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Procedura : 2020/2029(INI)
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Ciclo del documento : A9-0011/2021

Testi presentati :

A9-0011/2021

Discussioni :

CRE 08/02/2021 - 17

Votazioni :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Testi approvati :

P9_TA(2021)0041

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Mercoledì 10 febbraio 2021 - Bruxelles
Attuazione della direttiva anti-tratta
P9_TA(2021)0041A9-0011/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2020/2029(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 79 e 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 3, 5 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

–  vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(1) ("direttiva anti-tratta"),

–  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tale ambito,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("Convenzione di Palermo") e i relativi protocolli, segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini ("protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta"), e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite del sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, e la risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(2),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  visti il lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), in particolare l'articolo 6, volto a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010) e della conferenza di revisione di Pechino +20,

–  visto il commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'UE sulla prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che esige che sia fornita protezione internazionale alle vittime della tratta di esseri umani in modo attento alla dimensione di genere,

–  visti la convenzione dell'Organizzazione nazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato del 1930 (n. 29), il protocollo del 2014 alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) e la raccomandazione sul lavoro forzato (misure aggiuntive) del 2014 (n. 203), la convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 (n. 182) e la convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 (n. 189),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  vista la raccomandazione generale n. 33, del 23 luglio 2015, sull'accesso delle donne alla giustizia, formulata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),

–  vista la risoluzione delle Nazioni Unite, dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5.2 relativo all'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(3) ("direttiva sui diritti delle vittime"),

–  vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(4) ("direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale e la pornografia minorile"),

–  vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(5),

–  vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(6),

–  vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(7) ("direttiva sul titolo di soggiorno"),

–  viste la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(8) e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(9),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 2012, dal titolo "Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)" (COM(2012)0286),

–  visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 17 ottobre 2014 dal titolo "Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani" (SWD(2014)0318) e la prima (COM(2016)0267)), seconda (COM(2018)0777) e terza (COM(2020)0661) relazione sui progressi compiuti,

–  vista la relazione della Commissione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 (COM(2016)0722),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(10),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(11),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione(12),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere(13),

–  vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere(14),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 4 dicembre 2017, dal titolo "Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete" (COM(2017)0728),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

–  visti lo studio della Commissione del 2020 sul costo economico, sociale e umano della tratta di esseri umani nell'UE, il suo studio del 2020 sul riesame del funzionamento dei meccanismi nazionali e transnazionali di riferimento degli Stati membri, il suo studio del 2020 sulla raccolta di dati riguardanti la tratta di esseri umani nell'UE e il suo studio del 2016 sulla dimensione di genere della tratta di esseri umani,

–  vista la dichiarazione comune di impegno a lavorare insieme contro la tratta di esseri umani del 2018 firmata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

–  vista la relazione di Europol sulla situazione della tratta di esseri umani nell'UE, del 18 febbraio 2016,

–  vista la relazione di Europol dal titolo "The challenges of countering human trafficking in the digital era" (Le sfide della lotta alla tratta di esseri umani nell'era digitale), del 18 ottobre 2020,

–  vista la valutazione 2017, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA),

–  vista la 4a relazione annuale del Centro europeo di Europol sul traffico di migranti, del 15 maggio 2020,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi fanno ingresso, del 29 maggio 2015,

–  vista la relazione di Eurostat sulla tratta di esseri umani, del 17 ottobre 2014,

–  vista la risoluzione 9/1 della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) sull'istituzione di un meccanismo per il riesame dell'attuazione dell'UNTOC e dei suoi protocolli,

–  viste le linee guida dell'UNHCR del 7 aprile 2006 sulla protezione internazionale dal titolo "L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta",

–  vista la relazione globale 2018 sulla tratta di persone a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

–  vista la raccomandazione generale n. 38, del 6 novembre 2020, sulla tratta di donne e ragazze nel contesto della migrazione globale, formulata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),

–  vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere, pubblicata dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare il 15 settembre 2020(15),

–  visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0011/2021),

A.  considerando che la tratta di esseri umani costituisce una violazione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica dell'essere umano che attornia la nostra vita quotidiana, nonché una grave violazione dei diritti fondamentali, come sancito all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.  considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno con una forte connotazione di genere, in quanto quasi tre quarti(16) di tutte le vittime segnalate nell'UE nel 2017 e 2018 erano donne e ragazze, prevalentemente oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale; che lo sfruttamento sessuale è la ragione più diffusa alla base della tratta di essere umani nell'UE dal 2008 a questa parte;

C.  considerando che il numero delle vittime accertate della tratta di esseri umani nell'ultimo periodo preso in esame dalla Commissione (2017 e 2018) è aumentato rispetto al periodo precedente, e continua a crescere(17); che molto probabilmente il numero effettivo di vittime è notevolmente superiore a quello indicato nei dati trasmessi, dal momento che molte vittime non vengono individuate;

D.  considerando che i minori rappresentano una percentuale considerevole delle vittime della tratta di esseri umani; che il 78 % di tutti i minori vittime di tratta è rappresentato da ragazze e che il 68 % degli adulti oggetto di tratta è costituito da donne(18);

E.  considerando che la disuguaglianza di genere, la povertà, gli sfollamenti forzati, la disoccupazione, l'assenza di opportunità socio-economiche, il mancato accesso all'istruzione, la violenza di genere, la discriminazione e l'emarginazione e la corruzione sono alcuni dei fattori che concorrono a rendere le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta di esseri umani; che le cause profonde della tratta non sono ancora affrontate in maniera adeguata;

F.  considerando che le vittime della tratta di esseri umani sono spesso oggetto di forme di discriminazione e violenza molteplici e intersezionali, tra cui quelle fondate sul sesso, l'età, la razza, la disabilità, l'etnia, la cultura e la religione, nonché sull'origine nazionale o sociale o altra condizione, e che tali forme di discriminazione possono a loro volta alimentare la tratta di esseri umani(19);

G.  considerando che esistono molte forme di tratta di esseri umani, ma che sono tutte basate sull'abuso della vulnerabilità intrinseca delle vittime e sono finalizzate allo sfruttamento degli esseri umani; che le vittime della tratta di esseri umani risultano coinvolte in diverse attività legali e illegali in ambiti quali, a titolo esemplificativo, il settore agricolo, la trasformazione alimentare, l'industria del sesso, il lavoro domestico, il settore manifatturiero, l'assistenza, le pulizie, altri settori (in particolare quello dei servizi), l'accattonaggio, la criminalità, il matrimonio forzato, lo sfruttamento sessuale online e offline, le adozioni illegali e il commercio di organi umani; che esistono altre forme di tratta che continuano ad essere sottostimate e scarsamente segnalate, tra cui alcune forme con una forte connotazione di genere, quali i matrimoni forzati e la servitù domestica;

H.  considerando che negli ultimi anni è stato dimostrato che i migranti e i richiedenti asilo sono particolarmente esposti al rischio di essere vittime di tratta; che, fra questi, i minori non accompagnati e le donne sono uno speciale bersaglio delle reti di trafficanti;

I.  considerando che Europol ha segnalato che la pandemia di COVID-19 potrebbe far aumentare ulteriormente il numero di vittime(20) e ridurre le probabilità che i trafficanti vengano individuati dalle autorità di contrasto, e che una recessione economica dovuta alla crisi della COVID-19 potrebbe inoltre avere conseguenze pericolose in relazione alla tratta di esseri umani(21); che la situazione delle vittime di tratta è peggiorata dall'inizio della crisi e che i servizi di sostegno hanno incontrato difficoltà nel fornire assistenza alle vittime;

J.  considerando che, secondo Europol(22), l'utilizzo delle tecnologie digitali ha rafforzato la capacità dei criminali di praticare diverse forme di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento; che i trafficanti si avvalgono delle nuove tecnologie in ogni fase dello sfruttamento sessuale, dal reclutamento e dalla pubblicizzazione delle vittime fino ai ricatti e al controllo dei loro movimenti; che questi nuovi strumenti offrono un maggiore anonimato ai trafficanti e rendono più difficile la loro identificazione da parte delle autorità di contrasto; che l'interazione online crea sia rischi che opportunità per i criminali, le vittime e le autorità di contrasto;

