Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806 (2020/2605(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo(1), in particolare l'articolo 7 (''meccanismo di reciprocità dei visti'' ),
– vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001(2),
– viste le comunicazioni della Commissione sulle situazioni di non reciprocità del 12 aprile 2016 (COM(2016)0221), del 13 luglio 2016 (COM(2016)0481), del 21 dicembre 2016 (COM(2016)0816), del 2 maggio 2017 (COM(2017)0227), del 20 dicembre 2017 (COM(2017)0813) e del 19 dicembre 2018 (COM(2018)0855), nonché la sua ultima comunicazione del 23 marzo 2020 dal titolo "Bilancio della situazione di non reciprocità nel settore della politica dei visti" (COM(2020)0119),
– visti l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 80, 265 e 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua discussione sugli obblighi in materia di reciprocità dei visti svoltasi il 19 ottobre 2020,
– vista l'interrogazione alla Commissione sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806 (O-000049/2020 – B9-0022/2020),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che per criterio della reciprocità dei visti, uno dei criteri che orientano la politica dell'UE in materia di visti, si intende generalmente che, quando si recano in un paese terzo, i cittadini UE dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni dei cittadini di detto paese terzo che giungono nell'UE;
B. considerando che l'obiettivo del meccanismo di reciprocità dei visti è conseguire tale reciprocità dei visti; che la politica dell'UE in materia di visti vieta ai singoli Stati membri di introdurre un obbligo in materia di visti per i cittadini di un paese terzo se tale paese figura nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 (paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per brevi soggiorni);
C. considerando che il meccanismo di reciprocità è stato rivisto nel 2013, con l'intervento del Parlamento come colegislatore, in quanto doveva essere adattato alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle basi giuridiche derivate e "per prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro" (considerando 1 del regolamento (UE) n. 1289/2013);
D. considerando che il meccanismo di reciprocità stabilisce una procedura che parte da una situazione di non reciprocità con termini precisi e azioni da adottare allo scopo di porre fine a una situazione di non reciprocità; che la sua logica intrinseca comporta misure di crescente severità nei confronti del paese terzo interessato, compresa in ultima istanza la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato ("seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità");
E. considerando che "al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, [è stato] delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità", compresa la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato;
F. considerando che "il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega" (articolo 290, paragrafo 2, lettera a), TFUE);
G. considerando che l'atto delegato "può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni (articolo 290, paragrafo 2, lettera b), TFUE);
H. considerando che la Commissione ha contestato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la scelta degli atti delegati nella seconda fase di applicazione del meccanismo di reciprocità, ma la Corte ha considerato corretta la scelta del legislatore (Causa C-88/14);
I. considerando che il meccanismo assegna quindi chiaramente obblighi e responsabilità al Parlamento e al Consiglio nonché alla Commissione in fasi diverse del meccanismo di reciprocità;
J. considerando che la questione in oggetto è una questione di solidarietà tra gli Stati membri dell'UE, ma anche una questione istituzionale in quanto il Parlamento e il Consiglio sono attualmente privati della prerogativa di essere "adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità";
K. considerando che la Commissione non dovrebbe essere lasciata in una situazione in cui i suoi ritardi e il suo rifiuto di attuare la legislazione dell'UE potrebbero portare a un indebolimento della sua credibilità quale custode dei trattati e che, al contrario, è opportuno ricordarle i suoi obblighi istituzionali e giuridici;
1. ribadisce la sua considerazione secondo cui la Commissione è giuridicamente tenuta ad adottare un atto delegato – che sospenda temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi che non hanno revocato l'obbligo del visto per i cittadini di taluni Stati membri – entro 24 mesi dalla data della pubblicazione delle relative notifiche, periodo che si è concluso il 12 aprile 2016;
2. invita la Commissione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adottare l'atto delegato richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di approvazione della presente risoluzione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio nonché ai parlamenti nazionali.