Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/0360R(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0138/2020

Testi presentati :

A9-0138/2020

Discussioni :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Votazioni :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Testi approvati :

P9_TA(2020)0225

Testi approvati
PDF 221kWORD 75k
Giovedì 17 settembre 2020 - Bruxelles
Constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia
P9_TA(2020)0225A9-0138/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)08352017/0360R(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2017)0835),

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, quali il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione(1),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 ottobre 2003, in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione(2),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 marzo 2014, dal titolo "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto"(3),

–  vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia(4),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia(6),

–  vista l'attivazione nel gennaio 2016, da parte della Commissione, del dialogo strutturato previsto dal quadro per lo Stato di diritto,

–  vista la raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia(7),

–  vista la raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2016/1374(8),

–  vista la raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa alla Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (9),

–  vista la raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, del 20 dicembre 2017, relativa alla Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520(10),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(11),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia(12),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(13),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017(14),

–  vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea(15),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria(16),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(17),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(18),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE(19),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(20),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri(21),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori(22),

–  viste le quattro procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti della Polonia in relazione al sistema giudiziario polacco, di cui le prime due hanno portato a sentenze della Corte di giustizia(23) nelle quali sono state riscontrate violazioni dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, che sancisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, mentre le altre due sono ancora in sospeso,

–  viste le tre audizioni della Polonia tenute nel 2018 dal Consiglio "Affari generali" nel quadro della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE,

–  visti il resoconto di missione del 3 dicembre 2018 a seguito della visita a Varsavia della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, svoltasi dal 19 al 21 settembre 2018, e le audizioni sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia tenute presso tale commissione il 20 novembre 2018 e il 23 aprile 2020,

–  viste le relazioni annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode,

–  viste le raccomandazioni del 2018 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti e sui relativi diritti,

–  vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 luglio 2014, Al Nashiri contro Polonia (domanda n. 28761/11),

–  visti l'articolo 89 e l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

–  vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0138/2020),

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani;

B.  considerando che, contrariamente all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea non si applica solo alla sfera del diritto dell'Unione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 15 ottobre 2003, e che l'Unione può pertanto valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea non solo in caso di violazione in quella sfera circoscritta, ma anche in caso di violazione in un settore di autonoma competenza di uno Stato membro;

C.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha un impatto negativo sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e sulla natura stessa dell'Unione;

D.  considerando che gli Stati membri si sono impegnati in maniera libera e volontaria, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, a favore dei valori comuni di cui all'articolo 2 di detto trattato;

1.  afferma che le preoccupazioni del Parlamento si riferiscono alle seguenti questioni:

   il funzionamento del sistema legislativo e del sistema elettorale,
   l'indipendenza della magistratura e i diritti dei giudici,
   la tutela dei diritti fondamentali;

2.  ribadisce la sua posizione, espressa in numerose risoluzioni sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia, che i fatti e le tendenze menzionati nella presente risoluzione rappresentano, nel complesso, una minaccia sistemica per i valori dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e un evidente rischio di violazione grave di tali valori;

3.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante le tre audizioni delle autorità polacche svoltesi in sede di Consiglio, molteplici scambi di opinioni in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo in presenza delle autorità polacche, le allarmanti relazioni delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d'Europa, e le quattro procedure di infrazione avviate dalla Commissione, la situazione dello Stato di diritto in Polonia non soltanto non sia stata affrontata ma si sia notevolmente aggravata dopo l'attivazione della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; è del parere che le discussioni in seno al Consiglio nel quadro della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE non siano state regolari né strutturate e non siano riuscite ad affrontare in maniera sufficiente le questioni sostanziali che hanno giustificato l'attivazione della procedura né a cogliere in modo adeguato l'impatto delle azioni del governo polacco sui valori di cui all'articolo 2 TUE;

4.  osserva che la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia(24), presenta un ambito di applicazione limitato, vale a dire la situazione dello Stato di diritto in Polonia nel senso stretto dell'indipendenza della magistratura; rileva l'urgente necessità di ampliare l'ambito di applicazione della proposta motivata includendovi gli evidenti rischi di violazioni gravi di altri valori fondamentali dell'Unione, in particolare la democrazia e il rispetto dei diritti umani;

5.  è del parere che i più recenti sviluppi nel contesto delle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, evidenzino ancora una volta l'imminente necessità di un meccanismo dell'Unione complementare e preventivo in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, quale proposto dal Parlamento nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016;

6.  ribadisce la sua posizione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, compresa la necessità di salvaguardare i diritti dei beneficiari, e invita il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati interistituzionali;

7.  ribadisce la sua posizione in merito alla dotazione di bilancio per il nuovo programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e invita il Consiglio e la Commissione a provvedere affinché siano forniti finanziamenti adeguati per le organizzazioni della società civile nazionali e locali onde accrescere il sostegno dei cittadini alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali negli Stati membri, ivi compresa la Polonia;

****

Funzionamento del sistema legislativo e del sistema elettorale in Polonia

Ricorso ai poteri di controllo di costituzionalità da parte del parlamento polacco

8.  denuncia il fatto che il parlamento polacco si è arrogato poteri di controllo di costituzionalità di cui non disponeva nella sua veste di legislatore ordinario all'atto dell'adozione della legge del 22 dicembre 2015 che modifica la legge sul Tribunale costituzionale(25) e della legge del 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale(26), come affermato dal Tribunale costituzionale nelle sentenze del 9 marzo(27), dell'11 agosto(28) e del 7 novembre 2016(29)(30);

9.  deplora inoltre che il parlamento polacco abbia adottato molti atti legislativi particolarmente sensibili in un momento in cui il controllo di costituzionalità indipendente delle leggi non può più essere garantito efficacemente, quali la legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sul pubblico impiego e talune altre leggi(31), la legge del 15 gennaio 2016 che modifica la legge sulla polizia e talune altre leggi(32), la legge del 28 gennaio 2016 sull'ufficio della procura(33) e la legge del 28 gennaio 2016 - regolamenti di attuazione della legge sull'ufficio della procura(34), la legge del 18 marzo 2016 che modifica la legge sul difensore civico e talune altre leggi(35), la legge del 22 giugno 2016 sul Consiglio nazionale dei media(36), la legge del 10 giugno 2016 sulle azioni antiterrorismo(37) e numerose altre leggi che riorganizzano in modo sostanziale il sistema giudiziario(38);

Ricorso alle procedure legislative accelerate

10.  deplora il frequente ricorso alle procedure legislative accelerate da parte del parlamento polacco per l'adozione di normative fondamentali che ridisegnano l'organizzazione e il funzionamento della magistratura, senza una consultazione significativa dei portatori di interesse, compresa la comunità giudiziaria(39);

Legge elettorale e organizzazione delle elezioni

11.  osserva con apprensione che l'OSCE ha concluso che la faziosità dei media e la retorica intollerante evidenziate nella campagna per le elezioni parlamentari di ottobre 2019 hanno destato notevole preoccupazione(40) e che, sebbene tutti i candidati abbiano potuto realizzare liberamente la propria campagna, gli alti funzionari statali hanno utilizzato eventi finanziati con fondi pubblici per lanciare messaggi elettorali; osserva inoltre che il predominio del partito di governo nei mezzi di informazione pubblici ha ulteriormente accresciuto il suo vantaggio(41); deplora che l'ostilità, le minacce contro i media, la retorica dell'intolleranza e i casi di uso improprio delle risorse statali abbiano sminuito il processo delle elezioni presidenziali polacche di giugno e luglio 2020(42);

