Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 su COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico (2020/2780(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– visti l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 e 191 del medesimo trattato,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 35 e 45,
– visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone(1) (codice frontiere Schengen),
– visti la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla libera circolazione)(2) e il principio di non discriminazione ivi sancito,
– visti gli orientamenti della Commissione relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali(3) e gli orientamenti della Commissione relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19(4),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(5),
– vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020, dal titolo "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19"(6),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2020, dal titolo "Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE" (COM(2020)0399),
– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19(7),
– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19(8),
– vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020, dal titolo "Preparazione sanitaria a breve termine dell'UE per affrontare i focolai di COVID-19" (COM(2020)0318),
– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 settembre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0499),
– viste le più recenti relazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sulle minacce poste dalle malattie trasmissibili e i suoi orientamenti e protocolli di comunicazione in materia di sanità pubblica relativi alla COVID-19,
– visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91(9),
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che la pandemia di COVID-19 è passata da una fase acuta a una fase cronica di gestione del rischio; che sembra probabile che il virus resterà attivo fino a quando non verrà trovato un vaccino efficace e sicuro e sarà distribuito in quantità sufficienti a garantire un'adeguata protezione in gran parte della popolazione mondiale; che ciò significa che continueremo a vivere in circostanze difficili per almeno diversi mesi;
B. considerando che la prevalenza, l'intensità e il ritmo di diffusione della COVID-19 variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e da una regione all'altra all'interno dello stesso Stato membro;
C. considerando che diversi vaccini sono in fase avanzata di sperimentazione, ma che finora nessuno di essi ha completato la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE;
D. considerando che la normale influenza di stagione aumenterà molto probabilmente il numero di persone con sintomi lievi che dovrebbero essere sottoposte a test;
E. considerando che la capacità di effettuare test in alcuni Stati membri non è ancora sufficiente; che talvolta le persone devono aspettare giorni prima di ottenere i risultati dei loro test COVID-19; che ciò incide notevolmente sulla loro capacità di lavorare e viaggiare;
F. considerando che taluni Stati membri rifiutano di riconoscere i test COVID-19 eseguiti in un altro Stato membro; che tale diffidenza complica notevolmente la vita dei cittadini;
G. considerando che i diversi metodi utilizzati per la raccolta dei dati sulla COVID-19 nell'UE complicano il raffronto dei medesimi;
H. considerando che non esiste ancora una metodologia armonizzata per la raccolta e la valutazione del numero di persone infette e neanche una metodologia armonizzata relativa ai "semafori" COVID-19; che, a causa di tale mancanza di armonizzazione, i dati sulle persone infette sono spesso interpretati in maniera decisamente diversa tra gli Stati membri, il che determina un'indebita discriminazione dei cittadini di altri Stati membri;
I. considerando che finora la risposta dell'UE alla pandemia di COVID-19 ha messo in luce una mancanza di coordinamento tra gli Stati membri, nonché tra di essi e l'UE, in termini di coordinamento delle misure di sanità pubblica, comprese le restrizioni imposte alla circolazione delle persone a livello nazionale e transfrontaliero;
