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Procedura : 2020/2019(INL)
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Ciclo del documento : A9-0177/2020

Testi presentati :

A9-0177/2020

Discussioni :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Votazioni :

PV 20/10/2020 - 17
PV 20/10/2020 - 21

Testi approvati :

P9_TA(2020)0273

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Martedì 20 ottobre 2020 - Bruxelles
Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online
P9_TA(2020)0273A9-0177/2020
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (2020/2019(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online(1),

–  vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE(2),

–  visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(3) (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in appresso, il "regolamento generale sulla protezione dei dati"),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(4),

–  vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(5),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434), presentata il 6 giugno 2018,

–  vista la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online(6),

–  viste la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(7) e la convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata il 10 giugno 1958 a New York,

–  vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione(8),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 maggio 2016, dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa" (COM(2016)0288),

–  visto lo studio sulla valutazione del valore aggiunto europeo eseguito dal Servizio europeo di ricerca parlamentare, intitolato "Digital Services Act: European added value assessment" (Legge sui servizi digitali: valutazione del valore aggiunto europeo)(9)

–  visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0177/2020),

A.  considerando che i servizi digitali, essendo una pietra angolare dell'economia dell'Unione e fonte di sostentamento per un gran numero di suoi cittadini, devono essere disciplinati in modo da garantire i diritti fondamentali e altri diritti dei cittadini, sostenendo nel contempo lo sviluppo e il progresso economico e l'ambiente digitale, promuovendo la fiducia online e tenendo conto degli interessi degli utenti e di tutti i partecipanti al mercato, comprese le PMI e le start-up;

B.  considerando che, sebbene alcune norme relative ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e ai servizi di media audiovisivi siano state recentemente aggiornate, in particolare dalla direttiva (UE) 2018/1808 e dalla direttiva (UE) 2019/790, una serie di aspetti fondamentali del diritto civile e commerciale non sono stati affrontati in modo soddisfacente nel diritto dell'Unione o nazionale, e che l'importanza di tale questione è stata accentuata da uno sviluppo rapido e crescente nel settore dei servizi digitali, in particolare dall'emergere di nuovi modelli imprenditoriali, tecnologie e realtà sociali; che in tale contesto, si rende necessario un aggiornamento globale delle disposizioni essenziali del diritto civile e commerciale applicabili alle entità commerciali online;

C.  considerando che alcune imprese che offrono servizi digitali detengono, a causa di forti effetti di rete basati sui dati, un potere di mercato significativo che consente loro di imporre le loro prassi commerciali agli utenti e fa sì che per gli altri operatori, in particolare start-up e PMI, sia sempre più difficile competere e, per le nuove entità, persino accedere al mercato;

D.  considerando che l'applicazione ex post del diritto della concorrenza non può, da sola, contrastare gli effetti del potere di mercato di talune piattaforme online, anche per quanto riguarda la concorrenza leale nel mercato unico digitale;

E.  considerando che le piattaforme di hosting di contenuti si sono evolute da semplice mezzo per presentare contenuti fino a diventare organismi e attori di mercato sofisticati, in particolare i social network che raccolgono e sfruttano i dati di utilizzo; che gli utenti hanno motivi legittimi per attendersi condizioni eque per quanto riguarda l'accesso, la trasparenza, le tariffe e la composizione delle controversie per l'utilizzo di tali piattaforme e per l'uso che dette piattaforme fanno dei dati degli utenti; che la trasparenza può contribuire ad aumentare in modo significativo la fiducia nei servizi digitali;

F.  considerando che le piattaforme di hosting di contenuti possono stabilire quali contenuti vengono mostrati ai loro utenti, influenzando profondamente il modo in cui otteniamo e comunichiamo informazioni, al punto che tali piattaforme sono divenute di fatto spazi pubblici nella sfera digitale; che gli spazi pubblici devono essere gestiti in modo da tutelare gli interessi pubblici e rispettare i diritti fondamentali e i diritti di carattere civile degli utenti, in particolare il diritto alla libertà di espressione e di informazione;

G.  considerando che il rispetto della legge nel mondo digitale non implica soltanto l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la tutela della vita privata, la sicurezza, la non discriminazione, il rispetto della proprietà e dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche la garanzia dell'accesso alla giustizia e di un giusto processo; che delegare a società private le decisioni riguardanti la legittimità dei contenuti o le competenze in materia di applicazione della legge compromette la trasparenza e il giusto processo, portando a un approccio frammentato; che è pertanto necessaria una procedura giuridica accelerata con garanzie adeguate per garantire mezzi di ricorso efficaci;

H.  considerando che attualmente gli strumenti automatizzati non sono in grado di differenziare in modo affidabile i contenuti illegali da quelli leciti in un determinato contesto e che pertanto i meccanismi per l'individuazione e la rimozione automatiche dei contenuti possono dar luogo a legittime preoccupazioni giuridiche, in particolare per quanto riguarda le eventuali restrizioni della libertà di espressione e di informazione, tutelate dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che il ricorso a meccanismi automatizzati dovrebbe pertanto essere proporzionato, riguardare solo casi giustificati e seguire procedure trasparenti;

I.  considerando che l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea protegge anche la libertà e il pluralismo dei media, che dipendono sempre più dalle piattaforme online per raggiungere il loro pubblico;

J.  considerando che i servizi digitali sono utilizzati quotidianamente dalla maggioranza degli europei, ma sono soggetti a una serie sempre più ampia di norme in tutta l'Unione che comportano una notevole frammentazione del mercato e, di conseguenza, l'incertezza giuridica per gli utenti europei e i servizi che operano a livello transfrontaliero; che i regimi di diritto civile che disciplinano le pratiche di moderazione dei contenuti da parte delle piattaforme di hosting di contenuti si basano su talune disposizioni specifiche per settore a livello dell'Unione e nazionale, con notevoli differenze negli obblighi imposti e nei meccanismi di applicazione utilizzati nei vari regimi di diritto civile; che tale situazione ha portato a un corpus frammentato di norme per il mercato unico digitale, il che richiede una risposta a livello dell'Unione;

K.  considerando che l'attuale modello imprenditoriale di alcune piattaforme di hosting di contenuti consiste nel promuovere contenuti in grado di attirare l'attenzione degli utenti e pertanto di generare maggiori dati di profilazione per offrire messaggi pubblicitari mirati più efficaci e aumentare così i profitti; che tale profilazione, unita alla pubblicità mirata, può portare all'amplificazione dei contenuti atti a sfruttare le emozioni, spesso incoraggiando e facilitando il sensazionalismo nei news feed e nei sistemi di raccomandazione, con la conseguente possibile manipolazione degli utenti;

L.  considerando che l'offerta agli utenti di messaggi pubblicitari contestuali richiede meno dati degli utenti rispetto alla pubblicità comportamentale mirata ed è pertanto meno invasiva;

M.  considerando che la scelta della logica algoritmica alla base dei sistemi di raccomandazione, dei servizi di comparazione, della selezione dei contenuti o dell'inserimento di messaggi pubblicitari rimane a discrezione delle piattaforme di hosting di contenuti con scarse possibilità di controllo pubblico, il che dà adito a preoccupazioni riguardo alla responsabilità e alla trasparenza;

N.  considerando che le piattaforme di hosting di contenuti con un notevole potere di mercato consentono ai loro utenti di utilizzare i propri profili per accedere a siti web terzi, avendo così la possibilità di tracciarne le attività anche al di fuori dell'ambiente della loro piattaforma, il che comporta un vantaggio competitivo nell'accesso ai dati per gli algoritmi di selezione dei contenuti;

O.  considerando che i cosiddetti "contratti intelligenti", basati su tecnologie di registro distribuito, comprese le blockchain, che consentono la tenuta dei registri decentrata e interamente tracciabile e l'auto-esecuzione, sono attualmente utilizzati in numerosi settori senza un adeguato quadro giuridico; che esistono incertezze in merito alla legittimità di tali contratti e la loro applicabilità in situazioni transfrontaliere;

P.  considerando che le condizioni di utilizzo non negoziabili delle piattaforme indicano in molti casi un diritto applicabile e organi giurisdizionali competenti diversi da quelli dell'Unione, il che può impedire l'accesso alla giustizia; che il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(10) stabilisce norme in materia di giurisdizione; che il regolamento generale sulla protezione dei dati chiarisce il diritto dell'interessato a un'azione di esecuzione privata nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga o meno nell'Unione e che il titolare del trattamento sia stabilito o meno nell'Unione; che ai sensi dell'articolo 79 del regolamento generale sulla protezione dei dati, le azioni sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o, in alternativa, in cui l'interessato risiede abitualmente;

