Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (D063880/06 – 2020/2734(RPS))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (D063880/06),
– visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
– visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 17-18 febbraio 2020,
– vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(2),
– visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 maggio 2019 e pubblicato il 2 agosto 2019(3),
– viste le conclusioni adottate dall'EFSA il 18 dicembre 2009 e pubblicate il 7 maggio 2010(4),
– visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 18 ottobre 2018 e pubblicato il 2 novembre 2018(5),
– visti l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il flonicamid è un insetticida selettivo utilizzato, tra l'altro, sulle patate, il grano, le mele, le pere, le pesche e i peperoni;
B. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flonicamid è già stato prorogato attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione(7);
C. considerando che nel parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)(8), che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid, l'autorità competente della Danimarca osserva "chiari effetti sulle malformazioni viscerali che avvengono a dosi non tossiche per la madre nei conigli";
D. considerando che il flonicamid è oggetto di esame negli Stati Uniti in quanto potrebbe supporre un rischio per gli impollinatori più elevato di quanto non si credesse in precedenza, poiché nuovi studi presentati dal produttore di flonicamid ISK Biosciences dimostrano che le api sono esposte a una quantità di flonicamid 51 volte superiore alla dose che sarebbe sufficiente a causare loro un danno sostanziale(9);
E. considerando che l'alossifop-P è un erbicida usato, tra l'altro, sulle carote, i legumi da foraggio, la colza, la soia e la barbabietola da zucchero;
F. considerando che, in base alla classificazione dell'ECHA, l'alossifop-P è nocivo se ingerito ed è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; che l'alossifop-P ha dimostrato di generare effetti di epatotossicità, nefrotossicità e stress ossidativo nei ratti in seguito all'esposizione a estere metilico di alossifop-P(10);
G. considerando che la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dell'alossifop-P sono vietati in Francia a fini agricoli e non agricoli dal 4 settembre 2007(11); che l'alossifop-P è vietato in tutta l'Unione da quattro anni a norma del regolamento (CE) n. 1376/2007 della Commissione(12);
H. considerando che l'alossifop-P è stato approvato come sostanza attiva dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione(13) con un uso molto limitato(14) e requisiti rigorosi per gli Stati membri in materia di protezione delle acque sotterranee, protezione degli organismi acquatici e sicurezza degli operatori;
I. considerando che, nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione(15), quest'ultima ha concluso, per quanto riguarda l'uso dell'alossifop-P come sostanza attiva, che "le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite nella loro totalità e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per le acque sotterranee, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni";
J. considerando che, nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233, la Commissione ha altresì concluso che è "opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare fissando limiti quantitativi e di frequenza di applicazione";
K. considerando che il 30 aprile 2018 la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva alossifop-P fino al 31 dicembre 2023(16);
L. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;
M. considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";
N. considerando che la direttiva n. 2009/128/CE mira a conseguire un uso sostenibile degli antiparassitari nell'Unione, riducendo i rischi e gli effetti dell'impiego di tali sostanze sulla salute umana e animale e sull'ambiente e promuovendo il ricorso alla difesa fitosanitaria integrata e l'adozione di approcci o tecniche diversi, quali le alternative di natura non chimica agli antiparassitari;
O. considerando che, nella definizione dei livelli massimi di residui (LMR), è opportuno prendere in considerazioni gli effetti cumulativi e sinergici ed è di fondamentale importanza sviluppare urgentemente modalità adeguate per tale valutazione;
P. considerando che l'innalzamento dei LMR per l'alossifop-P nei semi di lino e il mandestrobin nelle fragole e nelle uve è basato sulle richieste di allineamento normativo presentate da paesi terzi;
Q. considerando che i richiedenti sostengono che l'impiego autorizzato di alossifop-P e di mandestrobin su tali prodotti in Australia e in Canada determini residui che superano i livelli massimi di residui stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario fissare LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti;
1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 396/2005;
3. ritiene che l'Unione e la Commissione debbano rispettare il principio della responsabilità ambientale e non dovrebbero promuovere l'uso nei paesi terzi di prodotti che alcuni Stati membri hanno vietato nel loro territorio e dei quali l'Unione sta cercando di limitare l'uso;
4. reputa che le regole di libero scambio non dovrebbero mai implicare un abbassamento delle norme di protezione dell'Unione;
5. riconosce il lavoro che l'EFSA sta svolgendo sulle metodologie di valutazione dei rischi cumulativi ma osserva anche che il problema della valutazione degli effetti cumulativi degli antiparassitari e dei residui è noto da decine di anni; chiede pertanto all'EFSA e alla Commissione di risolvere il problema con estrema urgenza;
6. osserva che il progetto di regolamento prevede un aumento dei livelli massimi di residui per il flonicamid da 0,03 a 0,5 mg/kg per le fragole, da 0,03 a 1 mg/kg per le more di rovo e i lamponi, 0,03 a 0,7 mg/kg per altra piccola frutta e bacche, da 0,03 a 0,3 mg/kg per altri ortaggi a radice e tubero in generale ma da 0,03 a 0,6 mg/kg per i ravanelli, da 0,03 a 0,07 mg/kg per le lattughe e insalate e da 0,03 a 0,8 mg/kg per i legumi secchi;
7. propone di mantenere l'LMR per il flonicamid a 0,03 mg/kg;
8. osserva che il progetto di regolamento prevede un aumento dell'LMR per l'alossifop-P da 0,01 a 0,05 mg/kg per i semi di lino;
9. propone di mantenere l'LMR per l'alossifop a 0,01 mg/kg;
10. osserva che il progetto di regolamento prevede un aumento dei livelli massimi di residui per il mandestrobin da 0,01 a 5 mg/kg per le uve e da 0,01 a 3 mg/kg per le fragole;
11. propone di mantenere l'LMR per il mandestrobin a 0,01 mg/kg;
12. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid nelle fragole e in altre bacche), EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva flonicamid come antiparassitario), EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
EFSA reasoned opinion on setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed (Parere motivato dell'EFSA sulla determinazione delle tolleranze all'importazione per l'alossifop-P nei semi di lino e nella colza), EFSA Journal 2018;16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51).
Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
Olayinka, E.T, e Ore, A., "Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide", Toxics., Dicembre 2015, 3(4), pagg. 373-389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/.
Regolamento (CE) n. 1376/2007 della Commissione del 23 novembre 2007 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 14).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida a dosi non superiori a 0,052 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di una applicazione ogni tre anni.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 26).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1).