniziativa e del principio di leale cooperazione tra le istituzioni sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE; ribadisce il suo invito al Consiglio a informare in modo tempestivo e completo il Parlamento in tutte le fasi della procedura;

3.  esprime rammarico per il fatto che le audizioni non abbiano ancora portato a progressi significativi da parte dei due Stati membri in questione per quanto riguarda l'eliminazione dei rischi evidenti di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; osserva con preoccupazione che le relazioni e le dichiarazioni della Commissione e degli organismi internazionali, quali l'ONU, l'OSCE e il Consiglio d'Europa, indicano che la situazione sia in Polonia che in Ungheria si è deteriorata sin dall'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; fa notare che l'incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; ribadisce la sua posizione in merito alla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, relativamente alla situazione della Polonia e alla propria proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione; invita pertanto il Consiglio a garantire che le audizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE considerino anche i nuovi sviluppi e valutino i rischi di violazione dell'indipendenza della magistratura, della libertà di espressione, compresa la libertà dei media, della libertà delle arti e delle scienze, della libertà di associazione e del diritto alla parità di trattamento; invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave da parte della Polonia e dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate e alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia;

4.  osserva che la proposta motivata della Commissione relativa allo Stato di diritto in Polonia ha un ambito di applicazione limitato; invita il Consiglio a valutare in che modo sia possibile affrontare le presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia nel contesto delle sue attuali audizioni;

5.  è del parere che i più recenti sviluppi nel contesto delle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, evidenzino ancora una volta l'imminente necessità di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (DSD), quale proposto dal Parlamento, sotto forma di accordo interistituzionale consistente in un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti, su un piano di parità, il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'UE dei valori stabiliti all'articolo 2 TUE, con raccomandazioni specifiche per paese cui fa seguito una discussione interparlamentare, e un ciclo programmatico DSD permanente in seno alle istituzioni dell'UE; invita, a tale proposito, la Commissione e il Consiglio ad avviare senza indugio con il Parlamento i negoziati sull'accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE; ribadisce che il meccanismo deve integrare e rafforzare, e non sostituire, i procedimenti in corso e futuri a norma dell'articolo 7 TUE;

6.  ribadisce la sua posizione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, e invita il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati interistituzionali;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai rispettivi presidenti, governi e parlamenti della Polonia e dell'Ungheria nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(2) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
(3) Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
(4) Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
(5) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
(6) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(7) Testi approvati, P8_TA(2019)0349.


Conferenza delle parti (COP15) della Convenzione sulla diversità biologica (Kunming 2020)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (2019/2824(RSP))
P9_TA(2020)0015B9-0035/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste la revisione intermedia della strategia dell'UE in materia di biodiversità e la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(2),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla 14a riunione della conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP14)(3),

–  vista la relazione della Commissione del 20 maggio 2015 dal titolo "Lo stato della natura nell'Unione europea – Relazione sullo stato e sulle tendenze dei tipi di habitat e delle specie contemplati dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per il periodo 2007-2012, come richiesto a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli" (COM(2015)0219),

–  vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino(4) (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(5) (direttiva quadro sulle acque),

–  vista la relazione di valutazione globale dell'IPBES del 31 maggio 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici,

–  vista la lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura,

–  vista la Carta di Metz sulla biodiversità del 6 maggio 2019,

–  visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, nonché il documento di riflessione della Commissione del 30 gennaio 2019 dal titolo "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030" (COM(2019)0022),

–  viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, e la sua relazione speciale del 25 settembre 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, nonché la relazione speciale dell'IPCC dal titolo "Global Warming of 1,5 °C" (riscaldamento globale di 1,5 ºC), la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi del settembre 2018,

–  viste la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352) e la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2013 dal titolo "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" (COM(2013)0659),

–  vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura del 2019 intitolata "Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura",

–  vista la dichiarazione resa dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani il 15 ottobre 2019 in sede di Terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York,

–  visto l'appello di Pechino sulla conservazione della biodiversità e sui cambiamenti climatici del 6 novembre 2019,

–  vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019, dal titolo "L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020" (SOER 2020),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio riguardanti la COP15 della Convenzione sulla diversità biologica, che si terrà a Kunming, Cina, nel 2020 (O-000044/2019 e O-000043/2019),

A.  considerando che, secondo la definizione della sua missione, il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 è inteso a intervenire efficacemente e urgentemente per arrestare la perdita di biodiversità, in modo da far sì che entro il 2020 gli ecosistemi siano resilienti e continuino a fornire servizi essenziali, garantendo e conservando così la varietà di forme di vita del pianeta e contribuendo al benessere dell'umanità e all'eliminazione della povertà;

B.  considerando che la visione per la biodiversità per il 2050 (in appresso "visione per il 2050"), adottata nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), consiste nel vivere in armonia con la natura e nel far sì che, entro il 2050, la biodiversità sia valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone e per le generazioni future;

C.  considerando che la visione per il 2050 adottata nel quadro della CBD è sostenuta da cinque finalità generali che inquadrano altresì gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità: a) affrontare le cause profonde della perdita di biodiversità integrando la biodiversità nell'attività di governo e nella società; b) ridurre le pressioni dirette sulla biodiversità e promuovere l'uso sostenibile; c) migliorare la situazione della biodiversità salvaguardando gli ecosistemi, le specie e la diversità genetica; d) aumentare per tutti i benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici; e) migliorare l'attuazione attraverso la pianificazione partecipativa, la gestione delle conoscenze e la costruzione di capacità;

D.  considerando che, come sottolineato nella valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, le attuali tendenze negative in termini di biodiversità e di ecosistemi ostacoleranno i progressi verso l'80 % dei traguardi valutati degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in materia di povertà, fame, salute, acqua, città, clima, oceani e terra; che, secondo le previsioni, le popolazioni indigene e molte delle comunità più povere del mondo saranno colpite per prime e più duramente; che, pertanto, la perdita e il degrado della biodiversità devono essere considerati non solo come problemi ambientali, ma anche di sviluppo nonché di natura economica, sociale e morale;

E.  considerando che all'uso massiccio di erbicidi sistemici ad ampio spettro come il glifosato è direttamente imputabile una perdita massiccia di biodiversità;

F.  considerando che, secondo l'IPCC e la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici, non esistono soluzioni durature per affrontare i cambiamenti climatici senza una maggiore attuazione di soluzioni coerenti ed efficaci basate sulla natura;

G.  considerando che i cambiamenti climatici sono riconosciuti quali fattori determinanti dell'aumento degli eventi meteorologici estremi che causano catastrofi naturali in tutto il mondo, inclusi gli incendi;

H.  considerando che il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici (ABS) fornisce un quadro giuridico trasparente per la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali ad esse associate;

I.  considerando che la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 mira ad arrestare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici nell'UE e a contribuire a bloccare la perdita di biodiversità a livello mondiale entro il 2020;

J.  considerando che l'UE e gli Stati membri hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi diciassette OSS e sono pienamente impegnati nella loro attuazione;

K.  considerando che l'ambizione sancita dalla Commissione 2019-2024 nei suoi orientamenti politici è che l'UE collabori con i suoi partner globali per limitare la perdita di biodiversità entro i prossimi cinque anni;

L.  considerando che le foreste sono indispensabili per il sostentamento mondiale e che, pur coprendo soltanto il 30 % della superficie terrestre, ospitano l'80 % della biodiversità del pianeta;

M.  considerando che gli habitat e le specie sono minacciati dai cambiamenti climatici, come evidenziato dalla morte di gran parte della grande barriera corallina in Australia e dagli eventi meteorologici estremi come i grandi incendi australiani, che hanno ucciso più di un miliardo di animali; che la conservazione della natura e l'arresto della perdita di biodiversità sono essenziali ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi;

N.  considerando che quattro dei nove limiti del pianeta, definiti dal Centro per la resilienza di Stoccolma, sono stati oltrepassati;

Osservazioni generali

1.  osserva con preoccupazione che la relazione di valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici evidenzia chiaramente l'entità della crisi ecologica e la necessità di compiere urgentemente sforzi concertati che promuovano cambiamenti profondi, dal momento che la natura è in declino su scala mondiale a un ritmo senza precedenti nella storia dell'umanità, il tasso di estinzione delle specie sta accelerando e quasi un milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione, con gravi ripercussioni sulle popolazioni di tutto il mondo che incideranno sulla vita delle nostre future generazioni;

2.  esprime profonda preoccupazione per le ulteriori pressioni esercitate dai cambiamenti climatici sulla biodiversità terrestre, come indicato nella relazione speciale dell'IPCC dell'8 agosto 2019; esprime altresì profonda preoccupazione, alla luce della relazione speciale dell'IPCC del 24 settembre 2019, circa il declino dei mammiferi marini e di altri stock ittici nonché la drammatica scomparsa delle barriere coralline, oltre il 99 % delle quali dovrebbe ridursi nell'ipotesi di un riscaldamento di 2 °C, secondo la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 °C;

3.  esprime profonda preoccupazione in seguito alla pubblicazione della relazione dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, che riconosce nei cambiamenti climatici uno dei principali fattori diretti della perdita di biodiversità e sottolinea che nei prossimi decenni si prevede un significativo aggravamento degli impatti negativi dei cambiamenti climatici sulla natura e sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sugli oceani e sulla sicurezza alimentare; sottolinea inoltre che, come avverte l'IPCC, la salute degli ecosistemi oceanici e marini risente attualmente del riscaldamento globale, dell'inquinamento, dello sfruttamento eccessivo della biodiversità marina, dell'aumento dei livelli del mare, dell'acidificazione, della desossigenazione, delle ondate marine di calore, dello scioglimento senza precedenti dei ghiacciai e della banchisa, dell'erosione costiera e di catastrofi naturali più frequenti, che danneggiano gli ecosistemi marini e costieri alterandone il funzionamento e accelerando il declino dei mammiferi marini e delle risorse alieutiche, nonché la drammatica scomparsa di barriere coralline e mangrovie; ricorda che gli oceani fanno parte della soluzione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per adattarsi a essi; invita pertanto l'UE a porre gli oceani tra le priorità della sua strategia sulla biodiversità e invita tutte le parti della CBD (in appresso "le parti") a riconoscere gli oceani come un bene comune dell'umanità, al fine di sviluppare un nuovo approccio che ponga le responsabilità individuali e collettive ben al di sopra dei principi tradizionali della libertà e proprietà degli oceani per garantirne la conservazione;