Q.  considerando che l'accesso ai dati non personali e l'estrapolazione di tali dati è un fattore importante nella crescita dell'economia digitale; che appropriate norme giuridiche e garanzie di protezione dei dati in materia di interoperabilità dei dati possono, eliminando gli effetti di dipendenza ("lock-in"), svolgere un ruolo importante nel garantire l'esistenza di condizioni di mercato eque;

R.  considerando che è importante valutare la possibilità di assegnare a un'entità europea la responsabilità di garantire un approccio armonizzato all'attuazione della legge sui servizi digitali in tutta l'Unione, facilitando il coordinamento a livello nazionale e affrontando le nuove opportunità e sfide, in particolare quelle di natura transfrontaliera che derivano dagli sviluppi tecnologici in atto;

Legge sui servizi digitali

1.  chiede alla Commissione di presentare senza indebito ritardo un insieme di proposte legislative che vadano a costituire una legge sui servizi digitali con un adeguato ambito di applicazione materiale, personale e territoriale, definendo i concetti essenziali e integrandovi le raccomandazioni che figurano in allegato alla presente risoluzione; ritiene che, fatti salvi gli aspetti particolari delle future proposte legislative, la base giuridica dovrebbe essere l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2.  propone che la legge sui servizi digitali includa un regolamento che stabilisca diritti contrattuali riguardo alla gestione dei contenuti, fissi norme e procedure trasparenti, eque, vincolanti e uniformi per la moderazione dei contenuti e garantisca un ricorso giurisdizionale accessibile e indipendente; sottolinea che le proposte legislative dovrebbero basarsi su dati concreti e cercare di eliminare le barriere attuali e prevenire potenziali nuovi ostacoli ingiustificati alla fornitura di servizi digitali da parte delle piattaforme online, rafforzando nel contempo la protezione dei consumatori e dei cittadini; ritiene che le proposte legislativi dovrebbero mirare a conseguire una crescita intelligente e sostenibile, affrontare le sfide tecnologiche e garantire che il mercato unico digitale sia equo e sicuro per tutti;

3.  propone inoltre che le misure proposte per la moderazione dei contenuti si applichino solo ai contenuti illegali anziché ai contenuti meramente nocivi; propone, a tal fine, che il regolamento preveda criteri universali per determinare il potere di mercato delle piattaforme, al fine di fornire una definizione chiara di ciò che costituisce una piattaforma con un significativo potere di mercato e determinare in tal modo se talune piattaforme di hosting di contenuti che non detengono un significativo potere di mercato possano essere esentate da talune disposizioni; sottolinea che il quadro istituito dalla legge sui servizi digitali dovrebbe essere gestibile per le piccole imprese, le PMI e le start-up e dovrebbe pertanto includere obblighi proporzionati per tutti i settori;

4.  propone che la legge sui servizi digitali imponga ai fornitori di servizi digitali stabiliti al di fuori dell'Unione l'obbligo di designare un rappresentante legale per gli interessi degli utenti all'interno dell'Unione, ai quali potrebbero essere rivolte richieste, ad esempio, per consentire ai consumatori di presentare ricorso in caso di pubblicità false o fuorvianti, e di rendere le informazioni di contatto di tale rappresentante visibili e accessibili sul sito web del fornitore di servizi digitali;

Diritti riguardanti la moderazione dei contenuti

5.  sottolinea che la responsabilità di far applicare la legge deve spettare alle autorità pubbliche; ritiene che la decisione finale sulla legittimità dei contenuti generati dagli utenti debba essere presa da un'autorità giurisdizionale indipendente e non un'entità commerciale privata;

6.  insiste sul fatto che il regolamento deve vietare le pratiche di moderazione dei contenuti che siano discriminatorie o comportino lo sfruttamento e l'esclusione, anche nei confronti delle persone più vulnerabili, e rispettare sempre i diritti e le libertà fondamentali degli utenti, in particolare la loro libertà di espressione;

7.  sottolinea la necessità di proteggere in modo più efficace i consumatori, fornendo informazioni trasparenti e affidabili sugli esempi di pratiche scorrette, quali le dichiarazioni ingannevoli e le truffe;

8.  raccomanda che l'applicazione del regolamento sia attentamente monitorata da un soggetto europeo incaricato di garantire il rispetto da parte delle piattaforme di hosting di contenuti delle disposizioni del regolamento, in particolare controllando il rispetto delle norme stabilite per la gestione dei contenuti sulla base di relazioni sulla trasparenza e di algoritmi di monitoraggio utilizzati dalle piattaforme di hosting di contenuti ai fini della gestione dei contenuti; invita la Commissione a valutare le possibilità di nominare un'Agenzia europea o un organismo europeo esistenti o nuovi o di coordinare essa stessa una rete di autorità nazionali per svolgere tali compiti (in appresso "l'entità europea");

9.  propone che le piattaforme di hosting di contenuti presentino regolarmente all'entità europea relazioni complete sulla trasparenza basate su una metodologia coerente e valutate sulla base di pertinenti indicatori di prestazione, comprese le loro politiche in materia di contenuti e la conformità delle loro condizioni di utilizzo alle disposizioni della legge sui servizi digitali; propone inoltre che le piattaforme di hosting di contenuti pubblichino e rendano disponibili, in modo facile e accessibile, tali relazioni nonché le loro politiche sui contenuti in una banca dati pubblicamente accessibile;

10.  chiede che le piattaforme di hosting di contenuti con un significativo potere di mercato valutino i rischi che le loro politiche di gestione dei contenuti giuridici comportano per la società, in particolare per quanto riguarda il loro impatto sui diritti fondamentali, e avviino un dialogo semestrale con l'entità europea e le autorità nazionali competenti sulla base di una presentazione di relazioni sulla trasparenza;

11.  raccomanda che gli Stati membri prevedano la creazione di organismi indipendenti di risoluzione delle controversie incaricati di risolvere le controversie connesse alla moderazione dei contenuti; è del parere che per tutelare le pubblicazioni anonime e l'interesse generale, le decisioni relative alla moderazione dei contenuti dovrebbero poter essere impugnate non solo dall'utente che ha caricato i contenuti oggetto di una controversia, ma anche da un terzo, come un mediatore, con un legittimo interesse ad agire; afferma il diritto degli utenti a un ulteriore ricorso alla giustizia;

12.  è fermamente convinto che la legge sui servizi digitali non debba obbligare le piattaforme di hosting di contenuti a utilizzare qualsiasi forma di sistemi interamente automatizzati di controllo ex ante dei contenuti, salvo se diversamente specificato dalla legge dell'Unione, e ritiene che i meccanismi utilizzati volontariamente dalle piattaforme non debbano condurre a misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o filtri relativi al caricamento di contenuti e debbano essere sottoposti a audit da parte dell'entità europea per garantire la conformità con la legge sui servizi digitali;

13.  sottolinea che le piattaforme di hosting di contenuti devono essere trasparenti nel trattamento degli algoritmi e dei dati utilizzati per la loro formazione;

Diritti riguardanti la selezione dei contenuti, i dati e gli messaggi pubblicitari online

14.  ritiene che l'amplificazione dei contenuti in funzione dell'utente sulla base delle opinioni o posizioni presentate in tali contenuti sia una delle prassi più dannose nella società digitale, in particolare nei casi in cui la visibilità di tali contenuti è aumentata sulla base delle precedenti interazioni degli utenti con altri contenuti amplificati e allo scopo di ottimizzare il profilo degli utenti per messaggi pubblicitari mirati; è preoccupato che tali pratiche si basino su un tracciamento e un'estrazione di dati pervasivi; invita la Commissione ad analizzare l'impatto di tali pratiche e ad adottare misure legislative adeguate;

15.  ritiene che l'uso di messaggi pubblicitari mirati debba essere disciplinato in modo più rigoroso a favore di forme di pubblicità meno invasive che non richiedano un tracciamento delle interazioni degli utenti con i contenuti e che la visualizzazione di pubblicità comportamentale dovrebbe essere subordinata un consenso degli utenti fornito liberamente, specifico, informato e inequivocabile;

16.  prende atto delle disposizioni esistenti in materia di pubblicità mirata nel regolamento generale sulla protezione dei dati e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(11);

17.  raccomanda pertanto che la legge sui servizi digitali stabilisca chiari limiti e introduca norme in materia di trasparenza per quanto riguarda i termini per l'accumulo dei dati al fine di offrire pubblicità mirata e per quanto riguarda il funzionamento e la responsabilità di tale pubblicità mirata, specialmente quando i dati sono tracciati su siti web di terzi; afferma la necessità di nuove misure che istituiscano un quadro relativo a una piattaforma per le relazioni con i consumatori per quanto riguarda le norme in materia di trasparenza per quanto la pubblicità, il "nudging" digitale e il trattamento preferenziale; invita la Commissione a valutare le opzioni per regolamentare la pubblicità mirata, compresa un'eliminazione graduale che sfoci in un divieto;