12.  esprime preoccupazione per il fatto che la nuova sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici della Corte suprema (di seguito la "sezione straordinaria"), che è composta maggioritariamente da membri nominati dal nuovo Consiglio nazionale della magistratura e rischia di non essere considerata un tribunale indipendente nella valutazione della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo la "Corte di giustizia"), è preposta all'accertamento della validità delle elezioni e all'esame delle controversie elettorali; osserva che ciò desta grave preoccupazione in merito alla separazione dei poteri e al funzionamento della democrazia polacca, in quanto rende il controllo giudiziario delle controversie elettorali particolarmente vulnerabile alle influenze politiche ed è in grado di creare incertezza giuridica per quanto riguarda la validità di tale controllo(43);

13.  osserva che, nel suo Codice di buona condotta elettorale del 2002,(44) la Commissione di Venezia fornisce orientamenti chiari sullo svolgimento delle elezioni politiche durante le emergenze pubbliche, comprese le epidemie; rileva che, sebbene il Codice preveda la possibilità di modalità di voto eccezionali, qualsiasi modifica intesa a introdurle può essere ritenuta conforme alle migliori prassi europee solo laddove sia garantito il principio del libero suffragio; ritiene che tale condizione non sia soddisfatta nel caso delle modifiche al quadro elettorale per le elezioni presidenziali che avrebbero dovuto svolgersi il 10 maggio 2020, poiché avrebbero potuto impedire lo svolgimento delle elezioni in condizioni di equità, segretezza e parità, nel rispetto del diritto alla riservatezza(45) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(46); osserva inoltre che tali modifiche sono in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale costituzionale polacco che è stata elaborata quando il controllo di costituzionalità era ancora in vigore e che ha statuito che il codice elettorale non deve essere modificato sei mesi prima delle elezioni; constata con preoccupazione che l'annuncio di rinviare le elezioni presidenziali è stato diffuso solo quattro giorni prima della data prevista;

Indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti dei giudici in Polonia

Riforma del sistema giudiziario – considerazioni generali

14.  riconosce che, sebbene l'organizzazione del sistema giudiziario sia di competenza nazionale, la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che gli Stati membri, nell'esercizio di tale competenza, sono tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto dell'Unione; ribadisce che i giudici nazionali sono anche giudici europei che applicano il diritto dell'Unione, il che rende la loro indipendenza una questione di interesse comune per l'Unione, compresa la Corte di giustizia, che deve garantire il rispetto dello Stato di diritto di cui all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito la "Carta") nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; invita le autorità polacche a difendere e mantenere l'indipendenza dei giudici polacchi;

Composizione e funzionamento del Tribunale costituzionale

15.  ricorda che le leggi sul Tribunale costituzionale adottate il 22 dicembre 2015 e il 22 luglio 2016, nonché il pacchetto di tre leggi adottato alla fine del 2016(47), hanno inciso gravemente sull'indipendenza e sulla legittimità del Tribunale costituzionale e che le leggi del 22 dicembre 2015 e del 22 luglio 2016 sono state dichiarate incostituzionali dallo stesso Tribunale costituzionale, rispettivamente, il 9 marzo 2016 e l'11 agosto 2016; ricorda che tali sentenze non sono state pubblicate in quel momento né sono state attuate dalle autorità polacche; deplora fortemente il fatto che, dall'entrata in vigore delle suddette modifiche legislative(48), la costituzionalità delle leggi polacche non possa più essere effettivamente garantita in Polonia; invita la Commissione a prendere in considerazione l'ipotesi di avviare una procedura di infrazione in relazione alle norme sul Tribunale costituzionale, alla sua composizione illegittima e al suo ruolo nell'impedire il rispetto della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia del 19 novembre 2019(49);

Regimi di pensionamento, di nomina e disciplinari per i giudici della Corte suprema

16.  ricorda che nel 2017 le modifiche del metodo di nomina dei candidati alla carica di primo presidente della Corte suprema (di seguito "primo presidente") hanno di fatto privato di senso la partecipazione dei giudici della Corte suprema alla procedura di selezione; denuncia il fatto che la legge del 20 dicembre 2019 recante modifica della legge sui tribunali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi(50) (in prosieguo la "legge del 20 dicembre 2019") riduce ulteriormente la partecipazione dei giudici alla procedura di selezione del primo presidente, introducendo la posizione di primo presidente ad interim della Corte suprema (di seguito "primo presidente ad interim") nominato dal Presidente della Repubblica di Polonia e riducendo il quorum nel terzo turno a soli 32 giudici su 125, il che comporta di fatto l'abbandono del modello di condivisione dei poteri tra il Presidente della Repubblica di Polonia e la comunità giudiziaria sancito all'articolo 183, paragrafo 3, della Costituzione polacca(51);

17.  prende atto con preoccupazione delle irregolarità concernenti la nomina del primo presidente ad interim e delle sue ulteriori azioni; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il processo di elezione dei candidati alla carica di primo presidente non sia conforme all'articolo 183 della Costituzione polacca né al regolamento della Corte suprema e abbia violato le norme basilari di deliberazione tra i membri dell'assemblea generale dei giudici della Corte suprema (di seguito l'"assemblea generale"); constata con rammarico che una serie di dubbi concernenti la validità del processo elettorale in seno all'assemblea generale nonché l'imparzialità e l'indipendenza dei primi presidenti ad interim durante il processo elettorale potrebbe compromettere ulteriormente la separazione dei poteri e la legittimità del nuovo primo presidente nominato dal Presidente Repubblica di Polonia il 25 maggio 2020 e potrebbe quindi mettere in discussione l'indipendenza della Corte suprema; ricorda che una simile violazione della legge da parte del Presidente della Repubblica di Polonia si è verificata in sede di nomina del presidente del Tribunale costituzionale;

18.  condivide la preoccupazione della Commissione per il fatto che il potere del Presidente della Repubblica di Polonia (e in alcuni casi del ministro della Giustizia) di influire sui procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei giudici della Corte suprema, nominando un responsabile dell'azione disciplinare che condurrà le indagini sul caso ed escludendo così da un procedimento in corso il responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema, solleva interrogativi per quanto concerne il principio di separazione dei poteri e può compromettere l'indipendenza del sistema giudiziario(52);

19.  ricorda che la Corte di giustizia ha dichiarato, nella sua sentenza del 24 giugno 2019(53), che l'abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici in carica è in contrasto con il diritto dell'Unione e viola il principio di inamovibilità dei giudici e pertanto quello dell'indipendenza dei giudici, dopo avere precedentemente accolto la richiesta della Commissione relativa a provvedimenti provvisori sulla questione con ordinanza del 17 dicembre 2018(54); osserva che le autorità polacche hanno approvato la legge del 21 novembre 2018 recante modifica della legge sulla Corte suprema(55) per conformarsi all'ordinanza della Corte di giustizia, il che rappresenta finora l'unico caso in cui, a seguito di una decisione della Corte di giustizia, sono state annullate le modifiche al quadro legislativo che disciplina il sistema giudiziario;

Composizione e funzionamento della sezione disciplinare e della sezione straordinaria della Corte suprema

20.  ricorda che nel 2018 sono state create all'interno della Corte suprema due nuove sezioni, ovvero la sezione disciplinare e la sezione straordinaria, composte da giudici nominati ex novo su proposta del nuovo Consiglio nazionale della magistratura e dotate di poteri speciali, tra cui il potere della sezione straordinaria di annullare sentenze definitive adottate da tribunali di grado inferiore o dalla stessa Corte suprema a titolo di ricorso straordinario, e il potere della sezione disciplinare di intraprendere azioni disciplinari nei confronti di altri giudici della Corte suprema e dei tribunali ordinari, il che ha creato, di fatto, una "Corte suprema all'interno della Corte suprema"(56);

21.  ricorda che, nella sua sentenza del 19 novembre 2019(57), la Corte di giustizia, rispondendo a una domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema (sezione per il lavoro e la previdenza sociale, in prosieguo la "sezione per il lavoro") riguardante la sezione disciplinare, ha stabilito che i giudici nazionali hanno il dovere di disapplicare le disposizioni della legge nazionale che riservano la competenza a conoscere di una causa in cui può essere applicato il diritto dell'Unione a un organismo che non soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità;

