Indice 
Testi approvati
Giovedì 17 dicembre 2020 - Bruxelles
QFP, condizionalità dello Stato di diritto e risorse proprie
 Attuazione del regolamento Dublino III
 Attuazione della direttiva rimpatri
 Cooperazione dell'OLAF con l'EPPO ed efficacia delle sue indagini ***II
 Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ***I
 Soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411
 Granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Iniziativa dei cittadini europei – Minority SafePack
 Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
 Governo societario sostenibile
 Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza
 Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 ***I
 Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang
 Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh, vincitrice del Premio Sacharov 2012
 Attuazione della legislazione dell'UE in materia di acque
 Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza
 Necessità di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere
 Modifiche del regolamento volte ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali
 Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al collegamento sotto la Manica ***I
 Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici
 Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2019

QFP, condizionalità dello Stato di diritto e risorse proprie
PDF 122kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (2020/2923(RSP)
P9_TA(2020)0360B9-0428/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 14, 15, 16 e 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 295, 310, 311, 312 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'accordo politico raggiunto il 5 novembre 2020 sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sullo Stato di diritto"),

–  visti gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti il 10 novembre 2020 concernenti il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (in appresso "QFP"), l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (in appresso "accordo interistituzionale") e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (in appresso "strumento per la ripresa"),

–  viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,

–  vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020,

–  vista la lettera del Parlamento europeo, in data 26 agosto 2020, sullo Stato di diritto inviata dai capigruppo ad Angela Merkel, Cancelliera della Repubblica federale di Germania e Presidente del Consiglio dell'UE, e a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea,

–  vista la dichiarazione del Parlamento europeo, resa il 18 novembre 2020 dalla Conferenza dei presidenti, concernente il bilancio dell'UE a lungo termine e lo Stato di diritto,

–  viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea è un'unione di valori, quali sanciti dall'articolo 2 TUE;

B.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato la morte di migliaia di persone in Europa e nel mondo e determinato una crisi senza precedenti, con conseguenze disastrose per le persone, i lavoratori e le imprese, e pertanto richiede una risposta senza precedenti, soprattutto dopo la seconda ondata di COVID-19 e fino a quando la pandemia non sarà effettivamente finita;

C.  considerando che il dibattito politico in seno al Consiglio europeo ha ritardato l'intero processo e di conseguenza i negoziati, l'adozione e l'attuazione del QFP, dell'accordo interistituzionale, dello strumento per la ripresa e del regolamento sullo Stato di diritto;

D.  considerando che un efficace regolamento sullo Stato di diritto e l'introduzione di nuove risorse proprie costituivano una condizione preliminare per l'approvazione del pacchetto QFP da parte del Parlamento europeo;

E.  considerando che i colegislatori dell'Unione sono stati in grado di pervenire ad accordi senza precedenti nel corso del 2020;

1.  accoglie con favore gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti dai colegislatori il 5 novembre 2020 sul regolamento sullo Stato di diritto e il 10 novembre 2020 su QFP, accordo intersistituzionale e strumento per la ripresa; sottolinea che questi accordi politici storici comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

   un pacchetto senza precedenti di 1 800 miliardi di EUR, costituito dal QFP 2021-2027 (1 074 miliardi di EUR che aumentano progressivamente a 1 085 miliardi di EUR) abbinato allo strumento per la ripresa (750 miliardi di EUR);
   un'aggiunta di 16 miliardi di EUR al QFP 2021-2027 da distribuire ai programmi faro dell'UE individuati dal Parlamento europeo (UE per la salute, Orizzonte Europa, Erasmus +, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Frontex, InvestEU, Diritti e valori, Europa creativa, Aiuto umanitario e NDICI) e per rafforzare la risposta di bilancio a eventi imprevisti;
   una tabella di marcia giuridicamente vincolante per introdurre nuove risorse proprie nel corso del prossimo QFP, che dovrebbero essere almeno sufficienti a coprire i futuri costi di rimborso (capitale e interessi) dello strumento per la ripresa;
   una quota minima giuridicamente vincolante per le spese legate al clima pari ad almeno il 30 % del QFP e dello strumento per la ripresa e per le spese legate alla biodiversità pari al 7,5 %, nel 2024, e al 10 %, dal 2026 in poi, del QFP;
   elementi per monitorare la spesa per l'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere;
   un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo, in qualità di autorità di bilancio, nella gestione dello strumento per la ripresa e delle entrate con destinazione specifica esterne, nonché nell'istituzione di futuri strumenti di emergenza basati sull'articolo 122 TFUE;
   una condizionalità efficace relativa allo Stato di diritto;

2.  ricorda l'importanza storica del pacchetto e il suo potenziale per garantire una rapida ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dai suoi effetti socio-economici e rispondere alle sfide dell'Unione per i prossimi sette anni, tra cui il Green Deal, la transizione digitale e la protezione dei suoi valori e del denaro dei contribuenti dell'UE;

3.  accoglie con favore l'esito del Consiglio europeo che ha approvato i suddetti accordi politici nella riunione del 10 e 11 dicembre 2020; si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo abbiano raggiunto un accordo per consentire l'entrata in vigore del QFP, dell'accordo intersistituzionale, dello strumento per la ripresa e del regolamento sullo Stato di diritto il 1° gennaio 2021; accoglie con favore il fatto che i testi giuridici rimangano invariati;

4.  deplora vivamente, tuttavia, che, a causa della regola dell'unanimità in seno al Consiglio, l'adozione dell'intero pacchetto, compresi i nuovi programmi dell'UE per il periodo 2021-2027, causi un ritardo eccessivo per l'intero processo; ricorda che il contenuto delle conclusioni del Consiglio europeo sul regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione è superfluo; ricorda che l'applicabilità, lo scopo e l'ambito di applicazione del regolamento sullo Stato di diritto sono chiaramente definiti nel testo giuridico di detto regolamento;

5.  ricorda che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, TUE, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative; ritiene pertanto che qualsiasi dichiarazione politica del Consiglio europeo non possa essere considerata un'interpretazione della legislazione in quanto l'interpretazione è di competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

6.  ricorda che la Commissione e il suo Presidente sono eletti dal Parlamento europeo; ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei medesimi; afferma pertanto che la Commissione deve, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza, rispettare la legge, dura lex sed lex;

7.  ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, TUE, la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza;

8.  ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione è responsabile dinanzi al Parlamento europeo; ricorda che il Parlamento dispone di diversi strumenti giuridici per garantire che la Commissione rispetti i suoi obblighi derivanti dal trattato, compresa la procedura di discarico per valutare la corretta gestione dei fondi dell'Unione; sottolinea, inoltre, che il Parlamento ha a disposizione diversi mezzi giuridici e politici per far sì che la legge sia applicata da tutti e in primo luogo dalle istituzioni dell'UE; sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo non possono essere rese vincolanti per la Commissione in sede di applicazione degli atti giuridici;

9.  sottolinea che i colegislatori hanno convenuto che il regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 e dovrà essere applicato a tutti gli impegni e i pagamenti; ricorda che l'applicabilità di detto regolamento non può essere subordinata all'adozione di alcun orientamento, in quanto il testo concordato è sufficientemente chiaro e non sono previsti strumenti di attuazione; si aspetta che la Commissione, in quanto custode dei trattati, garantisca che il regolamento sia pienamente applicabile a partire dalla data concordata dai colegislatori e ricorda che l'annullamento del regolamento o di parte di esso è possibile solo da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea; afferma che, se uno Stato membro chiede l'annullamento del regolamento o di parti di esso, il Parlamento ne difenderà la validità dinanzi alla Corte e si aspetta che la Commissione intervenga a sostegno della posizione del Parlamento; sottolinea, in tal caso, che il Parlamento chiederà alla Corte di pronunciarsi mediante procedura accelerata; richiama l'attenzione sull'articolo 265 TFUE e si dichiara pronto a farne uso;

10.  ritiene che debba essere riconosciuta la necessità della piena partecipazione del Parlamento al funzionamento dello strumento per la ripresa; sottolinea che il trilogo in corso deve fornire un risultato soddisfacente su questo punto;

11.  è dell'avviso che il superamento degli ostacoli posti dal requisito dell'unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda l'adozione del QFP e della decisione sulle risorse proprie, tra l'altro, vada affrontato nella prossima Conferenza sul futuro dell'Europa;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.


Attuazione del regolamento Dublino III
PDF 181kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sull'attuazione del regolamento Dublino III (2019/2206(INI))
P9_TA(2020)0361A9-0245/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 80, TFUE, sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, comprese le sue implicazioni finanziarie, tra gli Stati membri,

–  visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 2, 3, 5, 8 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

–  visto l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

–  visto il patto mondiale delle Nazioni Unite sui rifugiati,

—  visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (la Convenzione di Ginevra),

—  visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), noto come "regolamento Dublino III"(1),

—  viste le decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523, del 14 settembre 2015(2), e (UE) 2015/1601, del 22 settembre 2015(3), che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0270) concernente la riforma del regolamento Dublino III,

–  visto il mandato negoziale approvato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 19 ottobre 2017, approvato in Aula il 16 novembre 2017 e confermato dalla Conferenza dei presidenti il 17 ottobre 2019,

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(4),

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative al regolamento (UE) n. 604/2013, nello specifico nelle cause C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU: C:2016:188), C-63/15 Ghezelbash (Grande sezione) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. e a. (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (Ordinanza) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (Grande sezione) (ECLI:EU:C:2017 :585), C-646/16 Jafari (Grande sezione) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab (Grande sezione) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri, ECLI:EU:C:2017:675, C-201/16 Shiri, (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (Grande sezione) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M.A. e a. (Grande sezione) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (Grande sezione) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), C-582/17 H. (Grande sezione) (*) ECLI:EU:C:2019:280, C-715/17, C-718/17 e C-719/17 Commissione/ Polonia, Ungheria e Repubblica ceca,

—  viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al regolamento (UE) n. 604/2013, e in particolare le sentenze Sharifi/ Austria del 5 dicembre 2013 (sentenza), Mohammadi/ Austria del 3 luglio 2014 (sentenza), Sharifi e a./ Italia e Grecia del 21 ottobre 2014 (sentenza) e Tarakhel/ Svizzera del 4 novembre 2014 (sentenza della Grande Camera), e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella causa n. 30696/09, M.S.S./Belgio e Grecia del 21 novembre 2011 (sentenza della Grande Camera), relativa al regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (Dublino II),

—  vista l'Agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione il 13 maggio 2015 (COM(2015)0240),

—  vista la cosiddetta dichiarazione di Malta del settembre 2019,

—  visto lo studio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, pubblicato nel 2017, dal titolo "Left in limbo" (Lasciati nel dimenticatoio), sull'attuazione del regolamento Dublino III,

—  viste la valutazione del regolamento Dublino III del 2015, e la valutazione dell'attuazione del regolamento Dublino III del 2016, entrambe effettuate per conto della Commissione da ICF International,

—  vista la relazione speciale n. 24/2019 della Corte dei conti europea del novembre 2019, dal titolo "Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e risultati",

—  vista la comunicazione della Commissione intitolata "COVID-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento" (2020/C 126/02),

—  vista la relazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo del 2 giugno 2020 sulle misure di emergenza relative alla COVID-19 nei sistemi di asilo e accoglienza,

–  vista la "Relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea" dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) del giugno 2020,

—  vista la valutazione dell'attuazione del regolamento Dublino, pubblicata nel gennaio 2019, a cura del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS), redatta dalla Prof.ssa Amandine Scherrer dell'Unità Valutazione ex post della Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo del Parlamento (prima parte) e dal gruppo di ricerca del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), per conto dell'Unità Valutazione ex post (seconda parte),

—  visti gli altri studi commissionati dal Parlamento europeo, in particolare la valutazione dell'EPRS sull'attuazione del regolamento di Dublino e delle procedure di asilo in Europa a cura di Gertrud Malmersjo e Milan Remáč del 2016, lo studio del Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali (Direzione generale delle Politiche interne) sulla riforma del regolamento Dublino III a cura di Francesco Maiani del giugno 2016, lo studio dell'EPRS dal titolo "The Cost of Non-Europe in Asylum Policy" (Il costo della non Europa nella politica di asilo), a cura di Wouter van Ballegooij e Cecilia Navarra, dell'ottobre 2018, nonché lo studio dell'EPRS sulla riforma del sistema di Dublino a cura di Anja Radjenovic del marzo 2019,

—  vista l'audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) svoltasi il 19 febbraio 2020,

—  viste le risposte fornite dai parlamenti degli Stati membri in merito al loro lavoro sul regolamento Dublino III fornite attraverso il sistema automatizzato del Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentare,

—  viste le risposte fornite dalla Germania a un elenco di cinque quesiti inviati dal presidente e dal relatore della commissione LIBE a tutte le autorità nazionali coinvolte nella procedura Dublino,

—  viste le missioni di informazione effettuate dal relatore a Bochum (Germania), Ter Apel (Paesi Bassi), Bucarest (Romania) e Lampedusa (Italia),

–  visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la lettera della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

—  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0245/2020),

A.  considerando che nei paesi dell'UE+ 1 393 920 richiedenti asilo hanno presentato domanda di protezione internazionale nel 2015 e 1 292 740 nel 2016, il che equivale al quadruplo rispetto al 2012 (373 375 domande) e al 2013 (464 515); che il numero di domande di protezione internazionale nei paesi UE + è nuovamente aumentato tra il 2018 (665 920) e il 2019 (738 425), cifra che equivale allo 0,13 % della popolazione totale dell'UE nel 2019;

B.  considerando che quasi la metà delle domande di asilo presentate nell'UE riguarda minori e che, nel 2019, circa 17 700 minori non accompagnati hanno presentato domanda di protezione internazionale; che l'86 % di essi è costituito da ragazzi e il 90 % ha un'età compresa tra 14 e 18 anni;

C.  considerando che uno Stato membro che rilascia un visto a un cittadino di un paese terzo è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento Dublino III; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, la domanda di un cittadino di un paese terzo o di un apolide entrato nel territorio di uno Stato membro che concede l'esenzione dal visto è esaminata da detto Stato membro;

D.  considerando che nel 2019 sono state adottate 145 000 decisioni in merito alle richieste inoltrate nell'ambito del sistema di Dublino; che nel 2019 il tasso di riconoscimento delle decisioni nell'ambito di detto sistema è stato pari al 62 %;

E.  considerando che tra il 2008 e il 2017 un terzo degli Stati membri ha accolto il 90 % dei richiedenti asilo;

F.  considerando che i criteri per stabilire la responsabilità di uno Stato membro per una domanda di asilo comprendono, in ordine gerarchico, il mantenimento dell'unità familiare, il rilascio di permessi di soggiorno o visti, l'ingresso o il soggiorno irregolari e l'ingresso con esenzione dal visto; che, laddove non si applichi alcuno dei suddetti criteri, il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di asilo diventa lo Stato membro responsabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 2; che, in conseguenza del ricorso sproporzionato all'articolo 13 che attribuisce la competenza per l'esame di una domanda di asilo allo Stato membro di primo ingresso irregolare, le responsabilità non sono ripartite in modo equilibrato tra gli Stati membri dell'UE; che vari Stati membri "di primo ingresso" nel Mediterraneo, ossia Grecia, Italia, Malta, Cipro e Spagna, hanno ricevuto gran parte delle prime domande, in particolare durante la crisi del 2015-2016;

G.  considerando che nel 2018, la Germania (82,8 milioni di abitanti, ossia il 18,6% della popolazione totale dell'UE) ha registrato il maggior numero di domande (184 180, pari al 28% delle domande totali, equivalenti allo 0,22% della sua popolazione), seguita dalla Francia (66,9 milioni di abitanti, ossia il 15% della popolazione totale dell'UE) con 120 425 domande (19 % delle domande totali, pari allo 0,18% della sua popolazione), dalla Grecia (10,74 milioni di abitanti, ossia il 2,4 % della popolazione totale dell'UE) con 66 695 domande (11 % delle domande totali, pari allo 0,62 % della sua popolazione), dall'Italia (60,48 milioni di abitanti, ossia il 13,6 % della popolazione totale dell'UE) con 59 950 domande (10 % delle domande totali, pari allo 0,01 % della sua popolazione), e la Spagna (46,66 milioni di abitanti, ossia il 10,49 % della popolazione totale dell'UE) con 52 700 domande (9 % delle domande totali, pari allo 0,11 % della sua popolazione);

H.  considerando che tra il 2016 e il 2019 la Germania e la Francia sono stati i paesi che hanno presentato di gran lunga il maggior numero di richieste (pari al 68 % del totale dell'UE) nel quadro del sistema di Dublino, mentre la Spagna, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, la Slovacchia, la Bulgaria, la Polonia e la Repubblica ceca ne hanno presentate poche; che la Spagna non ha inoltrato quasi mai richieste di tale natura a fronte di un numero significativo e crescente di domande di asilo; che si osservano significative differenze tra i paesi e che, nello specifico, tra il 2016 e il 2019 è stato effettuato il 54,6 % dei trasferimenti dalla Grecia, il 42,2 % dalla Svezia, l'11,2 % dalla Germania, il 6,7 % dalla Francia e l'1,6 % dall'Italia; che esiste una notevole carenza di informazioni per diversi paesi;

I.  considerando che il regolamento Dublino III si basa sul presupposto fondamentale che ai richiedenti asilo sono attribuiti pari diritti tra i vari Stati membri e che ciascuna domanda riceve un esame equo, ovunque sia presentata nell'UE; che tale scenario è una realtà ancora lontana;

J.  considerando che gli Stati membri hanno fatto un uso molto limitato della clausola relativa alle persone a carico (articolo 16) o della clausola umanitaria e discrezionale (articolo 17) previste dal regolamento; che tali clausole forniscono soluzioni ragionevoli per i ricongiungimenti familiari e le ricollocazioni, anche a seguito degli sbarchi;

K.  considerando che nella maggior parte delle procedure di Dublino non vengono attuati correttamente né le disposizioni relative alla gerarchia dei criteri né i termini previsti, e non sono effettuati i trasferimenti; che, nelle situazioni in cui sono coinvolti minori e famiglie, tali lacune sono particolarmente pregiudizievoli per l'interesse superiore del minore e per il diritto dei richiedenti asilo al ricongiungimento familiare;

L.  considerando che gli studi sull'attuazione del regolamento Dublino III evidenziano una regolare inosservanza delle disposizioni relative alla famiglia e un'applicazione errata del principio dell'interesse superiore del minore; che, ad esempio, nel 2018 il criterio dell'unità familiare è stato invocato nel 5 % delle richieste di "presa in carico" in Francia (su 12 000) e nel 3,7 % in Germania (su 17 500) e in percentuali persino inferiori in Belgio, Svezia e Svizzera; che, per contro, nel 2018 la Grecia ha inviato il 79,3 % delle sue richieste "di presa in carico" sulla base del criterio dell'unità familiare; che le domande di ricongiungimento familiare sono meno frequentemente accettate (48 % dei casi), rispetto al tasso medio di accettazione di tutte le procedure (67,6 %); che l'attuazione effettiva degli articoli 16 e 17 del regolamento potrebbe garantire l'efficacia del diritto dei richiedenti asilo alla vita e all'unità familiare;

M.  considerando che l'attuazione del regolamento Dublino III ha conosciuto notevoli lacune, anche in occasione dell'elevato numero di arrivi nel 2015 e durante la pandemia di COVID-19, il che ha leso la fiducia tra gli Stati membri e il diritto alla protezione internazionale e ha comportato il verificarsi di violazioni dei diritti fondamentali; che le disposizioni del regolamento Dublino III si sono dimostrate inappropriate per affrontare situazioni di forti afflussi di migranti, dando luogo a un sistema che pone responsabilità e oneri eccessivi in capo a pochi Stati membri;

N.  considerando che il meccanismo temporaneo di solidarietà per la ricerca e il soccorso nel Mediterraneo sancito nella dichiarazione di Malta e firmato il 23 settembre 2019 dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia e da Malta è stato in vigore per un periodo di almeno sei mesi; che nessun altro Stato membro ha aderito a tale accordo ad hoc;

O.  considerando che la disposizione concernente l'azione preventiva (articolo 33) non è stata mai utilizzata;

P.  considerando che l'articolo 28 del regolamento Dublino III consente il trattenimento come misura eccezionale "al fine di assicurare le procedure di trasferimento" ove sussista "un rischio notevole di fuga" del richiedente; che tale definizione rimane poco chiara e la sua interpretazione varia da uno Stato membro all'altro;

Q.  considerando che le garanzie e le tutele procedurali per i richiedenti asilo, in particolare i minori, non vengono rispettate; che la durata delle procedure e l'assenza di risultati prevedibili associati a scarse condizioni di accoglienza e alla precarietà sociale incidono sul benessere dei richiedenti asilo che in molti casi hanno avuto esperienze traumatiche nel loro paese e/o nel loro viaggio per raggiungere l'Unione;

R.  considerando che l'attuazione del regolamento Dublino III è strettamente connessa all'attuazione di altri fascicoli della politica europea in materia di asilo e migrazione; che, in particolare, le carenze nell'attuazione della rifusione della direttiva sulle procedure d'asilo (2013/32/UE), della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) e della rifusione della direttiva sulle qualifiche (2011/95/UE) hanno avuto un impatto sull'attuazione del regolamento Dublino III; che la Commissione europea dovrebbe intensificare il proprio lavoro per garantire il rispetto di suddette direttive da parte degli Stati membri, anche attraverso procedure di infrazione;

S.  considerando che tali carenze sono inerenti alla concezione del regolamento di Dublino e non possono essere risolte unicamente tramite una migliore attuazione;

T.  considerando che le carenze di informazioni impediscono una valutazione globale dell'attuazione del regolamento Dublino III; che gli Stati membri non forniscono in modo sistematico e coerente informazioni statistiche, che non presentano la stessa dovizia di dettagli o la stessa frequenza; che le principali carenze di informazioni riguardano i motivi delle richieste, la durata delle procedure, le risorse, le domande ritirate, i mancati trasferimenti, le procedure di ricorso, i processi e il trattenimento;

U.  considerando che il 6 novembre 2017 il Parlamento ha approvato a maggioranza dei due terzi una risoluzione legislativa sulla proposta di rifusione di Dublino IV;

Integrare il principio di solidarietà nel sistema europeo comune di asilo

1.  ritiene che il regolamento Dublino III attualmente in vigore faccia gravare una responsabilità sproporzionata su una minoranza di Stati, soprattutto nei periodi di grande afflusso di migranti; ritiene che il criterio del primo ingresso stabilito dal regolamento Dublino III abbia gravato, in ragione della loro posizione geografica, in maniera sproporzionata e come mai in precedenza sui paesi in prima linea in termini di registrazione e accoglienza dei richiedenti asilo; sottolinea che il regolamento Dublino III, così come concepito e attuato, non è riuscito a garantire il suo obiettivo principale, vale a dire la rapida determinazione dello Stato membro competente per una domanda di asilo, né ad assicurare quindi un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e un accesso efficace e rapido alle procedure di asilo;

2.  sottolinea che l'introduzione degli hotspot e del meccanismo di ricollocazione temporanea proposto dalla Commissione nel 2015 era finalizzata ad agevolare la gestione delle domande di asilo al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione, e costituiva un approccio pragmatico per ridurre le lacune del regolamento Dublino III, divenute a quel tempo evidenti; ricorda inoltre il contributo di agenzie dell'UE quali l'EASO e Frontex a sostegno degli Stati membri che devono far fronte a oneri eccessivi nell'attuazione dell'acquis in materia di asilo e sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione tra tali agenzie;

3.  evidenzia che l'inadeguata applicazione della gerarchia dei criteri, segnatamente l'uso eccessivo del criterio del paese di primo ingresso e l'esecuzione inefficace dei trasferimenti, ha accresciuto in maniera sproporzionata le responsabilità incombenti ad alcuni Stati membri, in particolare quelli in prima linea; ritiene pertanto che l'UE necessiti di un meccanismo di solidarietà sostenibile che stabilisca norme eque per la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, conformemente all'articolo 80 TFUE e nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla sicurezza e alla protezione dei richiedenti asilo;

4.  ritiene essenziale dotare gli Stati membri in prima linea di maggiori risorse e capacità, ad esempio tramite l'EASO finché il sistema di Dublino non sarà riformato;

5.  ricorda che il diritto all'asilo è un diritto fondamentale; sottolinea che la procedura di asilo serve a esaminare le domande e a concedere la protezione internazionale ai richiedenti ammissibili, fornendo al contempo una decisione rapida ed equa per coloro che non lo sono;

6.  rileva che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, gli Stati membri possono chiedere di riprendere in carico una persona o svolgere una procedura di rimpatrio nel caso di persone la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro; evidenzia che, nel contesto dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 4, il rimpatrio di persone che non soddisfano i requisiti per beneficiare della protezione internazionale, in particolare sulla base del volontario rispetto, potrebbe contribuire al funzionamento delle politiche migratorie dell'UE;

7.  accoglie con favore le decisioni di ricollocazione del Consiglio del 2015 e 2016, approvate come una misura di solidarietà urgente; esprime il proprio rammarico per il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli impegni a favore della solidarietà e della condivisione delle responsabilità, pur riconoscendo il contributo positivo di alcuni Stati membri; ricorda che la Commissione non ha seguito l'invito del Parlamento espresso nella sua risoluzione del 18 maggio 2017 di proporre la proroga delle misure di ricollocazione fino all'adozione della riforma del regolamento Dublino III; sottolinea che gli accordi ad hoc sulla ricollocazione non sostituiscono un sistema europeo comune di asilo (CEAS) armonizzato e sostenibile;

8.  deplora che il Consiglio, a differenza del Parlamento, non abbia adottato una posizione sulla proposta di rifusione di Dublino IV e abbia pertanto bloccato la riforma del regolamento Dublino III, nonostante le ben documentate falle del medesimo; ritiene che tale blocco possa essere interpretato come una violazione del principio di leale e mutua cooperazione tra le istituzioni dell'UE quale sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, tenendo conto al contempo del fatto che il Consiglio ha sempre cercato un accordo unanime, anche nei casi in cui i trattati prevedono una maggioranza qualificata; si rammarica in particolare del fatto che l'Unione disponga ancora dello stesso insieme di norme che si sono dimostrate inefficaci nella gestione di un elevato numero di arrivi; chiede una rapida riforma del CEAS;

9.  osserva che il meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi, previsto dall'articolo 33, non è stato applicato finora, nemmeno durante l'elevato numero di arrivi registrato tra il 2015 e il 2016; rileva altresì che le disposizioni della direttiva sulla protezione temporanea, mirate ad affrontare la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati incapacitati a ritornare nel loro paese di origine, non sono state ancora invocate;

10.  ritiene che debba essere istituito un meccanismo solidale nell'UE per garantire la continuità del diritto fondamentale di asilo nell'Unione, al fine di assicurare l'accesso all'asilo e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri; sottolinea che la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo dovrebbe sempre rimanere al centro di tale meccanismo; ritiene che tale meccanismo debba consentire la partecipazione delle organizzazioni della società civile che forniscono assistenza professionale alle persone che necessitano di protezione internazionale, in particolare di natura giuridica;

11.  sottolinea che la clausola discrezionale di cui all'articolo 17, che consente a uno Stato membro di assumere la competenza relativamente a una domanda di asilo, anche se non è stato individuato come Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III, è utilizzata raramente, in modo diverso e solo da un ridotto numero di Stati membri; rileva che la Germania, i Paesi Bassi e la Francia costituivano la maggior parte dei casi nel 2018; invita tutti gli Stati membri a fare un miglior uso della clausola discrezionale di cui all'articolo 17 per affrontare le situazioni difficili e le emergenze umanitarie in assenza di un meccanismo di solidarietà permanente; è del parere che le clausole discrezionali di cui all'articolo 17 dovrebbero essere utilizzate come strumento di solidarietà per la condivisione della responsabilità, in particolare nelle situazioni in cui si verifica un elevato numero di arrivi via terra e via mare, o per trasferire i richiedenti asilo che attualmente vivono negli hotspot in condizioni disumane, degradanti, non igieniche e non sicure e senza un accesso adeguato all'assistenza sanitaria fisica e mentale;

12.  ritiene che sia opportuno attuare in maniera efficace le disposizioni sull'unità familiare, che sono le prime nella gerarchia dei criteri per la definizione delle responsabilità, e fare più ampio ricorso alle disposizioni sulle persone a carico (articolo 16) e sulle clausole discrezionali (articolo 17) per sostenere l'unità familiare;

13.  sottolinea le numerose sfide relative all'attuazione del regolamento Dublino III; mette in risalto il considerevole supporto operativo e tecnico fornito dall'EASO alle autorità degli Stati membri nell'attuazione del sistema di Dublino, in particolare negli hotspot;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare il lavoro del personale dell'EASO consentendo che i colloqui dei richiedenti asilo si svolgano in una lingua diversa da quella del paese in cui sono condotti, assicurando nel contempo che il richiedente riceva l'assistenza di un interprete in una lingua che comprende; sottolinea la necessità che l'EASO svolga la sua attività operativa rispettando i più elevati standard e che ponga gli interessi dei richiedenti che necessitano di protezione internazionale, ivi compreso l'interesse superiore del minore, al centro della sua attività; chiede l'istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dotata di risorse finanziarie e umane adeguate, che assista gli Stati membri con le procedure di Dublino; esorta a garantire l'adeguatezza dell'organizzazione e del personale delle unità europee Dublino per snellire e accelerare il completamento delle procedure connesse al sistema di Dublino e garantire, in particolare, la corretta applicazione del capo III del regolamento Dublino III, che lega un richiedente asilo a un determinato Stato membro;

Tutelare i diritti fondamentali

15.  sottolinea la necessità di porre la tutela dei diritti fondamentali al centro di tutte le misure di attuazione del regolamento Dublino III, segnatamente la protezione dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone LGBTI e degli altri soggetti vulnerabili; mette in risalto il costo umano che le lacune del CEAS comportano per i richiedenti asilo, la cui salute mentale è già indebolita dai traumi che hanno subito nel rispettivo paese di origine e potenzialmente nel corso della rotta migratoria;

16.  ricorda che i richiedenti asilo hanno diritto a essere pienamente informati sulle procedure; deplora che il livello di informazione fornito ai richiedenti asilo differisca notevolmente da uno Stato membro a un altro; esorta gli Stati membri a garantire che i minori dispongano di informazioni su misura e facilmente comprensibili e di un sostegno specifico; sottolinea che è fondamentale fornire assistenza legale e un servizio di interpretazione per garantire il diritto all'informazione dei richiedenti;

17.  rileva che i trasferimenti dei richiedenti asilo, in particolare delle persone vulnerabili, dei minori e delle famiglie, possono determinare violazioni dei loro diritti umani; ribadisce che le violazioni del principio di non respingimento e dei diritti umani sono motivazioni sufficienti per sospendere un trasferimento anche quando il paese di destinazione non presenta problemi sistemici; esorta gli Stati membri a valutare adeguatamente i rischi cui i richiedenti sarebbero esposti negli Stati membri di destinazione; sottolinea, in particolare, che i trasferimenti devono essere effettuati in modo tale da non esporre in alcun caso le persone a un rischio di respingimento;

18.  ricorda che, conformemente all'articolo 28, il trattenimento dei richiedenti asilo nel contesto del sistema di Dublino può essere imposto soltanto come misura di ultima istanza, unicamente nella misura in cui il trattenimento è conforme al principio di proporzionalità e laddove non sia possibile applicare in modo efficace nessun'altra misura alternativa meno coercitiva per garantire l'esecuzione del trasferimento, nei casi in cui sussista un serio rischio di fuga; invita gli Stati membri ad adoperarsi concretamente per trovare valide alternative al trattenimento;

19.  ritiene che il trattenimento debba essere quanto più breve possibile e che non debba protrarsi oltre il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la debita diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino a quando non sia effettuato il trasferimento a norma del regolamento in questione; sottolinea che, in assenza di criteri armonizzati per determinare il rischio di fuga, gli Stati membri hanno adottato criteri divergenti e talvolta controversi; invita gli Stati membri e la Commissione a chiarire il significato di "rischio di fuga significativo";

20.  esorta gli Stati membri e la Commissione a dichiarare chiaramente che il trattenimento non è mai nell'interesse superiore del minore;

21.  ricorda che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo(5), è illegale imporre una misura di trattenimento nei confronti di un minore senza tenere in considerazione il suo interesse superiore, la sua situazione individuale, quale, se del caso, la condizione di minore non accompagnato, senza procedere a una valutazione della proporzionalità o senza che siano disponibili misure alternative al trattenimento;

22.  sottolinea che il fine ultimo della tutela del minore, come la protezione dalla tratta dei minori, deve sempre prevalere, onde garantire che i minori migranti abbiano un rapido accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e a un alloggio adeguato; pone in evidenza che i minori non accompagnati dovrebbero beneficiare di opportune misure di protezione, ad esempio una tutela efficace;

23.  prende atto delle numerose e sistematiche carenze per quanto riguarda il rispetto della gerarchia dei criteri; sottolinea che l'unità familiare è lungi dall'essere il criterio applicato con maggiore frequenza, sebbene sia in cima alla gerarchia in conformità del capo III del regolamento; ritiene che gli Stati membri, sulla base del principio della cooperazione reciproca, dovrebbero aiutare le autorità competenti e i cittadini dei paesi terzi a migliorare il processo di verifica dell'esistenza di legami familiari comprovati nella procedura di determinazione dello Stato membro competente; invita la Commissione a garantire il pieno rispetto della gerarchia dei criteri;

24.  ritiene fondamentale chiarire le condizioni necessarie all'applicazione del criterio del ricongiungimento familiare e dare la priorità, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, all'applicazione degli articoli 8, 10 e 16 quali criteri principali di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, al fine di garantire l'efficacia del diritto all'unità familiare e una più rapida attuazione delle decisioni in materia di ricongiungimento delle famiglie; invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare il livello di prova richiesto per il ricongiungimento familiare, orientandolo verso livelli e requisiti più facilmente raggiungibili; rileva che l'interpretazione del concetto di "famiglia" differisce da uno Stato membro a un altro, e ciò contribuisce all'inosservanza della gerarchia dei criteri e al malfunzionamento del sistema; chiede pertanto alla Commissione di monitorare attentamente la corretta applicazione delle definizioni relative alla famiglia da parte degli Stati membri, come sancito dall'articolo 3 del regolamento;

25.  ricorda che, a norma del regolamento, l'interesse superiore del minore dovrebbe essere la considerazione principale in tutte le procedure di Dublino e le decisioni concernenti il minore; lamenta che gli Stati membri applichino diverse interpretazioni dell'interesse superiore del minore;

26.  deplora che meccanismi di identificazione inadeguati e metodi talvolta errati di valutazione dell'età spesso aggravino ulteriormente la situazione dei minori, causando ritardi o incidendo negativamente sull'esito delle procedure di Dublino; osserva che taluni Stati membri sviluppano buone prassi, ad esempio il ricorso a personale specializzato per minori non accompagnati o un approccio multidisciplinare per determinare l'età;

27.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che in molti Stati membri la nomina di un rappresentante incaricato di assistere i minori non accompagnati per quanto riguarda le procedure di Dublino sia spesso ritardata o non garantita a causa di problemi pratici; rileva altresì che in alcuni paesi i rappresentanti non sono sufficientemente informati in merito alle procedure di Dublino e che i minori non accompagnati non dispongono di un sostegno consono alla loro età;

Semplificare le procedure, ridurre significativamente il tempo necessario al trattamento e difendere il diritto a un ricorso effettivo

28.  sottolinea che le procedure di trasferimento sono notevolmente aumentate nel 2016-2017 e generano considerevoli costi umani, materiali e finanziari; deplora, tuttavia, che i trasferimenti siano stati effettuati soltanto nell11 % dei casi, il che rappresenta un'altra causa del frequente sovraccarico dei sistemi di asilo, dimostrando chiaramente l'inefficacia del regolamento; ritiene essenziali gli sforzi volti a garantire l'accesso alle informazioni e procedure celeri per il ricongiungimento familiare e il trasferimento dei richiedenti asilo;

29.  sottolinea l'importante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea degli ultimi anni, che ha chiarito i motivi ammissibili per negare i trasferimenti Dublino, segnatamente qualsiasi fonte di rischio per la persona; prende atto, in particolare, dell'aumento del numero di decisioni dei tribunali europei e nazionali di sospendere i trasferimenti verso gli Stati membri in cui a un richiedente asilo sarebbe ingiustamente negata la protezione internazionale (respingimento indiretto) o sarebbero negati i suoi diritti nel contesto del sistema di Dublino; deplora che i richiedenti asilo siano vittime di un trattamento inumano o degradante in taluni Stati membri;

30.  osserva che le lacune in termini di organizzazione strutturale e funzionamento delle autorità nazionali competenti in materia di asilo, unitamente a una carenza di risorse, hanno contribuito a ritardare le procedure di Dublino e ostacolato l'applicazione del regolamento; rileva che, sebbene la maggior parte dei paesi abbia incaricato un'unica autorità specializzata delle questioni relative all'asilo, alcuni Stati membri hanno scelto di ripartire la responsabilità tra diverse autorità, creando in determinati casi complessità pratiche per i richiedenti asilo e divergenze nell'attuazione del regolamento;

31.  sottolinea che l'efficacia del sistema di Dublino dipende altresì dalla qualità e dal livello dell'organico di ciascuna autorità nazionale competente in materia di asilo; prende atto delle importanti lacune tra le autorità competenti in materia di asilo in termini di numero di membri del personale per richiedente asilo; sottolinea che le unità nazionali Dublino presentano carenze di personale ma, nel contempo, devono far fronte a un aumento significativo del loro carico di lavoro; invita gli Stati membri ad aumentare le risorse per rendere operativo Dublino III, in particolare per quanto riguarda il numero di funzionari competenti in materia di asilo;

32.  pone l'accento sull'assenza di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, che compromette attivamente il principio di solidarietà dell'UE e contribuisce direttamente al sovraccarico dei sistemi in taluni Stati membri;

33.  sottolinea che l'eccessiva e parzialmente inappropriata applicazione del criterio di "ingresso irregolare" grava in maniera sproporzionata sui paesi di primo ingresso, che spesso non dispongono delle risorse e delle capacità necessarie ad accogliere e registrare i richiedenti asilo; rileva che le richieste di "ripresa in carico" rappresentano il principale tipo di procedura di Dublino degli ultimi anni, vale a dire che la maggior parte delle persone sottoposte a una procedura di Dublino aveva già presentato domanda di asilo in un altro Stato membro; osserva che agli Stati membri dello spazio Schengen, nonché a quelli al di fuori di esso, dovrebbero applicarsi misure adeguate per prevenire i movimenti secondari;

34.  ricorda che i limiti temporali per ogni fase del sistema di Dublino sono intesi a garantire la brevità della procedura e consentire un rapido accesso alla procedura di asilo; osserva che il calcolo dei termini temporali e la determinazione del momento in cui ha inizio ciascuna procedura non sono chiari e variano da uno Stato membro all'altro; propone di chiarire e armonizzare le condizioni che determinano l'avvio delle procedure di trasferimento;

35.  ritiene che in alcuni casi le norme sul trasferimento di responsabilità nel quadro di Dublino III compromettano l'efficienza delle procedure di asilo e l'esecuzione dei trasferimenti, aggravando il pericolo di fuga; deplora le motivazioni spesso pretestuose avanzate dagli Stati membri per rifiutare i trasferimenti; ritiene che anche tali fattori abbiano contribuito all'aumento del numero di movimenti secondari, incoraggiando i richiedenti asilo a rimanere fuori dal sistema; invita la Commissione a rivedere le norme al fine di migliorare l'esecuzione dei trasferimenti e di eliminare il trasferimento di responsabilità in caso di fuga del richiedente asilo, a rinsaldare la fiducia tra gli Stati membri, a monitorare la situazione e, se del caso, imporre sanzioni agli Stati membri che rifiutano i trasferimenti;

36.  osserva che l'errata applicazione delle norme sulla gerarchia dei criteri, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento familiare e la situazione dei minori non accompagnati, e il ricorso sproporzionato al criterio del primo paese di ingresso irregolare compromettono a loro volta le procedure di asilo; osserva che tali lacune nell'attuazione potrebbero incoraggiare i richiedenti asilo a rimanere al di fuori del sistema; sottolinea che l'ulteriore armonizzazione dei sistemi di asilo degli Stati membri è fondamentale per il funzionamento del regolamento Dublino III e per prevenire i movimenti secondari; invita la Commissione a proporre un sistema che tenga debitamente conto dei comprovati legami significativi dei richiedenti asilo con uno Stato membro, come un precedente soggiorno legale o diplomi di istruzione, e che garantisca che il trattamento dei richiedenti asilo sia lo stesso, in termini relativi, in tutta l'UE;

37.  è del parere che fornire ai richiedenti asilo assistenza legale per le procedure di Dublino, in particolare negli hotspot, sia fondamentale per garantire che i richiedenti siano informati dei propri obblighi e diritti nel corso della procedura di Dublino; sottolinea che ciò rafforzerebbe le procedure rispettose dei diritti, semplificherebbe il sistema di Dublino e migliorerebbe il processo decisionale; osserva che un rappresentante legale può assicurare che ciascun fascicolo sia completo e accurato e contribuire a ridurre il tasso di ricorsi e a salvaguardare il diritto di non respingimento; rileva con preoccupazione che persistono alcune questioni specifiche a livello nazionale, ad esempio un accesso limitato a rappresentanti legali indipendenti in centri di asilo remoti, la bassa compensazione finanziaria per l'assistenza legale, l'assenza di strutture adeguate per colloqui preparatori e privati e un'inadeguata fornitura di assistenza legale ai richiedenti nei centri di trattenimento; invita gli Stati membri e la Commissione europea ad aumentare i fondi disponibili per l'assistenza legale nel corso delle procedure di Dublino;

38.  sottolinea che la qualità e la quantità delle informazioni fornite ai richiedenti nel corso delle procedure di Dublino sono lungi dall'essere soddisfacenti e variano notevolmente tra i paesi e, in alcuni casi, anche al loro interno; osserva che diversi fattori incidono sul rispetto del diritto di informazione, ad esempio la qualità e la chiarezza delle informazioni, l'accesso a un interprete, la disponibilità di documenti tradotti e l'accesso alle informazioni a tempo debito; ricorda che il diritto di informazione di cui all'articolo 4 del regolamento è essenziale alla luce della natura complessa delle procedure di Dublino e per garantire l'accesso a un esame equo delle domande di asilo nell'UE; sottolinea che le carenze in tale settore possono essere attribuite all'assenza di risorse ma derivano anche da scelte politiche consapevoli di alcuni paesi, in cui è stato nominato un numero estremamente limitato di rappresentanti legali; sollecita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e dell'EASO, a migliorare le informazioni fornite ai richiedenti asilo in merito alle complesse procedure di Dublino, e a garantire che tali informazioni siano chiare e accessibili per tutti, in particolare in materia di ricongiungimento familiare, conformemente agli articoli 4 e 26 del regolamento, e di accesso a un ricorso effettivo e a un'assistenza legale, conformemente all'articolo 27;

39.  invita la Commissione a valutare l'attuazione complessiva del CEAS così come eventuali lacune e carenze nel regolamento Dublino III che comportino un onere di responsabilità sproporzionato per i paesi situati alle frontiere esterne dell'UE;

Attuare uniformemente il sistema di Dublino in materia di asilo in Europa, dando priorità al rispetto dei diritti

40.  sottolinea che il principio di un'unica domanda di asilo nell'Unione non può essere rispettato, il che è in contrasto con l'obiettivo stesso del regolamento Dublino III; osserva che l'applicazione di questo principio è ostacolata da diversi fattori, il che implica l'esistenza di molteplici ragioni per la presentazione di domande di asilo successive; ritiene che le autorità nazionali competenti debbano condividere le informazioni utili in loro possesso, soprattutto quelle riguardanti la concessione e il respingimento delle domande di asilo, attraverso una banca dati europea come Eurodac, al fine di accelerare le procedure ed evitare domande multiple di asilo, nel rispetto della tutela dei dati personali; ritiene che la registrazione di tutti i richiedenti e i migranti irregolari che attraversano le frontiere sia una priorità;

41.  osserva che la portata della protezione dei richiedenti asilo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro per talune nazionalità e che ciò può contribuire ai movimenti successivi; è del parere che prendere in considerazione le esigenze individuali del richiedente nelle procedure di Dublino permetterebbe di ridurre i movimenti secondari; ritiene che tenere conto dei "comprovati legami significativi" nei confronti di un determinato Stato membro sia un approccio efficace per ridurre i movimenti secondari e chiede che ciò sia incluso tra i criteri di ricollocazione;

Rafforzare la governance e la convergenza tra gli Stati membri

42.  sottolinea che la rete della Commissione delle unità Dublino degli Stati membri si è incontrata solo una o due volte l'anno e non ha avuto un ruolo operativo; osserva che l'utilizzo non coordinato della rete delle unità Dublino dell'EASO impedisce il funzionamento efficiente del regolamento Dublino III; osserva, tuttavia, che la rete delle unità Dublino dell'EASO è stata più attiva e che l'EASO ha effettuato una serie di missioni utili a sostegno degli Stati membri per l'attuazione del regolamento Dublino III, ad esempio l'elaborazione di documenti di orientamento e analisi, l'organizzazione di corsi di formazione o l'invio di agenti; sollecita una più stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di asilo al fine di condividere le informazioni, promuovere l'elaborazione di migliori prassi uniformi, semplificare i trasferimenti e contribuire a prevenire i casi di domande multiple; propone di incaricare l'EASO di istituire una governance rafforzata sull'applicazione del regolamento Dublino III, includendo un dialogo operativo mensile tra le autorità nazionali, nonché una piattaforma per lo scambio e la condivisione di informazioni e migliori pratiche;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri a includere, tra le fonti utilizzate per il controllo dell'attuazione del regolamento, informazioni attendibili e aggiornate fornite da attori non statali, in particolare le organizzazioni internazionali e le ONG;

44.  osserva che tra il 2008 e il 2017 un numero significativo di domande di asilo è stato presentato da cittadini di paesi terzi che hanno viaggiato senza visto o con un visto di breve durata per entrare nello spazio Schengen(6); rileva inoltre che alcune di tali domande sono state presentate in uno Stato membro diverso da quello per cui era stato rilasciato il visto; sottolinea che, in relazione alle successive procedure di Dublino, è stato dimostrato che le norme di cui agli articoli 12 e 14 non sono sufficientemente chiare, il che ostacola la determinazione dello Stato membro competente; invita la Commissione a chiarire in che modo gli articoli 12 e 14 del regolamento dovrebbero essere applicati all'atto della determinazione dello Stato membro competente per una domanda di asilo; propone di valutare l'introduzione, come gerarchia di criteri, del possibile impatto delle domande di ingresso senza visto sull'adeguato funzionamento del sistema di Dublino;

45.  osserva che sono stati conclusi accordi bilaterali tra gli Stati membri per migliorare l'efficienza delle procedure di Dublino o assicurare il trasferimento dei richiedenti asilo; sottolinea tuttavia che tali accordi hanno altresì dimostrato di determinare un effetto negativo, che indebolisce in certi casi il conseguimento degli obiettivi del regolamento a livello europeo; esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a stilare un bilancio dei fattori che contribuiscono a una maggiore efficienza, ad adottare azioni congiunte e coordinate per ottimizzare l'efficacia dell'attuazione del regolamento Dublino III e ad adoperarsi per armonizzare l'attuazione del regolamento;

46.  osserva che gli Stati membri possono elaborare piani d'azione preventivi, con il sostegno della Commissione e in coordinamento con la stessa, laddove l'applicazione del regolamento possa essere ostacolata da un comprovato rischio di particolari pressioni sui sistemi di asilo degli Stati membri e/o da problemi relativi al funzionamento di detti sistemi, a norma dell'articolo 33; rileva che le suddette misure preventive possono tenere conto delle informazioni fornite dalla Commissione e dall'EASO e possono sfociare in un'autentica solidarietà concreta, conformemente all'articolo 80 TFUE, con gli Stati membri che subiscono particolari pressioni in relazione ai loro sistemi di asilo in generale, anche a causa di flussi migratori misti, e con i richiedenti, consentendo una migliore preparazione in caso di potenziali crisi in materia di asilo;

47.  ritiene che l'attuazione del regolamento Dublino III non sia efficace, in quanto gli obiettivi principali non sono raggiunti, in particolare una determinazione rapida ed equa dello Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale; ricorda che sono state individuate significative lacune di attuazione per una serie di diposizioni del sistema di Dublino; sottolinea che l'attuazione del regolamento è molto poco efficace rispetto agli sforzi, le risorse umane e il personale impiegati dagli Stati membri;

48.  invita il Consiglio ad adottare il voto a maggioranza qualificata all'atto di riformare il regolamento Dublino III e di deliberare in relazione all'articolo 78, paragrafo 2, TFUE;

49.  si rammarica che la Commissione non abbia ancora pubblicato la sua relazione di valutazione a norma dell'articolo 46; invita la Commissione a garantire un'attuazione più efficace del regolamento Dublino III;

o
o   o

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
(2) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146.
(3) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.
(4) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
(5) EDAL, Corte EDU – Rahimi c. Grecia, ricorso n. 8687/08, sentenza del 5 luglio 2011: https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1
(6) Commissione europea, rete europea sulle migrazioni, "Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination" (Impatto della liberalizzazione dei visti sui paesi di destinazione), marzo 2019: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_visa_liberalisation_2019_synthesis_report_en_0.pdf


Attuazione della direttiva rimpatri
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sull'attuazione della direttiva rimpatri (2019/2208(INI))
P9_TA(2020)0362A9-0238/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (la Convenzione di Ginevra), e in particolare il diritto al non respingimento,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 e 47,

–  visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

–  visti i "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato", adottati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 4 maggio 2005,

–  vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(1) (la "direttiva rimpatri"),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(2) ("rimpatrio SIS"),

–  visto il regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale(3),

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative alla direttiva 2008/115/CE, tra cui le cause C-357/09 Kadzoev(4), C-61/11 El Dridi(5), C-534/11 Arslan(6), C-146/14 Mahdi(7), C-554/13 Z. Zh.(8), C-47/15 Sélina Affum(9), C-82/16 K.A. e al.(10), nonché C-181/16 Gnandi(11),

–  viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alla direttiva 2008/115/CE, tra cui Amie e al./Bulgaria (ricorso n. 58149/08), N.D. e N.T./Spagna (ricorsi nn. 8675/15 e 8697/15) e Haghilo/Cipro (ricorso n. 47920/12),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 marzo 2014 sulla politica di rimpatrio dell'UE (COM(2014)0199),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 che istituisce un'agenda europea in materia di migrazione (COM(2015)0240),

–   viste le conclusioni dei vertici del Consiglio europeo dell'ottobre 2016 e del giugno 2018,

–  viste le norme comuni non vincolanti del Consiglio dell'11 maggio 2016 per i Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione attuate dagli Stati membri,

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2017 dal titolo "Per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – un piano d'azione rinnovato" (COM(2017)0200),

–  vista la raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12),

–  vista la raccomandazione della Commissione (UE) 2017/2338, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio(13),

–  vista la relazione di sintesi pubblicata dalla rete europea per le migrazioni nel 2017, dal titolo "The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards" (L'efficacia del rimpatrio negli Stati membri dell'UE: sfide e buone pratiche correlate alle norme dell'Unione),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018, presentata dalla Commissione, relativa a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (rifusione) (COM(2018)0634),

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2018 dal titolo "Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: progressi compiuti nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione" (COM(2018)0798),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2020 sulla COVID-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento (C(2020)2516),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(14),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE(15);

–  vista la sua posizione del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione(16),

—  vista la relazione speciale n. 24/2019 della Corte dei conti europea del novembre 2019, dal titolo "Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e risultati",

–  vista la valutazione d'impatto sostitutiva pubblicata dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) nel marzo 2019 sulla proposta di rifusione della direttiva rimpatri,

–  vista la valutazione europea dell'EPRS del giugno 2020, che fornisce una valutazione dell'attuazione della direttiva rimpatri e della dimensione esterna della medesima,

–  vista la relazione di valutazione di Frontex del 15 giugno 2020 sulle operazioni di rimpatrio effettuate nel secondo semestre del 2019,

–  vista la quarta relazione annuale del Centro europeo contro il traffico di migranti di Europol, pubblicata il 15 maggio 2020,

–  viste le relazioni sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio elaborate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen(17),

–  vista la guida pratica del Consiglio d'Europa del 17 settembre 2019 dal titolo "Practical Guidance on Alternatives to Immigration Detention: Fostering Effective Results" (Guida pratica alle alternative al trattenimento dei migranti: come favorire risultati efficaci),

–  vista l'analisi del 7 dicembre 2017 del Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (CDDH) del Consiglio d'Europa sugli aspetti legislativi e pratici delle alternative efficaci al trattenimento nell'ambito della migrazione,

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea(18),

–  vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(19),

–  visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0238/2020),

A.  considerando che la Commissione ha valutato l'attuazione della direttiva rimpatri soltanto una volta (nel 2014), nonostante l'obbligo giuridico stabilito dall'articolo 19 di tale direttiva di riferire in merito alla sua applicazione ogni tre anni, a partire dal 2013; che nel 2015 la Commissione ha pubblicato una comunicazione contenente un piano di azione per i rimpatri; che nel 2017 ha emesso una raccomandazione per rendere i rimpatri più efficaci in sede di attuazione della direttiva rimpatri e pubblicato un manuale per i rimpatri; che nel settembre 2018, senza effettuare alcuna valutazione d'impatto, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva per realizzare una politica in materia di rimpatrio più efficace e coerente; che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha incaricato l'EPRS di fornire una valutazione d'impatto sostitutiva sulla rifusione proposta; che tale valutazione evidenzia la mancanza di prove a sostegno dell'assunto che la proposta di rifusione determinerebbe rimpatri più efficaci;

B.  considerando che il duplice obiettivo della direttiva rimpatri è stabilire norme comuni in materia di rimpatri efficaci che rispettino sia i diritti fondamentali, sia il principio di proporzionalità; che nella sua raccomandazione per rendere i rimpatri più efficaci, la Commissione si concentra sul tasso di rimpatri quale indicatore dell'efficacia della direttiva e raccomanda misure che possono determinare, come effetto indesiderato, quello di limitare determinate salvaguardie di tale direttiva, come il diritto di ricorso, e di avvalersi di periodi di trattenimento più lunghi; che i rimpatri sostenibili e il successo della reintegrazione sono indicatori importanti nella valutazione dell'efficacia dei rimpatri; che attualmente il monitoraggio post-rimpatrio non è sufficientemente completo e accurato; che sono emerse prove del fatto che non tutti i rimpatri sono sostenibili, soprattutto in relazione ai minori non accompagnati, a causa della mancanza di un piano di reinserimento personale o di un sostegno al momento del rimpatrio;

C.  considerando che la Commissione ha osservato che gli Stati membri si trovano ad affrontare numerosi ostacoli all'efficacia dei rimpatri, di natura procedurale, tecnica e operativa, tra cui il livello di cooperazione tra tutti gli attori coinvolti, non ultimi i paesi terzi; che l'identificazione dei rimpatriandi e la necessità di ottenere la documentazione necessaria dai paesi terzi costituiscono, per la Commissione, uno dei principali motivi del mancato rimpatrio;

D.  considerando che la mancanza di armonizzazione ha un impatto profondo sulle pratiche di rimpatrio tra gli Stati membri; che, dalle valutazioni effettuate dalla Commissione al momento della pubblicazione della raccomandazione per rendere i rimpatri più efficaci, è emerso che "il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dalla direttiva rimpatri ha portato ad un recepimento incoerente nelle legislazioni nazionali, con un impatto negativo sull'efficacia della politica di rimpatrio dell'Unione" e che "un'attuazione più efficace di tale direttiva ridurrebbe le possibilità di sviamento delle procedure e eliminerebbe le inefficienze, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea";

E.  considerando che la Commissione, nel suo piano di azione sui rimpatri pubblicato nel 2015, ha espresso il parere che i rimpatri volontari siano, quando possibile, la soluzione da preferire; che, sempre secondo le stime della Commissione citate nel suddetto piano di azione, "si calcola che i rimpatri siano stati eseguiti per circa il 40 % con partenze volontarie, mentre nel 2009 questa percentuale era appena del 14 %; che, secondo le stime della Commissione, 300 000 persone l'anno non possono essere rimpatriate a causa di ostacoli amministrativi, problemi sanitari o il rischio di respingimento; che è opportuno affrontare la loro situazione, anche concedendo loro uno status giuridico per motivi umanitari;

F.  considerando che i dati relativi all'attuazione della direttiva rimpatri sono accessibili al pubblico tramite Eurostat, ma non sono in tutti i casi disaggregati e comparabili; che saranno rese disponibili maggiori informazioni a seguito dell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ("rimpatrio SIS") e del regolamento (UE) 2020/851 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;

G.  considerando che, tra il 2014 e il 2018, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere è diminuito da 1,82 milioni a 142 000; che nel 2019 gli Stati membri hanno rilasciato circa 3 milioni di primi permessi di soggiorno; che il numero di domande di asilo è sceso da 1,29 milioni nel 2015 a 698 000 nel 2019; che nel 2018 gli Stati membri hanno emesso 283 880 decisioni di rimpatrio e che, fra queste, 147 815 hanno dato luogo a effettivi rimpatri;

H.  considerando che gli Stati membri non condividono sistematicamente informazioni sulle decisioni di rimpatrio o sui divieti d'ingresso emessi, il che rende praticamente impossibile il reciproco riconoscimento delle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri e la loro applicazione a livello dell'Unione; che, al fine di aumentare l'efficienza delle riammissioni e garantire la coerenza dei rimpatri a livello europeo, gli accordi formali dell'UE dovrebbero prevalere sugli accordi bilaterali fra Stati membri e paesi terzi;

Osservazioni generali

1.  prende atto della mancanza di una valutazione dell'attuazione da parte della Commissione e invita quest'ultima a effettuare tale valutazione, che era prevista per il 2017, in conformità dell'articolo 19 della direttiva rimpatri e in linea con il principio "legiferare meglio";

2.  ribadisce l'importanza di un approccio comune basato su dati concreti per orientare un processo decisionale coerente e un dibattito pubblico ben informato, e invita la Commissione a sollecitare e sostenere gli Stati membri nella raccolta e nella pubblicazione di dati qualitativi e quantitativi relativi all'attuazione della direttiva rimpatri, con particolare riferimento ai dati sui divieti d'ingresso e sul trattenimento, in quanto si tratta di categorie di dati attualmente non raccolti da Eurostat, e avvalendosi in particolare dei nuovi strumenti disponibili, come il rimpatrio SIS e il regolamento (UE) 2020/851 che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale; invita gli Stati membri a raccogliere quanto prima dati statistici sulla base del regolamento (UE) 2020/851 e a partecipare ai relativi studi pilota; constata con preoccupazione la mancanza di dati disponibili, tra cui dati disaggregati per genere ed età, relativi all'attuazione della direttiva rimpatri;

3.  è preoccupato per il fatto che dal 2015 il numero di decisioni di rimpatrio eseguite sia in diminuzione e osserva che tale numero non corrisponde necessariamente a un aumento o a una diminuzione degli ingressi irregolari; sottolinea che una politica di rimpatrio efficace è uno degli elementi fondamentali di una politica dell'UE in materia di asilo e di migrazione ben funzionante; prende atto che, secondo la dichiarazione della Commissione, il tasso di rimpatrio è sceso dal 46 % nel 2016 al 37 % nel 2017 e che ciò potrebbe non fornire un quadro completo, a causa del margine di discrezionalità intrinseco di cui dispongono gli Stati membri nell'attuazione della direttiva rimpatri, in particolare le difficoltà nella cooperazione con i paesi terzi, il fatto che alcuni Stati membri emettono più di una decisione di rimpatrio nei confronti di una persona, che le decisioni non vengono revocate qualora il rimpatrio non dovesse avere luogo per motivi umanitari, che alcune persone non sono rimpatriabili in quanto il loro rimpatrio violerebbe il principio di non respingimento, o che alcune persone rimpatriano volontariamente senza che il loro rimpatrio sia registrato; sottolinea che non tutte le decisioni di rimpatrio sono seguite da procedure di rimpatrio e di riammissione rapide, a causa di ostacoli pratici e legali, e prende atto con preoccupazione che ciò può mettere a dura prova non soltanto le infrastrutture locali, ma anche le persone coinvolte;

4.  condivide l'obiettivo della Commissione di migliorare l'effettiva attuazione della direttiva rimpatri e l'efficacia delle procedure di rimpatrio negli Stati membri; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione, ove ciò sia motivato; sottolinea che l'efficacia della direttiva rimpatri dovrebbe essere misurata facendo riferimento al tasso di rimpatrio come pure alla sostenibilità dei rimpatri e all'attuazione delle garanzie dei diritti fondamentali, al rispetto delle garanzie procedurali e all'efficacia dei rimpatri volontari; sottolinea che è opportuno migliorare e semplificare ulteriormente la misurazione dell'efficacia dell'attuazione della direttiva rimpatri fra gli Stati membri, in modo da rafforzare la trasparenza e la comparabilità dei dati;

5.  prende atto della dichiarazione della Commissione, secondo cui la mancata identificazione e riammissione dei rimpatriandi nei paesi terzi costituisce uno dei motivi principali del mancato rimpatrio; sottolinea la necessità di migliorare le relazioni con i paesi terzi in un dialogo costruttivo sulla migrazione basato sulla parità, in modo da garantire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa finalizzata a rimpatri efficaci e sostenibili;

6.  prende atto dell'informalizzazione della cooperazione con i paesi terzi; invita gli Stati membri a sostenere la Commissione nella conclusione di accordi formali di riammissione dell'UE, che siano accompagnati da un controllo parlamentare e da una vigilanza giudiziaria a livello dell'UE; sottolinea che occorre offrire incentivi, anche finanziari, per facilitare la cooperazione; osserva che gli accordi bilaterali di riammissione utilizzati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri non offrono garanzie procedurali adeguate, compresa la notifica all'interessato delle misure individuali e le informazioni sui mezzi di ricorso disponibili ed efficaci; osserva che gli Stati membri fanno fronte a sfide per garantire regolarmente la piena occupazione di tutti i posti disponibili per i rimpatriandi nelle operazioni di rimpatrio mediante voli charter coordinati da Frontex; prende atto con preoccupazione che, in alcuni casi, l'opzione di effettuare operazioni di rimpatrio Frontex congiunte è esclusa dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri organizzatori o partecipanti e i paesi terzi di destinazione;

7.  sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in materia di rimpatri tra gli Stati membri, compresa la condivisione delle informazioni e l'applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, in linea con le garanzie relative ai diritti fondamentali; sottolinea la necessità di un sostegno, anche operativo, da parte delle agenzie competenti dell'Unione; sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e Frontex;

8.  invita gli Stati membri ad assegnare capacità adeguate, anche in termini di risorse umane e di formazione sufficiente, alle autorità responsabili dell'adozione e dell'attuazione delle decisioni di rimpatrio, e in tal modo investire nella qualità di tali decisioni e della relativa attuazione;

9.  sottolinea l'importanza di procedure eque, rapide ed efficaci per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio dell'Unione, compresi quelli la cui domanda sia stata respinta, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate;

Decisioni di rimpatrio e partenza volontaria

10.  sottolinea l'importanza di garantire nella direttiva rimpatri che i migranti rispettino le decisioni di rimpatrio e ricorda il principio chiave, sancito da tale direttiva, secondo cui dovrebbe essere attribuita priorità ai rimpatri volontari rispetto a quelli forzati laddove non vi siano seri motivi per ritenere che ciò possa compromettere le finalità di una procedura di rimpatrio, dal momento che i rimpatri volontari sono più sostenibili, meno costosi e complessi per gli Stati e più inclini a rispettare i diritti fondamentali degli interessati; chiede alla Commissione di continuare a considerare i rimpatri volontari come l'opzione da preferire ai rimpatri forzati e di incoraggiare gli Stati membri a elaborare un quadro efficace per l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario;

11.  chiede alla Commissione di continuare a fornire fondi e aumentare le risorse a disposizione per i programmi di rimpatrio volontario assistito onde incentivarne l'utilizzo, con il fine ultimo di assicurare un rimpatrio e una reintegrazione sostenibili;

12.  sottolinea che, a norma dell'articolo 7 della direttiva rimpatri, una decisione di rimpatrio, in linea di principio, prevede un periodo sufficiente per una partenza volontaria, compreso tra i 7 e i 30 giorni, che gli Stati membri sono tenuti a prorogare laddove necessario, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; richiama l'attenzione sulle eccezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatri; osserva che i programmi nazionali degli Stati membri finalizzati ad assistere la partenza volontaria sono talvolta insufficienti in termini di portata e di mezzi; ricorda che gli Stati membri che offrono tale periodo di partenza volontaria solo a seguito di una domanda devono informare i cittadini dei paesi terzi interessati circa la possibilità di presentare tale domanda;

13.  accoglie con favore le disposizioni, in diversi Stati membri, che consentono di tenere debitamente conto delle circostanze individuali e di concedere proroghe al periodo di partenza volontaria; ricorda che, nei casi in cui la direttiva rimpatri impone agli Stati membri di posticipare l'allontanamento, ad esempio quando violerebbe il principio di non respingimento, l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva rimpatri impone agli Stati membri di fornire agli interessati una conferma scritta che la decisione di rimpatrio non sarà temporaneamente eseguita;

14.  sottolinea che una definizione ampia del rischio di fuga può condurre gli Stati membri ad astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria; ricorda che la revoca del periodo per la partenza volontaria conduce anche all'imposizione di un divieto di ingresso, che potrebbe ulteriormente minare la partenza volontaria; sottolinea la necessità di una migliore attuazione dell'attuale quadro giuridico al fine di rafforzare i rimpatri volontari con esito positivo;

15.  invita gli Stati membri e Frontex a condividere informazioni e migliori pratiche in materia di rimpatri volontari positivi e dignitosi e a fornire assistenza operativa tra gli Stati membri, su richiesta, onde rafforzare e migliorare l'efficacia operativa dei rimpatri volontari;

16.  sottolinea l'importanza di garantire una gestione e un'assistenza dei singoli casi, adattate alle singole circostanze e prospettive del rimpatriando, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati;

Salvaguardie procedurali

17.  sottolinea che la direttiva rimpatri prevede che le decisioni di rimpatrio, nonché quelle di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento siano ad hoc, chiaramente motivate in fatto e in diritto, formulate per iscritto e corredate delle informazioni relative ai mezzi di ricorso disponibili e alle pertinenti scadenze; evidenzia che è importante che tali informazioni siano fornite in una lingua comprensibile per la persona interessata; manifesta preoccupazione per la mancanza di dettagli e di motivazioni adeguati nelle decisioni di rimpatrio;

18.  ritiene che i minori non accompagnati non debbano essere rimpatriati, a meno che non sia possibile dimostrare che detto rimpatrio sia nell'interesse del minore, e che i minori dovrebbero essere informati con modalità consone alla loro età e in una lingua comprensibile in merito ai loro diritti e alle possibilità di ricorso di cui dispongono;

19.  ricorda che il principio di non respingimento è vincolante per gli Stati membri in ogni circostanza, anche per le procedure di rimpatrio che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva rimpatri;

20.  riconosce che il diritto di ricorso varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, in particolare per quanto riguarda il tipo di organo di ricorso e i termini di presentazione; sottolinea la necessità di garantire il diritto a un ricorso efficace, anche fornendo informazioni adeguate e accessibili e assistenza legale, nonché risorse finanziarie adeguate per l'assistenza legale;

21.  osserva che il ricorso alla clausola facoltativa di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) può condurre a un'applicazione minore delle garanzie alle frontiere rispetto alla normale procedura di rimpatrio; esorta pertanto gli Stati membri ad assicurare garanzie procedurali e il rispetto dei diritti umani alle frontiere e ad applicare la direttiva rimpatri alle situazioni frontaliere;

22.  evidenzia che la direttiva rimpatri consente la sospensione temporanea dell'esecuzione di un allontanamento in attesa della revisione di una decisione relativa al rimpatrio; sottolinea la necessità di garantire tale sospensione nei casi in cui vi sia il rischio di respingimento; osserva che, nella maggior parte dei paesi, il ricorso contro i rimpatri non ha automaticamente effetto sospensivo, il che può ridurre la protezione; evidenzia che un rimedio sospensivo automatico garantirebbe che le persone non siano rimpatriate prima della decisione definitiva; sottolinea che l'interesse superiore del minore deve essere la considerazione preminente di tutte le decisioni relative ai minori, comprese le decisioni in sospeso relative al rimpatrio;

23.  ricorda che l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri offre agli Stati membri la possibilità di concedere un permesso di soggiorno autonomo per gravi motivi familiari, umanitari o altri, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel loro territorio; sottolinea l'importanza di esaurire con successo le opzioni previste dalla direttiva rimpatri per applicare le decisioni di rimpatrio, evidenziando il rimpatrio volontario; osserva, tuttavia, che il ricorso all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri è limitato e incoraggia gli Stati membri a estendere l'utilizzo di tale clausola; esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri non siano in grado di rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo nei casi in cui il rimpatrio risulta impossibile, il che impedisce spesso ai migranti che non possono essere rimpatriati di godere dei loro diritti fondamentali; sottolinea che la concessione di permessi di soggiorno a coloro che non possono ritornare nel proprio paese di origine potrebbe contribuire a prevenire il protrarsi dei soggiorni irregolari, ridurre la vulnerabilità allo sfruttamento del lavoro, agevolare l'inclusione sociale degli individui interessati e far sì che essi apportino il loro contributo alla società; osserva che ciò contribuirebbe anche a far uscire le persone dal limbo amministrativo in cui potrebbero essere bloccate; sottolinea, al contempo, che il coordinamento all'interno dell'Unione è necessario al fine di impedire ulteriori movimenti irregolari di persone per cui è stata emessa una decisione di rimpatrio;

Divieti d'ingresso

24.  nota con preoccupazione la diffusa imposizione automatica di divieti di ingresso che, in taluni Stati membri, sono applicati congiuntamente alla partenza volontaria; sottolinea che tale approccio rischia di disincentivare i rimpatri volontari; invita gli Stati membri a rispettare l'obbligo della direttiva rimpatri di prendere in considerazione la revoca o la sospensione del divieto nel caso in cui un cittadino di un paese terzo possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro;

25.  osserva che la situazione di una persona può variare durante il periodo imposto da un divieto d'ingresso e che una persona può trovarsi a rischio di persecuzione nel paese in cui è stata rimpatriata; invita gli Stati membri a revocare in tali casi il divieto d'ingresso sulla base di considerazioni umanitarie; ribadisce che il divieto d'ingresso non dovrebbe essere applicato automaticamente, ma dovrebbe piuttosto basarsi su una valutazione individuale; invita gli Stati membri a predisporre procedure efficaci per richiedere la revoca del divieto d'ingresso, che garantiscano una valutazione individuale, tengano debitamente conto dell'interesse superiore del minore, del diritto alla vita familiare e al ricongiungimento familiare e rispettino il principio di proporzionalità;

26.  osserva che, sebbene la minaccia di imposizione di un divieto d'ingresso possa agire da incentivo a lasciare il paese entro il periodo per la partenza volontaria, i divieti d'ingresso, una volta imposti, possono disincentivare a rispettare una decisione di rimpatrio e possono accrescere il rischio di fuga; invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'imposizione tempestiva di divieti d'ingresso per eseguire con successo le decisioni di rimpatrio; sottolinea che la direttiva prevede norme che consentono di revocare i divieti d'ingresso e invita gli Stati membri a farne uso quando necessario;

27.  sottolinea che i divieti d'ingresso possono comportare conseguenze sproporzionate in particolare per le famiglie e i minori; si compiace dell'opzione introdotta da alcuni Stati membri di esentare i minori dall'imposizione di qualsivoglia divieto d'ingresso, ma sottolinea che gli interessi dei minori dovrebbero essere presi in considerazione in via prioritaria nell'ambito della decisione di imporre un divieto d'ingresso ai loro genitori o di revocarlo; invita gli Stati membri a garantire il ricongiungimento familiare e il rispetto del diritto alla vita familiare, anche applicando tale principio come base per astenersi dall'imporre divieti d'ingresso;

Trattenimento e rischio di fuga

28.  ricorda che l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva rimpatri stabilisce che il "rischio di fuga" indica l'esistenza, in un caso individuale, di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga; prende atto delle differenze di recepimento negli ordinamenti nazionali della definizione di "rischio di fuga"; sottolinea che per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva rimpatri, è necessario tenere in debita considerazione le circostanze individuali della persona coinvolta nell'individuare un rischio di fuga che giustifica il trattenimento;

29.  esprime preoccupazione per il fatto che la legislazione di diversi Stati membri comprenda elenchi dettagliati e talvolta divergenti di "criteri oggettivi" per la definizione del rischio di fuga, tra cui un criterio generico quale la mancanza di denaro; è preoccupato per il fatto che le diverse definizioni di criteri oggettivi per la valutazione del rischio di fuga nella legislazione nazionale degli Stati membri possano comportare un'applicazione incoerente del trattenimento in tutta l'Unione; deplora che questi criteri siano spesso applicati in maniera più o meno automatica, mentre le circostanze individuali sono marginalmente prese in considerazione; sottolinea che ciò ha comportato l'imposizione sistematica del trattenimento in molti Stati membri; sottolinea la necessità di armonizzare la definizione e l'attuazione di criteri obiettivi per stabilire il rischio di fuga;

30.  sottolinea che, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani, il trattenimento deve rimanere una misura di ultima istanza, deve essere previsto dalla legge ed essere necessario, ragionevole e proporzionato agli obiettivi da conseguire e deve durare il più breve tempo possibile; evidenzia altresì che la decisione di imporre una misura detentiva deve sempre basarsi su una valutazione delle singole circostanze, che prenda in considerazione i singoli interessi delle persone interessate;

31.  ribadisce che un trattenimento più lungo non aumenta automaticamente le possibilità di rimpatrio ed è generalmente più costoso rispetto alle alternative e aggiunge che gli Stati non dovrebbero fare automaticamente affidamento sul periodo massimo consentito dalla direttiva rimpatri e dovrebbero altresì garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni per un trattenimento legittimo durante tutto il periodo detentivo;

32.  osserva che la direttiva rimpatri stabilisce in quali circostanze i rimpatriandi possono essere legalmente trattenuti; rileva che il trattenimento è possibile solo se altre misure sufficienti ma meno coercitive non possono essere applicate efficacemente in un caso specifico; si rammarica del fatto che in pratica gli Stati membri sviluppano e adottano poche alternative praticabili al trattenimento; invita gli Stati membri a offrire, con urgenza, valide alternative al trattenimento basate sulle comunità, che hanno un impatto meno negativo sui migranti, in particolare sui minori e sui soggetti vulnerabili; sollecita gli Stati membri a riferire in merito alle misure adottate in alternativa al trattenimento;

33.  ricorda che gli Stati membri dovrebbero rispettare i mandati degli organismi nazionali e internazionali pertinenti e competenti, quali gli istituti nazionali per i diritti umani, i difensori civici e i meccanismi di prevenzione nazionali, che effettuano un controllo indipendente delle condizioni di detenzione;

34.  osserva che un consistente numero di minori è ancora trattenuto nell'Unione europea nel quadro delle procedure di rimpatrio; concorda con il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il quale ha chiarito che i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi connessi all'immigrazione e il trattenimento non può mai essere giustificato come misura adottata nell'interesse superiore del minore, anche in linea con la Dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016; invita gli Stati membri a fornire alternative adeguate, umane e non detentive al trattenimento;

35.  invita la Commissione a garantire che gli Stati membri e Frontex dispongano di organismi di monitoraggio che beneficino di un mandato, di una capacità e di competenze adeguati, nonché di un elevato livello di indipendenza, conoscenze specialistiche e procedure trasparenti; sottolinea che il monitoraggio dei rimpatri dovrebbe includere tutte le fasi delle operazioni di rimpatrio, con risorse adeguate; invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi degli organismi di monitoraggio indipendenti esistenti, quali le organizzazioni nazionali e internazionali e gli istituti nazionali per i diritti umani, cooperando con loro o designandoli come sistemi di monitoraggio dei rimpatri forzati; esorta la Commissione a garantire l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio successivo al rimpatrio per conoscere la sorte delle persone rimpatriate, ove possibile sul piano giuridico e pratico, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati e le famiglie; invita gli Stati membri a effettuare adeguati trasferimenti dei servizi di protezione dei minori tra le autorità nazionali per garantire che i minori rimpatriati ricevano assistenza e abbiano accesso ai servizi nazionali preposti alla loro tutela; sottolinea la necessità di dare seguito ai piani di reinserimento dei rimpatriandi per garantire l'efficacia dell'attuazione; invita la Commissione ad agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri per quanto concerne il monitoraggio post-rimpatrio e a stanziare fondi sufficienti a tale scopo;

36.  invita gli Stati membri a garantire che la direttiva rimpatri sia correttamente attuata in ogni suo aspetto; sollecita la Commissione a continuare a monitorarne l'attuazione e a intervenire in caso di inadempienza;

o
o   o

37.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(2) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.
(3) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1.
(4) ECLI: UE: C 2009:741.
(5) ECLI: UE: C 2011:268.
(6) ECLI: UE: C 2013:343.
(7) ECLI: UE: C 2014:1320.
(8) ECLI: UE: C 2015:377.
(9) ECLI: UE: C 2016:408.
(10) ECLI: UE: C 2018:308.
(11) ECLI: UE: C 2018:465.
(12) GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 15.
(13) GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83.
(14) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
(15) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 39.
(16) Testi approvati, P8_TA(2019)0175.
(17) GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.
(18) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(19) GU C 76 del 9.3.2020, pag. 86.