J. considerando che, in seguito al recente incremento di nuovi casi di COVID-19 in tutta l'UE, gli Stati membri hanno ancora una volta adottato misure diverse e non coordinate in materia di libera circolazione per le persone che viaggiano da altri paesi dell'UE, e in alcuni casi hanno chiuso le proprie frontiere; considerando che ogni Stato membro ha predisposto le proprie misure nazionali senza coordinarle a livello di UE, tra cui la quarantena obbligatoria o raccomandata (con l'imposizione di periodi di quarantena diversi), test di reazione a catena della polimerasi (PCR) con esito negativo all'arrivo con periodi di validità differenti, impiego di formulari nazionali di localizzazione dei viaggiatori, applicazione di diversi criteri per definire le aree a rischio e diverse misure sull'uso delle mascherine;
K. considerando che molti europei sono stati soggetti a norme diverse a seconda non solo della nazionalità o del luogo di residenza, ma anche del luogo in cui si sono recati; che tale mancanza di coordinamento durante il periodo estivo ha comportato una disorganizzazione dei controlli e delle misure alle frontiere nonché all'interno degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie;
L. considerando che la crisi COVID-19 ha comportato gravi ripercussioni sulla salute e, in molti casi, conseguenze negative molto marcate sui diritti fondamentali e sugli scambi economici, scientifici, turistici e culturali;
M. considerando che la prestazione di assistenza sanitaria è, anzitutto, una competenza nazionale, mentre la salute pubblica è una competenza concorrente degli Stati membri e dell'Unione;
N. considerando che l'Unione europea dispone ancora di un margine di manovra per ottenere migliori risultati in materia di politica sanitaria nel rispetto degli attuali parametri stabiliti dai trattati; che le disposizioni in materia di sanità pubblica previste dai trattati sono ancora ampiamente sottoutilizzate per quanto riguarda gli impegni che potrebbero contribuire ad adempiere; che, a tale riguardo, è opportuno reiterare l'invito del Parlamento, quale espresso nella sua risoluzione del 10 luglio 2020, a istituire un'Unione sanitaria europea;
O. considerando che le minacce transfrontaliere possono essere affrontate soltanto insieme e che, a tal fine, sono necessari cooperazione e solidarietà all'interno dell'Unione e un approccio comune europeo;
P. considerando che, dall'inizio della più ampia diffusione della COVID-19 nell'UE, il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure coordinate in materia di libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi nel mercato interno; che la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi sono tre pilastri fondamentali delle quattro libertà sulle quali si basa il corretto funzionamento del mercato interno;
Q. considerando che le misure adottate dagli Stati membri, compresa la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne incidono sui diritti e sulle libertà delle persone sanciti dal diritto dell'Unione; che le misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione dovrebbero sempre rispettare i diritti fondamentali; che tali misure dovrebbero essere necessarie, proporzionate, temporanee e di portata limitata;
R. considerando che la solidarietà tra gli Stati membri non è un'opzione, bensì un obbligo previsto dai trattati ed è parte dei nostri valori europei;
S. considerando che le restrizioni non coordinate alla libera circolazione delle persone all'interno dell'UE stanno conducendo a una grave frammentazione del mercato interno;
T. considerando che la Commissione ha già intrapreso diverse iniziative volte a migliorare il coordinamento, quali l'adozione di orientamenti, comunicazioni, lettere amministrative, nonché una proposta di raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19;
U. considerando che il Consiglio dovrebbe appoggiare tale raccomandazione e stabilire le misure necessarie affinché gli Stati membri coordinino le relative decisioni e azioni volte ad arrestare o limitare la diffusione del virus;
V. considerando che il ritorno alla piena operatività dello spazio Schengen è della massima importanza per tutelare il principio della libera circolazione e il funzionamento del mercato interno, quali due dei principali successi dell'integrazione europea e condizioni essenziali per la ripresa economica dell'UE dopo la pandemia di COVID-19;
W. considerando che le diverse restrizioni di viaggio hanno determinato, per molti cittadini, la cancellazione dei loro voli, per i quali non sono ancora stati rimborsati;
X. considerando che il Parlamento europeo, in quanto colegislatore e unica istituzione eletta direttamente dai cittadini dell'Unione, deve essere incluso come parte integrante ed essenziale in tutte le discussioni relative al coordinamento dell'UE per affrontare questa crisi sanitaria;
Y. considerando che gli Stati membri non sembrano aver fatto tesoro di quanto appreso dall'inizio della crisi; che non esiste una politica sanitaria comune europea, bensì una moltitudine di politiche nazionali;
Z. considerando che l'UE è chiamata ad attuare una pianificazione anticipata che le consenta di far fronte all'eventuale proseguimento della pandemia di COVID-19 e/o ad altre possibili crisi di natura analoga;
1. esprime preoccupazione per l'incidenza della pandemia di COVID-19 e per le sue conseguenze a lungo termine sul benessere delle persone in tutto il mondo, in particolare sui gruppi più vulnerabili e sulle persone in situazioni vulnerabili come gli anziani e coloro che già soffrono di problemi di salute;
2. è preoccupato per l'aumento dei casi di COVID-19 registratosi in diversi Stati membri dal giugno scorso e mette particolarmente in evidenza la necessità di una gestione sanitaria concorrente e coordinata onde contrastare in maniera efficace questa pandemia;
3. pone l'accento sull'importanza di rassicurare i cittadini circa la coerenza delle misure adottate dai vari Stati membri, aspetto che contribuirà a convincerli a osservare tali misure;
4. ricorda che la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione è un diritto fondamentale sancito dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
5. sottolinea che è possibile restringere tale diritto solo per ragioni specifiche e limitate di interesse pubblico, vale a dire la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici; insiste sul fatto che tali restrizioni debbano essere applicate nel rispetto del codice frontiere Schengen e dei principi generali del diritto dell'UE, in particolare della proporzionalità e della non discriminazione;
6. evidenzia che i controlli alle frontiere interne costituiscono una misura di ultima istanza e ricorda che gli Stati membri dovrebbero valutare l'eventualità di introdurre altre misure ugualmente adeguate o migliori per conseguire il medesimo obiettivo; esorta gli Stati membri a riconoscere la possibilità di imporre verifiche sanitarie minime e/o controlli di polizia proporzionati quali alternative migliori rispetto all'introduzione di controlli alle frontiere interne, nonché ad attuare soltanto misure strettamente necessarie, coordinate e proporzionate;
7. ritiene essenziale mantenere aperte le frontiere interne dell'UE alle merci e ai servizi all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo, in quanto la loro chiusura potrebbe incidere negativamente sul mercato interno; sottolinea che è essenziale impegnarsi a favore dell'adozione di misure armonizzate che ricostruiscano la fiducia tra gli Stati membri al fine di ripristinare la libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato interno;
8. ribadisce il suo appello urgente alla Commissione e agli Stati membri affinché perseguano una cooperazione mirata, strutturata ed efficace in tale contesto onde definire e anticipare l'esigenza di misure comuni;
9. osserva che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) continua a evidenziare disparità nella raccolta e nella comunicazione dei dati da parte degli Stati membri; deplora che tale mancanza di armonizzazione impedisca di ottenere un quadro chiaro e completo della diffusione del virus in Europa in un dato momento;
10. sottolinea che l'ECDC sta svolgendo un lavoro impareggiabile e che dovrebbe ricevere immediatamente maggiori risorse, compreso un volume maggiore di personale permanente, per continuare a lavorare sulla COVID-19 e poter proseguire e riprendere la propria attività su altre malattie; invita la Commissione a proporre un mandato rivisto per l'ECDC al fine di aumentare considerevolmente il suo bilancio, il suo organico e le sue competenze a lungo termine, onde consentire al Centro di poter assicurare una tutela della salute pubblica di prim'ordine in qualsiasi momento, anche durante le epidemie;
11. osserva che ciascuno Stato membro ha seguito le raccomandazioni del proprio comitato scientifico attuando soltanto un coordinamento limitato con gli altri Stati membri o con la Commissione;
12. ritiene che l'ECDC debba essere in grado di valutare in modo adeguato ed efficace il rischio di diffusione del virus e di pubblicare a cadenza settimanale una mappa aggiornata del rischio basata su un codice cromatico comune, stabilito in base alle informazioni raccolte e fornite dagli Stati membri;
13. appoggia la proposta di codice cromatico avanzata dalla Commissione nella sua recente proposta di raccomandazione del Consiglio; ritiene che la categorizzazione proposta (verde, arancione, rosso e grigio) faciliterà la circolazione all'interno dell'UE e garantirà ai cittadini una maggiore trasparenza delle informazioni;
14. esorta pertanto il Consiglio ad adottare e attuare rapidamente la proposta di raccomandazione del Consiglio presentata dalla Commissione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19; reitera che tale quadro comune è essenziale per evitare perturbazioni del mercato unico, non da ultimo poiché istituisce norme chiare per i viaggiatori che svolgono funzioni essenziali, come i lavoratori del settore dei trasporti, i fornitori di servizi transfrontalieri, quali servizi sanitari e di assistenza agli anziani, e i lavoratori stagionali;
15. sottolinea che la metodologia e i criteri comuni adottati così come le mappe sviluppate dall'ECDC dovrebbero favorire un approccio coordinato ai processi decisionali dei singoli Stati membri, e assicurare che qualsiasi decisione da loro adottata sia coerente e ben coordinata;
16. riconosce l'importanza dei tassi di incidenza cumulativi e di quelli di positività dei test nell'ambito della valutazione della diffusione del virus, ma ritiene sia necessario tenere conto anche di altri criteri, quali il tasso di ricoveri ospedalieri e i tassi di occupazione delle unità di terapia intensiva;
17. invita la Commissione a promuovere una metodologia comune per la raccolta dei dati sanitari e per il conteggio e la comunicazione del numero di decessi;
18. esorta gli Stati membri ad adottare la stessa definizione di caso positivo di COVID-19, di decesso per COVID-19 e di guarigione dall'infezione;
19. evidenzia che l'introduzione di definizioni, criteri sanitari e metodologie comuni consentirà agli Stati membri e alla Commissione di condurre un'analisi comune del rischio epidemiologico a livello dell'UE;
20. accoglie con grande favore l'approccio regionale proposto dalla Commissione; ritiene che la mappatura dei rischi dell'ECDC vada effettuata a livello regionale e non solo a livello nazionale; invita gli Stati membri a trasmettere all'ECDC i dati raccolti dalle autorità pubbliche regionali;
21. rammenta che l'ECDC ha raccomandato agli Stati membri di adottare misure minime di base per evitare la diffusione del virus, quali misure di igiene, distanziamento fisico e limitazione degli assembramenti, utilizzo di mascherine in contesti specifici, telelavoro, test su vasta scala, isolamento dei casi, quarantena dei contatti stretti e protezione delle popolazioni vulnerabili;
22. invita gli Stati membri a seguire le suddette raccomandazioni dell'ECDC e a definire un quadro comune di misure sanitarie che le autorità pubbliche delle zone colpite dovrebbero adottare al fine di arrestare la diffusione della pandemia;
23. riconosce che le autorità pubbliche dovrebbero prendere in considerazione e condividere misure supplementari qualora il tasso di trasmissione aumenti, prevedendo interventi che limitino gli spostamenti della popolazione, riducano il numero di contatti per persona e vietino assembramenti di massa, rivolgendo particolare attenzione alle zone ad alto rischio;
24. è dell'opinione che tale quadro rafforzerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra le zone colpite ed eviterebbe conseguenti misure restrittive;
25. sottolinea che l'economia e la vita quotidiana delle persone che vivono nelle regioni transfrontaliere hanno risentito negativamente della chiusura delle frontiere e che numerosi Stati membri hanno introdotto esenzioni e adeguamenti specifici delle norme per tali regioni; invita pertanto gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle specificità delle regioni transfrontaliere, dove il pendolarismo transfrontaliero è diffuso, e a insistere sulla necessità di cooperare a livello locale e regionale in tali zone, di istituire congiuntamente meccanismi sanitari per il coordinamento e lo scambio di informazioni in tempo reale e di introdurre le cosiddette corsie verdi per i lavoratori essenziali;
26. chiede l'adozione e l'attuazione di una strategia comune di test in base alla quale i risultati dei test siano riconosciuti in tutti gli Stati membri e siano previste adeguate capacità di test per garantire che tutti coloro che devono sottoporsi a un test possano farlo senza tempi di attesa sproporzionati; ritiene che i test a fini di viaggio, ove necessario, debbano essere effettuati preferibilmente nel paese di origine; ritiene inoltre che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero redigere un elenco delle autorità abilitate a emettere a tal fine certificati con i risultati dei test, onde salvaguardare questo processo da eventuali abusi;
27. chiede alla Commissione e all’ECDC di valutare la possibilità di utilizzare i test di 15 minuti, affidabili ma poco costosi;
28. ricorda che la maggior parte degli Stati membri ha sviluppato applicazioni di tracciamento della COVID-19 utilizzando la stessa architettura decentrata; si attende che l'interoperabilità di tali applicazioni sia realizzata a livello dell'UE entro ottobre, in modo da consentire il tracciamento della COVID-19 in tutta l'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare ulteriormente i cittadini a utilizzare tali applicazioni, e a farlo nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati;
29. invita gli Stati membri e la Commissione, tenendo conto del parere dell’ECDC, a concordare un periodo comune di quarantena per quanto riguarda i viaggi essenziali e non essenziali all'interno dell'UE e i viaggi essenziali e non essenziali verso l'UE da paesi terzi;
30. invita gli Stati membri ad adottare un protocollo comune per il monitoraggio dei pazienti asintomatici, misure relative all'isolamento dei pazienti risultati positivi alla COVID-19 e misure di isolamento per i contatti di tali pazienti;
31. valuta positivamente l'impiego da parte dei cittadini dei moduli per la localizzazione dei passeggeri; ritiene che una versione armonizzata del modulo per le informazioni relative alla localizzazione dei passeggeri in formato digitale dovrebbe essere utilizzata in via prioritaria per semplificare il trattamento e che dovrebbe essere fornita in formato analogico per garantire l'accesso a tutti i cittadini europei; invita la Commissione a sviluppare un modulo armonizzato di localizzazione dei passeggeri al fine di creare fiducia in un sistema di monitoraggio a livello di UE;
32. insiste sul fatto che qualsiasi misura che limiti la vita privata e la protezione dei dati debba essere legittima, efficace per far fronte al rischio per la vita e la salute pubblica, rigorosamente proporzionata e utilizzata solo a fini di sanità pubblica, nonché soggetta a limiti di tempo rigorosi; sottolinea che le iniziative di emergenza non devono condurre alla sorveglianza di massa dopo la crisi e chiede garanzie in tal senso;
33. insiste sul fatto che il modulo di localizzazione dei passeggeri e il suo utilizzo debbano essere pienamente coerenti con le norme in materia di protezione dei dati, in particolare l'integrità e la riservatezza; insiste sul fatto che i dati registrati dovrebbero essere impiegati solo a fini di tracciamento dei contatti nel contesto della COVID-19 e non per altri scopi, in linea con il principio di limitazione delle finalità; esorta gli Stati membri ad aggiornare di conseguenza la loro legislazione in materia;
34. ribadisce la richiesta espressa alla Commissione nella sua risoluzione sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 di proporre la creazione di un meccanismo europeo di risposta sanitaria (EHRM) per rispondere a tutti i tipi di crisi sanitarie, per rafforzare il coordinamento operativo a livello di UE e per monitorare la costituzione e l'attivazione della riserva strategica di medicinali e attrezzature mediche e garantirne il corretto funzionamento; ritiene che l'EHRM debba formalizzare i metodi di lavoro istituiti durante la crisi della COVID-19, basandosi sulle misure previste dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, dalla decisione(10) relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e dal meccanismo unionale di protezione civile;
35. chiede l'istituzione di una task force COVID-19 guidata dalla Commissione nel quadro dell’EHRM; ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe essere rappresentato in tale task force e dovrebbe designare una delle proprie autorità nazionali come punto di contatto; propone che l'obiettivo principale della task force sia quello di diffondere periodicamente le raccomandazioni trasmesse a livello europeo e nazionale; ritiene che al Parlamento debba essere affidato un mandato di valutazione permanente volto a verificare il lavoro di detta task force;
