Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l'ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)4895),
– vista la lettera in data 14 luglio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 2 settembre 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 3, e l'articolo 82, paragrafo 6,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 settembre 2020,
A. considerando che diversi atti delegati da adottare a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), recentemente modificato, precisano in che modo le norme dell'EMIR si applicheranno alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi che prestano servizi a imprese dell'Unione; che tali atti delegati daranno attuazione ai poteri rafforzati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); che le CCP di paesi terzi considerate a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri dovrebbero essere soggette a requisiti specifici e a una vigilanza rafforzata da parte dell'ESMA, al fine di garantire parità di condizioni con le CCP dell'Unione e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario della stessa;
B. considerando che, a norma dell'articolo 25 bis, la CCP di un paese terzo a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri ("CCP di classe 2") può chiedere all'ESMA di valutare la comparabilità della conformità, ossia se con il rispetto del quadro applicabile del paese terzo si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti pertinenti stabiliti nell'EMIR;
C. considerando che il regolamento delegato in esame dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che l'Unione sia pronta nel momento in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alla scadenza del periodo transitorio;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.