4.  ritiene che ci troviamo di fronte a un'emergenza ambientale, che richiede azioni significative in Europa e nel mondo; invita la Commissione a garantire che la protezione e il ripristino della natura siano una massima priorità del Green Deal europeo, insieme ai cambiamenti climatici;

5.  esprime preoccupazione per il fatto che con le attuali tendenze di perdita di biodiversità gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020 non saranno raggiunti, e invita nuovamente tutte le parti a intensificare con urgenza gli sforzi; si rammarica del fatto che l'UE non sia sulla buona strada per conseguire l'obiettivo principale di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi entro il 2020; esorta la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi a compiere sforzi obbligatori immediati, sostanziali e supplementari per la conservazione e il ripristino della biodiversità in modo da conseguire gli obiettivi mondiali e dell'UE e da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Aichi;

6.  ricorda che la biodiversità e gli ecosistemi sani, compresi gli oceani, che assorbono oltre il 25 % delle emissioni di CO2 e sono la principale fonte di ossigeno, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e per rafforzare le capacità di resilienza e adattamento dell'UE di fronte dei cambiamenti climatici; osserva con rammarico che solo il 7 % degli oceani è formalmente protetto; ricorda l'importanza di sviluppare e attuare soluzioni basate sulla natura per preservare la biodiversità, mitigando e adattandosi al tempo stesso ai cambiamenti climatici, e in particolare per l'assorbimento del carbonio; chiede pertanto un miglioramento della coerenza e delle sinergie fra le tre convenzioni di Rio(6), nonché un loro migliore allineamento con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a garantire la pinea integrazione della biodiversità nelle sue politiche in materia di clima;

7.  plaude all'appello di Pechino sulla conservazione della biodiversità e sui cambiamenti climatici del 6 novembre 2019;

8.  sottolinea che i compromessi tra la protezione del clima e la tutela della biodiversità dovrebbero sempre essere evitati, in particolare nel settore della bioeconomia, che può svolgere un ruolo centrale nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, a condizione che non minacci la qualità degli ecosistemi; esprime preoccupazione per il fatto che tali compromessi non siano stato sufficientemente affrontati nelle recenti discussioni politiche; invita la Commissione e tutti i soggetti interessati a sviluppare un approccio coeso al fine di costruire una bioeconomia realmente sostenibile, fondata sulla conservazione della natura e su altre soluzioni basate sugli ecosistemi, in quanto un tale approccio apporta i migliori risultati sia per il clima che per la biodiversità;

9.  sottolinea che la biodiversità non solo è indispensabile per la produzione alimentare, di carburante e medicinali, ma è anche importante, insieme a un ambiente naturale sano, per lo sviluppo economico a lungo termine;

10.  accoglie con favore gli impegni assunti da Ursula von der Leyen negli orientamenti politici della Commissione 2019-2024 e nella lettera di incarico del 10 settembre 2019 indirizzata al commissario per l'Ambiente e gli oceani, al fine di presentare, entro i primi 100 giorni del mandato della nuova Commissione, una strategia ambiziosa in materia di biodiversità per il 2030 quale parte del Green Deal europeo, nonché la sua intenzione che l'UE assuma un ruolo di leader mondiale in occasione della conferenza delle parti della CBD del 2020, come ha fatto alla conferenza di Parigi sul clima del 2015; insiste affinché la nuova Commissione consideri tale questione altamente prioritaria e l'UE incoraggi, in vista della COP15, l'ambizione globale in materia di biodiversità; invita la Commissione, alla luce della crisi globale della biodiversità evidenziata dalla recente relazione dell'IPBES, ad adottare un nuovo approccio, abbandonando gli impegni volontari e proponendo una strategia ambiziosa e inclusiva sulla biodiversità per il 2030 che stabilisca obiettivi giuridicamente vincolanti per l'UE e i suoi Stati membri, tra cui obiettivi specifici per la protezione di almeno il 30 % delle zone terrestri e marine e il ripristino degli ecosistemi danneggiati a livello dell'Unione entro il 2030;

11.  ritiene che in questa nuova strategia si debba prestare particolare attenzione al ripristino degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, in particolare attraverso la ricerca e l'innovazione volte a promuovere lo sviluppo di modelli economici basati sulla natura in tutti i settori, i quali rivestono un'importanza fondamentale per il conseguimento degli obiettivi in materia di biodiversità;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere che la COP15 adotti disposizioni in materia di esame delle prospettive, valutazione delle tecnologie e monitoraggio dei nuovi sviluppi tecnologici, compresi quelli derivanti dalla biologia di sintesi;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere, in occasione della COP15, una moratoria globale sull'introduzione in natura di organismi modificati con gene drive, ivi incluse le sperimentazioni sul campo, al fine di impedire che queste nuove tecnologie siano introdotte prematuramente e di difendere il principio di precauzione, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dalla CBD;

14.  sottolinea che la protezione e la conservazione della biodiversità a livello mondiale costituiscono una sfida fondamentale e una questione di interesse strategico per l'Unione, cui dovrebbe essere data la massima attenzione politica; chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare attivamente con i paesi terzi, in particolare attraverso i loro strumenti esterni, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), al fine di promuovere le misure di protezione, conservazione e ripristino della biodiversità e la governance, in particolare nel quadro di tutti gli accordi multilaterali e commerciali e delle misure contro le inadempienze, e di fissare gli obiettivi pertinenti; invita pertanto la Commissione a includere capitoli vincolanti e applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile in tutti i futuri accordi commerciali;

15.  rammenta la sua posizione secondo cui il 45 % dei fondi NDICI dovrebbero essere destinati agli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici, alla gestione e alla protezione dell'ambiente, alla biodiversità e alla lotta alla desertificazione;

16.  sottolinea la necessità di un approccio di governance globale multilivello per la protezione, la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici; invita l'UE e gli Stati membri a mantenere il proprio fermo impegno per l'ulteriore rafforzamento della CBD e ad assumere un ruolo guida nella preparazione del quadro post-2020, in particolare in vista della COP15, a impegnarsi per un equivalente in materia di biodiversità dell'obiettivo di 1,5 °C dell'accordo di Parigi sul clima nonché a definire in modo trasparente le loro visioni e le loro priorità per il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità;

17.  ricorda che la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi è intrinsecamente sinergica e fondamentale per il raggiungimento degli OSS; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un'integrazione efficace dell'ambiente naturale e della biodiversità con gli obiettivi relativi alla biodiversità in tutti i settori, a modificare il modello economico verso una maggiore sostenibilità facendo fronte all'impronta dell'UE, nonché a garantire una maggiore coerenza in materia di politiche ambientali in tutte le politiche interne ed esterne dell'UE, comprese l'agricoltura, la pesca, le energie rinnovabili, i trasporti, il commercio e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, e sottolinea la necessità di tali azioni; ritiene che sia necessaria una maggiore collaborazione in tutti i settori al fine di integrare meglio la protezione, la conservazione e il ripristino della biodiversità; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al ciclo di vita dei beni, dalla concezione al consumo, al fine di proteggere le risorse naturali e la biodiversità, e di tenere conto degli impatti cumulativi, anche per quanto riguarda il trasporto;

18.  ritiene fondamentale affrontare le cause principali della perdita di biodiversità con un approccio strategico a lungo termine e identificare e salvaguardare urgentemente i punti più critici e strategici in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici e gli ecosistemi ad alto livello di integrità in funzione della sensibilità di ciascuna zona, della presenza di specie a rischio di estinzione o di lacune in termini di conoscenze e/o gestione efficace e della presenza di specie comuni fondamentali per i processi ecologici, nonché limitare le perdite di biodiversità e gli effetti negativi sui territori e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a insistere affinché la COP15 garantisca che qualsiasi tecnologia che possa influire sulle conoscenze tradizionali, l'innovazione, le pratiche, il sostentamento nonché l'uso dei terreni, delle risorse e dell'acqua dei popoli indigeni e delle comunità locali sia introdotta soltanto previa richiesta e previo ottenimento del libero consenso informato di tali popoli e tali comunità; sottolinea che ciò deve avvenire in maniera partecipativa, con il coinvolgimento di tutte le comunità potenzialmente interessate, prima che una tecnologia venga diffusa;

20.  ribadisce che, nonostante l'importanza del ripristino, questo aspetto rimane praticamente ignorato dagli Stati membri nel quadro della sfida di Bonn;

21.  sottolinea che l'emergenza climatica e le conseguenze di una massiccia perdita di biodiversità costituiscono una grave minaccia ai diritti umani; ricorda che, senza un ambiente sano, sono a rischio i diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, al cibo e all'acqua potabile; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad adoperarsi per una strategia dell'UE che protegga il diritto a un ambiente sano, collaborando strettamente con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, come l'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), che ha recentemente avviato una strategia comune con il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP);

Attuazione della Convenzione sulla diversità biologica e del piano strategico per la biodiversità 2011-2020

22.  accoglie con favore la decisione adottata in occasione della COP14 in Egitto che esorta le parti, tra l'altro, ad accelerare in modo significativo gli sforzi tesi ad attuare il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e a prendere in considerazione l'effettuazione di valutazioni nazionali della biodiversità nonché delle funzioni e dei servizi ecosistemici; ritiene della massima importanza intensificare gli sforzi di attuazione del piano strategico per la biodiversità 2011-2020, concentrarsi sul conseguimento degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e sul protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici (ABS) nonché lavorare a un piano strategico ambizioso post-2020 e a un meccanismo di attuazione che includa formalmente le autorità locali e regionali, come pure, per quanto riguarda lo scenario per il 2050, tener conto delle nuove sfide nel settore della biodiversità, in linea con l'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

23.  osserva con preoccupazione che, secondo le valutazioni(7) dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di interesse per la conservazione, nell'UE solo il 7 % delle specie marine e il 9 % dei tipi di habitat marino presentano uno "stato di conservazione soddisfacente" e che il 27 % delle valutazioni delle specie e il 66 % delle valutazioni dei tipi di habitat indicano uno "stato di conservazione sfavorevole"; sottolinea inoltre che, secondo le stesse valutazioni, il 48 % delle specie animali e vegetali marine di cui è nota l'evoluzione demografica è calato costantemente nell'ultimo decennio, determinando un aumento del rischio di estinzione delle specie monitorate;

Quadro globale post-2020 in materia di biodiversità

24.  accoglie con favore i progressi compiuti in occasione della COP14 relativamente a un processo globale e partecipativo per lo sviluppo di un quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; appoggia la Carta di Metz sulla biodiversità adottata dal G7;

