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Procedura : 2020/2167(DEC)
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Ciclo del documento : A9-0081/2021

Testi presentati :

A9-0081/2021

Discussioni :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Votazioni :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

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P9_TA(2021)0191

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PDF 182kWORD 65k
Giovedì 29 aprile 2021 - Bruxelles
Discarico 2019: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
P9_TA(2021)0191A9-0081/2021
Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1. Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (2020/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2019,

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie(1),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 1° marzo 2021 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),

–  visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(3), in particolare l'articolo 70,

–  visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio(4), in particolare l'articolo 76,

–  visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624(5), in particolare l'articolo 116,

–  visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 105,

–  visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),

–  visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0081/2021),

1.  rinvia la decisione sul discarico al direttore esecutivo Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2019;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.
(2) GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(5) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(6) GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.
(7) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


2. Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (2020/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2019,

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie(1),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 1° marzo 2021 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),

–  visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(3), in particolare l'articolo 70,

–  visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio(4), in particolare l'articolo 76,

–  visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624(5), in particolare l'articolo 116,

–  visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 105,

–  visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),

–  visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0081/2021),

1.  rinvia la chiusura dei conti Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.
(2) GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(5) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(6) GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.
(7) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (2020/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019,

–  visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0081/2021),

A.  considerando che, secondo lo stato delle entrate e delle spese(1) dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("l'Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2019 ammontava a 330 107 000 EUR, il che rappresenta un incremento del 14,36 % rispetto al 2018; che il bilancio dell'Agenzia deriva prevalentemente dal bilancio dell'Unione;

B.  considerando che, conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896(2), la guardia di frontiera e costiera europea è tenuta a garantire la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del suddetto regolamento, ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, la convenzione sui diritti del fanciullo e gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento; che il regolamento (UE) 2019/1896 non solo ha previsto nuove risorse per l'Agenzia nel settore dei diritti fondamentali, ma ha anche istituito un nuovo meccanismo interno indipendente e globale volto a monitorare la conformità delle attività operative dell'Agenzia ai diritti fondamentali; che tale meccanismo si basa sul ruolo rafforzato e sull'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia, che riferisce al consiglio di amministrazione, ma che diventa anche un'autorità dotata della delega di potere per quanto riguarda la nomina del suo personale;

C.  considerando che, a norma del regolamento (UE) 2019/1896, il responsabile dei diritti fondamentali deve essere assistito da un responsabile aggiunto dei diritti fondamentali e da almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali, che agiscono sotto la supervisione gerarchica del responsabile dei diritti fondamentali in qualità di suoi "occhi e orecchie" sul campo;

D.  considerando che la tabella di marcia per l'attuazione della guardia di frontiera e costiera europea 2.0, elaborata dall'Agenzia e dalla Commissione nel luglio 2019, ha sottolineato la necessità di allineare il quadro pertinente per il monitoraggio dei diritti fondamentali alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) 2019/1896, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020;

E.  considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; che la Corte ha recentemente avviato un audit per esaminare se l'Agenzia abbia sinora fornito agli Stati membri un sostegno efficace nell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che sarà ultimata nel 2021;

F.  considerando che la Mediatrice europea ha avviato un'indagine (caso OI/5/2020/MHZ) intesa a valutare il modo in cui l'Agenzia tratta le presunte violazioni dei diritti fondamentali, e in particolare a valutare l'efficacia e la trasparenza del meccanismo di denuncia dell'Agenzia per quanti ritengono che i loro diritti siano stati violati nell'ambito delle operazioni di frontiera dell'Agenzia, nonché il ruolo e l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia;

G.  considerando che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'indagine a seguito delle accuse di molestie, negligenze e respingimenti di migranti da parte dell'Agenzia;

H.  considerando che dal dicembre 2019 l'Agenzia dispone di un nuovo mandato, che prevede un incremento importante ed essenziale delle missioni e del personale e che necessita di una dotazione di bilancio adeguata;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.  osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,84 %, con un incremento dell'1,46 % rispetto all'esercizio 2018; rileva con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato modesto (69,13 %), il che rappresenta una flessione dello 0,56 % rispetto al 2018;

