Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego (2020/2054(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego, in data 19 febbraio 2020, presentata dal presidente in carica del tribunale distrettuale di Fiume nella Repubblica di Croazia, in relazione a un procedimento penale pendente dinanzi al tribunale penale del distretto di Rijeka e annunciata in Aula il 26 marzo 2020,
– vista la rinuncia da parte di Valter Flego al suo diritto di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019(1),
– visto l'articolo 75 della Costituzione della Repubblica di Croazia e gli articoli da 23 a 28 del regolamento del Parlamento croato,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0023/2021),
A. considerando che il presidente del tribunale penale distrettuale di Fiume ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Valter Flego in relazione al procedimento in corso avviato nei suoi confronti per il reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'articolo 291, paragrafi 1 e 2 del Codice penale(2);
B. considerando che, in veste di sindaco della città di Buzet, Croazia, dal 1º aprile 2010 al 30 maggio 2013, avrebbe agevolato il versamento illegale di integrazioni dello stipendio a se stesso come sindaco, al suo vicesindaco, al capo di Gabinetto del sindaco e ad altri tre assessori;
C. considerando che Valter Flego è stato eletto al Parlamento europeo alle elezioni del maggio 2019;
D. considerando che il reato ipotizzato non riguarda opinioni o voti espressi da Valter Flego nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
E. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
F. considerando che, ai sensi dell'articolo 75, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica di Croazia:
"Nessun rappresentante può essere perseguito, detenuto o punito per un'opinione o un voto espresso nel parlamento croato.
Nessun rappresentante può essere detenuto, né può essere avviato alcun procedimento penale nei suoi confronti, senza l'approvazione del parlamento croato";
G. considerando che il reato ipotizzato non ha alcun impatto chiaro o diretto sull'esercizio da parte del sig. Flego delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;
H. considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità(3);
I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
J. considerando che i reati di cui Valter Flego è accusato sono accaduti prima della sua elezione al Parlamento europeo;
K. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato elementi di un fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto indicanti che le azioni giudiziarie in questione sono state intentate al fine di arrecare pregiudizio alla sua attività politica e segnatamente alla sua attività di membro del Parlamento europeo;
L. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"(4);
1. decide di revocare l'immunità di Valter Flego;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità croate e a Valter Flego.
Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.