22.  osserva che la giurisdizione di rinvio, ovvero la Corte suprema (sezione per il lavoro) ha successivamente concluso, nella sua sentenza del 5 dicembre 2019(58), che la sezione disciplinare non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità ai sensi del diritto polacco e del diritto dell'Unione, e che il 23 gennaio 2020 la Corte suprema (sezioni civile, penale e per il lavoro) ha adottato una risoluzione(59) che ribadisce che la sezione disciplinare non è un tribunale a causa della sua mancanza di indipendenza e che, pertanto, le sue sentenze non possono essere considerate sentenze pronunciate da un tribunale debitamente designato; rileva con grave preoccupazione le dichiarazioni delle autorità polacche, secondo le quali tali decisioni non hanno alcuna rilevanza giuridica ai fini della continuazione dell'attività della sezione disciplinare e del nuovo Consiglio nazionale della magistratura, e constata che il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionale la risoluzione della Corte suprema del 20 aprile 2020(60), creando una pericolosa dualità giuridica in Polonia in manifesta violazione del primato del diritto dell'Unione e, in particolare, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE quale interpretato dalla Corte di giustizia, in quanto impedisce l'efficacia e l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019(61) da parte dei tribunali polacchi(62);

23.  prende atto dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2020(63) che incarica le autorità polacche di sospendere immediatamente l'applicazione delle disposizioni nazionali concernenti i poteri della sezione disciplinare e invita le autorità polacche a dare rapida esecuzione all'ordinanza; esorta le autorità polacche a ottemperare pienamente all'ordinanza e invita la Commissione a presentare alla Corte di giustizia un'ulteriore richiesta in cui si ordini il pagamento di un'ammenda in caso di persistente inadempienza da parte delle autorità polacche; invita la Commissione ad avviare con urgenza una procedura di infrazione in relazione alle disposizioni nazionali concernenti i poteri della sezione straordinaria, poiché la sua composizione presenta le stesse criticità della sezione disciplinare;

Composizione e funzionamento del nuovo Consiglio nazionale della magistratura

24.  ricorda che spetta agli Stati membri istituire un Consiglio della magistratura, ma che, laddove è istituito un siffatto Consiglio, la sua indipendenza deve essere garantita, conformemente alle norme europee e alla Costituzione dello Stato membro; ricorda che, a seguito della riforma del Consiglio nazionale della magistratura – ovvero l'organo responsabile di salvaguardare l'indipendenza dei tribunali e dei giudici, a norma dell'articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione polacca – con la legge dell'8 dicembre 2017, recante modifica della legge relativa al Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi(64), la comunità giudiziaria in Polonia è stata privata del potere di delegare rappresentanti al Consiglio nazionale della magistratura e, quindi, della sua influenza sull'assunzione e la promozione dei giudici; ricorda che, prima della riforma, 15 dei 25 membri del Consiglio nazionale della magistratura erano giudici eletti da loro pari, mentre – a seguito della riforma del 2017 – tali giudici sono eletti dal parlamento polacco; si rammarica profondamente del fatto che, unitamente alla conclusione anticipata, avvenuta all'inizio del 2018, dei mandati di tutti i membri nominati in base alle vecchie norme, questa misura abbia determinato un'ampia politicizzazione del Consiglio nazionale della magistratura(65);

25.  ricorda che la Corte suprema, applicando i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 19 novembre 2019, ha constatato, nella sua sentenza del 5 dicembre 2019 e nelle sue decisioni del 15 gennaio 2020(66), nonché nella sua risoluzione del 23 gennaio 2020, che il ruolo decisivo del nuovo Consiglio nazionale della magistratura per quanto riguarda la selezione dei giudici componenti la neoistituita sezione disciplinare pregiudica l'indipendenza e l'imparzialità di quest'ultima(67); è preoccupato per lo status giuridico dei giudici nominati o promossi dal nuovo Consiglio nazionale della magistratura nella sua attuale composizione e per l'impatto che la loro partecipazione al giudizio può avere sulla validità e sulla legalità delle procedure;

26.  ricorda che il 17 settembre 2018 la Rete europea dei Consigli della magistratura ha sospeso il nuovo Consiglio nazionale della magistratura, in quanto non soddisfaceva più i requisiti di indipendenza dai poteri esecutivo e legislativo, e nell'aprile 2020 ha avviato la procedura di espulsione(68);

27.  invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione per quanto riguarda la legge del 12 maggio 2011, relativa al Consiglio nazionale della magistratura(69), quale modificata l'8 dicembre 2017, e a chiedere alla Corte di giustizia di sospendere le attività del nuovo Consiglio nazionale della magistratura mediante misure provvisorie;

Norme che disciplinano l'organizzazione dei tribunali ordinari e la nomina dei presidenti dei tribunali e il regime pensionistico dei giudici dei tribunali ordinari

28.  si rammarica che il ministro della Giustizia, il quale nel sistema polacco ha anche il ruolo di procuratore generale, abbia ottenuto il potere di nominare e destituire i presidenti dei tribunali di grado inferiore, a sua discrezione, durante un periodo transitorio di sei mesi, e che nel periodo 2017-2018 il ministro della Giustizia abbia sostituito oltre 150 presidenti e vicepresidenti di tribunali; osserva che, dopo tale periodo, la facoltà di destituire i presidenti dei tribunali è rimasta nelle mani del ministro della Giustizia, senza che vi sia praticamente nessun controllo effettivo nei confronti di tale potere; osserva inoltre che il ministro della Giustizia ha anche ottenuto altri poteri "disciplinari" nei confronti dei presidenti dei tribunali e dei presidenti dei tribunali di grado superiore, i quali, a loro volta, dispongono ora di ampi poteri amministrativi nei confronti dei presidenti dei tribunali di grado inferiore(70); si rammarica di questa grave battuta d'arresto per lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Polonia(71);

29.  si rammarica del fatto che la legge del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020, abbia modificato la composizione delle assemblee dei giudici e trasferito alcune delle prerogative degli organismi giudiziari autonomi in questione ai collegi dei presidenti dei tribunali, nominati dal ministro della Giustizia(72);

30.  ricorda che, nella sua sentenza del 5 novembre 2019(73), la Corte di giustizia ha constatato che le disposizioni della legge del 12 luglio 2017 recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi(74), che ha abbassato l'età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari, consentendo nel contempo al ministro della Giustizia di decidere in merito alla proroga del periodo di esercizio delle loro funzioni, e che introduce un'età per il pensionamento differente in base al genere, sono contrarie al diritto dell'Unione;

Diritti e indipendenza dei giudici, compreso il nuovo regime disciplinare per i giudici

31.  denuncia le nuove disposizioni che introducono ulteriori reati disciplinari e sanzioni nei confronti dei giudici e dei presidenti dei tribunali, poiché comportano un grave rischio per l'indipendenza della magistratura(75); denuncia le nuove disposizioni che vietano ai giudici di intraprendere qualsiasi attività politica, obbligandoli a rendere pubblica la loro adesione ad associazioni e limitando sostanzialmente le deliberazioni degli organismi giudiziari autonomi, il che infrange i principi della certezza del diritto, della necessità e della proporzionalità limitando la libertà di espressione dei giudici(76);

32.  esprime profonda preoccupazione per i procedimenti disciplinari avviati nei confronti di giudici e procuratori polacchi in relazione a decisioni giurisdizionali da essi assunte in applicazione del diritto dell'Unione, oppure a dichiarazioni pubbliche da essi rilasciate a difesa dell'indipendenza della magistratura e dello Stato di diritto in Polonia; condanna, in particolare, la minaccia di avviare procedimenti disciplinari(77) nei confronti di oltre il 10 % dei giudici per aver firmato una lettera indirizzata all'OSCE relativa al corretto svolgimento delle elezioni presidenziali e per aver fornito sostegno ai giudici vittime di repressioni; condanna la compagna denigratoria ai danni di giudici polacchi e il coinvolgimento di funzionari pubblici in tale campagna; invita le autorità polacche ad astenersi dall'uso indebito dei procedimenti disciplinari e da altre attività che minano l'autorità della magistratura;

33.  invita le autorità polacche a sopprimere le nuove disposizioni (relative ai reati disciplinari e di altra natura) che impediscono ai giudici di esaminare questioni attinenti all'indipendenza e all'imparzialità di altri giudici dal punto di vista del diritto dell'Unione e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), privando in tal modo i giudici dell'esercizio del dovere, che incombe loro in virtù del diritto dell'Unione, di disapplicare le disposizioni nazionali che confliggono con il diritto dell'Unione(78);

34.  saluta con favore l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione in relazione alle suddette nuove disposizioni; si rammarica che dal 29 aprile 2020 non si siano registrati progressi; invita la Commissione a trattare la questione con priorità e a chiedere alla Corte di giustizia di utilizzare la procedura accelerata e di concedere misure provvisorie per quanto riguarda il deferimento del caso alla Corte di giustizia;

Status del procuratore generale e organizzazione delle procure

35.  denuncia la fusione dell'ufficio del ministro della Giustizia con quello del procuratore generale, il potenziamento dei poteri del procuratore generale nel sistema di azione penale, l'aumento dei poteri del ministro della Giustizia nei confronti della magistratura (legge del 27 luglio 2001 sull'organizzazione dei tribunali ordinari(79), quale modificata) e la debolezza dei controlli su tali poteri (Consiglio nazionale dei procuratori), fattori che determinano la concentrazione di troppi poteri nelle mani di una sola persona e hanno conseguenze negative dirette per l'indipendenza del sistema di azione penale dalla sfera politica, come affermato dalla commissione di Venezia(80);

36.  ricorda che, nella sua sentenza del 5 novembre 2019, la Corte di giustizia ha riscontrato che l'abbassamento dell'età per il pensionamento dei procuratori è contrario al diritto dell'Unione poiché introduce un'età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura inquirente polacca;

La situazione generale dello Stato di diritto in Polonia

37.  conviene con la Commissione, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Gruppo di Stati contro la corruzione e il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati sul fatto che le summenzionate modifiche distinte apportate al quadro giuridico che disciplina il sistema giudiziario, in ragione della loro interazione e del loro impatto complessivo, costituiscono una violazione grave, persistente e sistematica dello Stato di diritto, in quanto consentono ai poteri legislativo ed esecutivo di interferire nell'intera struttura e nel rendimento del sistema giudiziario in modo incompatibile con il principio della separazione dei poteri e con lo Stato di diritto, indebolendo quindi considerevolmente l'indipendenza della magistratura in Polonia(81); condanna l'effetto destabilizzante sull'ordinamento giuridico polacco delle misure adottate e delle nomine conferite dalle autorità polacche a partire dal 2016;

Tutela dei diritti fondamentali in Polonia

Il Commissario per i diritti umani polacco

38.  è preoccupato per gli attacchi politici all'indipendenza dell'Ufficio del Commissario per i diritti umani(82); sottolinea il fatto che il Commissario per i diritti umani ha espresso pubblicamente opinioni critiche, nell'ambito delle sue competenze, nei confronti di varie misure adottate dall'attuale governo; ricorda che lo statuto del Commissario per i diritti umani è sancito dalla Costituzione polacca e che il mandato dell'attuale Commissario per i diritti umani giungerà a scadenza nel settembre 2020; ricorda che, ai sensi della Costituzione polacca, il Commissario dovrebbe essere eletto dalla Dieta polacca con il consenso del Senato;

Diritto a un processo equo

39.  è preoccupato per le segnalazioni di indebiti ritardi nei procedimenti giudiziari, difficoltà di accesso all'assistenza legale durante l'arresto e casi di rispetto insufficiente della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente(83); invita la Commissione a monitorare da vicino la situazione degli avvocati in Polonia; ricorda il diritto di tutti i cittadini di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato indipendente a norma degli articoli 47 e 48 della Carta;

40.  è preoccupato per il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre 2019, la sezione straordinaria, la cui indipendenza e la cui imparzialità sono appunto in discussione, sia l'unico organo competente per decidere in merito all'indipendenza o all'imparzialità di un giudice o di un tribunale, il che priva i cittadini di un importante elemento di controllo giudiziario a tutti gli altri livelli(84); ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto a un processo equo obbliga ogni organo giurisdizionale a verificare, di propria iniziativa, se rispetti o meno i criteri di indipendenza e imparzialità(85);

Diritto all'informazione e alla libertà di espressione, compresa la libertà e il pluralismo dei media

41.  ribadisce che la libertà e il pluralismo dei media sono inscindibili dalla democrazia e dallo Stato di diritto e che il diritto di informare e il diritto di essere informati rientrano tra i principali valori democratici su cui si fonda l'Unione; ricorda che, nella sua risoluzione del 16 gennaio 2020, il Parlamento ha invitato il Consiglio a tenere conto, nelle audizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, dei nuovi sviluppi in materia di libertà di espressione, compresa la libertà dei media;

42.  ricorda che, nella sua risoluzione del 14 settembre 2016, il Parlamento ha espresso preoccupazione per le modifiche precedentemente adottate – e per quelle recentemente proposte – alla legge polacca sui media; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione a effettuare una valutazione della legislazione adottata in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 11 della Carta e con la legislazione dell'Unione sugli organi d'informazione del servizio pubblico;

43.  esprime profonda preoccupazione per gli interventi condotti negli ultimi anni dalle autorità polacche in relazione all'emittente pubblica, che hanno, tra l'altro, ristrutturato tale emittente pubblica trasformandola in un'emittente filogovernativa, epurato gli organi d'informazione del servizio pubblico e i loro organi direttivi delle voci indipendenti o dissenzienti ed esercitato un controllo sui contenuti delle trasmissioni radiotelevisive(86); ricorda che l'articolo 54 della Costituzione polacca garantisce la libertà di espressione e vieta la censura;

44.  è profondamente preoccupato per l'eccessivo ricorso alla denuncia per diffamazione da parte di alcuni politici nei confronti di giornalisti, anche con l'imposizione di ammende penali e la sospensione dei giornalisti dall'esercizio della professione; teme che ciò produrrà un effetto dissuasivo sulla professione e sull'indipendenza dei giornalisti e degli organi di informazione(87); invita le autorità polacche a garantire l'accesso a opportuni mezzi di ricorso per i giornalisti e le loro famiglie che diventano oggetto di azioni legali volte a mettere a tacere o a intimidire i media indipendenti; invita le autorità polacche a dare piena attuazione alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 13 aprile 2016 sulla protezione del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media(88); si rammarica del fatto che finora la Commissione non abbia ancora presentato una proposta di legislazione anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica) che protegga anche i giornalisti e i media polacchi da azioni legali vessatorie;

45.  è preoccupato per le segnalazioni riguardanti casi di giornalisti che vengono detenuti per aver svolto il loro lavoro di informazione in merito alle proteste anti-confinamento durante la pandemia di COVID-19(89);

Libertà accademica

46.  esprime preoccupazione riguardo alle azioni legali per diffamazione intentate o minacciate nei confronti di rappresentanti del mondo accademico; invita le autorità polacche a rispettare la libertà di parola e la libertà accademica, conformemente alle norme internazionali(90);

