Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N9-0080/2020 – C9-0425/2020 – 2020/0910(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Banca centrale europea del 18 dicembre 2020 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (C9-0425/2020),
– visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi(1),
– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico(2),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(3),
– vista la sua decisione del 24 novembre 2020 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea(4),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0007/2021),
A. considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del vicepresidente del suo consiglio di vigilanza;
B. considerando che il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE;
C. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma del suddetto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;
D. considerando che il 10 dicembre 2020(5) il Consiglio europeo ha nominato Frank Elderson quale membro del comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2020, a norma dell'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
E. considerando che, con lettera del 18 dicembre 2020, la BCE ha presentato al Parlamento una proposta per la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza per un mandato di cinque anni;
F. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha quindi valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;
G. considerando che il 25 gennaio 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha svolto un'audizione del candidato proposto, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha quindi risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
H. considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
I. considerando che il comitato esecutivo della BCE è attualmente composto da quattro uomini e da due donne, una delle quali è la presidente;
1. approva la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri.