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Mercoledì 20 gennaio 2021 - Bruxelles
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
 Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi
 Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale
 Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale
 Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
 Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
 Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
 Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
 Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019

Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI))
P9_TA(2021)0006A9-0248/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 4, 47, 48 e 52,

–  vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in riferimento al riconoscimento reciproco, ai diritti fondamentali e agli obblighi di cui all'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul diritto alla vita(1),

–  vista la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(2) ("decisione quadro relativa al MAE"),

–  vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive(3),

–  vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo(4),

–  vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare(5),

–  viste le relazioni della Commissione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e SEC(2005)0267, COM(2006)0008 e SEC(2006)0079, COM(2007)0407 e SEC(2007)0979, nonché COM(2011)0175 e SEC(2011)0430),

–  vista la versione rivista del Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo,

–  viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE(6), del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo(7) e del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione(8),

–  vista la sua posizione adottata in prima lettura il 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia(9),

–  vista la tabella di marcia del 2009 del Consiglio per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali(10),

–  vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali(11),

–  vista la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali(12),

–  vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari(13),

–  vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali(14),

–  vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali(15),

–  vista la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo(16),

–  vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale(17),

–  vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del giugno 2020, sul mandato d'arresto europeo,

–  vista la relazione della Commissione del 2 luglio 2020 sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2020)0270),

–  visti la valutazione del valore aggiunto europeo sul mandato d'arresto europeo, completata nel gennaio 2014 su richiesta dell'EPRS e lo studio dell'EPRS sul costo della non-Europa in merito ai diritti procedurali e alle condizioni di detenzione del dicembre 2017,

–  vista la relazione finale del Consiglio del 27 maggio 2009 sul quarto ciclo di valutazioni inter pares dal titolo "L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri",

–  vista la relazione della Commissione del 26 settembre 2019 sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (COM(2019)0560),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2018 sul reciproco riconoscimento in materia penale – "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca"(18),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione: il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà nel settore della giustizia penale(19),

–  vista la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) (COM(2020)0258),

–  viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali,

–  visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio(20),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 intitolata "Relazione sullo Stato di diritto 2020: la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(21),

–  visto il protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,

–  visti il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare le relazioni intitolate "Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings" (Attuazione pratica dei diritti: diritto di avvalersi di un difensore e diritti procedurali nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo), del 13 settembre 2019, "Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality" (Condizioni di detenzione penale nell'Unione europea: norme e realtà), dell'11 dicembre 2019, e "Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers" (Detenzione per crimini e alternative: aspetti connessi ai diritti fondamentali nei trasferimenti transfrontalieri UE), del 9 novembre 2016, e la banca dati sulle condizioni di detenzione penale introdotta nel dicembre 2019,

–  viste le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulle questioni penitenziarie e sulla cooperazione in materia di diritto penale,

–  visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0248/2020),

A.  considerando che la cooperazione giudiziaria nell'Unione è un elemento rilevante per affrontare le sfide ambientali, sociali, economiche e digitali;

B.  considerando che il mandato d'arresto europeo (MAE) è una procedura giudiziaria di consegna semplificata, transfrontaliera e accelerata che è stata adottata in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre e che, dal suo avvio, è diventata lo strumento emblematico e più comunemente utilizzato per il reciproco riconoscimento in materia penale;

C.  considerando che il MAE costituisce, in generale, un successo e ha sostituito le estradizioni con le consegne; che le consegne sono state abbreviate in media a 40 giorni nel 2017 rispetto a una media di 50 giorni nel 2016 in caso di mancato consenso della persona interessata, sebbene alcuni Stati membri ritardino o non rispettino i requisiti del reciproco riconoscimento; che, in rari casi, alcuni Stati membri hanno riferito una durata delle procedure di consegna fino a 90 giorni in caso di mancato consenso della persona interessata;

D.  considerando che tra il 2005 e il 2016 sono stati eseguiti 43 000 mandati d'arresto europei su 150 000 emessi; che, come ha spiegato la Commissione, tali dati grezzi sono fuorvianti per quanto riguarda la metodologia utilizzata e il successo complessivo;

E.  considerando che la cooperazione giudiziaria dell'UE in materia penale si fonda sul reciproco riconoscimento formulato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999; che il trattato di Lisbona ha modificato in maniera significativa l'assetto costituzionale dell'UE e ha previsto una base giuridica esplicita per le norme e le procedure volte a garantire il reciproco riconoscimento di tutte le forme di sentenze e decisioni giudiziarie con l'articolo 82 TFUE;

F.  considerando che il reciproco riconoscimento non è un concetto nuovo sviluppato nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma è stato inizialmente sviluppato nel mercato interno (logica della causa Cassis de Dijon); che, tuttavia, il reciproco riconoscimento nell'ambito della giustizia penale presenta una logica e una base giuridica diverse rispetto al reciproco riconoscimento delle norme di accesso al mercato; che, a tale proposito, il reciproco riconoscimento nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia presenta caratteristiche specifiche, date le implicazioni per i diritti fondamentali e la sovranità nazionale, nonché la misura in cui deve essere agevolato mediante l'armonizzazione del diritto penale sostanziale e procedurale, in particolare per quanto riguarda le garanzie procedurali; che qualsiasi passo indietro nell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento in ambito penale può avere conseguenze negative e incidere sulla sua applicazione in altri settori, come il mercato interno;

G.  considerando che il reciproco riconoscimento consiste nel riconoscimento diretto delle decisioni giudiziarie di altri Stati membri e implica che il mancato riconoscimento costituisca un'eccezione, come pure che una decisione giudiziaria non dovrebbe essere rifiutata solo in base al fatto che è stata emessa in un altro Stato membro; che l'applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni adottate da altri Stati membri non è compatibile con la revisione di tali decisioni, se non per motivi previsti dalla decisione quadro relativa al MAE; che una cooperazione e una fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie competenti devono presiedere all'applicazione di tale strumento; che il reciproco riconoscimento e i diritti fondamentali devono andare di pari passo;

H.  considerando che il reciproco riconoscimento presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri e ne è conseguenza, sulla base di un'interpretazione condivisa dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che l'Unione europea necessita di tale fiducia in questo momento storico fondamentale per affrontare con successo le sfide comuni; che il rafforzamento della fiducia è fondamentale ai fini del buon funzionamento del MAE;

I.  considerando che l'istituzione del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali dovrebbe svolgere un ruolo importante nel rafforzare la fiducia reciproca, in quanto mira a individuare i settori in cui è necessario un miglioramento in termini di Stato di diritto; che la scarsa e incoerente applicazione della decisione quadro relativa al MAE da parte di alcuni Stati membri non contribuisce a rafforzare tale fiducia reciproca; che un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali può essere utile per fornire elementi atti a garantire un'applicazione coerente in caso di rifiuto dell'esecuzione sulla base di una violazione dei diritti fondamentali e può quindi rafforzare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;

J.  considerando che la fiducia reciproca impone agli Stati membri di rispettare il diritto dell'UE e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e dallo Stato di diritto, tra cui l'indipendenza della magistratura;

K.  considerando che il MAE ha contribuito a sviluppare e consolidare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che l'articolo 6 TUE sulla Carta e sulla CEDU, l'articolo 8, l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16 e gli articoli da 18 a 26 TFUE, le direttive sui diritti procedurali e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti delle vittime(22) sono elementi fondamentali del quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che l'errata applicazione del MAE potrebbe avere effetti dannosi sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in tutta l'Unione, sulle persone e sulle loro famiglie, nonché sul funzionamento dello spazio Schengen e sui diritti fondamentali;

L.  considerando che l'appartenenza all'Unione europea implica il rispetto di una serie di valori come la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stabilito sia dall'articolo 2 TUE che dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, nel quadro della loro esecuzione;

M.  considerando che un'Unione dell'uguaglianza che protegge deve garantire la protezione di tutte le vittime di reato(23), tutelando nel contempo i diritti degli indagati e degli imputati; che l'UE ha adottato strumenti volti a rafforzare i diritti delle vittime, con l'adozione di una serie di strumenti in aggiunta alla detenzione e alla consegna degli indagati o dei condannati;

N.  considerando che la maggior parte delle questioni sollevate dall'applicazione del MAE sono state chiarite per taluni aspetti dalla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), tra cui il principio del ne bis in idem(24), l'autorità giudiziaria(25), il primato del diritto dell'Unione e l'armonizzazione dell'UE(26), l'indipendenza della magistratura(27), i diritti fondamentali(28), la doppia incriminabilità(29), i motivi del rifiuto e l'estradizione di cittadini dell'UE in paesi terzi(30); che, nel contempo, le sentenze non possono sostituire una legislazione redatta in maniera adeguata a livello dell'Unione;

O.  considerando che la doppia incriminabilità costituisce un concetto di estradizione internazionale e, seppur raramente compatibile con il reciproco riconoscimento, può essere utile nella pratica, in modo molto limitato, per le persone ricercate, secondo la giurisprudenza della CGUE; che la doppia incriminabilità costituisce solo un motivo facoltativo di rifiuto del MAE ed è raramente invocata dalle autorità di esecuzione; che l'elenco dei reati senza una doppia incriminabilità già comprende un'ampia gamma di reati, molti dei quali non sono tuttavia molto armonizzati negli Stati membri, e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato ed eventualmente ampliato in base alla procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al MAE;

P.  considerando che il concetto di reciproco riconoscimento non richiederebbe l'armonizzazione del diritto penale sostanziale e delle relative procedure in quanto tale e che, tuttavia, la pratica della cooperazione giudiziaria ha dimostrato che l'armonizzazione di alcune norme e definizioni comuni limitate è necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco, come riconosciuto dall'articolo 82, paragrafo 2, TFUE; che negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni progressi, segnatamente l'adozione di sei direttive sui diritti procedurali, la direttiva 2012/29/UE, misure alternative al MAE quale l'ordine europeo d'indagine (OEI) e l'armonizzazione dei reati; che, tuttavia, le sei direttive sulle garanzie procedurali non sono state pienamente e correttamente attuate, il che continua a destare preoccupazione;

Q.  considerando che la Commissione ha sottolineato che l'attuazione di talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE crea alcune difficoltà, in particolare per quanto concerne la possibilità di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello di emissione; che il recepimento delle altre direttive sulle garanzie procedurali recanti disposizioni specifiche sul mandato d'arresto europeo (direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919) è stato finora inadeguato, anche per quanto riguarda la presa in considerazione dell'eguaglianza delle armi;

R.  considerando che altri strumenti hanno contribuito a trattare alcune questioni legate al MAE, tra i quali la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale e il regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca(31), e hanno applicato i principi del reciproco riconoscimento ad altri tipi di decisioni giudiziarie;

S.  considerando che la tabella di marcia dell'UE per il rafforzamento dei diritti procedurali in procedimenti penali del 2009 riconosce la questione dei periodi di custodia cautelare; che le condizioni di detenzione costituiscono un problema in molti Stati membri e che devono essere conformi ai valori sanciti all'articolo 2 TUE; che alcuni Stati membri hanno problemi di Stato di diritto, come dimostrato dalle sentenze della CEDU;

T.  considerando che, nella sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sul riesame del MAE, il Parlamento europeo ha chiesto, tra l'altro, l'introduzione di un motivo di non esecuzione obbligatoria quando vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con l'obbligo dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta; che nel 2017 le questioni relative ai diritti fondamentali hanno determinato il rifiuto di consegna in 109 casi;

U.  considerando che i professionisti del settore, compresi gli avvocati penalisti, devono essere formati sul diritto dell'UE affinché il reciproco riconoscimento possa concretizzarsi;

V.  considerando che Eurojust svolge un ruolo essenziale nell'agevolazione e nel coordinamento dell'esecuzione dei MAE; che l'assistenza di Eurojust è sempre più richiesta nell'esecuzione dei MAE e che pertanto il suo carico di lavoro è aumentato notevolmente; che solo nel 2019 Eurojust ha agevolato l'esecuzione dei MAE in 703 nuovi processi e 574 processi in corso; che Eurojust è un'agenzia indipendente e autonoma, a fianco della Procura europea;

W.  considerando che il confronto dei dati rivela una tendenza all'aumento dei MAE, con un incremento annuo dei MAE emessi;

X.  considerando che un'attuazione armonizzata del MAE, unitamente alla piena e corretta attuazione delle direttive sui diritti procedurali, a un maggiore ricorso alle misure alternative al MAE e alla definizione di norme minime dell'UE, ad esempio sulle condizioni carcerarie e detentive, contribuirà a prevenire la ricerca del foro più vantaggioso (forum shopping); che un'attuazione piena e corretta del MAE in tutti gli Stati membri è necessaria per valutare adeguatamente il funzionamento dei pertinenti strumenti legislativi e la necessità di eventuali modifiche;

Valutazione generale dell'attuazione del mandato d'arresto europeo

1.  sottolinea che il MAE rappresenta un grande successo e uno strumento efficace e indispensabile per combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera e per consegnare alla giustizia gli autori di gravi reati nello Stato membro in cui hanno avuto o hanno luogo i procedimenti penali, con effetti positivi sul mantenimento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; riconosce che il MAE ha agevolato e migliorato considerevolmente la cooperazione in materia di consegne; sottolinea, tuttavia, che negli ultimi venti anni il mondo ha subito una trasformazione digitale che ha cambiato l'ecosistema della criminalità;

2.  prende atto dell'esistenza di problemi specifici; ritiene che tali problemi non mettano in discussione il sistema, ma ne impongano il miglioramento e l'aggiornamento e che tali questioni debbano essere affrontate per evitare talune zone d'ombra e rafforzare in tal modo il sistema generale e salvaguardare la conformità allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; dichiara che lo spazio Schengen e la trasformazione digitale hanno generato numerose opportunità per i cittadini dell'UE; osserva tuttavia che le frontiere aperte e le nuove tecnologie richiedono anche strumenti efficaci che permettano alle autorità di contrasto e alla magistratura di perseguire le forme gravi di criminalità transfrontaliera;

3.  osserva che tali problemi si riferiscono principalmente alle condizioni detentive e carcerarie, alla proporzionalità, all'attuazione nei procedimenti relativi al MAE delle garanzie procedurali sancite dal diritto dell'UE, in particolare la duplice rappresentanza legale sia nello Stato di esecuzione che in quello di emissione, alla formazione, a questioni specifiche di Stato di diritto, all'esecuzione delle pene privative della libertà(32), ai termini(33) e alle decisioni pronunciate in contumacia; riconosce che talune cause hanno sollevato la questione della doppia incriminabilità(34); ravvisa, in altre cause, un'incoerenza nell'applicazione dei motivi del rifiuto di esecuzione dei MAE; sottolinea inoltre l'assenza di un sistema di dati completo che consenta di elaborare statistiche affidabili, sia qualitative che quantitative, relative all'emissione, all'esecuzione o al rifiuto dei MAE; sottolinea che tali problemi non solo minano la fiducia reciproca tra gli Stati membri, ma sono anche costosi in termini sociali ed economici per i soggetti interessati, le loro famiglie e la società in generale;

4.  osserva che certe questioni sono state parzialmente trattate e che sono in atto tentativi di risolverle con una combinazione di misure non vincolanti (manuale sul MAE), valutazioni reciproche, assistenza di Eurojust, finanziamento dei programmi di formazione e strumenti per gli operatori del settore nel quadro del programma Giustizia dell'UE, giurisprudenza della CGUE e legislazione integrativa (decisione quadro 2009/299/GAI e adozione delle direttive sui diritti procedurali per gli indagati e gli imputati di cui alla tabella di marcia del 2009, in particolare della direttiva 2013/48/UE), mentre altre questioni permangono;

5.  sottolinea che il MAE dovrebbe essere potenziato e migliorato per renderlo più efficace, immediato e rispettoso delle decisioni dei giudici nazionali, rispettando nel contempo la proporzionalità, dato che uno degli obiettivi di un'Unione più forte richiede la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari e penitenziari e che questo meccanismo è essenziale per tale fiducia; ricorda che l'indebolimento del riconoscimento reciproco in ambito penale può solo portare al suo indebolimento in altri settori e che ciò comprometterebbe la gestione efficace delle politiche comuni, come il mercato interno;

6.  osserva che i protocolli n. 21 e n. 22 al TUE prevedono uno status speciale per due Stati membri: un'opzione di partecipazione per l'Irlanda e la non partecipazione al diritto penale dell'UE per la Danimarca, il che significa che essi partecipano al sistema del MAE, ma non necessariamente agli altri strumenti, come le direttive sulle garanzie procedurali; sottolinea l'importanza di garantire la coerenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

7.  sottolinea che il MAE non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per reati minori, per i quali la detenzione preventiva non è giustificata; ricorda che l'uso del MAE dovrebbe essere limitato ai reati gravi per i quali è strettamente necessario e proporzionato; esorta a utilizzare strumenti giuridici meno intrusivi, ove possibile, prima dell'emissione di un MAE, come ad esempio l'ordine europeo di indagine penale; sottolinea che le autorità emittenti dovrebbero eseguire controlli di proporzionalità, tenendo conto i) della gravità del reato, ii) della pena che sarà probabilmente irrogata qualora l'interessato sia giudicato colpevole del reato di cui è accusato, iii) della probabilità dell'assoggettamento a custodia della persona nello Stato membro emittente dopo la consegna, iv) dell'impatto sui diritti della persona ricercata e della sua famiglia, e v) degli interessi delle vittime del reato; invita gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a trattare i casi del MAE senza indebito ritardo dopo l'emissione del mandato, al fine di ridurre al minimo la custodia cautelare;

8.  sottolinea che, secondo la CGUE, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva(35) se si applica uno dei motivi di non riconoscimento (articoli 3 e 4 della decisione quadro relativa al MAE) o una delle garanzie (articolo 5 di tale decisione) o in conformità della giurisprudenza della CGUE;

9.  chiede che tale rifiuto sia consentito se vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sarebbe incompatibile con gli obblighi degli Stati membri di esecuzione in conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta; sottolinea che quando la mancata esecuzione è motivata da una violazione dei diritti fondamentali, lo Stato membro di esecuzione deve attribuire il grave rischio di violazione dei diritti fondamentali e deve stabilire i motivi del rifiuto di esecuzione sulla base di elementi fattuali e oggettivi, al fine di evitare l'incertezza giuridica e una potenziale impunità; ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la Carta costituisce la norma comune per la protezione dei diritti fondamentali nell'UE(36);

Raccomandazioni per migliorare il funzionamento del MAE

10.  invita la Commissione a fornire dati chiari, comprensibili, esaustivi e comparabili poiché quelli esistenti creano confusione e possono dare un'impressione erronea dell'efficienza o dell'inefficienza dei MAE; invita la Commissione a stabilire le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero adempiere al loro obbligo di raccogliere e trasferire sistematicamente dati affidabili e aggiornati alla Commissione; invita la Commissione a valutare la possibilità di creare una banca dati comune contente le decisioni giudiziarie sui MAE, utilizzando unicamente dati anonimizzati, che diventi uno strumento intelligente ed efficiente per valutare la cooperazione giudiziaria, individuare i punti deboli e migliorare la preparazione a eventuali adeguamenti; ricorda che la cooperazione giudiziaria è un elemento fondamentale per garantire la stabilità in materia sociale, economica, ambientale e digitale; ribadisce il suo invito alla Commissione a richiedere agli Stati membri dati completi relativi al funzionamento del meccanismo del MAE e a includere tali dati nella sua prossima relazione di attuazione;

11.  ritiene che sia necessario adottare ulteriori misure orizzontali per rafforzare il principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e accrescere la fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, rendendo così più efficiente la cooperazione giudiziaria; sottolinea che la verifica della doppia incriminabilità limita il reciproco riconoscimento e che, secondo la CGUE, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva; sottolinea, tuttavia, che sussistono preoccupazioni circa la mancanza di una definizione adeguata dei reati ai quali non si applica più la norma della doppia incriminabilità; osserva che il riconoscimento reciproco dovrebbe idealmente applicarsi automaticamente(37) senza una rivalutazione dei motivi sostanziali dell'accusa e che le decisioni non dovrebbero essere rifiutate, a meno che non vi siano ragioni per invocare uno dei motivi del rifiuto elencati in modo esaustivo nella decisione quadro relativa al MAE o a meno che altre circostanze, quali riconosciute dalla CGUE, giustifichino la limitazione dei principi del reciproco riconoscimento e della fiducia reciproca tra gli Stati membri;

12.  sottolinea che il principio del riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca che può essere conseguita solo se si garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali in tutta l'Unione; ricorda l'importanza di attuare le direttive sui diritti procedurali al fine di garantire il diritto a un equo processo; esorta la Commissione, a tale riguardo, ad assicurare la piena e corretta attuazione di tali direttive e a considerare la possibilità, se necessario, di avviare procedure di infrazione;

13.  invita la Commissione ad analizzare i reati comuni negli Stati membri al fine di definire meglio i casi in cui debba essere utilizzato il MAE e ad agevolare le valutazioni della proporzionalità; invita la Commissione ad eseguire una valutazione formale e sostanziale della coerenza dell'elenco delle 32 categorie per le quali non è richiesta una verifica della doppia incriminabilità, integrando il criterio della gravità, la dimensione transnazionale o l'impatto negativo sui valori fondamentali dell'Unione; sottolinea la necessità di fornire una maggiore certezza giuridica a tutti gli attori coinvolti nella sua applicazione, evitando in tal modo inutili conflitti; invita la Commissione a valutare pienamente la questione dell'elaborazione, ove possibile, di un elenco omogeneo di categorie di reato basato su reati specifici e interessi tutelati dalla legge; suggerisce inoltre di valutare l'inclusione di un allegato contenente le definizioni per ogni voce dell'elenco, al fine di agevolarne l'interpretazione;

14.  sottolinea l'importanza di valutare l'inclusione di altri reati o categorie di reato quali i reati ambientali (es. reati di inquinamento provocato dalle navi), talune forme di evasione fiscale, reati di odio, abuso sessuale, violenza di genere, illeciti commessi con mezzi digitali come il furto di identità, reati di ricorso alla violenza, reati contro l'ordine pubblico e l'integrità costituzionale degli Stati membri commessi ricorrendo alla violenza, reati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra nel quadro di un impegno rafforzato per la cooperazione giudiziaria, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali da parte degli Stati membri; sottolinea che un maggiore livello di cooperazione giudiziaria per questo tipo di reati aiuterebbe l'Unione a raggiungere i suoi obiettivi prioritari nonché a rafforzare la cultura del rispetto della democrazia e dello Stato di diritto nell'Unione;

15.  accoglie con favore il gruppo di coordinamento del MAE recentemente istituito dalla Commissione; ritiene che tale gruppo contribuisca a migliorare il rapido scambio di informazioni aggiornate e affidabili e di buone pratiche e a rafforzare la cooperazione che dovrebbe portare a un'applicazione più uniforme del MAE tra le autorità giudiziarie nonché risultare in un migliore scambio di informazioni tra gli avvocati che rappresentano le persone interessate dai MAE negli Stati membri di esecuzione e di emissione;

16.  ricorda che, in linea di principio, la soglia per la pena, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE, intende assicurare la proporzionalità del MAE; invita tuttavia la Commissione a valutare la possibilità di ridurre la soglia di 3 anni per taluni reati, quali la tratta di esseri umani nonché lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

17.  invita la Commissione a chiarire la questione dei reati accessori o connessi ai reati principali che superano la soglia del MAE, ad esempio prendendo in considerazione la possibilità di aggiornare il manuale sul MAE o eventualmente mediante strumenti dell'UE nell'ambito dell'armonizzazione del diritto penale, compresa l'indicazione dell'applicazione dei MAE negli Stati membri in tale ambito; ricorda, a tale riguardo, che il MAE non regolamenta la consegna per i reati accessori o connessi e che la norma della specialità potrebbe applicarsi e impedire allo Stato membro emittente di perseguire tali reati;

18.  sottolinea l'importanza di definire in maniera più precisa i doveri e le competenze delle autorità nazionali e degli organismi dell'UE coinvolti nelle procedure del MAE e di garantire che siano specializzati e dotati di esperienza pratica; ribadisce che un ampio margine discrezionale per l'autorità di esecuzione risulterebbe difficilmente compatibile con il reciproco riconoscimento o persino contrario a esso, al di là dei motivi per il non riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 della decisione quadro sul MAE e quali illustrati dalla CGUE; ritiene che qualsiasi riesame della decisione quadro relativa al MAE debba istituire una procedura nell'ambito della quale un MAE possa, se necessario, essere convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, al fine di superare le interpretazioni divergenti del termine "autorità giudiziaria"; reputa che la discrezionalità debba essere limitata nei casi di doppia incriminabilità, se ciò può apportare certezza giuridica in merito ai reati che rientrano chiaramente nella definizione di doppia incriminabilità e a quelli che non vi rientrano; afferma che il miglioramento dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, delle condizioni carcerarie e della conoscenza degli altri sistemi giuridici da parte degli operatori del settore contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca e il riconoscimento reciproco;

19.  invita la Commissione a proseguire la sua valutazione del recepimento del MAE e degli altri strumenti di cooperazione giudiziaria e ad avviare procedure di infrazione, se necessario;

20.  invita gli Stati membri ad attuare in modo tempestivo e adeguato il MAE, le pertinenti sentenze della CGUE sul MAE e gli altri strumenti giuridici; sottolinea che strumenti come la decisione quadro 2008/909/GAI sul trasferimento dei detenuti, la decisione quadro 2008/947/GAI sulla sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive, l'ordine europeo di indagine (OEI), l'ordinanza cautelare europea (OCE) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle procedure penali(38) integrano il MAE e forniscono alternative utili e meno invasive; sottolinea che il MAE dovrebbe essere utilizzato solo una volta esperite tutte le altre opzioni alternative e che gli Stati non dovrebbero ricorrere al MAE in situazioni in cui una misura meno invasiva porterebbe agli stessi risultati, ad esempio audizioni in videoconferenza o strumenti correlati; esorta le autorità degli Stati membri, ove possibile, a utilizzare tali strumenti anziché emettere un MAE;

21.  invita gli Stati membri a garantire che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di disporre alternative alla detenzione e alle misure coercitive nel procedimento di esecuzione del MAE, in particolare quando una persona acconsente a consegnarsi, a meno che un rifiuto non sia strettamente necessario e giustificato;

22.  prende atto della preoccupante relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE; esorta la Commissione a continuare a valutare il rispetto di tale direttiva da parte degli Stati membri e ad adottare le misure adeguate, ivi comprese procedure di infrazione, per garantire la conformità alle disposizioni; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire la piena attuazione di tutte le direttive sulle garanzie procedurali, al fine di assicurare che le persone ricercate possano ricorrere a una difesa efficace nei procedimenti transfrontalieri; esorta la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure, vista l'inadeguatezza dell'attuazione della sua raccomandazione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali(39), con particolare riferimento agli adulti vulnerabili;

23.  invita gli Stati membri a prevedere flessibilità per i regimi linguistici del MAE e a sviluppare e applicare pratiche comuni al riguardo, rispettando nel contempo il diritto delle persone a usufruire dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali, in linea con la direttiva 2010/64/UE; invita, a tale proposito, gli Stati membri a introdurre i meccanismi necessari per evitare ritardi od ostacoli; si rammarica del fatto che la decisione quadro relativa al MAE non preveda alcun termine per la trasmissione dei MAE tradotti;

24.  invita la Commissione a garantire un'applicazione uniforme e un monitoraggio efficace dei termini;

25.  invita la Commissione ad assicurare finanziamenti adeguati per Eurojust e la rete giudiziaria europea (RGE) affinché siano in grado di agevolare e coordinare il MAE; si rammarica del fatto che gli attuali stanziamenti di bilancio della Commissione per Eurojust siano insufficienti, alla luce delle sfide cui l'agenzia deve far fronte per quanto riguarda il costante aumento dei casi, e abbiano condotto a una stagnazione dei finanziamenti, nonostante l'aumento del carico di lavoro; sottolinea che è essenziale che il bilancio di Eurojust corrisponda ai compiti e alle priorità dell'agenzia, in modo da consentire l'adempimento del suo mandato; ribadisce il suo invito a istituire un'apposita rete giudiziaria per il MAE;

26.  invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati per il patrocinio a spese dello Stato alle persone interessate dal procedimento di esecuzione del MAE, anche per l'assistenza legale, sia nello Stato membro di emissione che in quello di esecuzione, prima che venga ordinata la consegna, i finanziamenti per interpreti e traduttori adeguatamente qualificati, la formazione specifica riguardante il MAE per gli operatori, tra cui la polizia, i pubblici ministeri, la magistratura e gli avvocati difensori, in particolare in settori quali gli aspetti del MAE relativi ai diritti fondamentali, la valutazione della proporzionalità e di misure alternative alla detenzione, la rappresentanza nei casi di MAE e per quanto riguarda la procedura per chiedere una pronuncia pregiudiziale alla CGUE e cercare di ottenere assicurazioni dalle autorità di altri Stati membri; prende atto del valore dei programmi della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), ad esempio per quanto riguarda le simulazioni di MAE e le formazioni linguistiche; sottolinea che, al fine di garantire il principio dell'eguaglianza delle armi, gli avvocati dovrebbero avere accesso a una formazione mirata e accessibile, anche dal punto di vista economico; invita la Commissione a promuovere e agevolare l'offerta di tale formazione;

27.  invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a sostenere ed eventualmente sviluppare ulteriormente la REFG e le piattaforme nazionali di formazione esistenti per il settore giudiziario e, se necessario, a lanciare una piattaforma di formazione supplementare per esperti e operatori in materia di strumenti di riconoscimento reciproco, compreso il MAE; afferma che una piattaforma siffatta dovrebbe fornire loro conoscenze sullo stretto legame tra gli strumenti, come pure uno spazio comune per lo scambio di esperienze;

28.  osserva che la cooperazione tra le autorità, anche in materia di rispetto dei diritti fondamentali, può essere migliorata utilizzando le tecnologie sicure e la digitalizzazione; si compiace del fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) abbia istituito la banca dati sulla detenzione penale; chiede che sia sviluppata una banca dati centralizzata contenente la giurisprudenza nazionale relativa all'applicazione del MAE (come avviene per altri ambiti del diritto dell'UE)(40); ritiene che una banca dati pubblica specifica contenente i dati di avvocati esperti di MAE possa contribuire a garantire il diritto di avvalersi di un difensore;

29.  chiede un riesame periodico dei MAE non eseguiti e una valutazione che consenta di stabilire se sia opportuno ritirarli, insieme alle corrispondenti segnalazioni del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e di Interpol; chiede altresì il ritiro dei MAE e delle corrispondenti segnalazioni SIS II e Interpol laddove il MAE sia stato respinto per motivi obbligatori quali il principio del ne bis in idem;

30.  invita la Commissione a tenere conto dei pareri dei parlamenti nazionali, in linea con il protocollo 2 TUE, qualora decida di proporre atti legislativi nel settore del diritto penale dell'UE, dal momento che la loro partecipazione consente di verificare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel diritto penale dell'UE;

Raccomandazioni sui diritti fondamentali

31.  invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 2 TUE per quanto riguarda la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze; sottolinea che gli Stati membri devono garantire che ogni individuo, comprese le vittime di reati o le persone ricercate per le quali è stato emesso un MAE, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione sono violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in conformità dell'articolo 47 della Carta e della giurisprudenza consolidata della CGUE; ricorda che i ricorsi esercitati nello Stato di esecuzione, pur nel pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo, devono essere conformi ai termini stabiliti dallo strumento di riconoscimento reciproco applicabile o, in assenza di un termini espliciti, devono essere trattati con una rapidità sufficiente a garantire che la finalità della procedura di riconoscimento reciproco non sia compromessa;

32.  osserva che, sebbene l'applicazione della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE incida sul riconoscimento reciproco, secondo la vigente giurisprudenza della CGUE, l'autorità di esecuzione deve valutare in ciascun caso specifico se sussistono motivi sostanziali per ritenere che, in seguito alla consegna, la persona rischi di subire una violazione dei suoi diritti fondamentali; sottolinea che l'attivazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 TUE non equivale automaticamente a un non-riconoscimento in considerazione dell'importanza della cooperazione in materia penale e del funzionamento dell'intero sistema di cooperazione giudiziaria dell'UE; sottolinea il ruolo di Eurojust nell'assistere gli Stati membri nell'emissione o nell'esecuzione di ordinanze in tale contesto, nell'ottica di rafforzare la fiducia reciproca; raccomanda, quindi, l'introduzione di un sistema di misure precauzionali, che includa la sospensione dello strumento, al fine di rafforzare le garanzie previste, migliorando la fiducia e il riconoscimento reciproci tra gli Stati membri;

33.  sottolinea il collegamento tra condizioni di detenzione e misure inerenti al MAE e ricorda agli Stati membri che l'articolo 3 della CEDU e la pertinente giurisprudenza impongono loro non solo obblighi negativi, ma anche obblighi positivi, esigendo che si adoperino per garantire che le condizioni detentive siano coerenti con la dignità umana e che siano svolte indagini approfondite ed efficaci in caso di violazione dei diritti; invita la Commissione a esaminare i mezzi giuridici e finanziari disponibili a livello dell'Unione per migliorare gli standard di detenzione;

34.  è preoccupato per le condizioni detentive esistenti in taluni Stati membri; si compiace, a tale riguardo, della creazione della nuova banca dati sulla detenzione penale(41) della FRA e la considera un primo passo positivo verso una migliore valutazione comune delle condizioni di detenzione nell'UE;

35.  ribadisce il suo invito(42) rivolto agli Stati membri a migliorare le condizioni detentive insufficienti; invita la Commissione a sfruttare appieno la possibilità di finanziare l'ammodernamento delle strutture di detenzione usando i Fondi strutturali dell'UE; ricorda, a tale riguardo, che nelle sue conclusioni del 2018 dal titolo "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca"(43) anche il Consiglio ha invitato la Commissione a promuovere l'uso dei fondi dell'UE per aiutare gli Stati membri ad affrontare il problema delle condizioni detentive carenti;

36.  ribadisce l'importanza di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, sotto forma di eventuale proposta legislativa sostenuta da un accordo interistituzionale, che consista in un riesame annuale indipendente e basato su elementi concreti volto a valutare il rispetto dell'articolo 2 TUE da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, come pure in raccomandazioni specifiche per paese, in modo da migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri; prende atto che l'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali sarebbe uno strumento fondamentale e contribuirebbe al rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel contesto dell'applicazione della decisione quadro relativa al MAE;

37.  invita la Commissione a esaminare la fattibilità di strumenti aggiuntivi sui diritti procedurali, quali l'ammissibilità delle prove e le condizioni di detenzione durante la custodia cautelare, prendendo in particolare come base, o anche superando, le norme stabilite dal Consiglio d'Europa, anche per i termini della custodia cautelare; afferma che la Commissione dovrebbe mirare alle norme più rigorose, pur nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; ritiene che l'assenza di norme minime in materia di condizioni di detenzione e custodia cautelare a livello dell'UE, nonché della limitazione del ricorso alla custodia cautelare quale misura di ultima istanza e della valutazione delle alternative, insieme alla mancanza di un'adeguata valutazione dello stato di preparazione del processo, possa portare a periodi di custodia cautelare ingiustificati ed eccessivamente lunghi per gli indagati e gli imputati; ricorda che tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19; chiede alla Commissione di conseguire le norme minime dell'UE, in particolare per quanto riguarda le garanzie procedurali penali e le condizioni carcerarie e detentive, nonché di rafforzare gli strumenti di informazione destinati alle autorità esecutive nazionali sulle condizioni di custodia cautelare e di detenzione in ciascuno Stato membro;

38.  sottolinea che non vige alcun meccanismo che assicuri un adeguato seguito alle garanzie fornite dalle autorità giudiziarie emittenti dopo la consegna; chiede che la Commissione esamini possibili misure in tal senso;

39.  invita la Commissione a fornire, tra l'altro, una valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, una verifica della proporzionalità per l'emissione di un MAE, basata su tutti i fattori e le circostanze pertinenti, quali la gravità del reato, la valutazione dello stato di preparazione del processo, l'impatto sui diritti della persona ricercata, le implicazioni in termini di costi e la disponibilità di misure alternative appropriate e meno invasive, una procedura di consultazione standardizzata in base alla quale le autorità competenti dello Stato membro di emissione e quello di esecuzione possono scambiarsi informazioni concernenti l'esecuzione del MAE, in particolare riguardo alla proporzionalità, allo stato di preparazione del processo e ai conflitti di giurisdizione, come pure una panoramica delle possibili azioni legislative a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE;

40.  invita gli Stati membri a ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura;

41.  sottolinea che le carenze in materia di cooperazione giudiziaria, anche riguardo al MAE, possono andare a scapito degli interessi delle vittime e condurre al diniego di accesso alla giustizia e alla mancata tutela delle vittime; sottolinea che l'impunità che deriva dalle carenze in materia di cooperazione giudiziaria può avere un impatto dannoso e negativo sullo Stato di diritto, sui sistemi giudiziari e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nonché sulle stesse vittime e sulla società in generale;

42.  sottolinea che, secondo la FRA, le informazioni fornite agli imputati in merito ai loro diritti procedurali nei procedimenti penali differiscono sia nella portata che nelle modalità di trasmissione; invita gli Stati membri a predisporre garanzie per assicurare che le persone siano effettivamente informate in merito ai loro diritti procedurali non appena siano sospettate di aver commesso un reato;

43.  prende atto delle norme della Corte europea dei diritti dell'uomo, come pure delle prescrizioni previste dalla direttiva 2013/48/UE e dalla direttiva 2010/64/UE; ricorda che la garanzia di un adeguato lasso di tempo per la preparazione di un procedimento e un accesso completo e rapido ai documenti del procedimento migliorerebbero la qualità della rappresentanza; sottolinea che, data la natura transfrontaliera del procedimento di esecuzione del MAE, che spesso riguarda imputati che non parlano la lingua dello Stato membro di esecuzione, la garanzia dell'accesso ai servizi di interpretazione nella fase iniziale del procedimento e, in particolare, l'agevolazione della comunicazione con i difensori costituiscono una garanzia essenziale di un procedimento equo e un requisito a norma della direttiva 2010/64/UE; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che il diritto di avvalersi di un difensore e il diritto al patrocinio a spese dello Stato siano garantiti, sia nel diritto che nella pratica, nello Stato membro di emissione come in quello di esecuzione;

Coerenza del quadro giuridico del MAE

44.  afferma che il MAE è efficace; ritiene, tuttavia, che i problemi principali relativi al MAE riguardino la sua coerenza e la sua efficienza, aree in cui vi sono margini di miglioramento, sebbene sia stata sollevata qualche limitata questione in merito al rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'UE;

45.  invita la Commissione a fornire una politica coerente in materia di riconoscimento reciproco, che tenga conto della giurisprudenza della CGUE, dell'attuale livello di armonizzazione delle procedure e del diritto penale degli Stati membri e dei rischi fondamentali riconosciuti dalla Carta;

46.  invita la Commissione a svolgere uno studio trasversale degli strumenti di riconoscimento reciproco in modo da prevenire le divergenze e assicurare il loro coordinamento e la loro corretta interazione; invita, in particolare, a esaminare l'applicazione pratica dello strumento nei diversi paesi, al fine di individuare le buone pratiche che determinano un livello elevato di conformità dei mandati emessi da determinati Stati, come pure le difficoltà specifiche incontrate laddove il livello di non conformità dei MAE è particolarmente elevato;

47.  afferma che le questioni di coerenza connesse all'attuazione della decisione quadro relativa al MAE devono essere risolte mediante una combinazione di misure pratiche (formazione degli operatori del settore), misure non vincolanti (manuali e raccomandazioni), una legislazione estremamente mirata (definizione dell'autorità giudiziaria, principio del ne bis in idem, diritti fondamentali, ecc.) e, in un secondo momento, con i mezzi ritenuti necessari, prendendo in considerazione il nono ciclo di valutazione, in modo da integrare la legislazione mirata (custodia cautelare); ritiene che la Commissione debba adoperarsi per una piena e corretta attuazione del MAE in tutti gli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della CGUE;

48.  raccomanda, nel medio termine, la promozione di un codice di cooperazione giudiziaria dell'UE in materia penale che raccolga sistematicamente la legislazione vigente, per garantire la certezza giuridica e la coerenza dei vari strumenti esistenti dell'UE;

Brexit

49.  invita la Commissione a proseguire i negoziati con il Regno Unito con l'obiettivo di preservare le norme dell'UE in materia di diritti procedurali e fondamentali degli indagati e degli imputati; esprime preoccupazione per il fatto che i risultati conseguiti nel Regno Unito dopo l'introduzione del MAE potrebbero subire un drastico ribaltamento;

o
o   o

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 9 luglio 2019 nella causa Romeo Castaño c. Belgio, relativa a una violazione di un aspetto procedurale dell'articolo 2 della CEDU (indagini efficaci).
(2) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(3) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.
(4) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.
(5) GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.
(6) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 82.
(7) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 135.
(8) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.
(9) Testi approvati, P8_TA(2019)0406.
(10) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 3.
(11) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.
(12) GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.
(13) GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1.
(14) GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1.
(15) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(16) GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1.
(17) GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.
(18) GU C 449 del 13.12.2018, pag. 6.
(19) GU C 422 del 16.12.2019, pag. 9.
(20) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.
(21) Testi approvati, P9_TA(2020)0251.
(22) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(23) Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2015).
(24) CGUE, C-261/09, Mantello.
(25) CGUE, C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, OG e PI.
(26) CGUE, C-399/11, Melloni o C-42/17, M.A.S. e M.B.
(27) CGUE, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
(28) CGUE, Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
(29) CGUE, C-289/15, Grundza.
(30) CGUE, C-182/15, Petruhhin; C-191/16, Pisciotti; C-247/17 Raugevicius; C-897/19 PPU, I.N. c. Ruska Federacija; ecc.
(31) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.
(32) CGUE, C-579/15, Popławski.
(33) CGUE, C-168/13 PPU, Jeremy F.
(34) CGUE, con orientamenti tratti dalla C-280/15, Grundza, in riferimento alla decisione quadro del Consiglio 2008/909/GAI.
(35) Cfr., ad esempio, CGUE, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
(36) Cfr. CGUE, C-399/11, Melloni, punto 63 e C-128/18, Dorobantu, punto 79.
(37) Cfr., ad esempio, la comunicazione della Commissione del 26 luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale (COM(2000)0495).
(38) Trattato n. 073 del Consiglio d'Europa del 15 maggio 1972.
(39) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.
(40) Cfr. EPRS, "European Implementation Assessment on the European Arrest Warrant" (Valutazione dell'attuazione a livello europeo del mandato d'arresto europeo), giugno 2020.
(41) Banca dati sulla detenzione penale della FRA 2015-2019, https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-detention/home
(42) Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione, GU C 346 del 27.9.2018, pag.94.
(43) GU C 449 del 13.12.2018, pag. 6.


Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi (2020/2020(INI))
P9_TA(2021)0007A9-0250/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(1) ("direttiva sui servizi"),

–  vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(2) ("direttiva sulle qualifiche professionali"),

–   vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno(3),

–   vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(4),

–  vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni(5) ("direttiva relativa a un test della proporzionalità"),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012(6) ("regolamento relativo a uno sportello digitale unico"),

–   vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera(7) ("direttiva relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera"),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico(8),

–  visto lo studio commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del febbraio 2019 dal titolo "Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering economic benefits for citizens and businesses" (Contributo alla crescita: il mercato unico dei servizi – realizzare benefici economici per i cittadini e le imprese),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2018 dal titolo "Un settore europeo del commercio al dettaglio adeguato al 21° secolo" (COM(2018)0219),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" (COM(2020)0094),

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020 dal titolo "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19" (C(2020)3250),

–   vista la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero(9),

–   vista la lettera dei primi ministri degli Stati membri al presidente del Consiglio europeo, del 26 febbraio 2019, concernente il futuro sviluppo del mercato unico,

–   vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 14 marzo 2016, dal titolo "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?",

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–   visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–   vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0250/2020),

A.  considerando che la direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali sono strumenti fondamentali per garantire la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, ma che una parte del potenziale del mercato unico dei servizi è ancora inutilizzata;

B.  considerando che i servizi rappresentano il 73 % del PIL dell'UE e contribuiscono al 74%(10) dell'occupazione, il che è sottolineato dal fatto che ben 9 nuovi posti di lavoro su 10 creati nell'Unione europea rientrano in questo settore, mentre la quota dei servizi nel commercio intra-UE costituisce solo circa il 20 %, generando appena il 6,5 % del PIL dell'UE; che secondo alcuni studi i potenziali benefici associati all'approfondimento del mercato unico dei servizi mediante un'attuazione efficace e una migliore armonizzazione della legislazione potrebbero potenzialmente ammontare fino a 297 miliardi di EUR, il che corrisponde al 2 % del PIL dell'UE; che il 27 %(11) del valore aggiunto dei beni prodotti nell'UE è generato dai servizi e che 14 milioni di posti di lavoro a sostegno della produzione rientrano nel settore dei servizi; che esistono diversi servizi caratterizzati da complesse catene di approvvigionamento e che pertanto sono meno esposti al commercio;

C.  considerando che l'equilibrio tra le libertà economiche, i diritti sociali, gli interessi dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese e l'interesse generale è fondamentale per il quadro del mercato unico; che l'allineamento della crescita economica agli aspetti qualitativi dello sviluppo, tra cui il miglioramento della qualità e dei servizi per la sicurezza della vita e i servizi di alta qualità, è fondamentale per valutare lo sviluppo del mercato unico e dovrebbe condurre a ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i diritti dei consumatori e dei lavoratori;

D.  considerando che i servizi di alta qualità sono nell'interesse dei consumatori e che la frammentazione del mercato unico attraverso una regolamentazione nazionale ingiustificata e determinate pratiche commerciali, che portano tra l'altro a una minore concorrenza, non solo ostacola le imprese, ma lede anche i consumatori, che hanno meno possibilità di scelta e pagano prezzi più elevati;

E.  considerando che la direttiva sui servizi, che copre circa due terzi delle attività di servizi, esclude in tutto o in parte, in linea con i quadri normativi speciali che sono di interesse generale di cui all'articolo 2 del protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 14 TFUE, i servizi sociali, i servizi di assistenza sanitaria e altri servizi pubblici dal suo ambito di applicazione; che i servizi di interesse generale possono dover essere forniti, commissionati e organizzati dagli Stati membri in linea con le prescrizioni e le circostanze locali al fine di rispondere alle esigenze degli utenti al livello più locale possibile;

F.  considerando che l'UE sta attualmente affrontando una recessione e un aumento della disoccupazione causati dalla pandemia di COVID-19 e che l'approfondimento del mercato unico dei servizi rappresenta un metodo fondamentale per incrementare i flussi commerciali nell'UE e migliorare le catene del valore, contribuendo in tal modo alla crescita economica;

G.  considerando che i dipendenti del settore dei servizi che hanno lavorato instancabilmente durante la pandemia di COVID-19 nell'Unione europea sono colpiti negativamente a causa della grave insicurezza economica o dell'esposizione in prima linea; che è necessario affrontare la questione a livello dell'UE;

H.  considerando che gli Stati membri dovrebbero attuare e monitorare correttamente e tempestivamente la direttiva riveduta relativa al distacco dei lavoratori(12) al fine di tutelare i lavoratori durante il distacco ed evitare indebite restrizioni relative alla libertà di prestare servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

I.  considerando che è necessario un mercato dei servizi più integrato e interconnesso per conseguire risultati nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, contrastare i cambiamenti climatici, creare un'economia sostenibile che includa il commercio digitale e sfruttare appieno il potenziale del Green Deal europeo;

J.  considerando che le diverse scelte normative a livello dell'UE e nazionale e il recepimento e l'attuazione imperfetti e inadeguati della legislazione esistente creano un divario in materia di applicazione, dato che potrebbe essere altresì impossibile applicare in modo efficace le disposizioni non correttamente attuate; che una legislazione coerente e chiara è un prerequisito per contrastare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi; che le violazioni della legislazione in materia di servizi possono essere difficili da individuare e affrontare con i meccanismi di applicazione esistenti, in particolare a livello locale;

K.  considerando che le procedure amministrative, le normative nazionali divergenti e in particolare gli ostacoli all'accesso alle informazioni necessarie hanno reso complicato praticare il commercio transfrontaliero, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI); che è opportuno promuovere meglio gli strumenti esistenti a sostegno delle esigenze delle imprese più piccole, tra cui il portale "La tua Europa - Imprese", i centri SOLVIT per la gestione dei casi, gli sportelli unici relativi all'e-government, lo sportello digitale unico e altri strumenti al fine di migliorare gli scambi transfrontalieri di servizi;

L.  considerando che non esiste un sistema di raccolta sistematica dei dati a livello dell'UE per fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o per consentire a questi ultimi di determinare lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti maturati; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili, nonché il rispetto, il monitoraggio e l'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni necessarie per conseguire una mobilità equa e lottare contro gli abusi del sistema; che, essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori mobili, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

M.  considerando che l'assenza di strumenti di riconoscimento automatico dei titoli di studio, delle qualifiche, delle abilità e delle competenze tra gli Stati membri ha ripercussioni negative sulla mobilità di discenti, tirocinanti, laureati nonché di forza lavoro qualificata, ostacolando così il flusso di idee all'interno dell'UE, il potenziale d'innovazione dell'economia dell'UE e lo sviluppo di un mercato unico europeo realmente integrato;

Affrontare le barriere all'interno del mercato unico

1.  sottolinea che la promozione del mercato unico, comprese la libera, equa e sicura circolazione dei servizi e delle persone, la protezione dei consumatori e la rigorosa applicazione del diritto dell'UE, è di fondamentale importanza per contrastare la crisi economica causata dalla COVID-19; sollecita tutti gli Stati membri ad allentare quanto prima possibile gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati che impediscono la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico; deplora che il piano di ripresa proposto dalla Commissione non preveda alcun finanziamento specifico connesso alla circolazione dei servizi riconoscendone l'importanza come strumento per la ripresa economica;

2.  sottolinea che in tutta l'Unione europea le imprese e i lavoratori dovrebbero poter circolare liberamente per offrire i loro servizi, ma l'attuazione e l'applicazione insufficienti delle norme del mercato unico, procedure elettroniche inadeguate, restrizioni normative ingiustificate a carico dei prestatori di servizi e ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate continuano a creare barriere che privano i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di scelte e gli imprenditori, in particolare le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi, di opportunità; invita gli Stati membri a ridurre i requisiti non necessari e a digitalizzare il processo di documentazione per la prestazione transfrontaliera di servizi; evidenzia la crescente importanza della servizificazione, ovvero il ruolo crescente dei servizi nel settore manifatturiero, e sottolinea che gli ostacoli agli scambi di servizi si traducono sempre più spesso in ostacoli alla produzione; sottolinea che la piena attuazione e applicazione della direttiva sui servizi ha le potenzialità per ridurre gli ostacoli agli scambi e aumentare gli scambi intra-UE nel settore dei servizi; invita la Commissione a definire un calendario di azioni specifiche per quanto riguarda le conclusioni delle comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093) e "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094);

3.  accoglie con favore il fatto che l'armonizzazione delle qualifiche attraverso il riconoscimento reciproco ispirata alla direttiva sulle qualifiche professionali abbia avuto successo in relazione a diverse professioni e incoraggia gli Stati membri a riconsiderare e coordinare le norme che disciplinano i requisiti di accesso e di esercizio in relazione ad attività o professioni specifiche; sottolinea la necessità di migliorare la comparabilità del livello delle qualifiche professionali al fine di garantire una transizione più agevole verso il riconoscimento reciproco delle qualifiche in materia di istruzione e formazione riguardo al settore dei servizi in tutta l'UE;

4.  sottolinea che la tessera professionale europea è utilizzata soltanto per cinque professioni regolamentate e pertanto il suo potenziale non è sfruttato appieno; invita pertanto la Commissione a incrementare il numero di professioni a cui si applica la tessera professionale europea, compresa in particolare l'ingegneria;

5.  ricorda lo status specifico delle professioni regolamentate nel contesto del mercato unico e il loro ruolo nella protezione dell'interesse pubblico; sottolinea che tale status specifico non dovrebbe essere utilizzato per mantenere i monopoli nazionali ingiustificati nella prestazione di servizi dando origine alla frammentazione del mercato unico;

6.  osserva che il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio, delle qualifiche, delle abilità e delle competenze tra gli Stati membri avrebbe un impatto positivo anche sul mercato unico e sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi; accoglie con favore la volontà degli Stati membri di promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli acquisiti all'estero e dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero; invita tuttavia gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a tutti i livelli di istruzione e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie;

7.  invita a promuovere il quadro europeo delle qualifiche e a facilitarne l'applicazione in tutta l'Unione europea, onde garantire che diventi uno strumento di riconoscimento ampiamente accettato; accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a eliminare le indebite restrizioni alle qualifiche professionali e ritiene che debba rimanere attiva e vigile nel perseguire la sua politica d'infrazione quando gli Stati membri non rispettano la normativa dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche;

8.  deplora che le complessità giuridiche e gli ostacoli amministrativi ingiustificati riguardo agli appalti pubblici nel settore dei servizi all'interno dell'UE rimangano in essere a causa delle divergenze nell'attuazione a livello nazionale della direttiva 2014/24/UE(13); invita la Commissione a monitorare e incoraggiare l'ulteriore armonizzazione settoriale degli orientamenti sulle procedure in materia di appalti pubblici con l'obiettivo ultimo di produrre i potenziali benefici e ridurre i costi degli appalti transfrontalieri per le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi; sottolinea l'importanza dei servizi che facilitano una riduzione misurabile dell'impronta ambientale dell'UE ("servizi verdi") ed esorta gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente e a utilizzare meglio i sistemi esistenti per promuovere servizi sostenibili negli appalti pubblici al fine di conseguire un'economia circolare e sostenibile;

9.  ricorda che la direttiva sui servizi mira a garantire servizi di alta qualità, ridurre la frammentazione del mercato interno e ad approfondire l'integrazione e il rafforzamento di un mercato unico basato sulla trasparenza e sulla concorrenza leale, inoltre getta le fondamenta affinché le imprese conseguano il loro pieno potenziale e conferiscano benefici ai consumatori, contribuendo altresì allo sviluppo sostenibile e alla crescita della competitività dell'economia dell'UE;

10.  ritiene che lo sviluppo dei servizi legati alle tecnologie rivoluzionarie o emergenti richieda un'appropriata dimensione del mercato per giustificare gli investimenti e sostenere la crescita delle imprese coinvolte; osserva che la frammentazione del mercato interno spesso scoraggia tali investimenti;

11.  deplora che molte imprese innovative o in crescita cerchino di stabilirsi al di fuori dell'UE una volta raggiunta una determinata dimensione pur continuando a operare nel mercato unico; ritiene che il conseguimento della libera prestazione di servizi possa contribuire al rimpatrio della produzione nell'Unione europea e alla competitività delle imprese dell'UE sui mercati globali;

12.  osserva che due terzi delle attività di servizi rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi e incoraggia la Commissione a valutarne e migliorarne l'attuazione al fine di rafforzare il quadro giuridico del mercato unico;

13.  ricorda che i servizi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera rientrano nell'ambito della libera prestazione dei servizi conformemente alla direttiva sulle qualifiche professionali, alla direttiva sul test di proporzionalità e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, purché sia riconosciuta la natura speciale dei servizi sanitari e sia tutelata la salute pubblica; osserva che la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera è stata adottata anche sulla base dell'articolo 114 TFUE; sottolinea che le normative nazionali non devono creare ostacoli aggiuntivi alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria transfrontaliera rispetto alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che applica le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei servizi; sottolinea la necessità di eliminare anche gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati a livello nazionale, garantendo nel contempo un elevato livello di assistenza sanitaria per tutti i cittadini dell'UE;

14.  ricorda che i principi della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali facilitano la libera circolazione dei servizi; invita la Commissione a formulare orientamenti aggiornati in merito alla direttiva sui servizi al fine di rafforzare l'applicazione, l'armonizzazione e la conformità tra gli Stati membri e i prestatori di servizi;

15.  riconosce lo status speciale dei servizi di interesse generale e la necessità di garantirli nell'interesse pubblico, come stabilito dalla Corte di giustizia, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti nel protocollo n. 26 TFUE sui servizi di interesse generale; deplora, tuttavia, che alcuni Stati membri adducano ancora motivazioni ingiustificate di interesse pubblico per isolare il loro mercato interno per quanto concerne servizi che non possono essere considerati servizi di interesse generale o servizi di interesse economico generale;

