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Procedura : 2020/2865(DEA)
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Martedì 15 dicembre 2020 - Bruxelles
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 6 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)7523),

–  vista la lettera in data 18 novembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 4 dicembre 2020 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7;

–  visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2;

–  visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 18 giugno 2020 alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2020,

A.  considerando che il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione stabilisce il formato elettronico unico di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE che gli emittenti devono utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali;

B.  considerando che la tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione è fondata sulla tassonomia dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e ne costituisce un'estensione; che la Fondazione IFRS aggiorna ogni anno la tassonomia IFRS per tenere conto, tra gli altri sviluppi, dell'emissione di nuovi IFRS o della modifica di quelli vigenti, dell'analisi delle informazioni comunemente segnalate in pratica o dei miglioramenti apportati al contenuto generale o alla tecnologia della tassonomia IFRS;

C.  considerando che il regolamento delegato della Commissione del 6 novembre 2020 stabilisce che esso si applicherà alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva; che gli emittenti saranno autorizzati ad adottare la tassonomia stabilita nel regolamento in parola dagli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2020 o in data successiva;

D.  considerando che il Parlamento e il Consiglio dispongono di un termine di tre mesi dalla data di notifica dell'atto delegato per sollevare obiezioni riguardo a tale atto;

E.  considerando che l'atto delegato è stato notificato dalla Commissione 6 novembre 2020 e di conseguenza il termine di tre mesi di cui dispongono il Parlamento e il Consiglio per sollevare eventuali obiezioni scadrà dopo il 1° gennaio 2021, data prevista di entrata in vigore dell'atto delegato;

F.  considerando che non vi sono elementi tali da giustificare un'obiezione riguardo all'atto delegato in esame;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2021Note legali - Informativa sulla privacy