47.  invita il parlamento polacco ad abrogare il capitolo 6 quater della legge del 18 dicembre 1998 riguardante l'Istituto nazionale della memoria (la Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca)(91), che mette a repentaglio la libertà di parola e la ricerca indipendente, configurando come reato civile, perseguibile dinanzi ai tribunali civili, qualsiasi atto che possa nuocere alla reputazione della Polonia e dei suoi cittadini, come ad esempio la formulazione di qualsiasi accusa di complicità della Polonia o dei polacchi nell'Olocausto(92);

Libertà di riunione

48.  ribadisce l'invito rivolto al governo polacco a rispettare il diritto alla libertà di riunione, sopprimendo dall'attuale legge del 24 luglio 2015 sulle riunioni pubbliche(93), quale modificata il 13 dicembre 2016(94), le disposizioni che conferiscono priorità alle riunioni "cicliche" approvate dal governo(95); esorta le autorità polacche ad astenersi dall'applicare sanzioni penali a coloro che partecipano a riunioni pacifiche o a contromanifestazioni, nonché a ritirare le eventuali accuse penali contro i manifestanti pacifici; esorta altresì le autorità polacche a proteggere in maniera adeguata le riunioni pacifiche e ad assicurare alla giustizia coloro che attaccano in maniera violenta le persone che partecipano a riunioni pacifiche;

49.  è preoccupato per il divieto assai restrittivo imposto alle riunioni pubbliche(96) che era in vigore durante la pandemia di COVID-19, senza l'introduzione di uno stato di calamità naturale come previsto dall'articolo 232 della Costituzione polacca, e insiste sulla necessità di applicare il principio di proporzionalità nel limitare il diritto di riunione;

Libertà di associazione

50.  invita le autorità polacche a modificare la legge del 15 settembre 2017 sull'Istituto nazionale per la libertà – Centro per lo sviluppo della società civile(97),(98) al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di gruppi importanti della società civile a livello locale, regionale e nazionale, come pure di assicurare che la distribuzione dei fondi pubblici alla società civile avvenga in modo equo, imparziale e trasparente, garantendo la rappresentanza pluralistica(99); ribadisce l'invito a mettere a disposizione finanziamenti adeguati per le organizzazioni interessate attraverso diversi strumenti di finanziamento a livello dell'Unione, come ad esempio la sezione "Valori dell'Unione" del nuovo programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e altri progetti pilota dell'Unione; è profondamente preoccupato per il fatto che membri polacchi del Comitato economico e sociale europeo stiano subendo pressioni politiche a causa di azioni da essi intraprese nell'ambito del loro mandato(100);

51.  esprime preoccupazione per il comunicato stampa del ministro della Giustizia e del ministro dell'Ambiente relativo a talune organizzazioni non governative, volto a stigmatizzarle come operanti nell'interesse di attori stranieri; è profondamente preoccupato per la pianificazione di un progetto di legge sull'istituzione di un registro pubblico sul finanziamento delle organizzazioni non governative, che le obbligherebbe a dichiarare eventuali fonti estere di finanziamento(101);

Vita privata e protezione dei dati

52.  ribadisce la sua conclusione, contenuta nella sua risoluzione del 14 settembre 2016, secondo cui le garanzie procedurali e le condizioni materiali istituite dalla legge del 10 giugno 2016 sulle azioni antiterroristiche e dalla legge del 6 aprile 1990 sulla polizia(102), quali modificate, per l'attuazione della sorveglianza segreta non sono sufficienti a evitare gli eccessi di tale sorveglianza, così come le interferenze indebite nella vita privata e nella protezione dei dati delle persone, tra cui leader dell'opposizione e della società civile(103); ribadisce l'invito rivolto alla Commissione a effettuare una valutazione della legislazione summenzionata in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione ed esorta le autorità polacche a rispettare pienamente la vita privata di tutti i cittadini;

53.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che, il 22 aprile 2020, il Ministero degli Affari digitali della Polonia abbia trasmesso dati personali contenuti nel sistema elettronico universale per la registrazione della popolazione (registro PESEL) al gestore dei servizi postali, allo scopo di agevolare l'organizzazione delle elezioni presidenziali del 10 maggio 2020 mediante voto postale, in assenza di un'adeguata base giuridica per poter procedere in tal senso, dato che il progetto di legge inteso a consentire un'elezione interamente postale è stato approvato dal parlamento polacco soltanto il 7 maggio 2020; rileva inoltre che il registro PESEL non è identico al registro elettorale e comprende altresì i dati personali dei cittadini di altri Stati membri e che, pertanto, il suddetto trasferimento potrebbe costituire una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679; ricorda che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha dichiarato che le autorità pubbliche possono divulgare informazioni sulle persone incluse negli elenchi elettorali, ma solo quando ciò è specificamente autorizzato dal diritto nazionale(104); osserva che il Commissario per i diritti umani polacco ha presentato una denuncia al Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia configurando una possibile violazione degli articoli 7 e 51 della Costituzione polacca da parte del Ministero degli Affari digitali della Polonia;

Educazione sessuale completa

54.  ribadisce la profonda preoccupazione espressa nella sua risoluzione del 14 novembre 2019, condivisa anche dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa(105), sul progetto di legge volto a modificare l'articolo 200 ter del codice penale polacco, presentato al parlamento polacco nell'ambito dell'iniziativa nota come "Stop Pedofilia", per le sue disposizioni estremamente vaghe, generali e sproporzionate, che di fatto cercano di criminalizzare la diffusione dell'educazione sessuale presso i minori e il cui ambito di applicazione espone potenzialmente tutte le persone, e in particolare genitori, insegnanti ed educatori sessuali, a una condanna di detenzione fino a tre anni per aver impartito insegnamenti in materia di sessualità umana, salute e relazioni intime;

55.  sottolinea che un'educazione completa in materia di sessualità e rapporti affettivi, basata su dati reali e adeguata all'età, è fondamentale per consentire ai giovani di sviluppare le competenze necessarie a instaurare relazioni sane, paritarie, amorevoli e sicure, senza discriminazioni, coercizioni o violenze; ritiene che un'educazione sessuale completa incida, inoltre, positivamente sulla realizzazione della parità di genere, inclusa la trasformazione dei ruoli e degli atteggiamenti di genere dannosi che sfociano nella violenza di genere, contribuisca a prevenire la violenza in ambito familiare e la coercizione sessuale, l'omofobia e la transfobia, rompa il silenzio intorno alla violenza sessuale, allo sfruttamento o all'abuso sessuale, e dia ai giovani la possibilità di cercare aiuto; invita il parlamento polacco ad astenersi dall'adottare il progetto di legge volto a modificare l'articolo 200 ter del codice penale polacco ed esorta vivamente le autorità polacche a provvedere affinché tutti gli scolari abbiano accesso a un'educazione sessuale completa e scientificamente accurata, in linea con le norme internazionali, e ad assicurare un sostegno fattuale e oggettivo a coloro che forniscono tale educazione e le relative informazioni;

Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti

56.  ricorda che, conformemente a quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita e alla dignità, la libertà dai trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso alle cure mediche, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione, il che trova riscontro anche nella Costituzione polacca; ricorda che il Parlamento ha già aspramente criticato, nella sua risoluzione del 15 novembre 2017, qualsiasi proposta legislativa intesa a proibire l'aborto in casi di malformazione grave o mortale del feto, che limiterebbe drasticamente, fino quasi a proibire di fatto, l'accesso all'assistenza in caso di aborto in Polonia, visto che la maggior parte degli aborti legali è effettuata per tale motivo(106), e ha sottolineato che l'accesso universale all'assistenza sanitaria, compresi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, costituisce un diritto umano fondamentale(107); deplora che le modifiche proposte(108) alla legge del 5 dicembre 1996 relativa alle professioni di medico e odontoiatra(109), che rimuovono l'obbligo per i medici di indicare un'altra struttura o un altro professionista in caso di rifiuto a prestare servizi di salute sessuale e riproduttiva a motivo di convinzioni personali; esprime preoccupazione per il ricorso all'obiezione di coscienza, compresa l'assenza di un meccanismo affidabile di rinvio e di mezzi di ricorso tempestivi per le donne cui sono negati tali servizi; invita i deputati al parlamento polacco ad astenersi da ulteriori tentativi di limitare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti delle donne; afferma con forza che la negazione dei servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti è una forma di violenza contro le donne e le ragazze; invita le autorità polacche ad adottare provvedimenti per l'esecuzione integrale delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause contro la Polonia, le quali hanno stabilito che le leggi restrittive sull'aborto e la mancata applicazione violano i diritti umani delle donne(110);

57.  ricorda che i precedenti tentativi di limitare ulteriormente il diritto all'aborto, che in Polonia è già più limitato che altrove nell'Unione, si sono interrotti nel 2016 e nel 2018 a seguito dell'opposizione di massa manifestata dai cittadini polacchi con le marce del "venerdì nero"; invita vivamente le autorità polacche a prendere in considerazione l'abrogazione della legge che limita l'accesso delle donne e delle ragazze alla pillola contraccettiva di emergenza;

Incitamento all'odio, discriminazione pubblica, violenza contro le donne, violenza domestica e intolleranza nei confronti delle minoranze e di altri gruppi vulnerabili, comprese le persone LGBTI

58.  esorta le autorità polacche ad adottare tutte le misure necessarie per combattere con decisione l'incitamento all'odio razzista e l'incitamento alla violenza, sia online che offline, condannare pubblicamente l'incitamento all'odio razzista da parte di personalità pubbliche, ivi compresi politici e funzionari dei media(111), e prendere le distanze da tali atti, affrontare pregiudizi e sentimenti negativi nei confronti delle minoranze nazionali ed etniche (inclusi i rom), dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo e assicurare l'efficace applicazione delle leggi che dichiarano illegali i partiti o le organizzazioni che promuovono o incitano la discriminazione razziale(112); esorta le autorità polacche a rispettare le raccomandazioni formulate nel 2019 dal Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale(113);

59.  esprime profonda preoccupazione per la recente decisione(114) del ministro della Giustizia polacco di avviare il ritiro ufficiale della Polonia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); incoraggia le autorità polacche a dare pratica ed efficace attuazione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, garantendo anche l'applicazione della legislazione vigente in tutto il paese e la fornitura di strutture di accoglienza sufficienti in termini di quantità e qualità per le donne vittime di violenza e i loro figli; teme che tale decisione possa costituire una grave battuta d'arresto per la parità di genere e i diritti delle donne;

60.  osserva che la seconda indagine LGBTI condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea nel maggio 2020 mette in luce un aumento dell'intolleranza e della violenza in Polonia nei confronti delle persone LGBTI, o delle persone percepite come tali, un completo scetticismo nella lotta del governo contro il pregiudizio e l'intolleranza da parte degli intervistati LGBTI polacchi, registrando la più bassa percentuale in tutta l'Unione (solo il 4 %), e la più alta percentuale di intervistati che evita di recarsi in alcuni luoghi per timore di essere aggrediti, molestati o minacciati (79 %);

61.  ricorda, anche nel contesto della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2020, la posizione espressa nella sua risoluzione del 18 dicembre 2019, in cui ha denunciato con fermezza qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e la violazione dei loro diritti fondamentali da parte di autorità pubbliche, compreso l'incitamento all'odio da parte di autorità pubbliche e funzionari eletti, il divieto di svolgimento delle marce dell'orgoglio e una protezione inadeguata dagli attacchi alle medesime e a programmi di sensibilizzazione, nonché le dichiarazioni di zone polacche esenti dalla cosiddetta "ideologia LGBT" e l'adozione delle carte regionali dei diritti della famiglia, che discriminano in particolare le famiglie monoparentali ed LGBTI; rileva che la situazione delle persone LGBTI in Polonia non è migliorata dall'adozione di detta risoluzione e che la salute mentale e la sicurezza fisica delle persone LGBTI polacche sono particolarmente a rischio; ricorda che il commissario polacco per i diritti umani ha condannato tali azioni e ha presentato nove denunce ai tribunali amministrativi sostenendo che le zone libere da LGBTI violano il diritto dell'Unione, e rammenta che anche la Commissione e le organizzazioni internazionali hanno denunciato tali atti; ricorda che la spesa nell'ambito dei fondi di coesione non deve operare discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e che i comuni che agiscono in qualità di datori di lavoro sono tenuti a rispettare la direttiva 2000/78/CE(115) del Consiglio, che vieta discriminazione e molestie sul posto di lavoro in ragione dell'orientamento sessuale(116); esprime pertanto profonda preoccupazione per il fatto che il ministro della Giustizia abbia accordato un sostegno finanziario ai comuni esclusi dal programma di gemellaggio europeo in ragione dell'adozione di "zone libere da LGBT"; è altresì profondamente preoccupato per il fatto che tale sostegno finanziario sarà erogato a titolo del fondo del ministero della Giustizia, istituito per sostenere le vittime di reati; invita la Commissione a continuare a respingere le domande di finanziamento dell'Unione presentate dalle autorità che hanno adottato tali risoluzioni; invita le autorità polacche ad attuare la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo e, in tale contesto, ad affrontare la situazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e genitori dello stesso sesso, affinché possano godere del diritto alla non discriminazione, ex lege e di fatto(117); condanna le azioni legali nei confronti degli attivisti della società civile che hanno pubblicato il cosiddetto "Atlante dell'odio" che documenta i casi di omofobia in Polonia; invita vivamente il governo polacco a garantire la tutela giuridica delle persone LGBTI da qualsivoglia forma di reati generati dall'odio e di discorsi di incitamento all'odio;

62.  deplora vivamente l'arresto di massa di 48 attivisti LGBTI del 7 agosto 2020 (denominato lo "Stonewall polacco"), che lancia un segnale preoccupante per quanto riguarda la libertà di parola e di riunione in Polonia; si rammarica per il modo in cui sono stati trattati i detenuti, come riferito dal meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti(118); chiede che tutte le istituzioni europee condannino senza indugio gli episodi di violenza perpetrati dalle forze di polizia nei confronti delle persone LGBTI in Polonia;

63.  deplora profondamente la posizione ufficiale dell'Episcopato polacco(119), che caldeggia una "terapia di conversione" per le persone LGBTI; ribadisce la posizione del Parlamento(120), che incoraggia gli Stati membri a criminalizzare tali pratiche, e ricorda la relazione del maggio 2020 dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, che invita gli Stati membri a vietare le pratiche di "terapia di conversione"(121);

****

64.  osserva che la mancanza di indipendenza della magistratura in Polonia ha già iniziato a compromettere la fiducia reciproca tra la Polonia e altri Stati membri, segnatamente nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, visto che i giudici nazionali si sono rifiutati di consegnare indagati polacchi, o hanno esitato a farlo, nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo (MAE) a causa di forti dubbi in merito all'indipendenza della magistratura polacca; ritiene che il deterioramento dello Stato di diritto in Polonia costituisca una minaccia particolarmente seria all'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione; ricorda che la fiducia reciproca tra gli Stati membri può essere ripristinata solo una volta garantito il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE;

65.  chiede al governo polacco di rispettare tutte le disposizioni concernenti lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle norme internazionali in materia di diritti umani, come pure di impegnarsi in un dialogo onesto con la Commissione; sottolinea che tale dialogo deve essere condotto in maniera imparziale, basato su dati concreti e animato da spirito di cooperazione; invita il governo polacco a cooperare con la Commissione in virtù del principio di leale cooperazione sancito dal TUE; invita il governo polacco a dare rapida e piena esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia e a rispettare il primato del diritto dell'Unione; esorta il governo polacco a tenere pienamente conto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia nell'organizzazione del sistema giudiziario, anche in sede di attuazione di ulteriori riforme della Corte suprema;

