Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa propria, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (13142/2020),
– visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0018/2021),
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(1),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom(2), in particolare l'articolo 10,
– viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020(3) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea(4),
– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie(5),
– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo(6),
– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini(7),
– viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,
– vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa(8),
– vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(9),
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0048/2021),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Progetto del Consiglio
Emendamento
Emendamento 1 Progetto di regolamento Considerando 13
(13) Dovrebbe essere istituita una procedura di riesame rapida e affidabile al fine di risolvere le eventuali controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione riguardanti l'importo dei possibili adeguamenti degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o concernenti l'attribuzione della responsabilità a uno Stato membro per l'omessa fornitura di dati, e così evitare procedure di infrazione lunghe e costose dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
soppresso
Emendamento 2 Progetto di regolamento Considerando 15
(15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e per quanto riguarda l'ulteriore precisazione della procedura di riesame per la risoluzione di eventuali controversie tra uno Stato membro e la Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 3 Progetto di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4
4. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare l'adeguamento comunicato nella della lettera di cui al paragrafo 3, entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dello Stato membro. Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti all'adeguamento comunicati nella lettera di cui al paragrafo 3, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di riesaminare l'adeguamento né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente all'adeguamento.
soppresso
Emendamento 4 Progetto di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente la procedura di riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
soppresso
Emendamento 5 Progetto di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Le controversie tra uno Stato membro e la Commissione in merito alla possibilità di attribuire allo Stato membro la presunta omissione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sono risolte mediante il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
soppresso
Emendamento 6 Progetto di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
(2) Qualora uno Stato membro avvii il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4, gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.
Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).