Indice 
Testi approvati
Mercoledì 8 luglio 2020 - Bruxelles
Informazioni elettroniche sul trasporto merci ***II
 Nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti
 Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE)
 Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
 Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *
 Sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE in Giappone
 Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto della crisi della COVID-19

Informazioni elettroniche sul trasporto merci ***II
PDF 111kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0279),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti gli articoli 67 e 40 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0119/2020),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.
(2) Testi approvati del 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.


Nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti
PDF 105kWORD 41k
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))
P9_TA(2020)0178A9-0126/2020

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0129/2020),

–  visto l'articolo 129 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0126/2020),

A.  considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.  considerando che, nella sua riunione del 25 giugno 2020, la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto all'audizione della candidata designata dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Helga Berger membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE)
PDF 110kWORD 41k
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))
P9_TA(2020)0179A9-0132/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea in data 5 marzo 2020 (C9‑0080/2020),

–  visto l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(1),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),

–  vista la sua decisione del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea(4),

–  visto l'articolo 131 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0132/2020),

A.  considerando che il precedente direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea si è dimesso dal suo incarico con effetto dal 31 gennaio 2020;

B.  considerando che il 5 marzo 2020 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, al termine di una procedura di selezione aperta, ha proposto di nominare François-Louis Michaud quale direttore esecutivo per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

C.  considerando che il 29 giugno 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di François-Louis Michaud, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.  approva la nomina di François-Louis Michaud a direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità bancaria europea e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0211.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0017.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0023.


Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))
P9_TA(2020)0180A9-0111/2020

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0206),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0145/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le lettere della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0111/2020),

A.  considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

P9_TC1-COD(2020)0086


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1041.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *
PDF 142kWORD 45k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))
P9_TA(2020)0181A9-0123/2020

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0201),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0136/2020),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0123/2020),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Sebbene la pandemia di COVID-19 crei reali difficoltà per le amministrazioni nazionali, non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per giustificare un ulteriore ritardo nell'applicazione di norme stabilite di comune accordo. Prima dell'insorgenza della pandemia alcuni Stati membri avevano indicato che avrebbero registrato ritardi nell'attuazione del nuovo sistema. Al di là delle difficoltà immediate collegate alla pandemia di COVID-19, i governi dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per attuare il nuovo sistema. Gli Stati membri che incontrano difficoltà che potrebbero comportare un ritardo nella piena attuazione delle norme dovrebbero avvalersi dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione per garantire un'attuazione corretta e completa del pacchetto per il commercio elettronico. Gli obiettivi del pacchetto per il commercio elettronico che consistono nel promuovere la competitività delle PMI europee a livello mondiale, allentare la pressione amministrativa sui venditori dell'Unione e garantire che le piattaforme online contribuiscano a un sistema di riscossione dell'IVA più equo, contrastando al contempo la frode fiscale, sono aspetti fondamentali delle condizioni di parità per tutte le imprese, che sono particolarmente importanti nel contesto della ripresa post COVID-19.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all'emergenza Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
(5)  Tenuto conto delle nuove difficoltà incontrate dagli Stati membri a causa della pandemia di COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454, garantendo in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, potrebbe essere necessario rinviare di tre mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio non è auspicabile in quanto comporterebbe una perdita di gettito e un aumento del divario dell'IVA, prolungando al contempo la concorrenza sleale tra venditori dell'UE e venditori di paesi terzi. Tuttavia, un rinvio di tre mesi potrebbe essere adeguato in quanto corrisponde al periodo di blocco nella maggior parte degli Stati membri. Un rinvio ancora più lungo aumenterebbe il rischio di frode dell'IVA in un periodo in cui le finanze pubbliche dovrebbero essere alimentate per combattere la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. Un rinvio più lungo di sei mesi potrebbe causare una perdita di gettito tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di EUR per gli Stati membri. Alla luce della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, è di fondamentale importanza evitare ulteriori perdite di gettito.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2454
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – sezione 2 – titolo
disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2021
disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2021
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) 2017/2454
Articolo 1 – punto 7 – lettera b – sezione 3 – titolo
Disposizioni applicabili dal 1° luglio 2021
Disposizioni applicabili dal 1° aprile 2021
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2454
Articolo 2 – comma 2
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2021.

Sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE in Giappone
PDF 134kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in Giappone (2020/2621(RSP))
P9_TA(2020)0182B9-0205/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visto l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

–  vista la convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (in appresso "convenzione dell'Aia del 1980"),

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,

–  visti i principi messi in rilievo nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo(1),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, del 2017,

–  visti il ruolo e le attività della coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori sulla questione della sottrazione di minori da parte di uno dei genitori e le controversie legate all'affidamento e al diritto di visita in cui sono interessati minori con cittadinanza dell'UE in Giappone,

–  viste le deliberazioni della commissione per le petizioni in occasione della riunione del 19 e 20 febbraio 2020,

–  visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che nella riunione del 19 febbraio 2020 la commissione per le petizioni ha discusso le petizioni 0594/2019, 0841/2019, 0842/2019 e 0843/2019 relative alla sottrazione di minori da parte di un genitore e al diritto di visita in caso di coppie di nazionalità mista in cui uno dei genitori è cittadino dell'UE e l'altro giapponese;

B.  considerando che tali petizioni esprimevano preoccupazione per gli scarsi risultati del Giappone nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie di rimpatrio di minori nell'ambito di procedimenti ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e, inoltre, per la mancanza di mezzi per far valere il diritto di accesso e visita, impedendo così ai genitori dell'UE di mantenere un rapporto significativo con i loro figli residenti in Giappone;

C.  considerando che è allarmante il numero ingente di casi irrisolti di sottrazione di minori in cui uno dei genitori è cittadino dell'UE e l'altro è cittadino giapponese;

D.  considerando che la legge giapponese non prevede la possibilità di ottenere l'affidamento condiviso o congiunto; che diverse fonti dimostrano che la sottrazione di minori è una forma grave di abuso sui minori;

E.  considerando che in Giappone i diritti di accesso o di visita dei genitori vittime della sottrazione sono fortemente limitati o inesistenti;

F.  considerando che tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della convenzione dell'Aia del 1980 e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

G.  considerando che il Giappone ha aderito nel 2014 alla convenzione dell'Aia del 1980 ed è parte della convenzione sui diritti del fanciullo dal 1994;

H.  considerando che i minori dell'UE residenti in Giappone devono avere diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; che devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni; che tali opinioni devono essere prese in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;

I.  considerando che i genitori hanno la responsabilità primaria dell'educazione e dello sviluppo dei figli; che gli Stati parte hanno l'obbligo di adoperarsi al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno responsabilità comune per l'educazione del minore e il provvedere al suo sviluppo;

J.  considerando che, in tutte le azioni riguardanti minori dell'UE in Giappone, deve essere considerato preminente l'interesse superiore del minore;

K.  considerando che il minore dell'UE in Giappone deve avere il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse;

L.  considerando che gli Stati parte devono vigilare affinché un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di verifica giurisdizionale e conformemente alle leggi e procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore; che tale decisione può essere necessaria in casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il minore, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del minore;

M.  considerando che gli Stati parte hanno l'obbligo di rispettare il diritto del minore separato da uno o da entrambi i genitori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore;

N.  considerando che, per garantire il ritorno tempestivo del minore, tutte le parti della convenzione dell'Aia del 1980 devono impegnarsi a mettere in atto misure e legislazioni nazionali compatibili con i loro obblighi e doveri derivanti dal trattato;

O.  considerando che un minore i cui genitori risiedono in Stati diversi ha il diritto di intrattenere regolarmente, salvo in circostanze eccezionali, rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

P.  considerando che il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo ministro italiano Giuseppe Conte e la Cancelliera tedesca Angela Merkel hanno parlato con il Primo ministro giapponese Shinzo Abe a nome di genitori francesi, italiani e tedeschi e che gli ambasciatori europei in Giappone hanno inviato una lettera congiunta al ministro della giustizia giapponese in merito alla sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