16.  sottolinea che i requisiti quali le restrizioni territoriali infondate, i requisiti linguistici ingiustificati e le verifiche della necessità economica possono creare, se applicati in modo eccessivo, ostacoli ingiustificati e sproporzionati agli scambi transfrontalieri;

17.  esorta a non citare la COVID-19 come giustificazione per limitare la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico, a meno che la giustificazione non sia appropriata, e incarica la Commissione di continuare a vigilare contro qualsiasi abuso di tale giustificazione;

18.  deplora, pur riconoscendo lo status speciale dei servizi pubblici e la necessità di garantirli nell'interesse pubblico, che gli Stati membri utilizzino talvolta il concetto di servizi non economici di interesse generale per escludere taluni settori dall'ambito di applicazione delle norme del mercato interno, nonostante ciò non sia giustificato dall'interesse generale; sottolinea la necessità di definire ulteriormente tale concetto per evitare la frammentazione nazionale e interpretazioni divergenti;

19.  accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sui lavoratori stagionali del 16 luglio 2020 relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali nel contesto della pandemia di COVID-19 nell'UE e invita gli Stati membri a garantire che i lavoratori frontalieri e stagionali possano attraversare le frontiere, garantendo nel contempo condizioni di lavoro sicure;

20.  rileva che la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta relativa alla procedura di notifica in materia di servizi; deplora che non sia stato possibile conseguire alcun risultato legislativo sulla base della posizione del Parlamento, che aveva l'obiettivo di impedire l'introduzione di inutili ostacoli normativi nel settore dei servizi attraverso un approccio di partenariato tra gli Stati membri e la Commissione;

21.  osserva che la Commissione ha deciso recentemente di ritirare la sua proposta relativa alla carta elettronica dei servizi; ricorda che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha respinto tali proposte, che avrebbero dovuto affrontare le complessità amministrative per i prestatori di servizi transfrontalieri che restano in vigore; chiede una nuova valutazione della situazione per risolvere i problemi amministrativi esistenti nel rispetto della direttiva sui servizi nonché dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

22.  esorta gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione corrette della legislazione attuale, a notificare alla Commissione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sui servizi, le nuove disposizioni e i progetti di disposizione di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo che prevedono i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva in parola, specificandone le motivazioni, ad evitare requisiti ingiustificati e a introdurre procedure elettroniche semplici per l'ottenimento dei documenti necessari per la prestazione transfrontaliera di servizi, così da garantire condizioni di parità alle imprese e ai lavoratori, assicurando nel contempo il massimo livello di protezione dei consumatori;

23.  sottolinea che una maggiore mobilità transfrontaliera può essere conseguita attraverso l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco, nonché attraverso il coordinamento delle norme tra gli Stati membri; enfatizza che l'Unione europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore della politica sociale in virtù dell'articolo 153 TFUE, che afferma esplicitamente che le norme dell'UE adottate a norma di tale articolo non devono compromettere la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale, non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso e non devono ostacolare a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione;

24.  evidenzia che le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli che rendono loro difficile o impossibile trarre pienamente vantaggio dalla libera circolazione dei servizi; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio l'atto europeo sull'accessibilità, al fine di eliminare efficacemente gli ostacoli per le persone con disabilità e assicurare la disponibilità di servizi accessibili, nonché l'idoneità delle condizioni alle quali i servizi sono prestati; sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare un mercato unico pienamente accessibile che garantisca la parità di trattamento e l'inclusione delle persone con disabilità;

25.  invita la Commissione a fornire un'assistenza strutturata e orientamenti agli Stati membri su come condurre valutazioni ex ante della proporzionalità della nuova regolamentazione nazionale in materia di servizi in linea con la direttiva relativa a un test della proporzionalità;

26.  si appella ai parlamenti nazionali affinché si impegnino attivamente per sostenere l'applicazione delle norme esistenti ed esercitino le proprie funzioni di controllo nei confronti delle autorità nazionali;

27.  esorta le parti interessate, la comunità imprenditoriale e le parti sociali a continuare a svolgere la loro parte nel chiedere ai governi di rivitalizzare il settore dei servizi dell'UE e di rafforzare l'interoperabilità settoriale e intersettoriale in settori quali l'ambiente, i trasporti e la salute, in modo da lavorare a favore di servizi transfrontalieri interconnessi; sottolinea che tutte le parti interessate dovrebbero promuovere un mercato unico dei servizi sostenibile, equo e basato su norme, con elevati standard sociali e ambientali, servizi di qualità e una concorrenza leale;

Garantire l'applicazione della legislazione esistente

28.  osserva che la libera circolazione dei servizi è al centro del mercato unico e potrebbe apportare sostanziali benefici economici, nonché elevati standard di protezione dell'ambiente, dei consumatori e dei lavoratori, laddove venga rispettato l'equilibrio tra economia di mercato e dimensione sociale dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, a condizione che vi sia un'applicazione sufficiente e attiva da parte delle autorità responsabili, dei tribunali nazionali e della Commissione e purché le imprese rispettino le normative nazionali e dell'UE; sottolinea che le frontiere tra gli Stati membri dovrebbero rimanere aperte onde garantire i principi fondamentali dell'UE; pone l'accento sul fatto che l'eventuale reintroduzione temporanea di controlli alle frontiere interne in una situazione di crisi, come ad esempio una crisi sanitaria, deve avvenire con cautela e solo come misura di ultima istanza, sulla base di un coordinamento attento tra gli Stati membri, dal momento che la chiusura delle frontiere minaccia i principi fondamentali dell'UE; evidenzia inoltre che, con il progressivo allentamento delle misure di confinamento nazionali, occorre concentrarsi immediatamente sulla rimozione dei controlli alle frontiere;

29.  segnala che le imprese e i consumatori di tutta l'Unione europea traggono beneficio da un'attuazione e da un'applicazione adeguate della legislazione esistente; incoraggia la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone per garantire il pieno rispetto delle norme esistenti e ad adottare decisioni tempestive in merito ai reclami in modo da assicurare che le questioni rilevanti dal punto di vista degli utenti finali siano trattate in maniera efficace; chiede che siano valutati meccanismi di risoluzione alternativi e che le procedure di infrazione siano applicate in modo rigoroso e senza indebiti ritardi ogniqualvolta sono rilevate violazioni della legislazione pertinente contrarie al corretto funzionamento del mercato interno e sono introdotti oneri sproporzionati;

30.  evidenzia che i motivi imperativi di interesse pubblico devono essere invocati dagli Stati membri solo ove legittimo; pone tuttavia in rilievo il diritto degli Stati membri di regolamentare il settore dei servizi nell'interesse pubblico generale per tutelare i consumatori e la qualità dei servizi;

31.  invita la Commissione a monitorare meglio i progressi e il livello conseguiti degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione, includendo una relazione annuale al riguardo, e a sviluppare, di concerto con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, valutazioni trasparenti e partecipative basate su criteri sia quantitativi che qualitativi;

32.  deplora il fatto che ben venti Stati membri abbiano recepito in ritardo la direttiva sui servizi nella legislazione nazionale; ricorda che la gamma di strumenti, come gli sportelli unici, è ancora limitata e che i prestatori di servizi non sono sufficientemente informati di tutte le opportunità a loro disposizione; chiede pertanto alla Commissione di informare le parti interessate, ad esempio attraverso la pubblicità su Internet, circa le opportunità previste dalla direttiva;

33.  sottolinea che la creazione di un mercato dinamico e di condizioni di parità per la prestazione transfrontaliera dei servizi della società dell'informazione è una componente essenziale della futura competitività dell'economia dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri ad occuparsi dei rimanenti ostacoli alla prestazione transfrontaliera dei servizi della società dell'informazione nell'ambito del pacchetto legislativo sui servizi digitali;

34.  chiede una maggiore determinazione da parte della Commissione nel garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficienti tra gli Stati membri in modo da evitare la duplicazione delle procedure e dei controlli riguardo alla prestazione transfrontaliera di servizi;

35.  esorta la Commissione e gli Stati membri a definire la struttura e il modus operandi della neocostituita task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET), inclusa la sua dimensione pratica, e ad elaborare un calendario di interventi specifici in linea con le priorità fissate dalla SMET(14) attraverso l'istituzione di un nuovo piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme sul mercato unico, in modo da massimizzare il potenziale del mercato unico dei servizi; ritiene che la SMET possa apportare un valore aggiunto garantendo l'attuazione coerente di tutte le strategie per il mercato unico e la condivisione dei dati e delle misurazioni inerenti ai risultati; incoraggia la SMET a istituire una banca dati aperta e trasparente delle barriere nazionali non tariffarie specifiche e delle procedure di infrazione in corso;

36.  pone in evidenza la rilevanza delle pronunce pregiudiziali nel plasmare il diritto dell'UE; si rammarica del fatto che, nonostante sia già stata sensibilmente ridotta, la durata media dei procedimenti, pari a 14,4 mesi(15), continua a essere elevata; invita la Corte di giustizia a valutare modi per ridurre ulteriormente tale durata, al fine di evitare problemi per i prestatori e i destinatari di servizi nel mercato unico; sottolinea che le pronunce pregiudiziali producono un impatto notevole sullo sviluppo del mercato unico e sulla riduzione delle barriere ingiustificate all'interno dello stesso;

Promuovere l'informazione normativa e la chiarezza normativa rafforzando il ruolo degli sportelli unici

37.  osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la mancanza di chiarezza normativa e di un'efficace comunicazione tra gli Stati membri in merito a normative soggette a frequenti modifiche; sottolinea l'importanza fondamentale dello sportello digitale unico e degli sportelli unici come punti di accesso online per le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza a livello dell'UE e nazionale per quanto concerne il mercato unico, come previsto dalla direttiva sui servizi;

38.  raccomanda che gli Stati membri attuino lo sportello digitale unico in maniera favorevole ai consumatori e alle PMI e trasformino gli sportelli unici da semplici portali normativi a portali pienamente operativi; è dell'opinione che ciò dovrebbe essere conseguito fornendo informazioni, servizi di assistenza e procedure semplificate al riguardo, che siano incentrati sull'utente, e collegando lo sportello digitale unico agli sportelli unici, in modo da farne per quanto possibile uno sportello unico virtuale e garantire il massimo livello di centralità dell'utente; propone di adottare gli standard di progettazione della Europa Web Guide onde assicurare un'interfaccia intuitiva e riconoscibile per tutti gli sportelli unici;

39.  raccomanda che la Commissione e gli Stati membri forniscano sistematicamente informazioni di facile consultazione attraverso lo sportello digitale unico ogniqualvolta una normativa dell'UE introduce nuovi diritti o obblighi per i consumatori e le imprese; suggerisce, a tal fine, che la Commissione e gli Stati membri si consultino frequentemente con le parti interessate; evidenzia che la trasparenza, la parità di trattamento e la non discriminazione sono essenziali per la libera circolazione dei servizi;

40.  rileva che gli Stati membri devono provvedere a che tutte le procedure amministrative realizzabili inerenti alla costituzione di società e alla libera prestazione di servizi possano essere espletate in ambiente digitale, conformemente al regolamento sullo sportello digitale unico; esorta gli Stati membri ad accelerare la loro attività di digitalizzazione, in particolare per le procedure che interessano le imprese e i consumatori, in modo da consentire loro di espletare le procedure amministrative da remoto e online; incita la Commissione a raddoppiare gli sforzi dei soggetti coinvolti e, in particolare, a sostenere attivamente gli Stati membri che fanno registrare risultati insoddisfacenti;

41.  raccomanda alla Commissione di aiutare le autorità nazionali di ogni Stato membro a migliorare gli sportelli unici per agevolare la comunicazione in inglese tra le autorità coinvolte, oltre che nella lingua locale, e fungere da intermediario in caso di superamento delle scadenze o di mancata risposta alle richieste; sottolinea che lo sportello unico dovrebbe fornire ai consumatori, ai dipendenti e alle imprese le informazioni e l'assistenza seguenti, nel rispetto di scadenze serrate:

   le norme nazionali e dell'UE che le imprese devono applicare all'interno dello Stato membro in questione e le informazioni destinate ai dipendenti, ad esempio per quanto riguarda il diritto del lavoro, i protocolli in materia di salute e sicurezza, i contratti collettivi applicabili, le organizzazioni delle parti sociali e le strutture di consulenza per i lavoratori e i dipendenti attraverso le quali possono informarsi sui loro diritti e denunciare abusi;
   le azioni che le imprese devono intraprendere per conformarsi a tali norme, riassunte in base alla procedura e con orientamenti passo per passo;
   i documenti di cui le società devono disporre ed entro quale termine;
   le autorità che le società devono contattare per ottenere la necessaria autorizzazione, ecc.;

42.  evidenzia che gli sportelli unici dovrebbero fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie riguardo a qualsiasi requisito inerente all'attività imprenditoriale nello Stato membro in questione; osserva che gli esempi di cui sopra includono i requisiti in materia di qualifiche professionali, l'IVA (aliquote, requisiti di registrazione, obblighi di segnalazione, ecc.), le imposte sul reddito, la previdenza sociale e gli obblighi in materia di diritto del lavoro; sottolinea che tutte le informazioni legislative e amministrative pertinenti, nonché tutti i documenti pertinenti forniti da ciascuno sportello unico, dovrebbero essere disponibili, ove possibile e opportuno, anche in inglese, oltre che nella lingua locale;

43.  suggerisce che gli sportelli unici dovrebbero essere meglio connessi e scambiarsi informazioni sui requisiti e le procedure che le imprese devono rispettare nei rispettivi Stati membri, come pure informazioni specifiche di settore relative alle qualifiche professionali; raccomanda inoltre che gli sportelli unici assistano le società straniere che intendono operare in un determinato Stato membro, nonché le società locali che intendono esportare servizi e merci verso altri Stati membri, fornendo loro le informazioni scambiate e i recapiti necessari; incoraggia a tale riguardo la Commissione a valutare nuove sinergie, ad esempio con l'Autorità europea del lavoro (ELA), al fine di promuovere tale scambio di informazioni; invita la Commissione a valutare, in cooperazione con gli Stati membri, se gli sportelli unici necessiteranno di risorse aggiuntive per svolgere tali compiti;

44.  sollecita la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri per garantire che le imprese, i dipendenti e le altre parti interessate ricevano informazioni tempestive, corrette, complete e aggiornate nella lingua locale e in inglese;

45.  invita la Commissione a svolgere un ruolo di coordinamento nella condivisione delle informazioni tra gli sportelli unici e, se necessario, a fornire orientamenti per aiutare gli Stati membri a razionalizzare le procedure, in particolare per le PMI; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe altresì garantire la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda i lavoratori mobili, in termini sia di migliori pratiche in materia di comunicazione, sia di requisiti non necessari per il mercato unico;

46.  evidenzia che tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente accessibili attraverso lo sportello digitale unico, oltre a fornire informazioni e offrire servizi amministrativi degli Stati membri impiegando una terminologia accessibile e garantendo totale disponibilità, con personale qualificato di assistenza che fornisca un supporto efficace e orientato all'utente;

47.  esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo a favore della digitalizzazione dei servizi pubblici e ad attuare tutte le componenti del sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e gli istituti di previdenza sociale e facilitare la libera ed equa mobilità dei lavoratori dell'UE; invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni sui sistemi di sicurezza sociale;

48.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di strumenti digitali e invita gli Stati membri a dotare gli ispettorati del lavoro di risorse sufficienti per contrastare qualsiasi forma di abuso; invita la Commissione a presentare un'iniziativa relativa a un numero di sicurezza sociale dell'UE, che offrirebbe certezza giuridica ai lavoratori e alle imprese, consentendo nel contempo di controllare efficacemente le pratiche di subappalto e contrastando le frodi sociali, quali il lavoro autonomo e il distacco fittizi e le società di comodo; chiede inoltre agli Stati membri di assicurare che i controlli effettuati siano proporzionati, giustificati e non discriminatori; esorta la Commissione a rendere l'ELA pienamente operativa quanto prima, in modo da garantire un migliore coordinamento tra gli ispettorati nazionali del lavoro e far fronte al dumping sociale transfrontaliero;

49.  esorta la Commissione a provvedere a che le nuove direttive, i nuovi regolamenti o le nuove raccomandazioni riguardanti il mercato unico dei servizi prevedano l'obbligo di rafforzare gli sportelli unici nelle loro funzioni e dedichino risorse adeguate per adempiere a eventuali funzioni aggiuntive nel quadro della direttiva sui servizi senza pregiudicare la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali;

Valutazione: quadro di valutazione del mercato unico e indicatori di restrittività

50.  sostiene l'iniziativa preliminare della Commissione volta ad aggiornare il quadro di valutazione del mercato unico con una nuova serie di indicatori con cui valutare l'attuazione della pertinente legislazione sul mercato unico da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione a integrare i dati pubblicati con i dati pertinenti provenienti dal sistema di informazione del mercato interno, da SOLVIT, dal registro centrale delle denunce CHAP e da altre risorse pertinenti; sottolinea che la qualità dell'attuazione dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare;

51.  raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico ponga l'accento sulla segnalazione delle questioni pertinenti dal punto di vista dell'utente finale, valutando se le preoccupazioni e le denunce sono risolte, ad esempio nel quadro di SOLVIT o della rete dei centri europei dei consumatori; si rammarica inoltre del fatto che, in molti Stati membri, lo strumento SOLVIT sia a stento utilizzato e spesso non disponga di capacità digitali avanzate; sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda le violazioni della libera prestazione dei servizi; ritiene che il quadro di valutazione del mercato unico dovrebbe includere informazioni adeguate, tra cui il numero di denunce, il numero di cause avviate, il relativo settore d'infrazione, il numero di cause portate a termine e il risultato o il motivo dell'archiviazione delle stesse;

52.  esorta la Commissione ad adottare un metodo di valutazione quantitativo e qualitativo che comprenda tutte le parti interessate e che includa, in particolare, gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito; sottolinea che il metodo relativo agli indicatori qualitativi dovrebbe essere trasparente e valutare le differenze nella regolamentazione ex ante ed ex post; rileva l'importanza di valutare se le pertinenti direttive dell'UE sono attuate entro i termini previsti e secondo le intenzioni dei colegislatori dell'Unione;

53.  raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico ponga in relazione la qualità dell'attuazione con gli indicatori di restrittività esistenti e realizzi una mappatura delle restrizioni sui servizi negli ambiti politici nuovi e in quelli esistenti, nonché dei diversi livelli di attuazione e applicazione della legislazione dell'UE; suggerisce inoltre che il semestre europeo sia utilizzato anche per rafforzare il mercato unico, poiché l'eliminazione degli oneri normativi e amministrativi più problematici rappresenta una preoccupazione costante; incoraggia la Commissione a includere le attività intermedie degli Stati membri volte a rimuovere ulteriormente i rimanenti ostacoli amministrativi e normativi nel mercato unico dei servizi in sede di presentazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

54.  ritiene che, nel valutare i progressi degli Stati membri in termini di attuazione delle riforme strutturali, la Commissione dovrebbe analizzare i loro risultati in relazione alla realizzazione del potenziale del mercato unico e a quanto compiuto a favore di un'economia più sostenibile;

55.  invita la Commissione ad aggiornare gli indicatori esistenti e a introdurne di nuovi, aiutando gli Stati membri a individuare gli sforzi che potrebbero essere compiuti per migliorare i risultati delle loro politiche, e a monitorare i loro sforzi di riduzione delle restrizioni;

56.  esorta gli Stati membri a definire obiettivi nazionali annuali per l'apertura degli scambi di servizi e ad effettuare valutazioni in tal senso; raccomanda alla Commissione di utilizzare il quadro di valutazione del mercato unico per dimostrare l'apertura degli scambi di servizi negli Stati membri, come esemplificato nel quadro di valutazione europeo dell'innovazione, in quanto ciò consentirebbe agli Stati membri di assumere impegni credibili, concreti e misurabili per migliorare le loro prestazioni in termini di attuazione e applicazione nel settore degli scambi di servizi intra-UE;

o
o   o

57.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(3) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.
(4) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.
(5) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25.
(6) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.
(7) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(8) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.
(9) GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.
(10) Eurostat, "The European economy since the start of the millennium" (L'economia europea dall'inizio del millennio), Unione europea, Bruxelles, 2018.
(11) Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, M., "Making EU Trade in Services Work for All" (Realizzare un commercio dei servizi nell'UE vantaggioso per tutti), Copenhagen Economics, Copenaghen, 2018.
(12) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
(13) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(14) Comunicazione della Commissione dal titolo "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093).
(15) Corte di giustizia dell'Unione europea, "Panoramica dell'anno: relazione annuale 2019".


Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sulla possibilità di garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale (2019/2194(INI))
P9_TA(2021)0008A9-0210/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in cui si afferma che i firmatari si ispirano "alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa" e desiderano "intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni", nonché l'articolo 3, paragrafo 3, TUE,

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 22,

–  vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua trentatreesima sessione il 20 ottobre 2005(1),

–  vista la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua diciassettesima sessione il 16 novembre 1972 (la Convenzione sul patrimonio mondiale)(2),

–  vista la Convezione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua trentaduesima sessione il 17 ottobre 2003(3),

–  vista la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua trentunesima sessione il 2 novembre 2001(4),

–  vista la convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato(5),

–  vista la Convenzione concernente le misure da adottare per evitare e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua sedicesima sessione il 14 novembre 1970(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2018 sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 maggio 2018, su una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)0267),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 ottobre 2019, sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (COM(2019)0548),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, intitolata "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

–  vista la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul tema "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa"(8),

–  vista la sua relazione del 23 novembre 2018 sulla nuova agenda europea per la cultura,

–  vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa(9),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2014 sulla governance partecipativa del patrimonio culturale(10),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2000 relativa alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico europeo(11),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile(12),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2018 sulla necessità di mettere in rilievo il patrimonio culturale in tutte le politiche dell'UE(13),

–  vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) del 13 ottobre 2005(14),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 dicembre 2018 intitolato "European Framework for Action on Cultural Heritage" (Un quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale) (SWD(2018)0491),

–  vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 2019, sulla dimensione culturale dello sviluppo sostenibile (13956/19),

–  vista l'indagine Eurobarometro sul patrimonio culturale (Speciale Eurobarometro 466)(15),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2014 intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM(2014)0477),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del novembre 2014 sulla comunicazione della Commissione "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa", (2015/C 195/04)(16),

–  vista la decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)(17),

–  vista la raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (2011/711/UE)(18),

–  vista la dichiarazione di cooperazione per la digitalizzazione del patrimonio culturale del 9 aprile 2019(19),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul programma di lavoro della Commissione 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)0037),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 settembre 2018, sul contributo delle zone rurali d'Europa all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 a garanzia della sostenibilità e della coesione urbana/rurale (NAT/738-EESC-2018-01641),

–  vista la dichiarazione di Davos del 2018 "Verso una cultura della costruzione di qualità per l'Europa"(20),

–  vista la dichiarazione di Leeuwarden, del 23 novembre 2018, sul tema "Adaptive Re-use of the Built Heritage" (Riutilizzo adattivo del patrimonio architettonico)(21),

–  vista la dichiarazione adottata in occasione della riunione informale dei ministri degli Stati membri responsabili per gli affari culturali ed europei il 3 maggio 2019 dopo l'incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi(22),

–  vista la Convenzione culturale europea del Consiglio d'Europa del 19 dicembre 1954(23),

–  visto il Berlin Call to Action (appello ad agire di Berlino) lanciato da Europa Nostra ("Il patrimonio culturale per il futuro dell'Europa") il 22 giugno 2018(24), e il Manifesto di Parigi ("Relançons l'Europe par la culture et le patrimoine culturel!") pubblicato dalla stessa organizzazione il 30 ottobre 2019(25),

–  visto lo studio del 2015 intitolato "Cultural Heritage Counts for Europe" (Il patrimonio culturale è importante per l'Europa")(26),

–  vista la dichiarazione di Barcellona sul turismo e il patrimonio culturale ("Better Places to Live, Better Places to Visit" – Posti migliori per vivere, posti migliori da visitare) dell'11 ottobre 2018(27),

–  visto lo studio del 2018 intitolato "Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters" (Proteggere il patrimonio culturale dalle catastrofi naturali e provocate dall'uomo)(28),

–  visto il documento pubblicato nel 2019 dal Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS), e intitolato "European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage" (Principi di qualità per gli interventi finanziati dall'UE che hanno un potenziale impatto sul patrimonio culturale)(29),

–  vista la Carta internazionale sulla salvaguardia e il restauro dei monumenti e dei siti (Carta di Venezia 1964)(30),

–  vista la Convenzione di Granada del 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa(31),

–  vista la Convenzione della Valletta del 1992 per la protezione del patrimonio archeologico europeo(32),

–  visto il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale/premio Europa Nostra,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 4, 11 e 13,

–  visto il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva" del secondo pilastro di Orizzonte Europa(33),

–  visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE(34),

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(35),

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(36),

–  vista la sua risoluzione, dell'11 settembre 2018, sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale(37),

–  vista la sua risoluzione, del 13 novembre 2018, sulle norme minime per le minoranze nell'UE(38),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(39),

–  visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE(40),

–  visti gli impegni assunti dalla futura commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani in occasione dell'audizione del 30 settembre 2019 dinanzi al Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0210/2020),

A.  considerando che il patrimonio culturale materiale, immateriale, naturale e digitale dell'Europa è una fonte di ricchezza ereditata dal passato che testimonia la storia, la cultura e le tradizioni europee in tutta la loro diversità, si arricchisce costantemente nel tempo e deve essere conservata per essere tramandata alle generazioni future;

B.  considerando che il patrimonio culturale europeo è una fonte di ricordi, di memoria collettiva e di conoscenza che rafforza il nostro comune senso di appartenenza;

C.  considerando che la cultura e il patrimonio culturale contribuiscono a rafforzare l'identità del singolo, nonché a promuovere la coesione sociale, la stabilità e la comprensione all'interno della società;

D.  considerando che il patrimonio culturale rappresenta un valore in sé, e si diversifica su molteplici livelli (locale, regionale, nazionale, europeo e globale) e forme (materiale, immateriale, naturale, digitale e digitalizzata) tra loro interconnessi;

E.  considerando che il patrimonio culturale fornisce un importante contributo ai settori culturali e creativi in Europa e altrove;

F.  considerando che oltre 300 000 persone in Europa operano nel settore del patrimonio culturale, mentre 7,8 milioni di posti di lavoro in Europa sono indirettamente collegati ad esso;

G.  considerando che nel 2018, durante l'Anno europeo del patrimonio culturale, si sono svolti oltre 23 000 eventi che hanno coinvolto più di 12,8 milioni di persone (ossia il 2,5 % della popolazione dell'UE-28)(41) nei vari Stati membri(42);

H.  considerando che la visione strategica dell'Anno europeo del patrimonio culturale, espressa dal motto "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro", rimane valida come principio guida per la sua eredità, finalizzata a costruire legami tra il patrimonio culturale europeo e la produzione culturale attuale, nonché a promuovere la partecipazione dei cittadini europei;

I.  considerando che le attività dell'Anno europeo del patrimonio culturale erano incentrate sulla generazione di giovani e su progetti interattivi e creativi;

J.  considerando che l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 si è tenuto in un anno caratterizzato da importanti anniversari storici; che nel corso di tale anno si sono svolte numerose celebrazioni ed eventi commemorativi nazionali e internazionali, che hanno lasciato un'impronta significativa sulla mappa culturale europea;

K.  considerando che l'Anno europeo del patrimonio culturale può vantare tra i suoi risultati la formazione di una rete europea di soggetti interessati connessi da legami duraturi; che questa rete dovrebbe essere sostenibile e duratura;

L.  considerando che le organizzazioni non governative (ONG), locali e paneuropee, insieme alla società civile organizzata, hanno recato un immenso contributo al successo dell'Anno europeo del patrimonio culturale;

M.  considerando che secondo l'indagine Eurobarometro sul patrimonio culturale, l'84 % degli intervistati negli Stati membri ritiene importante il patrimonio culturale sia sul piano personale che per la comunità locale; che otto intervistati su dieci (l'80 %) lo ritengono importante per l'Unione europea nel suo complesso;

N.  considerando che quasi un terzo dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO si trova nell'UE-27, tra cui 326 siti culturali, 26 siti naturali e cinque siti misti; che l'Europa nel suo complesso rappresenta quasi la metà di tale lista;

O.  considerando che la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO comprende almeno 131 iscrizioni attribuite a paesi dell'UE-27;

P.  considerando che l'Europa e il Nord America rappresentano il 52 % delle iscrizioni nel registro internazionale della Memoria del Mondo dell'UNESCO;

Q.  considerando che finora 48 siti europei hanno ottenuto il marchio del patrimonio europeo;

R.  considerando che, tra i cittadini europei intervistati, quasi nove su dieci (l'88 %) auspicano che il patrimonio culturale europeo divenga oggetto di insegnamento nelle scuole(43);

S.  considerando che l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ha dimostrato che il patrimonio culturale può fornire una base per progetti internazionali che coinvolgono cittadini di tutte le fasce di età e che consentono loro di mettersi in contatto con esperti; che tali progetti si sono rivelati un buon strumento di sensibilizzazione in merito alla storia culturale europea comune;

T.  considerando che l'aumento della digitalizzazione offre nuove possibilità e pone nuove sfide ai settori culturali e creativi europei;

U.  considerando che il piano di lavoro per la cultura 2019-2022, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 2018, indica nella sostenibilità nell'ambito del patrimonio culturale la prima delle cinque priorità della cooperazione europea in materia di politica culturale;

V.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha perturbato la maggior parte degli eventi culturali e ha gravemente ostacolato la capacità delle persone di visitare, osservare e studiare gran parte del patrimonio culturale europeo e che i mezzi digitali sono spesso l'unico modo possibile per accedervi; che le restrizioni o il divieto di assembramenti ed eventi pubblici, la chiusura di musei e le limitazioni di viaggio hanno avuto conseguenze molto gravi per gli artisti e gli operatori culturali;

W.  considerando che, nell'ambito dei negoziati in corso sul QFP 2021-2027, si è aperta una finestra di opportunità per la definizione di condizioni nuove e favorevoli per gli investimenti a favore del patrimonio culturale a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei;

Riconoscere il valore del patrimonio culturale

1.  ritiene che il patrimonio culturale costituisca una risorsa di inestimabile valore, che ci consente di riflettere sulla storia e di valutarla con sguardo critico e ci aiuta a individuare non solo le differenti memorie, ma anche i fili comuni che ci legano tutti, promuovendo in tal modo la diversità, il dialogo, la coesione, la solidarietà e la comprensione reciproca e arricchendo la conoscenza dei nostri beni materiali, immateriali, naturali e digitali;

2.  riconosce il ruolo del patrimonio culturale al fine di stimolare la creatività, l'innovazione e la sostenibilità, nonché sviluppare le capacità intellettuali; ritiene che il patrimonio culturale possa anche essere fonte di ispirazione e fruizione e possa contribuire alle attività ricreative;

3.  sottolinea che le lingue favoriscono e promuovono la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo, dal momento che le madrelingue sono vettori di valori e conoscenze e servono spesso a trasmettere il patrimonio culturale immateriale; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più incisive per proteggere, sviluppare e promuovere la diversità linguistica nell'era digitale, anche destinando un bilancio sufficiente alle politiche relative alle lingue classificate come a rischio di estinzione e sviluppando tra i cittadini dell'UE la consapevolezza della ricchezza linguistica e culturale rappresentata dalle comunità interessate;

4.  ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di includere a pieno titolo il patrimonio culturale delle minoranze presenti in Europa nelle riflessioni sul patrimonio europeo, impegnandosi a riconoscerne e a promuoverne il contributo alla ricchezza e alla diversità culturale, linguistica e artistica dell'Unione, adoperandosi per definire e attuare misure concertate e coordinate per la gestione sostenibile e la promozione di tali culture;

5.  sottolinea il ruolo degli eventi culturali europei e paneuropei e dei festival culturali tradizionali al fine di sensibilizzare in merito alla ricchezza e alla diversità culturale dell'Europa; incoraggia gli Stati membri a promuovere e a sostenere tali attività e a proteggere le loro tradizioni; esorta la Commissione a prendere in considerazione il finanziamento di tali iniziative;

Istruzione e competenze

6.  ribadisce l'importanza di tutti i tipi di istruzione – formale, non formale e informale – relativi al patrimonio culturale e alle discipline umanistiche, tra cui la storia e la filosofia, a tutte le età; ritiene che occorra prestare particolare attenzione agli alunni e agli studenti con disabilità e a quelli provenienti da contesti svantaggiati; insiste sull'importanza di inserire nei programmi scolastici o nelle attività di sostegno ai programmi diverse forme artistiche, tra cui la musica, il cinema e il teatro, la letteratura, il design e l'architettura; ritiene che vari materiali esistenti prodotti in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, come il pertinente kit di eTwinning, debbano essere promossi in modo più attivo; invita la Commissione a integrare in modo più completo il patrimonio culturale nella sua strategia per uno spazio europeo dell'istruzione, al fine di aiutare gli studenti a sviluppare un forte senso di cittadinanza europea;

7.  ritiene, a tale proposito, che la Casa della storia europea debba essere dotata di finanziamenti adeguati affinché possa diventare un polo di conoscenza e collaborazione per giovani ricercatori, insegnanti e studenti di tutta l'UE e possa anche fungere da strumento per la promozione del patrimonio culturale europeo; ritiene necessario sviluppare ulteriori modalità per promuovere l'accesso alla Casa attraverso, tra le altre cose, visite digitali, in modo che essa possa volgere pienamente il suo ruolo di portale di accesso per consentire a tutte le fasce del pubblico di conoscere le esperienze europee condivise e le loro diverse interpretazioni; incoraggia, a tale proposito, la creazione graduale, in funzione delle capacità finanziarie, di una rete paneuropea di collaborazione di centri nel quadro della Casa;

8.  pone in rilievo il ruolo crescente che l'istruzione digitale può svolgere per favorire l'apprendimento nel campo del patrimonio culturale, e l'apprendimento acquisito attraverso il patrimonio culturale; segnala la necessità di elaborare iniziative di e-learning di elevata qualità, compresi i corsi online aperti e di massa (MOOC), per rendere più accessibile l'apprendimento nel campo del patrimonio culturale e promuovere in tutta Europa le competenze relative al patrimonio stesso; ritiene, al riguardo, che il piano d'azione per l'istruzione digitale possa contribuire in modo significativo alla causa e chiede che il proposto aggiornamento del piano includa il sostegno all'istruzione nel campo del patrimonio culturale;

9.  manifesta preoccupazione per la crescente carenza di artigiani specializzati, professionisti del restauro ed esperti di patrimonio culturale, e per le difficoltà riscontrate nell'attirare i giovani verso l'apprendimento di questo tipo di competenze sottolinea la mancanza di un approccio sistemico e di meccanismi efficienti quali corsi di formazione sulle tecniche ancestrali per la trasmissione delle competenze e delle conoscenze pertinenti, il che mette a rischio il patrimonio europeo; ritiene che in futuro la conservazione della qualità del patrimonio culturale sarà possibile solo se le competenze e le conoscenze pertinenti saranno pienamente preservate, anche attraverso mezzi digitali, e tramandate; invita pertanto la Commissione a garantire che le future iniziative in merito alla conservazione del patrimonio culturale includano anche il mantenimento delle conoscenze e delle pratiche necessarie a tal fine; ricorda il valore degli scambi e sottolinea, a tale proposito, l'importanza del programma Erasmus +, che consente anche la mobilità degli apprendisti;

10.  ribadisce la necessità di migliorare le condizioni socioeconomiche e di lavoro nonché l'equilibrio di genere, e di favorire le opportunità di mobilità per gli operatori e i lavoratori del settore del patrimonio culturale, comprese le persone con disabilità; rileva, a tale proposito, l'importanza del riconoscimento delle qualifiche professionali;

11.  sottolinea la necessità di proseguire e rafforzare gli sforzi di sensibilizzazione in merito al valore del patrimonio culturale per l'Europa, nonché di entrare in contatto con i cittadini e con le parti interessate a livello locale; sottolinea l'importanza di una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo al fine di promuovere la coesione sociale e rileva che l'accesso a tali conoscenze favorirebbe, in particolare, l'inclusione sociale e culturale dei cittadini provenienti da un contesto migratorio e delle loro famiglie;

12.  accoglie con favore la proposta, avanzata dalla Commissione, di istituire una nuova comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) sulle industrie culturali e creative (ICC) presso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), che rifletta la diversità sociale e in cui il patrimonio culturale sia considerato anche come fonte di ispirazione per creazioni e soluzioni contemporanee;

Patrimonio culturale digitale

13.  riconosce l'importanza del patrimonio culturale digitale, che consente a un numero crescente di persone, comprese le persone provenienti da contesti svantaggiati e persone con disabilità, di godere di opportunità e di un accesso senza pari al materiale culturale; riconosce il peso crescente del patrimonio culturale digitale, in particolare durante le pandemie e i relativi periodi di distanziamento sociale, in cui visite virtuali a musei, mostre, biblioteche digitali ed enciclopedie online, nonché soluzioni digitali simili e strumenti di comunicazione virtuale, danno conforto e sono l'unico mezzo di accesso e interazione con il patrimonio culturale e, più in generale, con la cultura; sottolinea l'importanza di digitalizzare il materiale culturale, non solo per preservarlo a vantaggio delle generazioni future (funzione di archivio) ma anche per facilitare l'accesso al pubblico, rendendo disponibile online il patrimonio culturale;

14.  rileva che i pertinenti progressi della tecnologia quali il sondaggio digitale, la modellazione e la stampa 3D, la realtà aumentata, la realtà virtuale e il ruolo dell'intelligenza artificiale e dei Big Data schiudono nuove possibilità, non solo per la raccolta, la conservazione e la visualizzazione del patrimonio culturale, ma anche per la sua elaborazione, analisi e ricostruzione, nonché per lo sviluppo delle relative applicazioni;

15.  sottolinea l'importanza del progetto Europeana, che funge da biblioteca digitale, museo, archivio e piattaforma didattica dell'Europa; chiede maggiori sforzi per sviluppare ulteriormente la piattaforma, anche assegnando ad essa finanziamenti adeguati e promuovendola maggiormente presso il grande pubblico e gli insegnanti;

16.  esprime l'opinione che il materiale da digitalizzare debba essere selezionato in maniera imparziale per assicurare la credibilità di collezioni e archivi digitali;

17.  sottolinea la necessità di promuovere anche l'esistenza e il valore degli archivi digitalizzati, nonché di migliorare le competenze digitali dei cittadini in modo da ampliare la diffusione dei contenuti digitali;

18.  ritiene che le enciclopedie online siano una risorsa inestimabile di informazioni verificate e attendibili che consentono l'accesso al patrimonio culturale e svolgono un ruolo nella conservazione e promozione dello stesso, oltre a essere uno strumento essenziale per classificare e fornire un accesso sostenibile al patrimonio culturale nato in forma digitale; è del parere che sarebbe opportuno destinare maggiori risorse alla promozione, allo sviluppo e ai progressi delle enciclopedie online;

19.  ribadisce che l'interoperabilità è un presupposto essenziale per rendere utilizzabili e riutilizzabili i contenuti digitali a lungo termine; sottolinea il ruolo delle norme e dei quadri nel disciplinare tale aspetto;

20.  invita a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e i settori pertinenti al fine di promuovere, a livello globale, il patrimonio culturale digitalizzato; accoglie con favore la dichiarazione di cooperazione per la digitalizzazione del patrimonio culturale, che è ora stata firmata da quasi tutti gli Stati membri dell'UE;

21.  pone in risalto la necessità di elaborare un quadro generale a livello di Unione europea dotato di finanziamenti adeguati, per tutelare e promuovere sia il patrimonio culturale digitalizzato che quello prodotto originariamente in formato digitale; segnala la necessità di strategie nazionali di conservazione, in cui le decisioni di selezione si basino su principi chiaramente definiti e siano applicate secondo un criterio di responsabilità; prende atto dell'inestimabile contributo che i curatori digitali possono apportare per garantire che il patrimonio culturale digitale sia protetto e sia accessibile al pubblico europeo e mondiale in varie lingue; prende atto con interesse dei numerosi progetti di digitalizzazione già realizzati attraverso il FESR e chiede che il prossimo periodo di programmazione consenta la continuità di questo tipo di finanziamento;

22.  chiede un aggiornamento completo della raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale che rifletta i progressi tecnologici, le sfide e le opportunità dell'ultimo decennio; afferma, tuttavia, che l'attenzione sul patrimonio digitale non dovrebbe andare a scapito della protezione del patrimonio culturale materiale e immateriale esistente e delle professioni ad esso correlate;

Potenziale economico e sostenibilità

23.  sottolinea il contributo offerto dal settore del patrimonio culturale allo sviluppo economico, dati gli importanti effetti a cascata che si registrano in altri settori economici; ribadisce la forte correlazione tra il patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile;

24.  riconosce il ricco potenziale del turismo culturale sostenibile per la creazione di crescita e occupazione nell'UE, già oggi, infatti, quattro turisti su dieci scelgono la propria destinazione in base all'offerta culturale; sottolinea, tuttavia, che la promozione del turismo culturale deve essere effettuata in modo inclusivo per quanto concerne le comunità e le economie locali, gli stili di vita e le tradizioni e deve garantire un equilibrio tra le esigenze economiche, sociali, culturali e ambientali; osserva che l'offerta del patrimonio culturale recupera solo una minima parte del valore economico che genera, il che comporta la necessità di fonti di finanziamento nuove, alternative e stabili per continuare a fungere da catalizzatore per il turismo sostenibile;

25.  sottolinea che l'esistenza di siti del patrimonio culturale incoraggia le persone a viaggiare e a conoscere società e culture diverse; ricorda che il 72 % degli intervistati di età compresa tra i 15 e i 24 anni concorda sul fatto che la presenza di patrimonio culturale può influire sulla scelta della destinazione delle vacanze; sottolinea, al riguardo, il ruolo che può svolgere l'iniziativa DiscoverEU; osserva, tuttavia, che l'iniziativa non ha favorito i giovani in egual misura; invita la Commissione a trovare il modo di coinvolgere maggiormente i giovani provenienti da contesti socialmente svantaggiati, dalle zone rurali e periferiche degli Stati membri e dagli Stati membri senza buone connessioni ferroviarie verso gli altri paesi dell'UE;

26.  esorta gli Stati membri a mettere a punto validi meccanismi per impedire il sovrasfruttamento del patrimonio culturale, anche da parte di flussi turistici malgestiti; avverte che l'influenza di interessi commerciali a breve termine rischia di compromettere l'autenticità delle pratiche e dei siti culturali, degradandone la qualità; plaude, al riguardo, al lancio del programma "Il patrimonio culturale in azione" che, attraverso l'apprendimento tra pari, mira a contribuire a rafforzare a livello locale e regionale le politiche in materia di patrimonio culturale; sottolinea di essere pronto a monitorare e a sostenere il programma qualora esso dimostri la propria validità;

27.  riconosce l'importanza delle capitali europee della cultura nella promozione delle città e delle regioni, poiché costruendo un quadro economico intorno ai loro progetti culturali, artistici e sociali integrano le nozioni di turismo sostenibile e valorizzano il loro patrimonio materiale e immateriale, nonché le loro tradizioni e innovazioni per il bene e l'apprezzamento di tutti i cittadini europei e non solo;

28.  raccomanda di intensificare gli sforzi per incoraggiare i viaggi verso le zone rurali e le destinazioni meno note e meno popolari, nonché gli spostamenti in bassa stagione al fine di promuovere la sostenibilità e l'accessibilità del turismo, in particolare per le persone con disabilità e gli anziani; sottolinea il ruolo che il FEASR può svolgere, in particolare con il programma LEADER, a sostegno delle iniziative turistiche locali; chiede che questo programma sia adeguatamente finanziato nel periodo di programmazione 2021-2027;

29.  manifesta preoccupazione per l'impatto esercitato sul patrimonio culturale da inquinamento, vandalismo, furti, inadeguata gestione del turismo e sviluppo incontrollato, oltre che dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici, in particolare a causa della maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, tra cui piogge torrenziali, ondate di calore, inondazioni, incendi e rischio di vento; sottolinea la necessità di agire, anche attraverso la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri, e invita la Commissione a proporre azioni concrete per preservare e proteggere il patrimonio culturale, alla luce di questi rischi, naturali e provocati dall'uomo;

30.  sottolinea il ruolo della società civile e l'importanza e il valore del volontariato per la tutela e persino la scoperta del patrimonio culturale e per metterne in luce l'importanza nonché le conoscenze, le competenze e le energie che i volontari apportano alla causa; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere azioni in tal senso; prende atto del ruolo che il Corpo europeo di solidarietà può svolgere nel consentire ai giovani di partecipare alla conservazione e al restauro del patrimonio europeo e alla sensibilizzazione su questo tema; accoglie con favore l'invito specifico destinato al patrimonio culturale nell'ambito di tale iniziativa;

31.  esprime, inoltre, preoccupazione per le minacce arrecate al patrimonio culturale dal terrorismo sia in Europa che altrove; condanna la distruzione dei siti del patrimonio culturale; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo più attivo nella promozione del restauro, della conservazione e della tutela del patrimonio culturale nel mondo;

32.  è del parere che l'UE dovrebbe includere la protezione del patrimonio culturale tra le condizioni per i paesi candidati all'adesione;

33.  ribadisce che il traffico e il commercio illecito di oggetti culturali, anche attraverso i canali digitali, rappresenta un grave problema di dimensioni globali, che esige un'azione coordinata non solo tra gli Stati membri, ma anche a livello internazionale; osserva che qualsiasi riflessione sul patrimonio europeo deve anche guardare da una prospettiva nuova alle opere e ai beni culturali che sono stati saccheggiati, rubati o ottenuti illegalmente durante le guerre; ribadisce il proprio sostegno alla promozione attiva della ricerca sulla provenienza nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale;

Verso un approccio strategico al patrimonio culturale

34.  invita la Commissione ad adottare un approccio maggiormente integrato nei confronti del patrimonio culturale, garantendo la parità di trattamento degli aspetti materiali, immateriali, naturali e digitali e approcciando queste dimensioni quali elementi interconnessi e inseparabili;

35.  sottolinea la necessità di istituire e sostenere adeguatamente una piattaforma permanente, al cui centro si ponga la società civile organizzata, per la cooperazione e il coordinamento delle politiche in materia di patrimonio culturale a tutti i livelli, in particolare a livello UE;

36.  riconosce il quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale; sottolinea che le azioni afferenti al quadro devono essere realizzate e abbinate a risorse adeguate;

37.  è del parere che le conclusioni e le raccomandazioni degli studi pertinenti commissionati dalla Commissione dovrebbero riflettersi nelle sue azioni di conservazione del patrimonio culturale;

38.  ribadisce la richiesta fatta alla Commissione di creare un portale unico dell'UE, che sarà chiamato "Know Europe", che riunisca le informazioni provenienti da tutti i programmi dell'Unione che finanziano il patrimonio culturale, e di adottare all'interno della Commissione un approccio comune, sulla base di una miglior cooperazione fra i diversi settori di intervento relativi al patrimonio culturale;

39.  deplora che il lavoro di comunicazione sul marchio del patrimonio europeo non sia sufficientemente sviluppato e chiede che sia sostenuta l'istituzione di una rete dei siti interessati; ritiene che le località cui è già stato assegnato questo marchio debbano essere promosse e debba essere loro fornito sostegno logistico;

40.  invita a una cooperazione strategica tra l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali, in particolare l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, al fine di coordinare meglio gli sforzi e le norme comuni volti a preservare e promuovere il patrimonio culturale e a condividere le migliori prassi;

41.  rileva che tre quarti dei cittadini europei intervistati sono convinti che le autorità pubbliche dovrebbero destinare risorse più cospicue al patrimonio culturale; segnala la necessità di incrementare i finanziamenti UE a favore delle attività relative al patrimonio culturale;

42.  sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti a favore del patrimonio culturale e della cultura in maniera più ampia nel quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2020; ribadisce la sua richiesta di raddoppiare il bilancio per il programma Europa creativa e triplicare il bilancio per il programma Erasmus + nel prossimo QFP; sottolinea le potenzialità del programma Europa creativa in termini di costruzione di legami tra arte viva e patrimonio culturale materiale e immateriale; chiede il rafforzamento della dotazione di bilancio per la ricerca sul patrimonio nell'ambito di Orizzonte Europa; sottolinea la necessità di sinergie tra le altre politiche settoriali come pure i fondi strutturali, i diversi programmi dell'Unione, tra cui Orizzonte Europa, Europa creativa e LIFE, e i programmi di finanziamento, al fine di porre veramente in evidenza il patrimonio culturale; osserva l'importanza di aumentare le potenzialità dei fondi strutturali e di investimento europei per quanto riguarda la conservazione del patrimonio culturale; ribadisce la propria posizione secondo cui gli investimenti nelle infrastrutture per il turismo culturale e sostenibile dovrebbero essere considerati quali investimenti su piccola scala e ammissibili al sostegno qualora il cofinanziamento del FESR non superi i 10 milioni di EUR e che, laddove le infrastrutture siano considerate patrimonio culturale mondiale, il massimale dovrebbe essere portato a 20 milioni di EUR;

43.  ritiene che il Green Deal europeo debba prevedere azioni tese a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale e riconoscere l'importante funzione che il patrimonio culturale può assolvere per la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità climatica attraverso l'istruzione, la ricerca e il riadattamento di pratiche tradizionali europee sostenibili;

44.  accoglie con favore la risposta rapida e l'espressione di solidarietà, durante la crisi della COVID-19, da parte dei settori culturali e creativi, che hanno reso il patrimonio culturale ampiamente e liberamente accessibile online al pubblico; esprime preoccupazione per l'enorme impatto che le ripercussioni della COVID-19 avranno sul patrimonio culturale e sui settori culturali e creativi; invita la Commissione a effettuare un'analisi completa dell'impatto della pandemia sui settori pertinenti e, in particolare, sul settore del patrimonio culturale; esorta la Commissione e gli Stati membri a offrire un sostegno finanziario adeguato e mirato per alleviare la crisi in questi settori e aiutare le persone che vi lavorano, compreso l'accesso alle prestazioni sociali per coloro che svolgono forme di occupazione atipiche;

45.  invita a intensificare gli sforzi per continuare a operare sullo slancio impresso dall'Anno europeo del patrimonio culturale, traducendolo in una duratura eredità politica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, che a sua volta fornirebbe un contributo positivo sul piano economico, culturale e sociale e contribuirebbe a sviluppare il senso di appartenenza allo spazio culturale europeo per tutti gli europei come pure il senso di responsabilità condivisa per la conservazione, l'arricchimento e la promozione del patrimonio culturale; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di organizzare un altro Anno europeo del patrimonio culturale in futuro;

46.  chiede che la dimensione culturale dell'integrazione europea, compreso il patrimonio, sia inclusa nei punti strategici all'ordine del giorno della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa;

o
o   o

47.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) https://en.unesco.org/creativity/convention
(2) http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
(3) https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf
(4) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en
(5) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en
(6) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=en
(7) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.
(8) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 88.
(9) Testi approvati, P9_TA(2019)0021.
(10) GU C 463 del 23.12.2014, pag. 1.
(11) GU C 193 dell'11.7.2000, pag. 1.
(12) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36.
(13) GU C 196 dell'8.6.2018, pag. 20.
(14) https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746
(15) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
(16) GU C 195 del 12.6.2015, pag. 22.
(17) GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1.
(18) GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39.
(19) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564
(20) https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf
(21) https://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf
(22) https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-informal-meeting-of-european-union-member-state
(23) https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e
(24) https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
(25) https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
(26) http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
(27) https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp
(28) https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
(29) http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF
(30) https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf
(31) https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a087
(32) https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25
(33) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
(34) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.
(35) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(36) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(37) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 42.
(38) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.
(39) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.
(40) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(41) Calcoli basati su: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
(42) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=IT, pag. 4.
(43) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882, pag. 68.


Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale (2020/2013(INI))
P9_TA(2021)0009A9-0001/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il preambolo al trattato sull'Unione europea e i suoi articoli 2, 3, 10, 19, 20, 21, 114,167, 218, 225 e 227,

–  visto il diritto di petizione di cui agli articoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1) (direttiva sull'uguaglianza razziale),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2) (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione),

–  visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(3) (GDPR) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(4),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo(5),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2018 che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica(6),

–  vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea(7),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(8),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale(9),

–  vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (IA)(10),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

–  vista la relazione sugli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile pubblicata l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione nel giugno 2018,

–  visti la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

–  vista la Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dal gruppo di lavoro sulla qualità della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ-GT-QUAL) nel dicembre 2018,

–  vista la raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sull'intelligenza artificiale, adottata il 22 maggio 2019,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0001/2021),

Introduzione

A.  considerando che l'intelligenza artificiale (IA), la robotica e le tecnologie correlate sono in rapida evoluzione ed hanno un impatto diretto su tutti gli aspetti della società, inclusi i principi e i valori sociali ed economici di base;

B.  considerando che l'IA sta provocando una rivoluzione nella dottrina e nel materiale militari attraverso un profondo cambiamento nel modo di operare degli eserciti dovuto, principalmente, all'integrazione e allo sfruttamento delle nuove tecnologie e delle nuove capacità autonome;

C.  considerando che lo sviluppo e la progettazione della cosiddetta "intelligenza artificiale", della robotica e delle tecnologie correlate sono effettuati dagli esseri umani e che le loro scelte determinano la misura in cui tali tecnologie possono offrire benefici alla società;

D.  considerando che un quadro comune dell'Unione deve riguardare lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate e deve garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti umani, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

E.  considerando che l'Unione e gli Stati membri sono investiti di una responsabilità particolare nel garantire che l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate - dal momento che possono essere utilizzate in modo transfrontaliero - siano incentrate sull'uomo, vale a dire fondamentalmente intese per essere impiegate al servizio dell'umanità e per il bene comune, onde contribuire al benessere e all'interesse generale dei cittadini; che l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a raggiungere tale obiettivo, in particolare quelli che hanno iniziato a riflettere sul possibile sviluppo di norme giuridiche o di modifiche legislative in questo settore;

F.  considerando che i cittadini europei potrebbero beneficiare di un approccio normativo adeguato, efficace, trasparente e coerente a livello unionale, che definisca condizioni sufficientemente chiare affinché le imprese sviluppino applicazioni e pianifichino il proprio modello imprenditoriale, assicurando al contempo che l'Unione e gli Stati membri mantengano il controllo sulle normative da definire in modo tale che non siano costretti ad adottare o accettare norme stabilite da altri;

G.  considerando che gli orientamenti in materia di etica, quali i principi adottati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, costituiscono un buon punto di partenza ma non sono sufficienti per garantire che le imprese agiscano in modo equo e assicurino una protezione efficace degli individui;

H.  considerando che tale responsabilità specifica implica segnatamente la necessità di analizzare le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del diritto internazionale legate alla partecipazione attiva dell'UE ai negoziati internazionali, nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari di questo tipo di IA, robotica e tecnologie correlate, e le questioni di autorità dello Stato nei confronti di tali tecnologie restano al di fuori dell'ambito della giustizia penale;

I.  considerando che è essenziale fornire un quadro giuridico adeguato e completo per gli aspetti etici di tali tecnologie nonché per la responsabilità, la trasparenza e la responsabilità (in particolare per l'IA, la robotica e le tecnologie correlate considerate ad alto rischio); che tale quadro deve riflettere il fatto che i valori umanisti intrinsecamente europei e universali sono applicabili all'intera catena del valore nello sviluppo, nell'attuazione e negli impieghi dell’IA; che tale quadro etico deve applicarsi allo sviluppo (ivi comprese la ricerca e l'innovazione), alla diffusione e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nel massimo rispetto del diritto unionale e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

J.  considerando che tale analisi mira a esaminare in che misura le norme del diritto internazionale pubblico e privato e del diritto dell’UE siano adeguate a tali tecnologie nonché a mettere in risalto le sfide e i rischi che queste pongono per l'autorità dello Stato, in modo da poterli gestire in modo adeguato e proporzionato;

K.  considerando che la Commissione europea non contempla gli aspetti militari dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel proprio Libro bianco;

L.  considerando che un approccio europeo armonizzato a questi problemi richiede una definizione comune di intelligenza artificiale e il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea, dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della legislazione internazionale in materia di diritti umani;

M.  considerando che l'IA offre possibilità inedite di migliorare le prestazioni nel settore dei trasporti, affrontando le sfide della crescente domanda di spostamenti, della sicurezza e della dimensione ambientale e rendendo nel contempo più intelligenti, più efficienti e più convenienti tutti i modi di trasporto;

N.  osserva che è indispensabile affrontare a livello di UE il tema dell'intelligenza artificiale nella difesa ai fini dello sviluppo delle capacità dell'Unione in tale settore;

Definizione di intelligenza artificiale

1.  ritiene che sia necessario disporre di un quadro giuridico europeo comune, con definizioni armonizzate e principi etici comuni, anche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a fini militari; chiede, quindi, alla Commissione europea di adottare le seguenti definizioni:

   “sistema di intelligenza artificiale (IA)": un sistema basato su software o integrato in dispositivi hardware che mostra un comportamento che simula l'intelligenza, tra l'altro raccogliendo e trattando dati, analizzando e interpretando il proprio ambiente e intraprendendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici;
   "autonomo": sistema basato sull'intelligenza artificiale che opera interpretando determinati dati forniti e utilizzando una serie di istruzioni predeterminate, senza essere limitato a tali istruzioni, nonostante il comportamento del sistema sia legato e volto al conseguimento dell'obiettivo impartito e ad altre scelte operate dallo sviluppatore in sede di progettazione;

2.  sottolinea che le politiche di sicurezza e difesa dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sono guidate dai principi sanciti nella Carta europea dei diritti fondamentali e nella Carta delle Nazioni Unite – nella quale si invitano tutti gli Stati ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro reciproche relazioni – nonché dal diritto internazionale, dai principi dei diritti umani e del rispetto della dignità umana e da una visione comune dei valori universali rappresentati dai diritti inviolabili e inalienabili della persona, dalla libertà, dalla democrazia, dall'uguaglianza e dallo Stato di diritto; sottolinea che tutte le attività nel settore della difesa nel quadro dell'Unione devono rispettare questi valori universali, promuovendo nel contempo la pace, la stabilità, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo;

Diritto internazionale pubblico e impieghi militari dell'intelligenza artificiale

3.  ritiene che l'IA utilizzata in un contesto militare e civile debba essere soggetta ad un significativo controllo umano, in modo tale che in qualsiasi momento un umano abbia i mezzi per correggerla, bloccarla o disattivarla in caso di comportamento imprevisto, intervento accidentale, attacchi informatici o interferenza di terzi con tecnologie basate sull'IA o qualora terzi acquisiscano tale tecnologia;

4.  ritiene che il rispetto del diritto internazionale pubblico, in particolare del diritto umanitario, che si applica inequivocabilmente a tutti i sistemi d'arma e ai relativi operatori, rappresenti un requisito fondamentale che gli Stati membri devono soddisfare, soprattutto con riferimento alla protezione della popolazione civile o all'adozione di misure precauzionali in caso di attacchi, per esempio aggressioni militari e guerra informatica;

5.  sottolinea che l'IA e le tecnologie a essa correlate possono svolgere un ruolo anche in guerre irregolari o non convenzionali; propone che la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tali casi siano sottoposti alle stesse condizioni cui sono soggetti in conflitti convenzionali;

6.  mette in rilievo che il ricorso all'IA offre l'opportunità di consolidare la sicurezza dell'Unione europea e dei relativi cittadini e che è essenziale che l'UE adotti un approccio integrato nei prossimi dibattiti internazionali al riguardo;

7.  invita la comunità di ricerca sull'intelligenza artificiale a integrare questo principio in tutti i sistemi basati sull'intelligenza artificiale summenzionati destinati all’impiego militare; ritiene che nessuna autorità possa prevedere una deroga a tali principi o certificare un tale sistema;

8.  ribadisce che un processo decisionale autonomo non dovrebbe esonerare gli esseri umani dalla responsabilità e che le persone devono sempre avere la responsabilità ultima dei processi decisionali, in modo da poter identificare l'essere umano responsabile della decisione;

9.  sottolinea che, durante l’impiego dell’IA in un contesto militare, gli Stati, le parti di un conflitto e i singoli devono sempre rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale applicabile e assumersi la responsabilità delle azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; sottolinea che, in ogni circostanza, le azioni e gli effetti previsti, accidentali o indesiderati dei sistemi basati sull'IA devono essere considerati responsabilità degli Stati membri, delle parti di un conflitto e dei singoli individui;

10.  plaude alle possibilità di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale a fini di addestramento ed esercitazione, il cui potenziale non dovrebbe essere sottovalutato, in particolare considerato che l'UE conduce esercitazioni di natura duplice, civile e militare;

11.  sottolinea che, durante le fasi di progettazione, sviluppo, collaudo, distribuzione e impiego dei sistemi basato sull'IA, si debba tenere debitamente conto dei rischi potenziali, in particolare del rischio di causare morti e feriti accidentali tra i civili, perdite accidentali di vite umane e danni alle infrastrutture civili, nonché dei rischi relativi all'impegno non intenzionale, alla manipolazione, alla proliferazione, agli attacchi informatici, all'interferenza da parte di terzi con tecnologie autonome basate sull'IA o qualora terzi acquisiscano tale tecnologia;

12.  ricorda che il principio di novità, conformemente al parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, dell'8 luglio 1996, non può essere invocato a sostegno di qualsiasi deroga in merito al rispetto delle attuali norme del diritto internazionale umanitario;

13.  ritiene che, oltre alle operazioni di sostegno, l'IA andrà a beneficio anche del personale di servizio delle forze armate attraverso il trattamento di massa dei loro dati sanitari e l'estensione del monitoraggio sanitario, individuerà i fattori di rischio connessi al loro ambiente e alle loro condizioni di lavoro e proporrà garanzie adeguate per limitare l'impatto sanitario sul personale di servizio;

14.  ribadisce che gli sforzi normativi devono essere sostenuti da validi sistemi di certificazione e sorveglianza, nonché da chiari meccanismi di verificabilità, spiegabilità, responsabilità e tracciabilità, in modo che il quadro normativo non diventi obsoleto a seguito degli sviluppi tecnologici.

15.  sottolinea l'importanza, in un mondo iperconnesso, della partecipazione dell'Unione europea alla creazione di un quadro giuridico internazionale per l'uso dell'intelligenza artificiale: esorta l'UE ad assumere un ruolo guida e, insieme alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale, un ruolo attivo nella promozione di tale quadro globale che disciplini l'uso dell'IA per scopi militari e di altro tipo, garantendo che tale utilizzo rimanga entro i limiti rigorosi stabiliti dal diritto internazionale e dal diritto internazionale umanitario, in particolare le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; sottolinea che tale quadro non deve mai violare o consentire violazioni delle prescrizioni della coscienza pubblica e dell'umanità, come stabilito nella clausola Martens, ed essere in linea con le norme di sicurezza e i requisiti in materia di protezione dei consumatori; esorta l'UE e gli Stati membri a definire solidi sistemi di sorveglianza e valutazione per lo sviluppo delle tecnologie di IA, in particolare quelle utilizzate per scopi militari negli Stati autoritari;

16.  mette in rilievo che la robotica non solo consentirà al personale militare di rimanere a distanza, ma offrirà anche una migliore autoprotezione, per esempio nel caso di operazioni in ambienti contaminati, spegnimenti di incendi, sminamenti a terra o in mare e azioni di difesa da sciami di droni;

17.  sottolinea che lo sviluppo, la diffusione, l'utilizzo e la gestione dell'IA devono rispettare i diritti, i valori e le libertà fondamentali sanciti dai trattati dell'UE e invita gli Stati membri a non diffondere sistemi di IA ad alto rischio che rappresentino una minaccia per i diritti fondamentali; prende atto della pubblicazione del Libro bianco della Commissione sull'intelligenza artificiale e invita a esaminare in modo più approfondito i potenziali rischi per i diritti fondamentali dell'utilizzo dell'IA da parte delle autorità pubbliche come pure delle agenzie, degli organismi e delle istituzioni dell'Unione europea;

18.  chiede alla Commissione di agevolare le attività di ricerca e le discussioni circa le opportunità offerte dall'utilizzo dell'IA per i soccorsi in caso di calamità, la prevenzione delle crisi e il mantenimento della pace;

19.  accoglie con favore la creazione di un gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite per promuovere un comportamento responsabile nel ciberspazio da parte degli Stati nel contesto della sicurezza internazionale e invita l'UE a partecipare a pieno titolo al lavoro di tale gruppo;

20.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a preparare il terreno per negoziati globali intesi a creare un regime di controllo delle armi basate sull'IA e ad aggiornare tutti gli strumenti previsti dai trattati relativi al controllo delle armi, al disarmo e alla non proliferazione, al fine di tenere in considerazione i sistemi basati sull'IA in situazione di guerra; chiede che la posizione comune del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari tenga pienamente in considerazione e contempli i sistemi d'arma basati sull'IA;

21.  rammenta che tali norme devono sempre rispettare i principi, ribaditi dalla Convenzione di Roma del 17 luglio 1998, di proibizione di crimini di genocidio, contro l'umanità e dei crimini di guerra;

22.  pone in evidenza i chiari rischi correlati alle decisioni prese dagli esseri umani qualora si basino unicamente su dati, profili e raccomandazioni generati dalle macchine; sottolinea che la progettazione generale dei sistemi di IA dovrebbe comprendere anche orientamenti sulla supervisione e sul controllo umani; chiede che sia introdotto un obbligo in materia di trasparenza e spiegabilità delle applicazioni di IA e la necessità di un intervento umano e che siano adottate altre misure, quali audit indipendenti e prove di stress specifiche per favorire e garantire la conformità; sottolinea che tali audit dovrebbero essere condotti periodicamente da un'autorità indipendente incaricata di vigilare sulle applicazioni di IA ad alto rischio utilizzate dalle autorità pubbliche o dalle forze armate;

23.  pone l'accento sull'importanza di verificare in che modo le tecnologie di IA ad alto rischio giungano a una decisione; rammenta che i principi di non discriminazione e proporzionalità devono essere rispettati e che le questioni relative alla causalità e alla responsabilità, nonché alla trasparenza, la rendicontabilità e la spiegabilità, devono essere chiarite per determinare se, o in che misura, lo Stato, in qualità di attore del diritto internazionale pubblico, ma anche nell'esercizio della propria autorità, possa agire servendosi di sistemi basati sull'intelligenza artificiale, che dispongono di una certa autonomia, senza violare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, come quelli in materia di giusto processo;

24.  insiste sull'importanza di investire nelle competenze umane, comprese quelle digitali, al fine di adattarsi ai progressi scientifici che includono soluzioni basate sull'IA per le persone che esercitano professioni regolamentate, tra cui le attività connesse all'esercizio dei poteri dell'autorità statale, quali l'amministrazione della giustizia; invita gli Stati membri e la Commissione a tenere debitamente conto di tale aspetto nel quadro dell'attuazione della direttiva 2005/36/CE(11);

25.  insiste sulla necessità che i sistemi di IA rispettino sempre i principi di responsabilità, equità, governabilità, precauzione, responsabilità, imputabilità, prevedibilità, tracciabilità, attendibilità, affidabilità, trasparenza, spiegabilità, capacità di individuare eventuali cambiamenti nelle circostanze e nell'ambiente operativo, distinzione tra combattenti e non combattenti e proporzionalità; sottolinea che detto principio subordina la legittimità di un'azione militare al rispetto di un equilibrio tra l'obiettivo e i mezzi utilizzati, e che la valutazione della proporzionalità debba essere sempre effettuata da una persona umana;

26.  sottolinea che, nell'uso dei sistemi di IA nel settore della sicurezza e della difesa, la comprensione completa della situazione da parte dell'operatore umano, la prevedibilità, l'affidabilità e la resilienza del sistema basato sull'IA, nonché la capacità dell'operatore umano di individuare possibili cambiamenti di circostanze e ambiente operativo e la sua possibilità di intervenire in un attacco o di interromperlo sono necessari per garantire che i principi del diritto internazionale umanitario, in particolare la distinzione, la proporzionalità e la precauzione negli attacchi, siano pienamente applicati all'intera catena di comando e controllo; sottolinea che i sistemi basati sull'IA devono consentire agli umani responsabili di esercitare un controllo significativo, di assumere la piena responsabilità dei sistemi e rispondere di tutti i loro utilizzi; invita la Commissione a promuovere il dialogo, una più stretta cooperazione e sinergie tra Stati membri, ricercatori, accademici, attori della società civile e settore privato, in particolare le imprese leader, e il settore militare per garantire che i processi decisionali riguardanti la regolamentazione dell'IA nel settore della difesa siano inclusivi;

27.  evidenzia che il Parlamento ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgente di una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali (SALA), il divieto dello sviluppo, della produzione e dell'utilizzo di sistemi di detto tipo in grado di sferrare attacchi senza un controllo umano significativo, nonché l'avvio di negoziati fruttuosi per vietare tali armi; ricorda, a tale riguardo, la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi; ricorda che l'espressione "sistemi d'arma autonomi letali" (SALA) designa sistemi d'arma privi di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco di bersagli individuali; sottolinea che la decisione di selezionare un bersaglio e intraprendere un'azione letale con l'ausilio di sistemi d'arma con un certo livello di autonomia deve essere sempre presa da operatori umani che esercitano un controllo e una supervisione significativi e la necessaria discrezionalità, in linea con i principi di proporzionalità e necessità; sottolinea che i sistemi basati sull'IA non possono sostituire, in alcuna circostanza, il processo decisionale umano in tale ambito;

28.  osserva, inoltre, che i sistemi d'arma autonomi, in quanto categoria particolare di IA nel settore militare, dovrebbero essere discussi e concordati a livello internazionale, nello specifico in seno alla Convenzione delle Nazioni Unite su talune armi convenzionali; richiama l'attenzione sul dibattito internazionale in corso sui SALA per regolamentare le tecnologie militari emergenti, che finora non ha condotto a un accordo; sottolinea che solo di recente l'UE ha accettato di discutere degli effetti prodotti dagli sviluppi dell'IA e della digitalizzazione sul settore della difesa; ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo decisivo nell'aiutare gli Stati membri ad armonizzare il loro approccio all'IA nel settore militare, al fine di guidare le discussioni internazionali;

29.  ribadisce la necessità di una strategia a livello europeo contro i SALA e di un divieto per i cosiddetti "robot assassini";

30.  evidenzia che l'IA impiegata in un contesto militare deve soddisfare una serie di requisiti minimi, segnatamente essere in grado di distinguere tra combattenti, non combattenti e combattenti sul campo di battaglia, riconoscere quando un combattente si arrende o è fuori combattimento, non avere effetti indiscriminati, non causare sofferenze inutili alle persone, non essere falsato né formato intenzionalmente sulla base di dati incompleti e rispettare i principi del diritto internazionale umanitario, di proporzionalità nell'uso della forza e di precauzione prima dell'intervento;

31.  ritiene che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali sollevi questioni etiche e giuridiche fondamentali circa la capacità degli esseri umani di controllare tali sistemi e chiede che la tecnologia basata sull'IA non sia in grado di prendere decisioni autonome riguardanti i principi giuridici di distinzione, proporzionalità e precauzione;

32.  chiede che a livello internazionale siano adottate misure trasparenti di riduzione dei rischi riguardo allo sviluppo e all'utilizzo dell'IA in ambito militare, in particolare in relazione ai principi di integrità territoriale, non intervento e uso della forza; pone l'accento sull'importanza di tenere conto degli aspetti militari nell'affrontare le questioni giuridiche ed etiche nell'ambito del quadro europeo in materia di IA; ricorda la sua posizione sul divieto di sviluppo, produzione e uso dei SALA; si rammarica del fatto che a livello mondiale non esistano convenzioni esplicite sull'uso di tali armi;

33.  riconosce che le moderne dinamiche della corsa agli armamenti tra i principali Stati nazionali militari per lo sviluppo di SALA procedono a un ritmo più rapido rispetto alla promozione di norme e quadri giuridici comuni e all'applicazione e all'attuazione universali ed efficaci degli stessi, poiché le informazioni sullo sviluppo e sulla distribuzione di tali sistemi sono classificate e gli Stati nazionali hanno un interesse intrinseco a creare le capacità offensive più rapide e più efficaci, indipendentemente dai quadri giuridici o dai principi attuali o potenzialmente futuri;

34.  ritiene che i SALA debbano essere utilizzati solo come ultima risorsa e siano leciti solo se soggetti a un rigoroso controllo umano, con una persona in grado di assumere il comando in qualsiasi momento, in quanto un intervento e una supervisione umani significativi sono essenziali nell'adottare decisioni letali e gli esseri umani dovrebbero sempre essere responsabili quando decidono tra la vita e la morte; è dell'avviso che i sistemi totalmente privi del controllo umano ("human off the loop") e della supervisione umana dovrebbero essere vietati senza eccezioni e in qualsiasi circostanza;

35.  invita il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio europeo a delineare e adottare con urgenza una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che assicuri un controllo umano significativo sulle funzioni critiche dei sistemi d'arma, anche durante il dispiegamento, nonché a parlare con una sola voce nelle sedi pertinenti e ad agire di conseguenza; invita, in tale contesto, il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio a condividere le migliori prassi e a raccogliere contributi dagli esperti, dal mondo accademico e dalla società civile, come indicato nella posizione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi, secondo cui gli attacchi dovrebbero sempre essere condotti con un intervento umano significativo;

36.  incoraggia gli Stati a valutare se e come i dispositivi militari autonomi abbiano contribuito alla loro sicurezza nazionale e che cosa la loro sicurezza nazionale potrebbe ottenere dai sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare per quanto riguarda il potenziale di tali tecnologie di sostenere e migliorare il processo decisionale umano in conformità del diritto internazionale umanitario e dei suoi principi; ricorda che in qualsiasi sistema d'arma autonomo letale o arma con un alto livello di autonomia può verificarsi un malfunzionamento a causa di un codice non compilato correttamente o di un attacco informatico perpetrato da uno Stato nemico o da un soggetto non statale;

37.  insiste affinché i SALA siano utilizzati solo in casi specifici e conformemente alle procedure di autorizzazione dettagliate in anticipo in documenti per i quali lo Stato interessato — a prescindere dal fatto che faccia o meno parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico — garantisce l'accessibilità al pubblico o almeno al proprio parlamento nazionale;

38.  ritiene che i SALA debbano rispettare le disposizioni della convenzione del 10 ottobre 1980 su certe armi convenzionali, compreso il divieto per le armi "che possono essere considerate dannose";

39.  propone, al fine di impedirne la diffusione incontrollata, che i SALA siano inseriti nell'elenco delle armi soggette alle disposizioni del trattato sul commercio delle armi del 2 aprile 2013, di cui all'articolo 2 di detto trattato;

40.  esige che sia imposto il divieto di antropomorfizzare i SALA onde evitare qualsiasi confusione tra una persona umana e un robot;

41.  accoglie con favore il fatto che il Consiglio e il Parlamento abbiano concordato di escludere i sistemi d'arma autonomi letali "senza la possibilità di un significativo controllo umano sulle decisioni relative alla selezione e all'ingaggio nell'effettuare attacchi" dalle azioni finanziate dal Fondo europeo per la difesa (FED); ricorda la sua posizione secondo cui l'uso, lo sviluppo o la produzione di SALA senza un significativo controllo umano non è ammissibile ai finanziamenti del FED;

42.  invita la Commissione a sostenere lo studio, lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA nel contesto del mantenimento della pace e della prevenzione dei conflitti;

43.  osserva che l'ecosistema globale dell'intelligenza artificiale è dominato da giganti del digitale americani e cinesi che stanno sviluppando capacità interne e stanno acquistando molte imprese promettenti; è, pertanto, fermamente convinto che, onde evitare di rimanere indietro nel settore delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, è essenziale muoversi verso un equilibrio migliore tra la ricerca di base e le applicazioni industriali, sviluppando al contempo vantaggi competitivi strategici attraverso una crescita del proprio potenziale e delle proprie risorse;

44.  sottolinea che, nella misura in cui rientrano nella definizione di macchine di cui alla direttiva 2006/42/CE(12), i robot dovrebbero essere progettati e assemblati nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza ivi previste;

45.  ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace e chiede che essa svolga un ruolo più ampio negli sforzi globali per il disarmo e la non proliferazione e che le sue azioni e politiche perseguano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, garantendo il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture civili;

46.  sottolinea la necessità di esaminare il potenziale impatto dell'IA in quanto fattore strategico per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE, in particolare con riferimento alle missioni e alle operazioni militari e civili e allo sviluppo delle capacità dell'UE;

47.  ricorda che anche i nostri alleati nel quadro nazionale, dell'UE e della NATO stanno integrando l'IA nei loro sistemi militari; ritiene necessario preservare l'interoperabilità con i nostri alleati mediante norme comuni, che sono essenziali per svolgere operazioni in coalizione; ribadisce che, oltre a ciò, la cooperazione in materia di IA dovrebbe svolgersi in un quadro europeo, che rappresenta l'unico contesto adeguato per creare realmente sinergie forti, come proposto dalla strategia dell'UE per l'intelligenza artificiale;

48.  ritiene che l'UE debba monitorare attentamente ed esaminare le implicazioni dei progressi conseguiti nell'IA impiegata nel campo della difesa e della guerra, tra cui sviluppi e diffusioni potenzialmente destabilizzanti, nonché guidare una ricerca e una progettazione etiche, assicurando l'integrità dei dati personali e un accesso e un controllo individuali, tenendo inoltre conto delle questioni economiche e umanitarie;

49.  ricorda la sua posizione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi, che afferma che non devono essere effettuati attacchi senza un intervento umano significativo; invita il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni essenziali di tali sistemi, anche durante la distribuzione; ribadisce il suo sostegno all'attività in materia di SALA svolta dal gruppo di esperti governativi ONU delle alte parti contraenti della Convenzione su talune armi convenzionali, che resta il forum internazionale di riferimento per i dibattiti e i negoziati sulle sfide giuridiche che tali sistemi comportano; chiede che tutti gli attuali sforzi multilaterali siano accelerati in modo che il quadro normativo e regolamentare non sia superato dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi metodi di guerra; invita il VP/AR, nel quadro delle discussioni in corso sulla regolamentazione internazionale dei SALA da parte degli Stati che aderiscono alla CCW, a rimanere coinvolte e a contribuire a proseguire, senza indugio, gli sforzi intesi a sviluppare un nuovo quadro normativo globale e uno strumento giuridicamente vincolante incentrato sulle definizioni, i concetti e le caratteristiche delle tecnologie emergenti nel settore dei SALA, le questioni etiche e giuridiche del controllo umano, in particolare per quanto riguarda le loro funzioni essenziali quali la selezione e l'attacco degli obiettivi, il mantenimento della responsabilità e rendicontabilità umana e il necessario grado di interazione tra l'umano e la macchina, compreso il concetto di controllo e giudizio umani; chiede che tali sforzi garantiscano il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani durante le diverse fasi del ciclo di vita di un'arma basata sull'IA, al fine di concordare raccomandazioni concrete per il chiarimento, l'esame e lo sviluppo di aspetti del quadro normativo sulle tecnologie emergenti nell'ambito dei SALA;

50.  ritiene cruciale per la sicurezza globale disporre di un meccanismo efficace per l'applicazione delle norme in materia di non proliferazione dei SALA e di eventuali future tecnologie offensive basate sull'IA;

Autorità dello Stato: esempi inerenti gli ambiti civili, tra cui la sanità e la giustizia

51.  pone l'accento sulla necessità che gli Stati membri agiscano in maniera efficace per ridurre la loro dipendenza da dati esteri e garantiscano, senza distorcere significativamente il mercato, che il possesso di tecnologie di intelligenza artificiale più sofisticate da parte di potenti gruppi privati non porti a ricusare l'autorità della potenza pubblica e ancor meno a sostituirla con un'autorità privata, soprattutto se tali gruppi privati sono di proprietà di un paese terzo che non fa parte dell'Unione europea;

52.  sottolinea che l'uso di sistemi di IA nei processi decisionali delle pubbliche autorità può condurre a decisioni di parte che comportano conseguenze negative per i cittadini, che devono, pertanto, essere soggette a criteri rigorosi per controllarne, tra l'altro, la sicurezza, la trasparenza, la rendicontabilità, la non discriminazione e la responsabilità sociale e ambientale; esorta gli Stati membri a valutare i rischi connessi alle decisioni basate sull'IA relativamente all'esercizio dell'autorità statale e a prevedere garanzie quali una vigilanza umana significativa, requisiti di trasparenza e la possibilità di contestare tali decisioni;

53.  esorta gli Stati membri a valutare i rischi connessi alle tecnologie basate sull'IA prima di automatizzare le attività relative all'esercizio dell'autorità statale, come la corretta amministrazione della giustizia; invita gli Stati membri a considerare la necessità di introdurre garanzie, come la supervisione di un professionista qualificato e l'elaborazione di norme rigorose in materia di deontologia professionale;

54.  sottolinea l'importanza di intervenire a livello europeo per contribuire a promuovere gli investimenti, quanto mai necessari, le infrastrutture di dati, la ricerca, anche per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle pubbliche autorità, e un quadro etico comune;

55.  sottolinea che l'Unione europea deve impegnarsi per conseguire la resilienza strategica, in modo da non trovarsi mai più impreparata dinanzi a una crisi ed evidenzia che tale aspetto assume un importanza cruciale in particolar modo per l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni militari; evidenzia che le catene di approvvigionamento per i sistemi militari di IA che potrebbero portare a una dipendenza tecnologica andrebbero riesaminate e che tali dipendenze dovrebbero essere progressivamente eliminate; chiede maggiori investimenti nell'IA europea per la difesa e nelle infrastrutture essenziali che la sostengono;

56.  invita la Commissione a valutare le conseguenze di una moratoria sull'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale e, in funzione dell'esito di tale valutazione, a prendere in considerazione l'introduzione di una moratoria sull'utilizzo di tali sistemi da parte delle autorità dello Stato nei luoghi pubblici e nei locali destinati all'istruzione e all'assistenza sanitaria, come pure di una moratoria sull'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle autorità di contrasto in spazi semi-pubblici come gli aeroporti, fino a quando le norme tecniche non saranno considerate pienamente conformi ai diritti fondamentali, i risultati ottenuti non saranno privi di distorsioni e di discriminazioni e non vi saranno rigorose garanzie contro gli utilizzi impropri in grado di assicurare la necessità e la proporzionalità dell'utilizzo di tali tecnologie;

57.  pone l'accento sull'importanza della cibersicurezza per l'IA in scenari sia offensivi che difensivi; rileva, a tale riguardo, l'importanza della cooperazione internazionale e della pubblicazione e condivisione delle vulnerabilità e delle misure correttive nel settore della sicurezza informatica; sollecita una cooperazione internazionale in materia di cibersicurezza ai fini di un utilizzo e una diffusione efficaci dell'IA, nonché l'introduzione di garanzie contro gli utilizzi impropri dell'IA e i ciberattacchi; prende altresì atto della natura a duplice uso (vale a dire per finalità civili e militari) dei sistemi informatici e dell'IA e chiede una regolamentazione efficace della materia;

58.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero promuovere tecnologie di IA che siano al servizio dei cittadini e che le persone nei confronti delle quali un'autorità pubblica ha preso una decisione basandosi sui dati di un sistema di IA debbano esserne informate, ricevere tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo precedente, nonché avere la possibilità di contestare tale decisione e scegliere che la questione sia definita senza l'intervento di un sistema di IA; invita gli Stati membri a valutare la necessità di introdurre garanzie, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/958(13), quali la supervisione di un professionista qualificato e norme di deontologia professionale;

59.  sottolinea che la possibilità di fare previsioni basate sulla condivisione e l'utilizzo dei dati nonché sull'accesso agli stessi deve essere disciplinata da requisiti di qualità, integrità, trasparenza, sicurezza, riservatezza e controllo; pone l'accento sulla necessità di rispettare, in tutte le fasi di sviluppo, diffusione e utilizzo dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate, il quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati e riservatezza al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia in tali tecnologie;

60.  osserva il rapido sviluppo delle applicazioni di IA in grado di riconoscere elementi caratteristici univoci, come caratteristiche del volto, movimenti e atteggiamenti; mette in guardia dai problemi legati all'utilizzo delle applicazioni di riconoscimento automatico in termini di intrusione nella vita privata, non discriminazione e protezione dei dati personali;

61.  sottolinea che, a norma del GDPR, è vietata qualsiasi decisione su una persona fisica basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, compresa la profilazione, che produca un effetto giuridico negativo sull'interessato o che abbia ripercussioni significative su detta persona, a meno che tale decisione sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro e sia subordinata all'esistenza di misure adeguate atte a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato;

62.  chiede che là dove l'intelligenza artificiale è utilizzata dalle autorità pubbliche siano garantite la spiegabilità degli algoritmi, la trasparenza e la sorveglianza regolamentare, e che siano effettuate valutazioni d'impatto prima del ricorso da parte di autorità statali a strumenti che utilizzano tecnologie di IA; invita la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati a pubblicare orientamenti e raccomandazioni e a sviluppare buone prassi per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni applicabili alle decisioni basate sulla profilazione e sull'uso dell'IA da parte delle autorità pubbliche;

63.  osserva che l'intelligenza artificiale svolge un ruolo sempre più cruciale nell'assistenza sanitaria, in particolare attraverso gli algoritmi di supporto alla diagnosi, la chirurgia robotica, le protesi intelligenti, le terapie personalizzate basate sulla modellizzazione tridimensionale del corpo del paziente, i robot sociali per l'assistenza agli anziani, le terapie digitali volte a migliorare l'indipendenza di alcune persone affette da disturbi mentali, la medicina predittiva e i software di anticipazione delle epidemie;

64.  insiste, tuttavia, sulla necessità che tutti gli usi dell'IA nella sanità pubblica debbano garantire la protezione dei dati personali dei pazienti e prevenire la loro diffusione incontrollata;

65.  chiede che tutti gli usi dell'IA nel settore della sanità pubblica rispettino il principio della parità di trattamento dei pazienti in termini di accesso alle cure, preservino il rapporto tra paziente e medico e siano coerenti in ogni momento con il giuramento di Ippocrate, di modo che il medico abbia sempre la possibilità di discostarsi dalla soluzione proposta dall'IA, mantenendo pertanto la responsabilità di qualsiasi decisione;

66.  osserva che l'utilizzo dell'IA nel contrasto alla criminalità e alla cibercriminalità potrebbe offrire un'ampia gamma di possibilità e opportunità; afferma nel contempo che dovrebbe continuare a prevalere il principio secondo cui ciò che è illegale offline lo è anche online;

67.  osserva che l'IA è utilizzata sempre più sovente nel settore della giustizia al fine di prendere decisioni più razionali, maggiormente conformi alle leggi vigenti e più rapide; plaude al fatto che il ricorso all'IA dovrebbe accelerare i procedimenti giudiziari;

68.  ritiene che occorra chiarire se sia opportuno che le decisioni inerenti all'applicazione della legge siano in parte delegate all'IA, pur mantenendo un controllo umano sulla decisione finale;

69.  sottolinea che l'utilizzo dell'IA nel settore giudiziario potrebbe migliorare l'analisi e la raccolta dei dati e la protezione delle vittime e che tale utilizzo potrebbe essere esplorato nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo e accompagnato da valutazioni d'impatto, in particolare in relazione alle garanzie volte ad assicurare un giusto processo e ad evitare distorsioni e discriminazioni, applicando nel contempo il principio di precauzione; ricorda tuttavia che ciò non può sostituire il coinvolgimento di esseri umani nella pronuncia delle sentenze o nell'adozione delle decisioni;

70.  rammenta l'importanza dei principi di governance, trasparenza, imparzialità, responsabilità, equità e integrità intellettuale nell'utilizzo dell'IA nel settore della giustizia penale;

71.  esorta gli Stati membri a valutare i rischi connessi alle tecnologie basate sull'IA prima di automatizzare le attività relative all'esercizio dell'autorità statale, in particolare nel settore della giustizia; invita gli Stati membri a considerare la necessità di prevedere garanzie, come la supervisione di un professionista qualificato e norme di deontologia professionale:

72.  osserva che alcune tecnologie di IA consentono un'automatizzazione senza precedenti dell'elaborazione delle informazioni e delle attività, come nel caso della sorveglianza di massa in ambito civile e militare, che rappresenta una minaccia per i diritti fondamentali e spiana la strada a interferenze illecite nella sovranità statale; chiede che le attività di sorveglianza di massa siano sottoposte a controllo a norma del diritto internazionale, anche per quanto concerne le questioni relative alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione; esprime vive preoccupazioni riguardo allo sviluppo di alcune applicazioni estremamente invasive che attribuiscono un punteggio sociale, poiché esse mettono seriamente a repentaglio il rispetto dei diritti fondamentali; chiede un divieto esplicito che impedisca alle autorità pubbliche di ricorrere all'attribuzione su larga scala di un punteggio sociale per limitare i diritti dei cittadini; chiede che sia rafforzata la responsabilità dei soggetti privati ai sensi del diritto internazionale, in considerazione dell'egemonia decisionale e del controllo che taluni soggetti privati hanno sullo sviluppo delle tecnologie in parola; invita a tale proposito la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a prestare particolare attenzione in sede di negoziazione, conclusione e ratifica di accordi internazionali in materia di controversie familiari transfrontaliere, come i casi internazionali di sottrazione di minori, nonché ad assicurare, al riguardo, che i sistemi di IA siano sempre impiegati sotto un effettivo controllo umano e rispettino il giusto processo, nell'UE e nei paesi firmatari di tali accordi;

73.  chiede che il pubblico sia informato dell'uso dell'IA nel settore della giustizia e che tale uso non dia luogo a discriminazioni derivanti da distorsioni nella programmazione; sottolinea che deve essere rispettato il diritto di ogni persona di aver accesso a un pubblico ufficiale, nonché il diritto del pubblico ufficiale interessato di prendere personalmente la decisione e di discostarsi dalle informazioni ricevute dall'IA quando lo reputi necessario alla luce delle specificità della questione in esame; pone l'accento sul diritto della parte convenuta di impugnare la decisione conformemente al diritto nazionale, senza che venga mai meno la responsabilità finale del giudice;

74.  chiede, pertanto, che tutti questi utilizzi in ambito pubblico e amministrativo siano considerati informazioni di pubblico dominio e che si evitino discriminazioni dovute a distorsioni nella programmazione;

75.  pone l'accento sull'importanza di consentire una diffusione e un utilizzo corretti dell'IA; invita gli Stati membri a offrire formazioni appropriate al personale civile e militare per consentirgli di individuare con precisione e di evitare le discriminazioni e le distorsioni negli insiemi di dati;

76.  esprime profonda preoccupazione per le tecnologie di deepfake, che consentono di produrre foto, audio e video falsificati sempre più realistici che potrebbero essere utilizzati per compiere ricatti, creare notizie false o minare la fiducia dei cittadini e influenzare il dibattito pubblico; ritiene che tali pratiche siano in grado di destabilizzare paesi, diffondere la disinformazione e influenzare le consultazioni elettorali; chiede pertanto l'introduzione di un obbligo in base al quale tutti i materiali deepfake o altri video artificiali realizzati in modo realistico debbano essere etichettati come "non originali" dal loro creatore, con severi limiti al loro utilizzo a fini elettorali, e che tale obbligo sia applicato rigorosamente; chiede che siano svolte adeguate attività di ricerca in questo campo per garantire che le tecnologie di contrasto dei suddetti fenomeni siano al passo con gli utilizzi dolosi dell'IA;

Trasporti

77.  prende atto del notevole potenziale economico delle applicazioni dell'IA, anche in relazione all'ottimizzazione a lungo termine delle prestazioni, alla manutenzione, alla previsione dei guasti e alla pianificazione della costruzione delle infrastrutture di trasporto e degli edifici, nonché sotto il profilo della sicurezza, dell'efficienza energetica e dei costi; invita dunque la Commissione a continuare a promuovere la ricerca nel campo dell'IA e lo scambio di buone prassi nel settore dei trasporti;

78.  sottolinea la necessità di promuovere l'intelligenza artificiale per incentivare la multimodalità, l'interoperabilità e l'efficienza energetica di tutti i modi di trasporto, rendere più efficiente l'organizzazione e la gestione dei flussi di traffico merci e passeggeri, utilizzare in modo migliore le infrastrutture e le risorse in tutta la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e affrontare gli ostacoli alla creazione di un vero spazio unico europeo dei trasporti;

79.  ricorda i benefici del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), un sistema continuo di protezione automatica dei treni, e sostiene lo sviluppo e la normalizzazione a livello internazionale dell'automazione delle operazioni ferroviarie;

80.  accoglie con favore i lavori nel quadro del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) concernenti i sistemi di aeromobili senza equipaggio e i sistemi di gestione del traffico aereo, sia civile che militare;

81.  ricorda che i veicoli autonomi presentano un elevato potenziale in termini di miglioramento della mobilità e della sicurezza e apportano benefici ambientali, e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e tutti gli attori pertinenti per la diffusione dei veicoli stradali automatizzati nell'UE;

82.  sottolinea che negli ultimi anni il comparto mondiale della navigazione è notevolmente cambiato grazie all'integrazione dell'IA; ricorda le ampie discussioni in corso in seno all'Organizzazione marittima internazionale su un'efficace integrazione nel suo quadro normativo di tecnologie nuove ed emergenti quali le navi autonome;

83.  sottolinea che i sistemi di trasporto intelligenti attenuano la congestione del traffico, aumentano la sicurezza e l'accessibilità e contribuiscono a migliorare la gestione dei flussi di traffico, l'efficienza e le soluzioni di mobilità; richiama l'attenzione sulla maggiore esposizione delle reti di trasporto tradizionali alle minacce informatiche; ricorda l'importanza di risorse adeguate e di ulteriori attività di ricerca sui rischi in termini di sicurezza per garantire la sicurezza dei sistemi automatizzati e dei relativi dati; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di includere la sicurezza informatica come punto ricorrente all'ordine del giorno delle discussioni in seno alle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti;

84.  plaude agli sforzi volti a introdurre sistemi di IA nel settore pubblico e sosterrà la prosecuzione delle discussioni sulla diffusione dell'intelligenza artificiale nei trasporti; invita la Commissione a effettuare una valutazione del ricorso all'IA e a tecnologie simili nel settore dei trasporti e a compilare un elenco non esaustivo dei segmenti ad alto rischio dei sistemi di IA che si sostituiscono alle decisioni prese nel quadro delle prerogative dei pubblici poteri in questo settore;

85.  sottolinea che il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente dovrebbero stimolare la cooperazione tra gli Stati membri e le industrie europee della difesa al fine di sviluppare nuove capacità di difesa europee nel settore dell'IA e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto di considerazioni etiche; pone l'accento sulla necessità di evitare la frammentazione creando ponti tra i vari attori e settori di applicazione, promuovendo la compatibilità e l'interoperabilità a tutti i livelli e concentrandosi sul fatto di lavorare insieme sull'architettura e le soluzioni di piattaforme; ricorda inoltre che il prossimo meccanismo per collegare l'Europa, che promuove anche le infrastrutture intelligenti, prevede un fondo per l'adattamento e lo sviluppo di infrastrutture di trasporto civili o militari a duplice uso nelle TEN-T al fine di aumentare le sinergie tra esigenze civili e di difesa e di migliorare la mobilità civile e militare all'interno dell'Unione; evidenzia, pertanto, la necessità di ulteriori investimenti e attività di ricerca nonché di una maggiore leadership da parte europea nelle tecnologie che, oltre ad avere un forte impatto sulla crescita economica, hanno anche un notevole potenziale in termini di duplice uso;

86.  sottolinea che nel settore dei trasporti e della mobilità molti investimenti nelle nuove tecnologie sono indotti dal mercato, ma che le tecnologie e i prodotti a duplice uso disponibili in commercio sono spesso utilizzati in modo innovativo per scopi militari; evidenzia dunque la necessità di tenere conto del potenziale di duplice uso delle soluzioni basate sull'IA in sede di definizione delle norme per l'uso dell'IA in vari ambiti del comparto commerciale e militare; chiede che nella messa a punto di tecnologie, prodotti e principi operativi della difesa siano integrati norme e principi etici rigorosi;

87.  osserva che il trasporto efficace di merci, munizioni, armamenti e truppe è una componente essenziale per il successo delle operazioni militari; sottolinea che ci si attende che l'IA svolgerà un ruolo cruciale e offrirà numerose possibilità nel campo della logistica e del trasporto militari; segnala che in tutto il mondo gli Stati, compresi gli Stati membri dell'UE, stanno integrando armi e altri sistemi basati sull'intelligenza artificiale nelle piattaforme terrestri, navali e aeree; ricorda che le applicazioni dell'IA nel settore dei trasporti potrebbero assicurare nuove capacità e consentire nuove forme di tattica, come la combinazione di più sistemi, quali droni, imbarcazioni o carri armati senza equipaggio, in operazioni indipendenti e coordinate;

Diritto internazionale privato

88.  osserva che l'internazionalizzazione delle attività umane, online o nel mondo reale, comporta un aumento costante delle controversie rientranti nel diritto internazionale privato, controversie che l'IA può aiutare a risolvere creando modelli per individuare la giurisdizione competente e il diritto applicabile in ciascun caso, ma anche per identificare i conflitti di leggi più spinosi e proporre soluzioni per risolverli;

89.  ritiene, tuttavia, che il pubblico debba essere debitamente informato circa gli impieghi dell'IA nel campo del diritto internazionale privato e che tali impieghi debbano evitare discriminazioni dovute alla programmazione - che favorirebbero sistematicamente un diritto nazionale a scapito di un altro -, rispettare i diritti del giudice predeterminato dalla legge, consentire possibilità di ricorso a norma della legge applicabile e permettere al giudice di ignorare la soluzione suggerita dall'IA;

90.  sottolinea che la circolazione di veicoli autonomi nell'Unione europea, che è suscettibile di dar luogo a un numero particolarmente elevato di controversie internazionali private, deve essere oggetto di specifiche norme europee che stabiliscano il regime giuridico applicabile in caso di danni transfrontalieri;

91.  segnala che, a seguito della crescente importanza delle attività di ricerca e sviluppo del settore privato e dei massicci investimenti di paesi terzi, l'UE si trova confrontata a una forte concorrenza; appoggia dunque gli sforzi profusi dall'UE per sviluppare ulteriormente i suoi vantaggi competitivi e ritiene che, in un mondo iperconnesso, l'Unione dovrebbe puntare ad assumere un ruolo guida nell'elaborazione delle norme relative all'IA, adottando una strategia efficace nei confronti dei suoi partner esterni e intensificando gli sforzi volti a stabilire norme etiche globali per l'IA a livello internazionale che siano in linea con le norme di sicurezza e i requisiti in materia di protezione dei consumatori, nonché con i valori dell'Unione e i diritti dei suoi cittadini, inclusi i diritti fondamentali; ritiene che ciò sia essenziale anche ai fini della competitività e della sostenibilità delle imprese europee; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, quali l'ONU, l'OCSE, il G7 e il G20, e ad avviare un dialogo più ampio per affrontare le sfide derivanti dallo sviluppo di questa tecnologia in rapida evoluzione; ritiene che tali sforzi dovrebbero puntare, in particolare, alla definizione di norme comuni e al miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi basati sull'IA; invita la Commissione a promuovere il dialogo, una più stretta cooperazione e sinergie tra Stati membri, ricercatori, accademici, attori della società civile, settore privato, in particolare le imprese leader, e settore militare per garantire che i processi decisionali riguardanti la regolamentazione dell'IA nel settore della difesa siano inclusivi;

Principi guida

92.  ritiene che le tecnologie di IA e i sistemi di rete dovrebbero mirare a garantire ai cittadini la certezza del diritto; sottolinea, pertanto, che le norme in materia di conflitto tra leggi e giurisdizioni dovrebbero continuare ad applicarsi, tenendo conto al contempo degli interessi dei cittadini e della necessità di ridurre il rischio di scelta opportunistica del foro; rammenta che l'IA non può sostituirsi agli esseri umani nei procedimenti giudiziari quando si tratta di pronunciare sentenze o adottare decisioni definitive, di qualsiasi tipo esse siano, poiché tali decisione devono essere sempre prese da un essere umano ed essere soggette a una rigorosa verifica umana nonché alla garanzia del giusto processo; insiste sul fatto che, quando vengono utilizzati elementi di prova forniti da tecnologie basate sull'IA, le autorità giudiziarie dovrebbero essere tenute a motivare le loro decisioni;

93.  ricorda che l'IA costituisce un progresso scientifico che non deve minare il diritto bensì, al contrario, deve essere sempre disciplinata da quest'ultimo — nell'Unione europea dal diritto delle sue istituzioni e dei suoi Stati membri — e che, in nessun caso, l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie a esse correlate possono violare i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto;

94.  sottolinea che gli usi dell'IA a fini di difesa dovrebbero essere responsabili, equi, tracciabili, affidabili e governabili;

95.  ritiene che l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, a prescindere dal settore di utilizzo, debbano essere sviluppati in modo sicuro e tecnicamente rigoroso;

o
o   o

96.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(4) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(5) GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1.
(6) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
(7) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.
(8) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.
(9) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 42.
(10) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 37.
(11) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(12) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
(13) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).


Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sulla revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) (2019/2192(INI))
P9_TA(2021)0010A9-0251/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE(1) (regolamento TEN-T),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa(2),

–  visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada(3) (regolamento sulla sicurezza generale),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 su turismo e trasporti nel 2020 e oltre(5),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sul miglioramento della connessione e dell'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto nell'Europa centrale e orientale(6),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla mobilità militare(7),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(8),

–  vista la relazione speciale n. 10/2020 della Corte dei conti europea, del 16 giugno 2020, dal titolo "Infrastrutture di trasporto dell'UE: per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione dei megaprogetti"(9),

–  vista l'analisi panoramica n. 9/2018 della Corte dei conti europea, del 6 dicembre 2018, dal titolo "Le sfide da affrontare per un settore dei trasporti efficiente nell'UE"(10),

–  vista la relazione speciale n. 13/2017 della Corte dei conti europea, del 3 ottobre 2017, dal titolo "Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?" (11),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0251/2020),

A.  considerando che infrastrutture moderne, sostenibili e accessibili di trasporto multimodale e la logistica orientata al futuro sono fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno e per il collegamento e la competitività dell'Unione europea, oltre a consentire una mobilità sostenibile, a prezzi accessibili, intelligente, efficiente, interoperabile e sicura;

B.  considerando che la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) dovrebbe garantire la coesione economica, sociale e territoriale e l'accessibilità in tutta l'UE e le sue regioni, ivi comprese quelle rurali, remote, montane, scarsamente popolate, periferiche, insulari e ultraperiferiche, stimolando in tal modo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e riducendo le disuguaglianze, promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione, contrastando i cambiamenti climatici e rafforzando l'adattabilità e la resilienza;

C.  considerando che la rete TEN-T apporta un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato, segnatamente attraverso progetti transfrontalieri, e che è pertanto di fondamentale importanza che l'UE mantenga e rafforzi, all'interno della TEN-T, stretti collegamenti di trasporto con i paesi terzi e integri ulteriormente i paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale;

D.  considerando che il completamento della TEN-T è cruciale per promuovere modi di trasporto più sostenibili, quali le linee ferroviarie e le vie navigabili interne, la diffusione di combustibili alternativi in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

E.  considerando che è necessario uno sviluppo equilibrato dei corridoi di trasporto in tutta Europa, che garantisca la connettività nord-sud ed est-ovest in tutta Europa, al fine di rafforzare ulteriormente la coesione economica, territoriale e sociale;

F.  considerando che i negoziati in corso sul finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) per i prossimi anni dovrebbero tenere in debita considerazione l'impegno assunto dagli Stati membri di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030 e la rete globale entro il 2050;

G.  considerando che il completamento puntuale della rete TEN-T sembra ormai compromesso al ritmo attuale, soprattutto per i notevoli ritardi nei progetti transfrontalieri e nei collegamenti mancanti e dell'ultimo miglio, a causa delle difficoltà finanziarie, operative e amministrative incontrate dai promotori dei progetti; che, secondo quanto riportato dalla relazione della Corte dei conti europea, i ritardi sono in gran parte dovuti alle carenze nel quadro di sorveglianza della Commissione e nei processi decisionali politici a livello nazionale nonché alla mancanza di dinamismo e di interesse dimostrato da alcuni Stati membri nei confronti della TEN-T;

H.  considerando che le risorse stanziate per il completamento della rete TEN-T nel quadro del programma CEF rischiano di essere considerevolmente ridotte, in particolare dopo le conclusioni del Consiglio adottate nel luglio 2020, che prevedono un importo per la dotazione globale dei trasporti chiaramente insufficiente;

I.  considerando che l'esecuzione della rete TEN-T dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento dei corridoi della rete centrale, senza favorire alcuni a discapito di altri;

J.  considerando che la politica in materia di TEN-T dovrebbe promuovere la diffusione in tutta l'Unione di soluzioni basate su trasporti innovativi e accessibili, trasferimento modale, mobilità a basse e a zero emissioni, sistemi di trasporto intelligenti (ad esempio ITS o servizi di informazione fluviale (RIS)), infrastrutture di ricarica e rifornimento nonché combustibili alternativi; che l'innovazione e la digitalizzazione della rete TEN-T richiedono ulteriori investimenti;

K.  considerando che la crisi COVID-19 in atto ha evidenziato l'importanza vitale del settore dei trasporti e della logistica e dei suoi lavoratori per l'economia, settore che fa affidamento su reti ininterrotte per il trasporto di passeggeri e merci quali arterie ed è essenziale per il funzionamento delle catene di approvvigionamento; che lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto efficiente e resiliente dovrebbe essere al centro di ogni piano e sforzo europeo e nazionale per la ripresa, dando priorità ai collegamenti di trasporto multimodale tra porti, aeroporti, ferrovie e strade;

L.  considerando che l'Anno europeo delle ferrovie 2021 è un'opportunità per avviare un cambiamento che faccia del trasporto ferroviario la spina dorsale del trasporto di passeggeri e merci in tutta l'Unione e per sottolineare il ruolo decisivo svolto dalle reti TEN-T nel promuovere la coesione socioeconomica e lo sviluppo, rafforzando nel contempo il mercato interno e promuovendo modi di trasporto sostenibili più competitivi ed efficienti al fine di aumentare il trasferimento modale verso la ferrovia e completare la creazione dello spazio ferroviario unico europeo entro il 2030;

Una rete TEN-T adatta al futuro

1.  pone l'accento sul valore aggiunto dei corridoi multimodali della rete centrale che coprono i principali flussi di passeggeri e merci tra gli Stati membri e al loro interno; ritiene che il valore aggiunto europeo di tali progetti sia un fattore chiave per favorire il sostegno pubblico; ritiene imperativo il loro completamento puntuale entro il 2030, conferendo priorità all'eliminazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, unitamente al completamento delle tratte transfrontaliere e alla modernizzazione nonché al miglioramento delle tratte di rete esistenti su alcuni corridoi;

2.  rammenta che la politica in materia di TEN-T dovrebbe promuovere le reti interoperabili; nota che le regioni frontaliere terrestri interne dell'UE rappresentano il 40 % del suo territorio e un terzo della sua popolazione; ribadisce che la revisione del regolamento TEN-T e la sua attuazione dovrebbero prestare particolare attenzione ad agevolare i collegamenti transfrontalieri, migliorando l'interoperabilità e contribuendo all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto in tutta l'Unione;

3.  invita gli Stati membri che ancora non hanno allineato sufficientemente i rispettivi piani e programmi nazionali di trasporto agli obiettivi della rete TEN-T a porvi rimedio senza indebiti ritardi, al fine di applicare e rispettare i termini, gli obiettivi e i tempi stabiliti nelle normative UE pertinenti; ricorda inoltre che, data la natura di rete della TEN-T, la non conformità o non operabilità di un piccolo segmento può minare l'efficienza e la competitività del sistema nel suo insieme; chiede pertanto di individuare e realizzare urgentemente tali zone nevralgiche e segmenti strategici;

4.  ritiene che la revisione del regolamento TEN-T offra l'importante opportunità di rendere la rete adeguata alle esigenze future al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno dell'Unione e l'ulteriore realizzazione dello spazio unico europeo dei trasporti, nonché garantire la competitività globale dell'UE per i decenni a venire e sostenere la sua transizione verso una mobilità intelligente, sostenibile, efficiente e sicura; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di aggiornare la rete per tener conto delle nuove realtà di mercato, del clima, dei cambiamenti ambientali e sociali e delle esigenze digitali, di aumentare l'efficienza della rete esistente e di accelerare la diffusione di combustibili alternativi per i trasporti;

5.  reputa importante sviluppare ulteriormente la rete TEN-T per concentrarsi sull'interconnessione tra la rete centrale e quella globale anche nelle regioni rurali, periferiche, scarsamente popolate, insulari e ultraperiferiche e sulle sezioni che presentano il maggiore potenziale in termini di benefici socioeconomici; sottolinea che, finché la rete non sarà completata, le mappe non dovrebbero subire modifiche di rilievo; sottolinea tuttavia la necessità di apportare adeguamenti limitati alla rete TEN-T per tener conto dello sviluppo delle reti di trasporto e con l'obiettivo di migliorare la connettività tra i vari corridoi e le regioni periferiche, anche rafforzando i collegamenti ferroviari transfrontalieri al di là degli assi centrali, in particolare i collegamenti mancanti su piccola scala ad alto valore aggiunto europeo nelle regioni transfrontaliere, e rafforzando la complementarità tra la rete TEN-T e le politiche regionali, o per rispondere alle mutevoli esigenze ambientali, economiche e sociali; invita la Commissione ad apportare tutti gli adeguamenti previsti nella revisione del CEF(12), nonché dai requisiti previsti dalla proposta di regolamento della Commissione sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete TEN-T (COM(2018)0277);

6.  esorta la Commissione a conferire priorità, nel quadro della rete TEN-T, alla diffusione massiccia di combustibili alternativi, in particolare i combustibili rinnovabili, per tutti i modi di trasporto, al fine di realizzare la decarbonizzazione, ivi compresa la messa a punto di tecnologie pertinenti, di infrastrutture di ricarica e rifornimento (tra cui infrastrutture per la ricarica elettrica, infrastrutture per il rifornimento di GNL e idrogeno), di norme in materia di sicurezza, protezione e interoperabilità così come del quadro normativo per i combustibili alternativi al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e assicurando la diversità tecnologica; chiede lo sviluppo di una tabella di marcia dell'UE per le infrastrutture stradali che sia allineata alla tabella di marcia per l'industria automobilistica, onde garantire che, a breve e medio termine, gli investimenti nelle infrastrutture vadano di pari passo con la produzione di veicoli;

7.  sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente i collegamenti di trasporto nei e con i nodi urbani, nelle stazioni e negli snodi ferroviari, nei porti marittimi e interni, negli aeroporti, nei poli logistici e nelle piattaforme multimodali, anche attraverso il completamento e il potenziamento dei collegamenti ad essi connessi, sia nella rete centrale che in quella globale, al fine di garantire un sistema di mobilità fluido, efficiente, accessibile, integrato, intelligente, sicuro, interconnesso, ben attrezzato e sostenibile per il trasporto di passeggeri e la logistica delle merci, anche attraverso l'emissione di biglietti cumulativi, promuovendo così un efficiente trasferimento modale, in particolare rafforzando i sistemi di trasporto pubblico ed estendendo la connettività dei nodi urbani e delle zone rurali;

8.  sottolinea pertanto l'esigenza che la futura revisione degli orientamenti relativi alla rete TEN-T vada di pari passo con le revisioni annunciate della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi(13), del regolamento TEN-E(14) e del regolamento relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo(15);

9.  evidenzia che la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione contribuiscono in modo determinante a decarbonizzare ulteriormente i trasporti, in un contesto di aumento dei volumi di trasporto in termini di passeggeri e di merci, nonché a potenziare l'interoperabilità multimodale e migliorare la sicurezza, l'efficienza e la resilienza dei trasporti, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea che la rete TEN-T dovrebbe promuovere le applicazioni digitali innovative in tutti i modi di trasporto, compresi i sistemi di trasporto intelligenti, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), i sistemi di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, i servizi d'informazione fluviale, i sistemi di gestione del traffico aereo (ricerca ATM nel cielo unico europeo) e i sistemi di monitoraggio dell'integrità strutturale delle infrastrutture; reitera, in tale contesto, l'importanza del completamento del progetto Galileo; incoraggia la Commissione a promuovere il finanziamento di tali sistemi tra gli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

