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Venerdì 19 giugno 2020 - Bruxelles
Iniziativa dei cittadini europei: introduzione di misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di Covid-19 ***I
P9_TA(2020)0172

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 giugno 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato la Covid-19 pandemia mondiale. Gli Stati membri sono stati colpiti in maniera drammatica ed eccezionale dalla pandemia e dalle relative conseguenze. Hanno adottato una serie di restrizioni destinate ad arrestare o rallentare la trasmissione della Covid-19, tra le quali misure di confinamento volte a limitare la libera circolazione dei cittadini, il divieto di tenere eventi pubblici e la chiusura di negozi, ristoranti e scuole. Tali misure hanno portato pressoché a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri.
(1)  L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato la Covid-19 pandemia mondiale. Gli Stati membri sono stati colpiti in maniera drammatica ed eccezionale dalla pandemia e dalle relative conseguenze. Hanno adottato una serie di restrizioni destinate ad arrestare o rallentare la trasmissione della Covid-19, tra le quali misure di confinamento volte a limitare la libera circolazione dei cittadini, il divieto di tenere eventi pubblici e la chiusura di negozi, ristoranti e scuole. Tali misure hanno portato a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Gli Stati membri hanno dichiarato che ridurranno le restrizioni introdotte dalle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 soltanto gradualmente, al fine di monitorare e tenere sotto controllo la situazione sanitaria. Di conseguenza è opportuno prorogare di sei mesi il termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in relazione al periodo di raccolta iniziato l'11 marzo 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato pandemia l'epidemia di Covid-19. La proroga presuppone che almeno nei primi sei mesi a partire dall'11 marzo 2020 la maggior parte degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia in vigore misure che ostacoleranno in maniera notevole la possibilità per gli organizzatori di condurre campagne locali e di raccogliere dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo. Il periodo di raccolta delle iniziative la cui fase di raccolta era in corso l'11 marzo 2020 dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi. Il periodo di raccolta di un'iniziativa iniziato dopo l'11 marzo dovrebbe essere prorogato in maniera proporzionale.
(6)  Gli Stati membri hanno dichiarato che ridurranno le restrizioni introdotte dalle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 soltanto gradualmente, al fine di monitorare e tenere sotto controllo la situazione sanitaria. Di conseguenza è opportuno prorogare di sei mesi il termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in relazione al periodo di raccolta iniziato l'11 marzo 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato pandemia l'epidemia di Covid-19. La proroga presuppone che almeno nei primi sei mesi a partire dall'11 marzo 2020 almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia in vigore misure che ostacoleranno in maniera notevole la possibilità per gli organizzatori di condurre campagne locali e di raccogliere dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo. Il periodo di raccolta delle iniziative la cui fase di raccolta era in corso l'11 marzo 2020 dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi. Il periodo di raccolta di un'iniziativa iniziato dopo l'11 marzo dovrebbe essere prorogato in maniera proporzionale.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Essendo difficile prevedere la fine della pandemia nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione destinati a prorogare ulteriormente il periodo di raccolta per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso l'11 settembre 2020 qualora persistano le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19. La proroga di sei mesi del periodo di raccolta di cui al presente regolamento dovrebbe lasciare alla Commissione un lasso di tempo sufficiente per decidere se sia giustificata un'ulteriore proroga. La delega di potere dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta in caso di nuova crisi sanitaria collegata a una nuova ondata di Covid-19, se la maggioranza degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione ha adottato misure che avranno verosimilmente il medesimo effetto di quelle precedenti.
(7)  Essendo difficile prevedere la fine della pandemia nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione destinati a prorogare ulteriormente il periodo di raccolta per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso l'11 settembre 2020 qualora persistano le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19. La proroga di sei mesi del periodo di raccolta di cui al presente regolamento dovrebbe lasciare alla Commissione un lasso di tempo sufficiente per decidere se sia giustificata un'ulteriore proroga. La delega di potere dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta in caso di nuova crisi sanitaria collegata a una nuova ondata di Covid-19, a condizione che almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione abbia adottato misure che avranno verosimilmente il medesimo effetto di quelle precedenti.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)
La Commissione informa gli organizzatori e gli Stati membri in merito alla proroga concessa per ciascuna iniziativa interessata e pubblica la sua decisione nel registro elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788. La Commissione pubblica inoltre un elenco completo di tali iniziative e il nuovo periodo di raccolta per ciascuna iniziativa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 2 - comma 1
(2)  La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative di cui al paragrafo 1 se, dopo l'11 settembre 2020, la maggioranza degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione continua ad applicare misure in risposta alla pandemia di Covid-19 che ostacolano notevolmente la possibilità per gli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo e di informare i cittadini delle iniziative in corso.
(2)  La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative di cui al paragrafo 1 qualora, dopo l'11 settembre 2020, almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione continui ad applicare misure in risposta alla pandemia di Covid-19 che ostacolano notevolmente la possibilità per gli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo e di informare i cittadini delle iniziative in corso.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 2 - comma 2
La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di Covid-19 che impone alla maggioranza degli Stati membri o a un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione di applicare misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti analoghi alle misure precedenti.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di Covid-19, laddove almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri rappresentante più del 35 % della popolazione dell'Unione applichi misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti analoghi alle misure precedenti.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 2 - comma 3
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e indicano le iniziative interessate e la nuova data di scadenza del relativo periodo di raccolta.
Gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma indicano le iniziative per le quali il periodo di raccolta è prolungato insieme alla nuova data di scadenza del relativo periodo di raccolta e i risultati della valutazione di cui al quinto comma.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 2 - comma 5
Per permetterle di valutare se sussistano le condizioni di cui al primo e al secondo comma, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di Covid-19.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di Covid-19 o in risposta a una nuova epidemia di Covid-19.
Al fine di valutare se i criteri di cui al primo e al secondo comma siano rispettati, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri dettagliati per tale valutazione.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 1
(1)  In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788,il Parlamento europeo o la Commissione, se dall'11 marzo 2020 hanno incontrato difficoltà per organizzare, rispettivamente, un'audizione pubblica o una riunione con gli organizzatori a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare l'audizione o riunione, organizzano l'audizione o la riunione non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta.
(1)  In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, il Parlamento europeo o la Commissione, se dall'11 marzo 2020 hanno incontrato difficoltà per organizzare, rispettivamente, un'audizione pubblica o una riunione con gli organizzatori a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di Covid-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare l'audizione o riunione, organizzano l'audizione o la riunione non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta, oppure, qualora gli organizzatori decidano di partecipare a distanza all'audizione o alla riunione, non appena siano in grado di concordare una data con le istituzioni.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.

Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2020Note legali - Informativa sulla privacy