36. ricorda che informare il pubblico in modo chiaro, tempestivo e completo è fondamentale per limitare l'impatto delle restrizioni imposte alla libera circolazione e garantire la prevedibilità, la certezza del diritto e il rispetto da parte dei cittadini;
37. sottolinea l'importanza di informazioni chiare, accessibili e comprensibili sul numero di infezioni, sui sistemi sanitari, sulle misure in vigore e sulle restrizioni di viaggio a livello europeo, nazionale, regionale e locale; sottolinea che tali informazioni fondamentali devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali e nelle lingue utilizzate da una parte significativa della popolazione per includere persone provenienti da un contesto migratorio;
38. sottolinea che tutte le informazioni devono essere facilmente comprensibili per l'intera popolazione, comprese le persone con un basso livello di alfabetizzazione, utilizzando colori chiari e armonizzati e simboli comprensibili nelle informazioni pubbliche, e sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere fornite anche in formato analogico in luoghi appropriati, in modo da includere persone prive di accesso a Internet o con un accesso limitato a Internet;
39. invita le compagnie aeree a rimborsare quanto prima i passeggeri i cui voli sono stati cancellati a causa della pandemia e a rispettare gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 261/2004; chiede alla Commissione di indagare sulle violazioni dei diritti dei passeggeri durante questa pandemia;
40. rammenta che durante la pandemia di COVID-19 vari settori cruciali, quali i settori alimentare, farmaceutico e sanitario nonché le relative catene di approvvigionamento hanno subito ingenti perturbazioni;
41. sottolinea la necessità di garantire un mercato interno efficace, resiliente e adeguato alle esigenze future, in cui i prodotti e i servizi essenziali per i cittadini continuino a essere forniti in tutta l'UE e siano a disposizione di tutti i cittadini;
42. invita la Commissione a condurre, di concerto con gli Stati membri, un'analisi globale e intersettoriale delle economie dell'UE, al fine di comprendere l'entità degli impatti avvertiti durante la pandemia di COVID-19 e valutare la portata delle perturbazioni nelle catene del valore transfrontaliere; ritiene che si tratti di una base di conoscenze essenziali che consentirà alla Commissione di formulare raccomandazioni aggiornate e di determinare le politiche fondamentali miranti a rafforzare una ripresa collettiva a lungo termine nel mercato unico che non lascerà indietro nessuno;
43. ribadisce che per la vita quotidiana dei cittadini è fondamentale che beni essenziali, quali alimenti o dispositivi medici o dispositivi di protezione, continuino ad essere consegnati in tutta l'UE in qualsiasi momento; invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva aggiornata sulle infrastrutture critiche al fine di garantire la continuità della libera circolazione di beni e servizi essenziali nel mercato interno in tempi di crisi quali una pandemia;
44. ritiene che occorra elaborare una strategia globale al riguardo, al fine di garantire la libera circolazione delle merci in qualsiasi momento ed evitare misure restrittive unilaterali, tenendo conto nel contempo delle misure di pubblica sicurezza e sanità pubblica, nonché di incoraggiare la ripresa economica al fine di rafforzare la resilienza del mercato interno e prepararsi a una nuova crisi;
45. esprime fermo sostegno a favore della richiesta rivolta dalla Commissione agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure nazionali che vietino le esportazioni intra-UE di dispositivi di protezione individuale o di altri importanti strumenti medici o di prodotti farmaceutici;
46. sottolinea l'importanza che gli Stati membri siano in grado di mettere in comune le risorse, comprese le capacità di produzione, per garantire che all'interno dell'Unione possa essere soddisfatta la crescente domanda di DPI, ventilatori e altre attrezzature mediche, forniture di laboratorio e prodotti igienizzanti, il che contribuirebbe anche a rafforzare le riserve della scorta strategica rescEU;
47. invita gli Stati membri ad avvalersi dell'attuale quadro normativo in materia di appalti pubblici al fine di massimizzare il potenziale delle attuali disposizioni di flessibilità per appalti pubblici più semplici, rapidi e flessibili, e sottolinea l'importanza dell'acquisizione comune di medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale al fine di garantirne la disponibilità in tutte le regioni, comprese le zone rurali e le regioni periferiche e ultraperiferiche;
48. ricorda che la crisi della COVID-19 ha evidenziato debolezze sul fronte della protezione dei consumatori a causa della proliferazione di truffe e prodotti non sicuri, in particolare online; pone l'accento sulla necessità di affrontare tali carenze e di garantire che il mercato unico digitale sia equo e sicuro per tutti attraverso l'imminente legge sui servizi digitali, obbligando le piattaforme online ad adottare iniziative adeguate contro tali prodotti;
49. evidenzia che i consumatori devono essere ben informati sui loro diritti e sulle opzioni di cui dispongono quando acquistano beni o servizi, soprattutto in tempi di crisi; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative per fornire informazioni affidabili e adeguate in modo facilmente accessibile ai consumatori di tutta l'Unione;
50. invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare pienamente e quanto prima le misure previste da Next Generation UE, rendendo quanto più possibile semplici e non burocratiche le necessarie procedure nazionali per garantire che la ripresa economica dell'UE sia efficace nell'affrontare la crisi più profonda che l'UE abbia affrontato negli ultimi tempi; sottolinea che la crisi della COVID-19 non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per rinviare, indebolire o abolire l'attuazione di varie norme di prodotto e di settore, comprese quelle volte a promuovere la sostenibilità, ma che essa dovrebbe piuttosto essere sfruttata come un'opportunità per migliorare il mercato unico in modo da promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
51. ritiene che un rapido ritorno a una piena operatività dello spazio Schengen sia della massima importanza e invita con urgenza gli Stati membri a discutere, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un piano di ripresa per Schengen, che comprenda le modalità e i mezzi per ritornare, quanto prima possibile, ad un spazio Schengen pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne e includa altresì piani di emergenza, al fine di evitare che i controlli temporanei alle frontiere interne divengano semipermanenti a medio termine;
52. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per realizzare il completamento dell'integrazione Schengen con tutti gli Stati membri, affinché misure coordinate e armonizzate si applichino in modo uniforme in tutta l'Unione e vadano a uguale beneficio di tutti i cittadini che vi risiedono;
53. ricorda che è stata introdotta una restrizione temporanea dei viaggi che si applica a tutti gli spostamenti non essenziali dai paesi terzi verso lo spazio Schengen; sottolinea la necessità che tutte le decisioni di respingimento alle frontiere esterne siano coerenti con le disposizioni del codice frontiere Schengen, compreso in particolare il rispetto dei diritti fondamentali come sancito all'articolo 4;
54. invita la Commissione e le autorità nazionali a monitorare il mercato durante e dopo la crisi in maniera proattiva, al fine di prevenire danni ai consumatori dovuti alla pandemia di COVID-19 e aiutarli a fruire dei loro diritti stabiliti dalla legislazione dell'UE;
55. sottolinea che eventuali misure restrittive imposte a seguito della pandemia di COVID-19 dalle autorità nazionali dovrebbero essere, per definizione, limitate nel tempo, in quanto la loro unica giustificazione è quella di affrontare la pandemia; si aspetta che la Commissione si guardi attentamente dal trasformare le misure temporanee in barriere durature ingiustificate alla libera circolazione di beni, servizi e persone nel mercato interno;
56. invita la Commissione a elaborare una strategia per una "Europa resiliente", che consista in una mappa della valutazione dei rischi e in opzioni per una gestione sana dei sistemi sanitari e investimenti efficaci negli stessi nonché per risposte alla pandemia a livello di UE, incluse catene di approvvigionamento resilienti nell'UE, garantendo in tal modo la produzione di prodotti fondamentali, quali i principi attivi farmaceutici, i medicinali e i dispositivi medici;
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.