Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (2020/2003(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti i principi sanciti all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla produzione o sul commercio di armi, all'articolo 42, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) sulla "definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti" e all'articolo 21 TUE, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,
– viste la decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC ("la posizione comune") che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(1) e le conclusioni del Consiglio, del 16 settembre 2019, che prevedono la revisione del Consiglio della posizione comune,
– vista la ventesima relazione annuale redatta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune(2),
– vista la ventunesima relazione annuale redatta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune(3),
– viste la decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi(4) e la decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi(5),
– vista la decisione (PESC) 2019/2191 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale ("iTrace IV")(6),
– visto l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2020(7) ,
– visto il manuale per l'uso della posizione comune,
– vista l'intesa di Wassenaar, del 12 maggio 1996, per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel dicembre 2019,
– visto il trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013(8), entrato in vigore il 24 dicembre 2014,
– viste la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(9), e la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE(10),
– visti il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(11), quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016(12), e l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I ("regolamento sui prodotti a duplice uso"),
– visto il regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione(13),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2018, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (FED) (COM(2018)0476),
– vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) (HR(2018)94),
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,
– viste la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente l'embargo sulle armi nei confronti dello Yemen e la relazione A/HRC/39/43 dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) sulla situazione dei diritti umani nello Yemen, inclusi le violazioni e gli abusi verificatisi dal settembre 2014,
– vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio del 31 marzo 2020 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)(14),
– viste la risoluzione 2473 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 10 giugno 2019, che ha prorogato le misure intese ad attuare l'embargo sulle armi nei confronti della Libia e la dichiarazione della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), del 25 gennaio 2020, sulle continue violazioni dell'embargo sulle armi in Libia,
– viste la risoluzione 1970/2011 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che impone l'embargo sulle armi nei confronti della Libia e tutte le sue successive risoluzioni in materia, nonché le risoluzioni 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) e 2473 (2019) sulla rigorosa attuazione dell'embargo sulle armi,
– vista la pubblicazione delle Nazioni Unite del 2018 "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune), An Agenda for Disarmament" (un'agenda per il disarmo),
– visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(15),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 ottobre 2019 sulla Turchia, in cui sono state approvate le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 14 ottobre 2019 sulle sue attività illegali nel nord della Siria e nel Mediterraneo orientale,
– visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile (16)
– vista la relazione dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio dei diritti umani sull'impatto dei trasferimenti di armi sull'esercizio dei diritti umani(17),
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'esportazione di armi e sull'applicazione della posizione comune, in particolare quelle del 14 novembre 2018(18), del 13 settembre 2017(19) e del 17 dicembre 2015(20),
– vista la sua raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 28 marzo 2019, concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace(21),
– viste le sue risoluzioni sulla situazione umanitaria nello Yemen del 25 febbraio 2016(22), del 15 giugno 2017(23) e del 30 novembre 2017(24),
– vista la sua risoluzione, del 27 febbraio 2014, sull'utilizzo di droni armati(25),
– visto il workshop dal titolo "The implementation of the EU arms export control system" (Attuazione del sistema dell'UE per il controllo delle esportazioni di armi), tenutosi il 12 aprile 2017 in occasione della riunione della sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa,
– visto lo studio dal titolo "Recommendations for a transparent and detailed reporting system on arms exports within the EU and to third countries" (Raccomandazioni per un sistema di segnalazione trasparente e dettagliato sulle esportazioni di armi all'interno dell'UE e verso paesi terzi), commissionato dalla sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa,
– visto il trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sulla cooperazione e sull'integrazione franco-tedesca del 22 gennaio 2019 (trattato franco-tedesco di Aquisgrana),
– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'UE del 21 agosto 2013 sull'Egitto,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0137/2020),
A. considerando che i più recenti dati del SIPRI(26) mostrano che le esportazioni di armi dall'UE a 28, nel periodo 2015-2019, ammontavano a circa il 26 % del totale mondiale, facendo dell'UE a 28 nel suo complesso il secondo maggiore fornitore di armi del mondo dopo gli Stati Uniti (36 %) e prima della Russia (21 %); che, a norma dell'articolo 346 TFUE, la produzione o il commercio di armi restano prerogativa degli Stati membri;
