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Procedura : 2020/0097(COD)
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Ciclo del documento : A9-0148/2020

Testi presentati :

A9-0148/2020

Discussioni :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Votazioni :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Testi approvati :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Testi approvati
PDF 227kWORD 88k
Mercoledì 16 settembre 2020 - Bruxelles
Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 settembre 2020, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Visto 1
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 196 e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 196,
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  I cambiamenti climatici comportano un aumento della frequenza, dell’intensità e della complessità delle catastrofi naturali in tutto il mondo e i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, sono particolarmente vulnerabili a causa, da un lato, della loro capacità insufficiente di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e mitigarle e di rispondere alle catastrofi legate al clima e, dall’altro, della loro esposizione geografica a inondazioni, siccità e incendi boschivi;
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 2
(2)  Pur riconoscendo la responsabilità primaria degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, il meccanismo unionale promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.
(2)  Sebbene la responsabilità primaria nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo sia in capo agli Stati membri, il meccanismo unionale, e in particolare rescEU, promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea integrando le capacità esistenti degli Stati membri, consentendo una preparazione e una risposta più efficaci, ove le capacità a livello nazionale non siano sufficienti.
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Gli incendi boschivi minacciano la vita, la sussistenza e la biodiversità, provocano il rilascio di elevate quantità di emissioni di carbonio e riducono la capacità di assorbimento del carbonio del pianeta, il che aggrava i cambiamenti climatici. Destano particolare preoccupazione le situazioni in cui gli incendi distruggono le foreste primarie o zone contaminate da sostanze radioattive. L’aumento delle catastrofi legate al clima, tra cui gli incendi boschivi, rende necessario il potenziamento delle operazioni del meccanismo unionale di protezione civile al di fuori dell’Unione, comprese le attività incentrate sulla prevenzione e sulla preparazione alle catastrofi.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 3
(3)  L’esperienza senza precedenti della pandemia di Covid-19 ha dimostrato che l’efficacia dell’Unione nella gestione di una crisi è limitata dall’ambito di applicazione del suo quadro di governance, ma anche dal grado di preparazione dell’Unione nel caso di catastrofi con ripercussioni sulla maggior parte degli Stati membri.
(3)  L’esperienza senza precedenti della pandemia di Covid-19 ha dimostrato che l’efficacia dell’Unione nella gestione di una crisi è limitata dall’ambito di applicazione del suo quadro di governance, ma anche dal grado di preparazione dell’Unione nel caso di catastrofi con ripercussioni sulla maggior parte degli Stati membri. Inoltre, è chiaro che l’Unione e gli Stati membri non sono sufficientemente preparati per eventi calamitosi più estremi e complessi, con conseguenze globali di ampia portata e a più lungo termine, come una pandemia su larga scala. Pertanto, è essenziale coordinare meglio le azioni di protezione civile degli Stati membri e rafforzare rescEU.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  L’esperienza della crisi della Covid-19 ha dimostrato che l’Unione e gli Stati membri non sono adeguatamente preparati a rispondere a emergenze su vasta scala e che il vigente quadro giuridico non è sufficientemente adeguato allo scopo. La crisi della Covid-19 ha inoltre evidenziato come le conseguenze delle catastrofi per la salute umana, l’ambiente, la società e l’economia possano assumere proporzioni senza precedenti. Data la necessità di rafforzare la capacità e le azioni dell’Unione in materia di salute e protezione civile, è essenziale che rescEU sia rafforzato e reso più flessibile, più veloce e sia meglio coordinato con le autorità nazionali preposte alla protezione civile. È inoltre essenziale che gli Stati membri forniscano informazioni sufficienti sulla propria prevenzione e preparazione in caso di emergenze.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Per ottimizzare la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini dell’Unione, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sulle modalità di calcolo della percentuale di spesa effettuata attraverso il meccanismo unionale di protezione civile che dovrebbe essere ammissibile come aiuto pubblico allo sviluppo.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater)   Vista l’esperienza della pandemia di COVID-19 e in considerazione della necessità di migliorare le capacità di risposta dell’Unione nei settori della sanità e della protezione civile, è opportuno rafforzare in misura significativa rescEU al fine di migliorare le sue prestazioni in ciascuno dei tre pilastri del meccanismo unionale, vale a dire: prevenzione, preparazione e risposta.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  Per essere più adeguatamente preparati ad affrontare eventi di questo tipo in futuro, è necessario intervenire con urgenza per rafforzare il meccanismo unionale.
(5)  Per essere più adeguatamente preparati ad affrontare eventi di questo tipo in futuro, è necessario intervenire con urgenza per rafforzare il meccanismo unionale. Il rafforzamento del meccanismo unionale dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche e ai fondi dell’Unione e non dovrebbe sostituire l’integrazione del principio della resilienza alle catastrofi in tali politiche e fondi.
Emendamento 88
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)  Al fine di migliorare la pianificazione in materia di prevenzione e preparazione, l'Unione dovrebbe continuare a incentivare investimenti nella prevenzione delle catastrofi in tutti i settori e approcci globali nella gestione dei rischi che sono alla base della prevenzione e della preparazione, adottando un approccio multirischio e un approccio basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici, in stretta cooperazione con le comunità scientifiche pertinenti e gli operatori economici chiave. A tal fine, occorre dare priorità ad approcci intersettoriali e multirischio basati su obiettivi a livello di Unione in materia di resilienza che contribuiscano ad una definizione di riferimento delle capacità e della preparazione. La Commissione deve collaborare con gli Stati membri al momento di definire gli obiettivi in materia di resilienza a livello di Unione.