Q.  considerando che nell'agosto 2019 presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è stata presentata una denuncia formale da parte di genitori i cui figli erano stati sottratti dall'altro genitore;

R.  considerando che dal 2018 la coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori assiste i singoli genitori e solleva presso le autorità giapponesi, tra cui il ministro della giustizia giapponese nell'ottobre 2018 e l'ambasciatore giapponese presso l'UE nel maggio 2019, questioni specifiche concernenti la sottrazione e l'affidamento di minori e le controversie di accesso che interessano cittadini dell'UE;

S.  considerando che il 6 marzo 2020 la commissione per le petizioni e il 5 febbraio 2020 la coordinatrice del Parlamento per i diritti dei minori hanno inviato una lettera al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, chiedendo di iscrivere gli obblighi internazionali del Giappone, in virtù della convenzione dell'Aia del 1980 e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, all'ordine del giorno della prossima riunione congiunta organizzata nel quadro dell'accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone;

T.  considerando che il 31 gennaio 2020, nella seconda riunione della commissione mista nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico UE-Giappone, l'UE ha invitato il Giappone a migliorare il quadro giuridico nazionale e la sua effettiva attuazione per garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie e degli impegni internazionali che incombono al paese, come la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione dell'Aia del 1980; che l'UE ha inoltre insistito sulla necessità di garantire l'interesse superiore del minore e di rispettare i diritti di visita accordati ai genitori;

U.  considerando che, a seguito dell'esito della sua riunione del 19 e 20 febbraio 2020, la commissione per le petizioni ha inviato una lettera alla missione del Giappone presso l'Unione europea, esortando le autorità giapponesi a rispettare la legislazione nazionale e internazionale in materia di diritti dei minori e gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

1.  esprime preoccupazione per la situazione dei minori che soffrono a causa della sottrazione da parte di uno dei genitori in Giappone e per il fatto che le pertinenti leggi e decisioni giudiziarie non sono applicate ovunque; ricorda che i minori cittadini dell'UE in Giappone devono godere della protezione prevista dagli accordi internazionali che tutelano i loro diritti;

2.  rileva con rammarico che il Giappone, in quanto partner strategico dell'UE, non sembra rispettare le norme internazionali nei casi di sottrazione di minori; ricorda che il quadro giuridico del paese dovrebbe essere migliorato in modo che, ad esempio, le decisioni emesse dai tribunali giapponesi e da altri tribunali dei paesi interessati nel quadro di procedure ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 sul ritorno del minore siano applicate in Giappone con efficacia;

3.  sottolinea che i principi dei diritti umani per i minori dipendono dalle azioni a livello nazionale del governo giapponese; sottolinea che è necessaria una serie di misure legislative e non legislative per salvaguardare, tra l'altro, il diritto del minore a entrambi i genitori; sollecita le autorità giapponesi ad applicare efficacemente le decisioni dei tribunali sui diritti di visita e di accesso accordati ai genitori vittime della sottrazione affinché questi mantengano un contatto significativo con i figli residenti in Giappone; sottolinea che tali decisioni devono sempre essere prese tenendo presente l'interesse superiore del bambino;

4.  sottolinea che i casi di sottrazione di minori richiedono una gestione rapida, poiché il passare del tempo può avere conseguenze negative a lungo termine per il bambino e per la futura relazione tra il minore e il genitore vittima della sottrazione;

5.  fa notare che la sottrazione di un minore da parte di un genitore può nuocere al benessere del minore e condurre a effetti dannosi a lungo termine; sottolinea che la sottrazione di un minore può portare a problemi di salute mentale sia per il minore che per il genitore cui è stato sottratto;

6.  sottolinea che uno dei principali obiettivi della convenzione dell'Aia del 1980 è quello di proteggere i minori dagli effetti dannosi della sottrazione da parte di uno dei genitori, stabilendo procedure atte a garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato dove risiedeva abitualmente prima della sottrazione;

7.  accoglie con favore il sostegno dato dalla coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori e il suo coinvolgimento nell'affrontare questa situazione e le chiede di continuare a lavorare con la commissione per le petizioni per affrontare i casi sollevati dai firmatari delle petizioni;

8.  insiste sul fatto che tutti i sistemi di protezione dell'infanzia dovrebbero disporre di meccanismi transnazionali e transfrontalieri che tengano conto delle specificità dei conflitti transfrontalieri;

9.  suggerisce l'istituzione di una piattaforma informativa di supporto che sia di facile utilizzo per i cittadini europei finalizzata a fornire assistenza ai genitori nelle controversie familiari transfrontaliere, in concomitanza con la Conferenza dell'Aia (ad esempio, il completamento del portale della giustizia elettronica con informazioni sulla sottrazione di minori da parte di genitori in paesi terzi e su altri diritti dei minori);

10.  raccomanda agli Stati membri di mettere a disposizione dei loro cittadini informazioni affidabili riguardanti il diritto di famiglia e i diritti dei minori nei paesi terzi, che includano segnalazioni sulle difficoltà che possono incontrare in paesi come il Giappone in caso di divorzio o separazione;

11.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, compreso il comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico UE-Giappone;

12.  invita il VP/AR a iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima riunione organizzata nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone; invita le autorità del Giappone ad applicare i propri codici penale e civile;

13.  ricorda che, ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, le autorità giapponesi sono tenute a garantire che le autorità centrali adempiano ai loro obblighi, come previsto dagli articoli 6 e 7, che prevedono l'assistenza ai genitori vittime della sottrazione in modo che possano mantenere contatti con i loro figli;

14.  ricorda che le autorità giapponesi sono tenute a rispettare le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari in modo da consentire ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE di adempiere ai loro doveri consolari, in particolare nei casi in cui è in gioco la tutela dell'interesse superiore dei minori e i diritti dei loro genitori (ossia di cittadini dell'UE);

15.  sottolinea che limitare o negare completamente ai genitori il diritto di accesso e di visita è in contrasto con l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

16.  chiede che la Commissione e il Consiglio mettano in evidenza gli obblighi delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e, in particolare, il diritto dei minori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore;

17.  invita, a questo proposito, le autorità giapponesi a seguire le raccomandazioni internazionali per introdurre i necessari cambiamenti nell'ordinamento giuridico del paese e a mettere in atto la possibilità di affidamento condiviso o congiunto dopo lo scioglimento della relazione dei genitori, al fine di adeguare le leggi nazionali agli impegni internazionali e di garantire che i diritti di visita e di accesso rispecchino gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita le autorità giapponesi a onorare gli impegni assunti rispetto alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che hanno ratificato;

18.  invita le autorità giapponesi a migliorare la cooperazione con l'UE e a consentire l'effettiva applicazione dei diritti di accesso e di visita accordati in virtù di decisioni del tribunale ai genitori vittime di sottrazione;

19.  invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle raccomandazioni ricevute in materia di mediazione transfrontaliera da tutte le parti interessate a livello nazionale e dell'UE;

20.  chiede una maggiore cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, in modo da attuare tutta la legislazione internazionale in materia di protezione dei minori e, in particolare, la convenzione dell'Aia del 1980;

21.  sottolinea che è fondamentale un monitoraggio adeguato della situazione successiva alla sentenza, anche per quanto riguarda i contatti con i genitori; invita gli Stati membri a informare, attraverso i loro ministeri degli esteri e i siti web delle ambasciate in Giappone, in merito al rischio di sottrazione di minori nel paese e al comportamento delle autorità giapponesi in materia;

