Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0198),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0137/2020),
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0122/2020),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Sebbene la pandemia di COVID-19 crei reali difficoltà per le amministrazioni nazionali, non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per giustificare un ulteriore ritardo nell'applicazione di norme stabilite di comune accordo. Prima dell'insorgenza della pandemia alcuni Stati membri avevano indicato che avrebbero registrato ritardi nell'attuazione del nuovo sistema. Al di là delle difficoltà immediate collegate alla pandemia di COVID-19, i governi dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per attuare il nuovo sistema. Gli Stati membri che incontrano difficoltà che potrebbero comportare un ritardo nella piena attuazione delle norme dovrebbero avvalersi dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione per garantire un'attuazione corretta e completa del pacchetto per il commercio elettronico. Gli obiettivi del pacchetto per il commercio elettronico che consistono nel promuovere la competitività delle PMI europee a livello mondiale, allentare la pressione amministrativa sui venditori dell'Unione e garantire che le piattaforme online contribuiscano a un sistema di riscossione dell'IVA più equo, contrastando al contempo la frode fiscale, sono aspetti fondamentali delle condizioni di parità per tutte le imprese, che sono particolarmente importanti nel contesto della ripresa post COVID-19.
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 4
(4) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione alla crisi Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
(4) Tenuto conto delle nuove difficoltà incontrate dagli Stati membri a causa della pandemia di COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, potrebbe essere necessario rinviare di tre mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio non è auspicabile in quanto comporterebbe una perdita di gettito e un aumento del divario dell'IVA, prolungando al contempo la concorrenza sleale tra venditori dell'UE e venditori di paesi terzi. Tuttavia, un rinvio di tre mesi potrebbe essere adeguato in quanto corrisponde al periodo di blocco nella maggior parte degli Stati membri. Un rinvio ancora più lungo aumenterebbe il rischio di frode dell'IVA in un periodo in cui le finanze pubbliche dovrebbero essere alimentate per combattere la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. Un rinvio più lungo di sei mesi potrebbe causare una perdita di gettito tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di EUR per gli Stati membri. Alla luce della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, è di fondamentale importanza evitare ulteriori perdite di gettito.
Emendamento 3 Proposta di decisione Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 2 – titolo
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º aprile 2021
Emendamento 4 Proposta di decisione Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 2 – comma 1 – frase introduttiva
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
Con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
Emendamento 5 Proposta di decisione Articolo 1 – punto 2 Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 3 – comma 1
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.
Con effetto a decorrere dal 1º aprile 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.
Emendamento 6 Proposta di decisione Articolo 1 – punto 3 – lettera a Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Emendamento 7 Proposta di decisione Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2021.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2021.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.