25.  sottolinea la necessità di rafforzare le ambizioni e l'inclusività e di migliorare il funzionamento del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di attuazione della CBD, a perseguire attivamente l'elaborazione di obiettivi ambiziosi e giuridicamente vincolanti, calendari dettagliati, chiari indicatori di prestazione, strumenti di monitoraggio e meccanismi di revisione inter pares o di segnalazione sulla base di norme comuni – idealmente in collaborazione con le amministrazioni subnazionali –, al fine di garantire una completa trasparenza e la responsabilità delle parti, nonché l'efficacia complessiva del prossimo piano strategico globale per la biodiversità;

26.  sottolinea che è necessario un quadro internazionale sotto forma di un accordo globale giuridicamente vincolante per salvaguardare la biodiversità mondiale, interrompere il suo attuale declino e ripristinarla sotto tutti gli aspetti; ritiene che tale quadro debba essere fondato su obiettivi specifici, misurabili, quantificabili, ambiziosi, realistici, settoriali e con scadenze ben precise nonché su impegni risoluti, comprendenti una strategia nazionale e piani d'azione rafforzati a favore della diversità biologica e altri strumenti adeguati, quali piani d'azione subnazionali, impegni finanziari e migliori garanzie per lo sviluppo di capacità, oltre a un meccanismo quinquennale di monitoraggio e riesame, e che debba essere posto l'accento su un percorso sempre più ambizioso; sottolinea la necessità di relazioni periodiche delle parti, nonché di procedere a una raccolta e a un trattamento armonizzati di dati e indicatori comparabili e coerenti per un buon processo di monitoraggio;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere che il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità sancisca quali principali pilastri il principio di precauzione, un approccio basato sui diritti nonché l'esame delle prospettive, la valutazione delle tecnologie e il monitoraggio relativo all'adozione di nuove tecnologie;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la definizione di un nuovo obiettivo globale che preveda l'inversione, entro 2030, della curva di perdita di biodiversità a livello mondiale, permettendo alla natura di avviare una rigenerazione a beneficio di tutti e in modo tale da contribuire alla protezione della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, alla lotta alla desertificazione e al degrado del suolo, nonché per contribuire alla sicurezza alimentare; invita l'UE a insistere, nel quadro dei negoziati, per un aumento del livello di ambizione e, possibilmente, a sollecitare la protezione di metà del pianeta entro il 2050; è del parere che un chiaro obiettivo globale di conservazione per il 2030 pari ad almeno il 30 % delle aree naturali e l'obiettivo di ripristinare almeno il 30 % degli ecosistemi danneggiati che possono essere ripristinati dovrebbero essere sanciti nel quadro post-2020 e che l'UE dovrebbe fissare internamente obiettivi analoghi;

29.  sottolinea che gli sforzi e gli accordi a livello internazionale si realizzeranno solo con la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati; invita alla creazione di una coalizione di soggetti interessati, provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, per la realizzazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità; pone l'accento sull'utilità dell'"Agenda delle soluzioni" elaborata nell'ambito dell'accordo di Parigi per sviluppare un'agenda positiva per tutti i soggetti interessati pertinenti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e invita a includere azioni analoghe nel quadro post-2020;

30.  sottolinea l'importanza di ridurre al minimo i ritardi che potrebbero insorgere tra l'adozione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e la sua trasposizione negli obiettivi nazionali in materia di biodiversità e nei piani d'azione subnazionali, al fine di evitare ritardi nell'adozione di azioni concrete volte ad arrestare la perdita di biodiversità;

Strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030

31.  esorta la Commissione a elaborare una strategia che affronti le principali cause della perdita di biodiversità, sia all'interno dell'Unione che a livello mondiale;

32.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza dell'iniziativa "dal produttore al consumatore" e dell'obiettivo "inquinamento zero" con la politica agricola comune post-2020, segnatamente nell'ottica di ridurre l'uso dei pesticidi;

33.  invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a includere elementi di controllo in materia di biodiversità nei loro strumenti finanziari onde evitare effetti negativi sulla biodiversità; invita la BEI ad aggiornare le sue norme ambientali e sociali conformemente alle disposizioni della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030;

34.  invita a istituire un obiettivo giuridicamente vincolante a livello di UE per ripristinare gli habitat danneggiati entro il 2030, tramite il ripristino delle foreste naturali, delle torbiere, delle aree d'inondazione, delle zone umide, dei pascoli ricchi di biodiversità, delle zone costiere e delle aree marine; si rammarica che la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 non abbia consentito di raggiungere l'obiettivo di ripristinare il 15 % degli ecosistemi danneggiati;

35.  esorta la Commissione e la BEI a includere la verifica in materia di biodiversità nella loro azione esterna, in particolare nell'ambito dello strumento finanziario esterno, al fine di assicurare che nessun fondo o regime di finanziamento dell'UE contribuisca alla perdita netta di biodiversità;

36.  ritiene che l'ambizione globale dell'UE dovrà essere coerente con la sua azione interna nel quadro della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030;

37.  invita la Commissione a includere la riduzione dell'impronta globale dell'UE come elemento importante della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030, al fine di evitare incoerenze tra le sue azioni a livello interno e internazionale;

Considerazioni economiche e finanziamenti

38.  accoglie con favore l'accordo raggiunto da 196 governi in occasione della COP14, volto a incrementare gli investimenti nella natura e nelle persone per il 2020 e oltre; sottolinea che la crescita economica può agevolare lo sviluppo sostenibile solo se completamente dissociata dal degrado della biodiversità e della capacità degli ambienti naturali di contribuire al benessere degli esseri umani;

39.  sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati e sufficienti per la biodiversità; chiede che nel prossimo QFP siano incluse misure per il miglioramento della biodiversità e l'immunizzazione dagli effetti del clima e che la biodiversità sia maggiormente integrata in tutti i settori politici, al fine di compiere progressi positivi e significativi verso la visione per il 2050; invita la Commissione e il Consiglio a istituire un obiettivo di spesa chiaro per l'integrazione della biodiversità nel QFP di un minimo del 10 %, in aggiunta all'obiettivo di spesa per l'integrazione della dimensione climatica; sottolinea, inoltre, la necessità di istituire una metodologia più trasparente, globale e rigorosa per tracciare la spesa relativa alla biodiversità e al clima; chiede nuovamente di duplicare, come minimo, l'attuale livello di finanziamento del programma LIFE; invita inoltre a eliminare progressivamente le sovvenzioni dannose e ad assicurare la coerenza tra tutti i fondi e i programmi dell'UE affinché nessuna spesa all'interno del bilancio dell'UE possa contribuire alla perdita di biodiversità;

40.  sottolinea che l'integrazione della biodiversità deve essere accompagnata dalla raccolta di dati; osserva con preoccupazione che la ricerca di base, compresa la tassonomia, che è cruciale a tale scopo, accusa una notevole carenza di risorse e non beneficia di un livello adeguato di finanziamenti per le strategie e la ricerca; chiede che nel quadro di Orizzonte Europa siano assegnate risorse adeguate ai progetti di ricerca di base e alla costruzione di capacità e che a tal fine siano utilizzate gli assi dedicati all'assistenza tecnica di altri fondi dell'UE;

41.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'istituzione di meccanismi finanziari internazionali aggiuntivi per la protezione e la conservazione della biodiversità collegati alla CBD, compiendo nel contempo tutti gli sforzi possibili al fine di integrare la biodiversità nei fondi esistenti; osserva che le attività economiche possono contribuire notevolmente al declino della biodiversità globale e alla perdita di capitale naturale; invita pertanto le imprese e le organizzazioni finanziarie ad assumere forti impegni comuni e a contribuire in modo significativo alla biodiversità, anche sottoponendo le loro attività a controlli in materia di biodiversità, e sottolinea l'importanza di stimolare iniziative di finanziamento privato in tal senso; deplora l'incoerenza degli insiemi di dati relativi ai flussi finanziari per la biodiversità provenienti da fonti nazionali e internazionali, pubbliche e private, che mette a rischio i sistemi di monitoraggio e segnalazione e incide negativamente su qualsiasi potenziale riforma; invita pertanto la Commissione, gli Stati membri e la BEI a elaborare norme coerenti sugli insiemi di dati relativi ai flussi finanziari per la biodiversità; sottolinea che il futuro piano sulla finanza sostenibile dovrà aiutare i partecipanti dei mercati finanziari a comprendere i rischi legati alla perdita di biodiversità, includendo la biodiversità negli obblighi di informazione finanziaria;

42.  pone l'accento sull'importanza di incrementare gli investimenti, anche a favore di soluzioni basate sulla natura e iniziative corrispondenti, che generino benefici sia per la biodiversità sia per l'azione per il clima, che, a sua volta, ridurrà l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, come pure, al contempo, di eliminare gradualmente gli investimenti dannosi per l'ambiente; ricorda che la maggioranza degli investimenti realizzati nel quadro dell'accordo di Parigi deve essere utilizzata per conservare e ripristinare la biodiversità; deplora tuttavia che, nonostante il potenziale delle soluzioni climatiche naturali, gli sforzi di cattura a terra di CO2 ricevano solo il 2,5 % circa del bilancio globale per la mitigazione dei cambiamenti climatici; chiede un maggiore utilizzo dei fondi climatici dell'UE e internazionali per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali in modo conseguire benefici sia per la biodiversità sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi;

43.  accoglie con favore la decisione del Gruppo BEI di allineare tutte le sue attività di finanziamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi e di destinare almeno il 50 % dei finanziamenti della BEI all'azione per il clima; invita la BEI a continuare ad ampliare le misure di protezione e conservazione della biodiversità nell'ambito della sua dotazione finanziaria; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e il settore finanziario per allineare le rispettive attività all'accordo di Parigi e ad assicurare la verifica in materia di clima e biodiversità nelle transazioni e negli investimenti a livello di UE e oltre;

44.  sottolinea che organizzazioni internazionali quali il Fondo monetario internazionale (FMI), l'UNEP e l'OCSE concordano sul fatto che la tassazione ambientale rappresenta uno strumento essenziale per far fronte alle sfide ambientali quali la perdita di biodiversità; accoglie con favore le iniziative, quali la Green Fiscal Policy Network dell'UNEP e dell'FMI, volte a facilitare la condivisione delle conoscenze e il dialogo sulla riforma fiscale verde; richiama l'attenzione sull'obiettivo 3 di Aichi e la necessità di incentivi positivi per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità, come pure sull'OSS 15 e la necessità di mobilitare e aumentare in modo considerevole le risorse finanziarie provenienti da tutte le fonti al fine di conservare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi; sottolinea pertanto le potenzialità di una tassazione ambientale equa, in linea con il principio "chi inquina paga", quale mezzo per ridurre i danni all'ambiente e generare risorse finanziarie per la protezione della natura; invita l'UE e i suoi Stati membri a riorientare i sistemi fiscali verso un maggiore uso della tassazione ambientale;