66.  invita il Consiglio e la Commissione ad astenersi da un'interpretazione restrittiva del principio dello Stato di diritto e ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, in tutte le sue potenzialità facendo fronte alle implicazioni dell'azione del governo polacco per tutti i principi sanciti dall'articolo 2 TUE, ivi compresi la democrazia e i diritti fondamentali, come evidenziato dalla presente relazione;

67.  invita il Consiglio a riprendere quanto prima le audizioni formali – l'ultima delle quali risale ormai al dicembre 2018 – e di includere in tali audizioni tutti gli sviluppi negativi più recenti e importanti nei settori dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali; esorta il Consiglio ad agire, infine, a norma della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, constatando l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte della Repubblica di Polonia dei valori di cui all'articolo 2 TUE, alla luce degli abbondanti elementi di prova forniti dalla presente risoluzione e dalle numerose relazioni di organizzazioni internazionali ed europee, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dalle segnalazioni di organizzazioni della società civile; raccomanda vivamente che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete alla Polonia, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale seguito alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni; invita inoltre il Consiglio a impegnarsi a valutare l'attuazione di tali raccomandazioni in maniera tempestiva; invita il Consiglio a tenere regolarmente informato il Parlamento, a coinvolgerlo strettamente e a collaborarvi in maniera trasparente, nonché a consentire che tutte le istituzioni e gli organi europei e le organizzazioni della società civile partecipino in maniera sostanziale al processo ed esercitino sorveglianza;

68.  invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti a sua disposizione per far fronte a un evidente rischio di violazione grave da parte della Polonia dei valori su cui si fonda l'Unione, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate e alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia, come pure agli strumenti di bilancio; invita la Commissione a continuare a tenere regolarmente informato il Parlamento e a coinvolgerlo strettamente;

o
o   o

69.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Repubblica di Polonia, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