K.  considerando che la tratta di esseri umani rimane un reato complesso e diffuso che influisce sulla possibilità di conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare gli OSS n. 5 (uguaglianza di genere), n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), n. 16 (pace, giustizia e istituzioni solide) e n. 17 (partenariati per gli obiettivi);

L.  considerando che la tratta di esseri umani è innanzitutto un grave reato nei confronti dei singoli individui, ma genera anche costi per la società, associati ad esempio a un uso maggiore dei servizi pubblici, compresi le attività di contrasto, i servizi specializzati, i servizi sanitari e la protezione sociale, alla perdita di produzione economica, alla perdita della qualità della vita, e al coordinamento dell'attività di prevenzione della tratta; che si stima che tali costi siano pari a 3 700 524 433 EUR per l'UE-28(23);

M.  considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno transnazionale complesso che può essere affrontato efficacemente solo se le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni dell'Unione e internazionali lavorano insieme in maniera coordinata; che la cooperazione internazionale è essenziale per eliminare la tratta di esseri umani mediante una sinergia fra le varie politiche interne ed esterne esistenti, quali la strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e il suo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2020-2024), nonché attraverso le pertinenti campagne di informazione nei paesi interessati; che la tratta di esseri umani dovrebbe essere presa in considerazione nel corso dei lavori legislativi sul piano d'azione sulla parità di genere III;

N.  considerando che l'effettiva individuazione delle vittime della tratta di esseri umani continua a rappresentare una sfida nella maggior parte degli Stati membri per vari motivi, quali le scarse conoscenze linguistiche, la riluttanza a rivolgersi alla polizia o le limitate capacità di contrasto; che l'identificazione dei minori vittime della tratta è spesso più complessa, dato che questi ultimi non comprendono di essere vittime; che gli Stati membri hanno l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per prevenire la tratta di esseri umani, di condurre indagini sui casi di tratta e di punire i responsabili, di sostenere le vittime e contribuire alla loro emancipazione e di rispettare la loro dignità, di garantire loro protezione e l'accesso ai mezzi di ricorso; che la mancata ottemperanza dei predetti obblighi viola e pregiudica o rende impossibile l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle vittime;

O.  considerando che la direttiva anti-tratta definisce norme minime da applicare in tutta l'Unione europea per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime e introduce una definizione di cosa si intende per tratta di esseri umani; che il recepimento completo e corretto della direttiva anti-tratta, seguito dalla sua piena attuazione, non è soltanto obbligatorio ma anche necessario per compiere progressi nella lotta contro la tratta di esseri umani;

P.  considerando che tutte le relazioni di monitoraggio dimostrano che quasi 10 anni dopo l'adozione della direttiva anti-tratta permangono ostacoli alla sua piena attuazione a livello di Stati membri e che la maggior parte delle vittime non viene individuata mentre le azioni penali e i tassi di condanna nei confronti dei responsabili rimangono limitati; che i significativi divari in termini di copertura e attuazione delle normative e delle politiche nazionali in materia di tratta di esseri umani possono essere attivamente sfruttati dai gruppi della criminalità organizzata e rendere ampie fasce della popolazione più vulnerabili allo sfruttamento;

Q.  considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime non è stata soddisfacente, in particolare a causa di un recepimento incompleto e/o scorretto;

R.  considerando che la tratta di esseri umani è una forma molto redditizia di criminalità organizzata ed è pertanto determinata dalla domanda e dai profitti; che la riduzione della domanda, anche in relazione allo sfruttamento sessuale di donne e ragazze, deve essere al centro della lotta alla tratta; che la violenza fisica, psicologica e sessuale è un elemento costitutivo della tratta a fini di sfruttamento sessuale e della violenza contro le donne;

S.  considerando che la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE potrebbe integrare gli sforzi dell'UE e degli Stati membri nella lotta contro la tratta di esseri umani;

T.  considerando che in molti settori economici dell'UE si verifica un grave sfruttamento della manodopera, che riguarda vari gruppi di lavoratori transfrontalieri, tra cui cittadini dell'UE e di paesi terzi; che, come raccomandato dalla FRA(24), tali pratiche dovrebbero essere affrontate anche attraverso un sistema globale di ispezioni mirate riguardanti le condizioni di lavoro;

1.  sottolinea la necessità di un quadro coordinato, armonizzato e coerente a livello dell'UE, basato su meccanismi di valutazione e di monitoraggio più efficienti, che garantisca il rafforzamento della prevenzione della tratta di esseri umani, unitamente al sostegno, all'assistenza e alla protezione delle vittime, e che miri alla completa eliminazione della tratta, anche attraverso un'attuazione coordinata dei diritti conferiti dalla direttiva sui diritti delle vittime, dalla direttiva sul titolo di soggiorno, dalla direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale e la pornografia minorile e dalla direttiva sull'indennizzo(25), dato che la tratta è un reato con una dimensione transfrontaliera e pertanto non può essere affrontata soltanto a livello nazionale;

2.  elogia il buon lavoro svolto dalla Commissione nel coordinare la risposta dell'UE alla tratta di esseri umani e sviluppare le conoscenze e i dati sui vari aspetti della tratta di esseri umani, inclusa la ricerca relativa alla dimensione di genere e, in particolare, la vulnerabilità dei minori; invita la Commissione ad assicurare la continuità del lavoro svolto nominando un coordinatore anti-tratta dell'UE a tempo pieno che abbia la pertinente competenza e un mandato chiaro e che collabori con una rete di rappresentanti nazionali degli Stati membri e della società civile per garantire una cooperazione coerente;

3.  sottolinea l'importanza di continuare a usare i finanziamenti destinati al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al programma Daphne e ai programmi del Fondo sociale europeo+ e del Fondo sicurezza interna (ISF) per progetti che combattono la tratta di esseri umani, nonché di ricorrere ad altri strumenti disponibili, compresi i programmi dell'UE quali il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, gli strumenti finanziari come lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, nonché le iniziative quali EMPACT, l'iniziativa Spotlight UE-ONU e l'iniziativa Glo.Act; ricorda la necessità di iniziative e progetti relativi alla dimensione di genere della tratta e chiede un riesame globale delle politiche per quanto concerne i progetti finanziati dall'UE; invita gli Stati membri a garantire finanziamenti stabili e personale adeguato per individuare e proteggere le vittime ed esprime preoccupazione per la mancanza di finanziamenti adeguati a favore delle organizzazioni delle vittime, in particolare quelle che forniscono sostegno alle donne, in quanto a causa dei pesanti tagli ai finanziamenti faticano a continuare a fornire servizi alle vittime;

4.  sottolinea che la mancanza di dati coerenti, comparabili e dettagliati continua a ostacolare una valutazione adeguata e basata su elementi di prova della portata e dell'andamento del fenomeno della tratta di esseri umani; invita gli Stati membri ad aumentare gli sforzi e i finanziamenti per la ricerca, l'analisi e la raccolta di dati su tutte le forme di tratta di esseri umani e a migliorare il coordinamento tra le fonti di dati a livello nazionale e dell'UE, nonché la raccolta di dati più aggiornati, centralizzati e completi disaggregati per tipo di tratta, età e genere, origine razziale ed etnica, includendo le persone vittime di tratta interna, compilando informazioni statistiche nel debito rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, in collaborazione con gli attori istituzionali coinvolti, la società civile, l'EIGE e tutte le pertinenti organizzazioni internazionali; invita la Commissione a compilare e pubblicare periodicamente tali dati per l'UE;

5.  esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la distinzione tra la tratta di esseri umani e il traffico di esseri umani, in quanto richiedono un'analisi più approfondita e risposte differenti a livello normativo e programmatico; sottolinea che la confusione tra i due concetti spesso impedisce di identificare correttamente le vittime e garantire che possano accedere alle misure di protezione ed evitare una vittimizzazione secondaria;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare e valutare l'uso delle tecnologie digitali, dei media sociali e dei servizi Internet quali strumenti principali utilizzati per reclutare le vittime della tratta di esseri umani, e a dotare le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile dei mezzi per la lotta contro la tratta di esseri umani fornendo loro le conoscenze tecniche necessarie e risorse dedicate per rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie; invita inoltre gli stessi ad adottare norme in materia di responsabilità civile per le società tecnologiche che ospitano materiale di sfruttamento, a migliorare gli strumenti legislativi utilizzati nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti penali contro i trafficanti, a promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, i fornitori di servizi Internet e le società di media sociali, a promuovere campagne di informazione pubblica in tutta l'UE sulla tratta di esseri umani, rispettando nel contempo il diritto delle vittime alla riservatezza e alla sicurezza e garantendo i loro diritti fondamentali e la protezione dei dati, e a rafforzare il sostegno per la realizzazione di competenze transnazionali e di soluzioni basate sulla tecnologia, ad esempio per bloccare il reclutamento delle vittime;

7.  esorta la Commissione e gli Stati membri a fare della sensibilizzazione informatica una priorità nelle campagne rivolte alle scuole, alle università, alle imprese e agli organismi di ricerca e a basarsi sulle competenze esistenti come il portale "Un'Internet migliore per i ragazzi"; sottolinea che l'opera di sensibilizzazione in relazione alla tratta di esseri umani online sui media sociali è essenziale per impedire che nuove vittime finiscano nelle reti della tratta; invita la Commissione a collaborare attivamente con le piattaforme per elaborare orientamenti comuni e piani d'azione che possano prevenire e combattere il fenomeno della tratta di esseri umani online;

Identificazione, protezione, assistenza e sostegno alle vittime

8.  sottolinea che l'identificazione precoce delle vittime rimane una delle principali sfide legate all'attuazione, oltre che una delle più cruciali per consentire alle vittime di esercitare i propri diritti; invita gli Stati membri a proteggerle e a conferire a un maggior numero di attori la responsabilità e opportunità di sensibilizzazione per identificare le vittime della tratta di esseri umani in tutte le fasi del processo, compresi i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, i funzionari delle autorità di contrasto, i funzionari addetti all'immigrazione e all'asilo, gli ispettori del lavoro e gli assistenti sociali o il personale sanitario nonché altri professionisti e attori pertinenti; sottolinea la necessità di un approccio basato sulle quattro strategie chiave di prevenzione, azione penale, protezione delle vittime e partenariato multilivello; invita tutti gli Stati membri a stanziare fondi adeguati per l'identificazione, la protezione, l'assistenza e il sostegno delle vittime della tratta di esseri umani in tutte le fasi; sottolinea che l'identificazione precoce dovrebbe tenere conto delle specificità dei settori e dei gruppi ad alto rischio, quali le donne e le ragazze vittime;

9.  invita tutti gli Stati membri a garantire in maniera efficace i diritti delle vittime attraverso l'assistenza legale fin dalle primissime fasi, tra cui informazioni accessibili sui loro diritti giuridici, e a proteggerle e sostenerle mediante un approccio attento alle specificità di genere e ai minori, assicurando nel contempo la complementarità con la direttiva sui diritti delle vittime; osserva che la direttiva anti-tratta obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le autorità competenti abbiano il potere di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali che sono state costrette a compiere;

10.  deplora la mancanza di programmi mirati di protezione per le vittime vulnerabili in molti Stati membri; sottolinea l'importanza di predisporre misure per le esigenze specifiche delle vittime in situazioni vulnerabili e orientamenti specifici per le vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale; sottolinea la necessità di garantire protezione, assistenza e sostegno incondizionati e personalizzati alle vittime, tenendo conto anche delle persone direttamente a loro carico, anche nel contesto di procedimenti giudiziari relativi ad azioni penali, civili o di altro tipo contro trafficanti o sfruttatori; chiede l'effettiva attuazione in tutti gli Stati membri della direttiva sui diritti delle vittime e di qualsiasi legislazione correlata, con un approccio basato sul genere e sulle vittime; ricorda che le persone che lavorano per proteggere e aiutare le vittime della tratta di esseri umani non dovrebbero essere criminalizzate per il loro lavoro correlato a tale attività;

11.  osserva che le vittime della tratta di esseri umani necessitano di servizi specializzati, tra cui l'accesso a un alloggio sicuro a breve e a lungo termine, programmi di protezione dei testimoni, servizi sanitari e di consulenza, servizi di traduzione e interpretazione, mezzi di ricorso, risarcimento, accesso all'istruzione e alla formazione, compreso l'apprendimento della lingua del paese in cui risiedono, l'accesso al mercato del lavoro e all'inserimento professionale, (re)inserimento, assistenza al reinsediamento e servizi personalizzati, con una specifica prospettiva di genere; esorta gli Stati membri a garantire che alle vittime della tratta di esseri umani siano erogati servizi basati sulla specificità di genere, appropriati e mirati;

12.  deplora il fatto che le esigenze specifiche delle vittime in situazioni vulnerabili come le donne, i bambini, le persone LGBTI, le persone con disabilità e le persone appartenenti a gruppi razziali siano spesso trascurate ed esorta gli Stati membri a garantire alle vittime la fornitura di servizi e sostegno basati sulla specificità di genere e appropriati alle loro esigenze; invita gli Stati membri ad affrontare in particolare le esigenze delle persone LGBTI, in quanto sono particolarmente vulnerabili alla tratta a causa dell'effetto cumulativo dei diversi tipi di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;

13.  sottolinea l'elevata vulnerabilità delle comunità Rom a tutte le forme di tratta e sfruttamento, in particolare di donne e bambini, secondo quanto indicato nelle tre relazioni della Commissione sui progressi compiuti; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche per la lotta alla tratta attraverso le strategie nazionali per l'integrazione dei Rom per il periodo 2020-2030; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati statistici sulle vittime della tratta sulla base del rispettivo contesto etnico;

14.  esprime preoccupazione in merito al fatto che le vittime della tratta di esseri umani spesso non sono adeguatamente informate riguardo ai loro diritti o alle misure di assistenza e di sostegno a loro disposizione; sottolinea l'importanza di informazioni chiare e coerenti per le vittime e il personale in prima linea che potrebbe entrare in contatto con le vittime;

15.  sottolinea che, sebbene il pieno impatto della pandemia di COVID-19 non sia ancora misurabile, è tuttavia chiaro che la crisi colpisce in modo sproporzionato le vittime più vulnerabili della tratta di esseri umani, in particolare le donne, i bambini e le persone in situazioni precarie, e che ha costretto molti centri di accoglienza a chiudere o a sospendere i loro servizi a seguito di segnalazioni di infezioni, lasciando le vittime della tratta senza alloggio, assistenza sanitaria e assistenza legale; sottolinea, in tale contesto, che l'accesso all'assistenza e ai servizi sociali dovrebbe essere garantito senza discriminazioni; ricorda che le cause profonde alla base della tratta di esseri umani sono state inasprite dalla pandemia, esponendo le popolazioni vulnerabili a rischi più elevati di tratta, aumentando il numero di annunci online in cui sono presenti vittime della tratta di esseri umani, di predatori sessuali che prendono di mira bambini, di casi di sfruttamento sessuale online, e la domanda di pornografia infantile; invita gli Stati membri ad agire in modo efficace con il sostegno delle organizzazioni della società civile e delle agenzie dell'UE come Europol, che nel marzo 2020 ha pubblicato una relazione dal titolo "Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis" (Trarre vantaggio dalla pandemia: il modo in cui la criminalità sfrutta la crisi della COVID-19); invita la Commissione a svolgere un'analisi più approfondita riguardo agli effetti della pandemia di COVID-19 sulle potenziali vittime della tratta e per quanto concerne la struttura e il funzionamento della tratta in generale, al fine di elaborare misure specifiche per eliminare la tratta di esseri umani;

16.  sottolinea la necessità di meccanismi nazionali di riferimento pienamente funzionanti e coerenti, coordinati con meccanismi transnazionali di riferimento e finanziati mediante dotazioni finanziarie specifiche e dedicate, per far fronte alle sfide di coordinamento dei diversi attori e alle carenze che portano a una scarsa fiducia tra le vittime, che possono avere un impatto negativo su orientamenti efficaci; sottolinea che una cooperazione proficua tra la polizia e le organizzazioni non governative (ONG) dovrebbe essere complementare a un meccanismo nazionale di riferimento a pieno titolo definendo i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori pertinenti(26) in modo da proteggere e promuovere i diritti fondamentali delle vittime; incoraggia gli Stati membri a istituire centri nazionali specializzati nel sostegno e nell'accoglienza delle vittime della tratta di esseri umani e ad agevolare una cooperazione transfrontaliera diretta ed efficiente tra tali centri nonché tra le agenzie di contrasto e le pertinenti agenzie dell'UE;

17.  invita la Commissione a monitorare e a valutare la situazione del risarcimento delle vittime negli Stati membri e a livello transfrontaliero in termini di accesso, applicazione e pagamenti effettivi, e a presentare misure specifiche per garantire un'assistenza legale e un accesso più efficaci, più rapidi e gratuiti in materia di risarcimento in tutti gli Stati membri, fatte salve altre forme di risarcimento;

18.  accoglie con favore l'approvazione dell'istituzione del meccanismo di riesame dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei relativi protocolli nel 2018 nonché l'avvio del suo processo di riesame nel 2020; invita la Commissione a porsi come modello nel processo di riesame; sottolinea l'importanza di migliorare la comprensione della tratta di esseri umani quale reato complesso e in evoluzione; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a garantire che una risposta basata sui diritti umani continui a rimanere al centro dell'analisi e delle risposte alla tratta di esseri umani e ricorda la necessità di dialogare con i cittadini e le organizzazioni della società civile; sottolinea l'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire alla campagna internazionale delle Nazioni Unite contro la tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri a ratificare tutti gli strumenti internazionali pertinenti relativi alla tratta di esseri umani, inclusa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

Tratta di esseri umani come reato di genere e lotta alla tratta a fini di sfruttamento sessuale

19.  sottolinea che dal 2008 lo sfruttamento sessuale rimane la forma di tratta più diffusa e segnalata nell'UE, in quanto il 60 % delle vittime è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale; osserva che il 92 % di tali vittime è costituito da donne e ragazze, e che oltre il 70 % dei trafficanti sono uomini(27), il che rispecchia il modo in cui la tratta a fini di sfruttamento sessuale è radicata nelle disuguaglianze di genere;

20.  esorta pertanto gli Stati membri ad adottare misure specifiche per affrontare la violenza di genere, la violenza contro le donne e i minori, l'accettazione sociale della violenza e la cultura dell'impunità, nonché le disuguaglianze e gli stereotipi strutturali di genere quali cause profonde della tratta, in particolare attraverso campagne di educazione, informazione e sensibilizzazione integrate da uno scambio di migliori pratiche, compresi programmi e corsi di formazione per dialogare con uomini e ragazzi; raccomanda alla Commissione di rafforzare e sviluppare la dimensione di genere nel monitoraggio dell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE e sollecita la Commissione a continuare a monitorare tale aspetto nella sua valutazione dell'osservanza e dell'attuazione della direttiva anti-tratta da parte degli Stati membri;

21.  invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo la domanda di servizi sessuali alimenta la tratta, dato che secondo quanto segnalato da Europol "vi sono Stati membri in cui la prostituzione è legale, il che rende molto più facile per i trafficanti ricorrere a un contesto legale per sfruttare le loro vittime"(28); ricorda che secondo quanto constatato da Europol in taluni Stati membri dell'UE in cui la prostituzione è legale i sospettati hanno potuto sfruttare vittime adulte e minori(29); sottolinea che la tratta di esseri umani è alimentata dagli elevati profitti che ne traggono i trafficanti e dalla domanda che incoraggia tutte le forme di sfruttamento; sottolinea che l'utilizzo di imprese legali per coprire le attività di sfruttamento è piuttosto diffuso tra i trafficanti di esseri umani; ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di scoraggiare e ridurre la domanda di tutte le forme di sfruttamento, che dovrebbe essere un obiettivo chiave per gli sforzi in materia di prevenzione e azione penale;

22.  invita la Commissione a far sì che la prevenzione del reato di tratta a fini di sfruttamento sessuale diventi prioritaria, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, l'adozione di misure e programmi volti a scoraggiare e ridurre la domanda, e la possibilità di adottare in futuro una legislazione dedicata, e invita gli Stati membri a disporre nelle normative nazionali che la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle vittime della tratta costituisce reato, come raccomandato dall'articolo 18 della direttiva anti-tratta e ribadito dalla Commissione nel 2018(30), nonché a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; esorta gli Stati membri a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni della società civile che collaborano con le persone vittime della tratta;

23.  esorta gli Stati membri e la Commissione a studiare i modelli ricorrenti ed emergenti nell'ambito della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, come ad esempio lo sfruttamento sempre più frequente dei minori e delle donne anche attraverso l'adescamento e il ricatto sessuale e l'utilizzo, tra gli altri sistemi, del metodo "lover boy" quale mezzo più frequente per attrarre e assoggettare le vittime, utilizzando le tecnologie online attraverso lo sviluppo di competenze digitali, anche in materia di sicurezza online, in collaborazione con gli attori pertinenti; osserva che il maggiore uso della tecnologia da parte delle reti criminali dedite alla tratta di esseri umani ha trasformato notevolmente il loro modus operandi tradizionale, soprattutto in talune fasi della tratta;

24.  sottolinea l'importanza di programmi di formazione sensibili alla dimensione di genere e ai minori per tutti i funzionari, giudici, portatori di interessi e attori che si occupano dei casi di tratta di esseri umani, delle indagini e delle potenziali vittime, e chiede che tali programmi siano potenziati, al fine di migliorare l'identificazione precoce di coloro che possono diventare vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, e incoraggia gli Stati membri ad adottare misure di sostegno a favore delle vittime, come programmi di uscita, misure di sostegno psicologico, opportunità di reintegrazione sociale e professionale dignitosa, istruzione e accesso ai servizi completi per la salute sessuale e riproduttiva, accesso alla giustizia e relativi diritti, coinvolgendo nel contempo la società civile, le parti sociali e il settore privato; sottolinea inoltre, in tale contesto, l'importanza dei programmi di sensibilizzazione del grande pubblico al fine di identificare e proteggere le potenziali vittime; sottolinea la necessità di stanziare fondi adeguati a fini di formazione e invita pertanto gli Stati membri a fornire risorse adeguate;

25.  esorta gli Stati membri a promuovere un'educazione sessuale completa e appropriata in base all'età e alla fase dello sviluppo quale modalità essenziale di prevenzione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, compresi la tratta e lo sfruttamento sessuale, e a includere un'educazione al consenso e alle relazioni interpersonali che promuova un atteggiamento sano basato sul rispetto e sull'uguaglianza in tutte le interazioni;

Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro

26.  si rammarica profondamente del fatto che diversi Stati membri e organizzazioni della società civile abbiano segnalato un aumento della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro(31); deplora che anche i minori siano diventati vittime, in misura crescente, della tratta a fini di sfruttamento del lavoro e chiede un'azione urgente da parte degli ispettorati nazionali del lavoro negli Stati membri volta a individuare tali pratiche e a porvi fine; invita inoltre l'Autorità europea del lavoro ad affrontare in via prioritaria il problema del grave sfruttamento lavorativo e a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità in materia, per poter meglio identificare e sanzionare le pratiche di grave sfruttamento dell'attività lavorativa attraverso ispezioni mirate; sottolinea l'importanza di prendere in considerazione l'inclusione dello sfruttamento del lavoro nei programmi di formazione per i funzionari che assistono le vittime al fine di migliorare l'identificazione precoce di coloro che sono vittime della tratta a fini di lavoro forzato; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo la domanda di servizi di manodopera a basso costo alimenta la tratta a fini di sfruttamento del lavoro; esorta le autorità degli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare tutte le forme di lavoro informale e non regolamentato, garantendo in tal modo i diritti del lavoro per tutti i lavoratori; sottolinea che le condizioni di lavoro precarie dei lavoratori interessati li rendono dipendenti dai loro datori di lavoro e consente agli autori della tratta di esseri umani di sfruttare le loro vittime;

Altre forme di sfruttamento

27.  esorta gli Stati membri e la Commissione a focalizzare l'attenzione sui modelli ricorrenti ed emergenti nell'ambito di tutte le forme della tratta di esseri umani, comprese quelle a fini di sfruttamento del lavoro, di accattonaggio forzato, di matrimonio forzato e fittizio e di criminalità forzata, fra altre finalità; sottolinea che la tratta di esseri umani è alimentata dagli elevati profitti che ne traggono i trafficanti e dalla domanda che incentiva tutte le forme di sfruttamento; rileva con preoccupazione che numerosi Stati membri dell'UE non dispongono di una legislazione adeguata per le vittime di tutte le forme di sfruttamento; invita gli Stati membri a tenere conto di tutte le forme di tratta nel fornire protezione, assistenza e sostegno alle vittime; osserva che, nonostante le recenti segnalazioni di reti criminali dedite alla tratta di esseri umani nell'UE a fini di sfruttamento del lavoro e altre forme di sfruttamento, manca tuttavia un livello adeguato di dati, legislazione e accesso ai servizi di sostegno per le vittime di tali forme di sfruttamento;

28.  osserva che la tratta per altre forme di sfruttamento riguarda il 18 % delle vittime(32) e include attività nell'ambito dell'accattonaggio forzato, della criminalità forzata, della vendita di neonati, dell'espianto di organi, dell'adozione illegale, dello sfruttamento finanziario mediante frode, nonché la tratta di esseri umani mediante maternità surrogata; sottolinea che molte delle vittime dell'accattonaggio forzato e della criminalità forzata provengono frequentemente da comunità rom emarginate e spesso sono minori;

29.  sottolinea che il quadro politico e giuridico dell'UE sulla tratta degli esseri umani comprende sia la dimensione interna che quella esterna, riconoscendo che la lotta alla tratta di esseri umani, che costituisce un grave reato e una violazione dei diritti umani, rappresenta un chiaro obiettivo dell'azione esterna dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare la cooperazione con i paesi terzi al fine di combattere tutte le forme di tratta di esseri umani e accrescere le opportunità di indagini congiunte e procedimenti giudiziari specializzati;

La tratta di esseri umani nel contesto dell'asilo e della migrazione

30.  sottolinea che, sebbene le vittime siano per la maggior parte cittadini dell'UE, le organizzazioni criminali utilizzano indebitamente le rotte migratorie per far entrare illegalmente le vittime della tratta nell'UE, mentre le crisi umanitarie rendono i migranti, i profughi e i richiedenti asilo ancora più vulnerabili ai trafficanti; osserva che si è registrato un drastico aumento, negli anni recenti, del numero di donne e ragazze vittime della tratta lungo la rotta del Mediterraneo centrale a fini di sfruttamento sessuale nell'UE(33); invita gli Stati membri e l'UE a individuare tali donne e ragazze e a evitare casi simili in futuro utilizzando un approccio coerente e coordinato, basato sui diritti e attento al genere e ai minori, per prevenire e affrontare la tratta di esseri umani; ricorda che le donne e i minori spesso diventano vittime di abusi sessuali lungo la rotta migratoria, in cambio di protezione e di mezzi di sostentamento; sottolinea che i criteri per concedere a tali donne e minori lo status ufficiale di vittima della tratta di esseri umani sono spesso troppo rigidi da soddisfare e che pertanto essi non riescono a ricevere l'assistenza necessaria per il danno subito;

31.  ribadisce che i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti nonché, in particolare, i minori non accompagnati e separati sono vulnerabili alla tratta e che occorre prestare una particolare attenzione alla tratta di donne, minori e altri gruppi vulnerabili; sottolinea che esistono vulnerabilità e rischi nelle diverse fasi del processo migratorio precedenti alla migrazione in sé, lungo la rotta verso l'UE, nei paesi di destinazione e per coloro che potrebbero essere rimpatriati; osserva che la conoscenza limitata di una lingua locale e/o della comprensione dei propri diritti, l'accesso limitato a opportunità di sostentamento praticabili o a istruzione di qualità e le restrizioni alla libertà di movimento delle persone contribuiscono al rischio che esse diventino vittime della tratta;

32.  evidenzia il numero bassissimo di vittime della tratta di esseri umani registrate nelle procedure di protezione internazionale; invita gli Stati membri a rafforzare la comunicazione di informazioni, anche con l'aiuto di servizi di traduzione e interpretazione, alle persone in arrivo riguardo ai loro diritti e alle procedure applicabili a norma della legislazione dell'UE, comprese le possibilità di ottenere il sostegno di avvocati e mediatori culturali che lavorano per prevenire la tratta e lo sfruttamento di esseri umani;

33.  sottolinea che in taluni Stati membri i richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani potrebbero aver deciso di cambiare procedura, per loro scelta o forzatamente, e richiedere un titolo di soggiorno a norma della direttiva sul titolo di soggiorno(34); invita gli Stati membri a garantire l'interconnessione e la complementarità tra le procedure anti-tratta e le procedure di asilo;

34.  invita gli Stati membri a garantire un'applicazione coerente delle disposizioni del regolamento Dublino III, della direttiva anti-tratta e della direttiva sul titolo di soggiorno al fine di evitare la pratica impiegata da alcuni Stati membri di trasferire le vittime della tratta di esseri umani nel paese in cui sono state sfruttate al loro primo arrivo, lasciandole in tal modo più esposte al rischio di diventare nuovamente vittime della tratta e di subire nuovamente traumi;

35.  invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi all'identificazione precoce delle potenziali vittime, in particolare all'interno dei flussi migratori e degli hotspot, nonché ad adottare misure di protezione e prevenzione; sottolinea che occorre fornire alle vittime potenziali identificate la protezione e l'accesso a un luogo sicuro, ove possano ricevere informazioni e assistenza legale; invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per assicurare che tutte le vittime, tra cui i migranti, abbiano accesso alla giustizia indipendentemente dal loro status di residenza;

36.  invita gli Stati membri a fornire risorse adeguate e strutture specializzate per le vittime effettive e presunte della tratta, tra cui le donne e i minori non accompagnati e separati, nonché a garantire un numero di posti sufficiente nei centri di accoglienza; invita gli Stati membri ad assicurare la presenza nelle strutture di accoglienza di personale formato in materia di genere e a fornire assistenza e finanziamenti adeguati alle organizzazioni della società civile che prestano la loro collaborazione in tale ambito;

37.  invita gli Stati membri a garantire il diritto alla vita familiare delle vittime della tratta di esseri umani e a valutare la possibilità di estendere ai familiari delle vittime la protezione internazionale accordata a queste ultime; invita gli Stati membri ad accelerare le procedure di ricongiungimento familiare per i familiari delle vittime che si trovano in situazioni di rischio nel paese di origine;

38.  segnala la necessità di istituire meccanismi nazionali per la raccolta di dati sulle vittime della tratta di esseri umani nelle procedure di protezione internazionale, in modo da poter assicurare un seguito ai casi identificati;

39.  esprime preoccupazione per il fatto che il periodo di ristabilimento e riflessione sia collegato alla cooperazione da parte della vittima nel corso delle indagini e sia concesso dalle autorità di contrasto; deplora il fatto che, in alcuni Stati membri(35), tale periodo non sia concesso né alle vittime della tratta di esseri umani che sono cittadini dell'UE e/o del SEE, né ai richiedenti asilo; invita la Commissione a monitorare l'attuazione delle soluzioni giuridiche disponibili a livello di Stati membri, con particolare riferimento alla concessione di un periodo di ristabilimento e riflessione;

40.  sottolinea che, secondo Europol, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono talvolta attività svolte dalle stesse organizzazioni criminali(36) e che le indagini indicano che i trafficanti rivolgono sempre più la loro attenzione ai migranti e ai richiedenti asilo nell'UE a fini di sfruttamento(37); sottolinea l'importanza di prevenire e contrastare la tratta di esseri umani nella cooperazione con i paesi terzi di origine o di transito contro il traffico di migranti, nonché di proteggere, nel contempo, le vittime assicurando programmi globali di assistenza, reintegrazione e riabilitazione;

41.  rammenta agli Stati membri che la mancanza di percorsi sicuri e legali per la migrazione aumenta la vulnerabilità dei richiedenti asilo rispetto alla tratta di esseri umani, in quanto essi possono essere sfruttati sia durante il transito che al loro arrivo; invita gli Stati membri ad approntare rotte di migrazione più sicure e legali, quali ad esempio visti umanitari, per prevenire lo sfruttamento delle persone vulnerabili;