18.  sottolinea che, in linea con il principio della minimizzazione dei dati e al fine di impedire la divulgazione non autorizzata, il furto di identità e altre forme di abuso dei dati personali, la legge sui servizi digitali dovrebbe prevedere il diritto di utilizzare i servizi digitali in forma anonima ove tecnicamente possibile; invita la Commissione a imporre alle piattaforme di hosting di contenuti di verificare l'identità degli inserzionisti con i quali hanno un rapporto commerciale, al fine di garantire la responsabilità degli inserzionisti nel caso in cui i contenuti promossi risultino illegali; raccomanda pertanto che la legge sui servizi digitali includa disposizioni giuridiche che impediscano alle piattaforme di sfruttare commercialmente i dati di terzi in situazioni di concorrenza con detti terzi;

19.  deplora l'asimmetria informativa esistente tra le piattaforme di hosting dei contenuti e le autorità pubbliche e chiede uno scambio razionalizzato delle informazioni necessarie; sottolinea che, conformemente alla giurisprudenza sui metadati delle comunicazioni, alle autorità pubbliche deve essere consentito accedere all'abbonamento e ai metadati di un utente solo per indagare in merito a sospetti di un reato grave, previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria;

20.  raccomanda che anche i fornitori di servizi ad autenticazione unica che detengono un potere di mercato significativo siano tenuti a supportare almeno un sistema d'identificazione aperto e decentrato basato su una struttura non proprietaria; chiede alla Commissione di proporre norme comuni dell'Unione per i sistemi nazionali forniti dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di protezione dei dati e l'interoperabilità transfrontaliera;

21.  invita la Commissione a valutare la possibilità di definire condizioni contrattuali eque per facilitare la condivisione dei dati e rafforzare la trasparenza allo scopo di affrontare gli squilibri in termini di potere di mercato; suggerisce, a tal fine, di esplorare le opzioni per facilitare l'interoperabilità, l'interconnettività e la portabilità dei dati; sottolinea che la condivisione dei dati dovrebbe essere accompagnata da garanzie adeguate e appropriate, compresa l'effettiva anonimizzazione dei dati personali;

22.  raccomanda che la legge sui servizi digitali imponga alle piattaforme con un potere di mercato significativo di fornire un'interfaccia di programmi applicativi (API) attraverso la quale le piattaforme di terzi e i loro utenti possano interagire con le funzionalità principali e con gli utenti della piattaforma fornendo l'API, compresi i servizi di terzi concepiti per rafforzare e personalizzare l'esperienza utente, in particolare attraverso servizi che personalizzano le impostazioni di riservatezza e le preferenze relative alla selezione dei contenuti; propone che le piattaforme documentino pubblicamente tutte le interfacce di programmazione delle applicazioni che mettono a disposizione al fine di consentire l'interoperabilità e l'interconnettività dei servizi;

23.  è decisamente convinto, d'altro canto, che le piattaforme con un notevole potere di mercato che forniscono un'interfaccia di programmi applicativi (API) non debbano condividere, trattenere, monetarizzare o utilizzare i dati che ricevono dai servizi di terzi;

24.  sottolinea che gli obblighi in materia di interoperabilità e interconnettività non possono limitare, ostacolare o ritardare la capacità delle piattaforme di hosting dei contenuti di risolvere i problemi di sicurezza e che l'esigenza di risolvere i problemi di sicurezza non dovrebbe portare a una sospensione indebita dell'interfaccia di programmazione delle applicazioni che facilita l'interoperabilità e l'interconnettività;

25.  ricorda che le disposizioni in materia di interoperabilità e interconnettività devono rispettare tutte le leggi pertinenti sulla protezione dei dati; raccomanda, a tale proposito, che la legge sui servizi digitali possa richiedere alle piattaforme di garantire la realizzabilità tecnica delle disposizioni in materia di portabilità dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati;

26.  invita le piattaforme di condivisione di contenuti a dare agli utenti una reale possibilità di scegliere se dare o meno il proprio consenso alla visualizzazione di messaggi pubblicitari mirati basati sulle loro precedenti interazioni con contenuti presenti sulla stessa piattaforma di hosting o su siti web di terzi; sottolinea che tale scelta deve essere presentata in modo chiaro e comprensibile e che il suo rifiuto non deve comportare la disabilitazione dell'accesso alle funzionalità della piattaforma; sottolinea che il consenso alla pubblicità mirata non deve essere considerato liberamente espresso e valido se l'accesso al servizio è subordinato al trattamento dei dati; ribadisce che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio subordina la pubblicità mirata a un esplicito consenso ("opt-in"), senza il quale è vietata; rileva che, dato che le attività online di un individuo consentono di acquisire una conoscenza approfondita dalla sua personalità e permettono di manipolarlo, la raccolta generalizzata e indiscriminata di dati personali in merito a ogni utilizzo di un servizio digitale interferisce in modo sproporzionato con il diritto alla vita privata; conferma che gli utenti hanno il diritto di non essere sottoposti a un tracciamento pervasivo quando utilizzano i servizi digitali;

27.  chiede alla Commissione di garantire, nello stesso spirito, che i consumatori possano continuare a utilizzare un dispositivo connesso per tutte le sue funzioni, anche se i consumatori ritirano o non danno il proprio consenso alla condivisione dei dati non operativi con il fabbricante del dispositivo o con terzi; ribadisce la necessità di trasparenza nelle clausole e condizioni contrattuali riguardanti la possibilità di condivisione dei dati con terzi e il relativo ambito di applicazione;

28.  chiede inoltre che sia garantito agli utenti un adeguato grado di trasparenza e influenza sui criteri in base ai quali i contenuti sono selezionati e resi visibili agli stessi; afferma che ciò dovrebbe inoltre comprendere la possibilità di rinunciare a qualsiasi forma di selezione dei contenuti diversa dall'ordine cronologico; sottolinea che le interfacce di programmazione delle applicazioni fornite dalle piattaforme dovrebbero consentire agli utenti un'interfaccia di far selezionare i contenuti da un software o da servizi di loro scelta;

29.  sottolinea l'importanza che la legge sui servizi digitali si dimostri una protezione giuridicamente solida ed efficace dei minori nell'ambiente online, astenendosi nel contempo dall'imporre obblighi generali di monitoraggio o di filtraggio e garantendo il pieno coordinamento ed evitando duplicazioni con il regolamento generale sulla protezione dei dati e con la direttiva sui servizi di media audiovisivi;

30.  ricorda che le pubblicità a pagamento o il posizionamento a pagamento di contenuti sponsorizzati dovrebbero essere identificati in modo chiaro, conciso e intelligente; suggerisce che le piattaforme dovrebbero comunicare l'origine delle pubblicità a pagamento e dei contenuti sponsorizzati; propone, a tal fine, che le piattaforme di hosting pubblichino tutti i contenuti sponsorizzati e i messaggi pubblicitari e li rendano chiaramente visibili agli utenti in un archivio pubblicitario accessibile al pubblico, indicando chi li ha pagati e, se del caso, per conto di chi; sottolinea che ciò comprende sia i pagamenti diretti che indiretti o qualsiasi altra remunerazione percepita dai prestatori di servizi;

31.  ritiene che, qualora i dati pertinenti mostrino un divario significativo tra le piattaforme con sede nell'Unione e quelle con sede in paesi terzi per quanto riguarda le pratiche in materia di pubblicità ingannevole e il rispetto della legislazione, sia ragionevole prevedere ulteriori possibilità di garantire la conformità alle normative vigenti all'interno dell'Unione; sottolinea la necessità di condizioni di parità tra gli inserzionisti dell'Unione e quelli dei paesi terzi;

Disposizioni riguardanti le condizioni di utilizzo, i contratti intelligenti e le blockchain, e il diritto privato internazionale

32.  prende atto dell'aumento dei cosiddetti "contratti intelligenti" come quelli basati sulle tecnologie di registro distribuito senza un chiaro quadro giuridico;

33.  invita la Commissione a valutare lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie di registro distribuito, comprese le blockchain e, in particolare, i contratti intelligenti, a fornire orientamenti atti a garantire la certezza del diritto per le imprese e i consumatori, segnatamente per le questioni riguardanti la legittimità, l'esecuzione dei contratti intelligenti nelle situazioni transfrontaliere e, laddove applicabile, i requisiti di certificazione notarile, e a presentare proposte per l'appropriato quadro giuridico;

34.  sottolinea che l'equità e la conformità alle norme sui diritti fondamentali delle condizioni imposte dagli intermediari agli utenti dei loro servizi devono essere soggette a un controllo giurisdizionale; sottolinea che le condizioni di utilizzo che limitano indebitamente i diritti fondamentali degli utenti, come il diritto alla vita privata e la libertà di espressione, non dovrebbero essere vincolanti;

