Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2019 (2020/2208(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta dei diritti fondamentali"),
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 11 e 17,
– visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016,
– visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,
– visti il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) e le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e le raccomandazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) del 20 novembre 1989 e i relativi due protocolli facoltativi adottati il 25 maggio 2000,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007,
– vista la dichiarazione politica dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 giugno 2016 sull'HIV e l'AIDS dal titolo "On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030" (Intensificare le misure di contrasto all'epidemia dell'HIV/AIDS al fine di debellarla entro il 2030),
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, adottata il 18 dicembre 1992,
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2018 su un appello mondiale a un'azione concreta per la totale eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza ad essi connessa e per l'attuazione integrale e il seguito della dichiarazione e del programma d'azione di Durban,
– vista la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 28 maggio 2019, che ha dichiarato il 22 agosto Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo,
– vista la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 aprile 2019 sulla violenza sessuale connessa ai conflitti,
– visti la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e l'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza 2019-2024,
– vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU volta a eliminare la violenza contro le donne e le ragazze,
– visti la Piattaforma d'azione di Pechino e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,
– vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sulla violenza e sulle molestie del 21 giugno 2019,
– vista la Dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro del 21 giugno 2019,
– visto il memorandum d'intesa del 16 agosto 2019 relativo alla cooperazione tra il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,
– viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottate il 5 novembre 1992,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in appresso la "Convenzione di Istanbul") dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,
– visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) "Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE", del 28 aprile 2015 (JOIN(2015)0016), adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e il relativo riesame intermedio del giugno 2017 (SWD(2017)0254),
– visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio il 17 novembre 2020,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 18 febbraio 2019, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2019,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2019, sull'azione dell'UE volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 15 luglio 2019, sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite,
– viste le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulla democrazia,
– visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati il 24 giugno 2013,
– visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati il 24 giugno 2013,
– visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, aggiornati dal Consiglio il 12 aprile 2013, sulla libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio il 12 maggio 2014, nonché sui difensori dei diritti umani, adottati dal Consiglio il 14 giugno 2004,
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna, adottati dal Consiglio il 18 marzo 2019,
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019,
– vista la revisione 2019 degli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dal Consiglio il 16 settembre 2019,
– viste la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2020)0660) e l'agenda geopolitica della legislatura UE 2019-2024,
– vista la relazione della Commissione del giugno 2020 dal titolo "Legal gender recognition in the EU – The journey of trans people towards full equality" (Riconoscimento giuridico del genere nell'UE - Il percorso delle persone transessuali verso la piena uguaglianza),
– viste la comunicazione congiunta della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2020)0017) e le conclusioni della presidenza del Consiglio del 16 dicembre 2020 sul piano d'azione sulla parità di genere (GAP) III,
– vista la seconda indagine LGBTI condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 14 maggio 2020, dal titolo "A long way to go for LGBTI equality" (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI),
– vista la decisione del Mediatore europeo, del 30 luglio 2020, sul ruolo dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE,
– viste le relazioni dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e le relazioni dell'intergruppo del Parlamento europeo per la libertà di religione o di credo e la tolleranza religiosa,
– vista la relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi(1),
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni(2),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e sul mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea(3),
– viste la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2018(4), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,
– viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2019 relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni di urgenza") conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,
– visto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero conferito nel 2019 a Ilham Tohti, difensore dei diritti umani uiguro, professore di economia, sostenitore dei diritti della minoranza uigura in Cina e prigioniero politico detenuto in Cina,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0259/2020),
A. considerando che la celebrazione nel 2019 del 10º anniversario della Carta dei diritti fondamentali ha ricordato all'Unione il suo impegno dichiarato e l'obbligo basato sul trattato di proseguire con determinazione nelle azioni tese alla protezione, alla promozione e al rispetto dei diritti umani, sia all'interno che al di fuori dei suoi confini; che in tale occasione l'UE ha ribadito il suo impegno a rimanere un protagonista influente sulla scena mondiale e a continuare a svolgere un ruolo di primo piano come difensore della democrazia e dei diritti umani a livello globale;
B. considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'UE e che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe pertanto essere attuata e integrata come principio orizzontale in tutte le attività e le politiche dell'UE;
C. considerando che i cristiani sono il gruppo religioso più perseguitato al mondo e che costituiscono l'80 % di tutti i credenti perseguitati; che le persecuzioni vanno dalla discriminazione quotidiana in materia di istruzione, occupazione e vita sociale, fino alla limitazione di tutte le forme di espressione, e persino alle aggressioni fisiche contro le comunità cristiane, che si avvicinano molto alla definizione internazionale di genocidio adottata dalle Nazioni Unite;
D. considerando che ormai da 25 anni la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 sottolineano l'importanza della parità di diritti e di opportunità per le donne, nonché della loro partecipazione paritaria ai processi decisionali e democratici per il consolidamento della democrazia;
E. considerando che la mancanza di donne che partecipino allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) accresce il rischio di distorsioni; che la formazione scientifica è importante per acquisire competenze e ottenere un impiego dignitoso e i posti di lavoro del futuro, nonché per eliminare gli stereotipi di genere che la considerano un ambito tipicamente maschile, in modo da permettere alle donne di godere appieno dei loro diritti umani;
F. considerando che nel corso della celebrazione del 30º anniversario dell'UNCRC, nel novembre 2019, l'UE ha sottolineato il suo impegno a elaborare una strategia globale sui diritti dei minori e genitoriali e a porre tali diritti al centro delle politiche dell'UE; che il 20 novembre 2019 il Parlamento ha ospitato una conferenza sul tema in cui sono state affrontate una serie di questioni, tra cui le sfide legate alla tutela dei diritti del minore in un mondo digitale in continua evoluzione, con particolare riferimento al divieto di accesso alla pornografia minorile e alla lotta contro le molestie e la violenza, al superamento degli ostacoli al pieno godimento dei diritti dei minori e alla risposta alla mutevole natura dei conflitti armati e al relativo impatto sul futuro dei bambini, compreso l'impatto di tali conflitti sul loro sviluppo, sulla loro istruzione e sulla loro vita successiva, tenendo conto nel contempo delle dichiarazioni rese dai minori nell'ambito della discussione;
G. considerando che la crisi innescata dalla pandemia globale di COVID-19, le modalità con cui gli Stati vi hanno reagito, l'acuirsi delle disuguaglianze e le difficoltà che ha causato, in particolare per i più vulnerabili e i gruppi emarginati, nonché per le donne, e il suo impatto sulle relazioni internazionali, sull'ordine internazionale basato su regole e sui conflitti, sono tutti aspetti che hanno implicazioni a lungo termine per tutto ciò che riguarda il rispetto dei diritti umani;
H. considerando che, a titolo esemplificativo, la crisi provocata dalla pandemia ha indotto la maggior parte dei paesi ad adottare misure di emergenza, limitando le libertà necessarie al godimento di numerosi diritti umani, prime fra tutte la libera circolazione e la libertà di riunione, o a istituire nuovi mezzi di sorveglianza al fine di prevenire la trasmissione del virus della COVID-19; che tali misure hanno legittimamente sollevato interrogativi quanto alla loro necessità, legalità, proporzionalità, natura non discriminatoria, durata e conseguenze, in un'ottica di salvaguardia delle libertà fondamentali nel breve e lungo periodo; che la pandemia è stata accompagnata anche da ulteriori tendenze negative che minano la democrazia e riducono lo spazio della società civile in alcuni paesi;
I. considerando che la recessione globale provocata dalla pandemia può indurre i governi a dare priorità allo stimolo dell'attività economica e all'attrazione degli investimenti; che ciò non dovrebbe avvenire a scapito delle loro ambizioni in termini di standard e obiettivi politici in alcuni altri settori come la tutela dei diritti umani, l'azione per il clima e la lotta alla povertà, specialmente quella dei minori e delle loro famiglie;
J. considerando che la crescita a livello mondiale di movimenti autoritari e populisti comporta una minaccia per i valori e i principi sui quali si fonda l'Unione;
K. considerando che i regimi illiberali si stanno allontanando sempre più dal percorso delle democrazie mature e dagli standard democratici occidentali, trincerandosi in posizioni che danno luogo a continue e deliberate violazioni dei diritti umani; che tali regimi illiberali limitano i diritti e le libertà fondamentali, creando così una falsa impressione di legittimazione elettorale in elezioni che non possono essere considerate libere, eque o trasparenti;
L. considerando che le emergenze ambientali, compresi i cambiamenti climatici e la deforestazione, sono il risultato di azioni umane e danno luogo a violazioni dei diritti umani non solo nei confronti delle persone direttamente colpite, ma anche dell'umanità nel suo complesso; che è importante riconoscere il legame tra diritti umani e protezione dell'ambiente; che garantire l'accesso all'acqua è vitale per prevenire le tensioni in determinate regioni;
M. considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, come pure tra le politiche esterne dell'UE, costituisce un requisito indispensabile per una politica dell'UE in materia di diritti umani positiva ed efficace; che le politiche a sostegno dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della lotta all'impunità dovrebbero essere integrate in tutte le altre politiche dell'UE con una dimensione esterna, quali lo sviluppo, la migrazione, la sicurezza, la lotta al terrorismo, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, l'allargamento e il commercio; che una maggiore coerenza dovrebbe consentire all'UE di rispondere in modo più rapido sin dai primi segni di violazioni dei diritti umani e di svolgere un ruolo più attivo e credibile nella difesa dei diritti umani a livello globale;
N. considerando che il pieno rispetto dei diritti umani e delle norme europee tra i paesi partner e limitrofi dell'UE, anche nella gestione della crisi dei rifugiati e nella risposta alla migrazione, è una delle priorità chiave dell'Unione europea; che la situazione dei diritti umani, influenzata dalla pandemia di COVID-19, è motivo di preoccupazione nei paesi limitrofi, che devono adottare misure adeguate al riguardo e lavorare insieme alle rispettive società civili, che comprendono membri europeisti e democratici;
O. considerando che i divieti di viaggio volti a impedire ai difensori dei diritti umani di partecipare a eventi internazionali sono stati utilizzati da un numero crescente di paesi, in particolare in Asia, in Medio Oriente, in Africa e in America Latina;
Diritti umani e democrazia: tendenze generali e sfide principali
1. prende atto di come hanno risposto alla pandemia di COVID-19 gli Stati che si sono posti come primo imperativo il diritto alla vita e il diritto alla salute; sottolinea che, al contempo, è fondamentale garantire che le persone abbiano un tenore di vita adeguato; evidenzia che tutte le misure in risposta alla pandemia devono essere fondate sui diritti umani e conformi ad essi nonché ai principi di non discriminazione e dovrebbero salvaguardare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
2. sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e la piena adesione al principio secondo cui i diritti umani sono universali e inalienabili, indivisibili, interdipendenti e correlati e condanna ogni tentativo volto a relativizzarli;
3. esprime preoccupazioni molto serie per il deterioramento degli standard in materia di democrazia e diritti umani e in termini di godimento delle libertà fondamentali che la crisi ha causato in alcuni paesi; ritiene che tale sviluppo regressivo derivi principalmente dal crescente autoritarismo e dalle devastanti conseguenze economiche e sociali della crisi e dal fatto che queste siano state utilizzate come pretesto per manipolare le istituzioni statali e i calendari elettorali, reprimere le attività dei difensori dei diritti umani, in particolare dei difensori delle minoranze, degli oppositori politici, dei rappresentanti dei media o della società civile, e limitare le libertà fondamentali e i diritti umani, compresi i diritti delle persone o dei gruppi esposti alla discriminazione, come le minoranze religiose e di credo, nonché le persone LGBTI, per scopi non connessi alla pandemia; sottolinea, a tale proposito, l'aumento dell'incitamento all'odio basato sulla razza, l'etnia, la religione o la casta, la disinformazione, la presa di mira di gruppi vulnerabili accusati di diffondere il virus e l'incremento della violenza domestica e di genere e della disuguaglianza di genere; esprime preoccupazione per i casi di discriminazione nella distribuzione degli aiuti legati alla pandemia di COVID-19; respinge qualsiasi rifiuto di aiuto in qualsiasi circostanza, anche sulla base della religione; sottolinea inoltre con preoccupazione l'impiego, in violazione dei diritti umani, di tecnologie digitali volte a contenere la pandemia tracciando i cittadini e recuperandone i dati privati;
4. afferma che gli Stati devono astenersi dallo sfruttare la pandemia di COVID-19 per consolidare il potere autoritario, indebolire la democrazia e lo Stato di diritto o calpestare i diritti umani; esprime profonda preoccupazione per l'inasprimento delle misure adottate dai regimi autoritari volte a reprimere il dissenso e a ridurre lo spazio di azione della società civile; sottolinea l'importanza della società civile che consente di fornire risposte flessibili, tempestive ed efficaci ai regimi che violano il diritto internazionale, i diritti umani e i principi democratici; esprime preoccupazione per il fatto che le misure di emergenza connesse alla COVID-19 spesso non siano accompagnate da chiari obblighi di revoca delle stesse una volta terminata la crisi;
5. ricorda che l'accesso universale all'assistenza sanitaria è un diritto umano e sostiene qualsiasi progresso verso la copertura sanitaria universale in quanto essenziale per lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore la risposta globale dell'Unione europea alla pandemia di COVID-19 basata sull'approccio Team Europe, che è incentrato sull'espressione di solidarietà e sull'offerta di assistenza tangibile ai partner, in particolare ai paesi più vulnerabili e colpiti;
6. prende atto con preoccupazione delle carenze del sistema sanitario riscontrate in molti Stati, che compromettono il diritto dei cittadini alla salute fisica e mentale e di porvi rimedio, nonché delle carenze nelle azioni preventive volte a evitare la contaminazione, nelle misure idriche e sanitarie, nell'informazione e nella non discriminazione per quanto concerne l'accesso e i diritti; accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui i vaccini contro la COVID-19 dovrebbero essere resi disponibili a livello mondiale e che l'UE compirà ogni sforzo a tal fine;
7. ricorda che, nel contesto della pandemia di COVID-19, gli Stati devono garantire che le loro risposte includano un approccio sensibile agli aspetti di genere e intersettoriale al fine di garantire i diritti di tutte le donne e le ragazze di vivere libere dalla discriminazione e dalla violenza e di accedere ai servizi sanitari essenziali di cui necessitano per quanto concerne la salute sessuale e riproduttiva;
8. ricorda che la pandemia ha altresì portato a una diminuzione del monitoraggio e della documentazione delle violazioni dei diritti umani a livello globale; sostiene gli sforzi internazionali intesi a valutare le diverse risposte nazionali alla pandemia per quanto concerne le limitazioni delle libertà politiche, sociali ed economiche e tesi all'istituzione di un quadro comune basato sui diritti umani che influenzerà le future risposte alle crisi sanitarie; accoglie con favore, in tale contesto, lo sviluppo dell'osservatorio globale da parte della Commissione e dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA);
9. denuncia con forza i numerosi casi di discriminazione, intolleranza, persecuzione e omicidi connessi alla razza, all'etnia, alla nazionalità, alla classe sociale, alla disabilità, alla casta, alla religione, al credo, alla lingua, all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, che continuano a verificarsi in molti paesi e società; deplora il fatto che individui o comunità diventino il bersaglio di dichiarazioni e azioni intolleranti e colme d'odio; considera inaccettabile la larga diffusione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia in molti paesi; insiste affinché i governi del mondo intero condannino in modo chiaro il razzismo e la discriminazione e adottino un approccio di tolleranza zero nei loro confronti;
10. sottolinea la terribile e crescente minaccia che i cambiamenti climatici, la distruzione ambientale e la perdita di biodiversità rappresentano per i diritti umani, in quanto privano le persone del diritto fondamentale alla vita, in particolare a causa dell'aumento della fame nel mondo, delle disuguaglianze economiche e sociali, delle limitazioni di accesso all'acqua, dell'innalzamento della mortalità per malnutrizione e della maggiore diffusione delle malattie; evidenzia che i cambiamenti climatici minano anche il godimento di altri diritti umani, compreso il diritto alla sicurezza alimentare, all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri, alla salute, ad alloggi adeguati, all'autodeterminazione, al lavoro e allo sviluppo; richiama inoltre l'attenzione sui rischi che i cambiamenti climatici comportano per la pace e la sicurezza, dal momento che l'insicurezza alimentare e la scarsità idrica possono generare una situazione di lotta per le risorse naturali seguita da instabilità e conflitti all'interno di Stati e fra i medesimi; richiama in particolare l'attenzione sul legame tra lo sfruttamento delle risorse naturali e il finanziamento dei conflitti, le guerre e la violenza, creato, direttamente o indirettamente, anche da parte di alcuni attori del settore privato; sottolinea che i paesi meno sviluppati sono i più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in quanto hanno maggiore difficoltà di altri a reggerne gli impatti devastanti nonostante producano meno gas a effetto serra rispetto ai paesi più ricchi che hanno meno probabilità di essere colpiti allo stesso modo dai cambiamenti climatici;
11. afferma che la promozione e la tutela dei diritti umani e l'azione per il clima e l'ambiente sono aspetti interconnessi, in particolare perché il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede l'accesso a rimedi e strumenti giuridici con cui è possibile ottenere il risarcimento dei danni prodotti dai cambiamenti climatici, attuare misure contro i cambiamenti climatici e chiamare Stati, imprese e individui a dare conto delle loro risposte ai cambiamenti climatici e delle loro azioni che contribuiscono all'ulteriore degrado dell'ambiente;
12. sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e ricorda gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani intesi a tutelare la biodiversità dalla quale tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la biodiversità e predisponendo mezzi di ricorso effettivi nei casi di perdita e degrado della biodiversità; esprime sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali; incoraggia a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);
13. sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione agli aiuti destinati alle persone sfollate a causa dell'ambiente e del clima; ritiene importante adoperarsi su scala internazionale per definire il concetto di "sfollati ambientali" a livello di Nazioni Unite, al fine di istituire un quadro giuridico internazionale e adottare un approccio comune alla tutela di coloro che sono costretti ad abbandonare il luogo in cui risiedono; riconosce che le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici possono aggravare gli sfollamenti forzati e sottolinea pertanto la necessità di attuare rapidamente politiche per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, conformemente a quanto previsto dall'accordo di Parigi;
14. esprime grande preoccupazione per la deforestazione, l'estrazione mineraria illegale e la produzione di droghe illecite, con particolare riferimento all'Amazzonia nel 2019, dato che le foreste contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici assorbendo e stoccando l'anidride carbonica; sottolinea che le popolazioni indigene sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a repentaglio, tra gli altri diritti, i loro diritti alla terra e l'accesso alle risorse vitali; sottolinea a tale proposito il diritto di determinare e stabilire priorità e strategie per il loro autosviluppo e per l'uso delle loro terre, dei loro territori e di altre risorse; evidenzia che l'impunità per le violazioni dei diritti dei popoli indigeni è una delle forze motrici della deforestazione e ritiene pertanto essenziale l'assunzione di responsabilità per tali violazioni; osserva che lo sfruttamento illegale delle risorse naturali può avere gravi ripercussioni negative sui diritti sociali, economici, culturali, civili e politici delle comunità locali, compresi il diritto fondamentale dei popoli all'autodeterminazione e il principio della sovranità permanente sulle loro risorse naturali;
15. accoglie con favore le crescenti aspirazioni e le mobilitazioni dei cittadini, in particolare delle generazioni più giovani, che chiedono cambiamenti politici e sociali atti a promuovere il rispetto dei diritti umani, la governance democratica, l'uguaglianza e la giustizia sociale, un'azione per il clima più ambiziosa e una migliore tutela ambientale; sottolinea che nel 2019 sono emersi in ogni regione del mondo vasti movimenti di protesta che danno voce a tali aspirazioni chiedendo cambiamenti negli ordini istituzionali ed economici delle società, interventi per contrastare i cambiamenti climatici e sostenendo lo sviluppo di una società globale più equa; condanna il fatto che in molti paesi alla popolazione sia negato il diritto di manifestare pacificamente facendo ricorso a misure giuridiche, amministrative e di altra natura quali la repressione delle manifestazioni attraverso l'uso della forza, le vessazioni e la detenzione arbitraria; sottolinea che nel 2019 sono stati arrestati centinaia di manifestanti pacifici, molti dei quali hanno subito maltrattamenti e detenzioni arbitrarie e sono stati costretti a pagare ingenti multe nell'ambito di processi in cui non erano garantite le norme procedurali minime; sottolinea l'importanza di mantenere la natura pacifica delle azioni di protesta ed esprime preoccupazione per alcuni gruppi marginali che hanno colto l'opportunità offerta dalle manifestazioni e dalle espressioni dei movimenti sociali per realizzarle attraverso la violenza e le perturbazioni della vita quotidiana; invita i governi a non usare una forza sproporzionata contro i manifestanti pacifici e a far sì che tutti i responsabili di tali atti siano chiamati a rispondere delle loro azioni;
16. ritiene essenziale le risposte politiche alle legittime richieste delle società, delle famiglie e degli individui basate sul dialogo inclusivo che conduce al cambiamento positivo; condanna per contro la repressione dei movimenti pacifici, in particolare attraverso l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti di sicurezza, che alcuni governi hanno inflitto alle proprie popolazioni allo scopo di soffocare le voci dissenzienti o critiche;
17. sottolinea che gli omicidi, le aggressioni fisiche e diffamatorie, le incarcerazioni, le minacce di morte, le molestie, le intimidazioni e le limitazioni della libertà di espressione continuano a essere strumenti sistematicamente utilizzati in tutto il mondo contro i difensori dei diritti umani, tra cui i difensori dei diritti umani delle donne, i difensori dei diritti religiosi e di credo, le comunità locali, i gruppi indigeni, i difensori dell'ambiente e delle terre, le organizzazioni non governative (ONG) e gli attivisti della società civile, gli informatori e i giornalisti; osserva che i difensori dei diritti umani delle donne devono far fronte a minacce specifiche di genere;
18. esprime profonda preoccupazione per l'uso repressivo della legislazione in materia di sicurezza informatica e antiterrorismo da parte di alcuni paesi per reprimere i difensori dei diritti umani; sottolinea la presenza di tendenze politiche orientate a un nazionalismo più radicale e l'uso improprio della religione a fini politici, che sono aspetti che favoriscono l'intolleranza;
19. sottolinea che è compito delle istituzioni dell'UE sostenere attivamente le organizzazioni e gli individui impegnati nella difesa della democrazia e dei diritti umani; chiede giustizia e l'assunzione di responsabilità per tutti gli attacchi contro i difensori dei diritti umani; chiede all'UE di sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani in tutta la loro diversità; sottolinea a tale proposito l'importanza dell'azione svolta dal Parlamento nel far sentire la loro voce e nel fare pressioni sulle autorità dei paesi terzi affinché rilascino immediatamente e incondizionatamente i difensori dei diritti umani detenuti a causa del loro attivismo; sostiene il lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee nel rafforzare i processi democratici e nel promuovere una nuova generazione di leader politici in tutto il mondo;