B. considerando che i più recenti dati del SIPRI mostrano che l'UE a 28 è il secondo esportatore di armi sia all'Arabia Saudita che agli Emirati arabi uniti (EAU); che, secondo il gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite, le parti del conflitto armato nello Yemen hanno commesso, e continuano a commettere, crimini in violazione del diritto internazionale;
C. considerando che le esportazioni di armi e attrezzature rafforzano la capacità dell'industria della difesa di esaminare e sviluppare in maniera efficiente tecnologie di difesa e garantire pertanto la capacità degli Stati membri dell'UE di difendersi e proteggere i propri cittadini;
D. considerando che a livello mondiale si sta diffondendo una nuova corsa agli armamenti e che le principali potenze militari non ricorrono più al controllo degli armamenti e al disarmo per ridurre le tensioni internazionali e migliorare il clima di sicurezza globale;
E. considerando che la posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2008 è uno strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza delle politiche di esportazione degli Stati membri;
F. considerando che gli Stati membri riconoscono la particolare responsabilità che può derivare dall'esportazione di tecnologia e attrezzature militari verso paesi terzi nell'influenzare o nell'aggravare le tensioni e i conflitti esistenti;
G. considerando che la crisi globale causata dalla pandemia del COVID-19 potrebbe avere ripercussioni geostrategiche significative e sottolinea ulteriormente la necessità di creare una reale autonomia strategica europea;
H. considerando che nelle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'UE del 21 agosto 2013 si afferma che "gli Stati membri dell'Unione hanno (inoltre) convenuto di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto di attrezzature che potrebbero essere usate a fini di repressione interna, di valutare nuovamente le licenze di esportazione delle attrezzature di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e di rivedere la loro assistenza all'Egitto nel settore della sicurezza"; che società di vari Stati membri dell'UE continuano a esportare in Egitto armi, tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza, facilitando in tal modo la pirateria e la diffusione di software maligni e altre forme di attacchi, sia fisici che online, contro difensori dei diritti umani e attivisti della società civile; che tale attività ha comportato la repressione della libertà di espressione online;
I. considerando che in un mondo multipolare sempre più instabile, ove sono in aumento forze nazionaliste, xenofobe e antidemocratiche, è essenziale che l'Unione europea diventi un attore influente sulla scena mondiale e conservi il suo ruolo guida con un potere di persuasione (soft power) a livello globale, impegnata a favore del disarmo sia delle armi convenzionali che di quelle nucleari, e investendo nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella mediazione prima di prendere in considerazione le opzioni militari;
J. considerando che le esportazioni di armi sono fondamentali per il rafforzamento della base tecnologica e industriale di difesa europea e che l'industria della difesa si occupa innanzitutto di garantire la difesa e la sicurezza degli Stati membri dell'Unione, contribuendo al contempo all'attuazione della PESC;
K. considerando che la divergenza nel comportamento degli Stati membri relativamente alle esportazioni di armi talvolta indebolisce la capacità dell'UE di conseguire i suoi obiettivi in materia di politica estera e mina la sua credibilità di esprimersi con una sola voce sulla scena internazionale;
L. considerando che il clima di sicurezza mondiale e regionale è cambiato drasticamente, in particolare per quanto riguarda i paesi del vicinato meridionale e orientale dell'Unione;
M. considerando che le misure di trasparenza militare come la segnalazione sulle esportazioni di armi contribuiscono a instaurare un clima di fiducia a livello transfrontaliero;
Ventesima e ventunesima relazione annuale dell'UE sulle esportazioni di armi
1. sottolinea che il mantenimento di un'industria della difesa funge da autodifesa dell'Unione ed è una componente della sua autonomia strategica; osserva che ciò è possibile solo se gli Stati membri danno priorità ai prodotti europei nei loro programmi relativi alle attrezzature; sottolinea che un mercato europeo efficiente ridurrebbe la dipendenza dalle esportazioni di armi verso i paesi terzi;
2. rammenta che la posizione comune prevede una procedura di trasparenza che si traduce nella pubblicazione di relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi; accoglie con favore la pubblicazione della ventesima e della ventunesima relazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, redatta dal gruppo di lavoro del Consiglio "Esportazione di armi convenzionali" (COARM) e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, sebbene con ritardo; ritiene che la pubblicazione delle due relazioni rappresenti un passo in avanti verso una posizione comune dell'UE nel settore dell'esportazione di armi, nel quadro di un contesto internazionale sempre più difficile caratterizzato da un aumento dei volumi di esportazioni e da una riduzione dei livelli di trasparenza; considera le due relazioni integrazioni preziose alle relazioni delle Nazioni Unite sulla trasparenza delle esportazioni di armi globali e regionali;
3. rileva gli sforzi profusi dagli Stati membri per conformarsi all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE sulla produzione o sul commercio di armi;
4. rileva che 19 Stati membri hanno fornito contributi completi alla ventesima relazione annuale e 19 alla ventunesima; esorta tutti gli Stati membri a rispettare pienamente i loro obblighi, come indicato nella posizione comune, in un momento in cui diminuisce la trasparenza globale nel commercio di armi, in particolare da parte di vari importanti paesi esportatori di armi; sottolinea che per contributo completo si intende la presentazione della quantità e del valore totali delle licenze concesse e delle esportazioni effettive, suddivisi per paese di destinazione e categoria dell'elenco delle attrezzature militari; ; rileva che per la ventesima relazione annuale 27 Stati membri, a eccezione della Grecia, hanno fornito contributi almeno parziali e per la ventunesima relazione annuale tutti i 28 Stati membri hanno presentato dati, mentre circa un terzo ha fornito contributi incompleti; accoglie, tuttavia, con favore le informazioni supplementari fornite dai governi attraverso le relazioni nazionali; ribadisce la sua richiesta che tutti gli Stati membri che non abbiano fornito contributi completi forniscano informazioni supplementari sulle rispettive esportazioni passate in vista della prossima relazione annuale;
5. esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri utilizzano informazioni molto diverse per generare i dati relativi al valore delle licenze, complicando la capacità di utilizzare efficacemente dati coerenti e comparativi; sottolinea l'importanza di fornire informazioni in merito alle esportazioni effettive di armi, ivi compresi il loro valore e la loro quantità totali, nel quadro di licenze globali e generali, suddivisi per categoria dell'elenco delle attrezzature militari e paese di destinazione;
6. invita gli Stati membri ad aumentare il loro coordinamento e a definire le migliori prassi comuni per raccogliere e trattare informazioni e dati al fine di elaborare relazioni annuali più armonizzate e migliorare così la trasparenza e la fruibilità delle relazioni;
7. rileva che, secondo le ultime due relazioni annuali, i paesi di Medio Oriente e Nord Africa, regione teatro di vari conflitti armati, continuano a essere la prima destinazione regionale delle esportazioni; osserva che tali regioni affrontano sfide significative e continue in materia di sicurezza e che tutte le esportazioni devono essere valutate caso per caso, rispetto agli otto criteri della posizione comune;
8. sostiene l'impegno del Consiglio di rafforzare il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; prende atto della volontà degli Stati membri di rafforzare la cooperazione e di promuovere la convergenza in questo settore nel quadro della PESC; accoglie con favore tali sforzi in quanto sono in linea con gli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui all'articolo 21 TUE e le priorità della regione stabilite nella strategia globale dell'UE (2016); invita, a tale riguardo, gli Stati membri a elaborare, attuare e mantenere standard comuni per la gestione dei trasferimenti di tecnologia e attrezzature militari;
9. ricorda che l'UE sta attuando una serie di embarghi sulle armi, ivi compresi tutti gli embarghi delle Nazioni Unite, in linea con gli obiettivi della PESC, nei confronti di paesi come Bielorussia, Repubblica centrafricana, Cina, Iran, Libia, Myanmar, Corea del Nord, Federazione russa, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Venezuela, Yemen e Zimbabwe; rileva che, sebbene tali embarghi possano privare un paese delle risorse militari, in alcuni casi contribuiscono alla pace e alla stabilità regionali; osserva che tali embarghi assicurano che l'UE non contribuisca alle crisi umanitarie, alle violazioni dei diritti umani e alle atrocità; invita l'UE a contribuire a rafforzare le capacità degli Stati membri di attuare procedure rigorose per monitorare il rispetto degli embarghi sulle armi da parte di tutti gli Stati membri e a rendere pubblici i relativi risultati(27);
10. ricorda la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sulla situazione nello Yemen; esorta, in tale contesto, tutti gli Stati membri dell'UE ad astenersi dal vendere armi e attrezzature militari all'Arabia Saudita, agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi membro della coalizione internazionale, nonché al governo yemenita e ad altre parti del conflitto;
11. accoglie con favore le decisioni dei governi di Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia e Paesi Bassi di adottare restrizioni sulle loro esportazioni di armi verso paesi che sono membri della coalizione a guida saudita coinvolti nella guerra nello Yemen; osserva che in taluni casi, come riferito dalle ONG, le armi esportate verso tali paesi sono state utilizzate nello Yemen, dove 22 milioni di persone hanno bisogno di protezione e aiuti umanitari; ricorda che tali esportazioni violano chiaramente la posizione comune; rileva la nuova proroga della moratoria sulle esportazioni di armi nei confronti dell'Arabia Saudita da parte della Germania fino alla fine del 2020, nonché le decisioni di vari Stati membri di applicare tutte le restrizioni; ricorda che tra il 25 febbraio 2016 e il 14 febbraio 2019 il Parlamento ha invitato, mediante risoluzioni in plenaria, almeno dieci volte il vicepresidente/alto rappresentante ad avviare un processo finalizzato ad un embargo dell'UE sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, anche per quanto riguarda, nel 2018, altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen; ribadisce nuovamente tale invito;
12. invita gli Stati membri a seguire l'esempio della Germania, della Finlandia e della Danimarca che, a seguito dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, hanno adottato restrizioni alle loro esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita;
13. ribadisce il suo appello agli Stati membri affinché diano seguito alle conclusioni del Consiglio del 21 agosto 2013 sull'Egitto che annunciano la sospensione delle licenze di esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate a fini di repressione interna, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC, e condanna il mancato rispetto persistente di tali impegni da parte degli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri a sospendere le esportazioni verso l'Egitto di armi, tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza in grado di facilitare gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile, anche sui social media, nonché qualsiasi altro tipo di repressione interna; invita il vicepresidente/alto rappresentante a riferire sullo stato attuale della cooperazione militare e di sicurezza degli Stati membri con l'Egitto; chiede che l'Unione dia piena attuazione ai controlli sulle esportazioni verso l'Egitto per quanto riguarda i beni che potrebbero essere utilizzati a fini repressivi o per infliggere torture o la pena capitale;