Cooperazione dell'OLAF con l'EPPO ed efficacia delle sue indagini ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti(1),

–  visto il parere della Commissione (COM(2020)0805),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0338),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del suo regolamento,

–  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0263/2020),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 42 dell'1.2.2019, pag. 1.
(2) Testi approvati del 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.


Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 dicembre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare bene nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.
(2)  Il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare efficacemente nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. I principali elementi di tale sistema possono quindi restare immutati. Tuttavia il valore aggiunto del regolamento (UE) n. 182/2011 in termini di adeguatezza del processo decisionale non è del tutto soddisfacente. Risulta pertanto necessario apportare alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. Il presente atto modificativo ha l'obiettivo ulteriore di sensibilizzare i cittadini dell'Unione riguardo alle procedure relative agli atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e negli organi dell'Unione è fondamentale non solo informare i cittadini circa l'adozione delle decisioni ma anche spiegare i motivi alla base delle decisioni adottate da tali istituzioni e organi.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere. Per lo più si tratta di casi attinenti agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari.
(3)  In una serie di casi specifici il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede il rinvio al comitato di appello. Nella pratica, soprattutto in relazione agli organismi geneticamente modificati, agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari, il comitato di appello è interpellato nei casi in cui il comitato d'esame non raggiunge una maggioranza qualificata a favore o contro e quindi non esprime alcun parere.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Di conseguenza solo un numero molto limitato di casi sono stati rinviati al comitato di appello conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e sono quindi interessati dal presente atto modificativo.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri.
(4)  L'esperienza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi il comitato di appello ripete il risultato del comitato d'esame, quindi non viene espresso alcun parere. Il comitato di appello non ha pertanto contribuito a fare chiarezza sulla posizione degli Stati membri né a ovviare alla mancanza di parere nella procedura d'esame. Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così la facoltà di stabilire per conto degli Stati membri se e come sia necessario garantire l'efficace attuazione della legislazione.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Il regolamento (UE) n. 182/2011 dispone che in tali casi la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, accordandole così un potere discrezionale.
soppresso
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo.
(6)  Tale potere discrezionale è tuttavia considerevolmente ridotto nei casi relativi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come ad esempio nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in cui la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole e non può astenersi dal farlo. A tale riguardo il Mediatore europeo ha indicato, nella sua decisione sul caso 1582/2014, che la Commissione deve rispettare le disposizioni giuridiche vigenti per quanto riguarda i termini fissati per l'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Sebbene alla Commissione sia conferito il potere di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano pienamente le proprie responsabilità nel processo decisionale. Non è quanto accade quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a causa, tra l'altro, di un numero significativo di astensioni o assenze al momento della votazione.
(7)  Sebbene la Commissione abbia la competenza di decidere in tali casi, è opportuno, considerata la particolare sensibilità delle questioni in gioco, che anche gli Stati membri si assumano una maggiore responsabilità nel processo decisionale. Qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e gli Stati membri non siano in grado di raggiungere una maggioranza qualificata a favore del progetto di atto di esecuzione inteso a concedere un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione dovrebbe considerarsi rifiutata.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello
(8)  Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello. La proroga dovrebbe tuttavia essere concessa solo per un breve periodo.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.
(10)  La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di indicarle le loro posizioni e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero altresì essere trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Qualora risulti difficile ottenere pareri favorevoli da parte degli Stati membri in relazione a diversi progetti di atti di esecuzione simili, è opportuno considerare la possibilità di riesaminare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nei pertinenti atti di base.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di appello e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri.
(11)  È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri in tutte le fasi della procedura consultiva e della procedura d'esame e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri. Qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o la protezione dell'ambiente, ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe fornire motivazioni specifiche e dettagliate per i voti e le astensioni. La Commissione dovrebbe altresì fornire informazioni sulla composizione dei comitati, incluse le persone presenti e le autorità o gli organismi cui appartengono, nonché sull'ordine del giorno delle riunioni e sui documenti e i progetti di testi esaminati.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al fine di sensibilizzare i cittadini dell'Unione, migliorare la loro comprensione della procedura e aumentarne la visibilità, ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe fornire motivazioni in relazione al suo voto o alla sua astensione, oppure in merito alla sua assenza alla votazione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  È opportuno aumentare ulteriormente l'accessibilità del registro e modificarne il contenuto nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza riguardo al processo decisionale, in particolare inserendo maggiori informazioni sul processo medesimo. Il miglioramento delle funzioni di ricerca del registro onde consentire la ricerca per settore di intervento sarebbe un elemento essenziale a tal fine.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione, a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.";
"Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente, o la maggioranza semplice degli Stati membri, può decidere che il comitato di appello tenga una nuova riunione a un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.";
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.";
"3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Parlamento europeo e al Consiglio per un parere che ne indichi le posizioni e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, incluse le implicazioni istituzionali, giuridiche, economiche, politiche e internazionali dell'esito della votazione in seno al comitato di appello. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati da motivi di urgenza la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. Le posizioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio sono altresì trasmesse senza indebito ritardo al Comitato economico e sociale europeo, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, a seconda dei casi.";
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
b bis)   è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. In deroga al paragrafo 3, qualora l'atto di base riguardi la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante e il progetto di atto di esecuzione preveda la concessione di un'autorizzazione per un prodotto o una sostanza, tale autorizzazione è concessa solo se viene espresso un parere positivo a seguito della votazione di cui al paragrafo 1.
Il primo comma non pregiudica il diritto della Commissione di proporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione in merito alla stessa questione.";
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)
b ter)   è inserito il paragrafo seguente:
"4 ter. I rappresentanti degli Stati membri indicano le motivazioni del proprio voto o della propria astensione ai fini del paragrafo 1 oppure le motivazioni della loro assenza alla votazione.
Qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o l'ambiente, i rappresentanti degli Stati membri forniscono motivazioni specifiche e dettagliate in merito al proprio voto o alla propria astensione.";
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
-a)   al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)  gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;
"b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, ivi compresi i progetti di testi da sottoporre a decisione e i documenti oggetto di discussione;";
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
-a bis)  al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)  i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;
"c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle persone presenti alla riunione e delle autorità e degli organismi cui appartengono tali persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;";
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
"e) i risultati delle votazioni, compresi, nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro;";
"e) i risultati delle votazioni, compresi i voti espressi dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e le eventuali astensioni, corredati dalle motivazioni alla base del voto o dell'astensione oppure dell'assenza alla votazione, come pure dalle motivazioni specifiche e dettagliate alla base del voto o dell'astensione qualora l'atto riguardi un settore particolarmente sensibile, ad esempio la protezione dei consumatori, la salute o la sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante o l'ambiente;";
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 3
a bis)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.
"3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili e senza indebito ritardo.";
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5
"5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere f) e g), e le informazioni di cui al medesimo paragrafo, lettere e) e h), sono resi pubblici nel registro.".
"5. Tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici nel registro.".
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
b bis)  è aggiunto il paragrafo seguente:
"5 bis. Le funzioni di ricerca del registro consentono di effettuare ricerche per settore di intervento.";
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11
(3 bis)  l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
"Articolo 11
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.
Nel caso in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d'esecuzione previsti nell'atto di base o sia in contrasto con gli obiettivi dell'atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.
Inoltre, nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che sia opportuno rivedere, nell'atto di base, il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione, essi possono, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a presentare una proposta per modificare tale atto di base.".
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Il presente regolamento non si applica alle procedure in corso per le quali il comitato di appello ha già espresso un parere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la data della sua entrata in vigore.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0187/2020).


Soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
PDF 183kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069145/02 – 2020/2891(RSP))
P9_TA(2020)0365B9-0411/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069145/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 25 settembre 2019 e pubblicato l'11 novembre 2019(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che il 17 dicembre 2015 la Monsanto Europe N.V. ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata ("GM") MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito "la domanda"); che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 ("soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli"), per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che la soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli è ottenuta dalla combinazione di quattro eventi di soia geneticamente modificata (MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788), conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato, glufosinato e dicamba e dà luogo alla produzione di tre proteine insetticide (Cry1A.105, Cry2Ab2 e Cry1Ac, note anche come "tossine Bt") che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri (farfalla e falena)(5);

C.  considerando che le precedenti valutazioni dei quattro singoli eventi della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli, già autorizzati, hanno funto da base per la valutazione della soia geneticamente modificata che combina quattro eventi(6);

D.  considerando che il 25 settembre 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato l'11 novembre 2019(7);

Osservazioni dello Stato membro e ulteriori considerazioni

E.  considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione(8); che tra dette osservazioni critiche figurano i timori che non sia stata effettuata alcuna analisi riguardante i residui di glifosato o i metaboliti del medesimo sulla soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli, che non siano stati testati gli eventuali effetti sinergici o antagonistici delle tossine Bt con i residui di erbicidi, che le questioni relative alla sicurezza della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli e degli alimenti e mangimi derivati non siano ancora state risolte, che i potenziali effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo a lungo termine dell'alimento o del mangime non siano stati valutati e che, a causa della mancanza di informazioni, la sicurezza della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli non possa essere valutata appieno;

F.  considerando che da un'analisi scientifica indipendente è emerso che, tra l'altro, non è possibile trarre conclusioni definitive in merito alla sicurezza della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli, che la valutazione tossicologica e quella dei rischi ambientali non sono accettabili e che la valutazione dei rischi non soddisfa i criteri stabiliti per l'analisi dei rischi per il sistema immunitario(9);

Erbicidi complementari

G.  considerando che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi(10); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di erbicidi complementari (glufosinato, dicamba e glifosato), il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

H.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(11); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(12);

I.  considerando che uno studio sottoposto a valutazione inter pares ha rilevato che il glifosato si accumula nella soia geneticamente modificata, con un corrispondente impatto negativo sulla composizione nutrizionale rispetto alla soia non geneticamente modificata(13); che un progetto pilota realizzato in Argentina ha rivelato livelli sorprendentemente elevati di residui di glifosato nella soia GM(14);

J.  considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato(15);

K.  considerando che uno studio scientifico pubblicato nell'agosto 2020 ha rilevato che l'uso del dicamba può aumentare il rischio di sviluppo di cancro al fegato e ai dotti biliari intraepatici(16);

L.  considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")(17);

M.  considerando che, sebbene nel parere dell'EFSA si affermi che la valutazione dei residui di erbicidi rilevanti ai fini della presente domanda è stata esaminata dall'unità di valutazione dei pesticidi dell'EFSA, ciò non è sufficiente, dal momento che la tossicità combinata degli erbicidi complementari e dei prodotti di degradazione e la loro potenziale interazione con la soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli in sé non sono stati presi in considerazione;

N.  considerando che la mancanza di analisi dei residui di erbicidi sulle colture geneticamente modificate e dei potenziali rischi per la salute è stata menzionata dalle autorità competenti di diversi Stati membri come motivo di preoccupazioni nelle loro osservazioni sulla valutazione del rischio da parte dell'EFSA;

Assenza di livelli massimi di residui ("LMR") e relativi controlli

O.  considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in relazione ai LMR, i residui presenti nelle colture importate di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati(19);

P.  considerando che, nel quadro del più recente programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato su alcun prodotto, compresa la soia(20);

Proteine Bt

Q.  considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti(21), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

R.  considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati nel processo di valutazione di una varietà di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, tali effetti "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo"(22);

S.  considerando che non si può concludere che il consumo di soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Processo decisionale non democratico

T.  considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

U.  considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

V.  considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

W.  considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello(23); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

X.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);

Y.  considerando che una recente relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute(24); che l'OSS n. 3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(25);

Z.  considerando che l'EFSA ha riscontrato che l'esposizione stimata dell'operatore al glufosinato, classificato come sostanza tossica per la riproduzione, se utilizzato per il controllo delle erbe infestanti nel granturco geneticamente modificato, supera il livello ammissibile di esposizione dell'operatore anche quando è utilizzato un dispositivo di protezione individuale(26); che il rischio di una maggiore esposizione dell'operatore è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

AA.  considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili(27); che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché le attività di protezione e di ripristino forestale(28); che l'OSS n. 15 comprende il traguardo di arrestare la deforestazione entro il 2020(29); che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS(30);

AB.  considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia, e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata(31);

AC.  considerando che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione(32); che la coltivazione della soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli è già autorizzata in Brasile(33);

AD.  che un'analisi della Commissione ha rilevato che il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione(34);

AE.  considerando che un recente studio scientifico soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'Unione è la regione con l'impronta di carbonio più ampia al mondo in relazione alle importazioni di soia dal Brasile, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata(35); che un altro studio recente ha rilevato che circa un quinto della soia esportata nell'Unione dalla regione amazzonica e dalla regione del Cerrado in Brasile, principalmente per l'alimentazione animale, potrebbe essere "contaminata da deforestazione illegale"(36);

AF.  considerando che gli incendi boschivi in Amazzonia sono causati da elevati livelli di deforestazione; che in una comunicazione del 2019 la Commissione ha espresso l'ambizione di proteggere e ripristinare le foreste del pianeta(37); che la protezione globale della biodiversità, incluse le foreste, è un obiettivo fondamentale della strategia dell'UE sulla biodiversità pubblicata di recente dalla Commissione(38);

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(39), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(40); esprime tuttavia il suo forte disappunto per il fatto che il 28 settembre 2020 la Commissione abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata(41), nonostante le obiezioni sollevate dal Parlamento e dalla maggioranza degli Stati membri;

5.  invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.  esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

7.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

8.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

9.  invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

10.  invita nuovamente l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

11.  è preoccupato dal fatto che l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi(42);

12.  accoglie con favore l'annuncio di una proposta legislativa della Commissione sulle misure volte a evitare o ridurre al minimo l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale, prevista per giugno 2021; ribadisce, nel frattempo, data l'urgenza di affrontare la deforestazione nelle foreste dell'Amazzonia, del Cerrado e del Gran Chaco e il fatto che la domanda dell'Unione di soia geneticamente modificata contribuisce alla deforestazione in tale regione, l'invito alla Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Parere scientifico gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 per la produzione di alimenti e mangimi a norma del regolamento a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2016-128), EFSA Journal 2019;17(11):5847, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5847
(4)––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ53) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);risoluzione del Parlamento europeo del 11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);risoluzione del Parlamento europeo del 11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).
(5) Parere dell'EFSA, pag. 11, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847
(6) Parere dell'EFSA, pag. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847
(7) Ibidem.
(8) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00009
(9) Osservazioni di Testbiotech sul parere dell'EFSA relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788 destinata all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2016) di Bayer/Monsanto, dicembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf
(10) Cfr. ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1): pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years" (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, e Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., "Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants" (Resistenza agli erbicidi e biodiversità: aspetti agronomici e ambientali delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
(11) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(12) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=79
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(14) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(15) Cfr. ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(16) https://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext
(17) Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263
(18) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(19) Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).
(21) Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5): pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(22) Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (granturco Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, pag. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309.
(23) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(24) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(25) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(26) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dei pesticidi relativa alla sostanza attiva glufosinato, relazione scientifica dell'EFSA (2005) 27, 1-81, pag. 3, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.
(27) Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352) pag.1.
(28) Idem. pag. 2.
(29) Cfr. traguardo n. 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(30) Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", (COM(2019)0352), pag.2.
(31) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) "Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years" (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pag. 16 e pag. 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(32) Attraverso un controllo incrociato di due banche dati nell'ottobre 2020 (il registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm) e la banca dati delle approvazioni degli organismi geneticamente modificati dell'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/)) è possibile calcolare per quante varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina è autorizzata anche l'importazione nell'Unione. Per il Brasile: su 17 varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata, 12 sono attualmente autorizzate all'importazione nell'Unione mentre tre varietà di soia geneticamente modificata sono in attesa di autorizzazione. Per l'Argentina: su un totale di 15 varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata, 10 sono attualmente autorizzate all'importazione nell'Unione mentre tre varietà di soia geneticamente modificata sono in attesa di autorizzazione.
(33) https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=438&Event=MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788
(34) Relazione tecnica della Commissione europea 2013 - 063 dal titolo "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), studio finanziato dalla Commissione europea, DG ENV, ed elaborato da VITO, IIASA, HIVA e IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, pagg. 23-24: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90 000 km2 di deforestazione. Ai prodotti vegetali corrispondono 74 000 km2 (82 %) e la quota maggiore è rappresentata dalle colture oleaginose (52 000 km2). La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82 % (42 600 km2), vale a dire il 47 % delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.
(35) Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., "Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports" (Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile), Global Environmental Change, volume 62, maggio 2020, 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
(36) Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., "The rotten apples of Brazil's agribusiness" (Le mele marce del settore agroalimentare brasiliano), Science 17 luglio 2020, volume 369, numero 6501, pagg. 246-248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.
(37) Comunicazione della Commissione europea dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=IT
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita", maggio 2020 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
(39) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(40) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(41) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127. https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100
(42) Ibidem.


Granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069146/02 – 2020/2892(RSP))
P9_TA(2020)0366B9-0413/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069146/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 settembre 2019 e pubblicato il 7 novembre 2019(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che il 24 maggio 2017 la Monsanto Europe N.V. ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ("granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito "la domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che, inoltre, la domanda riguardava l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da 10 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli;

C.  considerando che sono già state autorizzate quattro sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione copre le restanti sei sottocombinazioni;

D.  considerando che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di quattro eventi di granturco geneticamente modificato (MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603), conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato e dà luogo alla produzione di quattro proteine insetticide (Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20 e Cry3Bb1, note anche come proteine "Bt") che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri (farfalle e falene) e taluni coleotteri(5);

E.  considerando che le precedenti valutazioni dei quattro singoli eventi e di quattro sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici, già autorizzati, hanno funto da base per la valutazione del granturco geneticamente modificato che combina quattro eventi e delle rimanenti sei sottocombinazioni;

F.  considerando che il 26 settembre 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 7 novembre 2019, riguardante tale domanda;

G.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Motivi di preoccupazione degli Stati membri e mancanza di dati sperimentali sulle sottocombinazioni

H.  considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi(6); che tra dette osservazioni critiche figurano i timori che non sia stata effettuata alcuna analisi riguardante i residui di glifosato o i metaboliti del medesimo sul granturco geneticamente modificato con eventi transgenici, che non siano stati testati gli eventuali effetti sinergici o antagonistici delle proteine Bt e dei residui di erbicidi, che le questioni relative alla sicurezza del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli e degli alimenti e mangimi derivati non siano ancora state risolte, che i potenziali effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo a lungo termine dell'alimento o del mangime non siano stati valutati e che, a causa della mancanza di informazioni, la sicurezza del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli non possa essere valutata appieno;

I.  considerando che da un'analisi scientifica indipendente è emerso che, tra l'altro, non è possibile trarre conclusioni definitive in merito alla sicurezza del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici, che la valutazione tossicologica e quella dei rischi ambientali non sono accettabili e che la valutazione dei rischi non soddisfa i criteri stabiliti per l'analisi dei rischi per il sistema immunitario(7);

J.  considerando che il richiedente non ha fornito dati sperimentali sulle sei sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli attualmente non autorizzate(8);

Mancata valutazione dei residui di erbicidi e dei prodotti di decomposizione

K.  considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti a erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi "complementari", in gran parte dovuto alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi(9); che in conseguenza di ciò c'è da aspettarsi che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli sia esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato e che quindi i raccolti possano presentare una quantità di residui maggiore; che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli esprime due proteine resistenti al glifosato, che lo rendono ancora più tollerante a dosaggi più elevati e a irrorazioni ripetute;

L.  considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

M.  considerando che, nel suo parere scientifico del 26 settembre 2019, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati afferma che la valutazione dei residui di erbicidi nelle colture di granturco resistenti agli erbicidi di cui alla domanda in oggetto è stata esaminata dall'unità Pesticidi dell'EFSA(10); che tuttavia, secondo un parere pubblicato dall'unità Pesticidi dell'EFSA, i dati sui residui di glifosato nel granturco geneticamente modificato con modifiche EPSPS(11) sono insufficienti per determinare i livelli massimi di residui e i valori della valutazione del rischio(12);

N.  considerando che, sempre secondo l'unità Pesticidi dell'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato(13);

O.  considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate nonché della loro potenziale interazione con le proteine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")(14);

Proteine Bt

P.  considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti(15), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

Q.  considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati nel processo di valutazione di un'altra varietà di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, tali effetti "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo"(16);

R.  considerando che non si può concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Processo decisionale non democratico

S.  considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

T.  considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

U.  considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

V.  considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello(17); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(19); esprime, tuttavia, il suo forte disappunto per il fatto che la Commissione, il 28 settembre 2020, abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata(20), nonostante l'obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.  invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.  esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

7.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

8.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

9.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

10.  ritiene, più in particolare, che l'approvazione di varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che non siano state sottoposte a test o che finora non siano state neanche create contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

11.  invita nuovamente l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle proteine Bt;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e di sottocombinazioni destinati all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2017-144), EFSA Journal 2019;17(11):5848, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5848
(4)––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ53) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056).risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).
(5) Parere dell'EFSA, pag. 11.
(6) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00442
(7) Osservazioni di Testbiotech sul parere dell'EFSA relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e di sottocombinazioni destinati all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2017-144) di Bayer/Monsanto, dicembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87427%20x%20MON89034%20x%20MIR%20162%20x%20MON87411.pdf
(8) Parere dell'EFSA, pag. 26.
(9) Cfr, ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years" (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24 e Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., "Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants" (Resistenza agli erbicidi e biodiversità: aspetti agronomici e ambientali delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
(10) Parere dell'EFSA, pag. 8.
(11) Il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli contiene una modifica EPSPS.
(12) Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 – versione riveduta per tener conto dei dati omessi, EFSA Journal 2019, 17(10):5862, pag. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862.
(13) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(15) Per un'analisi, si veda Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5): pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(16) Domanda EFSA-GMO-DE-2010-86 (granturco Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e tre sottocombinazioni, indipendentemente dalla loro origine), parere di minoranza, J.M. Wal, membro del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, pag. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309.
(17) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(18) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(19) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(20) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100


Granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069147/02 – 2020/2893(RSP))
P9_TA(2020)0367B9-0414/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069147/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–  visti gli articolo 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 2 luglio 2009 e pubblicato il 21 luglio 2009(3),

–  visto il parere adottato dall'EFSA il 25 settembre 2019 e pubblicato il 7 novembre 2019(4),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(5),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che la decisione della Commissione 2009/866/CE(6) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604; che l’ambito di tale domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MIR604, per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che, il 26 luglio 2018, il titolare dell'autorizzazione, Syngenta Crop Protection NV/SA, a nome di Syngenta Crop Protection AG, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

C.  considerando che, il 2 luglio 2009, l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 21 luglio 2009, riguardante la domanda di autorizzazione iniziale;

D.  considerando che il 25 settembre 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 7 novembre 2019, riguardante la domanda di rinnovo;

E.  considerando che i possibili impieghi del granturco geneticamente modificato MIR604 comprendono la produzione di mangimi e prodotti alimentari, quali amido, sciroppi e oli(7);

F.  considerando che il granturco geneticamente modificato MIR604 è stato ingegnerizzato per produrre mCry3A, una proteina insetticida sintetica (nota anche come “tossina Bt”) con una tossicità maggiore (rispetto ai batteri naturali da cui è derivata) per la lotta contro la diabrotica del mais e altri parassiti del granturco correlati dell'ordine dei coleotteri, come la diabrotica virgifera; che, inoltre, il granturco geneticamente modificato MIR604 è stato ingegnerizzato con il gene mannosio fosfato isomerasi (PMI) dall’Escherichia coli ( E. coli), che codifica l'enzima PMI come marcatore selezionabile;

G.  considerando che la combinazione dei due geni è derivata dall'accumulo, ma che non è stata effettuata alcuna valutazione delle singole piante parentali, in violazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione(8);

H.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e richiede che la Commissione tenga conto, al momento di elaborare la sua decisione, di ogni pertinente disposizione del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Preoccupazioni degli Stati membri in merito ai pareri dell'EFSA

I.  considerando che, durante il periodo di consultazione in relazione alla richiesta di autorizzazione iniziale, gli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche al progetto di parere dell'EFSA(9); che tali osservazioni critiche comprendono timori rispetto al fatto che non si possa escludere un aumento dell'attività allergenica dovuta alla proteina mCry3A negli alimenti e nei mangimi prodotti a partire dal granturco geneticamente modificato MIR604, che i dati tratti dalle sperimentazioni sul campo non possano essere considerati sufficienti per l'immissione in commercio, che le linee guida dell'OCSE per le prove non siano state seguite negli studi tossicologici, come raccomandato dall'EFSA, e che lo studio sull'alimentazione dei ratti e del pollame con l'intera pianta di granturco geneticamente modificato MIR604, intesa a dimostrare la sicurezza tossicologica, non abbia utilizzato parametri tossicologici;

J.  considerando che, durante il periodo di consultazione in relazione alla domanda di rinnovo, gli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche al progetto di parere dell'EFSA(10); considerando che tali osservazioni critiche comprendono timori rispetto al fatto che l'approccio di monitoraggio attuato dal richiedente non sia pienamente in linea con i requisiti di cui all'allegato VII della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e con le raccomandazioni dell'EFSA, che l'affermazione secondo cui il granturco geneticamente modificato MIR604 sia altrettanto sicuro rispetto al granturco convenzionale non è stata suffragata e che la sorveglianza generale proposta sugli effetti negativi previsti non sia sufficientemente elaborata, nonché l'osservazione secondo cui l'Unione ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), che indica chiaramente che sia i paesi esportatori che i paesi importatori hanno responsabilità internazionali in materia di diversità biologica;

Studi di tossicità non validi

K.  considerando che per gli studi sulla tossicità acuta e la degradazione nei fluidi digestivi sono stati condotti con le proteine Cry1A.105 e PMI prodotte in un ceppo ricombinante di E. coli; che sia le proteine Cry1A.105 che PMI prodotte nei batteri E. coli differiscono dalle proteine vegetali geneticamente modificate(12) suscitando dubbi sulla validità di tali studi di tossicità; che diversi Stati membri hanno sollevato tale questione come motivo di preoccupazione(13);

L.  considerando che, in generale, può essere attribuita poca rilevanza ai test tossicologici condotti con le proteine in isolamento, a causa del fatto che non sono presi in considerazione gli effetti della proteina in combinazione con la pianta stessa;

M.  considerando che, ad esempio, alcune piante, tra cui il granturco, producono naturalmente inibitori della proteasi che hanno dimostrato di rallentare la degradazione delle tossine Bt; che ciò comporta una tossicità molto più elevata della tossina Bt, se ingerita insieme al tessuto della pianta, rispetto alla tossina isolata; che uno studio del 1990, condotto dagli scienziati della Monsanto, ha dimostrato che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta l'attività insetticida delle tossine Bt fino a 20 volte(14); che questa interazione non è mai stata valutata, né menzionata, dall'EFSA nelle sue valutazioni del rischio delle piante Bt geneticamente modificate;

N.  considerando che è stato dimostrato che i fattori che aumentano la tossicità delle proteine Bt possono anche influire sulla loro selettività(15): se l'efficacia della tossina Bt sugli organismi bersaglio è aumentata, la sua selettività può anche essere ridotta e una più ampia gamma di organismi non bersaglio può diventare suscettibile; che, mentre finora non è stata intrapresa alcuna ricerca sistematica, diversi studi indicano gli effetti degli inibitori della proteasi combinati con le tossine Bt sugli insetti non bersaglio(16);

O.  considerando che non è noto il rischio di una maggiore tossicità per l'uomo e i mammiferi, dovuto all'interazione tra inibitori della proteasi e tossine Bt nelle piante geneticamente modificate;

Domande sull'adiuvanticità del Bt

P.  considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti(17), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

Q.  considerando che, sebbene l'EFSA riconosca che Cry1Ac(18) ha dimostrato di agire come adiuvante, conclude che, poiché il granturco non è un alimento allergenico comune, è improbabile che l'effetto adiuvante delle proteine Cry, osservato dopo somministrazione intragastrica o intranasale ad alto dosaggio, sollevi preoccupazioni in merito all'allergenicità(19); che, tuttavia, l'EFSA non tiene conto del fatto che il granturco produce IP(20) e si deve supporre una degradazione molto più lenta delle proteine Bt se viene ingerito con il materiale vegetale, rispetto alla sua forma isolata; che questa differenza può anche rafforzare la sua capacità adiuvante e invalidare gli studi che utilizzano proteine isolate; che non sono stati effettuati studi empirici per indagare l'effettiva immunogenicità della tossina Bt prodotta dalla pianta geneticamente modificata; che la degradazione nei fluidi digestivi è stata testata utilizzando la proteina Bt isolatamente;

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

R.  considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, dove l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt; considerando che, ad eccezione del polline, le proteine mCry3A sono presenti in tutte le parti del granturco geneticamente modificato MIR604(21);

S.  considerando che il gene mCry3A espresso dal granturco geneticamente modificato MIR604 è stato modificato al fine di aumentare la tossicità per gli insetti bersaglio(22), ma che nella valutazione del rischio non sono stati considerati gli effetti su organismi non bersaglio; che uno Stato membro osserva che, poiché "la tossina autoctona Cry3A è attiva contro i Crisomelidi(23), come requisito minimo è opportuno includere nella valutazione del rischio gli effetti avversi sui Crisomelidi non bersaglio" e che "poiché l'importazione, il trasporto e la lavorazione del granturco MIR604 possono comportare la presenza accidentale o il rilascio di granturco MIR604 nell'ambiente, devono essere presi in considerazione i potenziali effetti avversi del granturco geneticamente modificato sugli organismi non bersaglio"(24);

T.  considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio(25); che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie "fuori bersaglio" sono menzionate in una recente panoramica(26);

U.  considerando che effetti combinati come la combinazione con IP possono contribuire in modo significativo alla tossicità delle tossine Bt; che la questione della selettività è particolarmente rilevante per le tossine Bt sintetiche, come mCry3A, che possono presentare una minore selettività in combinazione con una maggiore tossicità; che l'EFSA continua a ritenere che le tossine Bt colpiscano solo una gamma ristretta di organismi non bersaglio, senza tener conto di eventuali effetti combinati; che una gamma più ampia di organismi non bersaglio potrebbe essere esposta alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame;

V.  considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza nei parassiti bersaglio alla proteina mCry3A, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni alla coltura GM nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente propone di eliminare gradualmente nei prossimi tre-cinque anni molti degli attuali ibridi di mais Bt, nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture(27);

W.  considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, un recente studio pubblicato negli Stati Uniti(28) rileva che "diverse analisi sull'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione trattamenti delle sementi e possono quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare "superfici trattate") associate alle colture Bt; che lo stesso studio rileva che i trattamenti delle sementi neonicotinoidi sono spesso utilizzati in combinazione con le colture di granturco e di soia Bt, che "tale modalità di utilizzo può avere conseguenze indesiderate, vale a dire resistenza nei parassiti bersaglio, focolai di parassiti non bersaglio e inquinamento con effetti nocivi a cascata per la fauna selvatica" e che "alcuni di questi effetti sono già emersi"; che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api mellifere e su altri impollinatori(29);

Processo decisionale non democratico

X.  considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

Y.  considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

Z.  considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AA.  considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello(30); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(31), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(32); esprime, tuttavia, il suo forte disappunto per il fatto che la Commissione, il 28 settembre 2020, abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata(33), nonostante l'obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.  invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.  esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nel processo di autorizzazione;

7.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

8.  invita l'EFSA ad accettare finalmente le differenze sostanziali tra le proteine autoctone Bt e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate e ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e effetti combinati tra tossine Bt, piante geneticamente modificate e loro costituenti, residui di irrorazione con erbicidi complementari, ambiente e impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

9.  invita l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che possono essere diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelli prodotti dalla pianta stessa e a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;

10.  invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo prove sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di condizioni agronomiche e ambientali per valutare l'impatto di tutti i fattori di stress attesi durante la coltivazione sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

11.  invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo prove sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di varietà diverse per valutare l'impatto di vari antecedenti genetici sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

12.  Invita l'EFSA a chiedere dati sull'impatto del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate sul microbioma intestinale;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla domanda (riferimento EFSA‐GMO‐UK‐2005‐11) concernente la richiesta di commercializzazione dell’evento di granturco geneticamente modificato resistente agli insetti MIR604, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, presentata da Syngenta Seeds S.A.S a nome di Syngenta Crop Protection AG, EFSA Journal 2009;7(7):1193, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1193
(4) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MIR604 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-013), EFSA Journal 2019;17(11):5846, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5846
(5)––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028).risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACSGMØØ53) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029).risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030).risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054).risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055).risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056).risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057).risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).
(6) Decisione 2009/866/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 1.12.2009, pag. 102).
(7) Parere dell'EFSA, pag. 11.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).
(9) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046
(10) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00644
(11) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(12) Parere del 2009 dell'EFSA, pag. 12.
(13) Osservazioni degli Stati membri, pagg. 8 e 14; http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046
(14) MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., "Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors" (Potenziamento dell'attività insetticida del Bacillus thuringiensis da parte degli inibitori della serina proteasi), Journal of Agricultural and Food Chemistry 1990, 38, pagg. 1145-1152.
(15) Cfr. ad esempio Then, C., "Risk assessment of toxins derived from Bacillus thuringiensis: synergism, efficacy, and selectivity" (Valutazione del rischio delle tossine derivate dal Bacillus thuringiensis: sinergia, efficacia e selettività), Environmental Science Pollution Research 2010, 17, pagg. 791-797, https://doi.org/10.1007/s11356-009-0208-3
(16) Cfr. ad esempio, Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., "Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L." (Quantificazione delle tossine in una cultivar di cotone Cry1Ac + CpTI e potenziali effetti sull'ape Apis mellifera L.), Ecotoxicology 19, pp.1452-1459, https://doi.org/10.1007/s10646-010-0530-z; Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E., Bigler, F., "Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees" (Influenza dell'ingestione di polline Bt-transgenico, di tossina Bt- e di inibitore delle proteasi (SBTI) sullo sviluppo delle ghiandole ipofaringee nelle api da miele), Apidologie 2005, 36(4), pp. 585-594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049; e Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M., "Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover" (Impatto delle piante di cotone transgeniche su un parassita non bersaglio, Aphis gossypii Glover), Ecological Entomology, 30(3), pagg. 307-315, https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x
(17) Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5), pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(18) Cry1Ac è una delle poche tossine Bt che sono state studiate in dettaglio dall'EFSA.
(19) Parere del 2009 dell'EFSA, pag. 16.
(20) Cfr. considerando M.
(21) Parere del 2009 dell'EFSA, pag. 8.
(22) Parere del 2009 dell'EFSA, pag. 7.
(23) Famiglia di coleotteri.
(24) Cfr. osservazioni degli Stati membri, pag. 24, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046
(25) Cfr., ad esempio, Hilbeck, A., Otto, M., "Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment" (Specificità ed effetti combinatori delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nel quadro della valutazione dei rischi ambientali legati agli OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3: 71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071
(26) Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., "Insecticidal Bt crops - EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design" (Colture Bt insetticide – L'approccio dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM è inefficace alla base), RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
(27) https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn
(28) Douglas, M.R., Tooker, J.F., "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops" (La diffusione su ampia scala del trattamento delle sementi si traduce in un rapido incremento dell'uso di insetticidi neonicotinoidi e della difesa fitosanitaria preventiva nelle colture degli Stati Uniti), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(29) Neonicotinoidi, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en.
(30) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(31) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(32) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(33) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100


Granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069148/02 – 2020/2894(RSP))
P9_TA(2020)0368B9-0415/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069148/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 21 aprile 2009 e pubblicato il 6 maggio 2009(3),

–  visto il parere adottato dall'EFSA il 29 gennaio 2020 e pubblicato l'11 marzo 2020(4),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(5),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che la decisione della Commissione 2009/814/CE(6) ha autorizzato la commercializzazione di alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 od ottenuti a partire da esso; che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco geneticamente modificato della linea MON 88017 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che il 10 luglio 2018 la Monsanto Europe S.A./N.V., a nome della Monsanto Company, Stati Uniti, titolare dell'autorizzazione, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

C.  considerando che il 21 aprile 2009 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 6 maggio 2009, riguardante la domanda di autorizzazione iniziale;

D.  considerando che il 29 gennaio 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato l'11 marzo 2020, riguardante la domanda di rinnovo;

E.  considerando che il granturco GM MON 88017 è stato progettato per produrre Cry3Bb1 contro i coleotteri, una proteina insetticida sintetica (note anche come tossina Bt) con una tossicità più elevata rispetto ai batteri naturali da cui deriva, e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza al glifosato(7);

F.  considerando che la combinazione dei due geni è stata ottenuta dall'accumulo di geni, ma che non è stata effettuata alcuna valutazione delle singole piante parentali, in violazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione(8);

G.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e richiede che la Commissione tenga conto, al momento di elaborare la sua decisione, di ogni pertinente disposizione del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Preoccupazioni degli Stati membri in merito ai pareri dell'EFSA

H.  considerando che, durante il periodo di consultazione in relazione alla richiesta di autorizzazione iniziale, gli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche al progetto di parere dell'EFSA(9); che da tali osservazioni critiche si evince che può essere attribuita poca rilevanza ai test tossicologici condotti con proteine isolate (non con l'intera pianta geneticamente modificata), che il monitoraggio ambientale successivo all'immissione sul mercato, quale proposto, è troppo impreciso per un piano di vigilanza degli effetti indesiderati sulla salute umana e animale e sull'ambiente, che i test sulle proteine surrogate generate da batteri non dovrebbero sostituire i test sulle proteine espresse nelle piante, che il numero di stagioni e ubicazioni dei siti non è adeguato dato l'uso commerciale dell'OGM, che sono necessarie ulteriori informazioni per concludere la valutazione del rischio e che non è possibile escludere un aumento dell'attività allergica dovuto alla proteina mCry3Bb1 negli alimenti e nei mangimi ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 88017; che inoltre uno Stato membro ha messo in discussione l'indipendenza degli studi condotti ai fini della valutazione del rischio dato che sono stati condotti proprio dalla richiedente Monsanto;

I.  considerando che, durante il periodo di consultazione in relazione alla domanda di rinnovo, gli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche al progetto di parere dell'EFSA(10); che da tali osservazioni critiche si evince che il piano di monitoraggio basato sull'autorizzazione concessa dalla decisione 2009/814/CE e le relazioni di monitoraggio presentano lacune sostanziali e non sono in linea con la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) né con i pertinenti orientamenti dell'EFSA, che gli studi non sono sufficienti e che ulteriori esperimenti sono necessari per determinare l'esposizione e i conseguenti effetti e rischi per gli organismi non bersaglio derivanti dall'esposizione alle proteine Bt tramite il concime e le acque reflue e che la sicurezza ambientale del granturco geneticamente modificato MON 88017 non può essere valutata pienamente a causa della mancanza di informazioni;

Erbicidi complementari e mancanza di analisi dei residui

J.  considerando che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un aumento dell'utilizzo di erbicidi, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi(12); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di granturco geneticamente modificato saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glifosato, il che potrebbe condurre a una quantità maggiore di residui nel raccolto;

K.  considerando che sussistono ancora questioni legate alla cancerogenicità del glifosato; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato(13);

L.  che, secondo un parere pubblicato dall'unità Pesticidi dell'EFSA, i dati sui residui di glifosato nel granturco geneticamente modificato con modifiche EPSPS(14) sono insufficienti per determinare i livelli massimi di residui e i valori della valutazione del rischio(15);

M.  considerando che, sempre secondo l'unità Pesticidi dell'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato(16);

N.  considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di decomposizione, rilevati nelle piante geneticamente modificate, nonché della loro interazione con le tossine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di decomposizione ("metaboliti")(17);

Studi di tossicità non validi

O.  considerando che per gli studi sulla tossicità acuta e la degradazione nei fluidi digestivi sono state usate le proteine Cry3Bb1 e CP4 EPSPS prodotte in un ceppo ricombinante di E. coli;

P.  considerando che, in generale, può essere attribuita poca rilevanza ai test tossicologici condotti con le proteine in isolamento, a causa del fatto che non sono presi in considerazione gli effetti della proteina in combinazione con la pianta stessa;

Q.  considerando che, ad esempio, alcune piante, tra cui il granturco, producono naturalmente inibitori della proteasi che hanno dimostrato di rallentare la degradazione delle tossine Bt; che ciò comporta una tossicità molto più elevata della tossina Bt, se ingerita insieme al tessuto della pianta, rispetto alla tossina isolata; che uno studio del 1990, condotto dagli scienziati della Monsanto, ha dimostrato che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta l'attività insetticida delle tossine Bt fino a 20 volte(18); che questa interazione non è mai stata valutata, né menzionata, dall'EFSA nelle sue valutazioni del rischio delle piante Bt geneticamente modificate;

R.  considerando che è stato dimostrato che i fattori che aumentano la tossicità delle tossine Bt possono anche influire sulla loro selettività(19): se l'efficacia della tossina Bt sugli organismi bersaglio è aumentata, anche la sua selettività può essere ridotta e una più ampia gamma di organismi non bersaglio può diventare suscettibile; che, mentre finora non è stata intrapresa alcuna ricerca sistematica, diversi studi indicano gli effetti degli inibitori della proteasi combinati con le tossine Bt sugli insetti non bersaglio(20);

S.  considerando che non è noto il rischio di maggiore tossicità per l'uomo e i mammiferi, dovuto all'interazione tra inibitori della proteasi e tossine Bt nelle piante geneticamente modificate;

Questioni relative all'adiuvanticità del Bt

T.  considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti collaterali che possono influenzare il sistema immunitario in seguito all'esposizione alla tossina Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti(21), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;

U.  che la valutazione del rischio effettuata dall'EFSA non tiene conto del fatto che il granturco produce inibitori della proteasi(22) e quindi si deve supporre una degradazione molto più lenta della tossina Bt se viene ingerito con il materiale vegetale, rispetto alla sua forma isolata; che questa differenza può anche rafforzare la sua capacità adiuvante e invalidare gli studi che utilizzano proteine isolate; che non sono stati effettuati studi empirici per indagare l'effettiva immunogenicità della tossina Bt prodotta dalla pianta geneticamente modificata; che la degradazione nei fluidi digestivi, che può essere rilevante per la tossicità e l'adiuvanticità, è stata testata utilizzando la tossina Bt isolatamente;

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

V.  considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, dove l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;

W.  considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio(23); che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie "fuori bersaglio" sono menzionate in una recente panoramica(24);

X.  considerando che effetti combinati come la combinazione con gli inibitori della proteasi possono contribuire in modo significativo alla tossicità delle tossine Bt; che la questione della selettività è particolarmente rilevante per le tossine Bt sintetiche, come la Cry3Bb1, che possono presentare una minore selettività in combinazione con una maggiore tossicità; che l'EFSA continua a ritenere che le tossine Bt colpiscano solo una gamma ristretta di organismi non bersaglio, senza tener conto di eventuali effetti combinati; che una gamma più ampia di organismi non bersaglio potrebbe essere esposta alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame;

Y.  considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza nei parassiti bersaglio alle tossine Bt, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni nella coltura GM nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente propone di eliminare gradualmente nei prossimi tre-cinque anni molti degli attuali ibridi di mais Bt, nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture(25);

Z.  considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, un recente studio pubblicato negli Stati Uniti(26) ha rilevato che "diverse analisi sull'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione trattamenti delle sementi e possono quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare per quanto concerne le "superfici trattate") associate alle colture Bt"; che lo stesso studio rileva che i neonicotinoidi per la concia delle sementi sono spesso utilizzati in combinazione con le colture di granturco e di soia Bt, che "tale modalità di utilizzo può avere conseguenze indesiderate, vale a dire resistenza nei parassiti bersaglio, focolai di parassiti non bersaglio e inquinamento con effetti nocivi a cascata per la fauna selvatica" e che "alcuni di questi effetti sono già emersi"; che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api mellifere e su altri impollinatori(27);

AA.  considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica che obbliga sia i paesi importatori che quelli esportatori a tenere conto della biodiversità;

Processo decisionale non democratico

AB.  considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

AC.  considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventata la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

AD.  considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non vi era una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AE.  considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello(28); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(29), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella sua lettera dell'11 settembre 2020 indirizzata ai deputati, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(30); esprime, tuttavia, il suo forte disappunto per il fatto che la Commissione, il 28 settembre 2020, abbia autorizzato l'importazione(31) di un'altra varietà di soia geneticamente modificata, nonostante l'obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.  invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.  esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nel processo di autorizzazione;

7.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

8.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

9.  invita l'EFSA ad accettare finalmente le differenze sostanziali tra le tossine autoctone Bt e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate e ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e di tutti gli effetti combinati tra tossine Bt, piante geneticamente modificate e loro costituenti, residui di irrorazione con erbicidi complementari, ambiente e impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

10.  invita l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che possono essere diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelle prodotte dalla pianta stessa e a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;

11.  invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di condizioni agronomiche e ambientali per valutare l'impatto di tutti i fattori di stress attesi durante la coltivazione sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

12.  invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di varietà diverse per valutare l'impatto di vari patrimoni genetici sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

13.  invita l'EFSA a chiedere dati sull'impatto del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate sul microbioma intestinale;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1075
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 88017 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA‐GMO‐RX‐014). EFSA Journal 2020;18(3):6008, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6008.
(5)––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);risoluzione del Parlamento europeo del 11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);risoluzione del Parlamento europeo del 11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).
(6) Decisione 2009/814/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 25).
(7) Parere dell'EFSA, pag. 7 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1075
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).
(9) Primo gruppo di osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-280
(10) Secondo gruppo di osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00672
(11) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(12) Cfr, ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016; 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli USA – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, e Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., "Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants" (Resistenza agli erbicidi e biodiversità: aspetti agronomici e ambientali delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
(13) Cfr., ad esempio, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(14) Il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli contiene una modifica EPSPS.
(15) Revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 – versione riveduta per tener conto dei dati omessi, EFSA Journal 2019, 17(10):5862, pag. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862.
(16) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302.
(17) Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263
(18) MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L. "Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors" (Potenziamento dell'attività insetticida del Bacillus thuringiensis da parte degli inibitori della serina proteasi). J Agric Food Chem, 1990, 38: pagg. 1145-1152.
(19) Cfr. ad esempio Then, C., "Risk assessment of toxins derived from Bacillus thuringiensis: synergism, efficacy, and selectivity" (Valutazione del rischio delle tossine derivate dal Bacillus thuringiensis: sinergia, efficacia e selettività), Environmental Science Pollution Research 2010, 17, pagg. 791-797.
(20) Cfr. ad esempio, Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., "Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L." (Quantificazione delle tossine in una cultivar di cotone Cry1Ac + CpTI e potenziali effetti sull'ape Apis mellifera L.), Ecotoxicology. 2020, 19, pagg.1452-1459. https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-010-0530-z Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J. Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., Apidologie, "Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees" (Influenza dell'ingestione di polline Bt-transgenico, di tossina Bt- e di inibitore delle proteasi (SBTI) sullo sviluppo delle ghiandole ipofaringee nelle api da miele), 2005, 36 4, pagg. 585-594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049, e Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M. "Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover" (Impatto delle piante di cotone transgeniche su un parassita non bersaglio, Aphis gossypii Glover), Ecological Entomology, 30(3), pagg. 307-315. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x
(21) Per un'analisi si veda Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5): pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(22) Cfr. considerando Q.
(23) Cfr., ad esempio, Hilbeck, A. e Otto, M., "Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment" (Specificità ed effetti combinatori delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nel quadro della valutazione dei rischi ambientali legati agli OGM), Frontiers Environmental Science 2015, 3: 71.
(24) Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T, "Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design" (Colture Bt insetticide – L'approccio dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM è inefficace alla base), RAGES 2020, pag. 4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf.
(25) https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn.
(26) Douglas, M.R., Tooker, J.F., "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops" (La diffusione su ampia scala del trattamento delle sementi si traduce in un rapido incremento dell'uso di insetticidi neonicotinoidi e della difesa fitosanitaria preventiva nelle colture degli Stati Uniti), Environmental Science & Technology 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
(27) Neonicotinoidi, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en.
(28) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(29) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(30) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.
(31) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100.


Granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ((D69149/02)2020/2895(RSP))
P9_TA(2020)0369B9-0416/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D069149/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  vista la votazione tenutasi il 26 ottobre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 3 dicembre 2008 e pubblicato il 18 dicembre 2008(3),

–  visto il parere adottato dall'EFSA il 25 settembre 2019 e pubblicato il 7 novembre 2019(4),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(5),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che la decisione della Commissione 2009/813/CE(6) ha autorizzato la commercializzazione di alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 od ottenuti a partire da esso; che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche la commercializzazione di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco geneticamente modificato MON 89034 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando che il 3 agosto 2018 la Monsanto Europe S.A./N.V., a nome della Monsanto Company, Stati Uniti, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

C.  considerando che il 3 dicembre 2008 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 18 dicembre 2008, riguardante la domanda di autorizzazione iniziale;

D.  considerando che il 25 settembre 2019 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 7 novembre 2019, riguardante la domanda di rinnovo;

E.  considerando che il granturco GM MON 89034 è stato ingegnerizzato per produrre Cry1A.105 e Cry2Ab2, proteine insetticide sintetiche (note anche come tossine Bt) con una tossicità più elevata rispetto ai batteri naturali da cui derivano, per proteggere da specifici lepidotteri(7);

F.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Preoccupazioni degli Stati membri in merito ai pareri dell'EFSA

G.  considerando che, durante il periodo di consultazione in relazione alla domanda di autorizzazione iniziale, gli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche al progetto di parere dell'EFSA(8); che tali osservazioni critiche includono preoccupazioni sul fatto che lo studio sui mangimi condotto con polli da carne non sia adeguato per valutare la sicurezza tossicologica in quanto non considera i parametri tossicologici, che la proposta del richiedente di un piano di monitoraggio ambientale non soddisfi gli obiettivi definiti nell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), che non siano stati studiati gli effetti combinatori di entrambe le tossine, che non si possa escludere un aumento dell'attività allergenica dovuto alle proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2 negli alimenti e nei mangimi a base di granturco geneticamente modificato MON 89034, e che sia prematura la conclusione sull'equivalenza sostanziale tra granturco geneticamente modificato MON 89034 e granturco convenzionale;

H.  considerando che, durante il periodo di consultazione in relazione alla domanda di rinnovo, gli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche al progetto di parere dell'EFSA(10); che tali osservazioni critiche rilevano tra l'altro che le ultime relazioni annuali di monitoraggio non fanno menzione del fatto che in Europa (in Francia) sono state recentemente registrate popolazioni selvatiche di piante di teosinte in grado di incrociarsi con il granturco e che il piano di monitoraggio basato sull'autorizzazione concessa dalla decisione 2005/635/CE della Commissione(11) e le relazioni di monitoraggio (2010-2018) presentano molte carenze e non sono conformi né alla direttiva 2001/18/CE e alle linee guida corrispondenti né agli orientamenti dell'EFSA sul monitoraggio ambientale successivo alla commercializzazione; che inoltre molti Stati membri hanno ribadito le loro preoccupazioni riguardo alla valutazione iniziale del rischio effettuata dall'EFSA(12);

Studi di tossicità non validi

I.  considerando che sono stati condotti studi di sicurezza per valutare la tossicità acuta e la degradazione nei succhi digestivi utilizzando le proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2 prodotte in un ceppo di E. coli; che l'autorità competente di uno Stato membro ha espresso preoccupazione per la mancanza di equivalenza tra le proteine espresse nell'E. coli e quelle espresse nel granturco MON 89034(13), sollevando dubbi sulla validità di tali studi di tossicità;

J.  considerando che, in generale, può essere attribuita poca rilevanza ai test tossicologici condotti con le proteine in isolamento, in quanto non sono presi in considerazione gli effetti della proteina in combinazione con la pianta stessa;

K.  considerando che, ad esempio, alcune piante, tra cui il granturco, producono naturalmente inibitori della proteasi che hanno dimostrato di rallentare la degradazione delle tossine Bt; che ciò comporta una tossicità molto più elevata della tossina Bt, se ingerita insieme al tessuto della pianta, rispetto alla tossina isolata; che uno studio del 1990, condotto da scienziati della Monsanto, ha dimostrato che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta l'attività insetticida delle tossine Bt fino a 20 volte(14); che questa interazione non è mai stata valutata, né menzionata, dall'EFSA nelle sue valutazioni del rischio delle piante geneticamente modificate Bt;

L.  considerando che è stato dimostrato che i fattori che aumentano la tossicità delle tossine Bt possono anche influire sulla loro selettività(15): una maggiore efficacia della tossina Bt sugli organismi bersaglio può comportare una diminuzione della selettività e quindi rendere sensibile una più ampia gamma di organismi non bersaglio; che, mentre finora non è stata intrapresa alcuna ricerca sistematica, diversi studi segnalano effetti degli inibitori della proteasi combinati con le tossine Bt su insetti non bersaglio(16);

M.  considerando che non si conosce il rischio di una maggiore tossicità per gli esseri umani e i mammiferi dovuto all'interazione tra inibitori della proteasi e tossine Bt nelle piante geneticamente modificate;

Domande sull'adiuvanticità del Bt

N.  considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di influenzare il sistema immunitario in seguito all'esposizione alla tossina Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti(17), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;

O.  considerando che l'EFSA, sebbene riconosca che la Cry1Ac(18) ha dimostrato di agire come adiuvante, conclude che, poiché il granturco non è un alimento allergenico comune, è improbabile che l'effetto adiuvante delle proteine Cry, osservato dopo somministrazione intragastrica o intranasale ad alto dosaggio, desti preoccupazioni in merito all'allergenicità(19); che, tuttavia, l'EFSA non tiene conto del fatto che il granturco produce inibitori della proteasi(20) e che si deve quindi supporre che le tossine Bt, se ingerite con il materiale vegetale, si degradino molto più lentamente rispetto alla loro forma isolata; che questa differenza può anche rafforzare la sua capacità adiuvante e invalidare gli studi che utilizzano proteine isolate; che non sono stati effettuati studi empirici per indagare sull'effettiva immunogenicità della tossina Bt prodotta dalla pianta geneticamente modificata; che la degradazione delle proteine nei succhi digestivi, pertinente anche per la valutazione della potenziale allergenicità, è stata testata utilizzando proteine prodotte in E.coli in isolamento;

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

P.  considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, dove l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;

Q.  considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio(21); che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie "fuori bersaglio" sono menzionate in una recente panoramica(22);

R.  considerando che effetti combinatori quali la combinazione con inibitori della proteasi (IP) possono contribuire in modo significativo alla tossicità delle tossine Bt; che la questione della selettività è particolarmente rilevante per le tossine Bt sintetiche, quali Cry1A.105 e Cry2Ab2, che possono presentare una minore selettività unitamente a una maggiore tossicità; che l'EFSA continua a ritenere che le tossine Bt colpiscano solo una gamma ristretta di organismi non bersaglio, senza tener conto di eventuali effetti combinatori; che una gamma più ampia di organismi non bersaglio potrebbe essere esposta alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame;

S.  considerano che nella valutazione del rischio non sono stati considerati gli effetti su organismi non bersaglio; che, secondo quanto osservato dall'autorità competente di uno Stato membro, "gli studi non consentono di concludere che l'esposizione dell'ambiente e quindi gli effetti su organismi non bersaglio saranno trascurabili" e "i dati sperimentali dei pochi studi disponibili mostrano che le tossine Bt saranno presenti nelle feci del bestiame nutrito con colture Bt. Pertanto, per qualsiasi applicazione commerciale di colture Bt, è necessario presentare esperimenti in modo da trarre conclusioni sui conseguenti effetti e rischi per gli organismi non bersaglio"(23);

T.  considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza alle tossine Bt nei parassiti bersaglio, comportando eventualmente l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni nella coltura GM nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente propone di eliminare gradualmente nei prossimi tre-cinque anni molti degli attuali ibridi di mais Bt, nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture(24);

U.  considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, un recente studio pubblicato negli Stati Uniti(25) rileva che "diverse analisi sull'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione trattamenti delle sementi e possono quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare "superfici trattate") associate alle colture Bt; che dallo stesso studio è emerso che i neonicotinoidi per la concia delle sementi sono spesso utilizzati in combinazione con le colture di granturco e di soia Bt, che "tale modalità di utilizzo può avere conseguenze indesiderate, vale a dire resistenza nei parassiti bersaglio, focolai di parassiti non bersaglio e inquinamento con effetti nocivi a cascata per la fauna selvatica" e che "alcuni di questi effetti sono già emersi"; che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api mellifere e su altri impollinatori(26);

V.  considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;

Esame della letteratura

W.  considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione(27) impone al richiedente di effettuare un esame della letteratura per la procedura di rinnovo; che, sebbene una ricerca bibliografica abbia individuato 285 pubblicazioni, il richiedente, dopo aver applicato i propri criteri di ammissibilità/inclusione, ne ha selezionate solo cinque che ha ritenuto pertinenti per la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o per la caratterizzazione molecolare; che l'autorità competente di uno Stato membro ha osservato che l'esame della letteratura non ha affrontato adeguatamente i potenziali effetti negativi sulla salute umana e animale, in quanto le seguenti parole chiave non sono state incluse nella ricerca: "tossicità", "tossico", "studi sugli animali", "effetti tossici", "effetti nocivi" ed "effetti sulla salute"(28); che, in linea generale, gli esami della letteratura condotti dai richiedenti per il rinnovo delle autorizzazioni di OGM non sono di alta qualità;

Processo decisionale non democratico

X.  considerando che il 26 ottobre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

Y.  considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

Z.  considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato undici obiezioni; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AA.  considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello(29); che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(30), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella lettera dell'11 settembre 2020 ai membri, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(31); esprime, tuttavia, il suo forte disappunto per il fatto che la Commissione, il 28 settembre 2020, abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata(32), nonostante l'obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.  invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;

6.  esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nel processo di autorizzazione;

7.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione sia di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

8.  invita l'EFSA ad accettare finalmente le differenze sostanziali tra le tossine autoctone Bt e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate e ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e effetti combinati tra tossine Bt, piante geneticamente modificate e loro costituenti, residui di irrorazione con erbicidi complementari, ambiente e impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

9.  invita l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che possono essere diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelli prodotti dalla pianta stessa e a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;

10.  invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di condizioni agronomiche e ambientali per valutare l'impatto di tutti i fattori di stress attesi durante la coltivazione sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

11.  invita l'EFSA a garantire che i dati provenienti da sperimentazioni sul campo o da serre coprano una gamma sufficientemente ampia di varietà diverse per valutare l'impatto di vari antecedenti genetici sull'espressione genica e sulla composizione della pianta;

12.  invita l'EFSA a chiedere dati sull'impatto del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate sul microbioma intestinale;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla domanda (riferimento EFSA‐GMO‐NL‐2007‐37) di commercializzazione di granturco geneticamente modificato resistente agli insetti MON89034, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, presentata dalla Monsanto, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/909
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-015), EFSA Journal 2019;17(11):5845, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845
(5)––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS‑GMØØ5‑3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0057);risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293).
(6) Decisione 2009/813/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 21).
(7) Primo parere dell'EFSA, pag. 21, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845
(8) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-042
(9) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(10) Osservazioni degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
(11) Decisione 2005/635/CE della Commissione, del 31 agosto 2005, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al glifosato (GU L 228 del 3.9.2005, pag. 11).
(12) Cfr. considerando G.
(13) Cfr. osservazioni degli Stati membri, pag. 7: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1193 e osservazioni degli Stati membri, pag. 27: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
(14) MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., "Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors" (Potenziamento dell'attività insetticida del Bacillus thuringiensis da parte degli inibitori della serina proteasi), Journal of Agricultural and Food Chemistry 1990, 38, pagg. 1145-1152.
(15) Cfr. ad esempio Then, C., "Risk assessment of toxins derived from Bacillus thuringiensis: synergism, efficacy, and selectivity" (Valutazione del rischio delle tossine derivate dal Bacillus thuringiensis: sinergia, efficacia e selettività), Environmental Science Pollution Research 2010, 17, pagg. 791-797.
(16) Cfr. ad esempio, Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., "Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L." (Quantificazione delle tossine in una cultivar di cotone Cry1Ac + CpTI e potenziali effetti sull'ape Apis mellifera L.), Ecotoxicology 2010,19, pp.1452-1459, https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-010-0530-z; Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., "Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees" (Influenza dell'ingestione di polline Bt-transgenico, di tossina Bt- e di inibitore delle proteasi (SBTI) sullo sviluppo delle ghiandole ipofaringee nelle api da miele), Apidologie 2005, 36(4), pagg. 585-594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049; e Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M., "Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover" (Impatto delle piante di cotone transgeniche su un parassita non bersaglio, Aphis gossypii Glover), Ecological Entomology, 30(3), pagg. 307-315, https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x
(17) Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(18) Cry1Ac è una delle poche tossine Bt che sono state studiate in dettaglio dall'EFSA.
(19) Primo parere EFSA, pag. 16, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/909
(20) Cfr. considerando K.
(21) Cfr., ad esempio, Hilbeck, A., Otto, M., "Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment" (Specificità ed effetti combinatori delle tossine del Bacillus thuringiensis Cry nel quadro della valutazione dei rischi ambientali legati agli OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3: 71.
(22) Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T, "Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design" (Colture Bt insetticide – L'approccio dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM è inefficace alla base), RAGES 2020, pag. 4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf.
(23) Osservazioni degli Stati membri, pag. 16: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
(24) https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn
(25) Douglas, M.R., Tooker, J.F., "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops" (La diffusione su ampia scala del trattamento delle sementi si traduce in un rapido incremento dell'uso di insetticidi neonicotinoidi e della difesa fitosanitaria preventiva nelle colture degli Stati Uniti), Environmental Science & Technology 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
(26) Neonicotinoidi, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en.
(27) Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).
(28) Osservazioni degli Stati membri, pag. 1: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
(29) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(30) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(31) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(32) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100.