(1) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.
(2) COM(2003)0606.
(3) COM(2014)0158.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0123.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0344.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0442.
(7) GU L 217 del 12.8.2016, pag. 53.
(8) GU L 22 del 27.1.2017, pag. 65.
(9) GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19.
(10) GU L 17 del 23.1.2018, pag. 50.
(11) Testi approvati, P8_TA(2018)0055.
(12) Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
(13) Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
(14) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
(15) Testi approvati, P8_TA(2018)0204.
(16) Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
(17) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(18) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(19) Testi approvati, P8_TA(2019)0111.
(20) Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
(21) Testi approvati, P8_TA(2019)0349.
(22) Testi approvati, P8_TA(2019)0407.
(23) Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531; sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
(24) COM(2017)0835.
(25) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015 poz. 2217).
(26) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157).
(27) Sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016, K 47/15.
(28) Sentenza del Tribunale costituzionale dell'11 agosto 2016, K 39/16.
(29) Sentenza del Tribunale costituzionale del 7 novembre 2016, K 44/16.
(30) Cfr. Commissione di Venezia, parere del 14 ottobre 2016 sulla legge del 22 luglio 2016 relativa al Tribunale costituzionale, parere n. 860/2016, par. 127; proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017, parr. 91 e segg.
(31) Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 34).
(32) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 147).
(33) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).
(34) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 178).
(35) Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 677).
(36) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016 poz. 929).
(37) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).
(38) Cfr. proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017, parr. 112-113.
(39) RECG, dichiarazione di Varsavia del 3 giugno 2016.
(40) OSCE/ODIHR, sintesi delle constatazioni preliminari e conclusioni a seguito della sua missione di osservazione elettorale limitata, 14 ottobre 2019.
(41) OSCE/ODIHR, relazione finale della missione di osservazione elettorale limitata sulle elezioni parlamentari del 13 ottobre 2019, Varsavia, 14 febbraio 2020.
(42) OSCE/ODIHR, missione speciale di valutazione elettorale, dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari del secondo turno delle elezioni presidenziali del 12 luglio 2020, Varsavia, 13 luglio 2020.
(43) Commissione di Venezia, parere dell'8 e 9 dicembre 2017, CDL-AD(2017)031, par. 43; Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, del 20 dicembre 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520 (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 50), par. 25.
(44) Commissione di Venezia, CDL-AD (2002) 23, parere n. 190/2002, Codice di buona condotta elettorale. Orientamenti e relazione esplicativa, 30 ottobre 2002; cfr. anche Commissione di Venezia, relazione CDL-PI(2020)005rev-e – Respect for Democracy Human Rights and Rule of Law during States of Emergency – Reflections (Rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in situazioni di emergenza – riflessioni), pag. 23.
(45) Cfr. anche OSCE/ODIHR, parere sul progetto di legge concernente norme particolari per lo svolgimento delle elezioni politiche del Presidente della Repubblica di Polonia convocate nel 2020 (documento del Senato n. 99), 27 aprile 2020.
(46) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(47) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
(48) Commissione di Venezia, parere del 14 e 15 ottobre 2016, par. 128; Nazioni Unite, Commissione per i diritti umani, osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, 31 ottobre 2016, parr. 7-8; raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione.
(49) Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. e a. contro Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
(50) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 190).
(51) Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, CDL-PI(2020)002, parr. 51-55.
(52) Cfr. proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017, COM(2017)0835, par. 133. Cfr. anche OSCE/ODIHR, parere su talune disposizioni del progetto di legge sulla Corte Suprema della Polonia (al 26 settembre 2017), 13 novembre 2017, pag. 33.
(53) Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
(54) Ordinanza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
(55) Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 2507).
(56) OSCE-ODIHR, parere del 13 novembre 2017, pagg. 7-20; Commissione di Venezia, parere dell'8 e 9 dicembre 2017, par. 43; Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, par. 25; GRECO, addendum alla relazione di valutazione della quarta tornata sulla Polonia (articolo 34) del 18-22 giugno 2018, par. 31; Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, par. 8.
(57) Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. e a. contro Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
(58) Sentenza della Corte suprema del 5 dicembre 2019, III PO 7/19.
(59) Risoluzione delle sezioni civile, penale e per il lavoro della Corte suprema del 23 gennaio 2020, BSA I-4110-1/2020.
(60) Sentenza del Tribunale costituzionale del 20 aprile 2020, U 2/20.
(61) Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, par. 38.
(62) Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, par. 38.
(63) Ordinanza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2020, Commissione contro Polonia, C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.
(64) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
(65) Consiglio consultivo dei giudici europei, pareri dell'Ufficio di presidenza del 7 aprile 2017 e del 12 ottobre 2017; OSCE/ODIHR, parere definitivo sui progetti di modifica della legge relativa al Consiglio nazionale della magistratura, 5 maggio 2017; Commissione di Venezia, parere dell'8 e 9 dicembre 2017, pag. 5; GRECO, relazione ad hoc sulla Polonia (articolo 34) del 19-23 marzo 2018 e addendum del 18-22 giugno 2018; Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, parr. 42 e 61.
(66) Decisione della Corte suprema del 15 gennaio 2020, III PO 8/18. Decisione della Corte suprema del 15 gennaio 2020, III PO 9/18.
(67) A tale riguardo, si vedano altresì le seguenti cause pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: Reczkowicz et al. contro Polonia (domande nn. 43447/19, 49868/19 e 57511/19), Grzęda contro Polonia (n. 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o. contro Polonia (n. 4907/18), Broda contro Polonia e Bojara contro Polonia (nn. 26691/18 e 27367/18), Żurek contro Polonia (n. 39650/18) e Sobczyńska et al. contro Polonia (nn. 62765/14, 62769/14, 62772/14 e 11708/18).
(68) RECG, lettera del 21 febbraio 2020 del Comitato esecutivo della RECG. Cfr. anche lettera del 4 maggio 2020 dell'Associazione europea dei magistrati a sostegno della RECG.
(69) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714).
(70) Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, par. 45.
(71) Cfr. anche Consiglio d'Europa, Ufficio di presidenza del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 giugno 2018.
(72) Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, parr. 46-50.
(73) Sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2019, Commissione contro Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
(74) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).
(75) OSCE/ODIHR, parere interlocutorio urgente sul progetto di legge che modifica la legge relativa all'organizzazione dei tribunali ordinari, la legge sulla Corte suprema e talune altre leggi in Polonia (al 20 dicembre 2019), 14 gennaio 2020, pag. 23; Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, parr. 44-45.
(76) OSCE/ODIHR, parere interlocutorio urgente del 14 gennaio 2020, pag. 18; Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, parr. 24-30.
(77) Procuratore aggiunto in materia disciplinare dei giudici dei tribunali comuni, luglio 2020, http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
(78) OSCE/ODIHR, parere interlocutorio urgente del 14 gennaio 2020, pag. 13; Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, parr. 31-43.
(79) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070).
(80) Parere della commissione di Venezia dell'8-9 dicembre 2017 sulla legge relativa all'ufficio della Procura, quale modificata, CDL-AD(2017)028, par. 115.
(81) Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione; Nazioni Unite, relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, dichiarazione del 25 giugno 2018; Commissione europea, semestre europeo 2019: Relazione per paese – Polonia, 27 febbraio 2019, SWD(2019)1020 final, pag. 42; i presidenti della Rete europea dei Consigli della magistratura, la Rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE e l'Associazione dei giudici europei, lettera del 20 settembre 2019; GRECO, seguito dato all'addendum alla relazione di valutazione della quarta tornata (articolo 34) – Polonia, 6 dicembre 2019, par. 65; APCE, risoluzione 2316 (2020) del 28 gennaio 2020 sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Polonia, par. 4.
(82) Vedasi, altresì: Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, lettera indirizzata al Primo ministro polacco, 19 gennaio 2018; Dichiarazione comune a sostegno del Commissario per i diritti umani polacco firmata congiuntamente dalla Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI), dalla Rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET), dall'Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani (GANHRI), dall'Istituto internazionale dei mediatori (IOI) e dall'Ufficio europeo dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo nel giugno 2019.
(83) Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, 23 novembre 2016, par. 33.
(84) Commissione di Venezia e DGI del Consiglio d'Europa, parere comune urgente del 16 gennaio 2020, par. 59.
(85) Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Simpson contro Consiglio e HG contro Commissione nelle cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, ECLI:EU:C:2020:232, par. 57.
(86) Vedasi, inoltre, l'indice sulla libertà di stampa nel mondo, in base al quale, dal 2015, la Polonia è passata dal diciottesimo al sessantaduesimo posto.
(87) Piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, relazione annuale 2020, marzo 2020, pag. 42.
(88) Consiglio d'Europa, Raccomandazione CM/Rec(2016)4 del 13 aprile 2016 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media.
(89) Sistema di monitoraggio dell'International Press Institute (IPI) delle violazioni della libertà di stampa connesse alla copertura della crisi COVID-19, https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/
(90) Consiglio d'Europa, Organizzazione degli Stati americani et al., Dichiarazione del Forum globale sulla libertà accademica, l'autonomia istituzionale e il futuro della democrazia, del 21 giugno 2019.
(91) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016).
(92) Vedasi anche la dichiarazione rilasciata il 28 giugno 2018 del rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media.
(93) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485).
(94) Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2017 poz. 579).
(95) Vedasi inoltre la comunicazione del 23 aprile 2018 degli esperti delle Nazioni Unite, intesa a esortare la Polonia a garantire la piena e libera partecipazione ai negoziati sul clima.
(96) Commissario per i diritti umani polacco, lettera indirizzata al Ministero dell'Interno e dell'amministrazione in data 6 maggio 2020.
(97) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
(98) OSCE/ODIHR, parere sul progetto di legge della Polonia sull'Istituto nazionale per la libertà – Centro per lo sviluppo della società civile, Varsavia, 22 agosto 2017.
(99) CESE, relazione dal titolo "Diritti fondamentali e Stato di diritto: Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019", giugno 2020, pag. 41.
(100) CESE, Comunicato stampa "Pressioni allarmanti sulla società civile: un membro polacco del CESE diventa il bersaglio di rappresaglie del governo e le ONG non possono più scegliere i propri candidati", 23 giugno 2020.
(101) Comunicato stampa del ministro dell'Ambiente, in cooperazione con il ministro della Giustizia, 7 agosto 2020, https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych.
(102) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
(103) Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, 23 novembre 2016, parr. 39-40. Vedasi inoltre la comunicazione del 23 aprile 2018 degli esperti delle Nazioni Unite, intesa a esortare la Polonia a garantire la piena e libera partecipazione ai negoziati sul clima.
(104) EDPB, lettera sulla divulgazione di dati relativi alle elezioni presidenziali in Polonia, 5 maggio 2020.
(105) Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dichiarazione del 14 aprile 2020.
(106) Nel 2017 gli aborti dovuti a difetti fetali costituivano il 97,9 % del totale dei trattamenti: Centro per i sistemi di informazione sanitari, relazioni del programma di ricerca statistica delle statistiche pubbliche MZ-29, quali pubblicate sul sito della Dieta polacca. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późnn. zm.).
(107) Cfr. anche il documento tematico della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del dicembre 2017 dal titolo "Women's sexual and reproductive health and rights in Europe" (Salute sessuale e riproduttiva delle donne e relativi diritti in Europa); Dichiarazione del 22 marzo 2018 degli esperti delle Nazioni Unite in cui si offre consulenza al gruppo di lavoro delle Nazioni Unite in materia di discriminazione nei confronti delle donne e dichiarazione del 14 aprile 2020 della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa.
(108) Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystyoraz niektórych innych ustaw (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(109) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
(110) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 marzo 2007, Tysiąc contro Polonia (domanda n. 5410/03); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 marzo 2007, R.R. contro Polonia (domanda n. 27617/04); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 ottobre 2012, P. ed S. contro Polonia (domanda n. 57375/08).
(111) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017, par. 18; APCE, risoluzione 2316 (2020) del 28 gennaio 2020 sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Polonia, par. 14; Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, 23 novembre 2016, CCPR/C/POL/CO/7, parr. 15-18.
(112) Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale, osservazioni conclusive sulle relazioni periodiche combinate relative alla Polonia, nn. da 22 a 24, agosto 2019.
(113) Ibidem.
(114) Ministero della Giustizia, comunicato stampa, "Proposta di denuncia della Convenzione di Istanbul", 25 luglio 2020, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi.
(115) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(116) Commissione europea, DG REGIO, lettera alle autorità dei voivodati polacchi di Lublino, Łódź, Piccola Polonia, Podkarpackie e Świętokrzyskie, 27 maggio 2020. Cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
(117) Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 marzo 2010, Kozak contro Polonia (domanda n. 13102/02); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia (domanda n. 43546/02); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 2013, X et al. contro Austria (domanda n. 19010/07); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 giugno 2016, Taddeucci e McCall contro Italia (domanda n. 51362/09); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 luglio 2015, Oliari et al. contro Italia (domande nn. 18766/11 e 36030/11); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14 dicembre 2017, Orlandi et al. contro Italia (domande nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12); sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14 gennaio 2020, Beizaras e Levickas contro Lituania (domanda n. 41288/15).
(118) Commissario polacco per i diritti umani, comunicato stampa, "The National Preventive Mechanism for the Prevention of Torture (KMPT) visits police places of detention after overnight detentions in Warsaw" (Il meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti (KMPT) visita le stazioni di polizia in cui si trovano i detenuti fermati durante la notte a Varsavia, 11 agosto 2020), https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight.
(119) Posizione dell'Episcopato polacco sulle questioni LGBT +, agosto 2020, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf.
(120) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
(121) Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, Report on conversion therapy (Relazione sulla terapia di conversione), maggio 2020, https://undocs.org/A/HRC/44/53.

Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy