– visti l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del trattato sull'Unione europea,
– visto l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976(1), quale modificato e rinumerato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002(2),
– vista la sua decisione 2005/684/CE, Euratom, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo(3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1,
– vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini(4), quale modificata dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012(5),
– viste la decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo(6), e la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo(7),
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 luglio 2005, 30 aprile 2009 e 19 dicembre 2019(8),
– viste le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri concernenti i risultati dell'elezione del Parlamento europeo,
– vista la decisione in data 13 giugno 2019 della Junta Electoral Central (Giunta elettorale centrale) spagnola, che proclama i candidati eletti al Parlamento europeo alle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale spagnola) il 14 giugno 2019(9),
– visti gli articoli 3, 4 e 11, e l'allegato I del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0015/2020),
A. considerando che, a norma dell'articolo 12 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo e a tal fine prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 1976, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia;
B. considerando che tutti gli Stati membri hanno notificato al Parlamento i nomi dei deputati eletti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, ma che non tutti i nomi sono stati comunicati;
C. considerando che, conformemente all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, e all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, il numero di rappresentanti al Parlamento europeo assegnati alla Spagna è attualmente 54, mentre le autorità spagnole competenti hanno comunicato solo 51 nomi; che, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea(10) e conformemente all'articolo 12 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento prende atto della decisione del 13 giugno 2019 della Junta Electoral Central, che proclama i candidati eletti al Parlamento europeo alle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado del 14 giugno 2019 al fine di stilare l'elenco dei deputati eletti; che, di conseguenza, i rappresentanti al Parlamento europeo eletti in Spagna sono 54;
D. considerando che le obiezioni all'elezione di alcuni deputati al Parlamento europeo possono essere prese in considerazione negli Stati membri conformemente alla legislazione nazionale, e che tali procedure potrebbero portare all'annullamento dell'elezione dei deputati interessati;
E. considerando che alcuni Stati membri hanno trasmesso in ritardo, mentre altri non hanno ancora trasmesso, gli elenchi degli eventuali sostituti, unitamente alla graduatoria quale risultante dal voto, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento;
F. considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, il mandato di un deputato al Parlamento europeo può essere convalidato solo previa presentazione della dichiarazione scritta sull'assenza di cariche incompatibili e della dichiarazione scritta di interessi finanziari, richieste a norma dell'articolo 3 e dell'allegato I del regolamento;
G. considerando che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 1976 precisa le cariche che sono incompatibili con quella di membro del Parlamento europeo;
H. considerando che, a norma dell'articolo 11 e dell'allegato I del regolamento, ciascun deputato al Parlamento europeo è tenuto a rilasciare una dichiarazione dettagliata riguardante: a) le sue attività professionali nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici; b) qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento; c) qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo; d) la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite; e) qualsiasi attività esterna occasionale retribuita, ove la remunerazione complessiva di tutte le attività esterne occasionali del deputato superi i 5 000 EUR in un anno civile; f) la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione; g) qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi; h) qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. Per ciascuno degli elementi da dichiarare, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività retribuita o meno e, per gli elementi di cui alle lettere a), c), d), e) e f), i deputati indicano altresì la pertinente categoria di reddito; considerando altresì che le informazioni fornite sono pubblicate sul sito internet del Parlamento;
I. considerando che il mandato dei rappresentanti eletti nel Regno Unito si basa sull'appartenenza di tale paese all'Unione europea; che, come conseguenza e in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, il mandato di questi deputati al Parlamento europeo cesserà automaticamente se e quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea diverrà giuridicamente efficace;
J. considerando che, in virtù delle medesime disposizioni della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non comporterà una vacanza ai sensi dell'articolo 13 dell'Atto del 1976 e dell'articolo 4 del regolamento e, di conseguenza, la fine del mandato dei rappresentanti eletti nel Regno Unito sarà automatica e avverrà senza che sia necessario che il Parlamento europeo la constati;
K. considerando che, in caso di recesso del Regno Unito, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo per Stato membro dopo che il recesso sarà divenuto efficace è stato fissato dalla decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo e che, di conseguenza, i rappresentanti di alcuni Stati membri occuperanno seggi supplementari risultanti dal numero di seggi assegnati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma;
L. considerando che taluni Stati membri hanno preso disposizioni legislative o regolamentari che stabiliscono le condizioni per l'organizzazione di elezioni con liste transnazionali;
M. considerando che i cittadini di taluni Stati membri che hanno vissuto in un altro paese per un determinato periodo di tempo possono essere privati del diritto di voto nel loro Stato membro di origine (perdita del diritto di voto); che in alcuni casi ciò può anche comportare la privazione del diritto di eleggibilità;
1. dichiara valido, con riserva di eventuali decisioni delle autorità competenti degli Stati membri dinanzi alle quali i risultati elettorali potrebbero essere stati contestati, il mandato dei membri del Parlamento europeo elencati nell'allegato della presente decisione;
2. ribadisce la propria richiesta alle autorità nazionali competenti non solo di comunicargli tempestivamente tutti i nomi dei candidati eletti, ma anche di trasmettergli i nomi degli eventuali sostituti, unitamente alla graduatoria quale risultante dal voto, e sollecita le autorità che non hanno ancora proceduto alle pertinenti comunicazioni a farlo senza indugio;
3. invita le autorità competenti degli Stati membri a condurre tempestivamente a termine l'esame delle eventuali contestazioni loro presentate e a informare il Parlamento del relativo esito; chiede una valutazione trasparente dello svolgimento delle elezioni europee;
4. fa osservare che il mandato dei rappresentanti eletti nel Regno Unito cesserà automaticamente se e quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea diverrà giuridicamente efficace;
5. si aspetta, in una siffatta circostanza, che le pertinenti comunicazioni in vista della copertura dei seggi aggiuntivi siano effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri senza indebito ritardo;
6. ritiene che la perdita del diritto di voto possa scoraggiare i cittadini che intendono esercitare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE (articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE) e abbia ripercussioni sui cittadini che hanno esercitato questo stesso diritto; reputa che la privazione del diritto di voto violi il principio del suffragio universale (articolo 14, paragrafo 3, TUE e articolo 1, paragrafo 3, dell'Atto del 1976); esprime inoltre preoccupazione quanto alle situazioni in cui i cittadini sono ostacolati nell'esercizio del diritto di voto a causa della mancanza di chiarezza delle procedure, anche per quanto riguarda le liste di voto, i requisiti relativi alla presenza fisica, o le difficoltà ad avere accesso alle informazioni provenienti dagli Stati membri che sono necessarie per esercitare tale diritto; è del parere che in nessun caso la privazione del diritto di voto o requisiti che ostacolino in modo sproporzionato l'esercizio di tale diritto possano applicarsi alle elezioni europee, e invita la Commissione ad assicurare che in nessuno Stato membro sia prevista questa possibilità;
7. invita gli Stati membri in cui siano emersi siffatti problemi a semplificare le formalità di registrazione relative alla partecipazione di cittadini di altri Stati membri alle elezioni europee, sia come elettori che come candidati, in particolare eliminando gli ostacoli amministrativi superflui così da garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE; chiede alla Commissione di assicurare che le pratiche degli Stati membri siano conformi al diritto dell'Unione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione nonché alle autorità nazionali competenti e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO: Elenco dei membri del Parlamento europeo il cui mandato è dichiarato valido
(2 luglio 2019)
Belgio (21 deputati)
ANNEMANS Gerolf
ARENA Maria
ARIMONT Pascal
BOTENGA Marc
BOURGEOIS Geert
BRICMONT Saskia
CHASTEL Olivier
DE MAN Filip
DE SUTTER Petra
FRANSSEN Cindy
KANKO Assita
LAMBERTS Philippe
LUTGEN Benoît
PEETERS Kris
RIES Frédérique
TARABELLA Marc
VAN BREMPT Kathleen
VAN OVERTVELDT Johan
VANDENDRIESSCHE Tom
VAUTMANS Hilde
VERHOFSTADT Guy
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Bulgaria (17 deputati)
ADEMOV Asim
ALEXANDROV YORDANOV Alexander
ALIEVA-VELI Atidzhe
DZHAMBAZKI Angel
HRISTOV Ivo
KANEV Radan
KOVATCHEV Andrey
KYUCHYUK Ilhan
MAYDELL Eva
MIHAYLOVA Iskra
NOVAKOV Andrey
PENKOVA Tsvetelina
RADEV Emil
SLABAKOV Andrey
STANISHEV Sergei
VITANOV Petar
YONCHEVA Elena
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Repubblica ceca (21 deputati)
BLAŠKO Hynek
CHARANZOVÁ Dita
DAVID Ivan
DLABAJOVÁ Martina
GREGOROVÁ Markéta
HLAVÁČEK Martin
KNOTEK Ondřej
KOLAJA Marcel
KONEČNÁ Kateřina
KOVAŘÍK Ondřej
MAXOVÁ Radka
NIEDERMAYER Luděk
PEKSA Mikuláš
POLČÁK Stanislav
POSPÍŠIL Jiří
ŠOJDROVÁ Michaela
TOŠENOVSKÝ Evžen
VONDRA Alexandr
VRECIONOVÁ Veronika
ZAHRADIL Jan
ZDECHOVSKÝ Tomáš
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Danimarca (13 deputati)
AUKEN Margrete
CHRISTENSEN Asger
FUGLSANG Niels
GADE Søren
KOFOD Peter
LØKKEGAARD Morten
MELCHIOR Karen
PETER-HANSEN Kira Marie
PETERSEN Morten
SCHALDEMOSE Christel
VILLUMSEN Nikolaj
VIND Marianne (*)
WEISS Pernille
(*) La convalida ha effetto dal 2 luglio 2019, vale a dire dalla data indicata nella comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Marianne VIND in sostituzione di Jeppe KOFOD, la cui decisione di assumere la carica di ministro del governo danese e, di conseguenza, di non iniziare il suo mandato di deputato al Parlamento europeo è stata comunicata dalle autorità nazionali danesi il 27 giugno 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Germania (96 deputati)
ANDERSON Christine
ANDRESEN Rasmus
BARLEY Katarina
BECK Gunnar
BEER Nicola
BENTELE Hildegard
BERG Lars Patrick
BERGER Stefan
BISCHOFF Gabriele
BLOSS Michael
BOESELAGER Damian
BREYER Patrick
BUCHHEIT Markus
BUCHNER Klaus
BULLMAN Udo
BURKHARDT Delara
BUSCHMANN Martin
BÜTIKOFER Reinhard
CASPARY Daniel
CAVAZZINI Anna
DEMIREL Özlem
DEPARNAY-GRUNENBERG Anna
DOLESCHAL Christian
DÜPONT Lena
EHLER Christian
ERNST Cornelia
EROGLU Engin
ERTUG Ismail
FERBER Markus
FEST Nicolaus
FRANZ Romeo
FREUND Daniel
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GEESE Alexandra
GEIER Jens
GEUKING Helmut
GIEGOLD Sven
GIESEKE Jens
GLÜCK Andreas
HAHN Henrike
HAHN Svenja
HÄUSLING Martin
HERBST Niclas
HERZBERGER-FOFANA Pierrette
HOHLMEIER Monika
JAHR Peter
KAMMEREVERT Petra
KELLER Ska
KÖRNER Moritz
KÖSTER Dietmar
KRAH Maximilian
KREHL Constanze
KUHS Joachim
LAGODINSKY Sergey
LANGE Bernd
LANGENSIEPEN Katrin
LIESE Peter
LIMMER Sylvia
LINS Norbert
MARQUARDT Erik
McALLISTER David
MEUTHEN Jörg
MICHELS Martina
MORTLER Marlene
MÜLLER Ulrike
NEUMANN Hannah
NEUSER Norbert
NIEBLER Angelika
NIENASS Niklas
NOICHL Maria
OETJEN Jan-Christoph
PAULUS Jutta
PIEPER Markus
RADTKE Dennis
REIL Guido
REINTKE Terry
SCHIRDEWAN Martin
SCHNEIDER Christine
SCHOLZ Helmut
SCHULZE Sven
SCHUSTER Joachim
SCHWAB Andreas
SEEKATZ Ralf
SEMSROTT Nico
SIMON Sven
SIPPEL Birgit
SONNEBORN Martin
VERHEYEN Sabine
VON CRAMON-TAUBADEL Viola
VOSS Axel
WALSMANN Marion
WEBER Manfred
WIELAND Rainer
WÖLKEN Tiemo
ZIMNIOK Bernhard
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Estonia (6 deputati)
ANSIP Andrus
KALJURAND Marina
MADISON Jaak
MIKSER Sven
PAET Urmas
TOOM Yana
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Irlanda (11 deputati)
CARTHY Matt
CUFFE Ciarán
DALY Clare
FITZGERALD Frances
FLANAGAN Luke Ming
KELLEHER Billy
KELLY Seán
McGUINNESS Mairead
O’SULLIVAN Grace
WALLACE Mick
WALSH Maria
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Grecia (21 deputati)
ANDROULAKIS Nikos
ARVANITIS Konstantinos
ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle
FRAGKOS Emmanouil (*)
GEORGOULIS Alexis
KAILI Eva
KEFALOGIANNIS Manolis
KOKKALIS Petros
KONSTANTINOU Athanasios
KOULOGLOU Stelios
KOUNTOURA Elena
KYMPOUROPOULOS Stelios
KYRTSOS Georgios
LAGOS Ioannis
MEIMARAKIS Vangelis
NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris
PAPADAKIS Kostas
PAPADIMOULIS Dimitrios
SPYRAKI Maria
VELOPOULOS Kyriakos (**)
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
ZAGORAKIS Theodoros
(*) La convalida ha effetto dal 10 luglio 2019, vale a dire dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Emmanouil FRAGKOS in sostituzione di Kyriakos VELOPOULOS.
(**) Il mandato di Kyriakos VELOPOULOS è cessato il 6 luglio 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Spagna (54 deputati)
AGUILAR Mazaly
AGUILERA Clara
ARIAS ECHEVERRÍA Pablo
BARRENA ARZA Pernando
BAUZÁ DÍAZ José Ramón
BENJUMEA Isabel
BILBAO BARANDICA Izaskun
BUXADÉ VILLALBA Jorge
CAÑAS Jordi
del CASTILLO VERA Pilar
DURÁ FERRANDIS Estrella (*)
ESTARÀS FERRAGUT Rosa
FERNÁNDEZ Jonás
GÁLVEZ MUÑOZ Lina
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel
GARCÍA MUÑOZ Isabel
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARICANO Luis
GONZÁLEZ Mónica Silvana
GONZÁLEZ CASARES Nicolás
GONZÁLEZ PONS Esteban
HOMS GINEL Alicia
LÓPEZ Javi
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ GIL Leopoldo
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio
LUENA César
MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina
MALDONADO LÓPEZ Adriana
MILLÁN MON Francisco José
MONTSERRAT Dolors
MORENO SÁNCHEZ Javier
NART Javier
PAGAZAURTUNDÚA Maite
PINEDA Manu
REGO Sira
RIBA I GINER Diana
RODRÍGUEZ PALOP Eugenia
RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma
RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya
RUIZ DEVESA Domènec
SÁNCHEZ AMOR Nacho
SOLÍS PÉREZ Susana
TERTSCH Hermann
URBÁN CRESPO Miguel
URTASUN Ernest
VILLANUEVA RUIZ Idoia
ZARZALEJOS Javier
ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio
(*) La convalida ha effetto dal 2 luglio 2019, in seguito alla comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Estrella DURÁ FERRANDIS in sostituzione di Josep BORRELL FONTELLES, che aveva rinunciato a sedere in Parlamento il 26 giugno 2019 e non aveva presentato le dichiarazioni necessarie per la verifica dei suoi poteri.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Francia (74 deputati)
ALFONSI François
ANDRIEU Eric
ANDROUËT Mathilde
AUBRY Manon
BARDELLA Jordan
BAY Nicolas
BEIGNEUX Aurelia
BELLAMY François-Xavier
BIJOUX Stéphane
BILDE Dominique
BITEAU Benoît
BOMPARD Manuel
BOYER Gilles
BRUNA Annika
BRUNET Sylvie
CANFIN Pascal
CARÊME Damien
CHABAUD Catherine
CHAIBI Leïla
COLIN-OESTERLÉ Nathalie
COLLARD Gilbert
CORMAND David
DANJEAN Arnaud
DECERLE Jérémy
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
DELLI Karima
DIDIER Geoffroy
DURAND Pascal
EVREN Agnès
FARRENG Laurence
GARRAUD Jean-Paul
GLUCKSMANN Raphaël
GRISET Catherine
GRUDLER Christophe
GUETTA Bernard
GUILLAUME Sylvie
HAYER Valerie
HORTEFEUX Brice
JADOT Yannick
JALKH Jean-François
JAMET France
JORON Virginie
JUVIN Herve
KARLESKIND Pierre
KELLER Fabienne
LALUCQ Aurore
LAPORTE Hélène
LARROUTUROU Pierre
LEBRETON Gilles
LECHANTEUX Julie
LOISEAU Nathalie
MARIANI Thierry
MAUREL Emmanuel
MÉLIN Joëlle
MORANO Nadine
OLIVIER Philippe
OMARJEE Younous
PELLETIER Anne-Sophie
PIRBAKAS Maxette
RIQUET Dominique
RIVASI Michèle
RIVIÈRE Jérôme
ROOSE Caroline
ROUGÉ André
SANDER Anne
SATOURI Mounir
SÉJOURNÉ Stéphane
TOLLERET Irène
TOUSSAINT Marie
TRILLET-LENOIR Véronique
VEDRENNE Marie-Pierre
YENBOU Salima
YON-COURTIN Stéphanie
ZACHAROPOULOU Chrysoula
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Croazia (11 deputati)
BORZAN Biljana
FLEGO Valter
GLAVAK Sunčana (*)
KOLAKUŠIĆ Mislav
MATIĆ Predrag Fred
PICULA Tonino
RESSLER Karlo
SINČIĆ Ivan Vilibor
SOKOL Tomislav
ŠUICA Dubravka (**)
TOMAŠIĆ Ruža
ZOVKO Željana
(*) La convalida ha effetto dal 1° dicembre 2019, data indicata nella comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Sunčana GLAVAK in sostituzione di Dubravka ŠUICA.
(**) Il mandato di Dubravka ŠUICA è cessato il 30 novembre 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Italia (73 deputati)
ADINOLFI Isabella
ADINOLFI Matteo
BALDASSARRE Simona
BARTOLO Pietro
BASSO Alessandra
BEGHIN Tiziana
BENIFEI Brando
BERLUSCONI Silvio
BIZZOTTO Mara
BONAFÈ Simona
BONFRISCO Anna
BORCHIA Paolo
CALENDA Carlo
CAMPOMENOSI Marco
CAROPPO Andrea
CASANOVA Massimo
CASTALDO Fabio Massimo
CECCARDI Susanna
CHINNICI Caterina
CIOCCA Angelo
CONTE Rosanna
CORRAO Ignazio
COZZOLINO Andrea
D’AMATO Rosa
DANTI Nicola (*)
DA RE Gianantonio
DE CASTRO Paolo
DONATO Francesca
DORFMANN Herbert
DREOSTO Marco
EVI Eleonora
FERRANDINO Giuseppe
FERRARA Laura
FIDANZA Carlo
FIOCCHI Pietro
FITTO Raffaele
FURORE Mario
GANCIA Gianna
GEMMA Chiara
GIARRUSSO Dino
GRANT Valentino
GUALMINI Elisabetta
GUALTIERI Roberto (**)
LANCINI Danilo Oscar
LIZZI Elena
MAJORINO Pierfrancesco
MARTUSCIELLO Fulvio
MILAZZO Giuseppe
MORETTI Alessandra
PANZA Alessandro
PATRICIELLO Aldo
PEDICINI Piernicola
PICIERNO Pina
PIGNEDOLI Sabrina
PISAPIA Giuliano
PROCACCINI Nicola
REGIMENTI Luisa
RINALDI Antonio Maria
ROBERTI Franco
RONDINELLI Daniela
SALINI Massimiliano
SARDONE Silvia
SASSOLI David Maria
SMERIGLIO Massimiliano
STANCANELLI Raffaele
TAJANI Antonio
TARDINO Annalisa
TINAGLI Irene
TOIA Patrizia
TOVAGLIERI Isabella
VUOLO Lucia
ZAMBELLI Stefania
ZANNI Marco
ZULLO Marco
(*) La convalida ha effetto dal 5 settembre 2019, data indicata nella comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Nicola DANTI in sostituzione di Roberto GUALTIERI.
(**) Il mandato di Roberto GUALTIERI è cessato il 4 settembre 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Cipro (6 deputati)
CHRISTOFOROU Lefteris
FOURLAS Loukas
GEORGIOU Giorgios
KIZILYÜREK Niyazi
MAVRIDES Costas
PAPADAKIS Demetris
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Lettonia (8 deputati)
AMERIKS Andris
IJABS Ivars
KALNIETE Sandra
MELBĀRDE Dace
UŠAKOVS Nils
VAIDERE Inese (*)
ZĪLE Roberts
ŽDANOKA Tatjana
(*) La convalida ha effetto dal 2 luglio 2019, in seguito alla comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Inese VAIDERE in sostituzione di Valdis DOMBROVSKIS, che aveva rinunciato a sedere in Parlamento prima dell'inizio della 9a legislatura e non aveva presentato le dichiarazioni necessarie per la verifica dei suoi poteri.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Lituania (11 deputati)
AUŠTREVIČIUS Petras
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
JAKELIŪNAS Stasys
JUKNEVIČIENĖ Rasa
KUBILIUS Andrius
MALDEIKIENĖ Aušra
MAŽYLIS Liudas
OLEKAS Juozas
ROPĖ Bronis
TOMAŠEVSKI Valdemar
USPASKICH Viktor
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Lussemburgo (6 deputati)
ANGEL Marc (*)
GOERENS Charles
HANSEN Christophe
METZ Tilly
SCHMIT Nicolas (**)
SEMEDO Monica
WISELER-LIMA Isabel
(*) La convalida ha effetto dal 10 dicembre 2019, data indicata nella comunicazione ufficiale, da parte delle autorità nazionali, dell'elezione di Marc ANGEL in sostituzione di Nicolas SCHMIT.
(**) Il mandato di Nicolas SCHMIT è cessato il 30 novembre 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Ungheria (21 deputati)
ARA-KOVÁCS Attila
BOCSKOR Andrea
CSEH Katalin
DELI Andor
DEUTSCH Tamás
DOBREV Klára
DONÁTH Anna Júlia
GÁL Kinga
GYÖNGYÖSI Márton
GYŐRI Enikő
GYÜRK András
HIDVÉGHI Balázs
HÖLVÉNYI György
JÁRÓKA Lívia
KÓSA Ádám
MOLNÁR Csaba
RÓNAI Sándor
SZÁJER József
TÓTH Edina
TRÓCSÁNYI László
UJHELYI István
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Malta (6 deputati)
AGIUS SALIBA Alex
CASA David
CUTAJAR Josianne
DALLI Miriam
METSOLA Roberta
SANT Alfred
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Paesi Bassi (26 deputati)
AZMANI Malik
BERENDSEN Tom
CHAHIM Mohammed
van DALEN Peter
EICKHOUT Bas
EPPINK Derk Jan
HAZEKAMP Anja
HUITEMA Jan
JONGERIUS Agnes Maria
de LANGE Esther
LENAERS Jeroen
MANDERS Antonius
NAGTEGAAL Caroline
PIRI Kati
RAFAELA Samira
ROOKEN Rob
ROOS Rob
RUISSEN Bert-Jan
SCHREIJER-PIERIK Annie
SCHREINEMACHER Liesje
van SPARRENTAK Kim
STRIK Tineke
TANG Paul
TAX Vera
in ‘t VELD Sophia
WOLTERS Lara (*)
(*) La convalida ha effetto dal 4 luglio 2019, data della comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Lara WOLTERS in sostituzione di Frans TIMMERMANS, che non aveva presentato le dichiarazioni necessarie per la verifica dei suoi poteri e aveva scelto di conservare la carica di Commissario europeo.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Austria (18 deputati)
BERNHUBER Alexander
EDTSTADLER Karoline (*)
GAMON Claudia
HAIDER Roman
HEIDE Hannes
KARAS Othmar
MANDL Lukas
MAYER Georg
REGNER Evelyn
SCHIEDER Andreas
SCHMIEDTBAUER Simone
SIDL Günther
THALER Barbara
VANA Monika
VILIMSKY Harald
VOLLATH Bettina
WIENER Sarah
WINZIG Angelika
(*) Il mandato di Karoline EDTSTADLER è cessato il 6 gennaio 2020.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Polonia (51 deputati)
ADAMOWICZ Magdalena
ARŁUKOWICZ Bartosz
BALT Marek Paweł
BELKA Marek
BIEDROŃ Robert
BIELAN Adam
BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław
BUZEK Jerzy
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
CZARNECKI Ryszard
DUDA Jarosław
FOTYGA Anna
FRANKOWSKI Tomasz
HALICKI Andrzej
HETMAN Krzysztof
HÜBNER Danuta Maria
JAKI Patryk
JARUBAS Adam
JURGIEL Krzysztof
KALINOWSKI Jarosław
KARSKI Karol
KEMPA Beata
KLOC Izabela-Helena
KOHUT Łukasz
KOPACZ Ewa
KOPCIŃSKA Joanna
KRASNODĘBSKI Zdzisław
KRUK Elżbieta
KUŹMIUK Zbigniew
LEGUTKO Ryszard Antoni
LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
MAZUREK Beata
MILLER Leszek
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna
OCHOJSKA Janina
OLBRYCHT Jan
PORĘBA Tomasz Piotr
RAFALSKA Elżbieta
RZOŃCA Bogdan
SARYUSZ-WOLSKI Jacek
SIKORSKI Radosław
SPUREK Sylwia
SZYDŁO Beata
THUN UND HOHENSTEIN Róża
TOBISZOWSKI Grzegorz
WASZCZYKOWSKI Witold Jan
WIŚNIEWSKA Jadwiga
ZALEWSKA Anna
ZŁOTOWSKI Kosma
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Portogallo (21 deputati)
AMARO Álvaro
CARVALHAIS Isabel (*)
CARVALHO Maria de Graça
CERDAS Sara
DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)
FERNANDES José Manuel
FERREIRA João
GUERREIRO Francisco
GUSMÃO José
LEITÃO MARQUES Maria Manuel
MARQUES Margarida
MARQUES Pedro
MATIAS Marisa
MELO Nuno
MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia
PEREIRA Lídia
PEREIRA Sandra
PIZARRO Manuel
RANGEL Paulo
SANTOS Isabel
SILVA PEREIRA Pedro
ZORRINHO Carlos
(*) La convalida ha effetto dal 3 settembre 2019, data della comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Isabel CARVALHAIS in sostituzione di André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.