Iniziativa dei cittadini europei – Minority SafePack
PDF 149kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa" (2020/2846(RSP))
P9_TA(2020)0370B9-0403/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista l'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa" (ECIXXXX),

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 19 e 24, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafo 2, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), l'articolo 108, paragrafo 4, gli articoli 109 e 118, l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 177 e 178 e l'articolo 182, paragrafo 1,

–  visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei(1) (il "regolamento sull'ICE"),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 10, 21, 22 e 51 (la "Carta"),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 1993 in cui sono state stabilite le condizioni che un paese deve soddisfare per poter diventare membro dell'Unione europea (i criteri di Copenaghen),

–  visti l'articolo 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, entrambi adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966,

–  visti la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, come pure i pareri degli organi di controllo competenti,

–  visti il documento di Copenaghen del 1990 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le numerose raccomandazioni e linee guida tematiche sui diritti delle minoranze formulate dall'Alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali e dall'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE(3),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale(4),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(5),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue(6),

–  viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare nella causa T-646/13 (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione)(7), e nella causa T-391/17 (Romania/Commissione)(8),

–  vista la decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"(9),

–  vista l'audizione pubblica del 15 ottobre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack" organizzata dalla commissione per la cultura e l'istruzione, dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per le petizioni,

–  vista la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) intitolata "Minority SafePack" per quanto riguarda gli atti legislativi attesi dalla Commissione sulla base dell'ICE, presentata alla Commissione dopo la trasmissione delle firme e presentata al Parlamento durante l'audizione pubblica,

–  visto l'articolo 222, paragrafo 8, del suo regolamento,

A.  considerando che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

B.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce che l'Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri, nonché rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;

C.  considerando che l'articolo 6 TFUE riconosce che l'Unione ha competenza nei settori della cultura e dell'istruzione per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri; che la Commissione dovrebbe impegnarsi attivamente con gli Stati membri in questi settori, che costituiscono anche un motivo di grande preoccupazione per le persone appartenenti a minoranze;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 10 TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate tra l'altro sulla razza o l'origine etnica;

E.  considerando che l'articolo 21 della Carta stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

F.  considerando che l'articolo 22 della Carta stabilisce che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica;

G.  considerando che il rispetto della diversità culturale è sancito all'articolo 167 TFUE;

H.  considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'UE appartengono a una minoranza nazionale e circa il 10 % parlano una lingua regionale o minoritaria; che essi rappresentano un elemento essenziale della ricchezza culturale dell'Unione grazie all'unicità delle loro lingue e culture;

I.  considerando che il concetto generale di minoranze in Europa è reso da un'ampia serie di termini nel linguaggio giuridico e accademico; che questi gruppi sociali sono spesso indicati in modo interscambiabile come minoranze nazionali, gruppi etnici, minoranze tradizionali o autoctone, nazionalità, abitanti di regioni costituzionali, minoranze linguistiche, gruppi che parlano lingue meno diffuse, gruppi linguistici, ecc.; che, al fine di superare la difficoltà di riflettere la varietà di termini utilizzati in Europa, il Consiglio d'Europa, nella sua Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che rappresenta tuttora il più elevato standard internazionale per la protezione delle minoranze in Europa, utilizza il termine "minoranza nazionale"; che l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" utilizza il termine "minoranze nazionali e linguistiche" per fare riferimento a questi gruppi minoritari;

J.  considerando che la maggior parte delle minoranze nazionali e linguistiche sono confrontate a un'accelerazione della tendenza all'assimilazione e alla perdita linguistica, che si traduce in un impoverimento linguistico e culturale nell'UE e nella perdita della sua diversità, un aspetto che l'UE è tenuta a tutelare a norma dei trattati; che l'istruzione è lo strumento principale per la rivitalizzazione e la preservazione delle lingue minoritarie;

K.  considerando che l'Atlante internazionale delle lingue in pericolo di estinzione stilato dall'Unesco classifica 186 lingue degli Stati membri dell'UE come vulnerabili o in pericolo e che altre tre lingue sono indicate come estinte;

L.  considerando che l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" è stata presentata alla Commissione il 15 luglio 2013, chiedendo che l'UE intervenga a sostegno delle minoranze nazionali e linguistiche in undici settori;

M.  considerando che il 13 settembre 2013 la Commissione ha respinto la registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei ritenendo che non fosse sufficientemente fondata; che gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei hanno presentato un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e che, con sentenza del 3 febbraio 2017, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione;

N.  considerando che, al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha nuovamente analizzato l'ammissibilità giuridica dell'iniziativa dei cittadini europei e con la decisione (UE) 2017/652 ha registrato l'iniziativa in nove degli undici settori inizialmente richiesti;

O.  considerando che, in conformità dell'articolo 15 del regolamento sull'ICE, la verifica dell'ammissibilità giuridica da parte della Commissione è seguita da un esame della sostanza dell'iniziativa dei cittadini dopo la raccolta delle firme; che la Commissione definisce le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa dei cittadini europei a norma dei trattati dell'UE;

P.  considerando che, con sentenza del 24 settembre 2019 nella causa T-391/17, il Tribunale dell'Unione europea ha confermato la decisione della Commissione di registrare l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack";

Q.  considerando che, tra il 3 aprile 2017 e il 3 aprile 2018, sono state raccolte 1 123 422 firme autenticate nell'UE ed è stata raggiunta la soglia minima a livello nazionale in 11 Stati membri;

R.  considerando che l'iniziativa dei cittadini europei rappresenta il primo strumento per la democrazia partecipativa transnazionale nel mondo, consentendo ai cittadini di interagire direttamente con le istituzioni dell'UE;

S.  considerando che l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" è la quinta di solamente sei iniziative dei cittadini europei che hanno avuto successo fino ad ora;

T.  considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/788, in seguito a un'audizione pubblica, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico per le singole iniziative dei cittadini europei; che il Parlamento ha tenuto la sua audizione pubblica il 15 ottobre 2020 in conformità dell'articolo 222 del suo regolamento;

1.  ribadisce il suo forte sostegno allo strumento ICE e chiede il pieno sfruttamento del suo potenziale; sottolinea che l'ICE offre ai cittadini l'eccezionale opportunità di individuare e articolare le loro aspirazioni, e di chiedere un'azione dell'UE; sottolinea che consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nei processi politici che li riguardano è essenziale per portare il progetto di integrazione europea più vicino ad essi;

2.  sottolinea che il nuovo regolamento sull'ICE è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 e che è di fondamentale importanza che le istituzioni dell'UE e nazionali facciano tutto il possibile per il successo del rilancio di questo strumento di partecipazione dell'UE; evidenzia che la Commissione dovrebbe tenere in debito conto le richieste espresse da oltre 1,1 milioni di cittadini dell'UE attraverso l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack";

3.  ricorda che la protezione delle persone appartenenti a minoranze è un esplicito valore fondante dell'UE, insieme alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 2 TUE;

4.  ricorda che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo; sottolinea che le lingue e le culture minoritarie sono parte integrante e inalienabile della cultura e del patrimonio dell'Unione; sottolinea che l'Unione dovrebbe incoraggiare azioni da parte degli Stati membri per garantire la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze;

5.  ribadisce il suo invito alla Commissione(10) di elaborare, in linea con il principio di sussidiarietà, un quadro comune di norme minime dell'UE per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, che siano saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'UE;

6.  invita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie e a sostenere i diritti delle persone appartenenti a minoranze, nonché a garantire che tali diritti siano pienamente rispettati;

7.  ritiene che nelle comunità con più lingue ufficiali sia necessario rispettare i diritti linguistici, senza limitare i diritti di una lingua rispetto a un'altra, in linea con l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro e con il suo diritto nazionale; ritiene che la promozione delle lingue regionali e la protezione delle comunità linguistiche dovrebbero rispettare i diritti fondamentali di tutte le persone;

8.  ritiene che l'UE dovrebbe continuare, attraverso i suoi programmi, a sensibilizzare alla questione del multilinguismo in tutta l'Europa e a promuoverne attivamente i vantaggi;

9.  ricorda che non esiste una definizione comune di chi può essere considerato una persona appartenente a una minoranza nazionale o linguistica nell'UE; evidenzia la necessità di proteggere tutte le minoranze, indipendentemente dalla definizione, e sottolinea che qualsiasi definizione dovrebbe essere applicata in modo flessibile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e non discriminazione;

10.  chiede una cooperazione sinergica tra l'UE e il Consiglio d'Europa nel settore della tutela dei diritti delle minoranze nazionali e linguistiche; sottolinea che una siffatta cooperazione offrirebbe all'UE la possibilità di sfruttare i risultati e l'esperienza del Consiglio d'Europa, consentendo nel contempo a quest'ultimo di rendere più efficace l'attuazione delle sue raccomandazioni formulate in relazione alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; incoraggia gli Stati membri ad attuare e ratificare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

Sulle nove proposte ICE

11.  riconosce che la protezione delle minoranze nazionali e linguistiche è la responsabilità primaria delle autorità degli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che l'Unione ha un ruolo importante da svolgere nel sostenere le autorità degli Stati membri in questo sforzo; sottolinea altresì che alcuni dei suoi Stati membri rappresentano esempi positivi di coesistenza rispettosa e armoniosa di comunità diverse, anche nel campo delle politiche di rivitalizzazione linguistica e culturale; invita gli Stati membri a scambiare le migliori prassi in materia di protezione e sostegno dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e invita l'UE a facilitare tali scambi;

12.  è del parere che le misure di conservazione dell'identità culturale e linguistica a favore delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche debbano mirare ad azioni positive, anche nei settori dell'istruzione, della cultura e dei servizi pubblici;

13.  esprime preoccupazione dinanzi all'allarmante aumento dei reati generati dall'odio e dei discorsi di incitamento all'odio, motivati da razzismo, xenofobia o intolleranza e diretti contro persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare campagne contro l'incitamento all'odio, nonché a combattere il razzismo e la xenofobia nei confronti di persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche;

14.  riconosce il contributo delle minoranze nazionali e linguistiche al patrimonio culturale dell'UE, e mette in evidenza il ruolo dei media;

15.  sottolinea che la diversità linguistica è una componente preziosa della ricchezza culturale dell'Europa, che dovrebbe essere protetta in modo da garantire che le lingue regionali o minoritarie possano trasmettersi di generazione in generazione; esprime forte preoccupazione per le lingue regionali o minoritarie a rischio di estinzione; sottolinea la necessità di intraprendere maggiori azioni in questo settore; invita quindi la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'apprendimento delle lingue in tutta l'UE, compreso l'apprendimento delle lingue minoritarie; osserva che l'ICE chiede l'istituzione di un centro europeo per la diversità linguistica, con l'obiettivo di proteggere la ricca diversità delle lingue europee;

16.  invita l'UE e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze delle minoranze nazionali o linguistiche al momento di elaborare i suoi programmi di finanziamento; ritiene che la tutela del multilinguismo e della diversità culturale sia un motore di sviluppo regionale e di innovazione, e che pertanto i Fondi strutturali e di investimento europei e i Fondi di coesione dovrebbero tenere conto di tale aspetto; ritiene che i finanziamenti di Orizzonte Europa per lo studio della diversità culturale e linguistica e dei suoi effetti sullo sviluppo economico delle regioni dell'UE consentirebbero di orientare meglio le politiche pubbliche a favore delle minoranze nazionali e linguistiche;

17.  riconosce il ruolo della lingua nella cultura; teme che gli operatori culturali attivi nelle lingue regionali o minoritarie possano dover raccogliere un'ulteriore sfida nel raggiungere il vasto pubblico e nell'accedere a risorse finanziarie e amministrative; invita gli Stati membri a tenere conto delle situazioni regionali e a sviluppare misure per aiutare gli operatori culturali a esprimere la libertà della cultura, indipendentemente dalle loro specificità linguistiche o di altro tipo;

18.  ritiene che ogni cittadino dell'UE dovrebbe poter godere della cultura e dell'intrattenimento nella propria lingua; fa notare che le minoranze linguistiche sono spesso troppo piccole o mancano del sostegno istituzionale necessario per costruire un sistema completo di servizi mediatici propri; invita, a tale proposito, la Commissione a procedere a una valutazione e ad adottare le misure più appropriate per sostenere lo sviluppo di detti servizi mediatici; osserva che, dalla presentazione dell'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" alla Commissione nel 2013, i colegislatori hanno già adottato proposte essenziali riguardanti i diritti d'autore e i servizi di media audiovisivi; prende atto della comunicazione della Commissione adottata di recente sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici (COM(2020)0766), in cui la Commissione propone di fare il punto della situazione entro il 2022, quando saranno apparsi chiaramente tutti gli effetti del regolamento; accoglie con favore il piano della Commissione di avviare un dialogo con le parti interessate sui contenuti audiovisivi nell'ambito del suo piano d'azione per i media e gli audiovisivi; sottolinea la necessità di garantire che le preoccupazioni relative alle lingue minoritarie siano prese in considerazione nei futuri regolamenti;

19.  sottolinea che un gran numero di apolidi nell'Unione europea appartiene a minoranze nazionali e linguistiche; ritiene che, tenendo debitamente conto della sovranità e delle competenze degli Stati membri, si potrebbero adottare e si stanno adottando misure positive al riguardo; sottolinea che la concessione o la revoca della cittadinanza è di competenza nazionale;

20.  esprime il proprio sostegno all'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"; invita la Commissione ad agire sulla base di tale iniziativa e a proporre atti giuridici basati sui trattati e sul regolamento sull'ICE, nonché conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; sottolinea che l'iniziativa registrata dalla Commissione chiede proposte legislative in nove settori distinti e ricorda la richiesta contenuta nell'iniziativa di verificare e valutare ogni singola proposta in base ai suoi meriti;

o
o   o

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
(2) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.
(3) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.
(4) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 42.
(5) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.
(6) GU C 189 del 5.6.2019, pag. 15.
(7) ECLI:EU:T:2017:59.
(8) ECLI:EU:T:2019:672.
(9) GU L 92 del 6.4.2017, pag. 100.
(10) Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13).


Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
PDF 214kWORD 76k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (2020/2084(INI))
P9_TA(2020)0371A9-0233/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 9, 151, 152, 153, 156, 157, 162 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti i protocolli 1, 8 e 28 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017,

–  vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

–  visto l'accordo di Parigi raggiunto dalla COP21 del 2015, in particolare il suo preambolo in cui si esortano le Parti ad attuare le rispettive politiche e misure, per promuovere una giusta transizione della forza lavoro e la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità in linea con le strategie e le priorità di sviluppo definite a livello nazionale,

–  viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947 (n. 81), la dichiarazione per il centenario dell'OIL del 2019 e gli orientamenti dell'OIL per una transizione giusta verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, segnatamente gli obiettivi 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,

–   viste la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–   vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(1) (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione),

–   vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(2),

–  viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" (COM(2020)0456),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea" (COM(2020)0442),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" (COM(2020)0440),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 maggio 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 (COM(2020)0441),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19(4),

–  vista la relazione della Commissione del 17 giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti demografici (COM(2020)0241),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 18 gennaio 2017 dal titolo "La risposta dell'UE alla sfida demografica" (2017/C 017/08),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

–  vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, presentata dalla Commissione il 1o luglio 2020 (COM(2020)0275),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 1o luglio 2020, che accompagna la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (SWD(2020)0124),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(5),

–  vista la sua risoluzione legislativa dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile(6),

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro(7),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(8),

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020,

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2019 sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0650),

–  vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 17 dicembre 2019, che accompagna la comunicazione della Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020,

–  vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(9),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019(10),

–  visti gli "Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024: Un'Unione più ambiziosa" presentati dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 23 gennaio 2019, sul tema "Il dialogo sociale per l'innovazione nell'economia digitale"(11),

–  viste le previsioni economiche della primavera 2020 pubblicate dalla Commissione il 6 maggio 2020,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2020, sul tema "Salari minimi dignitosi in tutta Europa",

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 luglio 2020, sul tema "Piano di ripresa per l'Europa e quadro finanziario pluriennale 2021-2027",

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 dicembre 2019, sul tema "Norme minime europee comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell'UE: un passo concreto verso l'effettiva attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali"(12),

–  visto lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sul tema "COVID-19: risposte strategiche in tutta Europa",

–  vista la relazione tecnica del Centro comune di ricerca intitolata "Le misure di confinamento anti COVID e i mercati del lavoro dell'UE" pubblicata nel 2020 e, in particolare, la sua analisi degli ultimi dati disponibili sui modelli di telelavoro nell'UE,

–  visti la Carta sociale europea riveduta e il processo di Torino, avviato nel 2014 allo scopo di rafforzare il sistema del trattato della Carta sociale europea in seno al Consiglio d'Europa nonché nel quadro della sua relazione con il diritto dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0233/2020),

A.  considerando che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea; che l'economia sociale di mercato si basa su due pilastri complementari, ossia l'applicazione della concorrenza e misure solide di politica sociale, che dovrebbero portare alla realizzazione della piena occupazione e del progresso sociale; che i tre pilastri dello sviluppo sostenibile sono l'economia, la società e l'ambiente; che lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, sulla piena occupazione e il progresso sociale; che ciò costituisce un obiettivo fondamentale dell'Unione europea sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE; che finora è stata assegnata la priorità alla sostenibilità economica e ambientale;

B.  considerando che l'Europa si sta confrontando con sfide emergenti, come le crescenti disuguaglianze intergenerazionali, la riduzione delle opportunità e delle risorse sociali, sanitarie, economiche e ambientali, le disparità territoriali e l'accesso ineguale ai servizi sociali e sanitari fondamentali, ai posti di lavoro e alle opportunità di impresa nonché alle infrastrutture sociali; che la riduzione delle disuguaglianze è una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri; che le disuguaglianze, in termini di reddito e di opportunità, sono aumentate nella maggior parte degli Stati membri dalla crisi economica del 2008, mettendo in difficoltà sia la sostenibilità che l'inclusività della crescita e della coesione sociale, e che in tale contesto i progressi verso gli obiettivi di Europa 2020 sono stati difficili;

C.  considerando che esiste una necessità forte e riconosciuta di una transizione, in Europa e nel mondo, verso lo sfruttamento sostenibile delle risorse, la riduzione delle emissioni di CO2 e una forte tutela dell'ambiente, al fine di proteggere i mezzi di sussistenza, la sicurezza, la salute e la prosperità delle generazioni future; che le transizioni verso un'economia e una dimensione sociale stabili e sostenibili, verdi e rispettose dell'ambiente richiederanno la cooperazione tra attori pubblici e privati e devono essere accompagnate da un processo di reindustrializzazione, modernizzazione della base industriale e rafforzamento del mercato interno; che le transizioni verde, digitale e demografica interessano in maniera diversa le regioni, i settori, i lavoratori e i gruppi di popolazione europei e che tali transizioni richiederanno un notevole riqualificazione e ridistribuzione della forza lavoro al fine di evitare la distruzione di posti di lavoro nei settori interessati;

D.  considerando che le regioni europee in cui vi è la maggiore necessità di una transizione sostenibile sono, in generale, anche quelle che registrano livelli elevati di povertà ed esclusione; che sono necessari misure e investimenti decisivi per una rapida ripresa, che dovrebbe concentrarsi sulla mitigazione degli effetti economici e sociali della pandemia, riavviare l'attività economica, favorire lo sviluppo sostenibile, la transizione verde e la trasformazione digitale nonché attuare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali al fine di realizzare stati sociali più efficaci e più forti; che un'Europa competitiva sul piano internazionale deve basarsi su un'Europa sociale forte al fine di creare un percorso verso una crescita sostenibile, un'occupazione di qualità e solidi sistemi di protezione sociale per tutti;

E.  considerando che le ricerche di Eurofound rivelano la complessità della dimensione sociale dell'Unione europea e suggeriscono di integrare il quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali con indicatori supplementari riguardanti la qualità dei posti di lavoro, la giustizia sociale e le pari opportunità, sistemi di protezione sociale robusti e la mobilità equa;

F.  considerando che la strategia Europa 2020 è stata lanciata nel 2010 per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che l'attuazione della strategia di Lisbona avrebbe dovuto attribuire maggiore priorità alla sostenibilità e all'inclusività, invece che alla crescita;

G.  considerando che, conformemente all'articolo 151 TFUE, l'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consenta la loro parificazione nei progressi, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione; che le iniziative che promanano dal pilastro europeo dei diritti sociali sono una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri, i quali hanno sistemi sociali e tradizioni diversi; che, pertanto, tali iniziative dovrebbero tutelare i sistemi nazionali di contrattazione collettiva, offrendo livelli di protezione più elevati; che i diritti fondamentali, la proporzionalità, la certezza del diritto, l'uguaglianza dinanzi alla legge e la sussidiarietà sono principi generali del diritto dell'UE e, come tali, devono essere rispettati;

H.  considerando che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di leadership economica e politica ove si decidono le risposte strategiche alla COVID-19; che le donne dovrebbero essere coinvolte nel processo decisionale per apportare prospettive diverse e maggiori conoscenze ed esperienze, con un conseguente miglioramento dei risultati delle politiche;

I.  considerando che i sistemi di previdenza sociale contribuiscono a garantire una vita dignitosa; che tali sistemi includono la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'alloggio, l'occupazione, la giustizia e i servizi sociali per i gruppi svantaggiati e svolgono un ruolo fondamentale nel conseguire uno sviluppo sociale sostenibile, promuovere l'uguaglianza e la giustizia sociale e garantire il diritto alla protezione sociale quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); che le politiche di protezione sociale sono elementi cruciali delle strategie nazionali di sviluppo volte a ridurre la povertà e la vulnerabilità lungo tutto l'arco della vita e a sostenere una crescita inclusiva e sostenibile;

J.  considerando che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono strumenti fondamentali per datori di lavoro e sindacati al fine di fissare retribuzioni e condizioni di lavoro eque, e che sistemi di contrattazione collettiva solidi aumentano la resilienza degli Stati membri nei periodi di crisi economica; che le società dotate di solidi meccanismi di contrattazione collettiva tendono a essere più ricche e più eque; che il diritto alla contrattazione collettiva è una questione che riguarda tutti i lavoratori europei e può inoltre avere implicazioni fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ivi compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali; che la contrattazione collettiva è un diritto fondamentale europeo e le istituzioni dell'UE sono tenute a rispettarla a norma dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali; che, in tale contesto, le politiche che rispettano, promuovono e rafforzano la contrattazione collettiva e la posizione dei lavoratori nei sistemi di determinazione delle retribuzioni svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di buone condizioni di lavoro;

K.  considerando che la contrattazione collettiva è uno strumento essenziale per promuovere i diritti nell'ambito del lavoro; che, secondo i dati dell'OCSE, nell'ultimo decennio sia la densità dei sindacati che la copertura della contrattazione collettiva si sono notevolmente ridotte; che la copertura della contrattazione collettiva è in calo dal 2000 in 22 dei 27 Stati membri; che la qualità del lavoro e dell'ambiente lavorativo è superiore, in media, nei paesi con parti sociali ben organizzate e una vasta copertura dei contratti collettivi; che la contrattazione collettiva promuove un buon funzionamento del mercato del lavoro, a patto che abbia una vasta copertura e sia ben coordinata;

L.  considerando che, secondo Eurofound, la contrattazione collettiva è sotto pressione e la recessione del 2008 ha portato al suo decentramento; che, per quanto si stimi che nell'UE un lavoratore su sei sia coperto da un contratto collettivo in materia di retribuzione, è difficile ottenere prove affidabili sotto forma di dati più dettagliati sulla copertura della contrattazione collettiva e dei contratti collettivi nell'intera UE; che, in base ai dati forniti dall'Istituto sindacale europeo (ETUI), il livello medio di appartenenza sindacale nell'UE è di circa il 23 % , con tassi di adesione molto variabili tra gli Stati membri, che spaziano dal 74 % all'8 %; che anche l'appartenenza a organizzazioni datoriali e la quota dei mercati che esse rappresentano variano notevolmente;

M.  considerando che gli investimenti sociali consistono in investimenti nelle persone, volti a migliorare le loro condizioni di vita; che tra gli ambiti strategici fondamentali per gli investimenti sociali figurano la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza a lungo termine, l'istruzione, gli alloggi, l'occupazione, la giustizia e i servizi sociali per i gruppi svantaggiati; che politiche sociali ben concepite contribuiscono fortemente allo sviluppo sostenibile e alla crescita, oltre a proteggere le persone dalla povertà e a fungere da stabilizzatori economici;

N.  considerando che, tra gli effetti della pandemia di COVID-19, si prevede un aumento del tasso di povertà; che le donne, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie numerose corrono maggiori rischi in tal contesto; che il numero di nuclei familiari composti da una sola persona e di persone anziane che vivono sole è in aumento; che i nuclei familiari composti da una sola persona sono maggiormente a rischio di povertà ed esclusione sociale e, in particolare, le donne anziane corrono un rischio di povertà superiore rispetto agli uomini se vivono sole; che le famiglie monoparentali sono maggiormente a rischio di povertà e privazione e hanno difficoltà a gestire il bilancio familiare a causa della presenza di un solo reddito e dei tassi di occupazione inferiori; che un numero crescente di giovani adulti si affida ora ai genitori per avere una protezione dalla povertà, ma che il 29 % delle famiglie con tre generazioni è a rischio di povertà e il 13 % subisce gravi privazioni;

O.  considerando che la discriminazione di genere a casa e sul mercato del lavoro può comportare una distribuzione iniqua delle risorse, rendendo le donne più vulnerabili alla povertà e all'esclusione sociale rispetto agli uomini; che, se cadono in povertà, le donne hanno meno opportunità di risollevarsi;

P.  considerando che la segregazione, sia orizzontale che verticale, del mercato del lavoro nell'UE è ancora notevole e che le donne sono sovrarappresentate nei settori meno redditizi; che le donne con contratti precari sono state particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, in quanto sono state le prime a perdere il lavoro, e ciò ha comportato conseguenze finanziarie per le loro famiglie e la loro indipendenza economica, come pure una protezione sociale insufficiente in periodo di crisi;

Q.  considerando che nel 2018 vi erano quasi 109 milioni di persone esposte al rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE-27, ossia il 21,7 % della popolazione totale, di cui 23 milioni erano bambini(13); che l'UE non ha raggiunto il suo obiettivo per il 2020 di ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale di almeno 20 milioni; che è probabile che il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale aumenterà all'interno dell'Unione per effetto della crisi della COVID-19; che il numero dei senzatetto è aumentato del 70 % negli ultimi dieci anni, registrando una crescita costante nella maggior parte degli Stati membri, e che ogni notte nell'UE almeno 700 000 persone non hanno un riparo; che la COVID-19 ha dimostrato che la situazione dei senzatetto rappresenta una crisi sociale, ma anche di salute pubblica(14); che circa un quinto della popolazione dell'UE è a rischio di forte indebitamento e che molte persone non ricevono le prestazioni sociali a cui hanno diritto nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali;

R.  considerando che un lavoratore su cinque nell'UE ha un lavoro di scarsa qualità; che si prevede che, nel prossimo decennio, la polarizzazione del lavoro e le forme di occupazione atipiche aumenteranno ulteriormente, e che i posti di lavoro aumenteranno nella fascia più alta e in quella più bassa dello spettro delle competenze(15); che il cambiamento tecnologico e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale potrebbero modificare in modo significativo il mercato del lavoro; che ciò comporta ulteriori disparità di reddito; che la domanda di lavoro è stata costantemente più debole nella fascia centrale della distribuzione salariale, in particolare durante i periodi di recessione e di contrazione del lavoro tra il 2008 e il 2013, in parte a causa della transizione del lavoro dai settori della produzione e della costruzione a quello dei servizi; che tale tendenza sarà presumibilmente ancor più rafforzata dalla pandemia; che i lavori poco qualificati saranno sempre essenziali per le società e meritano una paga e condizioni di lavoro dignitose; che la digitalizzazione può creare possibilità e opportunità di miglioramento delle competenze, ma non migliora necessariamente le condizioni di lavoro né crea nuovi posti di lavoro di qualità per tutti;

S.  considerando che non vi è quasi nessuna transizione dai contratti di lavoro a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato; che il 60 % dei lavoratori si trova involontariamente prigioniero di un lavoro a tempo determinato; che le percentuali di transizione sono particolarmente basse nei paesi con alti livelli di occupazione a tempo determinato; che anche le amministrazioni pubbliche hanno troppo spesso fatto affidamento su lavoratori temporanei per sostituire i propri dipendenti, applicando condizioni di lavoro più precarie;

T.  considerando che le ricerche di Eurofound sulle nuove forme di occupazione mostrano che forme emergenti e sempre più importanti di occupazione, che si discostano dai tradizionali rapporti tra datore di lavoro e lavoratore e/o sono caratterizzate da un'organizzazione del lavoro e da modelli lavorativi non tradizionali, tendono a essere coperte in misura minore dalla protezione sociale, dal dialogo sociale e dalla contrattazione collettiva; che, dato che tali forme di occupazione tendono a essere impiegate più diffusamente durante periodi di difficoltà a livello economico, è opportuno valutare interventi per contrastare la prevista crisi del mercato del lavoro derivante dalla pandemia di COVID-19;

U.  considerando che il tasso di disoccupazione è superiore al 7 % e il tasso di disoccupazione giovanile è giunto al 17 % e, secondo le stime, aumenterà ulteriormente a causa della COVID-19(16), specialmente a danno delle donne e dei lavoratori poco qualificati; che, secondo le previsioni, il tasso di disoccupazione nella zona euro aumenterà dall'8,3 % registrato nel 2020 al 9,3 % circa nel 2021, con differenze sostanziali tra gli Stati membri(17); che il tasso di disoccupazione riguardante gruppi specifici, quali le persone con disabilità, le minoranze etniche come ad esempio i rom, nonché i giovani e gli anziani, può essere significativamente più elevato; che secondo l'indagine di Eurofound sulle condizioni di vita e di lavoro e la pandemia di COVID-19, la crisi della COVID-19 ha avuto un impatto drammatico sul mercato del lavoro, con la disoccupazione che ha colpito l'8 % dei lavoratori dipendenti e il 13 % dei lavoratori autonomi dall'inizio della pandemia; che gli effetti della crisi sono stati avvertiti anche da chi è rimasto nel mercato del lavoro, con una notevole riduzione delle ore lavorate, il che ha causato la perdita di reddito, preoccupazioni sulla futura partecipazione al mercato del lavoro e insicurezza finanziaria;

V.  considerando che, secondo Eurostat, nel 2018 vi erano 8,3 milioni di lavoratori a tempo parziale sottoccupati nell'UE-28, 7,6 milioni di persone erano disponibili a lavorare ma non in cerca di lavoro e altri 2,2 milioni di persone cercavano lavoro ma non erano in grado di iniziare a lavorare a breve termine; che nel 2018, in totale, 18,1 milioni di persone hanno vissuto situazioni in qualche modo analoghe alla disoccupazione nell'UE-28;

W.  considerando che la lotta alla disoccupazione dei giovani e degli anziani resta una delle sfide più grandi a livello regionale nell'UE;

X.  considerando che la crisi della COVID-19 ha messo in luce abusi riguardanti i diritti dei lavoratori transfrontalieri, frontalieri e stagionali e la precarietà della loro situazione, con bassi livelli di protezione sociale e di coordinamento di tale protezione; che vi è pertanto la necessità di una regolamentazione più solida, di un monitoraggio più forte e di un'applicazione efficace delle condizioni di lavoro dignitose, come pure delle condizioni abitative e della salute e sicurezza sul lavoro; che la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale deve essere migliorata in merito a tale aspetto;

Y.  considerando che il divario nella partecipazione all'occupazione tra le donne e gli uomini era dell'11,7 % nel 2019; che tale differenziale ha un enorme costo economico per l'UE, pari a 320 miliardi di EUR all'anno, ovvero il 2,37 % del PIL dell'UE; che la crisi della COVID-19 colpisce in modo sproporzionato la posizione lavorativa e sociale delle donne, dal momento che il 26,5 % delle donne occupa posti di lavoro precari e le donne rappresentano il 60 % dei lavoratori a tempo parziale; che le donne sono più colpite degli uomini dalle difficoltà derivanti dalla pandemia di COVID-19, a causa dei settori lavorativi in cui la loro presenza è maggioritaria nonché dell'onere dell'assistenza di bambini e anziani, che grava ancora pesantemente sulle loro spalle;

Z.  considerando che le persone con disabilità e gli anziani sono particolarmente esposti alla crisi della COVID-19; che sono suscettibili di soffrire in modo sproporzionato e avere esigenze di sostegno particolari che devono essere tenute in considerazione sin dall'inizio nella risposta alla pandemia, e che la ricerca evidenzia che tali gruppi corrono un rischio elevato di sviluppare problemi di salute mentale;

AA.  considerando che le regioni europee si trovano ad affrontare tendenze demografiche a lungo termine, tra cui l'allungamento dell'aspettativa di vita, il calo dei tassi di natalità, l'invecchiamento della popolazione, la diminuzione della forza lavoro, la riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari e l'aumento dell'urbanizzazione; che la riduzione della quota europea della popolazione mondiale, che secondo le stime sarà inferiore al 4 % entro il 2070, comporterà sfide; che le zone rurali e periferiche sono fortemente colpite dai cambiamenti demografici;

AB.  considerando che la pandemia ha colpito in particolar modo gli anziani, aggravando in alcuni casi la situazione di chi è isolato; che gli anziani rischiano maggiormente di non avere accesso a Internet e alle tecnologie moderne e, di conseguenza, corrono un maggior rischio di esclusione, anche digitale;

AC.  considerando che la crisi ha determinato un aumento della povertà urbana, colpendo in particolare i nuclei familiari a medio reddito e creando nuovi gruppi a rischio, e sta portando a un peggioramento delle disuguaglianze territoriali, con un aggravamento degli svantaggi sociali nelle zone urbane svantaggiate e delle diseguaglianze nell'accesso ai servizi pubblici, nonché un conseguente aumento della domanda di servizi sociali e di infrastrutture sociali a livello locale, in un momento in cui i bilanci locali sono al limite;

AD.  considerando che le ricerche basate sull'indagine europea sulle condizioni di lavoro del 2015 evidenziano che, rispetto a coloro che lavorano nelle sedi dell'azienda, il doppio dei telelavoratori abituali dichiara di lavorare oltre le 48 ore stabilite dalla normativa dell'UE e di riposare meno di 11 ore fra un giorno lavorativo e l'altro; che quasi il 30 % di detti telelavoratori dichiara di lavorare nel proprio tempo libero tutti i giorni o più volte alla settimana, a fronte del 5 % di coloro che lavorano in ufficio; che, inoltre, i telelavoratori abituali riferiscono in maggior misura di soffrire di stress legato al lavoro e disturbi del sonno nonché di avere difficoltà a conciliare il lavoro con le responsabilità familiari;

AE.  considerando che, a causa della COVID-19 e delle misure adottate per farvi fronte, in particolare il confinamento e il telelavoro, le donne che vivono relazioni caratterizzate da abusi sono state esposte permanentemente alla violenza, con conseguente aumento del numero di casi di violenza contro le donne; che tra le conseguenze del confinamento in alcuni paesi europei vi è stata un'esplosione dei casi di violenza fondata sul genere e all'interno della famiglia, pari a circa il 30 %; che nel mondo, in totale, più di 243 milioni di donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni hanno subito violenza sessuale e/o fisica negli ultimi 12 mesi;

AF.  considerando che la pressione sulle donne è ulteriormente aumentata; che le nuove forme di lavoro imposto, che sono estensibili e vanno a scapito della separazione tra lavoro e vita privata, hanno portato durante il confinamento a un'esplosione di nuove forme di molestie psicologiche e sessuali, sia online che offline; che la stragrande maggioranza delle imprese e dei governi non ha attuato alcuna misura per contrastare tali fenomeni;

1.  evidenzia che l'UE ha intrapreso una transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, che deve garantire i massimi livelli di giustizia sociale, aumentando il benessere, il progresso sociale, la sicurezza, la prosperità, l'uguaglianza e l'inclusione, senza lasciare indietro nessuno; ritiene che lo sviluppo sostenibile sia profondamente radicato nel progetto europeo e nei valori europei e che la sostenibilità sociale sia un prerequisito fondamentale per realizzare le transizioni verde, digitale e demografica in maniera equa e inclusiva; insiste sul fatto che, per ridurre le disuguaglianze, tali processi devono essere inquadrati in una transizione che possa offrire opportunità sociali e prosperità condivisa; sottolinea che la giustizia sociale, un lavoro dignitoso con salari di sussistenza, pari opportunità, una mobilità equa e sistemi di previdenza sociale solidi sono elementi essenziali della transizione giusta verso un'Europa sostenibile e sociale;

2.  ritiene che questo periodo di ripresa debba essere il momento per realizzare riforme pienamente orientate all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che si basino su solidarietà, integrazione, giustizia sociale, equa ripartizione della ricchezza, parità di genere, sistemi di previdenza sociale pubblici di elevata qualità, occupazione di qualità e crescita sostenibile, seguendo un modello in grado di garantire l'uguaglianza e la protezione sociale, che tenga conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili, rafforzi la partecipazione e la cittadinanza e migliori le condizioni di vita di tutti; ritiene che questo sia il modo migliore per l'UE di emergere dall'attuale crisi più sostenibile, resiliente ed equa per la prossima generazione;

3.  sottolinea che i progressi verso un'Europa sociale sostenibile, equa e inclusiva richiedono un forte impegno condiviso sia nei confronti dell'avanzamento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che riguardo all'attuazione e alla concretizzazione dei principi e diritti contenuti nel pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea che occorre elaborare un'agenda politica ambiziosa con obiettivi e indicatori di sostenibilità sociale individuabili, realizzabili, sostenibili, chiari e obbligatori; sottolinea che il prossimo vertice sociale dell'UE, previsto nel maggio 2021 a Porto, costituirebbe l'occasione perfetta per adottare tale agenda ai massimi livelli politici da parte dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea; chiede il coinvolgimento delle parti sociali nell'intero processo;

Quadro di governance per il progresso sociale

4.  ritiene che l'agenda di Porto dovrebbe adottare un duplice approccio, ossia incentrarsi sulla componente relativa alla sostenibilità sociale dell'Agenda 2030 dell'UE per lo sviluppo sostenibile e, nel contempo, gettare le basi per la concretizzazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali mediante l'adozione di un piano d'azione nonché dando seguito alla strategia di Lisbona, stabilendo obiettivi e strumenti ambiziosi e obbligatori per la definizione del percorso verso il progresso e la sostenibilità sociali; ritiene che tale agenda dovrebbe contenere il quadro strategico per un'Europa sociale sostenibile, equa e inclusiva per il 2030;

5.  sottolinea che gli obiettivi di una nuova agenda per un'Europa sociale forte devono essere incentrati sulla tutela di ogni individuo e, in particolare, delle persone più vulnerabili e su una ripresa inclusiva e giusta dal punto di vista sociale, e che tali obiettivi devono essere potenziati mediante l'obbligo di applicazione, tenendo conto delle specificità e delle esigenze nazionali e in linea con gli obblighi economici e ambientali il cui rispetto è legato all'accesso ai fondi europei; ritiene che, in tal senso, le azioni strategiche, i programmi e le riforme dell'UE e degli Stati membri dovrebbero essere concepiti in modo tale da contribuire al conseguimento di tali obiettivi obbligatori e che la tutela giuridica dovrebbe comportare che le azioni, le politiche, i programmi o le riforme che possano avere un impatto negativo sui progressi verso il conseguimento di tali obiettivi, o frenarne la realizzazione, dovrebbero essere evitati;

6.  è convinto che un quadro di governance per un'Europa sociale e sostenibile debba essere ancorato alle seguenti riforme: l'integrazione del pilastro europeo dei diritti sociali e di un protocollo sul progresso sociale nei trattati, onde tutelare i diritti sociali fondamentali al pari delle libertà economiche nel mercato unico, e l'adozione di un patto per lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale che renda obbligatori gli obiettivi sociali e di sostenibilità, al fine di conseguire gli OSS delle Nazioni Unite; ritiene, inoltre, che il processo del semestre europeo debba seguire il metodo comunitario ed essere concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, mentre un maggior numero di ambiti di politica sociale dovrebbe rientrare nel processo decisionale a maggioranza qualificata, in particolare la non discriminazione, la tutela sociale dei lavoratori (al di fuori delle situazioni transfrontaliere), la tutela dei lavoratori il cui contratto di lavoro sia stato risolto, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e i datori di lavoro e le condizioni di occupazione per i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE;

Risorse finanziarie per una forte Europa sociale e sostenibile

7.  invita gli Stati membri ad avvalersi appieno della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di finanze pubbliche e politiche fiscali, onde consentire spese eccezionali volte a evitare e mitigare le conseguenze sociali della crisi legata alla pandemia di COVID-19, rafforzare i sistemi di previdenza sociale e finanziare posti di lavoro di qualità, servizi pubblici, la lotta alla povertà e le transizioni verde e digitale; accoglie con favore Next Generation EU, il piano di ripresa dell'UE; sottolinea che la transizione giusta, verde e digitale, può essere realizzata soltanto con un sostegno adeguato all'istruzione e alle infrastrutture di assistenza sociale e sanitaria, al fine di garantire l'equità sociale, la coesione sociale e la prosperità per tutti; esprime preoccupazione per il fatto che nell'attuale crisi i sistemi di previdenza sociale subiscono una pressione senza precedenti e la relativa spesa pubblica aumenterà in modo esponenziale; sottolinea che la spesa per le misure anticrisi non dovrebbe andare a scapito dei meno abbienti, ma dovrebbe essere ripartita equamente; evidenzia pertanto che, per alimentare la ripresa, gli sforzi di investimento compiuti dall'UE attraverso il piano di ripresa devono avere una robusta dimensione sociale che rafforzi i sistemi di previdenza sociale e gli investimenti nella sicurezza sociale, nell'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in alloggi a prezzi abbordabili, nell'occupazione, nella giustizia e nei servizi sociali per i gruppi vulnerabili, al fine di combattere l'impatto sociale della crisi; ritiene che investimenti nell'istruzione, sistemi fiscali progressivi e previdenziali correttamente definiti, investimenti sociali e l'erogazione di servizi pubblici e sociali di qualità siano leve essenziali per evitare il trasferimento degli svantaggi da una generazione all'altra; sottolinea l'importanza dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nel contesto del piano europeo di ripresa e dello strumento per la ripresa e la resilienza, al pari del Green Deal e della transizione digitale; chiede pertanto che, nell'ambito delle prossime riforme legate al pacchetto di ripresa, la convergenza sociale verso l'alto costituisca uno dei principali obiettivi dei programmi nazionali di riforma, anche attraverso il sostegno finanziario; ritiene, in tal senso, che i nuovi obiettivi di Porto 2030 dovrebbero essere sostenuti nel piano di ripresa, insieme agli obiettivi economici e ambientali;

8.  sottolinea che gli investimenti sociali nel pacchetto di ripresa dovrebbero essere ambiziosi quanto gli obiettivi dell'agenda di Porto, affinché sia garantito anche il sostegno finanziario necessario; ritiene che piani specifici di progresso sociale dovrebbero definire in che modo saranno attuati gli obiettivi dell'agenda di Porto e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, la portata degli investimenti sociali, i settori in questione e i risultati dei progressi che si intende conseguire;

9.  ricorda che i regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono uno strumento efficace per tutelare i posti di lavoro durante una crisi economica; accoglie con favore l'istituzione dello strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) in quanto misura di emergenza per sostenere i regimi di riduzione dell'orario lavorativo degli Stati membri nel contesto della crisi della COVID-19; sottolinea che si tratta di uno strumento essenziale per sostenere i regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo, consentendo così di salvaguardare posti di lavoro e competenze e di preservare gran parte delle retribuzioni e dei redditi; invita la Commissione a valutare con attenzione le prestazioni di tale strumento temporaneo e a considerare la possibilità di istituire uno strumento speciale permanente in tal senso, da attivare, su richiesta degli Stati membri, in caso di crisi inattese che portino a un aumento costante della spesa per i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'assistenza finanziaria sia fornita soltanto alle imprese che non sono registrate nei paesi che figurano nell'elenco comune dell'UE delle giurisdizioni dei paesi terzi a fini fiscali, né nei paesi elencati nell'allegato 1 delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i beneficiari rispettino i valori fondamentali sanciti dai trattati e che le imprese che ricevono un sostegno finanziario pubblico proteggano i lavoratori, garantiscano condizioni di lavoro dignitose, rispettino i sindacati e i contratti collettivi applicabili, paghino la propria quota di imposte e si astengano dal riacquisto di azioni o dal pagamento di bonus ai dirigenti o di dividendi agli azionisti; sottolinea l'importanza di combinare i programmi di riduzione dell'orario lavorativo con programmi di istruzione e formazione professionale per i lavoratori interessati;

10.  accoglie con favore l'annuncio della Presidente della Commissione europea riguardante la proposta di un regime UE di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione, ed esorta la Commissione a presentare la proposta; chiede che tale strumento protegga tutti i tipi di lavoratori, riduca la pressione dovuta agli shock esterni sulle finanze pubbliche e salvaguardi i sistemi nazionali di indennità di disoccupazione durante le crisi che causano un aumento improvviso della spesa; chiede che la proposta copra i paesi dell'UEM, offrendo ai paesi non appartenenti all'UEM la possibilità di aderire;

11.  si compiace dell'introduzione di un Fondo per una transizione giusta; sottolinea che una vasta accettazione sociale delle misure a favore della protezione ambientale e dell'azione per il clima è essenziale per la loro effettiva attuazione; esorta gli Stati membri a coinvolgere in maniera effettiva le parti sociali, le amministrazioni regionali e locali e la società civile nell'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta; rammenta che i cambiamenti climatici e le conseguenti trasformazioni strutturali stanno già avendo gravi ripercussioni su molte regioni europee e sui loro abitanti; sottolinea che la creazione di posti di lavoro verdi e dignitosi è essenziale per conseguire un mercato del lavoro inclusivo ed equilibrato per accompagnare la transizione giusta ed equa verso un'economia basata sulle energie rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e neutra in termini di emissioni di carbonio e per garantire che nessuno sia lasciato indietro; insiste sulla necessità di aumentare l'importo proposto dalla Commissione nel maggio 2020 per il Fondo per una transizione giusta, nella sua proposta modificata; chiede che il fondo disponga di mezzi finanziari sufficienti per sostenere le regioni in transizione e garantire che siano creati nuovi posti di lavoro di qualità e che la coesione sociale costituisca il principio guida per l'erogazione del sostegno a titolo del fondo; sottolinea che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione riveduto è fondamentale nel sostegno dei piani sociali per i lavoratori colpiti dalla ristrutturazione e invita la Commissione e gli Stati membri a concordare un aumento sostanziale del bilancio per tale strumento quale parte del più vasto sostegno finanziario per la transizione giusta europea; chiede un uso sostenibile e ambizioso dei fondi disponibili al fine di sostenere le regioni più vulnerabili e che accusano ritardo, con l'ausilio di misure transitorie, se del caso; ricorda l'importanza della coerenza dei progetti ammissibili con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 e con i suoi target intermedi del 2030, nonché con il pilastro europeo dei diritti sociali;

12.  mette in evidenza i cambiamenti che la transizione giusta comporta nel mercato del lavoro e nella distribuzione dei nuovi posti di lavoro verdi; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare strategie per garantire l'accesso delle donne ai nuovi posti di lavoro verdi e ridurre il divario di genere a livello occupazionale nel settore delle energie rinnovabili;

13.  ricorda che, prima della pandemia di COVID-19, più di 100 milioni di europei lottavano quotidianamente contro la povertà e la privazione materiale e che la situazione peggiorerà ulteriormente per effetto della crisi; riconosce il ruolo fondamentale di tutti i fondi e i programmi europei in ambito sociale e il ruolo ancora più importante che il futuro FSE+ e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) assumeranno nei prossimi sette anni; sottolinea che gli sforzi per la ripresa dovrebbero stimolare i posti di lavoro e la crescita, la resilienza e l'equità delle nostre società e dovrebbero essere integrati da una forte dimensione sociale, che affronti le disuguaglianze sociali ed economiche e tenga conto delle esigenze delle persone più duramente colpite dalla crisi, in particolare i gruppi vulnerabili e svantaggiati, come i poveri, i disoccupati, gli anziani, i giovani, le persone con disabilità, i genitori soli, i lavoratori mobili e i migranti; accoglie con favore l'impegno della Commissione di mobilitare il FEG in risposta all'impatto della crisi della COVID-19 a livello sociale ed economico e sottolinea che l'ampliamento dell'ambito di intervento del FEG alle transizioni verde e digitale richiederà finanziamenti sufficienti per gli anni a venire; invita gli Stati membri ad avvalersi appieno di tale Fondo per accompagnare in tali transizioni i lavoratori che hanno perso il posto;

14.  esprime preoccupazione per il fatto che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di COVID-19, la necessità di affrontare la povertà, inclusa la povertà infantile, diventerà imminente nei prossimi anni; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE+) in regime di gestione concorrente al sostegno delle attività nel quadro della garanzia europea per l'infanzia; sottolinea che è fondamentale creare un bilancio separato di 3 miliardi di EUR per il primo anno della sua attuazione, durante il quale l'UE risentirà delle conseguenze della pandemia di COVID-19, che avrà un impatto persino maggiore sui bambini in quanto sono l'anello più vulnerabile tra i gruppi svantaggiati, e investire un totale pari ad almeno 20 miliardi di EUR in tale garanzia nel periodo 2021-2027; esorta a integrare ciò con una strategia globale contro la povertà, comprensiva di misure che garantiscano alloggi a prezzi accessibili e affrontino la situazione dei senzatetto; ricorda che qualsiasi strategia per eliminare la povertà infantile deve tenere in considerazione la realtà dei genitori soli e delle famiglie con numerosi figli, dato che le famiglie monoparentali e quelle con numerosi figli rientrano tra i gruppi vulnerabili della società; sottolinea altresì che gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al fine di affrontare la privazione alimentare e materiale e sostenere l'inclusione sociale dei più poveri;

15.  sottolinea che la crisi della COVID-19 ha già causato la disoccupazione di molte persone, in particolare giovani, che spesso si trovano ad avere un lavoro precario; accoglie con favore, in tal contesto, i piani della Commissione volti a rafforzare la garanzia europea per i giovani e invita la Commissione e gli Stati membri a rendere prioritaria la lotta alla disoccupazione giovanile; sottolinea che occorre che gli Stati membri continuino a investire risorse sufficienti del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile e, pertanto, che assegnino almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e riforme strutturali per sostenere l'occupazione giovanile di qualità; ricorda la necessità di una garanzia per i giovani vincolante, più efficace e inclusiva, che offra tirocini e apprendistati remunerati per tutti i gruppi di persone che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), nel quadro dei criteri qualitativi chiari che disciplinano la garanzia per i giovani; condanna la pratica dei tirocini non retribuiti ove non sia associata all'ottenimento di qualifiche di istruzione, in quanto costituisce una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti; invita la Commissione a proporre un quadro giuridico per vietare in modo effettivo e applicabile i tirocini e gli apprendistati non remunerati;

L'agenda di Porto: obiettivi e proposte

16.  ritiene che l'agenda di Porto, in quanto solida agenda per un'Europa sociale per lo sviluppo sostenibile, dovrebbe prevedere indicatori di benessere economico, sociale e ambientale e dovrebbe contemplare i seguenti ambiti: lavoro dignitoso, giustizia sociale e pari opportunità, sistemi di protezione sociale robusti e mobilità equa; ritiene che, per ottenere risultati più tangibili, tale nuova agenda dovrebbe combinare obiettivi quantitativi e qualitativi e adottare un approccio fondato sui diritti;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare attivamente il divario digitale nell'accesso ai servizi pubblici, molti dei quali sono stati digitalizzati durante la pandemia di COVID-19, garantendo il sostegno finanziario dell'UE a favore dell'innovazione sociale a livello locale per rendere i servizi pubblici più facilmente accessibili, compresi lo sviluppo delle capacità e il rafforzamento delle iniziative innovative dal basso per l'inclusione elettronica e l'alfabetizzazione dei dati, al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi di interesse generale di elevata qualità, accessibili e di facile impiego;

1.Lavoro dignitoso e mercati del lavoro sostenibili e inclusivi

18.  osserva che le retribuzioni dignitose sono un elemento essenziale per condizioni di lavoro eque e un'economia sociale di mercato fiorente, e che le retribuzioni dovrebbero consentire ai lavoratori di soddisfare le proprie esigenze e quelle delle proprie famiglie; ritiene che ogni lavoratore dell'UE dovrebbe ricevere una retribuzione che garantisca quanto meno un tenore di vita dignitoso; ritiene che il rafforzamento della contrattazione collettiva sia il modo migliore per promuovere retribuzioni dignitose all'interno dell'UE; invita la Commissione a identificare gli ostacoli alla contrattazione collettiva nell'UE e prende atto della proposta di direttiva in materia di retribuzioni minime e contrattazione collettiva; sottolinea che tale direttiva dovrebbe contribuire a eliminare la povertà lavorativa e promuovere la contrattazione collettiva, in linea con le tradizioni nazionali e nel dovuto rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali e di modelli di contrattazione collettiva correttamente funzionanti; ribadisce il suo invito alla Commissione a condurre uno studio che definisca un indice del salario di sussistenza, al fine di stimare il costo della vita e il reddito approssimativo necessario per soddisfare le esigenze di base di un nucleo familiare in ogni Stato membro e regione, poiché ciò potrebbe fungere da strumento di riferimento per le parti sociali; insiste affinché le retribuzioni minime previste dalla legge siano fissate a un livello superiore alla soglia di dignità, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, poiché in tal modo si contribuisce all'eliminazione della povertà lavorativa, garantendo a ogni lavoratore un reddito superiore alla soglia di povertà tenendo al contempo conto della diversità del costo della vita all'interno degli Stati membri; chiede un approccio coordinato a livello dell'UE al fine di conseguire una crescita dei salari reali, evitare la spirale al ribasso di una malsana concorrenza sui costi del lavoro e aumentare la convergenza sociale verso l'alto per tutti;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, a impegnarsi per raggiungere una copertura della contrattazione collettiva pari al 90 % entro il 2030 nei sistemi nazionali che combinano la regolamentazione obbligatoria e delle parti sociali per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni lavorative; sottolinea che la contrattazione collettiva contribuisce all'economia sociale di mercato, come auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce che i trattati europei, che tutelano espressamente l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi di autoregolamentazione presenti in alcuni Stati membri devono essere protetti affinché le parti sociali possano regolamentarsi autonomamente, garantendo una forte legittimità e progressi nella copertura dei contratti collettivi; invita gli Stati membri ad abrogare qualsiasi normativa nazionale che ostacoli la contrattazione collettiva, anche garantendo l'accesso dei sindacati ai luoghi di lavoro a fini organizzativi; sottolinea che le riforme negli Stati membri non dovrebbero influire negativamente sulla contrattazione collettiva e che tale processo deve essere promosso a livello settoriale, anche sostenendo lo sviluppo delle capacità delle parti sociali; esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere pienamente le parti sociali nel processo di definizione delle politiche a livello europeo, compreso il processo del semestre europeo; ritiene che gli obiettivi proposti contribuirebbero all'eliminazione della povertà lavorativa e garantirebbero retribuzioni eque per i lavoratori europei;

20.  invita la Commissione a rivedere la direttiva europea sugli appalti pubblici al fine di definire trattamenti preferenziali per le imprese che applicano i contratti collettivi; invita altresì la Commissione a rafforzare le clausole sociali e a escludere dagli appalti le imprese che si siano dedicate ad attività criminali o ad attività antisindacali o che abbiano rifiutato di partecipare alla contrattazione collettiva, garantendo che il denaro pubblico sia impiegato per investire nelle imprese coinvolte nelle transizioni giuste, al fine di promuovere i contratti collettivi e aumentare la densità sindacale; ritiene, inoltre, che tutto il sostegno finanziario dell'UE alle imprese dovrebbe essere subordinato al rispetto, da parte di queste ultime, delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili e/o degli obblighi dei datori di lavoro derivanti dai pertinenti contratti collettivi; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che le istituzioni di servizio pubblico, gestite a livello privato o pubblico, forniscano condizioni di lavoro dignitose al loro personale, rispettando in particolare la libertà di negoziare e concludere contratti collettivi di categoria o a livello di impresa e il diritto a una retribuzione adeguata;

21.  prende atto con grande preoccupazione dell'elevato livello di disoccupazione giovanile in numerosi Stati membri come pure della fragilità dei contratti di lavoro dei giovani, in particolare nei settori che sono stati gravemente colpiti dalla COVID-19; chiede un rafforzamento dello strumento di garanzia per i giovani con l'obiettivo di ridurre la disoccupazione di lunga durata e giovanile almeno del 50 % entro il 2030, prevedendo anche criteri per la creazione di posti di lavoro di qualità in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 8 dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite; ritiene che sia giunto il momento di rendere la garanzia per i giovani vincolante per tutti gli Stati membri e inclusiva, prevedendo misure che mirino attivamente a raggiungere i NEET di lungo periodo e i giovani provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, come i giovani con disabilità e i giovani rom;

22.  sottolinea che un'agenda europea per posti di lavoro di qualità non è solo una questione di dignità ma anche un bene per l'economia, in quanto migliora la produttività e stimola la domanda interna; ritiene che un posto di lavoro di qualità debba includere un salario di sussistenza, la sicurezza del lavoro e l'accesso alla protezione sociale, opportunità di apprendimento permanente, buone condizioni lavorative in luoghi di lavoro sicuri e salubri, un orario di lavoro ragionevole con un buon equilibrio tra attività professionale e vita familiare e diritti di rappresentanza sindacale e di contrattazione; invita la Commissione a includere l'obiettivo generale di migliorare la qualità del lavoro a livello europeo nel processo del semestre europeo e nel quadro di valutazione della situazione sociale, al fine di orientare e valutare il contributo delle politiche occupazionali in tutti gli Stati membri all'attuazione degli OSS e del pilastro europeo dei diritti sociali; invita gli Stati membri a conferire alle raccomandazioni specifiche per paese in materia sociale e occupazionale, in particolare quelle formulate a seguito della crisi della COVID-19, la stessa importanza che attribuiscono alle raccomandazioni economiche e di bilancio;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la revisione degli orientamenti dell'UE a favore dell'occupazione entro un anno dalla loro adozione nel 2020, per tenere conto della crisi della COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e occupazionali e rispondere meglio a crisi analoghe in futuro; insiste sul fatto che, al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il Parlamento europeo deve essere coinvolto nella definizione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione su un piano di parità con il Consiglio. invita Eurofound a contribuire alla misurazione della qualità dei posti di lavoro in diversi contesti contrattuali e occupazionali e a fornire analisi pertinenti ai fini delle politiche per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e renderlo sostenibile;

24.  esprime preoccupazione per l'aumento del numero di lavoratori con forme di occupazione precarie e atipiche, di lavoratori autonomi fittizi e di lavoratori con contratti a zero ore, anche nelle amministrazioni pubbliche nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo di eliminare l'occupazione temporanea involontaria e a tempo parziale involontaria entro il 2030 e di far sì che l'80 % dei posti di lavoro creati riceva una retribuzione media o elevata e sia concentrato in settori sostenibili; esorta la Commissione e gli Stati membri a eliminare le pratiche dei contratti a zero ore e del lavoro autonomo fittizio;

25.  invita gli Stati membri ad adoperarsi per eliminare i decessi legati al lavoro e ridurre le malattie correlate al lavoro entro il 2030; esorta la Commissione a presentare una nuova strategia per la salute e la sicurezza occupazionale, che si occupi della salute sia fisica che mentale dei lavoratori, al fine di conseguire tale obiettivo; reputa necessario che tale strategia includa la revisione della direttiva quadro sulla salute e la sicurezza per tutelare i lavoratori durante situazioni di emergenza come le pandemie, nonché proposte legislative ambiziose in relazione ai disturbi muscolo-scheletrici e legati allo stress, in collaborazione con le parti sociali; invita la Commissione a continuare ad aggiornare la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni e a proporre valori limite di esposizione professionale vincolanti per almeno altre 50 sostanze entro il 2024, nonché a includere nella direttiva sostanze con effetti nocivi per il sistema riproduttivo e a introdurre valori limite più rigorosi per le sostanze dannose, come quelle cancerogene e mutagene; sottolinea che l'UE deve dare un seguito al quadro d'azione europeo sulla salute mentale; rileva che uno degli obiettivi è anche la prevenzione dei tumori, dato che si ritiene che il 40 % di essi sia prevenibile; invita la Commissione a presentare un ambizioso piano di lotta contro il cancro che contribuisca a ridurre le sofferenze causate da tale malattia; sollecita il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro al fine di promuovere luoghi di lavoro sani e sicuri nell'Unione e di sviluppare ulteriormente iniziative volte a migliorare la prevenzione sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività;

26.  invita la Commissione a presentare un'agenda strategica dell'UE per la prestazione di assistenza quale ulteriore passo avanti verso un rafforzamento qualitativo del settore sanitario nell'UE, che comprenda i prestatori di servizi alle persone e a domicilio; ribadisce che l'agenda per la prestazione di assistenza deve tenere conto anche della situazione dei 100 milioni di prestatori di assistenza informale nell'UE che forniscono l'80 % dell'assistenza di lungo termine ma che per lo più non sono ancora riconosciuti; invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a elaborare un quadro normativo che garantisca servizi di assistenza di qualità, compresa la valutazione di nuove opportunità nel settore sanitario a vantaggio dei consumatori e dei pazienti, rispettando nel contempo il ruolo delle istituzioni pubbliche e private nella fornitura di servizi ai cittadini e garantendo condizioni di lavoro dignitose per i prestatori di assistenza;

27.  riconosce che un lavoro equo e socialmente sostenibile e una reale partecipazione dei lavoratori alla definizione delle condizioni di lavoro sono quanto mai importanti nelle piattaforme digitali e in qualsiasi altro settore, e che è necessario che i lavoratori esercitino un'influenza democratica sulla governance del lavoro; sottolinea che i benefici della digitalizzazione devono essere condivisi in modo ampio ed equo e che i lavoratori del settore digitale devono godere degli stessi diritti e delle stesse condizioni di lavoro di quelli degli altri settori; invita la Commissione a proporre una direttiva su condizioni di lavoro dignitose e sui diritti nell'economia digitale, che riguardi tutti i lavoratori, anche i lavoratori con contratti atipici, i lavoratori delle imprese di piattaforme e i lavoratori autonomi; invita la Commissione a garantire nell'ambito di tale direttiva che le imprese di piattaforme rispettino la legislazione nazionale ed europea vigente, a chiarire lo status occupazionale dei lavoratori su piattaforma tramite l'ipotesi confutabile di un rapporto di lavoro e a tutelare le loro condizioni di lavoro, la protezione sociale e la salute e la sicurezza, nonché il loro diritto ad associarsi, a essere rappresentati da sindacati e a negoziare contratti collettivi, anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi; esorta la Commissione a presentare una revisione mirata della legge dell'UE in materia di concorrenza per consentire la definizione collettiva dei prezzi per i lavoratori autonomi precari, al fine di garantire un migliore equilibrio nel potere negoziale e un mercato interno più equo;

28.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'importanza delle soluzioni digitali, segnatamente del telelavoro; esorta la Commissione a presentare una direttiva relativa a norme e condizioni minime riguardanti il telelavoro equo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro dignitose, in particolare per quanto riguarda la sua natura volontaria, il rispetto dell'orario di lavoro, i congedi, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e altri diritti digitali sul luogo di lavoro, quali il diritto alla disconnessione, la protezione della privacy dei lavoratori, anche rispetto al monitoraggio a distanza o a qualsiasi altra forma di tracciamento, e il divieto di impianti di microchip sui lavoratori e dell'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di assunzione, tenendo conto al contempo dell'accordo quadro europeo delle parti sociali sulla digitalizzazione;

29.  invita la Commissione a introdurre una nuova direttiva quadro sull'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori nelle varie forme di società europee, comprese le catene di subappalto e i franchising, nonché nelle aziende che ricorrono a strumenti europei di mobilità delle imprese, al fine di stabilire norme minime riguardanti anche l'anticipazione di cambiamenti e ristrutturazioni, segnatamente a livello aziendale; chiede inoltre una revisione della direttiva sui comitati aziendali europei (CAE) al fine di garantire, tra l'altro, la sua adeguata applicazione, l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci in caso di violazione delle norme e di migliorare il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione, includendo anche un processo di informazione e consultazione transnazionale che deve essere svolto e completato adeguatamente prima di adottare qualsiasi decisione; invita la Commissione a promuovere l'azionariato dei dipendenti, quale strumento per accrescere l'inclusione dei lavoratori migliorando la democrazia in ambito lavorativo e riducendo al contempo le disuguaglianze e il rischio di perdite di posti di lavoro durante le recessioni;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire le condizioni e i requisiti necessari affinché almeno l'80 % delle imprese sia coperto da accordi in materia di governo societario sostenibile entro il 2030, definendo strategie concordate con i lavoratori al fine di incidere positivamente sullo sviluppo ambientale, sociale ed economico tramite pratiche di governance e presenza sul mercato, migliorare la responsabilità dei direttori riguardo all'integrazione della sostenibilità nei processi decisionali aziendali e promuovere pratiche di governo societario che contribuiscano alla sostenibilità delle imprese, con riferimento, tra l'altro, all'informativa societaria, alla retribuzione del consiglio di amministrazione, alla differenza massima nel rapporto tra i salari, alla composizione del consiglio di amministrazione e alla partecipazione degli azionisti;