20. è seriamente preoccupato per il persistere della piaga delle guerre e dei conflitti militari, così come della protratta occupazione e dell'annessione di territori, che sono fonte di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, in particolare di genocidi, omicidi di massa, sfollamenti forzati di popolazioni civili, tra cui minoranze religiose, e violenza sessuale, in particolare contro donne e bambini; condanna fermamente il coinvolgimento delle potenze dittatoriali o autoritarie nelle guerre per procura e sottolinea che le soluzioni politiche negoziate sono un presupposto imprescindibile per una pace sostenibile; esprime profonda preoccupazione per l'inasprimento delle tensioni politiche internazionali e, in alcune regioni del mondo, per l'intensificarsi dell'attività di gruppi armati non statali e organizzazioni terroristiche nonché per l'espandersi della violenza tra comunità;
21. deplora il fatto che nel 2020, anno del settantacinquesimo anniversario delle Nazioni Unite, diversi governi ispirati da atteggiamenti autoreferenziali hanno intrapreso azioni per contrastare il multilateralismo e gli sforzi di cooperazione internazionale volti a promuovere la pace, la risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti umani sulla base degli obiettivi e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki; critica la mancanza di una leadership congiunta internazionale tra i paesi democratici che consenta di rispondere in modo coerente alle gravi violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e di unire le forze per promuovere i diritti umani e la democrazia e di sostenere i sistemi internazionali fondati su regole, ed esorta l'UE e gli Stati membri a colmare tale vuoto di leadership;
22. deplora la drammatica situazione dei migranti e dei rifugiati in tutto il mondo, in particolare delle donne, dei bambini, dei disabili e delle persone con malattie croniche sfollati, delle persone con un orientamento sessuale diverso, delle persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose e di credo perseguitate, che figurano tra i più vulnerabili; osserva che, secondo le stime, il numero di migranti internazionali nel 2019 ha sfiorato i 272 milioni di persone(5), pari al 3,5 % della popolazione mondiale, di cui oltre 20 milioni erano rifugiati(6), e che negli ultimi due anni si sono verificati sfollamenti e movimenti migratori su larga scala; prende atto dell'aumento del numero di richiedenti asilo nel 2019 che hanno presentato domanda di protezione internazionale negli Stati membri dell'UE-27(7) a seguito di pratiche repressive e violazioni dei diritti umani da parte, tra l'altro, di dittature che detengono il potere politico in modo illegale; denuncia le misure politiche che erodono i diritti umani dei migranti e dei rifugiati e mettono a repentaglio la loro sicurezza e le loro vite; denuncia con fermezza i casi di discriminazione, intolleranza, persecuzione e omicidi legati alla migrazione o allo status di rifugiato; respinge la tendenza negativa alla persecuzione e alla criminalizzazione dell'operato di quanti si battono in difesa dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati e forniscono loro assistenza;
23. si compiace del fatto che gli sforzi volti a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze hanno acquisito ulteriore importanza a livello mondiale; osserva, tuttavia, che nessun paese al mondo ha ancora conseguito l'uguaglianza di genere;
24. sottolinea il persistere di una diffusa violenza basata sul genere, tra cui il femminicidio, e discriminazione in ogni regione del mondo, compresa l'UE, frutto di disuguaglianze di genere, norme di genere e dinamiche di potere ineguali, di pratiche culturali come le discriminazioni basate sulla casta o di sistemi giuridici discriminatori da lungo tempo consolidati, nonché di azioni di propaganda e disinformazione che minano i diritti delle donne; condanna lo sfruttamento delle donne attraverso la tratta di esseri umani e tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, fisica e psicologica, che sono tra le violazioni più diffuse e sistematiche dei diritti umani;
25. evidenzia inoltre l'uso della violenza sessuale contro le donne a causa delle loro opinioni, della loro religione, del loro orientamento filosofico o sessuale o del loro attivismo in difesa dei diritti umani; sottolinea che le donne e le ragazze appartenenti a minoranze etniche, religiose e di credo sono doppiamente vulnerabili alla violenza e alla discriminazione di genere; ricorda che la violenza contro le donne lesbiche e bisessuali sotto forma di "stupro correttivo" rimane un problema sistemico in alcuni paesi a causa dello stigma sociale e dei sistemi giuridici discriminatori;
26. condanna il regresso in corso dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, compresi tutti i tentativi volti a revocare i diritti e le protezioni esistenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la legislazione, le politiche e le pratiche che continuano a negare o a limitare tali diritti in molti paesi del mondo; condanna a tale riguardo il negato accesso a prezzi accessibili, di elevata qualità e completo all'educazione sessuale, a servizi di pianificazione familiare, a metodi contraccettivi moderni, all'aborto legale e sicuro e all'assistenza sanitaria per le madri, nonché gli abusi e i maltrattamenti delle donne in contesti sanitari per la salute materna, prenatale e postnatale e le pratiche coercitive in materia di salute sessuale e riproduttiva che non rispettano il diritto al consenso libero e informato delle donne; sottolinea la necessità di proteggere i genitori in situazione di vulnerabilità, in particolare i genitori monoparentali e con famiglie numerose, al fine di aiutarli a evitare la povertà e l'esclusione sociale; evidenzia la necessità di creare un ambiente e condizioni socio-economici che consentano ai genitori di continuare il loro sviluppo professionale;
27. sottolinea la necessità di proteggere le madri in situazioni di vulnerabilità, in particolare le madri sole, al fine di prevenire la povertà e l'esclusione sociale; evidenzia la necessità di creare sul piano sociale ed economico un ambiente e condizioni che consentano alle madri di continuare il loro sviluppo professionale;
28. condanna altresì i governi in tutto il mondo che oppongono o fomentano una reazione negativa contro le rivendicazioni delle donne per la parità dei diritti; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle donne attraverso la loro militanza in movimenti politici e sociali e deplora il pesante tributo dalle stesse pagato in quanto vittime delle violenze scatenate da brutali forme di repressione e guerre e dallo sfruttamento sessuale durante i conflitti armati;
29. esprime profonda preoccupazione per le incessanti e gravi violazioni dei diritti umani a danno di minori che si sono registrate in tutto il mondo nel 2019, anno del 30º anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto concerne il lavoro minorile, i matrimoni precoci e forzati, la tratta e lo sfruttamento dei minori, anche per scopi sessuali, la coscrizione o l'arruolamento di minori all'interno di gruppi, l'impiego di bambini soldato nei conflitti armati, l'abuso sessuale e la prostituzione dei minori, la separazione dalle famiglie e la detenzione di minori, anche per motivi legati all'immigrazione, nonché le sfide affrontate dalle ragazze in termini di violenza sessuale e di genere, gravidanza prematura, infezione da HIV e abbandono scolastico; reputa deplorevole che in questo contesto di pandemia numerosi bambini e giovani abbiano dovuto trovare un'occupazione per soddisfare i bisogni primari e sostenere le loro famiglie e abbiano, di conseguenza, abbandonato la scuola; sottolinea che tale sviluppo indesiderato rappresenta un regresso in termini di istruzione scolastica dei minori;
30. esprime profondo dolore e ferma condanna per gli attacchi terroristici e gli attentati dinamitardi compiuti nella prima metà del 2019 contro membri di comunità religiose e i loro luoghi di culto che devono essere preservati e protetti; è allarmato per il fatto che questi orribili atti sono coincisi con le campagne d'odio lanciate da determinati leader politici e gruppi terroristici che mirano a negare o limitare il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; esorta gli Stati a promuovere la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e a proteggere le minoranze religiose e di credo vulnerabili, agendo rapidamente contro i responsabili delle violenze o dell'incitamento all'odio;
Mettere la promozione e la tutela della democrazia e dei diritti umani al centro della politica estera dell'UE
31. ricorda che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della solidarietà, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 2 TUE; sottolinea che la difesa di questi valori all'esterno e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani, nonché il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, sono al centro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, conformemente all'articolo 21 TUE e all'interesse strategico dell'Unione, e dovrebbero essere rispecchiati in modo efficace e coerente in tutti gli ambiti delle relazioni dell'Unione con i paesi terzi;
32. sottolinea l'importanza degli sforzi del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione nell'opporsi e rispondere in modo deciso ed esplicito alle violazioni dei diritti umani ovunque si verifichino, anche nei paesi partner vicini, e nel rafforzare continuamente la consapevolezza e la conoscenza dei funzionari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di diritti umani e uguaglianza di genere; ricorda che un impegno efficace e un dialogo costruttivo con la società civile sono pietre angolari del successo della politica per i diritti umani; invita tutte le delegazioni dell'UE e i loro rispettivi punti focali in materia di diritti umani a osservare con coerenza il loro obbligo di incontrare i difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti umani delle donne e i membri della società civile, far visita agli attivisti, agli esponenti della dissidenza democratica e ai difensori dei diritti umani detenuti, monitorare i processi a loro carico e perorare la loro protezione sul campo; chiede inoltre alle delegazioni dell'UE di facilitare tali azioni ove tentate dai deputati in visita nel quadro delle missioni ufficiali del Parlamento europeo; sottolinea l'importanza di affrontare non solo le conseguenze ma anche le cause profonde delle violazioni dei diritti umani;
Lavori dell'UE a livello multilaterale
33. esorta l'UE e gli Stati membri a sviluppare una strategia esplicita per contrastare la crescente tendenza degli Stati a recedere e opporre resistenza rispetto al quadro internazionale dei diritti umani, in linea con gli impegni dichiarati per il multilateralismo nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, nonché i tentativi a livello internazionale di minare il concetto di diritti umani quale stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti umani; sottolinea il suo parere secondo cui il diritto internazionale in materia di diritti umani e la promessa di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 dovrebbero rimanere pietre angolari; raccomanda che l'UE prosegua la sua azione impegnandosi con paesi e portatori di interessi che possano condividere o meno i valori dell'UE, al fine di preservare o innalzare gli standard internazionali in tema di diritti umani, in linea con l'articolo 21 TUE;
34. chiede agli Stati membri di rendere più efficace la politica estera e di sicurezza dell'UE applicando la regola del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio in particolare relativamente a questioni concernenti i diritti umani rientranti nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e all'adozione di sanzioni; invita gli Stati membri a rappresentare l'UE con un'unica e autorevole voce nelle sedi multilaterali e ad agire all'unisono dinnanzi a crisi che mettono in discussione i valori e gli interessi fondamentali dell'Unione europea, poiché solo in questo modo l'Unione potrà svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale e utilizzare la sua influenza per produrre cambiamenti positivi e risposte più coordinate alle sfide globali, in primo luogo la promozione e la tutela dei diritti umani e le sfide legate all'ambiente e al clima;
35. ribadisce che l'UE avrà riconoscimento, credibilità ed efficacia sulla scena mondiale solo se i suoi valori fondamentali, in particolare quelli del rispetto della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e dell'uguaglianza saranno credibili all'esterno, e ciò sarà possibile solo se l'UE garantirà la coerenza interna ed esterna delle sue politiche in questi ambiti; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare l'esempio, a difendere in maniera rigorosa i diritti umani, ad assicurare coerenza nella difesa e nell'adesione ai suoi valori e a garantire un ambiente favorevole alla società civile;
36. deplora che regimi autoritari abbiano abusato delle istituzioni multilaterali, cercando di neutralizzare le istituzioni e i meccanismi multilaterali per i diritti umani nella loro capacità di ritenere gli Stati responsabili di violazioni dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con alleati democratici fedeli agli stessi principi per sostenere una riforma delle istituzioni multilaterali che consenta loro di diventare più resistenti all'influenza negativa dei regimi autoritari; condanna il fatto che i seggi del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) siano spesso occupati da paesi con una storia comprovata di gravi violazioni dei diritti umani e invita gli Stati membri dell'UE ad applicare estrema prudenza alle loro modalità di voto e a evitare di sostenere i paesi candidati a diventare membri dell'UNHRC e che violano palesemente i diritti umani;
