Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 6 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)7523),
– vista la lettera in data 18 novembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 4 dicembre 2020 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7;
– visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2;
– visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 18 giugno 2020 alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2020,
A. considerando che il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione stabilisce il formato elettronico unico di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE che gli emittenti devono utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali;
B. considerando che la tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione è fondata sulla tassonomia dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e ne costituisce un'estensione; che la Fondazione IFRS aggiorna ogni anno la tassonomia IFRS per tenere conto, tra gli altri sviluppi, dell'emissione di nuovi IFRS o della modifica di quelli vigenti, dell'analisi delle informazioni comunemente segnalate in pratica o dei miglioramenti apportati al contenuto generale o alla tecnologia della tassonomia IFRS;
C. considerando che il regolamento delegato della Commissione del 6 novembre 2020 stabilisce che esso si applicherà alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva; che gli emittenti saranno autorizzati ad adottare la tassonomia stabilita nel regolamento in parola dagli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2020 o in data successiva;
D. considerando che il Parlamento e il Consiglio dispongono di un termine di tre mesi dalla data di notifica dell'atto delegato per sollevare obiezioni riguardo a tale atto;
E. considerando che l'atto delegato è stato notificato dalla Commissione 6 novembre 2020 e di conseguenza il termine di tre mesi di cui dispongono il Parlamento e il Consiglio per sollevare eventuali obiezioni scadrà dopo il 1° gennaio 2021, data prevista di entrata in vigore dell'atto delegato;
F. considerando che non vi sono elementi tali da giustificare un'obiezione riguardo all'atto delegato in esame;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.