2.  apprende dalla relazione della Corte che nel 2019 l'Agenzia aveva accordi di finanziamento per attività operative con i paesi cooperanti che rappresentavano il 55 % del suo bilancio; prende atto che l'Agenzia ha preso provvedimenti per migliorare le verifiche ex ante e nel 2019 ha reintrodotto le verifiche ex post sui rimborsi; manifesta preoccupazione per l'accento posto dalla Corte sul fatto che il rimborso delle spese relative alle attrezzature si basa ancora sui costi effettivi e deplora profondamente che il progetto per il passaggio a rimborsi sulla base dei costi unitari non sia stato ancora completato; sottolinea che la procedura non è stata completata nonostante si tratti di una situazione ricorrente che era stata sollevata nella precedente procedura di discarico; apprende con profonda preoccupazione dalla relazione della Corte che i paesi cooperanti non hanno sempre presentato dichiarazioni di costi corroborate da fatture o da altri elementi probatori che giustificassero debitamente i costi effettivi sostenuti nelle operazioni e che vi sono stati ritardi nella trasmissione dei documenti giustificativi; rileva che la relazione della Corte pone al contempo l'accento sull'obbligo di presentare tempestivamente documenti giustificativi esatti a corredo delle dichiarazioni di spesa connesse ai paesi cooperanti; apprende dalla risposta dell'Agenzia che, in sede di controllo ex post, l'Agenzia ha verificato le spese in questione tramite estratti conto bancari e che è stato comunicato al beneficiario che le fatture pro forma non sarebbero più state accettate come documenti giustificativi, anche se conformi al quadro regolamentare nazionale applicabile; apprende inoltre che i ritardi nella trasmissione dei documenti giustificativi erano collegati all'introduzione di un regime di sovvenzioni semplificato per l'invio del personale e che la procedura per i pagamenti a saldo nel 2019 è stata pertanto notevolmente estesa al fine di garantire una sana gestione finanziaria; manifesta profonda insoddisfazione per la mancanza di impegno dimostrata dalla dirigenza dell'Agenzia nel far fronte a tale situazione; invita l'Agenzia a cessare tutti i rimborsi rimanenti per eventuali dichiarazioni di spesa non suffragate da fatture; esorta l'Agenzia a ultimare immediatamente il passaggio ai rimborsi basati sui costi unitari e ad applicare pienamente tutti i principi della sana gestione finanziaria;

3.  deplora che, secondo la relazione della Corte, l'Agenzia aveva modificato in una fase avanzata del progetto le disposizioni contrattuali relative ai lavori di ricostruzione nei locali dell'Agenzia, introducendo la possibilità di un prefinanziamento per i lavori non ancora completati, benché inizialmente i pagamenti dovessero essere effettuati solo una volta accettati i lavori; osserva con grande preoccupazione che, di conseguenza, si è rinunciato a un elemento chiave del controllo e che l'utilizzo dei fondi non ha rispecchiato l'effettivo stato di avanzamento dei lavori; apprende dalla risposta dell'Agenzia che il prefinanziamento è stato una soluzione che ha permesso di continuare la ricostruzione dell'edificio e che l'Agenzia ha mantenuto il controllo principale, dal momento che il prefinanziamento è stato versato al proprietario, che non poteva effettuare il pagamento al contraente prima dell'accettazione da parte dell'Agenzia del completamento di una parte dei lavori, e che il proprietario ha restituito all'Agenzia gli eventuali fondi inutilizzati, conformemente alle garanzie contrattuali; invita l'Agenzia a rivedere i suoi meccanismi relativi a tali pagamenti e a garantire il rispetto dei principi della sana gestione finanziaria;

4.  ritiene che la spiegazione fornita dall'Agenzia sia particolarmente debole, alla luce delle informazioni su un possibile caso di frode riguardante un software informatico polacco in cui è stato applicato un modus operandi simile;

5.  richiama l'attenzione sulle recenti notizie divulgate dai media in merito all'organizzazione di dispendiosi eventi annuali, i cui costi sono ammontati a quasi mezzo milione di euro nel 2019; ricorda che l'Agenzia è finanziata dal denaro dei contribuenti dell'Unione; si compiace, a tale proposito, della decisione dell'Agenzia di non organizzare più il dispendioso evento annuale in questione; invita l'Agenzia ad essere più prudente nell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda l'organizzazione di eventi;

Performance

6.  rileva che l'Agenzia utilizza determinati misurandi come indicatori chiave di prestazione per valutare il valore aggiunto apportato dalle sue attività e si avvale di altri, quali il livello di soddisfazione misurato mediante indagini online, la valutazione dei pagamenti tardivi e i tassi di posti vacanti, per migliorare la sua gestione di bilancio; invita l'Agenzia a chiarire perché il "respingimento" faccia parte degli indicatori chiave di prestazione;

7.  sottolinea il ruolo essenziale dell'Agenzia quale pilastro fondamentale degli sforzi compiuti dall'Unione per salvaguardare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per garantire la libertà di circolazione senza controlli alle frontiere interne; sottolinea che l'Agenzia, mettendo in comune a livello dell'Unione risorse e mezzi nell'ambito della politica in materia di migrazione, rappresenta il principale strumento di solidarietà dell'Unione in tale settore;

8.  osserva che il regolamento (UE) 2019/1896 è stato adottato il 13 novembre 2019 ed è entrato in vigore il 4 dicembre 2019, con un mandato e risorse estesi, compresa la creazione del corpo permanente con poteri esecutivi; rileva che l'Agenzia ha dovuto attuare importanti ristrutturazioni interne e ha dovuto affrontare la sfida di definire nuove mansioni per adempiere alle disposizioni del nuovo mandato; osserva che l'Agenzia ha dovuto far fronte a una riduzione imprevista del numero di amministratori da impiegare nel 2020, che ha comportato adeguamenti nella tabella dell'organico dell'Agenzia; manifesta preoccupazione per il protrarsi delle discussioni in corso tra l'Agenzia e la Commissione in merito a tali adeguamenti; invita la Commissione e l'Agenzia a trovare rapidamente una soluzione adeguata per garantire un'attuazione corretta e tempestiva del nuovo mandato dell'Agenzia;

9.  mette in evidenza le sfide poste all'Agenzia dal lungo ciclo di programmazione che conduce all'adozione del documento unico di programmazione, alla luce del contesto volatile in cui essa opera;

10.  rileva che la prima strategia tecnica e operativa di gestione europea integrata delle frontiere è stata adottata nel marzo 2019;

11.  osserva che l'Agenzia ha assunto la leadership dell'iniziativa volta a istituire uffici di collegamento comuni a Bruxelles per le agenzie del settore della giustizia e degli affari interni, al fine di beneficiare di un uso efficiente delle risorse, condividere strutture e servizi e promuovere l'effetto della collaborazione in rete; osserva inoltre che è in corso di definizione un accordo amministrativo contenente i requisiti relativi agli spazi comuni per uffici e le condizioni della cooperazione tra le parti, e che le prossime fasi, previste per il periodo dal 2020 al 2021, riguarderanno gli appalti, l'allestimento e infine il trasloco nei nuovi locali;

12.  manifesta profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte relative all'anno precedente, secondo cui, sebbene l'Agenzia si sia trasferita nella sua sede attuale già nel 2014, essa non dispone ancora di un piano di continuità operativa completo approvato dal consiglio d'amministrazione; rileva dalle risposte dell'Agenzia che sono in fase di elaborazione una strategia provvisoria di continuità operativa e il piano di continuità operativa, e che l'adozione del piano di continuità operativa era prevista per il 2020; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito alle fasi di adozione e attuazione del piano di continuità operativa;

13.  osserva che, conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, l'Agenzia, con il contributo del responsabile dei diritti fondamentali e fatta salva la sua approvazione, è tenuta a elaborare, attuare e sviluppare ulteriormente una strategia e un piano d'azione in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le sue attività; osserva che il piano d'azione dovrebbe attuare la strategia fornendo garanzie pratiche in materia di diritti fondamentali che orientino lo svolgimento delle attività operative dell'Agenzia; deplora che tale piano d'azione non sia ancora stato adottato;

14.  deplora che, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento e un significativo aumento complessivo del personale dell'Agenzia, il responsabile dei diritti fondamentali non disponga ancora di risorse umane adeguate e che, pertanto, sia chiaramente ostacolato nel corretto svolgimento delle mansioni affidategli; esorta l'Agenzia a dotare il responsabile dei diritti fondamentali di risorse e personale adeguati, in particolare in relazione all'ulteriore sviluppo e all'attuazione della strategia dell'Agenzia volta a monitorare e garantire la tutela dei diritti fondamentali; ricorda all'Agenzia l'importanza del rispetto dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(3); esorta l'Agenzia a istituire un meccanismo periodico mediante il quale l'Agenzia possa informare i deputati al Parlamento europeo in merito alle operazioni in corso, compresi gli incidenti gravi e le altre segnalazioni riguardanti casi di violenza e di mancato rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne;

15.  sottolinea l'importanza di aumentare la digitalizzazione dell'Agenzia in termini di procedure di gestione e operazioni interne; sottolinea la necessità che l'Agenzia continui a essere proattiva a tale riguardo al fine di evitare a tutti i costi un divario digitale tra le agenzie; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza online delle informazioni trattate;

16.  apprende dalla risposta dell'Agenzia che è stata istituita un'équipe interna per la sicurezza delle TIC e la cibersicurezza; esorta l'Agenzia a ultimare il suo piano d'azione per la cibersicurezza 2020-2025 senza indebiti ritardi; invita la Commissione a sostenere l'Agenzia nella ricerca di soluzioni per portare avanti la digitalizzazione dell'Agenzia;

17.  accoglie con favore la creazione di un registro dei documenti ma ritiene che il registro attuale non ottemperi ai requisiti giuridici del regolamento (CE) n. 1049/2001(4) dato che tutti i documenti elaborati e/o detenuti dall'Agenzia dovrebbero figurare nel registro; riconosce che, conformemente all'articolo 4 del summenzionato regolamento, l'Agenzia è tenuta a rifiutare l'accesso a un documento qualora sia nell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro; ribadisce l'invito all'Agenzia a garantire la piena trasparenza in tutte le sue attività; esorta più nello specifico l'Agenzia, dati l'ulteriore aumento significativo del suo bilancio e il potenziamento delle sue responsabilità attesi nei prossimi anni, a fornire al Parlamento informazioni più dettagliate sull'esecuzione del suo bilancio nelle attività operative per capitolo, elencando le attività esatte finanziate in ogni articolo e in ogni voce; deplora che la relazione della Corte valuti soltanto la legittimità e la regolarità delle spese dell'Agenzia; invita la Corte, date le dimensioni e la portata del bilancio dell'Agenzia, a svolgere una valutazione più qualitativa delle sue prestazioni in futuro, che consentirebbe all'autorità di discarico di valutare meglio come viene speso il bilancio dell'Agenzia;