42.  osserva che il fatto di essere privi di documenti o di essere a carico aumenta la probabilità di vittimizzazione e riduce la probabilità che le vittime chiedano aiuto o segnalino abusi, temendo le conseguenze in termini di immigrazione, il che espone tali persone al rischio di sfruttamento e abuso; constata che i notevoli divari in termini di copertura e attuazione delle normative e delle politiche nazionali in materia di tratta di esseri umani rendono ancora più facile per gli autori di reato sfruttare le vittime che si trovano in una situazione irregolare, lasciando ampie fasce della popolazione in una condizione più vulnerabile allo sfruttamento; invita gli Stati membri a disaccoppiare le procedure esecutive nel contesto migratorio dalle attività in materia di applicazione della legge; sottolinea che è opportuno istituire meccanismi di segnalazione sicura e di denuncia efficace per le persone vulnerabili;

Tratta di minori

43.  prende atto del fatto che i minori costituiscono circa un quarto del totale delle vittime di tratta nell'UE e che le ragazze (78 %) rappresentano la grande maggioranza dei minori vittime nell'UE; sottolinea che circa il 75 % di tutti i minori vittime nell'UE sono cittadini dell'UE; è particolarmente preoccupato per la violenza, l'abuso e lo sfruttamento subiti dai minori che sono vittime nell'UE, specialmente quelli che sono vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale(38);

44.  ricorda l'obbligo degli Stati membri di prestare una particolare attenzione ai minori vittime della tratta, considerando preminente, in tutte le azioni, l'interesse superiore del minore; sottolinea il danno fisico e psicologico subito dai minori vittime della tratta e la loro maggiore vulnerabilità allo sfruttamento; invita gli Stati membri ad assicurare rigorose misure di protezione dei minori, la presunzione della minore età e la valutazione dell'età del minore, la protezione prima del procedimento penale e durante lo stesso, l'accesso incondizionato all'assistenza, il risarcimento, la non applicazione di sanzioni, come pure l'assistenza e il sostegno ai familiari dei minori che sono vittime, nonché la prevenzione;

45.  invita gli Stati membri a riservare una particolare attenzione all'identificazione dei minori vittime e a prestare loro assistenza affinché possano avvalersi dei propri diritti; sottolinea la necessità di nominare senza indugio dei tutori correttamente formati e adeguatamente sostenuti, anche temporanei, quale misura di emergenza, per i minori che sono vittime, tra cui i minori non accompagnati, e sottolinea l'importanza di predisporre una giustizia e dei servizi specializzati adatti ai minori; chiede inoltre agli Stati membri di adottare misure volte ad assicurare una formazione adeguata e appropriata, in particolare di tipo giuridico e psicologico, a coloro che lavorano con i minori vittime della tratta, nonché di aumentare il numero dei tutori organizzando campagne di sensibilizzazione;

46.  invita gli Stati membri ad assicurare che il personale consolare presti una particolare attenzione alla corretta verifica dell'identità dei minori e al legame con la persona o le persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale al momento di acquisire i dati biometrici dei minori nell'ambito della procedura relativa alla domanda di visto; invita la Commissione, in stretta collaborazione con Europol e le organizzazioni della società civile, e gli Stati membri a fornire alle autorità nazionali, locali e regionali un'istruzione e una formazione mirate ed efficaci, nonché informazioni sui metodi utilizzati dai trafficanti, al fine di prevenire la tratta di minori;

47.  invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale e la pornografia minorile, e a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale a livello dell'UE; esorta gli Stati membri a cooperare con le organizzazioni della società civile e con le agenzie dell'UE, in particolare con Europol ed Eurojust, per intensificare gli scambi di informazioni e sostenere le indagini transfrontaliere;

48.  prende atto con grande preoccupazione della prevalenza degli abusi sessuali sui minori, come pure del modello e della normalizzazione della tratta e dello sfruttamento sessuale dei minori, e chiede una risposta adeguata da parte delle piattaforme online per evitare che il materiale pedopornografico diventi disponibile;

49.  prende atto dell'uso di mezzi quali Internet e i social media per reclutare e attirare le potenziali vittime; chiede che le piattaforme Internet prestino una particolare attenzione allo sviluppo di strumenti adeguati; chiede che la nuova legge sui servizi digitali si occupi di questo uso di metodi di violenza online; invita gli Stati membri a elaborare un modello di identificazione, di rapido sostegno e di assistenza ai minori che sono vittime di sfruttamento e abusi sessuali online, come pure programmi di sensibilizzazione e meccanismi di segnalazione adatti ai minori; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intraprendere ulteriori iniziative di lotta contro tali reati online e a rafforzare le misure di prevenzione; ribadisce pertanto la necessità di migliorare la collaborazione e gli scambi transfrontalieri tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate della protezione dei minori, nonché di sviluppare un rapido rintracciamento dei familiari e formule di accoglienza alternative per i minori non accompagnati;

50.  sottolinea che i minori vittime della tratta necessitano di un'assistenza specifica, che tenga conto del loro interesse superiore e delle loro particolari vulnerabilità; incoraggia gli Stati membri ad assicurare che i professionisti che entrano in contatto con i minori vittime della tratta, quali ad esempio le autorità di contrasto, le guardie di frontiera, i funzionari pubblici, la magistratura e gli operatori sociali e sanitari, compresi quelli che lavorano nelle strutture di assistenza ai giovani, siano sufficientemente formati per individuare, sostenere e orientare verso il servizio competente i minori che sono vittime della tratta di esseri umani; osserva che le équipe specializzate nell'ambito delle autorità di contrasto, formate per la registrazione audiovisiva delle testimonianze di minori, non partecipano sistematicamente agli interrogatori di tutti i minori vittime della tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri a far sì che tale partecipazione diventi la prassi abituale e a formare il personale delle autorità di contrasto in questo tipo di interrogatorio adatto ai minori; raccomanda agli Stati membri di elaborare un forte "approccio a catena", con stretti legami tra l'assistenza specifica alle vittime della tratta di esseri umani, come ad esempio i centri specializzati per l'assistenza e l'accoglienza delle vittime della tratta di esseri umani, e i moduli tradizionali di assistenza ai giovani, rispondendo nel contempo alle esigenze specifiche di ogni minore vittima della tratta;

51.  osserva che i minori rom sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e alla tratta e presentano un rischio elevato di diventare vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo e di accattonaggio forzato;

52.  saluta con favore la decisione della Commissione di prevedere, nell'ambito della strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 24 luglio 2020, la possibile istituzione di un centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali sui minori, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino, quale cardine di un approccio europeo coordinato e multipartecipativo per prevenire e affrontare gli abusi sui minori e per assistere le vittime;

53.  osserva che i minori migranti, soprattutto non accompagnati e separati, continuano a essere altamente esposti al rischio di violenza, tratta e sfruttamento lungo le rotte migratorie verso l'UE e al suo interno; osserva che le ragazze sono esposte al rischio di sfruttamento sessuale e di violenza di genere lungo le rotte migratorie; chiede agli Stati membri di fornire ai minori non accompagnati vittime della tratta misure di assistenza, sostegno e protezione che rispondano alle loro esigenze particolari, di assegnare loro un tutore all'arrivo e di fornire loro condizioni di vita opportune e adeguate; ricorda che tali misure dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati da una prospettiva sia di breve che di lungo termine; condanna il fatto che alcuni Stati membri utilizzino il trattenimento, anche nelle celle di polizia, come mezzo di "protezione" dei minori non accompagnati; ricorda che gli Stati membri dovrebbero esaminare alternative alla detenzione, in particolare dei minori; ricorda che il trattenimento non è nell'interesse superiore del minore e che gli Stati membri dovrebbero fornire una sistemazione non detentiva adatta ai minori;

54.  osserva che i trafficanti utilizzano spesso i centri di accoglienza per identificare le potenziali vittime e per organizzare il loro trasporto nei luoghi di sfruttamento e che pertanto le autorità pubbliche competenti e altri pertinenti attori degli Stati membri devono essere particolarmente vigili nonché monitorare e salvaguardare tali centri, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come i minori, rafforzando nel contempo la loro protezione informandoli e responsabilizzandoli mediante attività di sensibilizzazione nelle scuole, nei centri per i giovani e nei movimenti giovanili; sottolinea che è necessario un approccio europeo coordinato per trovare i minori migranti non accompagnati in caso di sparizione e proteggerli;

Efficienza dei sistemi di giustizia penale e perseguimento penale del ricorso ai servizi delle vittime

55.  rileva il numero esiguo di azioni penali e condanne riguardanti il reato di tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a migliorare e accelerare le indagini sui casi di tratta attraverso un rafforzamento degli sforzi della polizia a livello sia nazionale che transnazionale e a irrogare forti sanzioni penali per il crimine della tratta di esseri umani; sottolinea che le sanzioni nazionali esistenti e le modalità della loro esecuzione variano tuttora in maniera considerevole tra gli Stati membri; sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione agli ambiti caratterizzati da scarse segnalazioni e indagini, in particolare l'occupazione stagionale e temporanea nei settori scarsamente qualificati e con basse retribuzioni, come lo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo; esorta gli tati membri a contrastare l'impunità attraverso un approccio coordinato tra le agenzie dell'UE competenti, in partenariato con gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, le organizzazioni della società civile e altri partner, rafforzando in tal modo l'efficacia delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'utilizzo efficace di piattaforme esistenti gestite da agenzie come Europol ed Eurojust; invita pertanto le autorità competenti responsabili della prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, compresi i casi di tratta di esseri umani, a utilizzare, come sostegno alla loro attività, i sistemi informatici su larga scala, compreso il Sistema d'informazione Schengen (SIS II), conformemente alle disposizioni contenute nella legislazione applicabile;

56.  sottolinea che non tutti gli Stati membri hanno introdotto una legislazione in linea con l'articolo 18 della direttiva anti-tratta(39); osserva che l'eterogeneità degli scenari giuridici sulla criminalizzazione dell'utilizzo dei servizi delle vittime ostacola gli sforzi per ridurne la domanda; si rammarica dell'esiguità dei tassi di perseguimento e condanna nell'UE per l'utilizzo consapevole dei servizi delle vittime e per lo sfruttamento sessuale; ribadisce il suo invito urgente agli Stati membri a stabilire che la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle vittime della tratta di esseri umani costituisca reato penale;

57.  sottolinea l'importanza fondamentale che la comunità delle autorità di contrasto dell'UE sviluppi capacità analitiche efficienti ed estese in risposta al continuo aumento dei modelli criminali di tratta di esseri umani agevolati dall'ambiente online; invita la Commissione a fornire assistenza finanziaria alle agenzie dell'UE come Europol e, attraverso fondi settoriali UE specifici come il Fondo sicurezza interna, agli Stati membri per garantire i più elevati standard analitici e strumenti adeguati per trattare quantità di informazioni sempre più complesse;

58.  osserva che le donne sono perseguite penalmente in misura sproporzionata per via della loro situazione socioeconomica o del loro status migratorio e non beneficiano di un accesso paritario alla giustizia a causa di stereotipi di genere, leggi discriminatorie, forme trasversali o multiple di discriminazione e requisiti e pratiche procedurali e probatorie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'accesso alla giustizia sia fisicamente, economicamente, socialmente e culturalmente disponibile a tutte le donne; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli che le donne incontrano nell'accesso alla giustizia;

59.  deplora che le condizioni che consentono a una vittima di ricevere lo status ufficiale di vittima della tratta di esseri umani siano spesso troppo rigide da soddisfare, soprattutto per i minori e altre vittime vulnerabili che dipendono sul piano finanziario ed emotivo dai loro trafficanti; deplora che le vittime siano tuttora soggette ad accuse e condanne penali per i reati che sono state costrette a commettere, spesso in relazione all'ingresso illegale nel territorio di uno Stato membro, il che è spesso inerente alla tratta; invita gli Stati membri ad adottare disposizioni chiare per non perseguire e non punire le vittime della tratta di esseri umani e per disaccoppiare la protezione delle vittime dalla loro cooperazione con le autorità di contrasto, che attualmente pone l'onere complessivo a carico della vittima; chiede che gli Stati membri rispondano invece alle esigenze delle vittime in materia di sostegno psicologico; invita inoltre gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, in conformità dell'articolo 11 della direttiva anti-tratta;

60.  deplora che i dati sull'identità delle vittime della tratta di esseri umani figurino nei verbali della polizia e nel corso di tutto il procedimento, rendendo difficile alle vittime effettuare una segnalazione o essere protette contro ritorsioni; incoraggia gli Stati membri a tenere i nomi delle vittime e altri dati relativi all'identità identità in fascicoli distinti, accessibili alla polizia e alla procura ma non divulgabili ai sospetti trafficanti o ai loro avvocati, nel rispetto del diritto a un processo equo;

61.  sottolinea l'importanza delle indagini finanziarie e del "controllo dei flussi di denaro" come strategia chiave per indagare e perseguire le reti della criminalità organizzata che traggono profitto dalla tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a intraprendere indagini finanziarie e a collaborare con gli specialisti in materia di riciclaggio di denaro all'avvio di una nuova indagine sulla tratta; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione nel congelare e confiscare i beni degli individui coinvolti nella tratta e nel fornire un risarcimento alle vittime, anche utilizzando i proventi confiscati per sostenere l'assistenza e la protezione delle vittime, come incoraggiato dal considerando 13 della direttiva anti-tratta; invita la Commissione a valutare e promuovere l'uso della cooperazione giudiziaria e di polizia esistente e degli strumenti disponibili, ad esempio il riconoscimento reciproco delle sentenze, le squadre investigative comuni e l'ordine europeo d'indagine; chiede, a tale riguardo, un approccio olistico rafforzato che intenda aumentare una riflessione comune tra tutti i settori, ad esempio migrazione, occupazione, salute e sicurezza sul posto di lavoro e molti altri settori;

Cooperazione fra gli Stati membri e con le agenzie dell'UE

62.  ricorda il ruolo delle agenzie dell'UE nell'identificazione precoce delle vittime e nella lotta contro la tratta di esseri umani; chiede che siano destinate maggiori risorse alle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) per consentire la formazione del loro personale e la creazione di strumenti di consolidamento delle capacità nell'ambito dell'individuazione delle vittime, compresa la nomina di personale con una formazione adeguata negli approcci di genere e a misura di minore, in particolare negli Stati membri che affrontano un aumento dei flussi migratori misti; invita la Commissione a elaborare orientamenti volti a integrare le competenze in materia di genere e di diritti umani nelle attività delle autorità di contrasto in tutta l'UE, anche elaborando programmi coerenti di miglioramento dell'equilibrio di genere nei processi decisionali e nel personale delle agenzie GAI in materia di tratta;

63.  accoglie con favore la conclusione da parte delle agenzie GAI della dichiarazione comune di impegno a lavorare insieme contro la tratta di esseri umani; chiede, a questo proposito, che gli Stati membri aumentino la cooperazione transfrontaliera e la condivisione delle conoscenze con le agenzie UE competenti come Eurojust, Europol, FRA, Frontex, CEPOL, EIGE ed EASO nella lotta alla tratta di esseri umani;

64.  sottolinea il ruolo fondamentale svolto da Eurojust nella cooperazione e nel coordinamento di complesse indagini e azioni penali tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, anche attraverso il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo d'indagine, nonché attraverso il ricorso a squadre investigative comuni; invita gli Stati membri a garantire un maggior numero di casi di tratta di esseri umani deferiti tempestivamente a Eurojust, al fine di migliorare il coordinamento delle indagini giudiziarie e delle azioni penali tra gli Stati membri e con i paesi terzi; incoraggia un maggiore ricorso alle squadre investigative comuni con il sostegno di Eurojust e di Europol, in quanto tale strumento di cooperazione giudiziaria si è rivelato particolarmente efficace nella lotta contro la tratta di esseri umani;

65.  incoraggia gli Stati membri a incrementare lo scambio di dati e informazioni per combattere la tratta di esseri umani utilizzando le risorse e le banche dati pertinenti di Europol;

66.  invita la CEPOL a fornire formazione alle autorità di contrasto competenti al fine di garantire approcci standardizzati alle indagini e alla protezione delle vittime;

Raccomandazioni

67.  invita la Commissione a rivedere la direttiva anti-tratta dopo un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di migliorare le misure per la prevenzione, la lotta e il perseguimento di tutte le forme di tratta, in particolare quella a fini di sfruttamento sessuale in quanto principale settore della tratta di esseri umani; a trattare la questione dell'uso delle tecnologie online sia nella proliferazione che nella prevenzione della tratta di esseri umani; a migliorare le misure di prevenzione e l'identificazione precoce delle vittime e l'accesso facile e incondizionato all'assistenza e alla protezione, rafforzando nel contempo una prospettiva orizzontale di genere e a misura di minore in tutte le forme di traffico;

68.  invita la Commissione a modificare la direttiva anti-tratta al fine di garantire che gli Stati membri criminalizzino esplicitamente l'uso consapevole di tutti i servizi forniti dalle vittime della tratta che comportano sfruttamento, come suggerito dall'articolo 18 della direttiva anti-tratta, data la natura grave ed estesa di questo reato in tutta l'UE e l'esiguo numero di procedimenti giudiziari; deplora il fatto che dimostrare il ricorso consapevole ai servizi di una vittima della tratta di esseri umani sia una questione difficile per le autorità giudiziarie; sottolinea che la difficoltà di trovare prove non è necessariamente un argomento conclusivo per non trattare un dato tipo di condotta come reato; osserva che circoscrivere la responsabilità penale unicamente alla situazione in cui l'utilizzatore ha consapevolezza diretta ed effettiva del fatto che la persona è vittima della tratta di esseri umani stabilisce una soglia molto alta per la riuscita dell'azione penale; ritiene che il livello di consapevolezza da stabilire per questo reato dovrebbe essere oggetto di un attento esame; ritiene che l'utilizzatore debba dimostrare che sono state prese tutte le misure ragionevoli per evitare il ricorso ai servizi forniti da una vittima; esprime preoccupazione per la conoscenza insufficiente da parte delle autorità di contrasto del ricorso consapevole ai servizi offerti dalle vittime della tratta, per la mancanza di pratica giudiziaria della pertinente disposizione e per l'insufficienza e inadeguatezza delle risorse umane impiegate; sottolinea l'importanza che gli Stati membri intensifichino gli sforzi per aumentare il numero di indagini e procedimenti giudiziari e riducano l'onere imposto alle vittime e alle loro testimonianze durante i procedimenti per la raccolta delle prove; chiede una formazione regolare e su misura per investigatori, procuratori e giudici, e l'uso sistematico di indagini finanziarie e di altri strumenti investigativi efficaci basati sull'intelligence, che possono fornire una serie di tipi di prove da utilizzare in aggiunta alle testimonianze delle vittime; invita gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse finanziarie e umane per affrontare adeguatamente questo crimine;

69.  invita la Commissione a pubblicare senza ulteriori indugi una strategia specifica e dedicata dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, al fine di affrontare la tratta nell'UE quale ambito prioritario e attraverso un quadro giuridico e politico completo, sensibile al genere e adattato ai minori e incentrato sulle vittime;

70.  ricorda che la direttiva anti-tratta deve essere pienamente attuata e applicata con coerenza e diligenza da tutti gli attori del settore, compresi i legislatori, i giudici, i procuratori, la polizia e le amministrazioni pubbliche; sottolinea che la formazione adeguata di tutti questi attori è essenziale, così come lo sono le campagne di sensibilizzazione preventive e la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni della società civile; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tal senso;

71.  invita la Commissione a valutare ed esaminare regolarmente l'attuazione della direttiva anti-tratta da parte degli Stati membri e a presentare una relazione in linea con l'articolo 23, paragrafo 1, valutando la misura in cui gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva e l'impatto del diritto nazionale vigente, a introdurre con urgenza procedure di infrazione in caso di mancata attuazione efficace, a riferire al Parlamento europeo e a presentare proposte ai fini della sua revisione;

72.  invita la Commissione a valutare una revisione della direttiva sul titolo di soggiorno al fine di garantire che le vittime non siano rimpatriate alla scadenza del periodo di riflessione e che il titolo di soggiorno per le persone vittime della tratta non sia subordinato alla loro partecipazione o volontà di partecipare alle indagini o al procedimento penale del caso; invita gli Stati membri a garantire che l'accesso incondizionato all'assistenza e al sostegno prescritto dalla direttiva anti-tratta si concili con la direttiva sul titolo di soggiorno e la sua applicazione;

73.  invita gli Stati membri e la Commissione a definire, stanziare e destinare fondi adeguati nella lotta contro la tratta di esseri umani, a livello nazionale o europeo, attraverso le possibilità di finanziamento offerte dai fondi e dai progetti europei, come il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna e la sezione Daphne del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nel nuovo quadro finanziario pluriennale;

74.  invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di informazione per raggiungere le vittime potenziali e informarle circa l'assistenza, la protezione e i loro diritti in tutti i paesi dell'UE;

75.  invita la Commissione a condurre una ricerca basata su prove in merito ai fattori di rischio per le potenziali vittime e su come i diversi settori di intervento si intersechino con la tratta di esseri umani nei settori a rischio;

76.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare per la prevenzione della tratta un approccio basato sui diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle vittime, a collaborare con la società civile nel fornire i servizi e l'assistenza necessari alle vittime, e a garantire che esse abbiano accesso alla giustizia, al risarcimento e alla riparazione;

77.  sottolinea l'importanza di un approccio coerente per assicurare una migliore identificazione delle potenziali vittime nel contesto dei flussi migratori e nei punti critici, migliorando l'accesso alle procedure di asilo e garantendo che siano complementari alle procedure relative alla tratta; invita la Commissione a valutare l'attuazione della direttiva anti-tratta e a presentare proposte per la sua revisione;

78.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti contro i gruppi criminali attivi nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani, data la probabilità che le persone oggetto di traffico divengano vittime della tratta, e a valutare il rischio che corrono i migranti e i più vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, i bambini separati e le donne; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incrementare le rotte di migrazione legali e sicure per prevenire lo sfruttamento delle persone vulnerabili in situazione irregolare;

79.  invita gli Stati membri, in risposta alla COVID-19, a elaborare un piano di emergenza per garantire il funzionamento minimo dei sistemi anti-tratta in condizioni di emergenza; osserva che il piano di emergenza dovrebbe garantire un pacchetto minimo di servizi disponibili alle vittime per rispondere alle loro esigenze immediate durante il periodo di ridotte opportunità di rinvio, protezione, indagini sul caso e procedimenti penali;

80.  invita la Commissione a nominare un coordinatore anti-tratta dell'UE a tempo pieno onde assicurare la continuità del suo lavoro, e a includere tale nomina nella nuova strategia sulla tratta di esseri umani;

o
o   o

81.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(2) Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
(3) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(4) GU L 18 del 21.1.2012, pag. 7.
(5) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
(6) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 9.
(7) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
(8) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.
(9) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1.
(10) Testi approvati, P9_TA(2020)0286.
(11) Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
(12) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.
(13) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 61.
(14) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 78.
(15) Valutazione dell'attuazione a livello europeo dal titolo "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues" (Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020.
(16) Terza relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2020)0661).
(17) COM(2020)0661.
(18) Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU, (Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE) (2020).
(19) COM(2020)0661, pag. 1.
(20) COM(2020)0661, pag.1.
(21) https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
(22) https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
(23) Studio sui costi economici, sociali e umani della tratta di esseri umani nell'UE (2020).
(24) Grave sfruttamento della manodopera: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi fanno ingresso, http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
(25) Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).
(26) Le raccomandazioni del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani includono la garanzia dell'applicazione del meccanismo nazionale di riferimento ai richiedenti asilo e alle persone trattenute in un contesto di migrazione.
(27) Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE, 2020.
(28) Europol, relazione sulla situazione "Trafficking in Human Beings in the EU" (Tratta di esseri umani nell'UE), 18 febbraio 2016.
(29) COM(2018)0777, pag. 6.
(30) COM(2018)0777, pag. 6.
(31) Terza relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2020)0661).
(32) COM(2020)0661.
(33) Seconda relazione sui progressi, COM(2018)0777, pag. 3.
(34) Valutazione europea sull'attuazione – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues" (Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020, pag. 49.
(35) Nona relazione generale sulle attività del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), pag. 57.
(36) Quarta relazione annuale di attività del Centro europeo sul traffico di migranti di Europol, 2020.
(37) Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), Europol, 2017.
(38) Quarta relazione annuale di attività del Centro europeo sul traffico di migranti di Europol, 2020.
(39) Seconda relazione sui progressi compiuti, COM(2018)0777, pag. 29.

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2021Note legali - Informativa sulla privacy