(**) Il mandato di André Jorge DIONÍSIO BRADFORD è cessato il 18 luglio 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Romania (32 deputati)
ARMAND Clotilde
AVRAM Carmen
BĂSESCU Traian
BENEA Adrian-Dragoş
BLAGA Vasile
BOGDAN Ioan-Rareş
BOTOŞ Vlad-Marius
BUDA Daniel
BUŞOI Cristian-Silviu
CIOLOŞ Dacian
CIUHODARU Tudor
CREŢU Corina
FALCĂ Gheorghe
GHINEA Cristian
GRAPINI Maria
HAVA Mircea-Gheorghe
MANDA Claudiu
MARINESCU Marian-Jean
MOTREANU Dan-Ştefan
MUREȘAN Siegfried
NICA Dan
NISTOR Gheorghe-Vlad (*)
PÎSLARU Dragoş
PLUMB Rovana
ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae
STRUGARIU Ramona
TERHEŞ Cristian
TOMAC Eugen
TUDORACHE Dragoş
TUDOSE Mihai
VĂLEAN Adina-Ioana (**)
VINCZE Loránt
WINKLER Iuliu
(*) La convalida ha effetto dal 2 dicembre 2019, data indicata nella comunicazione, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'elezione di Gheorghe-Vlad NISTOR in sostituzione di Adina-Ioana VĂLEAN.
(**) Il mandato di Adina-Ioana VĂLEAN è cessato il 30 novembre 2019.
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Slovenia (8 deputati)
BOGOVIČ Franc
BRGLEZ Milan
FAJON Tanja
GROŠELJ Klemen
JOVEVA Irena
NOVAK Ljudmila
TOMC Romana
ZVER Milan
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Slovacchia (13 deputati)
BEŇOVÁ Monika
BILČÍK Vladimír
ČÍŽ Miroslav
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
HAJŠEL Robert
HOJSÍK Martin
JURZYKA Eugen
POLLÁK Peter
RADAČOVSKÝ Miroslav
ŠIMEČKA Michal
ŠTEFANEC Ivan
UHRÍK Milan
WIEZIK Michal
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Finlandia (13 deputati)
HAKKARAINEN Teuvo
HAUTALA Heidi
HEINÄLUOMA Eero
HUHTASAARI Laura
KATAINEN Elsi
KUMPULA-NATRI Miapetra
MODIG Silvia
NIINISTÖ Ville
PEKKARINEN Mauri
PIETIKÄINEN Sirpa
SARVAMAA Petri
TORVALDS Nils
VIRKKUNEN Henna
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Svezia (20 deputati)
AL-SAHLANI Abir
BERGKVIST Erik
BJÖRK Malin
DANIELSSON Johan
FEDERLEY Fredrick
FRITZON Heléne
GUTELAND Jytte
HOLMGREN Pär
INCIR Evin
KARLSBRO Karin
KOKALARI Arba
KUHNKE Alice
LEGA David
LUNDGREN Peter
POLFJÄRD Jessica
SKYTTEDAL Sara
STEGRUD Jessica
TOBÉ Tomas
WARBORN Jörgen
WEIMERS Charlie
MEMBRI DEL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(2 luglio 2019)
Regno Unito (73 deputati)
AINSLIE Scott
ALLARD Christian
ANDERSON Martina
BEARDER Catherine
BENNION Phil
BROPHY Jane
BULL David
BULLOCK Jonathan
BUNTING Judith
CHOWNS Ellie
CORBETT Richard
DANCE Seb
DAUBNEY Martin Edward
DAVIES Chris
DE LUCY Belinda
DHAMIJA Dinesh
DODDS Diane
DOWDING Gina
ENGLAND KERR Andrew
EVANS Jill
FARAGE Nigel
FORMAN Lance
FOX Claire
GIBSON Barbara Ann
GILL Nathan
GILL Neena
GLANCY James Alexander
GRIFFIN Theresa
HABIB Ben
HANNAN Daniel
HARRIS Lucy Elizabeth
HEAVER Michael
HOOK Anthony
HORWOOD Martin
HOWARTH John
JONES Jackie
JORDAN Christina Sheila
KIRTON-DARLING Jude
LONG Naomi
LONGWORTH John
LOWE Rupert
MAGID Magid
McINTYRE Anthea
McLEOD Aileen
MOBARIK Nosheena
MOHAMMED Shaffaq
MONTEITH Brian
MORAES Claude
MUMMERY June Alison
NETHSINGHA Lucy
NEWTON DUNN Bill
OVERGAARD NIELSEN Henrik
PALMER Rory
PATTEN Matthew
PHILLIPS Alexandra Lesley
PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield
PORRITT Luisa
PUGH Jake
REES-MOGG Annunziata Mary
RITCHIE Sheila
ROWETT Catherine
ROWLAND Robert
SCOTT CATO Molly
SMITH Alyn (*)
STEDMAN-BRYCE Louis
TENNANT John David Edward
TICE Richard
VAN ORDEN Geoffrey
VOADEN Caroline
VON WIESE Irina
WARD Julie
WELLS James
WIDDECOMBE Ann
(*) Il mandato di Alyn SMITH è cessato il 12 dicembre 2019.
Le Pen contro Parlamento europeo, C-208/03, EU:C:2005:429; Italia e Donnici contro Parlamento europeo, C-393/07 e C-9/08, EU:C:2009:275; e Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico
110k
42k
Decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N9-0005/2020[1] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))
– vista la proposta della Commissione del 14 gennaio 2020 relativa alla nomina di Pedro Machado a membro del Comitato di risoluzione unico (C9-0009/2020),
– visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0009/2020),
A. considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che i membri del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento devono essere designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;
B. considerando che il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 e i numerosi appelli del Parlamento a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati; che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari e chiede che l'equilibrio di genere sia rispettato per la prossima nomina; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
C. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 13 novembre 2019 un elenco dei candidati selezionati per la nomina a membro del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;
D. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha fornito al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati;
E. considerando che il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Pedro Machado a membro del Comitato di risoluzione unico e direttore per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione del Comitato di risoluzione unico e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;
F. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di membro del Comitato di risoluzione unico, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;
G. considerando che il 22 gennaio 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Pedro Machado, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. approva la nomina di Pedro Machado a membro del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico
110k
42k
Decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N9-0005/2020[2] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))
– vista la proposta della Commissione del 14 gennaio 2020 relativa alla nomina di Jesús Saurina a membro del Comitato di risoluzione unico (C9-0010/2020),
– visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0011/2020),
A. considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che i membri del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento devono essere designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;
B. considerando che il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 e i numerosi appelli del Parlamento a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati; che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari e chiede che l'equilibrio di genere sia rispettato per la prossima nomina; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
C. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 13 novembre 2019 un elenco dei candidati selezionati per la nomina a membro del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;
D. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha fornito al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati;
E. considerando che il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Jesús Saurina a membro del Comitato di risoluzione unico e direttore per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione del Comitato di risoluzione unico e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;
F. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di membro del Comitato di risoluzione unico, in particolare in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;
G. considerando che il 22 gennaio 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Jesús Saurina, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. approva la nomina di Jesús Saurina a membro del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
Nomina del vicepresidente del Comitato di risoluzione unico
110k
42k
Decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina del vicepresidente del Comitato di risoluzione unico (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))
– vista la proposta della Commissione del 14 gennaio 2020 relativa alla nomina di Jan de Carpentier a vicepresidente del Comitato di risoluzione unico (C9-0011/2020),
– visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0010/2020),
A. considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che il vicepresidente del Comitato di risoluzione unico deve essere designato in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;
B. considerando che il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 e i numerosi appelli del Parlamento a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati; che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari e chiede che l'equilibrio di genere sia rispettato per la prossima nomina; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
C. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 13 novembre 2019 un elenco dei candidati selezionati per la nomina a vicepresidente del Comitato di risoluzione unico;
D. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha fornito al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati;
E. considerando che il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Jan de Carpentier a vicepresidente del Comitato di risoluzione unico e direttore responsabile dei servizi "corporate" del Comitato e della supervisione del Fondo di risoluzione unico e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;
F. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di vicepresidente del Comitato di risoluzione unico, in particolare in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;
G. considerando che il 22 gennaio 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Jan de Carpentier, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. approva la nomina di Jan de Carpentier a vicepresidente del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea
109k
41k
Decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))
– vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea del 14 gennaio 2020 (C9-0006/2020),
– visto l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0008/2020),
A. considerando che l'attuale direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico con decorrenza dal 31 gennaio 2020;
B. considerando che il 14 gennaio 2020 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, al termine di una procedura di selezione aperta, ha proposto di nominare Gerry Cross quale direttore esecutivo per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010;
C. considerando che il 22 gennaio 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Gerry Cross, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. rifiuta di dare la sua approvazione alla nomina di Gerry Cross a direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea e chiede che la proposta sia ritirata e che gliene venga presentata una nuova;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità bancaria europea e ai governi degli Stati membri.
– vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE(1),
– visto il protocollo d'intesa del 5 giugno 2009 relativo all'armonizzazione di una capacità di ricarica per i telefoni cellulari,
– visto il protocollo d'intesa del 20 marzo 2018 relativo alla futura soluzione di ricarica standardizzata per gli smartphone,
– vista la relazione della Commissione dell'11 novembre 2018 sul funzionamento della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (COM(2018)0740),
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il mercato unico è stato e resta la base del successo economico dell'Europa, la pietra angolare dell'integrazione europea e un fattore di crescita e occupazione;
B. considerando che il mercato unico attualmente non sfrutta appieno il suo potenziale e che la continua frammentazione del mercato dei caricabatteria per telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni si traduce in un aumento dei rifiuti elettronici e genera frustrazione tra i consumatori;
C. considerando che i consumatori si trovano ancora a dover acquistare caricabatteria diversi nel momento in cui acquistano nuovi dispositivi da fornitori diversi, e che sono obbligati ad acquistare un nuovo caricabatteria quando acquistano un nuovo dispositivo dallo stesso fornitore;
D. considerando che da oltre dieci anni i deputati al Parlamento europeo chiedono che venga introdotto un caricabatteria standardizzato per le apparecchiature radio mobili, inclusi telefoni cellulari, tablet, lettori di libri elettronici, fotocamere intelligenti, dispositivi elettronici indossabili e altri dispositivi elettronici di piccole o medie dimensioni; che la Commissione ha più volte rimandato l'adozione dell'atto delegato che integra la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio;
E. considerando che l'attuazione tempestiva degli atti adottati dall'UE, tramite misure legislative concrete, è essenziale ai fini della credibilità dell'Unione europea agli occhi dei cittadini e sulla scena internazionale;
F. considerando che gli accordi volontari tra gli operatori del settore, pur avendo ridotto significativamente il numero di caricabatteria diversi disponibili sul mercato, non sono riusciti a garantire una soluzione standardizzata per la ricarica e che sul mercato continuano a essere proposti ai consumatori tipi diversi di caricabatteria;
G. considerando che ogni anno a livello mondiale vengono prodotti circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pari a una media di oltre 6 kg pro capite; che nel 2016 in Europa sono stati prodotti in totale 12,3 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, equivalenti a una media di 16,6 kg pro capite(2); che ciò costituisce un'inutile impronta ambientale che può essere ridotta;
H. considerando che nel quadro del Green Deal europeo, il Parlamento ha chiesto un ambizioso nuovo piano d'azione per l'economia circolare volto a ridurre l'impronta complessiva in termini di ambiente e risorse della produzione e del consumo dell'UE, fissando quali priorità fondamentali l'uso efficiente delle risorse, l'inquinamento zero e la prevenzione dei rifiuti;
I. considerando che negli ultimi dieci anni le tendenze del consumo hanno mostrato un aumento del numero di dispositivi pro capite e un breve ciclo di vita per alcuni tipi di apparecchiature radio, come gli smartphone; che le apparecchiature più vecchie vengono spesso sostituite perché sono considerate superate; che, inoltre, tali tendenze comportano la produzione di ulteriori rifiuti elettronici, ivi compresi i caricabatteria;
J. considerando che i consumatori possiedono, utilizzano e spesso portano con sé molti caricatori diversi per dispositivi a batteria simili; che l'attuale eccesso di offerta di caricabatteria genera quindi costi e disagi eccessivi per i consumatori, nonché un'inutile impronta ecologica;
K. considerando che le persone ormai fanno affidamento sui propri dispositivi mobili in svariate situazioni quotidiane, in particolare in caso di emergenza o in viaggio, anche a causa della mancanza di telefoni pubblici; che le persone si affidano a un telefono cellulare facilmente ricaricabile per accedere rapidamente a servizi fondamentali e a strumenti essenziali, quali sistemi di pagamento, motori di ricerca, dispositivi di navigazione, ecc.; che i dispositivi mobili costituiscono uno strumento essenziale per partecipare pienamente alla società;
1. sottolinea con forza l'urgente necessità di un intervento normativo dell'UE per ridurre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, responsabilizzare i consumatori affinché effettuino scelte sostenibili e consentire loro di partecipare pienamente a un mercato interno efficiente e funzionante;
2. sollecita la Commissione a presentare e pubblicare senza ulteriore indugio i risultati della valutazione d'impatto sull'introduzione di un caricabatteria standardizzato per telefoni cellulari e altri dispositivi compatibili, con l'obiettivo di proporre disposizioni obbligatorie;
3. sottolinea che è necessario adottare urgentemente una norma relativa a un caricabatteria standardizzato per le apparecchiature radio mobili al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno;
4. invita pertanto la Commissione ad adoperarsi senza ulteriore indugio per l'introduzione di un caricabatteria standardizzato adottando, entro luglio 2020, l'atto delegato che integra la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e definisce una norma per un caricabatteria standardizzato per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio di piccole e medie dimensioni, oppure, se del caso, adottando una misura legislativa entro e non oltre luglio 2020;
5. sottolinea che la Commissione, senza ostacolare l'innovazione, dovrebbe garantire che il quadro legislativo relativo a un caricabatteria standardizzato sia esaminato periodicamente tenendo conto dei progressi tecnici; ribadisce l'importanza della ricerca e dell'innovazione in questo settore per migliorare le tecnologie esistenti e introdurne di nuove;
6. sottolinea che l'uso della tecnologia di ricarica senza fili comporta possibili vantaggi aggiuntivi, come la riduzione dei rifiuti elettronici; evidenzia che per molti telefoni cellulari si utilizzano già metodi di ricarica senza fili e che dovrebbe essere evitata la frammentazione in tale ambito; invita pertanto la Commissione ad adottare misure per garantire al meglio l'interoperabilità dei diversi caricabatteria senza fili con le varie apparecchiature radio mobili;
7. ricorda che, conformemente al regolamento sulla normazione(3), le organizzazioni di normazione europee devono agevolare la partecipazione dei soggetti interessati, che in questo contesto includono le organizzazioni delle PMI, le organizzazioni ambientali, le persone con disabilità, gli anziani e i consumatori;
8. ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione iniziative legislative volte ad aumentare il volume di cavi e caricabatteria raccolti e riciclati negli Stati membri;
9. esorta la Commissione a garantire che i consumatori non siano più costretti ad acquistare un nuovo caricabatteria con ogni nuovo dispositivo, in modo da consentire una riduzione del volume di caricabatteria prodotti ogni anno; ritiene che le strategie per una vendita dissociata consentirebbero maggiori benefici ambientali; sottolinea al contempo che qualsiasi misura volta a dissociare la vendita di dispositivi mobili e caricabatteria dovrebbe evitare di generare un aumento dei prezzi per i consumatori; sottolinea inoltre che tali strategie dovrebbero essere introdotte insieme a una soluzione di ricarica standardizzata, poiché diversamente non sarebbe possibile conseguire gli obiettivi della direttiva;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Divario retributivo di genere
140k
49k
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere (2019/2870(RSP))
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 8, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente le disposizioni relative all'uguaglianza di genere,
– visti gli articoli 22 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 6, 9 e 15;
– visti l'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare gli obiettivi 1, 5, 8 e 10 e i rispettivi traguardi e indicatori,
– viste la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sulla parità di retribuzione del 1951 e la Convenzione dell'ILO sulla violenza e le molestie del 2019,
– vista la raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza(1),
– vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)0491),
– visto l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019,
– visto il piano d'azione dell'UE della Commissione per il 2017-2019 – Affrontare il problema del divario retributivo di genere (COM(2017)0678),
– vista la relazione della Commissione del 2019 sulla parità tra donne e uomini nell'UE,
– viste la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(2) e la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio(3),
– visto l'indice sull'uguaglianza di genere dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in particolare la relazione sull'indice del 2019,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere 2011-2020(4),
– viste le conclusioni del Consiglio, del 18 giugno 2015, sul tema "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere",
– viste le conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2019 sul tema "Colmare il divario retributivo di genere: politiche e misure fondamentali",
– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema "Parità di genere nelle economie dell'UE: prospettive per il futuro",
– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(5),
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere(6),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(7),
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne(8),
– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE(9),
– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione(10),