(6)  Al fine di migliorare la resilienza e la pianificazione in materia di prevenzione e preparazione, l'Unione dovrebbe rafforzare gli investimenti nella prevenzione delle catastrofi a livello transfrontaliero e intersettoriale, comprese quelle derivanti da attività sismica, come i terremoti, o dovute a inondazioni o al dissesto idrogeologico, come le frane, e gli approcci globali nella gestione dei rischi che sono alla base della prevenzione e della preparazione, adottando un approccio multirischio e un approccio basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici, in stretta cooperazione con le comunità scientifiche pertinenti, gli operatori economici chiave, nonché con le autorità locali e regionali che svolgono un ruolo essenziale nel ciclo di gestione delle catastrofi, come pure con il terzo settore e le organizzazioni di volontariato che sono presenti sul campo, senza mettere a repentaglio i meccanismi di coordinamento unionali esistenti. A tal fine, occorre dare priorità ad approcci intersettoriali, transfrontalieri e multirischio basati su obiettivi a livello di Unione in materia di resilienza che contribuiscano ad una definizione di riferimento delle capacità e della preparazione. La Commissione deve collaborare con gli Stati membri e con il Parlamento europeo al momento di definire gli obiettivi in materia di resilienza a livello di Unione e deve tener conto di eventuali piani operativi di risposta alle emergenze già esistenti a livello nazionale, regionale e locale.
Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   Al fine di garantire una prevenzione efficiente delle catastrofi, è opportuno prevedere, come elementi chiave, prove di stress e una procedura di certificazione delle capacità di risposta. Sono necessarie valutazioni periodiche del rischio a livello regionale e locale affinché le autorità nazionali possano adottare misure volte a rafforzare la resilienza ove necessario, anche facendo ricorso ai fondi dell’Unione esistenti. Tali valutazioni del rischio dovrebbero essere incentrate sulle specificità di ciascuna regione, quali l’attività sismica, le alluvioni frequenti o gli incendi boschivi. Le valutazioni dovrebbero altresì includere il livello di cooperazione transfrontaliera in modo che il meccanismo unionale disponga di informazioni dettagliate sulle capacità disponibili a livello locale ai fini di un intervento più mirato.
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   La definizione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione deve prevedere una precisa valutazione e tenere in considerazione le conseguenze di carattere sociale di lungo periodo che si riscontrano nella prima fase post-emergenza gestite dalla protezione civile, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.
Emendamento 89
Proposta di decisione
Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater)   Il ruolo delle autorità regionali e locali nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi è di grande importanza ed è necessario che le loro risorse di risposta siano adeguatamente coinvolte nelle attività di coordinamento e mobilitazione condotte a norma della presente decisione, nel rispetto dei quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni e promuovere l'interoperabilità. Tali autorità possono svolgere un importante ruolo di prevenzione e sono altresì le prime a reagire subito dopo una catastrofe, unitamente alle risorse dei loro volontari. È pertanto necessaria una cooperazione costante a livello locale, regionale e transfrontaliero al fine di istituire sistemi comuni di allerta per intervenire rapidamente prima della mobilitazione di rescEU, nonché campagne di informazione periodiche per il pubblico sulle misure di risposta iniziali.
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   La creazione di un insieme di risorse riunisce una serie di squadre di salvataggio, di esperti e di attrezzature che gli Stati membri mantengono sempre in modalità stand-by per le missioni di protezione civile dell’Unione. È essenziale che tali squadre soddisfino criteri di qualità e affidabilità rigorosi per garantirne l’interoperabilità.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 9
(9)  Il meccanismo unionale dovrebbe avvalersi delle infrastrutture spaziali dell’Unione quali il programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus), Galileo, la sorveglianza dell’ambiente spaziale e GOVSATCOM, che forniscono importanti strumenti a livello dell’Unione per rispondere alle emergenze interne ed esterne. I sistemi di gestione delle emergenze di Copernicus forniscono sostegno all’ERCC nelle varie fasi delle emergenze, dall’allarme rapido e la prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il ruolo di GOVSATCOM è fornire una capacità di comunicazione satellitare sicura, specificamente adattata alle esigenze degli utenti delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle emergenze. Galileo è la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare specificatamente progettata per scopi civili in Europa e nel mondo che può essere utilizzata in altri settori come la gestione delle emergenze, anche per le attività di allarme rapido. I servizi offerti da Galileo in questo campo comprendono un servizio di emergenza che diffonde, mediante l’emissione di segnali, avvisi riguardanti catastrofi naturali o altre emergenze in determinate aeree. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di questo servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al fine di convalidare il sistema è necessario che individuino e comunichino alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usare questo servizio di emergenza.
(9)  Il meccanismo unionale dovrebbe avvalersi delle infrastrutture spaziali dell’Unione quali il programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus), Galileo, la sorveglianza dell’ambiente spaziale e GOVSATCOM, che forniscono importanti strumenti a livello dell’Unione per rispondere alle emergenze interne ed esterne. I sistemi di gestione delle emergenze di Copernicus forniscono sostegno all’ERCC nelle varie fasi delle emergenze, dall’allarme rapido e la prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il ruolo di GOVSATCOM è fornire una capacità di comunicazione satellitare sicura, specificamente adattata alle esigenze degli utenti delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle emergenze. Galileo è la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare specificatamente progettata per scopi civili in Europa e nel mondo che può essere utilizzata in altri settori come la gestione delle emergenze, anche per le attività di allarme rapido. I servizi offerti da Galileo in questo campo comprendono un servizio di emergenza che diffonde, mediante l’emissione di segnali, avvisi riguardanti catastrofi naturali o altre emergenze in determinate aeree. Essendo potenzialmente in grado di salvare vite e facilitare il coordinamento delle azioni di emergenza, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di questo servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al fine di convalidare il sistema è necessario che individuino e comunichino alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usare questo servizio di emergenza.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Il meccanismo unionale e rescEU dovrebbero essere sviluppati in modo da consentire all’Unione di rispondere in modo efficace a un’ampia gamma di emergenze. I cambiamenti climatici stanno portando ad un aumento della frequenza, dell’intensità e della complessità delle catastrofi naturali all’interno dell’Unione e a livello mondiale, rendendo necessario un elevato livello di solidarietà tra paesi. Ogni anno, molti Stati membri sono devastati da incendi boschivi che distruggono migliaia di ettari e provocano la perdita di numerose vite. Tale situazione è stata particolarmente evidente durante la stagione degli incendi boschivi in Portogallo del 2017, che ha portato la Commissione a presentare la proposta rescEU nel novembre 2017. La capacità di prevenzione e risposta degli Stati membri, compresi quelli maggiormente colpiti dagli incendi boschivi, è spesso insufficiente. È pertanto essenziale rafforzare la prevenzione delle catastrofi, la preparazione e la risposta ad esse e prevedere che il meccanismo unionale comprenda capacità sufficienti, anche durante il periodo di transizione di rescEU, per intervenire in caso di incendi boschivi e altre calamità naturali.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)  Durante la pandemia Covid-19, sulla scorta delle disposizioni vigenti della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione è stata in grado di inserire in rescEU scorte mediche consistenti in contromisure mediche quali attrezzature mediche di terapia intensiva, attrezzature di protezione individuale, forniture di laboratorio, vaccini e terapie, ai fini della preparazione e della risposta a una grave minaccia sanitaria a carattere transfrontaliero. Da tali scorte mediche, dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati agli Stati membri e ai paesi candidati. Tuttavia, poiché solo gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare risorse di rescEU, più di un mese è passato tra l’adozione dell’atto di esecuzione per la costituzione delle suddette scorte e il primo invio delle attrezzature e delle forniture mediche in questione.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  Per avere la capacità operativa di rispondere rapidamente a un’emergenza su larga scala o a un evento poco probabile dal forte impatto, come la pandemia di Covid-19, l’Unione dovrebbe avere la possibilità di acquistare, affittare, noleggiare o acquisire mediante appalti risorse rescEU per assistere gli Stati membri sopraffatti da emergenze su vasta scala, in linea con la competenza di sostegno in materia di protezione civile, con un’attenzione particolare alle persone vulnerabili. Tali capacità devono essere pre-posizionate presso nodi logistici all’interno dell’Unione o, per ragioni strategiche, attraverso reti fidate di nodi quali le basi logistiche di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UN Humanitarian Response Depots - UNHRD).
(10)  Per avere la capacità operativa di rispondere rapidamente ed efficacemente ad emergenze su larga scala o ad eventi poco probabili dal forte impatto, come la pandemia di Covid-19, l’Unione dovrebbe avere la possibilità di acquistare, affittare, noleggiare o acquisire autonomamente mediante appalti risorse rescEU per assistere gli Stati membri sopraffatti da emergenze su vasta scala e transfrontaliere, in linea con la competenza di sostegno in materia di protezione civile. Tali capacità devono essere pre-posizionate presso nodi logistici all’interno dell’Unione. L’EMA e l’ECDC dovrebbero essere consultati, ove necessario, per quanto riguarda la definizione, la gestione e la distribuzione delle capacità destinate a rispondere alle emergenze mediche.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Nell’effettuare le attività del meccanismo unionale, occorre prestare particolare attenzione alla protezione delle persone vulnerabili. Inoltre, e al fine di prevenire la violenza di genere, compresa la violenza domestica in tempi di crisi, la Commissione dovrebbe elaborare, insieme agli Stati membri, orientamenti sulla base delle migliori prassi per sostenere le vittime di violenza di genere nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)  Sulla base dei principi di solidarietà e accesso universale a servizi sanitari di qualità e dato il ruolo centrale che l’Unione svolge nell’accelerare i progressi relativi alle sfide sanitarie mondiali, il meccanismo unionale di protezione civile dovrebbe, in maniera sinergica e complementare con altri pertinenti programmi dell’Unione, in particolare EU4Health (UE per la salute), creare una migliore capacità di prevenzione, preparazione e risposta a fronte delle emergenze mediche.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 11
(11)  Le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri potrebbero essere utilizzate a fini nazionali, ma solo se non sono utilizzate o necessarie nello stesso tempo per operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale.
(11)  Le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri o dalla Commissione potrebbero essere utilizzate a fini nazionali dagli Stati membri in cui si trovano, ma solo se non sono utilizzate o necessarie nello stesso tempo per operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale e conferendo priorità alla lotta contro le emergenze transfrontaliere.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Considerando 12
(12)  Se necessario, l’Unione ha interesse a rispondere alle emergenze nei paesi terzi. Sebbene principalmente istituite per essere utilizzate come rete di sicurezza all’interno dell’Unione, in casi debitamente giustificati e tenendo conto dei principi umanitari, le risorse di rescEU potrebbero essere mobilitate al di fuori dell’Unione.
(12)  Se necessario, l’Unione ha interesse a rispondere alle emergenze nei paesi terzi. Sebbene principalmente istituite per essere utilizzate come rete di sicurezza all’interno dell’Unione, in casi debitamente giustificati, previa consultazione degli operatori umanitari prima di intervenire e tenendo conto dei principi umanitari, le risorse di rescEU potrebbero essere mobilitate al di fuori dell’Unione.
Emendamento 22
Proposta di decisione
Considerando 13
(13)  Per aiutare gli Stati membri a fornire questa assistenza, sarebbe opportuno rafforzare ulteriormente il pool europeo di protezione civile tramite il cofinanziamento dei costi operativi dei mezzi impegnati mobilitati all’esterno dell’Unione.
(13)  Per aiutare gli Stati membri a fornire questa assistenza anche fuori dall’Unione, sarebbe opportuno rafforzare ulteriormente il pool europeo di protezione civile tramite il cofinanziamento dei costi operativi dei mezzi impegnati allo stesso livello indipendentemente dal fatto che essi siano mobilitati all’interno o all’esterno dell’Unione.
Emendamento 23
Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)   Per rafforzare la cooperazione in materia di lotta aerea agli incendi boschivi e in risposta ad altre catastrofi, le procedure amministrative dovrebbero essere semplificate, ove possibile, al fine di garantire un intervento rapido.
Emendamento 24
Proposta di decisione
Considerando 16
(16)  Dato che la mobilitazione di risorse di rescEU per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale fornisce un significativo valore aggiunto europeo garantendo una risposta efficace e rapida alle persone in situazioni di emergenza, è opportuno prevedere ulteriori obblighi in materia di visibilità per dare risalto al ruolo dell’Unione.
(16)  Dato che la mobilitazione di risorse di rescEU per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale fornisce un significativo valore aggiunto europeo garantendo una risposta efficace e rapida alle persone in situazioni di emergenza, è opportuno prevedere ulteriori obblighi in materia di visibilità per fornire informazioni ai cittadini e ai media dell’Unione nonché per dare risalto al ruolo dell’Unione. Le autorità nazionali dovrebbero ricevere orientamenti in materia di comunicazione da parte della Commissione per ciascun intervento specifico, in modo da garantire che il ruolo dell’Unione sia opportunamente pubblicizzato.
Emendamento 25
Proposta di decisione
Considerando 17
(17)  Al fine di aumentare la flessibilità e conseguire un’esecuzione di bilancio ottimale, la gestione indiretta dovrebbe essere inclusa tra i metodi di esecuzione del bilancio.
(17)  Ai fini di una maggiore flessibilità e di un’esecuzione ottimale del bilancio, la presente decisione dovrebbe prevedere l’utilizzo della gestione indiretta per l’esecuzione del bilancio laddove giustificato dalla natura e dal contenuto dell’azione interessata.
Emendamento 26
Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)   A norma dell’articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis (il “regolamento finanziario"), gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento e all’articolo 25, paragrafo 2, della presente decisione sono tenuti ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione. Gli obblighi di comunicazione per tali organismi sono stabiliti nell’accordo di verifica di cui all’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
____________________
1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Emendamento 27
Proposta di decisione
Considerando 18
(18)  Al fine di promuovere la prevedibilità e l’efficacia a lungo termine, nell’attuare la decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali o pluriennali che definiscano gli stanziamenti previsti. Ciò dovrebbe aiutare l’Unione a dar prova di una maggiore flessibilità nell’esecuzione del bilancio, rafforzando in tal modo le azioni di prevenzione e preparazione.
soppresso
Emendamento 28
Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)   È opportuno definire mediante atti delegati un rafforzamento delle competenze delle principali agenzie dell’Unione al fine di gestire le risorse di rescEU, guidare il processo di appalto e fornire raccomandazioni sulle quantità e i prodotti specifici da collocare in nodi logistici geograficamente distribuiti.
Emendamento 29
Proposta di decisione
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  La creazione, la gestione e la distribuzione di riserve strategiche aggiuntive dell’Unione e di riserve di capacità dedicate alla risposta alle emergenze mediche nel quadro del programma "UE per la salute" dovrebbero essere complementari alle riserve di rescEU.
Emendamento 30
Proposta di decisione
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)   Il meccanismo unionale dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di ricevere contributi aggiuntivi e volontari dagli Stati membri.
Emendamento 31
Proposta di decisione
Considerando 23
(23)  Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la solidità dell’Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, ma l’insorgenza, i tempi e la portata delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Come emerso nella recente crisi della Covid-19, le risorse finanziarie richieste per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all’altro e dovrebbero essere messe a disposizione in tempi rapidissimi. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l’esecuzione finanziaria dei programmi. Di conseguenza, è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all’anno successivo ed esclusivamente destinati all’azione di risposta, in aggiunta all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
(23)  Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la solidità dell’Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, ma l’insorgenza, i tempi e la portata delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Come emerso nella recente crisi della Covid-19, le risorse finanziarie richieste per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all’altro e dovrebbero essere messe a disposizione in tempi rapidissimi. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l’esecuzione finanziaria dei programmi. Di conseguenza, è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all’anno successivo e destinati alle azioni di prevenzione, preparazione e risposta, in aggiunta all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
Emendamento 32
Proposta di decisione
Considerando 25
(25)  L’allegato I della decisione n. 1313/2013/UE non è sufficientemente flessibile per consentire all’Unione di adeguare correttamente gli investimenti a favore della prevenzione, della preparazione e della risposta. I livelli di investimento da assegnare alle diverse fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi devono essere stabiliti in anticipo. Questa mancanza di flessibilità impedisce all’Unione di reagire alla natura imprevedibile delle catastrofi.
soppresso
Emendamento 33
Proposta di decisione
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  Nel corso della pandemia Covid-19, al fine di disporre di risorse rescEU operative e affinché il meccanismo unionale rispondesse efficacemente alle esigenze dei cittadini dell’Unione, sono stati messi a disposizione ulteriori stanziamenti finanziari per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale. È importante che l’Unione disponga della flessibilità necessaria per reagire in modo efficace di fronte alla natura imprevedibile delle catastrofi, mantenendo nel contempo una certa prevedibilità nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla presente decisione. È altresì importante raggiungere il necessario equilibrio nella realizzazione di tali obiettivi. Al fine di aggiornare le percentuali di cui all’allegato I, secondo le priorità del meccanismo unionale riformato, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Emendamento 34
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 1 – paragrafo 2
-1)   all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l’inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all’interno e al di fuori dell’Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.
‘2. Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l’inquinamento marino, il dissesto idrogeologico e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all’interno e al di fuori dell’Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.
Emendamento 35
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 1 – paragrafo 3
-1 bis)   all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.
"3. Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l’ambiente, il suolo e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati."
Emendamento 36
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
-1 ter)   all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(c)  facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche adottando misure tese a mitigarne gli effetti immediati;
"(c) facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche attraverso la rimozione di eventuali ostacoli di natura burocratica."
Emendamento 37
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)
1 bis)  all’articolo 4 è inserito il punto seguente:
"4 bis. “obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi": obiettivi definiti per sostenere azioni di prevenzione e preparazione al fine di migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti di una catastrofe che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri, di fornire una base comune per quanto riguarda la conservazione, nonostante gli effetti di tale catastrofe, di funzioni sociali critiche e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno in tale contesto;
Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
1 ter)  all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(c)  elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e antropiche cui l’Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d’intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;
“(c) elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e antropiche, comprese catastrofi che provocano o possono provocare effetti transfrontalieri, cui l’Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d’intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;
Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h
1 quater)   all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
(h)  promuove l’uso di vari fondi dell’Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;
"(h) promuove l’uso di fondi dell’Unione che possano sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi, inclusa la prevenzione di catastrofi causate dal dissesto idrogeologico, e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;"
Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
-a)  al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(c)  elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
"(c) elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri;
Emendamento 41
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d
-a bis)  al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
(d)  mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo;
"(d) mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e i rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo;
Emendamento 42
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f
f)  migliorano la rilevazione di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o a un livello inferiore adeguato per garantire l’elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all’articolo 10, paragrafo 1.;
f)  migliorano la rilevazione di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o a un livello inferiore adeguato per garantire l’elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, soprattutto quando si tratta di individuare le lacune nelle capacità transfrontaliere di risposta alle catastrofi.
Emendamento 43
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 5
5.  La Commissione definisce gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione. Gli obiettivi di resilienza alle catastrofi garantiscono una base comune per mantenere le funzioni essenziali della società di fronte agli effetti a cascata di una catastrofe con gravi ripercussioni e per garantire il funzionamento del mercato interno. Gli obiettivi si basano su scenari prospettici che includono gli impatti dei cambiamenti climatici sul rischio di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l’analisi dell’impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili.
5.  Entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione di modifica], la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di integrare la presente decisione stabilendo obiettivi dell’Unione di resilienza alle catastrofi a sostegno di azioni di prevenzione e preparazione. Gli obiettivi di resilienza alle catastrofi garantiscono una base comune per mantenere le funzioni essenziali della società di fronte agli effetti a cascata di una catastrofe con gravi ripercussioni e per garantire il funzionamento del mercato interno. Tali obiettivi si basano su scenari prospettici che includono gli impatti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità sul rischio di catastrofi, dati relativi ad eventi passati, l’analisi dell’impatto intersettoriale e l’analisi dell’impatto sociale di lungo periodo sui territori colpiti, prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili. Nell’elaborazione degli obiettivi in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione rivolge particolare attenzione alle catastrofi ricorrenti che colpiscono le regioni degli Stati membri e propone alle autorità nazionali di adottare misure concrete, ivi incluse quelle da attuare utilizzando i fondi dell’Unione, al fine di rafforzare la resilienza alle crisi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all’articolo 30 per definire gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.
Emendamento 44
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2
In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell'Unione. L'ERCC opera a stretto contatto con i sistemi nazionali di gestione delle crisi, le autorità della protezione civile e i pertinenti organismi dell'Unione.