35.  chiede alla Commissione di esaminare le modalità per garantire un adeguato equilibrio e parità tra le parti dei contratti intelligenti, tenendo conto delle preoccupazioni private della parte più debole o delle preoccupazioni pubbliche, come quelle relative agli accordi di cartello; sottolinea la necessità di garantire il rispetto dei diritti dei creditori nelle procedure di insolvenza e di ristrutturazione; raccomanda vivamente che i contratti intelligenti prevedano meccanismi che possano bloccare e invertire la loro esecuzione e i relativi pagamenti;

36.  chiede in particolare alla Commissione di aggiornare il suo documento orientativo esistente sulla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori(12) al fine di chiarire se ritiene che i contratti intelligenti siano contemplati dall'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera l) di tale direttiva, e, in caso affermativo, in quali circostanze, nonché di chiarire la questione del diritto di recesso;

37.  sottolinea la necessità di utilizzare le tecnologie di blockchain e i "contratti intelligenti" nel rispetto delle norme e dei requisiti antitrust, compresi quelli che vietano gli accordi di cartello o le pratiche concordate;

38.  ritiene che le condizioni di utilizzo standardizzate non dovrebbero impedire un accesso effettivo alla giustizia dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o privare i cittadini o le imprese dell'Unione dei propri diritti; invita la Commissione a valutare se la tutela dei diritti di accesso ai dati nell'ambito del diritto internazionale privato sia incerta e determini svantaggi per i cittadini e le imprese dell'Unione;

39.  sottolinea l'importanza di garantire che l'uso dei servizi digitali nell'Unione sia pienamente disciplinato dal diritto dell'Unione e rientri nella competenza dei suoi organi giurisdizionali;

40.  conclude inoltre che dovrebbero essere trovate soluzioni legislative a tali questioni a livello dell'Unione qualora non appaia realizzabile un'azione a livello internazionale o qualora sussista il rischio che tale azione richieda troppo tempo per concretizzarsi;

41.  sottolinea che i fornitori di servizi stabiliti nell'Unione non devono rimuovere o disabilitare l'accesso a informazioni che sono legali nel loro paese di origine;

o
o   o

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.
(2) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
(3) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(4) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(5) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(6) GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50.
(7) GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.
(8) GU C 11 del 13.1.2020, pag. 7.
(9) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
(10) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.
(11) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(12) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.  PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA

PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

—  La proposta presenta sia atti che dovrebbero essere inclusi nella legge sui servizi digitali sia atti accessori alla legge sui servizi digitali.

—  La proposta mira a rafforzare le norme in materia di diritto civile e commerciale applicabili ai soggetti commerciali che operano online con riferimento ai servizi digitali.

—  La proposta è volta a rafforzare e fare chiarezza sui diritti contrattuali degli utenti in relazione alla selezione e alla moderazione dei contenuti.

—  La proposta è altresì finalizzata ad affrontare ulteriormente le condizioni di utilizzo inaccettabili e ingiuste applicate ai servizi digitali.

—  La proposta affronta la questione degli aspetti della raccolta dei dati che violano i diritti contrattuali equi degli utenti, nonché le norme in materia di protezione dei dati e riservatezza online.

—  La proposta concerne l'importanza di un'equa attuazione dei diritti degli utenti in relazione all'interoperabilità e alla portabilità.

—  La proposta sottolinea l'importanza delle norme di diritto internazionale privato che offrono chiarezza giuridica sulle condizioni di utilizzo non negoziabili applicate dalle piattaforme online nonché l'importanza di garantire il diritto di accesso ai dati e l'accesso alla giustizia.

—  La proposta non affronta gli aspetti relativi alla regolamentazione dei mercati online, che dovrebbe tuttavia essere esaminata nel pacchetto legislativo sui servizi digitali che sarà proposto dalla Commissione.

—  La proposta rende indispensabile valutare la necessità di una regolamentazione adeguata degli aspetti di diritto civile e commerciale nel settore delle tecnologie di registro distribuito, comprese le blockchain, e affronta in particolare la necessità di una regolamentazione adeguata degli aspetti di diritto civile e commerciale dei contratti intelligenti.

I.  PROPOSTE DA INCLUDERE NELLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

Gli elementi principali delle proposte da includere nella legge sui servizi digitali dovrebbero essere i seguenti.

Un regolamento che stabilisca diritti contrattuali in merito alla gestione dei contenuti e preveda i seguenti elementi:

—  dovrebbe applicarsi alla gestione dei contenuti, comprese la selezione e la moderazione degli stessi, con riferimento ai contenuti accessibili nell'Unione;

—  dovrebbe includere principi proporzionati relativi alla moderazione dei contenuti;

—  dovrebbe fornire norme formali e procedurali per un meccanismo di notifica e intervento proporzionate alla piattaforma e alla natura e agli effetti del danno, efficaci e adeguate alle esigenze future;

—  dovrebbe prevedere un meccanismo indipendente di risoluzione delle controversie negli Stati membri senza limitare l'accesso al ricorso giurisdizionale.

—  dovrebbe indicare una serie di indicatori chiari per definire il potere di mercato delle piattaforme di hosting di contenuti al fine di determinare se talune piattaforme di hosting di contenuti che non detengono un significativo potere di mercato possano essere esentate da talune disposizioni. Tali indicatori potrebbero comprendere le dimensioni della sua rete (numero di utenti), la sua solidità finanziaria, l'accesso ai dati, il grado di integrazione verticale e la presenza di effetti di dipendenza ("lock-in");

—  dovrebbe fornire norme in materia di responsabilità delle piattaforme di hosting di contenuti per i beni venduti o pubblicizzati sulle piattaforme stesse, prendendo in considerazione attività di sostegno alle PMI per minimizzarne gli oneri nell'adattarsi a tale responsabilità;

—  dovrebbe operare una distinzione chiara fra contenuti illegali e contenuti dannosi nell'applicazione delle opzioni strategiche adeguate. A tale riguardo, qualsiasi misura della legge sui servizi digitali dovrebbe riguardare solo i contenuti illegali quali definiti dal diritto dell'Unione e nazionale;

—  dovrebbe basarsi su principi consolidati per determinare la legge applicabile al rispetto del diritto amministrativo e dovrebbe, alla luce della crescente convergenza dei diritti degli utenti, indicare chiaramente che tutti gli aspetti che rientrano nel suo ambito di applicazione sono disciplinati da tali principi;

—  dovrebbe rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le norme dell'Unione in materia di protezione degli utenti, della loro sicurezza e vita privata e dei loro dati personali e altri diritti fondamentali.

—   dovrebbe prevedere un dialogo fra le piattaforme di hosting di contenuti con un potere di mercato significativo e l'entità europea sulla gestione dei rischi in relazione alla gestione dei contenuti legali.

La Commissione dovrebbe valutare le opzioni per un'entità europea incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni della proposta attraverso le seguenti misure:

—  monitoraggio periodico degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme di hosting di contenuti ai fini della gestione dei contenuti;

—  revisione periodica del rispetto da parte delle piattaforme di hosting di contenuti delle disposizioni del regolamento, sulla base delle relazioni in materia di trasparenza fornite dalle piattaforme di hosting di contenuti e della banca dati pubblica contenente le decisioni relative alla rimozione dei contenuti, che sarà istituita dalla legge sui servizi digitali;

—  collaborazione con le piattaforme di hosting di contenuti in relazione alle migliori prassi per soddisfare i requisiti di trasparenza e responsabilità previsti per le condizioni di utilizzo, nonché alle migliori prassi per la moderazione dei contenuti e l'attuazione delle procedure di notifica e intervento;

—  cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali degli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione della legge sui servizi digitali;

—  gestione di un fondo dedicato per assistere gli Stati membri nel finanziamento dei costi operativi degli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie descritti nel regolamento, finanziato dalle ammende inflitte alle piattaforme di hosting di contenuti per il mancato rispetto delle disposizioni della legge sui servizi digitali, nonché da un contributo delle piattaforme di hosting di contenuti con un significativo potere di mercato;

—  imposizione di ammende per il mancato rispetto della legge sui servizi digitali. Le ammende dovrebbero inoltre contribuire a un apposito fondo finalizzato ad assistere gli Stati membri a finanziare i costi operativi degli organismi di risoluzione delle controversie descritti nel regolamento. Nei casi di mancato rispetto dovrebbero figurare:

–  la mancata attuazione delle disposizioni del regolamento;

–  la mancata fornitura di condizioni di utilizzo trasparenti, accessibili, eque e non discriminatorie;

–  la mancata fornitura all'Agenzia europea di un accesso agli algoritmi di gestione dei contenuti a fini di revisione;

–  la mancata presentazione all'entità europea delle relazioni sulla trasparenza;

—  la pubblicazione di relazioni semestrali concernenti tutte le sue attività e la comunicazione alle istituzioni europee.

Le relazioni sulla trasparenza relative alla gestione dei contenuti dovrebbero essere redatte come segue.

La legge sui servizi digitali dovrebbe includere disposizioni che impongano alle piattaforme di hosting di contenuti di pubblicare e fornire periodicamente all'entità europea relazioni sulla trasparenza. Dette relazioni dovrebbero essere ampie e seguire una metodologia coerente e, in particolare, dovrebbero includere:

—  informazioni sulle segnalazioni elaborate dalla piattaforma di hosting di contenuti, tra cui:

–  il numero totale di segnalazioni ricevute per tipo di contenuti e le azioni intraprese in relazione a esse;

–  il numero di segnalazioni ricevute per categoria di soggetto che le ha presentate, come singoli individui, autorità pubbliche o imprese private;

–  il numero totale di richieste di rimozione soddisfatte e il numero totale dei casi di contenuti deferiti alle autorità competenti;

–  il numero totale di repliche alle segnalazioni o ricorsi ricevuti, nonché informazioni su come sono stati risolti;

–  il lasso di tempo medio intercorso tra il momento della pubblicazione, la segnalazione, la replica alla segnalazione e l'azione;

—  informazioni sul numero di effettivi impiegati per la moderazione dei contenuti, nonché la loro sede di lavoro, il grado di istruzione e le competenze linguistiche, e sugli eventuali algoritmi utilizzati per prendere decisioni;

—  informazioni sulle richieste di informazioni da parte delle autorità pubbliche, per esempio le autorità di contrasto, tra cui il numero di richieste pienamente soddisfatte e il numero di richieste non osservate o solo parzialmente soddisfatte;

—  informazioni sull'esecuzione delle condizioni di utilizzo e informazioni sulle decisioni giudiziarie che dispongono l'annullamento e/o la modifica delle condizioni di utilizzo ritenute illegali da uno Stato membro.

Le piattaforme di hosting di contenuti dovrebbero inoltre pubblicare le proprie decisioni in merito alla rimozione dei contenuti in banche dati pubblicamente accessibili al fine di garantire una maggiore trasparenza per gli utenti.

Gli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie, che saranno istituiti dal regolamento, dovrebbero pubblicare relazioni sul numero di casi a loro deferiti, compreso il numero di deferimenti presi in considerazione.

II.  PROPOSTE ACCESSORIE ALLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

Le misure concernenti la selezione dei contenuti, i dati e i messaggi pubblicitari online che violano gli equi diritti contrattuali degli utenti dovrebbero prevedere quanto segue:

—  misure atte a ridurre al minimo i dati raccolti dalle piattaforme di hosting di contenuti, sulla base delle interazioni degli utenti con i contenuti disponibili su dette piattaforme, onde completare la profilazione degli utenti ai fini di annunci pubblicitari mirati, in particolare imponendo condizioni rigide per l'uso di messaggi pubblicitari personali mirati e richiedendo previamente il consenso specifico, consapevole, inequivocabile e accordato liberamente dell'utente. Il consenso dell'utente alla pubblicità mirata non è da considerarsi valido e accordato liberamente qualora l'accesso ai servizi sia subordinato al trattamento dei dati.

—  Gli utenti delle piattaforme di hosting di contenuti sono informati di essere destinatari di annunci pubblicitari mirati, hanno accesso ai rispettivi profili creati dalle piattaforme di hosting di contenuti e hanno la possibilità di modificarli, nonché la facoltà di scegliere se acconsentire o meno alla ricezione di annunci pubblicitari mirati.

—  Le piattaforme di hosting di contenuti dovrebbero rendere disponibile un archivio di contenuti sponsorizzati e pubblicità mostrati agli utenti, includendo le seguenti informazioni:

–  lo status attuale del contenuto sponsorizzato o della sponsorizzazione (attivo o inattivo);

–  l'intervallo di tempo durante il quale l'annuncio pubblicitario sponsorizzato è rimasto attivo;

–  il nome e le coordinate dello sponsor o dell'inserzionista e, ove differente, del soggetto per conto del quale l'inserzione o il contenuto sponsorizzato sono pubblicati;

–  il numero totale di utenti raggiunti;

–  informazioni relative alla fascia di utenti a cui l'annuncio è rivolto.

Le misure volte all'equa attuazione dei diritti degli utenti per quanto riguarda l'interoperabilità, l'interconnettività e la portabilità dovrebbero includere:

—  una valutazione della possibilità di definire condizioni contrattuali eque per agevolare la condivisione dei dati al fine di affrontare gli squilibri nel potere di mercato, in particolare attraverso l'interoperabilità, l'interconnettività e la portabilità dei dati;

—  il requisito, per le piattaforme con un potere di mercato significativo, di fornire un'interfaccia per programmi applicativi mediante la quale le piattaforme di terze parti e i relativi utenti possano interagire con le principali funzionalità e gli utenti della piattaforma che fornisce l'interfaccia per programmi applicativi, compresi i servizi di terze parti progettati per migliorare e personalizzare l'esperienza degli utenti, in particolare attraverso servizi che personalizzano le impostazioni sulla riservatezza e le preferenze in materia di selezione dei contenuti;

—  disposizioni che garantiscano che le piattaforme con un potere di mercato significativo che forniscono un'interfaccia per programmi applicativi non possano condividere, conservare, monetizzare o utilizzare nessuno dei dati ricevuti da servizi forniti da terzi;

—  disposizioni che garantiscano che gli obblighi di interoperabilità e interconnettività non possano limitare, ostacolare o ritardare la possibilità per le piattaforme di hosting di contenuti di risolvere questioni relative alla sicurezza e che la necessità di risolvere questioni concernenti la sicurezza non porti a un'indebita sospensione dell'interfaccia per programmi applicativi che offre l'interoperabilità e l'interconnettività;

—  disposizioni che assicurino che la legge sui servizi digitali imponga alle piattaforme di garantire la fattibilità tecnica delle disposizioni in materia di portabilità dei dati stabilite all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati;

—  disposizioni atte a garantire che le piattaforme di hosting di contenuti con un significativo potere di mercato documentino pubblicamente tutte le interfacce di programmazione delle applicazioni che mettono a disposizione al fine di consentire l'interoperabilità e l'interconnettività dei servizi.

Il percorso verso una corretta regolamentazione degli aspetti di diritto civile e commerciale delle tecnologie di registro distribuito, tra cui le blockchain e, in particolare, i contratti intelligenti, dovrebbe prevedere:

—  misure che garantiscano l'esistenza di un adeguato quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali, fra cui tecnologie di registro distribuito come le blockchain e i contratti intelligenti;

—  misure atte ad assicurare che i contratti intelligenti siano dotati di meccanismi in grado di arrestarne e invertirne l'esecuzione, in particolare alla luce delle preoccupazioni private della parte debole o delle preoccupazioni pubbliche, per esempio quelle legate agli accordi di cartello e ai diritti dei creditori in caso di insolvenza e ristrutturazione;

—  misure che garantiscano equilibrio e parità adeguati tra le parti per quanto riguarda i contratti intelligenti, tenendo conto in particolare degli interessi delle piccole imprese e delle PMI, per le quali la Commissione dovrebbe prendere in esame le possibili modalità;

—  un aggiornamento del documento di orientamento esistente relativo alla direttiva 2011/83/UE, al fine di chiarire se i contratti intelligenti siano contemplati dall'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), della succitata direttiva, e di chiarire le questioni legate alle transazioni transfrontaliere, ai requisiti di certificazione notarile e al diritto di recesso.

Il percorso verso norme eque di diritto internazionale privato, che non privino gli utenti dell'accesso alla giustizia, dovrebbe:

—  garantire che le condizioni di utilizzo standard non comprendano disposizioni che disciplinano le questioni di diritto internazionale privato a danno dell'accesso alla giustizia, in particolare mediante l'efficace applicazione delle misure esistenti in tal senso;

—  comprendere misure che chiariscano le norme di diritto internazionale privato concernenti, fra l'altro, le attività delle piattaforme relative ai dati, in modo da non pregiudicare le questioni relative all'Unione;

—  basarsi sul multilateralismo e, se possibile, essere concordato nelle opportune sedi internazionali.

Soltanto qualora si dimostrasse impossibile raggiungere in tempi ragionevoli una soluzione basata sul multilateralismo, sarebbe opportuno proporre misure da applicare all'interno dell'Unione al fine di assicurare che l'uso dei servizi digitali in seno all'UE sia pienamente disciplinato dal diritto dell'Unione sotto la giurisdizione dei tribunali dell'Unione europea.

B.  TESTO DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA RICHIESTA

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui diritti contrattuali riguardanti la gestione dei contenuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando che:

(1)  Le condizioni di utilizzo che i prestatori di servizi digitali applicano in relazione agli utenti sono spesso non negoziabili e possono essere modificate unilateralmente dagli stessi prestatori. È necessario agire a livello legislativo per introdurre norme minime in relazione a dette condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme procedurali per la gestione dei contenuti.

(2)  I regimi di diritto civile che disciplinano le prassi delle piattaforme di hosting per quanto riguarda la moderazione dei contenuti si basano su talune disposizioni specifiche per settore a livello dell'Unione, nonché su leggi approvate dagli Stati membri a livello nazionale, ed esistono notevoli differenze negli obblighi imposti da tali regimi di diritto civile alle piattaforme di hosting di contenuti e nei relativi meccanismi di applicazione.

(3)  La conseguente frammentazione dei regimi di diritto civile che disciplinano la moderazione dei contenuti da parte delle piattaforme di hosting non solo genera incertezze giuridiche, che potrebbero indurre dette piattaforme ad adottare prassi più rigorose del necessario onde ridurre al minimo i rischi derivanti dall'utilizzo del loro servizio, ma comporta anche una frammentazione del mercato unico digitale, che ostacola la crescita, l'innovazione e lo sviluppo delle imprese europee all'interno del mercato unico digitale.

(4)  Visti gli effetti negativi della frammentazione del mercato unico digitale e l'incertezza giuridica che ne consegue per le imprese e i consumatori, la natura internazionale dell'hosting di contenuti, la significativa mole di contenuti che necessita di moderazione e il potere di mercato significativo di alcune piattaforme di hosting aventi sede al di fuori dell'Unione, le varie questioni che sorgono in relazione all'hosting di contenuti devono essere disciplinate in modo tale da raggiungere una piena armonizzazione e, di conseguenza, mediante un regolamento.

(5)  Per quanto riguarda le relazioni con gli utenti, il presente regolamento dovrebbe definire norme minime in materia di equità, trasparenza e responsabilità delle condizioni di utilizzo delle piattaforme di hosting di contenuti. Le condizioni di utilizzo dovrebbero essere chiare, accessibili, comprensibili e non ambigue e includere norme e procedure eque, trasparenti, vincolanti e uniformi per la moderazione dei contenuti, garantendo così mezzi di ricorso giurisdizionale accessibili e indipendenti e rispettando i diritti fondamentali.

(6)  L'amplificazione dei contenuti in funzione dell'utente sulla base delle opinioni o posizioni presentate in tali contenuti è una delle prassi più dannose nella società digitale, in particolare nei casi in cui la visibilità di tali contenuti è aumentata sulla base delle precedenti interazioni degli utenti con altri contenuti amplificati e allo scopo di ottimizzare il profilo degli utenti per messaggi pubblicitari mirati.

(7)  Gli algoritmi che stabiliscono l'ordine dei risultati di ricerca influenzano le comunicazioni e le interazioni individuali e sociali e possono contribuire alla formazione delle opinioni, in particolare nel caso dei contenuti mediatici.

(8)  Al fine di garantire, tra l'altro, che gli utenti possano esercitare i propri diritti, questi ultimi dovrebbero avere diritto a un grado adeguato di trasparenza e influenza sulla selezione dei contenuti a loro visibili, compresa la possibilità di rifiutare qualsiasi tipo di selezione del contenuto a eccezione dell'ordine cronologico. In particolare, agli utenti non dovrebbe essere imposta alcuna selezione senza il loro consenso specifico, informato, inequivocabile e fornito liberamente. Il consenso alla pubblicità mirata non dovrebbe essere considerato valido e accordato liberamente se l'accesso al servizio è subordinato al trattamento dei dati.

(9)  Il consenso accordato dall'utente in modo generico alle condizioni di utilizzo delle piattaforme di hosting di contenuti o a qualsiasi altra descrizione generale delle norme relative alla gestione dei contenuti di dette piattaforme non è da ritenersi sufficiente per sottoporre automaticamente l'utente alla visualizzazione di contenuti selezionati.

(10)  Il presente regolamento non obbliga le piattaforme di hosting di contenuti a utilizzare alcuna forma di controllo automatizzato ex ante dei contenuti, salvo laddove diversamente specificato dal diritto dell'Unione vigente, e fa in modo che le procedure di moderazione dei contenuti utilizzate volontariamente dalle piattaforme non sfocino in misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o sul filtraggio dei contenuti in fase di caricamento.

(11)  Il presente regolamento dovrebbe altresì includere disposizioni contro le pratiche discriminatorie, lo sfruttamento e l'esclusione ai fini della moderazione dei contenuti, in particolare laddove i contenuti creati dagli utenti siano rimossi per motivi legati all'aspetto, l'origine etnica, il genere, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, lo stato di gravidanza o l'educazione dei figli, la lingua o il ceto sociale.

(12)  Il diritto a effettuare una segnalazione a norma del presente regolamento dovrebbe spettare a qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli organismi pubblici, a cui il contenuto è reso disponibile mediante un sito web o un'applicazione.

(13)  Dopo l'emissione di una segnalazione, chi ha caricato il contenuto dovrebbe esserne informato dalla piattaforma di hosting, in particolare per quanto riguarda la motivazione alla base della segnalazione e l'azione da intraprendere, e dovrebbe ricevere informazioni relative alla procedura, tra cui informazioni sull'impugnazione e il deferimento agli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie, nonché ai mezzi di ricorso disponibili in caso di false segnalazioni. Tali informazioni, tuttavia, non dovrebbero essere fornite qualora la piattaforma di hosting di contenuti sia stata informata dalle autorità pubbliche di indagini in corso da parte delle autorità di contrasto. In tal caso, spetta alle autorità competenti informare l'autore del caricamento del contenuto della ricezione di una segnalazione, conformemente alle norme applicabili.

(14)  Tutte le parti interessate dovrebbero essere informate delle decisioni relative a una segnalazione. Le informazioni fornite alle parti interessate dovrebbero inoltre comprendere, oltre all'esito della decisione, almeno la motivazione alla base della stessa e informazioni indicanti se la decisione è stata presa esclusivamente da un essere umano, nonché informazioni pertinenti in merito al riesame o al ricorso.

(15)  Il contenuto è da ritenersi manifestamente illegale qualora si possa determinare inequivocabilmente e senza ricorrere a un esame approfondito una violazione delle disposizioni giuridiche che disciplinano la liceità dei contenuti su Internet.

(16)  Alla luce dell'immediatezza che caratterizza l'hosting di contenuti e della finalità spesso effimera con cui si caricano i contenuti stessi, è necessario istituire organismi indipendenti di risoluzione delle controversie ai fini di un ricorso extragiudiziale rapido ed efficiente. Detti organismi dovrebbero essere competenti a pronunciarsi sulle controversie relative alla legittimità dei contenuti caricati dagli utenti e alla corretta applicazione delle condizioni di utilizzo. Tale procedura, tuttavia, non dovrebbe privare gli utenti del diritto all'accesso alla giustizia e a ulteriori ricorsi giurisdizionali.

(17)  L'istituzione di organismi indipendenti di risoluzione delle controversie potrebbe alleviare gli oneri dei tribunali, offrendo una rapida risoluzione delle controversie relative alle decisioni in materia di gestione dei contenuti, fatto salvo il diritto al ricorso giurisdizionale dinanzi a un tribunale. Dato che le piattaforme di hosting di contenuti che godono di un potere di mercato significativo possono beneficiare in modo particolare dell'introduzione di organismi indipendenti di risoluzione delle controversie, è opportuno che esse contribuiscano al finanziamento di detti organismi. Il succitato fondo dovrebbe essere gestito in modo indipendente dall'entità europea al fine di assistere gli Stati membri nel finanziamento dei costi di gestione degli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali organismi siano dotati di risorse adeguate al fine di garantirne la competenza e l'indipendenza.

(18)  Gli utenti dovrebbero avere il diritto di adire un organismo di risoluzione delle controversie equo e indipendente, in alternativa al meccanismo di risoluzione delle controversie, per contestare una decisione presa da una piattaforma di hosting di contenuti a seguito di una segnalazione concernente contenuti da essi caricati. I notificanti dovrebbero godere di tale diritto qualora abbiano la facoltà di intentare un'azione civile in relazione ai contenuti in questione.

(19)  Per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, l'organismo indipendente competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe essere quello situato nello Stato membro in cui è stato caricato il contenuto oggetto della controversia. Le persone fisiche dovrebbero sempre avere la possibilità di presentare un reclamo all'organismo indipendente per la risoluzione delle controversie del proprio Stato membro di residenza.

(20)  La denuncia di irregolarità contribuisce a prevenire violazioni del diritto e a individuare minacce o pregiudizi all'interesse generale che altrimenti passerebbero inosservati. La protezione degli informatori svolge un ruolo importante nella tutela della libertà di espressione, della libertà dei media e del diritto del pubblico di accedere alle informazioni. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio(1) dovrebbe pertanto applicarsi alle pertinenti violazioni del presente regolamento ed essere modificata di conseguenza.

(21)  Il presente regolamento dovrebbe includere l'obbligo di riferire in merito alla sua attuazione e di riesaminarlo entro un termine ragionevole. A tal fine, gli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie istituiti dagli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbero presentare relazioni sul numero di casi a loro deferiti, sulle decisioni prese – rendendo adeguatamente anonimi i dati personali – compreso il numero di ricorsi trattati, sui dati relativi ai problemi sistemici, sulle tendenze e l'identificazione degli operatori che non rispettano le decisioni degli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie.

(22)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire un quadro normativo per i diritti contrattuali riguardanti la gestione dei contenuti nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)  L'azione a livello di Unione di cui al presente regolamento sarebbe notevolmente rafforzata dalla creazione di un'entità europea incaricata di monitorare adeguatamente e garantire la conformità delle piattaforme di hosting di contenuti alle disposizioni del presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di nominare un'agenzia o un organismo dell'Unione europea, nuovo o esistente, o di coordinare una rete di autorità nazionali al fine di verificare il rispetto delle norme stabilite per la gestione dei contenuti, sulla base delle relazioni relative alla trasparenza e il monitoraggio degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme di hosting di contenuti ai fini della gestione dei contenuti (di seguito "l'entità europea").

(24)  Al fine di garantire la valutazione dei rischi presentati dall'amplificazione dei contenuti, sarebbe opportuno istituire un dialogo semestrale in merito all'impatto delle politiche di gestione dei contenuti legali sui diritti fondamentali fra le piattaforme di hosting con un significativo potere di mercato e l'entità europea, congiuntamente alle autorità nazionali competenti.

(25)  Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come sanciti dai trattati, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme che garantiscano diritti contrattuali equi riguardo alla gestione dei contenuti e prevedendo meccanismi indipendenti di risoluzione delle controversie per la gestione dei contenuti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle piattaforme di hosting di contenuti che ospitano e gestiscono contenuti accessibili al pubblico su siti web o attraverso applicazioni nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di registrazione o dalla sede principale della piattaforma di hosting di contenuti.

2.  Il regolamento non si applica alle piattaforme di hosting di contenuti che:

a)  non hanno carattere commerciale; o

b)  hanno meno di [100 000] utenti(2).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)  "piattaforma di hosting di contenuti", un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) il cui scopo principale, o uno dei principali scopi, è consentire agli utenti, registrati o meno, di caricare contenuti per mostrarli su un sito web o su un'applicazione accessibili al pubblico;

(2)  "piattaforma di hosting di contenuti avente un significativo potere di mercato", una piattaforma di hosting di contenuti che soddisfa almeno due dei seguenti criteri:

a)  la capacità di ampliare o mantenere la propria base di utenti a causa degli effetti di dipendenza ("lock-in") della rete su una parte significativa dei propri utenti o perché il suo posizionamento nel mercato a valle le consente di creare una dipendenza economica;

b)  dimensioni considerevoli sul mercato, misurate in termini di numero di utenti attivi o di fatturato annuo complessivo della piattaforma;

c)  integrazione in un contesto imprenditoriale o di rete controllato dal suo gruppo o dalla sua società madre che le consente di trasferire il potere di mercato acquisito in un mercato a un altro adiacente;

d)  ruolo di filtro per un'intera categoria di contenuti o informazioni;

e)  accesso a una grande quantità di dati personali di elevata qualità, forniti dagli utenti o desunti dal monitoraggio del loro comportamento online, indispensabili per fornire e migliorare un servizio simile nonché difficilmente accessibili e replicabili da potenziali concorrenti;

(3)  "contenuto", qualsiasi concetto, idea, forma di espressione o informazione presentati in qualsiasi formato, quali testo, immagine, audio e video;

(4)  "contenuto illegale", qualsiasi contenuto non conforme al diritto dell'Unione o alle leggi dello Stato membro che lo ospita;

(5)  "gestione dei contenuti", la moderazione e la selezione dei contenuti presenti sulle piattaforme di hosting;

(6)  "moderazione dei contenuti", la pratica di monitorare e applicare una serie prestabilita di norme e linee guida ai contenuti generati, pubblicati o condivisi dagli utenti al fine di garantirne l'ottemperanza ai requisiti giuridici e normativi, agli orientamenti comunitari e alle condizioni di utilizzo, nonché qualsiasi misura successivamente adottata dalla piattaforma, come la rimozione di contenuti, la cancellazione o la sospensione dell'account dell'utente, sia con mezzi automatizzati sia attraverso l'intervento di operatori umani;

(7)  "selezione dei contenuti", la pratica di selezionare, ottimizzare, privilegiare e raccomandare contenuti sulla base dei profili dei singoli utenti per mostrarli su un sito web o un'applicazione;

(8)  "condizioni di utilizzo", tutti i termini, le condizioni o le specifiche, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra la piattaforma di hosting di contenuti e i suoi utenti e che sono stabiliti unilateralmente dalla piattaforma di hosting di contenuti;

(9)  "utente", persona fisica o giuridica che usufruisce dei servizi forniti da una piattaforma di hosting di contenuti o che interagisce con i contenuti presenti su tale piattaforma;

(10)  "autore del caricamento", persona fisica o giuridica che carica contenuti su una piattaforma di hosting di contenuti, indipendentemente dalla sua visibilità per gli altri utenti;

(11)  "segnalazione", notifica formale volta a contestare la conformità dei contenuti ai requisiti giuridici e normativi, agli orientamenti comunitari e alle condizioni contrattuali.

Articolo 4

Principi di gestione dei contenuti

1.  La gestione dei contenuti è svolta in modo equo, lecito e trasparente. Le prassi di gestione dei contenuti sono adeguate, proporzionate alla tipologia e alla portata del contenuto, pertinenti e limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i contenuti sono gestiti. Le piattaforme di hosting di contenuti hanno la responsabilità di garantire che le loro prassi di gestione dei contenuti siano eque, trasparenti e proporzionate.

2.  Gli utenti non sono soggetti a pratiche discriminatorie, di sfruttamento o esclusione ai fini della moderazione dei contenuti da parte delle piattaforme di hosting, tra cui la rimozione di contenuti creati dagli utenti per motivi legati all'aspetto, l'origine etnica, il genere, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, lo stato di gravidanza o l'educazione dei figli, la lingua o il ceto sociale.

3.  Le piattaforme di hosting di contenuti forniscono agli utenti informazioni sufficienti sui loro profili di selezione dei contenuti e sui singoli criteri in base ai quali le piattaforme di hosting selezionano i contenuti per loro, comprese informazioni riguardo all'utilizzo di algoritmi e ai relativi scopi.

4.  Le piattaforme di hosting di contenuti conferiscono agli utenti un grado adeguato di influenza sulla selezione dei contenuti a loro visibili, compresa la possibilità di rifiutare qualsiasi tipo di selezione dei contenuti. In particolare, agli utenti non è imposta alcuna selezione dei contenuti senza il loro consenso specifico, informato, inequivocabile e fornito liberamente.

Articolo 5

Dialogo strutturato sul rischio relativo alla gestione dei contenuti

Nell'ambito di un dialogo strutturato sul rischio con l'entità europea e le autorità nazionali competenti, le piattaforme di hosting di contenuti con un significativo potere di mercato presentano una relazione semestrale all'entità europea in merito all'impatto sui diritti fondamentali, alla gestione dei rischi legati alle proprie politiche di gestione dei contenuti e alle modalità seguite per la mitigazione di detti rischi.

Articolo 6

Obbligo di trasparenza

1.  I prestatori di servizi digitali adottano le misure necessarie a consentire la divulgazione del finanziamento di eventuali gruppi di interesse con cui gli utenti del prestatore di servizi digitali sono associati, nonché dei dettagli relativi alla natura della relazione tra i suddetti gruppi di interesse e gli utenti. Tale comunicazione consente di identificare la persona legalmente responsabile.

2.  I prestatori di servizi digitali aventi sede al di fuori dell'Unione europea designano un rappresentante legale all'interno dell'Unione europea nell'interesse degli utenti e rendono visibili e accessibili sulle proprie piattaforme online le informazioni di contatto di detto rappresentante.

Articolo 7

Idoneità all'emissione di segnalazioni

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo pubblico a cui il contenuto è reso disponibile mediante un sito web, un'applicazione o un altro software ha diritto a effettuare una segnalazione a norma del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri prevedono sanzioni laddove una persona che agisce per fini legati alla propria attività, impresa o professione o al proprio mestiere presenti ripetutamente e sistematicamente segnalazioni false. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Procedure di segnalazione

Le piattaforme di hosting di contenuti devono indicare, nelle condizioni di utilizzo, informazioni chiare, accessibili, comprensibili e inequivocabili sulle procedure di segnalazione, in particolare:

a)  il termine massimo entro il quale il soggetto che ha caricato il contenuto in questione deve essere informato di una procedura di segnalazione;

b)  il periodo entro il quale l'autore del caricamento può presentare ricorso;

c)  il termine entro il quale la piattaforma di hosting di contenuti deve rapidamente occuparsi di una segnalazione e prendere una decisione;

d)  il termine entro il quale la piattaforma di hosting di contenuti deve informare entrambe le parti sull'esito della decisione specificando la motivazione dell'azione intrapresa.

Articolo 9

Contenuto delle segnalazioni

1.  Una segnalazione relativa a un contenuto include almeno le seguenti informazioni:

a)  un link al contenuto in questione e, se del caso, una marcatura temporale, per esempio per i video;

b)  la ragione della segnalazione;

c)  prove a sostegno delle asserzioni formulate nella segnalazione;

d)  una dichiarazione di buona fede sottoscritta dal notificante; nonché

e)  in caso di violazione dei diritti della personalità o dei diritti di proprietà intellettuale, l'identità del notificante.

2.  In caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), il notificante è la persona interessata dalla violazione dei diritti della personalità o il titolare dei diritti di proprietà intellettuale violati, o un soggetto che agisce per conto di tale persona.

Articolo 10

Informazioni da fornire all'autore del caricamento

1.  Al momento dell'emissione di una segnalazione, e prima che sia presa una decisione sul contenuto, la persona che ha caricato il contenuto in questione riceve le seguenti informazioni:

a)  la ragione della segnalazione e dell'azione che la piattaforma di hosting di contenuti potrebbe intraprendere;

b)  sufficienti informazioni sulla procedura da seguire;

c)  informazioni sul diritto di replica di cui al paragrafo 3; nonché

d)  informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in caso di false segnalazioni.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite qualora la piattaforma di hosting di contenuti sia stata informata dalle autorità pubbliche di indagini in corso da parte delle autorità di contrasto.

3.  L'autore del caricamento ha il diritto di rispondere alla piattaforma di hosting di contenuti mediante una contro-segnalazione. La piattaforma di hosting di contenuti prende in considerazione la risposta dell'autore del caricamento al momento di operare una decisione sull'azione da intraprendere.

Articolo 11

Decisioni sulle segnalazioni

1.  Le piattaforme di hosting di contenuti garantiscono che le decisioni sulle segnalazioni siano adottate da personale qualificato senza indebiti ritardi dopo aver condotto le necessarie indagini.

2.  A seguito di una segnalazione, le piattaforme di hosting di contenuti decidono, senza indugio, di rimuovere, ritirare o rendere inaccessibili i contenuti oggetto della segnalazione, laddove tali contenuti non siano conformi ai requisiti giuridici. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, il fatto che una piattaforma di hosting di contenuti abbia stabilito che un determinato contenuto non è conforme non comporta in nessun caso che il contenuto di un altro utente sia automaticamente rimosso, ritirato o reso inaccessibile.

Articolo 12

Informazioni sulle decisioni

Una volta presa la decisione, le piattaforme di hosting di contenuti informano tutte le parti coinvolte nella procedura di segnalazione dell'esito della decisione stessa, fornendo le seguenti informazioni in maniera chiara e semplice:

a)  le motivazioni della decisione;

b)  se la decisione è stata presa esclusivamente da un essere umano o se l'operatore è stato aiutato da un algoritmo;

c)  informazioni sulla possibilità di riesame a norma dell'articolo 13 e di un ricorso giurisdizionale per ciascuna delle parti.

Articolo 13

Riesame delle decisioni

1.  Le piattaforme di hosting di contenuti possono fornire un meccanismo che consente agli utenti di chiedere un riesame delle decisioni che adottano.

2.  Le piattaforme di hosting di contenuti con un significativo potere di mercato forniscono il meccanismo di riesame di cui al paragrafo 1.

3.  La decisione finale per il riesame è presa in ogni caso da un essere umano.

Articolo 14

Rimozione dei contenuti

1.  Fatti salvi i provvedimenti giudiziari o amministrativi relativi ai contenuti online, i contenuti che sono stati oggetto di una segnalazione rimangono visibili mentre è ancora in corso la decisione relativa alla loro liceità.

2.  Le piattaforme di hosting di contenuti agiscono rapidamente per rendere inaccessibili o rimuovere i contenuti manifestamente illegali.

Articolo 15

Risoluzione indipendente delle controversie

1.  Gli Stati membri forniscono organismi indipendenti di risoluzione delle controversie allo scopo di offrire un ricorso extragiudiziale rapido ed efficiente ove le decisioni sulla moderazione dei contenuti siano oggetto di impugnazione.

2.  Gli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie sono formati da esperti giuridici indipendenti con il compito di pronunciarsi in merito alle controversie tra le piattaforme di hosting di contenuti e gli utenti riguardo l'ottemperanza dei contenuti in questione ai requisiti giuridici e normativi, agli orientamenti comunitari e alle condizioni di utilizzo.

3.  Il deferimento di una controversia concernente la moderazione dei contenuti a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie non preclude all'utente la possibilità di adire altri tribunali, a meno che la controversia non sia stata risolta consensualmente.

4.  Le piattaforme di hosting di contenuti con un significativo potere di mercato contribuiscono finanziariamente ai costi operativi degli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie attraverso un fondo specifico gestito dall'entità europea, al fine di assistere gli Stati membri nel finanziamento di tali organismi. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie dispongano di risorse adeguate per garantirne la competenza e l'indipendenza.

Articolo 16

Norme procedurali per una risoluzione indipendente delle controversie

1.  L'autore del caricamento di contenuti nonché una parte terza, come un difensore civico con un legittimo interesse, hanno il diritto di deferire un caso di moderazione dei contenuti all'organismo indipendente competente per la risoluzione delle controversie qualora la piattaforma di hosting abbia deciso di rimuovere, ritirare o rendere inaccessibili i contenuti o di agire in contrasto con le preferenze espresse dall'autore del caricamento o abbia violato i diritti fondamentali.

2.  Qualora la piattaforma di hosting di contenuti abbia deciso di non ritirare il contenuto oggetto di una segnalazione, il notificante ha diritto di deferire la questione all'organismo indipendente competente per la risoluzione delle controversie, purché sia legittimato ad agire nell'ambito di una procedura civile relativa al contenuto in questione.

3.  Per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, l'organismo indipendente competente per la risoluzione delle controversie è quello situato nello Stato membro in cui è stato caricato il contenuto oggetto della controversia. Le persone fisiche hanno sempre la possibilità di presentare un reclamo all'organismo indipendente per la risoluzione delle controversie del proprio Stato membro di residenza.

4.  Qualora il notificante abbia il diritto di deferire un caso di moderazione dei contenuti a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2, egli può adire un organismo indipendente di risoluzione delle controversie situato nello Stato membro in cui risiede abitualmente o nello Stato membro in cui risiede abitualmente chi ha caricato i contenuti, qualora quest'ultimo utilizzi il servizio a fini non commerciali.

5.  Qualora un caso di moderazione dei contenuti relativo alla stessa questione sia deferito a un altro organismo indipendente di risoluzione delle controversie, l'organismo indipendente adito può sospendere la procedura relativa al deferimento. Qualora una questione di moderazione dei contenuti sia già stata oggetto di raccomandazioni da parte di un organismo indipendente per la risoluzione delle controversie, l'organismo indipendente per la risoluzione delle controversie può rifiutare di trattare un deferimento.

6.  Gli Stati membri stabiliscono tutte le altre norme e procedure necessarie per gli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie che rientrano nella loro giurisdizione.

Articolo 17

Dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

Articolo 18

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alle persone che segnalano tali violazioni.

Articolo 19

Modifiche della direttiva (UE) 2019/1937

La direttiva (UE) 2019/1937 è così modificata:

(1)  all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

"xi) gestione dei contenuti online;";

(2)  nell'allegato, parte I, è aggiunto il punto seguente:

"K. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto xi) - gestione dei contenuti online.

Regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti contrattuali riguardanti la gestione dei contenuti".

Articolo 20

Relazioni, valutazione e revisione

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni fornite e della consultazione pubblica, entro il ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e valuta la necessità di ulteriori misure, comprese, se del caso, modifiche allo stesso.

2.  Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione i seguenti dati:

a)  il numero di casi deferiti agli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie e le tipologie di contenuti oggetto delle stesse;

b)  il numero di casi risolti dagli organismi indipendenti di risoluzione delle controversie, classificati in base all'esito.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [XX].

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(2) Al momento di determinare il numero di utenti, la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione delle PMI e delle start-up.
(3) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy