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Testi approvati
Martedì 9 febbraio 2021 - Bruxelles
Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro
 Banca centrale europea: nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza
 Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ***I
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno all'ortofrutticoltura e alla vitivinicoltura in collegamento con la pandemia di COVID-19
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti

Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro
PDF 115kWORD 43k
Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro (2019/2150(IMM))
P9_TA(2021)0030A9-0009/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro, trasmessa il 17 ottobre 2019 dal Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, Juízo Local Criminal da Guarda – Juiz 2 (tribunale distrettuale di Guarda, tribunale penale locale di Guarda, 2a sezione) e comunicata in Aula il 13 novembre 2019,

–  avendo ascoltato Álvaro Amaro, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019(1),

–  visti l'articolo 157, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica portoghese e l'articolo 11 della legge 7/93, del 1° marzo 1993, che disciplina lo statuto dei deputati all'Assemblea della Repubblica portoghese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0009/2021),

A.  considerando che il giudice competente del Tribunal Judicial da Comarca da Guarda ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Álvaro Amaro in connessione a un'accusa relativa al reato di malversazione, previsto e punito dall'articolo 11 della legge n. 34/87 del 16 luglio 1987, quale modificata dalla legge portoghese n. 41/2010 del 3 settembre 2010 (in concorso formale con il reato di interesse privato, previsto e punito dall'articolo 23, paragrafo 1, e il reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall'articolo 20, paragrafo 1, della succitata legge), e in concorso materiale con il reato di frode nell'ottenimento di sussidi o sovvenzioni, previsto e punito dall'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2, paragrafo 5, lettere a) e b), e paragrafo 8, lettera b), del decreto legge n. 28/84 del 20 gennaio 1984;

B.  considerando che, a partire dal 2013, Álvaro Amaro ha prestato servizio come sindaco di Guarda, carica alla quale è stato rieletto nel 2017 per un mandato fino all'11 aprile 2019; che, nell'esercizio di tali funzioni, era responsabile della direzione politica e della gestione amministrativa del comune di Guarda; che l'indagine ha per oggetto il trattamento di favore che il comune di Guarda avrebbe riservato, mediante procedura di aggiudicazione, a una cooperativa e compagnia teatrale all'inizio del 2014 nell'ambito dell'organizzazione annuale delle festività del carnevale;

C.  considerando che nel maggio 2019 Álvaro Amaro è stato eletto al Parlamento europeo;

D.  considerando che il reato ipotizzato non riguarda opinioni o voti espressi da Álvaro Amaro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E.  considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.  considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità(2); che, nel corso della sua audizione, Álvaro Amaro ha affermato di essere favorevole alla revoca della propria immunità parlamentare;

G.  considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

H.  considerando che i reati di cui Álvaro Amaro è accusato sono accaduti prima della sua elezione al Parlamento europeo;

I.  considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè elementi di fatto che indichino che le azioni giudiziarie in questione siano state intentate al fine di arrecare nocumento all'attività politica del deputato e, pertanto, del Parlamento europeo;

J.  considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"(3);

1.  decide di revocare l'immunità di Álvaro Amaro;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità portoghesi e ad Álvaro Amaro.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)
(2) Sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, EU:T:2008:440, punto 28.
(3) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.)


Banca centrale europea: nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza
PDF 113kWORD 42k
Decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N9-0080/2020 – C9-0425/2020 – 2020/0910(NLE))
P9_TA(2021)0031A9-0007/2021

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Banca centrale europea del 18 dicembre 2020 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (C9-0425/2020),

–  visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi(1),

–  visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(3),

–  vista la sua decisione del 24 novembre 2020 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea(4),

–  visto l'articolo 131 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0007/2021),

A.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del vicepresidente del suo consiglio di vigilanza;

B.  considerando che il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE;

C.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma del suddetto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

D.  considerando che il 10 dicembre 2020(5) il Consiglio europeo ha nominato Frank Elderson quale membro del comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2020, a norma dell'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

E.  considerando che, con lettera del 18 dicembre 2020, la BCE ha presentato al Parlamento una proposta per la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza per un mandato di cinque anni;

F.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha quindi valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

G.  considerando che il 25 gennaio 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha svolto un'audizione del candidato proposto, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha quindi risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

H.  considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

I.  considerando che il comitato esecutivo della BCE è attualmente composto da quattro uomini e da due donne, una delle quali è la presidente;

1.  approva la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.
(3) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0311.
(5) GU L 420 del 14.12.2020, pag. 22.


Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))
P9_TA(2021)0032A9-0010/2021

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0048),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0017/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),

–  visti gli articoli 109 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0010/2021),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 febbraio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

P9_TC1-COD(2020)0029


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2021/555.)

(1) GU C 311 del 18.9.2020, pag. 52.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
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Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (D069494/02 – 2020/2917(RPS))
P9_TA(2021)0033B9-0107/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (D069494/02),

–  vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(1), in particolare l'articolo 15,

–  visto il parere reso il 11 novembre 2020 dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

–  vista la lettera in data 14 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

–  vista la lettera in data 28 gennaio 2021 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–  visti l'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.  considerando che il 5 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Parlamento il suo progetto di regolamento, avviando per il Parlamento il periodo di controllo per sollevare obiezioni a tale regolamento;

B.  considerando che nel 2019 la Commissione ha adottato i regolamenti (UE) 2019/424(3), (UE) 2019/1781(4), (UE) 2019/2019(5), (UE) 2019/2020(6), (UE) 2019/2021(7), (UE) 2019/2022(8), (UE) 2019/2023(9) e (UE) 2019/2024(10) (i "regolamenti modificati") per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;

C.  considerando che sono stati individuati problemi tecnici che potrebbero compromettere la corretta applicazione dei regolamenti modificati dopo la loro entrata in vigore nel 2021; che la Commissione ha pertanto preparato un progetto di regolamento volto a risolvere tali problemi tecnici e a chiarire e allineare talune disposizioni dei regolamenti modificati; che il progetto di regolamento della Commissione prevede tra l'altro una definizione comune della nozione di "valore dichiarato", per chiarire qual è il valore che deve essere comunicato alle autorità di sorveglianza del mercato ai fini della verifica della conformità, e in particolare delle prove fisiche;

D.  considerando che il progetto di regolamento della Commissione dovrebbe entrare in vigore il 1° marzo 2021, di modo che le modifiche dei regolamenti modificati comincino ad applicarsi alla stessa data della maggior parte dei regolamenti modificati;

E.  considerando che la presente decisione è accordata come misura eccezionale al fine di evitare un periodo di incertezza giuridica per i portatori d'interesse che devono conformarsi ai requisiti stabiliti nei regolamenti modificati;

1.  dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).
(4) Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74).
(5) Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187).
(6) Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209).
(7) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).
(8) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).
(9) Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).
(10) Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313).


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 gennaio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021 (C(2021)00188 – 2021/2517(DEA))
P9_TA(2021)0034B9-0110/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato (C(2021)00188) della Commissione,

–  vista la lettera in data 22 gennaio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 2 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7, e l'articolo 83, paragrafo 5,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.  considerando che il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) (il "regolamento transitorio"), che ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 includendo dotazioni nazionali negli anni 2021 e 2022, è entrato in vigore soltanto il 29 dicembre 2020;

B.  considerando che le dotazioni stabilite devono essere adeguate una volta che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione gli importi della riduzione dei pagamenti superiori a 150 000 EUR, nonché le loro modalità di attuazione della flessibilità tra i pilastri;

C.  considerando che negli anni precedenti tale comunicazione ha avuto luogo nel mese di agosto e che la Commissione ha adottato l'atto delegato che modifica le dotazioni in autunno, ma che, a causa dell'adozione tardiva del regolamento transitorio, ciò non è stato possibile nel 2020;

D.  considerando che, affinché gli Stati membri e la Commissione possano avviare l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il 2021, è della massima importanza che il regolamento delegato entri in vigore quanto prima;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(2)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno all'ortofrutticoltura e alla vitivinicoltura in collegamento con la pandemia di COVID-19
PDF 113kWORD 42k
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID 19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 – 2021/2530(DEA))
P9_TA(2021)0035B9-0111/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)00371),