37. ritiene che i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi possano costituire uno strumento utile per l'impegno bilaterale nella promozione e nella protezione dei diritti umani, a condizione che siano condotti in modo orientato ai risultati e siano periodicamente rivisti; ricorda che gli orientamenti dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani definiscono una serie di criteri per l'avvio di un dialogo, tra cui la misura in cui il governo è disposto a migliorare la situazione, il grado di impegno dimostrato dal governo nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani, la disponibilità del governo a cooperare con le procedure e i meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nonché l'atteggiamento del governo nei confronti della società civile; chiede che il SEAE effettui una valutazione regolare di ogni dialogo, come previsto dalle linee guida dell'UE; ribadisce l'importanza di sollevare singoli casi nel contesto dei dialoghi sui diritti umani e di garantire un seguito adeguato e la trasparenza in merito a tali casi;
Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani
38. accoglie con favore la nomina di Eamon Gilmore a rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE), avvenuta il 28 febbraio 2019; ribadisce che la nomina dell'RSUE dovrebbe essere soggetta a un'audizione preliminare in Parlamento; incoraggia l'RSUE a proseguire le azioni diplomatiche al fine di migliorare l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani, a consolidare le alleanze internazionali per promuovere l'agenda sui diritti umani e a convincere gli interlocutori in tutto il mondo ad adottare e attuare politiche aderenti ai più elevati standard di democrazia, diritti umani, Stato di diritto e buona governance e rispettose del diritto e delle norme internazionali, in particolare del diritto internazionale umanitario e della giustizia penale internazionale; raccomanda inoltre all'RSUE di raddoppiare gli sforzi per garantire la coerenza interna dell'UE nella definizione e nell'attuazione della politica estera dell'Unione in materia di diritti umani; insiste affinché le sue relazioni periodiche al Consiglio siano condivise anche con il Parlamento; invita l'UE a rafforzare la visibilità dell'RSUE e la trasparenza delle sue attività e missioni, anche attraverso una sezione specifica nel sito web del SEAE, per fare dell'RSUE una posizione permanente dotata di risorse adeguate e della capacità di intervenire pubblicamente al fine di riferire in merito ai risultati delle visite effettuate nei paesi terzi e comunicare le posizioni dell'UE sulle questioni relative ai diritti umani, quale parte di una riforma generale della funzione dell'RSUE;
Accordi internazionali
39. rinnova il suo appello affinché in tutti gli accordi internazionali, in particolare quelli commerciali e di associazione, tra l'UE e i paesi terzi siano sistematicamente incluse clausole relative ai diritti umani e affinché queste siano debitamente applicate e monitorate, anche attraverso parametri di riferimento misurabili e valutazioni d'impatto periodiche, con il coinvolgimento del Parlamento e della società civile; sottolinea che tali clausole dovrebbero prevedere meccanismi atti a garantirne l'effettiva applicazione e procedure che definiscano conseguenze chiare e credibili in caso di violazioni degli accordi, compresa la sospensione o, come ultima ratio, il ritiro dell'UE dagli accordi; chiede un migliore coordinamento e una migliore comunicazione tra gli attori specializzati responsabili di settori politici pertinenti quali il commercio e i diritti umani nonché un'integrazione più efficace degli aspetti relativi ai diritti umani della politica commerciale e di investimento; sollecita l'istituzione di meccanismi di monitoraggio indipendenti sui diritti umani con riferimento agli accordi commerciali e a quelli relativi a investimenti esteri nonché un meccanismo indipendente per il trattamento delle denunce, che fornisca ai cittadini coinvolti e alle parti interessate locali coinvolte un efficace mezzo di ricorso;
40. sottolinea che la promozione e la protezione della democrazia e dei diritti umani nei paesi terzi possono essere realizzate con efficacia soltanto ricorrendo a condizionalità negli incentivi economici e politici dell'UE, quali l'accesso ai finanziamenti dell'UE, la concessione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e di ulteriori agevolazioni tariffarie e la concessione di esenzioni dal visto UE Schengen; ricorda in tale contesto che, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe monitorare e riferire regolarmente al Parlamento europeo anche in merito alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi beneficiari dell'esenzione dal visto e dovrebbe sospendere l'esenzione dal visto in caso di violazioni nel paese interessato;
Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
41. chiede che le attività e gli aiuti volti alla promozione e alla tutela della democrazia e dei diritti umani nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) trovino un'attuazione e godano di un bilancio adeguato all'altezza dell'impegno e delle ambizioni dell'Unione;
42. invita la Commissione a monitorare il rispetto dei diritti umani e l'osservanza dell'articolo 8 (Principi generali dello strumento) dell'NDICI da parte dei paesi partner che beneficiano dei relativi finanziamenti e a includere un capitolo dedicato a questo aspetto nell'ambito della sua relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi dell'NDICI; chiede alla Commissione di proporre misure adeguate, compresa la sospensione dei finanziamenti dell'UE agli attori statali e il reindirizzamento degli aiuti alla società civile, in caso di grave violazione dei diritti umani o dei principi dell'NDICI da parte dei suoi beneficiari; chiede maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti umani negli accordi di finanziamento e un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e in casi gravi di corruzione; invita la Commissione ad astenersi rigorosamente dall'utilizzare il sostegno di bilancio per governi di paesi terzi quale modalità operativa nei paesi teatro di diffuse violazioni dei diritti umani e alla repressione dei difensori dei diritti umani;
43. chiede che l'UE si adoperi in modo particolare per valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle politiche, ai progetti e ai finanziamenti dell'Unione nei paesi terzi, anche creando un meccanismo di reclamo per i singoli o i gruppi i cui diritti possono essere stati violati dalle attività dell'UE in tali paesi;
44. si compiace della preziosa assistenza fornita alle organizzazioni della società civile in tutto il mondo dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che è stato lo strumento faro dell'Unione europea nell'attuazione della sua politica esterna in materia di diritti umani; chiede di incrementare ulteriormente i finanziamenti alla società civile e ai diritti umani nell'ambito dello strumento mondiale che lo sostituirà;
45. invita la Commissione a istituire, in collaborazione con il SEAE, un quadro per la presentazione, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), di relazioni annuali sulle sue operazioni al di fuori dell'UE per quanto concerne la conformità ai principi generali su cui si fonda l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, nonché al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani; esorta la Commissione ad assicurare che i progetti sostenuti dalla BEI siano in linea con la politica e gli impegni dell'UE in materia di diritti umani e che esistano meccanismi di attribuzione di responsabilità cui i singoli possano ricorrere per segnalare violazioni connesse alle attività della BEI; invita la BEI a sviluppare ulteriormente la sua politica sulle norme sociali nella direzione di una politica sui diritti umani nel settore bancario; chiede l'inclusione di parametri in materia di diritti umani nelle sue valutazioni dei progetti;
Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia
46. accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024; esprime delusione per il fatto che il SEAE non ha prestato la dovuta attenzione all'offerta del Parlamento e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo di contribuire attivamente alla sua elaborazione, in uno spirito di buona cooperazione interistituzionale;
47. invita il SEAE e la Commissione a tenere consultazioni regolari con la società civile e a impegnarsi in un dialogo strutturato e regolare con gli organi competenti del Parlamento in merito all'attuazione del nuovo piano d'azione, onde consentire al Parlamento di fornire il suo contributo alle attività del piano, in particolare attraverso la diplomazia parlamentare, e di svolgere efficacemente il suo ruolo di controllo; raccomanda di definire una serie di parametri di riferimento e di indicatori di progresso al fine di monitorare efficacemente l'attuazione del piano d'azione; invita il SEAE a riferire relativamente ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione rispetto a tali parametri di riferimento; chiede che il SEAE dia regolarmente seguito alle risoluzioni e ai dibattiti del Parlamento aventi rilevanza per l'attuazione del piano d'azione; insiste affinché gli Stati membri si assumano la responsabilità del piano d'azione e contribuiscano alla relazione annuale sulla sua attuazione riferendo sulle attività svolte nell'ambito di questo documento strategico;
Rispondere alle sfide mondiali in materia di diritti umani e democrazia
Governance democratica e spazio favorevole alla società civile
48. è del parere che la governance democratica e lo Stato di diritto siano sotto attacco a livello globale a causa di una combinazione di fattori, tra cui l'aumento dell'autoritarismo e del populismo, l'aumento delle disuguaglianze e della povertà, la pressione sulla società civile, la proliferazione di notizie false, la disinformazione, le minacce informatiche e la guerra ibrida, l'interferenza politica e le campagne condotte da attori esterni, la perdita di credibilità delle autorità pubbliche, la polarizzazione delle società e l'indebolimento delle organizzazioni collettive che difendono l'interesse pubblico; sottolinea inoltre che gli attacchi alla libertà dei media e i tentativi di manipolare il discorso pubblico attraverso la diffusione di notizie false nei social media non sono mai stati così frequenti e forti; manifesta preoccupazione per il fatto che pratiche autoritarie quali la stigmatizzazione degli attori della società civile come "agenti stranieri" vengano copiate e diffuse su scala globale;
49. chiede che l'UE e i suoi Stati membri continuino a sostenere il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dei processi elettorali trasparenti e credibili in tutto il mondo, per incoraggiare e scatenare il dibattito democratico, combattere le disuguaglianze, garantire il lavoro delle organizzazioni della società civile, sostenere il dialogo tra i diversi segmenti della società, combattere la corruzione e l'impunità e rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati e il meccanismo di responsabilità; chiede che l'UE intensifichi ancor di più gli sforzi in materia di osservazione elettorale e rafforzi la cooperazione con le organizzazioni internazionali, soprattutto con quelle di particolare rilevanza come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
50. sottolinea che la corruzione e le violazioni dei diritti umani sono intrinsecamente collegate; invita l'UE a integrare la lotta alla corruzione nella sua agenda dei diritti umani; ribadisce il dovere dell'UE di proteggere le associazioni anticorruzione, i giornalisti d'inchiesta e gli informatori che lavorano per denunciare la corruzione e la frode;
Azione per il clima e diritti umani
51. afferma che la promozione e la tutela dei diritti umani e l'azione per il clima e l'ambiente sono aspetti interconnessi, in particolare perché il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede vie legali per riparare i danni causati dal cambiamento climatico, per attuare misure di lotta al cambiamento climatico e per chiamare gli Stati, in particolare quelli che sono i più inquinanti, le imprese e i decisori a rendere conto delle loro azioni in risposta al cambiamento climatico;
52. sostiene un approccio inclusivo e basato sui diritti al fine di promuovere un'azione per il clima che garantisca la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in sede di elaborazione, attuazione e revisione delle decisioni politiche relative ai cambiamenti climatici e alle loro conseguenze; afferma che la lotta contro il cambiamento climatico va di pari passo con l'assistenza e la protezione di coloro che difendono il pianeta e le sue risorse naturali, compresi i difensori della terra e dell'ambiente e le comunità indigene;
Approccio dell'UE ai conflitti, responsabilità per le violazioni dei diritti umani e lotta contro l'impunità