14. ribadisce i suoi recenti inviti, rivolti a vari paesi tra cui Egitto, Bahrein, Arabia Saudita, EAU e Vietnam, a sospendere le esportazioni di tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature che possano facilitare la repressione interna;
15. rileva che l'UE espleta le missioni nel quadro della PSDC, ivi compresa una missione di attuazione di un embargo sulle armi in Libia, con l'obiettivo di rafforzare la pace e la stabilità regionali; deplora vivamente il persistere di flagranti violazioni dell'embargo sulle armi in Libia, anche dopo gli impegni assunti, a tale riguardo, dai paesi interessati durante la conferenza internazionale sulla Libia tenutasi a Berlino il 19 gennaio 2020; invita tutti gli Stati membri a sospendere qualsivoglia trasferimento di armi, materiali e apparecchiature di sorveglianza e di intelligence a tutte le parti coinvolte nel conflitto libico;
16. accoglie con favore l'obiettivo dell'operazione IRINI di attuare in maniera rigorosa l'embargo sulle armi imposto dall'ONU utilizzando mezzi aerei, satellitari e marittimi e svolgendo ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche sospettate di trasportare armi o materiale connesso da e verso la Libia a norma delle risoluzioni 2292(2016), 2357(2017), 2420(2018) e 2473(2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
17. condanna fermamente la firma dei due memorandum d'intesa tra la Turchia e la Libia sulla delimitazione delle zone marittime e su una cooperazione militare e di sicurezza globale che sono interconnessi e violano chiaramente il diritto internazionale e la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che impone un embargo sulle armi nei confronti della Libia; ricorda la decisione presa da alcuni Stati membri di sospendere la concessione di licenze di esportazione di armi alla Turchia; ricorda che gli Stati membri si sono impegnati in ferme posizioni nazionali in merito alla loro politica di esportazione di armi alla Turchia, sulla scorta delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC, compresa la rigorosa applicazione del criterio 4 sulla stabilità regionale; invita il VP/AR, fintanto che la Turchia proseguirà con le sue attuali azioni illegali unilaterali nel Mediterraneo orientale che contravvengono alla sovranità di qualsiasi Stato membro dell'UE (in particolare Grecia e Cipro) e al diritto internazionale, e non avvierà un dialogo basato sul diritto internazionale, a introdurre un'iniziativa in seno al Consiglio affinché tutti gli Stati membri dell'UE sospendano la concessione di licenze di esportazione di armi alla Turchia conformemente alla posizione comune; invita le sedi appropriate in seno alla NATO, e in particolare la task force ad alto livello sul controllo delle armi convenzionali, a discutere con urgenza il controllo delle armi nel Mediterraneo orientale;
18. invita gli Stati membri, per quanto concerne i controlli delle esportazioni, a prestare maggiore attenzione a quei prodotti che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari;
19. osserva che non esiste alcun meccanismo sanzionatorio qualora uno Stato membro effettui esportazioni chiaramente incompatibili con gli otto criteri;
Revisione della posizione comune da parte del Consiglio
20. accoglie con favore l'intenzione del Consiglio di rafforzare la convergenza e la trasparenza, che costituiscono i principali obiettivi della sua ultima revisione della posizione comune, nonché le conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune secondo cui "il rafforzamento di una base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere accompagnato da maggiore cooperazione e convergenza nel settore del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari"(28);
21. accoglie con favore il rinnovato impegno degli Stati membri nei confronti della posizione comune giuridicamente vincolante modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio e sottolinea l'importanza di un'attenta valutazione delle domande di licenza di esportazione di tecnologia e attrezzature militari sulla scorta dei criteri ivi stipulati; precisa che la decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio e le pertinenti conclusioni del 16 settembre 2019 riflettono una crescente consapevolezza presso gli Stati membri della necessità di maggiori trasparenza e convergenza a livello nazionale e dell'UE nel settore dell'esportazione di armi e della necessità di rafforzare il controllo pubblico in questo delicato ambito della sicurezza nazionale; sottolinea che tali decisioni sono potenzialmente in grado di garantire che gli organismi nazionali di controllo, i parlamenti e i cittadini dell'UE ricevano migliori informazioni riguardo alle scelte strategiche dei loro governi in un settore che influenza direttamente la loro sicurezza e il rispetto di valori e norme da parte dei loro paesi;
22. esprime preoccupazione circa la crescente corsa agli armamenti nel mondo; ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace; chiede, pertanto, all'UE di svolgere un ruolo attivo nei settori della non proliferazione delle armi e del disarmo globale; accoglie con favore il fatto che l'aggiornamento della posizione comune tenga conto degli sviluppi in tal senso, ad esempio l'adozione del trattato sul commercio delle armi (ATT), di cui tutti gli Stati membri sono firmatari; accoglie con favore le attività dell'UE volte a sostenere l'universalizzazione dell'ATT, in particolare l'assistenza ai paesi terzi nel migliorare e attuare efficaci sistemi di controllo delle armi in linea con la posizione comune; chiede ai principali paesi esportatori di armi, ad esempio gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, di firmare e ratificare l'ATT;
23. sostiene la posizione riaffermata dal Consiglio secondo cui la tecnologia e le attrezzature militari dovrebbero essere scambiate in maniera responsabile e affidabile; accoglie con favore il rinnovato impegno del Consiglio di promuovere ulteriormente la cooperazione e la convergenza nelle politiche degli Stati membri volte a impedire l'esportazione di tecnologia e attrezzature militari che possano essere utilizzate per la repressione interna o l'aggressione internazionale o contribuire all'instabilità regionale;
24. rileva con preoccupazione che le divergenze tra le politiche e le pratiche nell'ambito dell'esportazione di armi da parte degli Stati membri rallentano la convergenza delle norme dell'UE in tale ambito; prende atto della necessità di introdurre nuovi strumenti a tale riguardo; osserva che le future azioni finanziate dal Fondo europeo per la difesa contribuiranno allo sviluppo di nuove tecnologie e attrezzature militari;
25. rileva, con soddisfazione, che il Consiglio riconosce l'importanza di una politica coerente in materia di controllo delle esportazioni per quanto concerne i materiali per la difesa e i beni a duplice uso; ritiene che l'UE debba stabilire criteri e orientamenti chiari in merito all'esportazione di tali prodotti;
26. accoglie con favore l'introduzione di misure concrete volte a facilitare la comunicazione corretta, coerente e tempestiva delle esportazioni di armi degli Stati membri; sostiene, in particolare, la decisione del Consiglio di introdurre un termine di presentazione chiaro per i contributi nazionali, standard chiari per il formato della relazione e ulteriori orientamenti definiti per quanto concerne il contenuto e il processo di comunicazione; incoraggia gli Stati membri a presentare i rispettivi dati quanto prima possibile e non oltre il mese di maggio successivo all'anno di presentazione al fine di consentire un dibattito pubblico tempestivo; accoglie con favore le misure adottate a favore dell'approccio online e incoraggia il suo ulteriore sviluppo; accoglie altresì con favore il sostegno del Consiglio a favore di orientamenti chiari sulla condivisione e sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle rispettive politiche in materia di esportazione di armi; si compiace delle misure adottate a favore dell'approccio digitale con il sistema online del COARM e ne incoraggia l'ulteriore espansione;
Maggiore cooperazione tra Stati membri nella produzione di armi
27. rileva che, dall'adozione nel 2008 della posizione comune giuridicamente vincolante, gli Stati membri hanno rafforzato la regolamentazione relativa alle loro esportazioni di armi; rileva, altresì, che un numero crescente di sistemi d'arma prodotti in Europa è costituito da componenti provenienti da diversi Stati membri dell'UE ed è frutto di una cooperazione bilaterale o multilaterale dettata da ragioni tecnologiche, industriali e politiche; sottolinea il ruolo positivo di questo tipo di cooperazione nel promuovere la creazione di un clima di fiducia tra gli Stati membri e i paesi terzi;
28. sottolinea che l'ambizione di accrescere la competitività del settore europeo della difesa non deve compromettere l'applicazione degli otto criteri della posizione comune poiché essi sono prioritari rispetto a eventuali interessi economici, commerciali, sociali o industriali degli Stati membri;
29. osserva un aumento nel trasferimento di conoscenze e tecnologie, che consente ai paesi terzi di intraprendere la produzione soggetta a licenza di tecnologie militari europee; ritiene che tale processo non dovrebbe limitare la capacità dell'UE di controllare la produzione di armi e attrezzature militari ma dovrebbe, piuttosto, promuovere la convergenza delle norme in materia di controllo pubblico e trasparenza nella produzione per la difesa e accelerare la creazione di norme riconosciute e rispettate a livello internazionale sulla produzione e sull'esportazione di armi;
30. osserva che un numero crescente di componenti nei sistemi d'arma ha origine civile o è caratterizzato da duplice uso; ritiene, pertanto, necessario istituire un sistema coerente di controllo dei trasferimenti per tali componenti tra tutti gli Stati membri;
31. rileva che gli Stati membri non hanno definito una politica comune per regolamentare il trasferimento di componenti di armi verso un altro Stato membro, la quale garantirebbe la coerenza di qualsiasi esportazione proveniente dallo Stato membro di assemblaggio verso paesi terzi con la politica di esportazione dello Stato membro che fornisce i componenti; osserva che alcuni Stati membri continuano a considerare i trasferimenti di armi e prodotti per la difesa all'interno dell'UE come simili alle operazioni di esportazione verso paesi terzi; ritiene che ciò rappresenti una particolare sfida, alla luce delle crescenti divergenze tra le pratiche in materia di rilascio di licenze in tutta l'UE; osserva che la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari, nella sua forma attuale, non è concepita per conseguire i più elevati standard per le esportazioni di armi verso paesi terzi, agevolando al contempo i trasferimenti nel mercato europeo degli armamenti;
32. osserva che un primo tentativo di regolamentare i trasferimenti intraeuropei è stato l'accordo di armonizzazione di Schmidt-Debré tra Francia e Germania con la regola "de minimis"; prende atto, a tale proposito, dell'accordo franco-tedesco sui controlli delle esportazioni nel settore della difesa;
33. osserva che le politiche nazionali adottate dai singoli Stati membri in materia esportazione di armi possono rappresentare un ostacolo ai progetti di cooperazione; osserva che tale divergenza potrebbe dar luogo ad accordi bilaterali e specifici sui sistemi d'arma che, in alcuni casi, consentono l'esportazione verso paesi terzi sulla base di norme meno restrittive, anziché un approccio comune a livello di UE; ricorda che l'obiettivo della posizione comune del Consiglio sulle esportazioni di armi è stato ed è quello di prevenire tali divergenze e istituire una politica comune coerente sull'esportazione di armi; osserva una correlazione tra le divergenze nelle politiche di esportazione e le difficoltà della cooperazione all'interno dell'UE, una frammentazione persistente del mercato interno dei prodotti per la difesa e l'esistenza di duplicazioni industriali; chiede, quindi, alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di offrire un livello adeguato di finanziamento che consenta la riduzione della frammentazione del mercato e il consolidamento industriale garantendo, nel contempo, che l'UE e i suoi Stati membri dispongano delle capacità militari di cui hanno bisogno; chiede alla Commissione di assicurare l'efficace attuazione delle direttive 2009/81/CE e 2009/43/CE, comprese azioni di esecuzione per quanto riguarda gli appalti;
34. osserva che la cooperazione bilaterale sui progetti industriali per la difesa tra gli Stati membri porta ad accordi in materia di controllo delle esportazioni in grado di offrire uno scenario di riferimento per l'UE nel complesso;
35. sottolinea che gli accordi bilaterali e multilaterali dovrebbero spianare la strada a un miglioramento della convergenza e dell'armonizzazione delle politiche di esportazione a livello di UE, poiché la mancanza di convergenza e di trasparenza nelle decisioni sulle esportazioni verso paesi terzi può avere un impatto negativo sulla capacità dell'UE di parlare con una sola voce e di esercitare un'influenza sulla scena internazionale per quanto riguarda la promozione dei diritti umani, il diritto internazionale e la pace e la stabilità regionali; nota con preoccupazione che tale divergenza ha le potenzialità per generare distorsioni del mercato e ostacolare la pianificazione strategica industriale, le economie di scala e la parità di condizioni;
La crescente importanza del livello dell'UE nellaproduzione di armi
36. rileva che lo sviluppo di attrezzature idonee costituisce uno strumento importante per sostenere le basi tecnologiche e industriali del settore europeo della difesa; rileva che le iniziative dell'UE quali l'Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e il Fondo europeo per la difesa (FED), nonché la cooperazione strutturata permanente (PESCO), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e lo strumento europeo per la pace (EPF), normative quali le direttive sui trasferimenti intracomunitari e gli appalti pubblici della difesa del 2009 e la creazione di capacità amministrative come la direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS) della Commissione contribuiscono al rafforzamento della cooperazione ai fini della produzione di armi e dello sviluppo delle capacità a livello europeo; ritiene che il rafforzamento di una base industriale e tecnologica di difesa europea debba essere accompagnato da una maggiore cooperazione e convergenza nel controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, allo scopo di migliorare l'efficacia della PESC e della PSDC in particolare;
37. invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a rendere l'UE garante della sicurezza anche attraverso un migliore controllo delle esportazioni di armi;
38. osserva che vari Stati membri hanno espresso la loro intenzione di sviluppare congiuntamente sistemi d'arma principali quali carri da combattimento, caccia e droni armati;
39. sottolinea il fatto che l'accordo interistituzionale provvisorio in merito all'istituzione del FED autorizza la Commissione a valutare se il trasferimento della proprietà o la concessione di una licenza esclusiva su tecnologie militari cofinanziate dal FED siano contrari agli interessi di sicurezza e difesa dell'UE e dei suoi Stati membri e agli obiettivi del fondo di cui all'articolo 3 del regolamento proposto; rileva che questa nuova normativa istituisce, segnatamente, un compito di controllo civile per la Commissione riguardo a una specifica categoria di esportazioni di tecnologie militari verso paesi terzi, rafforzando così ulteriormente la trasparenza e riducendo al minimo il rischio di abuso dei fondi dell'UE, senza tuttavia recare pregiudizio alla competenza delle autorità di controllo delle esportazioni degli Stati membri di concedere le licenze di esportazione;
40. sottolinea che i partner europei, nel quadro dei loro impegni internazionali, forniscono informazioni sui loro dispositivi nazionali di controllo e dati sui loro trasferimenti di armi; rileva che ai sensi dell'EPF, gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno la possibilità di dotare militarmente i paesi terzi, il che richiederà un monitoraggio a livello di UE; sottolinea che, nel contesto dello strumento europeo per la pace (EPF), un nuovo strumento a livello dell'UE offrirebbe eventualmente valutazioni congiunte dei rischi prima di qualsivoglia decisione di trasferire armi e munizioni verso i paesi terzi nell'ambito del pilastro dell'EPF relativo allo sviluppo delle capacità militari, valuterebbe misure individuali rispetto agli otto criteri della posizione comune e istituirebbe garanzie e possibili sanzioni per quanto riguarda l'utilizzatore finale;
41. chiede alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; esorta il VP/AR a vietare lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza alcun intervento umano;
42. rileva che la ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda le armi e le attrezzature di difesa siano importanti per garantire mezzi affinché gli Stati membri si difendano e le industrie della difesa conseguano il progresso tecnologico;
Applicazione della posizione comune alla luce della crescente importanza del livello dell'UE nella produzione di armi
43. rileva l'assenza di convergenza delle politiche nazionali sulle esportazioni delle armi e processi decisionali nel contesto della crescente importanza del livello dell'UE nella produzione di armi e delle ambizioni e dei piani prefissati per svilupparla ulteriormente; osserva che la mancanza di convergenza delle esportazioni nazionali di armi rischia di creare ulteriori distorsioni del mercato e ostacoli alla pianificazione strategica delle pertinenti imprese e forze armate e richiederà una progressiva convergenza delle politiche nazionali in materia di esportazione di armi e del processo decisionale; ricorda l'importanza della partecipazione degli Stati membri in tale processo; deplora le attuali divergenze tra politiche nazionali in materia di esportazioni di armi e processi decisionali degli Stati membri; chiede al Consiglio di proseguire i propri sforzi volti a favore della convergenza delle politiche sulle esportazioni di armi e dei processi decisionali;
44. suggerisce che le esportazioni di prodotti finanziati nell'ambito dell'EDIDP e/o del Fondo europeo per la difesa (FED) siano elencate separatamente all'interno dei dati presentati al COARM, al fine di garantire l'attento monitoraggio dei prodotti finanziati a titolo del bilancio europeo e la rigorosa applicazione dei criteri della posizione comune ai prodotti finanziati a titolo dell'EDIDP e del FED;
45. accoglie con favore il rafforzamento della cooperazione dell'UE in materia di difesa nel quadro della PSDC; ritiene che la crescente importanza del livello dell'UE nella produzione di armi debba procedere di pari passo con una maggiore trasparenza; ritiene che vi siano ancora margini di miglioramento in questo ambito, in particolare riguardo alla qualità e all'uniformità dei dati forniti dagli Stati membri; ritiene che la definizione di una "politica europea delle capacità e degli armamenti" di cui all'articolo 42, paragrafo 3, TUE, debba essere in linea con la posizione comune 2008/944/PESC; ritiene che una maggiore convergenza delle norme e degli standard comuni di trasparenza delle esportazioni di armi e tecnologia promuova la creazione di un clima di fiducia tra Stati membri e paesi terzi partner; accoglie con favore gli sforzi profusi dal COARM, in particolare il manuale per l'attuazione della posizione comune da parte degli Stati membri in termini di cooperazione, coordinamento e convergenza; rileva che il sistema di scambio delle informazioni del gruppo COARM e la guida all'attuazione della posizione comune sono strumenti giornalieri utili per le autorità di controllo; rammenta gli sforzi compiuti dagli Stati membri per contribuire ai lavori del gruppo COARM ai fini dello scambio di buone pratiche; raccomanda al COARM:
a)
di aggiungere le seguenti ulteriori categorie a un modello rivisto di segnalazione, in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale, per dare attuazione alle conclusioni del Consiglio del settembre 2019; il tipo esatto di arma e la quantità esportata, la denominazione delle munizioni, le dimensioni della partita e lo specifico utilizzatore finale, le licenze revocate e il valore e la durata dei contratti relativi ai servizi prestati dopo la consegna, come l'addestramento e la manutenzione; di allineare la definizione dell'UE di armi di piccolo calibro alla più ampia definizione dell'ONU;
b)
di elaborare definizioni riconosciute a livello dell'UE e internazionale quali il valore soggetto a licenza e le esportazioni effettive, al fine di facilitare la comparabilità dei dati tra Stati membri;
46. accoglie con favore la decisione di trasformare la relazione annuale in una banca dati online interattiva, affidabile e consultabile e si aspetta che essa entri a regime prima della pubblicazione dei dati sulle esportazioni del 2019; invita il SEAE a informare il Parlamento in merito alla data precisa in cui la banca data sarà disponibile online; sollecita il gruppo COARM ad applicare una soluzione che sia intuitiva e facilmente accessibile da parte dei cittadini europei e della società civile e che consenta di esportare i dati in un formato sicuro e strutturato;
47. invita il gruppo COARM a proseguire i propri sforzi volti a costituire un luogo di scambio in cui gli Stati membri possano fornire e condividere informazioni sulle loro politiche di esportazione verso paesi terzi e sulle loro decisioni di respingere domande di licenza di esportazione verso paesi terzi; invita inoltre il gruppo COARM, come indicato all'articolo 7 della posizione comune, ad adoperarsi per un migliore scambio delle "informazioni pertinenti, comprese informazioni sulle notifiche di rifiuto del rilascio e sulle politiche di esportazione di armi" nonché altre "misure per rafforzare ulteriormente la convergenza"; propone, a tal fine, di procedere ad uno scambio delle valutazioni nazionali e ad adoperarsi per una valutazione congiunta dell'UE delle situazioni nazionali o dei potenziali destinatari delle esportazioni, alla luce dei principi e criteri della posizione comune nel quadro della PESC e in consultazione con i portatori di interessi esterni, compreso il Parlamento; chiede di aggiornare periodicamente l'elenco dei paesi terzi che si conformano ai criteri di cui alla posizione comune;
48. ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero proporre revisioni inter pares al fine di incoraggiare le autorità nazionali a condividere le migliori prassi sulla raccolta e il trattamento dei dati, promuovere una migliore comprensione dei diversi approcci nazionali, identificare le differenze riguardo all'interpretazione degli otto criteri e discutere modalità per migliorare l'armonizzazione, la coerenza e la convergenza tra Stati membri;
49. è fermamente convinto che un'attuazione più coerente della posizione comune dell'UE sia essenziale per la credibilità dell'UE quale attore globale basato sui valori e che un livello superiore di convergenza in merito alla piena applicazione dei criteri assicurerà più efficacemente il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale da parte di tutti i soggetti coinvolti nel commercio di armi, contribuirà alla promozione della pace e della stabilità e sosterrà gli interessi strategici in materia di sicurezza e l'autonomia strategica dell'UE; ritiene che ciò rafforzerà l'attuazione della PESC;
50. ritiene che le licenze per la produzione nei paesi terzi non dovrebbero essere più concesse qualora ciò consenta di eludere gli otto criteri della posizione comune o altre direttive dell'UE sull'esportazione di armi;
51. sottolinea che controlli efficaci sull'uso finale determinano una politica più responsabile sulle esportazioni e in particolare potrebbero ridurre il rischio di diversione; accoglie con favore il progetto iTrace finanziato dall'UE a tale riguardo e ne sostiene il proseguimento, e raccomanda di utilizzare uno strumento analogo per tracciare le esportazioni di armi legali da parte degli Stati membri dell'UE verso paesi terzi; invita il Consiglio, gli Stati membri e il SEAE a istituire un ampio programma di formazione e sviluppo delle capacità in merito ai controlli sulle esportazioni di armi rivolto ai funzionari nazionali e dell'UE con un forte accento sul consolidamento della comprensione reciproca degli otto criteri, sulle valutazioni congiunte dei rischi, sull'istituzione di garanzie e sulla verifica precedente e successiva al rilascio di licenze; incoraggia i governi degli Stati membri ad adottare misure al fine di assicurare una migliore conformità ai loro regolamenti sull'uso finale, ivi compresa l'attuazione dei controlli post-spedizione; sottolinea la necessità di fornire finanziamenti dell'UE sufficienti per garantire la necessaria disponibilità di risorse di personale a livello nazionale e dell'UE, nonché presso le delegazioni e le ambasciate dei paesi importatori, allo scopo di eseguire valutazioni valide dei rischi, controlli sull'uso finale e verifiche post-spedizione; invita il SEAE e il gruppo COARM a segnalare su iTrace, nel quadro della relazione annuale, qualsiasi diversione identificata di merci originarie dell'UE;
52. ritiene che la crescente importanza del livello dell'UE nella produzione di armi, le recenti conclusioni del Consiglio sulla convergenza nelle esportazioni di armi e l'istituzione dell'EPF dovrebbero essere integrate da un meccanismo per il monitoraggio e il controllo a livello dell'UE basato sulla piena conformità agli otto criteri; ricorda la definizione di una "politica europea delle capacità e degli armamenti" di cui all'articolo 42, paragrafo 3, TUE; ritiene che la messa in comune e la condivisione e una maggiore cooperazione nella politica in materia di armi e in quella in materia di appalti siano possibili solo ove siano istituiti solidi controlli delle esportazioni, disposizioni in materia di informazioni reciproche e controllo parlamentare periodico, e ove siano applicabili solidi meccanismi sanzionatori in caso di non conformità alle norme comuni per quanto riguarda progetti finanziati dall'UE; chiede inoltre che il Parlamento europeo, unitamente ai parlamenti nazionali, sia in grado di garantire il controllo parlamentare sulla politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE e sul relativo bilancio;
53. invita il gruppo COARM a esaminare la questione della trasparenza nelle esportazioni di armi unitamente alla questione della trasparenza nel rilascio di licenze di esportazione a duplice uso e a considerare la possibilità di perseguire approcci comuni alla trasparenza tra i due strumenti; ritiene che l'aumento del controllo sul commercio di prodotti a duplice uso da parte della Commissione nel contesto dell'applicazione di un regolamento riveduto dell'UE sui prodotti a duplice uso dovrebbe essere bilanciato da un maggior ruolo di partecipazione e sorveglianza per il Parlamento al fine di garantire l'assunzione di responsabilità;
54. sottolinea l'effetto dannoso che le esportazioni non controllate di tecnologie di cibersorveglianza da parte delle imprese dell'UE può avere sulla sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Unione e sui diritti umani; manifesta preoccupazione per il crescente ricorso a talune tecnologie di sorveglianza informatica a duplice uso ai danni di politici, attivisti e giornalisti; condanna fermamente il crescente numero di difensori dei diritti umani che devono affrontare minacce digitali, compreso il danneggiamento dei dati attraverso la confisca delle apparecchiature, la sorveglianza remota e la fuga di dati; sottolinea, al riguardo, l'importanza di un aggiornamento rapido, efficace e globale del regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso; ribadisce la posizione del Parlamento in merito alla rifusione del regolamento sul duplice uso, che mira a impedire l'esportazione, la vendita, l'aggiornamento e la manutenzione degli strumenti di sicurezza informatica che possono essere utilizzati per la repressione interna, compresa la sorveglianza via Internet; si compiace, a tale riguardo, degli sforzi attualmente profusi dalle istituzioni dell'UE nel contesto dei negoziati interistituzionali in corso volti ad aggiornare il regolamento dell'UE sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso;
55. ritiene che le consultazioni periodiche con il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, le autorità di controllo delle esportazioni di armi, le associazioni di settore e la società civile siano propizie per una trasparenza significativa; invita i parlamenti nazionali a scambiare le migliori prassi in materia di segnalazione e di controllo al fine di rafforzare il ruolo di controllo di tutti i parlamenti nazionali nelle decisioni concernenti il controllo sulle esportazioni di armi; invita il gruppo COARM a continuare il suo dialogo con la società civile e le industrie pertinenti, nonché le sue consultazioni con il Parlamento e le autorità di controllo delle esportazioni di armi; incoraggia la società civile e il mondo accademico ad aumentare il loro impegno e dialogo con il gruppo COARM e ad esercitare un controllo indipendente sulle esportazioni di tecnologia e attrezzature di difesa; invita gli Stati membri e il SEAE a sostenere tali attività, anche mediante maggiori risorse finanziarie;
56. sottolinea la necessità, nello spirito delle conclusioni del 16 settembre 2019 del Consiglio, di un controllo parlamentare significativo e di rispondere annualmente alla relazione annuale del gruppo COARM con una relazione del Parlamento europeo al fine di assicurare un minimo di controllo parlamentare;
57. incoraggia gli Stati membri ad assistere i paesi terzi nell'elaborazione, miglioramento e applicazione dei sistemi di controllo delle armi conformi alla posizione comune;
o o o
58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI), scheda informativa del marzo 2020 dal titolo "Trends in international arms transfers, 2019" (Tendenze nei trasferimenti internazionali di armi, 2019).
Conclusione n. 11 delle conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa al controllo delle esportazioni di armi, adottate dal Consiglio "Affari generali", Consiglio dell'Unione europea, 12195/19, COARM 154, a Bruxelles, il 16 settembre 2019.