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 Testo integrale 
Procedura : 2019/0254(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0101/2020

Testi presentati :

A9-0101/2020

Discussioni :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Votazioni :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Testi approvati :

P9_TA(2020)0354

Testi approvati
PDF 131kWORD 58k
Mercoledì 16 dicembre 2020 - Bruxelles
Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA nel 2021 e nel 2022 ***I
P9_TA(2020)0354A9-0101/2020
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0581),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0162/2019),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 26 febbraio 2020(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 maggio 2020(2),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'informazione da parte del Consiglio sull'approvazione della posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la lettera della commissione per i bilanci,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0101/2020),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva le sue dichiarazioni allegate alla presente risoluzione;

3.  approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio allegate alla presente risoluzione;

4.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

5.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 109 dell'1.4.2020, pag. 1.
(2) GU C 232 del 14.7.2020, pag. 29.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
P9_TC1-COD(2019)0254

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/2220.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LRGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle disposizioni transitorie della PAC e sul quadro finanziario pluriennale

Fondo per la riserva di crisi

Dalla sua istituzione nel 2014, la riserva di crisi nel settore agricolo non è mai stata attivata a causa del meccanismo di disciplina finanziaria prevista all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui il finanziamento di tale riserva è prelevato all'inizio di ogni anno dall'importo totale dei pagamenti diretti. I fondi non utilizzati vengono ritrasferiti ai pagamenti diretti alla fine dell'anno. Di conseguenza, la riserva non è mai stata utilizzata per evitare di trattenere risorse dagli agricoltori.

Essendo stata creata per assistere gli agricoltori colpiti da instabilità dei prezzi o del mercato, il fatto che la riserva non sia mai stata attivata testimonia la limitatezza della sua struttura finanziaria e del suo funzionamento. La crescente frequenza di condizioni economiche, climatiche avverse e sanitarie che determinano una significativa perturbazione del mercato dimostra l'urgente necessità di un fondo per la riserva di crisi pienamente funzionante, che possa essere attivato e reso disponibile in modo reattivo ed efficiente.

Il Parlamento europeo sottolinea che un fondo per la riserva di crisi integralmente finanziato, con un importo iniziale fissato a 400 milioni di EUR in aggiunta ai bilanci del FEAGA e del FEASR, che sia cumulativo e i cui fondi inutilizzati siano riportati e aggiunti all'anno successivo durante tutto il periodo di programmazione, funzionerebbe in modo più efficace e avrebbe un maggiore impatto per fornire un'assistenza tempestiva nell'eventualità di una crisi e per finanziare misure mirate a favore dei settori colpiti.

Il POSEI e le isole del Mar Egeo

A causa della loro situazione geografica, in particolare la lontananza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono far fronte a problemi socioeconomici specifici connessi all'approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per il consumo o la produzione agricola. A norma del suddetto articolo, il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito misure specifiche nel settore agricolo per ovviare alle difficoltà causate da tale situazione specifica. Anche il regime di misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo previsto dal regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio affronta la stessa problematica, in un diverso contesto geografico.

L'importanza di misure e opportunità specifiche in tali regioni e isole giustifica il livello di sostegno speciale che è fondamentale per l'efficace attuazione di tali misure. Pertanto, tenendo conto degli impegni pubblici precedentemente assunti dalla Commissione a favore di tali regioni e isole, il Parlamento europeo chiede che i programmi di grande successo, disciplinati dai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013, proseguano senza interruzioni e che sia mantenuto almeno il livello attuale di sostegno alle regioni e alle isole in questione. In tal modo, l'Unione manifesterebbe solidarietà e impegno nei confronti delle regioni e delle isole che si trovano ad affrontare svantaggi specifici.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle organizzazioni interprofessionali nelle regioni ultraperiferiche

Date le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali nelle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. L'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce le esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche e getta le basi per un quadro legislativo che le assista nel far fronte a tali situazioni particolari. Tale aspetto è affrontato in maniera più approfondita dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, poiché il ricorso alle organizzazioni interprofessionali ha dimostrato di essere in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei settori della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, in tali regioni dovrebbe essere già consentita la flessibilità nell'attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da sfruttare appieno le risorse assegnate dal presente regolamento transitorio a tali regioni.

Pertanto, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e considerate rappresentative dovrebbero avere la possibilità di adottare le misure collettive necessarie per garantire che la produzione locale rimanga competitiva sui mercati locali in questione e sia, nel contempo, sostenibile.

A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110 TFUE e l'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e lasciando impregiudicato l'articolo 164 di tale regolamento, nonché sulla base dell'articolo 349 TFUE, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza nelle cause riunite da C-132/14 a C-136/14, il Parlamento europeo sottolinea l'importanza di esplorare tutti gli strumenti appropriati per consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, agli Stati membri interessati, sentiti i soggetti interessati, di imporre ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori che non appartengono all'organizzazione interprofessionale ma che intervengono sul mercato locale in questione, indipendentemente dalla loro provenienza, il pagamento di tutti o di parte dei contributi finanziari corrisposti dai membri di tale organizzazione, anche nel caso in cui il prodotto di tali contributi finanzi azioni a favore esclusivamente del mantenimento della produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso stadio commerciale.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano:

—  l'importanza di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di tener conto delle particolari caratteristiche di tali regioni;

—  l'importanza di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo istituite a norma del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; nonché

—  che le questioni sopra menzionate giustificano uno speciale sostegno a favore di tali regioni e isole, al fine di attuare misure adeguate.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle modalità di finanziamento dell'UE per il POSEI e le isole minori del Mar Egeo

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che le modalità di finanziamento dell'UE per il POSEI e le isole minori del Mar Egeo incluse nel presente regolamento transitorio per il 2021 e il 2022 sono eccezionali e dettate dalla particolarità delle circostanze, e non costituiscono un precedente per il futuro finanziamento della PAC, né per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, né per i pagamenti diretti.

Dichiarazione della Commissione sulle regole di commercializzazione dell'olio di oliva

La Commissione prende atto dell'accordo politico tra il Parlamento e il Consiglio sull'emendamento 106 del Parlamento, che inserisce un nuovo articolo 167 bis, relativo al settore dell'olio di oliva, nel regolamento OCM. La Commissione osserva che l'emendamento concordato dal Parlamento e dal Consiglio non è conforme al principio di continuità delle norme vigenti che disciplina il regolamento transitorio, che è di natura sostanziale e che è stato inserito dai colegislatori senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". La Commissione rammenta il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dichiarazione della Commissione sui pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

La Commissione prende nota dell'accordo tra i colegislatori secondo cui i fondi EURI, quando integrati nel FEASR, possono essere utilizzati per finanziare pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

La Commissione ha già espresso le proprie preoccupazioni circa il contributo limitato di questo tipo di pagamenti al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici, in quanto gli agricoltori non devono adottare alcuna pratica per ricevere il pagamento. L'inserimento dei pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nella parte dei fondi EURI dedicata al contributo agli obiettivi ambientali e climatici non dovrebbe essere pertanto considerata un precedente nel corso dei negoziati sulla futura PAC.

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2021Note legali - Informativa sulla privacy