53. sottolinea la complessità dei conflitti moderni, che spesso si sviluppano internamente su scala nazionale o regionale, talvolta sotto forma di attacchi ibridi o informatici, coinvolgono numerose parti, tra cui organizzazioni terroristiche e attori non statali, e hanno conseguenze umanitarie disastrose, in particolare a causa della difficoltà di distinguere tra combattenti e non combattenti; chiede che l'UE rafforzi la sua risposta ai conflitti, affrontandone le cause profonde, investendo nella prevenzione dei conflitti e negli sforzi di mediazione, cercando e mantenendo spazio per soluzioni politiche, creando alleanze con paesi e organizzazioni regionali che condividono la stessa visione, fornendo ulteriore supporto sul piano delle risorse finanziarie, tecniche e umane alle missioni civili di mantenimento della pace e alle operazioni militari e promuovendo iniziative di rafforzamento della fiducia tra i belligeranti; chiede inoltre che l'UE garantisca l'integrazione di una prospettiva di genere in tutti questi sforzi, aumentando il ruolo delle donne e dei giovani nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, così come nel mantenimento della pace, negli aiuti umanitari e nelle operazioni di ricostruzione post-conflitto, nella giustizia di transizione e nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche; chiede inoltre che l'UE affronti il problema della tratta di esseri umani e della violenza sessuale e di genere e garantisca un accesso prolungato ai servizi sanitari essenziali e salvavita; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE in relazione a situazioni di occupazione o annessione di territori; ricorda che il diritto umanitario internazionale dovrebbe guidare la politica dell'UE in relazione a tutte queste situazioni, anche nei casi di occupazione prolungata;
54. chiede a tutti i governi di concedere accesso illimitato a tutti i loro territori agli osservatori internazionali, compresi l'RSUE, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e le procedure speciali delle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza di fornire un accesso senza ostacoli alle principali organizzazioni umanitarie internazionali e agli osservatori internazionali nelle zone colpite da conflitti in corso e da aggressioni militari;
55. invita gli Stati membri ad attenersi rigorosamente alle disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione e alla posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, rifiutando qualsiasi trasferimento di armi e di attrezzature di sorveglianza che comporti il rischio che lo Stato o gli attori non statali importatori possano commettere o facilitare violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, anche nel contesto del Fondo europeo per la pace;
56. invita gli Stati membri a istituire un pilastro per i diritti umani all'interno del Fondo europeo per la pace che contenga, tra l'altro, l'obiettivo di responsabilizzare e sostenere la società civile, anche attraverso programmi con fondi specificamente destinati al sostegno dei difensori dei diritti umani in qualità di contributori alla costruzione della pace; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di includere nel futuro Fondo europeo per la pace salvaguardie e valutazioni d'impatto obbligatorie sui diritti umani, compreso il rispetto di un solido quadro politico di dovuta diligenza in materia di diritti umani sulle questioni di difesa e sicurezza, ispirato alla politica delle Nazioni Unite sulla dovuta diligenza nel campo dei diritti umani;
57. ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale e invita gli Stati parti dello statuto di Roma a dotarla di adeguate risorse finanziarie onde consentirle di svolgere i compiti previsti dal suo mandato; invita la Corte penale internazionale a proseguire la sua attività con imparzialità e indipendenza; invita l'UE e gli Stati membri a incoraggiare tutti i membri delle Nazioni Unite a ratificare e attuare lo statuto di Roma; esorta i firmatari dello statuto di Roma a cooperare con la Corte penale internazionale; considera profondamente deplorevoli gli attacchi nei confronti della Corte penale internazionale e condanna da ultimo le sanzioni individuali inflitte ai suoi funzionari, segnatamente al procuratore capo, che sono inaccettabili; invita gli Stati parti a intraprendere azioni concrete per eliminare dette sanzioni e sostenere le persone ad esse soggette; sottolinea che la Corte penale internazionale è l'unica istituzione internazionale in grado di perseguire alcuni dei crimini più atroci al mondo e di difendere le vittime che non dispongono di altre vie di ricorso; riconosce il lavoro svolto dagli esperti indipendenti, incaricati di individuare le aree in cui è possibile introdurre riforme e invita Corte penale internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare i propri risultati, la propria efficacia e il proprio impatto positivo, in particolare sulle comunità e le vittime interessate dal suo operato; chiede all'UE e a tutti gli Stati membri di continuare a proteggere l'indipendenza e l'imparzialità della Corte penale internazionale dagli attacchi che mirano a ostacolare il funzionamento della giustizia penale internazionale; invita la Commissione e il SEAE a esaminare le modalità e presentare nuovi strumenti per contribuire alla lotta contro la criminalità internazionale, aiutare le vittime di violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario ad accedere alla giustizia internazionale e ad ottenere risarcimento e riparazione, anche attraverso il rafforzamento della capacità degli Stati membri e dei paesi terzi di applicare il principio di giurisdizione universale nei loro sistemi giuridici nazionali;
58. ribadisce il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a nominare un rappresentante speciale dell'UE in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale con il compito di promuovere, integrare e rappresentare l'impegno dell'UE a favore della lotta contro l'impunità;
59. invita gli Stati membri e la rete dell'UE sul genocidio a sostenere la squadra investigativa delle Nazioni Unite nel raccogliere, preservare e conservare le prove dei crimini commessi attualmente o di recente, affinché non vadano perse;
60. esprime l'esigenza di garantire giustizia a tutte le vittime di violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e, alla luce di tutti i conflitti armati in corso, chiede l'immediata cessazione delle ostilità; sottolinea che la comunità internazionale ha la responsabilità di porre fine all'impunità e alle gravi violazioni che sono state commesse in diversi paesi;
61. esprime grave preoccupazione per il ricorso alla violenza sessuale e di genere come arma di guerra; ricorda che i reati sessuali e la violenza di genere sono considerati dallo statuto di Roma crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; chiede un'azione concertata volta a porre fine al ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; accoglie con favore la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) sulla violenza sessuale connessa ai conflitti e tutte le risoluzioni dell'UNSC attinenti al tema, a partire dalla risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza, che afferma l'impegno dell'UNSC a prevenire l'uso della violenza sessuale come tattica di guerra e terrorismo attraverso l'uso di tutti i mezzi a sua disposizione, tra cui sanzioni e altre misure mirate nei confronti degli autori; sottolinea l'esigenza di garantire che venga fornita tutta l'assistenza medica e psicologica necessaria e che siano offerti servizi alle donne vittime di stupro come arma di guerra, compreso l'aborto sicuro, come previsto dal diritto umanitario internazionale; chiede che l'UE combatta l'impunità per le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi in contesti di conflitto e sostiene il diritto delle donne e delle ragazze alla verità, a rimedi efficaci e a risarcimenti per le violazioni di tali diritti; accoglie altresì con favore la creazione da parte delle Nazioni Unite del fondo internazionale per i sopravvissuti alla violenza sessuale connessa ai conflitti, istituito il 30 ottobre 2019 con l'obiettivo di aiutare le vittime ad accedere ai risarcimenti;
62. ricorda le relazioni di valutazione dell'ONU sugli interventi di applicazione della legge e di supporto alle vittime di sfruttamento e abusi sessuali da parte del personale dell'ONU e di altro personale coinvolto nelle operazioni di mantenimento della pace; sottolinea l'esigenza che le Nazioni Unite, gli Stati membri dell'UE e gli organi della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE indaghino, perseguano e condannino senza indugi e con la massima fermezza il personale ONU, nazionale o UE responsabile di atti di violenza sessuale; ricorda la necessità di riformare le strutture interessate in modo da porre fine all'impunità del personale delle Nazioni Unite e dell'UE, istituendo meccanismi efficaci e trasparenti in materia di vigilanza e responsabilità; trova inaccettabile che le azioni legali relative a presunti abusi attualmente rimangano puramente volontarie e dipendano dal paese che ha messo a disposizione il contingente; è convinto che sia possibile ridurre e prevenire tali gravi crimini anche mediante l'istruzione e la formazione; ricorda l'urgente necessità di prevenire questo tipo di crimini in futuro, anche al fine di ripristinare la fiducia della popolazione locale nelle operazioni internazionali di mantenimento della pace;
63. sottolinea il legame tra violazioni dei diritti umani e diffusa impunità e mancanza di assunzione di responsabilità nelle regioni e nei paesi colpiti da conflitti o intimidazioni, discriminazioni, molestie e aggressioni di matrice politica, sequestri, operazioni di polizia violente, arresti arbitrari, casi di tortura e uccisioni; chiede all'UE di sostenere azioni intese a combattere l'impunità e a promuovere l'assunzione di responsabilità in paesi in cui la dinamica dell'impunità ricompensa coloro che sono maggiormente responsabili togliendo ogni potere alle vittime;
64. si rammarica della decisione di sospendere la vincitrice del premio Sacharov, Aung San Suu Kyi, dalla comunità del premio Sacharov, ma accoglie con favore la decisione in risposta al suo mancato intervento e all'accettazione dei continui crimini commessi nei confronti della comunità Rohingya in Myanmar;
65. esprime la sua preoccupazione per le esecuzioni extragiudiziali, la tortura e altre violazioni dei diritti umani che si verificano in nome della lotta contro le droghe illecite; ribadisce che la lotta alla criminalità non giustifica alcuna violazione dei diritti umani e chiede una compilazione delle migliori pratiche imperniate su un approccio di minimizzazione del danno basato sullo Stato di diritto;
66. elogia il lavoro svolto da Agnès Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, e il contributo dalla stessa apportato alla lotta contro l'impunità conducendo indagini su sospetti casi di omicidi extragiudiziali nel 2019, ad esempio sull'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, in un clima di intimidazioni e minacce contro la sua persona;
67. sostiene le riforme del sistema giudiziario volte a garantirne l'imparzialità e l'indipendenza, comprese quelle relative a questioni connesse all'assunzione e alla nomina dei giudici, alla corruzione e ai pregiudizi di genere all'interno del sistema giudiziario;
68. chiede l'adozione e l'attuazione urgenti di un meccanismo autonomo, flessibile e reattivo di sanzioni globali dell'UE in materia di diritti umani, la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE, quale parte essenziale dell'esistente pacchetto di strumenti dell'UE in materia di diritti umani e di politica estera, che rafforzerebbe il ruolo dell'UE quale attore globale nel campo dei diritti umani, consentendo sanzioni mirate nei confronti di individui, nonché di attori statali e non statali e di altri soggetti responsabili o complici di gravi violazioni dei diritti umani, compresi atti di corruzione sistematica connessi a gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore l'adozione di meccanismi sanzionatori globali per i diritti umani in un numero crescente di paesi; sottolinea l'importanza che tale sistema sia conforme al meccanismo dell'UE di controllo giurisdizionale; evidenzia la necessità di assegnarvi sufficienti risorse per consentirne l'efficace attuazione; chiede l'istituzione di un comitato consultivo a livello di UE con la partecipazione del Parlamento; sottolinea che un siffatto meccanismo contribuirà a contrastare le violazioni dei diritti umani, a combattere l'impunità e a proteggere gli attivisti e i difensori dei diritti umani in tutto il mondo nonché a riaffermare quanto sia importante che l'Unione europea agisca in modo efficace in materia di sanzioni per i diritti umani, il che significa quindi il ricorso al voto a maggioranza qualificata; accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri;
69. ritiene che la pandemia mondiale di COVID-19 non debba essere usata come pretesto per indebolire i regimi sanzionatori; sottolinea, tuttavia, che le sanzioni non dovrebbero ostacolare la fornitura di assistenza umanitaria, compresa l'assistenza medica, in linea con il diritto umanitario internazionale;
Difensori dei diritti umani
70. condanna gli omicidi, la detenzione arbitraria, la tortura, le persecuzioni, le molestie, le intimidazioni, i ricatti, la sorveglianza digitale a distanza la sorveglianza fisica, nonché le campagne diffamatorie contro i difensori dei diritti umani, le loro famiglie e i loro avvocati e contro i loro sostenitori e simpatizzanti; rileva con grande preoccupazione il numero sempre crescente di attacchi e omicidi violenti contro i difensori dei diritti umani impegnati in battaglie fondiarie e ambientali nel 2019 per essersi schierati a tutela delle risorse naturali e del diritto degli individui a vivere in un ambiente sicuro e sano; rileva che in alcune parti del mondo questi attacchi hanno raggiunto livelli pericolosi; sottolinea, in questo contesto, la particolare vulnerabilità dei difensori dei diritti umani e la necessità di un'adeguata protezione che consenta loro di svolgere il loro lavoro di vitale importanza senza vessazioni e persecuzioni; sottolinea il ruolo che le organizzazioni basate sulla fede possono svolgere nel rispondere alle crisi umanitarie, nel promuovere la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani, nel sensibilizzare alla non violenza e nell'agire come mediatori in negoziati per la risoluzione dei conflitti;
71. esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di sentenze pronunciate senza garanzia degli standard minimi per un equo processo richiesti dal diritto internazionale; invita l'UE a continuare a utilizzare la cooperazione e la diplomazia per assicurare che il diritto a un processo equo sia pienamente rispettato per ogni singola persona;
72. chiede che venga posta fine a tutti gli attacchi contro i difensori dei diritti umani, che tutte le persone detenute arbitrariamente vengano rilasciate e che i responsabili rispondano delle proprie azioni; invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare una visione strategica di alto livello per contrastare i crescenti attacchi globali nei confronti dei difensori dei diritti umani, anche attraverso l'adozione di conclusioni forti da parte del Consiglio Affari esteri in cui i ministri degli Affari esteri invitino a un'azione globale ambiziosa dell'UE per proteggere i difensori dei diritti umani; invita le istituzioni dell'UE a garantire un rafforzamento del sostegno a favore dei difensori dei diritti umani come parte fondamentale e integrante della politica esterna dell'Unione in materia di diritti umani; sottolinea che il dialogo politico e la collaborazione con le autorità dei paesi terzi, l'osservazione dei processi, gli incontri con i difensori dei diritti umani durante le visite ai paesi, le visite ai difensori dei diritti umani detenuti, il sostegno al trasferimento e le dichiarazioni pubbliche costituiscono elementi essenziali per l'attuazione di tale politica; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi, agendo in maniera più unitaria e utilizzando questi strumenti in modo coerente e uniforme, a prescindere da quale sia il paese interessato, nei casi di violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a pubblicare, in questo spirito, conclusioni annuali del Consiglio concernenti i difensori dei diritti umani, facendo un bilancio delle azioni intraprese a favore dei difensori dei diritti umani e definendo a tale riguardo impegni strategici al massimo livello; sottolinea l'assidua azione svolta nel 2019 dal Parlamento e dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo per sostenere i difensori dei diritti umani e richiamare l'attenzione sulla situazione di queste persone, tra cui i vincitori del premio Sacharov e i candidati in lizza, in particolare quando si trovano in pericolo o subiscono violazioni dei loro diritti;
73. chiede all'UE di garantire che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani vittime di violenza di genere abbiano accesso a meccanismi di protezione e risorse, di sostenerle politicamente, di aumentare gli stanziamenti finanziari per le organizzazioni della società civile indipendenti che promuovono i diritti delle donne e delle ragazze e di adottare, in allegato agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, uno strumentario che fornisca misure pratiche affinché l'Unione risponda meglio alle esigenze delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo;
74. invita l'UE e gli Stati membri a innalzare il livello di ambizione per ottenere il rilascio dei difensori dei diritti umani detenuti, inclusi i casi emblematici di difensori dei diritti umani incarcerati rappresentativi del modo in cui i governi repressivi in tutto il mondo utilizzino metodicamente la legge per cercare di diffamare e mettere a tacere i difensori dei diritti umani; sottolinea che tali casi includono i vincitori e i finalisti del premio Sacharov del Parlamento europeo;
75. esorta le delegazioni dell'UE e i rappresentanti degli Stati membri a continuare a utilizzare la diplomazia e le iniziative pubbliche per sensibilizzare in merito ai singoli casi di difensori dei diritti umani e, se del caso, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;
76. invita l'UE e i suoi Stati membri a migliorare l'accesso ai visti dell'UE per la ricollocazione temporanea dei difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso l'inclusione di istruzioni nel manuale relativo ai visti dell'UE su come garantire facilitazioni ai difensori dei diritti umani e ai loro familiari, e a impegnarsi al fine di modificare gli strumenti giuridici riguardanti i visti, in particolare il codice dei visti;
77. si compiace che nel novembre 2019 sia stato rinnovato per altri tre anni il meccanismo dell'UE per i difensori dei diritti umani ProtectDefenders.eu; ricorda l'importanza di questo meccanismo dinanzi alle crescenti necessità e alla sempre maggiore eterogeneità dei problemi che i difensori dei diritti umani si trovano ad affrontare; chiede il rafforzamento di tale meccanismo e la sua costante rivalutazione in funzione dei suoi fabbisogni;
Diritti delle donne e parità di genere
78. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la strategia per la parità di genere in modo coerente tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione e a intraprendere azioni efficaci e concrete per contrastare le forti reazioni avverse ai diritti delle donne, alla parità di genere e alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;
79. ricorda che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e un'adeguata educazione sessuale sono diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a riaffermare i diritti inalienabili delle donne all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale e a sostenere l'universalità e indivisibilità di tutti i diritti umani in tutti i contesti, a difendere e promuovere in particolare i diritti maggiormente minacciati, quali i diritti alla salute sessuale e riproduttiva;
80. accoglie con favore le conclusioni della Presidenza del Consiglio, sostenuta da 24 Stati membri, sul piano d'azione per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE 202-2025 (piano d'azione sulla parità di genere III), con un forte impegno e azioni rigorose riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; chiede, a tale proposito, il rafforzamento del sostegno dell'UE ai paesi terzi, in particolare ai paesi dell'allargamento e a quelli limitrofi, che stanno attuando nuove politiche e modifiche legislative per allineare i quadri giuridici nazionali agli impegni internazionali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere, prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze, proteggere le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle donne e i relativi diritti, offrire ai giovani un'educazione sessuale adeguata, completa e basata sulla scienza, che consenta alle ragazze e alle giovani donne di compiere una transizione sicura verso l'età adulta, e prevenire e porre fine alla violenza sessuale e di genere, alle mutilazioni genitali femminili e ad altre pratiche dannose, compresi i matrimoni precoci e forzati;
81. chiede inoltre che l'UE e gli Stati membri promuovano l'uguaglianza di genere e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti in tutte le loro azioni esterne, anche nei forum multilaterali e bilaterali, con particolare attenzione ai gruppi emarginati o vulnerabili, come le persone LGBTI, e con l'obiettivo di raggiungere una copertura sanitaria universale attraverso interventi correlati in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e HIV;
82. esorta ad andare oltre la semplice lotta alle cause profonde delle disparità strutturali di genere garantendo pari opportunità e rafforzando la partecipazione delle donne;
83. evidenzia la necessità di creare sul piano socioeconomico un ambiente e condizioni che consentano alle madri di continuare il loro sviluppo professionale;
84. invita gli Stati membri ad adottare un approccio comune e a collaborare con istituzioni internazionali per ottenere dati nuovi, confrontabili e disaggregati, nonché a elaborare interventi politici e legislativi mirati per contrastare tali violazioni dei diritti umani ed esorta la Commissione a includere nei negoziati e negli accordi di cooperazione con i paesi interessati impegni e parametri di riferimento per sradicare la pratica delle mutilazioni genitali femminili;
85. ricorda che la Convenzione di Istanbul, in qualità di primo trattato universalmente vincolante contro la violenza sulle donne e le ragazze e la violenza domestica, definisce il punto di riferimento per gli standard internazionali che devono essere ratificati e applicati; ribadisce che l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul è stata riconosciuta come una priorità chiave della strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere 2020-2025; invita l'UE e tutti i suoi Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare quanto prima la Convenzione di Istanbul; invita l'UE a collaborare con altri paesi per intensificare le loro azioni nel settore dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali, della raccolta dei dati, dei finanziamenti e della programmazione e per meglio prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere in tutto il mondo;
86. sottolinea che le donne e le ragazze migranti e rifugiate che necessitano di protezione dovrebbero essere considerate come titolari di diritti;
87. elogia i progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa Spotlight dell'UE e delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione di garantire che i progetti sponsorizzati dall'iniziativa affrontino le cause profonde delle violazioni dei diritti delle donne, compresa la perpetuazione di stereotipi pregiudizievoli basati sul genere;
Diritti dei minori
88. ribadisce il suo appello all'UE e ai suoi Stati membri affinché intensifichino la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi, dando priorità ai diritti e alla protezione dei minori, con l'obiettivo di rispettare i diritti dei minori in tutto il mondo e di garantire che nessun minore venga lasciato indietro; esorta a tale riguardo l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con i paesi partner e a impegnare ulteriori risorse finanziarie, in particolare nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per rispondere alle sfide globali in materia di salute e istruzione dei minori, incluso il diritto all'istruzione nella loro prima lingua, eliminazione del lavoro minorile, lotta contro la violenza, gli abusi sessuali e i matrimoni precoci e forzati, tratta e sfruttamento, nonché reclutamento e impiego nei conflitti armati, fenomeni di cui sono vittime milioni di minori; ricorda che l'interesse superiore dei minori comprende la loro protezione, cura e sicurezza in un ambiente in cui possano crescere con il sostegno e la protezione di cui necessitano e in cui vengano soddisfatti i loro bisogni primari; sottolinea che l'istruzione è uno strumento essenziale per combattere la discriminazione e la violenza contro i minori; invita ad adottare misure atte a facilitare l'accesso dei bambini all'istruzione;
89. si compiace dell'attenzione dedicata alle azioni dell'UE per la tutela e la promozione dei diritti dei minori in occasione del 30º anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo e rinnova il suo invito alla Commissione affinché studi soluzioni che consentano all'UE di aderire in quanto organismo a detta convenzione;
Diritti delle persone con disabilità
90. accoglie con favore la ratifica, nel 2019, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale; pone l'accento sull'importanza di tenere pienamente conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo e ad adoperarsi per la parità di accesso al mercato del lavoro e all'istruzione e formazione nonché a promuovere soluzioni che facilitino la partecipazione nella società delle persone con disabilità; ribadisce l'importanza di un'efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sia da parte degli Stati membri dell'UE che delle sue istituzioni, in particolare con riferimento agli obblighi dell'UE in materia di aiuti umanitari e cooperazione internazionale in tutte le pertinenti politiche dell'Unione; sottolinea l'importanza della non discriminazione e la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e di garantire il rispetto della totalità dei diritti delle persone con disabilità;
Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali
91. condanna la stigmatizzazione, la detenzione arbitraria, la tortura, la persecuzione e l'uccisione di persone LGBTI e l'incitamento alla violenza contro di loro; considera deplorevoli le crescenti divergenze di evoluzione tra i paesi che si stanno muovendo verso una migliore protezione dei diritti delle persone LGBTI, in particolare attraverso la decriminalizzazione dell'omosessualità, e quelli che invece erodono tali diritti lasciando libero campo alla persecuzione, alla discriminazione e alla stigmatizzazione delle persone LGBTI; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro singole persone a causa del loro orientamento sessuale reale o percepito, dell'identità o espressione di genere e delle caratteristiche sessuali non debbano rimanere impuniti e vadano estirpati;
92. invita l'UE a svolgere un ruolo di primo piano nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro la discriminazione e la stigmatizzazione delle persone LGBTI, la cosiddetta terapia di conversione, le mutilazioni genitali e la sterilizzazione forzata delle persone transgender; chiede inoltre all'UE di utilizzare tutti gli strumenti diplomatici a sua disposizione per sostenere la decriminalizzazione delle relazioni sessuali tra partner dello stesso sesso consenzienti e per dare l'esempio nell'affrontare la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali, attraverso l'effettiva attuazione della nuova strategia per la parità delle persone LGBTI+, sia all'interno dell'UE che all'esterno; chiede all'UE e agli Stati membri di applicare in modo completo e coerente gli orientamenti dell'UE per promuovere e proteggere il godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI in tutte le sue politiche esterne;
93. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha colpito duramente le comunità LGBTI, portando a un'impennata della violenza domestica contro le persone LGBTI costrette a restare in quarantena o a tornare in famiglie che le discriminano, a un aumento della disoccupazione e del numero di senzatetto, all'impossibilità di accedere a trattamenti medici salvavita come i servizi per l'HIV e l'assistenza medica legata alla transizione, e intensificando la tendenza a cercare un capro espiatorio; chiede di includere le persone LGBTI nei programmi di aiuto relativi alla COVID-19;
Popoli indigeni
94. è seriamente preoccupato dinanzi alle sofferenze e alla vulnerabilità delle comunità indigene e dei loro membri, che scaturiscono, fra l'altro, dai cambiamenti climatici e dalla pandemia di COVID-19 nonché dalla perdita di terre e mezzi di sostentamento per effetto delle attività condotte da imprese e dei danni correlati; si rammarica del fatto che i popoli indigeni continuino a subire in tutto il mondo discriminazioni diffuse e sistematiche, e persecuzioni, tra cui sfollamenti forzati, arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri inseriscano riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza, e garantiscano che le imprese multinazionali siano chiamate a rispondere in caso di violazione dei loro obblighi;
95. invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione della loro lingua, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse; accoglie con favore il lavoro che la società civile e le ONG svolgono in relazione a queste problematiche; ribadisce la necessità di istituire un meccanismo di reclamo per la presentazione di denunce riguardanti violazioni e prevaricazioni dei diritti dei popoli indigeni derivanti dalle attività di imprese multinazionali; rammenta la propria decisione di nominare un relatore permanente sui popoli indigeni in seno al Parlamento, con l'obiettivo di monitorare la situazione in materia di diritti umani dei popoli indigeni; invita i paesi a ratificare le disposizioni della Convenzione n. 169 dell'OIL relativa ai popoli indigeni e tribali, del 27 giugno 1989;
96. esorta i governi a perseguire politiche di sviluppo e ambientali che rispettino i diritti economici, sociali e culturali, e che coinvolgano i popoli indigeni e le popolazioni locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
Razzismo, discriminazione, xenofobia e intolleranza correlata
97. si compiace che nel 2019 il Consiglio abbia adottato gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispongono per garantire che i responsabili di violazioni dei diritti per motivi di discriminazione basata sulla razza, sulla casta (lavoro e discendenza), sulla religione o sull'origine etnica o nazionale siano chiamati a rispondere delle loro azioni;
98. prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie di casta, della discriminazione basata sulla casta e del perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani basate sulla casta, fra cui il rifiuto di accesso al sistema giuridico o al lavoro, la segregazione persistente, la povertà e la stigmatizzazione, nonché delle barriere legate alla casta che ostacolano l'esercizio dei diritti umani di base e l'agevolazione dello sviluppo umano; ribadisce il proprio invito a sviluppare una politica dell'UE in materia di discriminazione di casta; ribadisce il proprio invito all'UE e agli Stati membri di intensificare gli sforzi e di appoggiare le iniziative a livello delle Nazioni Unite e delle delegazioni e missioni dell'UE nei paesi terzi volte a eliminare la discriminazione di casta;
99. rammenta quanto sia importante sostenere attivamente iniziative inclusive e antirazziste, soprattutto alla luce della recrudescenza di attacchi xenofobi e razzisti in tutto il mondo, nel contesto dei sempre più frequenti appelli alla giustizia sociale che hanno ispirato un'ondata di proteste a livello mondiale;
100. ribadisce il ruolo fondamentale che l'istruzione svolge per sfatare i pregiudizi e gli stereotipi e promuovere la tolleranza, la comprensione e la diversità, e sottolinea che l'istruzione è uno strumento chiave per porre fine alla discriminazione strutturale e al razzismo nelle nostre società; invita gli Stati membri a promuovere politiche contro la discriminazione in tutti gli ambiti; ritiene che la lotta al razzismo sia una questione orizzontale che dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i settori della politica dell'Unione;
101. invita tutte le delegazioni dell'UE e i rispettivi punti focali in materia di diritti umani ad attenersi coerentemente all'obbligo di valutare e analizzare la situazione in fatto di non discriminazione e a presentarla nelle proprie strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia all'interno del capitolo relativo alla non discriminazione e all'esclusione, nonché nelle pertinenti sezioni sui motivi specifici di discriminazione e/o sui gruppi discriminati; sottolinea che gli aggiornamenti relativi alla situazione in materia di non discriminazione nelle relazioni annuali sull'attuazione delle strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia, e nelle relazioni dei capimissione sono essenziali per preparare e alimentare i dialoghi sui diritti umani, e che gli orientamenti stabiliscono anche che l'UE deve incoraggiare e sostenere la partecipazione attiva della società civile nelle sedi e nei meccanismi multilaterali riguardanti la discriminazione di casta (per lavoro e discendenza);
Minoranze nazionali, etniche e linguistiche
102. si rammarica del fatto che, nonostante gli obblighi internazionali e gli impegni contratti a protezione delle minoranze, molti paesi stiano perseguendo una politica di assimilazione forzata delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche ignorando i loro diritti umani fondamentali;
103. invita i governi dei paesi partner dell'UE a rispettare i diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, ivi comprese la cultura, la lingua, la religione, le tradizioni e la storia, al fine di preservare le culture e la diversità; ribadisce l'esigenza di rispettare gli obblighi e gli impegni che hanno contratto nel quadro di trattati e accordi internazionali, come le raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
Libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo
104. è costernato dinanzi al numero di omicidi, aggressioni e atti di persecuzione, discriminazione, molestie e incitamento all'antagonismo che hanno avuto luogo nel 2019, e al numero di restrizioni dei diritti imposte nello stesso anno nei confronti di individui e gruppi presi di mira a causa della loro religione, del loro credo, dell'ateismo o dell'agnosticismo; ribadisce il suo sostegno alle vittime di violenze fondate sulla religione o sul credo e il suo impegno a eliminare tali forme di violenza; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione dei gruppi religiosi perseguitati in tutto il mondo, che devono affrontare discriminazioni, minacce, leggi sulla blasfemia, leggi anti-conversione, demolizione dei loro luoghi di culto, violenza, schiavitù, stupri, sparizioni forzate, esecuzioni e genocidi; sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare tra l'altro alla situazione dei cristiani perseguitati in tutto il mondo, che costituiscono la vasta maggioranza dei gruppi religiosi esposti a discriminazione, violenza e morte;
105. esprime altresì preoccupazione dinanzi all'abuso e alla strumentalizzazione della religione per indebolire altri diritti umani, inclusi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nonché i diritti delle persone LGBTI; si rammarica del fatto che taluni paesi abbiano già, applichino o intendano introdurre norme penali che puniscono la blasfemia, la conversione o l'apostasia; sottolinea che la libertà di religione e di credo comprende il diritto a non credere, ad aderire a convinzioni teiste, non teiste, agnostiche e ateiste, nonché il diritto all'apostasia;
106. invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad attuare gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo; ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione di effettuare una valutazione trasparente e globale dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale prima di avviare il processo di rinnovo di tale mandato e posizione da parte della Commissione; insiste sulla necessità che, dopo la valutazione, il suo lavoro sia dotato di risorse adeguate per migliorare l'efficacia dell'UE in questo settore; lamenta il ritardo nell'effettuare questa valutazione; invita la Commissione a garantire la trasparenza per quanto riguarda la nomina, il mandato, le attività e gli obblighi di informazione del prossimo inviato speciale, e ad assicurare il suo impegno a favore dell'universalità, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza di tutti i diritti umani, nonché a favore dei valori europei; ricorda alla Commissione la necessità di sostenere adeguatamente il mandato istituzionale, la capacità e i compiti dell'inviato speciale;
107. accoglie con favore lo Scambio globale sulla religione nella società, avviato dal VP/AR a Bruxelles il 6 settembre 2019; raccomanda, tuttavia, di dedicare pari attenzione sia alle relazioni intrareligiose che a quelle interreligiose; chiede, a tale riguardo, di rafforzare il sostegno dell'UE al dialogo intrareligioso a livello locale con l'obiettivo di combattere l'estremismo e l'incitamento all'odio; chiede inoltre che gli obiettivi di promozione e tutela della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo siano integrati in un più ampio ventaglio di attività dell'UE connesse ai diritti umani;
108. ribadisce l'importanza che attribuisce alla libertà accademica ed esorta l'UE e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi diplomatici attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione alle minacce o agli attacchi alla libertà accademica da parte di attori statali e non statali, in particolare gli attacchi violenti contro le istituzioni e i membri della comunità accademica, nonché le politiche o pratiche discriminatorie, le indebite restrizioni o pressioni rispetto alle attività di ricerca o alla libertà di espressione e il perseguimento o la detenzione illegali; invita il SEAE e la Commissione a rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani, al fine di sviluppare la capacità di identificare e fornire assistenza, inclusi la protezione e il sostegno di emergenza, nei casi che riguardano attacchi alla libertà accademica; invita la Commissione ad assicurare un sostegno costante e di alto livello al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione e al Campus globale per i diritti umani e la democrazia, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;
Libertà di espressione, libertà dei media e diritto all'informazione
109. condanna l'uccisione, il rapimento, l'incarcerazione e l'intimidazione di numerosi giornalisti, blogger e informatori, così come le molestie e gli attacchi nei loro confronti, anche con mezzi fisici e giudiziari, nonché il controllo o la chiusura di Internet e dei media; ricorda che la libertà di espressione e la libertà dei media sono fondamenta essenziali di una società democratica; riconosce l'importanza del diritto all'informazione nelle società moderne, anche nella lingua madre per tutte le comunità etniche, e il ruolo che tutte le forme di comunicazione svolgono nello sviluppo di una cultura del pluralismo; ricorda che i media dovrebbero obbedire al principio di non discriminazione;
110. denuncia i tentativi di alcuni regimi e alcune autorità di eliminare o limitare il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà dei media, giustificando, illegittimamente, tali provvedimenti come necessari per rafforzare la sicurezza o tutelare la salute pubblica, o per combattere il terrorismo, la diffamazione, l'insulto alla religione o la blasfemia; pone in evidenza la nuova ondata di censura messa in atto da alcuni governi con il pretesto di lottare contro le notizie false durante la pandemia di COVID-19;
111. condanna la disinformazione e gli attacchi propagandistici volti a delegittimare i valori che l'UE rappresenta e a prendere di mira le minoranze; è profondamente preoccupato in relazione all'aumento dei discorsi di odio e degli incitamenti alla violenza nelle comunicazioni online e offline, in quanto rappresentano una minaccia diretta allo Stato di diritto e ai valori incarnati dai diritti umani; osserva che l'aumento della polarizzazione sociale e politica, amplificata dagli algoritmi dei media sociali che impiegano tecniche di seduzione mentale, alimenta il radicalismo, inibisce completamente il pensiero critico, rende impossibile il dialogo e apre la strada all'estremismo;
112. raccomanda di porre in atto le migliori salvaguardie possibili contro la diffusione della disinformazione e della propaganda ostile, sviluppando un quadro giuridico sia a livello dell'Unione che a livello internazionale per far fronte alle minacce ibride, tra cui la guerra informatica e quella dell'informazione; continua a sostenere le iniziative che aiutano a distinguere tra notizie false o disinformazione propagandistica e informazioni raccolte nel quadro di un'attività giornalistica autentica e indipendente;
113. sottolinea i casi di concentrazione dei media nelle mani di alcuni individui, come pure la mancanza di trasparenza in relazione alla proprietà dei media, cosa che limita il pluralismo, che è essenziale per l'accesso a informazioni imparziali;
114. condanna fermamente i procedimenti giudiziari ingiustificati nei confronti dei giornalisti, aventi lo scopo di portarli al fallimento (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP)) e costringerli al silenzio, in particolare nei casi di corruzione; sottolinea la necessità di creare piattaforme che lancino un allarme rapido nel caso in cui vi siano giornalisti in pericolo, nonché piattaforme che tutelino il loro lavoro permettendo ad altri giornalisti di proseguire le indagini in corso senza interruzioni dettate dal timore di conseguenze legali;
115. ricorda che le limitazioni imposte alla libertà di espressione o alla libertà dei media devono rispondere a una finalità legittima, in linea con gli obblighi internazionali sanciti dall'articolo 19 dell'ICCPR;
116. invita l'UE a compiere ogni sforzo per proteggere la libertà di espressione, la libertà dei media e quanti cercano di difenderle; invita l'UE e gli Stati membri a condannare qualsiasi mezzo di intimidazione fisica o giudiziaria utilizzato contro i giornalisti nel tentativo di farli tacere; esorta l'RSUE a prestare particolare attenzione alla tutela della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo dei media in tutto il mondo; mette in evidenza l'importanza di garantire un'attuazione efficace e sistematica degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, e di controllarne regolarmente l'impatto;
117. evidenzia la continua evoluzione dei panorami mediatici e il crescente utilizzo delle reti sociali in tutto il mondo; sottolinea le sfide e i rischi che questa evoluzione comporta per quanto riguarda, tra l'altro, le violazioni della libertà di espressione offline e online, la censura, la protezione dei dati, l'incitamento all'odio, le molestie e la sicurezza dei giornalisti e degli informatori; invita la Commissione a monitorare le politiche e le pratiche delle imprese dei social media, in particolare i loro strumenti di autoregolamentazione, che hanno implicazioni per l'esercizio della libertà di espressione in tutto il mondo, e a presentare, se del caso, proposte di modifica delle politiche o della legislazione;
Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento
118. condanna il ricorso alla tortura, ai trattamenti inumani o degradanti e alla pena di morte, che continuano a essere una realtà in numerosi paesi, in tutto il mondo; invita i paesi che non vi abbiano ancora provveduto a introdurre una moratoria immediata sulla pena di morte come prima misura verso la sua abolizione; accoglie come sviluppo positivo il calo, nel 2019, del sostegno politico al mantenimento della pena di morte in alcuni paesi in cui è essa ancora in vigore; deplora, tuttavia, le sentenze emesse da alcune autorità giudiziarie nazionali che hanno portato a un aumento delle esecuzioni rispetto agli anni precedenti; invita l'UE a continuare a condannare sistematicamente il ricorso alla pena di morte e a porre in atto campagne di comunicazione contro la pena di morte in tutto il mondo; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione;
119. ribadisce il suo impegno a vietare la tortura ovunque nel mondo, mettendosi dalla parte delle vittime e chiamando i torturatori a rispondere delle loro azioni; accoglie con favore l'aggiornamento degli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esorta tutti gli Stati membri e gli altri paesi che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il suo protocollo opzionale (OPCAT), di cui si è celebrato il 35º anniversario nel 2019; riconosce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento;
Lotta contro la schiavitù moderna e tratta di esseri umani
120. chiede una risposta internazionale più vigorosa sul fronte dell'eliminazione della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani, con l'introduzione di nuovi obblighi in materia di dovere di diligenza che impongano alle imprese di identificare, valutare, porre fine, prevenire e mitigare siffatte situazioni e di cooperare con le autorità per migliorare le politiche penali contro i trafficanti e coloro che sfruttano la schiavitù moderna o ne traggono benefici; ricorda che queste condizioni di lavoro inaccettabili compromettono la dignità umana e i diritti umani fondamentali; invita gli Stati che non vi abbiano ancora provveduto, a ratificare le convenzioni dell'OIL concernenti la lotta contro questi gravi fenomeni e il lavoro minorile;
Diritti economici, sociali e culturali
121. chiede che l'UE intensifichi gli sforzi per la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali attraverso la politica estera e l'azione esterna dell'Unione, in particolare utilizzando in modo efficace le clausole sui diritti umani degli accordi internazionali, comprese le disposizioni in materia di lavoro, e investendo nella cultura e nell'istruzione quali vettori per un cambiamento duraturo; accoglie con favore l'adozione della Convenzione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie, in cui figurano nuove norme internazionali vincolanti in materia di lavoro che sono essenziali per liberare il settore del lavoro da questi flagelli e proteggere le vittime; sottolinea la necessità di una protezione specifica per le madri sul lavoro, durante e dopo la gravidanza, anche per quanto riguarda la salute materna, il congedo di maternità e relative prestazioni, la tutela del lavoro e la non discriminazione, e l'allattamento al seno;
122. denuncia il fatto che in tutto il mondo continuano a verificarsi violazioni dei diritti dei lavoratori e dei diritti sindacali, e che tali violazioni riguardano principalmente la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, il diritto di intraprendere azioni collettive, nonché il diritto a una retribuzione equa, a condizioni di lavoro dignitose e alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro;
123. ricorda che l'accesso alla cultura e all'istruzione è un diritto fondamentale; osserva l'importanza della diplomazia culturale per promuovere i valori di pace e rispetto dei diritti umani; invita l'UE a integrare la cultura, l'istruzione e i pertinenti diritti correlati della sua politica in materia di diritti umani nella sua azione esterna;
Imprese e diritti umani
124. accoglie con favore i tentativi intrapresi da alcune imprese europee per attuare le loro politiche di responsabilità aziendale, rispettare i diritti umani e attuare le diverse politiche e normative predisposte per incoraggiare o richiedere la dovuta diligenza nei vari Stati membri; invita le imprese con sede nell'UE ad essere all'altezza della loro responsabilità aziendale, orientandosi verso l'adesione alle norme etiche e agli standard recepiti in seno al mercato unico dell'UE;
125. chiede l'istituzione di uno strumento dell'UE relativo all'obbligo di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente che imponga alle imprese di impegnarsi attivamente nell'identificazione, valutazione, mitigazione, prevenzione e notifica di qualsiasi impatto negativo delle loro attività e catene di approvvigionamento sui diritti umani, applicabile agli organi societari, ai leader e dirigenti d'impresa in caso di violazione e che assicuri alle vittime l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso; si compiace dell'annuncio secondo cui la proposta della Commissione comprenderà un regime di responsabilità; invita la Commissione a valutare la possibilità di includere ulteriori responsabilità, compresa la responsabilità penale, per le violazioni più gravi.
126. raccomanda di includere un obbligo giuridico di diligenza come elemento specifico di tale strumento, onde prevenire l'uso della schiavitù moderna e del lavoro minorile da parte delle imprese nelle loro catene di approvvigionamento all'estero; raccomanda altresì che un requisito di trasparenza faccia parte dello strumento di dovuta diligenza onde facilitare l'accesso delle vittime ai mezzi di ricorso; chiede meccanismi efficaci per proteggere dalle ritorsioni quanti presentano rimostranze, inclusa una legislazione per prevenire le azioni SLAPP; ricorda le molteplici violazioni dei diritti umani che possono verificarsi in associazione allo sfruttamento delle risorse umane;
127. sottolinea che è importante che tutti i paesi attuino pienamente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e invita gli Stati membri dell'UE che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali sui diritti delle imprese; incoraggia l'UE e gli Stati membri a partecipare in modo costruttivo all'attività del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani;
128. sottolinea la necessità di istituire uno strumento internazionale vincolante volto a disciplinare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società multinazionali e transnazionali e di altre imprese;
Nuove tecnologie e diritti umani
129. è preoccupato dinanzi all'uso, in risposta alla pandemia di COVID-19, di una serie di strumenti basati sui dati e sulle nuove tecnologie; sottolinea i rischi, spesso difficili da percepire, che essi comportano in termini di godimento delle libertà fondamentali, abusi di potere e maggiore vulnerabilità agli attacchi informatici, quando non siano disponibili efficaci salvaguardie tecniche e giuridiche; esprime preoccupazione quanto all'uso che viene fatto attualmente della tecnologia per controllare e limitare la libertà di espressione, nonché come strumento di vessazione; chiede che l'UE, in quanto leader nella definizione di standard globali in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati, stabilisca nuove norme e buone pratiche sia per l'uso in seno all'UE che come soluzioni da emulare a livello mondiale, al fine di prevenire gli effetti potenzialmente dannosi dei nuovi strumenti basati sui dati;
130. esprime rinnovata preoccupazione, rammentando la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(8), quanto al ricorso a droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; invita ancora una volta l'UE a sviluppare urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati al fine di garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né agevolino tali uccisioni da parte di Stati terzi; chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; chiede valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni; ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(9); esorta il VP/AR e gli Stati membri a vietare lo sviluppo, la produzione e l'uso di sistemi d'arma totalmente autonomi che non dispongano di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco dei bersagli; insiste sull'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali in assenza di un controllo umano significativo; esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare una posizione comune per negoziati internazionali a tale riguardo;
Migranti e rifugiati
131. esorta i governi ad adottare risposte basate sul rispetto dei diritti umani e della dignità e soluzioni che affrontino la vulnerabilità di migranti e rifugiati e il loro bisogno di protezione, in linea con i principi di solidarietà e di partenariato, e che facciano chiarezza su percorsi di migrazione legale adeguati e accessibili; invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione che portano singoli individui e famiglie intere a lasciare le loro case perché non hanno i mezzi per vivere una vita dignitosa in un ambiente sicuro;
132. ribadisce la necessità di combattere le organizzazioni criminali e gli individui coinvolti nel traffico di esseri umani; si rammarica della situazione avvilente vissuta dai rifugiati nei campi profughi, della loro mancanza di prospettive, dei lunghi tempi di attesa per il trattamento delle domande di asilo e del problema dell'accesso all'assistenza medica di base e, nel caso dei bambini, all'istruzione; esorta a trovare alternative alla detenzione senza privare i migranti e i rifugiati della libertà e respinge, in questo contesto, qualsiasi trattamento inumano o degradante dei migranti; sottolinea che è importante rispettare i diritti umani quando si effettuano controlli sanitari obbligatori, ed evidenzia che tutti i richiedenti asilo e i migranti devono vedersi garantire l'accesso ai servizi essenziali, compresa un'assistenza sanitaria di qualità; sottolinea l'importanza di difendere il diritto all'asilo in tutto il mondo;
133. chiede alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di trattare le persone che chiedono lo status di rifugiato con benevolenza e premura, in linea con i principi dello Stato di diritto, nonché di sostenere il ricongiungimento familiare onde porre fine alle situazioni in cui i rifugiati sono separati dai parenti stretti, in particolare i figli;
Sostegno alla democrazia
134. invita l'UE a potenziare il suo sostegno all'attivismo civico democratico, che è cresciuto dal 2019 nel contesto dell'ascesa del populismo, dei nazionalismi e dei regimi autoritari; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare i programmi di sostegno alla democrazia dell'Unione a livello globale, promuovendo processi a favore della democrazia dal basso verso l'alto e rafforzando la resilienza istituzionale; pone in evidenza, a tale proposito, le attività di sostegno alla democrazia intraprese dal Parlamento, tra cui i programmi di monitoraggio delle elezioni, di mediazione, formazione e tutoraggio, che è necessario adattare all'evolvere della situazione dei paesi partner, tenendo conto, nel contempo, del contesto culturale e nazionale dei paesi terzi coinvolti al fine di rafforzare il dialogo e il partenariato con essi; fa proprio l'invito espresso nelle conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulla democrazia e nel Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 di promuovere un approccio più flessibile, innovativo, di lungo termine e attento ai conflitti a sostegno della democrazia; accoglie con favore e, in tale contesto, incoraggia e sostiene l'operato di organizzazioni indipendenti che agiscono secondo i valori fondamentali dell'Unione europea e promuovono la transizione democratica nel mondo;
135. si impegna a promuovere una maggiore trasparenza dei processi democratici, in particolare per quanto riguarda il finanziamento di campagne politiche e tematiche da parte di diversi attori non statali;
o o o
136. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 75ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.