Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 su modifiche del regolamento volte ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali (2020/2098(REG))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0194/2020),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. osserva che la crisi sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza che il suo regolamento necessita di procedure più sviluppate che gli garantiscano un funzionamento senza limitazioni in vari tipi di circostanze eccezionali;
3. sottolinea l'importanza delle misure temporanee adottate, nel rispetto dello Stato di diritto, dal suo Presidente e dai suoi organi direttivi nel contesto dell'attuale crisi sanitaria per far fronte alle circostanze eccezionali; sottolinea inoltre che, volendo garantire la continuità operativa del Parlamento quale richiesta dai trattati, non vi erano alternative a tali misure e che esse hanno consentito all'Istituzione di esercitare le sue funzioni legislative, di bilancio e di controllo politico durante la crisi, conformemente alle procedure previste dai trattati;
4. sottolinea che le misure temporanee erano pienamente giustificate e che hanno garantito la validità di tutte le votazioni che hanno avuto luogo durante il loro periodo di applicazione;
5. ricorda l'importanza di garantire, con tutti i mezzi in suo possesso, accomodamenti ragionevoli per i deputati con disabilità e il loro personale mentre il Parlamento opera in circostanze eccezionali;
6. considera che le modifiche in appresso dovrebbero essere approvate utilizzando il sistema alternativo di votazione elettronica conformemente alle misure temporanee attuali, adottate dal suo Presidente e dai suoi organi direttivi per consentirgli di funzionare durante la crisi sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19;
7. decide che tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, ma che si applicheranno solo a decorrere dal 18 gennaio 2021, affinché il Presidente e la Conferenza dei presidenti dispongano della base giuridica necessaria per adottare e approvare in anticipo una decisione a norma del nuovo articolo 237 bis, paragrafo 2, primo comma, di modo che le nuove disposizioni possano essere pienamente applicate sin dal primo giorno della loro applicazione, segnatamente all'apertura della prima tornata ordinaria del 2021;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento Titolo XIII bis (nuovo)
TITOLO XIII bis: CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento Articolo 237 bis (nuovo)
Articolo 237 bis
Misure eccezionali
1. Il presente articolo si applica alle situazioni in cui il Parlamento, a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, è ostacolato nello svolgimento delle sue funzioni e nell'esercizio delle sue prerogative quali previste dai trattati, e una deroga temporanea alle procedure abituali del Parlamento, stabilite da altre disposizioni del presente regolamento, risulta necessaria per adottare misure eccezionali che consentano al Parlamento di continuare a svolgere tali funzioni e a esercitare tali prerogative.
Si considera che dette circostanze eccezionali sussistano quando il Presidente giunge alla conclusione, sulla base di dati affidabili confermati, se del caso, dai servizi del Parlamento, che per motivi di sicurezza o di protezione o a seguito dell'indisponibilità di mezzi tecnici è o sarà impossibile o pericoloso per il Parlamento riunirsi conformemente alle procedure abituali quali stabilite in altri punti del presente regolamento, e al calendario che ha adottato.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il Presidente può decidere, previa approvazione della Conferenza dei presidenti, di applicare una o più di una delle misure di cui al paragrafo 3.
Se per motivi imperativi di urgenza è impossibile per la Conferenza dei presidenti riunirsi in presenza o virtualmente, il Presidente può decidere di applicare una o più di una delle misure di cui al paragrafo 3. Una decisione di questo tipo cessa di essere applicabile cinque giorni dopo la sua adozione, a meno che non sia approvata dalla Conferenza dei presidenti entro tale periodo.