31.  chiede l'adozione di una direttiva sulla diligenza dovuta vincolante, sui diritti umani e sulla condotta aziendale responsabile, che comprenda diritti dei lavoratori quali il diritto di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto alla salute e alla sicurezza, alla protezione sociale e a buone condizioni di lavoro, atta a stabilire la diligenza dovuta obbligatoria che copra le attività delle imprese e le loro relazioni commerciali, comprese le catene di approvvigionamento e di subappalto; sottolinea che tale direttiva dovrebbe garantire la piena partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori nell'intero processo di diligenza dovuta e assicurare il diritto a concludere accordi collettivi ai pertinenti livelli relativamente alle politiche di diligenza dovuta; sottolinea che gli ispettorati del lavoro nazionali e l'Autorità europea del lavoro (ELA) devono poter effettuare ispezioni congiunte in tutta la catena, essere aperti alla presentazione di denunce e offrire sostegno alla conformità per tutte le imprese dell'UE e le imprese che intendono accedere al mercato interno; invita la Commissione a insistere sulla ratifica delle convenzioni n. 81 (ispezioni sul lavoro) e n. 129 (ispezioni sul lavoro nel settore agricolo) dell'OIL da parte di tutti i partner commerciali dell'UE;

32.  incoraggia la Commissione a tenere conto della specificità delle imprese dell'economia sociale, che si stanno dimostrando molto importanti per la società durante la pandemia, e a valutare l'elaborazione di programmi e strumenti finanziari specifici; invita la Commissione ad aggiornare il quadro per la creazione e lo sviluppo di cooperative e imprese dell'economia sociale, che per loro natura attribuiscono maggiore importanza a condizioni di lavoro eque e all'emancipazione dei lavoratori;

33.  sottolinea che un'applicazione efficace delle norme è essenziale per la protezione dei lavoratori e l'attuazione dei diritti sociali; si rammarica che la maggior parte degli Stati membri non tenga fede al proprio impegno, assunto nel quadro della Convenzione sull'ispezione del lavoro dell'OIL, relativo al numero di ispettori del lavoro; insiste affinché gli Stati membri aumentino la loro capacità di applicazione in modo da raggiungere un rapporto di almeno un ispettore del lavoro ogni 10 000 dipendenti al più tardi entro il 2030;

2.Giustizia sociale e pari opportunità

34.  sottolinea che tra le priorità assolute dell'Europa vi devono essere l'eliminazione della povertà infantile e la garanzia del benessere e di pari opportunità per i bambini; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'adozione e l'attuazione della garanzia europea per l'infanzia affinché entro il 2030 ogni bambino nell'UE abbia pieno accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia di qualità e gratuite, viva in un alloggio dignitoso e riceva un'alimentazione adeguata; rileva che tale politica deve essere integrata da altre misure contro la povertà e di politica familiare al fine di creare cicli di politiche articolate in grado di offrire opportunità di inclusione sociale ai bambini e alle loro famiglie, comprese strategie nazionali e locali volte a contrastare la povertà infantile, che tengano conto delle sfide specifiche affrontate a livello locale dai diversi gruppi di bambini bisognosi;

35.  condanna il fatto che alcuni governi utilizzino la pandemia come pretesto per arretrare riguardo ad alcuni diritti fondamentali dei lavoratori e delle donne; ricorda il diritto inalienabile di accesso all'assistenza sanitaria, nonché il diritto all'autodeterminazione del proprio corpo; sottolinea pertanto che i diritti all'assistenza sanitaria riproduttiva, alla contraccezione e all'interruzione di gravidanza devono essere garantiti, anche attraverso una proroga del tempo previsto per legge per l'interruzione di gravidanza;

36.  accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l'esclusione sociale; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente tali conclusioni, proponendo un quadro relativo a regimi di reddito minimo con l'obiettivo di salvaguardare il diritto a una vita dignitosa e di eliminare la povertà, nonché di affrontare le questioni relative all'adeguatezza e alla copertura, compresa una clausola di non regressione; sottolinea che ogni persona in Europa dovrebbe essere coperta da un regime di reddito minimo e che le pensioni dovrebbero assicurare un reddito superiore alla soglia di povertà;

37.  invita gli Stati membri e la Commissione a impegnarsi per eliminare il divario retributivo di genere, che è attualmente del 16 %, e il conseguente divario pensionistico, ponendosi l'obiettivo dello 0 % per il 2030, sostenendo il principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore per donne e uomini; invita la Commissione a presentare con urgenza un quadro giuridico in materia di trasparenza retributiva, come inizialmente promesso per i suoi primi 100 giorni, che includa la comunicazione sulla trasparenza retributiva e informazioni sui livelli retributivi; ribadisce che il divario pensionistico di genere deriva anche da regimi pensionistici inadeguati che non tengono conto in modo appropriato dei periodi di congedo di maternità o parentale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure a lungo termine per la riduzione degli elevati tassi di disoccupazione tra le donne e a garantire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonché a garantire pari partecipazione e opportunità per gli uomini e le donne nel mercato del lavoro e a introdurre iniziative volte a promuovere l'accesso delle donne ai finanziamenti, l'imprenditoria femminile e l'indipendenza finanziaria delle donne;

38.  invita la Commissione a introdurre misure concrete da applicarsi sia al settore pubblico che a quello privato tenendo debito conto delle specificità delle piccole e medie imprese, quali la chiara definizione dei criteri di valutazione del valore del lavoro, sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere, audit e relazioni salariali sotto il profilo del genere al fine di garantire la parità di retribuzione, il diritto dei lavoratori di richiedere informazioni salariali complete e il diritto di ricorso, e obiettivi chiari in termini di risultati conseguiti dalle imprese in materia di parità di genere; chiede inoltre un migliore accesso alla giustizia e l'introduzione diritti procedurali più solidi per combattere la discriminazione retributiva; invita la Commissione a promuovere il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva a tutti i livelli (nazionale, settoriale, locale e aziendale) nella futura legislazione in materia di trasparenza retributiva; invita la Commissione a includere rigorose misure di attuazione per coloro che non rispettano la normativa, quali ammende e sanzioni per i datori di lavoro che violano il diritto alla parità di retribuzione;

39.  invita gli Stati membri a sbloccare la direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e ad adottare un'ambiziosa posizione in sede di Consiglio per far fronte al considerevole squilibrio nel coinvolgimento di donne e uomini nei processi decisionali al livello più elevato; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per eliminare l'effetto "soffitto di cristallo" nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa introducendo l'obiettivo di conseguire una rappresentanza femminile pari ad almeno il 40 % nelle posizioni dirigenziali di alto livello;

40.  invita la Commissione a presentare una strategia europea in materia di disabilità per il periodo successivo al 2020 che comprenda tutte le disposizioni della UNCRPD e contenga obiettivi ambiziosi, chiari e misurabili, azioni pianificate con scadenze chiare e risorse dedicate, e sia sostenuta da un meccanismo di monitoraggio adeguato e dotato di risorse sufficienti con parametri e indicatori chiari, che evidenzi altresì la necessità di conseguire la piena accessibilità di beni e servizi, anche nell'ambiente edificato, l'istruzione e il mercato del lavoro inclusivi, l'uso dell'intelligenza artificiale per consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla società, come pure l'impegno a portare a termine il processo di deistituzionalizzazione delle strutture di assistenza a lungo termine; invita gli Stati membri a utilizzare le risorse disponibili del Fondo di coesione, del Fondo europeo di sviluppo regionale e in particolare del Fondo sociale europeo per migliorare l'accessibilità agli spazi pubblici delle persone con esigenze particolari, tra cui persone con disabilità, persone con bambini e anziani, che affrontano tuttora il problema dell'esclusione sociale;

41.  mette in risalto la necessità di integrare la prospettiva di genere nella futura strategia in materia di disabilità e uguaglianza 2021, prestando la dovuta attenzione al miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro attraverso misure e azioni mirate;

42.  sostiene la promozione dell'istruzione inclusiva e accessibile, compreso l'accesso a Internet a banda larga, e della formazione professionale e digitale, anche per i gruppi vulnerabili e le persone con disabilità, al fine di consentire soprattutto ai lavoratori scarsamente qualificati e ai lavoratori più anziani di riqualificarsi e apprendere nuove competenze; sostiene la creazione di opportunità di apprendistato a livello di UE; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per l'ulteriore integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, eliminando gli ostacoli utilizzando le opportunità per la loro inclusione offerte dal lavoro digitale e creando incentivi per la loro occupazione; rammenta che, in base ai dati di Eurofound, solo un lavoratore su tre con una malattia cronica e rara limitante ha un luogo di lavoro adeguato alle sue esigenze; invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti il proprio operato volto a promuovere l'occupazione, il mantenimento sul posto di lavoro e il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e malattie croniche in Europa;

43.  accoglie con favore la nuova agenda per le competenze dell'UE; sottolinea l'importanza dell'accesso alla formazione e alla riqualificazione per i lavoratori delle industrie e dei settori che devono essere sottoposti a cambiamenti radicali in vista della transizione verde e digitale; sottolinea che le qualifiche e le competenze certificate offrono un valore aggiunto ai lavoratori, migliorando la loro posizione nel mercato del lavoro, e possono essere trasferite nelle transizioni nel mercato del lavoro; chiede che la politica pubblica sulle competenze sia orientata alla certificazione e alla convalida delle qualifiche e delle competenze; sottolinea che si dovrebbero istituire sistemi di compensazione basati sulle competenze nelle imprese che accedono a fondi pubblici per migliorare le competenze dei lavoratori di comune accordo con i rappresentanti dei lavoratori, in quanto questo sistema garantirebbe un ritorno di valore di tale investimento pubblico; sottolinea che la strategia europea in materia di competenze per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza deve garantire il diritto all'apprendimento permanente per tutti e in tutti i settori;

3.Sistemi di protezione sociale robusti

44.  rileva che gli attuali investimenti nelle infrastrutture sociali nell'UE sono stati stimati a circa 170 miliardi di EUR all'anno e che la Commissione stima che gli investimenti necessari siano pari a 192 miliardi di EUR, con salute e assistenza a lungo termine che rappresentano il 62 % degli investimenti necessari (alloggi a prezzo accessibile 57 miliardi di EUR, salute 70 miliardi di EUR, assistenza a lungo termine 50 miliardi di EUR, istruzione e apprendimento permanente 15 miliardi di EUR); invita la Commissione e gli Stati membri a destinare all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali una quota dello strumento per la ripresa e la resilienza che sia equivalente agli investimenti nelle priorità in materia di ambiente e di digitale; insiste affinché si tenga conto della parità di genere nello stanziamento delle risorse dello strumento per la ripresa e la resilienza;

45.  invita la Commissione a monitorare la strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e chiede agli Stati membri di adottare, su tale base, strategie nazionali per la parità di genere quale elemento importante delle misure socioeconomiche intraprese all'indomani della crisi della COVID-19;

46.  sottolinea, inoltre, che è necessario che la Commissione e gli Stati membri raccolgano dati migliori e maggiormente armonizzati sul numero di senzatetto in Europa, in quanto ciò costituisce la base di qualsiasi politica pubblica efficace;

47.  sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri hanno l'obbligo di garantire un accesso universale ad alloggi dignitosi, sicuri e a prezzi accessibili, in conformità all'agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare all'obiettivo 11, e in linea con i diritti fondamentali quali quelli definiti agli articoli 16, 30 e 31 della Carta sociale europea e nel pilastro europeo dei diritti sociali; invita, a tale proposito, tutti gli Stati membri a ratificare la Carta sociale europea riveduta; evidenzia che gli investimenti in alloggi sociali, dignitosi ed economicamente accessibili sono essenziali per garantire e migliorare la qualità della vita di tutti; invita la Commissione e gli Stati membri a massimizzare i loro sforzi in termini di investimenti in alloggi economicamente accessibili per soddisfare il fabbisogno abitativo dei gruppi a basso e medio reddito (i tre quintili inferiori), garantendo che almeno il 30 % di tutte le abitazioni di nuova costruzione costituiscano alloggi a prezzi accessibili per questi due gruppi di reddito, e a eliminare la povertà energetica entro il 2030 sostenendo investimenti nell'efficienza energetica da parte di nuclei familiari a basso reddito; invita gli Stati membri a conferire priorità alla ristrutturazione nei loro piani di ripresa e resilienza; esorta la Commissione a presentare un piano d'azione ambizioso volto ad eliminare gradualmente il fenomeno della privazione abitativa entro il 2030, che comprenda l'approccio "prima la casa" (Housing first) a livello europeo; invita la Commissione a proporre un quadro dell'UE per le strategie nazionali per i senza dimora; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire norme minime in materia di alloggi di qualità per i lavoratori transfrontalieri e stagionali, che dovrebbero essere slegati dalla loro retribuzione, nonché ad assicurare strutture dignitose, spazi privati per i locatari e contratti di locazione scritti, applicati dagli ispettori del lavoro, e a stabilire norme in materia;

48.  insiste affinché tutti i lavoratori siano inclusi nel sistema di sicurezza sociale e abbiano diritto a indennità di disoccupazione, congedi per malattia retribuiti, congedi di maternità, paternità e parentali, assicurazione contro gli infortuni e protezione contro il licenziamento senza giusta causa;

49.  esprime preoccupazione riguardo agli squilibri in termini di qualità dell'assistenza sanitaria e accesso alla stessa all'interno dell'UE messi in luce dalla crisi della COVID-19; rammenta che le persone più povere tendono a vivere in media 6 anni in meno rispetto alle persone più benestanti e che le persone con disabilità affrontano spesso difficoltà nell'accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea la necessità di affrontare i fattori sociali, economici e ambientali che determinano lo stato di salute al fine di affrontare tali disuguaglianze in ambito sanitario; invita la Commissione a sviluppare indicatori e metodologie comuni per monitorare la salute nonché il rendimento e l'accessibilità dei sistemi di assistenza sanitaria, al fine di ridurre le disuguaglianze, di individuare e dare priorità ai settori che necessitano di miglioramenti e di ottenere maggiori finanziamenti; invita la Commissione ad analizzare il modo in cui i diversi sistemi nazionali di protezione sociale soddisfano le esigenze in materia di previdenza sociale nel contesto di crisi attuale, per individuare i punti di forza e di debolezza nell'accesso ai servizi e alla protezione sociale e nella fornitura degli stessi, nonché ad assicurare un meccanismo per il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di protezione sociale in Europa, onde verificare il loro grado di resilienza quando sono sottoposti a scosse di diversi livelli di gravità, e a studiare le modalità con cui possono essere resi più resilienti e robusti per resistere a crisi future;

50.  sottolinea che l'accesso universale a pensioni di anzianità e di vecchiaia pubbliche, solidali e adeguate deve essere garantito a tutti; riconosce le sfide con cui devono misurarsi gli Stati membri per rafforzare la sostenibilità dei regimi pensionistici, ma sottolinea l'importanza di salvaguardare la solidarietà nei sistemi pensionistici rafforzando il fronte delle entrate; sottolinea l'importanza di sistemi pensionistici pubblici e professionali che garantiscano prestazioni ben superiori alla soglia di povertà, consentendo ai pensionati di mantenere il proprio tenore di vita; ritiene che il modo migliore per garantire pensioni idonee, sostenibili e sicure per donne e uomini consista nell'incrementare il tasso complessivo di occupazione e nel creare posti di lavoro di qualità in tutte le fasce d'età, migliorare le condizioni lavorative e occupazionali e impegnare la necessaria spesa pubblica; ritiene che le riforme dei sistemi pensionistici dovrebbero concentrarsi, fra l'altro, sull'età pensionabile effettiva e rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l'indice di dipendenza economica; ritiene che tali riforme debbano tener conto anche della situazione di milioni di lavoratori in Europa (in particolare donne, giovani e lavoratori autonomi) che subiscono le conseguenze negative di situazioni lavorative precarie, periodi di disoccupazione involontaria e riduzioni dell'orario di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della particolare situazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro, e a intensificare gli sforzi a favore di un invecchiamento attivo e in buona salute contrastando le discriminazioni nei confronti degli anziani nel mondo del lavoro ed elaborando programmi di integrazione nel mercato del lavoro per i cittadini di età superiore ai 55 anni, nell'ambito dei quali sia data priorità assoluta all'apprendimento permanente;

51.  esprime preoccupazione per il modo in cui la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente intensificato la vulnerabilità, l'isolamento e il rischio di povertà ed esclusione sociale degli anziani; sottolinea che la pandemia ha messo in luce la necessità di un modello dell'UE che promuova e tuteli la dignità e i diritti fondamentali delle persone anziane; invita la Commissione a presentare un piano volto a garantire la salute mentale, la dignità e il benessere delle persone, compresi gli anziani, tramite il sostegno a servizi di assistenza, anche sanitaria, adeguati e di qualità e investimenti in servizi sul territorio, prevenzione e promozione sanitarie, protezione sociale, alloggi e infrastrutture dignitosi ed economicamente accessibili, nonché sostenendo i progetti di economia sociale, comprese coresidenze ed edilizia cooperativa, programmi di salute e benessere, assistenza diurna per adulti e assistenza a lungo termine e tutelando il ruolo e le condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza, nonché promuovendo la solidarietà tra le generazioni; invita gli Stati membri a garantire parità di accesso a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili, come sancito dal pilastro europeo dei diritti sociali, compresi strutture e servizi medici e assistenziali che non discriminino in base all'età;

52.  accoglie con favore la recente relazione della Commissione sull'impatto dei cambiamenti demografici sui diversi gruppi sociali e sulle zone e regioni colpite in modo sproporzionato in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare una quota maggiore delle risorse disponibili a titolo del FESR al miglioramento delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione nelle zone caratterizzate da un notevole invecchiamento della popolazione, nonché nelle zone prevalentemente rurali e nelle zone colpite da spopolamento;

4.Mobilità equa

53.  invita la Commissione a rivedere la direttiva sulle agenzie di lavoro interinale al fine di istituire un quadro giuridico che garantisca condizioni di lavoro dignitose e parità di trattamento per i lavoratori stagionali all'interno dell'UE e per i lavoratori mobili con contratti a tempo determinato con agenzie di lavoro interinale o con qualsiasi altro tipo di intermediario del mercato del lavoro, comprese le agenzie di collocamento; invita gli Stati membri a rafforzare l'applicazione della normativa e a contrastare le pratiche delle agenzie di lavoro interinale che operano in mala fede; sottolinea che tale quadro giuridico potrebbe includere: un divieto per gli intermediari del mercato del lavoro che non rispettano la direttiva sulle agenzie di lavoro interinale operanti nel mercato unico, un salario minimo garantito da un contratto collettivo o per legge, un numero minimo garantito di ore settimanali/mensili che il datore di lavoro non può detrarre da alcuna voce del salario minimo o del salario stabilito tramite contrattazione collettiva, nessuna ritenuta sullo stipendio nel caso di contratti a tempo parziale, la garanzia della parità di trattamento per tutte le persone che, nello Stato membro interessato, sono tutelate come lavoratori attivi nella stessa impresa/nello stesso settore, l'obbligo per tutte le agenzie di lavoro interinale che operano nel mercato interno di figurare in un registro europeo ed essere certificate per esercitare le loro attività nel mercato unico, sanzioni per le imprese che attuano pratiche di assunzione fraudolente e la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, nonché l'accesso alle informazioni riguardanti i contratti di lavoro e i diritti del lavoro in una lingua che il lavoratore possa comprendere; invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine ai pagamenti diretti a titolo della politica agricola comune ai beneficiari che non rispettano il diritto del lavoro nazionale ed europeo, le convenzioni dell'OIL e i contratti collettivi di lavoro applicabili;

54.  sottolinea che la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE è una libertà fondamentale ed è parte integrante del successo del mercato interno; sottolinea che la libera circolazione dei servizi deve avvenire nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali; ritiene che la libera circolazione dei servizi proceda di pari passo con la libera ed equa mobilità dei lavoratori che offrono tali servizi, e che il mercato interno tragga benefici dal rispetto delle norme sulle condizioni di lavoro e dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili; rileva che vi sono zone grigie e scappatoie legali per cui alcuni lavoratori esercitano tale libertà in condizioni precarie e spesso tramite agenzie di collocamento e intermediari del mercato del lavoro fraudolenti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni del lavoro dignitose e parità di trattamento per tutti i lavoratori mobili nell'UE;

55.  chiede un approccio a livello dell'UE per porre fine alla concorrenza sui costi del lavoro e aumentare la convergenza sociale verso l'alto per tutti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro eque e dignitose per i lavoratori mobili, transfrontalieri e stagionali nell'Unione e a far sì che godano di parità di accesso all'occupazione e alle opportunità in altri Stati membri nonché degli stessi livelli di protezione sociale secondo quanto stabilito all'articolo 42, paragrafo 2, TFUE; chiede che si tenga conto anche delle pratiche relative ai lavoratori distaccati; esorta gli Stati membri a garantire un adeguato coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, anche attraverso la revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(18) e il rafforzamento della portabilità dei diritti; chiede l'ulteriore promozione della digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la protezione di tutti i lavoratori interessati in caso di trasferimenti di imprese e a valutare la necessità di una revisione della direttiva sui trasferimenti di imprese;

56.  sottolinea che le pratiche di istituire filiali o di creare catene di subappalto allo scopo di ridurre la sicurezza sociale, eludendo gli obblighi dei datori di lavoro ed evitando il versamento dei contributi previdenziali, senza creare nella pratica un'efficace copertura assicurativa, sono dannose sia per la protezione dei lavoratori sia per la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e devono essere affrontate dalla Commissione e dagli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri, ai fini dell'equità nel mercato interno, ad adottare misure legislative per porre fine alle pratiche di subappalto illecite, nonché a garantire la responsabilità solidale generale lungo l'intera catena di subappalto, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e le loro denunce in relazione a questioni quali gli arretrati sul salario, il mancato versamento di contributi sociali, la bancarotta, le sparizioni o i subappaltatori fittizi che non pagano secondo gli accordi;

57.  invita la Commissione ad applicare rigorosamente la clausola sociale della vigente direttiva dell'UE sugli appalti pubblici e a esaminare la necessità di rivedere tale direttiva allo scopo di rafforzare le clausole sociali negli appalti pubblici, imponendo agli operatori economici e ai subappaltatori di rispettare pienamente il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva e di stabilire condizioni per la piena attuazione dei contratti collettivi di categoria applicabili e delle condizioni di lavoro in essi previste, rispettando al contempo le tradizioni e i modelli nazionali relativi al mercato del lavoro; chiede che nell'ambito di tale revisione tutti i servizi sociali e di protezione sociale siano esentati dagli obblighi in materia di appalti e sia istituito un meccanismo di esclusione europeo, volto a escludere i contraenti principali e i subappaltatori che effettuano ripetutamente concorrenza sleale e frodi fiscali; invita gli Stati membri a garantirne la conformità, la verifica e l'esecuzione;

58.  esprime preoccupazione per l'elevato importo del mancato gettito fiscale dovuto all'elusione fiscale su vasta scala; invita il Consiglio a velocizzare i negoziati sulla normativa relativa alla rendicontazione pubblica paese per paese e alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, nonché a rivedere i criteri sia del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" che della lista UE delle giurisdizioni non cooperative;

59.  si compiace dell'istituzione dell'Autorità europea del lavoro (ELA); chiede che l'ELA sia pienamente operativa quanto prima; invita l'ELA a tenere un continuo scambio di informazioni sulle migliori pratiche con le rispettive autorità del lavoro nazionali degli Stati membri e a eseguire ispezioni provvisorie; sottolinea che, affinché l'ELA sia efficace nella lotta contro le pratiche illecite e lo sfruttamento e l'abuso dei lavoratori, dovrebbero essere agevolati lo svolgimento di controlli e l'imposizione di sanzioni alle imprese inadempienti; sottolinea che anche tale aspetto richiede un mandato più ampio per l'Autorità, che includa atti legislativi dell'UE quali ad esempio le direttive 2008/104/CE(19), 2014/36/UE(20) e 2009/52/CE(21) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la normativa pertinente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ritiene che l'ELA e i servizi d'ispettorato nazionali dovrebbero essere tenuti a svolgere ispezioni concertate o congiunte qualora casi di abusi siano portati alla loro attenzione da una parte sociale nazionale; esorta pertanto la Commissione a includere tali aspetti nella valutazione del mandato dell'ELA prevista per il 2024 e a coinvolgere i portatori di interessi con una profonda conoscenza dei diversi modelli di mercato del lavoro nell'attività e nelle valutazioni dell'ELA; ritiene inoltre che la gestione dell'ELA dovrebbe seguire la stessa struttura ripartita delle altre agenzie e pertanto consentire una maggiore rappresentanza, compreso il diritto di voto, delle parti sociali nel consiglio di amministrazione;

60.  invita la Commissione a presentare, a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto, una proposta relativa a un numero di sicurezza sociale europeo digitale, come annunciato nel 2018, al fine di promuovere e proteggere la mobilità dei lavoratori, che potrebbe altresì fungere da meccanismo di controllo sia per le persone che per le autorità competenti onde garantire che i lavoratori siano coperti e che i contributi di previdenza sociale siano versati conformemente agli obblighi, come una carta di lavoro personale, e che le norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo ed efficace; ritiene inoltre che i lavoratori e i loro rappresentanti e ispettorati debbano avere un accesso aggiornato alle informazioni sui loro datori di lavoro e sui loro diritti salariali nonché i diritti del lavoro e sociali, in conformità ai contratti collettivi di categoria o alla legislazione nazionale, ove applicabile, e in linea con i criteri di protezione dei dati;

61.  invita la Commissione a studiare possibilità per consentire ai lavoratori di paesi terzi di ottenere permessi di lavoro nell'UE, con la precondizione che tutte le salvaguardie nel diritto del lavoro nazionale e dell'Unione assicurino effettivamente protezione e condizioni di lavoro dignitose anche ai cittadini di paesi terzi e che ciò non determini distorsioni del mercato del lavoro; invita la Commissione a condurre un'indagine di ampio respiro sulle tendenze che caratterizzano il distacco di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, e mette in rilievo la necessità di adottare eventualmente misure politiche a livello dell'UE o nazionale in base ai risultati di tale indagine; è profondamente preoccupato per l'attuale aumento della percentuale di cittadini di paesi terzi in settori noti per le condizioni di lavoro precarie e i casi di abusi; sottolinea che i cittadini di paesi terzi sono spesso più vulnerabili allo sfruttamento e pertanto necessitano di tutela; sottolinea che sono comprese pratiche abusive, quali distacco fittizio di lavoratori, lavoro autonomo fittizio, subappalto fraudolento, nonché agenzie di collocamento, società di comodo e lavoro non dichiarato; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto delle leggi e delle norme applicabili in materia di condizioni di lavoro in relazione ai cittadini di paesi terzi, al fine di eliminare gli abusi, e invita gli Stati membri ad attuare gli elementi protettivi della direttiva 2009/52/CE, garantendo meccanismi di denuncia accessibili ed efficaci che consentano di reclamare in modo efficace le retribuzioni dovute e i contributi previdenziali;

o
o   o

62.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(2) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(3) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0176.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0194.
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0180.
(7) Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
(8) Testi approvati, P8_TA(2019)0337.
(9) GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.
(10) Testi approvati, P8_TA(2019)0202.
(11) GU C 159 del 10.5.2019, pag. 1.
(12) GU C 97 del 24.3.2020, pag. 32.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
(14) https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
(15) Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Convergenza verso l'alto nell'UE: concetti, misure e indicatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo. Eurofound (2017), Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro – Relazione di sintesi (aggiornamento 2017), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(16) Statistiche sulla disoccupazione: Eurostat, luglio 2020.
(17) Previsioni economiche europee, autunno 2020, Commissione europea https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
(18) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(19) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).
(20) Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375).
(21) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).


Governo societario sostenibile
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile (2020/2137(INI))
P9_TA(2020)0372A9-0240/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 su imprese e diritti umani (UNGP)(1),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(2),

–  visti gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per le imprese multinazionali(3),

–  viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in materia di condotta responsabile delle imprese(4) e di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali(5),

–  vista la dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)(6),

–  visto l'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015(7),

–  vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5°C(8),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080),

–  visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006(9),

–  visto il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)0097),

–  visto il Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  visto il programma di lavoro adattato della Commissione per il 2020 (COM(2020)0440),

–  vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio(10) (direttiva contabile),

–  vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni(11) ("direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" – NFRD),

–  vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti(12),

–  vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti(13) ("direttiva sui diritti degli azionisti"),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(14),

–  visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari(15) ("regolamento relativo all'informativa"),

–  visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088(16) ("regolamento in materia di tassonomia"),

–  visti gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)(17) e gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima(18),

–  vista la relazione finale del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali, dal titolo "A New Vision for Europe's Capital Markets" (Una nuova visione per i mercati dei capitali europei")(19),

–  visto lo studio elaborato per la Commissione nel luglio 2020 sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile,

–  visto il quadro delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani "Proteggere, rispettare e riparare" del 2008(20),

–  visto lo studio elaborato per la Commissione nel maggio 2020 dal titolo "Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive" (Migliorare la sicurezza finanziaria nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale)(21),

–  visti i principi di Oslo sugli obblighi internazionali in materia di riduzione dei cambiamenti climatici(22),

–  viste le raccomandazioni della task force sull'informativa finanziaria relativa al clima, del giugno 2017,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0240/2020),

A.  considerando che l'Unione è fondata sui valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e che la sua politica ambientale si basa sul principio di precauzione, come enunciato all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.  considerando che, in un contesto societario, un approccio improntato alla sostenibilità implica che le imprese tengano debitamente conto delle preoccupazioni generali in materia sociale e ambientale, quali i diritti dei loro dipendenti e il rispetto dei limiti del pianeta, al fine di far fronte ai rischi più imminenti che le loro attività comportano in tal senso;

C.  considerando che le molteplici iniziative internazionali volte a promuovere il governo societario sostenibile sono unicamente strumenti non vincolanti, su base volontaria, che si sono ampiamente dimostrati inefficaci nel cambiare l'approccio aziendale rispetto alla sostenibilità; che lo studio elaborato per la Commissione sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile conformemente al piano d'azione sulla finanza sostenibile evidenzia i vantaggi di chiarire gli obblighi degli amministratori rispetto alla sostenibilità e alle considerazioni a lungo termine; che l'approccio a breve termine è problematico e che è necessario che le imprese tengano conto degli interessi a lungo termine affinché l'UE possa progredire adeguatamente nel rispetto dei propri impegni di sostenibilità; che lo studio sottolinea chiaramente l'esigenza di adottare una normativa europea in materia;

D.  considerando che, durante la scorsa legislatura, l'UE ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine delle attività finanziarie ed economiche, quali la direttiva sui diritti degli azionisti, il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, il regolamento relativo all'informativa e il regolamento in materia di tassonomia; che tale tendenza è iniziata, fra l'altro, con l'adozione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD); che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è necessaria per misurare, controllare e gestire le prestazioni delle imprese e il loro impatto a lungo termine sulla società e l'ambiente;

E.  considerando che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è strettamente collegata al governo societario sostenibile e costituisce un importante passo avanti per la promozione della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nell'UE; che, tuttavia, essa presenta gravi carenze che occorre affrontare al fine di renderla più utile agli investitori e alle parti interessate;

F.  considerando che, in virtù del Green Deal europeo, le imprese e le istituzioni finanziarie devono migliorare la divulgazione dei dati in materia di clima e ambiente, affinché gli investitori siano totalmente informati in merito alla sostenibilità dei loro investimenti; che la Commissione si è impegnata a tal fine a riesaminare la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; che, secondo il suo programma di lavoro adeguato per il 2020, la Commissione intende presentare una proposta di riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel primo trimestre del 2021;

G.  considerando che le parti interessate hanno spesso sostenuto che le informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese ai sensi della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sono insufficienti, inattendibili e non comparabili; che i responsabili della redazione di tali informazioni hanno lamentato una certa confusione dovuta alla molteplicità di quadri volontari per la comunicazione delle informazioni e hanno chiesto un chiarimento giuridico e una standardizzazione; che la divulgazione di informazioni più complete e affidabili è necessaria al fine di ridurre qualsiasi potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla società; che il miglioramento delle comunicazioni di carattere non finanziario potrebbe aumentare la responsabilità delle imprese e rafforzare la fiducia nei loro confronti; che tali miglioramenti non dovrebbero generare squilibri competitivi sleali; che gli obblighi di divulgazione dovrebbero pertanto tener conto dei costi amministrativi ed essere proporzionati alle dimensioni dell'impresa nonché coerenti con altre normative applicabili alle attività d'impresa, ad esempio in merito al rispetto dei segreti commerciali e alla protezione degli informatori;

H.  considerando che lo studio svolto per la Commissione sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile dimostra la tendenza sempre più evidente delle imprese quotate in borsa nell'UE a concentrarsi sugli interessi a breve termine dei loro azionisti; che lo studio propone diverse opzioni legislative a livello dell'UE che migliorerebbero significativamente la sostenibilità societaria; che è necessario adottare un quadro normativo per le imprese europee, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ed evitando oneri amministrativi eccessivi a carico delle imprese europee; che tale quadro deve garantire e migliorare la certezza del diritto nel mercato interno e non dovrebbe creare svantaggi competitivi;

I.  considerando che un approccio al governo societario improntato alla sostenibilità comprende sia il rispetto dei diritti umani che la protezione dell'ambiente; che l'obbligo giuridico di divulgare le informazioni riguardanti aspetti di carattere ambientale e sociale nonché relative ai dipendenti, ai diritti umani, alla corruzione e all'estorsione dovrebbe essere considerato un elemento della "responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani" ai sensi dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite;

J.  considerando che l'accordo di Parigi mira a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali e a perseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli pre-industriali;

K.  considerando che la crescente concorrenza globale per l'accesso alle risorse naturali spesso si traduce in uno sfruttamento insostenibile dell'ambiente naturale e umano ad opera delle imprese;

L.  considerando che il governo societario svolge un ruolo chiave nel tener fede agli impegni dell'UE verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi;

M.  considerando che i cambiamenti climatici comportano gravi rischi per la sicurezza alimentare, in particolare per la disponibilità, l'accessibilità e l'utilizzo degli alimenti e la stabilità dei sistemi alimentari; che le agricoltrici sono attualmente responsabili del 45-80 % della produzione alimentare complessiva dei paesi in via di sviluppo, che sono colpiti in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale;

N.  considerando che la convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti ambientali per il pubblico e le associazioni, tra cui il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia;

O.  considerando che, nel 2017, il comitato di applicazione della convenzione di Aarhus delle Nazioni Unite ha ritenuto che l'UE violasse la convenzione per non aver consentito ai cittadini di opporsi alle decisioni delle istituzioni dell'UE dinanzi agli organismi giurisdizionali dell'UE;

P.  considerando che, per il periodo 2019-2024, la Commissione ha aumentato le proprie ambizioni, definendo un'agenda per il Green Deal europeo e affermando che "l'Europa deve guidare la transizione verso un pianeta in salute";

Q.  considerando che i dirigenti delle imprese hanno il dovere giuridico e statutario di agire nell'interesse dell'impresa; che tale dovere è stato oggetto di interpretazioni diverse in diverse giurisdizioni e che l'interesse dell'impresa è stato spesso equiparato agli interessi finanziari dell'azionista; che ciò che viene considerato essere l'interesse di un'impresa dovrebbe includere anche gli interessi delle parti interessate, compresi i dipendenti, nonché quelli della società in senso lato; che un'interpretazione limitata di questo dovere con un'eccessiva attenzione alla massimizzazione dei profitti a breve termine si ripercuote negativamente sui risultati a lungo termine delle imprese e sulla loro sostenibilità e può pertanto andare a scapito degli interessi a lungo termine degli azionisti;

R.  considerando che la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di governo societario sostenibile dovrebbe essere conseguita stabilendo obblighi concreti e incentivi ad agire, non solo a comunicare informazioni; che è pertanto necessario un quadro supplementare che definisca i compiti dei consigli di amministrazione delle imprese in termini di sostenibilità;

S.  considerando che al fine di rendere il governo societario nell'UE più sostenibile, trasparente e responsabile, la Commissione dovrebbe presentare, oltre alle proposte di riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, una nuova normativa sul dovere di diligenza e sugli obblighi degli amministratori; che, affinché gli obblighi in materia di dovere di diligenza e gli obblighi degli amministratori rientrino in un singolo strumento legislativo, essi dovrebbero essere separati chiaramente in due diverse sezioni; che tali obblighi sono complementari ma non intercambiabili, né gli uni subordinati agli altri;

Obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

1.  invita la Commissione a ricercare, nelle proposte di nuove misure in materia di diritto societario e governo societario, il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la pressione a breve termine sugli amministratori e promuovere l'integrazione delle questioni di sostenibilità nel processo decisionale aziendale, da un lato, e l'esigenza di garantire sufficiente flessibilità, dall'altro, assicurando nel contempo l'armonizzazione; sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo degli amministratori nel perseguimento degli interessi a lungo termine delle imprese nelle future misure adottate a livello dell'UE, nonché di sviluppare, in seno agli organi gestionali delle imprese, una cultura che tenga conto e attui un governo societario sostenibile;

2.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; sottolinea che tale revisione dovrebbe essere pienamente coerente con i requisiti imposti dal regolamento sull'informativa e dal regolamento in materia di tassonomia; invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;

3.  ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'UE, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; sottolinea che, al fine di assicurare condizioni di parità, gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbero applicarsi anche a tutte le imprese di paesi terzi che operano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle piccole e medie imprese (PMI) di tali settori nel campo di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; ritiene che, a tal fine, la Commissione dovrebbe avvalersi di esperti esterni indipendenti che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato delle aree di conflitto e ad alto rischio, nonché orientamenti specifici per le PMI; ritiene, in particolare, che l'attenzione dovrebbe essere specificamente rivolta agli investimenti e ai settori spesso associati alle attività imprenditoriali illegali, quali reati ambientali, commercio illegale di specie selvatiche, corruzione o reati finanziari; sottolinea che un riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è altresì necessario per garantire ai partecipanti al mercato finanziario l'accesso ai dati pertinenti per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento relativo all'informativa;

4.  sottolinea che il governo societario sostenibile costituisce un pilastro importante, che consente all'UE di realizzare un'economia che sia al contempo resiliente e sostenibile e di rafforzare la parità di condizioni al fine di mantenere e promuovere la competitività internazionale delle società dell'UE e tutelare i lavoratori e le imprese dell'UE dalla concorrenza sleale dei paesi terzi, e che può pertanto essere vantaggioso per la politica commerciale e di investimento dell'UE, se adeguatamente misurato e proporzionato;

5.  osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali e ha dimostrato che le norme applicate su base volontaria, da sole, sono insufficienti, come si è osservato ad esempio nel settore dell'abbigliamento, in cui la produzione è stata destabilizzata durante la crisi con effetti negativi sull'intera catena di approvvigionamento; osserva che le imprese che hanno definito meglio le prassi ambientali, sociali e di governance nonché le procedure di attenuazione del rischio stanno dimostrando di resistere meglio alla crisi; riconosce che l'OCSE ha dichiarato(23) che le società che adottano misure in modo proattivo per far fronte ai rischi legati alla crisi COVID-19 al fine di mitigare le ripercussioni negative sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento hanno più probabilità di sviluppare resilienza e valore a lungo termine e di migliorare la loro redditività nel breve periodo nonché le loro prospettive di ripresa nel medio-lungo termine;

6.  osserva che il regolamento Tassonomia stabilisce un elenco di obiettivi ambientali, segnatamente in relazione al cambiamento climatico, all'uso e alla salvaguardia delle risorse idriche e marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento e alla biodiversità e agli ecosistemi; ritiene che il concetto di "aspetti ambientali" nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario debba essere interpretato in linea con il regolamento Tassonomia e includere tutte le forme di inquinamento; invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima e a promuovere lo sviluppo di tecniche contabili innovative che riflettano il valore degli ecosistemi; ritiene altrettanto importante definire con precisione gli altri aspetti di sostenibilità cui la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario fa riferimento, quali i concetti di aspetti sociali e attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva; ritiene che le questioni relative ai dipendenti potrebbero comprendere la divulgazione delle politiche retributive delle imprese, indicando ad esempio i salari per decile e il divario retributivo di genere;

7.  ritiene che una governance societaria sostenibile sia fondamentale per l'orientamento a lungo termine delle imprese per armonizzare le loro attività con il conseguimento degli obiettivi ambientali generali dell'UE definiti nel Green deal europeo, nonché con l'impegno dell'UE di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra in vista del conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050; sottolinea che tutti i settori dovrebbero contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

8.  ritiene che la definizione di rilevanza debba riferirsi a qualsivoglia effetto rilevante a livello ambientale, di diritti umani e di governance sulla società nel suo insieme, andando oltre la creazione di valore e i risultati puramente finanziari delle imprese; chiede che tale definizione sia rivista in linea con il principio della doppia rilevanza introdotto dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e ulteriormente spiegato negli orientamenti della Commissione concernenti la comunicazione di informazioni relative al clima; ritiene che la rilevanza debba essere valutata nell'ambito di un processo che coinvolga le parti interessate;

9.  osserva che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario offre alle imprese che rientrano nel suo campo di applicazione una notevole flessibilità riguardo alla divulgazione delle informazioni pertinenti nel modo che ritengono più utile; rileva che attualmente le imprese possono fare affidamento, a loro discrezione, su una serie di quadri diversi; osserva che le imprese ancora non sanno come ottemperare al meglio ai loro obblighi di comunicazione; ritiene necessario istituire un quadro globale dell'UE, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, che copra l'intera gamma di aspetti di sostenibilità rilevanti ai fini di una rendicontazione globale di carattere non finanziario; sottolinea, a tale proposito, che il quadro legislativo dell'UE dovrebbe garantire che le informazioni siano chiare, equilibrate, comprensibili, comparabili tra le imprese all'interno di un determinato settore, verificabili e obiettive e che includano obiettivi di sostenibilità limitati nel tempo; sottolinea che tale quadro dovrebbe includere norme obbligatorie, sia generali che specifiche per settore; accoglie con favore, a tale proposito, l'impegno della Commissione a sostenere un processo volto a sviluppare norme dell'UE in materia di informativa di carattere non finanziario; sottolinea che la revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe includere obblighi specifici di comunicazione e norme obbligatorie, coinvolgendo in maniera congrua tutte le parti interessate, quali la società civile, le organizzazioni ambientali e le parti sociali;

10.  ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario debbano figurare nella relazione annuale sulla gestione al fine di evitare oneri aggiuntivi per le società; accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione con il suo piano d'azione su un'Unione dei mercati dei capitali (COM(2020)0590) di presentare una proposta legislativa entro il terzo trimestre del 2021 volta a istituire una piattaforma digitale online accessibile al pubblico a livello dell'UE che fornisca gratuitamente l'accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di carattere non finanziario comunicate dalle imprese; ritiene che tale piattaforma debba consentire agli utenti di confrontare online i dati divulgati dalle imprese, includendo categorie quali le tematiche, i settori, i paesi, il volume d'affari e il numero di dipendenti;

11.  osserva che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario esclude le dichiarazioni di carattere non finanziario dall'obbligo di garanzia del contenuto cui i bilanci delle imprese sono altrimenti soggetti; ritiene che le dichiarazioni di carattere non finanziario dovrebbero essere soggette a un obbligo di revisione contabile, a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa interessata; è dell'avviso che il fornitore di servizi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di obiettività e indipendenza, debba effettuare il proprio audit in conformità del futuro quadro dell'UE; sottolinea, alla luce di quanto precede, la necessità di affrontare il problema degli incentivi inerentemente sbagliati nella revisione legale attraverso il riesame della direttiva sulla revisione legale dei conti(24); sostiene che ciò offre anche l'opportunità di affrontare la questione della posizione quasi monopolistica delle quattro principali società di revisione che controllano le più grandi aziende quotate;

12.  sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere coinvolti nella definizione del processo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e nella verifica delle informazioni, in particolare quelle riguardanti gli obiettivi di sostenibilità sociale e gli aspetti legati alle catene di approvvigionamento e produzione, ivi compresi l'esternalizzazione e i subappalti;

13.  sottolinea l'importanza di introdurre l'obbligo per talune imprese dell'UE di presentare annualmente una rendicontazione paese per paese per ciascuna giurisdizione fiscale in cui operano; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo approccio generale onde avviare i negoziati con il Parlamento sulla proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198);

14.  ritiene che l'Unione debba profondere tutti gli sforzi del caso per garantire che tutti gli accordi di libero scambio negoziati comprendano clausole che impongono ai paesi partner di introdurre obblighi comparabili per le proprie imprese, onde evitare di creare un'ulteriore fonte di distorsione della concorrenza;

Dovere di diligenza degli amministratori e misure aggiuntive per rendere il governo societario più orientato alla sostenibilità

15.  sottolinea l'importanza della diversità e dell'inclusività nelle imprese, che conducono a ottenere migliori risultati commerciali; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo approccio generale onde avviare i negoziati con il Parlamento sulla proposta relativa alle donne nei consigli di amministrazione(25), che mira a porre fine al pervasivo squilibrio tra donne e uomini ai massimi livelli decisionali delle imprese; invita la Commissione a esaminare ulteriori proposte per migliorare l'equilibrio di genere tra gli alti dirigenti e tra coloro che detengono posizioni al vertice nelle imprese;

16.  sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali dell'impresa per meglio integrare gli obiettivi a lungo termine e gli impatti di quest'ultima; invita la Commissione a vagliare la possibilità di rivedere la direttiva sui comitati aziendali europei(26) e di istituire un nuovo quadro sull'informazione, la consultazione e il coinvolgimento dei dipendenti nelle imprese europee;

17.  sottolinea che la transizione ecologica e l'aumento della digitalizzazione avranno profonde ripercussioni sulla forza lavoro; ritiene pertanto che qualsiasi governo societario sostenibile debba riconoscere e garantire efficacemente il diritto dei dipendenti alla formazione professionale continua e all'istruzione permanente durante l'orario di lavoro;

18.  osserva che le imprese non sono entità astratte scollegate dalle attuali sfide ambientali e sociali; ritiene che esse debbano contribuire più attivamente alla sostenibilità in quanto le loro prestazioni a lungo termine, la loro resilienza e persino la loro sopravvivenza possono dipendere dall'adeguatezza della loro risposta agli aspetti ambientali e sociali; sottolinea, a tale riguardo, che il dovere di diligenza degli amministratori nei confronti dell'impresa dovrebbe essere definito non solo in relazione alla massimizzazione dei profitti a breve termine attraverso le azioni, ma anche in relazione alle considerazioni in materia di sostenibilità; prende atto del ruolo fondamentale dei direttori esecutivi nella definizione della strategia aziendale e nella supervisione delle sue attività; ritiene che l'obbligo giuridico che incombe ai direttori esecutivi di agire nell'interesse della loro impresa dovrebbe essere inteso come il dovere di integrare gli interessi a lungo termine e i rischi relativi alla sostenibilità, gli impatti, le opportunità e le dipendenze nella strategia globale dell'impresa; sottolinea che tale dovere di definizione delle priorità potrebbe comportare un passaggio dagli investimenti insostenibili a quelli sostenibili;

19.  invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire che gli obblighi incombenti agli amministratori non possano essere fraintesi come massimizzazione del valore per gli azionisti nel breve termine, ma che includano obbligatoriamente l'interesse dell'impresa e, in maniera più ampia, della società a lungo termine, nonché quello dei dipendenti e delle altre parti interessate; è del parere, inoltre, che una tale proposta dovrebbe garantire che i membri degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, che operano nell'ambito delle competenze loro attribuite dal diritto nazionale, abbiano il dovere legale di definire, divulgare e monitorare una strategia di sostenibilità aziendale;

20.  evidenzia che, vista la revisione in corso della direttiva sulla responsabilità ambientale(27), le imprese dovrebbero avere garanzie finanziarie per la responsabilità ambientale, in caso di danni ambientali causati ai singoli o agli ecosistemi;

21.  ritiene che le strategie di sostenibilità delle imprese debbano individuare e affrontare, conformemente ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza, da un lato, le questioni rilevanti in linea con gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e, dall'altro, le notevoli conseguenze che tali imprese potrebbero avere su questioni ambientali, climatiche, sociali e attinenti al personale, nonché le implicazioni per i diritti umani, la corruzione attiva e passiva derivanti dai loro modelli aziendali, dalle loro operazioni e dalle loro catene di approvvigionamento, anche al di fuori dell'UE; ritiene che il dovere di diligenza che incombe agli amministratori nei confronti dell'impresa comporti anche l'obbligo di non danneggiare gli ecosistemi e proteggere gli interessi delle pertinenti parti interessate, tra cui i dipendenti, suscettibili di essere lesi dalle attività dell'impresa stessa;

22.  è del parere che l'ambito di applicazione della futura legislazione debba comprendere tutte le grandi imprese quotate e non quotate stabilite nel territorio dell'UE, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile; sottolinea che, al fine di assicurare condizioni di parità, detta legislazione dovrebbe applicarsi anche a tutte le imprese di paesi terzi che operano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a individuare i settori di attività economica ad alto rischio con un impatto significativo sulle questioni di sostenibilità che potrebbero giustificare l'inclusione delle PMI in tali settori; ritiene inoltre che, a seguito della valutazione d'impatto che la Commissione sta attualmente conducendo, le strategie di sostenibilità dovrebbero includere obiettivi misurabili, specifici, circoscritti nel tempo e basati su dati scientifici, nonché piani di transizione in linea con gli impegni internazionali dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi, la convenzione sulla diversità biologica e gli accordi internazionali in materia di deforestazione; è del parere che le strategie potrebbero includere anche una politica interna su una retribuzione equa basata su un salario di sussistenza per paese, una politica sulla parità di genere e una politica che garantisca una migliore integrazione dei diritti dei lavoratori nelle attività commerciali; sottolinea che il contenuto di tali politiche interne dovrebbe essere determinato dalle imprese stesse, tenendo in debita considerazione i loro dipendenti e consultandoli; ritiene che tali politiche dovrebbero considerare le questioni settoriali e/o geografiche e i diritti delle persone appartenenti a gruppi o comunità particolarmente vulnerabili; ritiene che collegare la componente variabile della remunerazione dei direttori esecutivi al conseguimento degli obiettivi misurabili fissati nella strategia contribuirebbe ad allineare gli interessi dei direttori a quelli a lungo termine delle loro società; invita la Commissione a promuovere ulteriormente tali sistemi di remunerazione per le posizioni dirigenziali di alto livello;

23.  osserva che taluni Stati membri hanno introdotto il concetto di "azioni di fedeltà" nella loro legislazione, in base al quale la partecipazione azionaria a lungo termine è ricompensata attraverso diritti di voto e agevolazioni fiscali; invita la Commissione a vagliare l'introduzione di nuovi meccanismi per promuovere rendimenti sostenibili e risultati a lungo termine delle imprese; sottolinea che gli utili non distribuiti possono contribuire a creare riserve adeguate;

24.  ritiene che la direttiva sui diritti degli azionisti debba essere modificata al fine di incentivare un comportamento "paziente" da parte degli azionisti, in particolare premiando la partecipazione a lungo termine con diritti di voto e agevolazioni fiscali;

25.  esprime preoccupazione per il fatto che taluni accordi d'investimento internazionali, come il trattato sulla Carta dell'energia, pongono gli interessi finanziari delle multinazionali al di sopra delle priorità ambientali e climatiche; esorta la Commissione ad intervenire celermente per assicurare la piena coerenza degli accordi commerciali di investimento esistenti e futuri con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente e a presentare proposte per contrastare l'accaparramento delle terre da parte delle imprese e la deforestazione nell'ambito della prossima revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;

26.  ritiene che, nel processo di definizione e monitoraggio delle loro strategie di sostenibilità, alle imprese dovrebbe incombere il dovere di informare tutte le parti interessate e dialogare con esse; osserva che il concetto di parti interessate dovrebbe essere interpretato in modo ampio e includere tutte le persone i cui diritti e interessi possano essere interessati dalle decisioni dell'impresa, quali i dipendenti, i sindacati, le comunità locali, le popolazioni autoctone, le associazioni dei cittadini, gli azionisti, le organizzazioni della società civile e ambientaliste; ritiene inoltre essenziale consultare le autorità pubbliche nazionali e locali che si occupano della sostenibilità delle attività economiche, in particolare quelle responsabili di politiche in materia di occupazione e ambiente;

27.  ritiene che tale impegno dovrebbe svolgersi, a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell'impresa interessata ed esentando le piccole e medie imprese (PMI) che non operano in settori a rischio elevato, che dovrebbero essere definiti dalla Commissione, mediante comitati consultivi ai quali partecipino rappresentanti o portavoce delle parti interessate, compresi dipendenti ed esperti indipendenti, con l'obiettivo generale di fornire consulenza sul contenuto e sull'attuazione della strategia di sostenibilità dell'impresa; ritiene che tali comitati consultivi debbano avere il diritto di chiedere, previa approvazione a larga maggioranza, un audit indipendente qualora siano sollevate ragionevoli preoccupazioni sulla corretta attuazione della strategia di sostenibilità;

28.  ritiene che le imprese che ricevono aiuti di Stato, finanziamenti dell'UE o altri fondi pubblici o le imprese che attuano piani di licenziamento dovrebbero mirare a mantenere i posti di lavoro dei loro dipendenti e offrire loro protezione, adeguare di conseguenza la remunerazione dei loro amministratori, versare la loro giusta quota di tasse, attuare la loro strategia di sostenibilità in linea con l'obiettivo di ridurre la loro impronta di carbonio e astenersi dal versare dividendi o offrire programmi di riacquisto di azioni mirati a remunerare gli azionisti;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
(2) https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(3) http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
(4) https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
(5) https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
(6) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
(7) https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(8) https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
(9) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(10) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(11) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(12) GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.
(13) GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.
(14) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
(15) GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.
(16) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
(17) GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.
(18) GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1.
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
(20) http://www.undocs.org/A/HRC/8/5
(21) https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final_report.pdf
(22) https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf
(23) http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20business%20response
(24) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.
(25) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2012, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012)0614).
(26) GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
(27) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.


Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/2767(RSP))
P9_TA(2020)0373B9-0400/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 sul diritto all'istruzione,

–  visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 4 e i relativi traguardi,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione nel novembre 2017, in particolare il principio 1 "Istruzione, formazione e apprendimento permanente" e il principio 4 "Sostegno attivo all'occupazione",

–  visti la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° luglio 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (COM(2020)0275) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2020)0123),

–  vista la relazione della Commissione dell'ottobre 2017 dal titolo "Mapping of VET graduate tracking measures in EU Member States" (Mappatura delle misure di monitoraggio dei diplomati dell'IFP negli Stati membri dell'UE),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale(1),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla costituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 16 giugno 2020, sul contrasto alla crisi COVID-19 nel settore dell'istruzione e della formazione,

–  vista la risoluzione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro(3),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità(4),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 1º luglio 2020, dal titolo "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" (COM(2020)0274) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2020)0121 e SWD(2020)0122),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 1° luglio 2020, intitolata "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione" (COM(2020)0276),

–  vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° luglio 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020)0277),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2020)0212),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sul piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 (COM(2020)0624) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2020)0209),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022),

–  visto il quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020),

–  visto il quadro europeo per la competenza chiave personale, sociale e la capacità di imparare a imparare (LifeComp),

–  vista la relazione di sintesi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), del 15 aprile 2020, basata sulle informazioni fornite dalla comunità di esperti in materia di apprendistati del Cedefop e intitolata "How are European countries managing apprenticeships to respond to the COVID-19 crisis?" (Come stanno gestendo gli apprendistati i paesi europei in risposta alla crisi della COVID-19?),

–  vista la relazione del Cedefop, pubblicata nel 2020, dal titolo "Vocational education and training in Europe, 1995-2035. Scenarios for European vocational education and training in the 21st century" (Istruzione e formazione professionale in Europa, 1995-2035. Scenari per l'istruzione e formazione professionale nel XXI secolo),

–  vista la serie di sette studio del Cedefop dal titolo "The changing nature and role of vocational education and training in Europe" (L'evoluzione della natura e del ruolo dell'istruzione e formazione professionale in Europa),

–  vista la relazione del Cedefop, pubblicata nel 2013, dal titolo "Benefits of vocational education and training in Europe for people, organisations and countries" (Benefici dell'istruzione e formazione professionale in Europa per le persone, le organizzazioni e i paesi),

–  vista la sua risoluzione del 8 ottobre 2020 su una garanzia per i giovani(5),

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa(7),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile(8),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP – Un approccio di apprendimento permanente(9),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020(10),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 20 maggio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 85/368/CEE del Consiglio relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee(11),

–  visto lo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), del 6 maggio 2020, intitolato "VET in a time of crisis: Building foundations for resilient vocational education and training system" (L'IFP in tempi di crisi: costruire le fondamenta di un sistema di istruzione e formazione professionale resiliente),

–  viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (O-000068/2020 – B9-0027/2020 e O-000069/2020 – B9-0028/2020),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

A.  considerando che l'istruzione e formazione professionale (IFP) è una componente essenziale dei sistemi d'istruzione e di apprendimento permanente europei, che fornisce ai giovani e agli adulti le conoscenze, il know-how, le capacità e le competenze richieste sul mercato del lavoro; che nell'IFP rientra circa la metà dei diplomati dell'istruzione secondaria superiore nell'Unione europea; che l'IFP potrebbe essere fondamentale per far fronte alle sfide derivanti dall'accelerazione delle macrotendenze e delle transizioni future, nonché per colmare il crescente divario di competenze nel mercato del lavoro dell'UE;

B.  considerando che, secondo il Cedefop, circa due terzi degli europei (68 %) ritengono che l'istruzione professionale a livello di istruzione secondaria superiore abbia un'immagine positiva nel loro paese, mentre poco meno di un quarto (23 %) constata una percezione negativa(12);

C.  considerando che l'istruzione e la formazione svolgono un ruolo centrale anche nell'integrazione delle persone nella società e nella promozione della partecipazione al processo politico, contribuendo in tal modo a rafforzare l'inclusione e la cittadinanza democratica e attiva;

D.  considerando che l'IFP può promuovere lo sviluppo professionale di studenti e lavoratori, le prestazioni aziendali, la competitività, la ricerca e l'innovazione e costituisce un aspetto centrale di un'efficace politica occupazionale e sociale;

E.  considerando che l'IFP in Europa è estremamente diversificata e non ha la stessa attrattiva per tutti i discenti; che i sistemi e le iniziative nazionali devono essere più compatibili e interconnessi a livello dell'UE; che la Commissione e le politiche dell'UE possono svolgere un ruolo importante nel sostegno e nel coordinamento delle azioni degli Stati membri in materia di IFP a livello dell'UE; che il ruolo delle reti e dei partenariati nazionali e transnazionali degli erogatori di IFP è fondamentale per la diffusione dell'agenda strategica in materia di IFP e delle migliori prassi a livello dell'UE;

F.  considerando che l'istruzione e formazione professionale iniziale (IFP iniziale) non è più considerata soltanto un percorso professionale, ma un percorso alternativo a quello accademico, che include numerosi elementi di un'istruzione accademica e può, in definitiva, condurre a un livello di istruzione terziaria di tipo universitario; che nei paesi in cui il sistema duale è ben consolidato il percorso professionale ha sempre unito l'esperienza pratica sul posto di lavoro allo studio accademico in classe;

G.  considerando che l'istruzione e formazione professionale permanente (IFP permanente) è fondamentale per conseguire gli obiettivi sociali ed economici dell'UE; che essa migliora la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente, rafforza la loro occupabilità e aumenta l'occupazione in Europa;

H.  considerando che i sistemi europei di IFP si trovano ad affrontare sfide importanti; che tali sistemi devono disporre della capacità di adeguarsi alla rapida evoluzione delle transizioni verde e digitale, agli sviluppi tecnologici, ai cambiamenti occupazionali e al passaggio a posti di lavoro più qualificati, alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, alla necessità di colmare le attuali carenze di competenze e di prevenirle in futuro, ai nuovi modelli imprenditoriali, alle nuove forme di organizzazione del lavoro, alle tendenze demografiche nonché agli sviluppi in termini di coesione e infrastrutture; che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE devono intensificare gli sforzi e il sostegno fornito per creare le migliori condizioni possibili affinché l'IFP si adegui rapidamente a tali sfide e alle esigenze del mercato del lavoro in termini di competenze;

I.  considerando che i paesi in cui i programmi di formazione professionale sono ben concepiti riescono ad evitare più facilmente la disoccupazione giovanile, anche in tempi di crisi; che secondo l'analisi dell'istituto IZA di economia del lavoro, i paesi provvisti di un sistema di formazione professionale duale hanno affrontato meglio la crisi economica del 2008 e le sue ripercussioni sui giovani nel mercato del lavoro; che il tasso di disoccupazione giovanile nei paesi privi di un sistema di IFP duale è aumentato notevolmente all'epoca(13);

J.  considerando che, nonostante gli sforzi attualmente profusi per istituire un quadro europeo delle qualifiche coordinato e lo sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche, numerosi lavoratori mobili nell'UE hanno difficoltà a ottenere il riconoscimento delle loro competenze e della loro formazione e a trovare un impiego equivalente in altri Stati membri;

K.  considerando che solitamente il sistema duale non offre la possibilità di proseguire il processo di istruzione a tutti i livelli; che il sistema duale deve essere flessibile e in grado di rispondere ai cambiamenti nel mercato del lavoro e all'emergere di nuovi impieghi, ancora sconosciuti;

L.  considerando che i tirocini e la formazione professionale effettuati presso datori di lavoro stranieri nell'ambito del programma Erasmus+ contribuiscono in misura significativa a sostenere gli studenti e i diplomati delle scuole professionali e tecniche nella ricerca di un impiego e nello sviluppo delle competenze richieste nel mercato del lavoro, comprese le competenze in materia di lingue e linguaggio professionale e le competenze sociali;

M.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova le attività di istruzione e formazione professionale nonché, in generale, le attività ordinarie di istruzione, con l'interruzione dell'apprendimento sia sul luogo di lavoro che nelle classi; che la pandemia ha causato perturbazioni, in particolar modo, nell'ambito dell'apprendimento basato sul lavoro, compresi gli apprendistati e i programmi di formazione, ove si è registrato un calo spesso notevole della partecipazione, delle offerte e dei nuovi studenti; che le conseguenze della crisi della COVID-19 offrono però anche l'opportunità di avviare una rivoluzione digitale e tecnologica nell'ambito dell'IFP, in grado di abbattere le barriere fisiche, ove possibile, e di aumentare significativamente la sua portata e il suo impatto sui risultati attesi;

N.  considerando che in molti settori la formazione in apprendistato risente enormemente della chiusura di imprese e della riduzione dell'orario di lavoro;

O.  considerando che probabilmente i giovani risentiranno in misura sproporzionata delle conseguenze della crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 in termini di disoccupazione; che nell'agosto 2020, a seguito di un rapido aumento osservato nei mesi precedenti, la disoccupazione giovanile si attestava al 17,6 % nell'UE e al 18,1 % nella zona euro (mentre nell'agosto 2019 tali tassi erano rispettivamente del 14,1 % e del 15,4 %) e secondo le stime aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro, costringendo molti giovani a restare intrappolati in forme precarie e atipiche di occupazione o nell'inattività, senza una protezione sociale adeguata; che l'UE deve garantire che la disoccupazione giovanile e la situazione di coloro che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) costituiscano una delle principali priorità politiche, al fine di evitare di creare un'altra "generazione perduta" a seguito della crisi attuale, che avrà ripercussioni negative anche sulla salute mentale e la vita di milioni di giovani; che l'IFP è un fattore chiave per preparare i discenti a società democratiche nonché all'ingresso e alla partecipazione al mercato del lavoro;

P.  considerando che i recenti sviluppi socioeconomici e la crisi innescata dalla pandemia di COVID-19 hanno aumentato le diseguaglianze sociali e accentuato la necessità di rendere i sistemi di IFP non solo più efficienti, ma anche più accessibili e inclusivi per i gruppi vulnerabili e le persone che vivono in zone rurali o remote; che è fondamentale garantire pari opportunità per tutti; che l'accesso ai computer, a una connessione a banda larga, al sostegno digitale e ad altri strumenti tecnologici di apprendimento è fondamentale, non solo per gli erogatori di IFP ma anche per gli studenti, al fine di evitare l'aggravarsi delle disuguaglianze e di garantire che nessuno sia lasciato indietro;

Q.  considerando che 60 milioni di adulti nell'UE sono scarsamente qualificati; che, secondo il Cedefop, nell'UE vi sono 128 milioni di adulti con un basso livello di istruzione, scarse competenze digitali o scarse competenze cognitive, oppure che hanno un livello di istruzione medio-alto ma rischiano che le loro competenze vadano perse o diventino obsolete e, pertanto, necessitano di migliorare il livello di tali competenze o di riqualificarsi; che i sistemi di IFP ben concepiti e inclusivi rivestono un'importanza strategica per aumentare le competenze e le capacità di tutti i discenti e sostenere l'accesso a opportunità di lavoro di qualità;

R.  considerando che nel 2017 il 4,3 % degli alunni dell'istruzione secondaria inferiore nell'UE seguiva programmi di formazione professionale e tale tasso raggiungeva il 47 % nell'istruzione secondaria superiore e il 92 % nell'istruzione post-secondaria non terziaria; che nel 2017, nell'UE, il 46,7 % di tutti i diplomati di programmi di formazione professionale nel quadro dell'istruzione secondaria superiore erano donne(14);

S.  considerando che nell'IFP, come nell'istruzione in generale, la crisi della COVID-19 ha posto in evidenza alcune sfide e limitazioni associate all'apprendimento a distanza, in ambito tecnico e in relazione ai contenuti;

T.  considerando che l'apprendimento a distanza rischia di aumentare i tassi di abbandono dei discenti vulnerabili e deve pertanto rimanere un'integrazione dell'apprendimento tradizionale, e non un'alternativa;

U.  considerando che a livello dell'UE non esiste una definizione concordata né un'interpretazione comune delle microcredenziali nell'ambito dell'IFP; che le microcredenziali dovrebbero essere considerate complementari alle qualifiche complete e riconosciute come prova di risultati significativi e di alta qualità, sulla base di norme relative alla modalità di erogazione, alla procedura di valutazione e alla durata;

V.  considerando che nel 2015 quasi un terzo (30,5 %) di tutte le imprese con 10 o più dipendenti nell'UE-28 erogava IFP iniziale, sebbene tale proporzione variasse notevolmente da uno Stato membro all'altro(15);

W.  considerando che nel 2015 il 72,6 % delle imprese con 10 o più dipendenti nell'UE-28 erogava IFP permanente ai membri del personale; che tali quote rappresentavano un aumento rispetto al 2005 e al 2010, quando si attestavano al 59,7 % e al 65,7 %(16);

X.  considerando che l'impatto dell'IFP iniziale e dell'IFP permanente sui risultati del mercato del lavoro spesso rispecchia gli effetti diretti o indiretti aggregati sulla produttività individuale; che i principali risultati evidenziati dai paesi sono una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, una minore disoccupazione, l'opportunità di acquisire una qualifica per tutte le categorie che non ne avevano una in precedenza e la possibilità di progredire in una gerarchia professionale; che attraverso l'apprendimento permanente le persone possono migliorare le proprie opportunità di lavoro e i propri livelli di qualifica, il che si traduce in retribuzioni più elevate e maggiori risultati economici e sociali, ad esempio in termini di autonomia economica, e può altresì migliorare il benessere psicologico(17);

Y.  considerando che l'IFP iniziale e l'IFP permanente incidono direttamente sui cambiamenti generazionali e sulla situazione delle famiglie;

Z.  considerando che l'IFP iniziale e l'IFP permanente possono contribuire ad aumentare l'efficacia delle imprese e dell'innovazione;

1.  sottolinea che l'IFP, in particolare grazie all'accento posto sulla pratica e sull'apprendimento basato sul lavoro, svolge un ruolo vitale in un mercato del lavoro che è orientato verso una transizione giusta ed è in costante evoluzione; sottolinea che l'IFP, se orientata alla qualità, può offrire conoscenze, abilità e competenze pertinenti e di alta qualità a tutti i livelli in aziende di ogni dimensione e settore e per le persone impegnate nell'istruzione sia iniziale che continua, adattate alle loro esigenze individuali; sottolinea che l'IFP è importante per colmare le lacune di competenze nel mercato del lavoro dell'UE, per dotare i giovani studenti delle competenze necessarie a entrare nel mondo del lavoro e per migliorare e riqualificare i lavoratori allineandone le competenze alle esigenze dei datori di lavoro, il che è particolarmente importante per le PMI e per i nuovi investimenti nell'economia; sottolinea inoltre la necessità di promuovere le capacità di sviluppo personale per aiutare gli individui a crescere a livello sia personale che professionale, in modo che possano massimizzare il proprio potenziale;

2.  chiede che l'IFP sia coordinata con i sistemi di istruzione formale e tradizionale e integrata come settore di intervento nell'ambito di tutte le politiche dell'istruzione, a livello dell'UE e degli Stati membri, senza che venga relegata in secondo piano o diventi solo una priorità secondaria; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'IFP e l'istruzione classica siano complementari e abbiano pari priorità;

3.  ricorda inoltre l'importanza di considerare l'IFP uno strumento fondamentale per promuovere l'integrazione e l'inclusione per lo sviluppo di una società più coesa;

4.  sottolinea l'urgente necessità di modernizzare e ampliare in modo significativo le politiche di IFP per renderle più inclusive, accessibili, resilienti, interessanti ed efficaci nel sostenere un'occupazione equa, lo sviluppo del capitale umano e la partecipazione attiva alla società; ritiene che le politiche in materia di IFP debbano dotare le persone di buone competenze di base e di competenze chiave per consentire loro di adattarsi agli attuali e futuri sviluppi socioeconomici e del mercato del lavoro, nonché alle opportunità e alle sfide poste dalle transizioni digitale e verde, dal cambiamento demografico e da tutte le altre macro tendenze, e debbano realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea il ruolo chiave delle politiche di IFP nello sviluppo delle competenze e nella riqualificazione di tutti i lavoratori per affrontare meglio queste transizioni fondamentali;

5.  ricorda che l'IFP contribuisce alla competitività e alla coesione sociale; sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti nel capitale umano e nelle competenze e di fornire una base di competenze pertinenti per la vita lavorativa;

6.  ricorda che le misure di contenimento poste in atto per arrestare la diffusione della pandemia di COVID-19 hanno messo i sistemi europei di IFP a dura prova e i suoi discenti in situazioni precarie; sottolinea che la perturbazione dell'IFP sta esacerbando le disparità già esistenti in materia di istruzione, riducendo le opportunità per molte delle persone più vulnerabili della società, che devono poter contare sull'appoggio di investimenti sostenibili e misure efficaci non finanziarie nel settore; sottolinea, a questo proposito, che si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire la parità di accesso a un'IFP di alta qualità, anche nelle zone remote o rurali dove l'apprendimento a distanza potrebbe essere ostacolato dalla mancanza di copertura internet;

7.  sottolinea che è fondamentale fornire i mezzi finanziari, l'assistenza tecnica e l'orientamento necessari per garantire l'accesso ai dispositivi digitali e alle soluzioni di apprendimento online per gli erogatori di IFP, gli insegnanti, i formatori e gli studenti; incoraggia gli Stati membri a promuovere modelli di istruzione flessibili e il sostegno ai discenti a distanza con mezzi quali risorse elettroniche, materiali elettronici, formazione online gratuita e, soprattutto, attrezzature e internet a banda larga per tutte le scuole e le famiglie; sottolinea che le autorità pubbliche dovrebbero prestare particolare attenzione alle soluzioni per le famiglie che non hanno accesso a computer e a una buona connessione a banda larga e fornire incentivi in tal senso, in modo da evitare un divario digitale e un aumento delle disuguaglianze in un settore dell'istruzione a cui partecipano molti studenti svantaggiati;

8.  teme un drastico calo del numero di posti di apprendistato per il prossimo autunno, vista la potenziale riduzione delle attività formative in molti settori che la crisi COVID-19 potrebbe comportare; sottolinea che questa mancanza di opportunità di formazione per i giovani potrebbe anche tradursi a medio termine in un'intensificazione della carenza di manodopera qualificata in alcuni settori; invita gli Stati membri e le regioni a valutare come si possa ampliare in modo avveduto la formazione extra-aziendale alternativa per colmare l'incombente divario che si profila nei posti di apprendistato;

9.  chiede una garanzia di qualità intesa ad assicurare che le persone che hanno terminato la loro formazione e/o istruzione durante la crisi COVID-19 possano compensare l'eventuale deficit formativo seguendo o ripetendo, anche dopo aver conseguito il diploma e/o completato il tirocinio o l'apprendistato, i corsi di tirocinio o di apprendistato che possono essere stati cancellati o abbreviati o comunque ridotti mentre erano in atto misure anti-COVID-19;

10.  accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza; sostiene gli obiettivi generali della proposta, volti a modernizzare la politica dell'UE in materia di IFP e a confermare il ruolo centrale dell'IFP nell'apprendimento permanente e nel veloce adattamento a un mercato del lavoro in rapida evoluzione; accoglie con favore gli sforzi volti a semplificare la governance dell'IFP, a sviluppare una strategia di internazionalizzazione e a garantire maggiori opportunità di cooperazione europea e di mobilità per discenti e insegnanti; sottolinea che è di fondamentale importanza estendere a tutti i tipi di lavoratori l'acquisizione di competenze nella transizione verso un'economia verde e digitale;

11.  accoglie con favore gli obiettivi quantitativi della proposta, vale a dire che entro il 2025 la percentuale di diplomati occupati dovrebbe essere almeno dell'82 %, che il 60 % dei neodiplomati dell'IFP dovrebbe beneficiare dell'esposizione all'apprendimento basato sul lavoro durante l'IFP e che l'8 % dei discenti nell'IFP dovrebbe beneficiare della mobilità formativa all'estero; invita gli Stati membri a incoraggiare percorsi di apprendimento che includano l'apprendimento basato sul lavoro; ricorda che traguardi specifici possono aiutare gli Stati membri a fissare gli obiettivi e a rendere le politiche di IFP più inclusive e adattate alle esigenze del mercato del lavoro; invita la Commissione a riferire al Parlamento e al Consiglio ogni cinque anni sull'attuazione della raccomandazione;

12.  invita la Commissione ad ampliare i programmi di mobilità efficaci per gli apprendisti, come ErasmusPro, rafforzando le sinergie tra i programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ed Erasmus+ e garantendo risorse adeguate nel periodo di programmazione 2021-2027; invita gli Stati membri a fissare un obiettivo più ambizioso in materia di mobilità formativa all'estero per gli studenti dell'IFP; ricorda che in iniziative analoghe nell'ambito del quadro strategico ET2020 e del programma Erasmus per l'istruzione superiore, l'obiettivo di mobilità per i laureati dell'istruzione superiore è stato fissato al 20 % per il 2020; sottolinea che maggiori opportunità di mobilità possono contribuire ad ampliare le reti personali, formative e professionali degli apprendisti e ad accrescere l'attrattiva dell'IFP, in modo che non venga percepita come una seconda scelta, e a liberare il potenziale di mobilità dell'IFP, che a sua volta può contribuire al successo del futuro programma Erasmus+;

13.  invita la Commissione a includere un indicatore delle carenze di competenze nel quadro di valutazione della situazione sociale, in linea con gli obiettivi e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che potrebbe rivelarsi utile ai responsabili politici nazionali in materia di IFP ai fini dell'individuazione dei settori in cui emerge la necessità di maggiori sforzi e di un migliore coordinamento a livello dell'UE, seguendo l'evoluzione e i progressi delle carenze di competenze e incentivando la convergenza verso l'alto tra gli Stati membri;

14.  sottolinea che campagne di sensibilizzazione mirate e canali di comunicazione adatti ai giovani, come i social media, possono svolgere un ruolo decisivo nel raggiungere i giovani per dare all'IFP maggiore visibilità e attrattiva; sottolinea il ruolo cruciale delle scuole, soprattutto primarie e secondarie inferiori, nel comunicare le possibilità offerte dall'IFP, nell'accrescere l'attrattiva dell'IFP e nel fare di più per guidare i giovani studenti in questi percorsi professionali;

15.  invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare con i portatori di interessi per elaborare una piattaforma online dell'UE sull'IFP, come richiesto da molti erogatori di IFP e dai responsabili politici in un recente sondaggio dell'UE(18), che dovrebbe essere promossa quanto prima; sostiene l'idea che tale piattaforma potrebbe offrire opportunità di creazione di reti e scambio di buone prassi e fornire soluzioni digitali, anche per l'apprendimento basato sul lavoro, e tutto il materiale disponibile per l'apprendimento online in un ambiente sicuro, di qualità e multilingue; sottolinea che una piattaforma di IFP può fungere da collegamento tra le piattaforme dei centri di eccellenza professionale a livello dell'UE; suggerisce che la piattaforma venga collegata a un portale web dell'UE sull'IFP, aperto ai contributi dei portatori di interessi, al fine di dare visibilità alle attività e ai servizi offerti dai centri di eccellenza professionale ai loro ecosistemi, mostrare la ricchezza di opportunità offerte dall'IFP ai discenti a livello nazionale e dell'UE, intensificare gli sforzi di comunicazione e rafforzare l'attrattiva dell'IFP;

16.  invita la Commissione a esaminare l'idea di un portale web dell'UE dedicato specificamente alle opportunità di tirocinio e di apprendistato in tutta l'UE, che raccolga tutte le iniziative simili esistenti nell'UE in modo più visibile, completo e di facile utilizzo; ritiene che questo strumento, se adeguatamente pubblicizzato attraverso i canali appropriati, possa diventare un punto focale per i giovani europei, gli istituti di istruzione e le imprese di tutta l'UE; è dell'avviso che il portale potrebbe essere collegato all'IFP, contribuire a orientare i giovani talenti laddove le esigenze del mercato del lavoro lo richiedono maggiormente, aumentare la mobilità nell'UE, contrastare la disoccupazione giovanile e colmare le lacune attuali e future in termini di competenze; ritiene che tale iniziativa potrebbe essere sostenuta dai programmi Garanzia per i giovani ed Erasmus+, il cui impatto verrebbe amplificato, e potrebbe essere complementare e collegata ad altre iniziative dell'UE quali il portale europeo della mobilità professionale (EURES), Europass e un futuro portale dell'IFP dell'UE;

17.  invita gli Stati membri e la Commissione ad analizzare le richieste avanzate dai portatori di interessi del settore dell'istruzione e della formazione professionale nell'ambito della recente indagine UE condotta dalla Commissione tra marzo e maggio 2020 sulle sfide e l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'istruzione e la formazione professionale, e a fornire sostegno e soluzioni a tali richieste; sostiene, in particolare, oltre alla creazione di una piattaforma comune dell'UE per l'IFP, lo sviluppo di sistemi di simulazione in realtà virtuale e di altri strumenti digitali per l'istruzione e la formazione professionale con l'aiuto di progetti di ricerca e fasi di prova, la creazione di corsi professionali online aperti, progetti europei virtuali come lo scambio virtuale Erasmus, un canale YouTube dell'UE sull'IFP per il grande pubblico, settimane europee di formazione, e, inoltre, una maggiore flessibilità dell'FSE e del futuro FSE+ e il rafforzamento della loro capacità di finanziare la tecnologia educativa, la formazione per insegnanti e formatori e l'attuazione dell'apprendimento online;

18.  sottolinea che l'interruzione dell'erogazione di IFP causata dalla pandemia di COVID-19 ha avuto un considerevole impatto educativo e sociale sugli studenti IFP, in particolare su quelli provenienti da ambienti svantaggiati, e pone sfide difficili per gli studenti che lavorano meglio sotto supervisione diretta e in presenza di un insegnante; sottolinea che ciò non va solo visto come un problema, bensì anche come un'opportunità unica per modernizzare i sistemi di IFP attraverso innovazioni tecnologiche in campi come la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, l'industria 4.0 e l'internet degli oggetti, nonché un maggiore uso dell'apprendimento online e a distanza, apprendistati ibridi e valutazioni alternative; sottolinea che tali riforme potrebbero in ultima analisi contribuire a rendere i sistemi di IFP più forti, più reattivi e più resistenti di quanto fossero prima della crisi COVID-19 e preparare studenti e lavoratori alle competenze e ai posti di lavoro di domani; osserva, al tempo stesso, che le competenze digitali avanzate per insegnanti, formatori e studenti sono un prerequisito fondamentale per un apprendimento online di alta qualità;

19.  sottolinea l'urgente necessità di adottare tutte le misure necessarie per ridurre il numero di studenti che abbandonano la formazione professionale, rafforzare l'inclusione e la qualità della formazione professionale, garantire la parità di accesso all'apprendistato di qualità per tutti i giovani e gli adulti e garantire la parità di accesso e il diritto alla formazione dei dipendenti per tutti i lavoratori di tutte le imprese di ogni dimensione e settore, accordando particolare attenzione alle PMI;

20.  accoglie con favore l'idea di sviluppare opportunità di mobilità virtuale per superare le restrizioni poste dalla pandemia di COVID-19 e incoraggia gli Stati membri e gli erogatori di IFP a facilitare le opportunità di apprendimento indipendenti da una localizzazione specifica, anche in futuro, consentendo agli studenti in zone remote e rurali o all'estero di accedere a corsi in tutta l'UE senza vincoli legati al luogo, ove possibile;

21.  ricorda che il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella progettazione e nell'erogazione dell'IFP contribuisce a garantire che l'IFP risponda alle esigenze di competenze nel mercato del lavoro e contribuisca a una migliore attuazione delle politiche; invita pertanto gli Stati membri a cooperare strettamente con tutti i pertinenti portatori di interessi, quali le parti sociali, le imprese, incluse le micro, piccole e medie imprese, le imprese dell'economia sociale, come le cooperative e le organizzazioni senza scopo di lucro, gli erogatori di IFP e le loro associazioni, gli studenti dell'IFP, le associazioni degli studenti dell'IFP, i centri di ricerca, le organizzazioni della società civile, i servizi di collocamento pubblici e privati, i professionisti dell'orientamento e gli enti locali e regionali, affinché si coordinino a livello dell'UE per migliorare le interconnessioni tra i diversi sistemi e scambiarsi le migliori prassi; chiede la creazione di ecosistemi locali, compresi i suddetti portatori di interessi, al fine di rafforzare la qualità, la quantità, il carattere inclusivo e la reputazione dell'IFP come scelta positiva; sottolinea la necessità di promuovere attivamente tra i potenziali candidati le opportunità di lavoro legate all'IFP e di indirizzare gli studenti verso i settori privi di personale dotato di qualifiche dell'IFP; sottolinea che è essenziale un forte legame tra l'IFP e il mondo del lavoro; sottolinea che la formazione offerta dovrebbe rispondere alle sfide e alle esigenze locali;

22.  afferma che solide basi formative, che offrano agli studenti ampie conoscenze e competenze di base in lettura, scrittura, calcolo e comunicazione, competenze digitali e competenze trasversali, come il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e l'intelligenza emotiva, fungono da base per l'ulteriore apprendimento e la formazione sul lavoro e sono essenziali per il futuro dei giovani sia come lavoratori che come individui, consentendo loro di adattarsi al mutamento della domanda nel corso della vita professionale;

23.  evidenzia la necessità di una definizione comune trasparente di microcredenziali; ritiene che le microcredenziali possano essere solo complementari alle qualifiche complete e che debbano essere di qualità garantita, accreditate e basate su modalità di erogazione, procedura di valutazione e durata standardizzate; sottolinea l'importanza fondamentale di requisiti di qualità ben definiti per i fornitori di microcredenziali;

24.  ricorda il valore intrinseco dell'istruzione al di là del suo ruolo per il mercato del lavoro; invita gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sul ruolo dell'istruzione al di là delle esigenze del mercato del lavoro, tenendo conto dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze che sostengono lo sviluppo personale, il benessere e la cittadinanza attiva;

25.  invita gli Stati membri a concepire, con il coinvolgimento delle parti sociali, sistemi di IFP di qualità e inclusivi e politiche di apprendimento degli adulti al fine di migliorare le capacità e le competenze degli adulti poco qualificati, sia lavoratori che disoccupati, che hanno bisogno di un sostegno urgente per accedere a posti di lavoro di qualità;

26.  sostiene la creazione e la promozione di strutture rappresentative per i discenti dell'IFP a tutti i livelli, al fine di dare loro voce in capitolo nella gestione dei sistemi di IFP e contribuire così a migliorare la qualità dei programmi di IFP;

27.  sostiene la proposta di promuovere centri di eccellenza professionale che riuniscano un'ampia gamma di portatori di interessi nell'ambito dell'IFP e di partner locali; sottolinea che tali centri possono fungere da motori dell'innovazione, della qualità e dell'inclusione, come pure agevolare lo scambio di buone prassi, promuovere l'apprendimento reciproco e contribuire a migliorare la qualità e l'offerta di IFP in tutta l'UE; invita gli Stati membri a garantire solidi investimenti nello sviluppo di tali centri e di tutti gli istituti di IFP e ricorda che il sostegno dei centri di eccellenza professionale attraverso il programma Erasmus+ richiede che il programma disponga di un bilancio ambizioso; invita gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per riunire e coinvolgere i portatori di interessi onde contribuire ad accrescere la pertinenza e la qualità dell'istruzione in tali centri, nonché allineare meglio l'offerta e la domanda di competenze e sostenere i datori di lavoro nella ricerca di soluzioni in termini di strutture di formazione professionale; invita gli Stati membri a fare dei centri di eccellenza professionale la forza trainante per lo sviluppo di qualifiche, curricoli e diplomi europei comuni nel settore dell'IFP; invita inoltre gli Stati membri a promuovere strategie di cooperazione regionale al fine di mettere a punto programmi transfrontalieri volti a facilitare la mobilità dei discenti e dei lavoratori e a migliorare la cooperazione territoriale e regionale, anche attraverso il quadro europeo delle qualifiche;

28.  è fermamente convinto che tutti gli alunni debbano avere accesso a un curricolo equilibrato, rigoroso, cognitivamente impegnativo e basato sulla conoscenza, poiché questa è la migliore preparazione possibile sia per i percorsi di formazione professionale che per gli studi accademici, in quanto garantisce che i giovani che hanno optato per un programma di IFP lo hanno fatto per scelta o vocazione, e non a causa di uno scarso rendimento o dell'incapacità di perseguire altre opzioni accademiche; sottolinea che nei curricoli di studio dovrebbero essere integrate le competenze digitali e verdi, riconoscendo che sono competenze di base per tutti i discenti; ricorda quanto affermato dal CEDEFOP, e cioè che adattare i curricoli e includere la consapevolezza ambientale, con la comprensione dello sviluppo sostenibile e dell'efficienza aziendale, è meglio che concepire programmi di formazione completamente nuovi;

29.  invita gli Stati membri ad assicurare finanziamenti adeguati per le politiche in materia di IFP, a livello sia nazionale che europeo, onde garantire gli investimenti necessari per rendere i sistemi di IFP più moderni, resilienti, attraenti e inclusivi; sottolinea la necessità di maggiori finanziamenti per la mobilità dei discenti e dei docenti dell'IFP, segnatamente nell'ambito del programma Erasmus+; invita gli Stati membri a concepire incentivi per aiutare le PMI a incoraggiare i discenti dell'IFP a partecipare alla mobilità europea; sottolinea la necessità di aumentare le risorse dei centri di formazione per finanziare equipe preposte all'organizzazione pratica della mobilità; invita la Commissione a organizzare una campagna a livello UE rivolta alle PMI per sottolineare i vantaggi per la loro prosperità insiti nella mobilità professionale in entrata e in uscita;

30.  sottolinea la necessità di sviluppare un maggior numero di programmi come e-Twining e la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE), che sono utili per promuovere la creazione di reti e la cooperazione tra scuole; ricorda che questi progetti possono contribuire all'attuazione dei curricoli di base e far sì che gli studenti riluttanti ad apprendere a distanza siano incoraggiati a partecipare;

31.  invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla formazione continua e allo sviluppo professionale degli insegnanti e dei formatori nel settore dell'IPF, per consentire loro di adempiere ai loro ruoli e alle loro responsabilità sempre più multifunzionali in quanto motori della qualità e dell'innovazione nell'istruzione; rammenta che è importante che i docenti dell'IFP dispongano di ottime competenze digitali e delle giuste attrezzature tecnologiche per poter sfruttare appieno le possibilità offerte dall'istruzione digitale e contribuire a dotare gli studenti delle competenze richieste dalla transizione digitale; sottolinea che i rappresentanti dei comparti e delle imprese che cooperano nell'ambito dell'IFP devono possedere competenze pedagogiche; invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare maggiormente la possibilità per i docenti del settore dell'IFP di dedicarsi anche alla ricerca nel corso della loro carriera, poiché ciò potrebbe consentire loro di scambiare e promuovere buone pratiche e contribuirebbe a realizzare appieno il potenziale dello Spazio europeo della ricerca;

32.  invita gli Stati membri a promuovere il modello duale di IFP, che potrebbe rendere molto più agevole l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, soprattutto se paragonato all'istruzione generale, in quanto una formazione che combina l'apprendimento strutturato sul posto di lavoro con la teoria sfocia in competenze certificate interessanti per i datori di lavoro e trasferibili nel mercato del lavoro; sottolinea in questo contesto il potenziale delle soluzioni digitali, che possono contribuire positivamente all'efficacia del sistema duale;

33.  esorta gli Stati membri, al momento di definire l'impianto dell'IFP, ad approfittare maggiormente dell'evoluzione del settore dell'occupazione verde e a creare apprendistati altamente qualificati per fornire ai giovani conoscenze e una formazione specializzate, contribuendo a contrastare gli elevati livelli di disoccupazione giovanile;

34.  incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a integrare lo sviluppo sostenibile e le competenze e abilità ambientali nei sistemi di formazione e di istruzione, in particolare rafforzando i sistemi di IFP e incoraggiando i centri di ricerca a sviluppare tecnologie, progetti e brevetti per prodotti verdi, in collaborazione con le nuove imprese verdi; incoraggia lo scambio di idee fra centri di ricerca e reti di imprese e professionisti; ricorda l'importanza delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e la necessità di assicurare che un numero sempre maggiore di donne studi queste discipline;

35.  invita gli Stati membri a perfezionare i sistemi di anticipazione delle competenze per meglio individuare l'emergere di cambiamenti e le esigenze in termini di competenze, affinché i sistemi di IFP siano meglio informati sugli ambiti in cui occorre investire nelle competenze e siano più reattivi all'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro; li invita altresì a garantire che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita siano un diritto per tutti; sottolinea che l'IFP sarà più efficace se basata su previsioni solide relativamente alle competenze che consentano di anticipare e indentificare le competenze mancanti e di adeguare i programmi di formazione professionale e permanente a un mercato del lavoro orientato al futuro; ritiene che i programmi di IFP debbano essere resi più flessibili e adattabili per rispondere e resistere alle fluttuazioni del mercato del lavoro e permettere di orientare in modo intelligente e mirato i discenti IFP, sia a livello della formazione iniziale che quanto al miglioramento del livello di competenze e alla riqualificazione dei discenti adulti, con l'obiettivo di ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e l'obsolescenza delle competenze;

36.  chiede l'istituzione di politiche di congedo retribuito per motivi di istruzione, in linea con la Convenzione dell'OIL relativa al congedo per motivi di formazione retribuito, che consente ai lavoratori di seguire programmi di formazione durante l'orario di lavoro e senza costi personali, al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

37.  invita gli Stati membri, i governi regionali e le autorità locali ad adottare e attuare, in collaborazione con le parti sociali e gli erogatori della formazione, strategie per lo sviluppo e l'anticipazione delle competenze, con l'obiettivo di migliorare le competenze generiche, settoriali e specifiche alla professione; osserva che tali strategie dovrebbero includere una valutazione approfondita del tipo e del livello dei posti di lavoro da creare, nonché delle competenze e conoscenze necessarie, che porti all'anticipazione e all'individuazione delle carenze di competenze e a programmi mirati di formazione professionale e di formazione lungo tutto l'arco della vita incentrati sull'incontro tra competenze e posti di lavoro, con l'obiettivo di aumentare l'occupazione;

38.  accoglie con favore la raccomandazione secondo cui gli erogatori di IFP dovrebbero disporre di un adeguato livello di autonomia, flessibilità, sostegno e finanziamenti; rammenta che l'indipendenza finanziaria e strategica degli erogatori di IFP è importante affinché possano adattarsi rapidamente all'evoluzione della domanda di competenze e alle opportunità e sfide insite nella transizione digitale e verde; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per creare programmi di formazione qualificata in settori dove manca una forza lavoro adeguata, quali il settore medico e dell'assistenza, l'agricoltura, l'edilizia, il settore ambientale e l'economia circolare;

39.  invita gli Stati membri a incentrare maggiormente gli sforzi sulla necessità di rendere i sistemi di IFP più inclusivi e accessibili a tutti durante l'intera vita lavorativa delle persone, compresi i gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità, i NEET, i lavoratori anziani, i disoccupati di lunga durata, gli adulti con un basso livello di competenze e scarsamente qualificati, i lavoratori in esubero, le minoranze e i gruppi etnici, le persone provenienti da un contesto migratorio, i rifugiati e le persone con minori opportunità a causa dell'ubicazione geografica; chiede misure concrete per garantire che le persone provenienti da ambienti socioeconomici svantaggiati, che spesso si ritrovano in un circolo vizioso di povertà, abbiano accesso all'IFP conformemente al pilastro europeo dei diritti sociali; incoraggia gli Stati membri confrontati al declino demografico a garantire che i giovani beneficino di programmi di IFP, in particolare come via di accesso a un'occupazione di qualità; sottolinea che azioni preventive come la valutazione delle competenze e l'orientamento professionale e alla carriera possono ridurre a lungo termine il numero di NEET e rispondere alle esigenze delle aziende e dei settori che risentono di una carenza di competenze;

40.  accoglie favorevolmente l'idea che i sistemi di IFP dovrebbero svolgere un ruolo altrettanto importante per gli adulti che necessitano di un continuo sviluppo delle competenze e di riqualificazione; invita la Commissione ad adottare un approccio globale all'IFP e all'istruzione degli adulti che abbracci l'apprendimento formale, non formale e informale; invita gli Stati membri a rendere l'IFP più interessante e accessibile per i discenti adulti e a rafforzare i legami e la cooperazione fra l'IFP rivolta agli adulti e l'istruzione non formale degli adulti, al fine di promuovere le competenze chiave, fra cui buone competenze di base, competenze digitali, trasversali, verdi e altre competenze necessarie per la vita, che costituiscono un solido fondamento per la resilienza, l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo personale; sottolinea che gli sforzi per migliorare l'immagine e l'inclusività dei programmi di IFP devono essere accompagnati da sforzi intesi a rafforzare il valore educativo di tali programmi e ad aumentare la qualità e il rispetto dei diritti sociali e del lavoro degli apprendisti;

41.  sottolinea l'importanza di raggiungere gli abitanti delle zone rurali e remote e di rendere l'offerta di IFP accessibile e pensata per quanti lavorano nell'agricoltura, nella pesca, nella silvicoltura e in altri settori professionali in tali zone, così come di fornire a queste persone tutte le competenze necessarie, incluse competenze verdi e digitali, affinché possano meglio cogliere le opportunità presenti e future offerte dall'economia verde e blu e dare un importante contributo alla conservazione dell'ambiente;

42.  sottolinea che l'apprendimento basato sul lavoro e la promozione e l'attuazione di un sistema di IFP duale dovrebbero essere priorità del nuovo programma Erasmus;

43.  invita gli Stati membri, in linea con la strategia dell'UE per la parità di genere, a continuare a combattere il pregiudizio di genere e le scelte stereotipate di genere garantendo e incoraggiando la parità di partecipazione delle donne alla formazione professionale in relazione a quelle che sono solitamente professioni "maschili" tradizionali e degli uomini alle professioni "femminili"; chiede nell'ambito degli sforzi di ammodernamento dei sistemi di IFP venga rafforzata la dimensione di genere e che l'apprendimento sul luogo di lavoro e al di fuori di esso risulti più accessibile per le lavoratrici dipendenti e quelle con compiti di cura della famiglia, non da ultimo nei settori in cui le donne sono sottorappresentate, segnatamente il comparto digitale, STEM e verde, per combattere la segregazione di genere nell'istruzione e nell'occupazione e lottare contro gli stereotipi di genere;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto, nel quadro della transizione verso l'economia verde, della necessità di migliori opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per donne e ragazze, in particolare nei settori dove è elevato il potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro verdi, quali scienza, ricerca, ingegneria, tecnologia digitale e nuove tecnologie, al fine di rafforzare la posizione delle donne nella società, eliminare gli stereotipi di genere e garantire posti di lavoro pienamente rispondenti alle esigenze e alle competenze specifiche delle donne;

45.  invita gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione all'IFP mediante campagne che mettano in evidenza i vantaggi per il singolo e per il datore di lavoro, nonché fornendo incentivi, anche di lunga durata, per coprire alcuni dei costi che l'apprendistato comporta per i datori di lavoro; riconosce l'importanza di iniziative quali i campionati mondiali delle capacità professionali, il cui impatto è fondamentale per dare un'immagine positiva dei sistemi di IFP, promuovere nuovi posti di lavoro e nuove competenze, attirare i giovani verso profili professionali IFP, adeguare i sistemi di IFP all'economia moderna e dare impulso alla cooperazione tra istruzione, datori di lavoro e mercato del lavoro;

46.  accoglie con favore l'obiettivo dello Spazio europeo dell'istruzione di sviluppare un vero e proprio spazio europeo dell'apprendimento in cui le frontiere non siano in alcun modo di ostacolo a un'istruzione e una formazione inclusive e di elevata qualità; ritiene che la raccomandazione dovrebbe realizzare tale obiettivo;

47.  accoglie con favore la proposta di accrescere la flessibilità dei programmi di IFP, di utilizzare le microcredenziali e di aumentare la permeabilità con altri settori dell'istruzione, poiché questa maggiore flessibilità consente di personalizzare i programmi di IFP in funzione delle esigenze individuali, rispettando comunque le qualifiche complete; osserva che questa iniziativa consente anche il trasferimento del riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento; accoglie con favore, a questo proposito, l'idea dei profili professionali chiave a livello europeo e dell'integrazione con la piattaforma Europass e con i futuri conti individuali di apprendimento, che dovrebbe servire ad agevolare il riconoscimento delle qualifiche e la mobilità; sottolinea che i curricoli devono porre le basi per consentire alle persone il passaggio da un percorso di studi accademici e a un percorso di formazione professionale trasferendo anche le competenze acquisite; pone l'accento sul fatto che la struttura delle qualifiche deve consentire la comparabilità; evidenzia che i curricoli devono anche tener conto della futura occupabilità della persona anticipando il fabbisogno di competenze a medio e lungo termine; invita gli Stati membri a incoraggiare l'ulteriore modularizzazione dell'IFP per creare più passerelle tra i sistemi di istruzione e formazione; sottolinea l'importanza del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), che ha consentito un migliore riconoscimento dei risultati dell'apprendimento durante i periodi di mobilità; invita gli Stati membri a prendere in considerazione per l'IFP lo sviluppo del sistema di punti di credito ECTS; invita gli Stati membri a garantire che i programmi di IFP permettano di ottenere livelli di competenza più elevati;

48.  valuta positivamente il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) e chiede di valutarne l'attuazione; accoglie con favore l'integrazione, nella raccomandazione in esame, del quadro di riferimento EQAVET e di elementi volti a colmare le lacune della sua attuazione, segnatamente con riferimento alle norme di qualità, e l'inclusione dei principi chiave del sistema ECVET a sostegno della flessibilità e della mobilità sviluppati nel quadro di altri strumenti come Erasmus+;

49.  accoglie con favore tutte le possibili sinergie e il rafforzamento del ruolo dell'IFP nell'ambito della Garanzia per i giovani, data la sua efficacia nell'agevolare la transizione verso il mercato del lavoro dei giovani a rischio di disoccupazione e di esclusione sociale;

50.  invita gli Stati membri a rafforzare l'apprendimento delle lingue nei sistemi di IFP, poiché la mancanza di competenze in questo settore rappresenta un serio ostacolo alla mobilità, mentre una buona padronanza di diverse lingue costituisce un valore aggiunto sui mercati del lavoro;

51.  sottolinea che qualsiasi miglioramento dell'offerta di IFP deve essere accompagnato da miglioramenti nell'accesso ai servizi d'informazione, orientamento e consulenza, in un formato accessibile a tutti i discenti adulti e agli studenti fin dalla più tenera età;

52.  sottolinea che l'apprendistato è un elemento essenziale dei programmi di IFP; esorta gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per garantire apprendistati di alta qualità, diversificati e su misura, che prevedano un'equa retribuzione e rispondano ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare con riferimento al diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, inclusi la garanzia di un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze delle persone con disabilità, l'accesso alla protezione sociale e la formazione; invita a questo proposito la Commissione a rivedere il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità; invita gli Stati membri a incoraggiare la mobilità dell'IFP riducendo i requisiti amministrativi nazionali che gli studenti IFP stranieri devono soddisfare preliminarmente; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per pervenire a uno statuto europeo dell'apprendistato;

53.  pone l'accento sull'importanza di garantire che gli obiettivi della raccomandazione siano allineati all'attuale quadro politico e legislativo nel contesto del piano di ripresa per l'Europa - in particolare per quanto riguarda gli investimenti nelle competenze, nell'istruzione e nella formazione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e REACT-EU -, nonché dell'agenda per le competenze per l'Europa, del piano d'azione per l'istruzione digitale, dello spazio europeo dell'istruzione, di Erasmus+ e della garanzia per i giovani;

54.  sottolinea la necessità di migliorare il monitoraggio dei percorsi di carriera dei diplomati dell'IFP, dal momento che una migliore comprensione dei loro risultati nel mercato del lavoro è uno degli strumenti chiave per valutare e migliorare la qualità e la pertinenza dell'IFP per il mercato del lavoro, accanto alle previsioni sull'offerta e la domanda di competenze;

55.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le risorse assegnate alla digitalizzazione dei programmi di IFP e al monitoraggio dei percorsi di carriera di diplomati e laureati;

56.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.
(2) GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11.
(3) GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1.
(4) GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0267.
(6) GU C 28 del 27.1.2020, pag. 8.
(7) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
(8) GU C 11 del 12.1.2018, pag. 44.
(9) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 65.
(10) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 67.
(11) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 119.
(12) Cedefop, European public opinion survey on vocational education and training (Sondaggio dell'opinione pubblica europea sull'istruzione e la formazione professionale), 2017.
(13) Eichhorst, W., Does vocational training help young people find a (good) job? (La formazione professionale aiuta i giovani a trovare un (buon) posto di lavoro?) Istituto IZA di economia del lavoro.
(14)  Eurostat, Statistiche in materia di istruzione e formazione professionale, dati estratti nel settembre 2020.
(15)  Eurostat, Statistiche in materia di istruzione e formazione professionale, dati estratti nel settembre 2020.
(16)  Eurostat, Statistiche in materia di istruzione e formazione professionale, dati estratti nel settembre 2020.
(17) Cedefop, The benefits of vocational education and training (I benefici dell'istruzione e formazione professionale), 2011.
(18) Sondaggio della Commissione per la Settimana europea delle competenze professionali 2020, 9-13 novembre 2020.


Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))
P9_TA(2020)0374A9-0201/2020

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0384),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0275/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9‑0201/2020),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2020 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un’azione dell’Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

P9_TC1-COD(2020)0179


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2020/2229.)


Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (2020/2913(RSP))
P9_TA(2020)0375RC-B9-0432/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla situazione in Cina, segnatamente quelle del 19 dicembre 2019 sulla situazione degli uiguri in Cina ("China Cables")(1), del 18 aprile 2019 sulla Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche(2), del 4 ottobre 2018 sulla detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura dello Xinjiang(3), del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina(4), del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti(5), del 10 marzo 2011 sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma uigura dello Xinjiang, Cina)(6) e del 26 novembre 2009 sulla situazione in Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte(7),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE(8),

–  visto il conferimento del premio Sacharov 2019 a Ilham Tohti, un economista uiguro impegnato nella lotta pacifica per i diritti della minoranza uigura in Cina,

–  visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio(9) e la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani(10),

–  viste le osservazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell a seguito del Consiglio "Affari esteri" del 7 dicembre 2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2020 sui diritti umani e il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali,

–  viste le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio Charles Michel a seguito della riunione dei leader UE-Cina del 14 settembre 2020,

–  vista la dichiarazione congiunta del Presidente Michel e della Presidente von der Leyen sulla difesa degli interessi e dei valori dell'UE in un partenariato complesso e vitale, a seguito del 22º vertice UE-Cina tenutosi il 22 giugno 2020,

–  visto l'appello rivolto dagli esperti delle Nazioni Unite il 26 giugno 2020 a favore di misure decisive per proteggere le libertà fondamentali in Cina,

–  vista la dichiarazione congiunta del 21o vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 12 marzo 2019, dal titolo "UE-Cina – Una prospettiva strategica" (JOIN(2019)0005),

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 24 giugno 2013,

–  vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sulla situazione nello Xinjiang, del 26 ottobre 2018,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 12 marzo 2019, dal titolo "UE-Cina – Una prospettiva strategica" (JOIN(2019)0005),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che "nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù" e che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio",

–  visto il quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, del 25 giugno 2012, che pone la tutela e la promozione dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, sulla tortura e altri trattamenti crudeli, sulla libertà di espressione online e offline e sui difensori dei diritti umani,

–  visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti dei gruppi etnici minoritari,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che la Cina ha firmato nel 1998, ma non ha mai ratificato,

–  visto il protocollo del 2014 della convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1930, che non è stato firmato dalla Cina,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani del 2011,

–  viste le relazioni dell'Australian Strategic Policy Institute (ASPI) dal titolo "Uyghurs for sale – "Re-education", forced labour and surveillance beyond Xinjiang" (Uiguri in vendita - "rieducazione", lavori forzati e sorveglianza oltre lo Xinjiang) e "Cultural erasure – Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang" (Cancellazione culturale - Analisi della distruzione degli spazi uiguri e islamici nello Xinjiang), pubblicate nel 2020, come pure il suo "Xinjiang Data Project" (Progetto sulla raccolta dati nello Xinjiang),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero rimanere al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la Cina, conformemente all'impegno dell'UE per la difesa di questi valori nella sua azione esterna e all'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B.  considerando che la situazione nello Xinjiang, dove vivono più di 10 milioni di uiguri musulmani e di kazaki, è peggiorata rapidamente, in particolare da quando nel 2014 è stata lanciata una campagna del governo cinese di dura lotta contro il terrorismo violento e che gli uiguri e altre minoranze etniche prevalentemente musulmane della regione autonoma uigura dello Xinjiang sono stati soggetti a detenzione arbitraria, tortura e gravi restrizioni culturali e della pratica del loro culto, nonché a un sistema digitale di sorveglianza così invasivo da controllare ogni aspetto della loro vita quotidiana mediante telecamere per il riconoscimento facciale, scansione dei telefoni cellulari, raccolta, aggregazione e trattamento illegali di dati personali su vasta scala e una presenza delle forze di polizia massiccia e intrusiva; che vi è stato un generale rafforzamento del regime cinese e un inasprimento del trattamento delle minoranze, in particolare degli uiguri, dei tibetani e dei mongoli, con l'obiettivo di assimilarle attraverso l'imposizione dello stile di vita della maggioranza cinese e dell'ideologia comunista; che le piattaforme di polizia predittiva, come la piattaforma operativa congiunta integrata, sono state ampiamente utilizzate dalla polizia per rintracciare persone sospette sulla base di comportamenti quotidiani, leciti e non violenti;

C.  considerando che, secondo fonti attendibili, più di un milione di persone, sono o sono state detenute nei cosiddetti centri di "rieducazione politica", in quella che è la più grande detenzione di massa di una minoranza etnica finora mai attuata a livello mondiale; che il sistema dei campi di internamento nella regione autonoma uigura dello Xinjiang è in espansione, con oltre 380 sospetti centri di detenzione che sono stati costruiti o ampliati a partire dal 2017 e almeno 61 centri di detenzione costruiti o ampliati tra luglio 2019 e luglio 2020;

D.  considerando che la sofferenza degli uiguri si estende anche alla generazione più giovane; che, secondo quanto riferito, bambini piccoli sono stati mandati in orfanotrofi gestiti dallo Stato anche se solo uno dei loro genitori è detenuto nei campi di internamento; che, secondo i risultati delle ricerche, alla fine del 2019 oltre 880 000 bambini uiguri erano stati collocati in centri di accoglienza; che ricerche affidabili mostrano che le autorità cinesi hanno attuato un programma ufficiale di misure mirate di prevenzione delle nascite nei confronti delle donne uigure nel tentativo di ridurre il tasso di natalità uigura; che, nell'ambito di tale programma, le autorità cinesi sottopongono sistematicamente le donne uigure in età fertile ad aborti forzati, iniezioni intrauterine e sterilizzazioni e che l'80 % di tutti i nuovi impianti di dispositivi intrauterini in Cina nel 2018 sono stati eseguiti nella regione uigura, la cui popolazione rappresenta soltanto l'1,8 % della popolazione totale del paese; che tali misure di controllo delle nascite tra la popolazione uigura potrebbero soddisfare tutti criteri per rientrare tra i peggiori crimini contro l'umanità;

E.  considerando che nell'agosto 2018 il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale ha contestato il governo della Repubblica popolare cinese per gli abusi nello Xinjiang, compresa l'istituzione di campi di detenzione arbitraria di massa; che nel settembre 2018, durante il suo primo discorso pronunciato in veste di Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet ha preso atto delle inquietanti accuse di detenzioni arbitrarie su larga scala di uiguri e di altre comunità musulmane nei cosiddetti campi di rieducazione nello Xinjiang;

F.  considerando che le nuove disposizioni in materia di religione in Cina, entrate in vigore il 1° febbraio 2018, si presentano più restrittive nei confronti delle attività e dei gruppi religiosi, costringendoli ad allinearsi maggiormente alla politica del partito; che la libertà di religione e di coscienza ha toccato un nuovo minimo storico dall'avvio delle riforme economiche e del processo di apertura della Cina della fine degli anni Settanta; che la Cina è uno dei paesi con il maggior numero di persone detenute per motivi religiosi; che segnalazioni affidabili hanno rivelato la distruzione deliberata e sistematica di moschee, chiese e altri luoghi di culto, prevalentemente dopo il 2017, il che ha ridotto il numero di tali luoghi al livello più basso dalla rivoluzione culturale;

G.  considerando che la Cina non ha ancora ratificato quattro delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL, segnatamente la convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la convezione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e la convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato; che la Cina ha ratificato la convenzione n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione) e la convenzione n. 100 sull'uguaglianza retributiva; che gli accordi OMC consentono l'adozione di misure commerciali relative ai prodotti del lavoro carcerario;

H.  considerando che, parallelamente alla campagna di lotta dura al terrorismo violento, dal 2014 sono aumentati i programmi di trasferimento di manodopera, il che fa ipotizzare che siano diventati una priorità politica per il governo cinese come strumento di riduzione della povertà nella regione autonoma uigura dello Xinjiang; che sono numerose le denunce credibili di lavoro forzato degli uiguri nelle catene di produzione dei settori dell'abbigliamento, della tecnologia e dell'automobile, tra cui la relazione del marzo 2020 dell'ASPI, che ha individuato 27 fabbriche in nove province cinesi che utilizzano il lavoro di almeno 80 000 uiguri trasferiti dallo Xinjiang tra il 2017 e il 2019; che tali fabbriche riforniscono almeno 82 marchi globali, compresi quelli di proprietà di molte multinazionali europee;

I.  considerando che la Cina è uno dei maggiori produttori di cotone al mondo e che la regione autonoma uigura dello Xinjiang rappresenta oltre il 20 % della produzione mondiale di cotone; che la Cina è il maggiore produttore ed esportatore di filati e il maggiore produttore ed esportatore di prodotti tessili e di abbigliamento; che il governo cinese prevede di raddoppiare la capacità produttiva nella regione uigura entro il 2025 e che l'abbigliamento e i tessili costituiscono un elemento chiave di tale piano; che solo tre regioni uigure hanno mobilitato almeno 570 000 persone per le operazioni di raccolta di cotone attraverso il programma coercitivo di formazione e trasferimento di manodopera del governo nel solo 2018; che il trasferimento totale di manodopera delle minoranze etniche dallo Xinjiang per la raccolta del cotone è probabilmente superiore a tale cifra di diverse centinaia di migliaia, rendendo il lavoro forzato una caratteristica intrinseca e generalizzata della raccolta del cotone nella regione autonoma uigura dello Xinjiang; che l'84 % del cotone cinese proviene dalla regione autonoma uigura dello Xinjiang, il che significa che i filati, i tessuti e gli indumenti prodotti con cotone cinese presentano un rischio straordinariamente elevato di essere macchiati dal lavoro forzato e carcerario, siano essi prodotti in Cina o dovunque nel mondo;

J.  considerando che, secondo quanto riferito, oltre 80 società internazionali di marca traggono profitto, direttamente o indirettamente, dal lavoro forzato uiguro nelle loro catene di approvvigionamento; che l'attuale contesto di oppressione impedisce lo svolgimento di indagini e audit indipendenti nella regione uigura;

K.  considerando che le imprese non dispongono di mezzi affidabili per verificare che i luoghi di lavoro nella regione autonoma uigura dello Xinjiang siano esenti dal lavoro forzato o per impedire il ricorso al lavoro forzato in tali luoghi di lavoro in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le norme in materia di dovere di diligenza in materia di diritti umani;

L.  considerando che, ai sensi dell'attuale legislazione dell'UE (a livello unionale o nazionale), le imprese non hanno alcuna responsabilità giuridica di intervenire per evitare di contribuire alle violazioni dei diritti umani nelle loro catene di approvvigionamento; che la direttiva dell'UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario impone alle imprese un obbligo di comunicazione, ma non impone loro di adottare misure per prevenire danni nelle loro catene di approvvigionamento e non prevede che esse siano ritenute responsabili;

M.  considerando che, in occasione della sua audizione in seno alla commissione per il commercio internazionale, il vicepresidente esecutivo Dombrovskis ha indicato che la lotta al lavoro forzato è una priorità per l'UE e che, anche nel quadro dell'accordo globale UE-Cina sugli investimenti, gli investimenti dell'UE dovranno rispettare le pertinenti convenzioni dell'OIL sul lavoro forzato;

N.  considerando che la sua commissione giuridica sta attualmente lavorando a un'iniziativa dal titolo "dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"; che il 1º dicembre 2020 il Consiglio ha pubblicato le sue conclusioni sui diritti umani e il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, in cui si invita la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell'UE in materia di governo societario sostenibile, che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali; che la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta legislativa sul "governo societario sostenibile" nel secondo trimestre del 2021, che affronterà la necessità del dovere di diligenza in materia di diritti umani in tutte le catene del valore;

O.  considerando che il Consiglio ha adottato una decisione e un regolamento che istituiscono il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani che consente all'UE di imporre misure restrittive nei confronti di individui, entità e organismi mirati, compresi attori statali e non statali, responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani, tra cui la schiavitù, in tutto il mondo o coinvolti in tali atti e i loro associati;

P.  considerando che nel 2019 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge sulla politica in materia di diritti umani degli uiguri; che il 22 settembre 2020 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato la legge sulla prevenzione del lavoro forzato uiguro che impone varie restrizioni relative alla regione autonoma uigura dello Xinjiang, tra l'altro vietando determinate importazioni dallo Xinjiang e imponendo sanzioni alle persone e alle entità responsabili di violazioni dei diritti umani in tale regione;

Q.  considerando che la Cina ha compiuto progressi in campo economico e sociale, ma è gravemente carente per quanto riguarda il rispetto delle norme internazionali fondamentali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

R.  considerando che, nell'ambito del suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'UE si è impegnata a intensificare gli sforzi per promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutti gli aspetti della sua azione esterna e a porre i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, compresi i suoi partner strategici;

1.  condanna fermamente il sistema di lavoro forzato gestito dallo Stato, in particolare lo sfruttamento di uiguri, di persone di etnia kazaka e kirghisa e di altri gruppi minoritari musulmani, in fabbriche ubicate sia all'interno che all'esterno dei campi di internamento nello Xinjiang, nonché il trasferimento di lavoratori forzati ad altre divisioni amministrative cinesi, nonché il fatto che ben noti marchi e imprese europei abbiano beneficiato del ricorso al lavoro forzato; invita gli attori interessati del settore privato a valutare i loro impegni nello Xinjiang, a esercitare la loro responsabilità sociale d'impresa, a condurre audit indipendenti sul rispetto dei diritti umani nell'intera catena di approvvigionamento e a porre fine alle loro relazioni commerciali qualora risulti che queste contribuiscono alle violazioni dei diritti umani oppure sia impossibile accertare che vi siano state violazioni, direttamente o indirettamente, attraverso l'attività di uno dei loro fornitori o relazioni commerciali nella loro catena del valore in Cina;

2.  esprime profonda preoccupazione per il regime sempre più repressivo che si trovano a fronteggiare numerose minoranze religiose ed etniche, in particolare uiguri e kazaki, tibetani e cristiani, un regime che limita ulteriormente le garanzie costituzionali del loro diritto alla libertà di espressione culturale e di credo religioso, alla libertà di parola e di espressione, nonché alla libertà di riunione e associazione pacifiche; deplora il peggioramento della situazione dei diritti umani nella Cina continentale e a Hong Kong e chiede che le autorità cinesi rispettino le libertà fondamentali;

3.  deplora profondamente le continue persecuzioni e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che costituiscono crimini contro l'umanità; chiede con insistenza al governo cinese di porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni arbitrarie di membri delle minoranze uigura e kazaka in assenza di capi d'imputazione, di processo o di condanne per reati penali, di chiudere tutti i campi e i centri di detenzione e liberare immediatamente e incondizionatamente le persone detenute; invita le autorità cinesi a porre fine ai programmi di lavoro forzato e di sterilizzazione di massa promossi dallo Stato; invita le autorità cinesi nella regione autonoma uigura dello Xinjiang a fornire informazioni sull'ubicazione e sulle condizioni mediche delle persone detenute e a rilasciarle immediatamente, se non vi sono prove di effettive attività criminose;

4.  condanna fermamente l'ampio ricorso alle tecnologie di sorveglianza digitale per monitorare e controllare la popolazione nello Xinjiang e i più recenti test svelati di software di riconoscimento facciale che sarebbe in grado di allertare le autorità governative quando i loro sistemi di telecamere individuano membri della minoranza uigura; deplora che la Cina non rispetti gli impegni che ha sottoscritto aderendo ai principi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di intelligenza artificiale incentrata sull'uomo e aderendo alla dichiarazione del G20 del giugno 2019 e invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a chiedere alla Cina di rispettare i propri impegni al riguardo;

5.  invita le autorità cinesi a garantire un accesso libero, effettivo e senza ostacoli alla provincia dello Xinjiang, nonché un accesso senza restrizioni ai campi di internamento, per i giornalisti e gli osservatori internazionali, compresi i funzionari dell'UE, a seguito dell'invito rivolto dal Presidente Xi Jinping durante il Vertice UE-Cina del 14 settembre 2020 all'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e ai titolari dei mandati delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a insistere sull'organizzazione di una missione di informazione delle Nazioni Unite nello Xinjiang e sulla nomina di un inviato speciale;

6.  chiede alla Cina di consentire una missione del Parlamento europeo nello Xinjiang con la condizione che l'accesso sia libero e senza restrizioni, garantendo nel contempo la riservatezza e la sicurezza per la popolazione locale;

7.  condanna fermamente la massiccia campagna di riduzione dei tassi di natalità tra gli uiguri nello Xinjiang da parte del Partito comunista cinese, e invita le autorità cinesi a porre immediatamente fine ad ogni misura volta a impedire le nascite presso la popolazione uigura, compresi le sterilizzazioni forzate, gli aborti o le sanzioni contro le violazioni del controllo delle nascite;

8.  esorta il governo cinese a ratificare e ad attuare la convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato, la convenzione n. 105 dell'OIL sull'abolizione del lavoro forzato, la convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e la convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva; esorta altresì la Cina a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

9.  esprime profonda preoccupazione dinanzi alle segnalazioni concernenti atti di vessazione commessi dalle autorità cinesi nei confronti degli uiguri residenti all'estero al fine di indurli a rivelare informazioni su altri uiguri, a fare ritorno nello Xinjiang o a non parlare della situazione in tale regione, talvolta ricorrendo alla detenzione dei loro familiari; invita la Commissione e tutti gli Stati membri dell'UE a indagare con urgenza su queste segnalazioni, a garantire la protezione dei membri della diaspora dello Xinjiang e ad accelerare il trattamento delle richieste di asilo presentate da uiguri e da altri musulmani di origine turca; accoglie positivamente la decisione della Germania e della Svezia di sospendere i rimpatri in Cina di tutte le persone di origine uigura e kazaka o di altri musulmani di origine turca in considerazione del rischio di detenzione arbitraria, tortura o altri maltrattamenti cui andrebbero incontro;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare un dialogo con gli Stati in cui gli uiguri corrono il rischio di essere deportati in Cina, per evitare che tali deportazioni si verifichino; invita i membri del Consiglio a sospendere i loro trattati di estradizione con la Repubblica popolare cinese, onde impedire l'estradizione di uiguri, cittadini di Hong Kong, tibetani o dissidenti cinesi in Europa affinché subiscano un processo politico nella Repubblica popolare cinese;

11.  invita l'UE ad operare in modo proattivo per un'inchiesta indipendente dell'ONU sulla Cina, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per i reati commessi;

12.  esprime profonda preoccupazione quanto alle misure adottate dallo Stato cinese per garantire la "vigilanza globale" dello Xinjiang attraverso l'installazione della sorveglianza elettronica Skynet nelle principali aree urbane e di localizzatori GPS su tutti i veicoli a motore, l'uso di scanner per il riconoscimento facciale presso i posti di controllo, le stazioni ferroviarie e le stazioni di servizio, mediante software basati su sistemi di telecamere a intelligenza artificiale, con lo scopo di identificare gli uiguri e altri membri di gruppi etnici minoritari, e un'azione di raccolta di campioni di sangue da parte della polizia dello Xinjiang per ampliare ulteriormente la banca dati cinese del DNA; esprime profonda preoccupazione dinanzi alle ultime rivelazioni concernenti un elenco contenente dettagli riguardanti oltre 2 000 uiguri detenuti nella prefettura di Aksu tra il 2016 e il 2018; esprime ulteriore preoccupazione per il fatto che la Cina sta esportando siffatte tecnologie presso regimi autoritari in tutto il mondo; invita l'UE e gli Stati membri a controllare l'acquisizione e lo sviluppo di queste tecnologie e l'attività dei loro fornitori, nonché ad astenersi dal consentire loro di accedere ai finanziamenti e agli appalti pubblici dell'UE e nazionali;

13.  critica l'acquisto, da parte dell'amministrazione del Parlamento e della Commissione, di telecamere termiche prodotte da Hikivision; insiste sull'introduzione di una politica prudente in fatto di commesse, che tenga debitamente conto delle preoccupazioni in materia di diritti umani; esorta l'amministrazione e il Presidente del Parlamento a interrompere immediatamente qualsiasi relazione commerciale diretta o indiretta con Hikivision e a migliorare la trasparenza delle attività di approvvigionamento;

14.  invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e senza condizioni lo studioso uiguro e vincitore del Premio Sacharov 2019 Ilham Tohti e a garantire, nel frattempo, che egli abbia contatti regolari e illimitati con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta e non sia sottoposto a torture o altre forme di maltrattamento; chiede che si conducano indagini immediate, efficaci e imparziali sulle torture cui sarebbe stato sottoposto Ilham Tohti e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

15.  accoglie con favore l'inclusione nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 di un'iniziativa legislativa riguardante una normativa obbligatoria sul dovere di diligenza della catena di approvvigionamento in materia di diritti umani; invita la Commissione ad adottare, durante il secondo trimestre del 2021 al più tardi e come previsto, proposte legislative pertinenti, fra cui tre proposte distinte, ma che si rafforzano a vicenda, sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile, sul dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani e ambiente, e sulla riforma della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; è del parere che, per affrontare efficacemente la questione del lavoro forzato e di altre violazioni dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento delle imprese, detta legislazione dovrebbe anche prevedere il divieto di immettere le merci pertinenti sul mercato dell'UE; ricorda, a tale riguardo, la posizione che ha assunto nella sua recente risoluzione sulla revisione della politica commerciale dell'UE, che chiede misure complementari come il divieto di importazione di prodotti legati a gravi violazioni dei diritti umani come il lavoro forzato o il lavoro minorile;

16.  invita gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto delle circostanze nazionali, a intensificare gli sforzi volti ad attuare efficacemente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, anche attraverso piani d'azione nazionali nuovi o aggiornati contenenti una combinazione di misure volontarie e obbligatorie;

17.  è del parere che l'Accordo globale sugli investimenti con la Cina debba includere impegni adeguati per il rispetto delle convenzioni internazionali contro il lavoro forzato; considera, in particolare, che la Cina dovrebbe pertanto ratificare le convenzioni dell'OIL nn. 29 e 105;

18.  accoglie con favore l'accordo recentemente raggiunto dai colegislatori sulla riforma del regolamento sui prodotti a duplice uso sulla base di considerazioni di sicurezza nazionale e di diritti umani;

19.  esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per persuadere il governo cinese a chiudere i campi e a porre fine a tutte le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e in altri luoghi, come il Tibet; invita l'UE e i suoi Stati membri a ribadire questo messaggio al governo cinese in ogni occasione e ai massimi livelli; si rammarica del fatto che l'approccio adottato e gli strumenti utilizzati fino ad oggi dall'UE non abbiano prodotto progressi tangibili nella situazione dei diritti umani in Cina, situazione che negli ultimi dieci anni è soltanto peggiorata; esorta la Commissione a elaborare e ad attuare una strategia globale dell'UE finalizzata a garantire progressi reali in materia di diritti umani in Cina; sollecita le autorità cinesi a continuare ad attuare le riforme nazionali necessarie per la ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, che la Cina ha firmato nel 1998, e l'attuazione delle raccomandazioni degli organi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani;

20.  si compiace dell'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, il 7 dicembre 2020; invita gli Stati membri e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a valutare rapidamente l'adozione di sanzioni nei confronti dei funzionari cinesi e di entità a guida statale, come la Xinjiang Production and Construction Corporation, responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione della politica di detenzione di massa degli uiguri e di altri musulmani di origine turca nello Xinjiang, del ricorso al lavoro forzato e dell'organizzazione di una dura repressione della libertà religiosa, della libertà di movimento e di altri diritti fondamentali nella regione e in altri luoghi, come il Tibet;

21.  invita il Consiglio e la Commissione ad attuare il pacchetto di misure concordato a luglio, compresa la creazione di un "sistema di salvataggio" per le persone oppresse in Cina, in seguito all'ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

22.  ribadisce il suo sostegno al prossimo dialogo UE-USA sulla Cina ed esorta a far sì che i diritti umani figurino in primo piano all'ordine del giorno; chiede un maggiore coordinamento tra le democrazie nella messa in atto delle sanzioni e delle altre misure intese ad affrontare le violazioni dei diritti umani nella Cina continentale e a Hong Kong, nonché le sfide geopolitiche poste dalla Repubblica popolare cinese;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1) Testi approvati, P9_TA(2019)0110.
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0422.
(3) GU C 11 del 13.1.2020, pag. 25.
(4) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.
(5) GU C 238 del 6.7.2018, pag. 108.
(6) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 185.
(7) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 80.
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0337.
(9) GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1.
(10) GU L 410I del 7.12.2020, pag. 13.


Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh, vincitrice del Premio Sacharov 2012
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sull'Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sacharov 2012 (2020/2914(RSP))
P9_TA(2020)0376RC-B9-0440/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, segnatamente quelle del 13 dicembre 2018 sull'Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh(1), e del 17 settembre 2019 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne e dei detenuti con doppia cittadinanza UE-iraniana(2),

–  vista la dichiarazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR), del 9 dicembre 2020, sull'Iran, nella quale si chiede la liberazione di Nasrin Sotoudeh,

–  vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 12 dicembre 2020, sull'esecuzione di Ruhollah Zam,

–  vista la dichiarazione dell'OHCHR del 25 novembre 2020, in cui si invita l'Iran a sospendere l'esecuzione di Ahmadreza Djalali,

–  viste la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, presentata il 26 ottobre 2020, in cui si esorta all'assunzione di responsabilità relativamente alle repressioni violente delle proteste, e la sua relazione sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, presentata il 21 luglio 2020,

–  visto il quinto dialogo ad alto livello UE-Iran, tenutosi il 9 dicembre 2020,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura e la libertà di espressione,

–  vista l'assegnazione del premio Sacharov per la libertà di pensiero a Nasrin Sotoudeh nel 2012,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sacharov per la libertà di pensiero nel 2012, è un'avvocata, un'attivista per i diritti umani e una prigioniera politica iraniana che, negli ultimi quindici anni, si è battuta per i diritti di donne, minori, minoranze religiose, giornalisti e artisti, nonché delle persone condannate alla pena di morte, e per tale motivo è stata presa di mira e ha subito vessazioni costanti dalle autorità iraniane ed è stata arrestata e incarcerata più volte; che l'azione giudiziaria e le accuse mosse nei suoi confronti dimostrano fino a che punto la magistratura iraniana criminalizza l'attivismo per i diritti umani;

B.  considerando che Nasrin Sotoudeh è detenuta arbitrariamente dal 13 giugno 2018 per aver rappresentato delle donne che avevano protestato contro la legge iraniana sull'uso obbligatorio dell'hijab ed è stata condannata in contumacia, nel marzo 2019, a 33 anni di reclusione e 148 frustate; che in numerose occasioni gli esperti delle Nazioni Unite hanno espresso gravi preoccupazioni in merito all'arbitrarietà della sua attuale detenzione e hanno chiesto il suo rilascio;

C.  considerando che Nasrin Sotoudeh è stata temporaneamente rilasciata il 7 novembre 2020 a seguito del risultato positivo di un test per la COVID-19; che il 2 dicembre 2020 le è stato ordinato di fare ritorno alla prigione di Qarchak, un centro di detenzione femminile di Teheran noto per le condizioni di detenzione crudeli e disumane; che tale decisione delle autorità iraniane potrebbe avere conseguenze potenzialmente letali per lei e proroga ulteriormente la sua detenzione arbitraria, in violazione degli obblighi che incombono all'Iran ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani;

D.  considerando che la famiglia, i parenti e gli amici di Nasrin Sotoudeh, in particolare il marito Reza Khandan, sono stati presi di mira dalle autorità iraniane, intenzionate a metterli a tacere e a fermare tutte le campagne a favore del rilascio di Nasrin Sotoudeh;

E.  considerando che l'arresto di Nasrin Sotoudeh si inquadra in un'intensificata repressione contro i difensori dei diritti delle donne in Iran; che i difensori dei diritti delle donne che si battono attivamente per rafforzare l'emancipazione e i diritti delle donne sono oggetto di molestie e arresti e detenzioni arbitrari e che i loro diritti a un processo equo e giusto sono violati;

F.  considerando che Ahmadreza Djalali, un medico, accademico e professore iraniano-svedese con una cattedra presso l'Università VUB in Belgio e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale in Italia, che è stato condannato a morte con l'accusa pretestuosa di spionaggio nell'ottobre 2017, sarebbe stato trasferito in isolamento in preparazione della sua esecuzione, nonostante le constatazioni ampiamente diffuse che confermano l'estrema iniquità del suo processo e nonostante la sua condanna sia basata su una confessione forzata ottenuta sotto tortura; che Ahmadreza Djalali ha ricevuto minacce di morte rivolte a sé e ai suoi familiari in Svezia e in Iran da parte di funzionari iraniani; che, in una lettera inviata dal carcere politico di Evin, ha scritto che la ragione alla base della sua detenzione è il suo essersi opposto a compiere azioni di spionaggio per l'Iran contro le istituzioni europee; che il 24 novembre 2020 Ahmadreza Djalali è stato informato del fatto che la sua esecuzione era imminente;

G.  considerando che il 12 dicembre 2020 il giornalista Ruhollah Zam è stato giustiziato per impiccagione a seguito di una affrettata decisione della Corte suprema dell'8 dicembre 2020, che ha confermato la pena capitale nei suoi confronti per vaghe accuse di "corruzione sulla Terra", sostenute da confessioni ottenute con la forza; che Ruhollah Zam, il quale aveva ottenuto asilo in Francia nel 2009 e gestiva un popolare canale Telegram in cui si rivolgevano critiche alle autorità iraniane, è stato attirato in Iraq, rapito e portato in Iran dalle autorità iraniane; che la sua esecuzione per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione rappresenta una palese violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani;

H.  considerando che Fariba Adelkhah, cittadina dell'UE, accademica di spicco franco-iraniana e direttrice di ricerca presso l'Università Sciences Po di Parigi, è detenuta arbitrariamente dal giugno 2019 presso la prigione di Evin;

I.  considerando che cittadini con doppia cittadinanza dell'UE e iraniana continuano a subire arresti, accompagnati da lunghi periodi di isolamento e interrogatori, dalla mancata garanzia di un processo equo e giusto e dal mancato accesso a quest'ultimo, nonché da condanne a lunghe pene detentive fondate su accuse vaghe o non precisate che adducono motivi di "sicurezza nazionale" e "spionaggio"; che l'Iran non riconosce la doppia nazionalità, il che limita l'accesso delle ambasciate estere ai propri cittadini detenuti nel paese;

J.  considerando che i tribunali iraniani non sono in grado di garantire un processo equo e giusto, negando l'accesso all'assistenza legale, in particolare durante le indagini, e le visite consolari, delle Nazioni Unite o di organizzazioni umanitarie; che le sentenze della magistratura iraniana sono spesso basate su vaghe o imprecisate accuse di pregiudizio alla sicurezza nazionale e spionaggio; che non esistono meccanismi indipendenti per garantire l'assunzione di responsabilità all'interno del sistema giudiziario e che permangono profonde preoccupazioni in merito alla politicizzazione dei giudici;

K.  considerando che in Iran le proteste della società civile contro la povertà, l'inflazione, la corruzione e l'autoritarismo politico sono state oggetto di severa repressione da parte delle autorità iraniane; che i servizi di intelligence iraniani hanno intensificato la repressione contro i lavoratori della società civile e i difensori dei diritti umani, gli avvocati, gli attivisti ambientali, i difensori dei diritti delle donne, gli studenti, i giornalisti, gli insegnanti, i conducenti di mezzi pesanti e gli attivisti pacifici;

L.  considerando che gli esperti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite hanno chiesto all'Iran di garantire i diritti dei difensori e degli avvocati dei diritti umani che sono stati incarcerati per aver sostenuto pubblicamente le proteste contro l'uso obbligatorio dell'hijab in Iran e hanno ribadito profonde preoccupazioni in merito alle continue esecuzioni di minori autori di reati in Iran;

M.  considerando le numerose segnalazioni sulle condizioni disumane e degradanti delle carceri e sulla negazione di un accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione allo scopo di intimidire i detenuti, punirli o esercitare pressioni su di essi, in violazione delle norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;

N.  considerando che dozzine di difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti continuano a rimanere dietro le sbarre a causa dell'attivismo pacifico e sono stati esclusi dalla clemenza e dai rilasci temporanei attuati durante la pandemia di COVID-19 per ridurre il sovraffollamento nelle carceri;

O.  considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, nella sua relazione annuale presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 luglio 2020, ha espresso costernazione per il continuo ricorso alla pena di morte da parte dell'Iran e per le elevate cifre relative alle esecuzioni e ha affermato che le segnalazioni ricevute mostrano una costante tendenza a limitare la libertà di espressione e una continua discriminazione nei confronti delle minoranze e delle donne;

P.  considerando che, nella stessa relazione, il relatore speciale delle Nazioni Unite afferma che, nonostante le prove chiare a sostegno del fatto che, durante le proteste del novembre 2019, le forze di sicurezza iraniane abbiano esercitato una forza eccessiva e letale che ha causato la morte di oltre 300 persone, tra cui donne e bambini, a distanza di quasi un anno le autorità iraniane non hanno condotto un'indagine conforme alle norme internazionali;

Q.  considerando che il ricorso alla pena di morte contro i manifestanti è in aumento e che si riscontra una linea d'azione ricorrente che prevede l'ottenimento di cosiddette confessioni sotto tortura, a seguito del quale i manifestanti sono giustiziati senza informare i loro avvocati o i loro familiari, come avvenuto nel caso della star del wrestling Navid Afkari, giustiziato il 12 settembre 2020 sulla base di accuse da lui interamente negate; che i suoi fratelli sono ancora in carcere e sono stati condannati a lunghe pene detentive per aver partecipato a proteste antigovernative;

R.  considerando che il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui si chiede l'istituzione di un'unità StratCom del SEAE dedicata al Medio Oriente, e in particolare all'Iran;

S.  considerando che le tecnologie di sorveglianza di massa sono utilizzate per sedare le proteste online e nelle strade, anche mediante la censura online; che i mezzi di informazione statali hanno condotto campagne di disinformazione contro i manifestanti e i difensori dei diritti umani, con la partecipazione di figure nazionali di spicco, al fine di distorcere le proteste del novembre 2019;

1.  condanna fermamente la detenzione arbitraria, la pena pronunciata e, recentemente, il ritorno in carcere della difensora dei diritti umani e avvocata Nasrin Sotoudeh e chiede con urgenza alle autorità della Repubblica islamica dell'Iran di rilasciarla immediatamente e senza condizioni e di permetterle di ricevere l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno;

2.  condanna fermamente l'esecuzione, il 12 dicembre 2020, di Ruhollah Zam, giornalista residente in Francia direttore del canale Amad News Telegram, e, il 12 settembre 2020, del lottatore Navid Afkari; esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici e ai colleghi; invita l'UE e le istituzioni dei suoi Stati membri a fornire una protezione più efficace ai cittadini iraniani che risiedono nell'UE e sono soggetti a vessazioni e minacce da parte dei servizi segreti iraniani;

3.  invita l'Iran a sospendere immediatamente l'imminente esecuzione dell'accademico iraniano-svedese Ahmadreza Djalali, a liberarlo e a risarcirlo nonché a cessare di minacciare la sua famiglia in Iran e in Svezia; condanna inoltre con fermezza la sua tortura, detenzione arbitraria e condanna a morte; osserva che il 24 novembre 2020 il dottor Djalali è stato informato dell'ordine di esecuzione della sentenza emesso dalla procura ed è stato trasferito in isolamento nella sezione 209 del carcere di Evin; ribadisce gli appelli rivolti al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e agli Stati membri dell'UE affinché adottino misure urgenti per far sì che siano bloccati tutti i piani di esecuzione di Ahmadreza Djalali, sia revocata la sua condanna a morte e ne venga garantito l'immediato rilascio;

4.  invita tutti gli Stati membri dell'UE a formulare congiuntamente dichiarazioni pubbliche e a intraprendere iniziative diplomatiche per monitorare i processi iniqui e visitare le carceri in cui sono detenuti i difensori dei diritti umani e altri prigionieri di coscienza, compresi i cittadini dell'UE in Iran, conformemente agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

5.  invita il governo dell'Iran a rilasciare immediatamente e senza condizioni le centinaia di persone arbitrariamente detenute per aver esercitato pacificamente i propri diritti alla libertà di opinione e di espressione, tra cui manifestanti, giornalisti, operatori dei media, dissidenti politici, artisti, scrittori e difensori dei diritti umani, compresi avvocati, difensori dei diritti delle donne, attivisti dei diritti dei lavoratori, attivisti dei diritti delle minoranze, conservazionisti, attivisti contro la pena di morte e altri, tra cui coloro che chiedono verità, giustizia e risarcimento per le esecuzioni extragiudiziali di massa degli anni 1980; sottolinea che, in attesa del loro rilascio, le autorità iraniane devono garantire il loro benessere fisico e mentale;

6.  esorta l'Iran a ritirare immediatamente tutte le accuse e a eliminare tutte le restrizioni di viaggio nei confronti di tutti i cittadini iraniani-europei con doppia cittadinanza che sono sottoposti a detenzione arbitraria e ad altre misure restrittive, come nei casi di Fariba Adelkhah, Nahid Taghavi, Kameel Ahmady e Nazanin Zaghari-Ratcliffe; ribadisce la sua richiesta di rilascio immediato e incondizionato di Kamran Ghaderi, Massoud Mossaheb e Morad Tahbaz, attualmente detenuti nelle carceri iraniane, e denuncia, ancora una volta, l'incessante pratica della magistratura iraniana di imprigionare cittadini iraniani con doppia cittadinanza iraniana e dell'UE a seguito di processi iniqui e il diniego dell'accesso al sostegno consolare;

7.  esprime preoccupazione per l'aggressione fisica ai danni della difensora dei diritti umani Golrokh Iraee e per il suo trasferimento forzato, il 13 dicembre 2020, nel carcere di Evin; chiede l'immediato chiarimento della sua situazione e reitera la sua richiesta di rilascio;

8.  condanna con la massima fermezza la repressione dei diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica; esorta le autorità iraniane a garantire la piena attuazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui è parte, e a garantire il diritto di tutti i detenuti a un processo equo, compreso il diritto a essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;

9.  condanna le restrizioni dello spazio civile, il ricorso alla pena di morte come arma di repressione politica, le amputazioni, le fustigazioni e altre pene crudeli e inumane previste dal codice penale iraniano, le condizioni di detenzione crudeli e inumane, le confessioni estorte con la tortura o i maltrattamenti e il processo di civili dinanzi ai tribunali rivoluzionari; denuncia l'uso della pena di morte come deterrente contro il dissenso pacifico, l'attivismo per i diritti umani e il diritto di esercitare la libertà di espressione; invita il governo iraniano a dichiarare una moratoria immediata su tutte le esecuzioni in sospeso in vista della piena abolizione della pena di morte;

10.  prende atto dei progressi compiuti dalle donne iraniane nei campi dell'istruzione, della scienza e della ricerca, esemplificati dal fatto che le donne rappresentano la maggioranza degli studenti nelle università iraniane; esorta la Repubblica islamica dell'Iran a eliminare, di diritto e di fatto, ogni forma di discriminazione e altre forme di violazione dei diritti umani contro le donne e le ragazze; sostiene con forza le donne iraniane e i difensori dei diritti umani che continuano a difendere i diritti umani nonostante le difficoltà e le ripercussioni personali di cui sono vittime;

11.  invita le autorità iraniane ad affrontare tutte le forme di discriminazione contro le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, compresi i cristiani e i baha'i, e le persone LGBTI, e a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone incarcerate per aver esercitato il loro diritto alla libertà di religione o di credo o di orientamento sessuale;

12.  chiede l'istituzione di un'inchiesta condotta dall'ONU sui crimini ai sensi del diritto internazionale e su altre gravi violazioni dei diritti umani commessi durante le proteste del novembre 2019 e del gennaio 2020; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad adottare misure restrittive mirate contro i funzionari responsabili di tali violazioni;

13.  sostiene con forza le aspirazioni del popolo iraniano che vuole vivere in un paese libero, stabile, inclusivo e democratico che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; invita le autorità iraniane a garantire indagini indipendenti e imparziali su tutti i decessi avvenuti nell'ambito di tali proteste, su tutte le persone sospettate di avere responsabilità penale per l'uccisione di manifestanti e su tutti i casi di vittime sottoposte a continue sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali; chiede inoltre alle autorità iraniane di riesumare e restituire i resti delle vittime alle loro famiglie, di identificare e perseguire i colpevoli e di fornire mezzi di ricorso efficaci alle vittime;

14.  accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio del meccanismo sanzionatorio dell'UE in materia di diritti umani, la cosiddetta legge Magnitsky, quale importante strumento dell'UE per sanzionare i trasgressori dei diritti umani; chiede misure mirate contro i funzionari iraniani che hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, incluse le recenti esecuzioni di Ruhollah Zam e Navid Afkari e la detenzione arbitraria di persone con doppia cittadinanza e di cittadini stranieri in Iran, nonché contro coloro che sono coinvolti in abusi particolarmente gravi dei diritti umani, tra cui giudici che hanno condannato a morte giornalisti, difensori dei diritti umani, dissidenti politici e attivisti;

15.  ritiene che saranno necessarie ulteriori sanzioni mirate se le autorità iraniane non libereranno il dottor Djalali, come richiesto dall'UE e dai suoi Stati membri;

16.  invita il Consiglio a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani quale componente fondamentale della sua cooperazione bilaterale con l'Iran, in linea con la dichiarazione congiunta concordata dal VP/AR e dal ministro degli esteri iraniano nell'aprile 2016; invita il SEAE a continuare a includere i diritti umani, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani, nel contesto del dialogo ad alto livello UE-Iran e chiede con forza alle autorità iraniane di porre fine a tutti gli atti intimidatori e a tutte le rappresaglie contro i difensori dei diritti umani per avere avuto contatti con funzionari dell'UE e delle Nazioni Unite;

17.  invita il SEAE e gli Stati membri dell'UE a sostenere pienamente i vincitori del Premio Sacharov attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e consolari e istituendo una task force interistituzionale interna a sostegno dei vincitori del Premio Sacharov che sono a rischio; è del parere che il sostegno ai vincitori del Premio Sacharov in condizioni di rischio debba essere rafforzato da parte delle delegazioni dell'UE;

18.  chiede che il SEAE rafforzi le sue capacità di contrastare l'interferenza e la disinformazione iraniane sul suolo europeo; esorta le autorità iraniane a revocare la censura dei servizi e dei contenuti online e a desistere dal ricorrere all'oscuramento di internet, pratiche incompatibili con i diritti umani internazionali;

19.  invita l'UE e i suoi Stati membri a trattare la questione della particolare vulnerabilità delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani ricorrendo ad adeguate misure di protezione che le ripari dai rischi specifici e di genere cui sono esposte;

20.  invita le autorità iraniane a rivolgere un invito permanente di visita a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e a cooperare in modo proattivo; le esorta a garantire in particolare che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran sia autorizzato a entrare nel paese;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, nonché al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran e ai membri del Majlis iraniano.

(1) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 127.
(2) Testi approvati, P9_TA(2019)0019.


Attuazione della legislazione dell'UE in materia di acque
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque (2020/2613(RSP))
P9_TA(2020)0377B9-0401/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191,

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(1) ("direttiva quadro in materia di acque"),

–  vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(2) ("direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane"),

–  vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento(3) ("direttiva sulle acque sotterranee"),

–  vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni(4) ("direttiva alluvioni"),

–  vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(5) ("direttiva Nitrati"),

–  vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) ("direttiva relativa a standard di qualità ambientale"),

–  visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua(7),

–   vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")(8),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(9) ("regolamento REACH"),

–  vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali(10) (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),

–  viste la relazione della Commissione del 10 dicembre 2019 sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni e la relativa sintesi della stessa data,

–  viste la valutazione della Commissione del 13 dicembre 2019 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la relativa sintesi della stessa data,

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° febbraio 2018, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma EU4Health") COM(2020)0405),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(11),

–  vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo "The European environment – state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa", in particolare la sezione 2.2 intitolata "Un'industria che pone le basi della neutralità climatica" (COM(2020)0102),

–  vista la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030(12),

–  vista la strategia "Dal produttore al consumatore"(13),

–  visto il Settimo programma d'azione per l'ambiente(14),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo" (COM(2020)0021),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" (COM(2020)0456),

–  vista la comunicazione della Commissione datata 11 marzo 2019 dal titolo "Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci" (COM(2019)0128),

–  visto l'accordo di Parigi,

–  visto lo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del maggio 2020 dal titolo "Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection - Challenges in EU Member States and Policy Options" (Finanziare l'approvvigionamento idrico, le misure igienico-sanitarie e di protezione dalle alluvioni - Sfide negli Stati membri dell'UE e opzioni di intervento),

–  visti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 6 in materia di acqua pulita e servizi igienici(15) e l'OSS n. 14 sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine,

–  vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), del maggio 2019,

–   vista la relazione della Commissione del novembre 2019, dal titolo "Convention on the Rights of the Child at a crossroads" (la Convenzione sui diritti del fanciullo a un bivio),

–  vista la risoluzione 64/292 delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, che riconosce il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia del 28 maggio 2020 nella causa C-535/18, IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia del 1º luglio 2015 nella causa C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. contro Bundesrepublik Deutschland (causa Weser),

–  viste l'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) e la relazione del Parlamento europeo sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei Right2Water,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del [2 luglio 2020] sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni(16),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (programma evolutivo)"(17),

–  viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque (O-000077/2020B9-0077/2020 e O-000078/2020B9-0078/2020),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che l'acqua è indispensabile per la vita e che la gestione delle risorse idriche svolge un ruolo fondamentale nella conservazione dei servizi ecosistemici dell'UE, nonché nell'utilizzo delle risorse e nella produzione economica; che l'UE deve trovare risposte efficaci alle attuali sfide in materia di acque e gestire in modo efficiente le risorse idriche esistenti, in quanto esse incidono direttamente sulla salute umana, sull'ambiente, sulla sua qualità e i suoi ecosistemi, sulla produzione di energia, sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare;

B.  considerando che l'acqua è un elemento essenziale nel ciclo alimentare; che è imperativo che le acque sotterranee e superficiali siano di buona qualità e disponibile in quantità sufficienti per garantire un sistema alimentare equo, sano, ecocompatibile e sostenibile come descritto nella strategia "Dal produttore al consumatore"; che l'acqua pulita e in quantità sufficiente è un elemento essenziale per realizzare e conseguire un'autentica economia circolare nell'UE;

C.  considerando che l'acqua rappresenta un grande valore nell'economia dell'UE e che i settori che dipendono dalle risorse idriche dell'Unione generano il 26 % del valore aggiunto lordo annuo dell'UE, rendendo essenziale garantire una continua disponibilità di acque di buona qualità, in quantità sufficienti per garantirne tutti gli utilizzi;

D.  considerando che la direttiva quadro sulle acque ha istituito un quadro per proteggere 110 000 corpi idrici superficiali nell'UE, al fine di conseguire un "buono stato ecologico e chimico" entro il 2015, tutelare 13 400 corpi idrici sotterranei nell'UE, al fine di conseguire un "buono stato quantitativo e chimico" entro la medesima scadenza, e proteggere le fonti di acqua potabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2; che il controllo dell'adeguatezza ha riscontrato forti criticità nell'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque, le cui finalità potranno difficilmente essere conseguite entro la scadenza ultima del 2027, a meno che gli Stati membri non avviino immediatamente tutti gli sforzi attuativi richiesti e a meno che le politiche settoriali in materia di acque non siano allineate alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque; che la pianificazione della gestione delle risorse idriche e i programmi di misure dovrebbero proseguire oltre la scadenza del 2027, determinando un ulteriore miglioramento della qualità e della quantità di acqua;

E.  considerando che il 74 % della superficie dei corpi idrici sotterranei è in buono stato chimico e che l'89 % è in buono stato quantitativo; che il bilancio lordo dell'azoto nell'UE si è ridotto del 10 % tra il 2004 e il 20151(18);

F.  considerando che è stato conseguito un buono stato chimico solo per il 38 % delle acque superficiali, che appena il 40 % presenta un buono stato o un buon potenziale ecologico e che le condizioni del 16 % delle acque superficiali sono tuttora ignote per mancanza di dati; che l'81 % delle acque superficiali presenterebbe un buono stato chimico se tali acque non fossero inquinate da sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie), ad esempio il mercurio; che soltanto uno dei quattro indicatori relativi alle acque dolci analizzati dall'AEA ha registrato progressi negli ultimi 10-15 anni(19);

G.  considerando che, secondo il principio "one out, all out" (fuori uno, fuori tutti), lo stato delle acque è considerato buono soltanto se si ritengono buoni tutti gli elementi della valutazione, il che non riflette eventuali miglioramenti dei singoli parametri della qualità delle acque; che un buono stato dipende non solo dalle misure di attenuazione volte a far fronte alle attuali pressioni, ma anche dalle misure di ripristino intese a far fronte alle pressioni del passato nonché da misure di prevenzione tempestive contro le minacce emergenti(20);

H.  considerando che l'efficacia della direttiva quadro sulle acque e il conseguimento dei suoi obiettivi dipendono dalla sua attuazione e applicazione da parte delle autorità competenti negli Stati membri, dalla garanzia di finanziamenti adeguati, anche attraverso gli strumenti finanziari dell'UE, dall'attuazione di altri atti legislativi dell'UE e da una migliore integrazione degli obiettivi in materia di acque in altre politiche; che la partecipazione delle parti interessate è fondamentale per un'efficace attuazione;

I.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque stabilisce che gli Stati membri provvedono alla protezione dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile al fine di impedire il peggioramento della loro qualità; che dal controllo dell'adeguatezza si evince chiaramente che sono stati compiuti scarsi progressi per quanto riguarda le aree protette per l'acqua potabile;

J.  considerando che è di fondamentale importanza contrastare prioritariamente l'inquinamento chimico e di altro tipo delle acque superficiali e di quelle sotterranee alla fonte, in quanto si tratta della misura più sostenibile ed efficace in termini di costi, unitamente all'attuazione del principio "chi inquina paga";

K.  considerando che la direttiva quadro sulle acque specifica la necessità di proteggere le acque utilizzate per l'ottenimento di acqua potabile; che i gestori di acqua potabile dovrebbero poter basarsi su risorse idriche di elevata qualità affinché i cittadini non debbano pagare trattamenti costosi; che è pertanto necessario ridurre l'inquinamento alla fonte;

L.  considerando che la relazione di valutazione globale dell'IPBES del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici definisce l'inquinamento idrico una minaccia importante per la biodiversità globale; che la biodiversità delle acque dolci è tra quelle più minacciate in Europa e che l'inquinamento idrico ha un impatto negativo sulla flora e sulla fauna; che le zone umide europee, che fungono da pozzi naturali di assorbimento del carbonio, sono diminuite del 50 % dal 1970 e che le specie d'acqua dolce sono diminuite da allora dell'83 %;

M.  considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia per le risorse idriche nel mondo, in termini sia di elevata che di scarsa quantità di acqua; che gli ecosistemi di acque dolci sani e resilienti sono maggiormente in grado di attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e di adattarvisi;

N.  considerando che la direttiva quadro sulle acque non prevede disposizioni specifiche per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici; che nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione riconosce, tuttavia, la necessità di ripristinare le funzioni naturali delle acque freatiche e superficiali; che dal controllo dell'adeguatezza è emerso che la direttiva quadro sulle acque "è sufficientemente prescrittiva per quanto riguarda le pressioni da affrontare e che è sufficientemente flessibile per rafforzare la sua attuazione, ove necessario, per quanto riguarda le sfide emergenti non menzionate nella direttiva, quali i cambiamenti climatici, la scarsità di acqua e gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni";

O.  considerando che le zone urbane sono in costante crescita ed esercitano una sempre maggiore pressione sugli impianti di trattamento delle acque reflue; che la fonte principale e in parte non regolamentata di inquinamento idrico è lo scarico di acque reflue urbane e/o industriali non trattate o trattate in maniera inadeguata; che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non era inizialmente concepita per trattare il rilascio di sostanze chimiche, residui farmaceutici o microplastiche nei corpi idrici; che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane è stata efficace nel ridurre determinati inquinanti dei corpi idrici abbassando i carichi della domanda biochimica di ossigeno, dell'azoto e del fosforo nelle acque reflue trattate nell'intera UE; che, tuttavia, è opportuno prestare maggiore attenzione sia alle attuali fonti di inquinamento che a quelle emergenti; che un'altra principale fonte diffusa di inquinamento idrico è rappresentata dall'agricoltura, con rilasci di nutrienti, pesticidi, antibiotici e altri inquinanti nei bacini di raccolta e nei fiumi; che le disposizioni dell'attuale PAC relative alle acque sono state chiaramente insufficienti per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; che l'inquinamento diffuso è un ostacolo all'attuazione del principio "chi inquina paga";

P.  considerando che un terzo dei paesi europei soffre di penuria idrica, cioè dispone di meno di 5 000 m3 di acqua pro capite all'anno(21); che, in caso di conflitti per l'attribuzione delle risorse idriche, deve essere privilegiata la salvaguardia del diritto umano all'acqua; che 13 Stati membri hanno dichiarato di essere a rischio di desertificazione in occasione della Convenzione dell'ONU sulla lotta contro la desertificazione(22);

Q.  considerando che la produzione di acqua esercita una notevole pressione sulle risorse idriche dell'UE; che circa un quarto dell'acqua distolta dall'ambiente naturale nell'UE è utilizzata per l'agricoltura; che è stato raggiunto un accordo sul nuovo regolamento recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, il quale agevolerà l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate per colture irrigue;

R.  considerando che vi sono situazioni in cui gli enti che gestiscono corpi idrici sono finanziati mediante attività che ne deteriorano lo stato chimico ed ecologico, intralciando il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; che in tali situazioni i conflitti d'interesse sono difficilmente evitabili e imprigionano i gestori dei corpi idrici in circoli viziosi, rendendoli dipendenti da attività che deteriorano i corpi idrici stessi;

S.  considerando che il 60 % dei bacini idrografici si trova in regioni transnazionali, il che rende indispensabile un'efficace cooperazione transfrontaliera; che 20 paesi europei dipendono da altri paesi per oltre il 10 % delle loro risorse idriche e in cinque paesi oltre il 75 % delle loro risorse proviene dall'estero tramite fiumi; che il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nelle regioni frontaliere causa il deterioramento dei corpi idrici transfrontalieri di cui alla direttiva quadro sulle acque, il che rende impossibile conseguire gli obiettivi previsti da quest'ultima direttiva nello Stato membro ricevente;

T.  considerando che la connettività fluviale, dai piccoli torrenti fino agli estuari e ai delta, è fondamentale per le specie migratorie di pesci, le cui fasi di vita costituiscono un elemento centrale dei rispettivi ecosistemi e della catena alimentare e che stanno acquisendo un crescente valore socioculturale nelle comunità di pescatori;

U.  considerando che il consumo energetico complessivo nel settore idrico dell'UE è ingente e deve essere più efficiente per contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi, agli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e al suo obiettivo della neutralità carbonica nel 2050;

V.  considerando che l'energia idroelettrica è in grado di decarbonizzare la produzione di energia elettrica entro certi limiti e può pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE nel quadro dell'accordo di Parigi; che l'energia idroelettrica deve essere vista in maniera olistica, compresi i suoi effetti sulle condizioni idromorfologiche e sugli habitat; che, rispetto all'energia eolica ed elettrosolare, l'energia idroelettrica è meno instabile e contribuisce pertanto a garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico e la stabilità della rete; che l'accumulazione per pompaggio delle centrali idroelettriche rappresenta oltre il 90 %(23) della capacità di stoccaggio di energia dell'UE; che l'Unione europea dovrebbe sostenere gli Stati membri che portano avanti progetti idroelettrici ecocompatibili, che non rappresentino al tempo stesso una minaccia per la salute delle comunità locali;

W.  considerando che i cambiamenti strutturali dei corpi idrici esercitano le maggiori pressioni sul loro stato(24); che l'idromorfologia interessa il 40 % dei corpi idrici superficiali costituiti da alterazioni fisiche (26 %), dighe, barriere e chiuse (24 %), alterazioni idrologiche (7 %) o altre alterazioni idromorfologiche (7 %); che attualmente in Europa esistono oltre 21 000 centrali idroelettriche; che non è stata condotta alcuna azione globale dell'UE per la rimozione di dighe e sbarramenti obsoleti sebbene sia dimostrato che il coordinamento dell'UE in materia avrebbe un valore aggiunto;

X.  considerando che il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto come diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010;

Y.  considerando che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione sui diritti del fanciullo, tra altre convenzioni e accordi internazionali, riconoscono espressamente il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e obbligano gli Stati contraenti ad adottare misure adeguate a tale riguardo;

Z.  considerando che un milione di persone in Europa non hanno accesso all'acqua e otto milioni non dispongono di alcun servizio igienico-sanitario(25), che a livello mondiale, 844 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile in condizioni di sicurezza(26) e che un terzo della popolazione mondiale non dispone di servizi igienico-sanitari di base; che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) "Right2Water" ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme nel marzo 2014; che l'iniziativa "Right2Water" ha chiesto di garantire acqua e servizi igienico-sanitari per tutti nell'UE e a livello mondiale, un migliore accesso all'acqua potabile per i cittadini e una maggiore trasparenza sulla qualità dell'acqua, oltre a sancire il diritto all'acqua nella legislazione dell'UE; che la Commissione ha adottato la comunicazione in risposta all'iniziativa "Right2Water"(27); che, nella sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", il Parlamento ha criticato la Commissione per non aver soddisfatto le richieste dell'iniziativa e l'ha invitata a riconoscere l'accesso universale e il diritto umano all'acqua(28);

AA.  considerando che da alcuni studi emerge che l'esame delle acque reflue può fungere da sistema di allarme preventivo per prevedere o individuare focolai di COVID-19, svolgendo pertanto un importante ruolo nella lotta alla pandemia;

1.  plaude al successo della direttiva quadro sulle acque per quanto concerne l'istituzione di un quadro di governance adeguato per la gestione integrata delle risorse idriche, nonché il suo successo nel migliorare la qualità dell'acqua o, in alcuni casi, quanto meno nel rallentarne il deterioramento della qualità;

2.  respinge qualsiasi tentativo di mercificazione dell'acqua (come nel caso della negoziazione di future sull'acqua alla Borsa di New York); deplora le implicazioni della mercificazione della natura, che assoggetta beni pubblici essenziali alla speculazione, negando il diritto universale alla loro fruizione;

3.  si compiace della valutazione della Commissione secondo cui la direttiva quadro sulle acque è idonea allo scopo, pur rilevando la necessità di migliorarne e accelerarne l'attuazione mediante il coinvolgimento delle autorità competenti degli Stati membri e l'ulteriore integrazione degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque nelle politiche settoriali, in particolare nei comparti dell'agricoltura, dei trasporti e dell'energia, onde garantire che tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei siano in buono stato entro e non oltre il 2027;

4.  insiste sul fatto che non occorre una revisione della direttiva quadro sulle acque; invita la Commissione a dichiarare che la direttiva quadro sulle acque non sarà riveduta in modo da porre fine all'incertezza giuridica; la invita altresì a continuare a proporre aggiornamenti degli allegati in base alle necessità;

5.  esprime profondo rammarico per il fatto che metà dei corpi idrici dell'UE non sia a tutt'oggi in buono stato e che gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque non siano ancora stati raggiunti, principalmente a causa di insufficienti finanziamenti, segnatamente di un'attuazione particolarmente lenta, di un'applicazione insufficiente, della mancata attuazione del principio di precauzione e del principio "chi inquina paga", nonché di un ampio ricorso alle deroghe previste dalla direttiva in molti Stati membri; deplora altresì l'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali;

6.  insiste sulla necessità di ripristinare e migliorare la qualità delle acque; rileva che, per migliorare lo stato dei corpi idrici, è indispensabile che tutti i livelli dei governi e delle autorità degli Stati membri siano coinvolti e collaborino all'integrazione degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro sulle acque nelle politiche, nella legislazione e nelle misure di tale direttiva; ricorda il principio del non deterioramento secondo il quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici; invita gli Stati membri ad adottare con urgenza le misure necessarie per garantire l'attuazione, l'applicazione e il rispetto della direttiva quadro sulle acque, anche mediante i terzi piani di gestione dei bacini idrografici, che dovranno essere adottati dagli Stati membri nel 2021; esorta l'UE, i suoi Stati membri e le autorità regionali ad assicurare che i prossimi piani di gestione dei bacini idrografici siano adottati per tempo, rispettando i requisiti in materia di consultazione pubblica; invita la Commissione ad aumentare la disponibilità dei finanziamenti e fornire il sostegno necessario agli Stati membri nell'attuazione della direttiva sulle acque;

7.  richiama l'attenzione sullo studio dell'OCSE, secondo le cui stime occorre destinare un importo supplementare di 253 miliardi di EUR nel settore idrico dell'UE fino al 2030 per mantenere o conseguire il pieno rispetto della normativa pertinente in materia di acque(29); invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e, se del caso, le autorità regionali a individuare e garantire i fondi e gli strumenti finanziari necessari per le infrastrutture che non danneggiano l'ambiente o non incidono negativamente sulla salute pubblica, ma anche a individuare le infrastrutture con scarse prestazioni e non conformi alle norme e ad affrontare la questione dei contaminanti che destano nuove preoccupazioni e altre sfide sociali; insiste sulla necessità di fornire sostegno finanziario a metodi innovativi sostenibili e in particolare a soluzioni naturali, quali le infrastrutture di depurazione neutrali sotto il profilo del carbonio oppure basate sul lagunaggio, il ripristino delle zone umide e delle pianure alluvionali, la riumidificazione delle torbiere drenate, tenendo debitamente conto dei partenariati pubblico-privato; sottolinea l'importanza di adeguare i finanziamenti esistenti e i flussi di finanziamento connessi alla gestione delle risorse idriche e ad altri relativi utilizzi del suolo, ad esempio l'agricoltura, tra cui le sovvenzioni, passando dalle tradizionali misure di ingegneria alle soluzioni naturali;

8.  invita gli Stati membri a intraprendere tutte le azioni necessarie, ivi compresa la garanzia dei fondi e delle risorse umane necessarie, nonché delle necessarie competenze, per conformarsi pienamente alla direttiva quadro sulle acque il prima possibile e, in ogni caso, entro il 2027; invita la Commissione a formulare raccomandazioni agli Stati membri per garantire il rispetto della scadenza del 2027; chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle direttive in materia di acque mediante assistenza tecnica e una formazione adeguata, condividendo prassi corrette e competenze per assicurare il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, e promuovendo programmi di scambio di professionisti tra gli Stati membri; invita la Commissione a fornire orientamenti sulle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-461/13 per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque; la invita altresì a fornire orientamenti chiari sull'applicazione delle deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), dopo il 2027;

9.  invita gli Stati membri a individuare le misure di attuazione necessarie per garantire il buono stato dei corpi idrici ed elaborare i programmi di misure sulla base delle migliori evidenze disponibili; invita gli Stati membri e la Commissione a mettere a disposizione del pubblico i programmi di misure degli Stati membri e le rispettive valutazioni di tali programmi al fine di migliorare la quota di prassi e strategie corrette come pure l'accesso del pubblico alle informazioni;

10.  ritiene che il principio "one out, all out" (fuori uno, fuori tutti) debba restare intatto; chiede alla Commissione di elaborare metodologie di comunicazione complementari (come lo scostamento dall'obiettivo, le misure attuate e i progressi compiuti sui singoli parametri qualitativi), che permettano di migliorare la valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento di un buono stato delle acque; sottolinea l'importanza della trasparenza e della fornitura di informazioni esaustive ai cittadini sulla qualità e la quantità dell'acqua nell'UE;

11.  deplora il ricorso alle deroghe per oltre la metà dei corpi idrici europei con limitate motivazioni; chiede alla Commissione e agli Stati membri di aggiornare i documenti di orientamento riguardo al ricorso alle deroghe onde ridurre tale pratica ai soli casi pienamente motivati, in modo che non impediscano più il conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque; invita la Commissione ad avviare speditamente e sistematicamente procedure di infrazione qualora le deroghe non siano motivate;

12.  deplora che l'applicazione del principio del recupero dei costi, in virtù del quale tutti gli utilizzatori di risorse idriche concorrono finanziariamente in modo efficace e proporzionato al recupero dei costi dei servizi idrici, permanga bassa o assente in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda le famiglie, l'industria e l'agricoltura; sottolinea che l'impiego delle risorse idriche in alcune parti d'UE minaccia lo stato quantitativo dei corpi idrici oltre il livello del flusso ecologico mantenuto; invita gli Stati membri e le loro autorità regionali ad attuare politiche adeguate in materia di tariffazione dell'acqua e ad applicare pienamente il principio del recupero dei costi sia per i costi ambientali sia per quelli delle risorse, in linea con la direttiva quadro sulle acque, e ad applicare inoltre il principio "chi inquina paga"; ricorda che il principio del recupero dei costi può essere applicato riguardo ai suoi effetti sociali, ambientali ed economici, nonché alle condizioni geografiche e climatiche delle regioni interessate; invita la Commissione a far rispettare tale principio; sottolinea tuttavia la necessità di assicurare il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, in modo che tutti dispongano di servizi idrici a prezzi accessibili e di buona qualità;

13.  invita la Commissione ad agire con rigore e rapidità contro le violazioni degli Stati membri al fine di garantire che tutti loro si conformino pienamente quanto prima, e comunque entro il 2027, con la normativa sulle acque, in particolare la direttiva quadro sulle acque; esorta la Commissione ad agire con rigore e rapidità in merito ai casi di infrazione pendenti inerenti alla violazione sistematica della legislazione dell'UE in materia di acque; invita la Commissione a incrementare le proprie risorse in relazione alle procedure di infrazione in generale e alla legislazione ambientale dell'UE in particolare;

14.  rileva che i cambiamenti climatici hanno esercitato e continueranno ad esercitare un notevole impatto negativo sulle fonti di acqua dolce, con siccità che provocano il depauperamento dei flussi fluviali e maggiori concentrazioni di inquinanti, in particolare nelle zone acquatiche "chiuse", e piogge torrenziali che provocano un maggiore dilavamento di origine urbana e agricola; ricorda che il moltiplicarsi dei fenomeni climatici estremi, come i cicloni e le tempeste, comporta un aumento della salinità delle acque dolci e litoranee; sottolinea che l'aumento delle temperature comporta un maggiore stress idrico, che incide sull'ambiente, su diversi settori economici che dipendono da una produzione e un utilizzo elevati dell'acqua, nonché sulla qualità della vita; sottolinea che la resilienza degli ecosistemi idrici, le inondazioni, la carenza idrica e la loro incidenza sulla produzione alimentare dovrebbero essere prese debitamente in considerazione nella prossima strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi, come pure nell'ambito del processo di attuazione della direttiva quadro sulle acque (piani di gestione dei bacini idrografici);

15.  propone che la Commissione sostenga gli Stati membri nella condivisione e nella promozione delle conoscenze e delle migliori pratiche in relazione ai diversi sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici in atto a livello regionale e locale nell'UE;

16.  sottolinea che i fiumi e le zone umide sono le aree più minacciate, malgrado siano considerati i principali fornitori di servizi ecosistemici; ricorda che le zone umide, così come gli ecosistemi marini e costieri, svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione delle acque e del clima e forniscono servizi attraverso i propri ecosistemi naturali, le proprie risorse e lo sviluppo di attività economiche o culturali, che dipendono tutti da un buono stato ecologico delle risorse idriche; mette in rilievo che le zone umide fungono da pozzi di assorbimento del carbonio e stabilizzatori del clima a livello mondiale, svolgono un ruolo importante nella mitigazione delle inondazioni e della siccità, forniscono acqua pulita, proteggono le coste, alimentano le falde acquifere sotterranee, contribuiscono a una grande geodiversità, svolgono una funzione essenziale nel paesaggio e forniscono servizi ricreativi e culturali alla società; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre lo sfruttamento delle falde acquifere, a pianificare lo sviluppo urbano al di fuori delle pianure alluvionali e a rispettare la biodiversità legata ai fiumi e alle zone umide;

17.  sottolinea che l'utilizzo efficiente dell'acqua contribuisce in modo considerevole agli obiettivi climatici dell'UE in quanto permette di risparmiare energia per il pompaggio dell'acqua, di diminuire la quantità di sostanze chimiche utilizzate per il trattamento dell'acqua e di ridurre lo stress idrico; osserva che in alcuni Stati membri si registrano elevati tassi di perdita dalle tubature, il che non è accettabile in considerazione degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e degli sforzi volti a un utilizzo efficace delle risorse; si compiace che, nel quadro della nuova direttiva sull'acqua potabile, la Commissione valuterà i tassi di perdita e fisserà valori soglia che favoriranno l'adozione di misure nei rispettivi Stati membri; si compiace altresì del nuovo obbligo per i fornitori di acqua di grandi dimensioni di assicurare la trasparenza per quanto riguarda i tassi di perdita;

18.  osserva che in tutta l'UE i corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile sono soggetti a nuove e vecchie pressioni, che accrescono la necessità di sforzi di depurazione da parte dei fornitori di acqua; invita gli Stati membri a dare piena attuazione all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque e ad adottare tutte le misure necessarie per arrestare il deterioramento dei corpi idrici per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano;

19.  plaude al fatto che le direttive abbiano mostrato la loro capacità di ridurre l'inquinamento chimico delle acque dell'UE; ritiene tuttavia che vi sia un'urgente necessità di miglioramento nell'ambito delle sostanze chimiche; osserva che la Commissione ha riscontrato differenze inattese tra gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le modalità di aggiornamento dell'elenco delle sostanze prioritarie e il modo in cui si tiene conto degli effetti combinati delle miscele; osserva inoltre che la direttiva sulle sostanze prioritarie finora include appena le sostanze pertinenti per la fornitura di acqua potabile; sottolinea che notevoli differenze negli approcci ai metodi di classificazione, valutazione e comunicazione rendono difficili i confronti e le analisi a livello dell'UE;

20.  invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per conseguire un buono stato chimico e a intraprendere un'azione decisiva a livello dell'UE quando gli Stati membri non rispettano gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE; sottolinea che le sostanze pertinenti per la produzione di acqua potabile, ad esempio le sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) e i prodotti farmaceutici pertinenti, dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie; ritiene che gli inquinanti che destano crescente preoccupazione e la tossicità delle miscele possano e debbano essere affrontati nell'ambito della direttiva quadro sulle acque e delle specifiche direttive derivate; invita la Commissione ad aggiornare e completare l'elenco delle sostanze pertinenti allegato alla direttiva sulle sostanze prioritarie e alla direttiva sulle acque sotterranee, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e migliorare la protezione delle risorse di acqua potabile; invita la Commissione ad allineare l'attuazione della legislazione sulle acque alla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità e alla strategia sulla biodiversità in modo che i corpi idrici delle acque dolci e i loro ecosistemi siano adeguatamente protetti, a fissare un calendario per l'eliminazione graduale di tutti gli usi non essenziali di PFAS e a stimolare lo sviluppo di alternative sicure e non persistenti per tutti gli usi di PFAS; esorta la Commissione a finanziare la ricerca e lo sviluppo di strategie per far fronte alle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie), con l'obiettivo di migliorare la qualità dei corpi idrici e ridurre i rischi per la salute animale e umana e per l'ambiente; raccomanda l'elaborazione di nuovi orientamenti per il miglioramento dei metodi di monitoraggio e della comunicazione delle miscele chimiche e degli "effetti cocktail"; chiede un più ampio ricorso all'elenco di controllo per monitorare i potenziali inquinanti idrici e determinare il rischio che comportano per l'ambiente acquatico; invita la Commissione ad accelerare il suo lavoro in merito all'elaborazione di metodi per la valutazione e la gestione delle miscele chimiche e a completarlo mediante l'introduzione di un fattore di valutazione delle miscele;

21.  osserva che, secondo le stime, le microplastiche persistono nelle acque dolci per secoli e che gli attuali impianti di trattamento delle acque non filtrano completamente queste particelle; accoglie pertanto con favore la decisione di elaborare una metodologia per il monitoraggio delle microplastiche e l'istituzione di un elenco di controllo nella direttiva sull'acqua potabile rivista; esorta la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le misure di controllo alla fonte al fine di realizzare un ambiente non tossico e un'economia circolare; sottolinea che la riduzione delle emissioni alla fonte attenuerebbe la pressione sugli ecosistemi e ridurrebbe il costo del trattamento delle acque; chiede un'azione decisiva a livello dell'UE e degli Stati membri nonché a livello regionale per far fronte agli inquinanti che destano crescente preoccupazione, tra cui le PFAS, le microplastiche, le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e i prodotti farmaceutici, tramite un approccio globale che parta da misure di controllo alla fonte e soluzioni complementari di fine ciclo in ultima istanza; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente un approccio agli inquinanti basato sul ciclo di vita, attuando nel contempo il principio "chi inquina paga", anche attraverso strumenti innovativi quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, allo scopo di finanziare soluzioni per il trattamento;

22.  sottolinea l'importanza di intensificare le azioni volte a far fronte all'eutrofizzazione delle acque dolci e salate causata dall'azoto e dal fosforo provenienti da tutte le fonti, comprese l'agricoltura e le acque reflue non trattate o trattate in maniera inadeguata; ricorda che l'eutrofizzazione indebolisce lo stato ambientale dei corpi idrici e li rende più vulnerabili alle specie esotiche invasive; esorta tutti gli agricoltori a utilizzare lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti, che facilita una migliore gestione e riduce la dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e superficiali; invita gli Stati membri a identificare adeguatamente le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati e ad attuare e far rispettare le misure adottate nel quadro della direttiva Nitrati;

23.  mette in evidenza che l'attuale crisi della biodiversità dovrebbe essere pienamente affrontata dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle politiche in materia di acque, riducendo al minimo i fattori di stress per gli ecosistemi idrici e ripristinando gli ecosistemi degradati; sottolinea l'importanza della nuova strategia sulla biodiversità per il 2030; ricorda che nell'attuazione della direttiva quadro sulle acque è opportuno garantire una piena coerenza con la nuova strategia sulla biodiversità, le direttive sulla tutela della natura e altre normative ambientali;

24.  si compiace dell'impegno della Commissione, nel quadro della sua strategia sulla biodiversità per il 2030, di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25 000 km di fiumi nell'UE eliminando le barriere e ripristinando le pianure alluvionali, nonché di definire una metodologia e disposizioni a livello di UE per la mappatura e la valutazione delle condizioni degli ecosistemi e per garantire che siano in buone condizioni; osserva che attualmente vi sono 21 000 centrali idroelettriche nell'UE e che l'energia idroelettrica e le piccole centrali idroelettriche forniscono la quota più elevata di energie rinnovabili nell'UE; prende atto degli sviluppi riguardanti l'energia idroelettrica a basso impatto; sottolinea tuttavia che la costruzione di dighe può incidere negativamente sugli habitat e creare un'importante pressione sulle acque superficiali; ricorda che la direttiva quadro sulle acque impone criteri rigorosi per la protezione delle condizioni idromorfologiche; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano effettuate valutazioni rigorose dell'impatto delle alterazioni risultanti per la qualità e la quantità dell'acqua e gli ecosistemi e che tutti i progetti idroelettrici esistenti e futuri rispettino gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; invita pertanto con urgenza la Commissione a consultare tutte le direzioni generali competenti, ivi compresa la direzione generale per l'Energia, in sede di valutazione dell'impatto ambientale delle centrali idroelettriche e a tenere conto delle loro raccomandazioni;

25.  invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo le pressioni sui corpi idrici superficiali al fine di ripristinare le funzioni nazionali dei fiumi e proteggere gli ecosistemi; invita gli Stati membri ad astenersi dal costruire centrali idroelettriche e ad evitare altri progetti di costruzione che comportino importanti pressioni idromorfologiche sulle acque in zone protette; ritiene che le sovvenzioni e i finanziamenti pubblici dell'UE in zone diverse da quelle protette dovrebbero essere concessi solo alle nuove centrali idroelettriche per le quali i benefici complessivi superano chiaramente gli effetti negativi globali;

26.  si compiace che, secondo la 10a relazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane(30), la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane nell'UE siano migliorati negli ultimi dieci anni e che la direttiva abbia permesso di ridurre i carichi di inquinamento, contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità delle acque; si rammarica tuttavia che la piena conformità alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non sia ancora stata raggiunta, dato che alcuni Stati membri sono tuttora molto lontani dal conseguimento dei loro obiettivi; condivide il parere della Commissione, secondo cui occorre fare di più per affrontare l'inquinamento residuo, i contaminanti che destano crescente preoccupazione, il consumo energetico e il trattamento dei fanghi, nonché le questioni relative alla governance; deplora inoltre che la valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non analizzi l'efficacia degli scarichi delle acque reflue industriali nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

27.  invita la Commissione a tenerne conto di quanto sopra esposto nella revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva promuovendo un finanziamento sostenibile delle risorse idriche e incentivando lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative per le acque reflue; invita la Commissione a esaminare attentamente in che modo le prescrizioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane relative alla progettazione, alla costruzione e all'espansione di impianti di trattamento delle acque reflue urbane in tutte le fasi dello sviluppo tecnico interagiscano con l'obbligo di non deterioramento stabilito dalla direttiva quadro sulle acque, al fine di garantire la coerenza tra i due atti legislativi e il trattamento delle acque reflue urbane, salvaguardando nel contempo tutti gli incentivi all'adozione di misure tecniche di trattamento adeguate; incoraggia la Commissione ad adottare misure legislative, se necessario; sottolinea che le misure volte principalmente a risolvere il problema alla fonte sono essenziali per affrontare gli inquinanti che destano crescente preoccupazione; sottolinea che una revisione futura della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane dovrebbe tenere conto anche delle nuove sfide poste da tali inquinanti;

28.  sottolinea che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva quadro sulle acque non affrontano adeguatamente i problemi derivanti dai cambiamenti climatici, come gli sfioramenti in presenza di intense precipitazioni, il deflusso urbano e le inondazioni negli agglomerati, né affrontano l'impatto delle acque reflue non sufficientemente trattate sul corpo idrico ricevente; ritiene che l'UE, gli Stati membri e le autorità regionali dovrebbero affrontare meglio il monitoraggio e il controllo degli effetti dell'aumento degli sfioramenti in presenza di intense precipitazioni e del deflusso urbano, poiché questi inquinano in maniera significativa i corpi idrici superficiali e sotterranei riceventi;

29.   ribadisce che, nella valutazione dell'impatto ambientale delle centrali idroelettriche, è necessario un approccio globale che comprenda i benefici sociali di fornire energia elettrica senza emissioni e il contributo dell'energia idroelettrica e dei sistemi di stoccaggio per pompaggio idraulico nel garantire l'approvvigionamento energetico ed evitare incidenze negative per le acque superficiali e gli habitat; sottolinea, a tale riguardo, lo straordinario contributo che può apportare l'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia e al rispetto degli impegni dell'UE assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, ma ritiene che ciò non debba avvenire a scapito delle acque superficiali e della protezione degli habitat; riconosce che esistono modalità e tecnologie per ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla fauna selvatica acquatica; rileva che le centrali idroelettriche ad acqua fluente esistenti presentano un grande potenziale di miglioramento della loro efficienza;

30.  osserva che il passaggio dal trasporto merci su strada a quello su vie navigabili interne dovrebbe essere pienamente coerente con il principio di non deterioramento previsto dalla direttiva quadro sulle acque, nonché con altre normative ambientali, comprese le direttive Uccelli e Habitat, e procedere di pari passo con il sostegno a combustibili e tecnologie sostenibili e alternativi e alla navigazione interna, come l'alimentazione elettrica da terra, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti e impedire un deterioramento dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici e un degrado della qualità dell'aria, nonché per evitare lo stress degli ecosistemi idrici, proteggere la biodiversità e adoperarsi per il conseguimento di un ambiente a inquinamento zero;

31.  prende atto dell'elevato consumo energetico nel settore idrico; invita la Commissione a prendere in considerazione misure per l'efficienza energetica e la possibilità di utilizzare le acque reflue trattate come fonte "in loco" di energia rinnovabile; invita la Commissione a incoraggiare i miglioramenti dell'efficienza energetica negli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo da riconoscere e sfruttare il potenziale di risparmio energetico del settore; rileva che, secondo la valutazione della Commissione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, i potenziali risparmi energetici sono compresi ogni anno tra 5 500 GWh e 13 000 GWh;

32.  riconosce che l'estrazione complessiva di acqua in Europa è diminuita di oltre il 20 % negli ultimi 15 anni; osserva tuttavia che otto paesi, che rappresentano il 46 % della popolazione europea, possono essere considerati soggetti a stress idrico(31), che il numero di paesi soggetti a stress idrico è in costante aumento e che circa un quarto dell'acqua sottratta all'ambiente naturale nell'UE è utilizzata per fini agricoli(32); prende atto del potenziale di riutilizzo dell'acqua al fine di creare un'economia circolare per le risorse idriche e ridurre l'estrazione diretta dai corpi idrici e dalle acque sotterranee; si compiace dell'accordo sul nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, il quale agevolerà l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate per l'irrigazione agricola; sostiene il costante ammodernamento delle infrastrutture di irrigazione attraverso l'innovazione e le nuove tecnologie;

33.  sottolinea l'importanza di trovare sinergie tra le valutazioni del rischio di alluvioni e la pianificazione della prevenzione delle calamità e della preparazione alle stesse nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione; invita la Commissione, gli Stati membri e, se del caso, le autorità regionali a sviluppare strategie di gestione della siccità, in particolare al fine di garantire la fornitura di acqua potabile e assicurare la produzione alimentare, nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici e dei piani di gestione del rischio di alluvioni, e di integrare sistemi digitali di monitoraggio, controllo e allarme preventivo per lo stato della vegetazione e la relativa risposta alla siccità, per sostenere decisioni efficaci e basate sui dati in merito alle misure di protezione, risposta e comunicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a incentrare detti piani sul ripristino delle pianure alluvionali e delle zone umide, nonché sulla protezione dei corpi idrici sotterranei, dal momento che corpi idrici ed ecosistemi in buone condizioni sono essenziali per ridurre l'impatto negativo sia della siccità che delle alluvioni;

34.  osserva che un ambito in cui la direttiva quadro sulle acque è stata considerata inefficace dalle parti interessate è la gestione degli effetti della siccità(33); invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e ai nuovi problemi di (eccessiva) estrazione che potrebbero emergere nei bacini idrografici, compresi quelli che storicamente non hanno dovuto far fronte a problemi di estrazione(34); osserva che un approccio globale alla gestione delle risorse idriche e all'adattamento ai cambiamenti climatici potrebbe aumentare l'efficacia delle risposte e ridurre l'impatto degli eventi estremi; chiede che le considerazioni in materia di cambiamento climatico siano pienamente integrate nell'attuazione della direttiva e sottolinea altresì il potenziale delle soluzioni naturali a tale riguardo; ribadisce che occorre garantire una spesa pubblica sufficiente per gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e per i necessari adeguamenti;

35.  propone di affrontare la siccità e la carenza idrica dando priorità all'estrazione di acqua per la produzione di acqua potabile rispetto ad altri usi, al fine di garantire il rispetto del diritto umano all'acqua, e adottando soluzioni per la raccolta delle acque piovane e delle ondate di piena per il successivo utilizzo, compresi, tra l'altro, progetti di raccolta delle acque piovane nella progettazione di edifici e infrastrutture, bacini di stoccaggio sotterranei, sistemi duali di distribuzione dell'acqua nelle abitazioni e progetti per il riutilizzo delle cave dismesse, ove ritenuto opportuno; incoraggia la ricerca e gli investimenti in misure che contribuiscano a combattere la siccità e la carenza idrica;

36.  sottolinea la necessità di allineare la politica agricola comune (PAC), la direttiva sull'acqua potabile(35), la direttiva Nitrati, il regolamento sui prodotti fitosanitari(36) e il regolamento REACH con la direttiva quadro sulle acque per quanto riguarda la necessità di aumentare le misure di protezione delle risorse idriche e l'uso efficiente dell'acqua nell'agricoltura; sottolinea la necessità di aumentare considerevolmente i finanziamenti per le misure in materia di ambiente e cambiamento climatico in entrambi i pilastri della PAC, nonché di finanziamenti aggiuntivi per misure ecologiche mirate nel quadro della revisione della PAC, al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e migliorare la qualità del suolo; esorta gli Stati membri a integrare e attuare nei loro piani strategici della PAC una riduzione dell'uso dei fertilizzanti e dell'uso e dei rischi dei pesticidi, nonché a introdurre elementi relativi alle risorse idriche nei loro sistemi di condizionalità; invita la Commissione a porre l'inquinamento delle acque dolci e l'eccessiva estrazione tra i temi prioritari delle raccomandazioni relative alla PAC rivolte agli Stati membri; invita infine la Commissione a garantire che la direttiva quadro sulle acque sia attuata anche attraverso la politica di coesione (il regolamento recante disposizioni comuni(37), il Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione(38)) e in linea con l'obiettivo strategico 2 del regolamento recante disposizioni comuni;

37.  valuta positivamente gli obiettivi di riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi del 50 % entro il 2030 e di riduzione della perdita di nutrienti dai fertilizzanti, come stabilito nella strategie "dal produttore al consumatore" e nella strategia sulla biodiversità, la decisione di rivedere la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e l'inclusione di una migliore gestione dei nutrienti negli obiettivi dei nuovi piani strategici della PAC e delle due strategie; chiede che i suddetti traguardi e obiettivi, nonché il prossimo piano d'azione "inquinamento zero", siano tradotti in legislazione; sottolinea l'urgente necessità di ridurre l'impatto dei pesticidi sulle risorse di acqua potabile, affrontando pienamente la loro protezione nell'approvazione delle sostanze attive e nell'autorizzazione dei pesticidi o nel loro rinnovo;

38.  invita la Commissione a migliorare l'uniformità degli standard e ridurre l'ampia gamma di soglie negli Stati membri nella direttiva sulle acque sotterranee;

39.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le sinergie tra le politiche in materia di acque e di biodiversità, introducendo misure adeguate per tutelare meglio i piccoli corpi idrici e gli ecosistemi delle acque sotterranee nel contesto della gestione dei bacini idrografici, compresa la comunicazione dei requisiti, degli orientamenti e dei progetti;

40.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'integrazione della direttiva relativa alla gestione dei rischi di alluvioni nelle politiche volte a privilegiare soluzioni naturali, adeguando di conseguenza i flussi di finanziamento; sottolinea l'importanza di gestire i bacini idrografici in maniera integrata e globale;

41.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare un approccio integrato tra la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, considerato che il 97,3 % delle risorse idriche presenti sul pianeta proviene dagli oceani e che le acque sotterranee, continentali, di transizione, costiere e marine sono legate dal ciclo dell'acqua e dal nesso terra-mare;

42.  chiede un'azione più incisiva con finanziamenti sufficienti per migliorare la migrazione dei pesci in tutta l'UE; chiede, se del caso, di includere la connettività fluviale nei criteri di controllo tecnico elaborati nel contesto della tassonomia verde dell'UE e di considerare sostenibili i progetti relativi all'energia e ai trasporti solo quando comprendono passaggi per pesci simili a quelli naturali;

43.  osserva che "l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine" rientra in uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE per la finanza sostenibile; incoraggia pertanto il suo utilizzo per orientare gli investimenti pubblici e privati in modo da assicurare la protezione dei corpi idrici;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare, nel quadro del prossimo ciclo di pianificazione idrologica, tutte le misure necessarie per facilitare la conservazione e il ripristino degli ecosistemi acquatici, promuovere soluzioni naturali, coinvolgere il settore finanziario mediante la promozione di investimenti sostenibili e favorire il rafforzamento delle capacità e l'istruzione in fatto di crescita verde;

45.  invita la Commissione ad assistere e sostenere gli Stati membri nel coordinamento transfrontaliero dei corpi idrici oggetto della direttiva quadro sulle acque; invita gli Stati membri a dare priorità alle misure della direttiva quadro sulle e all'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nelle regioni transfrontaliere e a migliorare la cooperazione nei bacini idrici internazionali;

46.  esorta la Commissione a razionalizzare e migliorare i sistemi di monitoraggio della qualità delle acque e degli inquinanti ambientali, raccogliendo, tra l'altro, dati sulle principali fonti di emissione di sostanze pericolose, compresi i residui radioattivi e di pesticidi e i metaboliti, i biocidi, i residui farmaceutici, le sostanze chimiche potenzialmente pericolose, come le PFAS, e le microplastiche, nonché altri inquinanti che destano crescente preoccupazione nei corpi idrici dell'UE, e ad applicare le tecniche più recenti e più efficaci disponibili; esorta la Commissione ad adottare orientamenti per l'adozione di norme armonizzate per le reti di monitoraggio e la comunicazione dei dati; invita la Commissione a favorire nel suo piano d'azione per l'inquinamento zero l'utilizzo di metodi di monitoraggio non invasivi e bioindicatori al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e della flora e della fauna selvatiche ai contaminanti nell'aria, nel suolo e nell'acqua; esorta gli Stati membri ad avvalersi di tutte le loro reti di monitoraggio nel comunicare i dati alla Commissione;

47.  invita la Commissione, gli Stati membri e i fornitori di acqua a integrare la digitalizzazione e rafforzare l'utilizzo dei dati di gestione e di misurazione per un processo decisionale basato su elementi concreti sia a livello normativo che a livello di consumo; chiede l'adozione di tecnologie idriche digitalizzate per consentire il monitoraggio a distanza e la comunicazione in merito alla qualità delle acque, alle perdite, all'utilizzo e alle risorse;

48.  prende atto del potenziale della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale per migliorare la gestione e il monitoraggio dei corpi idrici, generare dati di migliore qualità e analizzare le prove a sostegno dei responsabili politici, dal momento che potrebbero contribuire in misura considerevole alla rapida identificazione delle lievi variazioni dello stato di qualità delle acque che potrebbero rappresentare una minaccia per i corpi idrici, alla valutazione delle migliori pratiche e all'identificazione delle misure economicamente più efficaci in termini di costi;

49.  invita gli Stati membri a creare quadri giuridici che evitino situazioni in cui le entità che gestiscono i corpi idrici siano finanziate da attività che deteriorano il loro stato chimico ed ecologico; invita gli Stati membri a separare chiaramente le entità incaricate della gestione e quelle incaricate della valutazione dello stato dei corpi idrici;

50.  sottolinea la necessità di uniformare i dati sulle acque e di creare norme di comunicazione obbligatorie per gli Stati membri al fine di rafforzare la trasparenza dei dati; invita la Commissione a continuare a migliorare il sistema WISE (sistema d'informazione sulle acque per l'Europa) per renderlo uno strumento d'informazione di facile utilizzo per tutti nell'UE, che fornisca informazioni sulla quantità, sulla qualità e sulla disponibilità delle risorse idriche, oltre a stabilire parametri di riferimento per valutare la gestione dei corpi idrici;

51.  osserva che, secondo la relazione sull'adeguatezza, vi sono margini di miglioramento sia per quanto riguarda l'accessibilità delle informazioni sulle politiche e sulla qualità delle acque, sia per quanto riguarda il loro livello di dettaglio; invita gli Stati membri e la Commissione a porre rimedio a questa situazione e a fornire ai residenti dell'UE informazioni chiare, esaurienti e facilmente accessibili; chiede inoltre una maggiore trasparenza e pertanto un significativo miglioramento della consultazione pubblica, della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito all'acqua e ai legami esistenti tra acqua, ecosistemi, servizi igienico-sanitari, salute, sicurezza degli alimenti e dei loro approvvigionamenti e prevenzione delle catastrofi, al fine di promuovere il dialogo intersettoriale tra gli operatori economici, i fornitori di acqua, il grande pubblico, le autorità e le organizzazioni della società civile e di garantire l'accesso alla giustizia a norma della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e della direttiva quadro sulle acque, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia;

52.  si compiace che l'UE abbia risposto parzialmente all'iniziativa Right2Water nella rifusione della direttiva sull'acqua potabile concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, introducendo un nuovo articolo sull'accesso all'acqua e una maggiore trasparenza sulla sua qualità al fine di migliorare la salute e l'ambiente; invita gli Stati membri ad attuare e far rispettare pienamente la direttiva quadro sulle acque al fine di garantire l'accesso all'acqua per tutti e di rispondere pienamente all'iniziativa Right2Water;

53.  invita gli Stati membri e i fornitori di acqua a utilizzare sistematicamente il test per la COVID-19 nelle acque reflue come sistema di allarme preventivo a sostegno della lotta contro la pandemia;

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(3) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(4) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.
(5) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(6) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.
(7) GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32.
(8) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(9) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(10) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(11) Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
(12) Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
(13) Comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),
(14) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(15) Gli obiettivi sono contenuti nella risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile).
(16) GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 28.
(17) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 94.
(18) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_gross_nitrogen_balance
(19) Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo "The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile).
(20) Sintesi della Commissione del 10 dicembre 2019 sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro in materia di acque e della direttiva sulle alluvioni.
(21) https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html
(22) Documento informativo della Corte dei conti europea del giugno 2018 dal titolo "Desertification in the EU" (La desertificazione nell'UE).
(23) Studio della Commissione del marzo 2020 sullo stoccaggio dell'energia – Contribution to the security of the electricity supply in Europe (Contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Europa), pag. 20.
(24) https://ec.europa.eu/info/news/implementation-report-water-framework-directive-and-floods-directive-questions-and-answers-2019-feb-26_en
(25) https://www.right2water.eu/documents
(26) Organizzazione mondiale della sanità e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines, Organizzazione mondiale della sanità e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Ginevra, 2017, pag. 3.
(27) Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 dal titolo "Iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" (COM(2014)0177).
(28) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(29) http://www.oecd.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-protection-6893cdac-en.htm
(30) Decima relazione della Commissione, del 10 settembre 2020, sullo stato di applicazione e i programmi per l'applicazione (COM(2020)0492).
(31) https://www.eea.europa.eu/archived/archived-content-water-topic/water-resources/water-abstraction
(32) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_water_abstraction
(33) Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, pag. 66.
(34) Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, pag. 199.
(35) Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(36) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(37) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(38) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372).


Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (2020/2791(RSP))
P9_TA(2020)0378B9-0421/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti il Trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 16, 67, 70-72, 75, 82-87 e 88,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 6, 7, 8, 11, 14, 21 e 24,

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza (COM(2020)0605),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori (COM(2020)0607),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sul piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco (COM(2020)0608),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo "Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025" (COM(2020)0606),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2020, dal titolo "Programma di lotta al terrorismo dell'UE: anticipare, prevenire, proteggere e reagire" (COM(2020)0795),

–  vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione(1),

–  vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulle conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo(3),

–  vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd(5),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo(6),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 6 ottobre 2020 nelle cause riunite C-511/18 La Quadrature du Net e altri, C-512/18 French Data Network e altri e C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri,

–  vista la giurisprudenza della CGUE sulla sorveglianza di massa e sulla conservazione dei dati,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo "Un'Europa che protegge: un'iniziativa per estendere le competenze della Procura europea (EPPO) ai reati di terrorismo transfrontaliero" (COM(2018)0641),

–  viste le recenti relazioni di Europol(7),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.  considerando che la politica di sicurezza dell'Unione deve continuare a basarsi sui valori su cui si fonda l'UE, sanciti dall'articolo 2 TUE, compresi i principi della democrazia, delle libertà individuali e dello Stato di diritto, e sulla Carta dei diritti fondamentali; considerando che il diritto alla sicurezza di cui all'articolo 6 della Carta fa riferimento alla sicurezza da arresti, perquisizioni e altri interventi statali irragionevoli; considerando che il progetto europeo si basa sull'idea di una società aperta; che le eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà; che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere previste limitazioni solo se necessarie e qualora rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

B.  considerando che la nuova strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza dovrebbe fornire le risposte adeguate per affrontare efficacemente le sfide esistenti ed emergenti in un panorama europeo delle minacce alla sicurezza in rapida evoluzione; che tra le sfide principali la Commissione ha individuato la criminalità informatica, compreso il furto d'identità, la cibersicurezza, le minacce ibride, gli attacchi terroristici e forme di criminalità organizzata che spaziano dalla tratta di esseri umani al commercio di armi da fuoco, al traffico di stupefacenti fino alla criminalità finanziaria, economica e ambientale;

C.  considerando che nel 2019 il numero degli attacchi terroristici nell'UE ha subito un calo, ma che di recente l'UE è stata teatro di nuovi attentati terroristici; che diversi attacchi commessi da estremisti di destra non sono stati ufficialmente riconosciuti come attentati terroristici(8); che la minaccia del terrorismo jihadista rimane elevata e che negli ultimi anni la minaccia del terrorismo sia di destra che di sinistra è in aumento; che in alcuni Stati membri la minaccia del terrorismo di sinistra continua a essere presente; che occorre condannare e affrontare il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni; che Internet è uno degli strumenti utilizzati con maggiore frequenza dalle organizzazioni terroristiche per diffondere contenuti terroristici(9), reclutare nuovi membri e incitare alla violenza;

D.  considerando che, secondo una relazione della Commissione pubblicata il 30 settembre 2020(10), nella maggior parte degli Stati membri sono state segnalate gravi lacune nell'attuazione della direttiva (UE) 2017/541(11);

E.  considerando che nuove forme di criminalità organizzata continuano a emergere in Europa sfruttando le vulnerabilità sociali in evoluzione e che la maggior parte dei gruppi della criminalità organizzata è coinvolta in molteplici attività criminali; che i profitti dei gruppi della criminalità organizzata nell'UE sono stimati a 110 miliardi di EUR all'anno, ma solo l'1 % circa di tali profitti è confiscato(12); che vi è un forte legame tra criminalità organizzata e corruzione;

F.  considerando che nel 2019 la Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di 23 Stati membri per il mancato rispetto della direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile(13); che gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'attuazione della direttiva, ma permangono sfide, in particolare in merito alla prevenzione, al diritto penale nonché alla protezione, al sostegno e all'assistenza alle vittime; che la coercizione sessuale e l'estorsione online ai danni di minori, nonché lo sfruttamento sessuale sulla base di materiale esplicito prodotto dai minori stessi, sono agevolati dalla diffusa disponibilità di dispositivi online; considerando che un numero crescente di bambini e adolescenti è vittima dell'adescamento online;

G.  considerando che lo sfruttamento sessuale continua ad essere l'obiettivo più diffuso alla base della tratta di esseri umani nell'UE, mentre in diversi Stati membri si registra un aumento della tratta a fini di sfruttamento lavorativo(14); che il numero di processi e condanne rimane basso rispetto al numero segnalato di vittime; che le tecnologie digitali, i social media e i servizi Internet sono i principali strumenti utilizzati per reclutare le vittime della tratta di esseri umani;

H.  considerando che, secondo le relazioni dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) e di Europol, il mercato delle droghe illecite nell'UE, sempre più complesso, adattabile e innovativo, ha un valore commerciale stimato a circa 30 miliardi di EUR all'anno e che il traffico di droghe illecite rappresenta un'importante fonte di reddito per i gruppi della criminalità organizzata che possono avere collegamenti con altre attività illecite e il terrorismo; che il traffico illegale di stupefacenti sta diventando un fattore che alimenta la violenza e la corruzione e può avere ampie ripercussioni negative per la società; che i decessi legati alla droga in Europa sembrano essere stabili a oltre 9 000 decessi all'anno(15) e che il consumo di droga rimane un importante problema di salute pubblica;

I.  considerando che nel 2019 Europol ha continuato a fornire agli Stati membri un'analisi operativa e a trattare i contributi, nonché a sostenere in modo proattivo le indagini di alto profilo riguardanti i tre settori che rappresentano una minaccia continua per la sicurezza interna dell'Unione, segnatamente la criminalità informatica, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, nonché il terrorismo;

J.  considerando che nel 2019 la rete Prüm disponeva di oltre 9,2 milioni di profili DNA disponibili per il raffronto tra le banche dati di tutti gli Stati membri e che in tale anno sono state effettuate oltre 2,2 milioni di consultazioni relative al DNA; che, inoltre, nel 2019 sono state effettuate quasi 400 000 ricerche di impronte digitali con 10 000 riscontri positivi verificati e oltre 16 milioni di ricerche relative ai dati di immatricolazione dei veicoli(16);

K.  considerando che la cooperazione giudiziaria in materia penale è uno dei fondamenti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione e si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie; che il riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri; che le indagini su molti reati hanno bisogno di prove archiviate elettronicamente ("e-evidence"); che le autorità competenti incontrano spesso difficoltà pratiche nell'ottenere i dati pertinenti dai prestatori di servizi nelle indagini transfrontaliere a causa dell'inefficacia degli strumenti esistenti, quali gli accordi di assistenza giudiziaria reciproca e l'ordine europeo d'indagine; che le procedure esistenti possono essere lunghe e che i dati pertinenti sono stati spesso cancellati al momento in cui la richiesta perviene al prestatore di servizi; che i colegislatori stanno attualmente esaminando un pacchetto legislativo sulle prove elettroniche;

L.  considerando che l'attuazione delle direttive sulle garanzie procedurali(17), il cui obiettivo è assicurare l'equità del procedimento penale, non è soddisfacente e nuoce alla fiducia reciproca e alla cooperazione tra autorità giudiziarie;

M.  che la CGUE ha più volte stabilito che la conservazione generalizzata dei dati e la sorveglianza di massa delle comunicazioni elettroniche o dei dati di viaggio non sono conformi alla Carta dei diritti fondamentali; che, nella sua sentenza sulle cause riunite C-511/18, C-512/18 e C520/18, la CGUE ha confermato la giurisprudenza Tele2, concludendo che è consentita solo una conservazione mirata dei dati limitata a determinate persone o a una determinata area geografica; che la Corte ha tuttavia precisato che gli indirizzi IP assegnati alla fonte di una comunicazione possono essere soggetti a una conservazione generalizzata e indifferenziata per finalità di lotta contro la criminalità grave e le serie minacce per la sicurezza pubblica, nel rispetto di rigorose garanzie;

N.  considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime(18) non è soddisfacente, in particolare a causa di un recepimento incompleto e/o scorretto(19);

O.  considerando che la crisi COVID-19 favorito un notevolmente aumento di alcuni reati, come la produzione e la diffusione online di materiale pedopornografico e che, secondo alcune stime, tale materiale sarebbe aumentato del 25 % in alcuni Stati membri; che una percentuale compresa tra il 70 % e l'85 % dei minori vittime di abusi conosce il loro aggressore e la stragrande maggioranza è vittima di persone di cui ha fiducia; che le denunce di violenza domestica, in particolare nei confronti delle donne e dei minori sono notevolmente aumentate in tale periodo; che la pandemia ha dimostrato di avere un considerevole impatto sul panorama della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità in Europa in settori quali la criminalità informatica, la contraffazione di merci, le frodi e i reati organizzati contro il patrimonio(20); che la crisi provoca ritardi e ostacola l'accesso alla giustizia, all'assistenza e al sostegno e aggrava le condizioni nelle carceri; che la crisi ha aggravato la situazione dei migranti, rendendoli più vulnerabili agli abusi da parte dei criminali, e ha causato cambiamenti nelle rotte del traffico;

1.  accoglie con favore la pubblicazione della nuova strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza e sottolinea la necessità di un'efficace attuazione e valutazione della legislazione dell'UE in vigore in questo settore; conviene con la Commissione che, laddove siano individuate lacune nel quadro normativo e di applicazione, occorre darvi seguito sotto forma di iniziative legislative e non legislative; sottolinea inoltre che le misure nel quadro della strategia per l'Unione della sicurezza devono essere sufficientemente flessibili per rispondere alla costante evoluzione delle circostanze e al cambiamento del modus operandi delle organizzazioni criminali;

2.  sottolinea che qualsiasi nuova proposta legislativa deve essere accompagnata da una valutazione d'impatto organica e approfondita, anche sugli effetti per i diritti fondamentali e sui rischi di discriminazione; sottolinea il ruolo fondamentale dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) nel valutare il rispetto dei diritti fondamentali;

3.  sottolinea che il terrorismo, indipendentemente dalla sua natura, punta a minacciare le società democratiche in Europa e prende di mira i valori europei; deplora le molte vittime causate da attentati jihadisti e di estrema destra negli ultimi anni; sottolinea l'importante lavoro svolto dalle autorità di contrasto, che hanno contribuito a sventare molti attentati; osserva, tuttavia, che la minaccia terroristica nell'UE rimane elevata; esorta la Commissione ad assicurare la piena e rapida attuazione della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta al terrorismo in tutti gli Stati membri; accoglie con favore la nuova agenda antiterrorismo dell'UE presentata dalla Commissione il 9 dicembre 2020 che promuove un approccio congiunto basato sui lavori esistenti, e le nuove iniziative ivi annunciate per anticipare, prevenire, proteggere e rispondere alle le minacce terroristiche che si basano su vari fattori quali quelli menzionati nella relazione TE-SAT 2020 di Europol; ritiene che le misure e le azioni sul coordinamento, sul rafforzamento della cooperazione a livello nazionale, regionale e internazionale e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sul finanziamento del terrorismo, la lotta alla radicalizzazione offline e online, la prevenzione e l'istruzione, la lotta contro l'incitamento all'odio, il razzismo e l'intolleranza e sulla protezione, l'assistenza e il sostegno alle vittime contribuiranno in futuro a contrastare in maniera più efficace le minacce poste dal terrorismo;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un approccio globale alla prevenzione e al contrasto della radicalizzazione, che dovrebbe combinare le politiche sociali, culturali e in materia di sicurezza, istruzione e lotta alla discriminazione e comprendere tutte le parti interessate, tra cui la rete per la sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, le iniziative e il lavoro delle comunità di base, le attività di polizia di prossimità, l'integrazione linguistica e valoriale e l'apprendimento permanente; ribadisce il suo invito alla Commissione a utilizzare in maniera più efficace i fondi dell'UE a tal fine e a elaborare metodologie per valutare l'efficacia dei pertinenti programmi;

5.  sottolinea che l'istruzione, compreso lo sviluppo di competenze di pensiero critico, competenze digitali e sulla sicurezza online, è decisiva ai fini della prevenzione a medio e lungo termine ed essenziale nel ridurre la radicalizzazione e la perdita del diritto di voto che contribuiscono all'attività criminale;

6.  ribadisce che, sebbene non sia l'unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata un catalizzatore per la radicalizzazione di giovani e individui, alcuni dei quali hanno commesso reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541; ritiene che la lotta alle disuguaglianze sociali sia fondamentale per affrontare le cause profonde della radicalizzazione; sottolinea la necessità di individuare rapidamente e rimuovere completamente i contenuti terroristici online sulla base di disposizioni giuridiche chiare, tra cui un controllo umano e salvaguardie adeguate e solide per garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme costituzionali; sottolinea che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi al riguardo, è necessario che le imprese partecipino in misura ben maggiore a questo processo; chiede che siano messi a punto meccanismi trasparenti per poter individuare e denunciare rapidamente i contenuti terroristici online e permettere ai cittadini dell'UE di segnalare contenuti del genere; ritiene che la proposta di regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online(21), recentemente concordata tra il Parlamento e il Consiglio, sia uno strumento importante a tale riguardo e ne chiede la piena attuazione non appena inizia ad applicarsi; sottolinea la necessità di rafforzare le capacità dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU) di Europol;

7.  ricorda che la libertà di religione e la libertà di espressione sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tali diritti fondamentali alla luce dei recenti attacchi terroristici basati su motivazioni religiose;

8.  accoglie con favore l'agenda per la lotta alla criminalità organizzata annunciata dalla Commissione; reitera le sue precedenti richieste di revisione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata(22) e la necessità di stabilire una definizione comune di criminalità organizzata; ritiene che tale definizione comune dovrebbe tenere conto anche del ricorso alla violenza, alla corruzione o all'intimidazione da parte di gruppi criminali per ottenere il controllo di attività economiche o appalti pubblici o per influenzare i processi democratici; ritiene che i gruppi della criminalità organizzata possano essere smantellati in maniera più efficiente se vengono privati dei profitti della criminalità; sottolinea, a tale proposito, la necessità di ulteriori misure sul congelamento e la confisca dei beni, anche per quanto riguarda i beni non basati sulla condanna, e invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni al riguardo; osserva che le attività criminali emergenti come i reati contro l'ambiente, i reati organizzati contro il patrimonio o il traffico di beni culturali non dovrebbero essere sottovalutati in quanto spesso contribuiscono al finanziamento di altre attività criminali;

9.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che stabilisce ulteriori miglioramenti nella risposta dell'UE a tali reati, in particolare per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione della legislazione vigente; ribadisce la necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE, in particolare le unità di informazione finanziaria degli Stati membri, anche attraverso FIU.net; ritiene che dovrebbe essere aumentata la visibilità degli attuali modelli di cooperazione nel settore della sicurezza come la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT); ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida nelle riforme tanto auspicate del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); ritiene che la direttiva antiriciclaggio debba essere oggetto di una valutazione approfondita e, se necessario, vada rivista;

10.  ribadisce il suo invito alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, che dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri e tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE; sottolinea pertanto che occorre impedire in modo efficace che i finanziamenti dell'UE nell'ambito del nuovo QFP e del piano per la ripresa siano usati a fini di corruzione e frodi da parte dei gruppi della criminalità organizzata;

11.  ricorda che gli Stati membri che dispongono di programmi di residenza e cittadinanza tramite investimenti spesso facilitano la corruzione e il riciclaggio di denaro, importando quindi rischi per la sicurezza nell'Unione; accoglie con favore le procedure di infrazione avviate dalla Commissione(23) a tale riguardo; ribadisce il suo invito alla Commissione a utilizzare appieno il suo diritto di iniziativa legislativa e presentare una proposta legislativa per vietare o regolamentare tali programmi;

12.  sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi a livello nazionale e dell'Unione per affrontare il fenomeno in evoluzione degli abusi sessuali sui minori online e offline, anche per prevenire, individuare e denunciare gli abusi sessuali sui minori, eliminare la pedopornografia online e migliorare l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati connessi; prende atto della comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori; prende atto, inoltre, dell'intenzione della Commissione di presentare prima del giugno 2021 una nuova proposta legislativa globale che imponga ai fornitori di servizi di individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online; auspica che tale proposta sia pienamente conforme ai diritti fondamentali e sia accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita;

13.  sottolinea che tali misure devono essere completate da una campagna di sensibilizzazione del pubblico elaborata in cooperazione con tutti i soggetti interessati, tra cui le organizzazioni per i diritti dei minori, e finalizzata a educare i minori, i loro genitori e gli insegnanti sui pericoli online; chiede una migliore tutela dei minori, anche dei loro dati personali e della privacy, su Internet e chiede agli Stati membri di sostenere le attuali reti e le campagne in corso su questo tema;

14.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/93/UE e a fornire risorse umane e finanziarie adeguate per attuarla pienamente con la massima urgenza; deplora il fatto che il codice penale di diversi Stati membri preveda per gli atti sessuali con minori sanzioni molto leggere che non costituiscono un deterrente efficace(24); invita gli Stati membri a riesaminare tali sanzioni e ad apportare le necessarie modifiche legislative per allineare rapidamente i loro codici giuridici alle disposizioni della direttiva 2011/93/UE; esorta la Commissione a esaminare se tale direttiva debba essere rafforzata anche mediante disposizioni sulla protezione e il sostegno delle vittime e la prevenzione di tali reati;

15.  ricorda alla Commissione la sua richiesta di designare un rappresentante dell'UE per i diritti dei minori che funga da punto di riferimento per tutti le questioni e le politiche dell'UE relative ai minori; accoglie con favore la decisione della Commissione di prevedere nella strategia dell'UE del 24 luglio 2020 per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori la creazione di un Centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali su minori, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino, quale punto focale di un approccio europeo coordinato e multipartecipativo basato sul contrasto, la prevenzione e l'assistenza alle vittime di abusi sessuali su minori;

16.  sottolinea che la cifratura da punto a punto contribuisce alla tutela della privacy dei cittadini, compresa la protezione dei minori su Internet, favorisce la sicurezza dei sistemi informatici ed è indispensabile, tra l'altro, per i giornalisti investigativi e gli informatori che denunciano illeciti; sottolinea che le backdoor possono compromettere in modo grave la forza e l'efficienza della cifratura e possono essere sfruttate dai criminali e da attori statali esterni all'UE che intendono destabilizzare la nostra società; ricorda che i criminali si adattano rapidamente ai nuovi sviluppi e sfruttano le tecnologie emergenti per scopi illeciti; invita pertanto gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) a impartire alle autorità di contrasto formazioni di elevata qualità nei settori pertinenti; invita la Commissione a valutare se sia possibile trovare una soluzione normativa che consenta l'accesso legittimo e mirato delle autorità di contrasto ai dati necessari nel rispetto dei diritti fondamentali;

17.  sottolinea che la disinformazione, in particolare quando rafforzata da nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e i deep fake, diffusi da attori statali o non statali, possono rappresentare una minaccia fondamentale per la democrazia e la sicurezza; invita la Commissione a rendere la lotta alla disinformazione parte integrante della strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza, anche stanziando finanziamenti adeguati; prende atto del piano d'azione per la democrazia europea che affronta la sfida della disinformazione quale potenziale minaccia per la sicurezza interna; ricorda l'importanza di campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini dell'utilizzo di tali tecniche di disinformazione;

18.  riconosce che il contrasto delle minacce ibride che intendono indebolire la coesione sociale e minare la fiducia nelle istituzioni nonché il rafforzamento della resilienza dell'UE costituiscono un elemento importante della strategia sull'Unione della sicurezza; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di una cooperazione più forte tra Stati membri e di un migliore coordinamento a livello dell'UE, tra tutti gli attori, al fine di contrastare tali minacce; accoglie con favore le misure fondamentali per contrastare le minacce ibride definite dalla Commissione e sottolinea la necessità di integrare considerazioni di natura ibrida nel processo decisionale più ampio;

19.  sottolinea che le tecnologie nuove e in evoluzione permeano tutti gli aspetti della sicurezza e creano nuove sfide e minacce per la stessa; sottolinea l'importanza di infrastrutture critiche sicure, comprese le infrastrutture digitali e di comunicazione; invita la Commissione a pianificare in maniera proattiva la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie per garantire la sicurezza interna dell'UE, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori europei; sottolinea che l'UE non deve finanziare tecnologie che violano i diritti fondamentali;

20.  sottolinea che le infrastrutture 5G sono una componente strategica della futura sicurezza europea e una componente fondamentale della resilienza strategica europea; invita la Commissione a elaborare un piano per la costruzione di una rete 5G europea che comprenda finanziamenti a favore del suo sviluppo in Europa e un piano per eliminare gradualmente e sostituire la tecnologia 5G dei paesi terzi che non rispettano i diritti fondamentali e i valori europei;

21.  osserva che il traffico criminale organizzato è spesso interconnesso con altre forme di criminalità organizzata; si attende che il piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti per il periodo 2021-2025 proponga azioni volte a migliorare la capacità di prevenire, individuare, indagare e perseguire le reti criminali di trafficanti; è del parere che tra i suoi aspetti fondamentali il piano d'azione debba affrontare l'uso delle piattaforme dei social media e delle piattaforme di messaggistica online impiegate dai trafficanti per pubblicizzare servizi e reclutare clienti; ritiene che dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai minori non accompagnati, che costituiscono un gruppo estremamente vulnerabile e vanno incontro a vari rischi, tra cui violenza, abuso e sfruttamento, lungo le rotte migratorie verso l'UE e al suo interno(25); prende atto del ruolo delle agenzie e degli organismi dell'UE, in particolare del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) di Europol; invita gli Stati membri a rispettare il diritto internazionale nelle loro attività di assistenza umanitaria alle persone in difficoltà in mare, in linea con gli orientamenti della Commissione per il 2020;

22.  accoglie con favore l'adozione del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco che contempla indicatori adeguati e disposizioni in materia di comunicazione e comprende i partner dell'Europa sudorientale (Balcani occidentali, Moldova e Ucraina), intensificando nel contempo la cooperazione con i paesi del Medio Oriente e del Nordafrica; si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre una raccolta sistematica e armonizzata dei dati sui sequestri di armi da fuoco;

23.  chiede la rapida attuazione dell'azione preparatoria proposta dal Parlamento relativa a un monitoraggio efficace della darknet a livello UE e invita gli Stati membri e la Commissione a esaminare ulteriori azioni di prevenzione del traffico di armi da fuoco nella darknet;

24.  accoglie con favore la proposta della Commissione di confermare l'impegno dell'Unione e degli Stati membri di proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini dalle minacce connesse alla droga attraverso l'adozione di una nuova agenda dell'UE in materia di droga per i prossimi cinque anni; è del parere che la politica dell'Unione in materia di droghe debba continuare a perseguire un approccio integrato, equilibrato, multidisciplinare, basato su prove e sui diritti umani ed essere strettamente coordinata con l'azione esterna dell'Unione; insiste sulla necessità che l'azione dell'Unione sulle droghe illecite dedichi attenzione e risorse sia al versante della domanda che a quello dell'offerta del fenomeno e chiede che il piano d'azione dell'UE si concentri maggiormente sul recupero e la prevenzione, anche mediante campagne di sensibilizzazione dedicate in particolare ai minori e ai giovani;

25.  sostiene la partecipazione della società civile e di altre parti interessate pertinenti nelle discussioni in atto sulla comunicazione della Commissione sull'agenda e sul piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025; ritiene che le risposte nazionali e dell'Unione alle sfide connesse alla droga debbano essere concepite con il più ampio coinvolgimento possibile degli interessati, tra cui i consumatori di droga; chiede il mandato dell'EMCDDA sia esteso alle tossicodipendenze plurime;

26.  prende atto della proposta legislativa della Commissione del 9 dicembre 2020(26) volta a rafforzare il mandato di Europol nell'ambito della missione e dei compiti dell'agenzia previsti dal trattato al fine di consentirle di svolgere meglio il suo ruolo di punto nodale per lo scambio di informazioni in materia di contrasto e per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nell'UE e fornire a Europol gli strumenti pertinenti per una cooperazione più efficace con tutti i partner interessati; sottolinea che tali modifiche dovrebbero essere accompagnate da una responsabilità politica rafforzata, nonché un migliore controllo giudiziario e parlamentare, ponendo un forte accento sulla rendicontabilità, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali; insiste sulla necessità che la revisione del mandato di Europol renda il sistema di protezione dei dati dell'Agenzia pienamente conforme al regolamento (UE) 2018/1725(27); esige che sia presentata la valutazione dell'attuale quadro giuridico per il mandato di Europol, come previsto dall'articolo 68 dell'attuale regolamento Europol;

27.  prende atto dell'eventuale modernizzazione del quadro legislativo delle decisioni di Prüm; riconosce le carenze e i potenziali miglioramenti individuati da vari esperti e imputabili, tra l'altro, a una qualità insufficiente dei dati; ricorda l'importanza di dati accurati e pubblicamente disponibili sull'uso di Prüm e invita la Commissione a raccogliere tali dati da tutti gli Stati membri partecipanti al fine di valutare adeguatamente l'attuale quadro Prüm e consentire un controllo democratico significativo; chiede che qualsiasi nuova proposta preveda l'obbligo per gli Stati membri di fornire alla Commissione tali dati che devono essere utilizzati per relazioni di revisione periodiche e pubbliche; chiede inoltre che la proposta sia accompagnata da un'approfondita valutazione d'impatto, relativa alle implicazioni a livello di diritti fondamentali, che dovrebbe dimostrare se lo scambio automatico di dati apporterebbe un valore aggiunto e se siano necessarie ulteriori categorie di dati biometrici; evidenzia che qualsiasi nuova soluzione deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità nonché l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e prevedere solide salvaguardie per tutelare i diritti fondamentali;

28.  sottolinea che la direttiva sulle informazioni anticipate sui passeggeri(28) ("direttiva API") ha contribuito a controlli alle frontiere più efficienti e all'identificazione delle persone che rappresentano minacce alla sicurezza; prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una nuova versione della direttiva API affinché sia conforme alle disposizioni del trattato di Lisbona e all'acquis in materia di protezione dei dati; si attende che tale revisione sia accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita che includa le implicazioni a livello termini di diritti fondamentali;

29.  ricorda che negli ultimi anni sono state portate a termine importanti iniziative legislative dell'UE per individuare i criminali alle sue frontiere esterne e migliorare l'efficienza della cooperazione di polizia al fine di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione; ricorda inoltre che tali iniziative comprendono una nuova architettura per i sistemi di informazione dell'UE e la loro interoperabilità e che occorre ora concentrare l'attenzione sulla loro tempestiva attuazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

30.  sottolinea che una sufficiente capacità di trattamento delle informazioni da parte delle autorità di contrasto è un elemento essenziale dell'intera catena delle iniziative a favore della sicurezza nell'Unione nel suo complesso; sottolinea che una capacità insufficiente in uno o più Stati membri indebolisce seriamente l'efficacia delle politiche di sicurezza dell'UE; invita la Commissione a fare tutto il possibile, nell'ambito delle sue competenze, per garantire un'adeguata capacità di trattamento delle informazioni negli Stati membri;

31.  riconosce il ruolo di Eurojust nel sostenere e coordinare il lavoro svolto dalle autorità giudiziarie nazionali nell'indagare e perseguire i reati transnazionali; chiede ulteriori sforzi per promuovere la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie, anche attraverso l'efficace attuazione delle direttive sulla tabella di marcia procedurale, e facilitare e accelerare lo scambio di informazioni e la comunicazione nel settore della giustizia nell'Unione europea; sottolinea che la cooperazione giudiziaria in materia penale è in ritardo nella digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire assistenza finanziaria alle autorità giudiziarie per garantire adeguati standard analitici e strumenti digitali per facilitare e accelerare la loro cooperazione e consentire lo scambio sicuro di informazioni; accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE e la proposta di regolamento relativo a un sistema informatizzato di comunicazione nei procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX);

32.  sottolinea che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze dovrebbero essere migliorati, anche attraverso un'attuazione tempestiva e corretta degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale; sottolinea che alcuni sviluppi della situazione dello Stato di diritto in diversi Stati membri hanno inciso su questo scambio di informazioni e sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in generale; sottolinea, a tale riguardo, che la fiducia reciproca si fonda sulla comprensione comune dei valori dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE, compreso lo Stato di diritto, di cui l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione sono componenti essenziali;

33.  ribadisce la sua richiesta di ulteriori azioni volte a migliorare la formazione delle autorità di contrasto in merito alle strategie di lotta contro il razzismo e la discriminazione e a prevenire, identificare e vietare la profilazione razziale ed etnica e la violenza; invita gli Stati membri a investire in questo settore e a cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea di formazione giudiziaria; sottolinea la continua necessità di formazione in merito alle tendenze della radicalizzazione, del terrorismo e del riciclaggio di denaro;

34.  si compiace dell'istituzione della Procura europea ("EPPO"); chiede che sia preservata la sua indipendenza e sia garantito il suo efficace funzionamento nelle procedure giudiziarie nazionali; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia commesso un'omissione significativa non tenendo conto del ruolo della Procura europea nel rafforzare la nostra Unione della sicurezza: chiede la valutazione di un'eventuale estensione del mandato della Procura europea, in linea con l'articolo 83 TFUE, una volta che la Procura europea sarà pienamente operativa;

35.  invita gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione della direttiva sui diritti delle vittime e di altre norme dell'UE in tale materia; si compiace dell'adozione della strategia per i diritti delle vittime e dell'istituzione della carica di coordinatore della Commissione per i diritti delle vittime; ribadisce la sua richiesta di prestare particolare attenzione alle vittime vulnerabili e di prevedere la possibilità di un risarcimento utilizzando i beni sequestrati e confiscati e i proventi dei reati; ribadisce la sua richiesta di garantire finanziamenti sostenibili per i servizi di assistenza alle vittime;

36.  ribadisce la necessità di protezione e assistenza efficaci alle vittime vulnerabili della tratta di esseri umani, compreso il loro reinserimento nella società, e prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati; sottolinea la necessità di formare il personale degli organismi di contrasto sugli aspetti psicologici della tratta e di un approccio di genere e adatto ai minori che dia attuazione alla normativa antidiscriminazione;

37.  sottolinea che la parità di genere è un aspetto cruciale per combattere la radicalizzazione, ridurre la violenza domestica e prevenire gli abusi sessuali e gli abusi sui minori; invita la Commissione a prevedere misure a sostegno della parità di genere come componenti importanti della sua strategia in materia di sicurezza e chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella" mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla lotta contro la violenza domestica fornendo servizi di sostegno, istituendo unità di contrasto specializzate e perseguendo tali reati; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati aggiornati in proposito; invita l'UE e i suoi Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul;

38.  deplora l'assenza sistematica di una piena e tempestiva attuazione delle misure di sicurezza dell'UE da parte degli Stati membri; ritiene che le misure di sicurezza debbano essere attuate non solo nel rispetto della lettera della legge, ma anche del suo spirito; osserva che, se non vengono attuate sistematicamente in modo completo e tempestivo, le misure di sicurezza rischiano di risultare nulle e potrebbero non dar luogo a una maggiore sicurezza e di conseguenza non soddisfare più i requisiti di necessità e proporzionalità; invita la Commissione ad avviare procedure d'infrazione subito dopo la scadenza del termine di recepimento o dopo l'individuazione di una violazione;

39.  sottolinea l'importanza delle prove dell'efficacia delle attuali misure di sicurezza dell'UE; rileva che la misura in cui la limitazione dei diritti fondamentali può essere considerata necessaria e proporzionata dipende dall'efficacia di tali politiche, suffragata da prove quantitative e qualitative pubblicamente disponibili; deplora che la Commissione abbia finora reso disponibili solo elementi empirici relativi alle misure di sicurezza, ma nessun elemento quantitativo;

40.  invita la Commissione a esaminare regolarmente le politiche e gli accordi attuali in materia di sicurezza e allinearli, se necessario, alla giurisprudenza della CGUE; è del parere che gli accordi sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti e l'Australia debbano essere urgentemente modificati per renderli conformi alla giurisprudenza della CGUE e ritiene che il rifiuto della Commissione di agire di conseguenza costituisca una grave omissione;

41.  è preoccupato per l'esternalizzazione di alcune attività dalle autorità di contrasto al settore privato e chiede un migliore controllo di qualsiasi cooperazione pubblico-privato nel settore della sicurezza; deplora la mancanza di trasparenza dei finanziamenti dell'UE destinati alle imprese private che mettono a punto sistemi di sicurezza o parti di tali sistemi;

42.  esprime profonda preoccupazione per l'assenza di risorse assegnate a talune agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e affari interni ai fini del pieno assolvimento del loro mandato; chiede finanziamenti e personale adeguati presso le agenzie e gli organismi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni affinché l'Unione dia attuazione alla strategia;

43.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P9_TA(2019)0022.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0204.
(3) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 42.
(4) Testi approvati, P9_TA(2019)0021.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0173.
(6) Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
(7) Relazione sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT), pubblicata il 23 giugno 2020; Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA) 2020, pubblicata il 5 ottobre 2020; "Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic" (Sfruttare l'isolamento: aggressori e vittime di abusi sessuali online su minori durante la pandemia di COVID-19), pubblicata il 19 giugno 2020.
(8) Relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo (TE-SAT) 2020, pag. 66.
(9) Europol TE-SAT 2020, pag. 24.
(10) Relazione della Commissione del 30 settembre 2020 basata sull'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541 al Parlamento europeo e al Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo (COM(2020)0619).
(11) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(12) Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, pag. 19.
(13) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(14) Documento di lavoro dei servizi della commissione che accompagna la terza relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani della Commissione europea (2020), prevista dall'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, pag. 3 (SWD(2020)0226.
(15) EMCDDA, European Drug Report 2020: Trends and Developments, (Relazione europea sulla droga: tendenze e sviluppi) settembre 2020, p. 66.
(16) Deloitte Consulting & Advisory CVBA, Study on the Feasibility of Improving Information Exchange under the Prüm Decisions, Maggio 2020, p. 7.
(17) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(18) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(19) Relazione della Commissione dell'11 maggio 2020 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI (COM(2020)0188).
(20) Europol, "How COVID-19-related crime infected Europe during 2020" (Come la criminalità connessa alla COVID-19 ha colpito l'Europa durante il 2020), 12 novembre 2020.
(21) COM(2018)0640.
(22) GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.
(23) Procedure di infrazione nei confronti di Cipro e Malta del 20 ottobre 2020 in relazione ai loro programmi di cittadinanza per investitori, detti anche dei "passaporti d'oro".
(24) Relazione della Commissione del 16 dicembre 2016 che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, pag. 8 (COM(2016)0871).
(25) Centro europeo sul traffico di migranti (Europol), Quarta relazione annuale di attività – 2020.
(26) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con privati, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno delle indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (COM(2020)0796).
(27) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(28) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).


Necessità di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (2020/2896(RSP))
P9_TA(2020)0379B9-0402/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19, l'articolo 153, paragrafo 1, lettera (i), e gli articoli 157 e 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio,

–  viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva antidiscriminazione) (COM(2008)0426),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(1),

–  vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che è entrata in vigore il 1° agosto 2014,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione (COM(2016)0109),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(2),

–  vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere(3),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd(5),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2020 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), pubblicato il 28 ottobre 2020,

–  vista la relazione dell'EIGE del 19 novembre 2020 dal titolo "Gender inequalities in care and pay in the EU" (Le disuguaglianze di genere nell'assistenza e nella retribuzione nell'UE),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema "Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire",

–  viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2020 sulla lotta al divario retributivo di genere,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 9 e 15,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, concordati nel 2015, in particolare gli obiettivi 5 e 8,

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 novembre 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III - Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2020)0017),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020)0620),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore cardine e un obiettivo fondamentale dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali e dovrebbe essere pienamente rispettato;

B.  considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere in base al quale l'Unione dovrebbe mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne in tutte le sue azioni,

C.  considerando che la discriminazione basata sul genere e sull'identità di genere è spesso legata alla discriminazione fondata su altri motivi, tra cui razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, dando origine a discriminazioni doppie o multiple; che una prospettiva orizzontale intersezionale e l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE sono fondamentali al fine di pervenire alla parità di genere e all'uguaglianza in generale;

D.  considerando che una prospettiva orizzontale intersezionale è essenziale in qualsiasi politica sull'uguaglianza di genere al fine di riconoscere e affrontare queste molteplici minacce di discriminazione; che le politiche dell'UE finora non hanno adottato un approccio intersezionale e si sono concentrate perlopiù sulla dimensione individuale della discriminazione, che non affronta gli aspetti istituzionali, strutturali e storici; che un'analisi intersezionale non solo consente di comprendere le barriere strutturali, ma fornisce anche i dati necessari in base ai quali definire i parametri di riferimento e aprire la via a politiche strategiche ed efficaci contro la discriminazione, l'esclusione e le disuguaglianze sociali sistemiche;

E.  considerando che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE 2020, nessun paese dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che i progressi dell'UE in materia di uguaglianza di genere sono ancora lenti e che l'indice migliora in media di un punto ogni due anni; che, a tale ritmo, ci vorranno più di 60 anni prima che l'UE raggiunga l'uguaglianza di genere;

F.  considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme costituisce una discriminazione e una violazione dei diritti umani radicata nella disuguaglianza di genere, che contribuisce a perpetrare e rafforzare; che la violenza di genere è uno dei principali ostacoli alla realizzazione dell'uguaglianza di genere; che un'indagine condotta nel 2014 dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) ha mostrato che una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale dall'età di 15 anni, che il 55 % delle donne ha subito una o più forme di molestie sessuali e che, in media, una donna muore ogni due giorni e mezzo a causa di violenza domestica; che una vita senza violenza è una condizione essenziale per l'uguaglianza; che ogni anno nell'UE si contano circa 3 500 femminicidi legati alla violenza domestica;(6) che i dati disaggregati per genere e attenti alla dimensione di genere di natura comparabile sono essenziali per riflettere la piena portata della violenza di genere, rendere visibili le disuguaglianze e creare politiche mirate; che i dati disaggregati per genere e attenti alla dimensione di genere sono ancora assenti in diversi settori delle politiche dell'UE e degli Stati membri;

G.  considerando che, secondo i dati più recenti della Commissione, il divario di genere nell'UE in termini di retribuzione oraria è pari al 16 %, benché si registrino variazioni notevoli tra uno Stato membro e l'altro; che il divario retributivo di genere aumenta fino al 40 % se sono presi in considerazione i tassi di occupazione e la partecipazione totale al mercato del lavoro; che la situazione peggiora ulteriormente dopo il pensionamento, dato che le pensioni delle donne valgono all'incirca il 37 % in meno di quelle degli uomini in conseguenza del divario retributivo di genere, tra gli altri fattori; che nel 2018 il tasso occupazionale nell'UE, che varia notevolmente tra gli Stati membri, era ancora superiore per gli uomini (79 %) rispetto alle donne (67,4 %); che nel 2018 ha lavorato a tempo parziale il 31,3 % delle donne lavoratrici di età compresa tra i 20 e i 64 anni nell'UE, rispetto all'8,7 % degli uomini; che le donne sono sovrarappresentate nell'economia informale, nell'occupazione a tempo parziale involontario e nei lavori precari e scarsamente retribuiti;

H.  considerando che l'assistenza non retribuita e il lavoro domestico sono svolti quasi sempre dalle donne, il che si ripercuote sull'occupazione e sullo sviluppo della carriera e contribuisce al divario occupazionale, salariale e pensionistico di genere; che le stime mostrano che nel settore dell'assistenza, l'80 % dei servizi è fornito da prestatori di assistenza informale che sono prevalentemente donne (75 %), comprese le donne migranti;

I.  considerando che le donne sono pertanto ancora sottorappresentate e subiscono varie forme di discriminazione sul mercato del lavoro e che l'obiettivo è offrire loro sul posto di lavoro le stesse opportunità degli uomini al fine di ridurre tali divari;

J.  considerando che, secondo la comunicazione della Commissione, del 14 gennaio 2020, dal titolo "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014), il miglioramento dei servizi di assistenza all'infanzia e di assistenza a lungo termine sono una modalità per garantire che le responsabilità di assistenza siano ripartite in modo più equo tra donne e uomini, al fine di agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro su un piano di parità con gli uomini;

K.  considerando che in molti settori persistono divari di genere e barriere strutturali, confinando le donne e gli uomini ai loro ruoli tradizionali e limitando le opportunità delle donne di beneficiare pienamente del loro diritto fondamentale all'uguaglianza in materia di occupazione, lavoro e retribuzione;

L.  considerando che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni decisionali, anche nel settore economico, e che la parità di genere negli organi eletti è lungi dall'essere raggiunta; che, secondo l'EIGE, meno di un terzo di tutti i parlamentari dell'UE sono donne; che la maggior parte degli organi decisionali sono carenti in termini di esperienza in materia di parità di genere;

M.  considerando che le visioni stereotipate dei ruoli di genere favoriscono le disuguaglianze di genere e contribuiscono a perpetrare la violenza di genere; che è nell'interesse della società nel suo complesso contrastare le disuguaglianze di genere e che la partecipazione degli uomini agli sforzi per contrastare la disuguaglianza di genere e la violenza di genere è fondamentale;

N.  considerando che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti è fondamentale per pervenire all'uguaglianza di genere; che rifiutare i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti rappresenta una forma di violenza di genere; che il Parlamento ha affrontato la questione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nel quadro del programma "UE per la salute", al fine di garantire un accesso tempestivo ai beni necessari per il rispetto, in tutta sicurezza, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

O.  considerando che nell'UE sono stati compiuti progressi positivi, ma che vi sono ancora margini di miglioramento, in quanto stiamo assistendo a una grave regressione nell'ambito della parità di genere e dei diritti delle donne, anche nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; che tale regressione deve essere contrastata e che l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne devono essere tutelati al più alto livello politico;

P.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha un impatto sproporzionato sulle donne e le ragazze a causa delle diseguaglianze esistenti, che determinano tra l'altro un aumento esponenziale della violenza di genere e un maggiore tasso di abbandono del mercato del lavoro; che è fondamentale integrare la prospettiva di genere in tutte le fasi della risposta alla crisi della COVID-19;

Q.  considerando che, dal momento che occupano i posti di lavoro più precari della società, durante la pandemia di COVID-19 le donne sono state maggiormente colpite dalla disoccupazione parziale, dal rischio di perdere il lavoro e dall'impossibilità di prescindere dal telelavoro a causa della mancanza di strutture di assistenza all'infanzia; che un quinto delle donne dell'UE era già a rischio di povertà o esclusione sociale(7); che le donne rappresentano altresì l'85 % delle famiglie monoparentali, le quali sono esposte a un rischio ancora maggiore di precarietà e aumento della povertà; che secondo le stime nei prossimi mesi 500 milioni di persone(8) nel mondo, per la maggior parte donne, si troveranno in condizioni di povertà; che la povertà e l'esclusione sociale hanno cause strutturali che occorre eliminare e invertire, in particolare attraverso politiche in materia di occupazione, alloggi, mobilità e accesso ai servizi pubblici;

R.  considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato l'importanza dell'integrazione dell'UE come pure del rafforzamento della cooperazione e del dialogo tra gli Stati membri, dello scambio di soluzioni e dell'attuazione di azioni e risposte coordinate a livello di Unione, anche nel settore della parità di genere;

S.  considerando che, a seguito dell'accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio, per la prima volta l'integrazione della dimensione di genere sarà una priorità orizzontale del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e dovrebbe essere accompagnata da valutazioni di impatto di ciascuna proposta politica e legislativa come pure da un monitoraggio e da una valutazione dei programmi che tengano conto della dimensione di genere, tra l'altro attraverso la tracciabilità dei fondi destinati alla parità di genere; che l'attuazione del bilancio di genere dovrebbe essere monitorata al più alto livello politico anche nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei principali programmi di finanziamento dell'UE; che la parità di genere e il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze sono condizioni imprescindibili per la ripresa economica e lo sviluppo inclusivo sostenibile;

T.  considerando che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri né dall'UE; che la convenzione di Istanbul costituisce il più importante strumento internazionale per prevenire e contrastare la violenza di genere;

U.  considerando che in diverse risoluzioni, tra cui quella del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere, il Parlamento ha invitato il Consiglio ad attivare la "clausola passerella" sancita all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE al fine di includere la violenza di genere fra i reati riconosciuti dall'UE; che il Parlamento ha chiesto a più riprese una direttiva volta a prevenire e contrastare la violenza di genere;

V.  considerando che, sette anni dopo la presentazione della proposta della Commissione e l'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento, non è ancora stato raggiunto un accordo sulla direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione) e che la proposta è tuttora bloccata al Consiglio;

W.  considerando che, dodici anni dopo la presentazione della proposta della Commissione, non è ancora stato raggiunto un accordo sulla direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e che la proposta è tuttora bloccata al Consiglio;

X.  considerando che, nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2019 dal titolo "Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire", il Consiglio ha sottolineato che "mentre restano da affrontare vecchie sfide ne emergono di nuove. Gli obiettivi in materia di parità di genere non sono pienamente raggiunti" e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a "rafforzare la parità di genere [...] promuovendo attivamente a livello dell'UE il dialogo politico ad alto livello su questioni inerenti alla parità di genere, e al più alto livello politico";

Y.  considerando che il dialogo politico ad alto livello e il dialogo a livello dell'UE si sono dimostrati efficaci nel ridurre le disparità tra gli Stati membri e promuovere l'integrazione europea nella maggior parte dei settori strategici; che un dialogo strutturato al più alto livello politico è fondamentale per tutelare e promuovere i diritti delle donne e la parità di genere attraverso l'adozione di una legislazione dell'Unione attenta alle problematiche di genere;

Z.  considerando che il ruolo del Consiglio in quanto colegislatore dell'UE è fondamentale; che le formazioni del Consiglio devono essere concepite in modo da rispondere alle sfide e alle priorità politiche di attualità; che l'assenza di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere aumenta il rischio legato all'adozione di normative che non tengano conto della dimensione di genere;

AA.  considerando che l'attuale Commissione ha dato prova di un forte impegno a favore del progresso della parità di genere negli orientamenti politici della Presidente e attraverso le successive azioni;

AB.  considerando che le questioni relative alla parità di genere vengono attualmente affrontate al livello del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", che non rispecchia adeguatamente tutti gli aspetti di cui occorre tenere conto;

AC.  considerando che il Parlamento ha già chiesto l'istituzione di una nuova formazione del Consiglio composta dai ministri e dai sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere;

AD.  considerando che diverse presidenze del Consiglio dell'Unione europea hanno compiuto sforzi positivi per organizzare riunioni informali tra i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere e inserire le questioni relative alla parità di genere all'ordine del giorno dei programmi; che tale pratica deve essere istituzionalizzata attraverso un forum dedicato e permanente;

AE.  considerando che è essenziale un'azione unitaria per far convergere verso l'alto e armonizzare i diritti delle donne in Europa mediante un patto forte tra gli Stati membri basato sullo scambio e l'attuazione delle normative dell'Unione più ambiziose come pure sull'attuazione delle migliori prassi attualmente in vigore nell'UE;

AF.  considerando che, sebbene vi sia un commissario responsabile esclusivamente per l'uguaglianza e il Parlamento abbia una commissione dedicata ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere, non esiste una specifica formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere, e i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere non dispongono di un forum di discussione specifico e formalizzato;

AG.  considerando che il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, ha il diritto di stabilire (o modificare) l'elenco delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri";

1.  si rammarica che i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere non dispongano di un apposito forum istituzionale che consenta ai rappresentanti degli Stati membri di tenere incontri periodici, discutere, legiferare, prendere decisioni politiche e scambiare migliori prassi; sottolinea che riunendo i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere sarà possibile creare un forum di cooperazione più mirato ed efficiente, garantendo una maggiore integrazione della parità di genere nelle strategie e nei processi politici dell'UE, un approccio coerente e il coordinamento di tutte le politiche pertinenti;

2.  pone l'accento sull'importanza di riunire i ministri e i sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere in un apposito forum di discussione formale, al fine di adottare misure e norme comuni e concrete per affrontare le sfide in materia di diritti delle donne e parità di genere e garantire che le questioni relative alla parità di genere siano discusse al più alto livello politico, tenendo conto delle specifiche forme di discriminazione di cui sono vittime le donne in relazione alla loro razza, le donne che appartengono a minoranze etniche, religiose e linguistiche, le donne anziane, le donne con disabilità, le donne rom, le donne LBTI, le donne rifugiate e migranti e le donne a rischio di esclusione sociale;

3.  sottolinea l'importanza del segnale politico rappresentato dall'istituzione di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere; sostiene che una specifica formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere, che consenta ai ministri e ai sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere di incontrarsi e discutere su base regolare, rafforzerà l'integrazione della dimensione di genere nella legislazione dell'Unione, come pure il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri, lo scambio di migliori prassi e di norme e la capacità di adottare risposte comuni a problemi diffusi in tutta l'UE, contribuendo altresì a ridurre i divari tra gli Stati membri e ad armonizzare la tutela dei diritti delle donne e la parità di genere in Europa attraverso un approccio intersettoriale;

4.  sottolinea che una specifica formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere rappresenterebbe un elemento fondamentale per sbloccare i negoziati sui principali fascicoli relativi alla parità di genere, tra cui la ratifica della convenzione di Istanbul, l'adozione della direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione) e l'adozione della direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva contro le discriminazioni), nonché per richiamare l'attenzione su altre questioni di genere che dovrebbero essere affrontate nei prossimi anni, tra cui l'aggiunta della violenza di genere all'elenco dei reati gravi di natura transfrontaliera e l'adozione di una futura direttiva sulla violenza di genere;

5.  invita il Consiglio e il Consiglio europeo a istituire una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere per agevolare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le normative dell'UE;

6.  chiede al Consiglio europeo di deliberare a maggioranza qualificata per modificare l'elenco delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio, conformemente all'articolo 236 TFUE e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(2) Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0025.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0286.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0173.
(6) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
(7) Eurostat, 2018.
(8) Fonte: ONG (Oxfam) e Nazioni Unite.


Modifiche del regolamento volte ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali
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Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 su modifiche del regolamento volte ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali (2020/2098(REG))
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0194/2020),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  osserva che la crisi sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza che il suo regolamento necessita di procedure più sviluppate che gli garantiscano un funzionamento senza limitazioni in vari tipi di circostanze eccezionali;

3.  sottolinea l'importanza delle misure temporanee adottate, nel rispetto dello Stato di diritto, dal suo Presidente e dai suoi organi direttivi nel contesto dell'attuale crisi sanitaria per far fronte alle circostanze eccezionali; sottolinea inoltre che, volendo garantire la continuità operativa del Parlamento quale richiesta dai trattati, non vi erano alternative a tali misure e che esse hanno consentito all'Istituzione di esercitare le sue funzioni legislative, di bilancio e di controllo politico durante la crisi, conformemente alle procedure previste dai trattati;

4.  sottolinea che le misure temporanee erano pienamente giustificate e che hanno garantito la validità di tutte le votazioni che hanno avuto luogo durante il loro periodo di applicazione;

5.  ricorda l'importanza di garantire, con tutti i mezzi in suo possesso, accomodamenti ragionevoli per i deputati con disabilità e il loro personale mentre il Parlamento opera in circostanze eccezionali;

6.  considera che le modifiche in appresso dovrebbero essere approvate utilizzando il sistema alternativo di votazione elettronica conformemente alle misure temporanee attuali, adottate dal suo Presidente e dai suoi organi direttivi per consentirgli di funzionare durante la crisi sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19;

7.  decide che tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, ma che si applicheranno solo a decorrere dal 18 gennaio 2021, affinché il Presidente e la Conferenza dei presidenti dispongano della base giuridica necessaria per adottare e approvare in anticipo una decisione a norma del nuovo articolo 237 bis, paragrafo 2, primo comma, di modo che le nuove disposizioni possano essere pienamente applicate sin dal primo giorno della loro applicazione, segnatamente all'apertura della prima tornata ordinaria del 2021;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento
Titolo XIII bis (nuovo)
TITOLO XIII bis: CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento
Articolo 237 bis (nuovo)
Articolo 237 bis
Misure eccezionali
1.  Il presente articolo si applica alle situazioni in cui il Parlamento, a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, è ostacolato nello svolgimento delle sue funzioni e nell'esercizio delle sue prerogative quali previste dai trattati, e una deroga temporanea alle procedure abituali del Parlamento, stabilite da altre disposizioni del presente regolamento, risulta necessaria per adottare misure eccezionali che consentano al Parlamento di continuare a svolgere tali funzioni e a esercitare tali prerogative.
Si considera che dette circostanze eccezionali sussistano quando il Presidente giunge alla conclusione, sulla base di dati affidabili confermati, se del caso, dai servizi del Parlamento, che per motivi di sicurezza o di protezione o a seguito dell'indisponibilità di mezzi tecnici è o sarà impossibile o pericoloso per il Parlamento riunirsi conformemente alle procedure abituali quali stabilite in altri punti del presente regolamento, e al calendario che ha adottato.
2.  Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il Presidente può decidere, previa approvazione della Conferenza dei presidenti, di applicare una o più di una delle misure di cui al paragrafo 3.
Se per motivi imperativi di urgenza è impossibile per la Conferenza dei presidenti riunirsi in presenza o virtualmente, il Presidente può decidere di applicare una o più di una delle misure di cui al paragrafo 3. Una decisione di questo tipo cessa di essere applicabile cinque giorni dopo la sua adozione, a meno che non sia approvata dalla Conferenza dei presidenti entro tale periodo.
A seguito di una decisione del Presidente approvata dalla Conferenza dei presidenti, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere, in qualsiasi momento, che alcune o tutte le misure previste da tale decisione siano sottoposte singolarmente al Parlamento per essere approvate senza discussione. La votazione in Aula è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data di presentazione della richiesta. Non possono essere presentati emendamenti. Se una misura non ottiene la maggioranza dei voti espressi, decade al termine della tornata. Una misura approvata dall'Aula non può essere oggetto di una nuova votazione durante la stessa tornata.
3.  La decisione di cui al paragrafo 2 può prevedere tutte le misure appropriate per far fronte alle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1, e segnatamente le misure seguenti:
a)   il rinvio di una tornata, di una seduta o di una riunione di commissione programmata e/o l'annullamento o la limitazione delle riunioni delle delegazioni interparlamentari e di altri organi;
b)   lo spostamento di una tornata, di una seduta o di una riunione di commissione dalla sede del Parlamento a uno dei suoi luoghi di lavoro o a un luogo esterno, o da uno dei suoi luoghi di lavoro alla sede del Parlamento, a un altro dei suoi luoghi di lavoro o a un luogo esterno;
c)   lo svolgimento di una tornata o di una seduta nei locali del Parlamento in tutto o in parte in sale di riunione separate che consentano un distanziamento interpersonale adeguato;
d)   lo svolgimento di una tornata, di una seduta o di una riunione degli organi del Parlamento in base al regime di partecipazione a distanza di cui all'articolo 237 quater;
e)   nel caso in cui il meccanismo di sostituzione ad hoc previsto all'articolo 209, paragrafo 7, non offra soluzioni sufficienti per far fronte alle circostanze eccezionali considerate, la sostituzione temporanea, da parte dei gruppi politici, di deputati in seno a una commissione, a meno che i deputati interessati non si oppongano a tale sostituzione temporanea.
4.  La decisione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo ed è motivata. Essa entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito web del Parlamento o, qualora le circostanze impediscano tale pubblicazione, al momento della sua pubblicazione con l'ausilio dei migliori mezzi alternativi disponibili.
Inoltre, tutti i deputati sono informati individualmente e senza indugio della decisione.
La decisione può essere rinnovata dal Presidente, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, una o più volte e per un periodo di tempo limitato. La decisione di rinnovo è motivata.
Il Presidente revoca una decisione adottata a norma del presente articolo non appena siano venute meno le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1 che ne avevano determinato l'adozione.
5.  Il presente articolo si applica solo in ultima istanza, e vengono scelte e applicate solo le misure strettamente necessarie per far fronte alle circostanze eccezionali considerate.
Al momento dell'applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, in particolare, del principio della democrazia rappresentativa, del principio della parità di trattamento dei deputati, del diritto dei deputati di esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compresi i loro diritti risultanti dall'articolo 167 e il loro diritto di votare liberamente, individualmente e personalmente, nonché del protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato ai trattati.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento
Articolo 237 ter (nuovo)
Articolo 237 ter
Perturbazione dell'equilibrio politico in seno al Parlamento
1.  Il Presidente può, previa approvazione della Conferenza dei presidenti, adottare le misure necessarie per agevolare la partecipazione dei deputati interessati o di un gruppo politico interessato qualora giunga alla conclusione, sulla base di dati affidabili, che l'equilibrio politico in seno al Parlamento è gravemente compromesso a causa del fatto che un numero significativo di deputati o un gruppo politico non possono partecipare ai lavori dell'Istituzione conformemente alle procedure abituali quali stabilite in altri punti del presente regolamento, per motivi di sicurezza o di protezione o a seguito dell'indisponibilità di mezzi tecnici.
Le suddette misure mirano unicamente a consentire la partecipazione a distanza dei deputati interessati mediante il ricorso a determinati mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 237 quater, paragrafo 1, o ad altri mezzi idonei allo scopo.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate a beneficio di un numero significativo di deputati qualora circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo e che si verificano in un contesto regionale impediscano la loro partecipazione.
Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche a beneficio dei membri di un gruppo politico se tale gruppo ne ha fatto richiesta e se la mancata partecipazione di tale gruppo è dovuta a circostanze eccezionali e imprevedibili che sfuggono al controllo del gruppo stesso.
3.  L'articolo 237 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e le norme e i principi di cui all'articolo 237 bis, paragrafi 4 e 5, si applicano di conseguenza.
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento
Articolo 237 quater (nuovo)
Articolo 237 quater
Regime di partecipazione a distanza
1.  Qualora il Presidente decida, in conformità dell'articolo 237 bis, paragrafo 3, lettera d), di applicare il regime di partecipazione a distanza, il Parlamento può svolgere i propri lavori a distanza, tra l'altro consentendo a tutti i deputati di esercitare alcuni dei loro diritti parlamentari per via elettronica.
Qualora il Presidente decida, in conformità dell'articolo 237 ter, di ricorrere a determinati mezzi tecnici nel quadro del regime di partecipazione a distanza, il presente articolo si applica solo nella misura necessaria e solo ai deputati interessati.
2.  Il regime di partecipazione a distanza garantisce che:
–   i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, compreso, in particolare, il diritto di intervenire in Aula e in commissione, di votare e di presentare testi;
–   i deputati esprimano il loro voto individualmente e personalmente;
–   i deputati possano votare in base alla procedura ordinaria, per appello nominale e a scrutinio segreto, e verificare che i loro voti siano contati come voti espressi;
–   si applichi un sistema di voto uniforme per tutti i deputati, che siano presenti o meno nei locali del Parlamento;
–   l'articolo 167 sia applicato nella misura più ampia possibile;
–   le soluzioni informatiche messe a disposizione dei deputati e del loro personale siano "tecnologicamente neutre";
–   la partecipazione dei deputati alle discussioni e alle votazioni parlamentari avvenga con mezzi elettronici sicuri, gestiti e controllati dai servizi del Parlamento direttamente e internamente.
3.  Nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 1, il Presidente determina se tale regime si applica unicamente all'esercizio dei diritti dei deputati in Aula o anche all'esercizio dei diritti dei deputati in seno alle commissioni e/o ad altri organi del Parlamento.
Il Presidente determina altresì, nella sua decisione, in che modo i diritti e le prassi che non possono essere esercitati in modo appropriato senza la presenza fisica dei deputati sono adattati per la durata del regime.
Tali diritti e prassi riguardano, tra l'altro:
–   le modalità di registrazione della partecipazione alle sedute o alle riunioni;
–   le condizioni alle quali si chiede la verifica del numero legale;
–   la presentazione di testi;
–   le richieste di votazione distinta e per parti separate;
–   la ripartizione del tempo di parola;
–   la programmazione delle discussioni;
–   la presentazione degli emendamenti orali e l'opposizione agli stessi;
–   l'ordine di votazione;
–   le scadenze e i termini per la fissazione dell'ordine del giorno e per le mozioni di procedura.
4.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento relative al numero legale e alle votazioni in Aula, i deputati che partecipano a distanza sono considerati fisicamente presenti in Aula.
In deroga all'articolo 171, paragrafo 11, i deputati che non hanno preso la parola in una discussione possono, una volta per seduta, presentare una dichiarazione scritta che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.
Il Presidente determina, se del caso, le modalità di utilizzo dell'emiciclo da parte dei deputati durante l'applicazione del regime di partecipazione a distanza e, in particolare, il numero massimo di deputati che possono essere fisicamente presenti.
5.  Qualora il Presidente decida, conformemente al paragrafo 3, primo comma, di applicare il regime di partecipazione a distanza alle commissioni o agli altri organi, si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, primo comma.
6.  L'Ufficio di presidenza adotta misure relative al funzionamento e alla sicurezza dei mezzi elettronici utilizzati in virtù del presente articolo, conformemente alle esigenze e alle norme definite al paragrafo 2.
Emendamento 5
Regolamento del Parlamento
Articolo 237 quinquies (nuovo)
Articolo 237 quinquies
Svolgimento di una tornata o di una seduta in sale di riunione distinte
Qualora il Presidente decida, conformemente all'articolo 237 bis, paragrafo 3, lettera c), di consentire che una tornata o una seduta del Parlamento si svolga, interamente o in parte, in più sale di riunione, compreso, se del caso, l'emiciclo, si applicano le seguenti disposizioni:
–  si considera che le sale di riunione utilizzate in tale contesto costituiscano collettivamente l'emiciclo;
–  il Presidente può, se necessario, determinare il modo in cui le rispettive sale di riunione possono essere utilizzate, al fine di assicurare che le prescrizioni in materia di distanziamento fisico siano rispettate.

Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al collegamento sotto la Manica ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020)0782 – C9-0379/2020 – 2020/0347(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0782,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0379/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 dicembre 2020, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

P9_TC1-COD(2020)0347


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/2222.)


Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (2020/2532(RSP))
P9_TA(2020)0382B9-0422/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,

–  visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

–  visti la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici dell'aprile 2013 e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione,

–  vista la relazione della Commissione del 12 novembre 2018 sull'attuazione della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2018)0738),

–  vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) dal titolo "Adaptation Gap Report 2018" (Relazione 2018 sul divario in termini di adattamento),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

–  vista la proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020 (COM(2020)0080),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),

–  viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 ºC, la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi, la sua relazione speciale in materia di cambiamenti climatici e suolo e la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

–  vista la valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici pubblicata dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) il 31 maggio 2019,

–  vista la relazione speciale n. 33/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure",

–  vista la relazione faro 2019 della Commissione globale sull'adattamento dal titolo "Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience" (Adattarsi ora: un appello globale per la leadership sulla resilienza climatica),

–  visti il settimo programma d'azione dell'UE per l'ambiente, che copre il periodo fino al 2020, e la sua visione per il 2050,

–  visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(2),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(3),

–  vista la relazione basata sugli indicatori dal titolo "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016" (Cambiamenti climatici, impatti e vulnerabilità in Europa nel 2016), pubblicata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) il 25 gennaio 2017,

–  vista la valutazione basata sugli indicatori dal titolo "Economic losses from climate-related extremes in Europe" (Perdite economiche dovute a eventi estremi connessi al clima in Europa), pubblicata dall'AEA il 2 aprile 2019,

–  vista la relazione dal titolo "Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe" (Adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agricolo europeo), pubblicata dall'AEA il 4 settembre 2019,

–  vista la relazione dal titolo "The European environment state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe" (L'ambiente in Europa - stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile), pubblicata dall'AEA il 4 dicembre 2019,

–  visto il parere scientifico del gruppo indipendente dei consulenti scientifici di alto livello della Commissione europea dal titolo "Adaptation to climate change-related health effects" (Adattamento agli effetti sulla salute legati ai cambiamenti climatici), pubblicato il 29 giugno 2020,

–  vista la relazione dal titolo "Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe" (Ambiente sano, vite sane: come l'ambiente influenza la salute e il benessere in Europa), pubblicata dall'AEA l'8 settembre 2020,

–  visto il quadro di riferimento di Sendai delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030,

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(4),

–  visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua(5),

–  visto il quadro di adattamento di Cancún,

–  visto il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici,

–  vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni(6),

–  vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"(7),

–  vista la relazione speciale n. 33/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure",

–  vista la relazione speciale n. 25/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Direttiva Alluvioni: progressi nella valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l'attuazione",

–  viste le relazioni della Commissione dal titolo "Projections of economic impacts of climate change in sectors of the EU based on bottom-up analysis" (Previsioni degli effetti economici dei cambiamenti climatici nei settori dell'UE basate su analisi dal basso verso l'alto) (PESETA), in particolare le relazioni PESETA III e IV pubblicate rispettivamente nel 2018 e nel 2020,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (O-000075/2020B9-0075/2020),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che i cambiamenti che attualmente interessano il clima hanno già ampie ripercussioni sugli ecosistemi (e in particolare sulla biodiversità), sui settori economici e sociali (aumentando le disuguaglianze) e sulla salute umana; che è importante prevenire l'insorgenza delle numerose, e spesso interrelate, minacce agli ecosistemi e alla flora e alla fauna selvatiche, fra cui la perdita e il degrado degli habitat; che gli effetti dei cambiamenti climatici continuano a essere registrati sia a livello globale che nell'UE e che vi sono ulteriori prove del fatto che i cambiamenti climatici che si produrranno in futuro causeranno l'incremento di condizioni climatiche estreme in molte regioni dell'UE, come pure in paesi terzi, e provocheranno invasioni di vettori di malattie infettive che potrebbero comportare la ricomparsa di malattie infettive precedentemente eliminate nell'UE; che l'adattamento ai cambiamenti climatici non rientra solo nell'interesse economico dell'UE, ma rappresenta anche un imperativo per il benessere dei cittadini;

B.  considerando che i cambiamenti climatici interessano e, secondo le previsioni, continueranno a interessare in maniera diversa gli Stati membri, le regioni e i settori dell'UE; che le regioni costiere e insulari sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici; che la capacità di adattamento differisce significativamente fra le regioni dell'UE e che le regioni insulari e ultraperiferiche dell'UE hanno una capacità di adattamento limitata; che le strategie di adattamento dovrebbero incoraggiare anche un cambiamento in direzione dello sviluppo sostenibile nelle aree vulnerabili, come le isole, basandosi su soluzioni rispettose dell'ambiente e fondate sulla natura; che la regione del Mediterraneo risentirà maggiormente delle conseguenze di fattori quali la mortalità umana dovuta al caldo, la carenza idrica, la desertificazione, la perdita di habitat e gli incendi boschivi;

C.  considerando che le barriere coralline e le mangrovie, che costituiscono importanti pozzi di assorbimento del carbonio, sono a rischio a causa dei cambiamenti climatici;

D.  considerando che la salute del suolo è un fattore fondamentale per la mitigazione degli effetti della desertificazione, dal momento che esso rappresenta la più grande riserva di carbonio e la spina dorsale di tutti gli ecosistemi e le colture, possiede una significativa capacità di ritenzione dell'acqua e svolge un ruolo importante nel miglioramento della resilienza della società ai cambiamenti ambientali;

E.  considerando che il settore idrico, l'agricoltura, la pesca, la silvicoltura e la biodiversità terrestre e marina sono strettamente correlati e sono legati anche al cambiamento dei modelli relativi alla destinazione d'uso dei suoli e al cambiamento demografico; che le conseguenze dei cambiamenti climatici in altre parti del mondo possono avere ripercussioni sull'UE a livello di scambi commerciali, flussi finanziari internazionali, salute pubblica, migrazione e sicurezza;

F.  considerando che il consumo energetico complessivo nel settore idrico dell'UE è notevole e deve essere più efficiente al fine di contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 nonché di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio nel 2050;

G.  considerando che la direttiva quadro sulle acque non comprende disposizioni specifiche per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici; che, nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, la Commissione riconosce tuttavia la necessità di ripristinare le funzioni naturali delle acque freatiche e superficiali;

H.  considerando che nell'UE circa il 40 % del consumo energetico e il 36 % delle emissioni di CO2 sono riconducibili al parco immobiliare e che la sua ristrutturazione profonda, inclusa la ristrutturazione profonda per fasi, è pertanto essenziale per conseguire l'obiettivo dell'UE di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

I.  considerando che l'AEA ha stimato che tra il 1980 e il 2017 negli Stati membri dell'UE-28 le condizioni meteorologiche e climatiche estreme hanno causato perdite per 426 miliardi di EUR in termini monetari e ha indicato che si prevede che i costi dei danni causati dai cambiamenti climatici saranno elevati anche in caso di attuazione dell'accordo di Parigi; che tali costi dovrebbero essere tenuti in considerazione nell'analisi costi-benefici delle misure da attuare; che gli investimenti in soluzioni resilienti ai cambiamenti climatici possono limitare i loro effetti negativi e ridurre pertanto i costi di adattamento; che le conseguenze dei cambiamenti climatici al di fuori dell'UE avranno probabilmente varie ripercussioni economiche, sociali e politiche sull'UE, anche a livello di scambi commerciali, flussi finanziari internazionali, sfollamenti causati dal clima e sicurezza; che gli investimenti necessari a favore dell'adattamento ai cambiamenti climatici non sono ancora stati valutati e inseriti negli importi relativi al clima nel Quadro finanziario pluriennale (QFP);

J.  considerando che i cambiamenti climatici e i loro effetti possono essere ridotti in modo sostanziale adottando un'ambiziosa politica di mitigazione a livello globale, compatibile con l'obiettivo di mitigazione dell'accordo di Parigi; che gli attuali impegni di riduzione delle emissioni non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e comporteranno un riscaldamento globale superiore ai 3ºC rispetto ai livelli preindustriali;

K.  considerando che l'adattamento ai cambiamenti climatici è necessario per evitare e affrontare i loro effetti negativi presenti e futuri nonché per prevenire e ridurre i rischi a breve, medio e lungo termine da essi derivanti; che una solida strategia di adattamento dell'UE è fondamentale per preparare le regioni e i settori vulnerabili; che gli sforzi collettivi a livello internazionale, in particolare in materia di sviluppo sostenibile, biodiversità e riduzione del rischio di catastrofi, dovrebbero essere meglio integrati nella nuova strategia;

L.  considerando che i meccanismi per finanziare le misure di adattamento volte a far fronte alle perdite e ai danni nonché agli sfollamenti causati dai cambiamenti climatici saranno più efficaci se consentiranno una piena partecipazione delle donne, anche a livello locale, alla progettazione, al processo decisionale e all'attuazione; che tenere conto delle conoscenze delle donne, comprese le conoscenze locali e indigene, può tradursi in progressi nella gestione delle catastrofi, nella promozione della biodiversità, nel miglioramento della gestione delle risorse idriche, nel rafforzamento della sicurezza alimentare, nella prevenzione della desertificazione e nella protezione delle foreste, e può garantire una rapida transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e sostenere la salute pubblica;

M.  considerando che i rischi sanitari legati ai cambiamenti climatici interesseranno le persone, in particolare alcuni gruppi vulnerabili (anziani, bambini, lavoratori all'aperto, senzatetto); che tali rischi comprendono, in particolare, un aumento della morbilità e della mortalità legate a eventi climatici estremi (ondate di calore, tempeste, alluvioni, incendi) e l'insorgere di malattie infettive (la diffusione, le tempistiche e l'intensità delle quali sono influenzate dai cambiamenti delle temperature, dell'umidità e delle precipitazioni); che i cambiamenti degli ecosistemi potrebbero anche aumentare il rischio di malattie infettive;

N.  considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i cambiamenti climatici previsti causeranno la morte di circa 250 000 persone in più all'anno entro il 2030;

O.  considerando che il ripristino degli ecosistemi, quali foreste, praterie, torbiere e zone umide, comporta cambiamenti positivi nel bilancio del carbonio del rispettivo sistema di utilizzo del suolo e costituisce una misura sia di mitigazione che di adattamento;

P.  considerando che gli investimenti nella prevenzione delle catastrofi naturali possono effettivamente migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e ridurre la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici;

Q.  considerando che, secondo la relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici e suolo relativa al 2019, la conservazione degli ecosistemi ricchi di carbonio ha effetti positivi immediati per quanto riguarda i cambiamenti climatici; che gli effetti positivi del ripristino e di altre misure nell'ambito dei sistemi di utilizzo del suolo non sono immediati;

R.  considerando che l'obiettivo di raggiungere un buono stato ecologico dei corpi idrici è di fondamentale importanza per l'adattamento, dal momento che lo stato ecologico dei corpi idrici è sottoposto a una crescente pressione nel contesto dei cambiamenti climatici;

Osservazioni generali

1.  sottolinea che l'adattamento è necessario per l'Unione nel suo insieme e per tutti i paesi e le regioni, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi e irreversibili dei cambiamenti climatici, mettendo in atto, al contempo, ambiziose misure di mitigazione volte a portare avanti gli sforzi per contenere il riscaldamento globale al di sotto della soglia di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, sfruttare pienamente le opportunità di crescita resiliente ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente; evidenzia, in tale contesto, il suo costante impegno a favore dell'obiettivo globale di adattamento quale definito dall'accordo di Parigi;

2.  prende atto che le città e le regioni dell'UE sono già confrontate a effetti negativi dei cambiamenti climatici di ampia portata, quali precipitazioni, alluvioni e siccità estreme, e che tali fenomeni costituiscono rischi ambientali, economici e di sicurezza per le comunità e le imprese locali; ritiene che la prossima strategia dovrebbe riflettere tale urgenza e proporre misure adeguate al riguardo;

3.  propone di integrare il carattere di risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea con un adattamento ai cambiamenti climatici pianificato in maniera proattiva, il che ridurrebbe la vulnerabilità del territorio dell'UE e dei suoi abitanti, aumentandone la capacità di adattamento e riducendone la sensibilità;

4.  esprime il proprio sostegno alla Commissione globale sull'adattamento per il lavoro che svolge nel richiamare l'attenzione sulla questione dell'adattamento;

5.  chiede di concentrare maggiormente l'attenzione sull'adattamento; si compiace pertanto del fatto che la Commissione presenterà una nuova strategia quale componente fondamentale della politica dell'UE in materia di clima e chiede alla Commissione di presentare tempestivamente tale strategia; considera tale strategia un'opportunità per dimostrare il ruolo guida che l'UE svolge a livello globale nello sviluppo della resilienza globale ai cambiamenti climatici mediante l'aumento dei finanziamenti e la promozione della scienza, dei servizi, delle tecnologie e delle pratiche ai fini dell'adattamento; ritiene che la nuova strategia dovrebbe essere parte integrante del Green Deal europeo, allo scopo di costruire un'UE resiliente mediante la creazione e il sostegno di sistemi dotati di un'elevata capacità di adattamento e di risposta in un clima in rapido cambiamento, attraverso la promozione di uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia della salute pubblica e della qualità della vita, la garanzia dell'approvvigionamento idrico e della sicurezza alimentare, il rispetto e la protezione della biodiversità, il passaggio alle fonti energetiche pulite e la garanzia della giustizia sociale e climatica; accoglie con favore il miglioramento del sistema di governance dell'adattamento nell'ambito della Legge europea sul clima;

6.  accoglie con favore la valutazione della Commissione della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici del novembre 2018 e prende atto delle sue conclusioni, secondo cui gli obiettivi di ampia portata della strategia non sono stati completamente raggiunti ma sono stati compiuti progressi in relazione a tutte le singole azioni intraprese; ritiene a tale riguardo che gli obiettivi stabiliti nella nuova strategia debbano essere più ambiziosi, affinché l'UE sia preparata agli effetti negativi previsti dei cambiamenti climatici;

7.  chiede che si tenga conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici al momento di costruire e di rinnovare le infrastrutture esistenti, in tutti i settori e nella pianificazione del territorio, e chiede un'effettiva verifica climatica della pianificazione del territorio, degli edifici, di tutte le infrastrutture e di altri investimenti, in particolare attraverso un'analisi ex ante volta a valutare la capacità dei progetti di far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici a medio e lungo termine in diversi scenari di aumento delle temperature globali, al fine di determinare la loro ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione e di garantire che i fondi dell'UE siano impiegati in maniera efficiente in progetti di lunga durata compatibili con i cambiamenti climatici; chiede una riforma delle norme e delle pratiche ingegneristiche in tutta l'UE che comprenda i rischi fisici legati al clima;

8.  sottolinea che le infrastrutture verdi contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la protezione del capitale naturale, la conservazione degli habitat naturali e delle specie, la gestione del buono stato ecologico e dei corpi idrici e la sicurezza alimentare;

9.  deplora che la strategia del 2013 non affronti in modo adeguato l'urgenza di attuare misure di adattamento; accoglie con favore il rafforzamento della governance per gli interventi in materia di adattamento nel quadro della Legge europea sul clima, e chiede che la nuova strategia includa obiettivi vincolanti e quantificabili a livello di UE e di Stati membri, l'individuazione dei settori prioritari e dei fabbisogni di investimenti, inclusa una valutazione della misura in cui gli investimenti dell'UE contribuiscono a ridurre la vulnerabilità generale dell'Unione ai cambiamenti climatici, una maggiore frequenza del processo di riesame, con obiettivi chiari, un'adeguata valutazione e indicatori elaborati sulla base dei dati scientifici più recenti per misurare i progressi compiuti nella sua attuazione; riconosce la necessità, in un mondo che vive un cambiamento senza precedenti, di tenere costantemente aggiornati i piani e le misure; invita pertanto la Commissione a riesaminare e ad aggiornare regolarmente la nuova strategia, coerentemente con le disposizioni pertinenti della Legge europea sul clima;

10.  osserva altresì che i progressi compiuti in termini di numero di strategie di adattamento locali e regionali sono stati più limitati rispetto a quanto previsto e che vi sono differenze tra gli Stati membri; esorta gli Stati membri a incentivare le regioni a mettere in atto piani e azioni di adattamento e ad assisterle in tale fase; sottolinea che le strategie di adattamento dovrebbero tenere in debita considerazione le specificità territoriali e le conoscenze locali; invita la Commissione a garantire che tutte le regioni dell'UE siano pronte ad affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso l'adattamento; riconosce, in tale contesto, il valore del Patto dei sindaci, che ha rafforzato la cooperazione in materia di adattamento a livello locale, e dei dialoghi nazionali permanenti multilivello in materia di clima ed energia previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima; chiede che l'adattamento abbia un ruolo maggiore nel patto europeo per il clima;

11.  sottolinea l'importanza della gestione dei rischi fisici legati al clima e chiede di integrare valutazioni obbligatorie dei rischi climatici nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e nei piani nazionali di adattamento;

12.  chiede che gli appalti pubblici fungano da esempio per l'uso di materiali e servizi rispettosi del clima;

13.  sottolinea l'importanza che la nuova strategia promuova maggiormente l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni e nelle città, ad esempio incoraggiando ad adottare quadri legislativi che richiedano strategie di adattamento adeguate ed effettuando un monitoraggio a livello di regioni e città previa un'adeguata consultazione con i portatori di interessi pertinenti, compresi la società civile e le organizzazioni giovanili, i sindacati e le imprese locali, prevedendo incentivi finanziari per sostenere la loro attuazione; sottolinea che occorre prestare una particolare attenzione al miglioramento della preparazione e della capacità di adattamento delle zone più vulnerabili, quali le zone costiere, le isole e le regioni ultraperiferiche, che sono particolarmente colpite dai cambiamenti climatici che provocano catastrofi naturali ed eventi meteorologici estremi; si rammarica della grave mancanza di una prospettiva di genere nella strategia di adattamento della Commissione del 2013 e insiste su una prospettiva di genere che tenga pienamente conto della vulnerabilità delle donne e delle ragazze e che difenda anche la parità di genere nella partecipazione;

14.  sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché nella risposta rapida alle catastrofi naturali; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di sostenere gli Stati membri nella condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche per quanto riguarda i diversi sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici a livello regionale e locale;

15.  sottolinea la necessità che gli Stati membri, le regioni e le città sviluppino la propria capacità di adattamento per ridurre le vulnerabilità e le conseguenze sociali dei cambiamenti climatici; chiede alla Commissione e alle agenzie dell'UE di provvedere al necessario sviluppo delle capacità e di offrire una formazione, nonché di elaborare un quadro per lo scambio adeguato di informazioni e migliori pratiche fra le autorità locali, subnazionali e nazionali;

16.  sottolinea che le strategie di adattamento dovrebbero anche incoraggiare un cambiamento di modello nelle zone vulnerabili, come le isole, che si basi su soluzioni rispettose dell'ambiente e fondate sulla natura, e dovrebbero promuovere l'autosufficienza per garantire condizioni di vita migliori, anche attraverso pratiche agricole e di pesca locali e sostenibili, una gestione sostenibile delle acque, un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili, ecc., in linea con gli OSS, al fine di promuovere la resilienza di tali territori e la tutela dei loro ecosistemi;

17.  sottolinea la necessità di continuare a mappare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad esempio in caso di rischi naturali; accoglie pertanto con favore il progetto ADAPT avviato dall'Osservatorio europeo sui cambiamenti climatici e la salute ed esorta la Commissione a sviluppare ed estendere ulteriormente detto progetto per coinvolgere altri settori;

18.  mette in rilievo le importanti sinergie e i potenziali conflitti tra la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; sottolinea che la valutazione dell'attuale strategia di adattamento ha stabilito la necessità di prestare una maggiore attenzione al legame fra adattamento e mitigazione nell'ambito delle politiche e dei piani; osserva che è fondamentale perseguire approcci sinergici a tali questioni, in considerazione dell'urgenza delle crisi climatica e ambientale come pure della necessità di tutelare la salute umana e di rafforzare la resilienza dei sistemi ecologici e sociali, garantendo che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea che, sebbene siano necessari sforzi comuni per garantire un'azione efficace in materia di mitigazione, alla luce della sua natura transfrontaliera globale, deve essere prestata una particolare attenzione anche agli effetti dei cambiamenti climatici e al costo dell'adattamento per ciascuna regione, in particolare per le regioni che sono confrontate alla doppia sfida di contribuire agli sforzi globali di mitigazione sostenendo al contempo costi crescenti dovuti agli effetti legati al clima;

19.  ritiene che le conseguenze negative dei cambiamenti climatici possano potenzialmente superare le capacità di adattamento degli Stati membri; è pertanto del parere che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero collaborare per evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati ai cambiamenti climatici e per porvi rimedio, come previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Parigi; riconosce la necessità di sviluppare ulteriori misure per porre rimedio alle perdite e ai danni;

20.  riconosce che gli effetti dei cambiamenti climatici superano i confini nazionali, ripercuotendosi, ad esempio, sugli scambi commerciali, sulla migrazione e sulla sicurezza; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi affinché la nuova strategia sia olistica e copra l'intera gamma delle conseguenze dei cambiamenti climatici;

21.  sottolinea che l'UE deve essere pronta a confrontarsi con gli sfollamenti causati dai cambiamenti climatici e riconosce la necessità di adottare misure adeguate per tutelare i diritti umani delle popolazioni minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici;

Soluzioni basate sulla natura e infrastrutture verdi

22.  ricorda che i cambiamenti climatici e le relative conseguenze interessano non solo gli esseri umani, ma anche la biodiversità e gli ecosistemi marini e terrestri e che, secondo la relazione di riferimento dell'IPBES, i cambiamenti climatici sono attualmente la terza causa diretta più importante della perdita di biodiversità a livello globale e i mezzi di sussistenza sostenibili saranno cruciali per attenuare le pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico e per adattarvisi; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di garantire una maggiore coerenza fra l'attuazione delle misure di adattamento e le misure di conservazione della biodiversità derivanti dalla strategia sulla biodiversità per il 2030;

23.  invita a sviluppare una rete naturalistica transeuropea che sia davvero coerente e resiliente, costituita da corridoi ecologici che impediscano l'isolamento genetico, consentano la migrazione delle specie e preservino e rafforzino l'integrità degli ecosistemi, consentendo al contempo lo sviluppo di infrastrutture tradizionali ma immuni dagli effetti del clima;

24.  sottolinea che per l'adattamento, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini e terrestri è importante utilizzare soluzioni naturali che contribuiscano sia alla protezione della biodiversità che alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla lotta contro le diverse forme di inquinamento; chiede che la nuova strategia includa piani d'azione ambiziosi per intensificare l'impiego di tali soluzioni, con finanziamenti adeguati, anche a titolo del QFP, di InvestEU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e propone di esaminare i portafogli dei prodotti finanziari disponibili e di migliorare le condizioni di finanziamento per porre rimedio all'attuale situazione di investimento non ottimale; invita altresì a fare un buon uso del programma LIFE, sfruttandolo come promotore di innovazione nell'ambito dell'adattamento, in modo che diventi uno spazio per sperimentare, elaborare e dirigere soluzioni volte a sviluppare la resilienza dell'Unione ai rischi climatici;

25.  sottolinea la necessità di valutare e sfruttare ulteriormente il potenziale delle foreste, degli alberi e delle infrastrutture verdi nell'adattamento ai cambiamenti climatici e nella fornitura di servizi ecosistemici, quale l'impianto di alberi nelle zone urbane, vista la loro capacità di regolare le temperature estreme e di apportare altri benefici, quali il miglioramento della qualità dell'aria; chiede che sia piantato un maggior numero di alberi nelle città, che sia sostenuta la gestione sostenibile delle foreste e venga fornita una risposta integrata agli incendi boschivi, compresa, ad esempio, una formazione adeguata per i vigili del fuoco impegnati a combatterli, al fine di proteggere le foreste dell'UE dalle distruzioni causate da eventi climatici estremi; sottolinea che tutte le misure di adattamento per il rimboschimento e l'agricoltura dovrebbero basarsi sulle più recenti conoscenze scientifiche e dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei principi ecologici;

26.  osserva che l'individuazione dei complessi forestali mantenutisi più vicini alle loro condizioni naturali e, perciò, da sottoporre a particolare tutela rientrava nelle priorità del secondo programma di azione per l'ambiente dell'UE, risalente al 1977; osserva altresì che, malgrado finora non sia stata intrapresa alcuna azione, l'UE ha inserito la medesima priorità nella strategia per la biodiversità per il 2030; chiede alla Commissione di allineare la futura strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE agli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, in particolare la protezione rigorosa delle foreste intatte e gli obiettivi di conservazione e ripristino;

27.  pone l'accento sul ruolo degli ecosistemi boschivi intatti(8) nel superamento dei fattori di stress ambientale, fra cui i cambiamenti del clima, grazie alle loro proprietà intrinseche, che consentono a detti ecosistemi di massimizzare la propria capacità di adattamento e comprendono linee evolutive che si adattano in maniera unica per sopravvivere a grandi variazioni stagionali di temperatura e a perturbazioni a livello di paesaggio nel corso del tempo;

28.  sottolinea che numerose tecnologie consentono il reimpianto di alberi; è consapevole del fatto che, in alcuni casi, i lavori edilizi condotti nelle città possono comportare la distruzione di aree verdi e, in tale contesto, è favorevole al reimpianto degli alberi in spazi nuovi e ben progettati, in modo da donare ad essi una nuova vita;

29.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di inserire le infrastrutture verdi nella categoria di infrastrutture critiche ai fini della programmazione, dei finanziamenti e degli investimenti;

30.  osserva che talune componenti dell'infrastruttura verde soffrono inoltre per gli aumenti di calore e le altre condizioni di stress e che, per creare un effetto di raffreddamento non solo fisico, ma anche fisiologico, essi devono disporre di condizioni favorevoli, suolo e umidità che consentano loro di vivere nelle aree urbane; sottolinea pertanto il ruolo di un'adeguata pianificazione urbana verde che tenga conto delle esigenze delle varie componenti delle infrastrutture verdi e non solo dell'impianto di alberi;

31.  riconosce il ruolo degli oceani nell'adattamento ai cambiamenti climatici e sottolinea la necessità di garantire che i mari e gli oceani siano resilienti e in salute e di agire in tal senso; ricorda che la relazione speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici precisa che i meccanismi climatici dipendono dalla salute degli ecosistemi oceanici e marini attualmente colpiti dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, dallo sfruttamento eccessivo della biodiversità marina, dall'acidificazione, dalla disossigenazione e dall'erosione costiera; evidenzia che l'IPCC ricorda inoltre che gli oceani fanno parte della soluzione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarsi ai medesimi e sottolinea la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento degli ecosistemi, nonché di potenziare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio;

32.  sottolinea che il degrado degli ecosistemi costieri e marini mette a repentaglio la sicurezza fisica, economica e alimentare delle comunità locali e dell'economia in generale e indebolisce la loro capacità di fornire servizi ecosistemici fondamentali, quali risorse alimentari, stoccaggio del carbonio e generazione di ossigeno nonché di sostenere soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

33.  avverte che alcune zone costiere potrebbero essere sottoposte a una forte pressione a causa dell'innalzamento dei livelli dei mari, dell'intrusione salina nelle falde acquifere costiere usate per l'estrazione di acqua potabile e nelle reti fognarie, e di condizioni meteorologiche estreme, che potrebbero comportare conseguenze come perdite dei raccolti, contaminazione dei corpi idrici, danni alle infrastrutture e sfollamenti forzati; incoraggia lo sviluppo di infrastrutture verdi nelle città costiere, che si trovano generalmente nei pressi delle zone umide, per preservare la biodiversità e gli ecosistemi costieri e rafforzare lo sviluppo sostenibile dell'economia, del turismo e dei paesaggi costieri, contribuendo anche a migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici in queste zone vulnerabili, particolarmente colpite dall'innalzamento dei livelli dei mari;

34.  sostiene le iniziative, tra cui lo sviluppo di strategie urbane e una migliore pianificazione territoriale, volte a sfruttare il potenziale dei tetti e di altre infrastrutture, quali i parchi, i giardini urbani, i tetti e le pareti verdi, i dispositivi di filtraggio dell'aria, i rivestimenti anti riscaldamento, il calcestruzzo poroso o altre misure che possono contribuire al raffreddamento, alla ritenzione di acqua e alla produzione di alimenti, riducendo nel contempo l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità della vita nelle città, riducendo i rischi per la salute umana e proteggendo la biodiversità, compresi gli impollinatori; ritiene che infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, sistemi di generazione dell'energia e sistemi di drenaggio, tra gli altri, debbano essere rese resilienti al clima e a prova di biodiversità;

35.  riconosce che valutazioni dell'impatto dei piani territoriali e dello sviluppo urbano sul sistema idrico, svolte dalle autorità pubbliche, potrebbero fornire agli enti incaricati dell'urbanistica le indicazioni necessarie su come costruire senza causare problemi al sistema idrico; chiede agli Stati membri di integrare tali valutazioni nel loro approccio; invita gli Stati membri a elaborare mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, riducendo in tal modo l'impatto di queste ultime;

36.  ricorda che i cambiamenti climatici hanno ripercussioni non solo sulla quantità dell'acqua, ma anche sulla sua qualità, dal momento che un minor flusso dei corpi idrici comporta una minore diluizione delle sostanze dannose che rappresentano una minaccia per la biodiversità, la salute umana e l'approvvigionamento di acqua potabile; chiede pertanto una migliore gestione delle risorse idriche nelle aree urbane e rurali, compresa la creazione di misure di drenaggio sostenibili attraverso una migliore pianificazione territoriale che salvaguardi e recuperi i sistemi di scorrimento naturali e misure di ritenzione dell'acqua per contribuire ad attenuare le alluvioni e i periodi di siccità, facilitare l'alimentazione delle falde acquifere e garantire la disponibilità delle risorse idriche per la produzione di acqua potabile; sottolinea che le misure di adattamento nella gestione delle risorse idriche dovrebbero essere coerenti con le misure volte a stimolare l'agricoltura sostenibile e circolare, promuovere la transizione energetica e conservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità; chiede a tale riguardo uno stretto legame fra il prossimo piano d'azione "inquinamento zero" di aria, acqua e suolo e la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici;

37.  invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare pienamente la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, migliorando al contempo la qualità dell'acqua a monte; osserva che le misure per trattenere ed estrarre l'acqua dai corpi idrici a monte hanno ripercussioni sui corpi idrici a valle, anche al di là dei confini nazionali, che potrebbero ostacolare lo sviluppo economico delle zone a valle e ridurre la disponibilità di acqua potabile; chiede misure strategiche coerenti in tutti i settori, che contribuiscano al conseguimento di uno stato ecologico almeno buono dei corpi idrici dell'UE e sottolinea che è fondamentale garantire la conformità del flusso ecologico alla direttiva quadro sulle acque e un miglioramento significativo della connettività degli ecosistemi di acqua dolce;

38.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere ulteriormente il riutilizzo dell'acqua per prevenire conflitti per la sua distribuzione fra usi diversi, garantendo al contempo una sufficiente disponibilità delle risorse idriche per la produzione di acqua potabile, fondamentale per soddisfare il diritto umano all'acqua;

39.  prende atto dell'elevato consumo energetico nel settore idrico; invita la Commissione a prendere in considerazione misure efficienti dal punto di vista energetico e la possibilità di utilizzare acque reflue trattate come fonte "in loco" di energia rinnovabile; osserva che dal 1991, anno della sua approvazione, la direttiva vigente sul trattamento delle acque reflue urbane non è stata mai sottoposta ad alcuna revisione; chiede alla Commissione di rivedere la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane per garantire che essa offra un contributo positivo agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

Misure di adattamento e coerenza

40.  sottolinea la necessità, in vista di un futuro più sostenibile, di integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici e di massimizzarne i benefici complementari in tutte le pertinenti politiche dell'UE, quali l'agricoltura e la produzione alimentare, la silvicoltura, i trasporti, il commercio, l'energia, l'ambiente, la gestione delle risorse idriche, l'edilizia, le infrastrutture, le politiche industriali, marittime e della pesca, nonché la politica di coesione e lo sviluppo locale; evidenzia altresì l'esigenza di garantire che le altre iniziative del Green Deal europeo siano coerenti con le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi;

41.  chiede alla Commissione di valutare attentamente gli effetti climatici e ambientali di tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti e di garantire che esse siano pienamente allineate all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C;

42.  si rammarica del fatto che nel periodo 2014-2020 le politiche dell'UE abbiano consentito l'erogazione di sovvenzioni dannose per il clima e l'ambiente, che hanno contribuito a ridurre la resilienza degli ecosistemi dell'UE; esorta a far sì che le norme applicabili in tutti i settori strategici impediscano tale uso delle risorse pubbliche;

43.  chiede alla Commissione di adottare un approccio ambizioso rispetto all'imminente ondata di ristrutturazioni e di assicurare iniziative adeguate che garantiscano ristrutturazioni profonde e graduali con una particolare attenzione all'efficienza in termini di costi; accoglie con favore, in tale contesto, l'ambizione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di creare una "Bauhaus europea" che riunisca ingegneri, architetti e altri professionisti del settore edile, presentata durante il discorso sullo stato dell'Unione tenuto il 16 settembre 2020 al Parlamento europeo;

44.  chiede che la nuova strategia sia coerente con l'azione e gli accordi globali, quali l'accordo di Parigi, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la Convenzione sulla diversità biologica; invita la Commissione a individuare, nella nuova strategia, azioni che promuovano e facilitino gli interventi di adattamento al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari che sono colpiti in maniera più grave dai cambiamenti climatici e dall'innalzamento del livello dei mari, nonché a intensificare la sua assistenza tecnica e la condivisione delle migliori pratiche con i paesi in via di sviluppo nell'ambito della sua azione esterna;

45.  chiede che la nuova strategia di adattamento promuova ed elabori soluzioni di adattamento insieme ai paesi terzi, in particolare nelle zone del mondo più vulnerabili ai cambiamenti climatici e maggiormente colpite da essi; sottolinea inoltre la necessità di sviluppare capacità in maniera mirata ed efficace nei paesi in via di sviluppo, di diffondere le tecnologie per l'adattamento ai cambiamenti climatici e garantire responsabilità lungo le intere catene di approvvigionamento;

46.  chiede alla Commissione di occuparsi in maniera rapida e congrua della desertificazione e del degrado del suolo, problemi che stanno già interessando la maggior parte dei paesi dell'Unione e che rappresentano le conseguenze più evidenti dei cambiamenti climatici e di sviluppare una metodologia e indicatori per valutare la loro portata; sottolinea inoltre la necessità di affrontare la questione dell'impermeabilizzazione del suolo; rammenta i risultati della relazione speciale della Corte dei conti europea, dal titolo "Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure", in particolare la necessità di consolidare il quadro normativo dell'UE per il suolo, di adoperarsi maggiormente per assolvere l'impegno assunto dagli Stati membri di conseguire, al più tardi entro il 2030, la neutralità in termini di degrado del suolo nell'UE e di affrontare meglio le cause responsabili della desertificazione, segnatamente le pratiche agricole intensive e non sostenibili; si rammarica della mancanza di una politica e di un'azione specifica a livello europeo a tale riguardo; invita pertanto la Commissione a presentare, nell'ambito della strategia di adattamento, una strategia europea per la lotta contro la desertificazione; chiede che siano stanziati finanziamenti congrui per combattere la desertificazione e il degrado del suolo;

47.  riconosce che i cambiamenti climatici hanno conseguenze inique e che gli effetti negativi non solo varieranno fra gli Stati membri, ma anche, e soprattutto, fra le regioni, determinando le rispettive necessità in termini di misure di adattamento; chiede pertanto alla Commissione di elaborare orientamenti rivolti agli Stati membri e alle regioni per aiutarli a elaborare le proprie misure di adattamento nel modo più efficace possibile;

48.  sottolinea la necessità di migliorare la preparazione e la capacità di adattamento delle aree geografiche con un'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, come le regioni insulari e le regioni ultraperiferiche dell'UE;

49.  riconosce che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici colpiranno in maniera particolare i gruppi poveri e svantaggiati della società, dal momento che essi tendono ad avere capacità di adattamento più limitate e a essere maggiormente dipendenti dalle risorse sensibili al clima; sottolinea che gli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici dovranno concentrarsi sul legame fra i cambiamenti climatici e le svariate cause socioeconomiche della vulnerabilità, comprese la povertà e la disuguaglianza di genere;

50.  chiede sistemi di protezione sociale rafforzati che proteggano le regioni e le persone più vulnerabili dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici; chiede inoltre di individuare i gruppi vulnerabili nella progettazione di politiche di adattamento eque a tutti i pertinenti livelli di governance;

51.  sottolinea che la selezione delle misure di adattamento dovrebbe avvenire sulla base di un'analisi incentrata su più criteri, quali efficienza, efficacia, costi finanziari, coerenza con la mitigazione, prospettiva urbana ecc.; chiede alla Commissione di elaborare una definizione di immunizzazione dagli effetti del clima per garantire che tutte le misure siano efficaci e adeguate al rispettivo scopo;

52.  sottolinea il rischio di un adattamento inadeguato ai cambiamenti climatici e i costi ad esso associati; chiede pertanto alla Commissione di sviluppare indicatori per valutare, sulla base degli effetti previsti, se l'Unione stia conseguendo gli obiettivi in materia di adattamento;

53.  invita a sviluppare metodologie e approcci comuni per monitorare e valutare l'efficacia delle azioni di adattamento, riconoscendo al contempo che gli effetti dei cambiamenti climatici e le azioni di adattamento sono locali e specifiche per ciascun contesto;

Finanziamento

54.  chiede che siano incrementati i finanziamenti a tutti i livelli di governance e che siano mobilitati investimenti pubblici e privati negli interventi di adattamento; ricorda la posizione del Parlamento, il quale ha chiesto un obiettivo di spesa del 30 % in materia di clima e un obiettivo di spesa del 10 % in materia di biodiversità nel prossimo QFP 2021-2027 e nello strumento per la ripresa Next Generation EU, il che dovrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi; chiede che la resilienza al clima sia considerata un criterio fondamentale in tutti i pertinenti finanziamenti dell'UE; è dell'avviso che la Banca europea per gli investimenti (BEI), in quanto banca per il clima, dovrebbe anche finanziare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici(9); invita la BEI, in quanto banca per il clima dell'UE, a mettere a disposizione in maniera adeguata i finanziamenti dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici e a impegnarsi a favore di obiettivi di adattamento più ambiziosi nell'ambito della tabella di marcia della banca per il clima e chiede maggiori incentivi per le PMI, che possono svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni di adattamento innovative e sostenibili; sottolinea che il prossimo QFP e il fondo per la ripresa non dovrebbero comportare una maggiore pressione sugli ecosistemi, né una riduzione della connettività e uno sfruttamento eccessivo degli stessi, dal momento che solo l'uso sostenibile della natura consentirà all'Unione di mitigare le interferenze antropogeniche pericolose sul sistema climatico e di adattarvisi(10); chiede un adeguato sostegno finanziario per l'attuazione degli obiettivi di protezione e ripristino della strategia dell'UE per la biodiversità; sottolinea la necessità di rendere il finanziamento dell'adattamento ai cambiamenti climatici inclusivo e attento alle problematiche di genere;

55.  si rammarica del fatto che la metodologia di monitoraggio dell'UE relativa ai finanziamenti per il clima non distingua tra mitigazione e adattamento e che l'assegnazione dei fondi destinati al clima sia stata difficile da tracciare, dal momento che è stata utilizzata più come strumento contabile che come un effettivo sostegno alla pianificazione delle politiche; chiede che il sistema di assegnazione dei fondi destinati al clima sia specifico per ciascuna politica e comprenda criteri di monitoraggio che consentano di effettuare confronti tra i fondi dell'UE, distinguendo fra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi in tutti gli strumenti di bilancio dell'UE;

56.  invita a usare in maniera migliore il fondo di solidarietà dell'UE come un meccanismo di finanziamento per una ricostruzione migliore, fornendo anche incentivi per l'adattamento e una pianificazione lungimirante;

57.  riconosce che gli interventi di adattamento comportano dei costi; osserva tuttavia che il costo dell'inazione sarebbe di gran lunga superiore; insiste sull'importanza di effettuare investimenti nelle misure di adattamento, in quanto le azioni preventive, oltre a salvare vite umane e proteggere l'ambiente, possono risultare più efficienti in termini di costi; mette in risalto il principio della prevenzione e invita la Commissione a sviluppare approcci volti a garantire che i costi derivanti dalla mancata adozione di misure di adattamento non ricadano sui cittadini e ad applicare il principio "chi inquina paga", attribuendo a chi inquina le responsabilità dell'adattamento; chiede all'UE e agli Stati membri di garantire che gli investimenti pubblici siano immuni agli effetti del clima e, al contempo, di fornire incentivi affinché gli investimenti privati verdi e sostenibili agiscano da catalizzatori per i cambiamenti sistemici; ritiene che la prossima strategia di adattamento debba esplicitamente citare il principio del non nuocere, in particolare per prevenire un cattivo adattamento e gli effetti negativi sulla biodiversità;

58.  accoglie con favore la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del fondo di solidarietà dell'UE per coprire le emergenze legate alla salute pubblica come le pandemie;

Sensibilizzazione, conoscenze e ricerca in materia di adattamento

59.  sottolinea l'importanza di svolgere attività di sensibilizzazione in merito agli effetti dei cambiamenti climatici, quali gli eventi meteorologici estremi e le conseguenze per la salute e l'ambiente, nonché in merito alla necessità di adattamento e ai relativi benefici, non solo destinate ai responsabili politici, ma anche attraverso attività di informazione e formazione adeguate e continue in tutte le fasi e in tutti gli ambiti della vita; si rammarica, in tale contesto, dei tagli effettuati al bilancio di programmi importanti come il programma EU4Health ed Erasmus;

60.  riconosce che le principali lacune nelle conoscenze non sono state colmate e ne sono emerse di nuove; chiede pertanto alla Commissione di continuare a individuare e colmare le lacune nelle conoscenze, anche in relazione ai settori critici, per garantire un processo decisionale informato, sviluppando ulteriormente strumenti quali la piattaforma Climate-ADAPT e la comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia Clima (CCI dell'EIT Clima); sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di una migliore condivisione delle conoscenze fra gli Stati membri, che continua a essere insufficiente, e di un migliore coordinamento su questioni quali i bacini fluviali internazionali, la difesa dalle alluvioni, i codici di costruzione ed edilizia in zone potenzialmente ad alto rischio; invita la Commissione a creare un forum di elaborazione e analisi dell'adattamento per migliorare l'uso dei modelli di adattamento e relativi agli effetti dei cambiamenti climatici nell'ambito dei processi decisionali;

61.  pone in rilievo l'elevato livello di innovazione alla base dei progetti e delle misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici, come sviluppo di tecnologie, servizi digitali ecc. e sottolinea la necessità che l'UE sostenga lo sviluppo e l'attuazione di tali iniziative;

62.  sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca e l'innovazione attraverso il programma Orizzonte Europa e altri meccanismi di finanziamento in settori quali l'adattamento ai cambiamenti climatici, le soluzioni basate sulla natura, le tecnologie verdi e altre soluzioni che possono contribuire a contrastare i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi; ricorda altresì il potenziale di Orizzonte Europa per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici dei cittadini dell'UE, contribuendo in tal modo all'adattamento anche attraverso la trasformazione della società; si rammarica, in tale contesto, dei massicci tagli apportati ai bilanci nei settori della ricerca e dell'innovazione a programmi quali Orizzonte Europa, dal momento che tali tagli ridurranno la competitività dell'UE in materia di tecnologie all'avanguardia e soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; ricorda il ruolo fondamentale svolto dai ricercatori nella lotta al riscaldamento globale e sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di una stretta collaborazione scientifica tra partner internazionali; osserva che il partenariato europeo per l'innovazione in materia di agricoltura (PEI-AGRI) può essere uno strumento importante per sviluppare nuove tecnologie e pratiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei sistemi agroalimentari;

63.  sottolinea l'importanza di basare le misure di adattamento sulle conoscenze scientifiche più recenti e sui dati accessibili; prende atto, in tale contesto, del lavoro già svolto da programmi dell'UE come il programma COPERNICUS e sottolinea il ruolo di una migliore raccolta dei dati per garantire previsioni più accurate possibili; chiede un incremento della ricerca e dello sviluppo per trovare soluzioni innovative per l'adattamento e un sostegno mirato alle innovazioni digitali che sfruttano il potere della digitalizzazione ai fini di una trasformazione sostenibile;

64.  osserva che, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sul tema della salute e dei cambiamenti climatici e la relazione Lancet Countdown, gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute aumenteranno e iniziano solo ora a essere presi in considerazione; sottolinea pertanto l'importanza di approfondire lo studio dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana e chiede investimenti nella ricerca in questo settore, una cooperazione intersettoriale in materia di valutazione e sorveglianza dei rischi e una maggiore sensibilizzazione e capacità nel settore sanitario, anche a livello locale, nonché la condivisione delle migliori pratiche e delle conoscenze più recenti sui rischi che il cambiamento climatico comporta per la salute umana, attraverso programmi dell'UE quali Orizzonte Europa e LIFE; chiede che i dati raccolti confluiscano nello spazio europeo dei dati sanitari;

65.  chiede alla Commissione di tenere conto, nella sua strategia, della necessità di garantire che gli Stati membri dispongano di sistemi sanitari resilienti ai cambiamenti climatici, in grado di prevenire le conseguenze dei cambiamenti climatici per la salute, in particolare delle persone più vulnerabili, e di farvi fronte coinvolgendo pienamente la comunità sanitaria nella progettazione di strumenti per l'adattamento; sottolinea che ciò dovrebbe comprendere programmi di prevenzione, piani di misure di adattamento e campagne di sensibilizzazione sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, quali il decesso, le lesioni, l'aumento del rischio di malattie di origine alimentare e idrica derivanti da temperature estreme, inondazioni e incendi, nonché gli effetti dovuti a ecosistemi perturbati, che comportano rischi di malattie, alterazioni delle stagioni del polline e allergie; invita la Commissione a fornire le risorse necessarie per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della rete di controllo delle malattie trasmesse da vettori e la sorveglianza entomologica, nonché la sua efficace applicazione negli Stati membri;

Allarme precoce e reazione rapida

66.  chiede che la nuova strategia ponga maggiore enfasi sulla prevenzione delle crisi, la pianificazione della preparazione, la gestione delle catastrofi e la reazione ad esse, anche in caso di pandemie, facendo leva su tutte le sinergie mediante il meccanismo europeo di protezione civile rafforzato e il coinvolgimento attivo delle agenzie dell'UE come l'AEA e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); è del parere che gli Stati membri dovrebbero coordinare la creazione di tali piani di preparazione con il meccanismo unionale di protezione civile attraverso il suo Centro di coordinamento della risposta alle emergenze; esorta la Commissione a sviluppare orientamenti per le emergenze dovute a ondate di calore nelle città e a promuovere lo scambio delle migliori pratiche fra gli Stati membri in detto contesto;

67.  esorta gli Stati membri a elaborare piani di prevenzione e risposta rapida adeguati in caso di catastrofi climatiche, quali ondate di calore, inondazioni e siccità, che tengano conto delle specificità delle regioni, in particolari costiere o frontaliere, e comprendano meccanismi per l'azione transfrontaliera, garantendo la condivisione delle responsabilità e la solidarietà fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi; insiste sulla necessità di adottare una strategia di adattamento per i territori e le città esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, che si fondi su un nuovo approccio innovativo alla prevenzione e alla gestione dei rischi basato sugli ecosistemi, in particolare identificando zone di riserva, zone inondabili, protezioni naturali e, qualora siano essenziali, protezioni artificiali;

68.  chiede alle autorità nazionali, regionali e locali di istituire sistemi di allerta precoce puntuali e di predisporre strumenti adeguati per rispondere a eventi meteorologici estremi e ad altri effetti negativi dei cambiamenti climatici, nonché alle pandemie;

o
o   o

69.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0015.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
(3) Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
(4) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(5) GU L 177 del 5.6.2020, pag. 3.
(6) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.
(7) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(8) Watson, J. E. M. e al.: "The exceptional value of intact forest ecosystems", (Il valore eccezionale degli ecosistemi forestali intatti) Nature, Ecology and Evolution, Vol. 2, No 4, Macmillan Publishers Limited, Londra, 2018.
(9) Risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
(10) IPBES, relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, 2019.


Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2019
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2019 (2020/2044(INI))
P9_TA(2020)0383A9-0230/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di richiamare l'attenzione del Parlamento sulle loro preoccupazioni,

–  visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

–  visti l'articolo 54 e l'articolo 227, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0230/2020),

A.  considerando che a seguito delle elezioni europee, che si sono tenute dal 23 al 26 maggio 2019, e alla costituzione del nuovo Parlamento il 2 luglio 2019, la commissione per le petizioni ha tenuto la sua riunione costitutiva il 10 luglio 2019;

B.  considerando che nel 2019 il Parlamento ha ricevuto 1 357 petizioni, con un aumento dell'11,23 % rispetto alle 1 220 petizioni presentate nel 2018, il che rivela che nonostante il periodo di sospensione dei lavori per le elezioni europee, i cittadini e i residenti dell'UE hanno continuato a esercitare il loro diritto di petizione;

C.  considerando che nel 2019 il numero di utenti del portale web per le petizioni del Parlamento che hanno sostenuto una o più petizioni è cresciuto rispetto al 2018 e ha raggiunto la cifra complessiva di 28 075; che il numero totale di click a sostegno delle petizioni è stato di 31 679;

D.  considerando che delle petizioni presentate nel 2019, 41 erano co-firmate da uno o più cittadini, 8 da più di 100 cittadini e 3 da più di 10 000 cittadini;

E.  considerando che il numero di petizioni è rimasto esiguo rispetto alla popolazione totale dell'UE; che il numero complessivo delle petizioni ricevute indica che occorrono maggiori sforzi e misure adeguate per sensibilizzare i cittadini in merito al diritto di petizione; che, nell'esercitare il diritto di petizione, i cittadini si aspettano che le istituzioni dell'UE apportino un valore aggiunto nella risoluzione dei loro problemi;

F.  considerando che delle 1 357 petizioni presentate nel 2019, 938 sono state dichiarate ricevibili, 406 sono state dichiarate irricevibili e 13 sono state ritirate; che la percentuale relativamente alta (30 %) di petizioni irricevibili nel 2019 rivela che esiste ancora una diffusa mancanza di chiarezza in merito ai campi di attività dell'UE; che, a tal proposito, è necessario affrontare questo problema mediante campagne di informazione volte a chiarire le competenze dell'Unione e la procedura per la presentazione delle petizioni al Parlamento europeo;

G.  considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, che figurano all'articolo 227 TFUE e all'articolo 226 del regolamento del Parlamento europeo, prevedono che le petizioni debbano essere presentate da cittadini o residenti dell'UE e riguardare materie che rientrano nel campo di attività dell'Unione europea e che concernono direttamente i loro autori;

H.  considerando che il diritto di inviare una petizione al Parlamento europeo è uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE; che il diritto di petizione offre ai cittadini e ai residenti dell'UE un meccanismo aperto, democratico e trasparente per rivolgersi direttamente ai loro rappresentanti eletti e costituisce pertanto un elemento importante della partecipazione attiva dei cittadini ai campi di attività dell'UE;

I.  considerando che una governance democratica basata sulla trasparenza, la protezione efficace dei diritti fondamentali e l'inclusione delle richieste dei cittadini dell'UE nell'agenda politica dell'UE sono necessarie per aumentare la partecipazione diretta dei cittadini e migliorare la qualità del processo decisionale dell'UE; che una governance democratica e trasparente dovrebbe inoltre essere considerata una pietra angolare per rafforzare l'efficacia e la vicinanza ai cittadini del lavoro della commissione per le petizioni;

J.  considerando che il diritto di petizione dovrebbe migliorare la prontezza di risposta del Parlamento alle denunce e alle preoccupazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e alla conformità alla legislazione dell'UE negli Stati membri; che le petizioni costituiscono, tra l'altro, una fonte molto utile di informazione sui casi di scorretta applicazione o violazione del diritto dell'UE; che le petizioni consentono al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE e il suo impatto sui cittadini e sui residenti dell'UE e di individuare le lacune e le incoerenze del diritto dell'UE che minano l'obiettivo di garantire la piena tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

K.  considerando che i cittadini solitamente si rivolgono alla commissione per le petizioni in ultima istanza, quando ritengono che altri organi e altre istituzioni non siano in grado di risolvere le questioni che li preoccupano;

L.  considerando che da tempo il Parlamento svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e ha il processo di petizione più aperto e trasparente in Europa, che consente la partecipazione dei firmatari alle sue attività;

M.  considerando che ogni petizione è esaminata con attenzione dalla commissione per le petizioni; che ciascun firmatario ha il diritto di ricevere, entro un termine ragionevole, una risposta e informazioni in merito alla decisione sulla ricevibilità e al seguito dato dalla commissione per le petizioni nella sua lingua o nella lingua utilizzata nella petizione;

N.  considerando che le attività della commissione per le petizioni si basano sulle informazioni e sui contributi forniti dai firmatari; che le informazioni fornite dai firmatari, insieme alle competenze della Commissione, degli Stati membri e di altri organismi, sono essenziali per il lavoro della commissione per le petizioni; che le petizioni ricevibili spesso forniscono preziosi contributi all'attività di altre commissioni parlamentari e intergruppi;

O.  considerando che una quantità considerevole di petizioni è discussa pubblicamente nelle riunioni della commissione per le petizioni; che i firmatari sono spesso invitati a presentare le proprie petizioni e partecipare pienamente alla discussione, contribuendo così in maniera attiva al lavoro della commissione; che nel 2019 la commissione per le petizioni ha tenuto 9 riunioni ordinarie, durante le quali sono state discusse 250 petizioni alla presenza di 239 firmatari, mentre 126 firmatari hanno partecipato attivamente prendendo la parola; che il ruolo della commissione nel rendere effettivi i diritti dei cittadini europei contribuisce in maniera importante a rafforzare l'immagine e l'autorità del Parlamento;

P.  considerando che i principali temi delle petizioni presentate nel 2019 riguardavano l'ambiente (in particolare preoccupazioni legate all'inquinamento, alla tutela e salvaguardia e alla gestione dei rifiuti), i diritti fondamentali (in particolare i diritti dei minori, i diritti di voto e i diritti dei cittadini dell'UE, segnatamente nel contesto della Brexit), gli affari costituzionali (in particolare questioni relative alle elezioni europee e al recesso del Regno Unito dall'UE), la salute (in particolare questioni relative all'assistenza sanitaria e agli effetti di sostanze pericolose e tossiche), i trasporti (segnatamente i diritti dei passeggeri aerei e ferroviari, i collegamenti transnazionali e le modifiche stagionali agli orari), il mercato interno (in particolare questioni relative ai diritti dei consumatori e alla libera circolazione delle persone), l'occupazione (in particolare, l'accesso al mercato del lavoro e i contratti precari) e la cultura e l'istruzione (in particolare, l'accesso all'istruzione dei minori con disabilità o il bullismo nelle scuole), oltre a molti altri campi di attività;

Q.  considerando che il 73,9 % delle petizioni ricevute (1 003 petizioni) nel 2019 è stato presentato tramite il portale web delle petizioni del Parlamento, rispetto al 70,7 % (863 petizioni) nel 2018;

R.  considerando che nel 2019 il portale web delle petizioni è stato ulteriormente sviluppato in una versione caratterizzata da progettazione web reattiva (RWD), conforme alle nuove caratteristiche del sito web del Parlamento europeo (Europarl); che pertanto è diventato più facile da usare e più accessibile ai cittadini, i quali possono ora utilizzarlo su qualsiasi dispositivo, e che è stato ottimizzato per l'applicazione della norma europea EN 301 549; che è inoltre parzialmente conforme alla norma sul livello AA delle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web (WCAG) 2.1.; che la nuova informativa sulla privacy è stata caricata in tutte le versioni linguistiche nei modelli di e-mail e nella pagina di registrazione ed è stato attivato un captcha audio per la registrazione degli account degli utenti; che il portale web delle petizioni e ePetition sono stati ulteriormente integrati attraverso il miglioramento del loro meccanismo di sincronizzazione; che è stato gestito con successo un numero elevato di richieste di assistenza individuale;

S.  considerando che è opportuno sottolineare che, a causa del periodo di sospensione dei lavori per le elezioni europee, nel corso del 2019 non si sono svolte missioni d'informazione riguardo a petizioni oggetto d'indagine; che la commissione ha eseguito le valutazioni sul seguito dato a numerose precedenti missioni d'informazione e ha adottato le relazioni relative a due missioni svoltesi nel 2018; che per il 2020 sono state programmate alcune missioni d'informazione;

T.  considerando che la commissione per le petizioni ritiene l'iniziativa dei cittadini europei un importante strumento di democrazia partecipativa, che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e delle normative europee; che vi è stata una mancanza di comunicazione efficace in merito all'iniziativa dei cittadini europei;

U.  considerando che i media svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi sistema democratico e conferiscono maggiore trasparenza ai processi della commissione per le petizioni; che una stampa di qualità è un elemento essenziale per l'intera Unione europea; che alcuni media europei fanno confusione riguardo al ruolo e ai poteri della commissione per le petizioni;

V.  considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, il quale esamina le denunce di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea; che nel 2019 la commissione per le petizioni ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione dell'elezione del Mediatore europeo tenendo un'audizione pubblica dei candidati, ai sensi dell'articolo 231 del regolamento; che il 18 dicembre 2019 Emily O'Reilly è stata rieletta Mediatrice europea per la legislatura 2019-2024;

W.  considerando che la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio dell'UE(1) ha espresso sostegno al Mediatore nella sua indagine e ha esortato il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare quanto prima le raccomandazioni del Mediatore; che il Consiglio non ha risposto né al Mediatore né alla risoluzione del Parlamento e non ha intrapreso alcuna azione per la sua attuazione;

X.  considerando che nel 2019 le relazioni tra la commissione per le petizioni e il Mediatore europeo si sono ulteriormente rafforzate, come dimostrato dalla partecipazione attiva del Mediatore alle riunioni della commissione; che in seguito alla sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore(2), Emily O'Reilly ha partecipato alla riunione della commissione del 2 aprile 2019 per uno scambio di opinioni sulle sue nuove prerogative proposte e ha presentato la sua relazione annuale per il 2018 alla riunione della commissione per le petizioni del 4 settembre 2019;

Y.  considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, la quale comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e istituzioni simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo, e mira a promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE e a condividere le migliori prassi;

Z.  considerando che le attività della rete delle petizioni dovrebbero essere migliorate garantendo una cooperazione più efficace fra le commissioni che si occupano delle petizioni; che la rete delle petizioni dovrebbe rafforzare il dialogo e la collaborazione con la Commissione e le altre istituzioni dell'UE per garantire che le questioni sollevate dai cittadini nelle petizioni siano affrontate e risolte in maniera adeguata;

AA.  considerando che, nei suoi orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024, la Presidente von der Leyen si è impegnata a rispondere con un atto legislativo alle risoluzioni del Parlamento in conformità dell'articolo 225 TFUE, al fine di conferire al Parlamento un ruolo più incisivo nell'ambito dell'iniziativa legislativa dell'UE; che la commissione per le petizioni dovrebbe svolgere un ruolo strategico nel creare un collegamento diretto fra il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento e le questioni sollevate dai cittadini attraverso le petizioni;

1.  ricorda che la commissione per le petizioni, in quanto unica commissione che comunica direttamente con i cittadini, deve rafforzare il suo ruolo fondamentale nel difendere e promuovere i diritti dei cittadini e dei residenti dell'UE, nell'ambito delle sue competenze, garantendo che le preoccupazioni e le denunce dei firmatari siano prese in esame tempestivamente e risolte, attraverso un processo di petizione aperto, democratico, agile e trasparente e una cooperazione e un dialogo rafforzati con le altre istituzioni dell'UE e le autorità nazionali, regionali e locali, e astenendosi dal dare risposte tendenziose o politicizzate ai firmatari;

2.  si rammarica del fatto che i firmatari non comprendano ancora sufficientemente i motivi in base ai quali una petizione è dichiarata irricevibile; sottolinea l'importanza di una campagna di informazione e un dibattito pubblico costanti riguardanti gli ambiti di attività dell'Unione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al diritto di petizione al Parlamento europeo, fornendo informazioni più chiare e dettagliate sui poteri dell'UE; sottolinea la necessità di adottare con urgenza tutte le misure necessarie per mettere in atto una governance dell'UE democratica basata sulla trasparenza, su una migliore tutela dei diritti fondamentali e sulla partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali dell'UE; ritiene essenziale trovare il modo per promuovere maggiormente il diritto di petizione, sensibilizzando al contempo l'opinione pubblica in tal senso; propone di intensificare le campagne di informazione nell'Unione europea per garantire che i cittadini dell'UE acquisiscano una migliore conoscenza delle sue competenze e per chiarire la percezione del ruolo della commissione per le petizioni presso l'opinione pubblica;

3.  chiede un servizio stampa e comunicazione più attivo e una presenza più dinamica sui social media, al fine di migliorare la visibilità del lavoro della commissione e di aumentare la sua capacità di risposta alle preoccupazioni dell'opinione pubblica e ai dibattiti dell'UE, evidenziando anche i casi e le storie di successo in cui una questione sollevata da un firmatario è stata risolta con il sostegno della commissione per le petizioni;

4.  propone di organizzare campagne ed eventi di sensibilizzazione rivolti ai giornalisti e ai media per evitare la diffusione di informazioni imprecise e migliorare pertanto la relazione fra la commissione per le petizioni e i media; sottolinea che i media svolgono un ruolo fondamentale nell'informare i cittadini europei in merito al lavoro quotidiano della commissione per le petizioni e possono contribuire, tramite le loro attività, a migliorare le conoscenze dei cittadini europei riguardo al lavoro della commissione per le petizioni; sottolinea che è compito dell'UE incentivare la messa a disposizione dei cittadini europei di informazioni accurate;

5.  mette in risalto l'opportunità che le petizioni offrono al Parlamento europeo e alle altre istituzioni dell'UE di mantenere un dialogo diretto con i cittadini dell'Unione e i residenti legali che sono interessati dall'applicazione scorretta o da violazioni del diritto dell'UE oppure da incoerenze nella legislazione dell'UE, e di risolvere i problemi che sono stati individuati; accoglie quindi con favore il fatto che le petizioni siano la porta d'ingresso dei cittadini nelle istituzioni europee; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra la commissione per le petizioni e le commissioni competenti, le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali, regionali e locali sulle indagini o le proposte relative all'attuazione e al rispetto del diritto dell'UE;

6.  ritiene che, al fine di garantire che le petizioni siano inoltrate alle autorità pertinenti e competenti, sia necessario migliorare la cooperazione con i parlamenti nazionali, i governi degli Stati membri, le pertinenti istituzioni nazionali e i difensori civici;

7.  ricorda che le petizioni apportano un contributo prezioso al ruolo della Commissione di custode dei trattati; ribadisce che una buona cooperazione tra la commissione per le petizioni e la Commissione è fondamentale e che nel trattamento delle petizioni sono essenziali risposte più rapide da parte della Commissione; accoglie con favore, a tale riguardo, l'impegno assunto dal vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, durante la sua audizione in qualità di commissario designato, di migliorare ulteriormente la gestione delle petizioni da parte della Commissione e di garantire la presentazione di risposte accurate entro il termine di tre mesi; ribadisce il suo invito alla Commissione ad assicurare la trasparenza e l'accesso ai documenti nel quadro delle procedure EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute e delle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse;

8.  chiede alla Commissione di impegnarsi a collaborare più attivamente con la commissione per le petizioni onde garantire che i cittadini che presentano petizioni ricevano una risposta precisa alle loro richieste e denunce relative all'applicazione del diritto dell'UE;

9.  ritiene che la Commissione non dovrebbe attribuire al solo firmatario di una petizione la responsabilità di agire nel caso in cui si individui un problema di applicazione o di violazione del diritto dell'UE; ritiene che la Commissione debba verificare se le autorità nazionali stanno prendendo provvedimenti per risolvere il problema menzionato nella petizione e debba essere pronta a intervenire in caso di inefficacia delle azioni delle autorità nazionali;

10.  sottolinea che la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti di tutte le istituzioni dell'UE, compreso il Consiglio, dovrebbe costituire la regola, al fine di assicurare i più alti livelli di tutela dei diritti democratici dei cittadini; osserva che il vigente regolamento (CE) n. 1049/2001(3) non riflette più la situazione attuale; chiede alla Commissione di presentare una proposta di rifusione del regolamento del 2001, al fine di rafforzare la trasparenza e l'obbligo di rendere conto tramite la promozione di una buona prassi amministrativa;

11.  osserva che la commissione per le petizioni riceve spesso denunce di violazioni dello Stato di diritto da parte di talune autorità; ricorda che garantire l'applicazione effettiva, equa e uniforme del diritto dell'Unione europea è fondamentale per la difesa dello Stato di diritto, che è uno dei valori fondanti dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito all'articolo 2 TUE; chiede alla Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di rispettare gli impegni assunti nella sua comunicazione del 17 luglio 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione: Programma d'azione" (COM(2019)0343), al fine di promuovere una cultura di rispetto dello Stato di diritto, rafforzare la cooperazione con le autorità nazionali e garantire una risposta comune efficace alle attuali minacce all'interno dell'Unione;

12.  esorta la Commissione ad adottare misure per garantire che l'interpretazione del campo di applicazione dell'articolo 51 sia quanto più coerente e ampia possibile; ricorda che le aspettative della maggior parte dei cittadini che presentano petizioni inerenti ai diritti loro conferiti dalla Carta sono elevate e vanno oltre il loro attuale campo di applicazione;

13.  ritiene che la cooperazione con le altre commissioni del Parlamento sia essenziale per il trattamento esaustivo delle petizioni; rileva che nel 2019 sono state trasmesse ad altre commissioni 65 petizioni per parere e 351 per informazione e che la commissione ha ricevuto da altre commissioni 38 pareri e 9 conferme che le petizioni sono state tenute in considerazione nel loro lavoro; rileva altresì che nel 2018 sono state trasmesse ad altre commissioni 47 petizioni per parere e 660 per informazione e che la commissione ha ricevuto da altre commissioni 30 pareri e 38 conferme che le petizioni sono state tenute in considerazione nel loro lavoro; ricorda che i firmatari sono informati delle decisioni di richiedere pareri ad altre commissioni per il trattamento delle loro petizioni; sottolinea pertanto l'importanza del contributo delle altre commissioni nel consentire al Parlamento di rispondere più rapidamente ed efficientemente alle preoccupazioni dei cittadini;

14.  reputa che la rete delle petizioni sia uno strumento utile per aumentare la consapevolezza in merito alle questioni sollevate nelle petizioni e facilitare il trattamento delle petizioni nelle altre commissioni alle quali queste sono trasmesse per parere o per conoscenza; osserva che occorre garantire un seguito adeguato delle petizioni nell'attività parlamentare e legislativa; sottolinea che la rete delle petizioni potrebbe essere considerata uno strumento strategico per promuovere il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo sancito dall'articolo 225 TFUE, affrontando le lacune e le incoerenze del diritto dell'UE messe in luce nelle petizioni per garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini; è convinto che le riunioni regolari della rete per le petizioni siano essenziali per rafforzare la cooperazione tra le commissioni parlamentari attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i membri della rete; sottolinea che un legame più stretto fra le commissioni può anche migliorare l'efficacia nella pianificazione delle audizioni e degli studi parlamentari sugli stessi argomenti; è favorevole all'elaborazione di un meccanismo che consenta alla commissione per le petizioni di essere direttamente coinvolta nel processo legislativo;

15.  richiama l'attenzione sulle principali relazioni annuali approvate dalla commissione per le petizioni nel 2019, segnatamente la relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni nel 2018(4) e la relazione annuale sul lavoro del Mediatore europeo nel 2018(5);

16.  osserva che la commissione per le petizioni ha espresso il suo parere su questioni importanti sollevate nelle petizioni attraverso il contributo apportato a relazioni parlamentari e legislative, in particolare sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE(6) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE(7);

17.  sottolinea che molte petizioni hanno condotto a un'azione legislativa o politica, non solo tramite relazioni o proposte di risoluzione, ma anche mediante pronunce pregiudiziali o procedure d'infrazione;

18.  prende atto del fatto che l'ambiente è stato il principale motivo di preoccupazione per i firmatari nel 2019; ricorda, a tale proposito, la proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, sulla gestione dei rifiuti, adottata il 21 marzo 2019 dalla commissione per le petizioni e il 4 aprile 2019 dall'Aula(8); sottolinea che la gestione dei rifiuti è una delle principali sfide socioeconomiche e ambientali a livello mondiale e ribadisce il suo invito a massimizzare la prevenzione, il riutilizzo, la raccolta differenziata e il riciclaggio al fine di stimolare la transizione verso un'economia circolare; ribadisce il suo invito alla Commissione a sfruttare appieno il potenziale del sistema di segnalazione preventiva, come stabilito nelle direttive rivedute sui rifiuti; richiama l'attenzione sulla relazione della missione d'informazione in Valledora (Italia), approvata l'11 aprile 2019, e chiede alle autorità nazionali, regionali e locali competenti di garantire l'attuazione piena e coerente di tutte le raccomandazioni ivi contenute;

19.  richiama l'attenzione sull'audizione relativa alla negazione dei cambiamenti climatici, che la commissione per le petizioni ha tenuto il 21 marzo 2019 insieme alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare; ritiene che la commissione per le petizioni debba continuare a contrastare il negazionismo dei cambiamenti climatici, anche promuovendo l'adozione di sanzioni efficaci e dissuasive nei confronti dei gruppi d'interesse che esercitano pressioni sulle istituzioni dell'UE le cui attività sono direttamente o indirettamente connesse al negazionismo dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza fondamentale di garantire che il lavoro futuro della commissione per le petizioni rivolga un'attenzione specifica ai cambiamenti climatici, al fine di rafforzare le attività complessive delle istituzioni dell'UE volte ad attuare in maniera coerente il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi;

20.  ricorda gli studi dal titolo "Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union" (Sicurezza nucleare transfrontaliera, responsabilità e cooperazione nell'Unione europea) e "Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection" (Gli interferenti endocrini: dalle prove scientifiche alla protezione della salute), che la commissione per le petizioni ha commissionato per dare seguito a un numero significativo di petizioni che manifestavano preoccupazioni riguardo a tali questioni e che sono stati presentati in occasione delle sue riunioni del 20 febbraio 2019 e del 2 aprile 2019; deplora che le norme ambientali non siano sempre correttamente attuate negli Stati membri, come indicato in numerose petizioni; sottolinea l'importanza di rispondere alle aspettative dei cittadini dell'UE sulla tutela dell'ambiente ed esorta pertanto la Commissione a garantire, insieme agli Stati membri, la corretta attuazione delle normativa dell'UE in quest'ambito; è convinto che la Commissione debba intensificare le sue attività per garantire che le valutazioni ambientali effettuate dagli Stati membri per l'autorizzazione di progetti infrastrutturali, in relazione ai quali i firmatari delle petizioni hanno messo in luce gravi rischi per la salute umana e l'ambiente, siano basate su analisi accurate ed esaustive, in piena conformità del diritto dell'UE;

21.  esprime profonda preoccupazione per i gravi danni alla salute riscontrati dai cittadini che vivono in zone in cui sono prodotte grandi quantità di sostanze cancerogene, con gli effetti negativi peggiori registrati fra i bambini; è fermamente convinto del fatto che la Commissione debba utilizzare appieno e applicare in maniera coerente le disposizioni di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in relazione alle sostanze soggette ad autorizzazione poiché cancerogene, persistenti e bioaccumulabili, garantendone la sostituzione con sostanze alternative non tossiche, anche promuovendo processi industriali a tal fine;

22.  richiama l'attenzione sul numero elevato di petizioni sulla Brexit presentate nel 2019, che nella maggior parte dei casi chiedevano di tutelare i diritti dei cittadini dell'UE prima e dopo il recesso del Regno Unito; accoglie con favore l'eccellente lavoro svolto dalla commissione per le petizioni, che, dando voce alle preoccupazioni manifestate da tali firmatari, ha contribuito a garantire che i diritti dei cittadini restassero una delle priorità principali del Parlamento durante i negoziati per la Brexit; sottolinea che, in vista dell'incertezza di una Brexit senza accordo, molti cittadini, sia dell'UE che del Regno Unito, si sono rivolti alla commissione per le petizioni perché temono che i loro diritti vengano messi in pericolo a causa dell'assenza di un accordo; osserva che, per preservare i diritti di cui godono i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio, può essere utile disporre di una legislazione adeguata nel caso in cui tale Stato membro muti il suo status nei confronti dell'UE;

23.  ricorda il ruolo specifico di protezione svolto dalla commissione per le petizioni in seno all'UE nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ricorda l'importante lavoro in corso della commissione riguardo alle petizioni relative a questioni legate alla disabilità; osserva che nel 2019 il numero di petizioni sulla disabilità è diminuito rispetto all'anno precedente; rileva, tuttavia, che l'accessibilità e la discriminazione restano tra le principali sfide affrontate dalle persone con disabilità; ricorda che nel 2019 la commissione per le petizioni ha rivolto un'attenzione particolare alla discussione di petizioni sull'istruzione inclusiva per i bambini disabili; chiede una nuova agenda delle competenze, che dovrà essere collocata in una posizione del tutto centrale in Europa, e proposte concrete su come promuovere l'inclusività e facilitare il riconoscimento e la portabilità delle competenze all'interno dell'Europa;

24.  accoglie con favore il fatto che nel 2019 la commissione per le petizioni ha affrontato le preoccupazioni sollevate dai cittadini in numerose petizioni relative alla trasparenza e alla responsabilità delle istituzioni dell'UE; ricorda, a tale proposito, che in occasione della sua riunione del 2 aprile 2019, la commissione ha ospitato un seminario sui conflitti di interesse: integrità, responsabilità e trasparenza nelle istituzioni e agenzie dell'UE, che ha preso in esame i risultati conseguiti in relazione ai conflitti di interesse, all'integrità, alla responsabilità, alla trasparenza, ai codici di condotta e alle cosiddette "porte girevoli" nelle istituzioni e agenzie dell'Unione; rammenta l'importante contributo apportato al dibattito dalla Mediatrice europea, che ha pronunciato l'intervento di apertura sui risultati conseguiti e le sfide per le istituzioni dell'UE;

25.  chiede la rapida approvazione di riforme giuridiche volte ad affrontare la mancanza di trasparenza del processo decisionale dell'UE, i conflitti di interessi e tutte le questioni etiche a livello dell'UE che interessano il processo legislativo in relazione alle questioni sollevate dai cittadini tramite le petizioni;

26.  richiama l'attenzione sul sostegno di maggioranza dato dall'Aula alla risoluzione del Parlamento del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE(9); ricorda che il Consiglio, in qualità di colegislatore, è un'istituzione indispensabile per i cittadini dell'Unione; si rammarica del fatto che numerose discussioni e riunioni del Consiglio si svolgano ancora a porte chiuse; invita il Consiglio a mettere in atto una politica di maggiore trasparenza per migliorare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche; incoraggia il Consiglio a pubblicizzare più ampiamente alcuni incontri e documenti per instaurare una migliore comunicazione con i cittadini europei e i parlamenti nazionali;

27.  prende atto dell'esito dell'audizione pubblica organizzata dalla commissione per le petizioni il 12 novembre 2019 sulla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act) e il relativo impatto extraterritoriale sui cittadini dell'UE; deplora che la Commissione e il Consiglio sembrino attribuire più importanza alle relazioni internazionali con gli Stati Uniti che ai diritti e agli interessi dei cittadini dell'UE, in particolare nel caso della legge FATCA, e invita le due istituzioni ad assumersi le proprie responsabilità e a intervenire rapidamente e in maniera significativa a sostegno dei cittadini interessati, come chiesto dal Parlamento nella risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"(10);

28.  ricorda l'importante attività in corso della commissione per le petizioni mirante a garantire la tutela del benessere degli animali nell'UE, come dimostrato dal numero significativo di petizioni su tale argomento discusse nelle sue riunioni nel 2019; reputa fondamentale il lancio di una nuova strategia dell'UE sul benessere degli animali per colmare tutte le lacune esistenti e garantire una tutela piena ed effettiva del benessere degli animali attraverso un quadro legislativo chiaro ed esaustivo che sia pienamente in linea con i requisiti dell'articolo 13 TFUE; richiama l'attenzione sull'audizione pubblica sulla rivalutazione della popolazione dei lupi nell'UE, che la commissione per le petizioni ha tenuto il 5 dicembre 2019 insieme alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e in associazione con la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, al fine di dare voce alle preoccupazioni dei cittadini riguardo al quadro giuridico a tutela dei lupi e all'impatto della popolazione di lupi e di altri grandi carnivori, come l'orso bruno, sull'ambiente e le comunità rurali; sottolinea che nel quadro della direttiva Habitat i grandi carnivori sono specie protette nella maggior parte degli Stati membri; invita gli Stati membri a utilizzare in maniera migliore gli strumenti previsti dall'attuale legislazione dell'UE per affrontare eventuali conflitti legati alla conservazione dei grandi carnivori protetti; invita la Commissione a presentare quanto prima un orientamento dell'UE aggiornato sulle norme in materia di protezione delle specie, al fine di conseguire una coesistenza soddisfacente fra le persone e i grandi carnivori nelle aree interessate;

29.  ritiene fondamentale che i cittadini possano partecipare direttamente all'avvio di proposte legislative; sottolinea che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento fondamentale per la cittadinanza attiva e la partecipazione pubblica; accoglie con favore l'adozione, il 17 aprile 2019, delle nuove norme per l'iniziativa dei cittadini europei, che apportano numerosi miglioramenti strutturali e tecnici mirati a rendere lo strumento più facile da usare e più accessibile e a facilitare una maggiore partecipazione dei cittadini dell'UE al processo legislativo nell'Unione; rileva un numero significativo di nuove iniziative dei cittadini europei registrate dalla Commissione nel 2019, il che indica che i cittadini stanno cogliendo l'opportunità di avvalersi di strumenti partecipativi per far sentire la loro voce nei processi di definizione delle politiche e delle leggi; chiede più campagne di informazione sul ruolo dell'iniziativa dei cittadini europei, al fine di promuovere l'uso di tale risorsa da parte dei cittadini europei; si rammarica che finora la maggior parte delle iniziative dei cittadini europei con esito positivo non si sia conclusa con una proposta legislativa della Commissione; esorta la Commissione ad approcciarsi alle iniziative dei cittadini europei nel modo più aperto e reattivo possibile per rendere tale strumento un vero successo della democrazia partecipativa europea agli occhi dei cittadini; invita pertanto la Commissione ad avviare una proposta legislativa sulla base di iniziative dei cittadini europei dall'esito positivo sostenute dal Parlamento europeo;

30.  ricorda che le relazioni con il Mediatore europeo figurano tra le competenze conferite alla commissione per le petizioni dal regolamento del Parlamento europeo; accoglie con favore la fruttuosa collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei difensori civici; sottolinea gli eccellenti rapporti esistenti tra il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni; prende atto del ruolo essenziale svolto dalla commissione per le petizioni nel garantire che le audizioni pubbliche dei candidati nel quadro della procedura di elezione del Mediatore europeo nel 2019 fossero condotte in modo trasparente ed efficace;

31.  apprezza i contributi regolari del Mediatore europeo alle attività della commissione per le petizioni nell'arco dell'intero anno; è fermamente convinto che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione debbano garantire un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni del Mediatore;

32.  ricorda che il portale web delle petizioni è uno strumento essenziale per garantire un processo di petizione efficace, trasparente e senza ostacoli; accoglie con favore, a tale riguardo, il suo allineamento alle caratteristiche del sito web del Parlamento europeo (Europarl); ricorda che, dalla fine del 2017, documenti quali ordini del giorno, verbali e comunicazioni della commissione per le petizioni sono stati automaticamente caricati sul portale, fornendo ai cittadini un portale più reattivo, trasparente e accessibile; sottolinea che è necessario continuare a compiere sforzi per rendere il portare più accessibile alle persone con disabilità, compresi gli sviluppi che consentono ai firmatari di presentare petizioni nelle lingue dei segni nazionali dell'UE, al fine di garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano esercitare il loro diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, quale stabilito agli articoli 20 e 24 TFUE e all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; suggerisce di garantire al portale delle petizioni sul sito web del Parlamento europeo una maggiore visibilità; è dell'avviso che il diritto di petizione sia direttamente legato alle attività dell'istituzione e che meriti una collocazione visibile e facilmente accessibile sul sito web del Parlamento europeo; chiede di indagare su come prevenire l'uso di identità false o rubate;

33.  sottolinea che, sebbene il numero di sostenitori di una o più petizioni sia aumentato rispetto al 2018, sul portale web delle petizioni del Parlamento europeo alcuni firmatari continuano a incontrare difficoltà tecniche nell'esprimere il sostegno a diverse petizioni;

34.  sottolinea che lo strumento ePetition è una banca dati importante per il funzionamento della commissione per le petizioni, ma chiede di migliorarne e modernizzarne l'interfaccia per renderla di più semplice utilizzo e più accessibile;

35.  si congratula con la segreteria della commissione per le petizioni per la sua efficienza e grande accuratezza nel trattare le petizioni conformemente agli orientamenti forniti dalla commissione e al ciclo di vita delle petizioni nell'amministrazione del Parlamento europeo;

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni per le petizioni degli Stati membri e ai difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.

(1) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.
(2) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 182.
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(4) Relazione approvata il 22 gennaio 2019.
(5) Relazione approvata il 12 novembre 2019.
(6) Parere approvato il 21 gennaio 2019.
(7) Parere approvato il 20 febbraio 2019.
(8) Testi approvati, P8_TA(2019)0338.
(9) Testi approvati, P8_TA(2019)0045.
(10) GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 141.

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