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Procedura : 2020/2043(INI)
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Ciclo del documento : A9-0019/2021

Testi presentati :

A9-0019/2021

Discussioni :

PV 08/03/2021 - 18
PV 08/03/2021 - 20
CRE 08/03/2021 - 18
CRE 08/03/2021 - 20

Votazioni :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Testi approvati :

P9_TA(2021)0071

Testi approvati
PDF 166kWORD 56k
Mercoledì 10 marzo 2021 - Bruxelles
Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC
P9_TA(2021)0071A9-0019/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC" (2020/2043(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle Parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

–  vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 2019 sul divario tra le esigenze di riduzione delle emissioni e le prospettive,

–  viste le relazioni speciali del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 °C e sull'oceano e la criosfera,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

–  viste la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" (COM(2020)0562) e la valutazione d'impatto che la accompagna (SWD(2020)176),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 e del 17-21 luglio 2020,

–  vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020(1),

–  viste le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 18/2020 del 15 settembre 2020 dal titolo "Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata",

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(2),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(3),

–  vista la sua posizione riguardo all'obiettivo climatico per il 2030, segnatamente una riduzione del 60 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990(4),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0019/2021),

A.  considerando che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rappresentano una minaccia diretta per i mezzi di sussistenza umani e gli ecosistemi terrestri e marini, come confermato dalle relazioni speciali dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 °C e sull'oceano e la criosfera; che la distribuzione di tali effetti è disomogenea e che le loro ripercussioni più negative si riscontrano sulle persone e sui paesi più poveri;

B.  considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che a partire dal 2030 i cambiamenti climatici causeranno la morte di circa 250 000 persone in più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress termico;

C.  considerando che la temperatura media globale è già aumentata di oltre 1,1 °C rispetto ai livelli preindustriali(5);

D.  considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati, nel quadro dell'accordo di Parigi, a realizzare azioni per il clima sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili e ora hanno l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

E.  considerando che negli ultimi decenni l'UE è riuscita con successo a scindere le emissioni di gas a effetto serra (GES) a livello territoriale e la crescita economica, con una riduzione delle emissioni di GES del 24 %, mentre il PIL ha registrato un aumento di oltre il 60 % tra il 1990 e il 2019; che ciò non tiene conto delle emissioni dell'UE incorporate nel suo commercio internazionale e pertanto sottostima la sua impronta globale di carbonio;

F.  considerando che nel 2015 il rapporto tra le emissioni importate e le emissioni esportate dall'UE era di 3:1, dal momento che l'UE importava 1 317 milioni di tonnellate di CO2 e ne esportava 424 milioni di tonnellate(6);

G.  considerando che il vigente diritto dell'UE è stato efficace nel realizzare gli obiettivi climatici adottati finora; che l'attuale struttura del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), in particolare le disposizioni vigenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, non ha fornito incentivi efficaci per la necessaria decarbonizzazione di determinati settori, segnatamente nell'industria, e in alcuni casi ha generato guadagni insperati ingiustificati per le imprese beneficiarie, come evidenziato dalla Corte dei conti europea(7);

H.  considerando che la Commissione dovrebbe portare avanti il suo lavoro per mettere a punto metodologie intese a determinare l'impronta di carbonio e ambientale di un prodotto, adottando un approccio basato sull'intero ciclo di vita e garantendo che la contabilizzazione delle emissioni incorporate dei prodotti sia quanto più realistica possibile, includendo le emissioni prodotte dai trasporti internazionali;

I.  considerando che la Commissione dovrebbe altresì esaminare la tracciabilità dei prodotti e dei servizi al fine di individuare in maniera più precisa tutti gli effetti durante i loro cicli di vita, ad esempio l'estrazione e l'uso dei materiali, il processo produttivo, il consumo di energia e il modo di trasporto utilizzato, al fine di creare banche dati;

J.  considerando che circa il 27 % delle emissioni globali di CO2 dovute alla combustione di combustibili attualmente riguarda merci scambiate a livello internazionale(8); che il 90 % del trasporto internazionale di merci è effettuato via mare, il che comporta significative emissioni di GES; che solo le emissioni di GES prodotte dalla navigazione interna sono state incluse nell'ambito del contributo determinato a livello nazionale (NDC) iniziale dell'UE; che ciò è soggetto a revisione alla luce dell'obiettivo rafforzato dell'UE per il 2030;

K.  considerando che la crisi della COVID-19 ha offerto alcuni importanti insegnamenti e che pertanto la proposta della Commissione relativa a un nuovo strumento per la ripresa, denominato "Next Generation EU", sottolinea la necessità di rafforzare l'autonomia e la resilienza europee nonché la necessità di circuiti brevi, in particolare filiere alimentari più corte;

L.  considerando che è essenziale che la Commissione disponga di una visione integrata delle politiche climatiche, ad esempio affrontando obiettivi di riduzione delle emissioni, come quelli per il trasporto marittimo, in coordinamento con le strategie di fissazione del prezzo del carbonio;

M.  considerando che garantire una fissazione del prezzo del carbonio efficace e significativa, nel quadro di un contesto normativo più ampio, può fungere da incentivo economico per sviluppare metodi di produzione con una più bassa impronta di GES e può stimolare gli investimenti nell'innovazione e nelle nuove tecnologie per la decarbonizzazione e la circolarità dell'economia dell'UE; che un efficace meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) può svolgere un ruolo a tale riguardo;

N.  considerando che il commercio può costituire uno strumento importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici; che il mercato unico dell'UE rappresenta il secondo principale mercato di consumatori del mondo, che conferisce all'Unione una posizione unica per definire le norme a livello globale;

O.  considerando che la lotta ai cambiamenti climatici contribuisce alla competitività e alla giustizia sociale e offre un importante potenziale in termini di sviluppo industriale, creazione di posti di lavoro, innovazione e sviluppo regionale;

P.  considerando che l'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) consente ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di attuare le misure che sono necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale b), e le risorse naturali g);

Q.  considerando che l'UE dovrebbe accettare che un paese terzo istituisca un CBAM qualora tale paese applichi un prezzo del carbonio più elevato;

R.  considerando che, nel suo programma elettorale, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato a "imporre tasse o quote di adeguamento del carbonio sulle merci ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi che non rispettano i loro obblighi in materia di clima e ambiente"; che ciò creerebbe nuove opportunità di cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti per contrastare i cambiamenti climatici e ripristinare questo partenariato fondamentale;

S.  considerando che l'obiettivo più ambizioso dell'UE in materia di cambiamenti climatici non dovrebbe comportare un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per le industrie europee;

Osservazioni generali

1.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che attualmente nessuno dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) presentati, compresi quelli dell'UE e dei suoi Stati membri, è in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C, come previsto dall'accordo di Parigi, proseguendo nel contempo gli sforzi intesi a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

2.  esprime preoccupazione per la mancanza di cooperazione da parte di alcuni partner commerciali dell'UE nei negoziati internazionali sul clima negli ultimi anni, che, come recentemente osservato in occasione della COP25, pregiudica la nostra capacità collettiva a livello mondiale di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; incoraggia tutte le parti a sostenere uno sforzo globale collettivo e basato su dati scientifici che possa contribuire al conseguimento di tali obiettivi; invita la Commissione e il Consiglio a sostenere un processo decisionale trasparente, equo e inclusivo in sede di UNFCCC;

3.  sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri hanno la responsabilità e l'opportunità di continuare ad assumere un ruolo guida nell'azione globale per il clima assieme agli altri principali emettitori a livello mondiale; sottolinea che l'UE ha svolto un ruolo guida nell'azione globale per il clima, come evidenziato dall'adozione dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e dal suo piano di rafforzare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni GES entro il 2030; incoraggia vivamente la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro diplomazia climatica prima e dopo l'adozione della proposta legislativa relativa a un CBAM e, in particolare, a garantire un dialogo costante con i partner commerciali al fine di stimolare l'azione globale per il clima; sottolinea la necessità di sforzi diplomatici convergenti volti a garantire un tempestivo coinvolgimento dei paesi del vicinato dell'UE;

4.  mette in rilievo il ruolo centrale di cittadini e consumatori nella transizione energetica e l'importanza di stimolare e sostenere le scelte dei consumatori per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici promuovendo attività sostenibili e benefici collaterali che contribuiscono a una migliore qualità della vita;

5.  prende atto della proposta della Commissione di fissare l'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990; sottolinea, tuttavia, che il Parlamento ha adottato un obiettivo più elevato pari al 60 %;

6.  osserva che, sebbene l'UE avesse notevolmente ridotto le sue emissioni interne di GES, le emissioni di GES incorporate nelle importazioni verso l'UE hanno registrato un costante aumento, compromettendo in tal modo gli sforzi compiuti dall'UE per ridurre la sua impronta globale di GES; sottolinea che alle importazioni nette di beni e servizi nell'UE è riconducibile oltre il 20 % delle emissioni interne di CO2 dell'Unione; ritiene che il contenuto di emissioni di GES delle importazioni dovrebbe essere meglio monitorato al fine di individuare possibili misure per ridurre l'impronta globale di GES dell'UE;

Concepire un CBAM compatibile con l'OMC

7.  sostiene l'introduzione di un CBAM a condizione che sia compatibile con le norme dell'OMC e con gli accordi di libero scambio dell'UE, che non sia discriminatorio e non costituisca una restrizione dissimulata del commercio internazionale; ritiene che in quanto tale un CBAM creerebbe un incentivo per le industrie europee e i partner commerciali dell'UE a decarbonizzare le proprie industrie e sosterrebbe pertanto le politiche climatiche dell'UE e globali a favore della neutralità dei GES in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; afferma in modo inequivocabile che un CBAM dovrebbe essere concepito esclusivamente per promuovere gli obiettivi climatici e non dovrebbe essere utilizzato impropriamente come strumento per rafforzare il protezionismo, le discriminazioni o le restrizioni ingiustificabili; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe sostenere gli obiettivi ecologici dell'UE, in particolare per affrontare in modo più efficace il problema delle emissioni di GES incorporate nell'industria dell'UE e nel commercio internazionale, e al contempo essere non discriminatorio e mirare a garantire condizioni di parità a livello globale;

8.  sottolinea che i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo dovrebbero beneficiare di un trattamento speciale al fine di tenere conto delle loro specificità e dei potenziali effetti negativi del CBAM sul loro sviluppo;

9.  ricorda i vincoli e le sfide particolari con cui devono confrontarsi le regioni ultraperiferiche, in particolare in ragione della loro lontananza, dell'insularità e delle dimensioni limitate del loro mercato, e chiede che il CBAM tenga debito conto delle peculiarità di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

10.  ribadisce che l'introduzione di un CBAM dovrebbe far parte di un pacchetto di misure legislative mirate a garantire una rapida riduzione delle emissioni di GES derivanti dalla produzione e dai consumi dell'UE, in particolare rafforzando l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; sottolinea che il CBAM dovrebbe essere accompagnato da politiche volte a consentire e promuovere gli investimenti in processi industriali a bassa intensità di carbonio, in particolare attraverso strumenti di finanziamento innovativi, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare e una più ampia politica industriale dell'UE che sia ambiziosa dal punto di vista ambientale e socialmente equa, con l'obiettivo di guidare una reindustrializzazione decarbonizzata dell'Europa per creare posti di lavoro di qualità a livello locale e garantire la competitività dell'economia europea, realizzando al contempo l'ambizione climatica dell'UE e offrendo prevedibilità e certezza per garantire gli investimenti nella neutralità climatica;

11.  sottolinea che le norme sui prodotti possono garantire una produzione a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse, nonché contribuire a ridurre il più possibile l'impatto ambientale negativo associato all'uso dei prodotti; chiede pertanto alla Commissione di proporre, a integrazione dell'introduzione di un CBAM, norme e standard più ambiziosi e vincolanti relativi alla riduzione delle emissioni di GES e ai risparmi in termini di risorse e di energia per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, a sostegno del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare;

12.  ritiene che, al fine di evitare eventuali distorsioni nel mercato interno e lungo la catena del valore, il CBAM dovrebbe applicarsi a tutte le importazioni di prodotti e materie prime coperti dal sistema EU ETS, anche se integrati in prodotti intermedi o finali; ritiene che, in una fase iniziale (già entro il 2023) e previa una valutazione d'impatto, il CBAM dovrebbe applicarsi al settore energetico e ai settori industriali ad alta intensità energetica come quelli del cemento, dell'acciaio, dell'alluminio, della raffinazione del petrolio, della carta, del vetro, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, che continuano a beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 % delle emissioni industriali dell'UE;

13.  sottolinea che il contenuto di emissioni di GES delle importazioni dovrebbe essere contabilizzato sulla base di parametri di riferimento trasparenti, affidabili e aggiornati per prodotto a livello degli impianti nei paesi terzi e che, per impostazione predefinita, qualora l'importatore non renda disponibili i dati, dovrebbe essere contabilizzato il contenuto medio globale di emissioni di GES dei singoli prodotti, ripartito per i diversi metodi di produzione che presentano intensità di emissioni differenti; ritiene che la fissazione del prezzo del carbonio per le importazioni dovrebbe coprire le emissioni dirette e indirette e quindi anche tenere conto dell'intensità di carbonio della rete elettrica di ciascun paese o, qualora l'importatore renda disponibili i dati, l'intensità di carbonio del consumo energetico a livello di impianto;

14.  osserva che la Commissione sta attualmente valutando tutte le diverse opzioni per l'introduzione di un CBAM, che vanno da strumenti fiscali a meccanismi che utilizzano il sistema EU ETS; sottolinea che le modalità per la concezione di un CBAM dovrebbero essere esaminate insieme alla revisione dell'EU ETS, in modo da assicurare la loro complementarità e coerenza e da evitare una sovrapposizione che determinerebbe una doppia protezione delle industrie dell'UE; sottolinea l'importanza di un processo trasparente alla base del CBAM, in particolare collaborando con l'OMC e i partner commerciali dell'UE, in coordinamento con il Parlamento europeo, e valutando e confrontando attentamente l'efficacia, l'efficienza e la fattibilità giuridica di diverse forme di CBAM al fine di ridurre le emissioni globali complessive di GES; insiste sul fatto che l'obiettivo principale del CBAM è l'ambiente e che pertanto i criteri ambientali dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nella scelta dello strumento, garantendo un prezzo del carbonio prevedibile e sufficientemente elevato che incentivi gli investimenti nella decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

15.  sottolinea l'importanza di valutare l'impatto di ciascuna opzione sul tenore di vita dei consumatori, in particolare di quelli appartenenti a gruppi più vulnerabili, nonché il loro impatto sulle entrate; invita la Commissione a includere nella valutazione d'impatto anche le conseguenze per il bilancio dell'UE delle entrate generate dal CBAM come risorsa propria, a seconda della concezione e delle modalità scelte;

16.  ritiene che, per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, nel rispetto delle norme dell'OMC, il CBAM debba imporre oneri per il contenuto di carbonio delle importazioni in modo da rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai produttori dell'UE; sottolinea che la fissazione del prezzo del carbonio nel quadro del CBAM dovrebbe rispecchiare l'evoluzione dinamica del prezzo delle quote dell'UE nel quadro del sistema EU ETS, garantendo la prevedibilità e una minore volatilità del prezzo del carbonio; è del parere che gli importatori debbano acquistare le quote da una riserva distinta di quote rispetto all'EU ETS, in cui il prezzo del carbonio corrisponde a quello del giorno dell'operazione nell'EU ETS; sottolinea che l'introduzione del CBAM è solo una delle misure finalizzate all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo e deve anche essere accompagnata dalle misure necessarie in settori non contemplati dall'ETS e da una riforma ambiziosa dell'EU ETS, per assicurare che quest'ultimo realizzi, attraverso una fissazione del prezzo del carbonio significativa, nel pieno rispetto del principio "chi inquina paga", e per contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni di GES in linea con l'obiettivo climatico aggiornato dell'UE per il 2030 e con l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di GES nell'UE entro il 2050, anche attraverso l'adeguamento del fattore di riduzione lineare, un aggiustamento del massimale e la valutazione della potenziale necessità di fissare un prezzo minimo del carbonio;

17.  sottolinea che un'accisa (o una tassa) sul tenore di carbonio di tutti i prodotti consumati, sia nazionali che importati, non affronterebbe pienamente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sarebbe tecnicamente difficile, data la complessità del tracciamento del carbonio nelle catene globali del valore, e potrebbe comportare un onere significativo per i consumatori; riconosce che un dazio o una tassa fissa sulle importazioni potrebbe essere uno strumento semplice per fornire un segnale di prezzo ambientale forte e stabile per il carbonio importato; ritiene tuttavia che, data la sua natura fissa, tale tassa sarebbe uno strumento meno flessibile per rispecchiare l'evoluzione del prezzo del sistema ETS dell'UE; sottolinea che, in pratica, un'imposta in evoluzione che rispecchi automaticamente il prezzo del sistema ETS dell'UE sarebbe equivalente a un ETS teorico; riconosce che, qualora il CBAM fosse di natura fiscale, vi è la possibilità di introdurre un meccanismo basato sull'articolo 192, paragrafo 2, TFUE;

18.  sottolinea che gli importatori devono avere la possibilità di dimostrare, in conformità delle norme dell'UE sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica del sistema ETS dell'UE, che il tenore di carbonio dei loro prodotti è inferiore a tali valori e beneficiare di un importo esigibile opportunamente adeguato, al fine di incoraggiare l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in tutto il mondo; ritiene che ciò non debba imporre un onere sproporzionato alle PMI; sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrà essere sostenuta da una serie di norme dell'UE che ne prevengano l'elusione o l'uso improprio e richiederà una forte infrastruttura indipendente per la sua amministrazione;

19.  sottolinea che il CBAM dovrebbe garantire che agli importatori di paesi terzi non sia addebitato due volte il tenore di carbonio dei loro prodotti onde assicurare che essi siano trattati su un piano di parità e senza discriminazioni; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto delle diverse opzioni CBAM sui paesi meno sviluppati;

20.  sottolinea che, a differenza dell'ETS, il meccanismo non dovrebbe considerare la combustione del legno per la creazione di combustibile come neutra dal punto di vista del carbonio e che, nel quadro rivisto e aggiornato, dovrebbe essere fissato un prezzo per il carbonio incorporato nel legno tagliato e nel suolo impoverito;

21.  esorta la Commissione ad adoperarsi per ridurre al minimo il rischio che coloro che esportano verso l'UE cerchino di evitare il meccanismo o ne indeboliscano l'efficacia, ad esempio riorientando la produzione tra i mercati o esportando prodotti semilavorati;

Aspetti attinenti al commercio di un CBAM

22.  chiede che l'accordo di Parigi e i suoi obiettivi diventino uno dei principi guida fondamentali della politica commerciale, ai quali devono essere adeguate tutte le iniziative commerciali e i relativi strumenti politici, e che siano inclusi, tra l'altro, negli accordi di libero scambio (ALS) quali elementi essenziali; è convinto che una simile politica commerciale mirata possa costituire un importante fattore trainante per orientare le economie verso la decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi climatici fissati nell'accordo di Parigi e nel Green Deal europeo;

23.  esprime profonda preoccupazione per l'erosione del sistema commerciale multilaterale; invita la Commissione a impegnarsi attivamente con i governi dei partner commerciali al fine di garantire un dialogo costante su tale iniziativa, fornendo in tal modo incentivi all'azione per il clima sia all'interno dell'Unione che da parte dei suoi partner commerciali; sottolinea che la politica commerciale può e dovrebbe essere utilizzata per promuovere un'agenda ambientale positiva ed evitare grandi differenze in termini di ambizioni climatiche tra l'UE e il resto del mondo e che un CBAM dovrebbe essere progettato come una misura complementare alle azioni nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi di libero scambio dell'UE; sottolinea, inoltre, che l'iniziativa deve mirare a rendere superfluo il CBAM man mano che il resto del mondo avrà raggiunto il livello di ambizione che l'UE ha fissato in termini di riduzione delle emissioni di CO2; è pertanto del parere che il CBAM dovrebbe essere considerato uno strumento per favorire l'accelerazione di tale processo e non uno strumento per il protezionismo; si attende che la Commissione avvii i negoziati per definire un approccio globale nell'ambito dell'OMC o del G20;

24.  ritiene che il commercio internazionale e la politica commerciale siano fattori chiave della transizione verso un'economia globale circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e neutrale dal punto di vista climatico e che, in quanto tali, debbano sostenere gli sforzi globali a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi; ritiene che sia urgente perseguire una riforma globale dell'OMC che consenta a quest'ultima di garantire un commercio equo e, allo stesso tempo, di contrastare il riscaldamento globale; osserva che le norme del GATT risalgono al 1947 ed è del parere che debbano essere ripensate nell'attuale contesto della crisi climatica; auspica che la Commissione adotti iniziative urgenti per la riforma dell'OMC al fine di raggiungere la compatibilità con gli obiettivi climatici; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire una fissazione del prezzo globale della CO2 e per agevolare il commercio di tecnologie per la protezione del clima e dell'ambiente, ad esempio attraverso iniziative di politica commerciale come l'accordo sui beni ambientali dell'OMC;

25.  invita la Commissione a portare avanti le riforme multilaterali dell'OMC che allineano il diritto del commercio internazionale agli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad altri aspetti del diritto internazionale, in particolare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); sottolinea che un CBAM è compatibile con le norme dell'OMC se è concepito con un chiaro obiettivo ambientale per ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra e se mantiene la massima integrità ambientale;

26.  evidenzia che un CBAM può contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che la promozione del lavoro dignitoso è anche uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed esorta la Commissione a garantire che le merci immesse sul mercato dell'UE siano prodotte in condizioni che rispettino le convenzioni dell'OIL;

27.  osserva che, al fine di essere compatibili con le norme dell'OMC, le disposizioni del GATT, quali l'articolo I (il principio della nazione più favorita), l'articolo III (il principio del trattamento nazionale) e, se necessario, l'articolo XX (eccezioni generali), potrebbero costituire la base per qualsiasi concezione del CBAM, la cui logica dovrebbe essere strettamente ambientale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

28.  sottolinea il principio di non discriminazione ai sensi dell'articolo III del GATT; sottolinea che l'applicazione dello stesso trattamento alle importazioni e alla produzione interna è un criterio fondamentale per garantire la compatibilità di qualsiasi misura con le regole dell'OMC; sottolinea che il CBAM dovrebbe creare condizioni di parità tra i produttori nazionali ed esteri dell'UE applicando un onere equivalente all'ETS sulle emissioni di carbonio incorporate dei beni importati in tali settori, indipendentemente dalla loro origine, tutelando pienamente l'industria europea dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ed evitando trasferimenti di emissioni verso paesi terzi; evidenzia che l'attuazione del CBAM dovrebbe evitare una doppia protezione per gli impianti dell'UE, valutando nel contempo l'impatto sulle esportazioni e sui settori dipendenti lungo la catena del valore; sottolinea che la concezione del CBAM dovrebbe seguire un semplice principio in base al quale una tonnellata di carbonio non dovrebbe essere protetta due volte;

29.  sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità a livello globale per la competitività delle industrie europee senza produrre effetti nocivi sul clima e sull'ambiente; esorta pertanto la Commissione a prendere in considerazione l'eventuale introduzione di sconti all'esportazione, ma solo se sarà in grado di dimostrare appieno il loro impatto positivo sul clima e la loro compatibilità con le norme dell'OMC; sottolinea che, al fine di prevenire effetti negativi sul clima incentivando metodi di produzione meno efficienti per le industrie esportatrici europee e onde garantire la compatibilità con l'OMC, qualsiasi forma di potenziale sostegno alle esportazioni dovrebbe essere trasparente, proporzionata, non dovrebbe comportare alcun tipo di vantaggio competitivo per le industrie esportatrici dell'UE nei paesi terzi, e dovrebbe essere strettamente limitata agli impianti più efficienti, in modo da mantenere gli incentivi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le imprese esportatrici dell'UE;

30.  sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo offra un incentivo alle industrie nell'UE e all'estero affinché realizzino prodotti puliti e concorrenziali ed evitino la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, senza pregiudicare le opportunità commerciali;

31.  osserva che il CBAM fa parte del Green Deal europeo e costituisce uno strumento per conseguire l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050; osserva che la maggior parte dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e altamente dipendenti dagli scambi commerciali potrebbero essere interessati dal CBAM, direttamente o indirettamente, e che dovrebbero essere consultati nel corso dell'intero processo; osserva inoltre che il CBAM potrebbe influenzare le catene di approvvigionamento spingendole a internalizzare i costi del carbonio; sottolinea che qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile gestione e non imporre un onere finanziario e amministrativo eccessivo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);

Il CBAM e le risorse proprie

32.  riconosce che il CBAM potrebbe essere attuato come estensione dell'attuale regime dei dazi doganali o come sistema complementare nel quadro dell'ETS esistente; sottolinea che entrambi gli approcci potrebbero essere del tutto coerenti con un'iniziativa sulle risorse proprie;

33.  sostiene l'intenzione della Commissione di utilizzare le entrate generate dal CBAM come nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE e chiede alla Commissione di garantire la piena trasparenza sull'utilizzo di tali entrate; sottolinea, tuttavia, che il ruolo del CBAM in materia di bilancio dovrebbe essere solo un sottoprodotto dello strumento; ritiene che tali nuove entrate dovrebbero consentire un maggiore sostegno all'azione per il clima e agli obiettivi del Green Deal, come l'equa transizione e la decarbonizzazione dell'economia europea, nonché un incremento del contributo dell'UE ai finanziamenti internazionali per il clima a favore dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, i quali sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in particolare per aiutarli a intraprendere un processo di industrializzazione basato su tecnologie pulite e decarbonizzate; invita la Commissione a tenere conto, nella sua futura proposta, delle ripercussioni sociali del meccanismo, al fine di ridurle al minimo; sottolinea che le entrate generate da un CBAM non dovrebbero in alcun modo essere utilizzate come sovvenzioni dissimulate alle industrie europee altamente inquinanti, in quanto ciò comprometterebbe in ultima analisi la compatibilità con l'OMC;

34.  ricorda che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato la creazione di nuove risorse proprie, compreso il CBAM, per il prossimo quadro finanziario pluriennale nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (AII)(9); sottolinea che l'assegnazione dei flussi finanziari generati dal CBAM al bilancio dell'UE contribuirebbe ad attenuare i problemi di equivalenza fiscale e ad assicurare un'equa ripartizione dell'impatto tra gli Stati membri, nonché a garantire una struttura snella con spese amministrative minime; conclude pertanto che la definizione dei proventi come risorsa propria dell'UE ridurrebbe la quota dei contributi basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio dell'UE e contribuirebbe in tal modo a ripartire l'impatto del CBAM in modo equo tra tutti gli Stati membri; ritiene che eventuali risparmi a livello nazionale dovuti a minori contributi basati sull'RNL aumenteranno il margine di bilancio degli Stati membri;

35.  prende atto di diverse stime prudenti delle entrate, che vanno da 5 a 14 miliardi di EUR all'anno, a seconda della portata e della concezione del nuovo strumento; sottolinea che il bilancio dell'UE è in ogni caso perfettamente adeguato per assorbire le fluttuazioni delle entrate o anche gli effetti regressivi a lungo termine;

36.  è determinato a garantire che la risorsa propria basata sul CBAM faccia parte di un paniere di risorse proprie sufficiente a coprire il livello della spesa complessiva prevista per i costi di rimborso del capitale e degli interessi del prestito contratto nell'ambito dello strumento Next Generation EU, rispettando nel contempo il principio di universalità; ricorda inoltre che le eccedenze derivanti dal piano di rimborso devono continuare a figurare nel bilancio dell'UE come entrate generali;

37.  sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, potrebbe facilitare una migliore focalizzazione della spesa a livello dell'Unione su settori prioritari e beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale; ricorda che, in caso di mancato rispetto delle condizioni concordate nell'AII da parte di una delle tre istituzioni, le altre potrebbero intentare un'azione giudiziaria;

38.  invita le istituzioni a dare attivamente seguito, nello spirito e nella lettera, alla tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel quadro dell'accordo interistituzionale, che prevede che questa nuova risorsa propria entri in vigore al più tardi il 1º gennaio 2023;

Attuazione del CBAM e altri aspetti

39.  sottolinea che l'attuazione del CBAM deve essere accompagnata dall'eliminazione di tutte le forme di sovvenzioni dannose per l'ambiente concesse alle industrie ad alta intensità energetica a livello nazionale; invita la Commissione a valutare le diverse pratiche degli Stati membri in materia alla luce del principio "chi inquina paga";

40.  chiede che il CBAM sia monitorato tramite un organismo indipendente, sotto l'egida della Commissione, che riferisca periodicamente al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione, informandoli in maniera trasparente, su richiesta e almeno due volte l'anno;

41.  osserva che l'UE è il principale importatore di carbonio al mondo e che il tenore di carbonio delle merci esportate dall'UE è nettamente inferiore a quello delle merci importate; deduce che gli sforzi europei volti a contrastare i cambiamenti climatici sono superiori alla media degli sforzi internazionali; sottolinea che, per misurare l'impatto climatico complessivo dell'Unione, è necessario un efficace metodo di rendicontazione che tenga conto delle emissioni delle merci e dei servizi importati nell'UE;

42.  sottolinea che sforzi adeguati in materia di clima a livello internazionale, come un prezzo internazionale del carbonio solido, diffuso e coerente, e tecnologie, prodotti e processi di produzione a basse emissioni pienamente competitivi renderanno col tempo il meccanismo obsoleto; è del parere che il cambiamento climatico sia un problema globale che richiede soluzioni globali, e ritiene pertanto che l'UE debba continuare a sostenere la creazione di un quadro globale per la tariffazione della CO2 in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi; incoraggia la Commissione a progettare il meccanismo con un calendario chiaro e ambizioso per la sua attuazione ed evoluzione; ricorda che alcune soluzioni tecniche per la riduzione della CO2 sono ancora nella fase pilota e invita pertanto la Commissione a proseguire gli sforzi per svilupparle ulteriormente; invita la Commissione a progettare il meccanismo come parte di un pacchetto strategico globale e orientato sul lungo periodo, che sia coerente con l'obiettivo di realizzare un'economia altamente efficiente in termini di energia e di risorse, e a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

43.  ricorda che la politica climatica dell'UE, la sua politica industriale e l'obiettivo di mantenere e accrescere la crescita economica sostenibile devono andare di pari passo; sottolinea che qualsiasi meccanismo dovrebbe essere integrato nella nostra strategia industriale incentivando le industrie a produrre prodotti puliti e competitivi;

44.  sottolinea che un meccanismo correttamente funzionante dovrebbe garantire la riduzione delle emissioni importate nell'UE e fornire la protezione del clima più efficace contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rispettando nel contempo le regole dell'OMC; sottolinea che il meccanismo dovrebbe essere progettato in modo da assicurarne un'applicazione semplice ed efficace e, nel contempo, in modo da prevenire comportamenti elusivi quali il rimescolamento delle risorse o l'importazione di prodotti semilavorati o finiti non coperti dal meccanismo;

45.  invita la Commissione a fornire consulenza e assistenza tecnica alle industrie in patria e all'estero, in particolare alle PMI, per la creazione di sistemi affidabili di rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra per le importazioni, al fine di mantenere un'industria europea forte senza causare ostacoli tecnici ai partner commerciali;

46.  invita a condurre una valutazione speciale dell'impatto del meccanismo sulle PMI e sulla concorrenza in seno al mercato interno; chiede la creazione, se del caso, di un meccanismo di sostegno per le PMI affinché si adattino con successo alla nuova realtà di mercato, evitando così che siano vittime di pratiche sleali da parte degli attori di mercato più grandi;

47.  osserva altresì che, al fine di prevenire la concorrenza sleale sul mercato europeo, il meccanismo non dovrebbe creare svantaggi competitivi tra materiali concorrenti; sottolinea che i materiali più rispettosi del clima non dovrebbero subire svantaggi competitivi;

48.  sottolinea l'importanza del Parlamento nel garantire che i cittadini europei e i loro interessi siano rappresentati e nel contribuire alla realizzazione di priorità dell'UE quali la protezione del clima, la crescita sostenibile e la competitività internazionale; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a coinvolgere pienamente il Parlamento, come colegislatore, nel processo legislativo mirante a istituire il meccanismo.

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49.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
(2) Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
(4) Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (Testi approvati, P9_TA(2020)0253).
(5) Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), "Dichiarazione sullo stato del clima globale nel 2019".
(6) Fezzigna, P., Borghesi, S., Caro, D., "Revising Emission Responsibilities through Consumption-Based Accounting: A European and Post-Brexit Perspective" (Revisione delle responsabilità in termini di emissioni mediante una contabilizzazione basata sui consumi: una prospettiva europea e post-Brexit), Sustainability, 17 gennaio 2019.
(7) Si veda la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 18/2020.
(8) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), "CO2 emissions embodied in international trade and domestic final demand: methodology and results using the OECD inter-country input-output database" (Emissioni di CO2 incorporate nel commercio internazionale e nella domanda finale interna: metodologia e risultati utilizzando la banca dati internazionale input-output), 23 novembre 2020.
(9) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2021Note legali - Informativa sulla privacy