10.  osserva che le soluzioni di mobilità intelligente e autonoma stanno diventando convenienti sotto il profilo commerciale e che occorre accelerare il processo di modernizzazione delle pertinenti infrastrutture digitali e di trasporto nel quadro della rete TEN-T, assicurando nel contempo l'interoperabilità transfrontaliera, la protezione dei dati e la cibersicurezza, al fine di agevolare il funzionamento sicuro dei veicoli automatizzati e connessi a norma del regolamento sulla sicurezza generale di recente adozione;

11.  sottolinea che il sostegno europeo alla ricerca e allo sviluppo di modi di trasporto innovativi è indispensabile, ad esempio per la progettazione di aerei senza equipaggio e lo sviluppo della tecnologia della levitazione magnetica; evidenzia che i partenariati europei nei diversi modi di trasporto possono avere effetti estremamente positivi sulla diffusione sicura, efficiente e intelligente della rete TEN-T;

12.  è del parere che le norme armonizzate in materia di infrastrutture a livello della rete favoriscano la realizzazione di un autentico spazio unico europeo dei trasporti; ritiene importante mantenere e modernizzare le infrastrutture esistenti, segnatamente nelle sezioni transfrontaliere, alla luce dei progressi tecnologici, delle norme di sicurezza in evoluzione, dell'efficienza rafforzata, delle prestazioni di qualità superiore, dell'aumento della capacità, delle nuove funzioni, del miglioramento dell'affidabilità e interoperabilità transfrontaliere e della necessità di adottare un approccio basato sul ciclo di vita e di rafforzare la resilienza delle infrastrutture agli effetti delle crisi quali le pandemie e i cambiamenti climatici; osserva tuttavia che i finanziamenti del CEF non sono sufficienti per raggiungere tutti questi obiettivi; sottolinea che il coordinamento tra gli Stati membri è essenziale per gestire le crisi e assicurare il flusso costante di merci e la fornitura di beni essenziali alla popolazione dell'Unione; invita la Commissione a proporre un quadro legislativo per migliorare la capacità di gestione dei rischi, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle infrastrutture di trasporto nella rete centrale, per tutti i modi;

13.  ritiene che una manutenzione inadeguata delle infrastrutture di trasporto possa influire sulla continuità, la sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, e di conseguenza sulla resilienza della rete TEN-T; sottolinea l'importanza di una manutenzione regolare e standardizzata delle infrastrutture TEN-T, in particolare dei ponti e dei tunnel, onde assicurare infrastrutture durature di qualità elevata; invita la Commissione a introdurre un chiaro parametro di riferimento per i requisiti di qualità delle infrastrutture, in particolare di ponti e tunnel, e a elaborare un approccio comune europeo alle ispezioni e ai rating di qualità delle infrastrutture TEN-T; chiede alla Commissione di introdurre un piano di monitoraggio riguardante la manutenzione della rete centrale a livello europeo; invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alla Banca europea degli investimenti (BEI) e alle banche e agli istituti nazionali di promozione, a studiare nuovi meccanismi di finanziamento per facilitare gli investimenti nella manutenzione della rete; invita altresì gli Stati membri a elaborare piani nazionali specifici per il finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria;

Finanziamento, governance e supervisione

14.  sottolinea che, per garantire investimenti sufficienti nelle infrastrutture TEN-T, è essenziale che tutti i pertinenti fondi dell'UE (CEF, InvestEU, Fondi strutturali e di investimento europei, dispositivo per la ripresa e la resilienza, Orizzonte Europa, ecc.) e i prestiti della BEI siano adattati alle esigenze specifiche del settore dei trasporti e che gli stessi Stati membri si impegnino a garantire finanziamenti sufficienti; si rammarica profondamente della decisione del Consiglio europeo di proporre la riduzione del bilancio di programmi orientati al futuro come il CEF e InvestEU, in particolare in considerazione del ruolo chiave che il programma CEF svolge nel completamento della rete TEN-T; osserva che l'agenda di decarbonizzazione estremamente ambiziosa dell'UE deve essere sostenuta da finanziamenti e strumenti finanziari adeguati per poter essere completata positivamente, mantenendo nel contempo la competitività dei settori coinvolti; invita la Commissione a rafforzare le sinergie e la coerenza politica tra i pertinenti strumenti dell'Unione al di là del CEF (ad esempio il Fondo europeo di sviluppo regionale) nonché a ottimizzare l'uso di strumenti di finanziamento misto al fine di attrarre investitori privati e mobilitare finanziamenti pubblici; sottolinea che i pertinenti strumenti finanziari orientati agli aspetti climatici e ambientali nel quadro del Green Deal europeo dovrebbero essere messi a disposizione per investimenti nella rete TEN-T al fine di contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti;

15.  deplora il fatto che, nella nuova proposta per il quadro finanziario pluriennale (QFP) e nel piano per la ripresa, gli Stati membri ancora non diano un segnale forte a favore degli investimenti per le infrastrutture né attribuiscano priorità al completamento della rete TEN-T; sottolinea pertanto che le risorse del Fondo Next Generation EU rappresentano un'opportunità unica per garantire lo sviluppo delle reti centrali TEN-T entro il 2030; invita la Commissione a informare annualmente il Parlamento in merito all'avanzamento dei lavori; invita la Commissione, in sede di negoziati con gli Stati membri, a destinare un importo congruo delle risorse allo sviluppo delle politiche dell'UE in materia di trasporto e a trasmettere al Parlamento una relazione finale in merito; invita la Commissione a garantire che i programmi nazionali volti ad attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza riconoscano la necessità prioritaria di investire in infrastrutture di trasporto moderne, digitali, sostenibili e sicure;

16.  ricorda che il completamento dell'ERTMS, sia a terra che a bordo, è un requisito fondamentale per la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo e per consentire il corretto funzionamento del mercato ferroviario nei corridoi TEN-T; sottolinea, a tale proposito, che per il completamento dell'ERTMS sulle reti centrali sono necessari circa 15 miliardi di EUR e che la Commissione dovrà svolgere un importante ruolo di coordinamento delle operazioni di finanziamento e attuazione;

17.  sottolinea che si dovrebbe tenere conto del rispetto delle scadenze fissate nella proposta di direttiva sulla razionalizzazione della rete TEN-T(16) quando si valutano i criteri relativi alla maturità dei progetti da selezionare stabiliti nel CEF; ritiene, inoltre, che eventuali ritardi dovrebbero giustificare un accertamento dello stato di avanzamento del progetto e una revisione dell'aiuto finanziario ricevuto dall'Unione nel quadro del CEF, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013(17), che potrebbe comportare una riduzione o la revoca dei finanziamenti;

18.  sottolinea che, sebbene l'attuazione della rete TEN-T avvenga gradualmente e il completamento della rete centrale sia la priorità a breve termine, in quanto costituisce l'asse portante dello sviluppo di una rete di trasporti multimodali sostenibili e stimola la realizzazione dell'intera rete globale, è importante garantire finanziamenti sufficienti per la rete globale non coperta dalla rete centrale onde evitare crescenti disparità; sottolinea, a tale proposito, che entrambi i livelli della rete TEN-T sono fondamentali per la connettività e l'integrazione logistica dell'Unione;

19.  ritiene che i fondi dell'UE, in particolari quelli stanziati a titolo del CEF, dovrebbero contribuire in modo flessibile ed efficace al completamento dei progetti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti, correggendo le situazioni in cui gli squilibri o gli squilibri percepiti tra l'onere dei costi da finanziare a livello nazionale e i benefici socioeconomici attesi da ciascun lato del confine e, più in generale, a livello europeo, mettono a repentaglio i progressi verso il completamento tempestivo del progetto; invita la Commissione, a tale proposito, ad adottare un approccio più mirato applicando tassi di cofinanziamento più elevati per i progetti con il valore aggiunto europeo maggiore, al fine di sbloccare gli investimenti nazionali;

20.  è profondamente preoccupato per i ritardi nel completamento dei progetti, in particolare quelli transfrontalieri, ritardi che ostacolano la tempestiva realizzazione di corridoi della rete centrale TEN-T senza soluzione di continuità e comportano un aumento dei costi dei progetti; invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi loro incombenti circa le parti della rete di loro competenza e a garantire procedure amministrative e giudiziarie efficaci e tempestive, nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea, e li esorta a potenziare la digitalizzazione delle procedure amministrative e giudiziarie; ricorda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione con le autorità di altri Stati membri per quanto concerne i progetti transfrontalieri, ad esempio attraverso l'istituzione di comune accordo di un'autorità comune, in particolare al fine di coordinare calendari e scadenze, ed esorta gli Stati membri ad attuare senza ulteriori indugi la nuova direttiva sulla razionalizzazione della rete TEN-T; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri che desiderano introdurre clausole di esclusione sostanziali – conformemente al diritto dell'Unione – clausole che potrebbero accelerare notevolmente i procedimenti giudiziari nazionali;

21.  sottolinea che l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle misure UE di razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri e di altre procedure amministrative è fondamentale per ridurre gli ostacoli tecnici e gli oneri amministrativi e, di conseguenza, i possibili ritardi e i maggiori costi per i progetti riguardanti le infrastrutture di trasporto della rete TEN-T; osserva che ciò è particolarmente importante per dare maggiore certezza ai promotori dei progetti e ai potenziali investitori privati(18); invita la Commissione ad aggiungere nelle relazioni sui progressi della rete TEN-T un capitolo sulla riduzione degli oneri amministrativi ingiustificati;

22.  esorta la Commissione a potenziare la propria supervisione sulla realizzazione della rete TEN-T avvalendosi dei poteri già conferiteli dal regolamento, rafforzando gli strumenti del caso per richiedere agli Stati membri di adempiere i loro obblighi e rafforzando il ruolo dei coordinatori europei nella governance dei corridoi, in particolare per quanto riguarda i collegamenti transfrontalieri, nonché il ruolo di "sportello unico" dell'autorità designata nella procedura di rilascio delle autorizzazioni; invita la Commissione a rafforzare e a utilizzare le disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1315/2013 in sede di revisione degli orientamenti TEN-T al fine di incoraggiare gli Stati membri ad accelerare la pianificazione e il completamento dei progetti; invita la Commissione a chiarire in che modo le norme e i requisiti vanno interpretati ai fini della valutazione, della rendicontazione e della determinazione dell'ammissibilità; invita la Commissione a promuovere lo scambio tra gli Stati membri di migliori pratiche in materia di coinvolgimento e consultazione della società civile e delle parti interessate e a promuoverle a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

23.  invita gli Stati membri a rafforzare la coerenza tra i piani nazionali per i trasporti e le reti TEN-T, onde garantire l'attuazione adeguata del regolamento TEN-T;

24.  ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) dovrebbe avere un ruolo più incisivo nell'attuazione della TEN-T, in particolare per quanto riguarda l'interoperabilità transfrontaliera, il miglioramento della sicurezza, l'aumento della competitività e la realizzazione dell'ERTMS; chiede un aumento del bilancio 2021 dell'ERA, al fine di dotarla di mezzi finanziari adeguati per svolgere i propri compiti, soprattutto perché il 2021 è stato proclamato Anno europeo delle ferrovie;

Modi di trasporto

25.  pone l'accento sull'importanza di migliorare la qualità delle infrastrutture stradali nella rete TEN-T in tutta l'Unione;

26.  invita la Commissione, a tale proposito, ad adottare ulteriori misure per potenziare la diffusione di combustibili alternativi, di punti di ricarica elettrica e di punti di rifornimento di idrogeno, tenendo conto delle possibili soluzioni future in materia di combustibili alternativi e nel pieno rispetto del principio della neutralità tecnologica;

27.  caldeggia misure volte a rafforzare ulteriormente la sicurezza stradale e a mantenere e migliorare la sicurezza operativa durante tutto il ciclo di vita delle infrastrutture critiche, tenendo conto delle esigenze degli utenti dei trasporti non motorizzati e con l'obiettivo di proteggere gli utenti vulnerabili della strada; rammenta quanto sia importante promuovere soluzioni innovative e intelligenti per la sicurezza stradale al fine di conseguire l'obiettivo strategico dell'Unione di "zero vittime"; sottolinea la necessità di soddisfare i nuovi requisiti di sicurezza della direttiva (UE) 2019/1936 e osserva che, a tal fine, sono necessari e dovrebbero essere garantiti ulteriori investimenti nell'adattamento e nella manutenzione delle infrastrutture; evidenzia che un'eventuale semplificazione dei requisiti normativi per le procedure relative ai progetti, condotta nel quadro della revisione degli orientamenti relativi alla rete TEN-T, non dovrebbe avvenire a scapito delle norme di sicurezza più stringenti;

28.  ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di fornire sufficienti aree di parcheggio sicure e protette per gli automezzi pesanti lungo la rete TEN-T, al fine di aumentare la sicurezza stradale e il benessere degli utenti della rete, in particolare dei lavoratori del settore dei trasporti;

29.  sottolinea che è opportuno introdurre e adattare talune tratte speciali certificate della rete TEN-T e della rete autostradale per soddisfare le norme relative alle prestazioni minime per i veicoli automatizzati e semiautomatizzati nonché le norme relative alle prestazioni delle infrastrutture per quanto concerne la visibilità e lo stato dei semafori, dei segnali stradali e della segnaletica orizzontale;

30.  mette in risalto il potenziale delle nuove modalità attive di mobilità connessa nel trasporto urbano e locale di persone e merci; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con le regioni e le città, in particolare a livello transfrontaliero, per migliorare e completare le pertinenti infrastrutture "dell'ultimo miglio" mancanti e le connessioni intermodali e transfrontaliere in tutta la rete TEN-T, consentendo in tal modo un uso più efficiente e senza soluzione di continuità delle infrastrutture e dei servizi, il che, a sua volta, scongiura congestioni e riduce le emissioni;

31.  ribadisce il ruolo cruciale del trasporto ferroviario nel decarbonizzare il settore dei trasporti e rammenta l'importanza di attuare pienamente il quarto pacchetto ferroviario affinché le ferrovie sviluppino tutte le loro potenzialità; invita ad adottare misure volte a ridurre gli oneri amministrativi ingiustificati parallelamente allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie; chiede alla Commissione di riferire con periodicità annuale al Parlamento sui progressi al riguardo; ritiene che la promozione del trasferimento modale e di un efficiente trasporto ferroviario e combinato, in particolare in situazioni transfrontaliere e ove mancano collegamenti nelle tratte ad alta intensità di utilizzo, debba essere una priorità per la rete TEN-T e debba essere attuata realizzando pienamente l'ERTMS, rimuovendo gli ostacoli normativi, operativi e tecnici all'interno della rete, assicurando parità di accesso per gli operatori ferroviari, accelerando l'elettrificazione, garantendo l'interconnessione e l'interoperabilità, anche attraverso l'ottimizzazione delle capacità delle infrastrutture e l'ammodernamento delle apparecchiature del materiale rotabile, sostenendo la ricerca e l'innovazione, compresa l'impresa comune Shift2Rail, nonché ottimizzando i corridoi ferroviari per il trasporto merci in funzione della domanda, in particolare nei centri logistici quali porti e aeroporti; sottolinea inoltre la necessità di definire i nodi di transito e terminali all'interno della rete, dotando nel contempo i nodi centrali di piattaforme di transito per agevolare il flusso di passeggeri e merci; mette in evidenza l'importanza di progetti che migliorino l'accessibilità, in particolare per le persone con disabilità e gli anziani;

32.  invita la Commissione ad adottare regolarmente obiettivi periodici vincolanti per la realizzazione dell'ERTMS, al fine di completare la sua introduzione all'interno della rete TEN-T centrale prevista per il 2030; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie dovrebbe fungere da autorità di sistema efficiente ed efficace e adempiere al proprio ruolo e alle proprie responsabilità in tema di ERTMS ampliati a norma del quarto pacchetto ferroviario; chiede una tabella di marcia per la realizzazione dell'ERTMS sui corridoi ferroviari per il trasporto merci da finanziare attraverso un progetto di comune interesse europeo nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea l'importanza della stabilità normativa per quanto riguarda le specifiche tecniche per l'interoperabilità in quanto si tratta di uno strumento per sbloccare gli investimenti nell'ERTMS, e chiede alla Commissione di analizzare attentamente ulteriori modifiche in sede di aggiornamento della STI per il 2030 e di garantire la compatibilità;

33.  evidenzia che l'infrastruttura ferroviaria europea deve garantire una capacità sufficiente sia per i treni merci che per i treni passeggeri, prevedendo un maggiore utilizzo delle infrastrutture e generando un maggiore rendimento degli investimenti; esorta la Commissione a dare priorità alla connettività ferroviaria transfrontaliera al fine di rafforzare il trasferimento modale nel trasporto internazionale di viaggiatori; pone l'accento, a tale proposito, sul potenziale dei treni notturni nell'assicurare spostamenti competitivi e rispettosi del clima; è del parere che un trasporto ferroviario transfrontaliero fluido sulla rete TEN-T e lungo i corridoi europei per il trasporto ferroviario delle merci richieda una collaborazione transfrontaliera obbligatoria tra i gestori delle infrastrutture; invita pertanto la Commissione a proporre misure vincolanti per i gestori delle infrastrutture nel quadro del riesame della TEN-T;

34.  sottolinea che lo sviluppo di servizi ferroviari ad alta velocità e di elevata qualità per i passeggeri lungo le reti centrali TEN-T deve costituire una priorità importante nei prossimi anni, al fine di creare una rete diffusa di collegamenti ferroviari ad alta velocità tra tutte le principali città europee attualmente prive di accesso a tali servizi e aumentare sensibilmente la competitività dei modi di trasporto terrestre sostenibili;

35.  pone l'accento sull'importanza del trasporto per vie navigabili interne quale modalità di trasporto sostenibile ed evidenzia la necessità di garantire un'infrastruttura di grande capacità adeguata alle esigenze future così come l'affidabilità, la qualità e buone condizioni di navigabilità delle vie d'acqua, in particolare alla luce dei cambiamenti climatici; riconosce l'importante ruolo dei porti quali nodi strategici sia nella rete centrale che nella rete globale; invita la Commissione a garantire collegamenti senza soluzione di continuità tra i porti interni e marittimi della rete centrale e globale e le reti ferroviarie e stradali, al fine di agevolare la multimodalità; chiede di intervenire per garantire la diffusione transfrontaliera armonizzata dei RIS e per agevolare l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili nel settore;

36.  chiede una tabella di marcia per lo sviluppo delle vie navigabili interne da finanziare attraverso un progetto di comune interesse nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

37.  mette evidenza il ruolo che i collegamenti marittimi di elevata qualità rivestono, non solo nell'ambito del commercio internazionale dell'UE, ma anche per il commercio interno della stessa UE; sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo delle autostrade del mare nel quadro della rete TEN-T così come del trasporto marittimo a corto raggio, dato che rappresentano modalità di trasporto sostenibili; ritiene che lo scopo del pilastro delle autostrade del mare consista nel facilitare i collegamenti e i servizi marittimi di corto raggio basati sulle esigenze, integrati senza soluzione di continuità con il trasporto terrestre e a complemento dello stesso, nell'agevolare la cooperazione fra i porti marittimi e nello stimolare il loro collegamento con l'entroterra nonché nel promuovere lo sviluppo e la diffusione, previa valutazione d'impatto, di combustibili puliti e alternativi così come di soluzioni di efficienza energetica per il trasporto marittimo; invita pertanto la Commissione a valutare quali punti terminali del corridoio centrale vadano messi a disposizione come collegamenti marittimi ad altri corridoi centrali, e se è opportuno aggiornare le mappe TEN-T in linea con i risultati di tale valutazione;

38.  sottolinea il ruolo cruciale rivestito dai porti marittimi e interni quali nodi strategici della rete dei trasporti che collegano il trasporto marittimo di corto raggio e d'alto mare alle reti ferroviarie e stradali, alle vie di navigazione interne e alle condotte, oltre a rappresentare il punto d'incontro delle catene logistiche di approvvigionamento; mette in rilievo l'importanza di garantire l'accessibilità dei porti TEN-T per le navi più grandi mediante misure di garanzia della capacità; mette in evidenza la dimensione transfrontaliera dei porti marittimi ed evidenzia che i porti non costituiscono soltanto un elemento del trasporto marittimo, ma sono anche, in misura crescente, un punto di incontro per tutti i modi di trasporto, oltre a far parte dell'economia energetica, industriale e blu; prende atto dell'importanza della cooperazione e del raggruppamento delle attività nei porti così come del relativo potenziamento; ritiene che la rete TEN-T dovrebbe pertanto agevolare i progetti intesi ad aumentare le sinergie all'interno dei porti tra le infrastrutture di trasporto, energetiche e digitali e prevedere azioni volte a migliorare i collegamenti ferroviari e stradali con i porti marittimi e di navigazione interna, ove necessario, al fine di sostenere il trasferimento modale e migliorare la logistica sostenibile;

39.  pone l'accento sull'importanza dei collegamenti marittimi a corto raggio per la connettività regionale, in particolare per le regioni periferiche e insulari; è del parere che i requisiti relativi alle autostrade del mare escludano i collegamenti marittimi di corto raggio; esorta pertanto la Commissione a semplificare tali requisiti nel regolamento TEN-T, al fine di porre i collegamenti marittimi su un piano di parità con quelli terrestri, tenendo conto, in particolare, dei collegamenti verso i porti della rete globale;

40.  sottolinea il potenziale in termini di riduzione significativa delle emissioni legate ai trasporti marittimi offerto da investimenti nelle infrastrutture portuali che sostengono l'uso di combustibili alternativi e la transizione alla ricarica delle batterie e alla fornitura elettrica quando le imbarcazioni sono ormeggiate; sottolinea che tali investimenti dovrebbero avere una priorità particolare, in quanto costituiscono un modo per promuovere il trasporto multimodale nei porti; chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente gli strumenti finanziari disponibili per stimolare gli investimenti a tal fine, e di sostenere ulteriormente lo sviluppo in corso di diverse tecnologie pulite stimolando la ricerca;

41.  esorta la Commissione a riconoscere il contributo più ampio che i porti possono offrire, al di là delle loro funzioni nell'ambito dei trasporti, agli sforzi di decarbonizzazione, in particolare il loro potenziale contributo allo sfruttamento dell'energia eolica sulla terraferma e in mare;

42.  sottolinea che il trasporto aereo e le relative infrastrutture, quali gli aeroporti, sono essenziali per collegare l'UE a livello globale e interno, comprese le regioni rurali, scarsamente popolate, periferiche, insulari e ultraperiferiche, nonché per garantire la multimodalità, ad esempio mediante l'interoperabilità, in particolare con il trasporto ferroviario, e creare sinergie tra le agenzie competenti dell'UE; ritiene che la rete TEN-T sia uno strumento importante per accelerare la diffusione di combustibili alternativi nel settore, nonché delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, fornendo la capacità necessaria negli aeroporti delle reti centrale e globale; ritiene che l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa Cielo unico europeo II+ sia urgente e fondamentale per garantire una connettività infrastrutturale più efficiente e sostenibile; rammenta che la crisi della COVID-19 ha evidenziato il valore del trasporto aereo per l'economia e la connettività di passeggeri e merci, mettendo pertanto in luce l'esigenza di garantirne la resilienza rispetto a nuovi rischi e crisi;

43.  reputa opportuno promuovere le sinergie e le complementarità delle reti TEN-T e TEN-E e, nel contempo, garantire pienamente le opportunità di finanziamento esistenti e future e i livelli di finanziamento per lo sviluppo della TEN-T; sottolinea, a tale riguardo, che le condotte non sono considerate soltanto un elemento delle infrastrutture energetiche, ma anche un fattore chiave per la transizione verso trasporti sostenibili; riconosce il ruolo delle condotte quale collegamento tra cluster industriali e poli di trasporto e quale mezzo di trasporto per le materie prime, e sottolinea la loro importanza per l'attuazione di determinate tecnologie di decarbonizzazione;

44.  sottolinea l'esigenza che tutti gli Stati membri abbiano una rete TEN-T ben sviluppata, intelligente, sicura e sostenibile che faciliti la mobilità, la connettività e l'accessibilità territoriale in tutta l'UE, in particolare nelle regioni periferiche, nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche, al fine di promuovere e stimolare il turismo europeo e internazionale; invita la Commissione a valutare le possibili sinergie con EuroVelo e i suoi 16 corridoi, in particolare aumentando il sostegno finanziario, al fine di promuovere un cicloturismo locale ed ecologico in Europa;

Orientamento strategico

45.  mette in evidenza il valore strategico per l'UE di mantenere all'interno della rete TEN-T stretti collegamenti di trasporto con i paesi terzi e di integrare ulteriormente i paesi partner dell'area europea di libero scambio (EFTA), i Balcani occidentali e la Comunità dei trasporti dell'Europa sudorientale, nonché i paesi del partenariato orientale, come pure di promuovere una migliore connettività con le zone periferiche dell'UE; ritiene altresì opportuno, a fronte degli investimenti strategici e della crescente influenza da parte di paesi terzi in questa regione, estendere i collegamenti di trasporto TEN-T ai paesi candidati, ai paesi del Mediterraneo meridionale e del partenariato orientale e all'Asia, sulla base delle norme dell'UE e delle garanzie di reciprocità; sottolinea inoltre l'importanza strategica del Mar Mediterraneo per l'Unione e la necessità di rafforzare le infrastrutture dei paesi del Mediterraneo meridionale e delle regioni insulari dell'UE;

46.  pone l'accento sull'importanza di mantenere i collegamenti TEN-T con il Regno Unito, iniziando a riconoscere quest'ultimo come "paese vicino" ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento TEN-T, salvaguardando nel contempo l'attuazione e il completamento di progetti infrastrutturali TEN-T concordati congiuntamente e garantendo che il Regno Unito partecipi al finanziamento di tale connessione; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle frontiere esterne dell'UE e a monitorare l'impatto del recesso del Regno Unito sulle regioni frontaliere; ricorda il ruolo importante del Regno Unito e del cosiddetto ponte terrestre quale parte della rete TEN-T e riconosce l'impatto negativo della Brexit sulla connettività, l'accessibilità e la coesione economica tra l'Irlanda e l'Europa continentale, nonché in tutta l'isola d'Irlanda; invita la Commissione a garantire un collegamento efficace dell'Irlanda con l'Europa continentale, con particolare riferimento alle rotte marittime, attraverso la rete centrale e globale, indipendentemente dalla forma che prenderanno le future relazioni tra Unione europea e Regno Unito;

47.  evidenzia che la rete TEN-T, con i suoi principali poli, ricopre una funzione strategica per l'Unione; esorta la Commissione a elaborare piani a tutela delle infrastrutture strategiche e dell'intera rete TEN-T; invita la Commissione a garantire che gli interessi strategici dell'UE, la proibizione dei prezzi di dumping, il pieno rispetto delle rigorose norme europee in materia di lavoro e il principio di reciprocità in termini di accesso agli appalti pubblici siano pienamente applicati durante le procedure di gara relative ai progetti TEN-T;

48.  sottolinea l'importanza di potenziare le sinergie tra le reti transeuropee nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni e tra i rispettivi corridoi, al fine di garantire un agevole accesso al mercato e la distribuzione di combustibili alternativi per i trasporti e di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze digitali del settore dei trasporti e dei suoi utenti;

49.  sottolinea che la politica in materia di infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-T, con l'obiettivo generale di migliorare la mobilità militare in tutta l'Unione, tenendo conto dell'equilibrio geografico e considerando i potenziali vantaggi per la protezione civile; insiste affinché le infrastrutture di trasporto nell'ambito delle tratte transeuropee della rete giudicate idonee a un duplice uso siano adattate rigorosamente in linea con il principio del "duplice uso", onde soddisfare le esigenze civili e di difesa; invita la Commissione a mantenere la sua proposta originaria per il finanziamento della mobilità militare nel quadro del QFP 2021-2027;

o
o   o

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(2) Testi approvati, P8_TA(2019)0420.
(3) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
(4) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0169.
(6) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 152.
(7) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 22.
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
(9) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_IT.pdf
(10) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_IT.pdf
(11) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_IT.pdf
(12) Nello specifico, gli adeguamenti stabiliti nella parte III dell'allegato (della risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa).
(13) Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(15) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
(16) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277), modificata in proposta di direttiva come da nota del Consiglio 8726/20 del 12 giugno 2020 (2018/0138(COD)).
(17) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(18) Come stabilito nell'accordo provvisorio del 17 giugno 2020 concluso durante i negoziati interistituzionali riguardanti il regolamento sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.


Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019 (2019/2132(INI))
P9_TA(2021)0011A9-0270/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3,

–  viste le relazioni annuali della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea per gli anni 2017, 2018 e 2019 (COM(2018)0540, COM(2019)0319 e COM(2020)0350),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016(1),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente(2),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"(4) (C(2016)8600),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto comunitario" (COM(2012)0154),

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016(5),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata (COM(2016)0448),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio intitolata "Nona relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM(2017)0407),

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione(6) (quarta direttiva antiriciclaggio), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE(7) (quinta direttiva antiriciclaggio),

–  vista l'analisi n. 07/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Applicazione del diritto dell'UE: le responsabilità della Commissione europea in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (Analisi panoramica)",

–  vista l'analisi n. 02/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Il processo legislativo dell'Unione europea dopo quasi 20 anni di quadro per legiferare meglio",

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0270/2020),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 288, terzo comma, e dell'articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo corretto ed entro i termini stabiliti, nonché di fornire i rimedi giurisdizionali sufficienti a garantire una protezione giuridica efficace nei settori che rientrano tra le competenze dell'UE; che la legislazione dell'UE è efficace solo nella misura in cui è, da un lato, tempestivamente recepita, in modo completo e accurato, e, dall'altro, correttamente applicata negli ordinamenti nazionali da parte degli Stati membri, condizione necessaria per garantire i benefici delle politiche dell'UE a tutti i cittadini europei nonché parità di condizioni per le imprese in tutto il mercato interno; che la legislazione dell'UE dovrebbe rispettare i principi di leale cooperazione, attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità;

B.  considerando che è necessario riconoscere l'importanza del contributo attivo dei parlamenti nazionali al corretto funzionamento dell'UE e assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà, conformemente alla procedura sancita dal protocollo n. 2 TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; che dovremmo continuare a promuovere una più stretta collaborazione con i parlamenti nazionali nel processo legislativo; che nel 2019 sono state presentate 159 relazioni e nessun parere motivato, su un totale di 4 918 e 439 pareri motivati presentati negli ultimi nove anni; che, ad oggi, la procedura del "cartellino giallo" è stata attivata solo tre volte, mentre il "cartellino arancione" non è mai stato utilizzato;

C.  considerando che il dialogo tra le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali è stato determinante per risolvere il 90 % delle procedure di infrazione dal 2014 a questa parte senza il coinvolgimento della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); che le procedure di infrazione dovrebbero essere impiegate come misura di ultima istanza; che la legislazione dell'UE dovrebbe essere formulata in modo da renderne agevole il recepimento nel diritto nazionale;

D.  considerando che le procedure EU Pilot sono state introdotte al fine di risolvere rapidamente potenziali violazioni del diritto dell'UE in una fase precoce, ove opportuno, attraverso un dialogo strutturato per la risoluzione dei problemi tra la Commissione e gli Stati membri; che il loro utilizzo è diminuito dal 2017 in quanto è stato riconosciuto che tale strumento aveva aggiunto alla procedura un ulteriore livello di burocrazia senza apportare un valore aggiunto; che la Commissione non ha ancora risposto alle ripetute richieste del Parlamento di essere tenuto informato riguardo a EU Pilot e alle procedure di infrazione avviate, in particolare quando risultano da petizioni;

E.  considerando che nel 2016 la Commissione ha definito priorità per i propri lavori sui casi di infrazione e sulle denunce concentrandosi sulle violazioni più serie del diritto dell'UE aventi significative ripercussioni sugli interessi dei cittadini e delle imprese, e che il 2017 è stato il primo anno in cui essa ha applicato questo nuovo approccio più mirato;

F.  considerando che le procedure di infrazione, unitamente ad altri meccanismi di attuazione e di promozione della conformità, garantiscono che i cittadini e le imprese dell'UE non siano penalizzati dal tardivo o incompleto recepimento o dall'incorretta applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; che le procedure di infrazione hanno il perverso effetto di far pagare ai cittadini il costo dell'incompleto recepimento o dell'incorretta applicazione del diritto europeo da parte degli Stati membri; che è auspicabile una cooperazione interistituzionale più efficace, a livello sia nazionale che unionale, nonché l'introduzione di nuovi meccanismi o la revisione dei meccanismi esistenti per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE;

G.  considerando che il rispetto dello Stato di diritto è la pietra angolare della democrazia, ed è alla base dei diritti fondamentali; che la difesa dello Stato di diritto è una condizione preliminare indispensabile per la difesa di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto derivato; che l'UE ha un ruolo da svolgere nella risoluzione delle questioni relative allo Stato di diritto ogniqualvolta si presentino; che i tribunali nazionali degli Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dal diritto dell'UE; che sistemi giudiziari efficaci e indipendenti negli Stati membri sono alla base della fiducia reciproca, su cui si fondano lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, un ambiente favorevole agli investimenti, la sostenibilità della crescita a lungo termine e la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

H.  considerando che la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili, organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, la libertà di espressione, il pluralismo dei media e la loro indipendenza dall'influenza o dalle pressioni politiche, il rispetto della legalità da parte di entità subnazionali e la lotta alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle economie legali sono condizioni fondamentali per garantire un equo trattamento di fronte alla legge e la difesa dei diritti dei cittadini, per prevenire gli abusi e assicurare la responsabilità di coloro che amministrano la cosa pubblica; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi essenziali del diritto alla libertà di espressione, e che media liberi e indipendenti svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, come precisato nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la "Carta") e nel TUE; che le campagne di disinformazione volte a fuorviare il pubblico in merito alle attività dell'UE riguardano altresì le misure prese per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri;

I.  considerando che l'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche quella fondata sulla disabilità; che numerosi atti legislativi finalizzati alla concreta attuazione di questo principio fondamentale non hanno trovato a tutt'oggi un'attuazione corretta in diversi Stati membri;

J.  considerando che Europol ha rilevato che una percentuale compresa tra lo 0,7 % e l'1,28 % del prodotto interno lordo annuo dell'UE viene utilizzata per attività finanziarie sospette come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, e che la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri perché non hanno recepito correttamente le direttive antiriciclaggio, in particolare la quarta e la quinta;

K.  considerando che alcuni Stati membri hanno introdotto regimi che comportano, direttamente o indirettamente, la vendita della cittadinanza dell'UE, e che sono state espresse serie preoccupazioni quanto alla possibilità che detti regimi favoriscano abusi, dando origine a problemi legati alla sicurezza e alla trasparenza, incrinando la fiducia dei cittadini nei valori e nei principi dell'UE e favoreggiando il terrorismo, la criminalità organizzata e il riciclaggio;

L.  considerando che, secondo la relazione della Commissione, la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta alla criminalità organizzata(8) non garantisce il livello minimo necessario di ravvicinamento per la gestione o la partecipazione a un'organizzazione criminale in base a una definizione unica di organizzazione criminale; che la decisione quadro permette agli Stati membri di non introdurre il concetto di organizzazione criminale nel loro diritto nazionale, ma di continuare ad applicare il diritto penale nazionale attuale ricorrendo alle norme generali in materia di partecipazione a reati specifici e di preparazione degli stessi, e che ciò può avere l'effetto di creare ulteriori divergenze nell'attuazione pratica della decisione quadro;

M.  considerando che la cosiddetta crisi dei rifugiati ha mostrato il bisogno di una riforma urgente del sistema europeo comune di asilo e di una maggiore condivisione degli oneri tra gli Stati membri; che i meccanismi obbligatori di ricollocazione di emergenza dei richiedenti asilo da Italia e Grecia si sono dimostrati inefficaci, causando in particolare gravi conseguenze di natura fisica e psicologica sui minori, e soprattutto sui minori non accompagnati; che la Commissione ha aperto procedure di infrazione nei confronti della Cechia, della Polonia e dell'Ungheria perché si sono rifiutate di conformarsi alle decisioni di ricollocazione;

N.  considerando che, secondo il codice frontiere Schengen, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è permesso solo in circostanze eccezionali e come soluzione di ultima istanza; che numerosi Stati membri hanno violato le norme prolungando i controlli alle frontiere senza una debita giustificazione; che la Commissione non ha ritenuto opportuno iniziare procedure di infrazione nei confronti di questi Stati membri;

O.  considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi essenziali del diritto alla libertà di espressione e che i media svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, come disposto dalla Carta e dal TUE;

P.  considerando che lo scopo della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento è limitare i danni causati dagli impatti delle crisi economiche sui bilanci pubblici, circoscrivendo attraverso i bail-in gli effetti dei default bancari sugli azionisti, gli obbligazionisti e i titolari di conti correnti con più di 100 000 EUR; che, con le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e in particolare con i bail-in da essa previsti, i correntisti e quindi i risparmiatori, rischiano di dover pagare per la cattiva gestione che causa l'insolvenza delle banche;

Q.  considerando che nel 2019 la Commissione ha continuato a monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della IV direttiva sui requisiti patrimoniali, della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e della direttiva sulla gerarchia dei creditori bancari; che nel 2019 sono state avviate procedure di infrazione nei confronti di 12 Stati membri che non avevano adottato le misure necessarie per il pieno recepimento della direttiva sulla gerarchia dei creditori bancari;

1.  accoglie favorevolmente le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE per gli anni 2017, 2018 e 2019, incluse le relazioni paese per paese; ritiene che queste relazioni annuali, il diritto di petizione e l'iniziativa dei cittadini europei siano strumenti preziosi per consentire ai legislatori dell'UE di individuare eventuali problemi; accoglie con favore l'impegno della Commissione di attribuire grande importanza al contributo dei cittadini, delle imprese e di altri portatori di interessi nell'individuazione delle violazioni del diritto dell'UE; sollecita la Commissione a intensificare il dibattito pubblico sulle sue relazioni annuali;

2.  prende atto del numero considerevole di petizioni che esprimono la preoccupazione dei cittadini dinanzi alle presunte violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri, e accoglie con favore la partecipazione dei cittadini all'esercizio dei loro diritti; ritiene tale monitoraggio fondamentale per individuare e prevenire i rischi per lo Stato di diritto, oltre che per i diritti e le libertà civili dei cittadini dell'UE, prima che detti rischi richiedano una risposta formale; accoglie con favore, a questo proposito, la prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto quale nuovo strumento di prevenzione e come parte del nuovo meccanismo annuale europeo per lo Stato di diritto; ribadisce il suo sostegno all'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, disciplinato da un accordo interistituzionale;

3.  ricorda che il Parlamento riceve ogni anno un numero considerevole di petizioni da parte di cittadini preoccupati che esprimono insoddisfazione per quanto riguarda lo stato di attuazione del diritto dell'UE negli Stati membri; è particolarmente preoccupato quanto alla prassi di rinviare un numero significativo di firmatari ad altri organi; ribadisce il proprio timore che tale approccio possa indurre i cittadini a credere che la loro voce non viene ascoltata dalle istituzioni dell'UE; sottolinea l'importante ruolo svolto dalla società civile e da altri portatori di interessi, in particolare informatori, nel monitoraggio e nelle segnalazioni riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE;

4.  esprime preoccupazione per il fatto che nel 2019 la Commissione ha avviato 797 nuove procedure di infrazione, un numero superiore a quello relativo al 2018 (644) e al 2017 (716); è altresì preoccupato in relazione al fatto che, nel 2019, la Commissione ha trasmesso 316 pareri motivati, rispetto ai 157 del 2018 e ai 275 del 2017; rileva, tuttavia, che nel 2019 erano ancora aperte 1 564 procedure di non conformità, in leggera diminuzione rispetto alle 1 571 procedure ancora aperte alla fine del 2018, e in leggero aumento rispetto a quelle ancora aperte nel 2017 (1 559); si compiace del fatto che il numero di procedure per mancato rispetto degli obblighi di recepimento tempestivo ancora aperte nel 2019 sia sceso a 599, il 21 % in meno rispetto al numero di procedure ancora aperte alla fine del 2018 (758);

5.  sottolinea il ruolo cruciale della CGUE in quanto unica istituzione incaricata di pronunciarsi sulla validità del diritto dell'UE, garantendo così la sua corretta interpretazione e applicazione da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri; ricorda che il procedimento pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'UE, che contribuisce a chiarire il modo in cui tale diritto deve essere interpretato e applicato; incoraggia i giudici nazionali a rivolgersi alla CGUE in caso di dubbio, evitando in tal modo le procedure di infrazione;

6.  fa osservare che, nel 2019, sono state avviate procedure di infrazione nei seguenti settori di politica principali, elencati in ordine decrescente in base al numero dei casi: ambiente, mercato interno, industria, imprese e PMI, mobilità e trasporti; nota con rammarico che la legislazione ambientale ha generato il maggior numero di problemi di recepimento e di applicazione nel 2019, mentre nel 2018 l'ambiente era al terzo posto in termini di nuove procedure di infrazione;

7.  rileva che, secondo tali relazioni, i settori in cui in quegli anni è stato avviato contro gli Stati membri il maggior numero di procedure di infrazione legate al recepimento sono stati l'ambiente, la mobilità, i trasporti e il mercato interno;

8.  sottolinea che la mancata applicazione non solo compromette l'efficienza del mercato interno, ma ha anche un impatto diretto sui diritti individuali e, di conseguenza, incide sulla credibilità e sull'immagine dell'Unione; considera che l'elevato numero di procedure di infrazione dimostra che garantire un'applicazione tempestiva, corretta ed efficace del diritto dell'UE negli Stati membri rimane una sfida e una priorità importante; invita la Commissione a fornire maggiori informazioni sui criteri applicati nell'ambito del nuovo approccio metodologico seguito a partire dal 2017 e volto a determinare i casi di infrazione e le denunce più gravi riguardanti il diritto dell'UE; si rammarica che il crescente numero di procedure abbia fatto aumentare in maniera costante dal 2017 il tempo medio necessario per indagare su potenziali violazioni del diritto dell'UE; invita la Commissione a ridurre i tempi medi per il trattamento delle denunce e delle procedure di infrazione; invita altresì la Commissione, se del caso, a ridurre drasticamente il tempo necessario per portare uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia a norma degli articoli 258 e 260 TFUE;

9.  osserva con preoccupazione che il tempo medio di recepimento nell'UE è aumentato, con direttive il cui recepimento nella legislazione nazionale ha richiesto, nel 2019, tre mesi in più rispetto al 2018; chiede che le procedure legislative siano adeguatamente programmate affinché vi sia tempo sufficiente per il recepimento; sottolinea che il diritto dell'UE deve essere formulato in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto dei principi di chiarezza giuridica, trasparenza e certezza del diritto; chiede adeguate valutazioni d'impatto ex ante ed ex post del diritto dell'UE; ricorda che la legislazione che dà origine alle procedure di infrazione più gravi risulta da direttive; ricorda che i regolamenti sono dotati di applicabilità diretta e vincolante in tutti gli Stati membri; invita quindi la Commissione, a ricorrere, per quanto possibile, ai regolamenti quando intende presentare proposte legislative;

10.  evidenzia il ruolo di controllo del Parlamento nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri per mezzo di petizioni e interrogazioni; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente il suo controllo sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri, in linea con l'analisi panoramica della Corte dei conti europea; sottolinea che un dialogo intenso e strutturato tra la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce è fondamentale per un'applicazione corretta ed efficace del diritto dell'UE, nonché per affrontare le questioni attinenti alla sovraregolamentazione durante il recepimento e l'applicazione di detto diritto; ricorda la necessità di istituire una banca dati e un sito web comuni per tutte le parti della procedura legislativa, al fine di accrescere la trasparenza nelle discussioni legislative; invita la Commissione a promuovere il rispetto della normativa in modo più coerente nei diversi settori di politica e, ove possibile e opportuno, a rafforzare strumenti di prevenzione come, ad esempio, la preparazione di piani di attuazione, tabelle di marcia, documenti esplicativi, siti web dedicati e lo scambio di buone pratiche per aiutare gli Stati membri a individuare i problemi di recepimento, ad affrontarli in una fase iniziale delle procedure di infrazione e a trovare soluzioni comuni, e quindi a migliorare l'efficacia della legislazione dell'UE;

11.  riconosce il lavoro svolto dalla Commissione europea e il suo rispetto del principio di sussidiarietà; evidenzia il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali e, ove pertinente, dei parlamenti regionali, nel controllo prelegislativo dei progetti di legge dell'UE; osserva che le attuali forme di cooperazione con i parlamenti nazionali potrebbero essere migliorate; si rammarica dell'attuale struttura della procedura per il meccanismo di controllo della sussidiarietà, che obbliga le commissioni dei parlamenti nazionali competenti per l'UE a dedicare un tempo eccessivo alle valutazioni tecniche e giuridiche dovendo nel contempo rispettare scadenze brevi; suggerisce una revisione di questi meccanismi per renderli più funzionali ed efficaci, e per consentire lo sviluppo di un approccio più politico al controllo della sussidiarietà in tutta l'UE; suggerisce altresì un ulteriore coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni, che rappresenta le autorità regionali e locali, nel controllo della sussidiarietà;

12.  è seriamente preoccupato dinanzi alla mancata attuazione delle direttive antiriciclaggio (quarta e quinta) da parte di un gran numero di Stati membri; esorta gli Stati membri a recepire urgentemente e correttamente dette direttive; accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, della comunicazione intitolata "Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo", che, unitamente a una serie di relazioni, può fornire un supporto alle autorità europee e nazionali per affrontare meglio il riciclaggio, compreso il rischio di finanziamento del terrorismo;

13.  esprime preoccupazione per le implicazioni di alcuni programmi in materia di investimenti e cittadinanza recentemente adottati da alcuni Stati membri; invita la Commissione a introdurre una legislazione atta a vietare tali pratiche;

14.  deplora la disomogeneità e la non adeguatezza della normativa europea destinata a contrastare la criminalità organizzata transfrontaliera, compresi, tra l'altro, il traffico di droga o la tratta di esseri umani; chiede che la Commissione continui a monitorare il corretto recepimento della decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ricorrendo ai poteri conferitigli dai trattati per fare rispettare la normativa; chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa di direttiva sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di rivedere la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, direttiva che comprenda un adeguamento delle fattispecie di reato al fine di dare specifico rilievo al carattere transfrontaliero delle organizzazioni criminali, più volte evidenziato nelle relazioni delle agenzie europee competenti, segnatamente Europol ed Eurojust, oltre che sanzioni più severe e che preveda l'aggiunta del reato di associazione criminale che, sul modello di quello mafioso, è caratterizzato da tattiche intimidatorie, associazione con l'intento deliberato di compiere attività criminali e capacità di condizionamento delle istituzioni pubbliche; ritiene che, in tale contesto, sarebbe auspicabile anche una normativa europea generale sul tema della protezione di coloro che cooperano con le autorità preposte all'applicazione della legge;

15.  sottolinea l'importanza di una normativa che permetta alle autorità di contrasto di aggredire efficacemente i patrimoni ottenuti illecitamente, impedendo ai criminali di trarre profitto dai loro reati e di reintrodurre poi i proventi di questi ultimi nell'economia legale o di utilizzarli per finanziare altre attività criminali; nota che la legislazione europea è lacunosa al riguardo, nonostante la prossima entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1805; accoglie con favore, pertanto, l'impegno della Commissione di rivedere tutta la normativa di riferimento in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell'UE, e di esaminare il bisogno eventuale di ulteriori regole comuni, con particolare riguardo agli aspetti del sequestro e della confisca dei beni proventi di reato anche in assenza di condanna definitiva, e della gestione di tali beni;

16.  si compiace degli sforzi esplicati dalla Commissione ai fini di un monitoraggio costante del pieno recepimento delle direttive sui diritti procedurali nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea cionondimeno la sua preoccupazione dinanzi alle criticità che persistono nel recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(9); sottolinea altresì la sua preoccupazione in relazione alle procedure di infrazione avviate contro vari Stati membri per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali(10);

17.  sottolinea la necessità di migliorare la legislazione fiscale dell'UE al fine di rendere i sistemi fiscali più trasparenti, responsabili ed efficaci, oltre che limitare la concorrenza sleale tra Stati membri e il proliferare dei cosiddetti paradisi fiscali; ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nelle politiche dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un sistema fiscale competitivo, equo e solido, adatto all'era digitale e ai nuovi modelli aziendali;

18.  si rammarica che la Commissione non abbia deciso di aprire procedure di infrazione nei confronti di quegli Stati membri che hanno violato le norme Schengen;

19.  critica gli Stata membri per non aver dato prova di solidarietà né condiviso le responsabilità nella ricollocazione dei richiedenti asilo;

20.  esorta gli Stati membri a recepire la legislazione dell'UE sulla lotta contro i reati gravi e il terrorismo; segnala, in particolare, le carenze a livello del recepimento individuate dalla Commissione in diversi Stati membri con riferimento alla direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo(11); nota che la maggior parte degli Stati membri nei confronti dei quali la Commissione ha portato avanti procedure di infrazione nel 2019 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sul codice di prenotazione (PNR)(12) ha nel frattempo notificato alla Commissione l'adozione delle misure necessarie per recepire con successo tale atto;

21.  invita le istituzioni dell'UE a garantire la piena attuazione della Carta in tutte le loro decisioni, azioni e politiche, come modo per sostenere il pluralismo, l'indipendenza e la libertà dei media; esprime preoccupazione dinanzi allo stato dei media nell'UE; condanna fermamente le pratiche volte a intimidire o a minacciare i giornalisti; rinnova, a tale proposito, il proprio invito alla Commissione a presentare una proposta globale di atto legislativo mirante a stabilire norme minime contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) in tutta l'UE; invita la Commissione a introdurre misure contro l'uso improprio dello strumento giuridico al fine di intimidire o danneggiare i giornalisti;

22.  condanna il crescente numero di campagne di disinformazione volte a fuorviare l'opinione pubblica circa le attività dell'UE, e riguardanti altresì le misure prese per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri; invita la Commissione a contrastare questo fenomeno in quanto finalizzato a indebolire il processo democratico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche dell'UE; invita la Commissione ad attuare una serie di azioni chiara, completa e di ampia portata per combattere la diffusione e l'impatto della disinformazione online in Europa, e assicurare la tutela dei valori e dei sistemi democratici europei;

23.  esprime preoccupazione dinanzi alle gravi carenze riscontrate nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di ambiente e di energia, in particolare per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, l'efficienza energetica, la perdita di biodiversità, il sovrasfruttamento delle risorse naturali e delle aree protette, il trattamento inadeguato delle acque reflue urbane e l'inquinamento dell'aria, che hanno anche pesanti ripercussioni sulla salute umana; osserva con preoccupazione che sono in corso 19 procedure di infrazione per recepimento non corretto delle disposizioni della direttiva sulla responsabilità ambientale, che è essenziale per garantire la corretta attuazione del principio "chi inquina paga" e la responsabilità per danni ambientali in generale;

24.  rileva, in particolare, con preoccupazione che la maggior parte degli Stati membri ha violato in maniera persistente e sistematica le norme europee in materia di valori limite sugli inquinanti atmosferici; sottolinea che il degrado dell'ecosistema e la perdita di biodiversità sono questioni di importanza fondamentale in tutta l'UE; invita la Commissione a proporre una nuova normativa sul ripristino degli ecosistemi che sia basata sugli obblighi esistenti già previsti dalla direttiva Habitat e da altre normative dell'UE, e che vada oltre; invita la Commissione a garantire con fermezza il recepimento rapido, completo e corretto di tutte le direttive ambientali dell'UE in tutti gli Stati membri, tenendo conto delle priorità stabilite nella sua comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione";

25.  sottolinea che la mancanza di un insieme coerente e completo di norme codificate riguardanti la buona amministrazione applicabili in tutta l'Unione rende difficile per i cittadini e le imprese comprendere facilmente e pienamente i loro diritti nel quadro del diritto dell'UE; sottolinea pertanto che la codifica delle norme sulla buona amministrazione sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti delle procedure amministrative – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto di essere sentiti e il diritto di ogni persona di avere accesso al proprio fascicolo – equivarrebbe a rafforzare i diritti dei cittadini e la trasparenza; ritiene che tale regolamento aumenterebbe l'efficacia, l'efficienza e la capacità delle pubbliche amministrazioni e dei servizi, rispondendo così alle esigenze di investimento e di riforma in tutta l'Unione europea;

26.  ribadisce il suo invito ad adottare un regolamento su un'amministrazione dell'UE aperta, efficace e indipendente sulla base dell'articolo 298 TFUE, e constata che la Commissione non ha presentato una proposta per dar seguito a tale richiesta; invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa per una legge europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento in tale settore;

27.  constata la particolare mancanza di recepimento, attuazione e supervisione del diritto dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonostante che la Commissione e il Consiglio insistano sulla grande urgenza di queste proposte durante il processo legislativo; invita la Commissione e le autorità nazionali a monitorare in modo proattivo e completo e ad assicurare l'applicazione del diritto dell'UE in tale ambito;

28.  riconosce che, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE e il buon funzionamento del mercato interno, i cittadini e gli imprenditori devono essere informati sulle questioni derivanti dall'applicazione quotidiana del diritto dell'UE; chiede una maggiore cooperazione in questo settore, anche attraverso il servizio SOLVIT;

29.  si rammarica della persistente mancanza di omogeneità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'effettiva attuazione della normativa volta alla costruzione di un'Unione sociale e inclusiva, e alla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili; esprime preoccupazione dinanzi alle gravi lacune e ai ritardi nell'applicazione del diritto dell'UE nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della normativa sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro, della direttiva sull'orario di lavoro(13) e della legislazione sulla parità di trattamento e di retribuzione tra donne e uomini; sottolinea l'ampia interpretazione data dalla CGUE nelle proprie sentenze del concetto di parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, e chiede alla Commissione di fare di più per contrastare la discriminazione e il divario retributivo di genere a livello europeo;

30.  invita la Commissione a garantire che la pandemia di COVID-19 non sia utilizzata dagli Stati membri come pretesto per una scorretta applicazione del diritto dell'UE e che eventuali ritardi nel recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici nazionali siano debitamente giustificati;

31.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale e ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 28 del 27.1.2020, pag. 108.
(2) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.
(3) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.
(4) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(6) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(7) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.
(8) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata (COM(2016)0448).
(9) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(10) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(11) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(12) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132.
(13) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).


Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020 (2020/2206(INI))
P9_TA(2021)0012A9-0266/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune,

–  visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

–  vista la dichiarazione della vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica(1),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal titolo "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), del 25 settembre 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, del 22 gennaio 2018,

–  vista la terza relazione del gruppo delle Nazioni Unite di eminenti esperti internazionali e regionali sullo Yemen, dal titolo "Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortured Land" (Yemen: una pandemia di impunità in una terra torturata), che copre il periodo dal luglio 2019 al giugno 2020,

–  vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, del 28 giugno 2016,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(2),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea(3),

–  vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) sulle donne e sulla pace e la sicurezza,

–  vista l'agenda europea sulla sicurezza 2015-2020,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo "Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – Guardare ai fatti" (JOIN(2020)0008),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa, del 17 giugno 2020,

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 settembre 2020, dal titolo "Relazione 2020 in materia di previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente",

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019, del 15 luglio 2019, del 14 ottobre 2019 e del 12 dicembre 2019, la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri dell'UE del 15 maggio 2020, le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2019, del 17 ottobre 2019 e del 1° ottobre 2020 sulle attività illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sul nord-est della Siria,

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo "Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-pandemia – Contributo della Commissione in previsione della riunione del 6 maggio 2020 fra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali" (COM(2020)0315),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0266/2020),

A.  considerando che il Parlamento ha il dovere e la responsabilità di esercitare il controllo democratico sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dovrebbe disporre delle informazioni necessarie in maniera trasparente e tempestiva nonché di mezzi efficaci per svolgere appieno tale ruolo, ivi incluso in relazione a tutti i programmi del settore industriale della difesa;

B.  considerando che la PESC dell'UE mira a garantire la sicurezza e la stabilità, promuovendo al contempo i valori europei di libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani;

C.  considerando che il mondo è chiamato a fronteggiare uno scenario di aggressiva concorrenza geopolitica che richiede meccanismi e capacità di risposta rapidi e adeguati in materia di politica estera;

D.  considerando che la necessità di una politica estera comune più forte, più ambiziosa, credibile e unita è divenuta cruciale, in quanto l'UE si trova ad affrontare molteplici sfide geopolitiche nell'intera regione, che riguardano in modo diretto o indiretto tutti i suoi Stati membri e i suoi cittadini;

E.  considerando che nel settore della politica estera e di sicurezza l'UE non è all'altezza del proprio potenziale in quanto manca unità tra gli Stati membri;

F.  considerando che nessun singolo Stato membro dell'UE è in grado di affrontare, da solo, le sfide globali cui l'Europa sta facendo fronte oggi; che una PESC ambiziosa ed efficace deve essere sostenuta da risorse finanziarie adeguate e da un meccanismo decisionale migliorato;

G.  considerando che, nel contesto della pandemia di COVID-19, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali si sono deteriorati in molte aree del mondo e che si è assistito a un aumento delle campagne di disinformazione e degli attacchi informatici a opera di paesi terzi; che, anziché un aumento della cooperazione multilaterale in linea con l'ordine internazionale basato su norme, si è registrata un'intensificazione delle tendenze isolazioniste, unilaterali e anti-globalizzazione e delle rivalità sistemiche;

H.  considerando che sfide quali la ricomparsa del populismo e dell'autoritarismo, la crescente riluttanza a rispettare il diritto internazionale, i diritti e lo Stato di diritto, e gli attacchi contro la democrazia liberale e il multilateralismo, unitamente alla concorrenza tra le grandi potenze, mutatasi in rivalità, soprattutto tra gli Stati Uniti e la Cina, rappresentano una vera sfida per la sicurezza internazionale e per i valori, gli interessi e l'influenza dell'UE, la quale corre il rischio di essere esclusa dalle sfere decisionali e di venire gravemente danneggiata da tale concorrenza;

I.  considerando che la politica europea di vicinato (PEV) rappresenta uno strumento fondamentale nelle relazioni con i vicini orientali e meridionali dell'UE;

J.  considerando che l'instabilità e l'imprevedibilità alle frontiere dell'Unione e nelle sue immediate vicinanze rappresentano una minaccia diretta per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri; che la pandemia di COVID-19 potrebbe comportare un deterioramento del contesto di sicurezza internazionale; che le gravi conseguenze economiche e sociali di questa pandemia avranno un forte impatto sugli attuali livelli di povertà e disuguaglianza globali, e che, pertanto, potrebbero sfociare in un profondo malessere sociale e in pesanti proteste, divenendo un nuovo elemento di instabilità in molti paesi che vivono situazioni di fragilità; che molte delle minacce emerse nel corso degli ultimi anni, tra cui gli attacchi informatici, i cambiamenti climatici e le pandemie, sono ora diventate realtà che hanno ripercussioni sempre più gravi su diversi aspetti della vita umana, nonché sulle opportunità di sviluppo, sull'ordine geopolitico mondiale e sulla stabilità;

K.  considerando che l'utilizzo dell'informazione marittima globale è essenziale per garantire una funzione di sorveglianza strategica, permettere l'analisi dei rischi nonché l'allarme rapido a beneficio dell'UE e degli Stati membri e rafforzare il supporto informativo alle operazioni di sicurezza marittima civili e militari;

L.  considerando che la lotta al terrorismo rappresenta una priorità fondamentale dell'agenda europea sulla sicurezza 2015-2020;

M.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la vulnerabilità dell'UE nei confronti dei regimi autoritari, la fragilità delle tradizionali alleanze esterne dell'UE e la necessità per l'Unione di garantire una politica estera coerente con i suoi valori fondamentali; che ciò dovrebbe fare rivalutare all'UE le proprie relazioni esterne affinché esse si fondino sui principi di solidarietà e di multilateralismo; che la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze di ampia portata colpiscono in particolare le persone più vulnerabili, soprattutto nelle regioni che presentano sistemi sanitari e sociali più deboli;

N.  considerando che negli ultimi anni sono emerse nuove sfide multidimensionali, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la messa in discussione degli accordi di non proliferazione delle armi, l'inasprimento dei conflitti regionali che hanno provocato lo sfollamento della popolazione, la concorrenza per le risorse naturali, la dipendenza energetica, i cambiamenti climatici, il consolidamento degli Stati falliti, il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, gli attacchi informatici o le campagne di disinformazione;

O.  considerando che, alla luce della cessazione di importanti accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo, nonché dei rapidi sviluppi in tema di nuove tecnologie nel settore delle armi, il disarmo, il controllo degli armamenti e la non proliferazione dovrebbero ricevere la massima attenzione nell'ambito della PESC al fine di proteggere i cittadini dell'UE, così come la stabilità e la sicurezza internazionali; che la posizione comune 2008/944/PESC deve essere aggiornata ai fini di una rigorosa applicazione e attuazione dei criteri;

Fare dell'UE un "partner di fiducia" in un ordine geopolitico in evoluzione

1.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 rappresenta un monito quanto alla necessità di una politica estera e di sicurezza più forte, autonoma, unita e assertiva che accresca la leadership dell'Unione sulla scena internazionale al fine di difendere e sviluppare un ordine internazionale basato su norme che garantisca il multilateralismo, la democrazia e i diritti umani, e di promuovere i suoi valori e i suoi interessi in maniera più decisa a livello globale; evidenzia che, in quest'ottica, l'UE deve innanzitutto aiutare in modo efficace i suoi partner nell'immediato vicinato;

2.  promuove e difende il ruolo dell'UE quale partner affidabile in tutto il mondo, "partner di fiducia" privilegiato per i soggetti terzi, intermediario imparziale fondato su principi ma non dogmatico, attore di riferimento per la risoluzione e la mediazione di conflitti, che promuove la diplomazia e il dialogo quale modo privilegiato per svolgere un ruolo costruttivo nei conflitti globali, quale promotore di primo piano dello sviluppo sostenibile e principale contributore del quadro multilaterale, ma anche quale attore globale pronto a intervenire in maniera autonoma e incisiva, ove necessario, per difendere i valori e gli interessi dell'UE, e che si assume le proprie responsabilità garantendo la propria sicurezza e promuovendo la pace e la stabilità internazionali, sulla base dei principi e dei valori della Carta delle Nazioni Unite e conformemente al diritto internazionale, nel rispetto dell'ordine internazionale basato su norme; è dell'opinione che, per accresce l'influenza globale dell'UE e promuovere il suo modello di potenza positiva e il suo ruolo responsabile nella governance globale, nonché al fine di consentirle di assumere le proprie responsabilità strategiche nel suo immediato vicinato, occorrano creatività, un atteggiamento più proattivo nonché un'unità e una solidarietà maggiori tra gli Stati membri, come pure l'impegno e le risorse di questi ultimi;

3.  evidenzia che la crescente instabilità a livello mondiale, il contesto sempre più conflittuale, l'erosione del multilateralismo e l'ascesa dell'autoritarismo, come pure le molteplici sfide globali – come ad esempio il crescente clima di conflitto, che conduce al proseguimento e, talvolta, alla ripresa di conflitti armati, anche alle frontiere orientali e meridionali del continente europeo, il terrorismo, i cambiamenti climatici e le minacce sempre più gravi per le risorse naturali, i flussi migratori incontrollati, i rischi sanitari, le minacce ibride come le campagne di disinformazione, le misure attive e gli attacchi informatici – dovrebbero indurre l'UE a sviluppare la propria autonomia strategica, intensificando al tempo stesso la cooperazione con i suoi alleati; sottolinea, a tale riguardo, che è importante che l'Unione istituisca una cooperazione più strategica con i paesi terzi, basata sulla fiducia e sul vantaggio reciproco, e dia vita ad alleanze con le democrazie che condividono i suoi stessi ideali, anche nell'emisfero australe, come pure a coalizioni ad hoc con altri partner affini, ove necessario;

4.  pone in rilievo, a tale proposito, la necessità che l'Unione collabori a più stretto contatto con partner chiave su scala globale e svolga un ruolo attivo nella difesa di istituzioni cardine per il diritto internazionale e il sistema multilaterale; insiste sull'importanza di rafforzare il partenariato dell'UE con le Nazioni Unite e la NATO, nonché di approfondire la cooperazione con organizzazioni quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani (OSA), la Lega degli Stati arabi, la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) e il Mercosur; chiede di intensificare la cooperazione e il coordinamento tra l'UE e la NATO, mettendo in comune conoscenze e risorse ed evitando duplicazioni, in modo da sviluppare un approccio complementare comune alle sfide attuali e future in materia di sicurezza a livello regionale e globale, nonché alle situazioni di conflitto, alle crisi sanitarie, alle minacce asimmetriche e ibride, agli attacchi informatici e alla disinformazione; enfatizza l'importanza della Corte penale internazionale (CPI) nelle indagini sui crimini contro l'umanità e nella difesa delle vittime, e accoglie con favore il forte sostegno espresso dall'Unione nei confronti della Corte, che è stata recentemente oggetto di pressioni e attacchi;

5.  esprime preoccupazione per la portata senza precedenti delle campagne di disinformazione e propaganda finanziate dallo Stato e non, che producono effetti devastanti sulle società, anche nel vicinato europeo e in particolare nei Balcani occidentali; condanna la manipolazione e la strumentalizzazione delle informazioni, ivi incluso da parte di attori statali, substatali e non statali malintenzionati, nonché le piattaforme e le organizzazioni utilizzate dai paesi terzi autoritari per finanziare e influenzare in modo diretto e indiretto i partiti e gli attori politici europei; si compiace della risposta assolutamente necessaria fornita dalle istituzioni dell'UE a questa nuova sfida, come l'istituzione di una nuova commissione parlamentare speciale incentrata sulle ingerenze esterne nei processi democratici dell'UE, inclusa la disinformazione, e l'adozione della decisione del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri(5); sottolinea la necessità di una risposta che non limiti i diritti e le libertà fondamentali; pone in rilievo l'importanza di un'efficace comunicazione strategica dell'UE e plaude al rafforzamento di Stratcom nel quadro del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e ai suoi sforzi volti a individuare e reprimere le campagne di disinformazione; evidenzia che è necessario che l'UE rafforzi ulteriormente le proprie capacità di contrastare in maniera proattiva le notizie false e la disinformazione, in quanto rappresentano una minaccia per la democrazia, e migliori la sua cultura della sicurezza al fine di proteggere meglio le reti di informazione e di comunicazione; invita l'UE a svolgere un ruolo di capofila nel promuovere un quadro collettivo di autodifesa e cooperazione per contrastare le minacce ibride e l'influenza malevola dei regimi autoritari, in particolare per quanto riguarda la governance democratica e le imprese private a livello globale; sottolinea pertanto la necessità che l'UE rafforzi le alleanze con altri attori democratici globali per far fronte a tali minacce su scala mondiale, anche attraverso istituzioni multilaterali riformate e più resilienti;

6.  insiste sul fatto che la politica estera e di sicurezza dell'UE debba essere imperniata attorno alla promozione degli obiettivi di cui all'articolo 21 TUE, quali la democrazia, la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali, incluse la libertà di religione o di credo, la protezione di tutte le minoranze e le comunità religiose, tra cui cristiani, ebrei, musulmani, non credenti e altri, e la promozione dell'uguaglianza di genere; accoglie con favore, a tale proposito, la recente decisione della Commissione di rinnovare il mandato dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE, ma esorta a procedere quanto prima a una nomina; invita le delegazioni dell'UE a monitorare con attenzione la situazione globale dei diritti umani, a identificare le tendenze e a sostenere gli sforzi profusi dalle organizzazioni della società civile al fine di invertire le tendenze negative per quanto riguarda i diritti umani in tutto il mondo; evidenzia che la politica estera e di sicurezza dell'UE è resa più efficace attraverso il ricorso alla condizionalità nei suoi incentivi economici e politici; ricorda, in tale contesto, che la Commissione dovrebbe monitorare e riferire regolarmente al Parlamento in merito alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi beneficiari dell'esenzione dal visto e dovrebbe sospendere tale esenzione in caso di violazioni nel paese interessato; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare i programmi di sostegno alla democrazia dell'Unione a livello globale, promuovendo processi a favore della democrazia dal basso verso l'alto e potenziando le capacità di resilienza istituzionali, nonché sostenendo il lavoro delle fondazioni politiche europee a favore del rafforzamento dei processi democratici; ribadisce l'invito espresso nella sua raccomandazione del 13 marzo 2019 a procedere a una riforma e a una revisione dei rappresentanti speciali e degli inviati speciali dell'UE;

7.  sottolinea che l'UE dovrebbe affrontare le cause profonde della migrazione, quali la povertà, l'insicurezza alimentare e nutrizionale, la disoccupazione, l'instabilità e la mancanza di sicurezza nei paesi terzi d'origine delle migrazioni illegali di massa; evidenzia che occorre altresì privilegiare il sostegno alla creazione di istituzioni stabili per promuovere lo sviluppo sostenibile della società in questi Stati;

Un nuovo livello di ambizione per la PESC: approcci regionali strategici basati su una volontà politica più forte

8.  ricorda che nessuno Stato membro dell'UE, da solo, dispone di sufficienti competenze e risorse per affrontare efficacemente le attuali sfide internazionali; ritiene, in tale contesto, che l'UE necessiti innanzitutto di una volontà politica genuina e più forte da parte degli Stati membri dell'Unione per definire e perseguire insieme la realizzazione degli obiettivi di politica estera dell'UE, quali la prevenzione dei conflitti e gli accordi di pace, e contrastare i tentativi dei paesi terzi di indebolire e dividere l'Unione, ivi incluso minacciando i valori europei; sottolinea che solo un'Unione europea forte e unita, dotata di una politica estera, di sicurezza e di difesa consolidata e in cui gli Stati membri dell'UE sostengono il VP/AR nell'attuazione degli obiettivi concordati, sarà in grado di svolgere un ruolo decisivo nel nuovo contesto geopolitico; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a coordinare eventuali azioni in risposta alla crisi della COVID-19, reciprocamente e con i partner internazionali, al fine di promuovere una risposta globale coerente e inclusiva alla pandemia e, a tale proposito, accoglie con favore l'approccio "Team Europe";

9.  ribadisce il suo invito a rivedere la strategia globale dell'UE al fine di trarre insegnamenti dalle nuove dinamiche geopolitiche, dalle minacce attuali, inclusa la pandemia di COVID-19, e dalle future sfide attese, nonché di valutare nuovamente gli obiettivi e gli strumenti della PESC; evidenzia che, contestualmente all'ulteriore sviluppo della cooperazione con i partner e gli alleati internazionali, l'UE deve accelerare il processo decisionale in materia di affari esteri e la sua capacità di collaborare con partner che condividono gli stessi principi, rafforzando nel contempo il multilateralismo, e rafforzare le sue capacità strategiche di azione, anche autonomamente se necessario; sottolinea che l'UE ha la responsabilità di costruire la sua autonomia strategica per quanto riguarda le questioni diplomatiche, di sicurezza e di difesa comuni nonché gli affari di ordine economico, sanitario e commerciale, in modo da far fronte al moltiplicarsi delle sfide comuni e difendere i propri interessi, le proprie norme e i propri valori nel contesto post-pandemia; insiste pertanto sulla necessità per i paesi europei di conservare la capacità di decidere e di agire autonomamente; esorta gli Stati membri ad attuare e applicare rapidamente il nuovo regolamento onde istituire meccanismi di controllo degli investimenti esteri nei settori critici; incoraggia gli Stati membri dell'UE a creare un nuovo consesso per la cooperazione multilaterale, attingendo all'eredità del comitato di coordinamento per il controllo strategico delle esportazioni multilaterali, al fine di monitorare e controllare l'esportazione di tecnologie, i flussi commerciali e gli investimenti sensibili che coinvolgono paesi che destano preoccupazione;

10.  ritiene che, ai fini del conseguimento degli obiettivi della PESC, vi sia ancora un grande potenziale non sfruttato nella combinazione e nell'integrazione di tutti gli aspetti di "hard power" e "soft power" dell'azione esterna dell'UE; rammenta, a tale riguardo, che la diplomazia del Parlamento europeo, con i suoi strumenti e canali distinti e complementari, costituisce un pilastro importante della politica estera dell'UE; è dell'opinione che il Parlamento europeo dovrebbe pertanto essere riconosciuto quale parte integrante dell'approccio "Team Europa" promosso dalla Commissione e dal SEAE; evidenzia, a tale proposito, l'importanza del ruolo del Parlamento in termini di mediazione e sostegno alla democrazia, nonché il valido contributo delle assemblee parlamentari all'azione esterna europea, anche in materia di sicurezza e difesa, e la necessità di promuovere la loro attività e garantire il corretto svolgimento del loro lavoro; invita il VP/AR e i presidenti della Commissione e del Consiglio a informare regolarmente il Parlamento e a coinvolgerlo nell'azione esterna dell'UE;

11.  ritiene che l'ambizione di poter contare su una politica estera e di sicurezza dell'Unione che sia solida, autonoma e pienamente sviluppata presuppone di disporre altresì di un corpo diplomatico con le stesse caratteristiche, formato fin dalla sua origine in una dimensione specificatamente europea; sostiene, in quest'ottica, il processo di creazione di una accademia diplomatica europea impegnata nell'istituzione di un sistema di selezione e formazione autonomo dei futuri corpi diplomatici dell'Unione, nell'ambito di una vera e propria carriera diplomatica europea;

12.  evidenzia che le disposizioni del trattato dell'UE sulla consultazione del Parlamento e sulla trasmissione di informazioni a quest'ultimo in materia di PESC dovrebbero tradursi in norme chiare per quanto riguarda la condivisione dei documenti pertinenti, inclusi i progetti di strategia, secondo modalità trasparenti e tempestive; esprime la necessità di migliorare in maniera sostanziale l'attuale modalità della Commissione e del SEAE di trasmettere al Parlamento ogni informazione sensibile o riservata; chiede inoltre che siano valutati modi per migliorare la qualità, la portata e il formato delle riunioni di commissione e degli scambi con il SEAE e la Commissione; ritiene che la "dichiarazione sulla responsabilità politica" del 2010 non costituisca più una base adeguata per le relazioni tra il Parlamento e il VP/AR e dovrebbe essere sostituita da un accordo interistituzionale per promuovere i diritti di controllo democratico del Parlamento, in conformità dei trattati; rammenta inoltre di aver chiesto una revisione della decisione del Consiglio che istituisce il SEAE;

13.  si rammarica per la mancanza di progressi in merito al miglioramento del processo decisionale relativo alle questioni inerenti alla PESC, con conseguenti ricadute sull'efficienza, la rapidità e la credibilità dell'azione e del processo decisionale dell'UE sulla scena internazionale; invita gli Stati membri ad avviare urgentemente un dibattito relativo alla possibilità di passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata quantomeno in specifici settori della PESC, come le decisioni su questioni relative ai diritti umani e le sanzioni, quale mezzo concreto per rafforzare l'influenza dell'UE sulla scena globale;

14.  accoglie con favore l'adozione di un nuovo regime globale dell'UE di sanzioni mirate in materia di diritti umani (una legge dell'UE simile alla legge Magnitsky), che consente all'UE di imporre sanzioni mirate nei confronti dei responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo; raccomanda che in futuro l'ambito di applicazione del regime di sanzioni sia esteso agli atti di corruzione;

15.  auspica una revisione degli elenchi delle attrezzature vietate per l'esportazione in paesi terzi, onde evitare che gli Stati membri forniscano strumenti che possono essere utilizzati per opprimere i cittadini, finanziati da fondi dell'UE;

16.  è favorevole a un dibattito a livello di Unione per esaminare nuove modalità di cooperazione, come ad esempio un Consiglio di sicurezza europeo, essendo giunto il momento di istituire ufficialmente strutture e istituzioni efficaci per migliorare la coerenza e l'influenza della politica estera e di sicurezza dell'UE; ritiene che tale idea vada discussa nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa e ribadisce la richiesta di istituire un Consiglio dei ministri della Difesa;

17.  evidenzia l'impegno dell'Unione a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite sulla scena internazionale e insiste pertanto sulla necessità di riformare il sistema delle Nazioni Unite, in modo che sia rafforzata la coerenza delle azioni di tutte le sue agenzie, organizzazioni e programmi, onde assicurare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030; chiede ancora una volta agli Stati membri di sostenere riforme relative alla composizione e al funzionamento del Consiglio di sicurezza, che lo rendano più efficiente e operativo, elemento fondamentale per salvaguardare la pace mondiale, con un'agenda che vada oltre la sicurezza militare e comprenda i flussi di profughi e degli sfollati, la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e la lotta contro le pandemie;

18.  pone in evidenza l'importanza vitale dell'UE per sostenere i processi democratici ed elettorali in corso e salvaguardarne la trasparenza e la legittimità;

19.  riconosce che la stabilità, la sicurezza, la pace e la prosperità dei Balcani occidentali e dei paesi del vicinato orientale e meridionale incidono direttamente sulla stabilità e la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come pure sulla sua immagine di attore geopolitico mondiale; sottolinea il fatto che l'Unione europea è il principale partner commerciale e investitore nei paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale; invita l'UE ad assumersi la propria responsabilità strategica nel suo vicinato e a svolgere un ruolo più tempestivo, attivo, unificato ed efficace nella mediazione e nella risoluzione pacifica delle tensioni e dei conflitti in corso, nonché nella prevenzione di eventuali conflitti futuri nel vicinato; ritiene che ciò possa essere conseguito privilegiando gli sforzi di costruzione preventiva della pace, tra cui la diplomazia preventiva e i meccanismi di allerta rapida, intensificando la cooperazione bilaterale e sostenendo le forze democratiche e lo Stato di diritto, creando incentivi positivi per la stabilizzazione e lo sviluppo socioeconomici, nonché accrescendo la resilienza delle società, con adeguate risorse di bilancio; riafferma il proprio fermo sostegno al formato Normandia, alla conferenza di Berlino sulla Libia e al gruppo di Minsk;

20.  ribadisce il proprio impegno a favore dell'allargamento dell'Unione quale fondamentale politica trasformativa dell'UE e plaude alla metodologia riveduta della Commissione e al maggiore accento che pone sulla natura politica del processo di allargamento; sostiene la prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali e si compiace del fatto gli Stati membri dell'UE abbiano ribadito il loro sostegno inequivocabile a tale prospettiva, come affermato nella dichiarazione di Zagabria del 6 maggio 2020, nonché della decisione di avviare negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord; invita il Consiglio e la Commissione ad avviare senza indugio le conferenze intergovernative con i due paesi in questione e, più in generale, ad accelerare il processo di adesione, dal momento che i paesi dei Balcani occidentali fanno geograficamente, storicamente e culturalmente parte dell'Europa; esorta la Bulgaria, in particolare, a non opporsi più all'apertura della conferenza intergovernativa con la Macedonia del Nord; sottolinea che l'integrazione dei due paesi nell'UE è di fondamentale importanza per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente, nonché per l'influenza dell'UE nella regione e non solo; insiste sulla necessità che il processo di adesione comporti una trasformazione democratica, economica ed ecologica sostenibile e una convergenza sociale, e che garantisca relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale; ricorda che il processo di allargamento si basa sul merito e si fonda su una condizionalità rigorosa ed equa, conformemente ai criteri di Copenaghen; ribadisce che l'adozione di riforme deve essere tangibile sul terreno e insiste sulla necessità di fornire parametri di riferimento per l'adesione chiari, trasparenti e coerenti nonché un'assistenza politica, finanziaria (IPA III) e tecnica continua per l'intera durata del processo, con una chiara misurazione dei progressi compiuti; sottolinea che i paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero allinearsi alle pertinenti dichiarazioni PESC del VP/AR a nome dell'UE e alle decisioni del Consiglio;

21.  accoglie con favore i risultati del vertice dell'UE con gli Stati del partenariato orientale (PO) e auspica un concreto impegno dei sei paesi nei processi di riforma necessari per costruire società più democratiche, più prospere, più eque, più stabili e più vicine ai valori e principi fondamentali; sottolinea che la cooperazione con i paesi del PO e con gli altri paesi del vicinato europeo dovrebbe rappresentare una priorità per la PESC in ragione dell'interesse cruciale dell'UE per lo sviluppo e la democratizzazione dei paesi in questione; invita la Commissione e il SEAE a continuare a rafforzare i legami economici e di connettività, a ricorrere ad accordi commerciali e di associazione, all'accesso al mercato unico e a contatti interpersonali approfonditi, anche mediante l'agevolazione e la liberalizzazione dei visti, qualora tutti i requisiti siano soddisfatti; sottolinea che quanto sopra potrà servire da incentivo per la promozione di riforme democratiche e l'adozione di regole e norme dell'Unione; invita l'UE a mantenere una differenziazione caso per caso all'interno dei paesi del PO improntata ai principi "più progressi, più aiuti" e "meno progressi, meno aiuti"; riconosce l'esperienza e la competenza esclusive dei paesi del PO, tra cui il loro contributo alle missioni, ai gruppi tattici e alle operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PSDC), e chiede di intensificare la cooperazione tra l'UE e il PO per le politiche di difesa correlate all'Unione;

22.   sostiene le rivendicazioni di libertà, democrazia e dignità del popolo bielorusso, nonché la richiesta di nuove elezioni presidenziali libere ed eque; riconosce il ruolo fondamentale del consiglio di coordinamento in rappresentanza delle proteste del popolo bielorusso; condanna fermamente la violenta repressione di manifestanti pacifici e plaude all'imposizione di sanzioni contro il regime di Lukashenko, compreso lo stesso Aliaksandr Lukashenko, e ribadisce la sua posizione di non riconoscere i risultati falsificati delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020; chiede all'UE di rivedere radicalmente le sue relazioni con la Bielorussia in considerazione del mancato rispetto da parte del regime degli impegni assunti nel quadro del diritto internazionale e dei suoi accordi con l'UE, anche per promuovere la stabilizzazione socioeconomica, lo sviluppo e il sostegno alle forze democratiche;

23.  insiste sull'importanza dell'impegno dell'UE a sostegno della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dei suoi partner all'interno dei loro confini riconosciuti a livello internazionale; esprime preoccupazione per la proliferazione di zone critiche di conflitto nei paesi del vicinato più immediato dell'UE, nonché per i conflitti latenti e per l'occupazione di fatto di territori di Stati sovrani da parte della Federazione russa; ribadisce la propria condanna per le politiche aggressive della Russia nei confronti dell'Ucraina, il ruolo negativo della Russia in diversi conflitti latenti e le pressioni russe su alcuni dei paesi dell'immediato vicinato dell'UE, oltre alle violazioni dei diritti dei tatari di Crimea, al blocco del Mar d'Azov, alla continua confisca dei giacimenti di gas ucraini nel Mar Nero, nonché alla violazione dell'integrità territoriale della Georgia e della Moldova; resta pienamente impegnato a favore della politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea; invita la Russia ad assumersi le proprie responsabilità, ad adoperare la sua influenza sui separatisti da essa sostenuti e a tenere pienamente fede ai suoi impegni assunti nel quadro degli accordi di Minsk; sottolinea la necessità che l'UE intensifichi i suoi interventi per la risoluzione pacifica dei cosiddetti "conflitti congelati", anche nell'ambito di un dialogo con i paesi terzi coinvolti, promuova attivamente soluzioni basate sulle norme e i principi del diritto internazionale, sulla Carta delle Nazioni Unite e sull'Atto finale di Helsinki dell'OSCE del 1975, e rafforzi il sostegno ai civili, agli sfollati interni e ai profughi vittime di conflitti; chiede altresì che la Federazione russa rinunci all'occupazione dei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione Tskhinvali/Ossezia del Sud, e interrompa l'integrazione de facto di entrambe le regioni nell'amministrazione russa;

24.  prende debitamente atto dell'accordo su un cessate il fuoco integrale nel Nagorno-Karabakh e dintorni firmato dall'Armenia, dall'Azerbaigian e dalla Russia il 9 novembre 2020; si augura che tale accordo salvi la vita di civili e militari e offra migliori prospettive per una soluzione pacifica di questo conflitto mortale; deplora che il cambiamento dello status quo sia avvenuto con il ricorso alla forza militare anziché a negoziati pacifici; condanna fermamente l'uccisione di civili e la distruzione di strutture civili e luoghi di culto, come pure l'impiego denunciato di munizioni a grappolo nel conflitto; esorta sia l'Armenia che l'Azerbaigian a ratificare, senza ulteriori indugio, la Convenzione sulle munizioni a grappolo che ne vieta integralmente l'uso; insiste sul fatto che non è ancora stata trovata una soluzione duratura e che il processo per conseguire la pace e determinare il futuro status giuridico della regione dovrebbe essere guidato dai copresidenti del gruppo di Minsk e improntato ai principi fondamentali del gruppo; pone in evidenza l'urgente necessità di garantire che l'assistenza umanitaria possa raggiungere le persone in stato di bisogno, che sia garantita la sicurezza della popolazione armena e del suo patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh e che gli sfollati interni e i profughi possano ritornare al loro precedente luogo di residenza; chiede che siano debitamente indagate tutte le accuse di crimini di guerra e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita l'UE a svolgere un ruolo più significativo nella risoluzione del conflitto e a non lasciare il destino della regione nelle mani di altre potenze;

25.  accoglie con favore la prossima comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale; invita l'UE a riconoscere le specificità di ciascuno dei paesi della regione del Mediterraneo meridionale nelle sue politiche inerenti alla regione; la invita a intensificare la cooperazione con gli attori regionali, come la Lega degli Stati arabi, l'Unione Africana e l'Unione per il Mediterraneo, e a sostenere attivamente la cooperazione intraregionale tra i paesi del vicinato meridionale, quale strumento indispensabile per la sicurezza e lo sviluppo economico sostenibile; sottolinea la necessità di rafforzare le relazioni dell'Unione con i paesi del Nord Africa; deplora che, a 25 anni dall'avvio del cosiddetto processo di Barcellona, non sia stata ancora ultimata la costruzione di uno spazio comune di prosperità, stabilità e libertà con gli Stati mediterranei del vicinato meridionale; sostiene pienamente il processo di Berlino e si compiace di tutte le iniziative delle Nazioni Unite volte a trovare una soluzione politica globale alla crisi in Libia;

26.  sottolinea la necessità che l'UE presti maggiore attenzione al conflitto in corso in Siria e si adoperi affinché i membri del regime siriano e dei suoi alleati, in particolare Russia e Iran, responsabili di numerosi crimini di guerra commessi dal 2011 a questa parte, siano consegnati alla giustizia;

27.  ritiene che l'UE debba continuare a svolgere un ruolo proattivo in ordine al processo di pace in Medio Oriente e alla conclusione di un accordo tra le parti, anche sulle questioni riguardanti un accordo sullo status definitivo, considerando in particolare la necessità di mantenere le condizioni sul terreno per una soluzione pacifica fondata sulla coesistenza di due Stati, sulla base dei confini del 1967, con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati, con uno Stato di Israele sicuro e uno Stato palestinese indipendente, democratico, contiguo e sostenibile, che esistano fianco a fianco in pace e sicurezza, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale;

28.  prende atto degli accordi di Abramo che hanno normalizzato le relazioni diplomatiche tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein; plaude, a tale riguardo, al ruolo svolto dagli Stati Uniti nel facilitare tali accordi; richiama l'attenzione sul fatto che Stati arabi come l'Egitto o la Giordania, che da anni mantengono relazioni diplomatiche con Israele, hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere il dialogo sul processo di pace in Medio Oriente, anche in materia di sicurezza e stabilità; sottolinea la continua importanza di investire in negoziati significativi tra Israele e Palestina; si compiace del fatto che una delle premesse degli accordi di Abramo sia stata la sospensione dei piani di annessione in Cisgiordania e invita tutte le parti a rispettarla;

29.  accoglie con favore il recente accordo tra i poteri politici palestinesi sulla celebrazione delle elezioni legislative e presidenziali entro i prossimi sei mesi e sottolinea che le elezioni democratiche si confermano una priorità fondamentale per l'Unione; insiste sulla necessità di sostenere il processo di pace in Medio Oriente e di garantire sufficienti risorse finanziarie per le attività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA), in stretta collaborazione con i donatori internazionali;

30.  plaude all'impegno dell'UE di preservare il piano d'azione congiunto globale (PACG) e a garantirne la piena attuazione da parte di tutte le parti; sottolinea che il suddetto accordo multilaterale è un risultato cruciale della diplomazia europea, che permane un caposaldo essenziale dell'architettura mondiale di non proliferazione, fungendo da pietra angolare della pace, della sicurezza e della stabilità a livello regionale, e che è nell'interesse dell'Unione garantirne la piena preservazione e attuazione; chiede agli Stati Uniti di astenersi da azioni unilaterali, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale nonché a un ordine internazionale basato su regole; esorta il VP/AR ad avvalersi di tutti i mezzi politici e diplomatici a disposizione per salvaguardare il PACG; invita il VP/AR, viste le esistenti rivalità nella regione del Golfo, a intensificare il dialogo politico con i paesi della regione al fine di promuovere l'allentamento delle tensioni e un'architettura di sicurezza regionale inclusiva, in linea con le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 10 gennaio 2020; lo invita altresì, a tale proposito, a valutare la possibilità di nominare un inviato speciale per la regione del Golfo onde agevolare tale compito;

31.  invita la Francia, la Germania e il Regno Unito, in quanto firmatari del PACG, nonché l'UE e i suoi Stati membri, a rafforzare la loro unità, deterrenza e resilienza contro le sanzioni secondarie di paesi terzi e ad attuare misure per salvaguardare gli interessi legittimi dell'Unione, anche mediante la piena operatività dello strumento a sostegno degli scambi commerciali (INSTEX); respinge la nuova imposizione unilaterale ed extraterritoriale di sanzioni da parte degli Stati Uniti a seguito del loro ritiro dal PACG, in quanto lede i legittimi interessi economici e di politica estera dell'UE, in particolare ostacolando il commercio umanitario con l'Iran nel contesto della pandemia di COVID-19; invita gli Stati Uniti a riaderire senza condizioni al PACG, sollecitando parallelamente l'Iran a riconformarsi pienamente gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo; condanna, a questo proposito, la decisione dell'Iran di iniziare ad arricchire l'uranio al 20 %, cosa che costituisce una diretta e grave violazione dell'accordo sul nucleare;

32.  prende atto della relazione del gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali delle Nazioni Unite sullo Yemen, secondo cui il governo yemenita, gli Houthi, il consiglio di transizione meridionale e i membri della coalizione guidata dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario internazionale, qualificabili come crimini di guerra, come ad esempio attacchi indiscriminati contro civili e strutture civili; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che non vi sia impunità per i reati più gravi, anche sostenendo il deferimento della situazione nello Yemen alla Corte penale internazionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a introdurre sanzioni mirate contro i funzionari dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti coinvolti in presunti crimini di guerra; invita una volta di più gli Stati membri a interrompere le vendite di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, vendite che non fanno altro che renderli complici del perpetuarsi del conflitto e del prolungamento delle sofferenze del popolo yemenita;

33.  è del parere che l'UE debba definire con urgenza una migliore strategia geopolitica e globale per le sue relazioni a breve, medio e lungo termine con la Turchia, in particolare alla luce del continuo regresso democratico e della crescente assertività della politica estera turca, che contribuisce all'inasprimento delle tensioni e ha un impatto destabilizzante che minaccia la pace e la stabilità regionali nel Mediterraneo orientale, in Medio Oriente e nel Caucaso meridionale, nonché del suo ruolo nei conflitti in Siria, in Iraq, in Libia e nel Nagorno-Karabakh;

34.  chiede all'UE di svolgere un ruolo di rilievo nel Mediterraneo, essendo ormai un attore in grado di garantire la stabilità della regione, anche nell'ottica di combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e l'immigrazione irregolare; sottolinea che i lavori legislativi in corso riguardo al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo rappresentano un'occasione fondamentale per i colegislatori dell'UE di migliorare la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione ai fini di una minore dipendenza dalla Turchia;

35.  ribadisce che i negoziati di adesione con la Turchia sono formalmente congelati tenuto conto della situazione dei diritti umani, del regresso democratico e delle sfide allo Stato di diritto all'interno del paese; ritiene che le relazioni con la Turchia non debbano fondarsi su un processo di adesione illusorio e sorpassato; insiste sul fatto che la creazione di un contesto stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale è nell'interesse strategico comune dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e della Turchia; ricorda, tuttavia, che il dialogo essenziale che deve prevalere nella creazione di un siffatto contesto stabile e sicuro può esistere soltanto evitando qualsiasi provocazione unilaterale, tanto più con azioni militari, navali o aeree; ricorda a tale proposito la piena solidarietà dell'UE nei confronti dei suoi Stati membri, Grecia e Cipro;

36.  ribadisce che l'Unione è pronta a ricorrere a tutti gli strumenti e a tutte le opzioni a sua disposizione, compresi quelli di cui all'articolo 29 TUE e all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la difesa dei suoi interessi e di quelli dei suoi Stati membri; ricorda le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 in cui si invitano gli Stati membri ad adottare ferme posizioni nazionali in merito alla loro politica di esportazione di armi alla Turchia, sulla base delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC, tra cui la rigorosa applicazione del criterio 4 sulla stabilità regionale; invita inoltre il VP/AR e il Consiglio a valutare l'avvio di un'iniziativa intesa ad obbligare tutti gli Stati membri a bloccare le licenze di esportazione di armi verso la Turchia conformemente alla posizione comune; ricorda le conclusioni del Consiglio del 1º ottobre 2020 in cui si sottolinea che l'UE si avvarrà di tutti gli strumenti e le opzioni a sua disposizione, tra cui l'imposizione di un regime di sanzioni alla Turchia, per difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri; rinnova l'invito al VP/AR fintantoché la Turchia non cesserà le azioni unilaterali illegali in corso nel Mediterraneo orientale, contrarie alla sovranità di qualsiasi Stato membro dell'UE e al diritto internazionale e non avvierà un dialogo basato su tale diritto; invita la leadership della NATO a comunicare senza mezzi termini alla Turchia che non tollererà le aggressioni del paese contro altri membri della NATO;

37.  condanna fermamente la firma dei due memorandum d'intesa tra la Turchia e la Libia sulla delimitazione delle zone marittime e su una cooperazione militare e di sicurezza globale che sono interconnessi e violano chiaramente il diritto internazionale e la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che impone un embargo sulle armi nei confronti della Libia;

38.  condanna fermamente il ruolo destabilizzante della Turchia, che mette a rischio la fragile stabilità dell'intera regione del Caucaso meridionale; invita la Turchia ad astenersi da qualsiasi ingerenza nel conflitto del Nagorno-Karabakh, tra cui l'offerta di assistenza militare all'Azerbaigian, nonché a desistere dalle proprie azioni destabilizzatrici e a promuovere attivamente la pace; condanna inoltre il trasferimento di combattenti terroristi stranieri da parte della Turchia dalla Siria e da altre zone al Nagorno-Karabakh, come confermato da attori internazionali, tra cui i paesi che copresiedono il Gruppo di Minsk dell'OSCE; deplora la sua volontà di destabilizzare il Gruppo di Minsk dell'OSCE perseguendo la finalità di svolgere un ruolo più decisivo nel conflitto;

39.  sottolinea che è indispensabile e nell'interesse reciproco dell'UE e del Regno Unito, in particolare in ragione della loro comunanza di principi e valori, nonché della vicinanza geografica e della reciproca cooperazione strategica di lunga data, concordare risposte comuni per affrontare le sfide in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa basate sui principi del multilateralismo, sulla risoluzione dei conflitti mediante il dialogo e la diplomazia e sul diritto internazionale, tenendo presente che la maggior parte delle minacce internazionali colpisce entrambe le parti con la stessa intensità; accoglie con favore la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, che fornisce chiarezza e certezza ai cittadini e alle imprese di entrambe le parti; sottolinea che sta attualmente esaminando l'accordo e intende monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo tra l'UE e il Regno Unito in tutti i suoi dettagli;

40.  insiste sul fatto che la cooperazione transatlantica si conferma cruciale ed è fondamentale per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE; chiede un maggiore impegno per un saldo e rinnovato partenariato transatlantico e un dialogo costante, basato sul rispetto reciproco e su azioni concrete per promuovere il multilateralismo, lo Stato di diritto, i diritti umani, la cooperazione transatlantica in materia di sicurezza ed economia e la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché per mantenere il sistema internazionale basato su regole onde affrontare le sfide e le crisi attuali e future in materia di politica estera, sicurezza e scambi commerciali, con particolare riferimento all'attuale emergenza sanitaria e alle sfide economiche, sociali, di sicurezza e politiche che comporta;

41.  insiste sulla necessità di rafforzare il partenariato transatlantico allo scopo di affrontare più efficacemente la pandemia e altre importanti sfide internazionali come i cambiamenti climatici; riconosce la necessità di impostare la cooperazione UE-USA su nuove basi, per contrastare le ambizioni nazionalistiche, autoritarie ed egemoniche, le tensioni espansionistiche in Medio Oriente e nel Golfo, la multipolarità degli operatori economici che stanno acquisendo una posizione sempre più dominante e l'attuale crisi economica su entrambe le sponde dell'Atlantico; accoglie con favore l'iniziativa dell'UE di instaurare un dialogo transatlantico sulla Cina;

42.  ritiene che tale partenariato possa avere successo soltanto se fondato su relazioni di valori e interessi condivisi e sul rispetto del diritto internazionale e delle istituzioni multilaterali, ma anche sulla fiducia, che negli ultimi anni ha purtroppo risentito negativamente di azioni unilaterali eccessive che hanno indebolito anche i quadri multilaterali di cui fanno parte l'UE e i suoi Stati membri; deplora al riguardo le tendenze unilateraliste dell'Amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump; sottolinea che l'indebolimento dei legami occidentali permette ai paesi illiberali di colmare il vuoto di leadership sulla scena internazionale; esprime l'auspicio che gli Stati Uniti invertano la propria rotta degli ultimi anni per quanto riguarda il ritiro dall'ordine mondiale multilaterale basato su regole, consentendo la ripresa di una stretta unità di azione transatlantica pienamente allineata ai valori e ai principi condivisi dall'UE e dagli Stati Uniti; ribadisce la necessità che i paesi europei membri della NATO si assumano maggiori responsabilità nella protezione dello spazio transatlantico e rispondano alle nuove minacce ibride; sottolinea che, unendo le forze con gli Stati Uniti in tali sforzi di consolidamento della pace in futuro, vi sarebbero maggiori sinergie, il che permetterebbe di gestire al meglio le sfide globali;

43.  condanna con la massima fermezza l'attacco perpetrato al Congresso degli Stati Uniti da un gruppo di rivoltosi incitati dalle teorie cospirative del Presidente Donald Trump e dalle accuse infondate di brogli nelle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020; confida nel fatto che gli Stati Uniti garantiranno un pacifico passaggio di poteri al Presidente eletto Joseph Biden e alla vicepresidente eletta Kamala Harris; è allarmato per l'ascesa del populismo e dell'estremismo su entrambe le sponde dell'Atlantico e sottolinea l'urgente necessità di difendere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto a livello globale;

44.  invita a mantenere una posizione salda e unitaria nei confronti della Federazione russa, anche attraverso la revisione dei cinque principi di politica fondamentali dell'UE; chiede di elaborare una nuova strategia UE-Russia che mandi alla fazione pro-democrazia della società russa un segnale chiaro riguardo alla costante intenzione dell'UE di impegnarsi e cooperare; chiede inoltre che il regime delle sanzioni sia rafforzato, soprattutto alla luce degli sviluppi in corso relativi al tentato omicidio di Alexei Navalny in territorio russo per mezzo di un agente nervino militare appartenente alla famiglia "Novichok" sviluppata in Russia; si compiace dell'adozione da parte del Consiglio "Affari esteri" di misure restrittive legate all'uso di armi chimiche nel tentato omicidio di Alexei Navalny; ribadisce la richiesta di un'indagine internazionale indipendente sul suo avvelenamento;

45.  ribadisce che il rispetto degli accordi di Minsk è una condizione fondamentale per qualsiasi cambiamento sostanziale nelle relazioni UE-Russia; si rammarica del ruolo negativo svolto dalla Russia nelle campagne di disinformazione e in altre forme di guerra ibrida condotte contro l'UE e l'Occidente, che cercano di indebolire la nostra coesione interna e quindi la nostra capacità di agire efficacemente sulla scena globale; si rammarica, inoltre, delle uccisioni mirate perpetrate nel territorio dell'UE e dell'uso di armi chimiche, nonché della difficile situazione interna in materia di diritti umani e libertà fondamentali; sottolinea la necessità di esercitare pressioni sulla Federazione russa affinché rispetti il diritto e i trattati internazionali; esprime preoccupazione dinanzi alle ripetute violazioni, da parte della Russia, degli accordi e delle norme sul controllo degli armamenti, che hanno portato al collasso del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), nonché dinanzi alle violazioni, da parte di tale paese, della convenzione sulle armi chimiche, mediante l'uso di agenti nervini di tipo militare sia a livello nazionale che all'interno del territorio dell'UE;

46.  sottolinea che l'Africa è un importante partner strategico nel sistema multilaterale; accoglie con favore gli sforzi in atto per ridefinire e migliorare significativamente la strategia UE-Africa utilizzando un modello che non sia basato su un rapporto donatore-beneficiario bensì su un partenariato congiunto e coordinato tra eguali, nonché sull'instaurazione di relazioni reciprocamente vantaggiose con una comprensione chiara delle responsabilità e degli interessi rispettivi e reciproci, in vista dello sviluppo di un partenariato equo, incentrato sulle persone e sostenibile, anche in termini di diritti umani, sicurezza e cooperazione nella lotta al terrorismo; evidenzia, a tale riguardo, la necessità di rivolgere un'attenzione particolare alla situazione nella regione del Sahel, dati la crescente instabilità e gli importanti effetti, diretti e indiretti, per l'Unione di quanto accade in detta regione; insiste su una visione europea della solidarietà di fronte all'evoluzione della situazione in Libia, ma anche dei diritti umani, nella politica di aiuto allo sviluppo e nel consolidamento degli accordi di partenariato economico; chiede un approccio e uno sforzo comuni dell'UE per rafforzare la connettività, la consapevolezza e l'impegno dell'Unione nei confronti dell'Africa; ricorda che la presenza e un impegno credibile dell'Europa sono fondamentali per mitigare le sfide umanitarie e socioeconomiche;

47.  rileva l'importanza che le missioni europee di sviluppo delle capacità e di formazione rivestono nella promozione della pace, della sicurezza e della stabilità in Africa; ribadisce l'importanza delle missioni e delle operazioni di stabilizzazione dell'UE dispiegate in Africa, in particolare nelle regioni subsahariana e del Sahel, e invita il SEAE e il Consiglio a garantire che il mandato e i mezzi delle missioni PSDC in Africa siano rafforzati, e che queste siano messe in grado di continuare ad operare efficacemente al fine di rispondere alle gravi sfide che si trovano ad affrontare; sottolinea il ruolo guida dell'UE nella risoluzione diplomatica e pacifica dei conflitti, compresi le iniziative di mediazione e i programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

48.  ritiene che una relazione rafforzata con l'America latina e i Caraibi (ALC) sia cruciale per la strategia geopolitica dell'UE nel mondo; sottolinea la necessità che l'Unione rafforzi i legami che la uniscono ai paesi ALC, che tutti insieme rappresentano un terzo dei membri dell'ONU, sulla base di valori e principi comuni, in particolare nella difesa dell'ordine multilaterale basato su regole, nella promozione di un'agenda verde e nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze; esorta l'Unione a mantenere la sua posizione di partner privilegiato dei paesi dell'America latina nella prospettiva che altri attori geopolitici occupino sempre più spazio nella regione;

49.  chiede, a tale proposito, un impegno mirato e su più fronti con la regione, sostenuto da una narrazione comune dell'UE che promuova strategie che contribuiscano ad affrontare congiuntamente sfide comuni quali la promozione della pace, della sicurezza e della prosperità, garantendo nel contempo un fronte comune dinanzi alle minacce poste dai cambiamenti climatici; evidenzia l'importanza che l'America latina riveste per l'UE e chiede che questa regione continui a essere considerata di alto interesse geostrategico per la PESC, partecipando alla promozione della democrazia e dei diritti umani nella regione e contribuendo al suo sviluppo economico; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto e un quadro politico e giuridico stabile, compresa la lotta alla corruzione e all'impunità, così come il progresso verso la democrazia e il rispetto dei diritti umani e la promozione delle libertà fondamentali sono elementi essenziali ai fini di un'integrazione e di una cooperazione più profonde con i paesi ALC; sottolinea altresì l'importanza di far avanzare e di completare la revisione degli accordi globali con il Cile e il Messico, come anche dell'accordo di associazione UE-Mercosur, ed evidenzia che questi sono alleati e partner fondamentali dell'UE; esprime forte preoccupazione dinanzi al mancato rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, e agli attacchi contro leader dell'opposizione democraticamente eletti, giornalisti, studenti e difensori dei diritti umani, in particolare quelli che si occupano di questioni ambientali, e contro i loro avvocati;

50.  ribadisce il suo pieno sostegno al processo di pace in Colombia e alla sua attuazione, che è un passo decisivo per il futuro dei colombiani e per la stabilizzazione della regione; chiede che si mantenga una posizione forte e condivisa rispetto sia al regime del Venezuela che alle violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime del Presidente Nicolás Maduro, nonché rispetto al sistema di sanzioni, soprattutto alla luce degli avvenimenti più recenti e delle denunce che diversi organismi, tra cui le Nazioni Unite, hanno presentato negli ultimi tempi;

51.  sottolinea che è importante per l'UE perseguire una strategia unificata, realistica, efficace, ferma e più assertiva, che unisca tutti gli Stati membri e plasmi le relazioni con la Repubblica popolare cinese (RPC), nell'interesse dell'UE nel suo insieme, strategia in virtù della quale si dovrebbero ricercare in modo proattivo e assertivo relazioni economiche più equilibrate e reciproche, basate su valori e interessi europei, con un'attenzione molto forte e specifica per il rispetto dei diritti umani e la libertà di religione o di credo; sottolinea l'importanza di mirare a raggiungere un approccio comune con gli Stati Uniti e altri partner che condividono gli stessi principi sulla Cina;

52.  chiede una politica dell'UE nei confronti della Cina basata sui principi seguenti: cooperare ove possibile, competere ove necessario, confrontarsi ove inevitabile; ricorda che la risoluta diplomazia pubblica cinese ha reso diversi paesi codipendenti dai suoi investimenti e prestiti; sottolinea che l'UE dovrebbe aumentare attivamente la sua presenza e la sua visibilità negli Stati partner di tutto il mondo in quanto importante investitore e donatore di assistenza allo sviluppo;

53.  incoraggia la RPC ad assumersi una maggiore responsabilità nel raccogliere le sfide globali, preservando nel contempo la cooperazione nei quadri multilaterali ogni volta che è possibile, ivi compreso, in particolare, intraprendendo azioni più ambiziose e contraendo impegni vincolanti in materia di clima, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e di biodiversità, e sostenendo risposte multilaterali alla pandemia di COVID-19, anche consentendo un'indagine internazionale sulle origini della malattia; si rammarica della disinformazione cinese sulle origini della pandemia di COVID-19, della sua manipolazione del sistema multilaterale, della diffusione della malevola influenza cinese, degli attacchi informatici e dei progetti di investimento corrotti; elogia gli efficaci sforzi esplicati da Taiwan per contenere la diffusione del coronavirus e la sua solidarietà con l'UE, come testimonia la donazione di oltre sette milioni di mascherine chirurgiche a molti Stati membri durante la pandemia;

54.  invita la Commissione, il Consiglio e il VP/AR a continuare a comunicare alla RPC che l'UE non tollererà le sue continue violazioni dei diritti umani a Hong Kong, in Tibet e nello Xinjiang, né il trattamento che riserva alle persone appartenenti a minoranze, e a svolgere un ruolo decisivo sulla scena internazionale per garantire l'autonomia di Hong Kong; condanna la violazione del modello "un paese, due sistemi" con l'adozione della legge sulla sicurezza nazionale in Cina, che compromette seriamente l'elevato grado di autonomia di Hong-Kong e ha ripercussioni negative sull'indipendenza del suo sistema giudiziario e sulla libertà di espressione; esprime preoccupazione quanto all'impatto che avrà sulle relazioni tra Cina e Taiwan l'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong; sottolinea che l'indebolimento dell'autonomia di Hong Kong da parte di Pechino che è attualmente in corso non solo è contrario agli obblighi che derivano alla Cina dai trattati bilaterali e dal diritto internazionale, ma mette anche in discussione la credibilità di Pechino nel suo ruolo di partner; osserva che il Parlamento terrà conto delle violazioni dei diritti umani nella Cina continentale e a Hong Kong al momento di approvare un accordo globale sugli investimenti ed eventuali futuri accordi commerciali con la Cina; incoraggia gli Stati membri ad attuare il pacchetto di misure concordato dal Consiglio "Affari esteri" del 28 luglio 2020, nonché la risoluzione del Parlamento del 19 giugno 2020(6); chiede che la Commissione e gli Stati membri respingano attivamente la brutale persecuzione degli uiguri nello Xinjang, così come di altri gruppi etnici e religiosi minoritari, in particolare cristiani e tibetani; invita gli Stati membri e il VP/AR ad adottare sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari e delle entità a guida statale cinesi responsabili dell'orchestrazione della politica di detenzione di massa degli uiguri e del lavoro forzato in Cina;

55.  ribadisce che l'Unione continuerà a vigilare sulla situazione a Taiwan e sul miglioramento delle relazioni politiche e commerciali tra l'UE e la Repubblica cinese (Taiwan); invita la RPC a risolvere pacificamente tutte le controversie alle frontiere terrestri e marittime in conformità del diritto internazionale e a evitare qualsiasi manovra militare provocatoria volta a destabilizzare il Mar cinese meridionale; sottolinea che il mantenimento della pace, della stabilità e della libertà di navigazione nella regione indopacifica continua a rivestire un'importanza cruciale per gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri; osserva con forte preoccupazione la recente escalation di tensioni al confine tra India e Cina, così come nel Mar cinese meridionale e nello stretto di Taiwan, comprese le manovre militari della Cina sempre più provocatorie nei confronti di Taiwan; invita tutte le parti interessate a superare pacificamente le loro divergenze mediante un dialogo costruttivo e ad astenersi dall'intraprendere azioni unilaterali per modificare lo status quo; è del parere che le relazioni tra le due sponde dello stretto dovrebbero essere sviluppate in modo costruttivo, senza iniziative destabilizzanti o coercizioni da una parte o dall'altra, e che nessun cambiamento di dette relazioni dovrebbe avvenire contro la volontà dei cittadini di Taiwan; invita l'UE e i suoi Stati membri a rivedere la loro politica di impegno con Taiwan e a cooperare con i partner internazionali per contribuire a sostenere la democrazia a Taiwan senza il rischio di minacce esterne; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'adesione di Taiwan, come osservatore, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Assemblea mondiale della sanità, nonché a ulteriori organizzazioni, meccanismi e attività internazionali, e alla rete globale di prevenzione delle malattie;

56.  sottolinea che è necessario che l'UE rivolga un'attenzione maggiore a regioni strategiche che sono sempre più spesso sotto i riflettori internazionali, come ad esempio l'Africa e l'Artico, così come la regione indopacifica, dove la Cina sta perseguendo una politica di espansione per la quale l'UE deve mettere a punto una risposta coerente; sottolinea altresì la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione con importanti partner della regione indopacifica che condividono gli stessi principi, come il Giappone, l'India, la Corea del Sud, l'Australia e la Nuova Zelanda; accoglie con favore, a questo proposito, gli sforzi intrapresi per sviluppare una strategia europea per la regione indopacifica basata sui principi e i valori dell'UE, che possa includere esercitazioni militari congiunte da parte dell'Australia e della NATO nel Pacifico; è del parere che, come parte di una strategia coerente per la Cina in cui l'UE e gli Stati membri oppongano resistenza di concerto se necessario, l'UE dovrebbe cercare una più stretta collaborazione con i paesi della regione e con le altre democrazie, per la quale la strategia dell'Unione in materia di connessione dovrebbe essere sfruttata appieno; mette in guardia contro gli sforzi della Cina volti a proiettare un maggior potere nella regione, segnatamente a Taiwan, che si traducono in controversie relative alle frontiere con molti dei suoi vicini;

57.  sottolinea la necessità di sfruttare il potenziale esistente per migliorare ulteriormente le relazioni UE-India, tenendo conto degli sviluppi nella regione e dell'importante ruolo dell'India sia nella regione che a livello globale;

58.  accoglie con favore l'inclusione di una comunicazione congiunta sull'Artico nel programma di lavoro della Commissione per il 2021; ritiene necessario che l'UE disponga di una strategia per l'Artico;

Rafforzare le capacità e gli strumenti dell'UE nell'ambito della PESC

59.  sottolinea il suo sostegno alla progressiva definizione di una politica di difesa comune volta a rafforzare la PSDC e i suoi obiettivi e compiti quali previsti dai trattati, e al suo avanzamento verso un'unione di difesa a pieno titolo che riconosca la specifica situazione costituzionale dei paesi neutrali, basata su obiettivi strategici chiari e orientata alla sicurezza umana e alla pace sostenibile; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa di adottare una bussola strategica nel 2022; evidenzia la necessità di rafforzare ulteriormente le relazioni UE-NATO, sottolineando la loro compatibilità e la reciproca rilevanza strategica; invita i paesi europei a investire maggiormente nelle loro capacità di difesa, a riequilibrare le responsabilità in seno alla NATO e a posizionarsi su un piano di maggiore parità rispetto agli Stati Uniti; riconosce il contributo delle missioni e delle operazioni della PSDC alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali; elogia i progressi compiuti verso la creazione dello strumento europeo per la pace; insiste sulla necessità di andare oltre le dichiarazioni e di passare all'azione, in particolare fornendo all'UE una base industriale di difesa realmente europea attraverso un fondo di difesa europeo dotato delle risorse necessarie, e di garantire un'attuazione più rapida e coerente di una cooperazione strutturata permanente che lavori per l'autonomia strategica dell'UE, consentendo all'Unione di promuovere un mercato interno più integrato per le attrezzature di difesa; sottolinea l'importanza di condurre consultazioni inclusive con più portatori di interessi al fine di promuovere una cultura strategica comune in materia di sicurezza e difesa;

60.  ricorda che la partecipazione delle donne ai processi di pace e sicurezza può svolgere un ruolo significativo nel determinare il successo e la sostenibilità degli accordi di pace, come anche la durabilità e la qualità della pace stessa; sottolinea che gli impegni e le dichiarazioni sulla promozione dell'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza (WPS) e la pari rappresentanza delle donne nella politica estera e di sicurezza spesso rimangono retorica anziché puntare a un'effettiva attuazione e garantirla, e determinano un progresso limitato degli obiettivi dell'agenda a livello mondiale; rammenta che il successo della risoluzione dei conflitti è maggiore allorché la parità e l'uguaglianza di genere sono rispettate lungo il processo, e chiede un aumento della partecipazione delle donne in particolare nei processi decisionali, nonché delle posizioni di livello dirigenziale per le donne nelle missioni PSDC; chiede, inoltre, di integrare in maniera più sistematica una prospettiva di genere in dette missioni, di prevedere garanzie di formazione su parità di genere e WPS per tutto il personale militare e civile schierato dall'UE, compresi i quadri intermedi e superiori del SEAE e i capi e i comandanti delle missioni e delle operazioni PSDC, e di contribuire attivamente all'attuazione della risoluzione 1325 dell'UNSC su "Donne, pace e sicurezza"; chiede obiettivi specifici e misurabili per quanto concerne la diversità e la presenza di donne in posizioni dirigenziali in seno al SEAE, compreso l'obiettivo di raggiungere una componente femminile del 50 % in dette posizioni, come capi delegazione, rappresentanti speciali dell'UE e capi delle missioni e delle operazioni PSDC; chiede che il prossimo Piano d'azione sulla parità di genere III e il Piano d'azione in materia di WPS siano tradotti in piani d'azione nazionali, comprensivi di una valutazione intermedia, e che il Piano d'azione in materia di WPS sia annesso al GAP III;

61.  sottolinea che l'UE deve assumere un ruolo di leader globale nell'affrontare le conseguenze della pandemia, cosa per la quale occorre disporre di risorse finanziarie sufficienti; mette in rilievo la necessità di un quadro finanziario pluriennale (QFP) più ambizioso per quanto attiene all'azione esterna e alla difesa, che preveda maggiori stanziamenti a favore della PESC, dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), del Fondo europeo per la difesa (FED) e della mobilità militare, e invita il Consiglio a garantire la rapida approvazione dello strumento europeo per la pace; si rammarica dei tagli proposti dal Consiglio agli strumenti finanziari esterni nel nuovo QFP e della mancanza di finanziamenti a titolo del pacchetto per la ripresa Next Generation EU; sottolinea che questi tagli possono ostacolare il ruolo dell'UE sulla scena mondiale e infliggere un duro colpo alla sua capacità di stabilizzare e trasformare i paesi in fase di adesione; evidenzia che il Parlamento deve essere coinvolto in misura significativa nella direzione strategica dei programmi di lavoro annuali e pluriennali e nel controllo degli strumenti di finanziamento esterno; ricorda la necessità di aumentare significativamente le risorse di bilancio dell'UE destinate alla prevenzione dei conflitti civili nel prossimo QFP e di incrementare i finanziamenti per il consolidamento della pace, il dialogo, la mediazione e la riconciliazione;

62.  chiede il rafforzamento delle capacità di difesa, dando nel contempo la priorità alle carenze di capacità individuate nell'ambito del Piano di sviluppo delle capacità (CDP) e della Revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), in particolare attraverso attività di cooperazione approfondite come la messa in comune e la condivisione, e un finanziamento sufficiente di progetti significativi e di una cooperazione strutturata permanente (PESCO) più ambiziosa, il FED, la mobilità militare e il programma spaziale europeo; osserva che tali interventi dovrebbero inoltre rivelarsi vantaggiosi per la NATO e per le relazioni transatlantiche; sottolinea la necessità di una maggiore coerenza degli strumenti e dei meccanismi dell'UE nella cooperazione in materia di difesa dell'Unione e chiede, a questo proposito, che le risorse siano ottimizzate per evitare inutili duplicazioni di spese e strumenti; chiede un aumento del sostegno e del personale nonché risorse di bilancio adeguate e permanenti per la Divisione per le comunicazioni strategiche del SEAE, a condizione che sia effettuata una valutazione indipendente e approfondita delle sue attività passate e presenti; chiede una revisione del mandato della Divisione per le comunicazioni strategiche del SEAE, per includere le ingerenze esterne da parte di attori emergenti come la Cina;

63.  rinnova il suo appello a favore di un maggiore sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell'UE, dal momento che preservare la libertà di navigazione rappresenta una sfida crescente sia a livello globale che per i paesi del vicinato; sottolinea che la libertà di navigazione dovrebbe essere sempre rispettata; raccomanda, ai fini di una gestione efficace delle informazioni marittime globali, di rafforzare e sostenere il coordinamento strutturale tra istituzioni, organizzazioni e autorità nazionali, in particolare consentendo la convergenza delle due principali componenti su cui si basa la conoscenza della situazione marittima, ossia la componente civile e quella militare;

64.  mette in evidenza l'importanza delle missioni e delle operazioni PCSD; mette altresì in evidenza l'esistenza di accordi quadro con paesi terzi per la loro partecipazione a operazioni di gestione delle crisi dell'UE; sottolinea che tali accordi mettono in risalto l'approccio collettivo che governa la ricerca della pace e della sicurezza;

65.  richiama l'attenzione sulle minacce a medio e lungo termine che dovranno essere affrontate dalla PESC in futuro, compresi i rischi per la sicurezza posti dai regimi autoritari, da attori non statali, dai cambiamenti climatici, dalle minacce informatiche, dagli attacchi CBRN, dalle minacce ibride, tra cui l'utilizzo più esteso dell'intelligenza artificiale, dalle campagne di disinformazione, dalla corsa allo spazio e dalla sua militarizzazione, dalle tecnologie emergenti, dal terrorismo e dai flussi migratori incontrollati, accanto alle sfide geopolitiche tradizionali; sottolinea la necessità per l'UE di compiere progressi nella definizione e nel riconoscimento delle minacce ibride; invita l'UE a migliorare la consapevolezza di queste minacce e a sviluppare una capacità di resilienza comune; sottolinea che tali minacce possono essere contrastate solo mediante un'azione coordinata e attraverso investimenti tempestivi e adeguati nella ricerca e nell'innovazione europea; accoglie con favore l'istituzione, da parte del Parlamento, della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, quale consesso dedicato alle questioni strategiche legate all'intelligenza artificiale; ritiene importante garantire un migliore collegamento tra gli aspetti interni ed esterni delle politiche dell'UE, per assicurare che dette politiche agiscano in direzione degli obiettivi della PESC, compresa la politica dell'UE in materia di energia;

66.  sottolinea la necessità di sviluppare una dimensione coerente della PESC in materia di politica climatica, dal momento che il cambiamento climatico svolge sempre più il ruolo di destabilizzatore economico, sociale e politico, e di moltiplicatore del rischio;

67.  accoglie con favore l'analisi delle minacce basata sull'intelligence, che è attualmente in corso sotto la supervisione del VP/AR, quale punto di partenza per la futura bussola strategica e chiede un dibattito in Parlamento sui risultati di tale analisi; plaude al nuovo approccio della Commissione volto a integrare la previsione strategica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, anche in materia di politica estera e di sicurezza;

o
o   o

68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri.

(1) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0286.
(3) Testi approvati, P8_TA(2019)0172.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(5) Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13).
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0174.


Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020 (2020/2207(INI))
P9_TA(2021)0013A9-0265/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato di Lisbona,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016, del 22 giugno 2017, del 28 giugno 2018, del 14 dicembre 2018, del 20 giugno 2019, del 12 dicembre 2019 e del 21 luglio 2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 novembre 2016, del 18 maggio 2017, del 17 luglio 2017, del 25 giugno 2018, del 17 giugno 2019 e del 17 giugno 2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile della PSDC,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Donne, pace e sicurezza", del 10 dicembre 2018,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose,

–  viste le conclusioni del Consiglio sui giovani, la pace e la sicurezza del 7 giugno 2018 e sui giovani nell'azione esterna del 5 giugno 2020,

–  vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride, del 10 dicembre 2019,

–  visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dalla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

–  vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, del 28 marzo 2018 (JOIN(2018)0005),

–  viste le dichiarazioni congiunte dell'8 luglio 2016 e del 12 luglio 2018 dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione nonché del Segretario generale della NATO,

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  visto l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

–  viste la serie comune di 42 proposte approvata dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e le relazioni del 14 giugno 2017 e del 5 dicembre 2017 sui progressi compiuti nella loro attuazione, nonché la nuova serie di 32 proposte approvata da entrambi i Consigli il 5 dicembre 2017,

–  vista la quinta relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune di proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017, pubblicata il 16 giugno 2020,

–  visto l'enorme impatto che il recesso del Regno Unito dall'UE avrà sulle potenziali capacità di difesa dell'UE, dato che tale paese è una delle potenze militari europee più efficaci,

–  viste l'invasione e l'annessione illegali della Crimea da parte della Russia,

–  vista la violazione dello spazio aereo e delle frontiere marittime degli Stati membri da parte della Russia,

–  visto l'aumento della presenza economica e militare della Cina nei paesi mediterranei e africani,

–  vista la minaccia del terrorismo interno ed esterno, in particolare da parte di gruppi come l'ISIS,

–  viste le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, le capacità spaziali e l'informatica quantistica, che offrono nuove opportunità per l'umanità, ma pongono anche nuove sfide in materia di politica estera e difesa, per le quali sono necessari una strategia chiara e il consenso tra gli alleati,

–  vista la seconda relazione sui progressi compiuti nell'ambito delle priorità UE-ONU 2019-2021 in tema di operazioni di pace e gestione delle crisi,

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 3212(1974), 32/15(1977), 33/15(1978), 34/30(1979) e 37/253(1983),

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 353(1974), 361(1975), 367(1975), 458(1979), 541(1983), 550(1984), 649(1990), 716(1991), 750(1992), 774(1992), 789(1992), 889 (1993), 939(1994), 1032(1995), 1062(1996), 1250(1999), 2009(2011), 2095(2013) e 2174(2014),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16, che punta a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,

–  vista la pubblicazione delle Nazioni Unite del giugno 2018 dal titolo "Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament" (Assicurare il nostro futuro comune: un'agenda per il disarmo),

–  vista l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti europea sulla difesa europea,

–  viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2016(2), del 13 dicembre 2017(3), del 12 dicembre 2018(4) e del 15 gennaio 2020(5) sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO(6),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) relativa alla preparazione del processo di revisione 2020 del trattato di non proliferazione nucleare (TNP), al controllo degli armamenti nucleari e alle opzioni di disarmo nucleare,

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC(7),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea(8),

–  vista la sua posizione del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa(9),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio sulla decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace(10),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(11),

–  vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020(12),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0265/2020),

1.  ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace e sicurezza e chiede che le sue azioni e le sue politiche perseguano il mantenimento della pace, della sicurezza, di un reale multilateralismo, della cooperazione, della stabilità globale e di un sostegno attivo dell'ordine internazionale basato su norme, del diritto internazionale, dei diritti umani e della democrazia, in linea con i principi e i valori della Carta delle Nazioni Unite e con gli obiettivi sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE);

2.  sottolinea che, date le attuali e crescenti minacce multiformi alla sicurezza e alla stabilità regionale e nazionale a livello globale che l'UE sta affrontando in un ambiente altamente multipolare e imprevedibile con potenze globali e regionali più assertive e competitive e alleanze mutevoli, solo mediante il peso complessivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in stretta cooperazione con democrazie animate dagli stessi valori, gli attori europei avranno il potenziale per sviluppare una politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) più solida al fine di svolgere un ruolo più forte e significativo sulla scena internazionale nel nuovo ambiente geopolitico e di contribuire alla pace, alla sicurezza umana, allo sviluppo sostenibile, alla prosperità, alla libertà, al rispetto dei diritti e dei valori fondamentali e alla democrazia;

3.  osserva che il costante deterioramento dell'ambiente strategico dell'Unione europea incide, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini; sottolinea che, in quest'ambiente instabile e imprevedibile, l'Unione e gli Stati membri insieme possono svolgere un ruolo maggiore per garantire la sicurezza dei suoi Stati membri, dei suoi cittadini e dei suoi valori dalle minacce, dai rischi e dalle sfide multilaterali;

4.  prende atto dell'obiettivo dell'Unione europea di sviluppare un'autonomia strategica europea, che costituisce un'ambizione fondata sulla capacità dell'Unione di valutare in modo indipendente una situazione di crisi e di adottare decisioni autonome e sulla sua capacità di agire autonomamente, quando le circostanze lo richiedano, al fine di difendere i suoi interessi e valori, nel pieno rispetto delle alleanze e dei suoi partner strategici, rispettando nel contempo il principio di complementarietà con la NATO;

5.  invita il VP/AR e il Consiglio a fornire una definizione ufficiale comune di autonomia strategica e a definirne gli obiettivi, i mezzi e le risorse di attuazione in modo molto chiaro; reputa che la capacità di agire autonomamente costituisca per l'UE un mezzo importante per rafforzare la sua azione multilaterale, renderla meno vulnerabile alle minacce esterne e diventare un partner più affidabile in un ordine multilaterale basato su norme;

6.  ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia dimostrato la vulnerabilità dell'UE e la sua dipendenza dai paesi terzi; sottolinea pertanto la necessità ancor più importante di intensificare gli sforzi dell'UE volti a conseguire l'autonomia strategica in tale contesto;

7.  osserva che sono stati compiuti alcuni progressi verso l'attuazione della PSDC; si compiace del fatto che l'UE continui a impegnarsi ad accrescere la propria presenza globale e abilità di agire come promotore e garante della sicurezza globale anche attraverso le missioni e le operazioni PSDC, con l'obiettivo di conseguire la pace, la stabilità, la sicurezza e la prosperità sostenibili nonché di contribuire attivamente a superare e risolvere i conflitti nel mondo, in particolare nel vicinato dell'Unione;

8.  plaude al fatto che il VP/AR abbia annunciato che, entro la fine del 2020, sarà presentata un'analisi delle minacce e delle sfide comuni che getterà le basi per le discussioni politiche con gli Stati membri e per lo sviluppo di un bussola strategica; osserva che la bussola strategica rafforzerà e orienterà l'attuazione del livello di ambizione dell'Unione stabilito nel 2016 e definirà un approccio strategico nonché obiettivi e scopi specifici nei quattro settori chiave: gestione delle crisi, resilienza, capacità e partenariati, entro il 2022; sottolinea che ciò è necessario dato che l'UE ha bisogno di sviluppare scenari illustrativi per gli interventi militari e civili e di prepararsi adeguatamente a livello operativo e politico; auspica che la bussola strategica, quale primo passo verso lo sviluppo di una capacità operativa indipendente dell'UE, aprirà la strada per una cultura strategica più armonizzata e faciliterà quindi il processo decisionale nell'Unione;

9.  valuta la possibilità di proporre proprie relazioni e raccomandazioni sui settori chiave della bussola strategica, in modo da fornire apporti e orientamenti parlamentari, conformemente ai principi istituzionali democratici dell'UE;

10.  pone in evidenza l'importanza geopolitica primaria, per l'Unione, della stabilità, della sicurezza e della prosperità regionali sostenibili nonché della prevenzione dei processi di destabilizzazione nel suo vicinato, sia a est che a sud e nell'Artico; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle operazioni EUFOR Althea e EULEX Kosovo nella promozione della stabilità e della sicurezza mediante il rafforzamento della resilienza e la promozione dello sviluppo delle capacità nei paesi di una regione dall'importanza strategica per l'UE; accoglie con favore la proroga dei mandati di EULEX Kosovo e di EUAM Ucraina e ribadisce l'importanza del coinvolgimento della PSDC nei Balcani occidentali e nel vicinato orientale; incoraggia un riesame della missione PSDC EUAM Ucraina in corso per determinare come possa ulteriormente sostenere la sicurezza dell'Ucraina;

11.  rileva che l'instabilità nel vicinato meridionale europeo, in particolare nelle regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa, ha, in ultima analisi, un effetto di ricaduta negativo in particolare sul vicinato meridionale dell'UE e pone quindi una sfida diretta per la gestione da parte dell'UE delle frontiere esterne dell'Europa;

12.  è preoccupato per il fatto che le forze militari della Federazione russa occupano ancora vaste zone dell'Ucraina e della Georgia, in violazione del diritto internazionale, che sono tuttora presenti nella Repubblica di Moldova e che la Russia continua a destabilizzare la pace e la sicurezza nella regione; esprime preoccupazione per la portata senza precedenti delle campagne di disinformazione sponsorizzate dallo Stato nel vicinato orientale; continua a condannare l'intervento militare e l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e il permanere del conflitto congelato in Moldova; sottolinea la necessità di parlare con una sola voce sulla politica dell'UE in tale contesto;

13.  plaude alla cessazione delle ostilità nella regione del Nagorno-Karabakh e nelle sue vicinanze; sottolinea con preoccupazione il coinvolgimento militare di paesi terzi nel conflitto e in particolare il ruolo destabilizzante e le ingerenze della Turchia; chiede che sia svolta un'indagine internazionale sulla presunta presenza di combattenti stranieri e sull'utilizzo di munizioni a grappolo e di bombe al fosforo; esorta l'Unione europea e gli organi internazionali a garantire che i crimini di guerra nel Nagorno-Karabakh e l'uso di armi vietate nel summenzionato conflitto non godano di alcuna impunità; ribadisce la necessità di consentire il passaggio degli aiuti umanitari, di procedere senza indugio allo scambio dei prigionieri e delle vittime nonché la necessità di preservare il patrimonio culturale del Nagorno-Karabakh;

14.  esprime profonda preoccupazione per i recenti inasprimenti delle tensioni in alcuni potenziali focolai di conflitto nella regione indo-pacifica, come il confine conteso tra India e Cina, il Mar Cinese orientale e meridionale e lo stretto di Taiwan, comprese le manovre militari cinesi sempre più provocatorie nei confronti di Taiwan; invita tutte le parti interessate a superare le divergenze con mezzi pacifici per ridurre le tensioni e ad astenersi dall'intraprendere azioni unilaterali per modificare lo status quo; sottolinea l'importanza di uno sviluppo pacifico nello stretto di Taiwan per mantenere la pace, la stabilità e la prosperità della Cina e di Taiwan e della regione Asia-Pacifico, che resta di importanza fondamentale per gli interessi dell'UE; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di rivedere la loro politica di impegno con Taiwan e di operare con i partner internazionali animati dagli stessi valori per proteggere una Taiwan democratica libera da minacce straniere; manifesta preoccupazione per la campagna di disinformazione lanciata da paesi terzi con finalità dolose contro le democrazie della regione indo-pacifica, compresa Taiwan, per interferire con gli sforzi volti a contrastare la pandemia di COVID-19; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere la partecipazione significativa e pragmatica di Taiwan in qualità di osservatore alle riunioni, ai meccanismi e alle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di combattere insieme contro la crisi sanitaria pubblica a livello mondiale;

15.  è estremamente preoccupato per le attività illegali e le minacce di un'azione militare da parte della Turchia nei confronti degli Stati membri nel Mediterraneo orientale ed esprime una ferma condanna; osserva con preoccupazione che le azioni unilaterali portate avanti dalla Turchia, nonostante gli sforzi per allentare le tensioni, violano il diritto internazionale e incidono direttamente sulla sovranità di alcuni Stati membri; ribadisce che l'Unione è pronta a ricorrere a tutti gli strumenti e le opzioni a sua disposizione, anche in conformità dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri; rammenta le recenti conclusioni del Consiglio sul Mediterraneo orientale e chiede una nuova strategia globale UE-Turchia;

16.  sottolinea che l'accesso all'acqua potabile sicura può condurre a gravi conflitti; sottolinea che l'Unione europea deve stabilire una strategia politica per facilitare soluzioni nelle zone con un alto potenziale di destabilizzazione, incoraggiando allo stesso tempo i paesi situati nelle zone dei principali conflitti legati all'acqua a firmare la Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992, completata a New York nel 1997;

Consolidare le ambizioni dell'Unione europea: rafforzare l'efficacia delle missioni e delle operazioni PSDC in un ambiente imprevedibile e destabilizzato

17.  ritiene che la PSDC sia basata principalmente sulla capacità dell'Unione di schierare missioni e operazioni civili e militari in situazioni di crisi che incidono sulla sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri o che richiedono un intervento internazionale conformemente al diritto internazionale e alla Carta e alle risoluzioni delle Nazioni Unite; rileva che l'Unione conduce attualmente 11 missioni e operazioni civili e sei militari e, di queste ultime, tre sono missioni di tipo esecutivo (ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI, EUFOR ALTHEA) e tre sono missioni senza compiti esecutivi (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUTM RCA); ricorda che i mandati delle missioni PSDC mirano, tra l'altro, a promuovere la riforma del settore della sicurezza, a portare avanti la riforma della giustizia e a rafforzare l'addestramento militare e di polizia; raccomanda un'adeguata valutazione delle missioni e delle operazioni su base periodica per identificare gli ambiti in cui la loro efficacia possa essere ulteriormente potenziata; sottolinea l'importanza di uno schieramento delle missioni più rapido, flessibile e coerente;

18.  osserva che, purtroppo, manca ancora la disponibilità politica da parte di alcuni Stati membri a partecipare in modo significativo e credibile alle missioni e operazioni PSDC; sottolinea l'importanza di rendere tali missioni e operazioni più robuste, in termini sia di risorse umane sia di mandati; invita gli Stati membri ad aumentare il loro apporto di forze e mezzi a tutte le missioni e operazioni PSDC, affrontando in particolare le carenze esistenti, dato che la questione del finanziamento delle missioni e operazioni PSDC è fondamentale per la loro sostenibilità, in particolare in periodi di crisi, e il problema di un potenziale aumento delle tensioni e dei conflitti; sottolinea che il bilancio della PSDC non dovrebbe subire tagli;

19.  evidenzia che la partecipazione delle donne alle missioni PSDC contribuisce all'efficacia di tali missioni e accresce la credibilità dell'UE quale promotore della parità di diritti per uomini e donne in tutto il mondo; chiede un'integrazione significativa della dimensione di genere nella formulazione della PSDC, segnatamente mediante un miglior equilibrio di genere tra il personale e la direzione delle missioni e delle operazioni PSDC, nonché formazioni specifiche per il personale distaccato; accoglie con favore il fatto che tutte le missioni civili PSDC abbiano ora nominato un consigliere per le questioni di genere e invita le missioni militari PSDC a fare altrettanto; incoraggia gli Stati membri a presentare candidati donne per gli attuali posti vacanti; chiede che tutto il personale militare e civile schierato dall'UE sia adeguatamente formato in merito alla parità di genere e all'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza, e specificamente riguardo alle modalità di integrazione di una prospettiva di genere nei loro compiti; esprime il proprio rammarico per il fatto che il numero delle donne che operano nell'ambito delle missioni PSDC e in particolare delle operazioni militari rimanga estremamente modesto; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a promuovere la necessità di un obiettivo concreto e di un impegno politico in relazione all'aumento del numero delle donne partecipanti alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE; esorta gli Stati membri a valutare modalità per rafforzare le politiche di assunzione e mantenimento del personale e promuovere la partecipazione delle donne alle missioni di consolidamento e mantenimento della pace; sottolinea la necessità di includere una nuova linea di bilancio dell'UE volta a finanziare la posizione di consigliere per le questioni di genere nell'ambito delle missioni militari PSDC;

20.  sottolinea l'impegno globale dell'Unione nel Sahel e nel Corno d'Africa attraverso sei missioni civili (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) e militari (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, EUNAVFOR MED Irini);

21.  constata che le operazioni militari PSDC tendono a concentrare sempre di più l'attenzione sull'addestramento delle forze armate (ossia sulle missioni di formazione dell'UE) senza dimensione esecutiva; ritiene che, senza influenzare la dimensione non esecutiva di tali missioni, il mandato andrebbe rafforzato al fine di consentire ai consulenti europei di controllare, quanto più vicino possibile al luogo di schieramento, se i programmi di addestramento sono stati attuati correttamente e se sono pienamente conformi alle reali esigenze operative delle forze armate locali; osserva che in questo modo si consentirebbe anche una migliore prevenzione della cattiva gestione e dei casi di abuso, una volta che le forze addestrate saranno state schierate sul terreno; sottolinea che ciò vale in particolare per EUTM Mali, in cui le forze armate maliane sono schierate in aree molto diverse e difficili, che richiedono quindi una vigilanza delle modalità di attuazione delle formazioni europee;

22.  sottolinea che solo poche missioni PSDC prevedono una formazione sulle molestie sessuali o di genere e invita il SEAE e gli Stati membri a fornire una formazione obbligatoria per combattere tali molestie in tutte le missioni e operazioni nonché a garantire che le vittime e gli informatori siano efficacemente protetti; chiede un aggiornamento delle norme generali di comportamento migliorate per le missioni e operazioni PSDC al fine di includere il principio della tolleranza zero per la mancata azione da parte dei leader e dei dirigenti dell'UE nei confronti della violenza sessuale e di genere;

23.  accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020 sull'operazione EUFOR Althea e la disponibilità a portare avanti il mandato esecutivo dell'operazione, nel quadro di una nuova autorizzazione ONU, al fine di sostenere gli sforzi compiuti dalle autorità della Bosnia-Erzegovina per mantenere un clima di sicurezza; riconosce le sfide poste dalla pandemia di COVID-19 ed elogia il personale delle missioni per essere restato pienamente operativo durante tale periodo;

24.  osserva che la situazione in materia di sicurezza in Somalia è molto preoccupante e costituisce un fattore di destabilizzazione in tutto il Corno d'Africa e oltre; ritiene a tale proposito che il rafforzamento di EUTM Somalia sul versante consultivo presso le strutture di comando consentirebbe di esercitare un'influenza significativa sulle modalità in cui sono condotte le operazioni nell'ambito del dispositivo multilaterale di assistenza militare;

25.  incoraggia gli sforzi compiuti nell'ambito del processo di regionalizzazione, avviato mediante la cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) e la decisione del Consiglio del 12 febbraio 2019 di farlo entrare nella seconda fase, rafforzando in tal modo l'approccio regionale dell'UE nel Sahel, in particolare nell'EUTM Mali ampliandone la portata ai paesi del G5 Sahel, allo scopo di rendere l'azione dell'UE più efficace e operativa oltre i confini dei paesi del G5 Sahel e di sostenere la cooperazione transfrontaliera, migliorando in tal modo l'efficacia del lavoro di EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali; chiede che tale missione sia rinominata EUTM Sahel; osserva che la coerenza e la cooperazione nell'ambito della sicurezza con i paesi africani sono fondamentali per il conseguimento della stabilità e dello sviluppo a lungo termine del continente; è del parere che la regionalizzazione dell'approccio della PSDC nel Sahel sia pertinente, ma richieda un'organizzazione più chiara tra le missioni civili e miliari PSDC già esistenti, gli attori locali e le altre organizzazioni internazionali (quali la missione di mantenimento della pace MINUSMA delle Nazioni Unite e l'operazione Barkhane condotta dall'esercito francese) per garantire sinergie operative e sforzi coordinati a livello dell'Unione;

26.  manifesta preoccupazione per le campagne di disinformazione in corso nella Repubblica centrafricana contro l'UE; invita il VP/AR a prendere provvedimenti per identificare in modo efficiente l'origine della campagna di disinformazione e per contrastare tali attacchi; accoglie con favore l'avvio dell'EUAM RCA al fine sostenere la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica centrafricana, e la proroga del mandato dell'EUTM RCA; ritiene che l'Unione abbia bisogno di migliorare in modo rapido ed efficace le proprie capacità di fornitura delle attrezzature, oltre all'addestramento offerto dalle missioni EUCAP ed EUTM; osserva che l'istituzione dello strumento europeo per la pace garantirebbe un approccio globale allo sviluppo delle capacità delle forze dei partner dell'UE; sottolinea che attori stranieri risoluti, presenti e attivi, che non condividono necessariamente gli stessi principi etici dell'Unione e dei suoi Stati membri, riempiono il vuoto di capacità e sono coinvolti nella fornitura di equipaggiamenti a tali forze, senza alcun rispetto dello Stato di diritto e delle norme internazionali;

27.  manifesta profonda preoccupazione per il deterioramento della sicurezza e della situazione umanitaria nella regione del Sahel, dove il terrorismo sta mettendo sotto ulteriore pressione i paesi del G5 Sahel e il loro vicinato, esacerbando le tensioni politiche, etniche e religiose locali; sottolinea a tale proposito l'importanza del sostegno fornito dalle missioni e operazioni dell'UE nel Sahel; ricorda che è essenziale mantenere gli investimenti a lungo termine effettuati dalla comunità internazionale per adoperarsi per la sicurezza e la stabilità in Mali e nel Sahel; accoglie con favore la ripresa delle attività delle missioni e operazioni dell'UE in Mali;

28.  chiede un nuovo approccio a livello operativo per la riforma del settore della sicurezza, dell'assistenza alla sicurezza e dello sviluppo delle capacità militari, che tenga conto degli insegnamenti appresi in particolare in Mali e che ponga l'accento su a) il controllo democratico di tutte le forze di sicurezza, comprese le forze armate, b) la governance democratica e trasparente del settore, c) il monitoraggio sistematico della piena e rigorosa conformità di tutti gli attori al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario e d) meccanismi chiari per la sospensione, o il ritiro in caso di impunità, e le violazioni in atto;

29.  prende atto del migliorato livello di coordinamento tra missioni civili e militari in tre paesi: Mali, Repubblica centrafricana e Somalia; accoglie positivamente gli sforzi coordinati della missione dell'UE di sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) e dell'EUTM Somalia per sostenere il ravvicinamento operativo tra la polizia somala e l'esercito somalo nelle zone liberate dall'influenza di Al Shabaab; sottolinea che l'approccio integrato degli strumenti, dei meccanismi di bilancio e degli attori nelle missioni EUAM CAR ed EUTM CAR andrebbe duplicato ove pertinente in altre missioni e operazioni della PSDC;

30.  plaude al lancio dell'operazione EUNAVFOR MED Irini, che mira a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sostenibili offrendo sostegno all'attuazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia in conformità della risoluzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2526 (2020), all'addestramento della guardia costiera libica e allo smantellamento del traffico di esseri umani; esorta in particolare gli Stati membri a stanziare urgentemente le risorse di intelligence, sorveglianza, ricognizione, polizia e navali necessarie per potenziare le capacità finora limitate dell'operazione Irini e incoraggia una più solida cooperazione con l'operazione marittima in corso della NATO Sea Guardian e con i partner regionali; ricorda gli obblighi internazionali in materia di ricerca e soccorso in mare; invita il VP/AR a sfruttare appieno le risorse dell'UE in tale settore, in particolare il centro satellitare dell'UE e il centro di intelligence dell'UE; accoglie con favore i progressi in corso verso la stabilizzazione della situazione in Libia e invita l'UE ad assumere un ruolo attivo nel processo di mediazione in modo da contribuire a gettare le basi necessarie per una Libia pacifica, stabile e democratica;

31.  prende atto della decisione del Consiglio del 20 giugno 2020 di prorogare i mandati di tre missioni civili della PSDC: la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) e la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS);

32.  chiede l'ulteriore sviluppo e rafforzamento del processo decisionale civile e militare dell'UE e delle strutture di comando e controllo, garantendo nel contempo catene di comando militari e civili separate;

33.  rileva che l'esame strategico della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) dovrà iniziare nel 2020 e in considerazione del suo impatto sulla pianificazione, sul comando e il controllo delle missioni e delle operazioni militari invita il VP/AR a informare tempestivamente il Parlamento delle opzioni disponibili e di quelle scelte; ribadisce che l'UE richiede una struttura di comando militare permanente e a tutti gli effetti, al fine di poter agire autonomamente, e invita pertanto il Consiglio ad attuare tale struttura;

34.  prende nota dei progressi e degli sforzi globali compiuti nell'attuazione del patto sulla dimensione civile della PSDC, che mira a rendere la dimensione civile della PSDC più capace, più efficace, flessibile e reattiva sia a livello nazionale, sviluppando e attuando piani nazionali di attuazione volti a incrementare i contributi nazionali destinati alla dimensione civile della PSDC, sia a livello dell'UE, attraverso lo sviluppo di un piano d'azione comune; chiede la piena attuazione del patto sulla dimensione civile della PSDC entro l'inizio dell'estate del 2023; osserva che la capacità civile della PSDC è confrontata con sfide in termini di disponibilità di un numero sufficiente di agenti di polizia, giudici, procuratori e altri esperti del settore giudiziario e della sicurezza civile; è del parere che l'UE debba continuare la sua valutazione globale delle missioni civili EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia e EUAM RCA in termini di mandato, bilancio e risorse umane al fine di renderle pienamente operative ed efficaci; invita gli Stati membri a fornire un'analisi annuale dettagliata tracciando un bilancio dei progressi nell'attuazione del patto sulla dimensione civile della PSDC; invita tutti gli attori pertinenti a intensificare la cooperazione e a rafforzare le sinergie tra le missioni civili e militari dispiegate nello stesso teatro, in particolare in relazione alla mobilità e alle infrastrutture digitali sicure; accoglie con favore la creazione del Centro di eccellenza per la gestione civile delle crisi, aperto nel settembre 2020, e incoraggia gli Stati membri a partecipare attivamente ai suoi lavori;

35.  elogia la continuità e la costante presenza delle missioni e delle operazioni PSDC nonostante il contesto molto difficile e l'impatto negativo generato dalla pandemia di COVID-19; esorta a far sì che il bilancio, le risorse, la pianificazione e l'attrezzatura delle missioni e delle operazioni PSDC siano valutati e adeguati alla luce degli insegnamenti tratti dalla COVID-19 per assicurare che sia mantenuta l'efficacia operativa; sottolinea l'importanza che l'UE valuti cosa si potrebbe fare di più per ridurre al minimo e gestire il rischio di infezione del personale; esprime profonda preoccupazione per l'impatto negativo crescente della COVID-19 sulle crisi esistenti e ritiene che sia essenziale che l'UE impedisca che la COVID-19 metta a repentaglio molti anni di progressi nel consolidamento della pace; è allarmato dall'ondata di disinformazione, in particolare nei confronti delle missioni e operazioni PSDC durante la pandemia di COVID; sottolinea la necessità per l'UE di rafforzare i suoi strumenti di comunicazione strategica e la diplomazia pubblica, in particolare nei paesi in cui sono schierate le missioni e operazioni PSDC;

36.  riconosce il contributo apportato dalle missioni civili e militari PSDC nel mantenimento della pace, nella stabilità, nel rafforzamento della sicurezza internazionale e nel sostegno dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo; esorta l'UE a potenziare le sue capacità istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione; chiede un approccio proattivo riguardo alla risoluzione dei conflitti irrisolti nel vicinato immediato dell'UE; sollecita approcci sensibili ai conflitti e focalizzati sulle persone che pongano la sicurezza e i diritti dell'uomo al centro dell'impegno dell'UE;

37.  ritiene che l'Unione debba concentrare i propri sforzi sulle missioni e operazioni in cui consegue il massimo valore aggiunto; accoglierebbe pertanto con favore una riflessione sulla pertinenza e l'efficienza di determinate missioni;

38.  chiede la rapida adozione e attuazione dello strumento europeo per la pace, il cui scopo è rafforzare l'efficacia delle missioni dell'UE, sostenere i suoi partner e contribuire alle operazioni di pace; sottolinea che tale strumento finanzierebbe una parte dei costi delle attività di difesa dell'UE, compresi i costi congiunti delle operazioni militari PSDC e quelli relativi allo sviluppo di capacità militari per i partner nei paesi in cui l'UE interviene, e pertanto dovrebbe essere dotato di un bilancio sufficientemente ampio per affrontare in modo efficiente le attuali sfide relative alla formazione, alle operazioni, alle missioni, ai progetti e alle attrezzature militari, compresi armi, munizioni e trasporti, nel pieno rispetto degli otto criteri della posizione comune, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e con disposizioni efficaci in materia di trasparenza, come elencato nella sua raccomandazione del 28 marzo 2019 sull'istituzione dello strumento europeo per la pace; ricorda la necessità di effettuare valutazioni ex ante complete dei rischi e di monitorare attentamente l'utilizzo da parte dei paesi destinatari, in particolare nelle regioni caratterizzate da un'elevata volatilità del panorama politico e da una grande permeabilità delle frontiere nazionali, e di porre in essere le necessarie salvaguardie a livello dell'UE per impedire l'acquisizione di tali armi da parte di gruppi terroristici e di altri attori malintenzionati;

39.  accoglie con favore l'annuncio, nella lettera di intenti relativa allo stato dell'Unione 2020, di una comunicazione congiunta su un approccio strategico a sostegno del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti nel 2021, quale tempestiva revisione del concetto UE 2006 per il sostegno al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento (DDR); sottolinea l'importanza della riforma del settore della sicurezza quale priorità, in particolare per le nostre missioni civili PSDC, che dovrebbero avere come obiettivo principale l'attuazione dell'approccio in materia di sicurezza umana; sottolinea che il nuovo approccio strategico nei confronti del DDR deve garantire la coerenza tra gli strumenti della PSDC e gli aiuti allo sviluppo dell'UE;

Sviluppare capacità effettive della PSDC

40.  accoglie con favore le iniziative in materia di sviluppo delle capacità dell'UE, quali la CARD, la cooperazione strutturata permanente (PESCO), il futuro Fondo europeo per la difesa (FED) e i suoi programmi precursori PADR e EDIDP, in quanto possono contribuire ad accrescere la coerenza, il coordinamento e l'interoperabilità nell'attuazione della PSDC e spianare la strada al conseguimento dei compiti di Petersberg, e nel consolidamento della solidarietà, della coesione e della resilienza e dell'autonomia strategica dell'Unione;

41.  riconosce che l'integrazione nelle iniziative dell'UE di sviluppo delle capacità e la partecipazione significativa di più Stati membri ai principali progetti di difesa europei che attualmente sono gestiti quasi esclusivamente a livello bilaterale (ovvero FCAS e MGCS) rivestono un'importanza fondamentale per il successo del processo europeo di integrazione nel settore della difesa e rappresenterebbero un valore aggiunto chiaro per gli sforzi europei a favore di una cooperazione rafforzata, dell'integrazione nella difesa e dell'interoperabilità a vantaggio delle missioni e operazioni PSDC;

42.  osserva che è essenziale migliorare la coerenza, l'inclusività, il coordinamento e la concordanza di tutti gli strumenti di pianificazione della difesa e degli strumenti e iniziative di sviluppo delle capacità dell'UE, in modo che possano creare sinergie significative e rafforzarsi vicendevolmente, evitare duplicazioni e garantire un uso efficiente e strategico delle risorse, assicurare l'interoperabilità e agevolare un intervento rapido;

43.  invita gli Stati membri ad aumentare la spesa per la difesa e a mirare a un obiettivo del 2 % del PIL;

44.  accoglie con favore l'accordo conseguito sul regolamento sul FED e chiede la rapida adozione e istituzione del FED, che affronterà e accelererà le priorità di sviluppo delle capacità di difesa aeree, terrestri, marittime e informatiche concordate insieme, promuovendo in tal modo la capacità dell'UE di fungere da attore globale e contributore e garante della sicurezza internazionale; invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a fornire finanziamenti adeguati al FED e a concentrarsi su progetti strutturali ad alto valore aggiunto, facilitando in tal modo la cooperazione industriale tra gli Stati membri e il consolidamento di una solida base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), rafforzando le capacità tecniche, industriali e strategiche onde rafforzare la capacità dell'UE di produrre e disporre autonomamente di capacità militari e di mantenere l'autonomia tecnologica dell'Europa nel lungo termine; incoraggia le iniziative in materia di capacità di difesa per facilitare l'impegno delle piccole e medie imprese;

45.  richiama l'attenzione sulla natura altamente sensibile e strategica della ricerca nel settore della difesa e sulla necessità di regolamentare l'accesso delle entità controllate da terzi non appartenenti all'UE ai progetti finanziati con il FED affinché vi sia coerenza con l'ambizione dell'UE in materia di autonomia strategica; sottolinea che la partecipazione dei paesi terzi al FED, in alcuni casi idonei specifici ed eccezionali in cui apporta un valore aggiunto tecnologico e operativo comprovato a determinati progetti, dovrebbe avvenire sulla base della reciprocità effettiva, non dovrebbe indebolire gli interessi dell'UE in materia di sicurezza strategica né minare gli obiettivi del FED e deve avere una conformità rigorosamente monitorata con le norme stabilite nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476) come il mantenimento della proprietà intellettuale all'interno dell'UE;

46.  accoglie con favore che il riesame strategico della prima fase della PESCO sia condotto entro la fine del 2020, compresa una visione d'insieme dei progressi del programma e l'identificazione delle disposizioni necessarie a rendere la PESCO più efficiente e orientata agli obiettivi; ritiene che la PESCO sia uno strumento che contribuisce a rafforzare una cooperazione sostenibile ed efficiente in materia di difesa e l'integrazione della difesa a livello dell'UE attraverso il miglioramento delle capacità di difesa e dell'interoperabilità degli Stati membri partecipanti, in particolare in termini di disponibilità, flessibilità e schierabilità delle forze; ricorda che i progetti della PESCO dovrebbero contribuire a massimizzare l'efficacia della spesa per la difesa; ritiene che la PESCO dovrebbe essere utilizzata come strumento complementare per conseguire gli obiettivi dell'UE e contribuire a quelli della NATO; accoglie con favore la recente adozione della decisione sulla partecipazione dei paesi terzi alla PESCO, pur rilevando che qualsiasi partecipazione eccezionale di questo tipo a singoli progetti PESCO deve apportare un valore aggiunto agli Stati membri dell'UE e ai progetti e contribuire al rafforzamento della PESCO e della PSDC nonché al rispetto di impegni più rigorosi, soggetti a condizioni politiche, sostanziali e giuridiche molto rigorose, ed essere condotta sulla base di una reciprocità consolidata ed effettiva;

47.  invita gli Stati membri partecipanti a dimostrare il pieno impegno politico, gli sforzi e l'ambizione strategica volti a fornire le risorse necessarie e a rispettare gli impegni comuni ambiziosi e vincolanti concordati, garantendo nel contempo progressi tangibili nella rapida ed efficace attuazione degli attuali progetti PESCO; sottolinea che i progetti della prima fase riguardano soprattutto lo sviluppo delle capacità con il coinvolgimento del massimo numero possibile di Stati membri e che la natura inclusiva dei progetti PESCO non dovrebbe portare gli Stati membri partecipanti a ridurre le loro ambizioni; teme che le lacune in termini di capacità e le carenze critiche, identificate dal processo dell'obiettivo primario tramite il piano di sviluppo delle capacità (CDP) e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), non siano colmate e affrontate adeguatamente o integralmente per condurre operazioni militari di successo; raccomanda di effettuare un riesame degli attuali 47 progetti PESCO al fine di verificare i progressi compiuti e individuare i progetti che potrebbero essere raggruppati a discrezione degli Stati membri partecipanti; incoraggia gli Stati membri partecipanti a concentrarsi sui progetti PESCO che producono un reale valore aggiunto con un approccio maggiormente operativo, che apportano un vantaggio reciproco e facilitatori strategici per l'Unione, e su quelli con una dimensione strategica che affronti le future minacce alla sicurezza; incoraggia vivamente gli Stati membri, nel quadro della riforma del sistema del gruppo tattico dell'UE, a prendere in esame opzioni per farlo rientrare nell'ambito della PESCO, al fine di aumentare la sua capacità operativa, modularità e agilità, attraverso l'istituzione di unità multinazionali permanenti dedicate all'esecuzione di compiti militari, come specificato all'articolo 43 TUE, e a rafforzare la capacità dell'UE di condurre solide operazioni di gestione delle crisi;

Rafforzare la cooperazione con i partner strategici

48.  si compiace dei progressi compiuti nella cooperazione UE-NATO dalla conclusione della dichiarazione comune di Varsavia nel 2016; plaude ai progressi registrati per quanto riguarda l'attuazione della serie comune di proposte del 2016 e del 2017, in particolare l'intensificazione del dialogo politico UE-NATO a tutti i livelli, nonché il dialogo strutturato sulla mobilità militare, gli sforzi volti a garantire una maggiore coerenza tra i rispettivi processi di pianificazione della difesa e una collaborazione più stretta nel settore della cibersicurezza e della difesa e nella lotta alle minacce ibride e alle campagne di disinformazione; prende nota del livello di cooperazione tra la NATO e l'UE nel fornire assistenza alle autorità civili per contenere e bloccare la diffusione della pandemia di COVID-19; invita l'UE e la NATO a rafforzare ulteriormente la cooperazione sinergica, anche tra le missioni e le operazioni, e ad approfondire il loro partenariato strategico; sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente il partenariato UE-NATO nel settore della mobilità militare; sottolinea l'importanza di organizzare ed eseguire formazioni ed esercitazioni congiunte tra le forze armate europee, nonché esercitazioni parallele e coordinate UE-NATO;

49.  plaude, al riguardo, all'operazione Atlantic Resolve e alla presenza avanzata rafforzata della NATO nel continente europeo e riconosce l'importanza delle truppe NATO per gli sforzi volti a scoraggiare ulteriori aggressioni da parte della Russia e fornire sostegno cruciale in caso di conflitto;

50.  ricorda che la NATO rimane il fondamento della difesa collettiva per gli Stati membri che sono altresì membri dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, come esplicitamente riconosciuto nel TFUE; ritiene che la cooperazione UE-NATO debba essere complementare e rispettosa delle specificità e dei ruoli di ciascuna di queste due istituzioni e non debba replicare o sostituire inutilmente le strutture; ricorda che la cooperazione in materia di difesa è uno dei pilastri della cooperazione transatlantica e rimane fondamentale per la sicurezza reciproca dei paesi alleati e partner, e ribadisce pertanto la necessità di relazioni più forti; rammenta che, sulla base del principio della riserva unica di forze, lo sviluppo delle capacità di difesa dell'UE non rappresenta una minaccia competitiva per l'Alleanza e avvantaggerà i paesi che fanno parte sia della PSDC che della NATO; ricorda altresì che una più efficace cooperazione in materia di sicurezza e di difesa a livello di UE dovrebbe essere considerata un fattore che rafforza il pilastro europeo della NATO nel quale l'UE assume un ruolo maggiore nel garantire la propria sicurezza; è del parere che le iniziative in materia di capacità dovrebbero garantire l'interoperabilità con gli alleati e facilitare l'intervento rapido; osserva con preoccupazione che alcune divergenze hanno minato la solidarietà dell'Alleanza dopo le azioni realizzate dalla Turchia nel Mediterraneo orientale;

51.  sottolinea la necessità di rafforzare lo status dell'UE quale fornitore di servizi di sicurezza marittima, la resilienza dell'UE e degli Stati membri alle situazioni di crisi nelle loro acque territoriali e l'importanza di una strategia marittima coerente per contrastare gli attori non statali marittimi illegali; ritiene necessario armonizzare le regole relative all'intervento e le norme in materia di dispositivi e rafforzare la formazione del personale al fine di svolgere azioni coordinate e unitarie nelle operazioni europee e internazionali o in caso di crisi, eventi e incidenti marittimi; sottolinea la necessità di una cooperazione UE-NATO nell'ottica di conseguire un approccio efficace comune nei confronti delle minacce alla sicurezza marittima quali la criminalità transfrontaliera e organizzata, comprese le reti della criminalità organizzata che facilitano il traffico di esseri umani, di armi e di droga, il contrabbando e la pirateria marittima;

52.  sostiene con forza il partenariato strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella gestione delle crisi e nel mantenimento della pace con mezzi civili, di polizia e militari; accoglie con favore i progressi conseguiti nell'attuazione delle otto priorità per il 2019-2021 individuate e concordate congiuntamente dall'UE e dalle Nazioni Unite in tema di operazioni di pace e gestione delle crisi; esorta gli Stati membri a contribuire maggiormente alle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e invita le istituzioni dell'UE a fornire assistenza in tal senso; osserva che sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione tra missioni e operazioni sul campo, in particolare attraverso la firma, il 29 settembre 2020, dell'accordo quadro UE-ONU sulla fornitura di sostegno reciproco nel contesto delle rispettive missioni e operazioni sul campo, l'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza (WPS) che contribuisce all'attuazione del piano d'azione dell'UE sulle donne, la pace e la sicurezza, la prevenzione dei conflitti e i progressi a livello politico e strategico; invita l'UE e le Nazioni Unite a esplorare ulteriormente le opportunità di una più stretta cooperazione, in particolare nei teatri operativi comuni, in ambiti quali la pianificazione della transizione delle missioni, i meccanismi di sostegno sul campo, lo scambio di informazioni al di fuori delle aree di missione e la pianificazione d'emergenza alla luce della COVID-19, come pure in materia di clima e difesa;

53.  ribadisce che, nonostante la Brexit, il Regno Unito rimane uno stretto partner strategico dell'UE e dei suoi Stati membri e che è essenziale mantenere una solida e stretta cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, dato che sia l'UE che il Regno Unito condividono lo stesso contesto strategico e le stesse minacce alla loro pace e sicurezza; incoraggia il Regno Unito a partecipare alle missioni e operazioni PSDC, alle operazioni di gestione delle crisi, allo sviluppo delle capacità di difesa, alle pertinenti agenzie dell'Unione, nonché ai progetti nell'ambito della PESCO, rispettando nel contempo l'autonomia decisionale dell'UE, la sovranità del Regno Unito, il principio dell'equilibrio tra diritti e obblighi, sulla base di un'effettiva reciprocità e includendo un contributo finanziario equo e appropriato; prende atto del recesso del Regno Unito dalla PSDC a decorrere dal 31 dicembre 2020; chiede l'adozione di procedure di sostituzione rapide per garantire la continuità delle missioni e delle operazioni PSDC in cui il personale britannico impiegato ha rivestito un ruolo significativo;

54.  invita l'UE a mantenere una più stretta cooperazione con le forze regionali esistenti quali l'Unione africana, l'ECOWAS, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e il Consiglio artico, nonché con i paesi non NATO che condividono gli stessi principi;

55.  chiede un'attuazione più sistematica della risoluzione 1325 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) a vent'anni dalla sua adozione, nonché il rafforzamento della dell'agenda dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza; chiede un'integrazione significativa della dimensione di genere nella formulazione della PSDC, segnatamente mediante un miglior equilibrio di genere tra il personale e la direzione delle missioni e delle operazioni PSDC, nonché formazioni specifiche per il personale distaccato;

56.  chiede l'attuazione della risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza dell'ONU su gioventù, pace e sicurezza e una significativa integrazione dei giovani e delle loro prospettive nelle analisi dei conflitti, il che è alla base del sostegno fornito dalle missioni e operazioni PSDC; chiede misure dell'UE volte ad aumentare le opportunità di partecipazione significativa dei giovani al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza;

57.  invita l'UE ad affrontare le costanti e crescenti minacce alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e a contrastare il traffico di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto; osserva che privare le società del loro patrimonio culturale e delle loro radici storiche le rende più vulnerabili alla radicalizzazione e più suscettibili nei confronti delle ideologie jihadiste globali; invita l'UE a sviluppare una strategia di ampia portata per contrastare tali minacce;

Accrescere la resilienza e la preparazione dell'Unione

58.  esprime preoccupazione per il fatto che alcuni attori globali e un numero crescente di attori regionali aggirino deliberatamente o tentino di distruggere l'ordine internazionale fondato su regole, il multilateralismo e i valori di pace, prosperità e libertà sostenibili, che corrispondono ai pilastri su cui si fonda l'Unione europea; osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce nuove fragilità e tensioni a livello mondiale e ha amplificato quelle esistenti; sottolinea che la pandemia ha rafforzato il sostegno pubblico a favore di un'Unione meno dipendente dal resto del mondo, più protetta e in grado di agire in modo indipendente; chiede un ruolo più incisivo dell'Unione europea sulla scena internazionale, una maggiore unità, solidarietà e resilienza europee, una politica estera più coesa con un multilateralismo efficace quale elemento centrale; accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del giugno 2020 a favore di un'Unione europea forte che promuova la pace e la sicurezza e protegga i suoi cittadini;

59.  sottolinea l'importante ruolo delle forze armate durante la pandemia di COVID-19 e accoglie con favore l'assistenza militare alle autorità civili, segnatamente per il dispiegamento di ospedali da campo, il trasporto di pazienti e la fornitura e la distribuzione di attrezzature; ritiene che questo prezioso contributo abbia dimostrato la necessità di fare il punto degli insegnamenti appresi per rafforzare i mezzi e le capacità militari degli Stati membri a sostegno del meccanismo di protezione civile dell'Unione, che è uno degli strumenti principali per far fronte alle emergenze, nonché ai fini dell'assistenza umanitaria; ritiene inoltre che per affrontare efficacemente le crisi sanitarie sia essenziale preparare il personale medico militare degli Stati membri a partecipare rapidamente; ribadisce l'importanza dell'assistenza reciproca e della solidarietà, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e dell'articolo 222 TFUE;

60.  sottolinea l'importanza della mobilità militare; ritiene necessario progredire e agevolare la piena mobilità militare in tutta Europa e chiede pertanto la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure per consentire agli Stati membri di agire più rapidamente, dal momento che la mobilità militare è vantaggiosa nella gestione delle crisi civili; ribadisce che è importante che i progetti di mobilità militare dispongano di un bilancio adeguato; accoglie con favore il fatto che il progetto di mobilità militare sia parte integrante della PESCO; ribadisce la necessità di istituire meccanismi europei volti a facilitare l'uso transfrontaliero delle capacità logistiche militari per far fronte a tali emergenze e consentire un maggiore coordinamento nonché accrescere le sinergie, la solidarietà e il sostegno; insiste affinché un'assistenza e una solidarietà simili in tempi di pandemie e di crisi analoghe siano estese, tra l'altro, ai paesi partner nelle immediate vicinanze dell'UE; sottolinea la necessità di ampliare la preparazione dell'UE nel settore biologico, chimico, radiologico e nucleare (CBRN) e le sue necessarie capacità; sottolinea la necessità di intensificare il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture vitali e critiche, in particolare i cavi Internet sottomarini in fibra ottica;

61.  ritiene importante garantire un migliore collegamento tra gli aspetti interni ed esterni delle politiche dell'UE al fine di assicurare che le politiche dell'UE agiscano verso il conseguimento di obiettivi comuni di politica estera e di sicurezza, compresa la politica energetica dell'UE;

62.  ritiene fondamentale proteggere tutti i punti deboli dell'Unione europea al fine di garantire un'efficace difesa comune dei cittadini europei; osserva con preoccupazione la crescente militarizzazione della penisola di Crimea e i tentativi della Federazione russa di destabilizzare la regione del Mar Nero, situazione che ha portato al riconoscimento, al vertice NATO tenutosi in Galles nel 2014, della vulnerabilità del fianco orientale dell'Alleanza del Nord Atlantico; invita l'UE a riconoscere la vulnerabilità degli Stati membri dell'Europa orientale quale mezzo per rafforzare la difesa europea e a sviluppare, insieme alla NATO, una strategia globale per la sicurezza e la difesa del fianco orientale;

Contrastare e prevenire in modo proattivo le minacce ibride

63.  accoglie con favore la serie di priorità e orientamenti adottati per la cooperazione dell'UE nel settore della lotta alle minacce ibride e del rafforzamento della resilienza a tali minacce, tra cui la lotta alla disinformazione, alla guerra ibrida, allo spionaggio, alle notizie false e alla propaganda, e l'istituzione di un sistema di allarme rapido per facilitare la cooperazione con partner internazionali quali il G7; invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare e rafforzare la sicurezza dei propri sistemi di informazione e comunicazione, compresa la creazione di canali di comunicazione sicuri; sottolinea l'importanza e l'urgenza per l'UE di rafforzare e investire maggiormente nella sua comunicazione strategica, nonché la sua capacità di diventare più resiliente per affrontare e scoraggiare tutte le ingerenze straniere che minacciano il suo sistema democratico, la sua sovranità e i suoi cittadini; sottolinea l'importante ruolo della task force East StratCom e riconosce l'importante lavoro svolto nel quadro del progetto EU vs. Disinfo e chiede un sostegno finanziario e politico aggiuntivo per migliorare ulteriormente la sua capacità di contrastare la disinformazione e di informare in merito alle azioni e alle politiche dell'UE;

64.  sottolinea l'urgente necessità che l'UE introduca una strategia più solida per individuare e contrastare proattivamente campagne di disinformazione aggressive e dannose nei suoi confronti, provenienti da paesi terzi e da attori non statali; sottolinea la necessità di rivedere il mandato del gruppo di comunicazione strategica del SEAE per affrontare le ingerenze straniere e coinvolgere i verificatori di fatti, i ricercatori, le start-up e le organizzazioni della società civile; ribadisce la necessità di fornire personale e finanziamenti sufficienti a tutti i servizi dell'UE che si occupano di interferenze straniere e di disinformazione al fine di individuare, indagare e contrastare meglio i tentativi di interferire nei processi democratici dell'UE o nelle azioni condotte dall'UE all'estero; sottolinea l'importanza di cooperare e di assistere i paesi partner, in particolare nelle immediate vicinanze dell'UE, nei loro sforzi volti ad affrontare e a contrastare la malevola interferenza straniera, in particolare la disinformazione e la propaganda, dal momento che in molti casi tali azioni cercano di deviare questi paesi dal percorso di riforme pro-democratiche e di attaccare i valori e gli ideali europei;

65.  accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che consente all'UE, per la prima volta, di imporre misure restrittive mirate per scoraggiare gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna per l'UE o i suoi Stati membri, compresi quelli contro paesi terzi o organizzazioni internazionali, e per rispondervi, nonché di imporre sanzioni alle persone o entità responsabili di attacchi informatici; sottolinea la necessità di migliorare il sistema di restrizione dei visti quale parte del meccanismo di sanzioni dell'UE, ricorrendo a procedure per il rilascio di visti biometrici al fine di limitare gli spostamenti nell'UE sotto falsa identità delle entità che partecipano alla guerra ibrida; sottolinea l'urgente necessità di approfondire l'integrazione degli aspetti relativi all'informatica nei sistemi di gestione delle crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi di particolare vulnerabilità, è essenziale una più stretta cooperazione nella prevenzione e nel contrasto degli attacchi informatici al fine di promuovere la sicurezza internazionale e la stabilità nel ciberspazio; plaude, al riguardo, ai buoni progressi realizzati dal progetto Cyber Rapid Response Team della PESCO; invita a rafforzare il sostegno nei confronti dell'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e a uno stretto coordinamento con il Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO; invita ad incrementare il livello di coordinamento nell'UE per quanto riguarda l'attribuzione collettiva in caso di incidenti informatici dolosi, nonché a cooperare più strettamente con le organizzazioni internazionali e i paesi che condividono la stessa linea; è particolarmente preoccupato per il rilevamento continuo di attacchi informatici su piccola scala o di intrusioni nei sistemi di infrastrutture critiche che rimangono latenti ma che possono avere un impatto elevato; esorta gli Stati membri ad attuare eccedenze nei loro sistemi di infrastrutture critiche, come la generazione elettrica e le comunicazioni strategiche, a tutti i livelli;

66.  riconosce la crescente importanza delle capacità cibernetiche e di intelligenza automatizzata; sottolinea che queste ultime costituiscono minacce per tutti gli Stati membri e per le istituzioni dell'UE; esorta tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a continuare a migliorare le loro tecnologie informatiche e automatizzate, incoraggia ulteriormente la cooperazione su questi progressi tecnologici;

67.  sottolinea l'importanza di conseguire capacità di calcolo quantistico e la necessità di aumentare la cooperazione UE-USA in questo ambito per garantire che il calcolo quantistico sia effettuato prima tra i partner che condividono relazioni calorose e sostengono gli stessi obiettivi;

68.  prende atto della crescente importanza della sicurezza nello spazio e dei satelliti; sottolinea l'importanza del Centro satellitare dell'Unione europea e incarica l'agenzia di analizzare e fornire una relazione sulla sicurezza e/o le vulnerabilità dei satelliti dell'UE e degli Stati membri ai detriti spaziali, agli attacchi informatici e all'attacco missilistico diretto;

Dotare l'Unione dei mezzi per attuare la PSDC

69.  sottolinea che l'adeguatezza dei livelli di risorse finanziarie, personale e mezzi è essenziale per garantire che l'Unione abbia la forza e la capacità di promuovere la pace e la sicurezza all'interno delle sue frontiere e nel mondo; invita gli Stati membri a dimostrare la volontà politica di essere all'altezza delle ambizioni europee nel campo della difesa e di rispettare gli impegni assunti;

70.  deplora la mancanza di ambizione del Consiglio europeo nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per le iniziative nel settore della sicurezza e della difesa; esorta la Commissione a presentare e ad attuare un programma di lavoro strategico ambizioso per il FED (ricerca e non), volto a rafforzare le azioni di collaborazione e la cooperazione transfrontaliera in tutta l'Unione e la mobilità militare, al fine di aiutare gli Stati membri ad agire più rapidamente e più efficacemente, anche finanziando infrastrutture di trasporto a duplice uso e semplificando i nulla osta diplomatici e la normativa doganale; invita l'UE a costruire il proprio sistema di difesa contro i missili balistici, nonché un sistema di difesa aerea strategica integrato e multilivello, progettato anche per contrastare i missili ipersonici; ricorda che i cittadini europei hanno chiesto in modo chiaro e coerente che l'Unione rafforzi il suo ruolo nel garantire stabilità e sicurezza sostenibili, e rammenta che ciò può essere conseguito solo con adeguati mezzi finanziari necessari e un QFP ambizioso nel settore dell'azione esterna e della difesa;

71.  mette in guardia dal rischio di una mancanza di ambizione nel finanziamento di iniziative nel settore della difesa europea nel quadro del QFP, combinata a tagli ingenti e non coordinati ai bilanci nazionali della difesa a seguito della crisi della COVID-19; pone l'accento sulla necessità che gli Stati membri stanzino le risorse finanziarie necessarie a livello nazionale al fine di dotare l'Unione della capacità di agire come attore globale per la pace; condivide, in tale ottica, la valutazione della Corte dei conti europea secondo cui "gli Stati membri dell'UE sono ben lungi dall'avere le capacità militari necessarie per raggiungere il livello di ambizione militare dell'UE";

72.  ricorda che, sebbene i progetti e le iniziative comuni europei in materia di difesa siano determinanti per affrontare le carenze in materia di ricerca e sviluppo esistenti nel settore della difesa, mettere in comune le risorse e coordinare gli sforzi, la maggior parte dei mezzi di difesa utilizzati per le missioni PSDC continua a essere prodotta dagli Stati membri e finanziata dai bilanci nazionali per la difesa;

73.  esorta gli Stati membri a seguire il loro impegno formale a livello di Consiglio e ad assumersi la responsabilità delle loro decisioni in seno al Consiglio di schierare missioni civili e militari fornendo all'Unione il personale e le capacità necessari per conseguire gli obiettivi concordati all'unanimità e realizzare così il proprio impegno a favore di un'Unione europea più sicura;

74.  sottolinea il valore della partecipazione internazionale alle missioni e operazioni PSDC quale rafforzamento delle capacità europee e chiede un'attuazione potenziata degli accordi quadro di partecipazione esistenti, che incoraggi la natura collettiva dei contributi alla pace e alla sicurezza;

75.  prende atto dell'importante lavoro svolto dal Centro satellitare dell'Unione europea e sottolinea che l'Unione deve disporre di risorse adeguate nei settori delle immagini spaziali e della raccolta di informazioni sensibili; sottolinea che il Centro satellitare dell'Unione europea dovrebbe beneficiare dei finanziamenti strutturali dell'Unione per poter mantenere i propri contributi alle azioni dell'Unione, in particolare al fine di fornire immagini satellitari ad alta risoluzione a sostegno delle missioni e operazioni PSDC;

Stabilire un'ambiziosa agenda dell'UE per il controllo globale degli armamenti, la non proliferazione e il disarmo

76.  è allarmato per le attuali minacce ai valori internazionali e allo Stato di diritto e per l'eventuale futura erosione dell'architettura globale di non proliferazione e disarmo; teme che il mancato rispetto o il ritiro dai principali trattati sul controllo delle armi o la loro mancata proroga danneggerebbe gravemente i regimi internazionali di controllo degli armamenti che hanno permesso decenni di stabilità, pregiudicherebbe le relazioni tra Stati dotati di armamenti nucleari, minaccerebbe direttamente la sicurezza europea, in particolare per quanto riguarda l'assenza di norme che disciplinano e riducono le armi nucleari a corta e media gittata e quelle tattiche, e condurrebbe a nuove corse agli armamenti nucleari; sottolinea l'urgente necessità di ripristinare la fiducia transfrontaliera;

77.  prende atto con preoccupazione della normalizzazione di una retorica pericolosa sull'utilità delle armi nucleari; ribadisce che la pace e la sicurezza internazionali sono rafforzate in un mondo libero dall'esistenza o dalla proliferazione di armi nucleari e che il disarmo significa non solo una riduzione del numero di testate attive, ma anche una riduzione del ruolo militare e politico attribuito a questo tipo di armi;

78.  ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del TNP quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; reitera la sua richiesta di una forte posizione comune dell'UE prima della conferenza, che inviti ad adottare misure concrete ed efficaci in occasione della 10a conferenza di revisione del TNP, che costituirebbero un elemento chiave per preservare la stabilità strategica ed evitare una nuova corsa agli armamenti;

79.  ribadisce il suo profondo rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e la Federazione russa si siano ritirati dal trattato per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio (INF); osserva la responsabilità della Russia per la fine del trattato, dato che ha continuato a non rispettarlo in modo sistematico; teme che il collasso del trattato possa portare all'inasprimento delle tensioni e all'aumento delle minacce e dei rischi nucleari e militari, mettendo in tal modo a repentaglio il futuro dei regimi di controllo degli armamenti; sottolinea di essere fermamente contrario a una nuova corsa agli armamenti tra gli Stati Uniti e la Federazione russa e alle sue potenziali conseguenze per l'Europa e alla rimilitarizzazione sul territorio europeo; esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare un'iniziativa guidata dall'UE al fine di promuovere la trasformazione del trattato INF in un trattato multilaterale;

80.  ricorda che regimi di controllo degli armamenti, di disarmo e di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza e della stabilità globale ed europea;

81.  esorta gli Stati Uniti e la Federazione russa a compiere ulteriori progressi nei negoziati sulla proroga del nuovo trattato START, che giunge a scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una proroga del trattato darebbe a entrambi i firmatari più tempo per proseguire i negoziati al fine di concordare un nuovo strumento di controllo delle armi; chiede che siano immediatamente coinvolti altri Stati, in particolare la Cina, in qualsiasi negoziato esistente (come NEW START, INF e "cieli aperti") o futuro sugli strumenti di controllo degli armamenti nucleari;

82.  deplora l'attuazione selettiva da parte della Russia dei propri obblighi ai sensi del trattato sui cieli aperti; esprime profondo rammarico per la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal trattato sui cieli aperti, un importante strumento di controllo degli armamenti che ha contribuito a rafforzare la fiducia e a fornire agli Stati più piccoli una preziosa capacità di monitorare e verificare le attività militari dei loro vicini; invita gli altri firmatari a continuare ad attuare il trattato, garantendo nel contempo che esso rimanga funzionale e utile; invita gli Stati Uniti ad abrogare la decisione di ritirarsi dal trattato sui cieli aperti;

83.  si compiace del contributo finanziario dell'UE ai progetti e alle attività dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW); accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio di un regime di sanzioni orizzontale per far fronte al crescente uso e alla proliferazione delle armi chimiche; condanna il recente utilizzo di armi chimiche e ritiene che la mancanza di responsabilità per tali episodi mini la norma internazionale che vieta le armi chimiche; invita l'UE a prendere l'iniziativa di far fronte alla questione dell'impunità per quanto concerne l'utilizzo delle armi chimiche e a valutare come rafforzare l'OPCW per garantire un'attribuzione rapida e accurata e meccanismi di risposta efficaci; invita l'UE a continuare ad adoperarsi per contrastare la proliferazione e l'uso delle armi chimiche e a sostenerne il divieto globale stabilito dalla convenzione sulle armi chimiche (CWC);

84.  esprime profonda preoccupazione per il tentativo di assassinio del leader di spicco dell'opposizione russa Alexei Navalny, eseguito ricorrendo a un agente nervino vietato che, ai sensi della CWC, è considerato un'arma chimica il cui impiego costituisce pertanto una grave violazione delle norme internazionali; chiede un'indagine internazionale indipendente degli eventi; plaude alla decisione del Consiglio di comminare sanzioni per chiamare a rispondere tutti i responsabili dell'avvelenamento;

85.  chiede al VP/AR di presentare proposte volte a rafforzare le conoscenze disponibili in materia di non proliferazione e controllo degli armamenti nell'UE e di garantire che l'Unione assuma un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento dell'architettura mondiale basata su norme in materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo; si compiace, a tale riguardo, della nomina di un nuovo inviato speciale per la non proliferazione e il disarmo; si rende conto che sono urgentemente necessari nuovi accordi internazionali nel campo del controllo degli armamenti; afferma che, nel contesto della deterrenza nucleare, lo sviluppo di missili ipersonici può minare i principi della distruzione reciproca assicurata e chiede pertanto un trattato mondiale sul controllo degli armamenti concernente l'utilizzo, la portata, la velocità, la dottrina, l'ispezione dei carichi nucleari e il posizionamento vicino alle coste di sistemi d'arma ipersonici, avviato dall'UE;

86.  ribadisce il suo pieno impegno a favore del mantenimento di regimi internazionali efficaci per il controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione in quanto pietra miliare della sicurezza europea e globale; sottolinea il suo pieno sostegno ai lavori dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite e all'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo; ricorda il suo impegno a perseguire politiche volte a portare avanti la riduzione di tutti gli arsenali nucleari;

87.  plaude alle conclusioni del Consiglio sul riesame della sua posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di attrezzatura e tecnologia militare(13); è fermamente convinto che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa nel settore della difesa, vi sia la necessità di una maggiore convergenza, trasparenza e coerenza nelle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di armi, nonché di un rafforzamento del controllo pubblico; invita gli Stati membri a superare le loro diverse interpretazioni della posizione comune e a conformarsi pienamente ai suoi otto criteri, e in particolare ad attuare rigorosamente il criterio 4 sulla stabilità regionale e a interrompere qualsiasi esportazione di attrezzature militari che potrebbero essere utilizzate contro altri Stati membri; si compiace degli sforzi compiuti per aumentare la trasparenza e il controllo pubblico e parlamentare delle esportazioni di armi; chiede che siano profusi sforzi congiunti per migliorare le valutazioni dei rischi, i controlli degli utenti finali e le verifiche successive alla spedizione;

88.  esorta gli Stati membri a rispettare il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi; ribadisce la necessità che tutti gli Stati membri applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio; ricorda che gli Stati membri si sono impegnati in ferme posizioni nazionali in merito alla loro politica di esportazione di armi alla Turchia, sulla scorta delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC, compresa la rigorosa applicazione del criterio 4 sulla stabilità regionale; ribadisce il suo invito al VP/AR, finché la Turchia continua con le sue attuali azioni illegali e unilaterali nel Mediterraneo orientale che sono contrarie alla sovranità di qualsiasi Stato membro (in particolare della Grecia e di Cipro) e al diritto internazionale e non avvia un dialogo basato sul diritto internazionale, a introdurre un'iniziativa in seno al Consiglio affinché tutti gli Stati membri interrompano l'esportazione di armi per tutte le tipologie di attrezzature militari, comprese le armi, i prodotti a duplice uso e il know-how verso la Turchia in conformità della posizione comune;

89.  accoglie con favore le attività dell'UE volte a sostenere l'universalizzazione del trattato sul commercio delle armi e invita tutti i principali paesi esportatori di armi a firmarlo e ratificarlo quanto prima;

90.  osserva che gli sviluppi tecnologici nel settore dell'IA pongono nuove sfide etiche; invita l'UE ad assumere un ruolo guida negli sforzi globali volti a istituire un quadro normativo globale per garantire un controllo umano significativo sulle funzioni critiche di selezione e attacco di obiettivi nello sviluppo e nell'uso di armi basate sull'IA; invita il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni essenziali di tali sistemi; insiste sulla necessità di avviare negoziati internazionali su una definizione comune e un quadro sull'utilizzo delle armi dotate di un certo grado di autonomia e chiede l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante, che vieti le armi autonome letali in assenza di un controllo umano significativo;

91.  invita l'UE ad assumere un ruolo guida negli sforzi globali volti a istituire un sistema di controllo globale degli armamenti completo ed efficace per la proliferazione tecnologica dei missili e dei veicoli da combattimento senza equipaggio;

Garantire il controllo democratico, la legittimità e la partecipazione inclusiva

92.  evidenzia la necessità che il Parlamento affronti tutte le questioni relative alla difesa in modo coerente; chiede che il mandato della sottocommissione per la sicurezza e la difesa sia riesaminato e ampliato alla luce del crescente numero di iniziative in materia di difesa a livello dell'UE e in vista della creazione della DG DEFIS in seno alla Commissione;

93.  accoglie con favore i regolari scambi di opinioni con il VP/AR sulle questioni relative alla PSDC e lo invita a garantire che i pareri del Parlamento siano debitamente presi in considerazione; sottolinea la necessità di assicurare che i rappresentanti speciali dell'UE, gli inviati speciali e i comandanti delle missioni e delle operazioni forniscano informazioni in maniera regolare; ritiene che il Parlamento debba essere consultato in anticipo in merito alla pianificazione strategica delle missioni PSDC, alle modifiche dei loro mandati e ai piani per porvi fine; chiede che l'articolo 36 TUE sia attuato nella sua interezza;

94.  sottolinea la necessità di sviluppare una cooperazione sempre più stretta sulle questioni relative alla PSDC con i parlamenti nazionali al fine di garantire responsabilità, trasparenza e un controllo maggiori;

95.  ribadisce l'importanza di migliorare gli strumenti a disposizione della società civile al fine di consentirne la partecipazione significativa e sostanziale all'elaborazione della politica in materia di difesa e al suo efficace controllo;

o
o   o

96.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

(1) GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.
(2) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 50.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 36.
(4) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 91.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0008.
(6) GU C 28 del 27.1.2020, pag. 49.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0224.
(8) Testi approvati, P8_TA(2019)0130.
(9) Testi approvati, P8_TA(2019)0430.
(10) Testi approvati, P8_TA(2019)0330.
(11) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.
(12) Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
(13) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2019 (2020/2208(INI))
P9_TA(2021)0014A9-0259/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta dei diritti fondamentali"),

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 11 e 17,

–  visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016,

–  visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) e le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e le raccomandazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) del 20 novembre 1989 e i relativi due protocolli facoltativi adottati il 25 maggio 2000,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007,

–  vista la dichiarazione politica dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 giugno 2016 sull'HIV e l'AIDS dal titolo "On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030" (Intensificare le misure di contrasto all'epidemia dell'HIV/AIDS al fine di debellarla entro il 2030),

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, adottata il 18 dicembre 1992,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2018 su un appello mondiale a un'azione concreta per la totale eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza ad essi connessa e per l'attuazione integrale e il seguito della dichiarazione e del programma d'azione di Durban,

–  vista la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 28 maggio 2019, che ha dichiarato il 22 agosto Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo,

–  vista la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 aprile 2019 sulla violenza sessuale connessa ai conflitti,

–  visti la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e l'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza 2019-2024,

–  vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU volta a eliminare la violenza contro le donne e le ragazze,

–  visti la Piattaforma d'azione di Pechino e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,

–  vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sulla violenza e sulle molestie del 21 giugno 2019,

–  vista la Dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro del 21 giugno 2019,

–  visto il memorandum d'intesa del 16 agosto 2019 relativo alla cooperazione tra il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

–  viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottate il 5 novembre 1992,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in appresso la "Convenzione di Istanbul") dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

–  visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) "Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE", del 28 aprile 2015 (JOIN(2015)0016), adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e il relativo riesame intermedio del giugno 2017 (SWD(2017)0254),

–  visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio il 17 novembre 2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 18 febbraio 2019, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2019,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2019, sull'azione dell'UE volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 15 luglio 2019, sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulla democrazia,

–  visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati il 24 giugno 2013,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati il 24 giugno 2013,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, aggiornati dal Consiglio il 12 aprile 2013, sulla libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio il 12 maggio 2014, nonché sui difensori dei diritti umani, adottati dal Consiglio il 14 giugno 2004,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna, adottati dal Consiglio il 18 marzo 2019,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019,

–  vista la revisione 2019 degli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dal Consiglio il 16 settembre 2019,

–  viste la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2020)0660) e l'agenda geopolitica della legislatura UE 2019-2024,

–  vista la relazione della Commissione del giugno 2020 dal titolo "Legal gender recognition in the EU – The journey of trans people towards full equality" (Riconoscimento giuridico del genere nell'UE - Il percorso delle persone transessuali verso la piena uguaglianza),

–  viste la comunicazione congiunta della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2020)0017) e le conclusioni della presidenza del Consiglio del 16 dicembre 2020 sul piano d'azione sulla parità di genere (GAP) III,

–  vista la seconda indagine LGBTI condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 14 maggio 2020, dal titolo "A long way to go for LGBTI equality" (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI),

–  vista la decisione del Mediatore europeo, del 30 luglio 2020, sul ruolo dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE,

–  viste le relazioni dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e le relazioni dell'intergruppo del Parlamento europeo per la libertà di religione o di credo e la tolleranza religiosa,

–  vista la relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi(1),

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni(2),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e sul mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea(3),

–  viste la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2018(4), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

–  viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2019 relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni di urgenza") conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,

–  visto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero conferito nel 2019 a Ilham Tohti, difensore dei diritti umani uiguro, professore di economia, sostenitore dei diritti della minoranza uigura in Cina e prigioniero politico detenuto in Cina,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0259/2020),

A.  considerando che la celebrazione nel 2019 del 10º anniversario della Carta dei diritti fondamentali ha ricordato all'Unione il suo impegno dichiarato e l'obbligo basato sul trattato di proseguire con determinazione nelle azioni tese alla protezione, alla promozione e al rispetto dei diritti umani, sia all'interno che al di fuori dei suoi confini; che in tale occasione l'UE ha ribadito il suo impegno a rimanere un protagonista influente sulla scena mondiale e a continuare a svolgere un ruolo di primo piano come difensore della democrazia e dei diritti umani a livello globale;

B.  considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'UE e che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe pertanto essere attuata e integrata come principio orizzontale in tutte le attività e le politiche dell'UE;

C.  considerando che i cristiani sono il gruppo religioso più perseguitato al mondo e che costituiscono l'80 % di tutti i credenti perseguitati; che le persecuzioni vanno dalla discriminazione quotidiana in materia di istruzione, occupazione e vita sociale, fino alla limitazione di tutte le forme di espressione, e persino alle aggressioni fisiche contro le comunità cristiane, che si avvicinano molto alla definizione internazionale di genocidio adottata dalle Nazioni Unite;

D.  considerando che ormai da 25 anni la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 sottolineano l'importanza della parità di diritti e di opportunità per le donne, nonché della loro partecipazione paritaria ai processi decisionali e democratici per il consolidamento della democrazia;

E.  considerando che la mancanza di donne che partecipino allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) accresce il rischio di distorsioni; che la formazione scientifica è importante per acquisire competenze e ottenere un impiego dignitoso e i posti di lavoro del futuro, nonché per eliminare gli stereotipi di genere che la considerano un ambito tipicamente maschile, in modo da permettere alle donne di godere appieno dei loro diritti umani;

F.  considerando che nel corso della celebrazione del 30º anniversario dell'UNCRC, nel novembre 2019, l'UE ha sottolineato il suo impegno a elaborare una strategia globale sui diritti dei minori e genitoriali e a porre tali diritti al centro delle politiche dell'UE; che il 20 novembre 2019 il Parlamento ha ospitato una conferenza sul tema in cui sono state affrontate una serie di questioni, tra cui le sfide legate alla tutela dei diritti del minore in un mondo digitale in continua evoluzione, con particolare riferimento al divieto di accesso alla pornografia minorile e alla lotta contro le molestie e la violenza, al superamento degli ostacoli al pieno godimento dei diritti dei minori e alla risposta alla mutevole natura dei conflitti armati e al relativo impatto sul futuro dei bambini, compreso l'impatto di tali conflitti sul loro sviluppo, sulla loro istruzione e sulla loro vita successiva, tenendo conto nel contempo delle dichiarazioni rese dai minori nell'ambito della discussione;

G.  considerando che la crisi innescata dalla pandemia globale di COVID-19, le modalità con cui gli Stati vi hanno reagito, l'acuirsi delle disuguaglianze e le difficoltà che ha causato, in particolare per i più vulnerabili e i gruppi emarginati, nonché per le donne, e il suo impatto sulle relazioni internazionali, sull'ordine internazionale basato su regole e sui conflitti, sono tutti aspetti che hanno implicazioni a lungo termine per tutto ciò che riguarda il rispetto dei diritti umani;

H.  considerando che, a titolo esemplificativo, la crisi provocata dalla pandemia ha indotto la maggior parte dei paesi ad adottare misure di emergenza, limitando le libertà necessarie al godimento di numerosi diritti umani, prime fra tutte la libera circolazione e la libertà di riunione, o a istituire nuovi mezzi di sorveglianza al fine di prevenire la trasmissione del virus della COVID-19; che tali misure hanno legittimamente sollevato interrogativi quanto alla loro necessità, legalità, proporzionalità, natura non discriminatoria, durata e conseguenze, in un'ottica di salvaguardia delle libertà fondamentali nel breve e lungo periodo; che la pandemia è stata accompagnata anche da ulteriori tendenze negative che minano la democrazia e riducono lo spazio della società civile in alcuni paesi;

I.  considerando che la recessione globale provocata dalla pandemia può indurre i governi a dare priorità allo stimolo dell'attività economica e all'attrazione degli investimenti; che ciò non dovrebbe avvenire a scapito delle loro ambizioni in termini di standard e obiettivi politici in alcuni altri settori come la tutela dei diritti umani, l'azione per il clima e la lotta alla povertà, specialmente quella dei minori e delle loro famiglie;

J.  considerando che la crescita a livello mondiale di movimenti autoritari e populisti comporta una minaccia per i valori e i principi sui quali si fonda l'Unione;

K.  considerando che i regimi illiberali si stanno allontanando sempre più dal percorso delle democrazie mature e dagli standard democratici occidentali, trincerandosi in posizioni che danno luogo a continue e deliberate violazioni dei diritti umani; che tali regimi illiberali limitano i diritti e le libertà fondamentali, creando così una falsa impressione di legittimazione elettorale in elezioni che non possono essere considerate libere, eque o trasparenti;

L.  considerando che le emergenze ambientali, compresi i cambiamenti climatici e la deforestazione, sono il risultato di azioni umane e danno luogo a violazioni dei diritti umani non solo nei confronti delle persone direttamente colpite, ma anche dell'umanità nel suo complesso; che è importante riconoscere il legame tra diritti umani e protezione dell'ambiente; che garantire l'accesso all'acqua è vitale per prevenire le tensioni in determinate regioni;

M.  considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, come pure tra le politiche esterne dell'UE, costituisce un requisito indispensabile per una politica dell'UE in materia di diritti umani positiva ed efficace; che le politiche a sostegno dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della lotta all'impunità dovrebbero essere integrate in tutte le altre politiche dell'UE con una dimensione esterna, quali lo sviluppo, la migrazione, la sicurezza, la lotta al terrorismo, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, l'allargamento e il commercio; che una maggiore coerenza dovrebbe consentire all'UE di rispondere in modo più rapido sin dai primi segni di violazioni dei diritti umani e di svolgere un ruolo più attivo e credibile nella difesa dei diritti umani a livello globale;

N.  considerando che il pieno rispetto dei diritti umani e delle norme europee tra i paesi partner e limitrofi dell'UE, anche nella gestione della crisi dei rifugiati e nella risposta alla migrazione, è una delle priorità chiave dell'Unione europea; che la situazione dei diritti umani, influenzata dalla pandemia di COVID-19, è motivo di preoccupazione nei paesi limitrofi, che devono adottare misure adeguate al riguardo e lavorare insieme alle rispettive società civili, che comprendono membri europeisti e democratici;

O.  considerando che i divieti di viaggio volti a impedire ai difensori dei diritti umani di partecipare a eventi internazionali sono stati utilizzati da un numero crescente di paesi, in particolare in Asia, in Medio Oriente, in Africa e in America Latina;

Diritti umani e democrazia: tendenze generali e sfide principali

1.  prende atto di come hanno risposto alla pandemia di COVID-19 gli Stati che si sono posti come primo imperativo il diritto alla vita e il diritto alla salute; sottolinea che, al contempo, è fondamentale garantire che le persone abbiano un tenore di vita adeguato; evidenzia che tutte le misure in risposta alla pandemia devono essere fondate sui diritti umani e conformi ad essi nonché ai principi di non discriminazione e dovrebbero salvaguardare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

2.  sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e la piena adesione al principio secondo cui i diritti umani sono universali e inalienabili, indivisibili, interdipendenti e correlati e condanna ogni tentativo volto a relativizzarli;

3.  esprime preoccupazioni molto serie per il deterioramento degli standard in materia di democrazia e diritti umani e in termini di godimento delle libertà fondamentali che la crisi ha causato in alcuni paesi; ritiene che tale sviluppo regressivo derivi principalmente dal crescente autoritarismo e dalle devastanti conseguenze economiche e sociali della crisi e dal fatto che queste siano state utilizzate come pretesto per manipolare le istituzioni statali e i calendari elettorali, reprimere le attività dei difensori dei diritti umani, in particolare dei difensori delle minoranze, degli oppositori politici, dei rappresentanti dei media o della società civile, e limitare le libertà fondamentali e i diritti umani, compresi i diritti delle persone o dei gruppi esposti alla discriminazione, come le minoranze religiose e di credo, nonché le persone LGBTI, per scopi non connessi alla pandemia; sottolinea, a tale proposito, l'aumento dell'incitamento all'odio basato sulla razza, l'etnia, la religione o la casta, la disinformazione, la presa di mira di gruppi vulnerabili accusati di diffondere il virus e l'incremento della violenza domestica e di genere e della disuguaglianza di genere; esprime preoccupazione per i casi di discriminazione nella distribuzione degli aiuti legati alla pandemia di COVID-19; respinge qualsiasi rifiuto di aiuto in qualsiasi circostanza, anche sulla base della religione; sottolinea inoltre con preoccupazione l'impiego, in violazione dei diritti umani, di tecnologie digitali volte a contenere la pandemia tracciando i cittadini e recuperandone i dati privati;

4.  afferma che gli Stati devono astenersi dallo sfruttare la pandemia di COVID-19 per consolidare il potere autoritario, indebolire la democrazia e lo Stato di diritto o calpestare i diritti umani; esprime profonda preoccupazione per l'inasprimento delle misure adottate dai regimi autoritari volte a reprimere il dissenso e a ridurre lo spazio di azione della società civile; sottolinea l'importanza della società civile che consente di fornire risposte flessibili, tempestive ed efficaci ai regimi che violano il diritto internazionale, i diritti umani e i principi democratici; esprime preoccupazione per il fatto che le misure di emergenza connesse alla COVID-19 spesso non siano accompagnate da chiari obblighi di revoca delle stesse una volta terminata la crisi;

5.  ricorda che l'accesso universale all'assistenza sanitaria è un diritto umano e sostiene qualsiasi progresso verso la copertura sanitaria universale in quanto essenziale per lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore la risposta globale dell'Unione europea alla pandemia di COVID-19 basata sull'approccio Team Europe, che è incentrato sull'espressione di solidarietà e sull'offerta di assistenza tangibile ai partner, in particolare ai paesi più vulnerabili e colpiti;

6.  prende atto con preoccupazione delle carenze del sistema sanitario riscontrate in molti Stati, che compromettono il diritto dei cittadini alla salute fisica e mentale e di porvi rimedio, nonché delle carenze nelle azioni preventive volte a evitare la contaminazione, nelle misure idriche e sanitarie, nell'informazione e nella non discriminazione per quanto concerne l'accesso e i diritti; accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui i vaccini contro la COVID-19 dovrebbero essere resi disponibili a livello mondiale e che l'UE compirà ogni sforzo a tal fine;

7.  ricorda che, nel contesto della pandemia di COVID-19, gli Stati devono garantire che le loro risposte includano un approccio sensibile agli aspetti di genere e intersettoriale al fine di garantire i diritti di tutte le donne e le ragazze di vivere libere dalla discriminazione e dalla violenza e di accedere ai servizi sanitari essenziali di cui necessitano per quanto concerne la salute sessuale e riproduttiva;

8.  ricorda che la pandemia ha altresì portato a una diminuzione del monitoraggio e della documentazione delle violazioni dei diritti umani a livello globale; sostiene gli sforzi internazionali intesi a valutare le diverse risposte nazionali alla pandemia per quanto concerne le limitazioni delle libertà politiche, sociali ed economiche e tesi all'istituzione di un quadro comune basato sui diritti umani che influenzerà le future risposte alle crisi sanitarie; accoglie con favore, in tale contesto, lo sviluppo dell'osservatorio globale da parte della Commissione e dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA);

9.  denuncia con forza i numerosi casi di discriminazione, intolleranza, persecuzione e omicidi connessi alla razza, all'etnia, alla nazionalità, alla classe sociale, alla disabilità, alla casta, alla religione, al credo, alla lingua, all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, che continuano a verificarsi in molti paesi e società; deplora il fatto che individui o comunità diventino il bersaglio di dichiarazioni e azioni intolleranti e colme d'odio; considera inaccettabile la larga diffusione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia in molti paesi; insiste affinché i governi del mondo intero condannino in modo chiaro il razzismo e la discriminazione e adottino un approccio di tolleranza zero nei loro confronti;

10.  sottolinea la terribile e crescente minaccia che i cambiamenti climatici, la distruzione ambientale e la perdita di biodiversità rappresentano per i diritti umani, in quanto privano le persone del diritto fondamentale alla vita, in particolare a causa dell'aumento della fame nel mondo, delle disuguaglianze economiche e sociali, delle limitazioni di accesso all'acqua, dell'innalzamento della mortalità per malnutrizione e della maggiore diffusione delle malattie; evidenzia che i cambiamenti climatici minano anche il godimento di altri diritti umani, compreso il diritto alla sicurezza alimentare, all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri, alla salute, ad alloggi adeguati, all'autodeterminazione, al lavoro e allo sviluppo; richiama inoltre l'attenzione sui rischi che i cambiamenti climatici comportano per la pace e la sicurezza, dal momento che l'insicurezza alimentare e la scarsità idrica possono generare una situazione di lotta per le risorse naturali seguita da instabilità e conflitti all'interno di Stati e fra i medesimi; richiama in particolare l'attenzione sul legame tra lo sfruttamento delle risorse naturali e il finanziamento dei conflitti, le guerre e la violenza, creato, direttamente o indirettamente, anche da parte di alcuni attori del settore privato; sottolinea che i paesi meno sviluppati sono i più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in quanto hanno maggiore difficoltà di altri a reggerne gli impatti devastanti nonostante producano meno gas a effetto serra rispetto ai paesi più ricchi che hanno meno probabilità di essere colpiti allo stesso modo dai cambiamenti climatici;

11.  afferma che la promozione e la tutela dei diritti umani e l'azione per il clima e l'ambiente sono aspetti interconnessi, in particolare perché il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede l'accesso a rimedi e strumenti giuridici con cui è possibile ottenere il risarcimento dei danni prodotti dai cambiamenti climatici, attuare misure contro i cambiamenti climatici e chiamare Stati, imprese e individui a dare conto delle loro risposte ai cambiamenti climatici e delle loro azioni che contribuiscono all'ulteriore degrado dell'ambiente;

12.  sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e ricorda gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani intesi a tutelare la biodiversità dalla quale tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la biodiversità e predisponendo mezzi di ricorso effettivi nei casi di perdita e degrado della biodiversità; esprime sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali; incoraggia a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);

13.  sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione agli aiuti destinati alle persone sfollate a causa dell'ambiente e del clima; ritiene importante adoperarsi su scala internazionale per definire il concetto di "sfollati ambientali" a livello di Nazioni Unite, al fine di istituire un quadro giuridico internazionale e adottare un approccio comune alla tutela di coloro che sono costretti ad abbandonare il luogo in cui risiedono; riconosce che le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici possono aggravare gli sfollamenti forzati e sottolinea pertanto la necessità di attuare rapidamente politiche per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, conformemente a quanto previsto dall'accordo di Parigi;

14.  esprime grande preoccupazione per la deforestazione, l'estrazione mineraria illegale e la produzione di droghe illecite, con particolare riferimento all'Amazzonia nel 2019, dato che le foreste contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici assorbendo e stoccando l'anidride carbonica; sottolinea che le popolazioni indigene sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a repentaglio, tra gli altri diritti, i loro diritti alla terra e l'accesso alle risorse vitali; sottolinea a tale proposito il diritto di determinare e stabilire priorità e strategie per il loro autosviluppo e per l'uso delle loro terre, dei loro territori e di altre risorse; evidenzia che l'impunità per le violazioni dei diritti dei popoli indigeni è una delle forze motrici della deforestazione e ritiene pertanto essenziale l'assunzione di responsabilità per tali violazioni; osserva che lo sfruttamento illegale delle risorse naturali può avere gravi ripercussioni negative sui diritti sociali, economici, culturali, civili e politici delle comunità locali, compresi il diritto fondamentale dei popoli all'autodeterminazione e il principio della sovranità permanente sulle loro risorse naturali;

15.  accoglie con favore le crescenti aspirazioni e le mobilitazioni dei cittadini, in particolare delle generazioni più giovani, che chiedono cambiamenti politici e sociali atti a promuovere il rispetto dei diritti umani, la governance democratica, l'uguaglianza e la giustizia sociale, un'azione per il clima più ambiziosa e una migliore tutela ambientale; sottolinea che nel 2019 sono emersi in ogni regione del mondo vasti movimenti di protesta che danno voce a tali aspirazioni chiedendo cambiamenti negli ordini istituzionali ed economici delle società, interventi per contrastare i cambiamenti climatici e sostenendo lo sviluppo di una società globale più equa; condanna il fatto che in molti paesi alla popolazione sia negato il diritto di manifestare pacificamente facendo ricorso a misure giuridiche, amministrative e di altra natura quali la repressione delle manifestazioni attraverso l'uso della forza, le vessazioni e la detenzione arbitraria; sottolinea che nel 2019 sono stati arrestati centinaia di manifestanti pacifici, molti dei quali hanno subito maltrattamenti e detenzioni arbitrarie e sono stati costretti a pagare ingenti multe nell'ambito di processi in cui non erano garantite le norme procedurali minime; sottolinea l'importanza di mantenere la natura pacifica delle azioni di protesta ed esprime preoccupazione per alcuni gruppi marginali che hanno colto l'opportunità offerta dalle manifestazioni e dalle espressioni dei movimenti sociali per realizzarle attraverso la violenza e le perturbazioni della vita quotidiana; invita i governi a non usare una forza sproporzionata contro i manifestanti pacifici e a far sì che tutti i responsabili di tali atti siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

16.  ritiene essenziale le risposte politiche alle legittime richieste delle società, delle famiglie e degli individui basate sul dialogo inclusivo che conduce al cambiamento positivo; condanna per contro la repressione dei movimenti pacifici, in particolare attraverso l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti di sicurezza, che alcuni governi hanno inflitto alle proprie popolazioni allo scopo di soffocare le voci dissenzienti o critiche;

17.  sottolinea che gli omicidi, le aggressioni fisiche e diffamatorie, le incarcerazioni, le minacce di morte, le molestie, le intimidazioni e le limitazioni della libertà di espressione continuano a essere strumenti sistematicamente utilizzati in tutto il mondo contro i difensori dei diritti umani, tra cui i difensori dei diritti umani delle donne, i difensori dei diritti religiosi e di credo, le comunità locali, i gruppi indigeni, i difensori dell'ambiente e delle terre, le organizzazioni non governative (ONG) e gli attivisti della società civile, gli informatori e i giornalisti; osserva che i difensori dei diritti umani delle donne devono far fronte a minacce specifiche di genere;

18.  esprime profonda preoccupazione per l'uso repressivo della legislazione in materia di sicurezza informatica e antiterrorismo da parte di alcuni paesi per reprimere i difensori dei diritti umani; sottolinea la presenza di tendenze politiche orientate a un nazionalismo più radicale e l'uso improprio della religione a fini politici, che sono aspetti che favoriscono l'intolleranza;

19.  sottolinea che è compito delle istituzioni dell'UE sostenere attivamente le organizzazioni e gli individui impegnati nella difesa della democrazia e dei diritti umani; chiede giustizia e l'assunzione di responsabilità per tutti gli attacchi contro i difensori dei diritti umani; chiede all'UE di sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani in tutta la loro diversità; sottolinea a tale proposito l'importanza dell'azione svolta dal Parlamento nel far sentire la loro voce e nel fare pressioni sulle autorità dei paesi terzi affinché rilascino immediatamente e incondizionatamente i difensori dei diritti umani detenuti a causa del loro attivismo; sostiene il lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee nel rafforzare i processi democratici e nel promuovere una nuova generazione di leader politici in tutto il mondo;

20.  è seriamente preoccupato per il persistere della piaga delle guerre e dei conflitti militari, così come della protratta occupazione e dell'annessione di territori, che sono fonte di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, in particolare di genocidi, omicidi di massa, sfollamenti forzati di popolazioni civili, tra cui minoranze religiose, e violenza sessuale, in particolare contro donne e bambini; condanna fermamente il coinvolgimento delle potenze dittatoriali o autoritarie nelle guerre per procura e sottolinea che le soluzioni politiche negoziate sono un presupposto imprescindibile per una pace sostenibile; esprime profonda preoccupazione per l'inasprimento delle tensioni politiche internazionali e, in alcune regioni del mondo, per l'intensificarsi dell'attività di gruppi armati non statali e organizzazioni terroristiche nonché per l'espandersi della violenza tra comunità;

21.  deplora il fatto che nel 2020, anno del settantacinquesimo anniversario delle Nazioni Unite, diversi governi ispirati da atteggiamenti autoreferenziali hanno intrapreso azioni per contrastare il multilateralismo e gli sforzi di cooperazione internazionale volti a promuovere la pace, la risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti umani sulla base degli obiettivi e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki; critica la mancanza di una leadership congiunta internazionale tra i paesi democratici che consenta di rispondere in modo coerente alle gravi violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e di unire le forze per promuovere i diritti umani e la democrazia e di sostenere i sistemi internazionali fondati su regole, ed esorta l'UE e gli Stati membri a colmare tale vuoto di leadership;

22.  deplora la drammatica situazione dei migranti e dei rifugiati in tutto il mondo, in particolare delle donne, dei bambini, dei disabili e delle persone con malattie croniche sfollati, delle persone con un orientamento sessuale diverso, delle persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose e di credo perseguitate, che figurano tra i più vulnerabili; osserva che, secondo le stime, il numero di migranti internazionali nel 2019 ha sfiorato i 272 milioni di persone(5), pari al 3,5 % della popolazione mondiale, di cui oltre 20 milioni erano rifugiati(6), e che negli ultimi due anni si sono verificati sfollamenti e movimenti migratori su larga scala; prende atto dell'aumento del numero di richiedenti asilo nel 2019 che hanno presentato domanda di protezione internazionale negli Stati membri dell'UE-27(7) a seguito di pratiche repressive e violazioni dei diritti umani da parte, tra l'altro, di dittature che detengono il potere politico in modo illegale; denuncia le misure politiche che erodono i diritti umani dei migranti e dei rifugiati e mettono a repentaglio la loro sicurezza e le loro vite; denuncia con fermezza i casi di discriminazione, intolleranza, persecuzione e omicidi legati alla migrazione o allo status di rifugiato; respinge la tendenza negativa alla persecuzione e alla criminalizzazione dell'operato di quanti si battono in difesa dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati e forniscono loro assistenza;

23.  si compiace del fatto che gli sforzi volti a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze hanno acquisito ulteriore importanza a livello mondiale; osserva, tuttavia, che nessun paese al mondo ha ancora conseguito l'uguaglianza di genere;

24.  sottolinea il persistere di una diffusa violenza basata sul genere, tra cui il femminicidio, e discriminazione in ogni regione del mondo, compresa l'UE, frutto di disuguaglianze di genere, norme di genere e dinamiche di potere ineguali, di pratiche culturali come le discriminazioni basate sulla casta o di sistemi giuridici discriminatori da lungo tempo consolidati, nonché di azioni di propaganda e disinformazione che minano i diritti delle donne; condanna lo sfruttamento delle donne attraverso la tratta di esseri umani e tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, fisica e psicologica, che sono tra le violazioni più diffuse e sistematiche dei diritti umani;

25.  evidenzia inoltre l'uso della violenza sessuale contro le donne a causa delle loro opinioni, della loro religione, del loro orientamento filosofico o sessuale o del loro attivismo in difesa dei diritti umani; sottolinea che le donne e le ragazze appartenenti a minoranze etniche, religiose e di credo sono doppiamente vulnerabili alla violenza e alla discriminazione di genere; ricorda che la violenza contro le donne lesbiche e bisessuali sotto forma di "stupro correttivo" rimane un problema sistemico in alcuni paesi a causa dello stigma sociale e dei sistemi giuridici discriminatori;

26.  condanna il regresso in corso dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, compresi tutti i tentativi volti a revocare i diritti e le protezioni esistenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la legislazione, le politiche e le pratiche che continuano a negare o a limitare tali diritti in molti paesi del mondo; condanna a tale riguardo il negato accesso a prezzi accessibili, di elevata qualità e completo all'educazione sessuale, a servizi di pianificazione familiare, a metodi contraccettivi moderni, all'aborto legale e sicuro e all'assistenza sanitaria per le madri, nonché gli abusi e i maltrattamenti delle donne in contesti sanitari per la salute materna, prenatale e postnatale e le pratiche coercitive in materia di salute sessuale e riproduttiva che non rispettano il diritto al consenso libero e informato delle donne; sottolinea la necessità di proteggere i genitori in situazione di vulnerabilità, in particolare i genitori monoparentali e con famiglie numerose, al fine di aiutarli a evitare la povertà e l'esclusione sociale; evidenzia la necessità di creare un ambiente e condizioni socio-economici che consentano ai genitori di continuare il loro sviluppo professionale;

27.  sottolinea la necessità di proteggere le madri in situazioni di vulnerabilità, in particolare le madri sole, al fine di prevenire la povertà e l'esclusione sociale; evidenzia la necessità di creare sul piano sociale ed economico un ambiente e condizioni che consentano alle madri di continuare il loro sviluppo professionale;

28.  condanna altresì i governi in tutto il mondo che oppongono o fomentano una reazione negativa contro le rivendicazioni delle donne per la parità dei diritti; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle donne attraverso la loro militanza in movimenti politici e sociali e deplora il pesante tributo dalle stesse pagato in quanto vittime delle violenze scatenate da brutali forme di repressione e guerre e dallo sfruttamento sessuale durante i conflitti armati;

29.  esprime profonda preoccupazione per le incessanti e gravi violazioni dei diritti umani a danno di minori che si sono registrate in tutto il mondo nel 2019, anno del 30º anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto concerne il lavoro minorile, i matrimoni precoci e forzati, la tratta e lo sfruttamento dei minori, anche per scopi sessuali, la coscrizione o l'arruolamento di minori all'interno di gruppi, l'impiego di bambini soldato nei conflitti armati, l'abuso sessuale e la prostituzione dei minori, la separazione dalle famiglie e la detenzione di minori, anche per motivi legati all'immigrazione, nonché le sfide affrontate dalle ragazze in termini di violenza sessuale e di genere, gravidanza prematura, infezione da HIV e abbandono scolastico; reputa deplorevole che in questo contesto di pandemia numerosi bambini e giovani abbiano dovuto trovare un'occupazione per soddisfare i bisogni primari e sostenere le loro famiglie e abbiano, di conseguenza, abbandonato la scuola; sottolinea che tale sviluppo indesiderato rappresenta un regresso in termini di istruzione scolastica dei minori;

30.  esprime profondo dolore e ferma condanna per gli attacchi terroristici e gli attentati dinamitardi compiuti nella prima metà del 2019 contro membri di comunità religiose e i loro luoghi di culto che devono essere preservati e protetti; è allarmato per il fatto che questi orribili atti sono coincisi con le campagne d'odio lanciate da determinati leader politici e gruppi terroristici che mirano a negare o limitare il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; esorta gli Stati a promuovere la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e a proteggere le minoranze religiose e di credo vulnerabili, agendo rapidamente contro i responsabili delle violenze o dell'incitamento all'odio;

Mettere la promozione e la tutela della democrazia e dei diritti umani al centro della politica estera dell'UE

31.  ricorda che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della solidarietà, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 2 TUE; sottolinea che la difesa di questi valori all'esterno e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani, nonché il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, sono al centro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, conformemente all'articolo 21 TUE e all'interesse strategico dell'Unione, e dovrebbero essere rispecchiati in modo efficace e coerente in tutti gli ambiti delle relazioni dell'Unione con i paesi terzi;

32.  sottolinea l'importanza degli sforzi del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione nell'opporsi e rispondere in modo deciso ed esplicito alle violazioni dei diritti umani ovunque si verifichino, anche nei paesi partner vicini, e nel rafforzare continuamente la consapevolezza e la conoscenza dei funzionari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di diritti umani e uguaglianza di genere; ricorda che un impegno efficace e un dialogo costruttivo con la società civile sono pietre angolari del successo della politica per i diritti umani; invita tutte le delegazioni dell'UE e i loro rispettivi punti focali in materia di diritti umani a osservare con coerenza il loro obbligo di incontrare i difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti umani delle donne e i membri della società civile, far visita agli attivisti, agli esponenti della dissidenza democratica e ai difensori dei diritti umani detenuti, monitorare i processi a loro carico e perorare la loro protezione sul campo; chiede inoltre alle delegazioni dell'UE di facilitare tali azioni ove tentate dai deputati in visita nel quadro delle missioni ufficiali del Parlamento europeo; sottolinea l'importanza di affrontare non solo le conseguenze ma anche le cause profonde delle violazioni dei diritti umani;

Lavori dell'UE a livello multilaterale

33.  esorta l'UE e gli Stati membri a sviluppare una strategia esplicita per contrastare la crescente tendenza degli Stati a recedere e opporre resistenza rispetto al quadro internazionale dei diritti umani, in linea con gli impegni dichiarati per il multilateralismo nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, nonché i tentativi a livello internazionale di minare il concetto di diritti umani quale stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti umani; sottolinea il suo parere secondo cui il diritto internazionale in materia di diritti umani e la promessa di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 dovrebbero rimanere pietre angolari; raccomanda che l'UE prosegua la sua azione impegnandosi con paesi e portatori di interessi che possano condividere o meno i valori dell'UE, al fine di preservare o innalzare gli standard internazionali in tema di diritti umani, in linea con l'articolo 21 TUE;

34.  chiede agli Stati membri di rendere più efficace la politica estera e di sicurezza dell'UE applicando la regola del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio in particolare relativamente a questioni concernenti i diritti umani rientranti nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e all'adozione di sanzioni; invita gli Stati membri a rappresentare l'UE con un'unica e autorevole voce nelle sedi multilaterali e ad agire all'unisono dinnanzi a crisi che mettono in discussione i valori e gli interessi fondamentali dell'Unione europea, poiché solo in questo modo l'Unione potrà svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale e utilizzare la sua influenza per produrre cambiamenti positivi e risposte più coordinate alle sfide globali, in primo luogo la promozione e la tutela dei diritti umani e le sfide legate all'ambiente e al clima;

35.  ribadisce che l'UE avrà riconoscimento, credibilità ed efficacia sulla scena mondiale solo se i suoi valori fondamentali, in particolare quelli del rispetto della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e dell'uguaglianza saranno credibili all'esterno, e ciò sarà possibile solo se l'UE garantirà la coerenza interna ed esterna delle sue politiche in questi ambiti; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare l'esempio, a difendere in maniera rigorosa i diritti umani, ad assicurare coerenza nella difesa e nell'adesione ai suoi valori e a garantire un ambiente favorevole alla società civile;

36.  deplora che regimi autoritari abbiano abusato delle istituzioni multilaterali, cercando di neutralizzare le istituzioni e i meccanismi multilaterali per i diritti umani nella loro capacità di ritenere gli Stati responsabili di violazioni dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con alleati democratici fedeli agli stessi principi per sostenere una riforma delle istituzioni multilaterali che consenta loro di diventare più resistenti all'influenza negativa dei regimi autoritari; condanna il fatto che i seggi del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) siano spesso occupati da paesi con una storia comprovata di gravi violazioni dei diritti umani e invita gli Stati membri dell'UE ad applicare estrema prudenza alle loro modalità di voto e a evitare di sostenere i paesi candidati a diventare membri dell'UNHRC e che violano palesemente i diritti umani;

37.  ritiene che i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi possano costituire uno strumento utile per l'impegno bilaterale nella promozione e nella protezione dei diritti umani, a condizione che siano condotti in modo orientato ai risultati e siano periodicamente rivisti; ricorda che gli orientamenti dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani definiscono una serie di criteri per l'avvio di un dialogo, tra cui la misura in cui il governo è disposto a migliorare la situazione, il grado di impegno dimostrato dal governo nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani, la disponibilità del governo a cooperare con le procedure e i meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nonché l'atteggiamento del governo nei confronti della società civile; chiede che il SEAE effettui una valutazione regolare di ogni dialogo, come previsto dalle linee guida dell'UE; ribadisce l'importanza di sollevare singoli casi nel contesto dei dialoghi sui diritti umani e di garantire un seguito adeguato e la trasparenza in merito a tali casi;

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

38.  accoglie con favore la nomina di Eamon Gilmore a rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE), avvenuta il 28 febbraio 2019; ribadisce che la nomina dell'RSUE dovrebbe essere soggetta a un'audizione preliminare in Parlamento; incoraggia l'RSUE a proseguire le azioni diplomatiche al fine di migliorare l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani, a consolidare le alleanze internazionali per promuovere l'agenda sui diritti umani e a convincere gli interlocutori in tutto il mondo ad adottare e attuare politiche aderenti ai più elevati standard di democrazia, diritti umani, Stato di diritto e buona governance e rispettose del diritto e delle norme internazionali, in particolare del diritto internazionale umanitario e della giustizia penale internazionale; raccomanda inoltre all'RSUE di raddoppiare gli sforzi per garantire la coerenza interna dell'UE nella definizione e nell'attuazione della politica estera dell'Unione in materia di diritti umani; insiste affinché le sue relazioni periodiche al Consiglio siano condivise anche con il Parlamento; invita l'UE a rafforzare la visibilità dell'RSUE e la trasparenza delle sue attività e missioni, anche attraverso una sezione specifica nel sito web del SEAE, per fare dell'RSUE una posizione permanente dotata di risorse adeguate e della capacità di intervenire pubblicamente al fine di riferire in merito ai risultati delle visite effettuate nei paesi terzi e comunicare le posizioni dell'UE sulle questioni relative ai diritti umani, quale parte di una riforma generale della funzione dell'RSUE;

Accordi internazionali

39.  rinnova il suo appello affinché in tutti gli accordi internazionali, in particolare quelli commerciali e di associazione, tra l'UE e i paesi terzi siano sistematicamente incluse clausole relative ai diritti umani e affinché queste siano debitamente applicate e monitorate, anche attraverso parametri di riferimento misurabili e valutazioni d'impatto periodiche, con il coinvolgimento del Parlamento e della società civile; sottolinea che tali clausole dovrebbero prevedere meccanismi atti a garantirne l'effettiva applicazione e procedure che definiscano conseguenze chiare e credibili in caso di violazioni degli accordi, compresa la sospensione o, come ultima ratio, il ritiro dell'UE dagli accordi; chiede un migliore coordinamento e una migliore comunicazione tra gli attori specializzati responsabili di settori politici pertinenti quali il commercio e i diritti umani nonché un'integrazione più efficace degli aspetti relativi ai diritti umani della politica commerciale e di investimento; sollecita l'istituzione di meccanismi di monitoraggio indipendenti sui diritti umani con riferimento agli accordi commerciali e a quelli relativi a investimenti esteri nonché un meccanismo indipendente per il trattamento delle denunce, che fornisca ai cittadini coinvolti e alle parti interessate locali coinvolte un efficace mezzo di ricorso;

40.  sottolinea che la promozione e la protezione della democrazia e dei diritti umani nei paesi terzi possono essere realizzate con efficacia soltanto ricorrendo a condizionalità negli incentivi economici e politici dell'UE, quali l'accesso ai finanziamenti dell'UE, la concessione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e di ulteriori agevolazioni tariffarie e la concessione di esenzioni dal visto UE Schengen; ricorda in tale contesto che, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe monitorare e riferire regolarmente al Parlamento europeo anche in merito alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi beneficiari dell'esenzione dal visto e dovrebbe sospendere l'esenzione dal visto in caso di violazioni nel paese interessato;

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

41.  chiede che le attività e gli aiuti volti alla promozione e alla tutela della democrazia e dei diritti umani nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) trovino un'attuazione e godano di un bilancio adeguato all'altezza dell'impegno e delle ambizioni dell'Unione;

42.  invita la Commissione a monitorare il rispetto dei diritti umani e l'osservanza dell'articolo 8 (Principi generali dello strumento) dell'NDICI da parte dei paesi partner che beneficiano dei relativi finanziamenti e a includere un capitolo dedicato a questo aspetto nell'ambito della sua relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi dell'NDICI; chiede alla Commissione di proporre misure adeguate, compresa la sospensione dei finanziamenti dell'UE agli attori statali e il reindirizzamento degli aiuti alla società civile, in caso di grave violazione dei diritti umani o dei principi dell'NDICI da parte dei suoi beneficiari; chiede maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti umani negli accordi di finanziamento e un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e in casi gravi di corruzione; invita la Commissione ad astenersi rigorosamente dall'utilizzare il sostegno di bilancio per governi di paesi terzi quale modalità operativa nei paesi teatro di diffuse violazioni dei diritti umani e alla repressione dei difensori dei diritti umani;

43.  chiede che l'UE si adoperi in modo particolare per valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle politiche, ai progetti e ai finanziamenti dell'Unione nei paesi terzi, anche creando un meccanismo di reclamo per i singoli o i gruppi i cui diritti possono essere stati violati dalle attività dell'UE in tali paesi;

44.  si compiace della preziosa assistenza fornita alle organizzazioni della società civile in tutto il mondo dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che è stato lo strumento faro dell'Unione europea nell'attuazione della sua politica esterna in materia di diritti umani; chiede di incrementare ulteriormente i finanziamenti alla società civile e ai diritti umani nell'ambito dello strumento mondiale che lo sostituirà;

45.  invita la Commissione a istituire, in collaborazione con il SEAE, un quadro per la presentazione, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), di relazioni annuali sulle sue operazioni al di fuori dell'UE per quanto concerne la conformità ai principi generali su cui si fonda l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, nonché al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani; esorta la Commissione ad assicurare che i progetti sostenuti dalla BEI siano in linea con la politica e gli impegni dell'UE in materia di diritti umani e che esistano meccanismi di attribuzione di responsabilità cui i singoli possano ricorrere per segnalare violazioni connesse alle attività della BEI; invita la BEI a sviluppare ulteriormente la sua politica sulle norme sociali nella direzione di una politica sui diritti umani nel settore bancario; chiede l'inclusione di parametri in materia di diritti umani nelle sue valutazioni dei progetti;

Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia

46.  accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024; esprime delusione per il fatto che il SEAE non ha prestato la dovuta attenzione all'offerta del Parlamento e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo di contribuire attivamente alla sua elaborazione, in uno spirito di buona cooperazione interistituzionale;

47.  invita il SEAE e la Commissione a tenere consultazioni regolari con la società civile e a impegnarsi in un dialogo strutturato e regolare con gli organi competenti del Parlamento in merito all'attuazione del nuovo piano d'azione, onde consentire al Parlamento di fornire il suo contributo alle attività del piano, in particolare attraverso la diplomazia parlamentare, e di svolgere efficacemente il suo ruolo di controllo; raccomanda di definire una serie di parametri di riferimento e di indicatori di progresso al fine di monitorare efficacemente l'attuazione del piano d'azione; invita il SEAE a riferire relativamente ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione rispetto a tali parametri di riferimento; chiede che il SEAE dia regolarmente seguito alle risoluzioni e ai dibattiti del Parlamento aventi rilevanza per l'attuazione del piano d'azione; insiste affinché gli Stati membri si assumano la responsabilità del piano d'azione e contribuiscano alla relazione annuale sulla sua attuazione riferendo sulle attività svolte nell'ambito di questo documento strategico;

Rispondere alle sfide mondiali in materia di diritti umani e democrazia

Governance democratica e spazio favorevole alla società civile

48.  è del parere che la governance democratica e lo Stato di diritto siano sotto attacco a livello globale a causa di una combinazione di fattori, tra cui l'aumento dell'autoritarismo e del populismo, l'aumento delle disuguaglianze e della povertà, la pressione sulla società civile, la proliferazione di notizie false, la disinformazione, le minacce informatiche e la guerra ibrida, l'interferenza politica e le campagne condotte da attori esterni, la perdita di credibilità delle autorità pubbliche, la polarizzazione delle società e l'indebolimento delle organizzazioni collettive che difendono l'interesse pubblico; sottolinea inoltre che gli attacchi alla libertà dei media e i tentativi di manipolare il discorso pubblico attraverso la diffusione di notizie false nei social media non sono mai stati così frequenti e forti; manifesta preoccupazione per il fatto che pratiche autoritarie quali la stigmatizzazione degli attori della società civile come "agenti stranieri" vengano copiate e diffuse su scala globale;

49.  chiede che l'UE e i suoi Stati membri continuino a sostenere il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dei processi elettorali trasparenti e credibili in tutto il mondo, per incoraggiare e scatenare il dibattito democratico, combattere le disuguaglianze, garantire il lavoro delle organizzazioni della società civile, sostenere il dialogo tra i diversi segmenti della società, combattere la corruzione e l'impunità e rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati e il meccanismo di responsabilità; chiede che l'UE intensifichi ancor di più gli sforzi in materia di osservazione elettorale e rafforzi la cooperazione con le organizzazioni internazionali, soprattutto con quelle di particolare rilevanza come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

50.  sottolinea che la corruzione e le violazioni dei diritti umani sono intrinsecamente collegate; invita l'UE a integrare la lotta alla corruzione nella sua agenda dei diritti umani; ribadisce il dovere dell'UE di proteggere le associazioni anticorruzione, i giornalisti d'inchiesta e gli informatori che lavorano per denunciare la corruzione e la frode;

Azione per il clima e diritti umani

51.  afferma che la promozione e la tutela dei diritti umani e l'azione per il clima e l'ambiente sono aspetti interconnessi, in particolare perché il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede vie legali per riparare i danni causati dal cambiamento climatico, per attuare misure di lotta al cambiamento climatico e per chiamare gli Stati, in particolare quelli che sono i più inquinanti, le imprese e i decisori a rendere conto delle loro azioni in risposta al cambiamento climatico;

52.  sostiene un approccio inclusivo e basato sui diritti al fine di promuovere un'azione per il clima che garantisca la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in sede di elaborazione, attuazione e revisione delle decisioni politiche relative ai cambiamenti climatici e alle loro conseguenze; afferma che la lotta contro il cambiamento climatico va di pari passo con l'assistenza e la protezione di coloro che difendono il pianeta e le sue risorse naturali, compresi i difensori della terra e dell'ambiente e le comunità indigene;

Approccio dell'UE ai conflitti, responsabilità per le violazioni dei diritti umani e lotta contro l'impunità

53.  sottolinea la complessità dei conflitti moderni, che spesso si sviluppano internamente su scala nazionale o regionale, talvolta sotto forma di attacchi ibridi o informatici, coinvolgono numerose parti, tra cui organizzazioni terroristiche e attori non statali, e hanno conseguenze umanitarie disastrose, in particolare a causa della difficoltà di distinguere tra combattenti e non combattenti; chiede che l'UE rafforzi la sua risposta ai conflitti, affrontandone le cause profonde, investendo nella prevenzione dei conflitti e negli sforzi di mediazione, cercando e mantenendo spazio per soluzioni politiche, creando alleanze con paesi e organizzazioni regionali che condividono la stessa visione, fornendo ulteriore supporto sul piano delle risorse finanziarie, tecniche e umane alle missioni civili di mantenimento della pace e alle operazioni militari e promuovendo iniziative di rafforzamento della fiducia tra i belligeranti; chiede inoltre che l'UE garantisca l'integrazione di una prospettiva di genere in tutti questi sforzi, aumentando il ruolo delle donne e dei giovani nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, così come nel mantenimento della pace, negli aiuti umanitari e nelle operazioni di ricostruzione post-conflitto, nella giustizia di transizione e nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche; chiede inoltre che l'UE affronti il problema della tratta di esseri umani e della violenza sessuale e di genere e garantisca un accesso prolungato ai servizi sanitari essenziali e salvavita; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE in relazione a situazioni di occupazione o annessione di territori; ricorda che il diritto umanitario internazionale dovrebbe guidare la politica dell'UE in relazione a tutte queste situazioni, anche nei casi di occupazione prolungata;

54.  chiede a tutti i governi di concedere accesso illimitato a tutti i loro territori agli osservatori internazionali, compresi l'RSUE, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e le procedure speciali delle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza di fornire un accesso senza ostacoli alle principali organizzazioni umanitarie internazionali e agli osservatori internazionali nelle zone colpite da conflitti in corso e da aggressioni militari;

55.  invita gli Stati membri ad attenersi rigorosamente alle disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione e alla posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, rifiutando qualsiasi trasferimento di armi e di attrezzature di sorveglianza che comporti il rischio che lo Stato o gli attori non statali importatori possano commettere o facilitare violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, anche nel contesto del Fondo europeo per la pace;

56.  invita gli Stati membri a istituire un pilastro per i diritti umani all'interno del Fondo europeo per la pace che contenga, tra l'altro, l'obiettivo di responsabilizzare e sostenere la società civile, anche attraverso programmi con fondi specificamente destinati al sostegno dei difensori dei diritti umani in qualità di contributori alla costruzione della pace; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di includere nel futuro Fondo europeo per la pace salvaguardie e valutazioni d'impatto obbligatorie sui diritti umani, compreso il rispetto di un solido quadro politico di dovuta diligenza in materia di diritti umani sulle questioni di difesa e sicurezza, ispirato alla politica delle Nazioni Unite sulla dovuta diligenza nel campo dei diritti umani;

57.  ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale e invita gli Stati parti dello statuto di Roma a dotarla di adeguate risorse finanziarie onde consentirle di svolgere i compiti previsti dal suo mandato; invita la Corte penale internazionale a proseguire la sua attività con imparzialità e indipendenza; invita l'UE e gli Stati membri a incoraggiare tutti i membri delle Nazioni Unite a ratificare e attuare lo statuto di Roma; esorta i firmatari dello statuto di Roma a cooperare con la Corte penale internazionale; considera profondamente deplorevoli gli attacchi nei confronti della Corte penale internazionale e condanna da ultimo le sanzioni individuali inflitte ai suoi funzionari, segnatamente al procuratore capo, che sono inaccettabili; invita gli Stati parti a intraprendere azioni concrete per eliminare dette sanzioni e sostenere le persone ad esse soggette; sottolinea che la Corte penale internazionale è l'unica istituzione internazionale in grado di perseguire alcuni dei crimini più atroci al mondo e di difendere le vittime che non dispongono di altre vie di ricorso; riconosce il lavoro svolto dagli esperti indipendenti, incaricati di individuare le aree in cui è possibile introdurre riforme e invita Corte penale internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare i propri risultati, la propria efficacia e il proprio impatto positivo, in particolare sulle comunità e le vittime interessate dal suo operato; chiede all'UE e a tutti gli Stati membri di continuare a proteggere l'indipendenza e l'imparzialità della Corte penale internazionale dagli attacchi che mirano a ostacolare il funzionamento della giustizia penale internazionale; invita la Commissione e il SEAE a esaminare le modalità e presentare nuovi strumenti per contribuire alla lotta contro la criminalità internazionale, aiutare le vittime di violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario ad accedere alla giustizia internazionale e ad ottenere risarcimento e riparazione, anche attraverso il rafforzamento della capacità degli Stati membri e dei paesi terzi di applicare il principio di giurisdizione universale nei loro sistemi giuridici nazionali;

58.  ribadisce il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a nominare un rappresentante speciale dell'UE in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale con il compito di promuovere, integrare e rappresentare l'impegno dell'UE a favore della lotta contro l'impunità;

59.  invita gli Stati membri e la rete dell'UE sul genocidio a sostenere la squadra investigativa delle Nazioni Unite nel raccogliere, preservare e conservare le prove dei crimini commessi attualmente o di recente, affinché non vadano perse;

60.  esprime l'esigenza di garantire giustizia a tutte le vittime di violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e, alla luce di tutti i conflitti armati in corso, chiede l'immediata cessazione delle ostilità; sottolinea che la comunità internazionale ha la responsabilità di porre fine all'impunità e alle gravi violazioni che sono state commesse in diversi paesi;

61.  esprime grave preoccupazione per il ricorso alla violenza sessuale e di genere come arma di guerra; ricorda che i reati sessuali e la violenza di genere sono considerati dallo statuto di Roma crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; chiede un'azione concertata volta a porre fine al ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; accoglie con favore la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) sulla violenza sessuale connessa ai conflitti e tutte le risoluzioni dell'UNSC attinenti al tema, a partire dalla risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza, che afferma l'impegno dell'UNSC a prevenire l'uso della violenza sessuale come tattica di guerra e terrorismo attraverso l'uso di tutti i mezzi a sua disposizione, tra cui sanzioni e altre misure mirate nei confronti degli autori; sottolinea l'esigenza di garantire che venga fornita tutta l'assistenza medica e psicologica necessaria e che siano offerti servizi alle donne vittime di stupro come arma di guerra, compreso l'aborto sicuro, come previsto dal diritto umanitario internazionale; chiede che l'UE combatta l'impunità per le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi in contesti di conflitto e sostiene il diritto delle donne e delle ragazze alla verità, a rimedi efficaci e a risarcimenti per le violazioni di tali diritti; accoglie altresì con favore la creazione da parte delle Nazioni Unite del fondo internazionale per i sopravvissuti alla violenza sessuale connessa ai conflitti, istituito il 30 ottobre 2019 con l'obiettivo di aiutare le vittime ad accedere ai risarcimenti;

62.  ricorda le relazioni di valutazione dell'ONU sugli interventi di applicazione della legge e di supporto alle vittime di sfruttamento e abusi sessuali da parte del personale dell'ONU e di altro personale coinvolto nelle operazioni di mantenimento della pace; sottolinea l'esigenza che le Nazioni Unite, gli Stati membri dell'UE e gli organi della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE indaghino, perseguano e condannino senza indugi e con la massima fermezza il personale ONU, nazionale o UE responsabile di atti di violenza sessuale; ricorda la necessità di riformare le strutture interessate in modo da porre fine all'impunità del personale delle Nazioni Unite e dell'UE, istituendo meccanismi efficaci e trasparenti in materia di vigilanza e responsabilità; trova inaccettabile che le azioni legali relative a presunti abusi attualmente rimangano puramente volontarie e dipendano dal paese che ha messo a disposizione il contingente; è convinto che sia possibile ridurre e prevenire tali gravi crimini anche mediante l'istruzione e la formazione; ricorda l'urgente necessità di prevenire questo tipo di crimini in futuro, anche al fine di ripristinare la fiducia della popolazione locale nelle operazioni internazionali di mantenimento della pace;

63.  sottolinea il legame tra violazioni dei diritti umani e diffusa impunità e mancanza di assunzione di responsabilità nelle regioni e nei paesi colpiti da conflitti o intimidazioni, discriminazioni, molestie e aggressioni di matrice politica, sequestri, operazioni di polizia violente, arresti arbitrari, casi di tortura e uccisioni; chiede all'UE di sostenere azioni intese a combattere l'impunità e a promuovere l'assunzione di responsabilità in paesi in cui la dinamica dell'impunità ricompensa coloro che sono maggiormente responsabili togliendo ogni potere alle vittime;

64.  si rammarica della decisione di sospendere la vincitrice del premio Sacharov, Aung San Suu Kyi, dalla comunità del premio Sacharov, ma accoglie con favore la decisione in risposta al suo mancato intervento e all'accettazione dei continui crimini commessi nei confronti della comunità Rohingya in Myanmar;

65.  esprime la sua preoccupazione per le esecuzioni extragiudiziali, la tortura e altre violazioni dei diritti umani che si verificano in nome della lotta contro le droghe illecite; ribadisce che la lotta alla criminalità non giustifica alcuna violazione dei diritti umani e chiede una compilazione delle migliori pratiche imperniate su un approccio di minimizzazione del danno basato sullo Stato di diritto;

66.  elogia il lavoro svolto da Agnès Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, e il contributo dalla stessa apportato alla lotta contro l'impunità conducendo indagini su sospetti casi di omicidi extragiudiziali nel 2019, ad esempio sull'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, in un clima di intimidazioni e minacce contro la sua persona;

67.  sostiene le riforme del sistema giudiziario volte a garantirne l'imparzialità e l'indipendenza, comprese quelle relative a questioni connesse all'assunzione e alla nomina dei giudici, alla corruzione e ai pregiudizi di genere all'interno del sistema giudiziario;

68.  chiede l'adozione e l'attuazione urgenti di un meccanismo autonomo, flessibile e reattivo di sanzioni globali dell'UE in materia di diritti umani, la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE, quale parte essenziale dell'esistente pacchetto di strumenti dell'UE in materia di diritti umani e di politica estera, che rafforzerebbe il ruolo dell'UE quale attore globale nel campo dei diritti umani, consentendo sanzioni mirate nei confronti di individui, nonché di attori statali e non statali e di altri soggetti responsabili o complici di gravi violazioni dei diritti umani, compresi atti di corruzione sistematica connessi a gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore l'adozione di meccanismi sanzionatori globali per i diritti umani in un numero crescente di paesi; sottolinea l'importanza che tale sistema sia conforme al meccanismo dell'UE di controllo giurisdizionale; evidenzia la necessità di assegnarvi sufficienti risorse per consentirne l'efficace attuazione; chiede l'istituzione di un comitato consultivo a livello di UE con la partecipazione del Parlamento; sottolinea che un siffatto meccanismo contribuirà a contrastare le violazioni dei diritti umani, a combattere l'impunità e a proteggere gli attivisti e i difensori dei diritti umani in tutto il mondo nonché a riaffermare quanto sia importante che l'Unione europea agisca in modo efficace in materia di sanzioni per i diritti umani, il che significa quindi il ricorso al voto a maggioranza qualificata; accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri;

69.  ritiene che la pandemia mondiale di COVID-19 non debba essere usata come pretesto per indebolire i regimi sanzionatori; sottolinea, tuttavia, che le sanzioni non dovrebbero ostacolare la fornitura di assistenza umanitaria, compresa l'assistenza medica, in linea con il diritto umanitario internazionale;

Difensori dei diritti umani

70.  condanna gli omicidi, la detenzione arbitraria, la tortura, le persecuzioni, le molestie, le intimidazioni, i ricatti, la sorveglianza digitale a distanza la sorveglianza fisica, nonché le campagne diffamatorie contro i difensori dei diritti umani, le loro famiglie e i loro avvocati e contro i loro sostenitori e simpatizzanti; rileva con grande preoccupazione il numero sempre crescente di attacchi e omicidi violenti contro i difensori dei diritti umani impegnati in battaglie fondiarie e ambientali nel 2019 per essersi schierati a tutela delle risorse naturali e del diritto degli individui a vivere in un ambiente sicuro e sano; rileva che in alcune parti del mondo questi attacchi hanno raggiunto livelli pericolosi; sottolinea, in questo contesto, la particolare vulnerabilità dei difensori dei diritti umani e la necessità di un'adeguata protezione che consenta loro di svolgere il loro lavoro di vitale importanza senza vessazioni e persecuzioni; sottolinea il ruolo che le organizzazioni basate sulla fede possono svolgere nel rispondere alle crisi umanitarie, nel promuovere la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani, nel sensibilizzare alla non violenza e nell'agire come mediatori in negoziati per la risoluzione dei conflitti;

71.  esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di sentenze pronunciate senza garanzia degli standard minimi per un equo processo richiesti dal diritto internazionale; invita l'UE a continuare a utilizzare la cooperazione e la diplomazia per assicurare che il diritto a un processo equo sia pienamente rispettato per ogni singola persona;

72.  chiede che venga posta fine a tutti gli attacchi contro i difensori dei diritti umani, che tutte le persone detenute arbitrariamente vengano rilasciate e che i responsabili rispondano delle proprie azioni; invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare una visione strategica di alto livello per contrastare i crescenti attacchi globali nei confronti dei difensori dei diritti umani, anche attraverso l'adozione di conclusioni forti da parte del Consiglio Affari esteri in cui i ministri degli Affari esteri invitino a un'azione globale ambiziosa dell'UE per proteggere i difensori dei diritti umani; invita le istituzioni dell'UE a garantire un rafforzamento del sostegno a favore dei difensori dei diritti umani come parte fondamentale e integrante della politica esterna dell'Unione in materia di diritti umani; sottolinea che il dialogo politico e la collaborazione con le autorità dei paesi terzi, l'osservazione dei processi, gli incontri con i difensori dei diritti umani durante le visite ai paesi, le visite ai difensori dei diritti umani detenuti, il sostegno al trasferimento e le dichiarazioni pubbliche costituiscono elementi essenziali per l'attuazione di tale politica; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi, agendo in maniera più unitaria e utilizzando questi strumenti in modo coerente e uniforme, a prescindere da quale sia il paese interessato, nei casi di violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a pubblicare, in questo spirito, conclusioni annuali del Consiglio concernenti i difensori dei diritti umani, facendo un bilancio delle azioni intraprese a favore dei difensori dei diritti umani e definendo a tale riguardo impegni strategici al massimo livello; sottolinea l'assidua azione svolta nel 2019 dal Parlamento e dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo per sostenere i difensori dei diritti umani e richiamare l'attenzione sulla situazione di queste persone, tra cui i vincitori del premio Sacharov e i candidati in lizza, in particolare quando si trovano in pericolo o subiscono violazioni dei loro diritti;

73.  chiede all'UE di garantire che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani vittime di violenza di genere abbiano accesso a meccanismi di protezione e risorse, di sostenerle politicamente, di aumentare gli stanziamenti finanziari per le organizzazioni della società civile indipendenti che promuovono i diritti delle donne e delle ragazze e di adottare, in allegato agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, uno strumentario che fornisca misure pratiche affinché l'Unione risponda meglio alle esigenze delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo;

74.  invita l'UE e gli Stati membri a innalzare il livello di ambizione per ottenere il rilascio dei difensori dei diritti umani detenuti, inclusi i casi emblematici di difensori dei diritti umani incarcerati rappresentativi del modo in cui i governi repressivi in tutto il mondo utilizzino metodicamente la legge per cercare di diffamare e mettere a tacere i difensori dei diritti umani; sottolinea che tali casi includono i vincitori e i finalisti del premio Sacharov del Parlamento europeo;

75.  esorta le delegazioni dell'UE e i rappresentanti degli Stati membri a continuare a utilizzare la diplomazia e le iniziative pubbliche per sensibilizzare in merito ai singoli casi di difensori dei diritti umani e, se del caso, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;

76.  invita l'UE e i suoi Stati membri a migliorare l'accesso ai visti dell'UE per la ricollocazione temporanea dei difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso l'inclusione di istruzioni nel manuale relativo ai visti dell'UE su come garantire facilitazioni ai difensori dei diritti umani e ai loro familiari, e a impegnarsi al fine di modificare gli strumenti giuridici riguardanti i visti, in particolare il codice dei visti;

77.  si compiace che nel novembre 2019 sia stato rinnovato per altri tre anni il meccanismo dell'UE per i difensori dei diritti umani ProtectDefenders.eu; ricorda l'importanza di questo meccanismo dinanzi alle crescenti necessità e alla sempre maggiore eterogeneità dei problemi che i difensori dei diritti umani si trovano ad affrontare; chiede il rafforzamento di tale meccanismo e la sua costante rivalutazione in funzione dei suoi fabbisogni;

Diritti delle donne e parità di genere

78.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la strategia per la parità di genere in modo coerente tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione e a intraprendere azioni efficaci e concrete per contrastare le forti reazioni avverse ai diritti delle donne, alla parità di genere e alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;

79.  ricorda che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e un'adeguata educazione sessuale sono diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a riaffermare i diritti inalienabili delle donne all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale e a sostenere l'universalità e indivisibilità di tutti i diritti umani in tutti i contesti, a difendere e promuovere in particolare i diritti maggiormente minacciati, quali i diritti alla salute sessuale e riproduttiva;

80.  accoglie con favore le conclusioni della Presidenza del Consiglio, sostenuta da 24 Stati membri, sul piano d'azione per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE 202-2025 (piano d'azione sulla parità di genere III), con un forte impegno e azioni rigorose riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; chiede, a tale proposito, il rafforzamento del sostegno dell'UE ai paesi terzi, in particolare ai paesi dell'allargamento e a quelli limitrofi, che stanno attuando nuove politiche e modifiche legislative per allineare i quadri giuridici nazionali agli impegni internazionali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere, prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze, proteggere le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle donne e i relativi diritti, offrire ai giovani un'educazione sessuale adeguata, completa e basata sulla scienza, che consenta alle ragazze e alle giovani donne di compiere una transizione sicura verso l'età adulta, e prevenire e porre fine alla violenza sessuale e di genere, alle mutilazioni genitali femminili e ad altre pratiche dannose, compresi i matrimoni precoci e forzati;

81.  chiede inoltre che l'UE e gli Stati membri promuovano l'uguaglianza di genere e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti in tutte le loro azioni esterne, anche nei forum multilaterali e bilaterali, con particolare attenzione ai gruppi emarginati o vulnerabili, come le persone LGBTI, e con l'obiettivo di raggiungere una copertura sanitaria universale attraverso interventi correlati in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e HIV;

82.  esorta ad andare oltre la semplice lotta alle cause profonde delle disparità strutturali di genere garantendo pari opportunità e rafforzando la partecipazione delle donne;

83.  evidenzia la necessità di creare sul piano socioeconomico un ambiente e condizioni che consentano alle madri di continuare il loro sviluppo professionale;

84.  invita gli Stati membri ad adottare un approccio comune e a collaborare con istituzioni internazionali per ottenere dati nuovi, confrontabili e disaggregati, nonché a elaborare interventi politici e legislativi mirati per contrastare tali violazioni dei diritti umani ed esorta la Commissione a includere nei negoziati e negli accordi di cooperazione con i paesi interessati impegni e parametri di riferimento per sradicare la pratica delle mutilazioni genitali femminili;

85.  ricorda che la Convenzione di Istanbul, in qualità di primo trattato universalmente vincolante contro la violenza sulle donne e le ragazze e la violenza domestica, definisce il punto di riferimento per gli standard internazionali che devono essere ratificati e applicati; ribadisce che l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul è stata riconosciuta come una priorità chiave della strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere 2020-2025; invita l'UE e tutti i suoi Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare quanto prima la Convenzione di Istanbul; invita l'UE a collaborare con altri paesi per intensificare le loro azioni nel settore dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali, della raccolta dei dati, dei finanziamenti e della programmazione e per meglio prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere in tutto il mondo;

86.  sottolinea che le donne e le ragazze migranti e rifugiate che necessitano di protezione dovrebbero essere considerate come titolari di diritti;

87.  elogia i progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa Spotlight dell'UE e delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione di garantire che i progetti sponsorizzati dall'iniziativa affrontino le cause profonde delle violazioni dei diritti delle donne, compresa la perpetuazione di stereotipi pregiudizievoli basati sul genere;

Diritti dei minori

88.  ribadisce il suo appello all'UE e ai suoi Stati membri affinché intensifichino la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi, dando priorità ai diritti e alla protezione dei minori, con l'obiettivo di rispettare i diritti dei minori in tutto il mondo e di garantire che nessun minore venga lasciato indietro; esorta a tale riguardo l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con i paesi partner e a impegnare ulteriori risorse finanziarie, in particolare nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per rispondere alle sfide globali in materia di salute e istruzione dei minori, incluso il diritto all'istruzione nella loro prima lingua, eliminazione del lavoro minorile, lotta contro la violenza, gli abusi sessuali e i matrimoni precoci e forzati, tratta e sfruttamento, nonché reclutamento e impiego nei conflitti armati, fenomeni di cui sono vittime milioni di minori; ricorda che l'interesse superiore dei minori comprende la loro protezione, cura e sicurezza in un ambiente in cui possano crescere con il sostegno e la protezione di cui necessitano e in cui vengano soddisfatti i loro bisogni primari; sottolinea che l'istruzione è uno strumento essenziale per combattere la discriminazione e la violenza contro i minori; invita ad adottare misure atte a facilitare l'accesso dei bambini all'istruzione;

89.  si compiace dell'attenzione dedicata alle azioni dell'UE per la tutela e la promozione dei diritti dei minori in occasione del 30º anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo e rinnova il suo invito alla Commissione affinché studi soluzioni che consentano all'UE di aderire in quanto organismo a detta convenzione;

Diritti delle persone con disabilità

90.  accoglie con favore la ratifica, nel 2019, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale; pone l'accento sull'importanza di tenere pienamente conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo e ad adoperarsi per la parità di accesso al mercato del lavoro e all'istruzione e formazione nonché a promuovere soluzioni che facilitino la partecipazione nella società delle persone con disabilità; ribadisce l'importanza di un'efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sia da parte degli Stati membri dell'UE che delle sue istituzioni, in particolare con riferimento agli obblighi dell'UE in materia di aiuti umanitari e cooperazione internazionale in tutte le pertinenti politiche dell'Unione; sottolinea l'importanza della non discriminazione e la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e di garantire il rispetto della totalità dei diritti delle persone con disabilità;

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali

91.  condanna la stigmatizzazione, la detenzione arbitraria, la tortura, la persecuzione e l'uccisione di persone LGBTI e l'incitamento alla violenza contro di loro; considera deplorevoli le crescenti divergenze di evoluzione tra i paesi che si stanno muovendo verso una migliore protezione dei diritti delle persone LGBTI, in particolare attraverso la decriminalizzazione dell'omosessualità, e quelli che invece erodono tali diritti lasciando libero campo alla persecuzione, alla discriminazione e alla stigmatizzazione delle persone LGBTI; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro singole persone a causa del loro orientamento sessuale reale o percepito, dell'identità o espressione di genere e delle caratteristiche sessuali non debbano rimanere impuniti e vadano estirpati;

92.  invita l'UE a svolgere un ruolo di primo piano nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro la discriminazione e la stigmatizzazione delle persone LGBTI, la cosiddetta terapia di conversione, le mutilazioni genitali e la sterilizzazione forzata delle persone transgender; chiede inoltre all'UE di utilizzare tutti gli strumenti diplomatici a sua disposizione per sostenere la decriminalizzazione delle relazioni sessuali tra partner dello stesso sesso consenzienti e per dare l'esempio nell'affrontare la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali, attraverso l'effettiva attuazione della nuova strategia per la parità delle persone LGBTI+, sia all'interno dell'UE che all'esterno; chiede all'UE e agli Stati membri di applicare in modo completo e coerente gli orientamenti dell'UE per promuovere e proteggere il godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI in tutte le sue politiche esterne;

93.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha colpito duramente le comunità LGBTI, portando a un'impennata della violenza domestica contro le persone LGBTI costrette a restare in quarantena o a tornare in famiglie che le discriminano, a un aumento della disoccupazione e del numero di senzatetto, all'impossibilità di accedere a trattamenti medici salvavita come i servizi per l'HIV e l'assistenza medica legata alla transizione, e intensificando la tendenza a cercare un capro espiatorio; chiede di includere le persone LGBTI nei programmi di aiuto relativi alla COVID-19;

Popoli indigeni

94.  è seriamente preoccupato dinanzi alle sofferenze e alla vulnerabilità delle comunità indigene e dei loro membri, che scaturiscono, fra l'altro, dai cambiamenti climatici e dalla pandemia di COVID-19 nonché dalla perdita di terre e mezzi di sostentamento per effetto delle attività condotte da imprese e dei danni correlati; si rammarica del fatto che i popoli indigeni continuino a subire in tutto il mondo discriminazioni diffuse e sistematiche, e persecuzioni, tra cui sfollamenti forzati, arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri inseriscano riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza, e garantiscano che le imprese multinazionali siano chiamate a rispondere in caso di violazione dei loro obblighi;

95.  invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione della loro lingua, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse; accoglie con favore il lavoro che la società civile e le ONG svolgono in relazione a queste problematiche; ribadisce la necessità di istituire un meccanismo di reclamo per la presentazione di denunce riguardanti violazioni e prevaricazioni dei diritti dei popoli indigeni derivanti dalle attività di imprese multinazionali; rammenta la propria decisione di nominare un relatore permanente sui popoli indigeni in seno al Parlamento, con l'obiettivo di monitorare la situazione in materia di diritti umani dei popoli indigeni; invita i paesi a ratificare le disposizioni della Convenzione n. 169 dell'OIL relativa ai popoli indigeni e tribali, del 27 giugno 1989;

96.  esorta i governi a perseguire politiche di sviluppo e ambientali che rispettino i diritti economici, sociali e culturali, e che coinvolgano i popoli indigeni e le popolazioni locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Razzismo, discriminazione, xenofobia e intolleranza correlata

97.  si compiace che nel 2019 il Consiglio abbia adottato gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispongono per garantire che i responsabili di violazioni dei diritti per motivi di discriminazione basata sulla razza, sulla casta (lavoro e discendenza), sulla religione o sull'origine etnica o nazionale siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

98.  prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie di casta, della discriminazione basata sulla casta e del perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani basate sulla casta, fra cui il rifiuto di accesso al sistema giuridico o al lavoro, la segregazione persistente, la povertà e la stigmatizzazione, nonché delle barriere legate alla casta che ostacolano l'esercizio dei diritti umani di base e l'agevolazione dello sviluppo umano; ribadisce il proprio invito a sviluppare una politica dell'UE in materia di discriminazione di casta; ribadisce il proprio invito all'UE e agli Stati membri di intensificare gli sforzi e di appoggiare le iniziative a livello delle Nazioni Unite e delle delegazioni e missioni dell'UE nei paesi terzi volte a eliminare la discriminazione di casta;

99.  rammenta quanto sia importante sostenere attivamente iniziative inclusive e antirazziste, soprattutto alla luce della recrudescenza di attacchi xenofobi e razzisti in tutto il mondo, nel contesto dei sempre più frequenti appelli alla giustizia sociale che hanno ispirato un'ondata di proteste a livello mondiale;

100.  ribadisce il ruolo fondamentale che l'istruzione svolge per sfatare i pregiudizi e gli stereotipi e promuovere la tolleranza, la comprensione e la diversità, e sottolinea che l'istruzione è uno strumento chiave per porre fine alla discriminazione strutturale e al razzismo nelle nostre società; invita gli Stati membri a promuovere politiche contro la discriminazione in tutti gli ambiti; ritiene che la lotta al razzismo sia una questione orizzontale che dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i settori della politica dell'Unione;

101.  invita tutte le delegazioni dell'UE e i rispettivi punti focali in materia di diritti umani ad attenersi coerentemente all'obbligo di valutare e analizzare la situazione in fatto di non discriminazione e a presentarla nelle proprie strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia all'interno del capitolo relativo alla non discriminazione e all'esclusione, nonché nelle pertinenti sezioni sui motivi specifici di discriminazione e/o sui gruppi discriminati; sottolinea che gli aggiornamenti relativi alla situazione in materia di non discriminazione nelle relazioni annuali sull'attuazione delle strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia, e nelle relazioni dei capimissione sono essenziali per preparare e alimentare i dialoghi sui diritti umani, e che gli orientamenti stabiliscono anche che l'UE deve incoraggiare e sostenere la partecipazione attiva della società civile nelle sedi e nei meccanismi multilaterali riguardanti la discriminazione di casta (per lavoro e discendenza);

Minoranze nazionali, etniche e linguistiche

102.  si rammarica del fatto che, nonostante gli obblighi internazionali e gli impegni contratti a protezione delle minoranze, molti paesi stiano perseguendo una politica di assimilazione forzata delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche ignorando i loro diritti umani fondamentali;

103.  invita i governi dei paesi partner dell'UE a rispettare i diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, ivi comprese la cultura, la lingua, la religione, le tradizioni e la storia, al fine di preservare le culture e la diversità; ribadisce l'esigenza di rispettare gli obblighi e gli impegni che hanno contratto nel quadro di trattati e accordi internazionali, come le raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

Libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo

104.  è costernato dinanzi al numero di omicidi, aggressioni e atti di persecuzione, discriminazione, molestie e incitamento all'antagonismo che hanno avuto luogo nel 2019, e al numero di restrizioni dei diritti imposte nello stesso anno nei confronti di individui e gruppi presi di mira a causa della loro religione, del loro credo, dell'ateismo o dell'agnosticismo; ribadisce il suo sostegno alle vittime di violenze fondate sulla religione o sul credo e il suo impegno a eliminare tali forme di violenza; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione dei gruppi religiosi perseguitati in tutto il mondo, che devono affrontare discriminazioni, minacce, leggi sulla blasfemia, leggi anti-conversione, demolizione dei loro luoghi di culto, violenza, schiavitù, stupri, sparizioni forzate, esecuzioni e genocidi; sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare tra l'altro alla situazione dei cristiani perseguitati in tutto il mondo, che costituiscono la vasta maggioranza dei gruppi religiosi esposti a discriminazione, violenza e morte;

105.  esprime altresì preoccupazione dinanzi all'abuso e alla strumentalizzazione della religione per indebolire altri diritti umani, inclusi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nonché i diritti delle persone LGBTI; si rammarica del fatto che taluni paesi abbiano già, applichino o intendano introdurre norme penali che puniscono la blasfemia, la conversione o l'apostasia; sottolinea che la libertà di religione e di credo comprende il diritto a non credere, ad aderire a convinzioni teiste, non teiste, agnostiche e ateiste, nonché il diritto all'apostasia;

106.  invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad attuare gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo; ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione di effettuare una valutazione trasparente e globale dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale prima di avviare il processo di rinnovo di tale mandato e posizione da parte della Commissione; insiste sulla necessità che, dopo la valutazione, il suo lavoro sia dotato di risorse adeguate per migliorare l'efficacia dell'UE in questo settore; lamenta il ritardo nell'effettuare questa valutazione; invita la Commissione a garantire la trasparenza per quanto riguarda la nomina, il mandato, le attività e gli obblighi di informazione del prossimo inviato speciale, e ad assicurare il suo impegno a favore dell'universalità, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza di tutti i diritti umani, nonché a favore dei valori europei; ricorda alla Commissione la necessità di sostenere adeguatamente il mandato istituzionale, la capacità e i compiti dell'inviato speciale;

107.  accoglie con favore lo Scambio globale sulla religione nella società, avviato dal VP/AR a Bruxelles il 6 settembre 2019; raccomanda, tuttavia, di dedicare pari attenzione sia alle relazioni intrareligiose che a quelle interreligiose; chiede, a tale riguardo, di rafforzare il sostegno dell'UE al dialogo intrareligioso a livello locale con l'obiettivo di combattere l'estremismo e l'incitamento all'odio; chiede inoltre che gli obiettivi di promozione e tutela della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo siano integrati in un più ampio ventaglio di attività dell'UE connesse ai diritti umani;

108.  ribadisce l'importanza che attribuisce alla libertà accademica ed esorta l'UE e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi diplomatici attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione alle minacce o agli attacchi alla libertà accademica da parte di attori statali e non statali, in particolare gli attacchi violenti contro le istituzioni e i membri della comunità accademica, nonché le politiche o pratiche discriminatorie, le indebite restrizioni o pressioni rispetto alle attività di ricerca o alla libertà di espressione e il perseguimento o la detenzione illegali; invita il SEAE e la Commissione a rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani, al fine di sviluppare la capacità di identificare e fornire assistenza, inclusi la protezione e il sostegno di emergenza, nei casi che riguardano attacchi alla libertà accademica; invita la Commissione ad assicurare un sostegno costante e di alto livello al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione e al Campus globale per i diritti umani e la democrazia, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

Libertà di espressione, libertà dei media e diritto all'informazione

109.  condanna l'uccisione, il rapimento, l'incarcerazione e l'intimidazione di numerosi giornalisti, blogger e informatori, così come le molestie e gli attacchi nei loro confronti, anche con mezzi fisici e giudiziari, nonché il controllo o la chiusura di Internet e dei media; ricorda che la libertà di espressione e la libertà dei media sono fondamenta essenziali di una società democratica; riconosce l'importanza del diritto all'informazione nelle società moderne, anche nella lingua madre per tutte le comunità etniche, e il ruolo che tutte le forme di comunicazione svolgono nello sviluppo di una cultura del pluralismo; ricorda che i media dovrebbero obbedire al principio di non discriminazione;

110.  denuncia i tentativi di alcuni regimi e alcune autorità di eliminare o limitare il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà dei media, giustificando, illegittimamente, tali provvedimenti come necessari per rafforzare la sicurezza o tutelare la salute pubblica, o per combattere il terrorismo, la diffamazione, l'insulto alla religione o la blasfemia; pone in evidenza la nuova ondata di censura messa in atto da alcuni governi con il pretesto di lottare contro le notizie false durante la pandemia di COVID-19;

111.  condanna la disinformazione e gli attacchi propagandistici volti a delegittimare i valori che l'UE rappresenta e a prendere di mira le minoranze; è profondamente preoccupato in relazione all'aumento dei discorsi di odio e degli incitamenti alla violenza nelle comunicazioni online e offline, in quanto rappresentano una minaccia diretta allo Stato di diritto e ai valori incarnati dai diritti umani; osserva che l'aumento della polarizzazione sociale e politica, amplificata dagli algoritmi dei media sociali che impiegano tecniche di seduzione mentale, alimenta il radicalismo, inibisce completamente il pensiero critico, rende impossibile il dialogo e apre la strada all'estremismo;

112.  raccomanda di porre in atto le migliori salvaguardie possibili contro la diffusione della disinformazione e della propaganda ostile, sviluppando un quadro giuridico sia a livello dell'Unione che a livello internazionale per far fronte alle minacce ibride, tra cui la guerra informatica e quella dell'informazione; continua a sostenere le iniziative che aiutano a distinguere tra notizie false o disinformazione propagandistica e informazioni raccolte nel quadro di un'attività giornalistica autentica e indipendente;

113.  sottolinea i casi di concentrazione dei media nelle mani di alcuni individui, come pure la mancanza di trasparenza in relazione alla proprietà dei media, cosa che limita il pluralismo, che è essenziale per l'accesso a informazioni imparziali;

114.  condanna fermamente i procedimenti giudiziari ingiustificati nei confronti dei giornalisti, aventi lo scopo di portarli al fallimento (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP)) e costringerli al silenzio, in particolare nei casi di corruzione; sottolinea la necessità di creare piattaforme che lancino un allarme rapido nel caso in cui vi siano giornalisti in pericolo, nonché piattaforme che tutelino il loro lavoro permettendo ad altri giornalisti di proseguire le indagini in corso senza interruzioni dettate dal timore di conseguenze legali;

115.  ricorda che le limitazioni imposte alla libertà di espressione o alla libertà dei media devono rispondere a una finalità legittima, in linea con gli obblighi internazionali sanciti dall'articolo 19 dell'ICCPR;

116.  invita l'UE a compiere ogni sforzo per proteggere la libertà di espressione, la libertà dei media e quanti cercano di difenderle; invita l'UE e gli Stati membri a condannare qualsiasi mezzo di intimidazione fisica o giudiziaria utilizzato contro i giornalisti nel tentativo di farli tacere; esorta l'RSUE a prestare particolare attenzione alla tutela della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo dei media in tutto il mondo; mette in evidenza l'importanza di garantire un'attuazione efficace e sistematica degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, e di controllarne regolarmente l'impatto;

117.  evidenzia la continua evoluzione dei panorami mediatici e il crescente utilizzo delle reti sociali in tutto il mondo; sottolinea le sfide e i rischi che questa evoluzione comporta per quanto riguarda, tra l'altro, le violazioni della libertà di espressione offline e online, la censura, la protezione dei dati, l'incitamento all'odio, le molestie e la sicurezza dei giornalisti e degli informatori; invita la Commissione a monitorare le politiche e le pratiche delle imprese dei social media, in particolare i loro strumenti di autoregolamentazione, che hanno implicazioni per l'esercizio della libertà di espressione in tutto il mondo, e a presentare, se del caso, proposte di modifica delle politiche o della legislazione;

Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento

118.  condanna il ricorso alla tortura, ai trattamenti inumani o degradanti e alla pena di morte, che continuano a essere una realtà in numerosi paesi, in tutto il mondo; invita i paesi che non vi abbiano ancora provveduto a introdurre una moratoria immediata sulla pena di morte come prima misura verso la sua abolizione; accoglie come sviluppo positivo il calo, nel 2019, del sostegno politico al mantenimento della pena di morte in alcuni paesi in cui è essa ancora in vigore; deplora, tuttavia, le sentenze emesse da alcune autorità giudiziarie nazionali che hanno portato a un aumento delle esecuzioni rispetto agli anni precedenti; invita l'UE a continuare a condannare sistematicamente il ricorso alla pena di morte e a porre in atto campagne di comunicazione contro la pena di morte in tutto il mondo; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione;

119.  ribadisce il suo impegno a vietare la tortura ovunque nel mondo, mettendosi dalla parte delle vittime e chiamando i torturatori a rispondere delle loro azioni; accoglie con favore l'aggiornamento degli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esorta tutti gli Stati membri e gli altri paesi che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il suo protocollo opzionale (OPCAT), di cui si è celebrato il 35º anniversario nel 2019; riconosce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento;

Lotta contro la schiavitù moderna e tratta di esseri umani

120.  chiede una risposta internazionale più vigorosa sul fronte dell'eliminazione della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani, con l'introduzione di nuovi obblighi in materia di dovere di diligenza che impongano alle imprese di identificare, valutare, porre fine, prevenire e mitigare siffatte situazioni e di cooperare con le autorità per migliorare le politiche penali contro i trafficanti e coloro che sfruttano la schiavitù moderna o ne traggono benefici; ricorda che queste condizioni di lavoro inaccettabili compromettono la dignità umana e i diritti umani fondamentali; invita gli Stati che non vi abbiano ancora provveduto, a ratificare le convenzioni dell'OIL concernenti la lotta contro questi gravi fenomeni e il lavoro minorile;

Diritti economici, sociali e culturali

121.  chiede che l'UE intensifichi gli sforzi per la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali attraverso la politica estera e l'azione esterna dell'Unione, in particolare utilizzando in modo efficace le clausole sui diritti umani degli accordi internazionali, comprese le disposizioni in materia di lavoro, e investendo nella cultura e nell'istruzione quali vettori per un cambiamento duraturo; accoglie con favore l'adozione della Convenzione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie, in cui figurano nuove norme internazionali vincolanti in materia di lavoro che sono essenziali per liberare il settore del lavoro da questi flagelli e proteggere le vittime; sottolinea la necessità di una protezione specifica per le madri sul lavoro, durante e dopo la gravidanza, anche per quanto riguarda la salute materna, il congedo di maternità e relative prestazioni, la tutela del lavoro e la non discriminazione, e l'allattamento al seno;

122.  denuncia il fatto che in tutto il mondo continuano a verificarsi violazioni dei diritti dei lavoratori e dei diritti sindacali, e che tali violazioni riguardano principalmente la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, il diritto di intraprendere azioni collettive, nonché il diritto a una retribuzione equa, a condizioni di lavoro dignitose e alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro;

123.  ricorda che l'accesso alla cultura e all'istruzione è un diritto fondamentale; osserva l'importanza della diplomazia culturale per promuovere i valori di pace e rispetto dei diritti umani; invita l'UE a integrare la cultura, l'istruzione e i pertinenti diritti correlati della sua politica in materia di diritti umani nella sua azione esterna;

Imprese e diritti umani

124.  accoglie con favore i tentativi intrapresi da alcune imprese europee per attuare le loro politiche di responsabilità aziendale, rispettare i diritti umani e attuare le diverse politiche e normative predisposte per incoraggiare o richiedere la dovuta diligenza nei vari Stati membri; invita le imprese con sede nell'UE ad essere all'altezza della loro responsabilità aziendale, orientandosi verso l'adesione alle norme etiche e agli standard recepiti in seno al mercato unico dell'UE;

125.  chiede l'istituzione di uno strumento dell'UE relativo all'obbligo di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente che imponga alle imprese di impegnarsi attivamente nell'identificazione, valutazione, mitigazione, prevenzione e notifica di qualsiasi impatto negativo delle loro attività e catene di approvvigionamento sui diritti umani, applicabile agli organi societari, ai leader e dirigenti d'impresa in caso di violazione e che assicuri alle vittime l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso; si compiace dell'annuncio secondo cui la proposta della Commissione comprenderà un regime di responsabilità; invita la Commissione a valutare la possibilità di includere ulteriori responsabilità, compresa la responsabilità penale, per le violazioni più gravi.

126.  raccomanda di includere un obbligo giuridico di diligenza come elemento specifico di tale strumento, onde prevenire l'uso della schiavitù moderna e del lavoro minorile da parte delle imprese nelle loro catene di approvvigionamento all'estero; raccomanda altresì che un requisito di trasparenza faccia parte dello strumento di dovuta diligenza onde facilitare l'accesso delle vittime ai mezzi di ricorso; chiede meccanismi efficaci per proteggere dalle ritorsioni quanti presentano rimostranze, inclusa una legislazione per prevenire le azioni SLAPP; ricorda le molteplici violazioni dei diritti umani che possono verificarsi in associazione allo sfruttamento delle risorse umane;

127.  sottolinea che è importante che tutti i paesi attuino pienamente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e invita gli Stati membri dell'UE che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali sui diritti delle imprese; incoraggia l'UE e gli Stati membri a partecipare in modo costruttivo all'attività del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani;

128.  sottolinea la necessità di istituire uno strumento internazionale vincolante volto a disciplinare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società multinazionali e transnazionali e di altre imprese;

Nuove tecnologie e diritti umani

129.  è preoccupato dinanzi all'uso, in risposta alla pandemia di COVID-19, di una serie di strumenti basati sui dati e sulle nuove tecnologie; sottolinea i rischi, spesso difficili da percepire, che essi comportano in termini di godimento delle libertà fondamentali, abusi di potere e maggiore vulnerabilità agli attacchi informatici, quando non siano disponibili efficaci salvaguardie tecniche e giuridiche; esprime preoccupazione quanto all'uso che viene fatto attualmente della tecnologia per controllare e limitare la libertà di espressione, nonché come strumento di vessazione; chiede che l'UE, in quanto leader nella definizione di standard globali in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati, stabilisca nuove norme e buone pratiche sia per l'uso in seno all'UE che come soluzioni da emulare a livello mondiale, al fine di prevenire gli effetti potenzialmente dannosi dei nuovi strumenti basati sui dati;

130.  esprime rinnovata preoccupazione, rammentando la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(8), quanto al ricorso a droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; invita ancora una volta l'UE a sviluppare urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati al fine di garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né agevolino tali uccisioni da parte di Stati terzi; chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; chiede valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni; ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(9); esorta il VP/AR e gli Stati membri a vietare lo sviluppo, la produzione e l'uso di sistemi d'arma totalmente autonomi che non dispongano di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco dei bersagli; insiste sull'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali in assenza di un controllo umano significativo; esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare una posizione comune per negoziati internazionali a tale riguardo;

Migranti e rifugiati

131.  esorta i governi ad adottare risposte basate sul rispetto dei diritti umani e della dignità e soluzioni che affrontino la vulnerabilità di migranti e rifugiati e il loro bisogno di protezione, in linea con i principi di solidarietà e di partenariato, e che facciano chiarezza su percorsi di migrazione legale adeguati e accessibili; invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione che portano singoli individui e famiglie intere a lasciare le loro case perché non hanno i mezzi per vivere una vita dignitosa in un ambiente sicuro;

132.  ribadisce la necessità di combattere le organizzazioni criminali e gli individui coinvolti nel traffico di esseri umani; si rammarica della situazione avvilente vissuta dai rifugiati nei campi profughi, della loro mancanza di prospettive, dei lunghi tempi di attesa per il trattamento delle domande di asilo e del problema dell'accesso all'assistenza medica di base e, nel caso dei bambini, all'istruzione; esorta a trovare alternative alla detenzione senza privare i migranti e i rifugiati della libertà e respinge, in questo contesto, qualsiasi trattamento inumano o degradante dei migranti; sottolinea che è importante rispettare i diritti umani quando si effettuano controlli sanitari obbligatori, ed evidenzia che tutti i richiedenti asilo e i migranti devono vedersi garantire l'accesso ai servizi essenziali, compresa un'assistenza sanitaria di qualità; sottolinea l'importanza di difendere il diritto all'asilo in tutto il mondo;

133.  chiede alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di trattare le persone che chiedono lo status di rifugiato con benevolenza e premura, in linea con i principi dello Stato di diritto, nonché di sostenere il ricongiungimento familiare onde porre fine alle situazioni in cui i rifugiati sono separati dai parenti stretti, in particolare i figli;

Sostegno alla democrazia

134.  invita l'UE a potenziare il suo sostegno all'attivismo civico democratico, che è cresciuto dal 2019 nel contesto dell'ascesa del populismo, dei nazionalismi e dei regimi autoritari; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare i programmi di sostegno alla democrazia dell'Unione a livello globale, promuovendo processi a favore della democrazia dal basso verso l'alto e rafforzando la resilienza istituzionale; pone in evidenza, a tale proposito, le attività di sostegno alla democrazia intraprese dal Parlamento, tra cui i programmi di monitoraggio delle elezioni, di mediazione, formazione e tutoraggio, che è necessario adattare all'evolvere della situazione dei paesi partner, tenendo conto, nel contempo, del contesto culturale e nazionale dei paesi terzi coinvolti al fine di rafforzare il dialogo e il partenariato con essi; fa proprio l'invito espresso nelle conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulla democrazia e nel Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 di promuovere un approccio più flessibile, innovativo, di lungo termine e attento ai conflitti a sostegno della democrazia; accoglie con favore e, in tale contesto, incoraggia e sostiene l'operato di organizzazioni indipendenti che agiscono secondo i valori fondamentali dell'Unione europea e promuovono la transizione democratica nel mondo;

135.  si impegna a promuovere una maggiore trasparenza dei processi democratici, in particolare per quanto riguarda il finanziamento di campagne politiche e tematiche da parte di diversi attori non statali;

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136.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 75ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.
(2) GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.
(3) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 30.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0007.
(5) World Migration Report 2020 – Organizzazione internazionale per le migrazioni (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).
(6) Secondo i dati pubblicati dall'UNHCR (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=fd4J).
(7) Statistiche in materia di asilo - Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/it).
(8) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.
(9) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.

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