Politica del personale

18.  deplora che, al 31 dicembre 2019, l'organico era stato completato solo al 75,83 %, con la nomina di 367 agenti temporanei su 484 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 418 posti autorizzati nel 2018); osserva inoltre che nel 2019 hanno lavorato per l'Agenzia 214 agenti contrattuali e 168 esperti nazionali distaccati;

19.   prende atto della procedura in corso per l'assunzione del responsabile dei diritti fondamentali, del responsabile aggiunto dei diritti fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali; sottolinea che nel 2019 l'Agenzia e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali hanno intrattenuto un'intensa collaborazione per la definizione dei criteri di selezione specifici per l'assunzione del responsabile dei diritti fondamentali e dei 40 osservatori dei diritti fondamentali; deplora tuttavia i ritardi registrati nelle procedure di assunzione; rammenta che, a norma del regolamento (UE) 2019/1896, l'Agenzia era tenuta ad assumere almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020; rileva che il primo gruppo di osservatori dei diritti fondamentali avrebbe dovuto essere assunto a marzo 2021; rileva che il regolamento (UE) 2019/1896 ha ampliato la portata dei compiti del responsabile dei diritti fondamentali e che pertanto è stato necessario inquadrare la mansione come una posizione dirigenziale intermedia, che richiede una procedura di selezione specifica; osserva che tali cambiamenti a livello organizzativo e del personale hanno destato perplessità in relazione alle loro implicazioni giuridiche e alla loro attuazione; invita l'Agenzia ad accordare priorità alla gestione dei diritti fondamentali; insiste pertanto affinché l'Agenzia assuma senza indebiti ritardi i 40 osservatori dei diritti fondamentali al livello AD previsto, come stabilito all'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896, e garantisca che i futuri osservatori dispongano delle capacità necessarie per svolgere le loro mansioni in modo indipendente;

20.  è preoccupato per la mancanza di equilibrio di genere registrata nel 2019, in particolare al livello del consiglio di amministrazione (48 uomini e 8 donne); invita l'Agenzia a correggere il significativo squilibrio di genere a livello di consiglio di amministrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere nella nomina dei loro canditati al consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

21.   osserva che il 1º agosto 2019 l'Agenzia ha adottato una politica intesa a tutelare la dignità della persona e a prevenire le molestie; manifesta preoccupazione per i cinque casi di molestie denunciati dall'Agenzia nel 2019 e osserva che più di recente sono state avanzate ulteriori accuse di molestie da parte di informatori; invita il consiglio di amministrazione a valutare se la politica dell'Agenzia in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie sia attuata correttamente e sia efficace;

22.  manifesta preoccupazione per le notizie divulgate a seguito di inchieste giornalistiche riguardanti l'atteggiamento dei funzionari di alto livello nei confronti del personale di grado inferiore; sottolinea in particolare la sua preoccupazione per le segnalazioni di comportamenti ingiuriosi e irrispettosi nei confronti del personale e osserva che presumibilmente i meccanismi di controllo dell'Agenzia stanno diventando meno efficaci; osserva che l'Agenzia non ha segnalato alcuna denuncia ufficiale in merito a tali azioni; prende atto che, in conformità del suo mandato, il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex monitorerà le procedure interne dell'Agenzia per la comunicazione e il trattamento delle denunce; incoraggia l'Agenzia a cooperare con il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex per chiarire qualsiasi preoccupazione a tale riguardo e per dar seguito alle future raccomandazioni relative a questo aspetto del funzionamento dell'Agenzia;

23.  rileva dalla relazione della Corte che nel 2019 l'Agenzia ha continuato l'assunzione di nuovo personale, in linea con l'estensione del suo mandato, per un totale di 218 neoassunti nel corso dell'anno; osserva tuttavia che, sebbene la procedura di assunzione sia considerata un successo, l'Agenzia dovrebbe migliorare gli orientamenti forniti ai membri dei comitati di selezione e verificare più attentamente i diritti finanziari dei candidati ai fini del pagamento degli stipendi; rileva dalla risposta dell'Agenzia che quest'ultima organizza formazioni per i membri dei comitati di selezione al fine di assicurare che dispongano di conoscenze adeguate per svolgere il proprio ruolo, nel rispetto del margine di discrezionalità e dell'indipendenza di ciascun comitato, e che, inoltre, i diritti accertati del personale sono stati comunicati il 6 febbraio 2020, dopo la pubblicazione delle buste paga e il versamento delle retribuzioni; prende atto del fatto che gli stipendi dei neoassunti sono controllati sulla base delle decisioni e che i neoassunti devono essere informati entro il 12 del mese delle eventuali discrepanze riscontrate; prende atto con preoccupazione delle recenti notizie divulgate dai media secondo cui l'Agenzia non ha correttamente comunicato ai candidati lo stato di avanzamento delle procedure di assunzione; invita l'Agenzia a migliorare la propria comunicazione a tale riguardo;