45.  constata con preoccupazione che soltanto l'8,3 % del totale degli impegni finanziari riguarda misure volte a invertire il declino della biodiversità e che si tratta della percentuale più bassa dal 2015, nonostante si osservi un tasso di estinzione delle specie senza precedenti e in rapida accelerazione; chiede che la Commissione aumenti le risorse stanziate per garantire una protezione della biodiversità coerente e a lungo termine in tutta l'UE; insiste sul fatto che il prossimo QFP dovrebbe basarsi su una solida metodologia che permetta di monitorare la biodiversità ed evitare il rischio di sovrastimare le azioni a favore di quest'ultima;

Silvicoltura, agricoltura, pesca e suolo

46.  sottolinea che le attività agricole e di pesca, la salute del suolo e la conservazione della biodiversità sono strettamente collegati; rileva le ripercussioni negative dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca non sostenibili sulla biodiversità; evidenzia, tuttavia, che l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sostenibili possono ridurre gli effetti negativi sulle specie, sugli habitat e sugli ecosistemi nonché gli effetti dei cambiamenti climatici;

47.  invita pertanto l'UE e le parti ad assumere impegni forti a favore di sistemi alimentari sostenibili nonché di un'agricoltura, una silvicoltura e una pesca sostenibili, in particolare adottando requisiti e strategie per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari e nutrienti, per la riduzione dell'uso di pesticidi e per la protezione del suolo, degli habitat e delle specie che forniscono servizi fondamentali per gli ecosistemi, come l'impollinazione, nonché per una maggiore selettività al fine di ridurre l'impatto cumulativo sugli ecosistemi marini e costieri e contribuire alla ricostituzione di stock ittici nelle zone sensibili e in cui vi è uno sfruttamento eccessivo; invita la Commissione a includere nella prossima revisione della direttiva dell'UE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva 2009/128/CE) obiettivi di riduzione vincolanti a livello dell'UE ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le amministrazioni regionali a orientare il sostegno destinato all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca verso pratiche sostenibili e regimi ecologici;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente le pratiche agricole e forestali che sono coerenti con gli obiettivi in materia di biodiversità, come la difesa fitosanitaria e dei nutrienti integrata, l'agricoltura biologica, le pratiche agro-ecologiche, le pratiche di conservazione del suolo e delle acque, l'agricoltura di conservazione, l'agroforestazione, i sistemi silvopastorali, la gestione dell'irrigazione, i sistemi di piccole dimensioni o per appezzamenti e le pratiche per migliorare il benessere degli animali;

49.  ricorda che, secondo la comunicazione della Commissione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", le foreste sono indispensabili per i sistemi di sostegno alla vita del pianeta, in quanto coprono il 30 % della superficie delle terre del pianeta e ospitano l'80 % della sua biodiversità; sottolinea che la deforestazione è una delle principali cause della perdita di biodiversità e che le emissioni derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento d'uso del suolo e dalla silvicoltura associati alla deforestazione sono una causa significativa dei cambiamenti climatici; esprime preoccupazione per l'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione, dal momento che l'UE è il consumatore finale del 10 % dei prodotti connessi alla deforestazione; invita la Commissione ad adottare una sola definizione unificata di "deforestazione zero";

50.  invita la Commissione a proporre una serie completa di misure volte a ridurre l'impronta dei consumi dell'UE sul suolo, compresa una normativa, basata sul dovere di diligenza e atta a garantire catene di approvvigionamento sostenibili e a deforestazione zero per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, nonché un piano d'azione dell'UE sull'olio di palma; è del parere che l'azione dell'UE contro la deforestazione debba concentrarsi sui suoi principali fattori, quali l'olio di palma, la soia, le carni bovine e il cacao; chiede alla Commissione di procedere il prima possibile alla graduale eliminazione dei biocarburanti utilizzati nell'UE che sono altamente suscettibili di causare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni;

51.  evidenzia che le politiche forestali devono essere coerenti, combattere la perdita di biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici in egual misura e aumentare i pozzi naturali dell'UE, proteggendo, conservando e rafforzando nel contempo la biodiversità;

52.  sottolinea che nessun effetto di sostituzione dei prodotti della silvicoltura può compensare la perdita di foreste primordiali e primarie, la cui insostituibilità è riconosciuta(8) e che dovrebbero essere protette tramite strumenti giuridici e di incentivo, orientati alla loro complessità, connettività e rappresentatività;

53.  sottolinea che, secondo il World Population Prospects del giugno 2019, la popolazione mondiale dovrebbe aumentare di 2 miliardi di persone nei prossimi 30 anni, incrementando gli impatti dell'uso del suolo e del mare sulla biodiversità e il sequestro del carbonio; osserva che l'aumento della perdita di biodiversità mette a rischio la sicurezza alimentare e l'alimentazione; invita le parti a promuovere l'uso sostenibile della biodiversità nei programmi che contribuiscono alla sicurezza alimentare e al miglioramento dell'alimentazione, concorrendo nel contempo al conseguimento degli OSS, con particolare attenzione all'OSS 2 (Fame zero);

Zone urbane

54.  osserva che l'inquinamento, l'espansione urbana, l'impermeabilizzazione del suolo e la distruzione degli habitat sono altre cause principali di distruzione della biodiversità; ricorda che, secondo la valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, dal 1992 la superficie delle zone urbane è raddoppiata e due cittadini dell'UE su tre vivono in zone urbane; chiede una migliore valutazione del ruolo delle zone urbane e delle città nella salvaguardia della biodiversità e un maggiore coinvolgimento delle città e delle autorità locali nella definizione delle politiche in materia di tutela e conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici e per quanto concerne il monitoraggio, la segnalazione e la verifica;

55.  insiste sul fatto che le potenzialità delle città in termini di protezione della biodiversità e dei servizi ecosistemici sono sottovalutate; ricorda che il miglioramento dei benefici derivanti dalla biodiversità, dai servizi ecosistemici e dall'infrastruttura urbana verde nelle città e nelle aree periurbane migliora la salute umana; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione e l'ulteriore integrazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche nella progettazione, nella politica e nella pianificazione urbane, riducendo nel contempo le emissioni di carbonio e rafforzando l'adattamento ai cambiamenti climatici;

56.  osserva che le zone urbane possono promuovere la trasformazione nell'UE in termini di biodiversità; sottolinea che l'inquinamento da plastica e dell'acqua sono fattori importanti della perdita di biodiversità; ritiene che una forte economia circolare, nel contesto del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, potrebbe essere determinante per gli sforzi dell'UE a favore del ripristino della biodiversità;

57.  deplora il fatto che la plastica e l'inquinamento derivante, ad esempio, da impianti di trattamento delle acque, prodotti farmacologici e pratiche agricole non sostenibili, come l'uso intensivo di nutrienti, incidano profondamente sulla salute degli ecosistemi oceanici;

Zone protette dell'UE

58.  chiede di procedere a un'analisi approfondita di tutte le zone protette dell'UE, compresi i siti Natura 2000, nonché al miglioramento, alla migliore connessione e all'ampliamento di tali zone; evidenzia la necessità di un metodo standardizzato per il calcolo delle zone protette e di una definizione chiara di ciò che costituisce una "zona protetta" nell'UE; sottolinea che, alla luce della recente relazione dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, sono necessari una valutazione globale e un aumento significativo delle zone costiere e marine protette dell'UE e della loro governance; chiede l'estensione delle zone marine protette dell'UE al fine di includere un maggior numero di acque d'alto mare; sottolinea che, oltre alla quantità, anche la qualità delle aree protette è essenziale per impedire la perdita di biodiversità e che, pertanto, è necessario porre maggiormente l'accento su una gestione efficiente e sostenibile;

59.  invita la Commissione a continuare ad adottare provvedimenti giuridici quando constata che la legislazione dell'UE in materia di protezione della natura non è rispettata; sottolinea che le procedure devono essere più efficienti nel settore delle violazioni in materia di ambiente, a causa del rischio di danni irreversibili all'ambiente; sottolinea che è necessario garantire con urgenza la corretta applicazione delle direttive sulla tutela della natura e dare seguito in modo trasparente alle denunce relative a violazioni della legislazione;

60.  osserva che il quadro per la conservazione della natura potrebbe potenzialmente creare, in caso di attuazione carente, un ambiente ostile per ambientalisti ed ecologisti e mettere direttamente o indirettamente in pericolo la loro vita; sottolinea che gli omicidi di ambientalisti e ecologisti dovrebbero essere condannati attivamente dall'UE;

61.  sottolinea che le infrastrutture verdi forniscono servizi ecosistemici che sostengono la biodiversità, ad esempio aumentando la quantità di corridoi ecologici negli ambienti urbani;

Innovazione, ricerca e istruzione

62.  rammenta l'importanza dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo al fine di conseguire gli obiettivi della visione per il 2050; sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca e le scienze partecipative per rafforzare le conoscenze, in particolare per quanto riguarda gli oceani, la maggior parte dei quali non è ancora stata esplorata; invita la Commissione e il Consiglio a incrementare la dotazione di bilancio per Orizzonte Europa a 120 miliardi di EUR nel prossimo QFP, a vantaggio in particolare del polo tematico relativo alle risorse naturali, ivi inclusa la ricerca di base e applicata, ad esempio nel campo della tassonomia, e ad avviare una missione per la protezione e il ripristino della biodiversità nell'ambito di Orizzonte Europa; chiede alle parti di concentrarsi in particolare sui nessi tra la conservazione della biodiversità e i benefici per la salute umana e il benessere economico, nonché di coordinare le misure di raccolta dati;

63.  invita la Commissione a sostenere ulteriori ricerche sugli effetti dell'uso del suolo e del cambiamento della destinazione dei terreni, tra cui la deforestazione e la produzione di bioenergia, sulle emissioni di gas a effetto serra e a tener conto dei risultati nella futura elaborazione delle politiche;

64.  osserva che, secondo la strategia europea per la plastica nell'economia circolare, adottata il 16 gennaio 2018, i 150 milioni di tonnellate di plastica che si sono accumulate negli oceani del mondo potrebbero raddoppiare entro il 2030, mettendo in pericolo più di 660 specie e danneggiando il nostro ambiente; invita la Commissione a presentare iniziative faro contro l'inquinamento da plastica e i suoi effetti sulla biodiversità; sottolinea il caso specifico delle microplastiche, che rappresentano oltre l'80 % dei rifiuti marini raccolti e mettono in pericolo la biodiversità marina; accoglie pertanto con favore l'impegno di Ursula von der Leyen inteso ad aprire un nuovo fronte nella nostra lotta contro i rifiuti di plastica contrastando le microplastiche; sottolinea la necessità di un approccio all'economia circolare che ponga l'accento sulla ricerca e l'innovazione in materia di prodotti sostenibili;

65.  sottolinea l'importanza dell'educazione ai fini della sensibilizzazione alla biodiversità e della protezione dell'ambiente; osserva che le zone protette didattiche sono uno strumento pertinente ed efficiente per sensibilizzare l'opinione pubblica e rafforzare la conservazione;

Sviluppo di capacità, sensibilizzazione del pubblico e partecipazione di tutti gli attori

66.  sottolinea che lo sviluppo di capacità e le attività di sensibilizzazione sono fondamentali ai fini di un'attuazione efficace e per promuovere una maggiore comprensione dell'importanza della biodiversità; accoglie pertanto con favore la decisione della COP14 che invita le parti, gli altri governi e i donatori che siano in grado di farlo a fornire risorse finanziarie per lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento tecnologico;

67.  evidenzia l'importanza di fornire informazioni complete e di ricercare un maggiore coinvolgimento della società civile e dei cittadini di diverse fasce di età per conseguire gli obiettivi globali e dell'UE;

68.  invita le parti a promuovere la sensibilizzazione del pubblico e la partecipazione di molteplici soggetti interessati al fine di definire soluzioni su misura in collaborazione con le comunità locali e le popolazioni indigene allo scopo di promuovere l'uso sostenibile dei terreni per una maggiore biodiversità, in modo tale che le differenze regionali in termini di paesaggi e habitat siano pienamente rispettate;

69.  accoglie con favore l'intenzione di perseguire attivamente un approccio multipartecipativo, che è fondamentale per valorizzare, proteggere, preservare, utilizzare in maniera sostenibile e ripristinare la biodiversità, e sottolinea che una maggiore collaborazione con i vari livelli di governance, i vari settori e attori privati, nonché tra di essi, creerà opportunità di integrazione degli obiettivi in materia di biodiversità nelle altre politiche; ritiene fondamentale coinvolgere le imprese e le organizzazioni finanziarie e, a tale proposito, accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a coinvolgere il settore privato nella conservazione della biodiversità, in particolare attraverso la piattaforma UE per le imprese e la biodiversità; accoglie con favore, in tale prospettiva, l'avvio di iniziative del settore privato come la coalizione "One Planet Business for Biodiversity" in occasione del vertice delle Nazioni Unite sull'azione per il clima a New York;

70.  invita la Commissione a prendere in considerazione una metodologia armonizzata per il calcolo dell'impronta ecologica delle imprese dell'UE e del loro impatto sulla biodiversità;

71.  ritiene che nelle società siano necessari mutamenti trasformativi per affrontare i cambiamenti climatici, il degrado dell'ambiente e la perdita di biodiversità; sottolinea l'importanza di seguire il principio di una transizione equa che garantisca un processo inclusivo ed equo;

72.  osserva che la sensibilizzazione del pubblico e l'accesso a informazioni complete e facilmente comprensibili consentono ai consumatori di effettuare scelte d'acquisto consapevoli e promuovono un consumo sostenibile e sottolinea che, pertanto, dovrebbero far parte di un insieme completo di misure riguardanti, in particolare, i prodotti che conducono alla deforestazione, alla distruzione degli ecosistemi e alle violazioni dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la tracciabilità e il controllo dei prodotti attraverso le loro catene di valore e di approvvigionamento, garantendo in tal modo la totale trasparenza per i consumatori;

73.  sottolinea la necessità di migliorare l'etichettatura ecologica e la certificazione anti-deforestazione;

74.  accoglie con favore la riunione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura prevista nel 2020 a Marsiglia; invita la Commissione a inviare segnali evidenti di sostegno in relazione ai suoi impegni in materia di biodiversità in occasione di tale forum;

o
o   o

75.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.
(2) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.
(3) Testi approvati, P8_TA(2018)0431.
(4) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(6) La Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
(7) Relazione di valutazione regionale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici per l'Europa e l'Asia centrale https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/spm_2b_eca_digital_20180622.pdf?file=1&type=node&id=28318
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 23 luglio 2019, dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", (COM(2019)0352).


Attività del Mediatore europeo nel 2018
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 (2019/2134(INI))
P9_TA(2020)0016A9-0032/2019

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018,

–  visti gli articoli 15, 24, terzo comma, e l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),

–  vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1),

–  visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,

–  visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

–  vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE(2),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

–  visti l'articolo 54 e l'articolo 232, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0032/2019),

A.  considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 2 ottobre 2019 e che il Mediatore, Emily O'Reilly, l'ha presentata alla commissione per le petizioni il 4 settembre 2019 a Bruxelles;

B.  considerando che gli articoli 24 e 228 TFUE abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

C.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e che "le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini";

D.  considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che "al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile" e che "qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione";

E.  considerando che l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta stabilisce che "ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione";

F.  considerando che l'articolo 43 della Carta stabilisce che "ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali";

G.  considerando che nel 2018 il Mediatore ha avviato 490 indagini, di cui 482 basate su denunce e 8 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 545 indagini (534 basate su denunce e 11 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (285 indagini, pari al 58,2 %), che il seguente numero più elevato riguardava le agenzie dell'UE (43 indagini, pari all'8,8 %) e che il resto era ripartito come segue: Parlamento (30 indagini, pari al 6,1 %), Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (23 indagini, pari al 4,7 %), Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (23 indagini, pari al 4,7 %), Banca europea per gli investimenti (16 indagini, pari al 3,3 %), Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14 indagini, pari al 2,8 %) e altre istituzioni (56 indagini, pari all'11,4 %);

H.  considerando che le tre principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal Mediatore nel 2018 erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso alle informazioni e ai documenti (24,6 %), la cultura del servizio (19,8 %) e il corretto ricorso alla discrezionalità (16,1 %); che altre questioni includevano il rispetto dei diritti procedurali quali il diritto di essere ascoltati, il rispetto dei diritti fondamentali, l'assunzione, le problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, anche durante le procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle sovvenzioni e dei contratti dell'UE, l'assunzione e la buona gestione delle questioni relative al personale dell'Unione;

I.  considerando che il tasso di conformità della Commissione europea alle raccomandazioni del Mediatore per la buona amministrazione relativo al 2018, pari al 76 %, evidenzia una diminuzione costante dai livelli del 2016 e del 2017, pari rispettivamente all'82 % e al 77 %;

J.  considerando che, nel 2018, 17 996 cittadini hanno chiesto aiuto ai servizi del Mediatore; che 14 596 cittadini hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva presente sul sito web del Mediatore; che 1 220 richieste sono state trasmesse ad altri servizi per richieste di informazioni; che il Mediatore ha esaminato 2 180 denunce;

K.  considerando che, nel suo lavoro strategico del 2018, l'ufficio del Mediatore ha avviato cinque nuove indagini strategiche, rispettivamente sul trattamento delle persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia, sull'accessibilità dei siti web della Commissione per le persone con disabilità, sulle attività dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) prima della presentazione di una domanda, sulla gestione da parte della Commissione dei casi di "porta girevole" riguardanti il personale dell'UE e sulla responsabilità dell'attività legislativa del Consiglio; che nel 2018 il Mediatore ha lanciato dieci iniziative strategiche riguardanti, tra l'altro, l'uso delle lingue nella funzione pubblica dell'UE, le politiche antimolestie nella funzione pubblica dell'UE e la tutela dei minori migranti;

L.  considerando che il Mediatore svolge un ruolo fondamentale nel rendere il processo legislativo dell'UE più aperto e responsabile nei confronti dei cittadini, in modo da consentire loro di esercitare il loro diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, aumentando così il loro impegno e la loro fiducia;

M.  considerando che il Mediatore svolge un ruolo cruciale nel garantire l'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni dell'UE, nonché nel conseguimento del massimo livello di trasparenza e di imparzialità dell'amministrazione e dei meccanismi decisionali dell'UE, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, così da accrescere la fiducia, l'impegno e la partecipazione degli stessi alla vita democratica dell'Unione;

N.  considerando che la principale priorità del Mediatore europeo è garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini;

O.  considerando che nel 2018 il Mediatore ha lanciato un nuovo sito web, che comprende un'interfaccia riveduta e di facile utilizzo per i potenziali denuncianti; che la procedura "accelerata" del Mediatore per il trattamento delle denunce in materia di accesso del pubblico ai documenti riflette l'impegno del Mediatore ad assistere quanti chiedono aiuto e a prendere decisioni entro 40 giorni, in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE; che questa nuova iniziativa rientra in una strategia volta a migliorare l'efficacia del suo ufficio;

P.  considerando che l'indagine strategica OI/2/2017/TE del Mediatore ha rilevato la mancanza di trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi nonché le sue attuali prassi in materia di trasparenza del processo decisionale, in particolare durante la fase preparatoria a livello di comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e di gruppo di lavoro; che, a seguito della riluttanza del Consiglio ad attuare le sue raccomandazioni, il 16 maggio 2018 il Mediatore ha presentato al Parlamento la relazione speciale OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio; che, il 17 gennaio 2019, il Parlamento ha approvato la relazione sull'indagine strategica del Mediatore, che sostiene appieno le raccomandazioni del Mediatore; che la Presidenza finlandese ha espresso il suo impegno a migliorare l'apertura e la trasparenza legislativa del Consiglio;

Q.  che il 12 febbraio 2019 il Parlamento ha approvato un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom(4), per il quale il Parlamento è il principale responsabile a livello legislativo; che questo nuovo regolamento è in attesa dell'approvazione del Consiglio;

R.  considerando che un maggior livello di apertura e trasparenza sulle posizioni adottate dai governi degli Stati membri in seno al Consiglio incrementerà la fiducia nell'UE e ridurrà l'euroscetticismo e il populismo;

S.  considerando che una maggiore trasparenza del processo decisionale nei triloghi accrescerà la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE;

T.  considerando che nel 2018 il Mediatore ha lanciato un'iniziativa strategica antimolestie che prevede il controllo delle politiche antimolestie varate dall'amministrazione dell'UE; che nel 2018 il Mediatore ha deciso di scrivere a 26 istituzioni e agenzie dell'UE chiedendo informazioni dettagliate su tali politiche e sul modo in cui sono attuate;

U.  considerando che nel 2018 il Mediatore ha avviato un'indagine riguardante problemi di discriminazione di genere e pari opportunità presso la Banca europea per gli investimenti (BEI); che la BEI ha seguito le raccomandazioni e i suggerimenti del Mediatore in merito alle pari opportunità e alla parità di genere;

V.  considerando che il Mediatore fa parte del quadro europeo nell'ambito dell'UNCRPD, il cui compito è di tutelare, promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione a livello delle istituzioni dell'UE;

W.  considerando che nel marzo 2018 si è tenuta una conferenza che ha riunito la rete europea dei difensori civici e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e che uno dei principali temi della discussione verteva sui modi in cui i mediatori potrebbero rafforzare la loro cooperazione;

1.  accoglie con favore la relazione annuale per il 2018 presentata dal Mediatore europeo;

2.  si congratula con Emily O'Reilly per l'eccellente lavoro da lei svolto e per gli sforzi costruttivi da lei profusi per migliorare la qualità dell'amministrazione dell'UE come pure l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

3.  pone l'accento sull'importanza della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti detenuti dal Consiglio; sottolinea che un livello elevato di trasparenza del processo legislativo è essenziale per consentire ai cittadini, ai media e alle parti interessate di chiamare a rispondere i loro rappresentanti e governi eletti; riconosce l'importante ruolo svolto dal Mediatore di contatto e mediazione tra le istituzioni dell'UE e i cittadini; ritiene che il Consiglio debba rivedere la propria politica di riservatezza; sottolinea il lavoro del Mediatore nel rendere il processo legislativo dell'UE più responsabile nei confronti del pubblico;

4.  sottolinea la necessità e l'importanza di una più attiva partecipazione dei cittadini al processo decisionale e di una maggiore trasparenza nell'operato dell'amministrazione, quali misure volte a rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione e intese a ripristinare la fiducia;

5.  sollecita il Mediatore a garantire maggiore trasparenza nel processo decisionale dei triloghi;

6.  sottolinea che il ripristino della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell'Unione costituisce un compito prioritario del Parlamento europeo, avente la massima importanza a livello sociopolitico ed etico;

7.  sottolinea la necessità di migliorare e rafforzare il dialogo sociale, come pure il dialogo tra gli organi, le istituzioni e i cittadini dell'Unione;

8.  condivide pienamente le raccomandazioni rivolte dal Mediatore europeo al Consiglio ed esorta quest'ultimo ad adottare tutte le misure necessarie al fine di attuare tali raccomandazioni il più rapidamente possibile;

9.  incoraggia il Mediatore a fornire ulteriori orientamenti alle istituzioni dell'UE su come comunicare meglio con i cittadini in tutte le lingue ufficiali dell'UE; esorta il Mediatore a fornire orientamenti alle istituzioni in merito alle modalità di sviluppo della loro politica linguistica, in modo tale da produrre contenuti e informazioni pertinenti nel maggior numero di lingue possibile;

10.  valuta positivamente la strategia del Mediatore, che mira ad aumentare la visibilità e l'impatto del suo mandato tra i cittadini dell'UE;

11.  accoglie con favore la ristrutturazione del sito web del Mediatore europeo, che lo ha reso uno strumento più funzionale e accessibile per i cittadini;

12.  chiede che il Consiglio, in qualità di colegislatore, allinei i propri metodi di lavoro alle norme di una democrazia parlamentare, come richiesto dai trattati, anziché agire quale forum diplomatico, ruolo che non gli è destinato; ricorda che, a seguito dell'indagine strategica OI/2/2017/TE, il Mediatore ha concluso che le prassi del Consiglio in materia di trasparenza costituiscono un caso di cattiva amministrazione; esorta il Consiglio ad attuare immediatamente tutte le raccomandazioni del Mediatore presenti nella sua indagine strategica, ivi comprese quelle formulate dal Parlamento nella sua relazione concernente la relazione speciale; invita il Mediatore a continuare a seguire gli sviluppi della sua indagine strategica;

13.  ribadisce l'invito a procedere a un aggiornamento della legislazione dell'UE sull'accesso ai documenti e chiede una revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(5), allo scopo di facilitare l'attività del Mediatore nel verificare la concessione dell'accesso ai documenti da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; si rammarica del fatto che il Consiglio abbia bloccato la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e lo esorta a riprendere le sue discussioni sulla base della posizione adottata dal Parlamento europeo in seconda lettura, come stabilito nella risoluzione del 12 giugno 2013 sulla situazione di stallo della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001(6);

14.  ribadisce l'invito a procedere a una revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché risulta estremamente obsoleto e non rispecchia più l'attuale situazione giuridica e le prassi istituzionali messe in atto dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione;

15.  accoglie con favore l'avvio formale della procedura accelerata per le indagini in materia di accesso ai documenti e riconosce i risultati positivi per i denuncianti;

16.  sottolinea con forza l'importanza del fatto che il Mediatore continui a monitorare attentamente la trasparenza della Commissione e a svolgere indagini strategiche al riguardo; prende atto che il fenomeno delle "porte girevoli" esiste ancora, in particolare tra i funzionari ai vertici delle istituzioni; esorta il Mediatore a continuare a monitorare l'attuazione delle norme rivedute della Commissione in materia di "porte girevoli", entrate in vigore nel settembre 2018 a seguito della sua indagine di iniziativa;

17.  sottolinea che la questione dei conflitti di interesse non è limitata ai casi di "porte girevoli" e insiste sulla necessità di elaborare ulteriori norme e criteri più rigorosi al fine di garantire in modo sicuro che le decisioni e la normativa siano adottate tenendo conto degli interessi dei cittadini;

18.  ricorda che i principi di disponibilità pubblica, apertura e trasparenza sono inerenti al processo legislativo dell'UE al fine di consentire ai cittadini di conoscere le considerazioni che motivano le azioni legislative, assicurando pertanto l'esercizio effettivo dei loro diritti democratici(7); riconosce la necessità di trasparenza nel processo decisionale dell'UE; sostiene lo sviluppo, tra i servizi delle tre istituzioni, del portale legislativo congiunto, volto a fornire un canale di facile consultazione mediante il quale anche i non specialisti potranno accedere alle informazioni sulle procedure legislative in corso;

19.  sostiene la pubblicazione dei documenti di trilogo definitivi; sottolinea che la sentenza della Corte di giustizia nella causa De Capitani (T-540/15) del marzo 2018 afferma che le posizioni delle istituzioni riprese nei documenti "a quattro colonne" non rientravano in una presunzione generale di non divulgazione; osserva che la natura sensibile del contenuto dei documenti di trilogo non è stata considerata di per sé un motivo sufficiente per rifiutare l'accesso al pubblico; ritiene che, per garantire la trasparenza nei triloghi, tutte e tre le istituzioni dovrebbero fornire il loro contributo; riconosce che il diritto di accesso del pubblico ai documenti degli organi dell'Unione è un diritto garantito e inalienabile di tutti i suoi cittadini che deriva direttamente dal principio democratico e del diritto fondamentale di libertà di espressione, così da determinare un obbligo corrispondente da parte dell'Unione, quanto al suo rispetto e all'assunzione di responsabilità; sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente le relative istituzioni preposte alla trasparenza, come il Mediatore, al fine di garantire il rispetto, da parte dell'Unione, dell'obbligo di cui sopra;

20.  ribadisce che l'integrità della Banca centrale europea (BCE) e la sua indipendenza da interessi finanziari privati devono essere garantite; sottolinea che i membri del Comitato esecutivo devono astenersi dallo svolgere simultaneamente il ruolo di membri di consessi o di altre organizzazioni che includano dirigenti di banche controllate dalla BCE e non devono partecipare ai consessi non aperti al pubblico; accoglie con favore il parere espresso dal Mediatore il 5 luglio 2018;

21.  si rammarica che l'adozione e l'applicazione di norme minime in materia di rendicontabilità da parte della BCE, come raccomandato, non si siano ancora concretizzate; ritiene che il fatto di non garantire la trasparenza delle attività della BCE potrebbe far sì che la sua indipendenza da interessi finanziari privati sia messa in discussione;

22.  sostiene le raccomandazioni del Mediatore del 15 gennaio 2018 riguardanti l'appartenenza del Presidente della Banca centrale europea e dei membri dei suoi organi decisionali al "Gruppo dei Trenta" ed esorta la BCE a modificare le pertinenti norme per garantire la concreta attuazione delle più rigorose norme etiche e di responsabilità;

23.  invita la Commissione, nella fase di dialogo informale con gli Stati membri, a garantire un alto livello di trasparenza e l'accesso a documenti e informazioni in merito alle procedure EU Pilot e di infrazione, in particolare quelle relative alle petizioni ricevute, nonché l'accesso integrale mediante strumenti appropriati alle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse; invita la Commissione ad adottare un approccio diverso per quanto riguarda le indagini sulle violazioni del diritto dell'UE e ad avviare procedure di infrazione senza basarsi esclusivamente sul meccanismo EU Pilot;

24.  sottolinea l'importanza delle misure introdotte per migliorare la trasparenza delle decisioni adottate nelle procedure di infrazione; ricorda che nel 2014 la Commissione ha istituito una piattaforma centralizzata sul sito web Europa, con informazioni complete sulle infrazioni; sottolinea che la Commissione, nelle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE, fornisce informazioni al Parlamento europeo e al pubblico in merito al meccanismo EU Pilot e ai fascicoli relativi alle procedure di infrazione;

25.  sostiene pienamente l'impegno del Mediatore a migliorare la trasparenza delle attività di lobbying a livello dell'UE; sostiene l'impegno della Commissione ad attuare le norme orizzontali riviste sui gruppi di esperti, incluse quelle riguardanti la trasparenza e il conflitto di interessi; sottolinea l'importanza di iscrivere le persone e le organizzazioni che rappresentano interessi privati nel registro per la trasparenza, in modo che le nomine possano essere effettuate conformemente alle norme orizzontali;

26.  sottolinea la necessità di un accordo tripartito tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il quale rappresenterebbe un passo in avanti nel rafforzamento delle norme esistenti in materia di lobbying e nel colmare le lacune; ritiene, tuttavia, che le istituzioni non dovrebbero fermarsi a ciò, ma dovrebbero continuare ad adoperarsi per conseguire misure legislative vincolanti per tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

27.  sottolinea l'importanza di assicurare che tutte le informazioni sull'influenza dei lobbisti siano gratuitamente disponibili, pienamente comprensibili e di facile accesso per i cittadini, migliorando la precisione dei dati figuranti nel registro per la trasparenza dell'UE; evidenzia che deve essere garantita la totale trasparenza circa il finanziamento di tutti i rappresentanti di interessi e chiede la sospensione di qualsiasi organizzazione che violi le norme in materia di "porte girevoli";

28.  sottolinea la necessità di adottare un atto giuridico che renda il registro per la trasparenza completamente obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e agenzie dell'UE e parti terze, garantendo in tal modo la piena trasparenza delle attività di lobbying; incoraggia le istituzioni dell'UE a valutare quali modalità pratiche potrebbero portare a un accordo rapido ed efficace;

29.  deplora che la discriminazione e la rappresentanza di genere costituiscano ancora un problema all'interno delle istituzioni dell'UE; osserva con preoccupazione le conclusioni del caso 366/2017/AMF ed esorta fermamente la BEI a conformarsi appieno alle raccomandazioni del Mediatore per conseguire una rappresentanza equilibrata di tutti i generi nelle posizioni dirigenziali;

30.  accoglie con favore l'indagine svolta nel 2018 dal Mediatore sulla procedura di nomina dell'ex Segretario generale della Commissione e prende atto dei suoi risultati in merito a quattro casi di cattiva amministrazione; si rammarica del fatto che la precedente Commissione non abbia attuato le raccomandazioni del Mediatore, nonostante il sostegno espresso dal Parlamento a tali raccomandazioni; osserva con particolare preoccupazione che la Commissione non ha istituito una specifica procedura di nomina e chiede alla nuova Commissione di farlo, garantendo in tal modo l'applicazione delle più rigorose norme in termini di trasparenza, etica e Stato di diritto;

31.  osserva con preoccupazione il tasso di conformità decrescente da parte della Commissione alle raccomandazioni, alle soluzioni e ai suggerimenti proposti dal Mediatore; invita la Commissione a mostrare maggiore impegno nel risolvere tutti i casi di cattiva amministrazione individuati dal Mediatore nel corso delle sue attività;

32.  esorta il Mediatore a monitorare l'attuazione del nuovo regolamento del Parlamento per le audizioni dei commissari designati, in particolare le disposizioni di cui all'allegato VII, articolo 2, riguardante l'esame della dichiarazione di interessi finanziari, alla luce della trasparenza e dell'obiettività;

33.  prende atto della proposta adottata dalla Commissione il 31 gennaio 2018 relativa a un nuovo codice di condotta per i membri della Commissione europea; ritiene che le disposizioni del codice debbano essere ulteriormente rafforzate;

34.  ribadisce ed è fermamente dell'avviso che in tutte le istituzioni dell'UE debbano essere applicate rigide norme ed etiche onde garantire il rispetto del dovere di integrità;

35.  ritiene fermamente che la trasparenza sia una componente essenziale dello Stato di diritto e che debba essere rispettata durante l'intero processo legislativo, dato che influisce sull'effettiva concretizzazione del diritto di voto e del diritto di eleggibilità, oltre ad altri diritti (libertà di espressione, libertà di parola e libertà di ricevere informazioni); ritiene che la formazione di una cittadinanza dell'UE attiva necessiti di controllo pubblico, di revisione e valutazione del processo e della possibilità di contestare l'esito; sottolinea che ciò aiuterebbe i cittadini ad acquisire sempre maggiore familiarità con le nozioni basilari del processo legislativo e a promuovere la partecipazione alla vita democratica dell'Unione;

36.  accoglie con favore i continui sforzi del Mediatore per influenzare il cambiamento presso le istituzioni dell'UE mediante la partecipazione a consultazioni pubbliche riguardanti le sue attività; accoglie con favore i suoi suggerimenti per migliorare la trasparenza del modello di analisi del rischio dell'UE nella filiera alimentare, tra cui la pubblicazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare degli ordini del giorno e dei processi verbali delle riunioni relative all'analisi del rischio;

37.  incoraggia il Mediatore a portare avanti la sua indagine di iniziativa in merito alla trasparenza dell'EMA, ai rapporti della stessa con le società farmaceutiche prima della presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e alla consultazione pubblica svoltasi fino a gennaio 2019;

38.  accoglie con favore la sua indagine in merito alle relazioni sulla sicurezza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), indagine che ha determinato dei cambiamenti nelle prassi dell'Agenzia, cosicché coloro che segnalano problemi di sicurezza ricevono ora un riscontro;

39.  esorta il Mediatore a continuare a monitorare la conformità del regime comune di assicurazione malattia (RCAM) all'UNCRPD; esorta la Commissione ad aggiornare il testo delle disposizioni generali di esecuzione che disciplinano il funzionamento dell'RCAM per quanto riguarda le spese mediche e le spese relative a sistemazioni adeguate presso i luoghi di lavoro delle persone con disabilità o malattie gravi; invita il Mediatore a garantire la piena attuazione dell'UNCRPD in tutta l'amministrazione dell'Unione europea;

40.  accoglie con favore le raccomandazioni pratiche del Mediatore in merito all'accessibilità delle procedure di selezione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per le persone con disabilità visive; invita il Mediatore a monitorare il pieno rispetto da parte dell'EPSO dei requisiti di accessibilità per le procedure di selezione online; invita il Mediatore a dare seguito alle sue proposte concernenti le tecnologie di assistenza durante i test al computer che si svolgono in tutto il mondo;

41.  sostiene il Mediatore nel sensibilizzare le istituzioni dell'UE in merito all'introduzione di politiche antimolestie più incisive;

42.  sostiene l'iniziativa del Mediatore di dare seguito al movimento #MeToo e chiede un ulteriore controllo delle politiche antimolestie in essere presso l'amministrazione dell'UE;

43.  sostiene gli sforzi del Mediatore per agevolare la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche dell'Unione; chiede al Mediatore di continuare a seguire l'utilizzo dello strumento di iniziativa dei cittadini europei (ICE), compreso il monitoraggio dell'attuazione del regolamento riveduto sull'iniziativa dei cittadini europei;

44.  rileva che il ruolo del Mediatore europeo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo, passando dalla prevenzione della cattiva amministrazione alla promozione della buona amministrazione; ritiene che l'evoluzione logica di tale tendenza consista nel proseguire gli sforzi volti a promuovere in maniera attiva una migliore amministrazione e le migliori prassi amministrative in modo tempestivo;

45.  accoglie con favore l'iniziativa del Mediatore in merito all'assegnazione di un premio per la buona amministrazione, che riconosce gli sforzi compiuti dalla funzione pubblica dell'UE nella ricerca di modalità innovative per attuare politiche favorevoli ai cittadini;

46.  rinnova l'invito che promuove da tempo a rafforzare il vigente codice di buona condotta amministrativa affinché diventi un regolamento adeguatamente vincolante per tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

47.  ricorda l'impegno del Mediatore a favore della massima trasparenza, da parte dell'UE, nel corso dei negoziati sull'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

48.  incoraggia il Mediatore a proseguire la sua cooperazione con i difensori civici nazionali attraverso la rete europea dei difensori civici; ribadisce la necessità di sviluppare ulteriormente tali esempi di cooperazione fra i vari difensori civici nazionali;

49.  rammenta che il nuovo progetto di statuto del Mediatore europeo, adottato recentemente dal Parlamento, contiene una disposizione di incompatibilità che fissa un periodo di 3 anni prima che un membro del Parlamento europeo sia eleggibile per la carica di Mediatore;

50.  insiste sull'importanza fondamentale di preservare l'indipendenza e l'integrità del Mediatore e di garantire che la carica sia ricoperta da una persona che non presenti alcuna evidente affiliazione a partiti politici, né conflitti di interessi, e con un forte senso etico;

51.  esprime apprezzamento per l'eccellente e proficua cooperazione portata avanti dal Mediatore e dalla sua équipe con la commissione per le petizioni;

52.  riconosce l'eccellente cooperazione attuata dal Mediatore durante il suo mandato e invita il futuro Mediatore a portare avanti tale cooperazione e dialogo strutturale con la commissione per le petizioni, al fine di migliorare ulteriormente la qualità dell'amministrazione dell'UE, nonché l'accessibilità e la qualità dei servizi che essa offre ai nostri cittadini;

53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o autorità analoghe.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0045.
(3) Testi approvati, P8_TA(2019)0114.
(4) Testi approvati, P8_TA(2019)0080.
(5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0271.
(7) Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Regno di Svezia e Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea, Raccolta 2008 I-04723.


Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (2019/2950(RSP))
P9_TA(2020)0017B9-0047/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità europea dell'Energia Atomica ("lo statuto"), in particolare gli articoli 11 bis, 12, 16 e 17(1),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2011 sul discarico 2009: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE(2),

–  vista la relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti europea dal titolo ""La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE"(3),

–  vista la decisione della Commissione del 29 giugno 2018 sulle attività e gli incarichi esterni e sulle attività professionali dopo la cessazione dal servizio (C(2018)4048);

–  visto il comunicato stampa dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 17 settembre 2019 sull'annuncio delle dimissioni di Adam Farkas dalla carica di direttore esecutivo dell'ABE, che saranno effettive al 31 gennaio 2020(4),

–  viste l'interrogazione alla Commissione sulla nomina del direttore esecutivo dell'ABE, Adam Farkas, ad amministratore delegato dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) (O-000031/2019 – B9-0054/2019) e le risposte fornite dalla Commissione il 24 ottobre 2019(5),

–  viste le risposte fornite dal presidente dell'ABE nel corso dell'audizione organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari il 4 novembre 2019,

–  vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in data 23 agosto 2010 dal titolo "Buone pratiche in materia di prevenzione dei conflitti di interesse dopo una carica pubblica(6),

–  visto il documento di lavoro 6/2010 di Transparency International dal titolo: "Regolamentazione delle porte girevoli"(7),

–  visti i progetti di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine sulla denuncia 775/2010/ANA contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA)(8),

–  vista la lettera del Mediatore al direttore dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in data 13 giugno 2017 sull'applicazione dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari UE(9),

–  vista la lettera del Mediatore al direttore dell'ABE in data 13 giugno 2017 sull'applicazione dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari UE(10),

–  vista la relazione del Mediatore europeo in data 28 febbraio 2019 sulla pubblicazione di informazioni relative agli ex funzionari di inquadramento superiore ai fini del rispetto del divieto annuale sulle attività di lobbying e consulenza: SI/2/2017/NF(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo)(12),

–  visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024(13),

–  vista l'interrogazione alla Commissione dal titolo "Istituzioni e organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica" (O-000048/2019 – B9-0001/2020),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

A.  considerando che l'articolo 298, paragrafo 1 TFUE stabilisce: "Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente";

B.  considerando che l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010(14) stabilisce: "Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione";

C.  considerando in particolare che gli articoli 16 e 17 dello statuto dei funzionari dell'UE stabiliscono i principi per il personale che lascia le istituzioni, comprese le disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse;

D.  considerando che il direttore esecutivo dell'ABE ha accettato la nomina ad amministratore delegato dell'AFME a partire dal 1º febbraio 2020 e ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico di direttore esecutivo dell'ABE, che saranno effettive al 31 gennaio 2020;

E.  considerando che il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE hanno deciso di approvare il nuovo incarico del direttore esecutivo dell'ABE in qualità di amministratore delegato dell'AFME; che il consiglio delle autorità di vigilanza ha deciso di imporre restrizioni assai leggere al suo direttore esecutivo le quali, secondo l'ABE, affrontano il conflitto di interessi derivante dalla sua accettazione del nuovo incarico presso l'AFME; che tali restrizioni si applicano alle attività esercitate al servizio dell'ABE e dopo averla lasciata;

F.  considerando che, nel corso di un'audizione dinanzi al Parlamento europeo, il presidente dell'ABE ha sottolineato la difficoltà di applicare restrizioni a tali attività esercitate dopo aver ricoperto una carica pubblica;

G.  considerando che i quadri superiori che lasciano le autorità di vigilanza non beneficiano attualmente di un'indennità temporanea;

H.  considerando che le situazioni di conflitto di interesse dopo una carica pubblica o i casi di "porte girevoli" sono problemi ricorrenti che sono stati valutati e analizzati da organi internazionali e dell'UE, in particolare dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea;

I.  considerando che tali casi di "porte girevoli" offrono ai gruppi di interesse l'opportunità di ricompensare le autorità di regolamentazione per il comportamento tenuto in passato, aprendo così la porta a incentivi dannosi;

1.  sottolinea l'importanza di un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente per l'UE nel suo insieme, compresi le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione economica e monetaria;

2.  è preoccupato per il conflitto di interessi sorto a seguito della nomina del direttore esecutivo dell'ABE ad amministratore delegato dell'AFME a partire dal 1° febbraio 2020; osserva che tale attività dopo una carica pubblica senza prevedere alcun periodo di restrizione costituisce un rischio non solo per la reputazione e l'indipendenza dell'ABE, ma per tutte le istituzioni dell'UE e per il progetto europeo nel suo complesso;

3.  ricorda che le situazioni irrisolte di conflitto di interessi potrebbero non solo compromettere l'applicazione di elevati standard etici a livello dell'intera amministrazione europea, ma pregiudicare altresì il diritto a una buona amministrazione, minacciando quindi le condizioni di parità necessarie per il corretto funzionamento del mercato unico;

4.  chiede l'applicazione efficace e coerente dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 16, al fine di evitare conflitti di interesse, in particolare – ma non solo – per quanto riguarda i funzionari di inquadramento superiore; sottolinea che l'articolo 16 consente alle istituzioni dell'UE di respingere la richiesta di un ex funzionario di assumere un incarico specifico qualora le restrizioni non siano sufficienti a tutelare gli interessi legittimi delle istituzioni; sottolinea che, nel caso del sig. Farkas, il divieto di spostamento diretto all'AFME avrebbe potuto essere preso in considerazione nel quadro dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2018)4048 della Commissione, in quanto l'AFME può essere considerata "parte avversa";

5.  teme che spesso non sia possibile applicare le condizioni imposte alle attività dopo una carica pubblica; incoraggia pertanto le istituzioni e le agenzie dell'UE a prendere in considerazione l'intera gamma degli strumenti di cui all'articolo 16 dello statuto dei funzionari;

6.  mette in discussione la decisione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e del consiglio di amministrazione dell'ABE di consentire al sig. Farkas di assumere la posizione di amministratore delegato dell'AFME; li invita a rivedere la loro decisione;

7.  osserva che, sebbene l'esperienza nel settore privato possa essere preziosa per lavorare presso le istituzioni, il sistema delle "porte girevoli" può verificarsi anche a seguito di un impiego nel settore privato precedente la carica pubblica, quando esiste un legame diretto tra l'ex datore di lavoro e la nuova posizione presso l'istituzione, e che ciò può compromettere l'integrità delle istituzioni dell'UE e danneggiare la fiducia dei cittadini in esse; sottolinea, pertanto, la necessità emergente di valutare le modalità in cui possono insorgere conflitti di interesse anche da posizioni ricoperte prima di una carica pubblica o prima di una nomina a posti che comportano poteri e responsabilità di regolamentazione o esecutivi e raccomanda di esaminare ulteriormente tale situazione;

8.  sottolinea che le situazioni di conflitto di interessi per le attività esercitate dopo una carica pubblica e il fenomeno delle "porte girevoli" sono un problema comune a tutte le istituzioni, organi e organismi a livello di UE e dei suoi Stati membri; sottolinea pertanto la necessità di un quadro giuridico unificato per affrontare efficacemente tali questioni;

9.  prende atto dell'opera svolta a livello internazionale (OCSE) al fine di garantire un quadro armonizzato per le attività esercitate dopo una carica pubblica; prende atto, a livello dell'UE, dell'opera svolta a tal fine dalla Corte dei conti europea e dal Mediatore europeo; osserva che un'attuazione tempestiva di tali raccomandazioni potrebbe prevenire questioni analoghe in futuro;

10.  evidenzia che, sebbene l'esperienza di lavoro acquisita nel settore privato da parte dai membri del suo personale possa essere preziosa per un organo di regolamentazione o di vigilanza, gli organi e le istituzioni dell'Unione dovrebbero ispirarsi a una rigorosa etica del servizio pubblico, in modo da servire al meglio i cittadini europei;

11.  invita la Corte dei conti europea ad effettuare un'analisi globale dell'approccio degli organi e delle agenzie dell'Unione economica e monetaria per quanto riguarda la gestione delle situazioni che presentano potenziali conflitti di interesse; invita la Corte dei conti europea a individuare le migliori pratiche;

12.  invita la Commissione a valutare la prassi attuale in materia di attività dopo una carica pubblica a livello UE e nazionale, al fine di individuare misure più incisive per la prevenzione dei conflitti di interesse che insorgono quando funzionari di inquadramento superiore degli organi dell'UE lasciano l'incarico per occupare posti di lavoro nel settore privato o quando soggetti provenienti dal settore privato sono nominati a posizioni di alto livello in un organo dell'UE, e a tenere conto dei risultati cui perviene nell'esame di un quadro giuridico armonizzato per la prevenzione dei conflitti di interesse dopo una carica pubblica;

13.  ricorda l'impegno assunto dalla Commissione in occasione della discussione in Aula del 24 ottobre 2019 di riesaminare il quadro giuridico applicabile alla fine di un rapporto di lavoro; invita la Commissione a istituire un quadro giuridico armonizzato per la prevenzione delle situazioni di conflitto d'interesse dopo una carica pubblica, al fine di garantire elevati standard etici; sottolinea la necessità di allineare la prassi dell'UE alle norme internazionali; evidenzia che le stesse norme dovrebbero essere applicate a livello nazionale e dell'UE;

14.  invita la Commissione a definire, nell'ambito della revisione del quadro delle attività dopo una carica pubblica, specifici settori di rischio che potrebbero richiedere un rafforzamento, compresa l'estensione della possibilità di bloccare i cambiamenti di lavoro, e a prendere in considerazione una possibile estensione dei periodi di restrizione dei funzionari di inquadramento superiore, proporzionati al caso specifico, al fine di garantire parità di trattamento in linea con l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che l'obbligo di comunicazione ex ante dei conflitti di interesse di cui all'articolo 11 dello statuto dei funzionari dovrebbe essere attuato in modo da garantire che i potenziali conflitti di interesse di un candidato emergano ben prima di assumere un incarico presso un organo dell'UE; sottolinea inoltre che tutti gli organi dell'UE dovrebbero pubblicare le proprie norme interne in materia di conflitti di interesse sui loro siti web e tener conto delle raccomandazioni del Mediatore europeo del 2017 in merito alla pubblicazione delle informazioni annuali richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari;

15.  invita la Commissione a estendere tale riesame ai conflitti di interesse precedenti una carica pubblica e a valutare l'opportunità di rafforzare le misure esistenti, quali la cessione obbligatoria di partecipazioni in imprese soggette all'autorità dell'istituzione cui appartiene un funzionario di nuova nomina o che intrattengono rapporti con tale istituzione, nonché a prendere in considerazione nuovi tipi di misure preventive, quali la ricusazione obbligatoria per le questioni che interessano un ex datore di lavoro del settore privato;

16.  ritiene che il divieto di cambiamento di lavoro qualora l'interessato occupi attualmente un incarico e qualora il divieto sia sufficientemente mirato e giustificato non costituisca una violazione del diritto al lavoro;

17.  sottolinea che, se si introducessero periodi di restrizione più lunghi per i funzionari di inquadramento superiore che lasciano un'agenzia, potrebbe essere altresì presa in considerazione la possibilità di concedere loro un'adeguata indennità transitoria; sottolinea che tali indennità temporanee dovrebbero cessare qualora il nuovo incarico sia assunto durante il periodo di restrizione;

18.  invita la Commissione a valutare se sia opportuno che le agenzie dell'UE interessate decidano autonomamente in merito all'applicazione delle norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e come sia possibile garantire un'applicazione coerente delle norme; ritiene che l'organo etico indipendente previsto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia l'organo più adatto ad adottare decisioni relative ai conflitti di interesse riguardanti il personale dell'UE in futuro;

19.  suggerisce a tutti i deputati al Parlamento europeo e a tutti i rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea di astenersi per un periodo di due anni da contatti con l'attuale direttore esecutivo se e quando assumerà la sua funzione di amministratore delegato dell'AFME; invita i servizi responsabili del rilascio dei tesserini permanenti di accesso ai locali del Parlamento ("badge marroni") ad esaminare a fondo il caso del sig. Farkas, tenendo conto della possibilità di non concedere tale badge per lo stesso periodo (due anni), al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alla Corte dei Conti e al Mediatore europeo.

(1) GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385.
(2) GU L 250 del 27.9.2011, pag. 268.
(3) https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
(4) https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director
(5) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_EN.html
(6) https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7
(7) https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door
(8) https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697
(10) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699
(11) https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521
(12) Testi approvati, P8_TA(2019)0080.
(13) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
(14) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

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