In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell'Unione. L'ERCC opera a stretto contatto con i sistemi nazionali di gestione delle crisi, le autorità della protezione civile, i gruppi di volontariato a livello di comunità e i pertinenti organismi dell'Unione.
Emendamento 45
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 8 – lettera c – trattino 1
–  per mettere a punto sistemi transnazionali di individuazione e di allarme di interesse per l'Unione;
–  per mettere a punto sistemi transnazionali di individuazione e di allarme precoce di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi o delle pandemie sulle vite umane;
Emendamento 46
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 8 – lettera c – trattino 3 bis (nuovo)
—   per fornire assistenza tecnica per la formazione delle comunità locali, al fine di rafforzare le loro capacità in vista della loro prima risposta indipendente a una crisi;
Emendamento 47
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 9 – paragrafo 10 bis (nuovo)
5 bis)   all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
"10 bis. Gli Stati membri adottano le opportune misure per garantire che il personale di primo intervento disponga delle attrezzature e della preparazione adeguate per reagire a tutti i tipi di catastrofe di cui all'articolo 1."
Emendamento 48
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione della resilienza intersettoriale, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall'uomo che possono avere un effetto transfrontaliero, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La pianificazione della resilienza comprende l'elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione e la risposta alle catastrofi sulla base delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e la panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i dati sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), la mappatura delle attività e lo sviluppo di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
1.  La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione della resilienza intersettoriale, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall'uomo che possono avere un effetto transfrontaliero, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici e la crescente incidenza degli incendi transfrontalieri. La pianificazione della resilienza comprende l'elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione e la risposta alle catastrofi sulla base delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e la panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i dati sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), la mappatura delle attività e lo sviluppo di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
Emendamento 49
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e promuovono le sinergie tra l'assistenza della protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri.
2.  Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e promuovono le sinergie tra l'assistenza della protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri, previa consultazione con gli operatori umanitari, anche a livello locale, e le autorità locali, ove possibile.
Emendamento 50
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Sulla scorta dei rischi individuati, degli obiettivi di resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'elaborazione degli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e dell'insieme delle capacità e delle carenze, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi di capacità").
2.  Sulla scorta dei rischi individuati, delle capacità generali, delle carenze e degli obiettivi esistenti dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e di ogni elaborazione esistente degli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e dell'insieme delle capacità e delle carenze, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi di capacità"). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
Emendamento 51
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2, le risorse di rescEU, in base agli obiettivi di resilienza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, agli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, nonché della risposta sanitaria d'emergenza.
2.  La Commissione istituisce, all'interno di centri logistici, le riserve europee di contromisure e di apparecchiature mediche, tra cui contromisure mediche per rispondere a eventi ad alto impatto e bassa probabilità. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le risorse di rescEU, in base, segnatamente, agli esistenti obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e agli altri scenari esistenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, dei salvataggi in occasione di terremoti e inondazioni, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, nonché della risposta sanitaria d'emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente le informazioni concernenti il numero e la classificazione delle risorse di rescEU e le rende direttamente disponibili alle altre istituzioni dell'Unione.
Emendamento 52
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Per le risorse destinate a rispondere a emergenze mediche, quali scorte strategiche, squadre mediche di emergenza e qualsiasi altra risorsa pertinente, la Commissione garantisce la realizzazione di un coordinamento e di sinergie efficaci con altri programmi e fondi dell'Unione, in particolare con il programma "UE per la salute"1 bis e con gli attori interessati a livello di Unione e internazionale.
_______________________
1 bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma UE per la salute") (COM(2020)0405).
Emendamento 53
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate e/o altrimenti acquisite dalla Commissione o dagli Stati membri. La Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse di rescEU per immagazzinare e distribuire forniture o fornire servizi agli Stati membri, a seguito di procedure di appalto nel rispetto delle regole finanziarie dell'Unione. In caso di acquisizione, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU, la Commissione può concedere agli Stati membri sovvenzioni dirette senza la pubblicazione di un invito a presentare proposte.
Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate e/o altrimenti acquisite dalla Commissione o dagli Stati membri. La Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse di rescEU per immagazzinare e distribuire forniture di elevata qualità o fornire servizi agli Stati membri, a seguito di procedure di appalto nel rispetto delle regole finanziarie dell'Unione. Ove acquisti le risorse di rescEU, la Commissione conserva la proprietà di tali risorse anche quando queste sono distribuite agli Stati membri. Ove le risorse di rescEU siano affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione, essa ne conserva il pieno controllo. Ove la Commissione acquisti risorse non riutilizzabili, può trasferire la proprietà di tali risorse allo Stato membro richiedente. In caso di acquisizione, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU, la Commissione può concedere agli Stati membri sovvenzioni dirette senza la pubblicazione di un invito a presentare proposte.
Emendamento 54
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3
Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti detti mezzi. Al fine di rafforzare la resilienza dell'Unione, le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione devono essere strategicamente ubicate nel territorio dell'Unione. In consultazione con gli Stati membri, le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione potrebbero anche essere ubicate in paesi terzi tramite reti fidate gestite da organizzazioni internazionali pertinenti.
Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti detti mezzi. Al fine di rafforzare la resilienza dell'Unione, le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione devono essere strategicamente ubicate nel territorio dell'Unione.
Emendamento 55
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 5
a bis)   il paragrafo 5 è sostituto dal seguente:
5.  Uno Stato membro che acquista, affitta o noleggia le risorse di rescEU assicura la registrazione di tali risorse nel CECIS, nonché la disponibilità e la possibilità di mobilitare tali risorse per le operazioni del meccanismo unionale.
"5. La Commissione o lo Stato membro che acquista, affitta, noleggia o altrimenti acquisisce le risorse di rescEU assicura la registrazione di tali risorse nel CECIS, nonché la disponibilità e la possibilità di mobilitare tali risorse per le operazioni del meccanismo unionale.
Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, soltanto laddove non utilizzati o necessari per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, soltanto laddove non utilizzati o necessari per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
Le risorse di rescEU sono impiegate conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo1, lettera g), e ai contratti operativi tra la Commissione e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i suddetti mezzi; detti contratti specificano ulteriormente i termini e le condizioni di mobilitazione delle risorse di rescEU, compreso il personale coinvolto.
Le risorse di rescEU sono impiegate conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo1, lettera g), e ai contratti operativi tra la Commissione e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i suddetti mezzi; detti contratti specificano ulteriormente i termini e le condizioni di mobilitazione delle risorse di rescEU, compreso il personale coinvolto.
I termini e le condizioni specificati nei contratti operativi assicurano altresì che le risorse di rescEU siano utilizzate in conformità della presente decisione, in particolare con l'obbligo di mettere a disposizione le risorse di rescEU a norma del paragrafo 6 del presente articolo e con gli obiettivi generali di cui all'articolo 1. Tali termini e condizioni specificano altresì le misure da adottare in caso di non conformità per salvaguardare l'uso appropriato del finanziamento dell'Unione."
Emendamento 56
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 10 – comma 1
Le risorse di rescEU possono essere mobilitate al di fuori dell'Unione conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.
Le risorse di rescEU possono essere mobilitate al di fuori dell'Unione conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo. Sono messe in atto dalla Commissione disposizioni specifiche al fine di garantire la rendicontabilità e il corretto uso delle risorse di rescEU nei paesi terzi, ivi inclusa la possibilità di accesso da parte degli ufficiali di controllo dell'Unione. È garantita la visibilità del meccanismo unionale nei paesi terzi conformemente all'articolo 20 bis, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.
Emendamento 57
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – comma 2 – lettera f bis (nuova)
8 bis)   all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
"(f bis) crea capacità relative alle competenze di risposta specifiche che possono essere utilizzate in caso di catastrofi che colpiscono il patrimonio culturale."
Emendamento 58
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
b)  raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza situazionale comune e di diffonderla agli Stati membri;
b)  raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza comune della situazione e della sua risposta ad essa e di diffonderla direttamente agli Stati membri;
Emendamento 59
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 16 – paragrafo 2
9 bis)   all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari.
"2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione consulta, ove possibile, gli operatori umanitari, anche a livello locale, e garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari."
Emendamento 60
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 10
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
(a)  in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, segnatamente in caso di pandemia;
Emendamento 61
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 10
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;
(b)  in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, segnatamente in caso di pandemia;
Emendamento 62
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 11
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)   sviluppo di materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, in particolare tenendo conto delle specificità delle regioni transfrontaliere ai fini dei rischi transfrontalieri quali gli incendi;
Emendamento 63
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera b bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
b bis)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
L'assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.
"L'assegnazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis di questo articolo e all'articolo 19 bis può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.";
Emendamento 64
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera b ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)
b ter)  è inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis di questo articolo e all'articolo 19 bis è destinata a coprire azioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo."
Emendamento 65
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 4
(c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
soppresso
"4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è destinata a coprire azioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.";
Emendamento 66
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera c bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 4
c bis)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4.  La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base alle percentuali e ai principi di cui all'allegato I.
"4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base alle percentuali di cui all'allegato I, punto 1, e ai principi di cui all'allegato I, punto 3.";
Emendamento 67
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera c ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)
c ter)  è inserito il seguente paragrafo:
"4 bis. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e all'articolo 19 bis è assegnata, nel periodo 2021-2027, in base alle percentuali di cui all'allegato I, punto 2, e ai principi di cui all'allegato I, punto 3.";
Emendamento 68
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafi 5 e 6
(d)  i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.
soppresso
Emendamento 69
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera d bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 5
d bis)  il paragrafo 5 è sostituto dal seguente:
5.   La Commissione esamina la ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei risultati della valutazione intermedia di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a). Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, alla luce degli esiti di tale valutazione, atti delegati conformemente all'articolo 30, per adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino a un massimo di 16 ciascuna delle cifre riportate nell'allegato I. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2017.
"5. La Commissione esamina la ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei risultati della valutazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, alla luce di eventi inaspettati che incidano sull'esecuzione del bilancio o tenendo conto dell'istituzione di risorse di rescEU, atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di modificare l'allegato I, per adeguare di oltre 10 punti percentuali ciascuna delle cifre riportate ai punti 1 e 2 dell'allegato I.";
Emendamento 70
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera d ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 6
d ter)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6.   Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per le azioni di risposta, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino a un massimo di 16 ciascuna delle cifre riportate nell'allegato I, nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all'articolo 31.
"6. Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per le azioni di risposta, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di modificare l'allegato I per adeguare di oltre 10 punti percentuali ciascuna delle cifre riportate ai punti 1 e 2 dell'allegato I, nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all'articolo 31.";
Emendamento 71
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera d quater (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)
d quater)  all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
"6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali disponibili fatte salve le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. …/... del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e dell'accordo interistituzionale del ... 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria."
Emendamento 72
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 13
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1
Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate a norma della presente decisione mediante gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), di tale regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafi 4 e 8 dello stesso.
Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate a norma della presente decisione mediante un importo di 2 187 620 000 EUR a prezzi correnti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), di tale regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafi 4 e 8 dello stesso.
Emendamento 73
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 14
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 1 – comma 2
All'assistenza o ai finanziamenti forniti nel quadro della presente decisione viene data adeguata visibilità. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell'ambito del meccanismo unionale:
All'assistenza o ai finanziamenti forniti nel quadro della presente decisione viene data adeguata visibilità in linea con gli orientamenti specifici formulati dalla Commissione per gli interventi specifici. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell'ambito del meccanismo unionale:
Emendamento 74
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 14
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Laddove i mezzi di rescEU siano utilizzati a fini nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, gli Stati membri, con gli stessi mezzi di cui al primo comma del presente paragrafo, ne riconoscono l'origine e garantiscono la visibilità del finanziamento dell'Unione impiegato per acquisirli.
Emendamento 75
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera h
a bis)   all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h)  supportare le attività di preparazione di cui all'articolo 13;
"h) supportare le attività di preparazione di cui all'articolo 13, in particolare potenziando le reti di formazione esistenti, le sinergie tra di esse e promuovendo la creazione di nuove reti, con un'attenzione particolare alle soluzioni innovative e a nuovi rischi e sfide;"
Emendamento 76
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3
L'assistenza finanziaria di cui al presente paragrafo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali.
soppresso
Emendamento 77
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario in regime di gestione diretta o gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2.  La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 in regime di gestione diretta o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Nella scelta del metodo di esecuzione del sostegno finanziario, viene attribuita la priorità alla gestione diretta. Laddove giustificato dalla natura e dal contenuto dell'azione interessata, la Commissione può ricorrere alla gestione indiretta. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di completare la presente decisione delineando quelle azioni intraprese nell'ambito del meccanismo unionale che possono essere attuate mediante gestione indiretta.
Emendamento 78
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 1
Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione programmi di lavoro annuali o pluriennali. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto riguarda il sostegno finanziario di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali o pluriennali descrivono le azioni previste per i paesi ivi indicati.
Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione programmi di lavoro annuali. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto riguarda il sostegno finanziario di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali descrivono le azioni previste per i paesi ivi indicati.
Emendamento 79
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2
Tuttavia, non sono richiesti programmi di lavoro annuali o pluriennali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV e che non possono essere previste in anticipo.
Tuttavia, non sono richiesti programmi di lavoro annuali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV e che non possono essere previste in anticipo.
Emendamento 80
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 25 – paragrafo 5
5.  In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati per la prima volta nel corso dell'esercizio finanziario successivo.
5.  In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati per le azioni di prevenzione, preparazione e risposta. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati per la prima volta nel corso dell'esercizio finanziario successivo.
Emendamento 81
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 25, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
Emendamento 82
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 3
a bis)   il paragrafo 3 è soppresso;
Emendamento 83
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 4
4.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 25, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 84
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 20 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 7
7.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, o dell'articolo 25, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 85
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
22 bis)  all'articolo 34, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Entro ... [24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione di modifica], la Commissione valuta il funzionamento del meccanismo unionale nonché il coordinamento e le sinergie conseguite mediante il programma "UE per la salute" e altre norme dell'UE in materia di sanità, onde presentare una proposta legislativa che preveda l'istituzione di uno specifico meccanismo europeo di risposta sanitaria."
Emendamento 86
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 23
Decisione n. 1313/2013/UE
Allegato I
(23)  L'allegato I è soppresso.
soppresso
Emendamento 87
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Allegato I
23 bis)  l'allegato I è così modificato:
Allegato I
"Allegato I
Percentuali e principi per la ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 1 bis, e all'articolo 19 bis
Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1
1.  Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020
PREVENZIONE 20 % +/- 8 punti percentuali
PREVENZIONE 10 % +/- 10 punti percentuali
Preparazione: 50 % +/- 8 punti percentuali
Preparazione: 65 % +/- 10 punti percentuali
Risposta: 30 % +/- 8 punti percentuali
Risposta: 25 % +/- 10 punti percentuali
2.  Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, e all'articolo 19 bis per il periodo 2021-2027
Prevenzione: 8 % +/- 10 punti percentuali
Preparazione: 80 % +/- 10 punti percentuali
Risposta: 12 % +/- 10 punti percentuali
Principi
3.  Principi
Nel dare attuazione alla presente decisione, la Commissione privilegia le azioni per cui la presente decisione fissa un termine entro il periodo di validità di tale termine, allo scopo di rispettare tale termine.
Nel dare attuazione alla presente decisione, la Commissione privilegia le azioni per cui la presente decisione fissa un termine entro il periodo di validità di tale termine, allo scopo di rispettare tale termine."

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0148/2020).

Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy