Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: rinviare determinati termini a causa della pandemia di Covid-19 *
P9_TA(2020)0170
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0197),
– visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0134/2020),
– visti gli articoli 82 e 163 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Al fine di determinare la durata del rinvio, occorre considerare che l'obiettivo è affrontare una situazione eccezionale, senza pregiudicare la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è opportuno limitare il rinvio ad un periodo di tempo proporzionale alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per la comunicazione e lo scambio di informazioni.
(5) Al fine di determinare la durata del rinvio, occorre considerare che l'obiettivo è affrontare una situazione eccezionale. Non dovrebbe compromettere la politica dell'Unione volta a combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva mediante lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali e, pertanto, non dovrebbe pregiudicare la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è opportuno limitare il rinvio ad un periodo di tempo proporzionale alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Considerata l'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di un'ulteriore proroga del periodo di rinvio del termine per la comunicazione e lo scambio di informazioni. Questa necessità potrebbe sorgere se, durante una parte o l'intero periodo del rinvio, persistano le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica causati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri debbano attuare nuove misure di confinamento o prorogare quelle in atto. Tale proroga non dovrebbe interferire con la struttura e il funzionamento stabiliti della direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Dovrebbe invece avere una durata limitata e prestabilita in proporzione alle difficoltà pratiche causate dal confinamento temporaneo. La proroga non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell'obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi di tale direttiva. Essa si limita a prorogare il termine per il rispetto di tali obblighi, garantendo nel contempo che non restino informazioni non scambiate.
soppresso
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 27 ter
Articolo 27 ter
soppresso
Proroga del periodo di rinvio
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 27 quater, al fine di prorogare il periodo di rinvio per la comunicazione e lo scambio di informazioni, conformemente all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis, per un massimo di 3 mesi supplementari.
La Commissione può adottare l'atto delegato di cui al primo comma soltanto se durante una parte o la totalità del periodo di rinvio persistono le circostanze eccezionali di gravi rischi per la salute pubblica provocati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri devono attuare misure di confinamento.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/16/UE Articolo 27 quater
Articolo 27 quater
soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 27 ter è conferito alla Commissione esclusivamente per il periodo del rinvio dei termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 bis ter, paragrafi 12 e 18, e all'articolo 27 bis.
3. La delega di potere di cui all'articolo 27 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio. La notifica dell'atto delegato al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 27 ter entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Consiglio. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di tale atto. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di un atto delegato da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa allo stesso o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.