24.  osserva che il 2019 è stato il quarto anno del piano di crescita quinquennale successivo all'adozione del regolamento (UE) 2016/1624(5), che ha notevolmente incrementato le risorse di bilancio e di personale dell'Agenzia; prende atto del fatto che l'Agenzia ha avviato la transizione verso un sistema di assunzioni elettronico senza supporto cartaceo e basato sul cloud, che sarebbe dovuto divenire operativo nell'estate del 2020; prende altresì atto del fatto che l'Agenzia ha difficoltà ad attrarre candidati esterni idonei e a conseguire un corretto equilibrio geografico, principalmente a causa del basso coefficiente correttore; sottolinea che i coefficienti correttori variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, con gravi ripercussioni sulla capacità delle agenzie situate in Stati membri con coefficienti correttori inferiori di assumere e mantenere personale e competenze; sottolinea che le agenzie situate in paesi in cui viene applicato un coefficiente correttore basso dovrebbero ricevere un ulteriore sostegno da parte della Commissione per attuare misure complementari, al fine di divenire più interessanti agli occhi del personale attuale e futuro; invita la Commissione a valutare l'impatto e la fattibilità dell'applicazione di coefficienti correttori delle retribuzioni basati su una valutazione regionale anziché nazionale; sottolinea che di norma la sede centrale delle agenzie situate negli Stati membri con coefficienti correttori inferiori è ubicata nelle capitali, dove il costo della vita e le spese di sostentamento sono notevolmente più elevati che in altre parti del paese;

25.  manifesta profonda preoccupazione per il fatto che la direzione esecutiva dell'Agenzia, per essendo già nel marzo 2019 a conoscenza delle modifiche che sarebbero entrate in vigore nel dicembre 2019 in relazione al ruolo e alle competenze del responsabile dei diritti fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali, non abbia adottato le misure necessarie per adeguarsi a tali cambiamenti, con conseguenti ritardi reiterati nell'attuazione delle disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali in seno all'Agenzia; deplora profondamente il modo in cui il direttore esecutivo ha deciso di aggirare il consiglio di amministrazione nella procedura di sostituzione del responsabile dei diritti fondamentali alla fine del 2019; osserva con preoccupazione che la procedura è stata avviata subito dopo il rientro in servizio del responsabile dei diritti fondamentali in carica dopo una prolungata assenza per malattia e che quest'ultimo è stato pertanto informato con un preavviso molto breve; evidenzia che l'Agenzia ha dovuto sospendere la pubblicazione dell'avviso di posto vacante per la mansione di responsabile dei diritti fondamentali a causa del mancato rispetto della legislazione pertinente; sottolinea che le osservazioni formulate dalla Commissione riguardo a tale situazione sono puramente illegittime; constata che attualmente la mansione di responsabile dei diritti fondamentali viene espletata ad interim da un ex membro del gabinetto del direttore esecutivo; manifesta profonda preoccupazione per le notizie divulgate dai media secondo cui il direttore esecutivo avrebbe ripetutamente ignorato le relazioni e i pareri del responsabile dei diritti fondamentali in merito alle sue operazioni in diversi Stati membri; sottolinea che a febbraio 2021 l'Agenzia non aveva ancora assunto neanche un osservatore dei diritti fondamentali; manifesta profonda preoccupazione per le osservazioni formulate dalla Commissione in merito alla riluttanza dell'Agenzia nell'attuare gli orientamenti forniti dalla Commissione in materia di assunzioni, compresa l'assunzione del responsabile dei diritti fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali, ostacolando e ritardando ulteriormente tale processo; esorta l'Agenzia a ottemperare pienamente a tutti gli obblighi emananti dal regolamento (UE) 2019/1896 e a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti;

26.  prende atto che il responsabile dei diritti fondamentali è stato selezionato nella riunione del consiglio di amministrazione che si è svolta in marzo e assumerà le sue funzioni il 1° giugno 2021; prende atto che a partire dall'aprile 2021, 15 candidati ai posti di osservatori dei diritti fondamentali hanno accettato l'offerta di lavoro dell'Agenzia, dei quali 10 saranno assunti nel grado AST 4 e 5 saranno assunti nel grado AD 7, con l'anticipo delle date di entrata in servizio a metà giugno e a inizio luglio 2021;

27.  rileva che l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1896 ha apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Agenzia; osserva che è stato necessario definire e adattare il portafoglio dei tre vicedirettori esecutivi; rileva che il consiglio di amministrazione ha adottato, nel dicembre 2020, una struttura organizzativa modificata dell'Agenzia; sottolinea che le competenze e i settori di responsabilità dei tre direttori esecutivi devono essere chiaramente definiti, in modo da aumentarne la trasparenza e la capacità di agire;

28.  incoraggia l'agenzia ad adoperarsi per elaborare un quadro strategico a lungo termine in materia di risorse umane, che si occupi dell'equilibrio tra lavoro e vita privata, dell'orientamento e dell'avanzamento professionale lungo tutto l'arco della vita, dell'equilibrio di genere, del telelavoro, dell'equilibrio geografico e dell'assunzione e integrazione delle persone con disabilità;

Appalti

29.  osserva che l'Agenzia partecipa, attraverso il suo ufficio ispezione e controllo, alla rete per lo sviluppo della performance della Rete delle agenzie dell'Unione europea; rileva che l'Agenzia partecipa anche alla rete dei funzionari responsabili degli appalti delle agenzie dell'Unione europea valutando i bandi di gara interistituzionali sotto il profilo delle esigenze e delle risorse finanziarie;

30.  prende atto che l'Agenzia ha acquistato sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine, mediante un contratto quadro per una spesa complessiva massima di 50 milioni di EUR e una durata massima totale del contratto di quattro anni per ciascuno dei rispettivi contraenti nel 2020; rammenta che sia il salvataggio dei migranti in pericolo alle frontiere esterne sia l'acquisto di attrezzature tecniche per assicurare la gestione delle frontiere sono componenti fondamentali della missione dell'Agenzia e incoraggia l'Agenzia a continuare a seguire le norme applicabili in materia di appalti per l'acquisto di attrezzature tecniche;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, etica e trasparenza

31.  prende atto delle carenze delle misure esistenti in seno all'Agenzia per quanto riguarda la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nonché la protezione degli informatori; osserva che la politica in materia di denunce di irregolarità è stata adottata il 18 luglio 2019 ed è entrata in vigore il 1º agosto 2019; si rammarica che non tutti i curriculum vitae e non tutte le dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione siano pubblicati sul sito web dell'Agenzia; esorta l'Agenzia, ai fini di una maggiore trasparenza, a pubblicare i CV e le dichiarazioni di interessi di tutti i membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate a tale riguardo;

32.  sottolinea il maggiore coinvolgimento dell'Agenzia in nuovi tipi di appalti e gare per servizi, attrezzature, progetti e studi esternalizzati al fine di ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1896; rammenta che l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea(6) ("l'accordo interistituzionale del 2014") si basa sull'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ricorda che l'accordo interistituzionale del 2014 vincola il Parlamento e la Commissione; rammenta che il paragrafo 35 dell'accordo interistituzionale del 2014 invita il Consiglio europeo e il Consiglio ad aderire al registro e incoraggia le altre istituzioni e agenzie e gli altri organismi dell'Unione a utilizzare il quadro istituito dall'accordo; osserva che l'Agenzia non ha mai notificato ufficialmente al segretariato comune la decisione di avvalersi del registro per la trasparenza; invita l'Agenzia a istituire un registro coerente e ufficiale volto a garantire la trasparenza delle sue interazioni con terzi interessati, come previsto all'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/1896; si compiace che l'Agenzia stia attualmente elaborando un proprio registro per la trasparenza al fine di evitare ambiguità per quanto riguarda le sue interazioni con terzi interessati in relazione ad appalti e gare per servizi, attrezzature o progetti e studi esternalizzati; invita la Commissione ad assistere l'Agenzia nella definizione di un quadro adeguato per il registro, che garantisca chiarezza giuridica per quanto riguarda le norme in materia di trasparenza, tenendo conto nel contempo della particolare delicatezza delle attività dell'Agenzia e dei requisiti di sicurezza richiesti dalla natura di tali attività;

33.   rileva con grande preoccupazione che, secondo inchieste giornalistiche basate su documenti resi disponibili dall'Agenzia a norma della pertinente legislazione sulla libertà di informazione, tra il 2018 e il 2019 l'Agenzia avrebbe tenuto diversi incontri con rappresentanti di industrie afferenti al suo settore di attività, il 70 % dei quali con rappresentanti di imprese che non figurano nel registro dell'Unione per la trasparenza; rileva che, durante le cosiddette Giornate dell'industria nel 2019, l'Agenzia ha tenuto incontri con varie imprese nel settore della tecnologia militare, della sorveglianza e della biometria, tra cui anche imprese che non si sono iscritte nel registro dell'Unione per la trasparenza; deplora che l'Agenzia non abbia fornito al Parlamento informazioni corrette in merito agli incontri tenuti con i lobbisti nel 2019; invita l'Agenzia ad aggiornare la sua politica di trasparenza al fine di garantire la pubblicazione sistematica delle informazioni sugli incontri con i rappresentanti delle industrie pertinenti, elencando la portata, la durata e l'occasione degli incontri, e ad astenersi dall'incontrare imprese che non sono iscritte nel registro dell'Unione per la trasparenza; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti al riguardo entro giugno 2021;

34.  sottolinea che l'attuale quadro etico applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione presenta notevoli inconvenienti dovuti alla sua frammentazione e alla mancanza di coordinamento tra le disposizioni esistenti; sottolinea che tali questioni dovrebbero essere affrontate istituendo un quadro etico comune che garantisca l'applicazione di norme etiche rigorose a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione;

35.  sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;

Controlli interni

36.  osserva che, in linea con il piano 2019-2020 per i controlli ex post delle sovvenzioni completate, l'ufficio ispezione e controllo dell'Agenzia ha effettuato ispezioni in otto Stati membri e presso dieci istituzioni;

37.  rileva che nel 2019 il Servizio di audit interno della Commissione (Internal Audit Service - IAS) ha sottoposto ad audit la governance informativa e la gestione dei progetti, audit che è sfociato in due raccomandazioni "molto importanti" e in due raccomandazioni "importanti" che l'Agenzia ha accolto, e che è stato approvato e presentato all'IAS un piano d'azione per l'attuazione delle suddette raccomandazioni;

38.  osserva che, al 5 febbraio 2020, cinque raccomandazioni erano classificate come "pronte per il riesame" e che è attesa in proposito la decisione finale dell'IAS, mentre 11 raccomandazioni sono "in sospeso" e devono ancora essere attuate;

39.  deplora, per quanto concerne il seguito dato alle conclusioni della Corte relative all'esercizio precedente, che l'Agenzia non disponga di una strategia per i posti "sensibili" che permetterebbe di individuare le funzioni sensibili, di mantenerle aggiornate e di definire misure adeguate per mitigare il rischio di interessi di parte; apprende dalla risposta dell'Agenzia che nel 2019 è stata ultimata la definizione di un progetto di strategia, che è stata tuttavia sospesa in vista di un'eventuale rivalutazione e che avrebbe dovuto essere esaminata ai fini della sua adozione nel terzo trimestre del 2020; esorta l'Agenzia ad adottare e attuare quanto prima tale strategia per conformarsi alle norme di controllo interno dell'Agenzia; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti al riguardo entro giugno 2021;

40.  invita l'Agenzia ad adottare urgentemente misure correttive in merito a tutte le osservazioni della Corte ancora pendenti, tra cui l'adozione e l'attuazione di una politica in materia di posti sensibili in linea con le sue norme di controllo interno, affrontando il rischio di duplicazione del finanziamento da parte del Fondo sicurezza interna gestito dalla Commissione e del finanziamento dell'Agenzia e facendo fronte al livello persistentemente elevato dei riporti;

41.  rinnova il suo invito all'Agenzia affinché garantisca, in tutte le sue attività, la piena trasparenza e il pieno rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea che il mandato rafforzato dell'Agenzia dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento dei meccanismi volti a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali; osserva che l'applicazione della legge si fonda sulla fiducia dei cittadini e richiede trasparenza; sottolinea inoltre che l'esercizio del potere comporta un livello elevato di responsabilità e dovuta diligenza; ricorda a tutte le parti coinvolte di rispettare reciprocamente le competenze altrui e di impegnarsi in una cooperazione costruttiva volta a superare le sfide legate al rapido ampliamento dell'Agenzia e a perseguire ulteriormente la missione e gli obiettivi strategici dell'Agenzia;

Altre osservazioni

42.  osserva, alla luce dei commenti e delle osservazioni dell'autorità di discarico concernenti la costruzione del nuovo edificio della sede centrale e dell'installazione di una scuola europea a Varsavia, che nel 2019 le autorità polacche hanno assegnato all'Agenzia un terreno adeguato, che è in corso la fase di progettazione per costruire, entro la fine del 2024, una sede adeguata per l'Agenzia, e che nel 2020 era in corso l'accreditamento della scuola europea, la quale ha annunciato di essere pronta per divenire parzialmente operativa a partire dall'anno scolastico 2020/2021;

43.  invita l'Agenzia a continuare a intensificare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche con altre agenzie dell'Unione al fine di migliorare l'efficienza per quanto riguarda le risorse umane, la gestione degli edifici, i servizi informatici e la sicurezza;

44.  rileva che tutti i quattro procedimenti giudiziari in corso sono giunti a soluzione entro la fine del 2019 con esito favorevole per l'Agenzia; manifesta profonda preoccupazione per il fatto che l'Agenzia abbia ordinato il recupero di spese legali pari a 23 700 EUR da due persone nell'ambito della causa T-31/18 esaminata dal Tribunale in relazione a richieste di accesso ai documenti; prende atto che il Tribunale ha ridotto tale importo a 10 520 EUR; sottolinea che richiedere alla società civile il pagamento di spese legali eccessivamente elevate ha un effetto dissuasivo in termini di accesso della società civile alla giustizia nell'ambito dell'accesso ai documenti, che è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 42 della Carta, e pregiudica il loro diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta; invita l'Agenzia a ritirare la sua richiesta di recupero delle spese nell'ambito della causa in questione e ad astenersi, in futuro, dal cercare di recuperare le spese sostenute per avvocati esterni esigendole dai soggetti che intentano azioni legali basate su richieste di accesso alle informazioni;

45.   prende atto delle ripetute accuse mosse nei confronti dell'Agenzia in relazione al suo coinvolgimento in violazioni dei diritti fondamentali da parte delle autorità greche e al suo coinvolgimento in respingimenti di migranti; ribadisce che l'Agenzia ha il compito di controllare le frontiere, garantendo nel contempo che i controlli alle frontiere siano eseguiti nel rispetto dei diritti fondamentali e della convenzione relativa allo status dei rifugiati, in conformità del regolamento (UE) 2016/399(7) e del regolamento (UE) 2019/1896, il cui articolo 46 impone al direttore esecutivo di sospendere, cessare o non avviare attività in caso di violazioni dei diritti fondamentali; prende atto dell'istituzione del gruppo di lavoro sui diritti fondamentali e gli aspetti operativi di natura giuridica nel Mar Egeo (WG FRaLO); osserva che il WG FRaLO ha individuato e successivamente esaminato 13 episodi pertinenti, otto dei quali sono stati chiariti secondo la relazione finale del gruppo di lavoro del consiglio di amministrazione di Frontex, (8) e cinque sono ancora oggetto di esame; sottolinea la necessità di coinvolgere il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex, istituito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento, al fine di fare piena chiarezza sugli episodi; invita l'Agenzia a informare periodicamente il Parlamento in merito alle sue attività alle frontiere esterne; accoglie con favore l'adozione da parte dell'Agenzia di una tabella di marcia per attuare le raccomandazioni del WG FRaLO e per rispondere alle accuse con un calendario chiaro e obiettivi molto specifici(9);

46.  si compiace della decisione dell'Agenzia di sospendere le sue operazioni alla frontiera ungherese, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/181(10); osserva tuttavia che le accuse di frequenti respingimenti illegali di migranti da parte delle autorità ungheresi erano già state ben documentate dall'ONG Hungarian Helsinki Committee; si rammarica pertanto della lentezza delle azioni intraprese dall'Agenzia;

47.  prende atto dell'indagine avviata dall'OLAF sull'Agenzia; rileva che il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex monitorerà tutti gli aspetti del funzionamento dell'Agenzia; invita l'Agenzia a informare immediatamente i deputati al Parlamento europeo in merito all'esito dell'indagine dell'OLAF con modalità adeguate e legittime, nel rispetto della natura riservata delle informazioni e delle norme in materia di protezione dei dati;

48.  ritiene sconcertante la reazione della Commissione alle accuse di violazione dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia; esprime disagio per l'apparente mancanza di una comunicazione costruttiva ed efficace e per l'assenza di cooperazione tra la Commissione e l'Agenzia; esorta la Commissione e l'Agenzia a migliorare la loro comunicazione e cooperazione senza indebiti ritardi; invita la Commissione a fornire orientamenti giuridici per garantire procedure adeguate, legittime e tempestive nelle situazioni critiche alle frontiere esterne (marittime), date le complesse sfide geopolitiche che caratterizzano tali operazioni;

49.  osserva che, oltre al significativo aumento delle dimensioni dell'Agenzia, sia in termini di bilancio che di personale, anche la natura dell'Agenzia ha subito un cambiamento fondamentale, denotato in particolar modo dalla facoltà dei funzionari di categoria 1 del corpo permanente di portare armi e indossare uniformi; osserva che tali caratteristiche uniche distinguono l'Agenzia da tutti gli altri organi, uffici e agenzie dell'Unione; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in coordinamento con i paesi associati Schengen, a definire un quadro giuridico approfondito che fornisca orientamenti chiari riguardo a tutti gli aspetti di tali attività uniche e specifiche dell'Agenzia;

50.  osserva che la Mediatrice europea ha avviato di propria iniziativa un'indagine sul meccanismo di denuncia dell'Agenzia per coloro che ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati nell'ambito di un'operazione dell'Agenzia; invita l'Agenzia a cooperare pienamente nell'ambito di tale indagine e a riferire in merito a come attuerà le raccomandazioni della Mediatrice europea;

51.  sottolinea che è necessario un approccio articolato per rendere i siti web delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione accessibili alle persone con qualsiasi tipo di disabilità, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/2102(11), introducendo anche la disponibilità delle lingue dei segni nazionali; suggerisce di coinvolgere in tale processo le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;

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52.  rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2021(12) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

53.  sottolinea che le preoccupazioni individuate nella gestione dell'Agenzia nel 2019 non mettono in discussione l'esistenza, la legittimità o il mandato dell'Agenzia; continua a considerare l'Agenzia come uno strumento essenziale per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, avente il compito di garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen e la libera circolazione all'interno dell'Unione; si attende che l'Agenzia attui pienamente le raccomandazioni del WG FRaLO e presenti all'autorità di discarico azioni concrete con un calendario chiaro per affrontare i problemi individuati; ritiene che queste misure siano una condizione imprescindibile per la concessione del discarico all'Agenzia;

(1) GU C 143 del 30.4.2020, pag. 6.
(2) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(6) GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.
(7) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(8) Fundamental Rights and Legal Operational Aspects of Operations in the Aegean Sea (Diritti fondamentali e aspetti operativi e giuridici delle operazioni nel Mar Egeo), relazione finale del gruppo di lavoro del consiglio di amministrazione di Frontex, 1° marzo 2021 (https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Documents/Agenda_Point_WG_FRaLO_final_report.pdf).
(9) Comunicato stampa di Frontex, del 5 marzo 2021, "Roadmap addressing the recommendations of the preliminary report of the Management Board Working Group on Fundamental Rights and Legal and Operational Aspects of Operations", https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/roadmap-addressing-recommendations-of-management-board-working-group-lBZxAh
(10) Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2020, Commissione contro Ungheria, C-808/18, ECLI:EU:C:2020:1029.
(11) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(12) Testi approvati, P9_TA(2021)0215.

Ultimo aggiornamento: 26 luglio 2021Note legali - Informativa sulla privacy