A seguito di una decisione del Presidente approvata dalla Conferenza dei presidenti, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere, in qualsiasi momento, che alcune o tutte le misure previste da tale decisione siano sottoposte singolarmente al Parlamento per essere approvate senza discussione. La votazione in Aula è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data di presentazione della richiesta. Non possono essere presentati emendamenti. Se una misura non ottiene la maggioranza dei voti espressi, decade al termine della tornata. Una misura approvata dall'Aula non può essere oggetto di una nuova votazione durante la stessa tornata.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 può prevedere tutte le misure appropriate per far fronte alle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1, e segnatamente le misure seguenti:
a) il rinvio di una tornata, di una seduta o di una riunione di commissione programmata e/o l'annullamento o la limitazione delle riunioni delle delegazioni interparlamentari e di altri organi;
b) lo spostamento di una tornata, di una seduta o di una riunione di commissione dalla sede del Parlamento a uno dei suoi luoghi di lavoro o a un luogo esterno, o da uno dei suoi luoghi di lavoro alla sede del Parlamento, a un altro dei suoi luoghi di lavoro o a un luogo esterno;
c) lo svolgimento di una tornata o di una seduta nei locali del Parlamento in tutto o in parte in sale di riunione separate che consentano un distanziamento interpersonale adeguato;
d) lo svolgimento di una tornata, di una seduta o di una riunione degli organi del Parlamento in base al regime di partecipazione a distanza di cui all'articolo 237 quater;
e) nel caso in cui il meccanismo di sostituzione ad hoc previsto all'articolo 209, paragrafo 7, non offra soluzioni sufficienti per far fronte alle circostanze eccezionali considerate, la sostituzione temporanea, da parte dei gruppi politici, di deputati in seno a una commissione, a meno che i deputati interessati non si oppongano a tale sostituzione temporanea.
4. La decisione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo ed è motivata. Essa entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito web del Parlamento o, qualora le circostanze impediscano tale pubblicazione, al momento della sua pubblicazione con l'ausilio dei migliori mezzi alternativi disponibili.
Inoltre, tutti i deputati sono informati individualmente e senza indugio della decisione.
La decisione può essere rinnovata dal Presidente, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, una o più volte e per un periodo di tempo limitato. La decisione di rinnovo è motivata.
Il Presidente revoca una decisione adottata a norma del presente articolo non appena siano venute meno le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1 che ne avevano determinato l'adozione.
5. Il presente articolo si applica solo in ultima istanza, e vengono scelte e applicate solo le misure strettamente necessarie per far fronte alle circostanze eccezionali considerate.
Al momento dell'applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, in particolare, del principio della democrazia rappresentativa, del principio della parità di trattamento dei deputati, del diritto dei deputati di esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compresi i loro diritti risultanti dall'articolo 167 e il loro diritto di votare liberamente, individualmente e personalmente, nonché del protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato ai trattati.
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento Articolo 237 ter (nuovo)
Articolo 237 ter
Perturbazione dell'equilibrio politico in seno al Parlamento
1. Il Presidente può, previa approvazione della Conferenza dei presidenti, adottare le misure necessarie per agevolare la partecipazione dei deputati interessati o di un gruppo politico interessato qualora giunga alla conclusione, sulla base di dati affidabili, che l'equilibrio politico in seno al Parlamento è gravemente compromesso a causa del fatto che un numero significativo di deputati o un gruppo politico non possono partecipare ai lavori dell'Istituzione conformemente alle procedure abituali quali stabilite in altri punti del presente regolamento, per motivi di sicurezza o di protezione o a seguito dell'indisponibilità di mezzi tecnici.
Le suddette misure mirano unicamente a consentire la partecipazione a distanza dei deputati interessati mediante il ricorso a determinati mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 237 quater, paragrafo 1, o ad altri mezzi idonei allo scopo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate a beneficio di un numero significativo di deputati qualora circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo e che si verificano in un contesto regionale impediscano la loro partecipazione.
Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche a beneficio dei membri di un gruppo politico se tale gruppo ne ha fatto richiesta e se la mancata partecipazione di tale gruppo è dovuta a circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al controllo del gruppo stesso.
3. L'articolo 237 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e le norme e i principi di cui all'articolo 237 bis, paragrafi 4 e 5, si applicano di conseguenza.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento Articolo 237 quater (nuovo)
Articolo 237 quater
Regime di partecipazione a distanza
1. Qualora il Presidente decida, in conformità dell'articolo 237 bis, paragrafo 3, lettera d), di applicare il regime di partecipazione a distanza, il Parlamento può svolgere i propri lavori a distanza, tra l'altro consentendo a tutti i deputati di esercitare alcuni dei loro diritti parlamentari per via elettronica.