22.  invita il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra i sistemi di allerta in caso di sottrazione di minore con implicazioni transfrontaliere istituiti negli Stati membri, a lavorare insieme alla Commissione per istituire meccanismi di allerta in caso di scomparsa di minori e a riferire sulla conclusione dei pertinenti accordi di cooperazione che trattano casi di sottrazione transfrontaliera sulla base degli orientamenti della Commissione sulla promozione e la protezione dei diritti del minore;

23.  invita gli Stati membri a intraprendere sforzi congiunti e a includere tale questione nell'ordine del giorno di tutti gli incontri bilaterali o multilaterali con il Giappone, in modo da esercitare pressioni sulle autorità giapponesi affinché attuino pienamente gli obblighi previsti dalla legislazione internazionale sulla protezione dei minori;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Giappone.

(1) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.


Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto della crisi della COVID-19
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (2020/2680(RSP))
P9_TA(2020)0183B9-0204/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 2, 9, 10, 19, 165, 166 e 168, nonché l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 14, 20, 21, 26 e 35,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 11, 24, 25 e 28, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità, il principio 3 sulle pari opportunità e il principio 10 su un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e sulla protezione dei dati,

–  visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che l'UE si è impegnata ad attuare,

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(2),

–  visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto la petizione n. 0470/2020, in cui si esprime preoccupazione per i diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 e si chiede all'UE di garantire che le misure adottate nel contesto dell'emergenza COVID-19 e delle sue conseguenze siano compatibili sia con la CRPD che con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.  considerando che l'articolo 11 della CRPD, il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e dai suoi 28 Stati membri, stabilisce che gli Stati Parti della Convenzione devono prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le emergenze umanitarie;

C.  considerando che le misure adottate dai governi in circostanze eccezionali quali gravi crisi sanitarie, emergenze umanitarie e catastrofi naturali dovrebbero sempre rispettare i diritti fondamentali di ciascun individuo e non possono discriminare alcuni gruppi, come ad esempio le persone con disabilità;

D.  considerando che le persone con disabilità intellettive sono più a rischio di contrarre la COVID-19 a causa delle barriere che impediscono loro di accedere a informazioni preventive e misure di igiene, della dipendenza dal contatto fisico con i prestatori di assistenza, del fatto che spesso vivono in istituti e usufruiscono di servizi basati sulla comunità, nonché di altre condizioni di salute legate ad alcune disabilità;

E.  considerando che le persone con disabilità intellettive sono particolarmente colpite dalle rigorose misure di confinamento;

F.  considerando che l'emergenza COVID-19 e le misure di confinamento rendono manifeste la segregazione sociale e la discriminazione tuttora esistenti nei confronti delle persone con disabilità intellettive;

G.  considerando che la disponibilità di dati disaggregati per determinare l'impatto delle ripercussioni della pandemia sulle persone con disabilità intellettive è limitata;

H.  considerando che è stato segnalato che, in alcuni Stati membri, le persone con disabilità intellettive si sono viste negare cure mediche, sono state confinate in istituti in condizioni di isolamento sociale, senza poter ricevere visite dai familiari o fare ritorno nelle rispettive famiglie, e che sono stati introdotti orientamenti discriminatori in materia di triage;

I.  considerando che le strutture per le persone con disabilità intellettive, come i centri diurni o le scuole, sono state temporaneamente chiuse e si sono presentate situazioni di emergenza che hanno imposto alle famiglie stesse di prendersi cura dei membri della famiglia con disabilità intellettive;

J.  considerando che l'emergenza COVID-19 ha dimostrato che il concetto di istruzione inclusiva non è ancora una realtà; che, in molti Stati membri, i discenti con disabilità intellettive non sono stati in grado di continuare l'apprendimento durante il confinamento; che le famiglie non dispongono di un sostegno per l'istruzione dei discenti con disabilità intellettive, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità delle tecnologie digitali e innovative e delle applicazioni di apprendimento a distanza;

K.  considerando che la tecnologia può svolgere un ruolo cruciale nel fornire un sostegno di elevata qualità alle persone con disabilità e ai loro genitori, tutori e prestatori di assistenza;

