Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 dicembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.
(2) Il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare efficacemente nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. I principali elementi di tale sistema possono quindi restare immutati. Tuttavia il valore aggiunto del regolamento (UE) n. 182/2011 in termini di adeguatezza del processo decisionale non è del tutto soddisfacente. Risulta pertanto necessario apportare alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. Il presente atto modificativo ha l'obiettivo ulteriore di sensibilizzare i cittadini dell'Unione riguardo alle procedure relative agli atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e negli organi dell'Unione è fondamentale non solo informare i cittadini circa l'adozione delle decisioni ma anche spiegare i motivi alla base delle decisioni adottate da tali istituzioni e organi.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari.
(3) In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica, soprattutto in relazione agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari, il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Di conseguenza solo un numero molto limitato di casi sono stati rinviati al comitato di appello conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e sono quindi interessati dal presente atto modificativo.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri.
(4) L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri né a ovviare alla mancanza di parere nella procedura d'esame.Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così la facoltà di stabilire per conto degli Stati membri se e come sia necessario garantire l'efficace attuazione della legislazione.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così un potere discrezionale.
soppresso
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo.
(6) Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. A tale riguardo il Mediatore europeo ha indicato, nella sua decisione sul caso 1582/2014, che la Commissione deve rispettare le disposizioni giuridiche vigenti per quanto riguarda i termini fissati per l'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione.
(7) Sebbene la Commissione abbia la competenza di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano una maggiore responsabilità nel processo decisionale. Qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e gli Stati membri non siano in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a favore del progetto di atto di esecuzione inteso a concedere un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione dovrebbe considerarsi rifiutata.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello. La proroga dovrebbe tuttavia essere concessa solo per un breve periodo.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di indicarle le loroposizioni e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero altresì essere trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Qualora risulti difficile ottenere pareri favorevoli da parte degli Stati membri in relazione a diversi progetti di atti di esecuzione simili, è opportuno considerare la possibilità di riesaminare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nei pertinenti atti di base.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri.
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in tutte le fasi della procedura consultiva e della procedura d'esame e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. Qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o la protezione dell'ambiente, ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe fornire motivazioni specifiche e dettagliate per i voti e le astensioni.La Commissione dovrebbe altresì fornire informazioni sulla composizione dei comitati, incluse le persone presenti e le autorità o gli organismi cui appartengono, nonché sull'ordine del giorno delle riunioni e sui documenti e i progetti di testi esaminati.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Al fine di sensibilizzare i cittadini dell'Unione, migliorare la loro comprensione della procedura e aumentarne la visibilità, ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe fornire motivazioni in relazione al suo voto o alla sua astensione, oppure in merito alla sua assenza alla votazione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter) È opportuno aumentare ulteriormente l'accessibilità del registro e modificarne il contenuto nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza riguardo al processo decisionale, in particolare inserendo maggiori informazioni sul processo medesimo. Il miglioramento delle funzioni di ricerca del registro onde consentire la ricerca per settore di intervento sarebbe un elemento essenziale a tal fine.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.";
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente, o la maggioranza semplice degli Stati membri, può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione a un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.";
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 6 – paragrafo 3 bis
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.";
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Parlamento europeo e al Consiglio per un parere che ne indichi le posizioni e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, incluse le implicazioni istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali dell'esito della votazione in seno al comitato di appello. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio sono altresì trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi.";
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
b bis) è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis.In deroga al paragrafo 3, qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e il progetto di atto di esecuzione preveda la concessione di un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione è concessa solo se viene espresso un parere positivo a seguito della votazione di cui al paragrafo 1.
Il primo comma non pregiudica il diritto della Commissione di proporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione in merito alla stessa questione.";
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)
b ter) è inserito il paragrafo seguente:
"4 ter.I rappresentanti degli Stati membri indicano le motivazioni del proprio voto o della propria astensione ai fini del paragrafo 1 oppure le motivazioni della loro assenza alla votazione.
Qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o l'ambiente, i rappresentanti degli Stati membri forniscono motivazioni specifiche e dettagliate in merito al proprio voto o alla propria astensione.";
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
-a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;
"b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, ivi compresi i progetti di testi da sottoporre a decisione e i documenti oggetto di discussione;";
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
-a bis) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;
"c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle persone presenti alla riunione e delle autorità e degli organismi cui appartengono tali persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;";
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
"e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro;";
"e) i risultati delle votazioni, compresi i voti espressi dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e le eventuali astensioni, corredati dalle motivazioni alla base del voto o dell'astensione oppure dell'assenza alla votazione, come pure dalle motivazioni specifiche e dettagliate alla base del voto o dell'astensione qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o l'ambiente;";
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 10 – paragrafo 3
a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.
"3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili e senza indebito ritardo.";
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 10 – paragrafo 5
"5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere f) e g), e le informazioni di cui al medesimo paragrafo, lettere e) e h), sono resi pubblici nel registro.".
"5. Tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici nel registro.".
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
"5 bis. Le funzioni di ricerca del registro consentono di effettuare ricerche per settore di intervento.";
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 182/2011 Articolo 11
(3 bis) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
"Articolo 11
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base o sia in contrasto con gli obiettivi dell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.
Inoltre, nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che sia opportuno rivedere, nell'atto di base, il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione, essi possono, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a presentare una proposta per modificare tale atto di base.".
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1
Il presente regolamento non si applica alle procedure in corso per le quali il comitato di appello ha già espresso un parere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la data della sua entrata in vigore.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0187/2020).