Qualora il Presidente decida, in conformità dell'articolo 237 ter, di ricorrere a determinati mezzi tecnici nel quadro del regime di partecipazione a distanza, il presente articolo si applica solo nella misura necessaria e solo ai deputati interessati.
2. Il regime di partecipazione a distanza garantisce che:
– i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compreso, in particolare, il diritto di intervenire in Aula e in commissione, di votare e di presentare testi;
– i deputati esprimano il loro voto individualmente e personalmente;
– i deputati possano votare in base alla procedura ordinaria, per appello nominale e a scrutinio segreto, e verificare che i loro voti siano contati come voti espressi;
– si applichi un sistema di voto uniforme per tutti i deputati, che siano presenti o meno nei locali del Parlamento;
– l'articolo 167 sia applicato nella misura più ampia possibile;
– le soluzioni informatiche messe a disposizione dei deputati e del loro personale siano "tecnologicamente neutre";
– la partecipazione dei deputati alle discussioni e alle votazioni parlamentari avvenga con mezzi elettronici sicuri, gestiti e controllati dai servizi del Parlamento direttamente e internamente.
3. Nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 1, il Presidente determina se tale regime si applica unicamente all'esercizio dei diritti dei deputati in Aula o anche all'esercizio dei diritti dei deputati in seno alle commissioni e/o ad altri organi del Parlamento.
Il Presidente determina altresì, nella sua decisione, in che modo i diritti e le prassi che non possono essere esercitati in modo appropriato senza la presenza fisica dei deputati sono adattati per la durata del regime.
Tali diritti e prassi riguardano, tra l'altro:
– le modalità di registrazione della partecipazione alle sedute o alle riunioni;
– le condizioni alle quali si chiede la verifica del numero legale;
– la presentazione di testi;
– le richieste di votazione distinta e per parti separate;
– la ripartizione del tempo di parola;
– la programmazione delle discussioni;
– la presentazione degli emendamenti orali e l'opposizione agli stessi;
– l'ordine di votazione;
– le scadenze e i termini per la fissazione dell'ordine del giorno e per le mozioni di procedura.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento relative al numero legale e alle votazioni in Aula, i deputati che partecipano a distanza sono considerati fisicamente presenti in Aula.
In deroga all'articolo 171, paragrafo 11, i deputati che non hanno preso la parola in una discussione possono, una volta per seduta, presentare una dichiarazione scritta che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.
Il Presidente determina, se del caso, le modalità di utilizzo dell'emiciclo da parte dei deputati durante l'applicazione del regime di partecipazione a distanza e, in particolare, il numero massimo di deputati che possono essere fisicamente presenti.
5. Qualora il Presidente decida, conformemente al paragrafo 3, primo comma, di applicare il regime di partecipazione a distanza alle commissioni o agli altri organi, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, primo comma.
6. L'Ufficio di presidenza adotta misure relative al funzionamento e alla sicurezza dei mezzi elettronici utilizzati in virtù del presente articolo, conformemente alle esigenze e alle norme definite al paragrafo 2.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento Articolo 237 quinquies (nuovo)
Articolo 237 quinquies
Svolgimento di una tornata o di una seduta in sale di riunione distinte
Qualora il Presidente decida, conformemente all'articolo 237 bis, paragrafo 3, lettera c), di consentire che una tornata o una seduta del Parlamento si svolga, interamente o in parte, in più sale di riunione, compreso, se del caso, l'emiciclo, si applicano le seguenti disposizioni:
– si considera che le sale di riunione utilizzate in tale contesto costituiscano collettivamente l'emiciclo;
– il Presidente può, se necessario, determinare il modo in cui le rispettive sale di riunione possono essere utilizzate, al fine di assicurare che le prescrizioni in materia di distanziamento fisico siano rispettate.