L.  considerando che è stata segnalata una notevole mancanza di dispositivi di protezione per le persone con disabilità, in particolare per coloro che vivono in istituti, per i prestatori di assistenza e per il personale;

M.  considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD richiede agli Stati Parti di consultarsi con attenzione e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, in tutti i processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità;

N.  considerando che l'UE e gli Stati membri dovrebbero consultarsi e coinvolgere attivamente le organizzazioni di persone con disabilità nella loro risposta alla pandemia di COVID-19, che potrebbe altrimenti condurre all'adozione di misure che violano i loro diritti fondamentali;

O.  considerando che il Mediatore europeo ha lanciato un'iniziativa, indirizzata alla Commissione europea, per raccogliere informazioni sul modo in cui l'emergenza COVID-19 ha colpito il suo personale con disabilità e sulle misure di accomodamento ragionevoli messe in atto per soddisfare le loro esigenze, e per stabilire se le soluzioni individuate e previste possano essere utilizzate per promuovere un'interazione più agevole con l'amministrazione dell'UE per i cittadini con disabilità;

1.  è profondamente preoccupato per l'impatto sproporzionato dell'emergenza COVID-19 sulle persone con disabilità intellettive e sulle persone con altri problemi di salute mentale nonché sulle loro famiglie, in quanto crea un onere aggiuntivo per i familiari che si prendono cura di loro, molti dei quali sono donne; sottolinea che le persone con disabilità non dovrebbero ritrovarsi ancora più isolate nel momento in cui escono dalla fase di confinamento e che dovrebbero essere considerate prioritarie in tale fase;

2.  ricorda che il confinamento è un grave problema non solo per le persone con disabilità intellettive, ma anche per tutte le persone affette da disturbi mentali, poiché l'isolamento può soltanto aggravare i problemi;

3.  ritiene che le rigorose misure di confinamento abbiano un impatto particolarmente negativo sulle persone con disabilità e che occorra una maggiore flessibilità da parte delle autorità;

4.  condanna fermamente qualsiasi discriminazione medica nei confronti di persone con disabilità intellettive; ricorda che le misure pertinenti adottate dagli Stati membri devono rispettare la CRPD e garantire un accesso equo e non discriminatorio all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali; sottolinea che le persone con disabilità intellettive o malattie mentali meritano lo stesso trattamento medico di qualsiasi altra persona affetta da COVID-19, comprese le cure mediche intensive;

5.  ricorda che gli orientamenti medici devono essere non discriminatori e rispettare il diritto internazionale e gli attuali orientamenti etici in materia di assistenza in caso di emergenze, crisi sanitarie e catastrofi naturali;

6.  ricorda che occorre assicurare i servizi di sostegno, l'assistenza personale, l'accessibilità fisica e la comunicazione per le persone con disabilità intellettive durante il confinamento mediante l'adozione di metodi innovativi di assistenza sanitaria;

7.  chiede che in ogni Stato membro siano raccolti dati riguardanti il trattamento delle persone con disabilità intellettive negli ospedali, nelle istituzioni e nei servizi basati sulla comunità, nonché i tassi di mortalità delle persone con disabilità, al fine di valutare se le persone con disabilità ricevano o meno una protezione, un'assistenza sanitaria e un sostegno adeguati durante l'emergenza COVID-19;

8.  sottolinea che le misure di confinamento incidono notevolmente sulla salute mentale delle persone con disabilità intellettive e dei loro parenti e che le misure correlate dovrebbero essere adattate alle esigenze delle persone con disabilità intellettive al fine di garantirne il benessere e la vita indipendente;

9.  sottolinea che tutti gli individui hanno diritto a una vita indipendente e a essere informati immediatamente e correttamente, in un formato accessibile, in merito alla pandemia e alle misure che li riguardano e che riguardano le loro famiglie; chiede che tutte le comunicazioni in materia di sanità pubblica siano accessibili alle persone con disabilità e siano fornite in un linguaggio semplice, in una varietà di formati tradizionali e digitali e nelle rispettive lingue dei segni nazionali;

