Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro (2019/2150(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro, trasmessa il 17 ottobre 2019 dal Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, Juízo Local Criminal da Guarda – Juiz 2 (tribunale distrettuale di Guarda, tribunale penale locale di Guarda, 2a sezione) e comunicata in Aula il 13 novembre 2019,
– avendo ascoltato Álvaro Amaro, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019(1),
– visti l'articolo 157, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica portoghese e l'articolo 11 della legge 7/93, del 1° marzo 1993, che disciplina lo statuto dei deputati all'Assemblea della Repubblica portoghese,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0009/2021),
A. considerando che il giudice competente del Tribunal Judicial da Comarca da Guarda ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Álvaro Amaro in connessione a un'accusa relativa al reato di malversazione, previsto e punito dall'articolo 11 della legge n. 34/87 del 16 luglio 1987, quale modificata dalla legge portoghese n. 41/2010 del 3 settembre 2010 (in concorso formale con il reato di interesse privato, previsto e punito dall'articolo 23, paragrafo 1, e il reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall'articolo 20, paragrafo 1, della succitata legge), e in concorso materiale con il reato di frode nell'ottenimento di sussidi o sovvenzioni, previsto e punito dall'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2, paragrafo 5, lettere a) e b), e paragrafo 8, lettera b), del decreto legge n. 28/84 del 20 gennaio 1984;
B. considerando che, a partire dal 2013, Álvaro Amaro ha prestato servizio come sindaco di Guarda, carica alla quale è stato rieletto nel 2017 per un mandato fino all'11 aprile 2019; che, nell'esercizio di tali funzioni, era responsabile della direzione politica e della gestione amministrativa del comune di Guarda; che l'indagine ha per oggetto il trattamento di favore che il comune di Guarda avrebbe riservato, mediante procedura di aggiudicazione, a una cooperativa e compagnia teatrale all'inizio del 2014 nell'ambito dell'organizzazione annuale delle festività del carnevale;
C. considerando che nel maggio 2019 Álvaro Amaro è stato eletto al Parlamento europeo;
D. considerando che il reato ipotizzato non riguarda opinioni o voti espressi da Álvaro Amaro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
E. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
F. considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità(2); che, nel corso della sua audizione, Álvaro Amaro ha affermato di essere favorevole alla revoca della propria immunità parlamentare;
G. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
H. considerando che i reati di cui Álvaro Amaro è accusato sono accaduti prima della sua elezione al Parlamento europeo;
I. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè elementi di fatto che indichino che le azioni giudiziarie in questione siano state intentate al fine di arrecare nocumento all'attività politica del deputato e, pertanto, del Parlamento europeo;
J. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"(3);
1. decide di revocare l'immunità di Álvaro Amaro;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità portoghesi e ad Álvaro Amaro.
Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)