–  vista la lettera in data 2 febbraio 2021 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 115, paragrafo 5,

–  visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 53, lettere b) e h), e l'articolo 227, paragrafo 5,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.  considerando che, alla luce delle perturbazioni del mercato eccezionalmente gravi e dell'accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, derivanti dall'imposizione, da parte degli Stati Uniti, di dazi sulle importazioni di vini dell'Unione nell'ottobre 2019, nonché del perdurare di tale situazione a causa delle ripercussioni delle misure restrittive legate alla pandemia di COVID-19, tutti gli Stati membri e i loro agricoltori hanno incontrato difficoltà eccezionali nel pianificare, attuare ed eseguire operazioni nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

B.  considerando che, data la natura senza precedenti di tali circostanze combinate, il 4 maggio 2020 la Commissione ha adottato disposizioni a norma del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/884(3) che prevedono flessibilità e consentono deroghe ai regolamenti delegati applicabili al settore vitivinicolo;

C.  considerando che, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia di COVID-19 in corso;

D.  considerando che, poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continui per buona parte dell'esercizio finanziario 2021, la Commissione ha proposto di prorogare l'applicazione delle misure stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/884 per la durata dell'esercizio finanziario 2021;

E.  considerando che la proroga di tali flessibilità e deroghe deve essere attuata celermente per garantirne l'efficienza e l'efficacia nel rispondere alle difficoltà incontrate nella gestione dei regimi di aiuto nel settore vitivinicolo, evitando ulteriori perdite economiche e affrontando le perturbazioni del mercato e le disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento in suddetto settore;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4.5.2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 1).


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell'inizio dell'applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie (C(2020)9147 – 2020/2942(DEA))
P9_TA(2021)0036B9-0098/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)9147),

–  vista la lettera in data 21 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 26 gennaio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1) (EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.  considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EMIR ha introdotto l'obbligo di disporre di procedure di gestione del rischio che impongano lo scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione ("requisiti di margine") per le controparti finanziarie impegnate in contratti derivati negoziati fuori borsa ("OTC") non compensati mediante controparte centrale ("CCP"), nonché per le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EMIR; che il regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/2251(2) specifica ulteriormente tali procedure e prevede una data differita di applicazione dei requisiti bilaterali in materia di margine per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale conclusi tra talune controparti, al fine di garantire che tali contratti non siano temporaneamente soggetti a tali requisiti;

B.  considerando che di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l'applicazione dei requisiti di margine bilaterale per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati a livello centrale per evitare l'involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell'Unione; che le modifiche contenute nel regolamento delegato prevedono un siffatto sgravio essenziale per le controparti stabilite nell'Unione; che le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente;

C.  considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la preparazione dell'Unione e rafforzare gli interessi delle controparti con sede nell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione ha smesso di applicarsi al Regno Unito il 31 dicembre 2020;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti (C(2020)9148 – 2020/2943(DEA))
P9_TA(2021)0037B9-0097/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)9148),

–  vista la lettera in data 21 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 26 gennaio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR)(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.  considerando che il regolamento EMIR fissa obblighi di compensazione; che i regolamenti delegati (UE) 2015/2205(2), (UE) 2016/592(3) e (EU) 2016/1178(4) della Commissione specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti;

B.  considerando che le modifiche contenute nel regolamento delegato prevedono uno sgravio essenziale per le controparti stabilite nell'Unione che scelgono di novare i loro contratti dalle controparti del Regno Unito a controparti stabilite e autorizzate in uno Stato membro, evitando una situazione in cui i nuovi contratti derivanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione o all'obbligo di scambiare garanzie reali che non erano applicabili al momento della stipula dei contratti originari; che tale obiettivo è raggiunto prorogando le attuali esenzioni previste nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per un periodo di tempo determinato di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato; che le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente;

C.  considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la preparazione dell'Unione e rafforzare gli interessi delle controparti con sede nell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione ha smesso di applicarsi al Regno Unito il 31 dicembre 2020;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

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