10.  riconosce che la situazione creatasi durante l'emergenza COVID-19 è un campanello d'allarme per quanto riguarda l'attenzione ricevuta dal gruppo in questione; riconosce che occorre prestarvi attenzione mediante servizi sanitari pubblici solidi; chiede che sia preso in considerazione il potenziamento di tali servizi attraverso finanziamenti a livello dell'UE, ove opportuno e ove possibile; sottolinea l'importanza di adeguate politiche sanitarie negli Stati membri;

11.  sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli cui devono far fronte le persone con disabilità intellettive per accedere ai servizi sanitari e ai prodotti di igiene, nonché l'importanza di prendere in considerazione misure di accomodamento ragionevoli per consentire loro di telelavorare;

12.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce gravi carenze nei sistemi di sostegno per una serie di gruppi a rischio della società; sottolinea che dovrebbe essere prioritario investire in una transizione graduale dall'assistenza istituzionale a servizi basati sulla comunità per le persone con disabilità intellettive; sottolinea che i fondi di investimento dovrebbero sostenere la prestazione di servizi di sostegno personalizzati, dal momento che molti prestatori dei servizi in questione hanno subito pesanti ripercussioni durante e dopo la pandemia e rischiano una chiusura a tempo indeterminato;

13.  invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti per mobilitare investimenti e risorse essenziali al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di sostegno, conformemente ai principi della CRPD e del pilastro europeo dei diritti sociali;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire protocolli comuni per eventuali future situazioni di rischio o emergenze umanitarie e catastrofi naturali, sulla base degli insegnamenti tratti dall'emergenza COVID-19, compresa la fornitura dei necessari dispositivi di protezione, di materiali informativi e di formazione per i professionisti del settore sanitario e dell'assistenza sociale e gli organismi di regolamentazione, tenendo conto in ogni momento delle esigenze e delle circostanze specifiche delle persone con disabilità;

15.  esorta la Commissione e gli Stati membri a consultare e coinvolgere fin dall'inizio le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative in fase di adozione di misure in risposta a una crisi futura;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a verificare se i servizi sanitari e sociali siano sostenibili e in grado di adattarsi alle nuove forme di prestazione di servizi; chiede che sia promossa un'autentica inclusione sociale in sede di stanziamento di finanziamenti dell'UE a tali servizi, concentrandosi su quelli che offrono la possibilità di vivere all'interno della comunità anziché l'istituzionalizzazione; sottolinea l'importanza di garantire che non vi siano ostacoli finanziari all'accesso all'assistenza sanitaria;

17.  invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità globale, ambiziosa e a lungo termine per il periodo successivo al 2020, che integri gli insegnamenti appresi dall'emergenza COVID-19;

18.  sottolinea la necessità di seguire i principi della progettazione universale, tenendo conto delle possibilità offerte dalle tecnologie e dalle applicazioni digitali e innovative nello sviluppo di risorse accessibili ai discenti con disabilità intellettive, come pure di offrire attività di apprendimento a distanza;

19.  ricorda alla Commissione le potenzialità non sfruttate delle tecnologie e delle applicazioni digitali nel promuovere una vita indipendente per le persone con disabilità; chiede un utilizzo migliore di tali tecnologie e applicazioni in eventuali future situazioni di rischio o emergenze umanitarie e catastrofi naturali; sottolinea l'importanza della disponibilità di risorse online con licenze aperte e del perfezionamento degli insegnanti per quanto riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

20.  invita gli Stati membri a fornire un sostegno psicologico alle persone con disabilità intellettive per attenuare l'impatto delle misure di confinamento;

21.  invita gli Stati membri a garantire procedure di ricorso legali per le persone con disabilità intellettive, prestando particolare attenzione a individuare in modo proattivo i casi di persone con disabilità intellettive e prive della capacità giuridica che non hanno accesso, o hanno un accesso insufficiente, al loro tutore legale per vedere garantiti i propri diritti;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

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