Norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e gli obblighi di applicazione ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05112/1/2020 – C9-0106/2020),
– visto il parere motivato inviato dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0278),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0114/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05114/1/2020 – C9-0104/2020),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0277),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0115/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05115/1/2020 – C9-0105/2020),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0281),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0116/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)04140),
– vista la lettera in data 22 giugno 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 3 luglio 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 luglio 2020,
A. considerando che durante la riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile 2020, i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro hanno proposto di istituire un sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità, in risposta alla pandemia di COVID-19;
B. considerando che nella relazione dell'Eurogruppo viene indicato che l'unico requisito per accedere al sostegno per la gestione della crisi pandemica è l'impegno da parte degli Stati membri della zona euro richiedenti il sostegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi COVID-19;
C. considerando che, in una lettera congiunta datata 7 maggio 2020, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Gentiloni hanno annunciato l'intenzione di modificare il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro(2), per specificare ulteriormente gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che utilizzano il sostegno per la gestione della crisi pandemica;
D. considerando che l'atto delegato modifica gli obblighi di informazione e specifica che, nella situazione attuale, vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, tali obblighi riguardano esclusivamente l'uso dei fondi del sostegno a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi COVID-19, e che il nuovo allegato II prevede il modulo per la trasmissione delle informazioni;
E. considerando che il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore quanto prima al fine di razionalizzare gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che ricorrono al sostegno per la gestione della crisi pandemica;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di COVID-19 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2020)0221 – C9‑0142/2020 – 2020/0099(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0221),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0142/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei