Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0623),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0197/2019),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea(1),
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla crisi dell'organo di appello dell'OMC(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0133/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 gennaio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/167.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi
La Commissione prende atto delle preoccupazioni del Parlamento e degli Stati membri circa le pratiche di alcuni paesi terzi intese a costringere l'Unione e/o i suoi Stati membri ad adottare o revocare particolari misure strategiche. La Commissione condivide il parere secondo cui tali pratiche destano notevoli preoccupazioni. La Commissione conferma la sua intenzione di prendere ulteriormente in considerazione un eventuale strumento, che potrebbe essere adottato al fine di scoraggiare o compensare azioni coercitive di paesi terzi e che consentirebbe la rapida adozione di contromisure innescate da tali azioni. La Commissione intende proseguire la propria valutazione e, su tale base e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, adottare una proposta legislativa che preveda un meccanismo tale da consentire di scoraggiare o compensare tali azioni conformemente al diritto internazionale. Come annunciato nella lettera d'intenti del 16 settembre 2020 inviata dal presidente della Commissione al presidente del Parlamento e al presidente di turno del Consiglio, la Commissione adotterà la proposta in ogni caso entro la fine del 2021 o anteriormente, qualora ciò fosse necessario a seguito di un'azione coercitiva intrapresa da un paese terzo.
Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi. Entrambe le istituzioni si impegnano a svolgere il proprio ruolo istituzionale di colegislatori e a esaminare la proposta tempestivamente, tenendo conto degli obblighi dell'Unione derivanti dal diritto internazionale pubblico e dalle norme dell'OMC nonché dei pertinenti sviluppi nel commercio internazionale.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
L'Unione mantiene il suo impegno a favore di un approccio multilaterale alla risoluzione internazionale delle controversie, del commercio basato su regole e della cooperazione internazionale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'Unione coopererà a tutti gli sforzi volti a riformare il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC che possano garantire il funzionamento efficace dell'organo d'appello dell'OMC.
Dichiarazioni della Commissione
1. Dichiarazione della Commissione relativa al rispetto del diritto internazionale
Qualora l'Unione avvii una controversia nei confronti di un altro membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding – DSU), la Commissione compirà ogni ragionevole sforzo per ottenere il prima possibile il consenso di tale membro a ricorrere all'arbitrato di cui all'articolo 25 della DSU quale procedura di appello provvisoria, che mantiene le caratteristiche essenziali dei ricorsi presentati dinanzi all'organo d'appello ("procedura di arbitrato d'appello"), finché tale organo non sarà in grado di riprendere pienamente le proprie funzioni conformemente all'articolo 17 della DSU.
Nell'adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), del regolamento, la Commissione agirà conformemente alle prescrizioni del diritto internazionale in materia di contromisure, quali codificate negli articoli relativi alle responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti adottati dalla Commissione del diritto internazionale.
In particolare, prima di adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione inviterà il membro dell'OMC interessato a dare attuazione alle constatazioni e alle raccomandazioni del panel dell'OMC, notificherà a tale membro dell'OMC l'intenzione dell'Unione di adottare contromisure e ribadirà la sua disponibilità a negoziare una soluzione concordata conformemente alle prescrizioni della DSU.
Se sono già stati adottati atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione ne sospenderà l'applicazione se l'organo d'appello riprenderà le sue funzioni in relazione al caso in questione conformemente all'articolo 17 della DSU o se verrà avviata una procedura d'appello provvisoria, a condizione che tale procedura sia perseguita in buona fede.
2. Dichiarazione della Commissione
La Commissione esprime soddisfazione per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 654/2014.
La Commissione ricorda che, secondo la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale, tra l'altro, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere la Commissione intende agire in conformità con la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale e con la presente dichiarazione.
Nel preparare progetti di atti di esecuzione che incidono sugli scambi di servizi o sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, la Commissione ricorda i suoi obblighi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e conferma che procederà ad effettuare ampie consultazioni preliminari al fine di garantire che tutti gli interessi e le implicazioni pertinenti possano essere portati all'attenzione della Commissione, condivisi con gli Stati membri e tenuti debitamente in considerazione nell'eventuale adozione di misure. Nel corso di tali consultazioni la Commissione solleciterà e si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da eventuali misure di politica commerciale che l'Unione dovesse adottare in tali settori. Analogamente la Commissione solleciterà e si attende di ricevere contributi dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale adottate dall'Unione o che possono essere interessate da tali misure.
In caso di misure nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione, in particolare, i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati, tra l'altro per quanto riguarda le modalità di interazione delle eventuali misure di politica commerciale con la legislazione dell'Unione e nazionale. Agli altri soggetti interessati da tali misure di politica commerciale sarà analogamente data l'opportunità di formulare raccomandazioni ed esprimere preoccupazioni in merito alla scelta e alla concezione delle misure da adottare. Le osservazioni saranno condivise con gli Stati membri al momento dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 8 del regolamento. Il riesame periodico di tali eventuali misure imposte, durante la loro applicazione o successivamente al loro termine, terrà analogamente conto dei contributi delle autorità degli Stati membri e dei privati interessati in merito al loro funzionamento e consentirà di effettuare modifiche in caso di problemi.
La Commissione ribadisce infine di attribuire grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per far rispettare i diritti dell'Unione previsti in virtù di accordi commerciali internazionali, anche nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Le misure che saranno scelte in questi settori dovranno pertanto garantire anche un'efficace rispetto delle norme in linea con i diritti dell'Unione, in modo tale da indurre il paese terzo interessato a conformarsi, ed essere coerenti con le norme internazionali applicabili per quanto riguarda il tipo di misure consentite.
Dichiarazione della Commissione
Al momento dell'adozione del regolamento nel 2014 la Commissione si è impegnata a comunicare efficacemente e a scambiare opinioni con il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda le controversie in materia di scambi commerciali che possono portare all'adozione di misure a norma del regolamento e, in generale, le azioni per assicurare il rispetto delle norme. Tenendo presente l'obiettivo generale di far rispettare in maniera efficace ed efficiente i diritti dell'Unione previsti in virtù degli accordi commerciali internazionali dell'Unione, la Commissione continuerà a promuovere e a razionalizzare le sue interazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio a beneficio di tutte le parti.
La Commissione si impegna in particolare a esaminare, nell'ambito del suo sistema rafforzato volto ad assicurare il rispetto delle norme, le presunte violazioni degli accordi commerciali internazionali dell'Unione sollevate dal Parlamento, dai suoi deputati o dalle sue commissioni, o dal Consiglio, fermo restando che tali segnalazioni dovranno essere corredate di elementi di prova. La Commissione manterrà il Parlamento e il Consiglio informati dei risultati ottenuti nell'ambito delle sue attività volte a rafforzare il rispetto delle norme.
Nell'attuare il sistema rafforzato, la Commissione presterà pari attenzione alle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE e alle presunte violazioni dei sistemi di accesso al mercato. Il trattamento delle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile sarà pienamente integrato nel sistema. La Commissione darà la priorità ai casi che sono particolarmente gravi in termini di effetti sui lavoratori o sull'ambiente in un contesto commerciale, che hanno un'importanza sistemica e che sono giuridicamente solidi.
La Commissione continuerà a impegnarsi pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione. In tale contesto la Commissione continuerà a seguire la sua prassi di comunicazione trasmettendo periodicamente lo stato di avanzamento di tutte le controversie pendenti e comunicando immediatamente informazioni sui principali sviluppi relativi alle controversie contemporaneamente alla condivisione di tali informazioni con gli Stati membri. Tali attività di comunicazione e condivisione di informazioni si svolgeranno per il tramite dei comitati del Consiglio e delle commissioni del Parlamento responsabili.
La Commissione continuerà nel contempo a tenere regolarmente informati il Parlamento e il Consiglio in merito agli sviluppi internazionali suscettibili di portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento.
La Commissione ribadisce infine il proprio impegno a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio a trasmettere tempestivamente al Parlamento e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che sottopone al comitato di Stati membri nonché i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione dei pareri del comitato. Tale processo è gestito mediante il registro dei documenti dei comitati.