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'uguaglianza di genere è uno dei principi comuni e fondamentali dell'Unione europea, sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dall'articolo 8 TFUE e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che l'articolo 157, paragrafo 1, TFUE stabilisce espressamente che ciascuno Stato membro deve assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; che l'indipendenza economica è un prerequisito essenziale per l'autorealizzazione di donne e uomini e che la garanzia di un accesso equo alle risorse finanziarie è fondamentale per il conseguimento della parità di genere;
B. considerando che il principio n. 2 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera, e che donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;
C. considerando che la raccomandazione della Commissione del 2014 ha delineato una serie di misure fondamentali per aiutare gli Stati membri a migliorare la trasparenza e rafforzare il principio della parità retributiva tra donne e uomini; che tali misure comprendono il diritto dei lavoratori di ottenere informazioni sui livelli salariali, sulla rendicontazione delle retribuzioni, sugli audit salariali, sulla contrattazione collettiva, sulle statistiche e sui dati amministrativi, sulla protezione dei dati, sul chiarimento del concetto di lavoro di pari valore, sulla valutazione del lavoro e sui sistemi di classificazione, sul sostegno agli organismi per la parità, sul monitoraggio e l'applicazione coerenti delle misure correttive e sulle attività di sensibilizzazione;
D. considerando che in tutta l'Unione le retribuzioni delle donne sono sproporzionatamente inferiori a quelle degli uomini; che, secondo i dati più recenti della Commissione, il divario di genere nell'UE in termini di retribuzione oraria è pari al 16 %, anche se ciò varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; che il divario retributivo di genere aumenta fino al 40% quando sono presi in considerazione i tassi di occupazione e la partecipazione totale al mercato del lavoro; che nell'UE soltanto l'8,7 % degli uomini lavora a tempo parziale rispetto a quasi un terzo delle donne (31,3 %); che vi è una specifica correlazione negativa tra la femminilizzazione di un'occupazione e il livello delle retribuzioni, come attestato dal calo dei salari medi delle imprese in cui il 65 % o più dei dipendenti sono donne;
E. considerando che il divario retributivo di genere è definito come la differenza tra la retribuzione oraria lorda media degli uomini e delle donne espressa sotto forma di percentuale della retribuzione oraria lorda media degli uomini; che circa due terzi del divario retributivo di genere non sono attribuibili a differenze negli attributi del mercato del lavoro come l'età, l'esperienza, l'istruzione, la categoria occupazionale, l'orario di lavoro o altri fattori osservabili, il che rivela un chiaro fattore discriminante e che la discriminazione di genere si interseca anche a molteplici forme di discriminazione; che un approccio intersettoriale è essenziale per comprendere la molteplicità di forme della discriminazione che rendono ancora più complesso il divario retributivo di genere per le donne con più identità e l'intersezione tra il genere e altri fattori sociali;
F. considerando che l'emancipazione economica delle donne è fondamentale per eliminare il divario retributivo di genere; che l'adozione di misure in questo campo non è solo una questione di equità, ma è anche un imperativo economico, in quanto la perdita economica derivante dal divario di genere nei livelli di occupazione ammonta a circa 370 miliardi di EUR all'anno(11); che il mancato pagamento equo delle donne limita in egual misura la loro capacità di raggiungere l'indipendenza economica e, di conseguenza, la loro capacità di vivere in piena autonomia; che, secondo l'Istituto per la ricerca sulle politiche femminili, il tasso di povertà tra le donne lavoratrici potrebbe diminuire dall'8,0 % al 3,8 % se le donne fossero remunerate in modo equo rispetto agli uomini; che 2,5 milioni dei 5,6 milioni di bambini che vivono oggi in povertà sarebbero sottratti dalla povertà se il divario retributivo di genere fosse eliminato;
G. considerando che il divario di genere in termini di retribuzioni lorde mensili tra i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 24 anni (7 %) è oltre 5 volte inferiore al divario tra i lavoratori di età pari a 65 anni o superiore (divario di genere del 38 %); che esiste anche un "divario retributivo legato alla maternità", con un divario retributivo tra le donne con e senza figli a carico, nonché tra madri e padri; che la povertà riguarda maggiormente le famiglie in cui le donne sono la unica fonte di reddito e che nell'UE il 35 % delle madri sole era a rischio di povertà nel 2017 rispetto al 28% dei padri soli(12);
H. considerando che l'assistenza è un pilastro fondamentale della nostra società ed è svolta in gran parte da donne; che tale squilibrio si riflette nel divario retributivo e pensionistico di genere; che la maternità e la cura dei minori, dei familiari anziani, malati o disabili e di altre persone a carico rappresentano un lavoro supplementare o talvolta a tempo pieno svolto quasi esclusivamente dalle donne; che ciò si riflette altresì nella segregazione del mercato del lavoro e nel maggior numero di donne che lavorano a tempo parziale, con salari orari inferiori, con interruzioni di carriera e con meno anni di lavoro; che tale lavoro è spesso non retribuito e non adeguatamente valorizzato dalla società, benché sia di enorme valenza sociale e contribuisca al benessere sociale;
I. considerando che oltre la metà delle donne con disabilità in età lavorativa sono economicamente inattive; che in tutti gli Stati membri il tasso di deprivazione materiale grave delle donne con disabilità è più elevato rispetto a quello delle donne senza disabilità;
J. considerando che è necessario difendere i diritti delle donne, nel diritto e nella vita, nonché adottare misure per combattere tutte le forme di sfruttamento, violenza, oppressione e disuguaglianza tra donne e uomini;
K. considerando che le ripercussioni del divario retributivo di genere includono un divario di genere del 37 % nel reddito pensionistico, una situazione che persisterà nei prossimi decenni, e un livello diseguale di indipendenza economica tra donne e uomini, con una lavoratrice su cinque dell'UE appartenente al gruppo salariale più basso, rispetto a un lavoratore su dieci; che ridurre il divario pensionistico è anche una questione di solidarietà intergenerazionale;
L. considerando che il divario pensionistico deriva dalle disuguaglianze accumulate durante il corso della vita lavorativa di una donna e dai periodi di assenza dal mercato del lavoro che sono imposti alle donne in conseguenza di forme molteplici di diseguaglianza e discriminazione, come pure dai salari più bassi e dalla discriminazione retributiva; che, al fine di superare le disuguaglianze pensionistiche e di tutelare e aumentare le pensioni in generale, è indispensabile che i sistemi di sicurezza sociale continuino a esistere all'interno della sfera pubblica e integrino i principi di solidarietà e ridistribuzione e che ci si adoperi al massimo per lottare contro il lavoro precario e deregolamentato;
M. considerando che il divario retributivo di genere e le sue cause hanno conseguenze esponenzialmente dannose per le donne nel corso della loro vita, che culminano in un divario pensionistico di genere attualmente pari a più del doppio del divario retributivo; che il rischio di povertà aumenta notevolmente nel corso della vita, rivelando gli effetti delle disuguaglianze retributive che si accumulano gradualmente; che la povertà tra le persone di età pari o superiore a 75 anni è sostanzialmente concentrata tra le donne, principalmente a causa dell'impatto dei compiti di assistenza non remunerati legati al genere, delle differenze di retribuzione e orario di lavoro lungo l'intero arco della vita con le pensioni più basse che ne conseguono, delle differenti età pensionabili per uomini e donne in alcuni Stati membri e del fatto che più donne anziane vivono da sole;
N. considerando che la direttiva 2006/54/CE ha contribuito a migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro, ma non ha apportato profondi cambiamenti nella legislazione per quanto riguarda l'eliminazione del divario retributivo di genere in molti Stati membri;
O. considerando che la trasparenza retributiva può svolgere un ruolo fondamentale per garantire progressi sostanziali nel contrastare il divario retributivo di genere, in quanto contribuisce a far emergere la sottovalutazione del lavoro delle donne e a mettere in evidenza la segmentazione del mercato del lavoro in base al genere, in particolare attraverso strumenti che forniscono criteri oggettivi che permettono una valutazione e una comparabilità neutre sotto il profilo del genere del valore del lavoro in diverse professioni e settori;
P. considerando che è fondamentale disporre di metodi di valutazione del lavoro privi di pregiudizi di genere, che permettano di confrontare i posti di lavoro in base alla loro importanza e complessità, in modo da determinare la posizione di un posto di lavoro in relazione a un altro in un determinato settore o in una determinata organizzazione, indipendentemente dal fatto che questi siano occupati da donne o uomini;
Q. considerando che il rischio di povertà e la minore autonomia finanziaria causati dal divario retributivo e pensionistico di genere espone inoltre le donne alla violenza di genere, in particolare alla violenza domestica, rendendo per loro più difficile sottrarsi a una relazione violenta; che, secondo le Nazioni Unite, quasi il 35 % delle donne a livello mondiale subisce molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro o molestie con gravi conseguenze in termini di aspirazioni personali e professionali, e che tali molestie sono dannose per l'autostima delle donne e la loro posizione negoziale in vista di una retribuzione più equa;
R. considerando che le cause del divario retributivo di genere sono numerose e comprendono fattori strutturali e culturali: da un lato, mercati del lavoro e settori caratterizzati dalla segregazione di genere, la mancanza di opzioni e servizi che garantiscano l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, con le donne che si occupano principalmente dell'assistenza ai bambini e ad altre persone a carico, la persistenza di "soffitti di cristallo" che impediscono alle donne di raggiungere i massimi livelli della loro carriera professionale e quindi i salari più elevati e, dall'altro lato, gli stereotipi di genere sul ruolo e le aspirazioni delle donne, i pregiudizi di genere nelle strutture salariali e nelle istituzioni di fissazione dei salari, nonché le aspettative profondamente radicate sul ruolo delle donne come madri, che determinano sospensioni e interruzioni della carriera professionale o il passaggio a regimi di lavoro a tempo parziale, nonché una mancanza di trasparenza retributiva;
S. considerando che le cause del divario retributivo di genere e dei relativi divari in materia di salari e pensioni sono numerose, strutturali e spesso interconnesse; che tali cause possono essere suddivise in due componenti: la prima, che può essere apparentemente "spiegata" dalle differenti caratteristiche di donne e uomini sul mercato del lavoro, e la seconda, che non trova alcuna spiegazione apparente in tali caratteristiche e che costituisce la componente dominante del divario retributivo di genere in quasi tutti i paesi del mondo;
T. considerando che tali differenze nelle caratteristiche di donne e uomini sul mercato del lavoro comprendono l'età, l'esperienza e l'istruzione, il settore professionale o l'orario di lavoro; che esse si riflettono nel fatto che le donne lavorano più spesso a tempo parziale, devono far fronte al cosiddetto "soffitto di cristallo" nelle imprese, lavorano in settori e in posizioni a prevalenza femminile e meno remunerati o spesso devono assumere la responsabilità primaria della cura della famiglia in conseguenza di norme sociali basate sul genere, il che comporta meno tempo da dedicare al lavoro; che la principale componente "non spiegata" può essere attribuita agli stereotipi di genere, alla discriminazione retributiva e alla frequente sottovalutazione del lavoro a predominanza femminile, che può essere diretta o indiretta e rimane un fenomeno occulto che deve essere affrontato in modo più efficace;
U. considerando che, pur rappresentando quasi il 60 % dei laureati nell'UE, le donne continuano a essere sproporzionalmente sottorappresentate in settori quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (discipline "STEM") e nelle carriere digitali; che, di conseguenza, la disuguaglianza negli impieghi sta assumendo nuove forme e, nonostante gli investimenti nell'istruzione, le giovani donne hanno ancora una probabilità doppia rispetto ai giovani uomini di essere inattive;
1. ricorda che la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore costituisce uno dei principi fondanti dell'UE e che gli Stati membri sono tenuti a eliminare la discriminazione basata sul genere per quanto riguarda tutti gli aspetti e le condizioni di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; esprime profondo rammarico per il fatto che il divario retributivo di genere per un lavoro di pari valore persiste e che si sono osservati miglioramenti minimi nelle cifre medie dell'UE nel corso degli ultimi dieci anni;
2. invita la Commissione a presentare una nuova strategia ambiziosa dell'UE per la parità di genere, basata sulla strategia e sull'impegno strategico precedenti, che includa misure vincolanti in materia di divario retributivo di genere e trasparenza retributiva, nonché obiettivi chiari e processi di monitoraggio per promuovere la parità di genere e misurare i progressi compiuti verso il suo conseguimento, in particolare per quanto riguarda i relativi divari di genere in materia di salari e pensioni, nonché la promozione dell'uguaglianza retributiva e dell'equa condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini;
3. rammenta che il divario retributivo e le sue cause hanno conseguenze esponenzialmente dannose per le donne nel corso della loro vita, che culminano in un divario pensionistico di genere pari a più del doppio del divario retributivo; ricorda che le donne sono maggiormente a rischio di povertà in età avanzata rispetto agli uomini a causa delle differenze di retribuzione e di orario di lavoro lungo l'intero arco della vita, delle differenti età pensionabili per uomini e donne in alcuni Stati membri e del fatto che più donne anziane vivono da sole; invita gli Stati membri ad attuare misure specifiche per combattere il rischio di povertà per le donne più anziane, aumentando le pensioni e offrendo anche assistenza sociale; afferma che, oltre alla promozione di una regolamentazione del lavoro basata su maggiori diritti del lavoro, sul lavoro regolamentato e sul divieto del lavoro precario, la contrattazione collettiva dovrebbe essere ripristinata, difesa e promossa quale strumento decisivo per superare le disuguaglianze, in particolare in termini di salari ma anche in termini di difesa e consolidamento dei diritti del lavoro;
4. chiede la revisione immediata e un ambizioso aggiornamento del piano d'azione sul divario retributivo di genere entro la fine del 2020, che dovrebbe fissare obiettivi chiari per gli Stati membri al fine di ridurre il divario retributivo di genere nei prossimi cinque anni e garantire che tali obiettivi siano presi in considerazione nelle raccomandazioni specifiche per paese; sottolinea, in particolare, la necessità di includere una prospettiva intersettoriale nel nuovo piano d'azione; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai fattori che determinano il divario pensionistico nel quadro del piano d'azione e a valutare la necessità di misure specifiche per ridurre tale divario a livello nazionale e dell'UE;
5. invita gli Stati membri a potenziare gli sforzi profusi per eliminare il divario retributivo di genere, rafforzando vigorosamente il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, non soltanto a livello legislativo e mediante misure per combattere la discriminazione salariale, ma anche reintroducendo, promuovendo e difendendo la contrattazione collettiva; chiede inoltre misure che affrontino la segregazione verticale e orizzontale nell'occupazione e le pratiche discriminatorie nelle decisioni riguardanti le assunzioni e le promozioni; chiede misure volte ad aumentare la protezione sociale nell'ambito della maternità, della disoccupazione, della malattia, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
6. accoglie con favore l'impegno assunto dalla presidente della Commissione e dalla commissaria per l'Uguaglianza di presentare proposte per introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva nei primi 100 giorni del mandato della Commissione; ritiene che la futura direttiva dovrebbe comprendere solide politiche di attuazione rigorose da imporre ai soggetti inadempienti e dovrebbe applicarsi sia al settore privato che al settore pubblico, tenendo debitamente conto delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI), e all'intero pacchetto di misure in materia di retribuzione, comprese le relative componenti, e dovrebbe avere un ampio ambito di applicazione; invita la Commissione a prendere in considerazione l'introduzione di misure concrete sulla base della sua raccomandazione del 2014, quali: a) la chiara definizione di criteri per la valutazione del valore del lavoro; b) sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere; c) audit e relazioni salariali sotto il profilo del genere al fine di garantire la parità di retribuzione; d) il diritto dei lavoratori di richiedere informazioni salariali complete e il diritto di ricorso; ed e) obiettivi chiari in termini di risultati conseguiti dalle imprese in materia di parità di genere; è fermamente convinto che tali misure siano necessarie per individuare i casi di discriminazione retributiva, al fine di permettere ai lavoratori di prendere decisioni informate e di agire se necessario; invita la Commissione a promuovere il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva a tutti i livelli (nazionale, settoriale, locale e aziendale) nella futura legislazione in materia di trasparenza retributiva;
7. invita la Commissione a integrare l'iniziativa sulla trasparenza retributiva sviluppando, in stretta collaborazione con le parti sociali, e introducendo orientamenti per sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere e per la definizione di criteri chiari (quali qualifiche, livello di responsabilità, oneri fisici e psicologici, ritmi di lavoro, ecc.) per la valutazione del valore del lavoro, consentendo così di confrontare il valore del lavoro in varie professioni e settori con l'obiettivo di ottenere una retribuzione più equa del lavoro nei settori a prevalenza femminile, che è generalmente tenuto in minore considerazione e, pertanto, non è così ben retribuito come il lavoro nei settori a prevalenza maschile;
8. invita la Commissione a prendere l'attuale riesame del funzionamento e dell'attuazione della legislazione dell'UE sulla parità retributiva e il principio della parità di retribuzione come basi della sua azione, e a presentare una revisione tempestiva della direttiva 2006/54/CE al fine di aggiornare e migliorare la legislazione esistente sul principio della parità retributiva nella pratica, di migliorarne l'applicazione in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e di includere il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o il cambiamento di sesso; chiede un migliore accesso alla giustizia e l'introduzione diritti procedurali più solidi per combattere la discriminazione retributiva;
9. ricorda che la relazione della Commissione del 2017 sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (COM(2017)0671) ha constatato che le misure non erano efficaci e che la loro attuazione era inadeguata; si compiace pertanto dell'impegno assunto dalla presidente della Commissione nei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, secondo cui il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro sarà il principio fondante di una nuova strategia europea in materia di genere, e accoglie inoltre con favore il riconoscimento che la parità di genere è una componente fondamentale della crescita economica, nonché una questione di diritti fondamentali e di equità;
10. chiede ancora una volta che il pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove una convergenza verso l'alto, diventi una realtà a livello dell'UE e degli Stati membri, al fine di garantire la parità di trattamento e pari opportunità per donne e uomini e di difendere il diritto alla parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore per donne e uomini; sottolinea che l'eliminazione del divario di genere dovrebbe costituire un obiettivo specifico nel programma che succederà alla strategia Europa 2020;
11. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per colmare definitivamente il divario retributivo di genere, applicando rigorosamente il principio della parità retributiva, garantendo che i salari dei lavoratori a tempo parziale siano in linea con il loro equivalente a tempo pieno, adottando una legislazione che rafforzi la trasparenza retributiva e migliorando la chiarezza giuridica per individuare i pregiudizi e la discriminazione di genere nelle strutture retributive, combattendo la segregazione professionale, sia verticale che orizzontale, e lottando contro i pregiudizi dei datori di lavoro nelle decisioni di assunzione e promozione;
12. sottolinea che l'accesso al lavoro e le condizioni che lo facilitano sono essenziali per garantire l'emancipazione e l'indipendenza delle donne in ogni aspetto della vita, dall'occupazione alla partecipazione sociale, economica e politica, tra gli altri; ritiene che i passi avanti nel conseguimento della parità tra donne e uomini e la promozione dei diritti delle donne rappresentino un percorso di progresso sociale per la società nel suo complesso e consentano, nel contempo, il miglioramento della situazione socioeconomica delle donne;
13. invita inoltre gli Stati membri a investire adeguatamente nella fornitura, nell'accessibilità, anche economica, e nella qualità dei servizi di educazione e cura della prima infanzia formali, utilizzando i fondi strutturali e di investimento europei in linea con gli obiettivi di Barcellona, nonché a investire in servizi di assistenza a lungo termine e in modalità di lavoro conciliabili con gli impegni familiari per garantire la partecipazione paritaria e continua delle donne al mercato del lavoro, prevedendo un'adeguata flessibilità per contribuire a promuovere tassi di occupazione più elevati tra le donne; ribadisce che, per contrastare il rischio di povertà tra le donne anziane e affrontare le cause del divario retributivo di genere, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano adottati provvedimenti adeguati per le donne anziane, comprese misure quali crediti per periodi di assistenza, pensioni minime adeguate, prestazioni di reversibilità e diritti a periodi di congedo per motivi familiari per gli uomini, al fine di prevenire la femminilizzazione della povertà; invita il Consiglio a introdurre obiettivi di assistenza per gli anziani e le persone con familiari a carico simili agli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia;
14. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche che promuovano l'occupazione delle donne e la loro indipendenza finanziaria, comprese politiche che promuovano l'integrazione delle donne provenienti da gruppi emarginati nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri a contrastare la segmentazione del mercato del lavoro sulla base del genere, investendo nell'istruzione formale, informale e non formale, nonché nell'apprendimento permanente e nella formazione professionale delle donne al fine di garantire loro l'accesso a posti di lavoro di qualità e di offrire loro la possibilità di riqualificarsi e di migliorare le proprie competenze per adeguarsi alle future evoluzioni del mercato del lavoro; chiede in particolare una maggiore promozione dell'imprenditorialità, delle discipline STEM, dell'istruzione digitale e dell'alfabetizzazione finanziaria per le ragazze fin dalla più giovane età, al fine di combattere gli stereotipi educativi esistenti e garantire l'accesso di un maggior numero di donne nei settori in via di sviluppo e ben remunerati;
15. invita gli Stati membri a garantire una rapida adozione e attuazione della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e la Commissione a monitorare attentamente i progressi al riguardo in vista di elaborare una relazione finale e studi di accompagnamento sulla sua attuazione;
16. prende atto dell'impatto della sottorappresentazione delle donne nelle posizioni dirigenziali sul divario retributivo di genere e sottolinea l'urgente necessità di promuovere la parità tra uomini e donne a tutti i livelli del processo decisionale nell'ambito commerciale e della gestione; invita gli Stati membri a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla proposta di direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione, dal momento che potrebbe contribuire a eliminare il soffitto di cristallo;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati al fine di valutare e monitorare meglio i progressi compiuti nell'eliminazione del divario retributivo di genere, prestando particolare attenzione ai gruppi che sono vittime di forme multiple e intersettoriali di discriminazione come le donne con disabilità, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne rom, le donne anziane, le donne in zone rurali e spopolate, le madri sole e le persone LGBTIQ;
18. sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la raccolta di dati disaggregati per genere in settori quali l'occupazione informale, l'imprenditoria e l'accesso ai finanziamenti, l'accesso ai servizi sanitari, la violenza nei confronti delle donne e il lavoro non retribuito; evidenzia la necessità di raccogliere e utilizzare dati e prove di qualità per l'elaborazione di politiche informate e basate su elementi concreti; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati per valutare e monitorare meglio i progressi compiuti nel colmare il divario retributivo di genere, prestando particolare attenzione ai gruppi che sono vittima di forme multiple e intersettoriali di discriminazione come le donne con disabilità, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne rom, le anziane, le madri sole e le persone LGBTIQ;
19. invita la Commissione a coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione di nuove politiche volte a colmare il divario retributivo di genere; invita, in tale contesto, le parti sociali a discutere e collaborare tra loro per affrontare la questione del divario retributivo, anche attraverso misure di azione positiva, nonché a collaborare con le organizzazioni della società civile al fine di sensibilizzare fortemente l'opinione pubblica, in quanto l'eliminazione del divario retributivo di genere costituisce una priorità universale;
20. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro lavoro per combattere il lavoro precario a prevalenza femminile e la femminilizzazione della povertà; mette in evidenza gli elevati livelli di lavoro sommerso svolto dalle donne, che hanno un impatto negativo sul loro reddito e la loro copertura e tutela previdenziale e invita gli Stati membri a ratificare la convenzione dell'OIL sui lavoratori domestici del 2011;
21. invita gli Stati membri a rafforzare la protezione della maternità, della paternità e della genitorialità nella legislazione sul lavoro, in particolare aumentando le ore di congedo, garantendo che siano pienamente retribuite e riducendo il numero di ore di lavoro durante l'allattamento e adottando misure idonee per applicare tale protezione, oltre ad investire nella fornitura di una rete pubblica gratuita di servizi di accoglienza e di istruzione della prima infanzia e di servizi di accoglienza a lungo termine; rileva che la scarsa disponibilità, i costi proibitivi e la mancanza di infrastrutture sufficienti per servizi di accoglienza dell'infanzia di qualità rimangono un ostacolo significativo, in primo luogo, alla pari partecipazione delle donne a tutti gli aspetti della società, compresa l'occupazione;
22. riconosce che la violenza e le molestie di genere possono anche essere aggravate dal divario retributivo di genere, dal momento che le vittime sono spesso obbligate ad accettare impieghi a bassa remunerazione a causa di ambienti di lavoro ostili; invita gli Stati membri a firmare e ratificare la convenzione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie del 2019, al fine di introdurre misure efficaci per definire, prevenire e vietare la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, compresi meccanismi sicuri ed efficaci di denuncia e di risoluzione delle controversie, sostegno, servizi e mezzi di ricorso;
23. invita la Commissione a dare l'esempio e a presentare un'analisi completa del divario retributivo di genere nelle istituzioni dell'UE in occasione della Giornata europea della parità retributiva;
24. incarica il Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
Mascherini, M., Bisello, M. e Rioboo Leston, I.: The gender employment gap: Challenges and solutions (Il divario retributivo di genere: sfide e soluzioni), Eurofound, 2016.
Secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, la scheda dal titolo "'Poverty, gender and lone parents in the EU" (Povertà, genere e genitori soli nell'UE), che riporta i dati delle statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) a partire dal 2014.